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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MARZO 2015
Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 -PANTONE Brescia281
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SOMMARIO Compravendita immobiliare: la formula
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la crescita con la formazione continua
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Brescia verso Expo 2015/1: dall’albero della vita al centro di aggregazione
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Brescia verso Expo 2015/2: dal complesso di S.Giulia ai graffiti in Valcamonica
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La ricerca Italcementi: al “Kilometro Rosso” i nuovi trend dell’edilizia
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“rent to9buy” oppurtunità per il mercato PANTONE COOL GRAY CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135 al fianco delle imprese: programmare Eseb
Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2015: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro
La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro
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Lavori pubblici
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LO SBLOCCA ITALIA RIMETTE IN CAMPO UN CONTRATTO SINORA POCO UTILIZZATO, MA DALLE GRANDI POTENZIALITÀ
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: LA FORMULA “RENT TO BUY” OPPORTUNITÀ PER IL MERCATO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Un nuovo modo per stilare i contratti di locazione, rendendoli, sostanzialmente, propedeutici alla vendita di un immobile. Parliamo del rent to buy, formula sulla quale il decreto Sblocca Italia ha, in qualche modo, nuovamente acceso i riflettori, con una formulazione ben articolata. Dal punto di vista normativo, viene definita come un’operazione contrattuale unitaria attraverso la quale la parte concedente (proprietaria dell’immobile) offre, a chi ha intenzione di acquistare, la possibilità di conseguire da subito il godimento del medesimo, con pagamento di un canone periodico rinviando ad un momento successivo l’acquisto e il pagamento del relativo prezzo, dal quale verranno scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.
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Il “rent to buy”, meglio “l’affitto con riscatto” è un’operazione contrattuale che consente di godere da subito il bene rinviando - se lo si desidera - ad un momento successivo l’acquisto (con lo scomputo parziale o totale di quanto già pagato).
La formula “rent to buy” facilita le compravedite immobiliari
Il rent to buy è un contratto che fonde quello di locazione al preliminare per la vendita di un immobile. Ovvero, grazie a questo particolare accordo tra le parti, un conduttore può prendere in affitto una casa e, se dopo un certo periodo di tempo, decide di acquistarla, i canoni già pagati vengono detratti in tutto o in parte dal prezzo finale. Il primo aspetto da sottoline135
are è che l’acquisto è una possibilità, non un obbligo. Se le parti dovessero accordarsi in questo senso, lo potrebbero fare, ma non sarebbe più un rent to buy. Esiste però un termine, definito in dieci anni, entro il quale il conduttore potrà decidere se acquistare l’immobile in questione. Analizziamo pro e contro per il proprietario dell’immobile. Il vantaggio principale sta
SCADUTI I TERMINI DEL CONTRATTO IL PROPRIETARIO NON DOVRÀ INIZIARE LA PROCEDURA DI SFRATTO
nella possibilità di trovare un numero maggiore di potenziali acquirenti. I rischi, essenzialmente, sono due: trovare un accordo con un conduttore che, alla fine, deciderà di non acquistare la casa (ma il proprietario può trattenere comunque tutto o parte di quanto ricevuto a titolo di canone); oppure avere un inquilino che magari possa diventare inadempiente, costringendo il proprietario a rivolgersi al giudice per riavere indietro l’immobile. Se, come detto, il conduttore non dovesse avvalersi della possibilità di acquisto della casa, il proprietario non dovrà - una volta scaduti i termini del contratto iniziare una procedura di sfratto. Si tratterà, invece, di un rilascio del bene. L’importante, nel momento in cui si definiscono le clausole dell’atto di rent to buy, è stabilire per bene ogni aspetto legale. Sempre a livello di tutela, un “decalogo del rent to buy” suggerisce di chiedere canoni di affitto più elevati rispetto a quelli, per così dire, “normali”. Non solo, va messa molta attenzione anche rispetto alla cifra che il proprietario potrà trattenere qualora l’affare della vendita non andasse a buon fine, così da essere adeguatamente indennizzato. Per quello che concerne il conduttore, la sua tutela deriva dal fatto che il contratto rent to buy viene trascritto nel Registro immobiliare, così da poter eventualmente acquistare l’immobile senza ipoteche, pignoramenti o altro che possa emergere dopo la sottoscrizione del rent to buy. Tale contratto, poi, vale anche in caso di fallimento del proprietario. E la vendita non è soggetta, se
Per le giovani coppie questo contratto rappresenta una possibilità per il futuro
pattuita al giusto prezzo e si tratta dell’abitazione principale del conduttore, a revocatoria fallimentare. Questo tipo di contratto può essere applicato anche ad immobili in costruzione, per quanto - qualora si parli di struttura ancora allo stato grezzo - si dovrà cancellare l’ipoteca. E’ però prevista l’eventualità di accollarsi il mutuo. Non solo, il rent to buy potrebbe anche aiutare le imprese di costruzione che proprio attraverso questo contratto avrebbero la possibilità di pagare le rate del mutuo acceso proprio per costruire l’immobile. 136
C’è anche la possibilità di nominare un terzo in sede di rogito. Infine, va ricordato che la legge non applica distinzioni tra privati o esercenti attività di impresa rispetto al ricorso al rent to buy. In buona sostanza, la legge disciplina il tutto in modo chiaro, presentando vantaggi per entrambe le parti. Anche sotto l’aspetto fiscale è stata fatta chiarezza. L’Agenzia delle entrate, con una recente circolare, ha definito infatti come disciplinare in modo preciso il rent to buy.
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L’ENTE PARITETICO HA PREDISPOSTO UN CALENDARIO DETTAGLIATO NEL SOLCO DI UNA TRADIZIONE PLURIDECENNALE
ESEB AL FIANCO DELLE IMPRESE: PROGRAMMARE LA CRESCITA CON LA FORMAZIONE CONTINUA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Promuovere, organizzare e concretizzare, nel proprio ambito territoriale, iniziative di formazione e orientamento per i giovani che entrano nel settore edile, unitamente a iniziative di formazione continua, qualificazione e riqualificazione, specializzazione e aggiornamento. Sono i cardini sui quali poggia il lavoro di Eseb (Ente sistema edilizia Brescia, nato l’1 gennaio raggruppando le funzioni di Comitato Paritetico Territoriale e Scuola Edile Bresciana) da decenni a fianco del comparto edile. Eseb, attraverso le due sedi di Brescia e Breno, affianca le imprese nel campo della sicurezza e della formazione dei dipendenti, agendo anche - come ribadito nello statuto - per far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro nel settore delle costruzioni. E’ quindi oltremodo preziosa l’attività svolta a favore della formazione continua dei dipendenti.
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I programmi Eseb garantiscono la formazione continua del personale
Eseb, attraverso le due sedi di Brescia e Breno, affianca le imprese nel campo della sicurezza e della formazione dei dipendenti, agendo anche - come ribadito nello statuto - per far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro nel settore delle costruzioni. Rispetto al piano didattico dello scorso anno, i corsi proposti sono tutti confermati. E l’elenco, che qui riportiamo, è decisamente importante. L’OFFERTA Primo soccorso (16 ore); Antincendio a rischio basso (4 ore); Antincendio a rischio medio (8 ore); Corso per dirigenti di cantiere (16 ore); Corso per i preposti 137
di cantiere (16 ore); Corso 16 ore primo ingresso al lavoro; Corso 16 ore accordo Stato-Regione del 21 dicembre 2011 (formazione generale e specifica); Rssp per datori di lavoro (48 ore); Corso per ponteggi per lavoratori (32 ore); Corso per ponteggi per preposti (32 ore); Corso per addetti al sistema di accesso e posizionamento tramite funi (40 ore); Corso di formazio-
L’ATTIVITÀ DELL’ESEB È UN CHIARO (E RARO) ESEMPIO DI INTERAZIONE FRA FORMAZIONE E SISTEMA PRODUTTIVO
ne sull’uso dell’autogru (16 ore); Corso di formazione per tecnico sollevatore telescopico (16 ore); Corso di formazione per conduttori di gru autocarrate (16 ore); Corso per piattaforme di lavoro elevabili (16 ore); Corso di formazione per muletto (non telescopico) (16 ore); Corso di formazione per conduttori gru a torre (16 ore); Corso di formazione macchine movimento terra (16 ore); Pompe per calcestruzzo (16 ore); Corso di formazione uso macchine complesse, sia di piccolo sia di grande diametro (40 ore). E poi ancora: Rspp per dipendenti iscritti e non iscritti al Cape (in entrambi i casi si tratta di 112 ore); Corso per preposti segnaletica stradale (12 ore); Corso per lavoratori segnaletica stradale (8 ore); Corso per lavori in ambienti confinati (16 ore). Ancora da definire, infine, il calendario dei corsi di perfezionamento del sabato. L’AGGIORNAMENTO Un capitolo a parte riguarda poi i corsi di aggiornamento: aggiornamento primo soccorso (6 ore); Aggiornamento ponteggi (4 ore); Aggiornamento funi (8 ore); Aggiornamento formazione uso autogru; Aggiornamento formazione sollevatore telescopico; Aggiornamento formazione conduttori gru autocarrate; Aggiornamento formazione per piattaforme di lavoro elevabili; Aggiornamento di formazione muletto non telescopico; Aggiornamento formazione per conduttori gru a torre; Aggiornamento formazione macchine movimento terra; Aggiornamento per preposti e lavoratori segnaletica stradale. Laddove non indicato, i corsi avranno durata di quattro ore
Sicurezza ed utilizzo di macchine da cantiere necessitano di aggiornamento costante
I corsi Eseb sono gratuiti per le seguenti categorie: operai e impiegati iscritti e attivi in Cassa edile Brescia (Cape); impiegati non iscritti, con una gratuità ogni dieci dipendenti attivi; un legale rappresentante, sempre in rapporto di una gratuità ogni dieci dipendenti attivi. ciascuno. Importante evidenziare poi come i corsi di Eseb siano gratuiti per le seguenti categorie: operai e impiegati iscritti e attivi in Cassa edile Brescia (Cape); impiegati non iscritti, con una gratuità ogni dieci dipendenti attivi; un legale rappresentante, sempre in rapporto di una gratuità ogni dieci dipendenti attivi. Tariffe agevolate anche per le imprese edili in caso di iscrizione ai corsi di operai tem138
poraneamente iscritti presso altre Casse edili, impiegati non iscritti ed ulteriori soci. DOMANDA E OFFERTA I percorsi didattici di Eseb possono inoltre essere richiesti anche da titolari o soci di imprese edili o affini senza dipendenti, soci artigiani, collaboratori familiari o liberi professionisti del settore ai
TRA LE TANTE PROPOSTE DIDATTICHE OVVIAMENTE NON MANCANO I CORSI RISERVATI AI PIÙ GIOVANI
quali verrà comunicato il costo al ricevimento della scheda di preiscrizione. I CORSI DDIF C’è poi il prospetto dei Corsi per giovani in diritto dovere di istruzione e formazione (Ddif) in alternanza scuola lavoro. Quattro le opzioni possibili: Corso triennale per operatore edile; Corso triennale per operatore di impianti termoidraulici; Corso triennale per operatore del legno (indirizzo: manutenzione mobili); Quarta annualità per tecnico edile. Il corso per operatore edile è suddiviso in tre anni formativi per 2.970 ore totali, 1.000 delle quali sono di stage presso imprese del settore. Le lezioni si svolgono, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8-13/14. Anche il Corso triennale per operatore di impianti termoidraulici ha una durata di tre anni, sempre da 990 ore ciascuno con 1000 ore di stage (lezioni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13/14). Una volta terminato il triennio, si sosterrà un esame finale superato il quale si conseguirà la qualifica di “Operatore di impianti termoidraulici” (III livello EQF). Il terzo corso è quello per Operatore del legno (manutenzione di immobili). Parliamo di un corso di studio triennale (lezioni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13/14 per 990 ore annuali e 2.970 ore totali, comprensive di 1.000 ore di stage in laboratori e imprese). Infine c’è la quarta annualità per Tecnico edile, che si rivolge a chi è in possesso di qualifica triennale di IFP di Operatore edile.
Ovviamente Eseb non trascura la formazione di giovani addetti all’edilizia
Corsi Ddif. Sono quattro le opzioni possibili: Corso triennale per operatore edile; Corso triennale per operatore di impianti termoidraulici; Corso triennale per operatore del legno (indirizzo: manutenzione mobili); Quarta annualità per tecnico edile. Il corso dura un anno, articolato in 990 ore suddivise tra lezioni, attività di laboratorio, stage-project work e visite didattiche (lezioni dal lunedì al venerdì, 8-13/14). Terminata l’annualità, si ottiene un Diploma di Istruzione e Formazione Professionale. Il diploma professionale di Tecnico di Istruzione e Formazione Professionale costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi sulla 139
base della normativa vigente e consente le seguenti opzioni: accesso al quinto anno, finalizzato a sostenere l’esame di Stato valido anche per l’ammissione all’Università; l’accesso ad eventuali percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il passaggio al sistema dell’istruzione. Oltre, ovviamente, all’inserimento nel mondo del lavoro.
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CAPOLUOGO E PROVINCIA: UN IMPEGNO COORDINATO IN VISTA DELL’EVENTO MONDIALE DI MAGGIO
BRESCIA VERSO EXPO 2015/1: DALL’ALBERO DELLA VITA AL CENTRO DI AGGREGAZIONE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Cosa bolle in pentola nel Bresciano in vista di Expo? Dall’albero della vita al nuovo progetto denominato “Brend”, il sistema Brescia scalda i motori e affila le unghie per presentarsi a pieno regime all’avvio dell’Esposizione di Milano, avvio previsto per l’1 maggio. Senza dubbio il simbolo della brescianità in azione per Expo è l’Albero della Vita, icona dell’Esposizione anche alla luce della sua collocazione, ovvero al centro del Lake Arena, dove trova spazio una conca d’acqua circondata da gradinate che potranno accogliere fino a 3.000 spettatori.
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L’Albero della vita rappresenta l’impegno bresciano per Expo
Il brescianissimo Albero della Vita campeggerà di fronte al Palazzo Italia, al termine del Cardo, che assieme al Decumano costituisce una dei due assi principali di Expo e una delle vie d’accesso al sito dell’Esposizione. Partendo da suggestioni cre140
ative mutuate da Michelangelo (in particolare il lavoro per la sistemazione di piazza del Campidoglio a Roma) Marco Balich - direttore artistico di Padiglione Italia, produttore di eventi e regista - ha dato forma all’Albero della Vita, costruzione a metà tra scultura, in-
LA VETRINA: A BRESCIA IL PACCHETTO CON UN MESE DI PRESENZA IN “BREND” COSTERÀ 9MILA EURO
L’Albero della Vita ha un’altezza di 35 metri, con i rami che creano una chioma di 42 metri circa. Il rivestimento, in legno lamellare, custodisce un’anima d’acciaio, realizzata nelle fonderie bresciane, per garantire la maggiore solidità possibile alla struttura
Il montaggio della struttura centrale
stallazione, edificio, opera d’arte, che rimanda al Rinascimento, ma non solo. L’Albero della Vita è “il simbolo della Natura Prigenia, la grande forza da cui è scaturito il tutto”. Imponenti sono poi i numeri dell’opera: la struttura ha un’altezza di 35 metri, con i rami che creeranno una chioma di 42 metri circa. Il rivestimento, in legno lamellare, custodisce un’anima d’acciaio, realizzata nelle fonderie bresciane, per garantire la maggiore solidità possibile alla struttura. Il costo dell’Albero della Vita è di tre milioni di euro, spesa interamente sostenuta dal Consorzio “Orgoglio Brescia”, del quale fanno parte
poco meno di venti aziende, con Paolo Franceschetti a presiedere il Consorzio. Un sodalizio che vuol essere simbolo dell’operosità bresciana applicata a concetti quali coraggio e innovazione. Poi c’è l’impegno del raggruppamento di imprese guidato dalla Moretti Interholz di Erbusco per i dodici edifici tematici del cluster Riso e cacao, o quello della Campana Costruzioni per il padiglione dell’Uruguay. E ancora gli spazi destinati a Cile, Messico, Irlanda e Spagna affidati alla Albertani Corporates di Edolo, mentre quello dell’Angola sarà opera della Wood Beton di Iseo. Segno che le eccellenze del nostro territorio non sono passate inosservate quando si è trattato di dare forma all’area di Expo. L’altra scommessa di casa nostra è invece racchiusa nel progetto “Brend” (ex “Fuori Expo”), che vedrà Palazzo Martinengo Colleoni (l’ex tribunale) diventare il centro di aggregazione per il sistema Brescia. In particolare, sarà il luogo di rappresentanza delle aziende, ma anche un luogo di ag-
gregazione dove ospitare incontri ed eventi. Un’iniziativa, presentata lo scorso 18 febbraio da Comune di Brescia, Camera di Commercio e Aib, per dare a Brescia e provincia la miglior vetrina possibile durante Expo. Con l’obiettivo, tra gli altri, di offrire ai visitatori che da Milano verranno attratti in città la possibilità di cogliere tutto quanto il meglio Brescia può offrire. Condivisione è la parola d’ordine, dunque, per un progetto che non tramonterà con la fine dell’Esposizione milanese, ma è destinato a durare almeno fino al termine del 2015, se non addirittura oltre. Stando ai primi riscontri, il
L’altra scommessa di casa nostra è invece racchiusa nel progetto “Brend”, che vedrà Palazzo Martinengo Colleoni (l’ex tribunale) diventare il centro di aggregazione per il sistema Brescia. In particolare, sarà il luogo di rappresentanza delle aziende e di aggregazione. L’ex Tribunale sarà sede di “Brend”
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EVENTI: IL GRAN TROFEO DELLA RISTORAZIONE ITALIANA, SUPERNOVA E LA CLASSICA MILLE MIGLIA
progetto è partito col piede giusto, suscitando l’interesse - nel giorno della presentazione al mondo imprenditoriale - di ben 270 aziende, che hanno così potuto familiarizzare con quello che è il concetto alla base di “Brend” (che è acronimo di Brescia nuove direzioni), che dovrà declinare in chiave bresciana proposte e suggestioni dell’Esposizione. Per quello che riguarda l’investimento, il pacchetto base con un mese di presenza all’interno di “Brend” costerà 9mila euro, con le aziende che avranno a disposizione servizio catering, sala conferenze e sala convegni. Intanto il calendario degli appuntamenti sta prendendo forma: il battesimo sarà il 7 maggio con il Luigi Micheletti Award 2015. Altri eventi saranno il Gran Trofeo della Ristorazione Italiana, Supernova o la Mille Miglia. Tutte caselle che si vanno via via riempiendo, mentre il tassametro di Expo scorre veloce. Brescia però non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata. Come dimostra “Brescia Experience”, progetto di business per le realtà produttive bresciane promosso da Aib insieme alla rete di agenzie di comunicazione Aske. L’idea è quella di definire pacchetti per le aziende nostrane (con un costo da 9mila ai 70mila euro) nell’ottica di monitorare tutte le opportunità che Expo presenterà, organizzare incontri con delegazioni straniere, promuovendo workshop o facendo attività di comunicazione mirata. Un modo per stimolare la connessione e mettere in luce quanto il territorio ha da offrire.
I padiglioni di Expo saranno vetrine del Mondo
Il calendario degli appuntamenti sta prendendo forma: il battesimo sarà il 7 maggio con il Luigi Micheletti Award 2015. Altri eventi saranno il Gran Trofeo della Ristorazione Italiana, Supernova o la Mille Miglia. Tutte caselle che si vanno via via riempiendo da qui a maggio.
L’impegno bresciano si è speso anche nei cantieri milanesi
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LA NOSTRA REALTÀ È INSERITA A PIENO TITOLO NEI PERCORSI LOMBARDI RICONOSCIUTI COME SITI DELL’UNESCO
BRESCIA VERSO EXPO 2015/2: DAL COMPLESSO DI S.GIULIA AI GRAFFITI IN VALCAMONICA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Il complesso museale di Santa Giulia incastonato nel cuore antico della città, il parco di incisioni rupestri di Capo di Ponte che con i suoi pitoti testimonia 12mila anni di storia, la mostra che unisce il cibo e l’arte dei grandi maestri e la prossima rassegna nel Museo della città sui «Galli e i romani prima di Cesare». Questo in sintesi il biglietto da visita che d e s c r i v e r à B re s c i a e provincia nell’ambito del «Lombardia Unesco Tour», progetto di Regione Lombardia finanziato con 4 milioni di euro per valorizzare, in occasione dell’Expo, i dieci siti Unesco compresi nel territorio regionale.
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L’apertura della quarta cella del Capitolium, percorso museale che collega senza barriere tutta l’area archeologica, avverrà giusto in tempo per Expo. Il progetto è definitivo e le risorse per portarlo a termine, un milione 300 mila euro, sono state reperite.
Il complesso museale di Santa Giulia è il cuore della cultura bresciana
L’apertura della quarta cella del Capitolium, percorso museale che collega senza barriere tutta l’area archeologica, avverrà giusto in tempo per Expo. Il progetto è definitivo e le risorse per portarlo a termine, un milione 300 mila euro, a disposizione. Per la riqualificazione dell’intero percorso museale non ci sono più ostacoli. La conferma arriva dal vicesinda143
co e assessore alla Cultura, Laura Castelletti. Obiettivo ultimare i lavori, in parte già a buon punto, perché tutto sia pronto entro aprile, giusto in tempo per l’apertura dell’Expo. La scorsa estate sono stati completati gli interventi di consolidamento statico di palazzo Pallaveri, che ospita la sede della Fondazione Brescia Musei e che
UN’OCCASIONE PER PROMUOVERE NON SOLO LE ATTIVITÀ ECONOMICHE, MA ANCHE LA CULTURA BRESCIANA
sorge proprio sopra la quarta cella. ordinaria, secondo Castelletti, «per Qui al piano terra saranno ricavati valorizzare l’area del Capitolium la biglietteria e il bookshop che e farla conoscere nel mondo». faranno da ingresso al sito arche- Una sfida che Brescia è pronta a ologico. raccogliere: «La città mantiene Grazie alla soletta che è stata un imprinting manifatturiero, ma costruita si potrà accedere diretta- sempre più sta scoprendo nuove mente al pronao del Capitolium vocazioni come quella turistica oppure attraverso la piattaforma spiega il vicesindaco -. Merito elevatrice si potrà scendere negli soprattutto di un lavoro di squadra spazi ipogei della quarta cella. che Comune, Brescia Musei, SoProprio l’abbattimento di ogni printendenza hanno messo in atto». barriera architettonica «per favoLa Pinacoteca Tosio Martirire la massima accessibilità nel nengo, chiusa per lavori di ristrutrispetto totale della caratteristiche turazione dal 2009, non riuscirà dell’area» viene sottolineato da ad aprire in tempo per l’Expo, ma Laura Castelletti come un aspetto l’assessore Castelletti ha assicurato qualificante dell’intero progetto. che l’Amministrazione comunale Un altro punto al ha fatto tutto il posquale si è dedicata una sibile per rispondere particolare attenzione Il problema: alla sfida dell’accoè l’impiantistica che glienza: «Sta a noi la Pinacoteca consentirà un «lavag- Tosio Martinengo, giocare al meglio le gio costante» dell’aria chiusa per lavori di nostre carte per dimoall’interno della quarta strarci non solo polo ristrutturazione dal cella. Le peculiarità industriale e tecnolodell’ambiente, che lo 2009, non aprirà in gico, ma un’autentirendono la più grande tempo per l’Expo. ca capitale dell’arte area ipogea dipinta e della romanità.». dell’epoca romana nel In concomitanza con nord Italia, impongono di limi- l’Expo le sale di Santa Giulia tare lo stress per la struttura che ospiteranno la mostra archeologica inevitabilmente l’afflusso dei vi- «Dai Galli ai Romani. L’Italia setsitatori, alterando il microclima, tentrionale prima di Cesare». Per comporterà. agevolare i visitatori che da Milano L’intervento sulla quarta verranno a scoprire i tesori di Brecella «porterà il sito archeologico scia, si proporrà un biglietto unico fra quelli più significativi a livello integrato valido per metropolitana, europeo. Consegniamo ai visitatori Bicimia e anche per l’ingresso al un unicum in cui tre secoli di storia Vittoriale di Gardone e alla Fonche vanno dall’età repubblicana a dazione Ugo da Como di Lonato. quella imperiale vengono cuciti Introduce i grandi temi di insieme in un unico percorso». E Expo 2015 («Nutrire il Pianeta. l’apertura della quarta cella coin- Energia per la Vita») anche la granciderà anche con la grande mostra de mostra che a Brescia raccoglie archeologica sull’età romana nel un centinaio di dipinti per racconnord Italia che verrà allestita in tare in che modo, dall’età barocca Santa Giulia. Un’occasione stra- a oggi, l’arte ha rappresentato il 144
I pitoti della Valcamonica
La “prioria” del Vittoriale
NUTRIRE IL PIANETA: IL TEMA TROVA RISCONTRO NELLA MOSTRA ALLESTITA A PALAZZO MARTINENGO “IL CIBO NELL’ARTE”
cibo. Sino al 14 giugno, a palazzo Martinengo, sono visitabili i capolavori di celebrati antichi maestri come Campi, Baschenis, Ceruti, Figino, Recco, e, tra i moderni e contemporanei, Magritte, de Chirico, Manzoni, Fontana, Lichtenstein, Andy Warhol. Intitolata «Il Cibo nell’Arte. Capolavori dei grandi maestri dal Seicento a Andy Warhol», la rassegna è stata curata da Davide Dotti, che si è avvalso della collaborazione di un comitato scientifico internazionale per selezionare opere significative, capaci di ricostruire un lungo ed emozionante viaggio attraverso le diverse correnti pittoriche succedutesi nel corso del tempo, dal Barocco al Rococò, dal Romanticismo ottocentesco alle avanguardie del Novecento. Tra i capolavori allestiti, provenienti dalle meravigliose collezioni bresciane, figureranno i «Mangiatori di ricotta» di Vincenzo Campi e il «Piatto di pesche» di Ambrogio Figino, considerata la prima natura morta della storia dell’arte italiana, dipinta circa un lustro prima della «Canestra» di Caravaggio. Ecco quindi lo strepitoso pendant di nature morte, mai esposto prima d’ora, di Giacomo Ceruti detto Pitocchetto, ma anche il «Tavolo con angurie» del pittore divisionista Emilio Longoni e l’«Ultima Cena» di Andy Warhol, appartenente alla famosa serie in cui il padre della Pop Art ha reinterpretato il «Cenacolo» di Leonardo. A chiudere idealmente il percorso, ci sarà la spettacolare Piramide alimentare, installazione appositamente realizzata da Paola Nizzoli. Wilda Nervi
Il Capitolium, testimonianza della dominazione romana
Dopo il giustificato scetticismo iniziale, ora ci si rende conto che l’evento Expo può rappresentare un’occasione fondamentale per promuovere il territorio, le sue specificità e i suoi punti di forza produttivi e culturali. Così il sistema Brescia si è messo in moto.
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IL GRUPPO INDUSTRIALE INVESTE 13 MILIONI L’ANNO IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
LA RICERCA ITALCEMENTI: AL “KILOMETRO ROSSO” I NUOVI TREND DELL’EDILIZIA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Kilometro Rosso, Bergamo. E’ in questa sede, deputata con successo alla ricerca, che il Gruppo Italcementi ha posizionato un’attività strategica finalizzata a creare progetti di innovazione nell’ambito delle nuove tendenze di mercato. E lo fa molto seriamente. Italcementi investe circa 13 milioni di euro all’anno in Ricerca e Innovazione e ha un indice di innovazione (definito come rapporto fra i ricavi generati dai progetti di innovazione e i ricavi totali del Gruppo) del 4% con l’obiettivo di aumentarlo nel medio-lungo termine al 5%.
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Il laboratorio Italcementi al Kilometro Rosso di Bergamo
Il mercato delle costruzioni, in particolare per i Paesi maturi, è sempre più orientato verso soluzioni costruttive avanzate di altissimo livello qualitativo e sostenibili. Per questo motivo la ricerca diventa un elemento di primaria importanza a supporto del comparto edile. L’innovazione, applicata alla ricerca continua di soluzioni architettoniche sostenibili, rappresenta la leva strategica attraverso la quale costruire il vantaggio competitivo contribuendo, al tempo stesso, al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente che ci circonda. Il mercato delle costruzioni, in particolare per i Paesi maturi, è 146
sempre più orientato verso soluzioni costruttive avanzate di altissimo livello qualitativo e sostenibili. In questo contesto Italcementi si pone nello scenario mondiale come interlocutore del sistema imprese tra i più all’avanguardia al mondo, indirizzando l’innovazione non solo verso lo sviluppo di processi di produzione più efficienti e di materiali altamente
I RISULTATI : DAL CEMENTO LEGGERO E ISOLANTE AL BIANCO CHE NON TEME I FUMI INQUINANTI
performanti, ma verso la trasformazione di una commodity in un prodotto tecnologico al servizio di nuovi modelli costruttivi. Per raggiungere questo obiettivo il Gruppo impiega notevoli risorse e investe sul capitale umano. Sono circa le 170 persone, tra chimici, geologi e ingegneri, impegnate quotidianamente in attività di Ricerca e Innovazione in Italia e in Francia, mentre il budget annuo destinato alle attività di Ricerca e Sviluppo è di circa 13 milioni. Attorno allo sviluppo sostenibile ruota la visione di crescita del Gruppo e si declina la strategia di Ricerca e Innovazione di nuovi prodotti e migliori processi produttivi. Elemento chiave di successo è la rete di cooperazioni scientifiche a livello nazionale e internazionale che comprende centri di ricerca, università, architetti, progettisti, designer e aziende della building community. Obiettivo di questa collaborazione è la riduzione del time-to-market per l’industrializzazione e la commercializzazione di nuovi prodotti, servizi e processi. Questo approccio si integra perfettamente con la collocazione di i.lab all’interno del parco scientifico del Kilometro Rosso dove la metodologia multidisciplinare è di fondamentale supporto alle attività di ricerca e sviluppo. E l’impegno speso in laboratorio si traduce in cantiere in opere innovative. Abbiamo scelto alcuni esempi per meglio comprendere l’integrazione fra ricerca e prodotto finito. A Bologna nasce una nuova residenza universitaria. L’in-
Il cemento bianco che non “ingrigisce” è un brevetto Italcementi
Per raggiungere gli obiettivi il Gruppo impiega notevoli risorse e investe sul capitale umano. Sono circa le 170 persone, tra chimici, geologi e ingegneri, impegnate quotidianamente in attività di Ricerca e Innovazione in Italia e in un un secondo laboratorio in Francia. tervento realizzato dalla Er.Go, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna, è previsto nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo di Bologna e è il frutto di un importante accordo tra Comune di Bologna, Alma Mater StudiorumUniversità di Bologna ed ER.GO. L’edificio sorge su un area di 6.500 mq con 240 posti letto. La costruzione avrà un’area verde prospiciente che diventerà un vero e proprio parco climatico, con importante influenza sugli aspetti di termoregolazione dell’edificio, che sarà concepito con le caratteristiche costruttive di maggiore innovazione sul piano del risparmio energetico, quali l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici. L’uso 147
di metodologie costruttive ecosostenibili caratterizza la costruzione del tetto, una parete “verde” e un tetto “verde” che garantirà un formidabile isolamento naturale e un gradevole impatto estetico. La residenza ha infatti adottato la Classe Energetica CasaClima “A plus”. Per questo motivo è stato impiegato i.tech LEGGERO un calcestruzzo leggero, che grazie all’argilla espansa può considerarsi sostenibile, ma resistente che consente solette dallo spessore di 25 centimetri. La nuova chiesa di Bergamo, dedicata a San Giovanni XXIII, che sorge accanto all’Ospedale ha una struttura architettonica molto sobria. È una sorta di parallelepipedo dal carat-
UNO SFORZO COSTANTE PER ASSECONDARE IL MERCATO, LE IMPRESE E FORNIRE PRODOTTI ECOCOMPATIBILI
tere leggero, lineare e splendente. Per costruirla sono stati coinvolti gli stessi architetti interessati alla progettazione dell’ospedale, il francese Aymeric Zublena, Pippo e Ferdinando Traversi dell’omonimo studio bergamasco. Per creare questo spazio semplice dominato dalla luce, importanti sono state le innovazioni e la ricerca sui materiali. Il deambulatorio è custodito da una struttura di sottili colonnine realizzate in cemento «mangiasmog» TX Active (materiale studiato in collaborazione con Styl-Comp e finalista all’Oscar europeo dell’innovazione). E ancora. i.idro DRAIN è un prodotto innovativo che promette di rispettare l’ambiente e l’acqua. La riserva marina “Torre Guaceto” in provincia di Brindisi lo ha scelto per realizzare la “Ciclovia degli ulivi” una pista ciclabile lunga oltre un chilometro all’interno della propria area. Inizialmente la pista doveva essere realizzata con un mortar colorato di terra naturale comprensivo di additivo. Con un intervento effettuato alcuni giorni prima dell’inizio dei lavori si è proposto all’impresa esecutrice i.idro DRAIN che con il consenso della D.L. è stato accettato in quanto il prodotto presentava delle migliorie rispetto a quello riportato in capitolato. Infine portiamo un altro con la chiesa Dives in Misericordia progettata dall’architetto americano Richard Meier. Dives in Misericordia, simbolo del Giubileo 2000, consacrata nel 2003, sorge nel contesto suburbano di Tor Tre Teste a Roma, creando un segno fortemente identitario là dove, sulla qualità architettonica, prevale una densità insediativa oltremodo
Il nuovo cemento bianco TX Active (brevetto mondiale Italcementi Group) promette di mantenere inalterata nel tempo la propria colorazione: lo fa contrastando i fumi dell’inquinamento mantenendo così l’aspetto originario della struttura dove è stato impiegato. disorientante. La sacralità dell’interno con la vivibilità dei grandi spazi esterni, è caratterizzato da tre grandi vele di calcestruzzo bianco che si gonfiano come sospinte da un vento proveniente da Est. Italcementi, partner tecnico del progetto, ha accompagnato la realizzazione della chiesa attraverso la collaborazione alle fasi di costruzione, alla fornitura di prodotti altamente tecnologici e innovativi tra cui il nuovo cemento bianco TX Active (brevetto mondiale Italcementi Group), fino allo studio dei mix dei calcestruzzi e al loro costante controllo durante le fasi realizzative. Non solo. L’azione fotocatalitica elimina i diversi agenti inquinanti - scarichi di automobili, 148
fumi prodotti da riscaldamento domestico, scarichi industriali di sostanze chimiche, pesticidi - che vengono a contatto con le superfici cementizie, trasformandoli in sostanze innocue per l’ambiente e garantito il mantenimento del colore bianco. In questo modo l’aspetto estetico originario della struttura o del manufatto si conserva inalterato nel tempo. La ricerca Italcementi prosegue quindi con successo. E’ un esempio di come l’innovazione e la ricerca possano essere messe al servizio delle imprese edili non solo per la costruzione del nuovo, ma anche per le ristrutturazioni, tema oggi particolarmente interessante. cl.vent.
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PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
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LAVORO - CCNL - Prevedi - istituzione contributo contrattuale - ulteriori chiarimenti - Ministero del Lavoro - “Garanzia Giovani” estensione del bonus occupazionale decreto direttoriale n. 11/2015 messaggio Inps n. 1316/2015
- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 ex art.12 - medico competente sorveglianza sanitaria da parte delle Asl conflitto di interessi - interpello n. 27/2014
pag. 154
- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. n. 81/08 Ministero del Lavoro - cadute dall’alto - dispositivi di ancoraggio - marcatura CE - circolare n. 3/2015 pag. 162
pag. 155
- Ministero del Lavoro - denuncia di infortunio e di malattia professionale - mancato o tardivo inoltro del certificato medico richiesto dall’Inail profili sanzionatori - nota 12 gennaio 2015 pag. 156 - Inps - esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato circolare 17/2015 e messaggio n. 1144/2015 chiarimenti
pag. 156
- Inps - legge n. 451/1994 - disoccupazione speciale edile e lavoro autonomo cumulabile - messaggio n. 501/2015
pag. 159
- Inps - flusso “Uniemens individuale” nuova versione del documento tecnico versione 3.0 - nuovo campo obbligatorio
pag. 161
- Testo unico sulla sicurezza - d.lgs. 81/08 decimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature
pag. 162
- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di gennaio 2015
pag. 162
TRIBUTI
- Chiarimenti sul regime fiscale del “rent to buy” circolare ministeriale pag. 174
pag. 160
- “Split payment” - condizioni per l’esecuzione dei rimborsi dei crediti Iva in via prioritaria
pag. 174
- Semplificazioni fiscali novità in materia di rimborsi Iva
pag. 175
- Debiti fiscali - riapertura dei temini per la rateizzazione pag. 177
- Inail - Inps - lavoratori italiani all’estero retribuzioni convenzionali per l’anno 2015 effetti contributivi e calcolo dei premi assicurativi circolari n. 28/2015 e n. 16/2015 pag. 160
- Riforma del catasto - chiarimenti sulle modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni censuarie
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pag. 178
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
INDICI
- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo - Tfr - legge 297/82
- Indice Istat del costo della vita
pag. 179
- Trasporti in conto proprio - limiti all’esonero parziale dall’uso del cronotachigrafo circolare ministeriale
pag. 182
pag. 179
- Rifiuti - nuove norme per la classificazione
pag. 183
- Nuovi modelli unici in edilizia
pag. 183
- Ascensori: aggiornamenti normativi
pag. 183
- Il locatore non è sanzionabile per l’abuso eseguito dal locatario
pag. 183
ANCE INFORMA
pag. 184
pag. 179
LAVORI PUBBLICI
- Anticipazione del prezzo di appalto elevata al 20% e prorogata al 2016
pag. 180
- Centrali di committenza dei Comuni non capoluogo obligo per gli appalti differito al 1/9/2015 pag. 180 - L’Anac riterrebbe opportuno rendere obbligatoria l’iscrizione alle white list
pag. 180
- Avcpass: annullamento della gara per malfunzionamento
pag. 180
- Tutti gli associati in Ati devono sottoscrivere l’offerta
pag. 181
VARIE
- Sistri - azioni di contrasto alle attività illecite collegamento con il corpo forestale dello Stato
pag. 182
- Rinvio dell’entrata in vigore delle sanzioni relative al Sistri e sospensione delle procedure di sfratto pag. 182
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA
Carta dei servizi
Via Ugo Foscolo, 6 – 25128 – Brescia tel. 030 399133 fax 030 381798 info@ancebrescia.it www.ancebrescia.it
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
ll Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia. PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000. CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni. MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: - lavoro - qualificazione (soa e iso 9000) - sicurezza - tecnologia e normativa tecnica - urbanistica ed edilizia - fisco e tributi - gestione dell’appalto - ambiente - lavori pubblici - trasporti 152
Sicurezza Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. Urbanistica ed edilizia Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale. Gestione dell’appalto Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve, convocazione delle parti e gestione del contenzioso con proposte transattive, pareri legali, azioni di recupero crediti, conteggio interessi. Acquisizione finanziamenti di settore. Lavori pubblici Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) Qualificazione (soa e iso 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. Tecnologia e normativa tecnica Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. Fisco e tributi Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni 36% e 55%. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. Ambiente Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Trasporti Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada. 153
Collegio Costruttori Edili
Lavoro Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE.
LAVORO COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
CCNL PREVEDI - ISTITUZIONE CONTRIBUTO CONTRATTUALE ULTERIORI CHIARIMENTI L’Allegato 6 al verbale di rinnovo del ccnl sottoscritto in data 1° luglio 2014 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2015, l’obbligo di versamento al Fondo Prevedi di un contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli contrattuali, a favore di tutti i lavoratori, sia operai che impiegati, in forza alle imprese edili (cfr. Not. n. 8-9/2014). Con precedente nota informativa, cui si rinvia, (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 1/2015) sono state fornite le prime indicazioni operative per le imprese interessate. Indicazioni tutt’ora valide. Ora, in seguito alla approvazione di un vademecum operativo da parte delle Associazioni Nazionali, sono stati chiariti ulteriori elementi che di seguito si illustrano, che peraltro non alterano l’impianto complessivo già illustrato nella precedente nota. DURC Preliminarmente si segnala che le imprese che non hanno provveduto a versare il citato contributo per il mese di gennaio 2015, potranno effettuare un versamento a conguaglio unitamente alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio, senza alcun onere a loro carico. I sistemi di trasmissione delle denunce mensili dovranno prevedere, a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio, l’obbligatorietà di indicare nella denuncia l’importo del contributo in esame per gli operai dipendenti dalle imprese e la possibilità di riportare nella denuncia, in apposito campo, il citato contributo relativo al mese precedente. I sistemi di trasmissione della denuncia provvederanno anche al controllo della congruità dell’importo denunciato per il contributo in esame, sulla base dei valori già trasmessi e che comunque si pubblicano anche in calce alla presente. Per gli impiegati, invece, in relazione alla non conoscenza, da parte della Cassa Edile, delle informazioni relative alle giornate lavorative effettuate, l’indicazione dell’importo non sarà obbligatoria né lo stesso importo, per gli impiegati part-time, potrà essere soggetto ad un controllo di congruità. Ruolo della Cassa Edile Per il Fondo Prevedi, le aziende iscritte ad una Cassa Edile, trasmetteranno alla
Cassa Edile stessa i dati anagrafici relativi ai propri dipendenti, operai e impiegati, non ancora iscritti a Prevedi e, mensilmente, le contribuzioni contrattuali dovute per gli stessi. Per le aziendePANTONE che hanno 281 solo impiegati alle proprie dipendenze, viene CMYK 100 - 72 - 0 - 32confermata la possibilità diRGB versare le contribuzioni al 0 - 40 - 104 Fondo Prevedi ricorrendo all’intermediazione della Cassa Edile territorialmente competente, dichiarando alla stessa le anagrafiche degli interessati (una sola volta) e poi, mensilmente, trasmettendo la denuncia e le relative contribuzioni da versare al Fondo. Oppure, in alternativa, aprendo un canale diretto di comunicazione con il Prevedi. L’apertura di tale canale richiede il censimento dell’azienda e del rispettivo consulente (si vedano le indicazioni operative del Fondo Prevedi riportate sul sit www.prevedi.it ove sarà disponibile una funzionalità che consentirà di trasmettere i dati anagrafici dei lavoratori per i quali procedere al versamento contributivo). Ammontare del contributo dovuto Il contributo “contrattuale” ai Fondi Prevedi si calcola, per gli operai, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. In sostanza il contributo deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, con esclusivo riferimento, appunto, alle ore ordinarie effettivamente lavorate. Non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc.. Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per tali lavoratori le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero. Per gli impiegati il contributo dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario mentre il contributo non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario. Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita. Per gli impiegati assunti con contratto parttime, salvo quanto sopra chiarito in merito alla presenza mensile, il contributo contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Da ultimo si sottolinea che il contributo in
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parola dovrà essere arrotondato all’euro (inferiore o superiore) secondo le normali procedure. Operai PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 Importo RGB 135Para- 135 - 135
Livelli
Op. IV
metri 140
Livello Op.
130
Specia-
ripara-
metrato
DiImporto
vi-
maggiorato
sore
€
€
11,20
13,2720
€
€
10,40
12,3240
€
€
9,36
11,0916
€
€
8,00
9,4800
173
Importo orario dovuto € 0,0767
173
€ 0,0712
lizzato Op.
117
Qualifi-
173
€ 0,0641
cato Op. Co-
100
mune
173
€ 0,0548
Operai discontinui Custodi, guardiani, fattorini uscieri ed inservienti Livelli
Importo orario dovuto
Custodi, guardiani, € 0,0456 fattorini uscieri ed inservienti Custodi, portinai, € 0,0456 guardiani con alloggio Impiegati Livelli
Parametri
Importo mensile riparametrato e dovuto
Imp. 1^ cat. 200 super
€ 16,00
Imp. 1^ cat.
180
€ 14,40
Imp. 2^ cat.
150
€ 12,00
Assistente 140 Tecnico
€ 11,20
Imp. 3^ cat.
130
€ 10,40
Imp. 4^ cat.
117
€ 9,36
Imp. 4^ cat. 100 1° impiego
€ 8,00
Apprendisti - impiegati: contributo contrattuale mensile: 8 euro - operai: contributo contrattuale orario: 0,05 euro.
LAVORO
MINISTERO DEL LAVORO “GARANZIA GIOVANI” ESTENSIONE DEL BONUS OCCUPAZIONALE DECRETO DIRETTORIALE N. 11/2015 - MESSAGGIO INPS N. 1316/2015 Si informa che sul sito del Ministero del Lavoro e su quello denominato “Garanzia Giovani” (http://www.garanziagiovani.gov. it/Pagine/default.aspx) è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 con il quale sono state apportate modifiche al Decreto Direttoriale n. 1709/2014 che ha introdotto un “bonus occupazionale” previsto dal programma “Garanzia Giovani”. A tal proposito si rammenta che il programma “Garanzia Giovani” permette di ottenere ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, un incentivo economico. Sono ammessi al programma in parola i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13. In particolare, con modifica degli artt. 4, 5 e 7, è stato disciplinato quanto segue: - l’incentivo è riconosciuto anche alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro intermittente e a scopo di somministrazione, qualora l’agenzia per il lavoro fruisca, per la stessa assunzione, di remunerazione per l’attività di intermediazione e accompagnamento; - il bonus è esteso anche al contratto di apprendistato professionalizzante (rimane esclusa la fruizione per le altre due tipologie di apprendistato), nell’importo stabilito per il rapporto a tempo indeterminato. Nell’ipotesi in cui la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto; - fermo restando che non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, è invece possibile fruire del beneficio in caso di proroga del contratto se la durata complessiva dello stesso sia pari o superiore a 6 mesi; qualora la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno 12 mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi 6 mesi; - il bonus è cumulabile con gli altri incen-
tivi all’assunzione di natura economica o contributiva – anche a carattere regionale - non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti del 50% dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva. Sul punto, nel far riserva di ulteriori comunicazioni a seguito delle istruzioni Inps che dovrebbero essere diramate, si evidenzia, in particolare, che il bonus è cumulabile con l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 118, della legge n. 190/14 - legge di stabilità 2015 - (cfr. circolare del Collegio n. , con esclusione dell’apprendistato, con le previsioni di cui agli artt. 1 del decreto-legge n. 76/2013 e 2, comma 30, della legge n. 92/12 (c.d. Riforma Fornero), con lo sgravio contributivo di cui all’art. 22 della legge n. 183/11 (legge di stabilità 2012), nonché con le agevolazioni previste dal d.lgs. n. 167/11. Si rammenta inoltre che il Decreto Direttoriale n. 1709/2014, che ha istituito l’incentivo in commento,è stato innovato dal Decreto Direttoriale in esame e dal Decreto Direttoriale n. 63/2014, che ha reso retroattivo il “bonus occupazionale” alle assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014, data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni del provvedimento in parola. Al riguardo, si segnala, per l’appunto, che l’Inps, con messaggio n. 1316/2015, che si riproduce in calce alla presente nota, ha reso noto che sono state aggiornate le procedure informatiche per consentire l’inoltro delle istanze di ammissione al beneficio per le assunzioni effettuate tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014. Inps Roma, 20 febbraio 2015 Messaggio n. 1316 Oggetto: Incentivo all’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (in breve Programma “Garanzia Giovani”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014. Possibilità invio delle istanze relative ad assunzioni decorrenti dal 1° maggio 2014. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Come preannunciato nel messaggio n. 9956 del 30 dicembre 2014, in data 16 dicembre 2014 è stato pubblicato - nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro - il Decreto Direttoriale n. 63 del 2 dicembre 2014 che rettifica il Decreto Direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014, rendendo retroattivi gli incentivi di cui alla misura “Bonus Occupazionale” previsto dal Programma “Garanzia Giovani” alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° maggio 2014. A scioglimento della riserva contenuta nel
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citato messaggio, si comunica che le procedure informatiche sono state aggiornate per consentire l’inoltro di istanze di ammissione al beneficio anche per rapporti instaurati nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014. In conformità a quanto disposto dall’art. 10, c.2, del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa. Come di consueto, per ogni dubbio o segnalazione i datori di lavoro potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende; ove non riesca a risolvere il quesito ovvero per problematiche sorte a prescindere dalla proposizione di un quesito esterno, la Sede potrà interpellare la Direzione generale, preferibilmente attraverso gli uffici regionali previsti dalla circolare 135/2011, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it per problematiche di carattere giuridico o amministrativo e l’indirizzo supporto.diresco@inps.it per problematiche di carattere informatico. Istruzioni contabili Al fine di rilevare contabilmente l’onere per gli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro per l’assunzione dei giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (c.d. “Garanzia Giovani”), evidenziati nel flusso UNIEMENS, per il relativo conguaglio, con i codici “L442” e “L443” e le modalità di cui al precedente messaggio n. 9956 del 30/12/2014, in considerazione, altresì, della decorrenza prevista dal Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 63 del 2 dicembre 2014, che rettifica il Decreto Direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014, si istituisce, nell’ambito della Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive (evidenza contabile GAW), il seguente nuovo conto: GAW32144 – Incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (c.d. “Garanzia Giovani”) – Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1709 dell’8 agosto 2014 e n. 63 del 2 dicembre 2014.Gli importi degli incentivi eventualmente restituiti dai datori di lavoro, poiché indebitamente conguagliati ed evidenziati nel flusso UNIEMENS con il codice “M301”, saranno imputati al conto GAW24144, anch’esso di nuova istituzione. Il nuovo conto GAW32144 dovrà essere utilizzato, altresì, per l’imputazione conta-
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bile dell’incentivo in questione, spettante ai datori di lavoro agricoli. I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
MINISTERO DEL LAVORO - DENUNCIA DI INFORTUNIO E DI MALATTIA PROFESSIONALE - MANCATO O TARDIVO INOLTRO DEL CERTIFICATO MEDICO RICHIESTO DALL’INAIL - PROFILI SANZIONATORI - NOTA 12 GENNAIO 2015 Si informa che il Ministero del Lavoro con nota del 12 gennaio 2015, ha espresso il proprio parere in merito al regime sanzionatorio applicabile nei confronti del datore di lavoro che non ottemperi, ovvero adempia tardivamente rispetto al termine fissato dall’Inail, alla richiesta di inoltro del certificato medico relativo ad una denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In primo luogo, il Ministero ricorda che, secondo quanto stabilito, nella loro formulazione originaria, dai commi 1 e 5 dell’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: - la denuncia di infortunio sul lavoro deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico; - la denuncia di malattia professionale deve essere trasmessa dal datore di lavoro, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ne ha fatto denuncia al datore di lavoro stesso. La mancata o tardiva trasmissione del certificato medico costituivano, quindi, un comportamento direttamente sanzionabile a norma del comma 8 del medesimo art. 53. I Decreti Ministeriali 15 luglio 2005 e 30 luglio 2010, hanno poi aggiunto ai commi 1 e 5 sopra richiamati un periodo ai sensi del quale il datore di lavoro che effettua la denuncia di infortunio o di malattia professionale per via telematica è tenuto a trasmettere il relativo certificato medico soltanto su espressa richiesta dell’Inail nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore. Ciò premesso, il Ministero del Lavoro rimarca che l’attuale procedura di denuncia telematica degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali non introduce novità in merito ai profili sanzionatori della fattispecie contemplati dall’art. 53, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965. Ad avviso del Ministero, non si può infatti attribuire al periodo aggiunto ai commi 1 e 5 di tale articolo una autonoma rilevanza ai fini del comportamento sanzionabile, ma soltanto una valenza regolatoria e definitoria della procedura e delle modalità di adempimento, la cui inosservanza contribuisce comunque ad integrare gli estremi della violazione della norma, che sostanzialmente impone l’obbligo della trasmissione sia delle denunce che del certificato medico. Pertanto, il Ministero del Lavoro ritiene che, qualora non ottemperi o adempia tardivamente alla specifica richiesta di inoltro della certificazione medica da parte dell’INAIL, il datore di lavoro è sanzionabile ai sensi del comma 8 del menzionato art. 53 (ed è quindi soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.290,00 ad € 7.745,00). Nello specifico, qualora l’INAIL accerti la violazione dell’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, il datore di lavoro, a norma dell’art. 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, viene diffidato a sanare l’inosservanza ed al pagamento della sanzione amministrativa nella misura minima di € 1.290,00. Decorso inutilmente il termine fissato nell’atto di diffida, l’Istituto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 35, comma 7, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede alla contestazione della violazione del citato art. 53: in questa ipotesi, a norma dell’art. 16 della stessa Legge n. 689/1981, il datore di lavoro è ammesso, entro sessanta giorni dal ricevimento della contestazione, al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta, pari ad € 2.580,00. Laddove anche tale termine decorra inutilmente, la sanzione amministrativa viene calcolata nella misura intera, sulla base dei criteri indicati dall’art. 11 della Legge n. 689/1981 (gravità della violazione, opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità del medesimo e sue condizioni economiche). Si ricorda che, con circolari n. 44 dell’11 ottobre 2005 e n. 36 del 15 settembre 2010, l’Inail, in riferimento all’ipotesi di mancato/ tardivo invio del certificato medico richiesto dall’Istituto, ha confermato le istruzioni fornite al punto 6. della circolare n. 22 del 2 aprile 1998, relativamente al procedimento sanzionatorio previsto per le violazioni dell’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.
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INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CIRCOLARE 17/2015 E MESSAGGIO N. 1144/2015 CHIARIMENTI Con la circolare n. 17 del 29 gennaio e con il messaggio n. 1144 del 13 febbraio 2015, l’Inps ha fornito indicazioni operative in merito all’incentivo, consistente nell’esonero dal pagamento dei contributi, nel tetto massimo di 8.060 euro annui, per un periodo di 3 anni, accordato ai datori di lavoro con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in regime di part-time, effettuate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015. Si tratta del beneficio introdotto, al fine di promuovere nuova occupazione, dall’art. 1, comma 118, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). A parere dell’Inps, in relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, non è inquadrabile tra quelli disciplinati dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali) e dunque non rientra nella disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. “de minimis”. Di seguito una sintesi degli aspetti di maggior interesse per le imprese del settore. Datori di lavoro interessati L’esonero in parola è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Pertanto, oltre che alle imprese in senso stretto, l’esonero spetta anche agli studi professionali, alle associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato ecc... Requisiti del datore di lavoro L’esonero non spetta se il datore di lavoro sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti. Al riguardo, si segnala che il rispetto della presente condizione interessa esclusivamente le assunzioni riferite all’unità produttiva interessata dai sopra citati interventi di integrazione salariale. Inoltre, per la fruizione dell’esonero contributivo di cui si tratta il datore di lavoro che assume deve essere in possesso dei requi-
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siti di regolarità previsti dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006, e dunque possono fruirne solo i datori di lavoro che: - non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza; - sono in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc; - applicano la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro; - non abbiano riportato provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di violazione in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. Not. n. 2/2008). Infatti la Legge n. 296/2006 subordina il godimento di benefici contributivi, tra cui certamente rientra anche l’esonero in commento, al possesso del Durc. A tal fine il Decreto Ministeriale 24.10.2007 ha previsto l’obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito. Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l’invio della autocertificazione alla DTL deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, l’autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato. In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni: - è stata inviata la autocertificazione alla DTL e non sono intervenute modifiche: l’impresa non deve inviare nulla alla DTL; - non è stata inviata la autocertificazione alla DTL: l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24.10.2007 prima di iniziare a godere dell’esonero; - è stata inviata la autocertificazione alla DTL ma nel frattempo sono intervenute modifiche: l’impresa, deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24.10.2007 prima di iniziare a godere dell’esonero.
Rapporti di lavoro incentivati Come detto, l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ancorché in regime di part-time, con l’eccezione, per quanto interessa le imprese edili, dei contratti di: a) apprendistato; b) lavoro intermittente o a chiamata. A parere dell’Inps l’esonero contributivo, ove ne ricorrano le condizioni, trova applicazione anche con riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale. Nella circolare n. 17/2015 l’Istituto precisa che l’incentivo all’assunzione non spetta ove l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro. Peraltro, poiché la finalità ultima perseguita con l’introduzione del beneficio contributivo in oggetto è quella di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l’Inps ha evidenziato che è da ritenere che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell’ambito della circolare in commento, fruiscano dell’esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che costituiscano (anche) attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001 (che dispone: “il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”), assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Allo stesso modo, ha diritto all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990,
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entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alle sue dipendenze. Da ultimo l’Istituto ha chiarito che l’esonero contributivo trova applicazione anche con riferimento all’assunzione dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 68/1999. Requisiti del lavoratore da assumere La fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni: a) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (e dunque per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo. Si tratta: - delle società controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., dal/al datore di lavoro che assume; - di soggetti comunque “facenti capo” al datore di lavoro che assume, condizione che si riscontra nel caso di etero direzione attraverso persona fisica ovvero per via di assetti proprietari coincidenti sotto il profilo sostanziale. c) il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di Stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume. Ulteriori condizioni per il diritto all’esonero La possibilità di usufruire dell’esonero in parola è subordinata, oltre al rispetto dei requisiti sopra visti, ad ulteriori condizioni. L’esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine. Considerato che la fruizione all’esonero contributivo opera, ferme le altre condizioni, anche laddove il lavoratore venga utilizzato mediante contratto di somministrazione, la violazione del predetto diritto di precedenza sussiste anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione senza la preventiva offerta di
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riassunzione al lavoratore licenziato in relazione ad un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine; b) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l’utilizzatore; c) l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di cui al D.M. 30.10.2007 (Unilav, Unisomm, ecc.) inerente l’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge. In tal caso, la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria. Compatibilità con altre forme di incentivi all’occupazione L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”. Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni effettuate nel corso del 2015, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012. L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999; b) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori. Si ricorda che, a differenza dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità, la fruizione dell’incentivo all’assunzione di giovani genitori ai sensi del citato regolamento è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. “de
minimis” e non spetta qualora l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 12, lettera a), della legge n. 92/2012; c) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Anche in questo caso, è utile rammentare che, a differenza dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità, la fruizione dell’incentivo all’assunzione di lavoratori beneficiari del trattamento Aspi è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. “de minimis” e non spetta qualora l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 12, lettera a), della legge n. 92/2012; d) l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015, n. 11 (in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti). Difatti, sulla base della predetta modifica, il nuovo articolo 7, comma 3, del citato decreto prevede che l’incentivo è ora cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori; Per quanto concerne l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all’art. 1, del d.l. n. 76/2013, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di euro 650,00, la cumulabilità con l’esonero contributivo triennale della Legge di Stabilità 2015 è ammessa in misura limitata. Difatti, nel concorso di altri regimi agevolati, l’ammontare dell’incentivo di cui al d.l. n. 76/2013 non può comunque superare l’importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per cui, unitamente allo sgravio contributivo triennale, il citato incentivo per l’assunzione di giovani entro i 29 anni di età opererebbe solo con riferimento all’eventuale quota di contribuzione a carico del datore di lavoro superiore alla soglia mensile di euro 671,66 (euro 8.060,00/12). A titolo di esempio, sussistendo le condizioni per la fruizione di ambedue i predetti incentivi, a fronte di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro pari, nel mese, a euro 800,00, il datore di lavoro fruisce dell’esonero contributivo ex Legge di Stabilità 2015 per un importo massimo pari a euro 671,66 e dell’incentivo sperimentale ex d.l. n. 76/2013 per un importo pari a euro 128,34,
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corrispondenti alla differenza fra l’importo dei contributi previdenziali (euro 800,00) e quello dell’esonero fruito per effetto della misura in oggetto (671,66). In relazione agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 della legge n. 223/1991, risulta cumulabile con l’esonero contributivo in commento esclusivamente il contributo di cui al comma 4 dell’art. 8 della citata legge, che, per la sua natura di incentivo economico finalizzato all’occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva. Pertanto, i datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2015, effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni, dell’esonero contributivo di cui alla Legge di stabilità 2015 unitamente all’incentivo di natura economica di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima, fino ad un massimo di 12 mesi ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, ovvero di 36 mesi nel caso in cui l’assunzione del lavoratore di età superiore a 50 anni risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno. Analogamente, il predetto cumulo è ammissibile nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Soppressione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990. Come è noto, l’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ha introdotto incentivi all’occupazione a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da uguale periodo. L’incentivo è pari alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione. La misura del predetto sgravio è riferito all’intero ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro per assunzioni effettuate da imprese artigiane ovvero da datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno. Con l’introduzione dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilita 2015 è stato soppresso l’incentivo di cui all’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro
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mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, non potranno più fruire degli incentivi previsti, fino al 31.12.2014, dall’abrogato art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990. Analogamente, lo sgravio contributivo previsto dalla suddetta norma non potrà essere riconosciuto in relazione alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, ove effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015. Si precisa che, per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di cui alle sopra citate fattispecie effettuate entro il 31.12.2014, il datore di lavoro continuerà invece a fruire del beneficio contributivo disciplinato dall’art. 8, comma 9, della legge 407/1990 fino alla naturale scadenza. Misura dell’incentivo L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione: - i premi e i contributi dovuti all’Inail (che sono dovuti in forma piena); - il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c. - Fondo di Tesoreria Inps” di cui al comma 755 della legge n. 296/2006 (riguarda solamente le imprese che occupavano 50 o più dipendenti al 31 dicembre 2006 o che, se di successiva costituzione, hanno occupato 50 o più dipendenti nell’anno civile di costituzione); - il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 3, 14 e 19, della legge n. 92/2012 (non interessa le imprese edili). La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Analoga operazione di adeguamento è da effettuare in relazione ai contratti di lavoro ripartito sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12)
e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Sul piano operativo, l’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite della predetta soglia mensile, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro parttime o ripartito. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua. Ad esempio, qualora nei primi tre mesi del rapporto agevolato l’importo dei contributi a carico del datore di lavoro sia pari ad euro 500,00 mensili e nel corso del quarto mese (ad es. dicembre), assuma il valore di euro 900,00, il datore di lavoro potrà comunque fruire dell’esonero per l’intero ammontare dei contributi previdenziali del quarto mese, dal momento che l’eccedenza (euro 228,34 = 900,00-671,66) è inferiore rispetto all’importo dell’esonero non fruito nei tre mesi precedenti (euro 514,98 = 171,66 x 3). Adempimenti a carico dei datori di lavoro I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo in oggetto inoltreranno all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”. Detta richiesta andrà effettuata avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”. La sede Inps territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2015-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale. Per gli ulteriori chiarimenti operativi si rinvia al messaggio n. 1144/2014 e alla circolare n. 17/2015 disponibili, oltre che sul sito dell’Inps, anche su quello del Collegio, in calce alla presente nota.
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INPS - LEGGE N. 451/1994 DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILE E LAVORO AUTONOMO - CUMULABILE MESSAGGIO N. 501/2015 Si informa che l’Inps con messaggio n. 501 del 21 gennaio 2015, che si riproduce in calce alla presente nota, ha chiarito che in relazione ai trattamenti speciali di disoccupazione edile, previsti dall’art. 11 della Legge n. 223 del 1991 e dall’art. 3 co. 3 della Legge n. 451 del 1994, non sussistono cause di incompatibilità rispetto allo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Tale orientamento, peraltro, recepisce quanto già previsto per l’indennità di mobilità e di disoccupazione Aspi, entrambe compatibili con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo se il reddito che deriva da quest’ultimo non supera il reddito minimo escluso da imposizione fiscale. Si tratta, in particolare, di un reddito pari ad euro 4.800 per lavoro autonomo ed euro 8.000 per attività di collaborazione coordinata e continuativa, per il quale è garantito il mantenimento dello status di disoccupato. Il messaggio in parola conclude ricordando che i trattamenti di disoccupazione speciale edile, per i quali il legislatore ha già riconosciuto la possibilità della corresponsione anticipata in un’unica soluzione ai fini di intraprendere un’attività autonoma, sono compatibili e cumulabili con lo svolgimento di lavoro autonomo, fermo restando il rispetto dei suddetti limiti di reddito. Inps Roma, 21 gennaio 2015 Messaggio n. 501 Oggetto: Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui al decreto legge del 16 maggio 1994 n . 299 convertito con modificazioni nella Legge n. 4 51 de l 19 9 4 e Legge 23 luglio 1991 n. 223. A seguito di diversi quesiti formulati sia dalla strutture periferiche dell’ Istituto sia dagli utenti sulla compatibilità e cumulabilità dello svolgimento di lavoro autonomo con la percezione dei trattamenti speciali edili di cui alle leggi n. 223 del 1991 e n. 451 del 1994, in assenza di una prassi sull’argomento, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni. Nella Circolare INPS n. 67 del 2011, l’Istituto ha costruito un criterio di compatibilità e cumulabilità dello svolgimento di lavoro autonomo con la percezione dell’indennità di mobilità basato sul presupposto che il legislatore non ha previsto, nella legge n. 223 del 1991, come causa di decadenza dall’indennità, lo svolgimento di lavoro autonomo;
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anzi, in questo caso, ha dato la possibilità, all’interessato, in un’ottica di incentivazione, di richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità in un’unica soluzione. Alla luce di quanto sopra, nella citata circolare si è precisato che la percezione dell’indennità di mobilità è compatibile con lo svolgimento di lavoro autonomo, se il reddito che deriva dallo svolgimento di quest’ultimo, non supera il reddito minimo escluso da imposizione fiscale, reddito che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato (pari ad euro 4.800 per lavoro autonomo, euro 8. 000 per attività di collaborazione coordinata e continuativa). Anche per quanto riguarda i trattamenti speciali edili di cui alle leggi n. 223 del 1991 e n. 451 del 1994, il legislatore non ha previsto come causa di decadenza lo svolgimento del lavoro autonomo, ed anzi, sebbene nell’ambito di uno stanziamento finanziario, già esaurito, aveva riconosciuto la corresponsione anticipata del trattamento in un’unica soluzione per intraprendere lo svolgimento di attività autonoma. Questa circostanza, unitamente alla evoluzione normativa dettata per l’indennità di disoccupazione ASpi, in materia di compatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma (art. 2, comma 17, della Legge n. 92 del 2012), consente di poter affermare che anche i trattamenti di disoccupazione edile in parola - di cui alle leggi n. 223 del 1991 e n. 451 del 1994 sono compatibili e cumulabili con lo svolgimento di lavoro autonomo, nel rispetto dei limiti indicati nella Circolare INPS n. 67 del 2011. Si invitano gli operatori pertanto ad attenersi alle indicazioni contenute nella suddetta Circolare per valutare i casi concreti di compatibilità che si presenteranno.
INPS - FLUSSO “UNIEMENS INDIVIDUALE” - NUOVA VERSIONE DEL DOCUMENTO TECNICO - VERSIONE 3.0 - NUOVO CAMPO OBBLIGATORIO Si segnala che l’Inps ha rilasciato una nuova versione (Release 3.0 del 25 novembre 2014) del documento tecnico “UNIEMENS individuale”, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto (www.Inps.it) anche in allegato alla presente nota sul sito del Collegio. Le variazioni apportate dall’Istituto alla precedente versione del Documento (Release 2.10 dell’ 11 luglio 2014) sono evidenziate in rosso. Il testo in azzurro segnala le modifiche rispetto al preesistente flusso Emens. Tra le altre novità si segnala che in tale nuova versione è stato introdotto, a decorrere
dalla denuncia Uniemens di competenza del mese di gennaio 2015, un nuovo elemento finalizzato ad individuare il regime contributivo applicabile all’assicurato, denominato RegimePost95, che dovrà essere valorizzato con “S” se la denuncia concerne un lavoratore privo di anzianità contributiva in gestioni pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 (art. 2, comma 18, secondo periodo, legge n. 335/1995) ovvero con “N” se il lavoratore ha anzianità contributiva in gestioni pensionistiche obbligatorie alla medesima data.
INAIL - INPS - LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2015 - EFFETTI CONTRIBUTIVI E CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI CIRCOLARI N. 28/2015 E N. 16/2015 Si informa che l’Inail e L’Inps hanno fornito rispettivamente le istruzioni a seguito della pubblicazione del Decreto ministeriale 14 gennaio 2015 che ha determinato, come ogni anno, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti e del calcolo dei premi assicurativi, per l’anno 2015, a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero. Si riporta in calce alla presente nota la tabella allegata al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2015, recante “Determinazione, per l’anno 2015, delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto-Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398”. Inps - circolare n. 16/2015 L’Inps sottolinea che, come già precisato nel messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012 (cfr. Not. n. 3/2013) le disposizioni del DecretoLegge n. 317/1987 si applicano non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea ed ai lavoratori extracomunitari, in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. La circolare n. 16/2015 dell’Inps fa inoltre presente che, ai sensi dell’art. 2 del citato decreto ministeriale, per i lavoratori in relazione ai quali sono stabilite fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile viene determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle allegate al medesimo decreto.
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Per “retribuzione nazionale”, osserva l’Inps, si intende il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Tale importo deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia di retribuzione da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. Ai sensi dell’art. 3 del decreto in discorso, i valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata soltanto nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento da o per l’estero, nel corso del mese. In queste ipotesi l’imponibile mensile deve essere diviso per ventisei giornate e, successivamente, il valore ottenuto deve essere moltiplicato per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata. Anche per l’indennità sostitutiva del preavviso l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale, con le modalità indicate dall’Inps nel messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003. L’Istituto segnala che le retribuzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2015 costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Al paragrafo A), la circolare in esame evidenzia inoltre che la retribuzione individuata secondo i criteri sopra illustrati può subire delle variazioni: - laddove si verifichi, nel corso del mese, il passaggio da una qualifica all’altra, ovvero la modifica del trattamento economico individuale da contratto collettivo (nell’ambito della qualifica di “quadro”, e “dirigente”, o per passaggio di qualifica). In tali casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica, ovvero della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto; - nelle ipotesi in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (quali, ad esempio, lavoro straordinario, premi, ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel computo dell’importo della retribuzione globale annua da prendere a base per l’individuazione della fascia di retribuzione applicabile, sarà necessario rideterminare l’importo della stessa, comprensivo delle predette voci retributive, e dividere nuovamente il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se, per effetto del ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia di retribuzione da prendere a riferimento nell’anno per il cal-
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colo dei contributi rispetto a quella adottata, occorrerà procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a decorrere dal mese di gennaio dell’anno in corso. Da ultimo, l’Inps comunica che le aziende le quali, per il mese di gennaio 2015, hanno operato in difformità dalle disposizioni sopra sintetizzate, possono effettuare la regolarizzazione, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il 16 aprile 2015, attenendosi alle modalità illustrate alla lettera B) della circolare in esame. Inail - circolare 28/2015 L’inail con circolare n. 28 del 6 febbraio 2015, ha diramato, per sua competenza, le istruzioni per l’applicazione del Decreto ministeriale in commento. Si ritiene inoltre opportuno sottolineare come l’Inail confermi la propria linea interpretativa circa l’applicabilità dei valori convenzionali in argomento anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall’art. 4 comma 1, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha esteso l’obbligo assicurativo alla predetta categoria di lavoratori a far data dal 16 marzo 2000, fissando, nel contempo, la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi in misura pari al massimale per la liquidazione delle rendite: in proposito si richiamano le indicazioni a suo tempo fornite dalla Confindustria. La circolare in esame ricorda che, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2015: - le retribuzioni convenzionali mensili individuate nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento sono frazionabili in ventisei giornate soltanto nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro e trasferimenti da o per l’estero intervenuti nel corso del mese; - per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle citate tabelle. La “retribuzione nazionale”, osserva l’Inail, consiste nel trattamento economico mensile (cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per dodici) comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione della “indennità estero”. Qualifica
Retribuzione Convenzionale Mensile
OPERAI Operai
1.920,52
Impiegati d’ordine
Impiegati di con- 2.600,45 cetto Impiegati direttivi di 3.218,31 VI livello Impieg. direttivi di 3.698,10 VII livello Qualifica
IMPIEGATI
2.258,75
Retribuzio- Retribuzione Naziona- n e C o n le Mensile venzionale Mensile
QUADRI Fascia I
f i n o a 3.961,01
II
da 3.961,02 4.267,51 a 4.267,51
III
d a 4.574,01 4.267,52a 4.574,01
IV
da 4.574,02 4.880,51 a 4.880,51
V
da 4.880,52 4.880,52 in poi
3.961,01
DIRIGENTI Fascia I
f i n o a 5.889,88 5.889,88
II
da 5.889,89 6.974,31 a 6.974,31
III
da 6.974,32 8.058,71 a 8.058,71
IV
da 8.058,72 9.143,11 a 9.143,11
V
da 9.143,12 10.227,54 a 10.227,54
VI
d a 11.311,95 10.227,55 a 11.311,95
VII
d a 12.396,36 11.311,96 a 12.396,36
VIII
d a 13.480,78 12.396,37 a 13.480,78
IX
d a 14.565,19 13.480,79 a 14.565,19
X
d a 14.565,20 14.565,20 in poi
Operai specializzati 2.111,71 Operai 4 livello
2.258,75
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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. 81/08 EX ART. 12 MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA DA PARTE DELLE ASL - CONFLITTO DI INTERESSI INTERPELLO N. 27/2014 Si informa che con interpello n. 27 del 31 dicembre 2014, che si riproduce in calce alla presente, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di avvalersi delle prestazioni della ASL per ciò che attiene l’attività di sorveglianza sanitaria e le altre attività riconducibili al medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, atteso che il comma 3 dell’art. 39 del medesimo decreto stabilisce che il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare ad alcun titolo attività di medico competente. Ministero del Lavoro Roma, 31 dicembre 2014 Interpello n. 27 Oggetto: art. 12, D .Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sul conflitto di interessi delle AA.SS. LL nel! ‘esplicare le attività di “sorveglianza sanitaria” assegnate al medico competente. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha inoltrato istanza di interpello in merito al possibile conflitto di interessi derivante dalla stipula di convenzioni tra alcuni enti pubblici e alcune aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, in relazione a quanto previsto dall’art. 41, comma l, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente. L ‘interpellante nel far presente che tale situazione appare notevolmente diffusa in alcune regioni, considerato che “tra le competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Provinciali, l ‘attività di “medicina del lavoro “ riguarda le attività di vigilanza e non già quelle di sorveglianza, come espressamente indicato dal/ ‘art. 13”, chiede di sapere se .. risulti praticabile la possibilità di avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Provinciali per quanto attiene al/ ‘attività di “sorveglianza sanitaria” e alle altre attività del medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008”. Al riguardo si osserva che l’art. 39 al comma 2, del D.Lgs. n 81/2008 prevede che il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
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a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. Al successivo comma 3 che “il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente “. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. Il contenuto letterale delle norme sopra citate chiaramente consente al datore di lavoro, tramite convenzioni con una struttura pubblica, come una ASL, o anche con una struttura privata, di potersi avvalere, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell’attività di medici competenti dipendenti di tali strutture. Resta esclusa la possibilità di potersi avvalere, per effettuare l’attività di medico competente, di dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono una attività di vigilanza, per i quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione “ad alcun titolo e in a/erma parte del territorio nazionale’’. Stante la previsione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, per cui la sorveglianza sanitaria è effettuata esclusivamente dal medico competente, il datore di lavoro può avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Locali per quanto attiene all’attività di “sorveglianza sanitaria’’ e alle altre attività di medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente alla messa a disposizione dell’opera di dipendenti di tale struttura, se in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38 e sempre che non sussistano condizioni di incompatibilità, di cui al comma 3 dell’art. 39, previa sottoscrizione di una specifica convenzione per l’effettuazione dell’attività di medico competente.
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. 81/08 - MINISTERO DEL LAVORO - CADUTE DALL’ALTO - DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO MARCATURA CE CIRCOLARE N. 3/2015 Si informa che il Ministero del Lavoro con circolare n. 3 del 12 febbraio 2015 ha fornito chiarimenti in merito alla marcatura CE dei dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. Tali chiarimenti, evidenziano le differenze tra le seguenti due tipologie di dispositivi: - I dispositivi di ancoraggio installati non
permanentemente nelle opere di costruzione, che quindi seguono il lavoratore e sono caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili; - I dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono fissi e non trasportabili (compresi quelli con componenti rimovibili perché, ad esempio, avvitati ad un supporto). I primi,essendo “tenuti” dall’utilizzatore durante il periodo della sua esposizione al rischio e rimossi alla fine del lavoro, sono considerati dispositivi di protezione individuali (DPI) e come tali sono soggetti alla marcatura CE come DPI ai sensi della Direttiva Europea 89/686/CEE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i.. La seconda tipologia di dispositivi, invece, proprio per il fatto che sono fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e pertanto non devono riportare la marcatura CE come DPI. Per il fatto che sono installati permanentemente nelle opere da costruzione, tuttavia, tali dispositivi rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione. A titolo esemplificativo, si evidenziano le seguenti norme armonizzate ai sensi delle quali devono essere marcati CE come prodotti da costruzione i relativi dispositivi di ancoraggio: - UNI EN 516:2006, che si applica alle “installazioni per l’accesso al tetto”, fissate in modo permanente a parti strutturali dei tetti inclinati, per potere stare in piedi o camminare durante l’ispezione, la manutenzione e la riparazione delle attrezzature e/o degli impianti collocati sul tetto. Le installazioni per l’accesso ai tetti sono classificate come segue: Classe 1 installazioni che non devono essere usate come punti di ancoraggio ai quali non devono essere agganciati DPI contro le cadute dall’alto o di trattenuta; Classe 2 installazioni che possono essere usate come punti di ancoraggio ai quali possono essere agganciati DPI contro le cadute dall’alto o di trattenuta. - UNI EN 517:2006, che si applica ai ganci di sicurezza per tetti, installati permanentemente a parti strutturali di tetti inclinati. Tali ganci sono progettati per ancoraggio di scale per tetti, nonché per supportare piattaforme di lavoro, e possono essere utilizzati simultaneamente come punti di ancoraggio ai quali possono essere agganciati DPI contro le cadute dall’alto o di trattenuta, se certificati in tal senso dal fabbricante. La stessa norma UNI EN 517 non si applica alle installazioni (ganci di sicurezza per tetti) che vengono usate esclusivamente come punti di ancoraggio per DPI contro le cadute dall’alto o di trattenuta.
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TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.LGS. 81/08 - DECIMO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE Si rende noto che é stato pubblicato il decimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.. Tale elenco, riportato nel Decreto Direttoriale del 20 gennaio 2015, sostituisce integralmente quello precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2014. Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche periodiche sono effettuate a titolo oneroso e le relative spese sono a carico del datore di lavoro.
LEGGE N. 297/82 -TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI GENNAIO 2015 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di gennaio 2015 è risultato pari a 106,5. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2014 e quello di gennaio 2015 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di gennaio 2015 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2014 è pari a: 1,001250
IMPIEGATI
in vigore dal 1° GENNAIO 2015 Indennità
Premio
Elemento
di produzione 1-1-2011
distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
TOTALE
1-7-2014
di contingenza 1-11-1991
1.630,71 1.467,63 1.223,02 1.141,51 1.059,96 953,97 815,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
2.572,08 2.370,80 2.058,49 1.947,76 1.841,87 1.707,55 1.533,48
Stipendio minimo
QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
in vigore dal 1° GENNAIO 2015
Paga base oraria dal 1-7-2014
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,60 6,13 5,51 4,71
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
TOTALE
11,33 10,74 9,95 8,92
in vigore dal 1° GENNAIO 2015
Paga base oraria dal 1-7-2014
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,24
2,47
1,07
0,05
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,77 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. 163
TOTALE
7,83 7,23
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
78,77
28,48
11,75
41,24
41,24
16,33
3,69
OPERAIO SPECIALIZZATO
74,65
26,99
11,13
39,09
39,09
15,48
3,50
OPERAIO QUALIFICATO
69,13
25,00
10,31
36,19
36,19
14,33
3,24
OPERAIO COMUNE
61,93
22,39
9,23
32,42
32,42
12,84
2,90
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
41,48
15,00
6,18
21,72
8,60
1,94
2° semestre
44,93
16,25
6,70
23,53
9,32
2,11
3° semestre
48,39
17,50
7,22
25,34
10,03
2,27
4° semestre
51,85
18,75
7,73
27,15
10,75
2,43
5° semestre
55,30
20,00
8,25
28,96
11,47
2,59
6° semestre
58,76
21,25
8,76
30,77
12,18
2,76
7° semestre
58,76
21,25
8,76
30,77
12,18
2,76
8° semestre
58,76
21,25
8,76
30,77
12,18
2,76
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
74,65
26,99
11,13
39,09
39,09
15,48
3,50
69,13
25,00
10,31
36,19
36,19
14,33
3,24
61,93
22,39
9,23
32,42
12,84
2,90
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
164
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
75,06
24,77
8,03
37,53
37,53
15,06
2,90
OPERAIO SPECIALIZZATO
71,13
23,47
7,61
35,56
35,56
14,27
2,74
OPERAIO QUALIFICATO
65,87
21,74
7,05
32,93
32,93
13,21
2,54
OPERAIO COMUNE
59,01
19,47
6,31
29,50
29,50
11,84
2,28
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
39,52
13,04
4,23
19,76
7,93
1,52
2° semestre
42,81
14,13
4,58
21,41
8,59
1,65
3° semestre
46,11
15,22
4,93
23,05
9,25
1,78
4° semestre
49,40
16,30
5,29
24,70
9,91
1,91
5° semestre
52,69
17,39
5,64
26,35
10,57
2,03
6° semestre
55,99
18,48
5,99
27,99
11,23
2,16
7° semestre
55,99
18,48
5,99
27,99
11,23
2,16
8° semestre
55,99
18,48
5,99
27,99
11,23
2,16
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
71,13
23,47
7,61
35,56
35,56
14,27
2,74
65,87
21,74
7,05
32,93
32,93
13,21
2,54
59,01
19,47
6,31
29,50
11,84
2,28
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
165
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%
9,49%
45,07%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
166
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%
9,49%
41,27%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
167
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
168
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2014 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
oltre euro 28.000,01
1,73
PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff
169
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
170
Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015
Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%
a carico dirigente 9,19% (1) — — — —
26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
26,96% (3)
9,19% (1) — — — — 9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.
171
Dirigenti dal 1° gennaio 2015 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2015 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico azienda
Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
a carico dirigente 4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda
a carico dirigente
Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre
240,00 euro al trimestre
172
—
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015 Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° gennaio 2015 quale risulta a seguito: - della conclusione, al 31 dicembre 2014, del periodo di sperimentazione per l'erogazione del Premio Cantiere; - del rinnovo del ccnl, sottoscritto in data 1° luglio 2014 che ha previsto: - la riduzione del contributo per il finanziamento della CAPE al 2,5%; - la riduzione del contributo APE - ora FNAPE - fissato al 4,30%; - l'introduzione del contributo contrattuale al Fondo PREVEDI.
173
1) 2) 3) 4)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
A)
Retribuzione diretta
B) B1) C)
Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)
D) E) E1) F) F1)
G) H) I)
OPERAIO quarto livello
OPERAIO specializzato
OPERAIO qualificato
OPERAIO comune
6,60 3,01 1,66 0,06
6,13 3,00 1,55 0,06
5,51 2,99 1,39 0,06
4,71 2,96 1,19 0,06
11,33
10,74
9,95
8,92
1,07 0,36
1,07 0,36
1,07 0,36
1,07 0,36
4,49 1,61
4,26 1,53
3,95 1,41
3,54 1,27
0,08 8,45
0,08 8,04
0,07 7,47
0,06 6,74
1,45
1,37
1,27
1,14
Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
0,07
0,07
0,06
0,06
0,14 1,71 0,25 31,01 6,20 3,72
0,13 1,63 0,24 29,52 5,90 3,54
0,12 1,53 0,22 27,48 5,50 3,30
0,11 1,38 0,20 24,85 4,97 2,98
TOTALE
40,93
38,96
36,28
32,80
A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
TRIBUTI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
CHIARIMENTI SUL REGIME FISCALE DEL “RENT TO BUY” CIRCOLARE MINISTERIALE (Circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015)
Con la circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul regime fiscale applicabile, ai fini delle imposte dirette e indirette, ai nuovi contratti di “rent to buy” ovvero a quei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. La circolare chiarisce che si tratta di una fattispecie contrattuale che si caratterizza: ■ per l’immediata concessione in godimento dell’immobile verso il pagamento di canoni; ■ per il diritto del conduttore di acquistare il bene; ■ per l’imputazione di una quota dei canoni a corrispettivo del trasferimento. In particolare la Circolare approfondisce gli aspetti fiscali (ai fini dell’IVA, dell’imposta di Registro e delle imposte sui redditi) che riguardano: ■ la quota di canone corrisposta per il godimento dell’immobile; ■ la quota di canone corrisposta come anticipazione del corrispettivo; ■ il successivo trasferimento dell’immobile; ■ le somme restituite in caso di mancata conclusione del contratto di compravendita. In particolare l’Agenzia chiarisce che i canoni percepiti per il godimento dell’immobile sono assimilati a quelli della locazione mentre le quote corrisposte come anticipazione del corrispettivo sono assimilate agli acconti. Pertanto, se il concedente è un’impresa (soggetto Iva), alle quote di canone imputate a godimento dell’immobile si applica la disciplina Iva prevista per i canoni di locazione, mentre le quote di canoni corrisposte a titolo di anticipazione del prezzo di cessione (acconti) seguono il trattamento Iva applicabile alle cessioni di immobili. Viene chiarito, inoltre, che nel caso di esercizio del diritto di acquisto dell’immobile, il momento di effettuazione dell’operazione si verifica con il passaggio della proprietà e la base imponibile è determinata dal corrispettivo di vendita pattuito cui va detratta la somma dei canoni versati dall’acquirente a titolo di anticipazione (acconti). L’Agenzia, infine, chiarisce anche il trattamento fiscale da applicare nelle ipotesi di mancato trasferimento dell’immobile. Si segnala che la Circolare in parola è disponibile sul sito internet di ANCE Brescia - Collegio Costruttori e che agli uffici può essere richiesta la guida predisposta dall’ANCE che offre una completa ed approfondita panoramica sul regime fiscale applicabile al rent to buy.
“SPLIT PAYMENT” CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI RIMBORSI DEI CREDITI IVA PANTONE 281 IN VIA PRIORITARIA CMYK 100 - 72 - 0 - 32 (D.M. 20 febbraio 2015) RGB 0 - 40 - 104
Semplificazione del rimborso prioritario del credito IVA derivante dall’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”) per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P.A.. Questa la novità contenuta nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 2015, che modifica il D.M. 23 gennaio 2015, con il quale sono state individuate le modalità operative della “scissione dei pagamenti”. Come noto, dal 1° gennaio 2015, è in vigore il nuovo sistema dello “split payment” (art.17-ter del D.P.R. 633/1972[1]), ossia il meccanismo che pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse. Con riferimento al rimborso del credito IVA, l’art.8 del D.M. 23 gennaio 2015 prevede, a favore dei soggetti che effettuano le operazioni assoggettate a “split payment”, l’esecuzione dello stesso in via prioritaria[2]. In particolare, tale priorità si applica: - a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015 (ossia, a decorrere dal credito IVA maturato
174
nel trimestre gennaio-marzo 2015, da chiedere a rimborso con istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2015); - limitatamente all’ammontare complessivo dell’IVA applicata sulle operazioni soggette al PANTONE meccanismo della COOL GRAY 9 “scissione dei pagamenti”. CMYK 0 - 0 - 0 - 60 In RGB tal 135 ambito, l’art.8, co.1, del D.M. 23 - 135 - 135 gennaio 2015 stabiliva, in origine, che il rimborso prioritario del credito IVA derivante dall’utilizzo dello “split payment” potesse essere concesso nel rispetto delle specifiche condizioni previste dall’art.2 del D.M. 22 marzo 2007[3], quali: - esercizio dell’attività da parte dell’impresa richiedente da almeno 3 anni, - credito IVA chiesto a rimborso di importo pari o superiore: ■ a 10.000 euro in caso di rimborso annuale, o a 3.000 euro per quello trimestrale, ■ al 10% dell’ammontare dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati nell’anno o nel trimestre cui si riferisce il rimborso. Intervenendo su tale aspetto, l’art.1 del D.M. 20 febbraio 2015 elimina il riferimento a queste condizioni ai fini dell’ottenimento dei rimborsi IVA in via prioritaria. In sostanza, alla luce di tale novità, i soggetti che eseguono operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) nei confronti della P.A., sottoposte al sistema dello “split payment” possono richiedere i rimborsi IVA prioritari, senza le predette limitazioni, già a partire dalle richieste «relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015»[4]. Resta fermo che il credito IVA derivante dalle operazioni assoggettate alla “scissio-
TRIBUTI
ne dei pagamenti” può essere utilizzato, oltre che a rimborso (prioritario), anche in compensazione con altre imposte o contributi (cd. compensazione “orizzontale” o “esterna”, mediante Modello F24), in base alle modalità operative riepilogate nel documento tecnico allegato. Note: [1] Introdotto dall’art.1, co.629, lett.b, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015). [2] Ai sensi dell’art.38-bis, co.10, del D.P.R. 633/1972, in base al quale “Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria”. [3]Si tratta delle condizioni relative al rimborso prioritario del credito IVA a favore dei subappaltatori edili che applicano il meccanismo del “reverse charge”. [4] Cfr. l’art.2 del D.M. 20 febbraio 2015.
SEMPLIFICAZIONI FISCALI NOVITÀ IN MATERIA DI RIMBORSI IVA (C.M. 32/E/2014)
Rimborsi IVA fino a 15.000 euro senza garanzia fideiussoria né visto di conformità, necessario solo per i rimborsi IVA superiori a 15.000 euro. Lo conferma la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2014, n.32/E, che illustra le novità in materia di rimborsi IVA contenute nel D.Lgs. 175/2014 cd. “Semplificazioni fiscali”[1]. Come noto, l’art.13 del D.Lgs. “Semplificazioni fiscali”, riscrivendo l’art.38-bis del D.P.R. 633/1972, prevede la necessità di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, ovvero sull’istanza trimestrale da cui emerge il credito, al fine di ottenere il rimborso di crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro, così come attualmente già previsto per effettuare la compensazione dei medesimi crediti con altri debiti fiscali in capo al contribuente. Viene, inoltre, aumentato l’importo dei rimborsi per i quali non è richiesta la garanzia fideiussoria, che passa da 5.164 euro a 15.000 euro (pertanto, per ottenere il rimborso di crediti di ammontare pari o inferiore a 15.000 euro, non è più necessaria né l’apposizione del visto di conformità, né la garanzia fideiussoria). Le citate novità operano dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del Provvedimento. Tali modifiche, seppur manifestano l’inten-
zione del Governo di semplificare il procedimento di recupero dei crediti fiscali dei contribuenti, attenuano, ma non azzerano, i costi a carico del contribuente connessi al recupero del credito (siano essi relativi al visto di conformità, piuttosto che alla presentazione della garanzia fideiussoria). Per questo, l’ANCE ritiene indispensabile prevedere meccanismi alternativi, in grado di coniugare l’interesse dell’Erario con il diritto del contribuente di vedersi riconosciuto, tempestivamente e senza costi, il rimborso del proprio credito. Tale esigenza si manifesta in modo ancor più evidente per il settore delle costruzioni, dove le imprese presentano una situazione IVA fisiologicamente a credito (per operazioni “attive” ad aliquote IVA più basse - 4% o 10% - di quelle applicate sulle operazioni “passive” - es. acquisto di materiali con aliquota ordinaria del 22% - e per l’utilizzo del “reverse charge” come subappaltatori). La questione dei rimborsi IVA ha assunto, poi, dal 1° gennaio 2015, importanza anche per le problematiche derivanti dall’entrata in vigore dello “split payment”, che aggrava la situazione relativa ai crediti IVA vantati dalle imprese del settore delle costruzioni[2]. In particolare, con la C.M. 32/E/2014 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito a: ■ rimborsi iva fino a 15.000 euro In particolare, per i rimborsi IVA fino a 15.000 euro, il contribuente non deve fornire alcuna garanzia fideiussoria[3], ma solo presentare la dichiarazione IVA (per i rimborsi annuali), ovvero l’istanza di rimborso (per quelli infrannuali). Circa il calcolo della soglia dei 15.000 euro, viene precisato che il limite deve essere riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate nel periodo d’imposta (cfr. anche R.M. 165/E/2000). ■ rimborsi superiori a 15.000 euro senza garanzia fideiussoria Al fine di ottenere rimborsi IVA superiori a 15.000 euro, i contribuenti cd. “virtuosi” (ossia i soggetti che, tra l’altro, esercitano l’attività d’impresa da almeno 2 anni e che non abbiano ricevuto avvisi di accertamento o rettifica dell’IVA per determinati importi) devono presentare la seguente documentazione: 1. la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito, corredata dal visto di conformità, o la sottoscrizione alternativa[4] da parte dei soggetti a ciò abilitati. Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione è unico, nel senso che vale sia per i rimborsi, sia ai fini della compensazione del credito IVA[5]. Inoltre, viene specificato che tale certifica-
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zione è legata alla modalità di utilizzo del credito IVA (a rimborso o in compensazione), e prescinde dall’ammontare complessivo del credito stesso. In sostanza, in presenza di un credito IVA complessivo di 20.000 euro, che il contribuente voglia richiedere per metà a rimborso (ad es. 10.000 euro) e per metà in compensazione (10.000 euro), il visto di conformità non è necessario per nessuna delle due modalità di utilizzo, visto che gli importi singolarmente considerati non superano i 15.000 euro ciascuno. Resta fermo che, nell’ipotesi in cui si intenda, nel medesimo periodo d’imposta, chiedere tutto il credito IVA a rimborso (nell’esempio, pari a 20.000 euro), in un’unica soluzione, o in diversi momenti, è necessario apporre il visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sull’istanza di rimborso successiva al superamento del limite di 15.000 euro. In ogni caso, la C.M. 32/E/2014 conferma che il limite di 15.000 euro, oltre il quale è necessario il visto di conformità, si riferisce all’intero periodo d’imposta; 2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà[6], che attesti determinati requisiti, ossia che: ■ solidità patrimoniale - il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta[7]; - la consistenza degli immobili non è diminuita di oltre il 40% (per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata) rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta. Come chiarito dalla C.M. 54/1999, con riferimento all’analoga disposizione ad oggi in vigore[8] «tale requisito non è richiesto nei confronti delle imprese che hanno come oggetto principale della loro attività la compravendita di immobili». Pertanto, alla luce del citato chiarimento, si ritiene che la disposizione non riguardi i cd. “immobili merce” delle imprese di costruzioni, la cui cessione rientra «nella normale gestione dell’attività esercitata» e non comporta la suddetta limitazione al rimborso IVA; - l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle predette risultanze contabili. Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le citate informazioni si ricavano dalle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, terminato prima della presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso. Inoltre, l C.M. 32/E/2014 chiarisce che per il calcolo del periodo d’imposta precedente (“ultimo periodo d’imposta”) si deve far riferimento alla data della richiesta di rimborso[9];
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■ continuità aziendale - per le società di capitali non quotate in borsa, non risultano cedute nell’anno precedente alla richiesta, azioni o quote della medesima società per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; ■ regolarità nel versamento dei contributi - sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi. Resta fermo, chiarisce la C.M. 32/E/2014, che il contribuente può scegliere, in tale ipotesi, di presentare comunque la garanzia fideiussoria, circostanza che lo esonera dall’obbligo di inserire il visto di conformità nella dichiarazione o nell’istanza di rimborso e di produrre la dichiarazione sostitutiva (cfr. anche art.38-bis, co.6, del D.P.R. 633/1972) [10]. ■ rimborsi superiori a 15.000 euro con garanzia fideiussoria Diversamente, i cd. contribuenti “non virtuosi” che intendano richiedere rimborsi IVA superiori a 15.000 euro devono presentare idonea garanzia patrimoniale (titoli di Stato, fideiussione). In sostanza, devono prestare la garanzia i soggetti che: - esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, diversi dalle imprese cd. “start-up innovative”; - hanno ricevuto, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato in misura superiore a determinate percentuali, stabilite dalla medesima disposizione. Al riguardo, la C.M. 32/E/2014 chiarisce che per la verifica dell’assenza di avvisi di accertamento (o di rettifica) l’arco temporale dei 2 anni precedenti deve essere calcolato dalla data della richiesta del rimborso[11]. Inoltre, viene precisato che gli atti di accertamento possono riguardare sia l’IVA, sia «gli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate» (IRPEF,IRES) e che gli atti di accertamento vengono presi in considerazione a prescindere dall’esito della verifica, con le sole eccezioni relative all’annullamento dell’atto in autotutela, ovvero alla presenza di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato. Sul tema, l’Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che per “importi accertati” si intende sia l’imposta accertata, sia il minor credito[12]; - hanno presentato la dichiarazione, o l’istanza da cui emerge il credito IVA, senza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, ovvero non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; - richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
La durata della garanzia è pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dall’accertamento. Resta fermo che, nell’ipotesi in cui è prestata la garanzia, la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito non deve essere corredata dal visto di conformità ovvero dalla sottoscrizione alternativa. ■ termine di esecuzione dei rimborsi annuali In merito, la C.M. 32/E/2014 conferma che, in base al nuovo art.38-bis del D.P.R. 633/1972, il termine di 90 giorni per l’esecuzione dei rimborsi IVA annuali decorre dalla data di presentazione della dichiarazione (e non più dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione IVA, fissata al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento). In sostanza, il termine dei 90 giorni viene anticipato a decorrere dalla data effettiva di presentazione della dichiarazione (ad esempio, dichiarazione annuale con richiesta di rimborso presentata il 1° febbraio, esecuzione dello stesso entro il 30 aprile). ■ disciplina dei rimborsi iva nel periodo transitorio In tal ambito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le nuove regole sui rimborsi IVA introdotte dal D.Lgs. “Semplificazioni fiscali” si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data del 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014). In particolare, viene chiarito chein caso di: - rimborsi IVA di importo compreso fra 5.164,57 euro a 15.000 euro, la cui richiesta è stata presentata prima del 13 dicembre 2014, e non ancora eseguiti, gli interessati sono esonerati dal presentare la garanzia fideiussoria, anche se questa sia stata già richiesta; - rimborsi IVA di importo superiore a 15.000 euro, già richiesti al 13 dicembre 2014, l’interessato (cd. contribuente “virtuoso”) deve produrre la dichiarazione/istanza corredata dal visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In tale ipotesi, viene ulteriormente precisato che l’esistenza delle condizioni richieste per l’apposizione del visto di conformità e per la presentazione della dichiarazione sostitutiva devono essere verificate alla data del 13 dicembre 2014 e non alla data della richiesta di rimborso, «in modo che la valutazione del rischio tenga conto della situazione attuale del contribuente». In entrambi i casi, nell’ipotesi in cui il rimborso sia stato già erogato alla data del 13 dicembre 2014, le garanzie fideiussorie prestate, ancora in corso di validità, non possono essere restituite. Circa la sospensione degli interessi a favore del contribuente in caso di ritardo nella
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presentazione della garanzia, il periodo di sospensione termina e gli interessi riprendono a decorrere dal 13 dicembre 2014 (per i rimborsi fino a 15.000 euro), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva (per i rimborsi superiori a 15.000 euro, ferma restando, in tale ipotesi, la necessità del visto di conformità). Alla luce delle citate novità, l’ANCE ha predisposto alcuni schemi riepilogativi, relativi alla disciplina dei rimborsi IVA, che possono essere richiesti dalle imprese associate. Note: [1] Cfr. D.Lgs. 175/2014. [2] Cfr. Circolare n.1/E del 9 febbraio 2015. [3] Il limite relativo all’importo dei rimborsi eseguibili senza prestazione della garanzia e di altri adempimenti è stato, infatti, aumentato da 5.164,57 euro a 15.000 euro dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. “Semplificazioni fiscali”. [4] Ai sensi, rispettivamente, dell’art.35 del D.Lgs. 241/1997 e dell’art.10, co.7, primo e secondo periodo, del D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009. [5] Come noto, l’obbligo di apporre il visto di conformità, già previsto ai fini della compensazione dei crediti IVA con altri debiti tributari (art.10 del D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009), è stato previsto dal D.Lgs. “Semplificazioni fiscali” anche ai fini del rimborso IVA superiore a 15.000 euro (cfr. nuovo art.38-bis del D.P.R. 633/1972). Si ricorda, inoltre, che il medesimo visto di conformità è stato previsto anche per le dichiarazioni relative alle imposte sul reddito ed all’IRAP, ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti, relativi a tali imposte, superiori a 15.000 euro (cfr. art.1, co.574, legge 147/2013 - legge di Stabilità 2014). [6] Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione deve essere resa nell’apposito riquadro della dichiarazione IVA, ovvero nel modello IVA TR. [7] Tale condizione, precisa la C.M. 32/E/2014, vale per i soli soggetti che adottano il regime della contabilità ordinaria, mentre si ritiene che sia escluso per coloro che operano in contabilità semplificata. [8] Ossia l’art.38-bis, co.7, lett.c, n.1, del D.P.R. 633/1972. [9] Ad esempio, in caso di richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2015, l’anno di riferimento è quello compreso tra il 15 marzo 2014 e il 14 marzo 2015. [10] Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, altresì, che l’interessato può modificare la scelta effettuata in dichiarazione, relativa alla richiesta di rimborso del credito IVA, presentando una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine. In tale ipotesi, deve verificare, nella nuova richiesta di rimborso, che non sia stato superato il limite di 15.000
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(oltre il quale, come detto, è necessario il visto di conformità). [11] Ad esempio, la C.M. 32/E/2014 chiarisce che per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2015, qualsiasi atto di accertamento o rettifica notificato prima del 15 marzo 2013 non verrà preso in considerazione; al contrario, la presenza di atti di accertamento o di rettifica notificati dal 15 marzo 2013 al 14 marzo 2015 comporta l’obbligo di presentare la garanzia fideiussoria, sempre se vengono superate le percentuali previste dall’art.38-bis, co.4, lett.b, del D.P.R. 633/1972. [12] In tale nozione sono compresi anche gli atti relativi al recupero dei crediti inesistenti, ai sensi dell’art.1, co.421-423, della legge 311/2004 e dall’art.27, co.18, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 2/2009.
DEBITI FISCALI RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RATEIZZAZIONE (D.L. 192/2014)
Riapertura del termine per la presentazione della nuova richiesta di rateizzazione dei debiti fiscali, consentita fino al luglio 2015, nell’ipotesi di decadenza dal precedente piano di rateazione. Questa la principale misura fiscale d’interesse per il settore delle costruzioni contenuta nel Decreto Legge 31 dicembre 2014, n.192,
cd. “Milleproroghe 2015” convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n.11, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2015. In particolare, in fase di conversione in legge del D.L. “Milleproroghe 2015” sono state introdotte, tra l’altro, le seguenti disposizioni fiscali: Disciplina della rateizzazione dei debiti fiscali (art.19 D.P.R. 602/1973). Come noto, la possibilità di dilazione di pagamento è ammessa in presenza di somme iscritte a ruolo relative a debiti tributari. Deve trattarsi di somme iscritte a ruolo a titolo definitivo, ossia dovute a seguito di accertamenti non più impugnabili[1]. In tal ambito, al contribuente in difficoltà può essere concessa una rateizzazione dei debiti fiscali, che si distingue tra ordinaria (fino a 72 rate mensili) ovvero straordinaria (ampliamento della rateazione ordinaria fino a 120 rate mensili) [2]. Con riferimento alla rateazione ordinaria, l’art.10, co.12-quinquies, del D.L. 192/2014[3] stabilisce che i soggetti decaduti da tale beneficio possono chiedere un nuovo piano di rateazione, fino ad ulteriori 72 rate mensili, a condizione che: ■ la decadenza dal piano originariamente concesso sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014 (termine precedente fissato al 22 giugno 2013); ■ la richiesta della nuova rateizzazione sia presentata entro il 31 luglio 2015 (termine precedente 31 luglio 2014).
Resta fermo che tale nuovo piano di rateazione non è ulteriormente prorogabile, ed il debitore decade dal medesimo in caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive[4]. Inoltre, il medesimo art.10, co.12-quinquies, del D.L. “Milleproroghe 2015” prevede che: ■ a seguito della richiesta di tale secondo piano di rateizzazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive; ■ nell’ipotesi in cui la nuova richiesta di dilazione sia successiva alla verifica positiva di Equitalia, di cui all’art.48-bis del D.P.R. 602/1973[5], la nuova rateazione non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto di tale verifica. In tal caso, quindi, il nuovo importo da rateizzare è pari al debito residuo al netto dell’importo risultante dalla verifica ai sensi del predetto art.48-bis; Dichiarazione IVA Sotto tale profilo, viene previsto che la presentazione della dichiarazione IVA[6] in via autonoma (ossia separatamente dal Modello UNICO) diventerà obbligatoria dal periodo d’imposta 2016 (ossia per le dichiarazioni da presentare entro il 28 febbraio 2017), anziché dal 2015, come originariamente previsto dalla legge di Stabilità 2015 (art.10, co.8-bis, del D.L. 192/2014). Sempre dal periodo d’imposta 2016 viene abrogato l’obbligo di comunicazione dei dati IVA riferita all’anno solare precedente (disciplinato dall’art.8-bis del D.P.R. 22 luglio1998 n.322). Pertanto, tale adempimento resta in vigore solo per la comunicazione dati IVA da presentare entro il 28 febbraio 2016 (periodo d’imposta 2015)[7]; Delibere TARI Al riguardo, per il 2014, viene prevista la validità delle deliberazioni TARI adottate dai Comuni entro il 30 novembre 2014 (art.10, co.12-quinquiesdecies, del D.L. 192/2014). Inoltre, per i Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe TARI entro la predetta data del 30 novembre 2014, restano ferme, ai fini della riscossione del tributo, le tariffe applicate per il periodo d’imposta 2013. Viene, altresì, previsto che «le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell’anno successivo». Note: [1] In estrema sintesi, si tratta di accertamenti diventati definitivi in base ad una sentenza passata in giudicato o ad accertamenti emanati a seguito di liquidazione delle imposte, ovvero di controllo formale delle dichiarazioni effettuati dall’Amministrazione finanziaria (art.14 del D.P.R. 602/1973). [2] Si tratta della rateazione concessa in
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presenza di difficoltà legata alla congiuntura economica negativa (ossia alla “comprovata e grave situazione di difficoltà economica)”, intendendosi per tale una situazione per la quale ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: - accertata impossibilità di assolvere al pagamento del debito secondo la rateizzazione ordinaria; - possibilità di assolvere al pagamento del debito con una rateizzazione più lunga (sino a 120 rate). Cfr. l’art.19, co.1-quinquies, del D.P.R. 602/1973, introdotto dall’art.52, co.1, lett.a, n.1, del D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 98/2013 e, in attuazione di tale disposizione, il D.M. 6 novembre 2013. [3] La norma modifica l’art.11-bis del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014. [4] Per completezza, si ricorda che, invece, il contribuente decade dal primo piano di rateazione concessogli nell’ipotesi di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. In tal caso, non può più essere chiesta un’ulteriore rateizzazione ed il debito residuo iscritto a ruolo può essere riscosso in un’unica soluzione (cfr. art.19, co.3, del D.P.R. 602/1973). [5] Come noto, l’art.48-bis del D.P.R. 602/1973, prevede che le Pubbliche Amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possano sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Il comma 2-bis dell’art.48-bis prevede che il limite di 10.000 euro possa essere aumentato, in misura non superiore al doppio, oppure diminuito, con decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle Finanze, ad oggi non ancora emanato. Le modalità attuative della disposizione sono state individuate dal D.M. 18 gennaio 2008 n.40, in vigore dal 29 marzo 2008 che ha stabilito sia il sistema di verifica della posizione debitoria dell’interessato da parte dell’agente della riscossione (Equitalia Servizi Spa), sia la procedura di riscossione delle somme dovute all’Erario, nel caso in cui tale morosità sia stata accertata. [6] Ai sensi dell’art.8-bis del D.P.R. 22 luglio1998 n.322. [7] I termini relativi alla semplificazione in materia di dichiarazione IVA e della comunicazione dati IVA erano originariamente stati fissati al periodo d’imposta 2015 dall’art.1, co.641, della legge 190/2014 - Legge di Stabilità 2015.
RIFORMA DEL CATASTO - CHIARIMENTI SULLE MODALITÀ DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CENSUARIE (C.M. 3/E/2015)
Designazione, in ciascuna delle sezioni delle Commissioni censuarie locali, di componenti con professionalità coerenti con i compiti rispettivamente assegnati a ciascuna di esse (catasto urbano e dei terreni). Questo il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18 febbraio 2015, n.3/E, che fornisce i primi chiarimenti in ordine alle modalità di costituzione e funzionamento delle future Commissioni censuarie, disciplinate dal D.Lgs. 198/2014, in attuazione della legge delega fiscale (art.2 legge 23/2014 - riforma del catasto). In merito, nel corso di un incontro fra l’ANCE e l’Agenzia delle Entrate, tenutosi lo scorso 19 febbraio, è stata ribadita la garanzia della presenza obbligatoria delle associazioni di categoria del settore immobiliare nelle diverse articolazioni delle Commissioni censuarie (centrale e locali, in conformità con quanto previsto dall’art.2,
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co.3, lett.a, della legge 23/2014). E’ stata confermata, altresì, la possibilità, per le organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare (da individuare mediante apposito Decreto del Ministero dell’economia e finanze), di ricorrere presso la Commissione censuaria centrale contro le decisioni delle Commissioni censuarie locali con riferimento alle «metodologie di elaborazione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane e dei relativi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni» (art.15, co.1, lett.a, e co.2). Si ricorda che le nuove Commissioni censuarie si insedieranno entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 198/2014 (ossia entro il 28 gennaio 2016), mediante Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che stabilirà un’unica data di insediamento a livello nazionale (art.21). Fino ad allora, continueranno ad operare le attuali Commissioni censuarie, disciplinate dal D.P.R. 650/1972. Per completezza, si evidenzia che il Consiglio dei Ministri ha, per ora, rimandato l’esame preliminare dello Schema di D.Lgs. che definirà, tra l’altro, i criteri relativi alla determinazione delle funzioni statistiche, su cui si baseranno i nuovi valori immobiliari (valore patrimoniale e rendita media ordinaria) per la riforma del catasto.
INDICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78) Variazione gennaio.......13-14: ....- 0,70%
ANNI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GEN 158,0 162,3 165,5 168,1 171,8 174,3 179,3 182,1 184,5 188,5 194,5 198,7 199,9
(
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/14 e relativi ai mesi dell’anno 2015 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)
PANTONE 281 PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 --RGB ) 0 - 40gennaio. ........................................................................... 1,001250 - 104 RGB 135 - 135 - 135
ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 1989 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 158,6 159,0 159,4 159,7 159,9 160,1 160,4 160,6 161,0 161,4 162,5 163,1 163,3 163,5 163,6 164,0 164,3 164,7 164,8 165,2 166,1 166,2 166,6 166,9 167,3 167,4 167,7 167,7 167,7 168,1 168,6 168,9 169,4 169,7 170,0 170,4 170,7 170,8 171,1 171,1 172,2 172,4 172,8 173,4 173,5 173,9 174,2 174,2 173,9 174,1 174,7 175,0 175,3 175,8 176,2 176,6 176,9 176,9 177,4 178,1 179,8 180,7 181,1 182,1 182,9 183,7 183,8 183,4 182,7 182,7 182,5 182,5 182,9 183,3 183,6 183,6 184,2 183,7 183,8 184,0 184,8 185,2 185,9 186,0 186,0 186,7 187,1 186,5 186,9 187,1 189,1 189,8 190,7 190,9 191,1 191,7 192,2 192,2 193,0 193,2 195,2 196,0 196,9 196,9 197,1 197,3 198,2 198,2 198,2 198,4 198,7 199,1 199,1 199,1 199,5 199,7 200,4 199,5 199,5 198,9 199,7 199,7 200,1 199,9 200,1 199,9 200,2 199,5 199,7 199,3
DIC 161,6 165,2 168,1 171,3 174,2 178,8 182,5 184,2 187,8 193,9 198,4 199,5 199,3
MEDIA 159,9 163,9 167,1 170,0 173,4 176,4 182,1 183,4 186,2 191,4 197,1 199,3 199,8
INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DICEMBRE 2014 CHE E’ PARI AL 199,3 ANNI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GEN 26,1 22,8 20,4 18,6 16,0 14,3 11,1 9,5 8,0 5,7 2,5 0,3 ===
FEB 25,7 22,6 20,0 18,2 15,8 14,1 10,9 9,2 7,9 5,4 2,1 0,3 ===
MAR 25,4 22,2 19,9 18,0 15,6 13,9 10,3 9,2 7,6 5,0 1,7 0,1 ===
APR 25,0 22,0 19,6 17,6 15,3 13,7 10,0 9,0 7,2 4,5 1,2 0,1 ===
MAG 24,8 21,9 19,4 17,4 15,0 13,4 9,5 8,7 7,2 4,4 1,2 0,1 ===
GIU 24,6 21,8 19,1 17,2 14,9 13,1 9,0 8,6 7,2 4,3 1,1 === ===
LUG 24,5 21,5 19,1 17,0 14,6 12,8 8,5 8,6 6,8 4,0 1,0 === ===
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AGO 24,3 21,3 18,9 16,8 14,4 12,7 8,4 8,2 6,5 3,7 0,6 === ===
SET 24,1 21,0 18,9 16,7 14,4 12,7 8,7 8,5 6,8 3,7 0,6 === ===
OTT 23,8 20,9 18,9 16,5 14,6 12,3 9,1 8,4 6,6 3,3 0,6 === ===
NOV 23,5 20,6 18,6 16,5 14,5 11,9 9,1 8,3 6,5 3,2 0,5 0,2 ===
DIC 23,4 20,6 18,6 16,3 14,4 11,5 9,2 8,2 6,1 2,8 0,5 === ===
MEDIA 24,6 21,6 19,3 17,2 15,0 13,0 9,5 8,7 7,0 4,2 1,1 === ===
LAVORI PUBBLICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
ANTIPICAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO ELEVATA AL 20% E PROROGATA AL 2016 La Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/2/2015 pubblica la legge 27/2/2015 n. 11 di conversione del decreto legge 192/2014 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” Tra le altre disposizioni è stata prorogata ulteriormente, fino al 31 dicembre 2016 (anziché a dicembre 2015), l’applicazione della disciplina di cui all’art. 26-ter del DL 69/2013 (c.d. decreto del fare), convertito dalla L 98/2013, che prevede, per i contratti di appalto relativi a lavori la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Con altra disposizione l’anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore viene elevata, per il 2015, dal 10% al 20%, con esclusivo riferimento ai contratti di appalto di lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (1/3/2015).
CENTRALI DI COMMITTENZA DEI COMUNI NON CAPOLUOGO - OBBLIGO PER GLI APPALTI DIFFERITO AL 1/9/2015 La Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/2/2015 pubblica la legge 27/2/2015 n. 11 di conversione del decreto legge 192/2014 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (conosciuto dome “Decreto milleproroghe”). I commi 3-ter e 3-quater dell’articolo 8 intervengono sulla disciplina delle centrali di committenza dei Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’articolo 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, mediante la proroga dei termini di entrata in vigore stabiliti dall’articolo 23-ter del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. L’articolo 23-ter, infatti, aveva già differito i termini per la centralizzazione delle procedure di acquisizione dei Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’art. 33, comma 3-bis, al 1° gennaio 2015 per beni e servizi ed al 1° luglio 2015 per i lavori. Con la conversione del decreto Milleproroghe, il termine risulterà unico per le acquisizioni di beni, servizi e forniture, e viene differito al 1° settembre 2015. Tali previsioni non si applicano, comunque,
alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe (1/3/2015), per espressa previsione del successivo comma 3-quater; ciò in quanto il legislatore ha inteso far salve le garePANTONE che siano 281 già state avviate mediante centrali di 100 committenza CMYK - 72 - 0 - 32 da parte dei Comuni interessati RGB 0 - 40 dalla - 104 norma.
L’ANAC RITERREBBE OPPORTUNO RENDERE OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST Solo l’esplicita obbligatorietà dell’iscrizione alle white list, per le imprese che svolgono attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, consentirebbe di realizzare appieno l’obiettivo del legislatore. In caso contrario, tali elenchi finiscono per essere poco rappresentativi della platea degli operatori economici che svolgono attività maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale. E’ quanto emerge dall’Atto di Segnalazione n. 1, del 21 gennaio 2015 a Governo e Parlamento con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha formulato alcune osservazioni in merito alla disciplina delle verifiche antimafia da effettuarsi obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, le c.d. white list. In particolare, il quadro normativo vigente impone alle stazioni appaltanti - pubbliche amministrazioni e enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, enti e aziende vigilati dallo Stato o altro ente pubblico e società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché concessionari di opere pubbliche e, infine, contraenti generali – di consultare, anche per via telematica, le white list cui possono iscriversi solo i prestatori di servizi ed esecutori di lavori, che operano nei settori di attività indicati dalla legge, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52 legge 6 novembre 2012, n. 190, come sostituito dall’art. 29, comma 1, D.L. n. 90/2014). Tuttavia, la stessa disciplina delle white list non prevede, in modo chiaro ed esplicito, un corrispondente obbligo di iscrizione a carico delle imprese e degli operatori economici. La citata iscrizione è, infatti, riportata in termini volontari (art. 2, comma 2 del d.p.c.m. 18 aprile 2013), pur essendo implicitamente obbligatoria per coloro che sottoscrivono contratti pubblici o devono ottenere auto-
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rizzazioni a subappalti relativi a contratti pubblici (comma 2, dell’art. 29, d.l. 90/2014). Ciò, ad avviso dell’Autorità, rischia di determinare la creazione di elenchi poco indicativi ai fini di un dettagliato controllo antimafia, a favore del quale pertanto, PANTONE COOL GRAYsembrerebbe, 9 opportuna del d.p.c.m. 18 aprile CMYK 0 - 0la - 0modifica - 60 2013, di prevedere espressamenRGB nel 135 -senso 135 - 135 te l’obbligatorietà dell’iscrizione negli elenchi per le imprese che operano nei settori più vulnerabili.
GIURISPRUDENZA AVCPASS: ANNULLAMENTO DELLA GARA PER MALFUNZIONAMENTO
(Cons. Giustizia Amm. Sicilia, n. 62 del 26/1/2015) Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia ha chiarito che il malfunzionamento dell’AVCpass legittima la pubblica amministrazione ad annullare la procedura di gara al fine di rinnovarla in tempi rapidi. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 62 dello scorso 26 gennaio, con cui è stata valutata la condotta di una stazione appaltante impossibilitata alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara per tutti i concorrenti, con le modalità stabilite dall’art. 6-bis del Codice dei contratti pubblici. Tale articolo, infatti, ha introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di accedere alla Banca dati nazionale sui contratti pubblici(B.D.N.C.P.), per il riscontro di tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione; ciò attraverso l’utilizzo del sistema software appositamente istituito e denominato “AVCPass”, che, come noto, è divenuto obbligatorio dal 1° luglio 2014 (sulla decorrenza e limiti di tale obbligo, si veda il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 ottobre 2014). Mancanza del PASSoe Nel caso di specie, il bando di gara ha indicato, tra i documenti da depositare, a pena di esclusione, il c.d. “PASSoe”, cioè il documento che, all’interno dell’AVCpass, è prodotto in gara dall’operatore economico con l’accesso sistema, dopo la registrazione dello stesso come utente. Il PASSoe, che si sostanzia in una liberatoria ai fini della privacy, permette alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori di utilizzare il sistema per accedere, attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli enti certificanti, ai documenti posti a com-
LAVORI PUBBLICI
prova delle dichiarazioni del concorrente. Tuttavia, nella gara sottoposta all’attenzione del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia, più di un concorrente aveva lamentato il malfunzionamento del sistema e la conseguente impossibilità di ottenere il PASSoe. Ad aggravare tale situazione, vi era la mancanza di chiarimenti da parte dell’AVCP che, seppur sollecitata, non aveva risposto sul punto alla stazione appaltante. Alla luce di tali circostanze, l’amministrazione, dopo l’aggiudicazione provvisoria della gara, ha disposto l’annullamento degli atti della procedura, stabilendo contestualmente la rinnovazione della gara, certa di scongiurare possibili contenziosi e, di conseguenza, di non rischiare ritardi che avrebbero messo a rischio il finanziamento dell’appalto. Sintesi del problema Preso atto delle motivazioni da cui è scaturita la decisione dell’amministrazione, i giudici amministrativi hanno valutato la legittimità dell’operato della stazione appaltante, soppesando l’interesse pubblico all’annullamento della gara, rispetto al contrapposto interesse privato dell’aggiudicataria provvisoria. Il risultato di tale analisi ha portato ad una prima importante indicazione in merito ad un problema più ampio, riguardante gli effetti dell’introduzione del sistema AVcpass all’interno della procedura di appalto, a fonte di indicazioni fornite dalla soppressa Avcp (cfr. Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012) maggiormente interessate a disciplinare e chiarire il funzionamento dello stesso, che gli eventuali imprevisti cui possono andare incontro le stazioni appaltanti e le imprese nel suo utilizzo. Se, quindi, nel Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 l’ANAC ha ancora una volta ribadito che la mancata presentazione del PASSoe non è causa di esclusione (vedi anche FAQ AVCpass n. H.8 aggiornata al 3 aprile 2014), nella successiva determinazione 1 del 2015 non è specificata la tipologia di soccorso istruttorio cui questa mancanza è riconducibile. Al riguardo, si può ragionevolmente ritenere che si tratta di una carenza documentale “indispensabile” ai fini della verifica del requisito, ma non “essenziale” (quindi non soggetta ad alcuna sanzione). Allo stesso modo, è rimasta ancora aperta quella parte del problema riguardante il passaggio successivo all’iniziale carenza nella presentazione del PASSoe, che considera il caso, tutt’altro che residuale, in cui lo stesso documento non sia stato presentato neppure in un secondo momento e la stazione appaltante si trovi in una situazione di stallo, non protendendo né controllare i requisiti dell’impresa ai sensi del citato art. 6-bis del
codice né, per il principio della tassatività delle clausole di esclusione, escluderla dalla gara. E’ questa, in sintesi, la fattispecie affrontata dal giudice amministrativo nella sentenza in commento, seppure, nel caso specifico, la presentazione del PASSoe era stata prevista a pena di esclusione. Prassi applicativa Per meglio comprendere la posizione del Consiglio di Giustizia amministrativa, occorre ricordare la prassi applicativa già emersa in passato, a causa del generalizzato problema di funzionamento del sistema AVCpass e della reticenza/impossibilità di alcune imprese a provvedere, in tempi congrui, alla registrazione nel sistema. Alcune stazioni appaltanti hanno, infatti, talvolta interpretato l’obbligo contenuto nell’art. 6-bis del Codice dei contratti pubblici nel senso di provvedere comunque all’esclusione dalla procedura del concorrente, nel caso in cui questi, sorteggiato ex art. 48, comma 1, D.lgs. 163/06, non fosse risultato in grado di presentare il PASSoe neppure in un secondo momento. Ciò, considerata l’impossibilità di verificare la sussistenza di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, entro i termini previsti nel codice degli Appalti. L’orientamento del Consiglio In mancanza di un orientamento giurisprudenziale sul tema, il Collegio siciliano ha per primo chiarito la legittimità della condotta della stazione appaltante/ente aggiudicatore, che qualora riscontri la difficoltà di più concorrenti a presentare il PASSoe nella busta contenente la documentazione amministrativa, può rifare la gara. Infatti, secondo lo stesso Collegio, se l’interesse pubblico prevalente rimane quello di un rapido affidamento dell’appalto, non è pretestuosa la motivazione che ha portato all’esercizio del potere in autotutela da parte della stazione appaltante che, considerando i possibili contenziosi, ha provveduto alla revoca della gara e, allo stesso modo, deve ritenersi legittima la condotta della stazione appaltante che, su tali presupposti, ha immediatamente provveduto a rinnovarla. E’ stata, peraltro riconosciuta, la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, da ricondurre a una complessiva condotta disfunzionale e disorganizzata nella gestione della gara (per lesione delle regole di buona fede di cui all’art. 1337 c.c. la cui osservanza si impone anche nella fase amministrativa/ precontrattuale). L’aggiudicatario (revocato) è stato, pertanto, risarcito del pregiudizio subito, stimato nella misura complessiva dell’1% del valore numerario della base d’asta.
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TUTTI GLI ASSOCIATI IN ATI DEVONO SOTTOSCRIVERE L’OFFERTA (TAR Veneto sez. I 26/1/2015 n. 47)
L’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. L’ Impegno, in caso di aggiudicazione della gara, per gli stessi operatori a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi è una componente indefettibile dell’offerta, richiesta da una norma primaria puntuale L’art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006 impone ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e), l’impegno, in sede di offerta, a rilasciare un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una componente del raggruppamento in caso di aggiudicazione, stabilendo che: «È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti». La formulazione di tale impegno deve considerarsi componente indefettibile dell’offerta richiesta da una norma primaria puntuale (che non necessita della mediazione data dalla lexspecialis) ed «espressione della volontà contrattuale» del concorrente in sede di gara (Cons. di Stato, Sez. V., n. 7996 del 2010). Detto impegno mira infatti a garantire alla stazione appaltante la serietà della partecipazione alla procedura di raggruppamenti formalmente non ancora costituiti, assicurando l’effettiva costituzione del soggetto collettivo chiamato alla stipulazione del contratto a seguito dell’aggiudicazione. Conseguentemente il soddisfacimento di tale interesse richiede l’assunzione di un impegno formale giuridicamente vincolante nei termini richiesti dalla normativa primaria – ossia un contratto preliminare di mandato condizionato all’aggiudicazione – come tale non sostituibile né integrabile con dichiarazioni e/o elementi che consentano di desumere aliundel’intenzione di costituire il raggruppamento temporaneo stesso (cfr.: Cons. di Stato, sez. V, n. 7996 del 2010).
VARIE COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
SISTRI - AZIONI DI CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ ILLECITE - COLLEGAMENTO CON IL CORPO FORESTALE DELLO STATO È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2015, n. 48 il decreto del ministero dell’ambiente 15 gennaio 2015 in base al quale il Corpo Forestale è interconnesso con il sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri, in attuazione dell’art. 10, comma 12 bis, del D.L. n.91/2014. L’obiettivo principale - come chiarito nel decreto - è quello di intensificare l’azione di contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e ciò in considerazione della particolare “complessità degli aspetti ambientali che richiedono la definizione e l’organizzazione di un Sistema di sicurezza che monitori il ciclo completo di gestione dei rifiuti”. Il decreto, composto di tre articoli, prevede che il Corpo Forestale operi in stretto collegamento con il Ministero dell’Ambiente, al quale viene assicurato l’accesso alle informazioni non riservate presenti in ambito Sistri, per le finalità legate ai propri adempimenti istituzionali.
RINVIO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE SANZIONI RELATIVE AL SISTRI E SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI SFRATTO
al “Fondo nazionale locazioni” (art. 11 Legge 431/1998), e comunque fino al 120° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il giudice dell’esecuzione può disporre, su richiesta della parte interessata, al fine di PANTONE 281 facilitare il passaggio da- 72 casa CMYK 100 - 0 -a 32casa, la sospensione dell’esecuzione RGB 0 - 40 - 104delle procedure esecutive di sfratto. Destinatari della sospensione degli sfratti sono gli inquilini in particolari condizioni di disagio mentre gli immobili interessati sono quelli adibiti ad uso abitativo situati nei comuni capoluoghi di provincia; comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti; comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003.
TRASPORTI IN CONTO PROPRIO - LIMITI ALL’ESONERO PARZIALE DALL’USO DEL CRONOTACHIGRAFO CIRCOLARE MINISTERIALE
(Circolare Ministero dei Trasporti n. 4409 del 27/2/2015) Facendo seguito a quanto comunicato in precedenza, relativamente all’entrata in vigore il 2 marzo 2015 delle norme che hanno apportato modifiche nell’utilizzo del cronotachigrafo sui veicoli con massa complessiva fino a 7,5 tonnellate (Regolamento n.165/2014), si segala che il Ministero dei Trasporti ha emanato una circolare che
È stata approvata in via definitiva la legge di conversione del d.l. 192/2014 cd. “milleproroghe”. Tra le novità introdotte durante l’esame parlamentare del decreto legge si segnalano le seguenti: ■ Sistri e’ stato rinviato di due mesi (dal 1° febbraio 2015 al 1° aprile 2015) il termine per l’entrata in vigore delle sanzioni relative alla mancata iscrizione e all’omesso pagamento del contributo annuale. ■ Sospensione provvisoria delle procedure di sfratto per finita locazione La disposizione sospende, seppur per un periodo limitato e condizionato, le esecuzioni giudiziali di rilascio degli immobili per finita locazione (già oggetto di proroga fino allo scorso 31 dicembre 2014 ai sensi del DL 150/2013 c.d. milleproroghe per il 2014). Infatti, in attesa dell’effettiva attribuzione alle Regioni, per l’anno 2015, delle risorse di cui
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limita fortemente la portata della norma di semplificazione. La circolare del Ministero dei Trasporti n.4409 del 27/2/2015, nel chiarire a quali condizioni è possibile derogare all’obbligo di utilizzo cronotachigrafo, precisa che i PANTONEdel COOL GRAY 9 veicoli CMYKesentati 0 - 0 - 0 - 60sono quelli che hanno massa RGB complessiva fino a 7,5 tonnellate, impie135 - 135 - 135 gati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al solo conducente per l’esercizio della sua professione entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente stesso. La Circolare nel richiamare la decisione della Corte di Giustizia Europea sulla causa C128/04, precisa che nella terminologia di “materiale o attrezzature” vanno ricompresi anche “i beni, quali materiali da costruzione o i cavi, necessari all’esecuzione dei lavori che rientrano nell’attività principale del conducente del veicolo considerato”. In modo estremamente restrittivo (e non condivisibile), la decisione richiamata precisa che “siffatta attività (omissis) non può consistere nella guida del veicolo e deve costituire l’attività principale dello stesso conducente e non dell’impresa considerata”. Il Ministero chiarisce, pertanto, che l’esonero dall’uso del cronotachigrafo non può applicarsi ad esempio ad un veicolo appartenente ad un’azienda commerciale qualora trasporti merci vendute o destinate alla vendita. Allo stesso modo non è esentato dall’uso del cronotachigrafo neppure l’autista di un veicolo appartenente a un’impresa, qualora il trasporto dei macchinari
VARIE
o dei materiali soddisfi le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa, ma non del conducente stesso. Alla luce di quanto precisato nella circolare in parola, si consiglia alle imprese di prestare particolare attenzione nel verificare se sussistono le condizioni in base alle quali è possibile derogare all’utilizzo del cronotachigrafo.
RIFIUTI - NUOVE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE Il 18 febbraio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme sulla classificazione dei rifiuti introdotte dal decreto legge 91/2014, il quale ha modificato l’allegato D alla parte quarta del Codice dell’Ambiente (D.lgs 152/2006). Le modifiche stabiliscono una nuova disciplina per l’attribuzione dei codici europei ai rifiuti, la quale però desta forti perplessità, soprattutto per gli adempimenti tecnici richiesti alle imprese per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti. La situazione che si verifica a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme è particolarmente delicata poiché destinata ad operare fino al 31 maggio 2015, infatti dal 1° giugno 2015 entrano in vigore le nuove disposizioni europee, sempre in materia di classificazione dei rifiuti (Regolamento 1357/2014 e Decisione 2014/955/UE). Si ricorda che tali disposizioni prevalgono sulle normative nazionali difformi comprese quelle previste dal dl 91/2014. L’ANCE, consapevole delle ripercussioni per le imprese, si è fatta promotrice di una serie di azioni finalizzate a rimandare l’entrata in vigore di tali norme sino alla data prevista per l’applicazione del Regolamento Europeo. In particolare, ciò è da ultimo avvenuto nella conversione in legge del dl 192/2014 cd. “mille proroghe” che ha visto però respingere tali emendamenti per il parere contrario del Relatore e del Governo.
NUOVI MODELLI UNICI IN EDILIZIA In data 18/12/2014 è stato sancito l’Accordo in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, per l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della Comunicazione di inizio lavori (CIL) e della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera. L’accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19/02/2015.
L’approvazione dei moduli in oggetto arriva in anticipo su quanto previsto dalla Agenda per la semplificazione 2015-2017, che ne aveva collocato l’uscita a gennaio 2015. I nuovi moduli unificati fanno seguito ai precedenti, concernenti la presentazione delle domande di Permesso di costruire e la Segnalazione Certificata di inizio attività, già adottati con l’Accordo 12/06/2014, n. 67/CU, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Suppl. Ord. 14/07/2014, n. 56. Come per i precedenti, l’Accordo prevede l’impegno delle Regioni ad adeguare i contenuti dei quadri informativi dei suddetti modelli, utilizzando i quadri e le informazioni appositamente indicati come “variabili”, mentre toccherà poi agli Enti locali la concreta adozione dei modelli in questione. Si rammenta che gli interventi di attività edilizia libera, realizzabili con le procedure di Comunicazione inizio lavori e Comunicazione inizio lavori asseverata sono indicati all’art. 6, comma 2, del D.P.R. 380/2001. I modelli saranno disponibili sul sito internet www.ancebrescia.it
ASCENSORI AGGIORNAMENTI NORMATIVI È stato emanato il D.P.R. 8/2015 che introdurre modifiche in termini di aggiornamento e semplificazione procedimentale. In particolare con la soppressione negli articoli 11 e 12 dei riferimenti ai soli ascensori in servizio privato come ambito di applicazione della disciplina di derivazione comunitaria in esame, le prescrizioni previste dal D.P.R. 162/1999 vengono estese anche agli ascensori e montacarichi in servizio pubblico. Si supera quindi il D.M. 11/01/2010, almeno per gli aspetti disciplinati dal medesimo D.P.R. 162/1999. Con l’articolo 13 si individua la “Direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture” come uno dei soggetti competenti a svolgere le verifiche periodiche prescritte per il mantenimento in esercizio degli ascensori. Con un’ulteriore modifica all’art. 13, viene consentito agli organismi ispettivi accreditati di erogare servizi di verifica per la generalità degli ascensori, senza dover sostenere oneri aggiuntivi per conseguire accreditamenti ulteriori. Il nuovo art. 17-bis del D.P.R. 162/1999 reca una disciplina semplificata per la concessione di autorizzazioni all’istallazione di ascensori in deroga ai requisiti di sicurezza, relativamente in particolare agli altri mezzi alternativi da utilizzare per
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evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell’installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina. L’art. 2 del D.P.R. 8/2015 rinvia ad apposito decreto ministeriale la regolamentazione delle verifiche e delle prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico; tale nuovo decreto dovrebbe quindi sostituire il pregresso D.M. 11/01/2010, che come detto è da ritenersi superato al momento per tutti gli aspetti normati dal D.P.R. 162/1999 vista l’estensione dell’ambito applicativo di quest’ultimo anche agli ascensori in servizio pubblico. Infine, l’art. 3 del D.P.R. 8/2015 contiene una clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti sono tenute a provvedere ai necessari adempimenti nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
GIURISPRUDENZA IL LOCATORE NON È SANZIONABILE PER L’ABUSO ESEGUITO DAL LOCATARIO
(TAR toscana, sentenza 126/2015) Con la sentenza della sezione III, 22 gennaio 2015, n. 126, il TAR Toscana, ha dichiarato l’illegittimità di un provvedimento comunale con il quale è stata irrogata al proprietario di un immobile dato in locazione una sanzione amministrativa pecuniaria con contestuale pagamento di oneri di urbanizzazione per mutamento di destinazione d’uso abusivo (da industriale a residenziale) effettuato dal conduttore. Il TAR ha sottolineato che nel caso di abusivo mutamento di destinazione d’uso effettuato dal conduttore senza la collaborazione o la connivenza del proprietario, quest’ultimo non può essere passibile di sanzioni di natura edilizia per la sua estraneità rispetto all’abuso commesso. Nella fattispecie esaminata dai giudici il proprietario ha dimostrato la sua estraneità all’abuso perché non solo aveva inserito nel contratto di locazione una clausola che vietava il mutamento della destinazione dell’uso dell’immobile, ma soprattutto si era attivato in sede giudiziale per ottenere il rispristino della legalità (in particolare mediante un’azione di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dei conduttori), poi effettivamente ottenuto.
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ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
Newsletter del 27/02/2015 Costruzioni, grandi imprese unite in Ance Jobs Act: cosa cambia nei contratti a tempo indeterminato Garanzia Giovani: estensione del bonus occupazionale “Milleproroghe”, rinvio per sfratti e sanzioni Sistri
“Milleproroghe”, tutte le novità per i lavori pubblici Leggi regionali: le Marche riducono gli oneri amministrativi Sistri: al via la connessione con il Corpo Forestale dello Stato Edilizia privata: scende a 90 giorni la validità del Durc Contributi Casse edili, ok alla proroga della rateizzazione Progetti di formazione, assegnati i finanziamenti alle Regioni Imprese in procedura concorsuale,
Riforma del catasto, chiarimenti sulle commissioni censuarie “Milleproroghe”: dal Senato il via libera definitivo “Split payment”: iter semplificato per i rimborsi Iva Contratto “rent to buy”, il punto sulla disciplina fiscale Debiti fiscali: il “Milleproroghe” riapre i termini per la rateizzazione Oneri sicurezza, non è necessaria l’indicazione in fase di offerta Anac: stabiliti i compensi degli amministratori giudiziari Newsletter del 06/03/2015 “Milleproroghe”, il punto sulle novità per il settore privato
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chiarimenti sul ricorso alla cigs Fondimpresa: definiti i regolamenti per la qualificazione formativa Abitazioni, trend in crescita per le compravendite Edilizia scolastica: sbloccati 850 milioni per la messa in sicurezza Occupazione: per le costruzioni è ancora segno meno Immobili, più 143,5% in tre anni le tasse sul possesso Ddl di delegazione europea: inizia l’esame al Senato
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