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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MARZO 2014
Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia
SOMMARIO
Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia
I 40 anni del Cpt di Brescia: dall’attività formativa ai nuovi servizi all’impresa
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Il Collegio in provincia per riaffermare la forza dei costruttori bresciani
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Legge di Stabilità 2014: dai capitoli sul lavoro al capitale d’impresa
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Brebemi pronta al via: in luglio i lavori Tav e Corda Molle al palo
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Mostre: Moretto, Savoldo, Romanino e Ceruti 100 capolavori in via Musei
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Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2014 5 euro Quota di iscrizione al Gruppo Corrispondenti, che dà diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio escluse quelle destinate riservatamente ai soci: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi albi 60 euro
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INCONTRO CON IL NEOPRESIDENTE DEL CENTRO PARITETICO TERRITORIALE DI BRESCIA, PRIMO IDER
I 40 ANNI DEL CPT DI BRESCIA: DALL’ATTIVITÀ FORMATIVA AI NUOVI SERVIZI ALL’IMPRESA
Il Cpt, centro paritetico territoriale, è frutto di una felice intuizione di quarant’anni fa. Coltivata nel tempo, l’idea si è tradotta in uno strumento prezioso per le imprese. Tutti gli imprenditori, infatti, sanno di cosa tratta il Cpt: prevenzione degli infortuni in cantiere. Questa è la missione principale e strategica del Centro alla cui presidenza è stato ora chiamato Primo Ider. “Il rapporto fra imprese e Cpt - spiega Ider - è fondamentale. Non dobbiamo pensare al Cpt come una realtà semplicemente ispettiva, piuttosto come partner con il quale dialogare”.
La sede del Cpt e il presidente Primo Ider
Il Cpt condivide la sede di via Garzetta in città con la Scuola Edile Bresciana. Due “felici” realtà che oltre alla struttura condividono l’obiettivo della formazione. Per il Centro Paritetico Territoriale l’attività si esplica in sede e sul territorio nel concetto - “basilare” come 133
tiene a sottolineare il presidente Primo Ider - della prevenzione e della consulenza. “Il rapporto fra imprese e Cpt - spiega Ider - è fondamentale. Non dobbiamo pensare al Cpt come una realtà semplicemente ispettiva, piuttosto come partner con il quale dialogare,
LA SICUREZZA IN CANTIERE HA DEI COSTI, MA SE REALIZZATA “INSIEME” AL CPT PUÒ DIVENTARE UN’OPPORTUNITÀ
chiedere consulenza, programmare attività che si traducono in tutela e risparmio per le imprese”. La sicurezza, fattore indispensabile in cantiere, elemento verso il quale ogni impresa ha maturato, soprattutto nell’ultimo decennio, una crescente attenzione, ha comunque dei costi che, se gestiti in collaborazione con il Cpt, possono essere tradotti anche in un’opportunità di risparmio. “Con il nostro programma Formato&Scontato - sottolinea Primo Ider - abbiamo sviluppato un’iniziativa che, in partnership con Inal, consente la programmazione di un ciclo formativo per imprenditori e addetti che si conclude con un concreto incentivo, ovvero lo sconto fino al 30 per centro sui contributi da versare all’Istituto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”. In sostanza una corretta prevenzione antinfortunistica ripaga sforzo e impegno? “Direi proprio si sì - risponde il neopresidente del Cpt - e questo rappresenta senza dubbio uno dei punti di forza della nostra organizzazione”. Primo Ider, da imprenditore, conosce perfettamente le difficoltà che sono insiste nella programmazione della sicurezza in un contesto, quello edile, dove le problematiche cambiano di giorno in giorno. “A differenza del manifatturiero - spiega - la nostra attività si esplica in condizione di costante modificazione dell’ambiente di lavoro e non può essere diversamente. Per questo la consulenza del Cpt può davvero fare la differenza. Non voglio che si pensi all’ispezione in cantiere come ad un elemento coercitivo,
La sicurezza in cantiere è notevolmente migliorata negli ultimi anni, merito anche dell’attività formativa del Cpt
piuttosto come ad un ausilio utile all’impresa. Questo è il nostro vero obiettivo. Devo anche sottolineare - prosegue - che la cultura della sicurezza oggi più che mai è entrata a far parte del Dna della gran parte delle imprese. Quindi il mio dire è soltanto il riaffermare un concetto ben noto”. Ma ci sono altre ragioni, non secondarie, che avvicinano sempre più le imprese al Cpt. Queste ragioni trovano fon134
damento nella sentenza 38819 del 14 ottobre 2008 della Cassazione che ha affermato la responsabilità penale dell’amministratore di una società, in relazione al reato di lesioni gravi colpose nei confronti di un dipendente. Una sentenza che si è trasformata in una “spada di Damocle” sull’attività di impresa, anche di realtà molto attente al fattore sicurezza. La soluzione è stata individuata nella procedura
LA PROCEDURA DI ASSEVERAZIONE METTE IN SALVAGUARDIA SULLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CASO DI INCIDENTE
di “asseverazione”, che ha efficacia esimente dalla responsabilità penale. “Proprio per questo motivo sottolinea Primo Ider - due nostri tecnici hanno frequentato, e con ottimi risultati, un corso abilitante all’asseverazione che si traduce in uno screening del sistema gestionale per la sicurezza sul lavoro e certifica quindi l’implementazione dei risultati ottenuti a tutela del rischio di responsabilità penale nel malaugurato caso di incidente sul lavoro”. La consulenza offerta dal Cpt è gratuita per le imprese iscritte al Collegio Costruttori Edili e alla Cape. “Questa è un’altra ottima ragione - aggiunge il presidente - per fruire della nostra attività”. I dati parlano comunque da soli. Il Cpt oggi non è più considerato, come in passato, un “antagonista”, ma come interlocutore in progress, ovvero una realtà tecnica di elevata professionalità in grado di offrire consulenza in base agli step di cantiere. “Il Cpt è a disposizione per fare in modo che i cantieri vengano gestiti e allestiti in modo corretto. Inoltre abbiamo la più ampia disponibilità per svolgere formazione in cantiere o nelle sedi delle aziende”, sottolinea ancora Primo Ider. C’è anche un’altra interessante attività alla quale il Cpt adempie con successo, ed è l’epletamento di appositi corsi negli istituti tecnici superiori. “Se è vero come è vero che la sicurezza è cultura - progue Ider - allora è dalla scuola che si deve partire. I nostri tecnici svolgono delle lezioni che si traducono in valutazioni per gli studenti e ai migliori riserviamo anche delle
borse di studio”. “Al Cpt mi sono insediato in luglio - prosegue il presidente - è ovvio che già conoscevo, da imprenditore, questa realtà. Ma in questi mesi ho avuto un’ulteriore dimostrazione, semmai ce ne fosse stato bisogno, dell’efficienza e della professionalità della struttura. Due caratteristiche che fanno del Cpt di Brescia un’eccellenza in Italia. E tutto questo lo mettiamo 135
a disposizione del comparto edile. Tutti ci rendiamo conto che la crisi attuale mette a dura prova il settore, ma nonostante questo l’accresciuta sensibilità ai problemi della sicurezza non viene meno e questo è un bene”. A dimostrarlo ci sono le migliaia e migliaia di ore “spese” per la formazione dei lavoratori, dei responsabili della sicurezza, degli imprenditori e le migliaia di addetti che, per i singoli compiti svolti nell’impresa, ricevono un’adeguata istruzione e formazione. “Anche nell’attività ispettiva - conclude il presidente - abbiamo notato un sensibile cambio di atteggiamento: i nostri consigli sono ascoltati e messi in pratica. Questo lo verifichiamo il più delle volte” L’emblema del Cpt è il caschetto giallo da indossare in cantiere. Ma come si comprende questo elemento protettivo è solo un aspetto di un impegno per la formazione che da 40 anni viene svolto con esemplare puntualità. Quarant’anni dopo il Comitato Paritetico continua ad adempiere al proprio compito, migliorando di anno in anno l’attività atta a fornire alla categoria uno strumento idoneo per promuovere lo studio e l’attuazione delle misure utili a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori del settore edile e per il controllo dell’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il Cpt fa parte del sistema di sicurezza nazionale paritetico di categoria coordinato dalla Commissione Nazionale Paritetica. Claudio Venturelli
GLI INCONTRI DI ZONA SONO STATI VOLUTI DAL PRESIDENTE TIZIANO PAVONI PER ILLUSTRARE I SERVIZI ALLE IMPRESE
IL COLLEGIO IN PROVINCIA PER RIAFFERMARE LA FORZA DEI COSTRUTTORI BRESCIANI
Crisi o non crisi il comparto edile bresciano rappresentato dal Collegio dei Costruttori Edili è una realtà di primissimo piano non solo per il territorio sul quale opera, ma anche nel resto del Paese. Ed è proprio per riaffermare questa caratteristica e per fare il punto della situazione che il presidente Tiziano Pavoni ha deciso di organizzare una serie di incontri di zona durante i quali i costruttori, iscritti e non, abbiamo la possibilità di interagire con il Collegio che li rappresenta. Gli incontri sono un’occasione utile per ricordare sia l’importanza di fare sistema (oggi più che mai), sia i servizi che l’Associazione mette gratuitamente a disposizione delle imprese iscritte.
Un momento del primo incontro dedicato alla Valtrompia
Fare sistema ed avere una rappresentanza coerente e attiva oggi più che mai è un fattore indispensabile per le imprese edili. La crisi ancora non demorde e i tempi di ripresa, previsti dai dati macroeconomici, si preannunciano comunque lenti. Quindi, la strategia del fare sistema, del ribadire la forza di un comparto che pur tra mille difficoltà rappresenta un patrimonio fondamentale per 136
l’economia bresciana e nazionale, è estremamente attuale. Proprio per questi motivi, il presidente del Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia, Tiziano Pavoni, ha voluto organizzare una serie di incontri di zona con lo scopo di rafforzare la coesione tra le imprese iscritte e non, ma anche per ricordare che nel Collegio e negli enti paritetici, le aziende possono trovare servizi efficienti
“IL MOMENTO DI ESTREMA GRAVITÀ CI IMPONE DI ESSERE UNITI E DI CONOSCERE LE AZIONI DEL SISTEMA ANCE”
e risposte puntuali alle molteplici problematiche che riguardano il comparto. Dalla Bassa ai laghi, dalle valli alla città, la serie di incontri - iniziata il 19 febbraio scorso in Valtrompia - prevede un totale di sei appuntamenti. “Il momento di estrema gravità che il nostro comparto sta attraversando ci impone di essere uniti, conoscere le azioni che il nostro sistema, il Collegio e l‘Associazione nazionale insieme, ha avviato e condividere ulteriori proposte volte a sostenere e rilanciare la nostra attività. A voi associati rivolgo un particolare ringraziamento: anche in questa occasione la vostra presenza, il vostro attaccamento al Collegio costituiscono il primo ed il più importante elemento per la rappresentatività politica e sindacale della nostra Associazione. Ma non solo. E’ grazie al vostro fattivo contributo che si aggiornano e si implementano i servizi del Collegio, attuati anche attraverso gli Enti Paritetici: la Cassa Edile, la Scuola Edile ed il Comitato Paritetico”. Così si è espresso Tiziano Pavoni durante il primo affollato incontro in Valltrompia, durante il quale lo scambio di opinioni e l’illustrazione delle attività del Collegio sono stati gli elementi centrali che hanno testimoniato il successo della scelta. “I servizi resi dalla nostra Associazione sono il supporto alla nostra attività lavorativa e, in un momento di crisi quale quello che stiamo vivendo, costituiscono un valido, se non il principale aiuto nella gestione delle quotidiane difficoltà che dobbiamo affrontare. In tale contesto - ha proseguito Pavoni nel suo intervento - come prima cosa, vorrei ricordare che il
TUTTI GLI INCONTRI DI ZONA* Tiziano Pavoni con i presidenti degli Enti paritetici
• 19 febbraio
VALTROMPIA
• 5 marzo
VALLE CAMONICA
• 12 marzo
ISEO E FRANCIACORTA
• 19 marzo
PIANURA OCCIDENTALE
• 26 marzo
PIANURA CENTRALE E ORIENTALE
• 2 aprile
GARDA E VALLE SABBIA
Tiziani Pavoni
• 9 aprile BRESCIA
* Il calendario ovviamente tiene conto degli incontri già realizzati. Informazioni al Collegio tel. 030 399 133
Anche il secondo incontro, in Valle Camonica, ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori.
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TRA LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL COLLEGIO C’È L’ACCESSO ALLA BANCA DATI DEI BANDI DI GARA PUBBLICI
Collegio offre consulenza diretta tramite i propri funzionari su varie tematiche, in differenti ambiti: fiscale, tributario, ambientale, urbanistica, lavori pubblici, tecnica edilizia, materia sindacale. A ciò si aggiunge che, nel tempo, abbiamo stipulato convenzioni con l’Istituto di credito maggiormente radicato sul territorio della nostra Provincia, il gruppo UBI, per offrire ai potenziali acquirenti delle nostre realizzazioni mutui a condizioni di favore”. Ma non è tutto. Nel “memorandum”, utilissimo per iscritti e non, Pavoni ha ricordato anche la
convenzione recentemente siglata con lo studio Braga-Tecla-Mutti di Brescia al fine di fornire, a costi contenuti, alle imprese associate interessate, la possibilità di fruire di una analisi economica finanziaria dell’impresa. “Ciò al fine di ottenere una precisa ed obiettiva valutazione dell’andamento dell’impresa e consentire tempestivamente l’adozione di tutte le azioni necessarie per prevenire situazioni di estrema difficoltà”. Ma l’elenco delle opportunità - come ha ribadito lo stesso presidente - non si esaurisce con i punti appena indicati. Tra le opportunità
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che il Collegio ha messo a disposizione delle imprese associate vi sono l’accesso gratuito alla banca dati per consultare i bandi di gara emessi da tutte le Pubbliche amministrazioni italiane; la possibilità di ottenere un appuntamento presso il Collegio con un funzionario del locale Comando dei Vigili del Fuoco per l’assistenza sulle varie problematiche connesse agli aspetti di competenza dei VV.FF.; l’assistenza nella predisposizione di tutti gli adempimenti e nella gestione delle gare ad evidenza pubblica per l’affidamento di opere di urbanizzazione a scom-
L’AZIONE DELL’ANCE SI È TRADOTTA ANCHE IN ALCUNI IMPORTANTI SGRAVI FISCALI PER L’EDILIZIA
puto; l’assistenza nella complessa licenziate sono risultate di sicuro gestione delle situazioni di crisi interesse per la categoria, ad esemoccupazionale con l’accompa- pio, per citarne una, la normativa gnamento dell’impresa in tutte le di contrasto ai ritardati pagamenti varie fasi, sia nel confronto con nella Pubblica Amministrazione”. le Organizzazioni Sindacali dei “Ma su tutti gli aspetti che lavoratori che presso le varie sedi riguardano la nostra categoria istituzionali per l’espletamento di va sottolineato anche l’impegno tutti gli adempimenti connessi. dedicato a contrastare, spesso Sono solo alcuni degli esempi con successo, alcuni stravaganti che Tiziano Pavoni ha voluto sot- provvedimenti, deleteri e inidonei tolineare. Ma l’aspetto della tutela a rilanciare il comparto”. E poi, della categoria resta preminente. non per ultima, c’è l’attività degli “Non va certo dimenticata l’azione enti paritetici di settore: la Cassa svolta dall’Ance Nazionale con il edile, la Scuola edile ed il Comideterminante contributo del nostro tato Paritetico. “Costituiscono un Collegio. valore aggiunto al nostro mondo Mi riferisco al provvedimen- e svolgono un ruolo fondamentale to varato lo scorso offrendo servizi imanno in materia di prescindibili ad imrevisione della fiprese e lavoratori. A “Impegnamo scalità immobiliare, costantemente la nostra Brescia - ha aggiuncon il quale è stata struttura sui temi fiscali to Pavoni - abbiamo sancita la definitiva da sempre puntato e sulla soluzione delle eliminazione dell’Isulla qualità dei sermu sull’invenduto, problematiche relative vizi offerti. Ne sono all’ambiente” sul nostro magaztestimonianze le zino. Si tratta di un varie iniziative che risultato ottenuto, negli anni abbiamo come vi ho detto, grazie al costante avviato. La sempre più attenta impegno dedicato a tale tema da celerità da parte della Cassa Edile parte del vicepresidente nazionale nel rilascio del Durc, l’impegno dell’Ance, il nostro collega Giulia- di preventiva consulenza da parte no Campana”. del Cpt in materia di prevenzione “Anche sugli aspetti am- infortunistica e l’importante iniziabientali abbiamo costantemente tiva avviata dalla Scuola Edile con impegnato la nostra struttura ed i il progetto R 3 in tema di riqualinostri rappresentanti sul tema delle ficazione energetica”. Al termine “Terre e rocce da scavo”. dell’incontro, Tiziano Pavoni ha Siamo riusciti a contenere, lasciato la parola ai presidenti della nonchè a far modificare, normati- Scuola Edile, Massimo Deldossi; ve che il Parlamento e la Regione della Cassa Edile, Fabio Rizzinelli si apprestavano a varare e che e del Comitato Paritetico, Primo avrebbero comportato una oltre- Ider. modo problematica gestione di tali Tutto questo è Ance e a Breaspetti. Senza considerare l’attività scia è Collegio. svolta dai nostri colleghi in tema di lavori pubblici. Alcune norme 139
Massimo Deldossi (Seb)
Primo Ider (Cpt)
Fabio Rizzinelli (Cape)
PROSEGUIAMO NELL’ANALISI DEI PUNTI FONDAMENTALI DEL TESTO PREDISPOSTO DALL’EX GOVERNO LETTA
LEGGE DI STABILITÀ 2014: DAI CAPITOLI SUL LAVORO AL CAPITALE D’IMPRESA Legge di stabilità 2014. Nel numero precedente ci siamo concentrati su parte del contenuto del testo elaborato dal Governo Letta. In particolare abbiamo approfondito di temi delle risorse per le infrastrutture, le misure di accesso al credito, la riforma della tassazione immobiliare e le modifiche al patto di stabilità. In questa seconda parte della nostra analisi, pur sapendo che il Governo Letta ora è diventato il Governo Renzi e, quindi, non escludiamo ulteriori e successive modifiche alla legge, concentriamo il nostro interesse in particolare sul rafforzamento dell’Ace, gli incentivi alle assunzioni e le misure in materia di detrazioni Irpef, senza dimenticare il capitolo riguardante le misure di interesse per le opere pubbliche e private.
Nella Legge di Stabilità 2014 ricompaiono alcuni temi che il comparto ha sempre ritenuto “urgenti”. Favorire la capitalizzazione d’impresa e le nuove assunzioni sono questioni da anni sul tappeto, ma non sono mai state affrontate con sistematicità. In formula “annacquata” il Governo Letta ha comunque tentato di affrontare la questione con un minimo di organicità, lasciando però sul tappeto - meglio, al nuovo Governo - la questione dell’ammontare complessivo delle risorse messe in campo. Una questione direttamente correlata alla capacità 140
di rendere la burocrazia un servizio e non un cappio e di ottenere la fiducia della Ue. Iniziamo quindi l’esame di alcuni punti che abbiamo lasciato in sospeso nel numero precedente e che riguardano, in particolare, la fiscalità RAFFORZAMENTO DELL’ACE (LA CAPITALIZZAZIONE) Per favorire la capitalizzazione delle imprese, viene previsto un potenziamento dell’Ace (Aiuto alla crescita economica), che pre-
LA MANOVRA PREVEDE DI RIDURRE L’IRPEF SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE E TAGLI ALL’IRAP
vede la deduzione dalle imposte sul reddito di un importo percentuale correlato all’accantonamento di utili a riserva o all’aumento di capitale (con apporti in denaro da parte dei soci). La deduzione, attualmente pari al 3% dell’aumento di capitale, viene elevato al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016. INCENTIVI PER ASSUNZIONI E RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE La manovra prevede sgravi diretti a ridurre l’Irpef sui redditi di lavoro dipendente, nonché l’Irap sul costo del lavoro. In particolare, a favore delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, incrementative rispetto al numero dei lavoratori dipendenti occupati nel periodo d’imposta precedente, è prevista la deducibilità dall’Irap del costo del predetto personale, nel limite massimo annuale pari a 15mila euro per ciascun nuovo dipendente assunto. La medesima deducibilità, inoltre, rileva per 3 periodi d’imposta (quello di assunzione ed i 2 successivi). Per i lavoratori è, invece, previsto un aumento della detrazione per il reddito di lavoro dipendente, qualora il reddito complessivo non sia superiore a 55mila euro. • La compensazione dei crediti d’imposta Viene previsto l’obbligo di far apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, al fine di poter compensare i crediti d’imposta di ammontare superiore
a 15mila euro. La disposizione esiste già ai fini dei crediti Iva e viene estesa anche alle imposte sul reddito e all’Irap. MISURE IN MATERIA DI DETRAZIONI DELL’IRPEF La legge di Stabilità 2014 prevede che, entro il 31 gennaio 2014, siano adottati provvedimenti diretti a razionalizzare le detrazioni previste dall’art.15 del Tuir-Dpr 917/1986 (“detrazioni per oneri”), in modo da assicurare maggiori entrate per 488,4 mln di euro per il 2014, 772,8 mln per il 2015 e 564,7 mln dal 2016. Nell’ipotesi in cui tali provvedimenti non siano adottati entro il suddetto termine, la percentuale di detrazione viene “automaticamente” ridotta (dal 19%) al 18% per il periodo d’imposta 2013, ed al 17% dal 2014. La riduzione della percentuale di detrazione coinvolge anche gli interessi passivi dipendenti da mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, attualmente pari al 19% di un importo massimo pari a 4mila euro. • Rimborsi superiori a 4.000 euro Al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi Irpef da parte dei sostituti d’imposta, la legge stabilisce, altresì, che l’Agenzia delle Entrate effettui controlli preventivi (anche documentali), sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4mila euro. Al termine dei controlli, il rimborso viene 141
A favore delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, incrementative rispetto al numero dei lavoratori dipendenti occupati nel periodo d’imposta precedente, è prevista la deducibilità dall’Irap del costo del predetto personale, nel limite massimo annuale di 15mila euro
Viene anche previsto l’obbligo di far apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, al fine di poter compensare i crediti d’imposta di ammontare superiore a 15mila euro. La disposizione esiste già ai fini dei crediti Iva e viene estesa adesso anche alle imposte sul reddito e all’Irap
LA LEGGE ELIMINA ALCUNE COMPLICAZIONI ALLA DISCIPLINA FISCALE DEI CONTRATTI DI LEASING
erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. I CANONI DEL LEASING IMMOBILIARE La legge di Stabilità 2014 elimina alcune complicazioni relative alla disciplina fiscale dei contratti di leasing. In particolare, per i nuovi contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014 e relativi a beni immobili, viene modificato il periodo di deducibilità dei canoni di leasing, che passa dagli attuali 18 ai 12 anni. ATTI TELEMATICI CON LO SCONTO Con l’obiettivo di incentivare ed agevolare l’uso delle modalità telematiche, dal 1°gennaio 2014, la legge 147/2013, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura forfettaria di 16 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento. OPERE PRIVATE: LE MISURE DI INTERESSE • Tracciabilità dei canoni di locazione La norma, volta a contrastare l’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, integrando l’art. 12 del decreto legge 201/2011 in tema di tracciabilità dei pagamenti, prevede che il pagamento dei canoni di locazione, fatta eccezione per quelli degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovrà avvenire obbligatoriamente,
qualunque sia l’importo, con modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini dell’accesso alle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. L’obbligo di tracciabilità era sino ad ora previsto per importi pari o superiori a mille euro. • La tracciabilità delle somme che transitano dai notai In un’ottica generale di certezza della proprietà (o di altro diritto reale) e, soprattutto, per assicurare specifiche cautele nell’ambito degli atti traslativi relativi ad immobili od aziende, viene introdotto un sistema di garanzie nel pagamento del corrispettivo, assoggettando ad un regime particolare tutte le somme che l’acquirente deve pagare, con la conseguenza che le stesse passeranno al venditore solo dopo l’avvenuta trascrizione. Il sistema di garanzia prevede l’obbligo a carico dei notai (o degli altri pubblici ufficiali quali i segretari comunali e gli ufficiali roganti) di far confluire, su apposito conto corrente dedicato, per tutti gli atti da essi stipulati, le somme: 1. dovute come onorari, diritti, accessori, rimborsi spese, contributi nonché a titolo di tributi per i quali il notaio sia sostituto o responsabile di imposta; 2. comunque affidate al notaio e soggette ad obbligo di annotazione nel registro delle somme comprese quelle dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione; 3. relative all’intero prezzo o all’importo a saldo (purché in denaro) di contratti di trasferimento 142
della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende (comprese eventuali quote condominiali). Gli importi depositati nel conto corrente “dedicato” costituiranno un “patrimonio separato“: non saranno quindi né di proprietà del notaio, né del venditore e saranno impignorabili a richiesta di chiunque. Eseguita la registrazione e la pubblicità dell’atto e verificata l’assenza di ulteriori formalità pregiudizievoli, il notaio (o altro pubblico ufficiale) provvederà a svincolare a favore dell’avente titolo (es. venditore) gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. La nuova disciplina sarà operativa solo dopo lo specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. • Gli impianti sportivi La norma è volta a favorire l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi attraverso l’introduzione di: - una procedura semplificata, che si basa su due conferenze di servizi alle quali devono prendere parte tutte le amministrazioni competenti e sull’attivazione, in presenza di ritardi rispetto ai tempi previsti dalla legge, di poteri di surroga in capo al Presidente del Consiglio; - strumenti di finanziamento innovativi, con la possibilità di realizzare, unitamente all’impianto sportivo, altri tipi di interventi strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto stesso e al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’ini-
SÌ ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER I PRIVATI PROPONENTI LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI PER LO SPORT
ziativa. La nuova procedura prevede inoltre i seguenti passaggi: a) presentazione al Comune di uno studio di fattibilità da parte del soggetto proponente l’intervento, corredato da un piano economico-finanziario e dall’accordo con una o più associazioni sportive utilizzatrici in via prevalente. b) lo studio di fattibilità è oggetto di una conferenza di servizi preliminare da concludersi entro 90 giorni dalla sua presentazione ed in caso di esito positivo vi sarà la dichiarazione di pubblico interesse della proposta e l’indicazione delle condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto; c) presentazione al Comune del progetto definitivo, oggetto di una conferenza di servizi decisoria alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato. La conferenza può richiedere al proponente solo modifiche al progetto strettamente necessarie e deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto ovvero entro 180 giorni qualora il progetto comporti atti di competenza regionale; d) in caso di superamento dei termini previsti è previsto un potere di surroga, su istanza del soggetto interessato: • per gli impianti con numero di posti pari o superiore a 500 al coperto e a 2.000 allo scoperto: in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna 30 giorni all’ente interessato per provvedere, decorsi inutilmente i quali interviene il Presidente della regione con la nomina di un commissario avente il compito di adottare gli atti
necessari entro 60 giorni; • per gli impianti con numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e a 20.000 allo scoperto: in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna 30 giorni all’ente interessato per provvedere, decorsi inutilmente i quali interviene il Consiglio dei Ministri che, integrato dal Presidente della Regione e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici da rendersi entro 30 giorni, adotta i provvedimenti necessari entro il termine di 60 giorni. • Ape: rinvio, confusioni, obblighi e sanzioni La norma interviene su una disposizione del decreto legislativo n. 192/2005 sul rendimento energetico nell’edilizia, che però era stata precedentemente eliminata dal decreto legge n. 145/2013, entrato in vigore in data antecedente (24 dicembre 2013) alla pubblicazione della legge di stabilità. La legge di stabilità, infatti, modifica il comma 3-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2005, prorogando l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica (Ape) ai contratti di transazione immobiliare (atti di trasferimento e nuove locazioni) alla data di entrata in vigore del futuro decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica previsto per il 2014. Emerge, tuttavia, il problema della compatibilità di tale norma con il quadro degli obblighi risultante dalla modifica precedentemente apportata dal decreto legge n. 145/2013 che aveva accorpato e sostituito i commi 3 e 3-bis dell’articolo 6 del decreto legi143
Si vuole favorire l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi con l’introduzione di una procedura semplificata, che si basa su due conferenze di servizi alle quali devono prendere parte le amministrazioni competenti e sull’attivazione di poteri di surroga in capo al Presidente del Consiglio
Ape: il quadro normativo così delineato appare contraddittorio, poiché la proroga dell’obbligo di allegazione prevista dalla legge di stabilità è stata inserita in un comma non più vigente, e pertanto richiede un chiarimento legislativo: nel frattempo si consiglia di rispettare gli obblighi vigenti
PER SNELLIRE LE PROCEDERE AI COMUNI CON MENO DI 5MILA ABITANTI È CONCESSA L’ACQUISIZIONE DIRETTA PER LAVORI IN ECONOMIA
slativo n. 192/2005, confermando l’obbligo di allegazione dell’Ape (con esclusione delle locazioni di singole unità immobiliari), e stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria in luogo della nullità dei contratti per omessa allegazione dell’Ape. Pertanto, il comma 3-bis su cui interviene la legge di stabilità formalmente non esisteva più. Inoltre il decreto n. 145/2013 aveva confermato l’obbligo di dichiarazione nel contratto dell’avvenuta informazione all’acquirente o conduttore in merito ai contenuti dell’attestato di restazione energetica. Il quadro normativo così delineato - così come spiega l’Ance - appare contraddittorio, poiché la proroga dell’obbligo di allegazione prevista dalla legge di stabilità è stata inserita in un comma non più vigente, e pertanto richiede un chiarimento legislativo. Tuttavia, in virtù dei contenuti della Direttiva europea di cui il decreto legislativo n. 192/2005 costituisce il recepimento, delle leggi regionali ove esistenti, e anche in via cautelativa, si suggerisce di continuare a rispettare gli obblighi in materia di attestato di prestazione energetica, ovvero quelli di informazione sui contenuti dell’Ape e di allegazione dello stesso Ape ai contratti. OPERE PUBBLICHE: LE MISURE DI INTERESSE • Disposizioni in materia di pagamento del contraente Il comma 72 della Legge in esame modifica il comma 9 dell’art. 176 del Codice dei contratti. La modifica normativa 144
prevede che, negli affidamenti a contraente generale, il soggetto aggiudicatore debba verificare, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l’emissione di eventuali Sal, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali di quest’ultimo verso i propri affidatari. Qualora risulti l’inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore dovrà applicare una detrazione sui pagamenti successivi, procedere al pagamento diretto all’affidatario ed applicare le sanzioni previste dal contratto. • Disposizioni in materia di centrali di committenza per i piccoli Comuni Il comma in questione, interviene sull’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti. Infatti, sottrae allo svolgimento di procedure di gara da parte delle centrali di committenza dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, di cui al comma 3-bis del citato art. 33, le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché di quelle previste dall’ultimo periodo dei commi 8 e 11, dell’articolo 125, del medesimo Codice. In sostanza, con specifico riferimento ai lavori, sono sottratti all’obbligo di ricorrere alle unioni o ai consorzi di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti, i Comuni che acquisiscono lavori in economia mediante amministrazione diretta, dunque per un importo fino a 50mila euro, nonché mediante affidamenti diretti, dunque per un importo fino a 40mila euro, il tutto al fine di
È ATTESO IL DECRETO CHE ATTUI GLI SCONTI SUI CONTRIBUTI INAIL PER LE AZIENDE “VIRTUOSE”
snellire le procedure. MISURE IN MATERIA DI LAVORO • Riduzione premi e contributi Inail Con effetto dal 1° gennaio 2014 e tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la seguente riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: - anno 2014: nel limite di 1 milione di euro; - anno 2015: nel limite di 1,1 milioni di euro; - anno 2016: nel limite di 1,2 milioni di euro. Con il medesimo decreto verranno stabilite le modalità di applicazione delle riduzioni in favore delle imprese che abbiano avviato l’attività da non oltre un biennio. La riduzione di cui sopra sarà applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sarà operata distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato per ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo. • Restituzione completa del contributo addizionale 1,4% Con effetto dal 1° gennaio 2014, è prevista la restituzione completa del contributo addiziona-
le dell’ 1,4%, introdotto dall’art. 2, comma 28 della L. n. 92/2012, destinato al finanziamento dell’ASPI, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. • Partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili E’ prevista l’istituzione di un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, cui sono assegnati 2 milioni di euro per l’anno 2014 e 5 milioni di euro per l’anno 2015, ai fini dell’incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese. • Finanziamento degli ammortizzatori sociali E’ previsto l’incremento dell’autorizzazione di spesa confluita nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, per l’anno 2014, per il rifinanziamento delle seguenti misure: - 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92; - 40 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di solidarietà, di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, della legge 19 luglio 1993, n. 236; - 50 milioni di euro per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, 145
IL GOVERNO USCENTE SI È IMPEGNATO ANCHE A RIFINANZIARE TUTTI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni. • Contratti di solidarietà: incremento del 10% E’ introdotta una disposizione che prevede, per l’anno 2014, un incremento dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del D.L. n. 726/84, pari al 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro. • Integrazione delle misure per il sostegno al reddito E’ stabilita un’integrazione delle misure che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere per il sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, con espresso riferimento agli incentivi di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 19 aprile 2013, n. 264. • Riduzione Fondo sociale per formazione e occupazione E’ prevista, per l’anno 2014, una riduzione pari a 16 milioni di euro del Fondo sociale per la formazione e l’occupazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009. • Istituzione Fondo per le politiche attive del lavoro E’ istituito un fondo per le politiche attive del lavoro presso
il Ministero del Lavoro, con una donazione iniziale di 15 milioni di euro per l’anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in deroga, nonché di lavoratori in stato di disoccupazione. • Riduzione fondo per la detassazione E’ prevista la riduzione del fondo destinato al finanziamento delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, per l’anno 2014, di 95 milioni di euro (da 400 milioni di euro a 305 milioni).
E’ stato stabilito l’incremento dell’autorizzazione di spesa confluita nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, per l’anno 2014, per il rifinanziamento, con 600 milioni di euro, degli ammortizzatori sociali in deroga, utili ad affrontare l’attuale situazione di crisi economica
• Aliquota contributiva “co.co.co” E’ stabilita la non attuazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 79, della L. n. 247/2007 che prevedeva l’aumento al 28 per cento dell’aliquota contributiva, per l’anno 2014, per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, anche per il 2014, così come per il 2013, l’aliquota contributiva sarà pari al 27 per cento. Con questi capitoli abbiamo concluso la nostra panoramica sui contenuti della Legge di Stabilità 2014. Siamo quasi certi che nel corso dell’anno verranno introdotte alcune modifiche, delle quali daremo immediatamente conto. Claudio Venturelli fine - la prima parte è stata pubblicata nell’edizione di febbraio 2014
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E’ decisa la non attuazione della disposizione che prevedeva l’aumento al 28 per cento dell’aliquota contributiva, per l’anno 2014, per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, anche per il 2014, così come per il 2013, l’aliquota contributiva sarà pari al 27 per cento
LA NUOVA AUTOSTRADA SARÀ PRONTA IN LUGLIO ED È TEMPO DI BILANCI PER LE OPERE PUBBLICHE
BREBEMI PRONTA AL VIA: IN LUGLIO I LAVORI TAV E CORDA MOLLE AL PALO
Grandi opere nel bresciano: facciamo il punto tra Brebemi che si fa largo e “promette” il taglio del nastro a luglio, la Tav che annuncia le ruspe per aprile nella zona “calda” di via Toscana e, infine, la Corda Molle che, in attesa di capire quando e come riavviare i cantieri, prova a risolvere quantomeno la questione degli espropri.
Una foto d’archivio di un cantiere della direttissima Brescia-Bergamo-Milano
Sono mesi di grandi manovre sul fronte dei lavori pubblici nel Bresciano, territorio che potrebbe salutare la realizzazione o l’avvio di due dei cantieri più complessi della sua storia viabilistica, senza contare l’ipotesi di superare l’impasse sul fronte della Corda Molle, per ora da inserire nel lotto delle ”grandi incompiute”, almeno fino a quando non sarà possibile mettere 147
mano al secondo stralcio dell’opera, ovvero il tratto da Azzano Mella a Ospitaletto. Trattandosi di partite delicate e piuttosto complesse, corre l’obbligo di affrontarle separatamente. Iniziando dall’infrastruttura che pare… più in salute, ovvero la Direttissima Brescia-Milano. Come recentemente dichiarato da Francesco Bettoni, presidente della
LA CORDA MOLLE RAPPRESENTA L’INCOMPIUTA E SI CERCANO LE RISORSE PER PAGARE GLI ESPROPRI
società Brebemi, aprile dovrebbe essere il mese in cui termineranno i lavori. Di conseguenza, il tanto sospirato taglio del nastro sarebbe in programma a luglio. In effetti, basta un sopralluogo lungo il tracciato per rendersi conto che il progetto è davvero a buon punto. Discorso valido anche per la bretella che servirà a collegate la Brebemi all’Autostrada A4, ovvero la variante alla Provinciale 17 (raccordo lungo circa 6 chilometri e costato a Brebemi intorno ai 20 milioni di euro). Tornando alla Direttissima, l’unico punto dolente sono le due
aree di servizio nel territorio di Chiari, ancora in attesa di trovare un potenziale gestore. Resta poi congelata la partita della sede della Società autostradale, che doveva sorgere nell’area di Castrezzato. Ipotesi sulla quale è sceso un silenzio assoluto, sicuramente in attesa che Brebemi venga finalmente inaugurata. Solo allora si potrà tornare a pensare a dare una casa alla società. Luglio 2014, quindi, è la “dead line”, l’ultimo scoglio per poter finalmente battezzare una delle strade più attese della via-
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bilità nazionale, un’opera pensata comunque in tempi nei quali non si poteva prevedere l’attuale crisi economica. Intanto buone notizie giungono anche dal Milanese, con le rassicurazioni rispetto all’apertura, sempre a luglio, del collegamento tra Brebemi e la Tangenziale est-Esterna di Milanmo (Teem), grimaldello essenziale perché il nuovo raccordo autostradale si innesti su Rivoltana e Cassanese. In ultimo va ricordato che Brebemi ha recentemente ricevuto a Londra il premio istituito dal giornale Project finance international e de-
LA TAV FARÀ IL SUO INGRESSO IN CITTÀ, MA SONO MOLTE LE INCOGNITE SUL TRATTO BRESCIA-VERONA
stinato a chi si distingue, a livello europeo, per iniziative realizzate attraverso il project finance. Rispetto invece alla Tav, la questione più delicata - al netto dei problemi di percorso, specie relativamente all’inserimento o meno di Montichiari tra le stazioni dell’Alta capacità - riguarda il nodo via Toscana, in città. Pasqua è stata indicata come termine ultimo per iniziare a far lavorare le ruspe. Alcune variazioni hanno causato ritardi nello sgombero del condominio che dovrà essere abbattuto, il tutto mentre non si arresta la protesta di chi non vuole barattare la propria casa con la nuova linea ferroviaria. A questo aggiungiamo alcuni malumori relativamente al passaggio della tratta nella zona del Benaco, in particolare sul Basso Garda. Malumori destinati a non trovare soddisfazione, dal momento che il tracciato pare assolutamente blindato. Se infine parliamo del progetto nella sua globalità, uscendo quindi dai confini bresciani, allora la faccenda si fa ancor più complessa. I fondi, infatti, sono stati cancellati dall’anno in corso, mentre ci saranno dal 2015, per un importo di 120 milioni annui fin al 2024. Stanziamento che riguarda in generale il potenziamento della strada ferrata a livello nazionale, con la Tav comunque inserita tra le priorità. Sempre, come ovvio, tenendo d’occhio la Legge di Stabilità, nelle cui pieghe dovranno saltar fuori questi denari. L’ultima partita viabilistica è un affare da 19 milioni di euro, ovvero la cifra necessaria per risolvere la questione degli espropri della Corda molle. L’ultimo meeting romano cui ha partecipato l’asses-
sore provinciale ai Lavori pubblici Maria Teresa Vivaldini ha rappresentato, forse, lo snodo decisivo. Se l’iter seguirà quanto stabilito a Roma, sarà Anas a farsi carico di garantire la somma necessaria. Passaggio in qualche modo propedeutico al riavvio della procedura per la concessione che era in capo a Centropadane e che è scaduta. Quindi per ora gli sforzi maggiori sono concentrati sul soddisfare le 149
attese del mondo agricolo, mentre nessuno si sbilancia per ipotizzare una data di riavvio dei lavori. Per cui quei tredici chilometri che separano Azzano Mella da Ospitaletto continuano a rimanere solo un progetto, come l’autostrada della Val Trompia, altro moloch infrastrutturale che non riesce a compiere lo scatto decisivo. Rosario Rampulla
È UNO DEI MAGGIORI EVENTI CULTURALI BRESCIANI DELL’ANNO, CERTAMENTE IL PIÙ IMPORTANTE PER LA PITTURA
MOSTRE: MORETTO, SAVOLDO, ROMANINO E CERUTI 100 CAPOLAVORI IN VIA MUSEI E’ uno dei maggiori eventi culturali bresciani dell’anno, certamente il più importante per quanto riguarda la pittura. Inaugurata il primo marzo a Palazzo Martinengo di via Musei in città, fino al primo giugno è di scena la mostra “Moretto, Savoldo, Romanino, Ceruti. 100 capolavori dalle collezioni private bresciane”. Un vero e proprio avvenimento promosso dalla Provincia, curato da Davide Dotti, organizzato dalla Fondazione Provincia di Brescia Eventi, che coinvolge la città ma anche la pianura, le valli, il Sebino e il Garda, proponendo itinerari artistici legati ai grandi autori bresciani protagonisti a Palazzo Martinengo: innanzitutto quelli richiamati nel titolo, ma anche Celesti, Tiepolo, Pittoni.
Giacomo Ceruti “Gli spillatori di vino, olio su tela”
La rassegna allestita a Palazzo Martinengo di via Musei a Brescia, e visitabile sino al 1 giugno, offre la straordinaria occasione di ammirare opere non esposte da decenni, alcune sono addirittura inedite proprio per la loro natura privata. In qualche modo è come entrare in contatto con il mondo segreto delle dimore bresciane, che custodiscono tesori d’arte di inestimabile valore, compiendo un viaggio dal Rinascimento al Manierismo, dal Barocco al Rococò. Brescia, del resto, è davvero un contenitore d’eccezione costruito nei secoli. Bravi pittori, committenti danarosi (si pensi 150
alle potenti famiglie aristocratiche come Gambara e Martinengo), collezionisti raffinati: nei secoli XV-XVIII, sotto le insegne della Repubblica Serenissima, la presenza in città e in provincia dei tre elementi collegati favorì la formazione di uno straordinario patrimonio artistico. Centinaia di opere raccolte in chiese, palazzi nobiliari, residenze borghesi, case di notabili, professionisti, commercianti, industriali. La rassegna presenta 110 dipinti, divisi in sette sezioni: il Quattrocento, il Cinquecento con le “star” Moretto, Savoldo e Romanino; la pittura barocca e ro-
L’ESPOSIZIONE È VISITABILE SINO AL 1 GIUGNO NELLE SALE DI PALAZZO MARTINENGO IN VIA MUSEI IN CITTÀ
cocò; il trionfo della natura morta; nani e pigmei: Bocchi e Albrici; pittura di genere: paesaggi, vedute, capricci e battaglie; i pittori della realtà: Monsù Bernardo, Clipper, Romani, Bellotti, Cifrondi, Giacomo Ceruti (detto il Pitocchetto). Per la qualità degli autori, la bontà delle opere, l’eccezionalità dell’evento, la mostra non ha una valenza soltanto bresciana o nazionale. Anzi. Può vantare un richiamo internazionale per esperti, appassionati, curiosi. Diamo uno sguardo veloce. La mostra si apre con il Polittico di Maestro Paroto del 1447, acquistato da Fondazione Cab, esempio di transizione dal Gotico al Rinascimento, documentato da Foppa (S. Giovanni Evangelista e S. Stefano). Il secolo d’oro del Cinquecento presenta, tra i capolavori, «Il riposo nella fuga in Egitto» di Savoldo, «Amore e Venere» e «La Visitazione» di Moretto, le due coppie di Santi dal polittico di San Cristo e «Sansone e Dalila» di Romanino. Si passa poi al Barocco tra Sei e Settecento, con un inedito «Marcantonio e Cleopatra» di Celesti ed opere anche di autori non bresciani. Nella natura morta della quarta sezione ecco due «Cucine» di Baschenis e del Maestro S.B., tre pezzi inediti attribuiti a Ceruti, accanto ci sono fiori, frutta, pesci, vasi e gli «Uccelli» del Duranti. Si passa poi alle «bambocciate» di Bocchi e Albrici con nani e pigmei, e alla pittura di paesaggio, di veduta e di interno: «Agar e l’Angelo» di Celesti, «Paesaggio con cavalieri» di Marini, «Cucina» di Botti, «Veduta di piazza duomo» di Battaglioli. La chiusura è
Moretto da Brescia, “La visitazione”, olio su tavola (particolare)
affidata alla «pittura della realtà» con Monsù Bernardo, Todeschini, i precoci «pitocchi» di Romani, Bellotti, Cifrondi e infine Ceruti. Un aspetto importante della mostra, abbiamo anticipato, riguarda la sua articolazione sul territorio, fortemente voluta dall’Amministrazione provinciale. Ecco gli itinerari con visite guidate in città e provincia. Il Moretto a Brescia (chiese di S. Clemente, S. Giovanni Evangelista, S. Francesco, Duomo vecchio); il Romanino a Brescia (Duomo nuovo, S. Francesco, S. Giovanni, Ss. Faustino e Giovita); il Celesti sul Garda (il Duomo di Desenza151
no e quello di Salò, la chiesa dei Ss. Pietro e Paolo a Toscolano Maderno); il museo Lechi a Montichiari; Tiepolo e Pittoni nella Bassa (la basilica di Verolanuova e la parrocchiale di Manerbio); il Moretto in Valtrompia (chiese di Sarezzo e Marmentino, il santuario della Misericordia a Bovegno); il Romanino in Valcamonica (chiese di Pisogne, Breno e Bienno). «E’ una mostra tutta made in Brescia, con opere di artisti bresciani provenienti da collezioni bresciane, fatta per far conoscere ai bresciani innanzitutto, ma non solo a loro, il valore della nostra storia e del nostro territorio»: sono
LE TELE RACCOLTE PER LA MOSTRA PROVENGONO DA COLLEZIONI PRIVATE: UN EVENTO UNICO
le parole usate dal presidente della Provincia, Daniele Molgora, per descrivere l’avvenimento. “Spesso - prosegue - nemmeno noi bresciani ci ricordiamo o conosciamo le cose belle che abbiamo in casa. Valorizzare il nostro territorio, in tutti i suoi aspetti, è stato uno degli impegni centrali della mia Amministrazione. L’economia, ma anche la cultura e l’arte. Come presidente non mi è mai interessato promuovere iniziative o mostre non legate al Bresciano”. La collaborazione dei privati, proprietari delle opere, è stata ovviamente fondamentale.
“Li ringrazio molto. La bontà del nostro progetto - spiega Molgora - li ha convinti a partecipare. La disponibilità è andata oltre ogni previsione. La selezione dei dipinti è stata difficile. Sono centodieci, più di quelli preventivati proprio perché sarebbe stato un peccato scartarne alcuni”. La mostra, secondo il presidente della Provincia, “avrà positive ricadute sul territorio. Offrirà emozioni, ma anche opportunità economiche. Penso al turismo dei bresciani ma soprattutto alla presenza dei forestieri. Mi auguro che questi ultimi, dopo aver
visitato la mostra, siano invogliati a tornare per conoscere il nostro territorio, scoprendo monumenti, luoghi, prodotti locali”. Magari in occasione dell’Expo 2015. “Moretto, Savoldo, Romanino, Ceruti. 100 capolavori dalle collezioni private bresciane” è aperta fino al primo giugno a Palazzo Martinengo: mercoledìvenerdì 9-17, sabato, domenica e festivi 10-18 (lunedì e martedì chiuso). Informazioni e prenotazioni: 030/2906403; www.mostra100capolavori.it. Enrico Mirani
Giacomo Ceruti “Vecchio pitocco con bastone” (particolare)
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GLI UFFICI DEL COLLEGIO DIREZIONE
Direttore
- GEOM. FRANCESCO ZANFRAMUNDO Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari Rapporti con l’ANCE, con l'ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio
SERVIZIO SINDACALE
Funzionario Funzionario
- DOTT. ALESSANDRO SCALVI - DOTT. MARCO TENCA Contrattazione territoriale Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE Sicurezza sul lavoro: adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori
SERVIZIO Dirigente - ARCH. GIUSEPPE ANGUISSOLA TECNICO Dirigente - FERDINANDO CAPRA Funzionari - DOTT.SSA SARA MESCHINI - ING. ANGELO GRAZIOLI Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici Attestazioni SOA Legislazione urbanistica nazionale e regionale Problemi tecnologici. Elaborazione costi e indici Certificazione di qualità Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. Precontenzioso Assistenza per l'affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione SERVIZIO TRIBUTARIO
Funzionario
- RAG. ENRICO MASSARDI Consulenza ed assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell'ambiente Problemi dell’autotrasporto Affitti e locazioni
SERVIZIO Funzionario - ROSANNA CHIODAROLI AMMINISTRAZIONE Contabilità amministrativa e del personale Adempimenti fiscali. Contributi associativi Fondo assistenza imprenditori. Fondo carenza infortuni UFFICI AUSILIARI
- MAURO ROSSI - P.I. MARCO SCHIAVETTA - PAOLA ESPOSITO Segreteria generale e della Direzione Supporto ai servizi Centralino telefonico. Reception Organizzazione logistica riunioni Archivio e protocollo. Biblioteca Postalizzazione. Stampa supplementi Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese
PREZZIARIO OPERE EDILI
- DANIELA ALLEGRI Segreteria del Prezziario
C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI s.r.l.
- RAG. ROBERTO DE LUCCHI Servizi commerciali del Collegio Segreteria Notiziario Vendite ed abbonamenti pubblicazioni Contabilità amministrativa, del personale ed adempimenti fiscalii
Funzionario
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
LAVORO - Durc - Inps - crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione - rilascio del documento - circolare n. 16/2014
- Dirigenti di imprese industriali - accordo di rinnovo 25 novembre 2009 - gestione separata Fasi scadenza fase sperimentale pag.167 - Testo Unico sulla Sicurezza - d.lgs 231/2001 modelli di organizzazione e gestione della sicurezza procedure semplificate - D.M. 13 febbraio 2014 pag.168
pag. 156
- Decreto “Destinazione Italia” - D.L. n. 145/2013 convertito in legge n. 9/2014 - sanzione in materia di rapporto di lavoro - modifiche in sede di conversione - G.U. n. 43/2014 pag. 159 - Ministero del Lavoro - somministrazione a tempo determinato ex art 20 co. 5 d.lgs 276/2003 valutazione dei rischi - comunicazione alla Dtl interpello n. 5/2014 pag. 159 - Inps - nuovi valori dal 1° gennaio 2014 - Inps - principali disposizioni in materia di contribuzione e sostegno all’occupazione per l’anno 2014 - circolare n. 15/2014 - Inps - procedure in materia di ricorsi amministrativi - nuovo regolamento determinazione n. 195/2013
pag. 160
pag.168
- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di gennaio 2014
pag.168
TRIBUTI
pag. 162
- Trasferimenti immobiliari - imposte di registro, ipotecaria e catastale - analisi della riforma della tassazione indiretta
pag.180
pag. 163
- Imu - locazione, anche parziale, degli immobili merce - assoggettamento all’ imposta - precisazioni
pag.180
- Abitazione principale - eliminazione parziale della seconda rata Imu del 2013
pag.181
- Imu e Tasi 2014 - coefficienti per i fabbricati D
pag.181
- Nuova nozione di “ristrutturazione edilizia” applicabilità delle detrazioni fiscali
pag.182
- Detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie - novità per il 2014
pag.183
- Preliminare di vendita - danno risarcibile in caso di inadempimento
pag.183
- Decreto “Destinazione Italia” - novità in materia di certificazione energetica
pag.184
- Inps - lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici - perdita del posto di lavoro - domanda di accesso alla prestazione messaggio n. 1653/2014
pag. 164
- Inps - flusso “Uniemens individuale” - nuova versione del documento tecnico - versione 2.7
pag. 166
- Inail - comunicazione telematica nominativo RLS per ciascuna unità produttiva e Dna soci circolare n. 11/2014
- Testo Unico sulla Sicurezza - d.lgs 81/08 pubblicato il settimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature
pag. 166
- Inail - lavoratori italiani all’estero - retribuzioni convenzionali per l’anno 2014 - calcolo dei premi assicurativi - circolare n. 9/2014 pag. 166
154
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
- Impianti fotovoltaici - trattamento ai fini fiscale e catastale pag.184
- Qualificazione Soa: l’Autorità indica come imputare temporaneamente gli importi delle categorie scorporabili
- Agevolazioni per l’acquisto di nuovi macchinari pag.186
- Conversione in legge del decreto Destinazione Italia - novità in tema di appalti pubblici pag.192
INDICI
- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo - Tfr - legge 297/82
- Nelle offerte a corpo in caso di discordanza tra gli importi dell’offerta e del computo metrico prevale quello dell’offerta
pag.187 pag.187
- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
pag.191
pag.194
- Il risarcimento del danno riconosciuto per una mancata aggiudicazione deve comprendere anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali pag.194
pag.187
- La gara indetta senza la disponibilità di fondi fa sorgere la responsabilità precontrattuale dell’Ente appaltante pag.194
LAVORI PUBBLICI
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Milleproroghe” - Avcpass - proroga dell’obbligatorietà di utilizzo del sistema al 1° luglio 2014 - “Milleproroghe” - qualificazione Soa - proroga al 1° luglio 2014 della tolleranza del 50% dei requisiti nella revisione triennale
VARIE - Mud 2014 - nuova modulistica pag.196
pag.188
pag.188
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Milleproroghe” - ulteriori disposizioni in tema di opere pubbliche a decorrere dal 1° marzo 2014 pag.188 - Entro 2 anni dovranno essere recepite le nuove direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni
pag.189
- L’Autorità chiarisce i dubbi interpretativi sulla nuova disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici
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- Richiesta dell’impresa all’Autorità di verificare l’operato della Soa
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- Produzione e trasporto di rifiuti pericolosi utilizzo del Sistri dal 3 marzo 2014
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- Sistri - indicazioni per l’uso
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- Esecuzione sfratti - Sistri - proroga termini
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- Condominio - semplificazioni per la gestione del fondo per i lavori straordinari
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- Codice della strada - confermate le nuove regole sulla circolazione dei carrelli elevatori
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ANCE INFORMA
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LAVORO
DURC - INPS CREDITI CERTIFICATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RILASCIO DEL DOCUMENTO CIRCOLARE N. 16/2014 Si fa seguito alla notizia pubblica sul Notiziario del Collegio n. 2/2014 per informare che l’Inps ha pubblicato,con circolare n. 16 del 31 gennaio 2014 riprodotta in calce, una nota esplicativa in materia di rilascio del Durc in presenza di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 13bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 L’Istituto, dopo il Ministero del Lavoro, la Cnce e l’Inail e alla luce degli ultimi aggiornamenti del Mef (cfr. Notiziario n. 2/2014), ripercorre le tappe della procedura di rilascio del Durc alle imprese che possono vantare di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione almeno pari ai debiti contributivi non ancora versati agli Istituti previdenziali e alle Casse Edili. A tal proposito si rammenta che è a disposizione delle imprese, sul sito del Mef, una Guida al rilascio del Durc ai suddetti sensi (disponibile all’indirizzo: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/ home.xhtml) , che fornisce chiarimenti sulle modalità di acquisizione della certificazione del credito al fine della richiesta del Durc stesso nonché sulla presentazione di tale certificazione a Inps, Inail e Casse Edili. La procedura viene avviata dal soggetto titolare del credito attraverso la richiesta del certificato attestante i propri crediti nei confronti della P.A. sulla Piattaforma, creata appositamente dal Ministero delle Finanze. Il certificato così ottenuto sarà presentato agli istituti deputati al rilascio del Durc, mediante Pec, direttamente dal soggetto interessato o dalla pubblica amministrazione, alla quale è stato previamente consegnato dal soggetto titolare, qualora sia prevista la richiesta d’ufficio del Durc. In ogni caso la richiesta di Durc ai fini di cui sopra deve essere corredata dalla dicitura “richiesta di Durc ai sensi dell’art. 13bis, comma 5 del D.L. n. 52/2012”. Il certificato rilasciato dalla Piattaforma contiene un codice di verifica, come già espresso dalle precedenti circolari, necessario per gli Istituti deputati al rilascio del Durc ad effettuare le verifiche del caso. Come specificato dal Ministero delle Finanze, infatti, è stata prevista un’apposita funzione, “Verifica la capienza per l’emissione del Durc” al fine di verificare la sussistenza e l’importo del credito certificato e confron-
tarlo con gli eventuali debiti contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili. Solo qualora tali ultimi debiti risultino pari o inferiori al credito vantato dal soggetto, sarà possibile emettere un Durc positivo ai sensi dell’art. 13bis, co. 5 del D.L. n. 52/2012. Sarà onere degli Istituti acquisire vicendevolmente le notizie relative ai suddetti debiti mediante lo scambio di Pec. Analogamente a quanto contenuto nelle circolari già pubblicate, l’Inps riporta gli elementi che deve contenere il Durc in parola, nonché la specifica che la durata di altro Durc è comunque di 120 giorni, analogamente agli altri tipi di Durc. È stato ribadito ovviamente che il Durc rilasciato ai fini di cui sopra può essere utilizzato a tutti i fini di legge. Laddove, però, si debba precedere al pagamento di uno stato di avanzamento lavori, dovrà comunque applicarsi la procedura dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, tra l’altro esteso anche a tutte le fattispecie di erogazioni a carico della P.A. a qualsiasi titolo spettanti a soggetti comunque titolari di crediti. Infine, come noto, è stato specificato che il credito certificato dalla Piattaforma può essere oggetto di cessione o anticipazione del credito alle banche o gli istituti finanziari, purché vi sia la preventiva estinzione dell’eventuale debito contributivo indicato dal Durc, salva eventuale delegazione di pagamento effettuata dall’interessato direttamente alla banca o all’intermediario finanziario, per provvedere al pagamento del debito contributivo. Inps Roma, 30 gennaio 2014 Circolare n. 16 Oggetto: Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 marzo 2013. Rilascio del documento unico di regolarità contributiva in presenza di certificazione dei crediti ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94. Sommario: il documento unico di regolarità contributiva può essere rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”. Premessa Con il Decreto 13 marzo 2013 il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche
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Sociali (allegato 1), ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (G.U. n. 156 del 6.7.2012) “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, come modificato dall’articolo 31, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che dispone che “Il documento unico di regolarità contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l’assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica”. Nel quadro del sistema vigente in materia di DURC, il Documento rilasciato “ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012”, viene a costituire pertanto una tipologia specifica attraverso la quale il legislatore ha inteso far sì che le imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei limiti delineati dalla norma, ottengano un DURC per poter continuare ad operare sul mercato, in particolare in quello della contrattualistica pubblica, pur in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi. Con la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 (allegato 2), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a precisare le disposizioni sulla materia. In relazione a ciò, nel rinviare integralmente ai contenuti della predetta circolare, si forniscono le opportune indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina a seguito della realizzazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (PCC), della funzione di “Gestione Richieste DURC”, riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”, rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC. 1. DURC rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 In presenza di una certificazione di uno o più crediti resa dalle amministrazioni statali,
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dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva. Al riguardo si evidenzia che le certificazioni dei crediti devono essere rilasciate con le modalità stabilite dai decreti di attuazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze attraverso la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” appositamente istituita dal medesimo Ministero. 2. Soggetti richiedenti Il decreto ha espressamente previsto che la presentazione della richiesta provenga dal soggetto titolare del credito, connotando in tal modo il Documento reso “ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52” nell’ambito dell’intero sistema di disciplina della materia del DURC. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha, infatti, inteso rendere il soggetto creditore parte attiva nel procedimento che porterà al rilascio del Documento ai sensi della normativa in esame. A tal fine, il predetto Dicastero ha provveduto ad implementare le funzioni del sistema “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” introducendo l’utilità “Gestione Richieste DURC” attraverso la quale il titolare del credito, o suo delegato appositamente registrato sul sistema PCC, provvede a generare sulla medesima Piattaforma, secondo le specifiche indicazioni ivi fornite nella “Guida al Rilascio del DURC in presenza di Certificazione del Credito” (allegato 3), la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012”. Solo una volta generato sulla Piattaforma il predetto Documento, che il richiedente potrà salvare su un dispositivo elettronico ovvero stampare, potrà essere attivato il procedimento di richiesta del DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale. Qualora il DURC sia richiesto direttamente dall’interessato, circostanza questa limitata ai casi in cui il DURC debba essere prodotto nell’ambito dei rapporti tra soggetti privati, il predetto Documento emesso dalla Piattaforma dovrà essere trasmesso con Posta Elettronica Certificata (PEC) o consegnato cartaceamente alle strutture territoriali degli enti competenti al rilascio del DURC. In ogni caso, nella formulazione della domanda, l’interessato dovrà indicare che il DURC deve essere rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012. Nelle restanti ipotesi in cui il DURC, in base alla vigente normativa, è acquisito d’ufficio dalla pubblica amministrazione (5), quest’ul-
tima, qualora abbia ricevuto dall’interessato la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” emessa dalla PCC, dovrà provvedere a trasmettere la relativa documentazione con PEC, agli Enti competenti al rilascio della specifica richiesta di DURC. Conseguentemente, la stazione appaltante/ amministrazione procedente effettuerà la richiesta del DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale, specificando che l’acquisizione deve avvenire ex art. 13 bis, comma 5, del decreto legge n. 52/2012. Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle strutture territoriali dell’Inps sono reperibili sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Le sedi INPS”, “Ricerca per Elenchi”, “Posta Certificata”. In ogni caso, si precisa che, in assenza dell’adeguamento dello Sportello Unico Previdenziale, la specifica indicazione che il DURC deve essere rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012, potrà essere inserita eccezionalmente per l’ipotesi di “appalto pubblico” nel campo “oggetto dell’appalto”. Per il caso di richiesta “per altra tipologia”, invece, dovrà essere riportata nel campo “Specifica uso”. Il DURC sarà rilasciato ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, anche qualora l’interessato esibisca la predetta documentazione nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007, che prevede l’obbligo da parte degli Enti preposti al rilascio del DURC di invitare l’interessato a regolarizzare le cause di irregolarità, entro un termine non superiore a quindici giorni, prima di emettere un certificato attestante l’irregolarità medesima. Si rammenta a tale riguardo che l’articolo 31, comma 8, del decreto legge n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98/2013, nel ribadire tale previsione, ha disposto che l’invito a regolarizzare deve essere inoltrato all’interessato con PEC ovvero, sempre attraverso il medesimo mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12. In ragione degli elementi contenuti nella “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” emessa dalla PCC che, in particolare, riporta gli estremi identificativi relativi ai crediti certificati che il soggetto creditore ha inteso utilizzare al fine di ottenere il DURC richiesto ai sensi della normativa in trattazione, si deve ritenere che sia venuto meno l’obbligo previsto dalla circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di fornire le predette informazioni agli enti tenuti al rilascio del DURC da parte del soggetto titolare dei
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crediti certificati. Il medesimo Documento contiene, inoltre, il codice di verifica che consente agli Enti tenuti al rilascio del DURC l’accesso alla “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” per lo svolgimento delle verifiche dirette all’accertamento della sussistenza e dell’importo dei crediti oggetto di certificazione. 3. Modalità di rilascio del DURC Come in premessa evidenziato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” ha predisposto un’apposita funzione “Verifica la capienza per l’emissione del DURC” attraverso la quale l’operatore che deve procedere al rilascio del DURC, ha la possibilità di effettuare la verifica della sussistenza e dell’importo dei crediti riportati nella “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012”. Il sistema, in caso di esito positivo della verifica, fornisce un apposito messaggio e consente di scaricare una certificazione, in formato pdf, comprovante l’esito della medesima. Si evidenzia che l’esito positivo si determina qualora l’importo degli oneri contributivi non ancora versati, che è stato accertato dall’operatore di ciascuno degli Enti tenuti al rilascio del DURC nei confronti del soggetto titolare dei crediti certificati, risulta pari o inferiore a quello evidenziato dal sistema della Piattaforma come saldo disponibile alla data della verifica. Tale verifica verrà effettuata con riferimento alle certificazioni utilizzate dal contribuente ai fini del rilascio del DURC ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012 e riportate nella “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” rilasciata dalla Piattaforma. Come sopra specificato, il DURC emesso ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, presuppone che l’importo dei crediti certificati sia almeno pari all’ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse Edili, qualora la verifica riguardi un’impresa edile, nei confronti del soggetto creditore. In ragione di ciò, in attesa di ulteriori implementazioni delle funzionalità descritte che consentiranno di memorizzare gli importi delle esposizioni debitorie di ciascuno degli Enti tenuti al rilascio del DURC, prima della conclusione dell’istruttoria, le strutture territoriali di Inail, Inps e Casse Edili dovranno acquisire vicendevolmente la notizia relativa all’importo dell’eventuale esposizione debitoria accertata, al fine di verificare se la sommatoria dei debiti risulti almeno pari al saldo, disponibile alla data della verifica, evidenziato dal sistema della Piattaforma, avuto riguardo alle certificazioni utilizzate ai
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fini della “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012”. Lo scambio delle notizie tra le strutture territoriali di ciascuno degli Enti coinvolti in ordine all’importo del debito accertato dovrà avvenire con PEC. Ricorrendo tale condizione, il DURC dovrà essere emesso con l’attestazione di regolarità pur in presenza dell’indicazione dell’esposizione debitoria consolidatasi alla data dell’emissione nei confronti di Inail, Inps e Casse edili, qualora la verifica interessi un’impresa del settore edile. Nel campo note (8) dell’istruttoria Inps devono essere riportati, altresì: - la specifica che l’emissione del DURC avviene ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del d.l. n. 52/2012; - la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato; - gli estremi del N°. Richiesta e la data e l’ora apposta dal sistema generati in automatico dalla PCC attraverso la funzione “Gestione Richieste DURC”; - il “Totale saldo disponibile al GG/MM/ AAAA” riportato nel certificato all’esito delle operazioni di verifica effettuate attraverso la funzione di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”. Si ritiene opportuno evidenziare che la disciplina contenuta all’art. 13 bis, comma 5, del d.l. n. 52/2012, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alla normativa che regola il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni introdotte dall’art. 31, comma 5, del d.l. n. 69/2013 che prevede che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio. In relazione a ciò è necessario che le fasi di definizione del procedimento di rilascio di questa particolare tipologia di DURC siano svolte dalle sedi territoriali puntualmente nel rispetto della normativa in trattazione e delle indicazioni contenute nella presente circolare. Le Direzioni Regionali dovranno svolgere una costante attività di monitoraggio dei DURC emessi ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis, del decreto citato, al fine di garantire uniformità nell’applicazione della norma. Con apposito messaggio PEI verrà trasmesso il link da utilizzare per effettuare le descritte verifiche sulla “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”. 4. Modalità di utilizzo del DURC Il DURC emesso “ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52”, come disposto dall’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 13 marzo 2013, può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il medesimo decreto, all’art. 3, comma 2, dispone l’obbligo di attivazione dell’intervento
sostitutivo, in capo alla stazione appaltante nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture. Si rinvia al riguardo alle disposizioni impartite dall’Istituto in merito alle modalità di attuazione dell’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La norma, peraltro, al successivo comma 3 del medesimo art. 3, ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo disciplinato dal predetto art. 4, estendendo il potere sostitutivo della stazione appaltante oltre alle fattispecie contrattuali anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle Pubbliche Amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati. Ciò “al fine di assicurare l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica”. Con tale ultima disposizione il legislatore ha inteso fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC. In tal modo, dunque, l’operatività dell’istituto dell’intervento sostitutivo cessa di essere limitato alle somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell’ambito dei rapporti contrattuali pubblici. La previsione di cui sopra, peraltro, ha trovato conferma definitiva in via generale nell’art. 31 della legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del d.l. n. 69 del 21 giugno 2013 che, al comma 8-bis, ha appunto stabilito l’applicazione dell’istituto dell’intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il DURC acquisito al fine dell’effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 5. Modalità di utilizzo della Certificazione Il decreto ministeriale 13 marzo 2013, nell’ambito degli interventi diretti a favorire la ripresa dell’attività economica, all’art. 4, ha disciplinato ulteriori modalità di utilizzo della certificazione esibita per il rilascio del DURC ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52. 5.a Compensazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La certificazione “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” emessa dalla Piattaforma, può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 28-quater del decreto del Presidente della
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Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato i decreti di attuazione, rispettivamente del 25 giugno e del 19 ottobre 2012, per consentire la piena operatività delle previsioni normative. 5.b Cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari. La certificazione può essere utilizzata, altresì, per la cessione o anticipazione del credito alle banche o agli intermediari finanziari. Il decreto ministeriale 13 marzo 2013 in trattazione, al comma 2, dell’art. 4, nel disciplinare le modalità di utilizzo della medesima certificazione, ha previsto che l’interessato provveda alla preventiva estinzione del debito contributivo indicato sul DURC affinché il credito certificato possa essere oggetto di cessione o anticipazione. L’avvenuta regolarizzazione dovrà essere comprovata dall’esibizione alla banca o all’intermediario finanziario, da parte del titolare del credito, di un DURC aggiornato che attesti la situazione contributiva alla stessa data di conclusione dell’istruttoria per il rilascio del medesimo DURC. Ove all’esito della nuova verifica sia accertata la permanenza della situazione di irregolarità, il decreto stabilisce che la cessione o anticipazione possono essere effettuate a condizione che il creditore sottoscriva contestualmente apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, “per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”. Qualora la banca o l’intermediario finanziario riconoscano al creditore un importo inferiore al debito contributivo rilevato con il DURC, la delegazione di pagamento opererà a copertura parziale del medesimo importo. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla banca o dall’intermediario finanziario utilizzando le stesse modalità e le stesse specifiche previste per l’adempimento contributivo nei confronti dell’Inps da parte del titolare del credito. Tenuto conto tuttavia che in tal caso il pagamento è effettuato da un soggetto terzo – banca o intermediario finanziario –, la compilazione del modello F24 dovrà seguire le indicazioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 54 del 13 aprile 2012. In considerazione della novità rappresentata dalla modalità di utilizzo della certificazione appena descritta, che definisce un procedimento che interessa soggetti privati - banche o intermediari finanziari -, è necessario che le fattispecie siano trattate con particolare attenzione e sotto il coordinamento delle Direzioni Regionali affinché sia assicurata la definizione, nei termini fissati dalla norma, delle esposizioni debitorie accertate con il DURC.
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DECRETO “DESTINAZIONE ITALIA” - D.L. N. 145/2013 CONVERTITO IN LEGGE N. 9/2014 - SANZIONE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO - MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE G.U. N. 43/2014 Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 è sta pubblicata la Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 145/2013 c.d. “Piano Destinazione Italia” di cui si era data notizia sul numero 2/2014 del Notiziario del Collegio pubblicando la circolare del Ministero del Lavoro n 22277/2014 che ne forniva i primi chiarimenti interpretativi. A tal proposito, si riporta di seguito, per quanto di interesse, in materia di lavoro, la riformulazione dell’art. 14 denominato “Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare”(cfr. Not. n. 2/2014) così come modificato dalla Legge in commento. Modifiche in sede di conversione in Legge Art. 18-bis, commi 3 e 4 D.Lgs n. 66/03 In sede di conversione in Legge è stata prevista la duplicazione, e non più decuplicazione come inizialmente stabilito dal Decreto, degli importi delle sanzioni amministrative per la violazione delle seguenti disposizioni. L’importo della sanzione amministrativa per superamento della durata media dell’orario di lavoro (art. 4, comma 2) e per la violazione delle disposizioni relative ai riposi settimanali (art. 9, comma 1) sale da un minimo di 200 euro (precedentemente 100 euro) ad un massimo di 1.500 euro (precedentemente 750 euro), per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all’art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa sale da un minimo di 800 euro (precedentemente 400 euro) a un massimo di 3.000 euro (precedentemente 1.500 euro). Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all’art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa sale da un minimo di 2.000 euro (precedentemente 1.000 euro) a un massimo di 10.000 euro (precedentemente 5.000 euro) e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Art. 7 co. 1 D.Lgs. 66/2003 Infine anche per la violazione delle disposizioni relative ai riposi giornalieri (art. 7, comma 1), l’importo della sanzione amministrativa è duplicata e non più decuplicata e quindi sale da un minimo di 100 euro (precedentemente 50 euro) ad un massimo di 300 euro (precedentemente 150 euro). Inoltre se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 600 euro (precedentemente 300 euro) a 2.000 euro (precedentemente 1.000 euro). Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 1.800 euro (precedentemente 900 euro) a 3.000 euro (precedentemente 1.500 euro) e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. Tali disposizioni si applicheranno anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Modifiche apportate dal Decreto e confermate in sede di conversione in Legge Art. 4 della Legge n. 183/10 che ha riformulato l’art. 3 del D.L. n.12/02 E’ stato confermato in sede di conversione l’incremento pari al 30% delle sanzioni previste per l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (c.d. lavoratori in nero). Tale incremento comporterà, per ciascun lavoratore irregolare, una sanzione amministrativa da un minimo di 1.950 euro (precedentemente 1.500 euro) ad un massimo di euro 15.600 (precedentemente 12.000 euro), maggiorata di euro 195 (precedentemente 150 euro) per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione, invece, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, è confermata da un minimo di euro 1.300 (precedentemente 1.000 euro) ad un massimo di euro 10.400 (precedentemente 8.000 euro) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 33 (precedentemente 30 euro) per ciascuna giornata di lavoro irregolare. Con riferimento alla suddetta violazione (art. 3 DL n.12/02) è stato confermato inoltre che non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 del Dlgs n. 124/04, che resterà valida per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto.
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Art. 14, comma 4, lett. c) e comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 81/08 In sede di conversione è stato confermato l’incremento del 30% delle somme aggiuntive previste nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Tenuto conto di tale incremento, l’importo della somma aggiuntiva sarà pari a 1.950 euro (precedentemente 1.500 euro) nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.250 euro (precedentemente 2.500 euro) nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L’incremento del 30% sarà applicato anche con riferimento al pagamento della somma aggiuntiva unica prevista per la revoca del provvedimento sospensivo da parte dell’organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali, che sarà pari a 3.250 euro (precedentemente 2.500 euro). Si informa infine che all’articolo 14 del Decreto Legge in parola è stata inserita la previsione di versare i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di cui agli articoli 3 del D.L. n.12/02, 14, comma 4, lett. c) e comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 81/08 e 18-bis, commi 3 e 4 D.Lgs n. 66/03 in un apposito capitolo dell’entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione e per essere destinati al finanziamento di misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate ad una maggior vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di promozione e prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
MINISTERO DEL LAVORO SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO EX ART 20 CO. 5 D.LGS 276/2003 VALUTAZIONE DEI RISCHI COMUNICAZIONE ALLA DTL INTERPELLO N. 5/2014 Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 5 del 30 gennaio 2014, che si riproduce in calce alla presente nota, si è pronunciato in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 20, co. 5 del D.Lgs. n. 276/2003, relativa alla disciplina del contratto di somministrazione di lavoro ed, in particolare, alla sussistenza
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o meno dell’obbligo dell’impresa utilizzatrice di comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente di aver effettuato la valutazione dei rischi, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, il Dicastero ha chiarito che la disposizione prevista dalla lett. c), comma 5 dell’art. 20, nel prevedere il divieto per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n. 626/94 e s.m., di stipulare contratti di somministrazione, non ha però previsto alcun un obbligo di comunicazione, ovvero di notifica alla Dtl, in ordine all’avvenuta valutazione dei rischi. Pertanto, il divieto suddetto opera esclusivamente nelle ipotesi in cui l’impresa non sia in grado di poter dimostrare, in sede di verifica ispettiva, tramite l’esibizione del relativo documento di valutazione dei rischi (DVR), l’avvenuta effettuazione della stessa. Sul punto, è stato altresì richiamato quanto già chiarito con la risposta ad interpello n. 26/2007 , secondo il quale il somministratore deve accertare l’avvenuta predisposizione del DVR da parte dell’utilizzatore per accertare che la valutazione dei rischi sia stata effettivamente eseguita. Ministero del Lavoro Roma, 30 gennaio 2014 Interpello n. 5 Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – condizioni di liceità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo art.1, comma 4, lett. e), L. n. 196/1997 – art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003. La Confindustria ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro. In particolare l’istante chiede se, nell’ambito del contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice sia o meno obbligata a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, si ricorda che l’art. 20, comma 5, lett. c) sopra citato stabilisce che il contratto di somministrazione è vietato “da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modifiche”. Dal tenore letterale della disposizione non sembra evincersi un obbligo di comunicazione ovvero di notifica alla Direzione territoriale del lavoro in ordine alla effettuata valutazione dei rischi; il suddetto obbligo non risulta contemplato né nell’ambito del D.Lgs. n. 626/1994, né tantomeno alla luce delle disposizioni di cui al successivo D.Lgs. n. 81/2008. Si sottolinea, peraltro, che ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. e), L. n. 196/1997, previgente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276/2003, la fornitura di lavoro temporaneo risultava vietata nei confronti delle imprese che non fossero in grado di dimostrare alla Direzione del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, sopra citato, quale adempimento di fondamentale importanza ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; il che lascia intendere, anche allora, l’inesistenza di obblighi comunicazionali in materia. In linea con le osservazioni sopra svolte si ritiene che, sia a legislazione vigente (art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003) che nell’ambito del precedente quadro normativo (art. 1, comma 4, L. n. 196/1997), non appare sussistere in capo all’azienda utilizzatrice – che sottoscrive un contratto di somministrazione – alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali di questo Ministero, ma esclusivamente l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR). Il divieto di cui alla disposizione ex art. 20, comma 5, trova quindi applicazione esclusivamente nei confronti delle aziende che non siano in grado di fornire prova della valutazione dei rischi mediante l’esibizione del relativo DVR, in quanto o non l’abbiano effettuata, ovvero tale valutazione non sia stata rielaborata secondo le previsioni dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008. Si coglie l’occasione per richiamare le indicazioni già fornite con la risposta ad interpello n. 26/2007 secondo la quale il somministratore deve accertare “l’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte del somministratore (si veda al riguardo la circolare di questo Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita”.
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INPS - NUOVI VALORI DAL 1° GENNAIO 2014 Con circolari nn. 12, 15, 18 e 20 l’Inps ha comunicato i nuovi importi e valori a valere dal 1° gennaio 2014, facendo riserva di pubblicare quanto prima le nuove tabelle con le aliquote contributive. Di seguito si riepilogano le circolari in commento per la parte di interesse delle imprese del settore edile. 1) Importo massimale cassa integrazione guadagni Con circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 l’Inps ha comunicato i nuovi importi del massimale mensile del trattamento di cassa integrazione guadagni a valere dal 1° gennaio 2014. I trattamenti di CIG dalla data del 1° gennaio 2014 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati. RETRIBUZIONI INFERIORI O UGUALI AD EURO 2.098,04 (comprensive delle mensilità aggiuntive) Importo mensile lordo
Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 969,77
euro 913,14
Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici
Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 1.163,72
euro 1.095,76
RETRIBUZIONI SUPERIORI AD EURO 2.098,04 (comprensive delle mensilità aggiuntive) Importo mensile lordo
Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 1.165,58
euro 1.097,51
Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici
Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 1.398,70
euro 1.317,02
2) Contributo Inps nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (c.d. ticket licenziamento) Con circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 l’Inps ha comunicato il valore del massimale mensile di Aspi che, per l’anno 2014, è pari ad euro 1.192,98.
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Conseguentemente, per l’anno 2014, il valore annuo (12 mesi di anzianità aziendale) del contributo dovuto dal datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’Aspi, è pari ad euro 489,12 (ossia il 41% di 1.192,98). Il valore massimo è invece pari ad euro 1.467,36. L’art. 2, comma 31 della Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero ) così come modificato dall’articolo unico, comma 250, lettera f), della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), stabilisce che “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30″. Il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto all’Aspi, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. Restano escluse, ad esempio, le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro: - interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (l’esclusione è fino al 31 dicembre 2015); - dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità); - risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo); - decesso del lavoratore; - licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl (l’esclusione è fino al 31 dicembre 2015). 3) Minimale contributivo L’Inps con circolare n. 20 del 6 febbraio 2014 ha comunicato i limiti giornalieri di retribuzione imponibile a valere per l’anno 2014 che sono così determinati: - Dirigenti euro 131,63 - Impiegati e Operai euro 47,58 Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 7,14.
4) Limite retribuzione per l’applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici L’art. 3-ter della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell’1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L’Inps, con la circolare n. 20/2014, ha comunicato che tale limite è fissato per l’anno 2014 in euro 46.031,00. Pertanto per l’anno in corso l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l’importo mensile di euro 3.836,00 (rapportato a 12 mensilità). Si rammenta che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia Uniemens, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva (da indicare nel campo <ImponibileCtrAgg>) è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>. Al contrario l’importo della contribuzione aggiuntiva dell’1% (da indicare nel campo <ContribAggCorrente>) non è “un di cui” del valore indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>. 5) Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31.12.1995, è pari per l’anno 2014 ad euro 100.123,00, come comunicato dall’Istituto con la circolare n. 20/2014. La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia Uniemens, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>. L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>. 6) Indennità di maternità obbligatoria importo a carico dello stato Per l’anno 2014 l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è fissato in euro 2.082,08. L’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbli-
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gatoria, l’importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n. 3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003). Per l’anno 2014 tale limite è fissato in euro 2.082,08. L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>. 7) Indennità di malattia per i lavoratori spedalizzati con familiari a carico – limiti di reddito mensile anno 2014 L’Inps con circolare n. 182/2013 ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l’anno 2014 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari. I nuovi importi, da valere per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014 sono così determinati: - euro 706,11 mensili per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; - euro 1235,69 mensili per due genitori. Per la generalità delle imprese i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell’assegno per il nucleo familiare). Sono invece di interesse per la determinazione dell’indennità economica di malattia a favore dei lavoratori ricoverati. Secondo le norme vigenti, in caso di ricovero in luogo di cura e per tutto il periodo degenza, la misura dell’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps è ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%, anziché 50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il ventesimo giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo – e l’indennità è corrisposta nella misura intera normale – per i lavoratori ricoverati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per l’anno 2014 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata circolare. 8) Previdenza complementare - TFR conferito al fondo di tesoreria Con la circolare n. 15/2014, l’Inps ha confermato che , per l’anno 2014, la misura dell’e-
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sonero compensativo di cui possono godere le imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, è pario allo 0,28%. Nel contesto delle misure compensative previste per le aziende a fronte dei maggiori oneri finanziari derivanti dal conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, l’art. 8 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 766, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2008 riconosce, a favore dei datori di lavoro, l’esonero dal versamento dei contributi sociali dai medesimi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo di Tesoreria. Tale esonero – aggiuntivo rispetto a quello disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e cioè l’esonero dal versamento del contributo dello 0,20%, o dello 0,40% per i dirigenti di aziende industriali, al Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297) – è stato applicato, nell’anno 2008, nella misura di 0,19 punti percentuali. Per gli anni successivi è previsto un progressivo aumento delle aliquote di riduzione fino ad un massimo di 0,28 punti percentuali a partire dall’anno 2014. Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, la percentuale di esonero è stata fissata, rispettivamente, in 0,21, 0,23, 0,25 e 0,26 punti percentuali. Relativamente all’anno 2014, l’esonero di cui trattasi viene riconosciuto nella misura di 0,28 punti percentuali. Si ricorda che, in merito alla normativa sopra richiamata, la Direzione Generale dell’Inps ha fornito istruzioni operative, in particolare, con circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008 (cfr. Not. n. 4/2008). 9) Aliquota gestione separata L’Inps con circolare n. 18 del 4 febbraio 2014, ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2014. Per effetto di quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e dalla Legge n. 134/2012, a partire dal 1° gennaio 2014, si segnala un incremento delle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata. Per gli iscritti che siano lavoratori autonomi, titolari di partita Iva e iscritti in via esclusiva alla Gestione separata rimangono ferme le aliquote del 2013. Per l’anno 2014 rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma pre-
videnziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, anche per l’anno 2014, è pari allo 0,72%. Inoltre con la circolare in commento l’Inps ha comunicato il massimale entro il quale applicare le nuove aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione separata, pari per l’anno 2014 ad euro 100.123,00. Il quadro definitivo, per l’anno 2014, della contribuzione dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata è il seguente: a) soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 22,00% da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2014 ad euro 100.123,00. b) soggetti che non risultano assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie, per i quali le aliquote sono diversificate a seconda che si tratti di: - Collaboratori e figure assimilate per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 28,72% (28% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva) da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2014 ad euro 100.123,00; - Liberi Professionisti per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 27,72% (27% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva) da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2014 ad euro 100.123,00. Circa la ripartizione dell’onere contributivo si ricorda che è stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, salvo il caso di associazione in partecipazione per il quale la ripartizione avviene in misura pari al 55% per l’associante, e al 45% per l’associato, dell’onere totale. REGOLARIZZAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2014 Con la circolare n. 20/2014 l’Istituto ha dettato le istruzioni operative cui le imprese si dovranno attenere nel caso non abbiano potuto tenere conto, per il versamento dei contributi del mese di gennaio 2014, dei nuovi importi di cui ai punti 3), 4 e 5). In particolare per la regolarizzazione del mese di gennaio 2014, da effettuarsi entro il 16 maggio 2014, le imprese: - calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2014 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; - le differenze così determinate saranno
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portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. Per quanto attiene la sola regolarizzazione in ordine al massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, l’importo della differenza contributiva a credito dell’azienda, da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
INPS PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE E SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE PER L’ANNO 2014 CIRCOLARE N. 15/2014 L’inps con circolare n. 15 del 29 gennaio 2014, disponibile sul sito dell’Istituto e su quello del Collegio in calce alla presente, ha formulato un riepilogo delle principali disposizioni sui regimi contributivi e sulle misure previste a sostegno dell’occupazione relative all’anno 2014. Aliquote contributive A tal proposito si precisa che non è stata introdotta nessuna variazione riguardo le aliquote contributive IVS attualmente previste per la generalità dei datori di lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni in favore dell’occupazione, l’Istituto ha ricordato che l’art. 1, co. 135 della legge di stabilità 2014 prevede, per le trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’integrale restituzione ai datori di lavoro del contributo addizionale ASpI dell’1,4%. Disoccupati - lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro Tra le misure in favore dei disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, trova conferma la previsione di cui all’art. 187 della legge di stabilità 2014 che impegna il Ministero del Lavoro ad individuare, oltre a misure di sostegno del reddito, anche incentivi per favorire l’occupazione di tali lavoratori, definiti ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
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n. 264 del 19 aprile 2013, ossia lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro - da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti. Contratti di solidarietà difensivi Con riferimento agli interventi previsti in materia di ammortizzatori sociali, sono state confermate, ma con una diminuzione della misura prevista rispetto agli anni precedenti e con un limite di spesa pari a 50 milioni di euro, le disposizioni relative all’aumento dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi. A tal riguardo, il comma 186 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 prevede che, per tale anno, il trattamento integrativo sia aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa, passando quindi dal 60% al 70%. È stata prorogata, inoltre, nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, la previsione che consente di ricorrere ai contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 5, co. 5 della L. n. 236/93, alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs, nonché, nei limiti di ulteriori 50 milioni di euro, la disposizione relativa alle proroghe a 24 mesi della durata della Cigs per cessazione di attività. Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di 2° livello Infine, per ciò che concerne la materia relativa alle agevolazioni contributive e, più in particolare, allo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello, l’Inps ha ricordato che le indicazioni al riguardo potranno essere fornite solo dopo la pubblicazione del decreto attuativo che dovrà disciplinare il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione corrisposte nell’anno precedente, così come previsto dall’art. 10, c. 2, del D.L. n. 102/13 e s.m.i.. Tale decreto, ai sensi del citato art. 10, co. 2, dovrà essere emanato entro il mese di febbraio 2014. Come detto, la circolare è disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota.
INPS - PROCEDURE IN MATERIA DI RICORSI AMMINISTRATIVI - NUOVO REGOLAMENTO DETERMINAZIONE N.195/2013 Si informa che, in tema di ricorsi amministrativi avverso l’Inps, con determinazione n. 195 del 20 dicembre 2013 il Presidente dell’Istituto ha approvato il “Regolamento delle procedure in materia di ricorsi am-
ministrativi” che sostituisce integralmente il previgente Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con deliberazione n. 13 del 21 maggio 1993. Il nuovo Regolamento si applica a tutte le procedure per la decisione, da parte dei competenti Comitati centrali e periferici dell’Inps, dei ricorsi amministrativi relativi alla gestione dei lavoratori privati. Di seguito se ne evidenziano i principali contenuti. Modalità di presentazione del ricorso Il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti adottati dall’Inps ed indirizzato al Comitato centrale o periferico dell’Istituto competente a decidere la controversia deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, dall’interessato oppure tramite gli intermediari abilitati ai sensi della vigente normativa (in tale ipotesi, il ricorso deve recare la firma del rappresentante del mandatario al quale sia stato rilasciato regolare mandato, da allegare al ricorso stesso). In caso di assenza di sottoscrizione, il ricorso telematico si intende validamente presentato, in quanto la procedura informatica ed il rilascio del PIN personale garantiscono comunque la riferibilità al ricorrente. Ricorso indirizzato ad un comitato inps non competente I ricorsi indirizzati ad un Comitato periferico o centrale dell’Inps diverso da quello competente devono considerarsi validamente presentati, nella stessa data, al Comitato competente a decidere la controversia. La Direzione provinciale/di Area metropolitana/filiale di coordinamento, laddove riscontri che il ricorso sia stato indirizzato ad un Comitato incompetente, provvede a trasmetterlo correttamente al Comitato competente. Decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso Il provvedimento emesso dall’Inps in materia di competenza dei Comitati periferici e centrali dell’Istituto può essere impugnato entro novanta giorni dalla data di ricezione del medesimo. Nell’ipotesi di mancata adozione del provvedimento da parte della Sede Inps, i termini per l’inoltro del ricorso decorrono dal centoventunesimo (121°) giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda, salvo che per la definizione di quest’ultima siano previsti termini diversi da leggi o regolamenti. Termini e modalità di presentazione del ricorso in materia di trattamenti di integrazione salariale Il ricorso avverso la deliberazione delle Commissioni provinciali per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, la Cassa
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Integrazione Guadagni edilizia e la Cassa Integrazione salariale operai agricoli: - può essere presentato dal lavoratore o dall’azienda (direttamente o tramite intermediario abilitato) ovvero da ciascuno dei partecipanti alle sedute delle predette Commissioni che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso, chiedendone l’inserimento a verbale, compreso il rappresentante dell’Inps (in questo caso, l’Istituto provvede a notificare il ricorso al lavoratore/azienda); - deve essere indirizzato al competente Comitato amministratore entro trenta giorni dalla data di notifica della deliberazione della Commissione provinciale, ovvero dalla data di tale deliberazione, qualora venga proposto da uno dei componenti della Commissione. Nell’ipotesi di rinuncia al ricorso formulata dal rappresentante dall’Inps o da altro componente delle Commissioni provinciali, la stessa deve essere inviata dall’Istituto al lavoratore/azienda. Irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere del ricorso Il ricorso amministrativo si considera: - irricevibile, quando: sia presentato in forma cartacea; sia rivolto ad impugnare un provvedimento di un Organismo privato o pubblico diverso dall’Inps; manchino uno o più dei suoi elementi essenziali (soggetto, oggetto, motivazione); il componente della Commissione provinciale per l’integrazione salariale non abbia motivato il proprio dissenso nel corso della votazione, chiedendone l’inserimento a verbale; - inammissibile, quando: -tratti di materia istituzionale non di competenza dell’Inps; - venga presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini previsti da leggi o regolamenti per l’emissione del medesimo; sia presentato da persona non legittimata ad agire ovvero in difetto di interesse concreto e attuale; sia presentato avverso un provvedimento sul quale il Comitato periferico/centrale o le speciali Commissioni dei Comitati provinciali, di cui all’art. 46 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, si siano già pronunciati; sia stato presentato all’Istituto oltre il termine di decadenza dell’azione giudiziaria. Nei casi di irricevibilità o inammissibilità la Direzione provinciale/di Area metropolitana/filiale di coordinamento, ovvero, qualora tali fattispecie vengano rilevate in una fase successiva, la Direzione regionale/centrale competente per l’istruttoria, provvedono a definire in via amministrativa il ricorso e comunicano, con modalità telematica, al ricorrente l’irricevibilità o l’inammissibilità del ricorso medesimo. Si esclude il caso in cui il ricorso sia già
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inserito all’ordine del giorno del Comitato. In ogni fase di trattazione del ricorso, fatta salva l’ipotesi in cui lo stesso sia già inserito all’ordine del giorno del Comitato, la Direzione provinciale/di Area metropolitana/filiale di coordinamento ovvero la Direzione regionale/centrale competente per l’istruttoria: - valutano l’improcedibilità del ricorso in caso di sopravvenienza di cause che fanno venire meno l’interesse concreto ed attuale alla modifica del provvedimento impugnato; - provvedono a definire in via amministrativa il ricorso e comunicano telematicamente al ricorrente l’improcedibilità del ricorso stesso. Relativamente alla cessazione della materia del contendere, viene precisato che essa può essere rilevata in qualunque fase del procedimento nei casi di sopravvenuta sentenza di primo grado o di provvedimento di autotutela positivo adottato successivamente alla presentazione del ricorso. Anche in questa ipotesi, la Direzione provinciale/di Area metropolitana/filiale di coordinamento, ovvero la Direzione regionale/centrale competente per l’istruttoria, provvedono a definire in via amministrativa il ricorso, dandone comunicazione telematica all’interessato (tranne quando il ricorso sia già stato inserito all’ordine del giorno della riunione). In ogni caso, i ricorsi definiti in via amministrativa per irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere, possono essere sottoposti alla decisione del competente Comitato periferico/centrale qualora il soggetto interessato ne faccia specifica istanza. Autotutela nel procedimento amministrativo Al riguardo, il Regolamento in esame dispone che: - l’esercizio dell’autotutela avviato nell’ambito del procedimento amministrativo ordinario non arresta e non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa; - dopo la presentazione del ricorso amministrativo e in ogni fase procedurale, l’Inps, qualora ne ricorrano i presupposti, deve riconsiderare in autotutela il provvedimento originario, sia d’ufficio che su istanza di parte, tranne nell’ipotesi in cui il ricorso sia già stato inserito all’ordine del giorno della seduta del Comitato periferico/centrale; - in materia di integrazione salariale, il potere di autotutela è riservato in via esclusiva alle Commissioni provinciali per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in edilizia e la Cassa Integrazione salariale operai agricoli, che, ove ne ricorrano i presupposti, possono riesaminare le proprie
deliberazioni. Termini per la decisione del ricorso I termini per la decisione del ricorso decorrono dalla data di ricezione del medesimo, attestata dal protocollo informatico. Il Comitato periferico/centrale o le speciali Commissioni dei Comitati provinciali, di cui all’art. 46 della L. n. 88/1989, possono esaminare i ricorsi ed assumere le decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine di novanta giorni previsto per la decisione. I ricorsi in materia di classificazione dei datori di lavoro devono essere presentati entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato e devono essere decisi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione. Competenze dei comitati a decidere in materia di interessi e sanzioni In proposito, viene stabilito che: - il Comitato periferico/centrale o le speciali Commissioni dei Comitati provinciali di cui all’art. 46 della Legge n. 88/1989 (competenti a decidere i ricorsi in materia di prestazioni e di contributi secondo le rispettive attribuzioni) sono competenti a decidere anche i ricorsi relativi agli interessi ed accessori; - il Comitato centrale competente a decidere i ricorsi in materia di contributi è competente a decidere anche i ricorsi relativi all’imposizione delle sanzioni (la quantificazione della misura delle sanzioni spetta alla Direzione provinciale/di Area metropolitana/filiale di coordinamento).
può essere sospesa, rispettivamente, dal Direttore provinciale/di Area metropolitana/ filiale di coordinamento e dal Direttore generale, entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il provvedimento di sospensione adottato dal Direttore provinciale/di Area metropolitana/filiale di coordinamento deve essere tempestivamente trasmesso alla competente Direzione centrale. Quest’ultima sottopone una relazione istruttoria ed una proposta di deliberazione al Comitato amministratore centrale, che decide, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, l’esecuzione o l’annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale. Qualora il provvedimento di sospensione venga adottato dal Direttore generale dell’INPS, la competente Direzione centrale sottopone una relazione istruttoria ed una proposta di deliberazione al Presidente dell’Istituto, che adotta la decisione entro novanta giorni dalla data del suddetto provvedimento di sospensione. Comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi Infine, il Regolamento in discorso precisa che: - tutte le comunicazioni, interlocutorie e definitive, sono effettuate telematicamente; - il ricorrente può accedere, in via telematica, all’iter procedurale del ricorso.
Competenza delle speciali commissioni dei comitati provinciali a decidere pregiudiziali questioni contributive Le speciali Commissioni di cui all’art. 46 della Legge n. 88/1989, nel decidere i ricorsi relativi alle prestazioni di competenza, decidono anche le eventuali pregiudiziali questioni di natura contributiva, con esclusione di quelle che rientrino nella competenza di Organi estranei all’INPS ovvero riguardino problematiche generali in materia di interpretazione normativa.
INPS - LAVORATORI PROSSIMI AL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI PERDITA DEL POSTO DI LAVORO - DOMANDA DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE MESSAGGIO N. 1653/2014
Esecuzione, revoca o sospensione delle deliberazioni dei comitati Le deliberazioni del Comitato periferico/ centrale sono trasmesse, in via telematica, alla Direzione provinciale/di Aerea metropolitana/filiale di coordinamento che dà esecuzione al dispositivo. Tali deliberazioni possono essere revocate dopo l’adozione delle stesse da parte del Comitato periferico/centrale in presenza di nuovi/ulteriori elementi rilevati d’ufficio o su istanza di parte. L’esecuzione delle deliberazioni assunte dai Comitati provinciali e dai Comitati centrali, viziate da profili di illegittimità,
Si informa che l’Inps con messaggio n. 1653 del 29 gennaio 2014, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla domanda per l’accesso alla prestazione prevista a favore dei lavoratori prossimi alla pensione, al fine di incentivarne l’esodo, ed alla contribuzione correlata. A tal proposito si rammenta che la prestazione in parola è prevista dall’art. 4, co. da 1 a 7-ter, della L. 28 giugno 2012, n. 92, nel testo novellato dall’art. 34, co. 54, lettere b) e c), della L. 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di agevolare l’uscita anticipata di lavoratori prossimi al raggiungimento dei
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requisiti per la pensione. Si rammenta che in merito alla prestazione “di esodo” sono state impartite istruzioni dal Ministero del Lavoro con circolari n. 24 del 19 giugno 2013 e n. 33 del 25 luglio 2013 e dall’Inps con circolare n. 119 del 1° agosto 2013 e messaggi n. 12997 del 12 agosto 2013, n. 17768 del 5 novembre 2013 e n. 20538 del 13 dicembre 2013. In primo luogo, l’Istituto rimarca che la domanda per l’accesso alla suddetta prestazione deve essere presentata inviando, alla Sede Inps presso la quale vengono assolti gli obblighi contributivi (cosiddetta “sede della matricola principale”), il nuovo modello “COD.SC77”, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto anche sul sito del Collegio in calce alla presente, ed avvalendosi della funzione telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)”. Al riguardo, l’Istituto precisa che i datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare la domanda preliminare almeno novanta giorni prima della data di accesso alla prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale, corredata dall’accordo di esodo e dall’elenco,redatto secondo il facsimile riportato nell’allegato 2 al messaggio in parola e disponibile in calce alla presente nota sul sito del Collegio, contenente i dati dei potenziali beneficiari della prestazione di cui trattasi, per i quali deve essere accertato il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, entro un periodo massimo di quarantotto mesi. L’Istituto pone altresì in rilievo che: - nel preambolo dell’accordo concernente l’esodo di personale non dirigente le parti devono darsi reciprocamente atto che tale accordo viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale; - l’associazione sindacale legittimata a stipulare gli accordi riguardanti l’esodo dei dirigenti è quella che ha sottoscritto il contratto collettivo di categoria, a prescindere dalla rappresentatività: pertanto, nel preambolo di questi accordi le parti devono darsi atto di detta sottoscrizione. Il messaggio in commento ribadisce inoltre che i datori di lavoro devono essere in possesso e conservare agli atti una apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione. Da ultimo, nel richiamare le indicazioni contenute nel messaggio n. 17768 del 5 novembre 2013 (cfr. Not. n. 12/2013), l’Inps sottolinea che il prospetto di quantificazione dell’onere viene redatto sulla base della contribuzione correlata calcolata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento dell’i-
noltro della domanda preliminare. In proposito, l’Istituto fa presente che, qualora al momento della cessazione del rapporto di lavoro risulti una diversa quantificazione della contribuzione correlata in conseguenza di una variazione dell’effettivo imponibile, calcolato secondo le istruzioni fornite nel punto 14) della circolare n. 119 del 1° agosto 2013 (cfr. Not. n. 8-9/2013), il datore di lavoro dovrà valorizzare sul flusso Uniemens il corretto imponibile, dando tempestivamente comunicazione della variazione alla Sede Inps presso la quale assolve gli obblighi contributivi per la prestazione in argomento. Inps Roma, 29 gennaio 2014 Messaggio n. 1653 Oggetto: articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e successive modifiche ed integrazioni. Prestazione in favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo. Presentazione da parte dei datori di lavoro della domanda di accesso alla prestazione. Precisazioni sulla contribuzione correlata. Come è noto, con la circolare n. 119 del 1° agosto 2013 è stata data applicazione alla nuova prestazione di esodo, di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, prevista per fare fronte agli esuberi aziendali incentivando l’uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti prossimi alla pensione. A partire da settembre 2013 sono pervenute all’Istituto numerose domande di accesso alla predetta prestazione, con date di cessazione dei rapporti di lavoro tali da non consentire il rispetto degli adempimenti propedeutici necessari per l’avvio degli esodi (quali, ad esempio, la verifica dei requisiti soggettivi di accesso all’esodo e la quantificazione dell’onere per la fideiussione). Si rammenta che la predetta domanda deve essere trasmessa dai datori di lavoro tramite la funzionalità telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)”, inviando il mod. SC/77 alla sede INPS presso cui si assolvono gli obblighi contributivi (c.d. sede della matricola principale). Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare la domanda preliminare almeno 90 giorni prima della
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data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale. Alla domanda (che deve essere presentata avvalendosi del nuovo modello allegato n.1) devono essere allegati l’accordo di esodo e l’elenco (secondo il facsimile allegato n.2) contenente i dati dei lavoratori potenziali beneficiari della prestazione di esodo, per i quali deve essere accertato il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anticipata, ovvero ex art. 24, comma 15-bis, della legge n. 214/2011, entro il periodo massimo di 48 mesi. Si ribadisce che nel preambolo dell’accordo riguardante l’esodo di personale non dirigente le parti devono darsi reciprocamente atto che questo viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Per gli accordi riguardanti l’esodo di dirigenti, l’associazione sindacale legittimata a stipulare l’accordo è quella che ha sottoscritto il contratto collettivo di lavoro di categoria, a prescindere dalla rappresentatività: pertanto, nel preambolo le parti devono darsi atto di tale sottoscrizione. I datori di lavoro devono essere in possesso di apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione in oggetto. Tale delega deve essere conservata agli atti del datore di lavoro stesso. Nel messaggio del 5 novembre 2013 n. 17768 è stato precisato che il prospetto di quantificazione dell’onere viene redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, che può precedere anche di diversi mesi l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Qualora al momento della cessazione del rapporto di lavoro risulti una diversa quantificazione della contribuzione correlata in conseguenza di una variazione dell’effettivo imponibile, calcolato secondo le indicazioni di cui al punto 14 della circolare n. 119/2013, sarà cura del datore di lavoro valorizzare sul flusso Uniemens il corretto imponibile, dando tempestivamente comunicazione della variazione alla sede Inps presso la quale assolve gli obblighi contributivi per la prestazione in oggetto. Si ricorda che sui contributi dovuti e non versati sono dovute le sanzioni civili secondo le disposizioni di cui all’articolo 116, comma 8, L. n. 388/2000.
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INPS FLUSSO “UNIEMENS INDIVIDUALE” - NUOVA VERSIONE DEL DOCUMENTO TECNICO VERSIONE 2.7 Si segnala che l’Inps ha rilasciato una nuova versione (Release 2.7 del 17 dicembre 2013) del documento tecnico “UNIEMENS individuale”, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto (www.Inps.it) anche in allegato alla presente nota sul sito del Collegio. Le variazioni apportate dall’Istituto alla precedente versione del Documento (Release 2.6 del 20 novembre 2013) sono evidenziate in rosso. Il testo in azzurro segnala le modifiche rispetto al preesistente flusso Emens. Si segnala peraltro che l’Inps con la versione in parola ha introdotto nell’elemento relativo ai lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale> la nuova sezione <GestioneAppalti>. A tal proposito l’Inps informa che in questa sezione dovranno essere inserite informazioni relative agli appalti per i quali il lavoratore ha prestato opera (cfr. Not. 10/2012 e circolare Inps n. 106/2012). Nel manuale in commento vengono fornite le prime istruzioni operative peraltro subordinate alla pubblicazione delle modalità di utilizzo dell’elemento tramite apposito messaggio dell’Inps. Si fa riserva quindi di tornare sull’argomento dopo la pubblicazione di tale informativa dell’Istituto. In particolare nell’elemento <Appalto> possono essere contenute le informazioni relative all’appalto indicate tramite gli elementi: <IdentAppalto> Elemento obbligatorio e identificativo dell’appalto nell’ambito del quale il lavoratore, nel mese di competenza della denuncia, presta la propria opera. Tale identificativo consente di determinare in maniera univoca la stazione appaltante. <CFAppaltatore> Da compilare solo in caso di subappalto. Indica il codice fiscale dell’appaltatore. Possono essere presenti più voci dell’elemento qualora il lavoratore, nell’ambito del mese di competenza della denuncia e dell’appalto, abbia lavorato per più appaltatori.
INAIL - COMUNICAZIONE TELEMATICA NOMINATIVO RLS PER CIASCUNA UNITA’ PRODUTTIVA E DNA SOCI CIRCOLARE N. 11/2014
sa), oppure attraverso il numero 06/164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante), nonché il servizio disponibile sul portale dell’Istituto: Inail risponde.
Si informa che con circolare n.11 del 10 febbraio 2014, l’Inail ha fornito indicazioni sulla procedura di comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei nominativi dei soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani, che dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematica attraverso i servizi on line accessibili dal sito dell’Istituto (www.inail.it).
INAIL LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2014 CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI - CIRCOLARE N. 9/2014
Procedura di comunicazione dei nominativi degli RLS Si rammenta l’obbligo di effettuare la comunicazione dei nominativi degli RLS ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 106/2009 (cfr. Not. n. 8-9/2009). A tal proposito l’Istituto ha precisato inoltre che tale comunicazione deve essere effettuata sia per la singola azienda che per ciascuna unità produttiva nella quale operano i Rappresentanti. A tal fine si rammenta che l’Istituto dallo scorso 8 gennaio 2013 ha variato la procedura per la dichiarazione delle unità produttive scorporandola da quella relativa alla “comunicazione RLS”. E’ stato precisato quindi che prima di accedere a tale ultima procedura è necessario provvedere all’inserimento dei dati relativi all’unità produttiva. Denuncia nominativa dei soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani La denuncia dei soci, dei collaboratori e dei coadiuvanti artigiani e non, di cui all’art. 23 del Testo Unico 1124/1965, prevede che dallo 15 febbraio 2014 debba essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, utilizzando il servizio “Dna soci”, già attivo in www.inail.it (servizi online - denunce). L’Inail informa altresì che qualora non dovesse essere possibile, per eccezionali e comprovati problemi tecnici, inserire le suddette comunicazioni in modalità telematica, peraltro canale esclusivo per tali comunicazioni, le stesse dovranno essere inoltrate solo tramite posta elettronica certificata (Pec), allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema. E’ stato, infine, comunicato che dal 15 febbraio 2015 non sarà più attivo il servizio fax n. 800657657. E’, invece, operativo il Contact center multicanale (Ccm) che fornirà tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde 803.164 (gratuito da rete fis-
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Si informa che l’Inail con la circolare n 9 del 31 gennaio 2014, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito le istruzioni in merito alle retribuzioni convenzionali utili per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2014. L’Istituto si è espresso a seguito della pubblicazione del Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 23 dicembre 2013, avente ad oggetto “Determinazione, per l’anno 2014, delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto-Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398”. A tal proposito si rammenta che l’Inps ha diramato le istruzioni di propria competenza con circolare n. 8 del 22 gennaio 2014 (Cfr. Not. n. 2/2014). Si ritiene opportuno sottolineare, inoltre, come l’Inail, nella circolare in parola, confermi la propria linea interpretativa circa l’applicabilità dei valori convenzionali in argomento anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall’art. 4 comma 1, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha esteso l’obbligo assicurativo alla predetta categoria di lavoratori a far data dal 16 marzo 2000, fissando, nel contempo, la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi in misura pari al massimale per la liquidazione delle rendite. Di seguito si pubblicano i valori delle retribuzioni convenzionali così come riportate dalla tabella riepilogativa allegata al decreto 23 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U. n. 2 del 3 gennaio 2014).
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Qualifica
Retribuzione Convenzionale Mensile
OPERAI Operai
1.909,06
Operai specializzati
2.099,12
Operai 4 livello
2.245,28
IMPIEGATI Impiegati d’ordine
2.245,28
Impiegati di concetto
2.584,94
Impiegati direttivi di VI livello
3.199,12
Impieg. direttivi di VII livello
3.676,04
Qualifica
Retribuzione Nazionale Mensile
Retribuzione Convenzionale Mensile
I
fino a 3.937,38
3.937,38
II
da 3.937,39 a 4.242,06
4.242,06
III
da 4.242,07a 4.546,72
4.546,72
IV
da 4.546,74 a 4.851,40
4.851,40
V
da 4.851,41 in poi
5.156,03
I
fino a 5.854,75
5.854,75
II
da 5.854,76 a 6.932,71
6.932,71
III
da 6.932,72 a 8.010,65
8.010,65
IV
da 8.010,66 a 9.088,58
9.088,58
V
da 9.088,59 a 10.166,54
10.166,54
VI
da 10.166,55 a 11.244,48
11.244,48
VII
da 11.244,49 a 12.322,43
12.322,43
VIII
da 12.322,44 a 13.400,38
13.400,38
IX
da 13.400,39 a 14.478,32
14.478,32
X
da 14.478,33 in poi
15.556,19
Inail Roma, 31 gennaio 2014 Circolare n. 9
QUADRI Fascia
DIRIGENTI Fascia
Premessa Le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2014 dovuti per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari sono fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle contenute nell’allegato 1 (Tabella delle retribuzioni convenzionali 2014 allegata al decreto 23 dicembre 2013 (G.u. 2 del 3 gennaio 2014 n.d.r.). Dette retribuzioni convenzionali si applicano anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo 38/2000, art. 4, comma 1. Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali ad esempio, le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali. Ambito territoriale di applicazione Tali retribuzioni valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali in argomento gli: 1.Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania. 2.Stati ai quali si applica la normativa comunitaria: Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera.
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3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale Argentina,Australia (Stato del Victoria), Brasile,Canada (provincia dell’Ontario; provincia del Quebec), Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou), ex Jugoslavia (repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela. Frazionabilità delle retribuzioni Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate solo nei casi di: - assunzioni; - risoluzioni del rapporto di lavoro; - trasferimenti da o per l’estero; - intervenuti nel corso del mese. Disposizioni A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto 23 dicembre 2013. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle citate tabelle.
DIRIGENTI DI IMPRESE INDUSTRIALI - ACCORDO DI RINNOVO 25 NOVEMBRE 2009 - GESTIONE SEPARATA FASI - SCADENZA FASE SPERIMENTALE Si informa che con nota del 17 gennaio 2014, inoltrata al Fasi, Confindustria e Federmanager hanno confermato che l’accordo 25 novembre 2009, con il quale era stato esteso, in via sperimentale, l’accesso alle prestazioni della Gestione Separata Fasi (GSR Fasi) anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con i dirigenti, ha esaurito i suoi effetti al 31 dicembre 2013. A tal proposito, le parti hanno convenuto che, in attesa di una diversa intesa, dal 1° gennaio 2014 non potranno più essere erogate le prestazioni previste dal citato accordo, a favore dei dirigenti firmatari di un atto di risoluzione consensuale.
LAVORO
Fermi restando i diritti dei dirigenti che abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale entro il 31 dicembre 2013, al fine di garantire una più agevole gestione della fase transitoria, la GSR Fasi darà corso alle domande di prestazione, derivanti da risoluzioni consensuali che, pur definite entro la predetta data, siano materialmente inviate al Fasi, con atto di data certa, entro e non oltre il 15 febbraio 2014.
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - D.LGS. 231/2001 - MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA - PROCEDURE SEMPLIFICATE - D.M. 13 FEBBRAIO 2014 Si informa che con Decreto del Ministero del lavoro del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014, sono state emanate le procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI). Tali procedure sono state elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 30, co. 5-bis, del D.lgs. n. 81/2008 (c.d Testo Unico sulla Sicurezza). Il documento ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati di cui all’art. 25-septies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i. (ovvero quelli di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). Si ricorda che, ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico sulla Sicurezza, l’adozione e l’efficace attuazione di un idoneo modello di organizzazione e gestione della sicurezza ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. n. 231/2001. Le procedure emanate dal Ministero del Lavoro sono in linea con i modelli in materia di sicurezza contenuti nel Codice di comportamento delle imprese di costruzione recentemente aggiornato dall’Ance e validato dal Ministero della Giustizia. A tal proposito si rende noto che l’Ance ha predisposto un programma informatico denominato “SQuadra231” (il cui utilizzo
è gratuito per le imprese associate) che supporta le imprese nella realizzazione e personalizzazione di un efficace modello di organizzazione e gestione della sicurezza. Infine si rende disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota il codice di comportamento. Inoltre all’indirizzo http://ance231.squadra. iltigliosrl.it/ unitamente a tutti i documenti elaborati negli anni sul tema dei modelli di organizzazione e gestione, e di accedere al software “SQuadra231”.
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - D.LGS. 81/08 PUBBLICATO IL SETTIMO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE Si rende noto che è’ stato pubblicato il settimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle
168
attrezzature di lavoro, di cui all’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. Tale elenco, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente e riportato nel Decreto Dirigenziale del 22 gennaio 2014, sostituisce integralmente quello precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 31 luglio 2013.
TFR LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI GENNAIO 2014 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di gennaio 2014 è risultato pari a 107,3. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2013 e quello di gennaio 2014 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di gennaio 2014 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2013 è pari a: 1,002651
IMPIEGATI
in vigore dal 1° LUGLIO 2012
1-1-2012
Indennità di contingenza 1-11-1991
Premio di produzione 1-1-2011
Elemento distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
1.600,71 1.440,63 1.200,52 1.120,51 1.040,46 936,42 800,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
Stipendio minimo
QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
TOTALE
2.542,08 2.343,80 2.035,99 1.926,76 1.822,37 1.690,00 1.518,48
Premio di Cantiere (1) 1-7-2012
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
in vigore dal 1° LUGLIO 2012
Paga base oraria dal 1-1-2012
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,48 6,01 5,41 4,63
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
TOTALE
11,21 10,62 9,85 8,84
Premio di Cantiere (1) 1-7-2012
0,08 0,08 0,08 0,08
in vigore dal 1° LUGLIO 2012
Paga base oraria dal 1-1-2012
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,16
2,47
1,07
0,05
TOTALE
7,75
Premio di Cantiere (1) 1-7-2012
0,07
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,70 2,47 0,95 0,04 7,16 0,07 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. (1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.
169
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° GENNAIO 2012 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifiche OPERAIO IV LIVELLO
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
77,93
28,18
11,62
40,81
40,81
16,16
3,65
OPERAIO SPECIALIZZATO
73,81
26,69
11,01
38,65
38,65
15,30
3,46
OPERAIO QUALIFICATO
68,43
24,74
10,20
35,83
35,83
14,19
3,21
OPERAIO COMUNE
61,37
22,19
9,15
32,13
32,13
12,72
2,88
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
41,06
14,85
6,12
21,50
8,51
1,93
2° semestre
44,48
16,08
6,63
23,29
9,22
2,09
3° semestre
47,90
17,32
7,14
25,08
9,93
2,25
4° semestre
51,32
18,56
7,65
26,87
10,64
2,41
5° semestre
54,74
19,80
8,16
28,66
11,35
2,57
6° semestre
58,16
21,03
8,67
30,45
12,06
2,73
7° semestre
58,16
21,03
8,67
30,45
12,06
2,73
8° semestre
58,16
21,03
8,67
30,45
12,06
2,73
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
73,81
26,69
11,01
38,65
38,65
15,30
3,46
68,43
24,74
10,20
35,83
35,83
14,19
3,21
61,37
22,19
9,15
32,13
12,72
2,88
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
170
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° GENNAIO 2012 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifiche OPERAIO IV LIVELLO
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
74,26
24,51
7,95
37,13
37,13
14,90
2,86 2,71
OPERAIO SPECIALIZZATO
70,33
23,21
7,53
35,16
35,16
14,11
OPERAIO QUALIFICATO
65,20
21,52
6,98
32,60
32,60
13,08
2,52
OPERAIO COMUNE
58,47
19,30
6,26
29,24
29,24
11,73
2,26
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
39,12
12,91
4,19
19,56
7,85
1,51
2° semestre
42,38
13,99
4,53
21,19
8,50
1,64
3° semestre
45,64
15,06
4,88
22,82
9,16
1,76
4° semestre
48,90
16,14
5,23
24,45
9,81
1,89
5° semestre
52,16
17,21
5,58
26,08
10,46
2,01
6° semestre
55,42
18,29
5,93
27,71
11,12
2,14
7° semestre
55,42
18,29
5,93
27,71
11,12
2,14
8° semestre
55,42
18,29
5,93
27,71
11,12
2,14
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
70,33
23,21
7,53
35,16
35,16
14,11
2,71
65,20
21,52
6,98
32,60
32,60
13,08
2,52
58,47
19,30
6,26
29,24
11,73
2,26
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
171
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%
9,49%
45,07%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
172
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%
9,49%
41,27%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
173
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,65% 5,00% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,442%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° giugno 2012 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 26,088% (di cui 1,466% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
174
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2013 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
oltre euro 28.000,01
1,73
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff
175
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro
La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
176
Dirigenti (dal 1° gennaio 2013) TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente fino a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 63.000 euro annui; - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente superiore a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 80.000 euro annui; Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2014 Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%
a carico dirigente 9,19% (1) — — — —
26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 (pari ad euro 3.836,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
26,96% (3)
9,19% (1) — — — — 9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.123,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.
177
Dirigenti dal 1° gennaio 2013 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2012 il livello minimo era 4.500 euro; mentre per l'anno 2013 è fissato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico
azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
a carico dirigente 4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996, con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996 di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda
a carico dirigente
Assistenza sanitaria integrativa per 435,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 294,00 euro al trimestre
220,00 euro al trimestre
178
—
COLLEGIO
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013
DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° gennaio 2013 quale risulta a seguito: - dell'aumento degli importi di indennità di mensa e trasporto come previsto dall'accordo sottoscritto in data 27 giugno 2012 per il rinnovo del c.c.p.l. 31 luglio 2006; - della proroga in via sperimentale del Premio Cantiere a valere per l'anno 2013.
1) 2) 3) 4)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
179
OPERAIO quarto livello
OPERAIO specializzato
OPERAIO qualificato
OPERAIO comune
6,48 3,01 1,66 0,06
6,01 3,00 1,55 0,06
5,41 2,99 1,39 0,06
4,63 2,96 1,19 0,06
11,21
10,62
9,85
8,84
0,08 1,07 0,36
0,08 1,07 0,36
0,08 1,07 0,36
0,08 1,07 0,36
4,45 1,59 8,41
4,21 1,51 7,98
3,91 1,40 7,44
3,51 1,26 6,72
1,53
1,45
1,34
1,21
0,08
0,07
0,07
0,06
A)
Retribuzione diretta
A2) B) B1) C)
Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (13,64% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) IRAP (3,90% da A ad I deducendo il 16% di INAIL su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa - i contributi assistenziali e previdenziali e l'importo di 4.600 euro su base annua) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
0,13 1,71 0,25
0,13 1,62 0,24
0,12 1,51 0,22
0,11 1,38 0,20
0,76 31,63 6,33 3,80
0,71 30,05 6,01 3,61
0,66 28,03 5,61 3,36
0,59 25,39 5,08 3,05
TOTALE
41,76
39,67
37,00
33,52
D) E1) F) F1)
G) H) I) L)
(1): Si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese. Inoltre detto importo non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile. A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,442%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
TRIBUTI
TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - ANALISI DELLA RIFORMA DELLA TASSAZIONE INDIRETTA (C.M. 2/E/2014)
Con la Circolare 21 febbraio 2014, n.2/E l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla riforma della tassazione indiretta, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicabile, dal 1° gennaio 2014, ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso. Come noto, le novità in materia di imposte d’atto per le cessioni di immobili riguardano[1]: ■ l’introduzione delle seguenti aliquote dell’imposta proporzionale di registro[2]: - 2% per l’acquisto della «prima casa», per tale intendendosi l’abitazione non di lusso per la quale ricorrano, in capo all’acquirente, le condizioni di cui alla nota II-bis dell’art.1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986[3]; - 9% in tutti gli altri casi; - 12% per itrasferimenti aventi ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze, a favore dei soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In tali casi, viene stabilito che l’imposta minima non possa essere inferiore a 1.000 euro[4]; ■ l’applicabilità delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, nell’ipotesi in cui sia dovuta l’imposta proporzionale di registro (2% per la «prima casa», 9% o 12%)[5]; ■ l’aumento della misura fissa delle imposte di registro ed ipo-catastali, che passa da 168 euro a 200 euro[6]. ■ l’abolizione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie vigenti fino al 31 dicembre 2013, anche se previste in leggi speciali. In sostanza, come confermato dalla C.M. 2/E/2014, dal 1° gennaio 2014 viene meno l’applicabilità dei previgenti regimi agevolativi, quali: - l’imposta di registro all’1% (ed ipo-catastali pari, complessivamente, al 4%), per i trasferimenti di aree e fabbricati finalizzati all’attuazione di programmi di edilizia residenziale, a condizione che l’intervento sia completato entro 11 anni dal trasferimento[7]. Viene tuttavia confermata l’applicabilità dei benefici fiscali per tutti i trasferimenti di immobili (aree e fabbricati) effettuati entro il 31 dicembre 2013, a condizione che l’ultimazione dei lavori avvenga entro i successivi 11 anni;. - l’imposta di registro in misura fissa per la cessione a favore dei Comuni di aree o ope-
re di urbanizzazione realizzate a scomputo del contributo di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione[8]. Oltre alle citate due tipologie di agevolazioni, con riferimento al settore delle costruzioni, vengono meno anche le altre disposizioni di favore, applicabili fino al 31 dicembre 2013, volte a facilitare i processi di riqualificazione urbanistica, quali l’applicabilità: - delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti di immobili effettuati nell’ambito dei piani di recupero (art.5 della legge 168/1982); - dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale (art.32 del D.P.R. 601/1973) per i trasferimenti: ■ effettuati nell’ambito di piani urbanistici di edilizia residenziale pubblica, tra i quali rientrano: - le convenzioni e gli atti d’obbligo relativi ai piani di lottizzazione di iniziativa pubblica (art.20 della legge 10/1977); - gli atti e i contratti relativi all’attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica (titolo IV della legge 865/1971); - di aree comprese in piani comunali di insediamenti produttivi (titolo III, art.27, legge 865/1971). La C.M. 2/E/2014 conferma, invece, il mantenimento: ■ del credito d’imposta per il riacquisto della «prima casa», entro un anno dalla cessione dell’abitazione precedentemente posseduta (art.7, commi 1 e 2, della legge 448/1998). Come noto, tale credito spetta fino a concorrenza dell’imposta di registro (o dell’IVA) dovuta in relazione al precedente acquisto agevolato, per un importo non superiore all’imposta di registro (o all’IVA) applicabile alla compravendita della nuova casa di abitazione; ■ della disciplina del “prezzo valore” per l’acquisto di abitazioni e relative pertinenze da parte di privati (base imponibile dell’imposta di registro e delle ipo-catastali calcolata sul valore catastale, a prescindere dal corrispettivo indicato in atto - art.1, comma 497, della legge 266/2005). In merito, l’ANCE provvederà a trasmettere un approfondimento relativo agli ulteriori chiarimenti contenuti nella citata C.M. 2/E/2014. Note: [1] Cfr. Legge di conversione del D.L. 104/2013. [2] In particolare, ai fini dell’Imposta di registro, viene riscritto integralmente l’art.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 (cfr. anche l’art.10 del D.Lgs. 23/2011 - cd. “federalismo fiscale municipale”). [3] Si ricorda, in proposito che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la possibilità di fruire di tale aliquota ridotta è ammessa, ricorrendone tutti i requisiti soggettivi, per l’acquisto
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di tutte le unità immobiliari a destinazione residenziale accatastale nel Gruppo A, ad eccezione delle abitazioni cd. “di lusso”, intendendosi per tali quelle accatastate nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa) e A/9 (castello o palazzo di pregio artistico e storico). Viene, quindi, modificata solo ai fini dell’imposta di Registro la definizione di “abitazione di lusso”, che, invece, ai fini dell’IVA, permane fondata ai sensi del D.M. 2 agosto 1969. [4] Art.10, comma 2, del D.Lgs. 23/2011 - cd. “federalismo fiscale municipale”. [5] Cfr. anche dall’art.26 del D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 128/2013 (cd. “decreto Istruzione”). [6] Ai sensi dell’art.26 del D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 128/2013. [7] Cfr. i previgenti art.1, ultimo periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, introdotto dall’art.1, comma 25, della legge 244/2007, l’art.10 e l’art.1-bis della Tariffa, allegata al D.Lgs. 347/1990, introdotto dall’art.1, comma 26, della legge 244/2007. [8]Irrilevanti ai fini IVA ai sensi dell’art.51 della legge 342/2000, ed assoggettati, fino al 31 dicembre 2013, all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.
IMU - LOCAZIONE, ANCHE PARZIALE, DEGLI IMMOBILI MERCE - ASSOGGETTAMENTO ALL’IMPOSTA PRECISAZIONI Il Dipartimento delle Finanze, in una risposta formulata dalla stampa specializzata in occasione di un incontro di approfondimento sulle tematiche fiscali (“Telefisco 2014”), tenutosi lo scorso 30 gennaio, ha precisato che, in caso di locazione di fabbricati posseduti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e locati per una parte dell’anno, l’IMU è dovuta per l’intero periodo d’imposta, senza esenzione per il periodo residuo, nel quale l’immobile non viene locato. Si ricorda che, come comunicato precedentemente, a partire dalla seconda rata 2013, ed in via permanente a decorrere dal 2014, «sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». L’abolizione della seconda rata 2013 e l’esenzione a regime dal 2014 sono subor-
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dinate a tre condizioni: - la classificazione in bilancio dei fabbricati “invenduti” tra le rimanenze; - i suddetti fabbricati non devono essere in ogni caso locati; - la presentazione della dichiarazione IMU per i predetti fabbricati, a pena di decadenza dall’esenzione. Con riferimento al concetto di “fabbricato in ogni caso non locato”, è stato chiesto se l’esenzione dall’IMU sia applicabile nelle seguenti ipotesi: - fabbricato non locato per una parte dell’anno; - fabbricato utilizzato temporaneamente dall’impresa costruttrice. Il Dipartimento delle Finanze, nella citata risposta a “Telefisco 2014”, chiarisce che «è escluso ogni caso di locazione e utilizzazione, anche temporanea, da parte dell’impresa». L’Amministrazione finanziaria giunge a tali conclusioni sulla base del tenore letterale della norma, che, a suo avviso, non consentirebbe una diversa interpretazione. Tale orientamento suscita perplessità, poiché non tiene conto delle modalità applicative generali dell’imposta. L’ANCE ritiene, infatti, che, nell’ipotesi di immobile locato per una sola frazione dell’anno (ad es. 2 mesi su 12), anche l’esenzione debba riconoscersi proporzionalmente per tutta la durata del periodo d’imposta in cui l’immobile non è stato locato, così come è previsto con riferimento al trattamento fiscale dell’abitazione principale. In tal caso, infatti, nell’ipotesi di un’abitazione che, solo per un lasso temporale, è destinata dal proprietario a propria abitazione principale e, successivamente venga locata, l’imponibilità ad IMU è limitata alla porzione d’anno nella quale l’immobile non è più la dimora abituale del contribuente. Il Dipartimento non si è, invece, espresso sull’esenzione dall’IMU nell’ipotesi di locazione di una sola porzione del fabbricato, composto da più unità immobiliari. Al riguardo, l’ANCE ritiene che l’esenzione dall’IMU possa operare per le restanti unità non locate, sulla base del generale principio sotteso nel presupposto impositivo dell’IMU, per il quale oggetto dell’imposta sono gli immobili posseduti, intesi come singole unità immobiliari, individuate dalla relativa classificazione catastale. In ogni caso, resta confermata l’esenzione dall’IMU (dalla seconda rata 2013 ed a regime dal 2014) per i fabbricati delle imprese costruttrici oggetto di incisivo recupero, iscritti in bilancio tra le rimanenze e destinati alla vendita, come chiarito dal Dipartimento delle Finanze in risposta ad una specifica richiesta di consulenza giuridica formulata dall’ANCE (R.M. 11/DF/2013). Si segnala, infine, che sul piano generale, l’ANCE sta proseguendo nell’iniziativa già
intrapresa in via giurisdizionale, diretta a far valere l’illegittimità costituzionale dell’IMU, escludendone l’applicazione per tutto il “magazzino” delle imprese edili, ivi compresi i fabbricati dati in locazione prima della vendita e le aree edificabili.
ABITAZIONE PRINCIPALE ELIMINAZIONE PARZIALE DELLA SECONDA RATA IMU DEL 2013 (L. 5/2014)
Sul Supplemento Ordinario n.9 alla Gazzetta Ufficiale n.23 del 29 gennaio 2014 è stata pubblicata la legge 29 gennaio 2014, n.5, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 novembre 2013, n.133, recante «Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia». Vengono, così, confermate[1]: - l’abolizione della seconda rata dell’IMU per il 2013 sull’abitazione principale e sulle unità immobiliari ad essa equiparate[2] (art.1, co.1 e 9); - nei Comuni che hanno deliberato, per il 2012 e 2013, un aumento dell’aliquota di base, l’obbligo, per i contribuenti, di versamento del 40% dell’IMU risultante dalla differenza tra quanto approvato dal Comune (aliquota e detrazione maggiorate) e l’aliquota e la detrazione di base[3], entro il 24 gennaio 2014[4] (art.1, co.5). Infatti, le risorse stanziate con il D.L. 133/2013 non finanziano integralmente[5] il minor gettito derivante dall’eliminazione della seconda rata IMU sull’abitazione principale, ma solo la quota di gettito riferita all’IMU con aliquota base del 4 per mille. In ogni caso, resta ferma l’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale (e relative pertinenze) a decorrere dal 2014, come previsto dalla legge di Stabilità 2014 (art.1, co.707, della legge 147/2013). In merito, si evidenzia che, in fase di conversione in legge del Provvedimento, è stata introdotta un’ulteriore disposizione che esclude l’applicazione di sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per il 2013, nell’ipotesi in cui la differenza venisse versata entro il 24 gennaio 2014 (art.1, co.12-bis). Da ultimo, il D.L. 133/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 5/2014, conferma le disposizioni relative al versamento della seconda o unica rata d’acconto ai fini IRES e IRAP per il 2013 (in scadenza il 10 dicembre 2013 - al riguardo, cfr. anche il D.M. 30 novembre 2013, che ha ridefinito la misura degli acconti da versare per il 2013 e 2014).
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Note: [1] Cfr. D.L. 133/2013. [2]In estrema sintesi, l’eliminazione della seconda rata IMU riguarda i seguenti immobili: - abitazione principale non di lusso, e relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari di lusso, iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; - unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e le relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; - casa affidata al coniuge a seguito di provvedimenti di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - unità immobiliari equiparate dal Comune all’abitazione principale; - terreni agricoli e i fabbricati rurali strumentali. [3]Si ricorda, infatti, che, per l’abitazione principale, l’aliquota di base è fissata al 4 per mille e che i Comuni possono modificarla (in aumento o diminuzione) fino a 2 punti. La detrazione di base è, invece, fissata a 200 euro, con aumento di 50 euro per ogni figlio a carico di età non superiore a 26 anni. Analogamente, i Comuni possono aumentare la detrazione per l’abitazione principale (fissata nella misura ordinaria di 200 euro, con la maggiorazione di 50 euro per ogni figlio a carico), nel limite massimo di 400 euro (art.13, co.7 e 10, del medesimo D.L. 201/2011). [4]Il termine di versamento, stabilito originariamente il 16 gennaio, è stato prorogato al 24 gennaio 2014 in fase di conversione in legge del D.L. 133/2013. [5]L’eliminazione della seconda rata dell’IMU verrà finanziata, tra le altre misure, mediante l’aumento dell’aliquota IRES dovuta dagli operatori del settore finanziario e assicurativo, che, per il 2013, passa dal 27,5% al 36%, con il contestuale aumento, per i medesimi soggetti, della seconda o unica rata d’acconto in misura pari al 128,5%.
IMU E TASI 2014 COEFFICIENTI PER I FABBRICATI D Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2014, con il quale, in attuazione dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione del valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo
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dell’Imposta Municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI)[1], dovuti per l’anno 2014. Il valore dei coefficienti varia come di seguito riportato: 2014............................ 1,01 2013............................ 1,02 2012............................ 1,04 2011............................. 1,08 2010............................ 1,10 2009............................ 1,11 2008............................ 1,15 2007............................ 1,19 2006............................ 1,22 2005............................ 1,26 2004............................ 1,33 2003............................ 1,38 2002............................ 1,43 2001............................ 1,46 2000............................ 1,51 1999............................ 1,53 1998............................ 1,55 1997............................ 1,59 1996............................ 1,64 1995............................ 1,69 1994............................ 1,74 1993............................ 1,78 1992............................ 1,80 1991............................ 1,83 1990............................ 1,92 1989............................ 2,01 1988............................ 2,09 1987............................ 2,27 1986............................ 2,44 1985............................ 2,62 1984............................ 2,79 1983............................ 2,96 1982 e precedenti........ 3,14 In sostanza, tali coefficienti si applicano all’ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno di imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo degli ammortamenti. I costi sono classificati per anno di formazione al fine di applicare i diversi coefficienti in relazione all’anno di sostenimento. In merito, i nuovi coefficienti si applicano per determinare il valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell’IMU e della TASI. Con riferimento al tributo per i servizi indivisibili, si ricorda che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011. Inoltre, restano confermati i chiarimenti forniti con la R.M. 6/DF del 28 marzo 2013, la quale precisa che nei costi devono essere considerati: - il costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno; - le rivalutazioni sia economiche che fiscali; - gli interessi passivi capitalizzati; - le spese incrementative[2].
Note: [1] Come noto dal 1° gennaio 2014, la legge di stabilità 147/2013, ha previsto l’introduzione di una nuova Imposta Unica Comunale - cd. “IUC” - che si articola in tre componenti: IMU, TARI e TASI. [2] In merito, la R.M.6/DF ha confermato che non devono considerarsi, ai fini del calcolo, quelle sostenute e contabilizzate nello stesso anno di imposizione (ad es. le spese incrementative sostenute nel 2013 non devono essere considerate nel calcolo dell’IMU dovuta nel 2013, concorrendo alla determinazione del “costo del fabbricato” solo dal 2014).
NUOVA NOZIONE DI “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” - APPLICABILITÀ DELLE DETRAZIONI FISCALI Ammessa la detrazione IRPEF “potenziata” al 50% per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, con la stessa volumetria, che comporti lo spostamento di lieve entità dell’immobile rispetto all’area di sedime originaria. Lo precisa una risposta del Ministero dell’economia e finanze ad un’interrogazione parlamentare formulata nel corso del question time del 22 gennaio 2014 presso la Commissione VI (Finanze) della Camera[1], avente ad oggetto la possibilità che, nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione, il fabbricato venisse spostato lievemente rispetto all’area di sedime originaria. La pronuncia appare di particolare interesse per il settore delle costruzioni perché tiene conto della nuova nozione urbanistica di “ristrutturazione edilizia”[2], contenuta nell’art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001 (cd. “Testo unico dell’edilizia”)[3] nella quale ora rientrano, tra gli altri, anche gli interventi consistenti nella «demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria». Come noto, infatti, è stato eliminato il riferimento al rispetto della “sagoma” dell’edificio in caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Quindi, la nuova disposizione non richiede più, nell’ambito di lavori di demolizione e ricostruzione, il mantenimento della sagoma originaria dell’edificio, ferma restando la qualifica dell’intervento come “ristrutturazione edilizia” in costanza di volumetria[4]. La predetta modifica normativa si riflette sia sul regime applicabile ai fini delle detrazioni per il recupero (cd. “50%”) e l’efficientamento energetico (cd. “65%”)[5] degli immobili, sia sull’aliquota IVA applicabile alle prestazioni dipendenti da contratti d’appalto relative gli interventi edilizi[6].
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Sotto tale profilo, si ricorda, infatti, che entrambe le detrazioni si applicano agli interventi eseguiti su “edifici esistenti” (ossia, tra l’altro, in caso di “ristrutturazione”), mentre sono escluse per i lavori di “nuova costruzione”. Ciò vale anche ai fini IVA, per la quale viene riconosciuta l’applicabilità dell’aliquota ridotta al 10% per l’esecuzione degli interventi edilizi individuati nel medesimo art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001, nella sua nuova formulazione introdotta dal “Decreto Fare”. Alla luce della nuova definizione di “ristrutturazione edilizia”, nella citata risposta all’interrogazione n.5-01866, il Ministero dell’economia e finanze[7], chiarisce che, in caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, l’eliminazione, dalla predetta categoria di intervento edilizio, del riferimento alla sagoma[8], consente, sul piano urbanistico, lo spostamento «di lieve entità» del fabbricato in fase di ricostruzione, rispetto all’area di sedime originaria. Di conseguenza, dal predetto chiarimento si evince che: - nella nuova nozione di “ristrutturazione edilizia” rientrano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con mantenimento della volumetria e variazione della sagoma dell’edificio; - la variazione della sagoma può consistere anche nello spostamento «di lieve entità» in fase di ricostruzione del fabbricato; - sotto il profilo fiscale, per la demolizione e ricostruzione, in costanza di volumetria e con leggero spostamento del fabbricato, è applicabile la detrazione IRPEF “potenziata” del 50% per le ristrutturazioni edilizie[9]. Il citato orientamento dell’Amministrazione finanziaria assume particolare importanza perché, tenendo conto dell’evoluzione normativa avvenuta sul piano urbanistico, ammette, in relazione ad interventi di demolizione e ricostruzione, senza aumento di volumetria, un ampliamento delle fattispecie fin’ora agevolabili ai fini della detrazione del 50% per il recupero edilizio: - in modo espresso, in presenza di variazione della sagoma consistente nel leggero spostamento del fabbricato rispetto all’originaria area di sedime; - indirettamente, per tutte le altre ipotesi riferite alla variazione della sagoma. Nello stesso ambito, si ricorda che, con riferimento all’applicabilità della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, anche l’ENEA, in risposta ad una propria faq (n.68-bis)[10], ha riconosciuto l’applicabilità del beneficio nell’ipotesi di interventi che comportino la demolizione e ricostruzione dell’immobile, con variazione della sagoma, ed il mantenimento della volumetria preesistente[. In sostanza, alla luce del nuovo assetto normativo, l’ENEA ammette un allargamento dell’ambito applicativo della detrazione del
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65%, tenuto conto che i medesimi interventi, prima qualificati urbanisticamente come “nuova costruzione”, ora rientrano nella nozione di “ristrutturazione”. Pertanto, stante il richiamo, nella disciplina della detrazione del 55-65%, alle modalità applicative previste il cd. “36%-50%”[11] possa valere anche ai fini dell’agevolazione fiscale per il risparmio energetico., si ritiene che il chiarimento fornito con la risposta all’interrogazione n. 5-01866 In conclusione, la nuova nozione di “ristrutturazione edilizia” comporta un’estensione dell’ambito applicativo: - della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie; - della detrazione del 65% per il risparmio energetico; - dell’IVA con l’aliquota ridotta del 10% per le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, relative ad interventi di recupero incisivo sugli immobili. La citata interpretazione ministeriale consente, altresì, di superare i chiarimenti, da ultimo, forniti dall’Agenzia delle Entrate con la R.M. 4/E/2011, laddove escludeva l’applicabilità delle detrazioni del 36% (oggi 50%) e 55% (oggi 65%) in presenza di lavori di ristrutturazione comportanti la variazione della sagoma dell’edificio originario. Note: [1] Interrogazione n.5-01866 a firma dell’On. le Gebhard (Gruppo Misto-Minoranze Linguistiche). La risposta è stata fornita dal Sottosegretario all’economia e finanze Baretta. [2] Come noto, la modifica, operante dal 21 agosto scorso, è intervenuta ad opera dell’art. 30, co.1, lett.a, del D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 98/2013 (cd. “Decreto Fare”). . [3] D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (“Testo unico dell’edilizia”) Art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: (omissis) d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente; (omissis) [4] Fino al 20 agosto 2013, invece, la demolizione e ricostruzione di un immobile veniva considerata come “ristrutturazione edilizia” nella sola ipotesi in cui, oltre alla volumetria, rimanesse invariata anche la sagoma del fabbricato (cd. “ricostruzione fedele”). Diversamente, fino a tale data, la variazione della sagoma dell’edificio, nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione, configurava una “nuova costruzione”. [5]Disciplinate dagli artt.14 e 16 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, che contengono la proroga delle agevolazioni potenziate per il biennio 2014-2015. [6] Ai sensi del n.127-quaterdecies della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972. [7] Di concerto con il Ministero delle infrastrutture, competente in materia urbanistica. [8]Infatti, richiamando la definizione di “sagoma” contenuta in diverse pronunce giurisprudenziali (Consiglio di Stato e Corte Costituzionale) il Ministero specifica che in tale concetto rientra anche il perimetro del fabbricato, considerato in senso verticale ed orizzontale, ossia l’ “area di sedime”, oltre all’ «intera conformazione planivolumetrica della costruzione». [9] La detrazione “potenziata” al 50% è stata prorogata, da ultimo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell’art.1, co.139, della legge 147/2013 (cd. “Legge di Stabilità 2014”). Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 la detrazione “potenziata” spetterà nella misura del 40%. [10]Le faq relative all’applicabilità della detrazione per la riqualificazione energetica sono disponibili sul sito internet dell’ENEA, www.acs.enea.it. [11] Cfr. la C.M. 36/E/2007.
sostenute fino al 31 dicembre 2014, nel limite massimo di 96.000 euro. Lo prevede la legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013), che interviene in materia di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, modificando l’art.16 del D.L. 63/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013[1]. Alla luce delle novità introdotte dal citato Provvedimento, la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella seguente misura: - 50% fino a 96.000 euro, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014; - 40% fino a 96.000 euro, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; - 36% fino a 48.000 euro dal 1° gennaio 2016. La proroga della detrazione IRPEF “potenziata” al 50%, prevista dalla legge di Stabilità 2014, si applica, altresì, alle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2014, per l’acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione che provvedono alla successiva alienazione, a condizione che il rogito sia stipulato entro 6 mesi dalla fine dei lavori. Sul punto, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la C.M. 29/E/2013 che, confermando l’orientamento dell’ANCE, ha chiarito l’applicabilità della detrazione “potenziata” anche per l’acquisto di fabbricati interamente ristrutturati dall’impresa cedente[2]. Qualsiasi interpretazione difforme sarebbe del tutto priva di fondamento giuridico. Sul tema, l’ANCE ha predisposto una Guida riepilogativa alle novità 2014.
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - NOVITÀ PER IL 2014
PRELIMINARE DI VENDITA - DANNO RISARCIBILE IN CASO DI INADEMPIMENTO
Detrazione “potenziata” del 50% per le ristrutturazioni edilizie, ivi compreso l’acquisto di abitazioni poste in fabbricati oggetto di interventi di recupero incisivo, per le spese
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Note: [1] Come noto, tale disposizione aveva previsto, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2013, la proroga della detrazione IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia delle abitazioni (cd. 36%), nella misura “potenziata” del 50%. A tal riguardo, si ricorda che la detrazione maggiorata era stata originariamente prevista fino al 30 giugno 2013 dall’art.11 D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 134/2012. [2] Cfr. C.M. 29/E del 18 settembre 2013”.
(Ordinanza Corte di Cassazione n. 2771/2014) La Corte di Cassazione, sez. VI civile, Ordinanza del 6/2/2014 n. 2771 ha avuto modo di riconfermare come deve calcolarsi il risarcimento del danno spettante al promittente venditore (nel caso di specie di
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un capannone industriale) di fronte all’inadempimento della parte acquirente che ha manifestato, successivamente alla stipula del preliminare, l’intenzione di recedere dalle trattative essendo venuta meno la necessità di acquistare l’immobile suddetto. La Corte, ribadendo un principio già espresso in precedenza, ha, infatti, affermato che “il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (cioè, al tempo in cui l’inadempimento è diventato definitivo) ed il prezzo pattuito”. “Il concetto di danno risarcibile, e in particolare, di lucro cessante, con riguardo all’inadempimento, da parte del promissario acquirente, di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, è da riferirsi al principio, ex art. 1223 cod. civ., secondo cui il risarcimento deve porre il creditore nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’inadempimento non si fosse verificato. A tal proposito, la citata disposizione prevede il ristoro non solo del danno emergente, ma anche del lucro cessante, ossia di ogni conseguenza lesiva che, seppur non apparente e non immediatamente riscontrabile, gli sia derivata dall’azione dannosa”. “Rientra quindi nel diritto al risarcimento del danno, sorto in capo al promittente venditore a seguito dell’accertato inadempimento del promissario acquirente, il ristoro di tutti i danni, comprensivi tanto di danno emergente quanto di lucro cessante”. Ed è in quest’ultima categoria che rientrano i danni nascenti dalla disdetta dei contratti di locazione agli occupanti durante le trattative che, come detto, non si sono mai concretizzate con la conclusione di un contratto definitivo e di conseguenza con la cessione del bene.
DECRETO “DESTINAZIONE ITALIA” - NOVITÀ IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 la legge n. 9/2014, di conversione del decreto-legge n. 145/2013, cosiddetto “Destinazione Italia”. Il provvedimento, per quanto riguarda l’efficienza energetica in edilizia, tra le altre cose apporta alcune modifiche alla disciplina della certificazione energetica degli edifici, stabilita nel D. Lgs. n. 192/2005. Si veda a riguardo il documento ANCE “Rendimento
energetico nell’edilizia: il testo aggiornato del decreto legislativo 192/2005” dell’8 ottobre 2013. In primo luogo, tutte le disposizioni già contenute nel decreto-legge sono state confermate. In particolare: ■ a far data dal 24 dicembre 2013, la mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti di compravendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici o singole unità immobiliari non comporta più la nullità dei contratti stessi, bensì il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria; ■ in caso di compravendita immobiliare, trasferimento di immobili a titolo oneroso e nuove locazioni di edifici o singole unità immobiliari soggetti a registrazione, vige l’obbligo di inserire apposita clausola nel contratto con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell’edificio; ■ è obbligatorio allegare una copia dell’APE ai suddetti contratti, tranne che nel caso di nuova locazione di singole unità immobiliari. Rispetto alla previgente disciplina del D. Lgs. n. 192/2005, per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito non è più previsto né l’obbligo di dichiarazione, né quello di allegazione; ■ in caso di omessa dichiarazione o allegazione, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro. La sanzione è invece compresa tra 1.000 euro e 4.000 euro in caso di omessa dichiarazione nei contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, la medesima sanzione è ridotta alla metà. L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione del contratto, dall’Agenzia delle Entrate. ■ per quanto riguarda le violazioni pregresse dell’obbligo di allegazione dell’APE ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, ovvero quelle intercorse tra il 4 agosto e il 23 dicembre 2013 (periodo in cui la mancata allegazione dell’APE comportava la nullità del contratto), la sanzione amministrativa si applica su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, in luogo di quella della nullità del contratto precedentemente prevista, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. Oltre alla conferma delle suddette disposizioni, in fase di conversione in legge del decreto sono state introdotte alcune novità, in vigore dal 21 febbraio 2014, ovvero: ■ il pagamento della prevista sanzione
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amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni; ■ non è più obbligatorio, per le locazioni di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno, riportare negli annunci commerciali gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente; ■ nelle definizioni dell’Allegato A al D. Lgs. n. 192/2005, il terzo responsabile degli impianti termici non è più definito come una persona giuridica bensì come un’impresa, al fine di ricomprendere anche le imprese individuali, che dalla precedente definizione si vedevano escluse; ■ ai fini del rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli edifici, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore; ■ sono stati infine modificati i requisiti dei certificatori energetici stabiliti dal DPR n. 75/2013, estendendo le classi di laurea che costituiscono titolo necessario per effettuare l’attività di certificatore e portando la durata minima del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici (ove previsto) da 64 a 80 ore. Si segnala infine che, in fase di conversione, è stata eliminata una errata previsione contenuta nella legge n. 147/2013 (cosiddetta legge di stabilità), che, tramite il riferimento a una disposizione precedentemente abrogata, prorogava l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica ai contratti di transazione immobiliare (atti di trasferimento e nuove locazioni), alla data di entrata in vigore del futuro decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica previsto per il 2014. E’ bene ricordare che le disposizioni contenute nel testo del D. Lgs. n. 192/2005, come aggiornato dal decreto in esame, si applicano in tutte le Regioni e Province autonome, ad eccezione di quelle che hanno già adottato propri provvedimenti di attuazione della Direttiva 2010/31/UE.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI - TRATTAMENTO AI FINI FISCALE E CATASTALE
(Agenzia delle Entrate - C.M. 36/E/2013) Gli impianti fotovoltaici, quando destinati alla produzione di energia elettrica per la vendita, sono beni immobili e devono essere qualificati sulla base della loro rilevanza catastale, mentre quando sono di modesta
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entità, ossia destinati al consumo “domestico”, devono essere considerati beni mobili. Questo uno dei principali chiarimenti, fornititi dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. 36/E del 19 dicembre 2013 che fa il punto sul regime fiscale degli impianti fotovoltaici, fissandone i criteri per una corretta qualificazione, quali beni mobili o immobili, e sul conseguente trattamento in termini di imposte dirette, IVA e registro. 1. Impianti fotovoltaici - Beni immobili Con la C.M. 36/E/2013, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il proprio orientamento circa la corretta qualificazione fiscale degli impianti fotovoltaici quali beni immobili, vincolando tale classificazione alla loro rilevanza catastale. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, in linea generale, era orientata a considerare l’impianto fotovoltaico bene immobile solo quando non era possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) “senza alterare la funzionalità dello stesso” o quando, per riutilizzare il bene mobile in un altro contesto si sarebbero dovuti effettuare “antieconomici interventi di adattamento”[1]. In merito, con la presente C.M. 36/E/2013, l’Agenzia ha superato tale impostazione a favore di un principio di qualificazione fiscale dell’impianto fotovoltaico, quale bene immobile, incentrato sull’esclusiva rilevanza catastale del medesimo. In particolare, nella medesima Circolare, viene chiarito che gli impianti fotovoltaici si considerano beni immobili quando devono essere dichiarati in catasto, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte. Sul punto, si ricorda che, secondo i principi generali della normativa di riferimento, l’obbligo di accatastamento sussiste tutte le volte in cui “l’unità immobiliare” ha una autonoma suscettibilità reddituale, ossia quando tali beni hanno “la capacità ordinaria di produrre un reddito temporalmente rilevante”[2]. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i suddetti criteri trovano applicazione anche con riferimento agli impianti fotovoltaici, in quanto ciò che rileva è il fatto che il montaggio di un impianto determina una costante capacità reddituale e quindi si viene a creare un’entità che ben rientra nel concetto di “unità immobiliare” catastalmente rilevante. Pertanto, secondo la C.M. 36/E/2013, gli impianti fotovoltaici (cd. “impianti a terra”) si considerano immobili e vanno accatastati come unità immobiliare a sé: ■ quando costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica, ossia nella categoria catastale D/1 (“opifici”); ■ quando si tratta di un impianto realizzato su fondi agricoli, che abbia i requisiti di ruralità[3], va accatastato nella categoria
catastale D/10. Inoltre, l’Agenzia chiarisce che si considerano beni immobili anche gli impianti posizionati sulle pareti o sul tetto di un fabbricato, oppure realizzati su aree di pertinenza dello stesso, quando sussiste l’obbligo della dichiarazione catastale, ossia tutte le volte in cui gli impianti incrementano il valore capitale dell’immobile (o la redditività ordinaria), in misura pari o superiore al 15%. In sostanza, tutte le volte in cui gli impianti sono “collegati” ad un immobile (ossia quando sono installati su pertinenze o su tetti e pareti) non sussiste l’obbligo di accatastarli autonomamente, ma viene aumentata la rendita catastale dell’immobile principale, senza mutarne la classificazione. 1.1 Operazioni relative agli impianti fotovoltaici - beni immobili L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 36/E del 19 dicembre 2013, fa il punto, altresì, sul trattamento delle imposte indirette da applicare ai trasferimenti e alle realizzazioni di impianti fotovoltaici considerati beni immobili. 1.1.1 Cessione di impianti - regime IVA e registro Con riferimento alle cessioni di impianti fotovoltaici (classificati nella categoria catastale D/1 o D/10), la Circolare precisa che, trattandosi di immobili strumentali per natura, il regime da applicare sarà quello dell’art. 10, co. 1, n. 8-ter) del D.P.R. 633/1972[4], ossia un generale regime di esenzione da IVA[5], ad eccezione delle specifiche ipotesi, di seguito indicate, per le quali la cessione è assoggettata ad IVA in via obbligatoria, oppure su specifica opzione del cedente, da manifestare nell’atto di vendita. IVA obbligatoria - per le cessioni di impianti effettuate da imprese costruttrici[6], entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori. IVA su opzione(da manifestare al momento del rogito) - per le cessioni poste in essere da qualunque soggetto IVA diverso dall’impresa costruttrice; - per le cessioni effettuate da imprese costruttrici, dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione. A tal riguardo, nell’ipotesi in cui il cedente, alla stipula dell’atto di trasferimento, eserciti l’opzione per l’imponibilità ad IVA si applica il meccanismo del “reverse charge” (ai sensi dell’art. 17, co. 6, lett. a-bis del D.P.R. 633/1972). Per quanto riguarda, invece, l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di impianti fotovoltaici, l’Agenzia ha chiarito che si applica l’aliquota ridotta del 10% ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte Terza, allegata al D.P.R. 633/1972.
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In particolare, viene specificato che l’aliquota ridotta al 10% si applica all’acquisto o alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solarefotovoltaica, ossia “gli impianti in grado di produrre e fornire elettricità di potenza tale da poter essere utilizzata o immessa nella rete di distribuzione e che, a questo scopo, contengano quei componenti necessari individuati nella norma CEI 82-25”. La C.M. 36/E/2013 chiarisce che, alle suddette cessioni di impianti “strumentali” si applicano, oltre all’IVA al 10% anche l’imposta di Registro, ipotecaria e catastale. In particolare, viene chiarito che: ■ se la cessione è soggetta a IVA (sia in regime di imponibilità che di esenzione), l’imposta di registro si applica nella misura fissa[7] pari a 200 euro, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute, rispettivamente, nella misura del 3% e 1%; ■ se l’operazione non è soggetta ad IVA (come nel caso in cui il cedente sia un privato), l’imposta di registro si applica in misura proporzionale, con la nuova aliquota del 9% (con un minimo di 1.000 euro), mentre le imposte ipocatecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Inoltre, la C.M. 36/E/2013 precisa, altresì, che per le cessioni di impianti che costituiscono pertinenza di unità immobiliari (ai sensi dell’art. 817 del c.c.), il regime IVA da applicare sarà quello dettato per le cessioni dei fabbricati cui accedono (abitazione o immobile strumentale). 1.1.2 Costruzione di impianti L’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 36/E, chiarisce il regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto per la costruzione degli impianti fotovoltaici. In particolare, viene confermata l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta del 10%, ai sensi del n. 127-septies, della Tabella A, Parte Terza, allegata al D.P.R. 633/1972. Con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni di servizi, relative all’installazione dell’impianto fotovoltaico, sono rese nell’ambito del subappalto, la C.M. 36/E/2013 precisa che per queste si applica il meccanismo dell’inversione contabile, a condizione che: ■ esistano un appaltatore e un subappaltatore; ■ entrambi i soggetti svolgano un’attività edile[8]; ■ oggetto del contratto sia una prestazione di servizi, ossia l’installazione presso il cliente dell’impianto fotovoltaico richiesto. 2. impianti fotovoltaici - Beni mobili L’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 6/E/2013, chiarisce che si considerano beni mobili gli impianti fotovoltaici di “piccola entità” che non hanno una propria rilevanza reddituale, ossia quelli che non superano determinati
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livelli in termini di potenza e dimensioni (si tratta, generalmente, di impianti destinati ad uso domestico). A tal riguardo, si registra un cambio di rotta da parte dell’Agenzia delle Entrate rispetto alle precedenti pronunce che, invece, tendevano a considerare gli impianti fotovoltaici beni mobili solo sulla base del requisito della “facile amovibilità”, ossia quando tali impianti potevano essere asportati e reinstallati in un altro sito senza alterarne la loro natura o quando tale spostamento non fosse particolarmente oneroso. Tuttavia, stante le numerose incertezze generate da tale approccio interpretativo, l’Agenzia ha deciso di superare il criterio dell’”amovibilità” dell’impianto, ancorando, invece, la qualifica di “bene mobile” di un impianto al rispetto di specifici requisiti. In merito, la C.M. 36/E/2013 precisa che gli impianti fotovoltaici sono da considerare beni mobili quando soddisfano uno dei seguenti requisiti: ■ la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt; ■ la potenza nominale complessiva espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari servite; ■ per installazioni poste a terra hanno un ingombro non superiore a 150 metri cubi (la superficie si considera anche quella degli spazi liberi e l’altezza si assume in base all’asse orizzontale medio). In tale ipotesi, trattandosi di beni mobili che non hanno una propria autonoma rilevanza reddituale, non si rende necessaria né la dichiarazione di variazione catastale, né il singolo accatastamento. 2.1 Operazioni relative agli impianti fotovoltaici - beni mobili L’Agenzia delle Entrate, fa il punto anche sul regime delle imposte indirette da applicare alle operazioni relative agli impianti fotovoltaici qualificabili come beni mobili. A tal riguardo, la cessione o la costruzione di impianti fotovoltaici, qualificabili come beni mobili, posta in essere da soggetti IVA, costituisce operazione imponibile da assoggettare all’imposta sul valore aggiunto. In tale ipotesi, la C.M. 36/E/2013 chiarisce l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta del 10%, ai sensi del n. 127-quinquies e 127-septies. Infine, con riferimento alle cessioni di impianti fotovoltaici qualificati come beni mobili, l’Agenzia chiarisce che, ai fini delle imposte indirette, si applica il seguente regime: ■ se la cessione è soggetta a IVA[9], l’imposta di registro si applica nella misura fissa pari a 200 euro; ■ se la cessione non è soggetta ad IVA (come nel caso in cui il cedente sia un soggetto privato), l’imposta di registro si applica in misura pari al 3%[10].
Note: [1] In tal senso, si ricorda, da ultimo, la C.M. 23 giugno 2010 n. 38/E - Cfr. anche R.M. 3/2008 dell’Agenzia del Territorio. [2] Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 1142 del 1949, successivamente aggiornato dagli art. 2 e 3 del D.M. n. 28 del 1998. [3] In estrema sintesi, i suddetti requisiti riguardano: - l’esistenza dell’azienda agricola, ossia la presenza di terreni e fabbricati che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola; - la sussistenza dei requisiti oggettivi richiamati ai punti 1 e 2 del paragrafo 4 della C.M. 32/E/2009. [4] In particolare, l’art. 10, co.1, nn. 8, 8bis e 8ter, del D.P.R. 633/1972 è stato modificato in primis dall’art.57, co.1, lett.a) del D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni dalla legge 27/2012 e, da ultimo, definitivamente sostituito dall’art. 9, co.1, lett.a) del D.L 83/2012 convertito, con modificazioni dalla legge 134/2012. [5] Cfr. C.M. 22/E del 28 giugno 2013”. [6] Ai fini di un corretto inquadramento delle citate disposizioni, si ricorda la nozione di “impresa costruttrice”, così come ribadita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.27/E del 4 agosto 2006. In particolare, sono considerate “imprese costruttrici”: - le imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri; - le imprese che si avvalgono di imprese terze per l’esecuzione dei lavori. [7] La misura dell’imposta di registro in misura fissa è passata da 168 euro a 200 euro dal 1° gennaio 2014 (art.26 del D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 2013, n.128. [8] Tale attività deve essere riconducibile ad una delle attività elencate nella sezione “Costruzioni” della tabella ATECO 2007. [9] In base al principio di alternatività IVA registro, di cui all’art. 40 del D.P.R. 131/1986 - T.U.R. [10] A tal riguardo si ricorda che, quando non trova applicazione l’IVA, il contratto di cessione avente ad oggetto il trasferimento di beni mobili deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro del 3%, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
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AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2014 il decreto del Ministero dello sviluppo economico (di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze) che disciplina l’accesso alle agevolazioni previste dall’art. 2 del D.L. n. 69/2013 a favore delle piccole e medie imprese per gli investimenti - anche attraverso operazioni di leasing finanziario - in nuovi macchinari, impianti o attrezzature e beni strumentali d’impresa. In particolare, l’art. 2 del decreto legge n. 69/2013 stabilisce che le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, possono accedere fino al 31 dicembre 2016 a finanziamenti agevolati concessi da banche e da intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario. Tali finanziamenti vengono erogati a valere su un plafond di provvista messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti. Il plafond è di 2,5 miliardi di euro incrementabili fino a un massimo di 5 in funzione dell’andamento delle richieste di finanziamento. Per accedere alla provvista banche e intermediari devono aderire alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’ABI e Cassa depositi e prestiti, nella quale verranno fissati criteri e condizioni per l’attribuzione della provvista nonché gli adempimenti che banche e altri intermediari devono svolgere per assicurare la piena trasparenza sui finanziamenti (attività informative, monitoraggio e rendicontazione). L’agevolazione consiste nell’erogazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un contributo in conto interessi. Le risorse stanziate ammontano a 191,5 milioni di euro così distribuiti: - 7,5 mln di euro per il 2014 - 21 mln di euro per il 2015 - 35 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 - 17 mln di euro per il 2020 - 6 mln di euro per il 2021 Si ricorda che per la piena operatività dell’agevolazione occorre attendere la conclusione della convenzione tra ABI, MISE e CDP e la pubblicazione sul sito web del Ministero dello sviluppo economico della circolare che fornisce le istruzioni per l’attuazione degli interventi, definisce gli schemi per la domanda e le dichiarazioni previste dal decreto e l’ulteriore documentazione da presentare per accedere al contributo. Con la stessa circolare il Ministero indicherà anche il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.
INDICI
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/13 e relativi ai mesi dell’anno 2014 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)
Variazione gennaio.......13-14: ......0,60%
gennaio............................................................................ 1,002651
(75% pari al 0,45%)
INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG.
BASE =1995 2000 2001 2002 106,6 109,6 114,1 106,8 109,5 114,2 107,0 109,8 114,3 107,1 109,8 114,5 107,2 110,0 114,6 107,7 110,1 114,8 107,8
110,4
115,0
BASE=2000 2003 2004 108,8 111 109,1 111,9 109,2 112,2 109,4 112,7 109,4 114,1 109,4 114,2 109,8
114,9
2005 98,4 98,7 100,1 100,0 99,8 99,9
2006 100,8 101,1 102,7 102,8 102,9 102,9
100,3
103,1
BASE=2005 2007 2008 105,4 107,7 105,9 108,1 106,1 108,2 106,6 108,8 106,8 109,4 106,7 112,8
AGO. 108,0 110,6 115,1 109,6 115,0 100,5 103,3 SET. 108,3 110,8 115,3 109,6 115,3 100,6 103,3 OTT. 108,5 110,8 115,3 109,7 115,5 100,5 103,3 NOV. 108,7 111,0 115,4 109,8 115,8 100,6 103,5 DIC. 108,9 111,0 115,5 109,8 115,9 100,4 103,6 MEDIA 107,7 110,3 114,8 109,5 114,0 100,0 102,8 Coefficiente di raccordo tra indici : tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133
2009 112,2 111,9 111,7 111,6 111,7 111,6
2010 111,7 111,7 111,9 113,8 113,8 113,6
BASE=2010 2011 2012 2013 102,2 104,8 105,9 102,1 105,1 106,2 102,6 105,2 106,0 102,7 105,5 105,9 102,9 105,6 106,3 103,3 105,5 106,1
106,7
112,7
111,4
113,6
103,3
105,4
106,1
106,8 106,9 106,7 106,8 107,0 106,5
112,6 112,5 111,8 111,1 111,2 110,6
111,5 111,6 111,5 111,5 111,5 111,6
113,8 113,9 113,9 113,9 114,0 113,3
103,4 103,5 103,5 103,5 103,5 103,0
105,3 105,6 105,7 105,6 105,6 105,4
106,2 106,3 106,0 106,0 105,9 106,1
INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI DICEMBRE 2013 CHE E’ PARI A 105,9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GEN. 43,75% 39,82% 34,30% 30,82% 28,22% 21,94% 19,03% 13,84% 11,41% 6,94% 7,42% 3,62% 1,05% 0 FEB. 43,48% 39,94% 34,18% 30,46% 27,19% 21,57% 18,68% 13,30% 10,99% 7,22% 7,42% 3,72% 0,76% -0,28% MAR. 43,21% 39,56% 34,07% 30,34% 26,85% 19,86% 16,83% 13,09% 10,89% 7,42% 7,22% 3,22% 0,67% -0,09% APR. 43,08% 39,56% 33,83% 30,10% 26,29% 19,98% 16,72% 12,56% 10,28% 7,51% 5,43% 3,12% 0,38% 0 MAG. 42,95% 39,31% 33,71% 30,10% 24,74% 20,23% 16,60% 12,35% 9,68% 7,42% 5,43% 2,92% 0,28% -0,38% GIU. 42,28% 39,18% 33,48% 30,10% 24,63% 20,10% 16,60% 12,45% 6,37% 7,51% 5,62% 2,52% 0,38% -0,19% LUG. 42,15% 38,80% 33,25% 29,63% 23,87% 19,63% 16,38% 12,45% 6,46% 7,71% 5,62% 2,52% 0,47% -0,19% AGO. 41,89% 38,55% 33,13% 29,86% 23,76% 19,39% 16,15% 12,35% 6,56% 7,61% 5,43% 2,42% 0,57% -0,28% SET. 41,49% 38,30% 32,90% 29,86% 23,44% 19,27% 16,15% 12,24% 6,65% 7,51% 5,34% 2,32% 0,28% -0,38% OTT. 41,23% 38,30% 32,90% 29,74% 23,23% 19,39% 16,15% 12,45% 7,32% 7,61% 5,34% 2,32% 0,19% -0,09% NOV. 40,97% 38,05% 32,79% 29,63% 22,91% 19,27% 15,93% 12,35% 8,00% 7,61% 5,34% 2,32% 0,28% -0,09% DIC. 40,71% 38,05% 32,67% 29,63% 22,80% 19,51% 15,82% 12,14% 7,90% 7,61% 5,25% 2,32% 0,28% 0 MEDIA 42,26% 38,95% 33,43% 30,02% 24,80% 20,00% 16,75% 12,63% 8,51% 7,47% 5,90% 2,77% 0,47% -0,16%
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LAVORI PUBBLICI
PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL “MILLEPROROGHE” AVCPASS - PROROGA DELL’ OBBLIGATORIETA’ DI UTILIZZO DEL SISTEMA AL 1° LUGLIO 2014 È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014, Serie Generale, la Legge n. 15 del 27 febbraio scorso recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C.D. Milleproproghe). La Legge è entrata in vigore lo scorso 1 marzo 2014. La norma contiene alcune importanti novità in tema di appalti pubblici, che tengono conto anche della costante azione di sensibilizzazione svolta dall’Ance su alcune problematiche di rilievo per il settore. In particolare l’art. 9 del “Milleproroghe”, al comma 15-ter, differisce al 1° luglio 2014 l’entrata in vigore del sistema AVCPASS, cioè dell’obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle gare d’appalto, di cui all’art. 6-bis, comma 1, del Codice dei contratti. Si ricorda che lo scorso 1 gennaio 2014 aveva preso l’avvio, in regime di obbligatorietà, il sistema AVCPASS nelle modalità previste dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Il differimento dell’obbligo previsto da tale disposizione al 1 luglio 2014 appare senza dubbio opportuno, poiché le piccole stazioni appaltanti non sono ancora completamente attrezzate, in termini di strumenti informatici e di preparazione del personale, ad utilizzare il sistema AVCpass, istituito dall’Autorità per l’immissione on line dei dati necessari al controllo dei requisiti, con il forte rischio di un blocco delle gare in via di pubblicazione. Si ritiene, pertanto, che il rinvio dell’obbligatorietà della disposizione in commento, che arriva, peraltro, dopo la sospensione di un anno disposta dal Presidente dell’Autorità proprio in considerazione delle difficoltà oggettive di gestione dell’AVCpass, consentirà anche ai piccoli Comuni di organizzarsi per l’utilizzo del nuovo strumento, anche usufruendo dei corsi di formazione che sia l’Autorità che l’ANCI stanno organizzando. Anche in tal caso, comunque, la previsione normativa dell’art. 9, comma 15-ter, fa salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati dal 1º gennaio fino al 1 marzo2014, data di entrata in vigore della Legge di conversione del provvedimento, nonché,
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, dal 1º gennaio 2014 e fino al 1 marzo, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta. In via definitiva, dal 1 luglio 2014, quindi, per i CIG acquisiti a decorrere da tale data, relativi agli affidamenti nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000, le stazioni appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei requisiti dichiarati dalle imprese in sede di gara esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il sistema AVCPASS.
“MILLEPROROGHE”LAVORI QUALIFICAZIONE SOA PUBBLICI PROROGA AL 1° LUGLIO 2014 DELLA TOLLERANZA DEL 50% DEI REQUISITI NELLA REVISIONE TRIENNALE È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014, Serie Generale, la Legge n. 15 del 27 febbraio scorso recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C.D. Milleproproghe). La Legge è entrata in vigore lo scorso 1 marzo 2014. La norma contiene alcune importanti novità in tema di appalti pubblici, che tengono conto anche della costante azione di sensibilizzazione svolta dall’Ance su alcune problematiche di rilievo per il settore. In tema di qualificazione delle imprese, l’art. 4, comma 4-bis, della norma in parola, proroga di ulteriori sei mesi, cioè al 1° luglio 2014, la disposizione che consente alle imprese di costruzione di beneficiare dell’incremento della tolleranza nella revisione triennale dell’attestazione SOA, introdotta dalla Legge di conversione del D.L. n. 73/2012, L. n. 119/2012 (e già prorogata al 31 dicembre 2013 dall’art. 33-quinquies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179). La modifica interviene indirettamente sull’articolo 77, comma 6, del Regolamento dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010) in cui viene previsto che, alla scadenza triennale dell’attestato di qualificazione, l’impresa sia tenuta a richiedere alla SOA che ha rilasciato l’attestazione originaria la verifica di mantenimento dei propri requisiti di qualificazione (con esclusione di quelli relativi ai lavori eseguiti). La verifica, c.d. “triennale”, è calcolata nei limiti di una tolleranza, rispetto ai valori
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inizialmente dimostrati, che – grazie alla modifica normativa - fino al 30 giugno 2014 sarà pari al 50%, anziché essere pari al 25%, come previsto dal predetto articolo del Regolamento. L’incremento della tolleranza non fa salve le procedure di verifica triennale iniziate e concluse tra l’inizio di quest’anno e il 1 marzo 2014, data di entrata in vigore della predetta modifica normativa, che rimangono soggette alla percentuale del 25%. La stessa percentuale del 25% ritornerà ad essere applicata nella verifica triennale delle imprese che stipuleranno apposito contratto con la SOA a partire dal prossimo 1° luglio 2014. Al riguardo, si osserva che l’innalzamento della soglia al 50% deve essere valutato positivamente, stante il fatto che il settore versa da anni in una lunga e profonda crisi. L’Ance aveva auspicato che la proroga potesse operare per un anno (ossia fino al 31 dicembre 2014), coprendo anche le verifiche già effettuate fino alla conversione del Decreto “Milleproroghe”. Infatti, a fronte della durata quinquennale dell’attestato SOA e del ben determinato intervallo previsto per l’esecuzione della verifica stessa (da svolgersi solo in prossimità della scadenza triennale dell’attestato), desta perplessità l’innalzamento della tolleranza sulla verifica triennale solo fino a luglio prossimo. Ciò potrebbe, infatti, creare una disparità di trattamento, in sede di qualificazione, a sfavore di quelle imprese che, per mero caso, non possono eseguire in questo (stretto) arco temporale di quattro mesi la procedura di verifica triennale. Tuttavia, la proroga di sei mesi rappresenta un primo risultato, con riserva di ritornare a far presente alle istituzioni la necessità di differire ulteriormente la misura.
PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL “MILLEPROROGHE” ULTERIORI DISPOSIZIONI IN TEMA DI OPERE PUBBLICHE A DECORRERE DAL 1° MARZO 2014 È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014, Serie Generale, la Legge n. 15 del 27 febbraio scorso recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C.D. Milleproproghe). La Legge è entrata in vigore lo scorso 1 marzo 2014. La norma contiene alcune importanti novi-
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tàin tema di appalti pubblici, che tengono conto anche della costante azione di sensibilizzazione svolta dall’Ance su alcune problematiche di rilievo per il settore. Si illustrano di seguito le disposizioni di interesse per il settore. - All’art. 3, comma 1-bis del provvedimento normativo, risulta ulteriormente differito di sei mesi (ossia fino al 30 giugno 2014) il termine dell’entrata in vigore della disposizione, di cui all’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, che prevede l’obbligo, per i Comuni di minori dimensioni, di ricorrere alle centrali di committenza. In particolare, si ricorda che l’ art. 33 del D. Lgs. 163/2006 (la cui entrata in vigore era stata già differita dal decreto c.d. “Expo”, n. 43/2013 al 31 dicembre 2013), prevede l’obbligo, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di utilizzare un’unica centrale di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Ciò utilizzando due modalità operative: l’unione dei Comuni, se già costituita, ovvero l’accordo consortile, e cioè una convenzione con la quale i Comuni decidono di svolgere in forma associata funzioni, avvalendosi degli uffici competenti. Poiché l’attuazione di tale disposizione ha comportato alcune difficoltà, per motivi legati ad aspetti organizzativi, soprattutto delle piccole stazioni appaltanti, il differimento della sua obbligatorietà appare quanto mai opportuno, in quanto consente di scongiurare il rischio della paralisi dell’attività contrattuale dei Comuni e della conseguente possibile restrizione del numero di gare da bandire. La previsione normativa in commento, peraltro, fa salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del provvedimento, preservando, in tal modo, le procedure di gara bandite da Comuni che, nelle more della conversione del Decreto “Milleproroghe”, abbiano bandito procedure di gara ottemperando a quanto previsto dall’art. 33 , comma 3-bis, del Codice. - All’art. 4, comma 5, del provvedimento normativo in esame, viene prorogato al 31 dicembre 2014 il termine, previsto al comma 5 dell’art. 189 del Codice dei contratti, che in materia di qualificazione del contraente generale prevede la possibilità di utilizzare, per la dimostrazione del requisito dell’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l’attestazione SOA per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali, per la Classifica II e in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali, per la Classifica III. - Al comma 6 del medesimo articolo 4, sempre in tema di contraente generale, viene
prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di cui all’art. 357, comma 27, del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, entro il quale i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.
ENTRO 2 ANNI DOVRANNO ESSERE RECEPITE LE NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI APPALTI E CONCESSIONI Il Parlamento Europeo ha approvato 3 Direttive in materia, rispettivamente, di appalti pubblici (settori ordinari), di appalti nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (settori speciali), e di contratti di concessione. La nuova normativa modifica le norme attuali sugli appalti pubblici comunitari, infatti le due proposte di direttiva sostituiranno le vigenti direttive 2004/17/CE (appalti nei settori speciali) e 2004/18/CE (appalti nei settori ordinari) a seguito delle quali è stato approvato il D.Lgs. 163/2006 ed il conseguente DPR 207/2010. Inoltre la terza direttiva stabilisce, per la prima volta, norme comuni UE in materia di contratti di concessione, per promuovere una concorrenza leale e garantire il miglior rapporto qualità-prezzo, introducendo nuovi criteri di aggiudicazione che pongono maggiormente l’accento su considerazioni ambientali, aspetti sociali e innovazione. Le direttive in commento entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, e gli Stati membri avranno 24 mesi per recepire le nuove disposizioni nel diritto nazionale. Si prevedono, dunque, certamente modifiche al Codice dei Contratti, D. Leg. vo 163/2006, ed al relativo Regolamento, D.P.R. 207/2010. Si ritiene utile in questo prima sede fornire alcuni dei principali contenuti delle nuove norme. Offerta economicamente più vantaggiosa Viene definito un nuovo criterio di offerta economicamente più vantaggiosa (MEAT) che, secondo il legislatore, consentirà alle autorità pubbliche di valorizzare più opportunamente, qualità, considerazioni ambientali, aspetti sociali o innovazione, pur tenendo conto del prezzo e dei costi del ciclo di vita dei prodotti o dei servizi.
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Partenariati per l’innovazione Viene prevista una nuova procedura volta a rafforzare soluzioni innovative negli appalti pubblici. I nuovi «partenariati per l’innovazione» consentiranno alle autorità pubbliche di indire bandi di gara per risolvere un problema specifico, senza pregiudicarne la soluzione, lasciando così spazio alle autorità pubbliche e all’offerente per trovare insieme soluzioni innovative. Riduzione della burocrazia La procedura di gara per le imprese sarà più semplice, grazie a un «documento unico europeo di gara» standard, basato sull’autocertificazione. Solo il vincitore dovrà fornire la documentazione originale. La Commissione stima che l’onere amministrativo per le imprese sarà ridotto di oltre l’80%. Per facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, le nuove norme incoraggiano anche la suddivisione dei contratti in lotti. Regole più severe in materia di subappalto Per combattere il dumping sociale e garantire che i diritti dei lavoratori siano rispettati, sono introdotte norme per il subappalto e disposizioni più severe sulle «offerte anormalmente basse». I contraenti che non rispettano la normativa UE sul lavoro possono essere esclusi dalla presentazione di offerte. Si rammenta peraltro che la normativa italiana in materia è già notevolmente più restrittiva di quella comunitaria. Concessioni L’accordo sulle nuove norme comunitarie per le concessioni ricorda che gli Stati membri restano liberi di decidere su come fare eseguire i lavori pubblici o erogare i servizi: in-house, oppure esternalizzandoli a società private. La nuova direttiva «non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico». Inoltre, viene riconosciuta la particolare natura dell’acqua come un bene pubblico, accettandone l’esclusione dal campo di applicazione delle nuove regole.
L’AUTORITA’ CHIARISCE I DUBBI INTERPRETATIVI SULLA NUOVA DISCIPLINA DELL’ARBITRATO NEI CONTRATTI PUBBLICI L’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici (AVCP) ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la Determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013, che contiene le indicazioni
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concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Tali indicazioni si sono rese necessarie alla luce dei dubbi interpretativi ed ai problemi di coordinamento con la normativa vigente prevista dagli artt. 241-243 del D.lgs. 163/2006. In particolare, l’intervento dell’Autorità ha chiarito i seguenti profili relativi alla nuova disciplina : - ambito di estensione del divieto di cui al comma 18 dell’art. 1, l. n.190/2012; - modalità di nomina dell’arbitro di elezione pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 23, l. 190/2012; - ambito di applicazione dell’obbligo di previa autorizzazione motivata dell’organo di governo previsto dal comma 19 dell’art. 1 succitato; - rapporto tra la nuova disciplina dettata dal Codice dei Contratti e l’art. 810 c.p.c.. In ordine al primo dei profili indicati, va fatto presente che il comma 18 succitato prevede che “ Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie e’ vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullita’ degli atti compiuti,
la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico.”
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 .”
L’ AVCP ha ritenuto tale divieto non comprendere le categorie degli avvocati dello Stato e dei magistrati a riposo, ciò in quanto, attesa l’espressa dizione della norma, la medesima deve correttamente essere riferita solo ai magistrati (ordinari, amministrativi, militari e contabili), agli avvocati e procuratori dello Stato ed ai componenti delle commissioni tributarie in servizio.
A tal riguardo, l’Autorità ha escluso, nel caso di arbitrato tra p.a. e soggetti privati, l’applicabilità dell’art. 815 comma 1, n. 5, c.p.c., il quale ammette la ricusazione dell’arbitro “se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti”.
Quanto ai profili di diritto intertemporale dell’applicazione del citato comma 18, è stato rilevato come il suddetto divieto non abbia efficacia retroattiva con riguardo agli incarichi relativi a procedimenti arbitrali in corso od a collegi arbitrali già costituiti alla data del 28 novembre 2012 (data di entrata in vigore della norma). Relativamente al secondo dei dubbi interpretativi segnalati, ossia in merito alle modalità di nomina dell’arbitro di elezione pubblica, l’art. 1, comma 23, della legge n. 190/2012 dispone che “Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l’arbitro individuato dalla pubblica amministrazione e’ scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina e’ disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del
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Con riferimento, invece, all’ipotesi di impossibilità di individuare un dirigente pubblico cui affidare l’incarico di arbitro, il rinvio al Codice, disposto nel comma 23 dell’art. 1 succitato, è stato interpretato dall’Autorità nel senso della sua riferibilità, in considerazione della genericità della sua formulazione, al complesso delle disposizioni del Codice, ivi comprese quelle relative alle modalità di nomina degli arbitri di cui all’art. 241 del Codice dei Contratti. La stessa genericità ha portato, però, il medesimo organismo ad escludere la sussistenza in capo alla Camera Arbitrale di un potere di nomina dell’arbitro della p.a.. In relazione, poi, all’applicazione dell’obbligo di previa autorizzazione motivata
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dell’organo di governo, ai fini del valido inserimento della clausola compromissoria nel bando, si evidenzia che, a tenore del comma 19 in esame “«Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione. L’inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui e’ indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, o il ricorso all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli». L ’Autorità ha ritenuto che tale disposizione debba essere interpretata come una nuova norma imperativa condizionante l’autonomia contrattuale delle parti, essendo assente una norma transitoria che preveda l’ultrattività della previgente disciplina normativa, sicché la clausola compromissoria contrattualmente prevista risulta sostanzialmente privata della relativa operatività. Ciò anche in considerazione del fatto che il comma 25 dell’art. 1 della legge in esame esclude espressamente l’applicazione del comma 19 succitato agli arbitri conferiti o autorizzati prima dell’entrata in vigore della legge stessa. Ne consegue, pertanto, che l’assenza di previa autorizzazione dell’organo di governo determina la sopravvenuta nullità delle clausole compromissorie contenute nei bandi di gara antecedenti l’entrata in vigore della norma, con salvezza del soli arbitrati già conferiti o autorizzati prima di detta data. L’Autorità, tuttavia, ritiene ammissibile, in tali casi, il rilascio di una autorizzazione a posteriori delle clausole compromissorie. Per quanto concerne, infine, il rapporto tra la novella normativa in esame e l’art. 810 c.p.c., applicabile anche agli arbitrati nel settore dei contratti pubblici, per quanto non disciplinato dal Codice, l’Autorità ha ritenuto che la sua applicabilità derivi dalla stessa formulazione, laddove implicitamente afferma che la nomina effettuata dal Tribunale è equiparabile al conferimento ad opera delle parti. Il comma 2 dell’art. 810 succitato, infatti, prescrive che “ In mancanza - della designazione di parte dell’arbitro - , la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede
dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all’estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l’altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile.” In ultimo, l’Autorità ha specificato che, in analogia con quanto accade per le clausole arbitrali già inserite nei bandi, anche per gli arbitrati non ricadenti nell’ipotesi di cui all’art. 1, comma 25 (arbitrati non conferiti o non autorizzati alla data di entrata in vigore della legge), sia, in ogni caso, necessaria l’autorizzazione a posteriori
RICHIESTA DELL’IMPRESA ALL’AUTORITA’ DI VERIFICARE L’OPERATO DELLA SOA In relazione ad eventuali contrasti che possono sorgere tra impressa richiedente la qualificazione e SOA, con il Comunicato del Consiglio del 19/12/2013 l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha definito le Linee Guida per l’attivazione, su istanza di parte, dei procedimenti di vigilanza e controllo sul sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 71, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 207/2010 infatti, l’Autorità esercita il potere di vigilanza sul sistema di qualificazione al fine di verificare il corretto operato delle SOA (art. 71, comma 1, del D.P.R. 207/2010) anche su motivata e documentata istanza di un’impresa, di una SOA o di una stazione appaltante (art. 71, comma 2, del D.P.R. 207/2010). In tali casi l’Autorità provvede nei modi e con gli effetti di cui all’art. 71, comma 3, del D.P.R. 207/2010. Di seguito, una sintesi delle indicazioni dell’Autorità. L’istanza di verifica può essere presentata da un’impresa, SOA o stazione appaltante avente un interesse concreto ed attuale alle verifiche sull’operato della SOA e deve essere firmata ed accompagnata da copia di un valido documento di identità del segnalante. La domanda, a pena di improcedibilità, deve contenere l’esposizione dei fatti e delle motivazioni che fondano la legittimazione del soggetto istante; nella stessa devono
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essere dettagliatamente esposte le ragioni in fatto e diritto che fondano la richiesta di intervento dell’Autorità con una chiara e puntuale indicazione delle presunte irregolarità. Deve, inoltre, essere allegata idonea documentazione probatoria. Nel caso di istanza presentata da una SOA, questa deve dimostrare di aver preventivamente effettuato tutte le verifiche possibili in relazione alle presunte irregolarità (a titolo esemplificativo, consultazione banca dati Accredia, Casellario informatico, visure camerali, Forum SOA). Qualora l’istanza risulti procedibile e ammissibile, l’Ufficio competente comunica l’avvio del procedimento alla SOA a cui risulta imputata la presunta irregolarità, al soggetto istante, e all’impresa titolare dell’attestazione oggetto di segnalazione, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la trasmissione di memorie e/o documenti ritenuti utili alle valutazioni di competenza dell’Autorità. Conclusa la fase istruttoria, l’Autorità, previa comunicazione delle principali risultanze istruttorie all’impresa titolare dell’attestazione oggetto di segnalazione ed alla SOA e acquisite le relative eventuali controdeduzioni conclusive, adotta il provvedimento finale, che sarà comunicato in forma integrale alla SOA e all’impresa titolare dell’attestazione di cui trattasi e nei contenuti minimi essenziali al soggetto istante. Infine l’Autorità precisa che il termine di 60 giorni per l’adozione del provvedimento finale, decorrente dalla scadenza del termine assegnato nell’avvio del procedimento di verifica, resta sospeso per il periodo necessario allo svolgimento delle singole attività istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste integrative e/o supplementi d’istruttoria.
QUALIFICAZIONE SOA: L’AUTORITÀ INDICA COME IMPUTARE TEMPORANEAMENTE GLI IMPORTI DELLE CATEGORIE SCORPORABILI Un comunicato dell’Autorità interviene per chiarire alle SOA che, anche qualora la quota di subappalto ecceda le suddette soglie, l’impresa affidataria può utilizzare, ai fini della qualificazione nella singola categoria scorporabile una quota dei lavori subappaltati (pari ad un massimo del 30 per cento o del 40 per cento per le categorie a qualificazione obbligatoria) avvalendosene, in alternativa, per la qualificazione nella
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categoria prevalente, ovvero ripartita tra categoria prevalente e categoria scorporabile, senza limitazioni di sorta riferite a quest’ultima. Nel comunicato è, altresì, ribadito che i lavori eseguiti direttamente dall’affidataria possono essere utilizzati per la qualificazione nella stessa categoria scorporabile. Un principio che l’Autorità aveva già espresso nel precedente intervento chiarificatore sull’articolo 85 del Regolamento, contenuto nel Comunicato alle SOA n. 77 del 19 dicembre. Questo è stato chiarito con il Comunicato del Presidente n. 1, del 29 gennaio 2014, pubblicato il 7 febbraio 2014, dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. Il problema nasceva a seguito dell’annullamento parziale dell’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010, Regolamento sui contratti pubblici, ad opera del D.P.R. 30 ottobre 2013, che seguiva al ben noto parere del Consiglio di Stato n. 3014/2013. In particolare, nel parere il Supremo consesso aveva evidenziato l’incoerenza del citato articolo del Regolamento nella parte in cui, a fronte di percentuali di subappalto simili, potevano crearsi situazioni di forte disparità per la qualificazione dell’appaltatore. Infatti, nel caso in cui l’appaltatore avesse subappalto una quota di lavori, riconducibili alla categoria scorporabile, superiore, anche di pochissimo, alle soglie del 30% o del 40% (quest’ultima prevista laddove si tratti di categorie a qualificazione obbligatoria), solo una piccola quota degli stessi lavori (pari al 10%) poteva essere utilizzata per la qualificazione dell’impresa appaltatrice nella categoria scorporabile. Se, invece, la quota di subappalto fosse restata entro le citate soglie, l’intero importo dell’opera scorporabile subappaltata poteva essere utilizzata per la qualificazione nella predetta categoria. Per tale ragione, la disposizione citata era stata ritenuta dal Consiglio di Stato illogica, irragionevole oltre che lesiva del principio di parità di trattamento. Ipotizzando un caso concreto, è possibile comprendere appieno la portata della novità sulla qualificazione nelle categorie scorporabili, conseguenti al D.P.R. 30 ottobre 2013. ESEMPIO La SOA deve attestare un’impresa cui è riferibile, come appaltatrice, un certificato di esecuzione lavori per la realizzazione di una piazza in cui sono presenti due categorie: OG3 prevalente e OS24 scorporabile. L’importo dell’OS24 è pari a 100 euro, di cui l’appaltatore ha eseguito direttamente il 40%, affidando il restante 60% in subap-
palto. Nel caso specifico è, quindi, superata la soglia del 30%, prevista per il subappalto delle categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria. Ai sensi del nuovo Comunicato, la SOA procede al calcolo dell’importo massimo imputabile, alla qualificazione dell’impresa appaltatrice nella categoria OS24, come di seguito. • 70 euro possono essere riservati per la qualificazione nell’OS24; tale importo è pari alla somma tra l’importo direttamente eseguito (40 euro) e il 30% della categoria scorporabile pari alla soglia del 30% e quantificabile in 30 euro. Essendo esaurito l’intero importo soglia di 30 euro, nulla può essere imputato alla qualificazione della categoria prevalente OG3. • In alternativa, la SOA può distogliere parte o l’intera somma di 30 euro, imputata nella qualificazione della categoria OS24, per imputarla alla categoria OG3. In ogni caso, al subappaltatore della categoria OS24 continua ad essere riconosciuto l’importo dei lavori eseguito, pari a 60 euro. Il comunicato non fa che ribadire che a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato e del conseguente DPR ritorna in vigore il previgente regime sul tema esaminato.
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO DESTINAZIONE ITALIA NOVITA’ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, ossia il 22 febbraio u.s., la Legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 contenente “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”. Il testo della norma Legge contiene alcune disposizioni in materia di lavori pubblici. - L’art. 6 del Decreto in commento interviene, fra l’altro, sulle modalità di sottoscrizione dei contratti delle pubbliche amministrazioni. Infatti, il comma 6 dell’articolo 6 proroga dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, ovvero al 1° gennaio 2015
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per i contratti stipulati mediante scrittura privata, l’entrata in vigore della disposizione contenuta nell’art. 11, comma 13 del codice dei contratti pubblici, come sostituito dal Decreto Legge n. 179/2012. Tale disposizione, com’è noto, prevede che i contratti pubblici siano sottoscritti, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatizzato, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o in forma di scrittura privata. Le previsioni appena illustrate differiscono, quindi, l’entrata in vigore delle disposizioni che impongono la stipulazione dei contratti pubblici in modalità elettronica a pena di nullità, la cui interpretazione ha creato non poche difficoltà agli operatori del settore. - Ulteriori disposizioni di notevole interesse per il settore sono contenute nell’articolo 13 del provvedimento in esame. Infatti, il comma 10 dell’art. 13 del Decreto Legge, che ha subito alcune modifiche in sede di conversione, interviene sull’art. 118 del Codice dei contratti nei termini seguenti: -) alla lett. a) del comma in esame si prevede l’inserimento, nel comma 3 dell’art. 118 del Codice, della previsione secondo cui, ove ricorrano condizioni crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto d’appalto in corso può provvedersi, sentito l’affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo 93 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sul punto, si ricorda che l’art. 118, comma 3, primo periodo, prevede che nel bando di gara la stazione appaltante indichi che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che sussiste l’obbligo per gli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista. Il secondo periodo del comma 3 stabilisce che, qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
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La disposizione, introdotta nell’art. 118, si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto “Destinazione Italia”. Si ritiene, infatti, che la ratio della modifica normativa, consistente nella necessità di evitare il blocco dell’esecuzione degli appalti in corso di esecuzione, derivante dai mancati pagamenti, perderebbe di significato qualora applicata unicamente ai contratti ancora da sottoscrivere. La nuova previsione opera rispetto ai casi di “urgenza” genericamente previsti nella formulazione originaria del Decreto Legge, nei casi in cui vi sia l’effettiva e provata situazione di crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario; tale situazione deve essere comprovata da ritardi reiterati nei confronti dei propri partners qualificati, tali da interrompere il regolare flusso dei pagamenti alla filiera dei soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’appalto, e, quindi, idonei a comportare ritardi o sospensioni nell’esecuzione dei lavori, che si ripercuotono sull’amministrazione. Vengono, in sostanza, individuati con precisione i casi in cui è consentito all’amministrazione di ricorrere al pagamento diretto nonostante ciò non sia stato previsto sin dal bando di gara. Scopo della previsione è, quindi, sia tutelare tutti i soggetti strategici coinvolti nella realizzazione dell’opera, che abbiano diritto al compenso per i lavori eseguiti, sia la prosecuzione della realizzazione dell’opera stessa, e l’interesse pubblico al suo completamento. In tal senso, dunque, anche l’estensione alle mandanti ed alle società, anche consortili, della previsione originaria del Decreto Legge (che richiamava unicamente i subappaltatori ed i cottimisti), consente che il pagamento disposto dalla stazione appaltante possa essere destinato realmente a tutti i soggetti per i quali la crisi dell’affidatario comporta, di fatto, “a cascata”, il blocco dei pagamenti. Il procedimento di accertamento da parte della stazione appaltante di tale situazione di crisi prevede, comunque, l’obbligo di sentire l’affidatario principale dei lavori, al fine di valutare assieme a quest’ultimo le eventuali ragioni ostative sottese ai mancati pagamenti. Tali ragioni potrebbero essere, ad esempio, quelle richiamate all’art. 170 del Regolamento, D.P.R. n. 207/2010, ossia le contestazioni della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore adeguatamente accertate dal direttore dei lavori. In tal caso, infatti, la stazione appaltante che accerti che i mancato pagamento del subappaltatore dipende dalle ragioni sopra citate, sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di
contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori. -) Alla lett. b) del medesimo comma 10 si prevede, poi, un’ulteriore modifica all’art. 118 del Codice dei contratti. Viene, infatti, stabilito che è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l’affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo 93 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura. Anche in tal caso, la previsione ha subito alcune modifiche durante l’iter di conversione in Legge del Decreto “Destinazione Italia”. La fattispecie ora prevista dall’art. 13 si riferisce, infatti, al concordato preventivo con continuità aziendale (rispetto al concordato preventivo richiamato nel testo originario), istituto dalla genesi recente e la cui applicazione incontra tuttora numerose difficoltà interpretative. Anche in tal caso, il pagamento diretto, che può essere disposto dalla stazione appaltante qualora l’affidatario si trovi in tale situazione di crisi aziendale, si estende, rispetto alla originaria previsione di subappaltatori e dei cottimisti, alle mandanti ed alle società, anche consortili. La ratio della previsione è quella di consentire, in presenza di procedure concordatarie con continuità aziendale, e, dunque, di crisi accertate, che la stazione appaltante possa comunque procedere ai pagamenti spettanti ai partners dell’impresa affidataria. Il tutto, peraltro, in linea con lo spirito di tale forma di concordato, che è quello di consentire la prosecuzione dell’attività dell’impresa ed anche i contratti che ha in corso. Anche la previsione in commento, per le stesse ragioni sopra esposte, si applica anche ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della Legge di conversione. Unico margine di perplessità desta, tuttavia, la parte in cui si rimanda alle determinazioni del Tribunale competente per l’ammissione alla procedura la decisione in merito alle modalità di pagamento dei corrispettivi da parte della stazione appaltante. Ciò in quanto le tempistiche legate alle determinazioni del giudice fallimentare, spesso eccessive, potrebbero minare le esigenze di celerità nei pagamenti sottese
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alla disposizione. In entrambe le ipotesi sopra descritte (pagamento diretto per crisi di liquidità o per concordato con continuità), un ulteriore comma inserito nell’art. 118 prevede che le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate con l’indicazione dei relativi beneficiari, fermo restando il rispetto delle previsioni contenenti gli obblighi informativi di pubblicità e trasparenza a carico degli enti appaltanti. - Al comma 11 dell’art. 13 in commento si prevede, poi, che le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione di cui all’articolo 237-bis del Codice dei contratti (relativo alle opere in esercizio nei settori speciali) si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato Codice dei contratti. Ciò, al fine di realizzare una omogeneità di disciplina nella materia dei contratti pubblici nei vari settori dei lavori pubblici. A tal fine, si ricorda che l’art. 237-bis consente lo svincolo automatico dell’80% delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, per le opere realizzate nell’ambito dell’appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnicoamministrativa, e per le quali l’esercizio si sia protratto per oltre un anno. - Da ultimo, il nuovo comma 11-bis dell’art. 13 del Decreto “Destinazione Italia” interviene sulla disciplina del concordato con continuità aziendale, di cui all’art.186-bis del R.D. 267/1942. La previsione prevede che, successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato. In mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale. In tal modo viene definitivamente chiarito che, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda e l’effettiva ammissione al concordato, la partecipazione alle procedure non è totalmente preclusa all’impresa, ma viene subordinata al previo controllo ed autorizzazione del Tribunale nonché al vaglio dell’eventuale commissario giudiziale, che offrono, quindi, una rilevante garanzia. La norma quindi fa chiarezza sulla possibilità di partecipazione alle gare di appalto per le imprese in situazioni concordatarie, superando il dibattito giurisdizionale in atto sul tema.
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- GIURISPRUDENZA NELLE OFFERTE A CORPO IN CASO DI DISCORDANZA TRA GLI IMPORTI DELL’OFFERTA E DEL COMPUTO METRICO PREVALE QUELLO DELL’OFFERTA
(TAR Calabria Reggio Calabria sez. I 13/2/2014 n. 107) In una gara d’appalto con offerte a corpo, nel caso di discordanza tra l’importo dell’offerta economica e quello risultante dal computo metrico estimativo pure prodotto dalla concorrente, prevale comunque il primo in quanto non può riconoscersi un valore negoziale al secondo tale da incidere nell’ammontare dell’offerta, che resta fissata dal ribasso esplicitamente indicato come tale nell’apposito documento. . . . omissis . . . Invero, si osserva che in una gara d’appalto con offerte a corpo, nel caso di discordanza tra l’importo dell’offerta economica e quello risultante dal computo metrico estimativo pure prodotto dalla concorrente, prevale comunque il primo in quanto non può riconoscersi un valore negoziale al secondo tale da incidere nell’ammontare dell’offerta, che resta fissata dal ribasso esplicitamente indicato come tale nell’apposito documento. Invero, con una recente pronuncia, avente ad oggetto una fattispecie in cui l’aggiudicazione avveniva con offerta a corpo tramite ribasso sull’elenco prezzi, il Tribunale ha avuto di modo di affermare che, sulla base dell’art. 53, comma 4 del codice appalti e dell’art. 118 comma 2 del DPR 207/2010 (il quale esplicitamente prevede che “per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale” tanto che la stessa disposizione si premura di precisare che “prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L’offerta va inoltre
accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile”), atteso il valore non negoziale del prezziario a corredo, chiaramente sancito dall’art. 118 cit., l’eventuale incongruenza tecnica, quantitativa ed economica di singoli prezzi, non può essere valorizzata in sede di giudizio estrinseco di ammissibilità formale dell’offerta dal momento che ciò che vale, in proposito, è solo il ribasso complessivo sulla base d’asta (cfr. TAR Reggio Calabria, 8 novembre 2013, nr. 603; sul rapporto tra elenco prezzi analitico ed offerte a corpo, vedasi anche Consiglio di Stato, VI, 4 agosto 2009, nr. 4903, secondo cui “in un appalto a corpo, in cui è stato offerto un prezzo complessivo, l’elenco prezzi analitico è irrilevante. Esso può acquisire rilevanza in fase di esecuzione dell’appalto, per quantificare il prezzo di eventuali varianti; ma, a tal fine, non è indispensabile che lo sviluppo dell’elenco prezzi (moltiplicazione dei prezzi delle singole voci per le relative quantità e sommatoria) dia come risultato il prezzo complessivo offerto in gara. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 134 comma 6, d.P.R. n. 554 del 1999, in caso di varianti, il prezzo si determina secondo i prezzi di contratto (da intendersi non già come i prezzi a base di gara, bensì come quelli offerti dal concorrente e poi inseriti nel contratto”). . . . omissis . . .
IL RISARCIMENTO DEL DANNO RICONOSCIUTO PER UNA MANCATA AGGIUDICAZIONE DEVE COMPRENDERE ANCHE LA RIVALUTAZIONE MONETARIA E GLI INTERESSI LEGALI
(Consiglio di Stato sez. V 11/2/2014 n. 636) Dalla lettura della sentenza n. 5278/2012 (..) (con la quale questa Sezione Quinta, quale giudice dell’ottemperanza ha quantificato le somme a vario titolo dovute dalla Regione soccombente e ha disposto in ordine alle ulteriori somme dovute per rivalutazione monetaria e interessi legali) risulta la seguente statuizione: “in conclusione, il ricorso deve essere accolto, liquidando in € 1.325.665, ai quali devono essere aggiunti € 270.875,
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la somma che la Regione autonoma della Sardegna deve essere condannata a pagare alla ricorrente in ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza; sulla predetta somma dovranno essere calcolati la ulteriori rivalutazione monetaria, fino alla data della presente sentenza, con la quale il risarcimento è stato liquidato per la prima volta, e gli interessi al tasso legale, fino al soddisfo (in termini C. di S., IV, 29 agosto 2011, n. 4833)”. Nella corresponsione della somma dovuta a titolo di risarcimento per mancata aggiudicazione, afferma il Consiglio di Stato “le ulteriori somme dovute sia a titolo di rivalutazione monetaria che a titolo di interessi legali devono essere computate sull’intera somma liquidata, comprensiva di euro 1.325.665 a titolo di mancato profitto, cui deve aggiungersi la somma di euro 270.875 per spese di partecipazione alla gara; (..) quanto alla corresponsione degli interessi a tasso legale, che tali interessi devono essere liquidati fino al soddisfo che, nel caso di specie, stante il richiamo contenuto in parentesi alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4833 del 29 agosto 2011, va calcolato con decorrenza dalla data di proposizione del giudizio di 1° grado come espressamente stabilito nella pronuncia richiamata”.
LA GARA INDETTA SENZA LA DISPONIBILITA’ DI FONDI FA SORGERE LA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELL’ENTE APPALTANTE
(Consiglio di Stato, Sez. III, 31 gennaio 2014, n. 467) Con la sentenza n. 467 del 31 gennaio u.s., il Consiglio di Stato ha affrontato la questione relativa alla possibilità di configurare a carico della PA una responsabilità precontrattuale anche in caso di legittimo esercizio del potere di autotutela. Più precisamente, la questione sottoposta all’attenzione dei giudici concerne, in primo luogo, la legittimità della revoca in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria di una gara di appalto – per l’affidamento di un servizio - per la insostenibilità “ ab origine” dell’impegno economico ; in secondo luogo, la configurabilità della responsabilità precontrattuale della PA per aver violato, in tal ipotesi, i canoni di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 c.c.. Con riferimento alla prima questione sollevata, il Consiglio, in linea con la precedente
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giurisprudenza, ha ribadito il carattere discrezionale della scelta della P.A. di addivenire all’aggiudicazione definitiva, e, conseguentemente, l’assenza d qualunque obbligo della stazione appaltante o diritto dell’aggiudicatario provvisorio di pervenire all’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicatario provvisorio, come riferito nel testo, matura esclusivamente una aspettativa tutelata a che l’aggiudicazione divenga definitiva, ciò comportando che l’aggiudicazione definitiva possa essere legittimamente negata laddove deliberata nelle forme e nella sostanza previste dalla legge. Nel caso in esame, i giudici hanno ritenuto il diniego di aggiudicazione definitiva pienamente legittimo poiché ampiamente motivato con riferimento alla insostenibilità dell’impegno economico che ne sarebbe derivato per l’ente committente; nella sostanza, poi, hanno ritenuto irrilevante il problema se il diniego fosse intervenuto prima o dopo la l’approvazione tacita dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, comma1, del D.lgs. 163/2006, poiché invariata rimane la natura discrezionale dell’atto di autotutela. Con riferimento, invece, al secondo dei profili evidenziati, il Consiglio ha ritenuto non dirimente la asserita legittimità dell’atto di autotutela della PA, poiché la responsabilità precontrattuale non ha la sua fonte negli obblighi del contratto, ma deriva dalla violazione del dovere di buona fede nelle trattative e prescinde, dunque, completamente dalla sussistenza dell’obbligo di concludere il contratto stesso. La valutazione, pertanto, attiene esclusivamente al comportamento della stazione appaltante nella fase di formazione della volontà contrattuale. Nel caso in esame, il Consiglio ha ravvisato la mancanza di buona fede e, dunque, la responsabilità precontrattuale, nel fatto che le condizioni di criticità economica che hanno reso legittimo il recesso dalla gara, in realtà preesistevano ed erano conosciute o quanto meno conoscibili impiegando la dovuta diligenza; sicché una gestione più accorta avrebbe risparmiato all’Azienda l’indizione della gara e la pubblicazione del bando, e ai concorrenti i costi inerenti alla presentazione delle offerte. Non si può dire infatti, afferma il Collegio, che la Regione sia stata colpita da eventi calamitosi imprevisti che abbiano provocato un repentino dissesto. Tale pronuncia si colloca all’interno di un filone giurisprudenziale ormai maggioritario che configura la responsabilità precontrattuale della P.A. come una responsabilità da “comportamento” , e non da “provvedimento”. In tal senso si era già espresso il giudice amministrativo, avendo ritenuto contrario alla buona fede il comportamento
della stazione appaltante che aveva attivato una procedura di gara senza verificare la sussistenza della copertura finanziaria, e senza, poi, attivarsi adeguatamente per porvi rimedio ( Tar Campania sentenza n. 1233/2013, Tar Lazio 5986/2009 e Consiglio di Stato sentenza n. 4309/2008) . Tali affermazioni, inoltre, sembrano in sintonia con quanto affermato dalla stessa giurisprudenza con specifico riferimento alla materia dei lavori pubblici. In generale, infatti, la giurisprudenza più recente è ormai concorde nell’affermare, anche con riferimento a tale settore, che, ai fini della configurabilità di tale responsabilità, si deve tener in conto esclusivamente della correttezza del comportamento complessivamente tenuto dalla stazione appaltante durante la fase delle trattative e della formazione del contratto ( ex plurimis : Consiglio di Stato sentenze n. 142/ 2014 e n. 3831/2013). Peraltro, il Consiglio di Stato, nella sentenza 633 del 2013, ha ritenuto sussistere la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante che, dopo aver bandito ed aggiudicato una gara, ha revocato tali atti a causa di una sopravvenuta carenza di risorse finanziarie, in quanto tale carenza non era imputabile a circostanze eccezio-
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nali o estranee alla sfera di controllo della stessa, ma ad una scelta consapevolmente e volontariamente effettuata di rinunciare ad un finanziamento già ottenuto, senza cercare prima ragionevoli alternative a tutela del maturato affidamento del suo contraente. Nella sentenza in commento, il giudice amministrativo affronta, inoltre, il tema della quantificazione del danno risarcibile : condividendo pienamente il ragionamento del giudice di prime cure, ha ritenuto che l’illecito non si sia verificato al momento dell’esercizio del potere di autotutela, bensì nel momento in cui la procedura di gara è stata indetta, essendo già allora esistenti e conoscibili le condizioni di difficoltà economica che avrebbero poi imposto il recesso. Di conseguenza, considerato che la natura precontrattuale della responsabilità limita la risarcibilità al c.d. interesse negativo, ossia alle spese sostenute ed alle perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali, il danno risarcibile, nel caso di specie, non consiste nell’aver perduto le utilità e le chances inerenti al contratto non stipulato, “ ma solo nell’inutile dispendio delle attività inerenti alla partecipazione alla gara ed alla presentazione dell’offerta”.
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MUD 2014 - NUOVA MODULISTICA (DPCM 12 dicembre 2013)
Per la dichiarazione ambientale MUD relativa ai rifiuti prodotti durante il 2013 occorre utilizzare la modulistica contenuta nel DPCM 12 dicembre 2013 (GU n. 302 del 27/12/2013). In particolare, l’articolo 1 del decreto stabilisce che la nuova disciplina sostituisce la precedente documentazione prevista dal DPCM 20 dicembre 2012. Il nuovo modello, peraltro, dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2014 con riferimento alla produzione dei rifiuti avvenuta nell’anno precedente (2013) e sino alla piena operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri. La predisposizione di un nuovo modello MUD si è resa necessaria in considerazione del fatto che il Sistri non è ancora del tutto operativo, infatti, in base al d.l. 101/2013 è stata prevista una sua entrata in vigore diversificata e scaglionata (1 ottobre 2013 - 3 marzo 2014) a seconda della tipologia dei soggetti.
PRODUZIONE E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI - UTILIZZO DEL SISTRI DAL 3 MARZO 2014 Si ricorda che dal 3 marzo 2014 è diventato obbligatorio l’utilizzo del SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per chi trasporta i propri rifiuti pericolosi. Entro il 28 febbraio, inoltre, coloro che erano già iscritti al SISTRI dovranno procedere alla verifica dei dati ed all’eventuale aggiornamento e riallineamento degli stessi. Dal 1° ottobre 2013 l’uso del SISTRI era già obbligatorio per le alcune categorie di soggetti quali, ad esempio: i trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, i recuperatori e smaltitori di rifiuti pericolosi e gli intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi. Nella fase di avvio del sistema le sanzioni per il mancato o errato utilizzo del SISTRI si applicheranno solo a partire dal 1 gennaio 2015). In questa prima fase, inoltre, gli operatori saranno soggetti agli adempimenti, obblighi e relative sanzioni previste dal Codice dell’Ambiente - D.Lgs. n.152/2006 (tenuta del registro di carico e scarico, alla compilazione del formulario, presentazione del MUD ecc.). Gli uffici del Collegio sono a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento.
SISTRI - INDICAZIONI PER L’USO Il 3 marzo 2014 il Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) diventa obbligatorio anche per i produttori di rifiuti pericolosi e i trasportatori in conto proprio, sempre di rifiuti pericolosi (art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006). Al fine di agevolare l’utilizzo del nuovo sistema l’ANCE ha dato alcune indicazioni operative. A chi si applica il Sistri? A seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 101/2013 è stato ristretto il campo di applicazione del Sistri: a differenza di quanto previsto in passato, infatti, oggi il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica solo con riferimento ai rifiuti pericolosi e non LAVORI anche a quelli “non pericolosi”. PUBBLICI In particolare, sono obbligati ad aderire al Sistri: ■ i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ■ gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, ■ gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi, ■ i nuovi produttori di rifiuti pericolosi; ■ i commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi. I soggetti non obbligati al Sistri, possono aderire su base volontaria dichiarando espressamente tale volontà. Ovviamente chi era obbligato al Sistri in virtù della normativa originaria ha la facoltà di mantenere l’iscrizione ovvero di rinunciarvi. Le principali scadenze L’operatività del Sistri è articolata in diverse fasi e in particolare: 1 ottobre 2013 L’obbligo del Sistri riguarda: ■ enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; ■ gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi; ■ i “nuovi” produttori che trattano o recuperano rifiuti pericolosi. 3 marzo 2014 L’obbligo al Sistri riguarda: ■ i produttori iniziali di rifiuti pericolosi; ■ gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi; ■ i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
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Il periodo transitorio e le sanzioni Il decreto legge 101/2013 ha previsto, per un periodo transitorio, una sorta di doppio regime degli adempimenti in materia ambientale. In particolare, fino al 31 dicembre 2014 (termine così prorogato dal d.l. 150/2013): ■ non si applicano le sanzioni relative agli adempimenti del Sistri ■ per garantire la tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti e obblighi, nonchè le relative sanzioni. Quindi chi è obbligato al Sistri (o vi ha aderisce su base volontaria): Fino al 31 dicembre 2014 ■ Deve effettuare gli adempimenti del Sistri (non si applicano le relative sanzioni); ■ Deve comunque effettuare gli adempimenti precedenti (Registro di carico e scarico, Formulario di identificazione dei rifiuti e MUD) e si applicano le relative sanzioni qualora non li faccia; Dal 1 gennaio 2015 ■ Deve effettuare gli adempimenti del Sistri e si applicheranno le relative sanzioni Quando ci si deve iscrivere al Sistri? L’iscrizione al Sistri deve avvenire quando si prevede di produrre rifiuti speciali pericolosi. Nel caso di produzione “accidentale” di rifiuti pericolosi bisogna richiedere l’adesione al Sistri per l’unità locale dove i rifiuti sono prodotti entro 3 giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti.
ESECUZIONE SFRATTI SISTRI - PROROGA TERMINI (DL 150/2013)
L’Aula del Senato ha licenziato, definitivamente il disegno di legge di conversione del Decreto legge 150/2013 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” nel testo approvato dalla Camera dei Deputati. Fra le novità si segnalano: - la proroga - dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 - del termine di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall’art. 1, c. 1, del DL 158/2008 in favore di particolari categorie sociali disagiate; - la proroga - dall’1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2014 - del termine di cui all’art. 11, comma 3-bis, del DL 101/2013, fino al quale continuano ad applicarsi gli adempimenti, gli obblighi e le relative sanzioni previste dal Dlgs 152/2006 in tema di gestione dei rifiuti. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli artt. 260-bis e 260-ter del suddetto Dlgs 152/2006 non si applicano.
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CONDOMINIO SEMLIFICAZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO PER I LAVORI STRAORDINARI Confermato, anche durante la conversione nella legge n. 9/2014 (di recente pubblicazione nella GU n. 43 del 21/2/2014) il chiarimento normativo introdotto dall’articolo 1 co. 9 lett. d) del Dl “Destinazione Italia” in tema di funzionamento del fondo cassa per i lavori condominiali relativi alle innovazioni o alle manutenzioni straordinarie. La legge di riforma del condominio entrata in vigore a giugno 2013 ha previsto, infatti, (art. 1135 punto 4 codice civile) la creazione “obbligatoria” di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori di manutenzione straordinaria o di innovazioni deliberati dall’assemblea. L’intento del legislatore va ravvisato nell’esigenza di far dotare, in tempo, il condominio della necessaria provvista di denaro per affrontare spese che, di norma, sono piuttosto rilevanti venendo per certi versi anche a tutelare l’impresa alla quale viene affidata l’opera da realizzare. Ciò detto, la formula utilizzata, piuttosto generica induce a ritenere che la mancata costituzione del fondo, contestualmente alla delibera di approvazione dei lavori possa portare oltre a un vizio di validità della delibera stessa anche all’impossibilità di procedere con l’affidamento dei lavori. Da più parti è stata invocata una modifica normativa volta a dirimere gli aspetti controversi. L’art. 1, comma 9, lettera d) del Decreto Legge è intervenuto attraverso una positiva integrazione al punto 4 dell’art. 1135 del Codice civile a precisare che “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”. La modifica apportata consente così di mantenere intatta le tutela per le imprese cui venissero affidati i lavori nel condominio semplificando però la gestione degli accantonamenti nel fondo cassa. In questo modo si evita, infatti, che i proprietari interessati alle spese per tali lavori non si vedranno costretti a sborsare fin da subito la quota loro spettante. Il meccanismo di accantonamento frazionato funziona però solo laddove vi sia un contratto di appalto con il quale si affidano i lavori ad una impresa e quando nello stesso le parti abbiamo concordato il pagamento in base agli stati di avanzamento lavori.
CODICE DELLA STRADA - CONFERMATE LE NUOVE REGOLE SULLA CIRCOLAZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI Con il Decreto Legge 145/2013 cd. “Destinazione Italia” (convertito nella legge n. 9/2014 GU n. 43 del 21/2/2014) è stata introdotta una rilevante modifica all’art. 114 del Codice della strada in tema di circolazione delle macchine operatrici e in particolare dei carrelli di cui all’articolo 58, co.2, lettera c). Nello specifico, l’art. 13 bis co. 1, ha previsto che i carelli elevatori/trasportatori destinati alla movimentazione di cose qualora effettuino brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico possano circolare senza necessità dell’immatricolazione. La norma rinvia a un decreto ministeriale la definizione delle prescrizioni tecniche. Il Decreto, già emanato e pubblicato sulla GU del 4/2/2014 fornisce appunto alcune prescrizioni anche di carattere tecnico (es. necessità che il veicolo sia dotato di dispositivi retroriflettenti, retrovisori, di frenatura
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ecc.) per l’immissione in circolazione di tali veicoli. L’articolo 1 del Decreto precisa a tal fine che i carrelli (elevatori, trasportatori o trattori) non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di: ■ stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e ■ saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nei successivi articoli. A parte i requisiti tecnici che devono possedere tali mezzi il Decreto, all’articolo 4, stabilisce che deve essere presentata, alla Motorizzazione competente, domanda di autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello con validità massima di un anno (prorogabile). Viene tuttavia fatta salva la validità delle vecchie autorizzazioni rilasciate in conformità al decreto del 28/12/1989, consentendone la proroga con le stesse modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione, purché non siano scadute antecedentemente il 31/12/2007.
ANCE INFORMA
Condominio: regole semplici per il fondo lavori straordinari
Certificazione energetica, le novità del “Destinazione Italia”
Sistri, dall’Ance indicazioni operative sull’applicazione
Delega fiscale: dalla Camera il via libera definitivo al ddl
In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
Newsletter del 28/02/2014
Produttori di rifiuti pericolosi, Sistri al via dal 3 marzo
Ance: bene Renzi su piano scuole, pagamenti Pa e dissesto idrogeologico Precontenzioso, l’Avcp approva il nuovo regolamento
Consumo del suolo: il punto sulle norme in discussione in Parlamento
Edilizia, in significativo calo gli infortuni nei cantieri Gestione della sicurezza, definite le procedure semplificate per le Pmi
“Milleproroghe”: le novità per le opere pubbliche Lavori pubblici, le norme del “Destinazione Italia” Categorie specialistiche, si ricomincia daccapo Autoliquidazione Inail, il quadro delle riduzioni per il 2014 Lavoro irregolare, modificate le sanzioni Apprendistato professionalizzante, definite le linee guida Comitato della Bilateralità, proroga di un anno per la rateizazione Lavoro straordinario: chiarimenti sulle sanzioni per i “fuori busta” “Rent to Buy”, chiarimenti sulla disciplina fiscale Compensazione tra debiti e crediti con la pa, le novità del Destinazione Italia Circolazione carrelli elevatori, confermate le nuove regole
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“Salva Roma bis”, il Governo ritira il provvedimento Rischio idrogeologico, interrogazione alla Camera Milleproroghe, dal Senato il via libera definitivo Governo Renzi, il programma illustrato al Parlamento
notiziario ASCENSORI
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
MONTACARICHI
ELEVATORI
RIVISTA MENSILE GENNAIO 2014
SCALE MOBILI
MONTA AUTO
IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
ELMA ASCENSORI s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica lll-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n째 46) art. 1, comma 1, LO Brescia