Notiziario novembre 2014

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notiziario ASCENSORI

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA NOVEMBRE 2014

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia

SOMMARIO

Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia

Museo dell’Industria mediazione architettonica per la sede di Brescia

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La nuova Provincia ha aperto i battenti con i conti... decimati

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Polemica ad alta velocità per il tracciato della Tav, la Bs-Vr al via in primavera

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Enigma Centropadane: senza la concessione Corda Molle in stallo

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I conti del Comparto: imprese più virtuose per arginare la crisi

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Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2014 5 euro Quota di iscrizione al Gruppo Corrispondenti, che dà diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio escluse quelle destinate riservatamente ai soci: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi albi 60 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

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Indici Lavori pubblici

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Varie Ance informa

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IL MUSIL IN CITTÀ TORNA IN CAMPO DOPO UN LUNGHISSIMO PERIODO DI “RIFLESSIONE”

MUSEO DELL’INDUSTRIA MEDIAZIONE ARCHITETTONICA PER LA SEDE DI BRESCIA Una storia che data ormai più di una dozzina di anni. É del 2002 il piano particolareggiato del Comparto Milano e di poco successiva la sigla dell´accordo di programma (tra Loggia, Regione, Università Statale, Provincia, Asm, Comune di Cedegolo e Comunità montana di Valle Camonica) con il quale si dava il via al progetto di museo che raccontasse le radici industriali della nostra provincia: l´inventiva degli imprenditori e il sudore, l´abilità degli operai. Dal forno fusorio al sopravvento delle macchine. Il museo sarebbe stato il fiore all´occhiello del sistema museale cittadino, il controcanto di Santa Giulia. E insieme il perno del rilancio di tutto un quartiere (il comparto Milano) sul quale c´erano grandi progetti urbanistici. E grandi speranze. Brescia, insomma, avrebbe potuto assomigliare a città come Manchester o Dortmund che,

Il Musil è una rete museale che rappresenta un omaggio alla laboriosità bresciana e alla nostra storia industriale

rendendo museo il loro passato industriale, hanno vinto anche una scommessa economica, che con la cultura non è mai scontata. Il percorso da quel giorno di 12 anni fa è stato però a dir poco accidentato. E mentre andavano in porto le sedi in provincia (a Rodengo e a Cedegolo) quella cittadina se la vedeva anche col fatto di 537

trovarsi al centro di un´area tra le più inquinate del Paese, bisognosa di profonde bonifiche. Di positivo vi è però molto da evidenziare. Innanzitutto un altro progetto per il Musil, un progetto tutto nuovo sostenibile con le risorse a disposizione, è ipotesi sempre più concreta. L´architetto tedesco Klaus Schuwerk che firmò, in


L´ARCHITETTO TEDESCO KLAUS SCHUWERK HA SCIOLTO LE RISERVE ED HA ACCETTATO DI RIVEDERE IL PROGETTO

collaborazione con Jan Kleihues, il progetto della sede cittadina del museo dell´industria e del lavoro «Eugenio Battisti» ha sciolto le riserve ed ha accettato di rivedere il progetto, inserendo le norme antisismiche che non erano contemplate e accettando il percorso dello spacchettamento che gli è stato proposto dall´Amministrazione comunale di Brescia in accordo con i compartisti e attende il mandato con il nuovo incarico. «Questo è l’anno decisivo per una vicenda che non può concludersi per sfinimento o per abbandono – ha commentato Aldo Rebecchi, presidente della Fondazione Micheletti e uno dei “saggi” scelti dal sindaco Del Bono per supportarlo in situazioni come questa -. Da parte del compartista privato c’è disponibilità a rivedere la convenzione ed ha confermato il suo impegno. La Regione dal canto suo ha promesso che i fondi verranno ripristinati con l’assestamento del bilancio 2014. Allo stesso modo Provincia e Università hanno confermato il loro impegno. E la questione della gestione è risolta con il contributo di A2A, che porterebbe lì i suoi laboratori». Pare proprio che l’inserimento del Centro di A2A e della sede della fondazione Asm all’interno del polo, sia del tutto praticabile. Quanto ai rapporti tra A2A e Musil, bisognerà tener conto dell’impegno iniziale della società a erogare 2,5 milioni di euro per il progetto. I 19 milioni totali necessari alla realizzazione dell’opera, dovrebbero essere poi forniti dalla società Basileus, 12.5 milioni, dalla Regione, 4 milioni, dalla Provincia e dall’Università degli Studi, un milione. Anche i

I lavori sono stati spacchettati in tre stralci funzionali, indipendenti l’uno dall’altro, da circa 5 milioni l’uno. Si dovrebbe partire con i primi 4.500 mq dedicati al museo. Poi, man mano, le altre sezioni.

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I 19 MILIONI DOVREBBERO ESSERE FORNITI DA BASILEUS (12,5 MILIONI), DALLA REGIONE (4), DA PROVINCIA E UNIVERSITÀ

lavori sono stati spacchettati in tre stralci funzionali, indipendenti l’uno dall’altro, da circa 5 milioni l’uno. Si dovrebbe partire con i primi 4.500 mq dedicati al museo. Poi, man mano, le altre sezioni. In questo modo i costi sarebbero distribuiti su un periodo più lungo e i lavori potrebbero procedere man mano in base alle disponibilità finanziarie. La nuova tabella di marcia prevede l’apertura del primo cantiere - quello del centro A2A - già nell’estate 2015, con l’obiettivo di avviare al più presto una riqualificazione del Comparto Milano. La vicenda

Musil sembra, dunque, volgere all´ottimismo. Dopo anni di stallo, si intravede finalmente concretezza sugli obiettivi fissati dall´accordo di programma del 2005. Si sono messe così in campo soluzioni progettuali che non sforano il budget nel frattempo fissato a 19milioni di euro. Così, addio padiglione delle esposizioni temporanee e via la biblioteca-mediateca comunale. Al contenimento degli spazi si è poi affiancata la ricerca di soluzioni che alleggeriscono il problema dei costi di gestione, che avevano spinto la Loggia, a guida Paroli, a minacciare il passo in-

dietro del Comune dall´accordo di programma. All´ipotesi di un centro congressi, si è sostituita l´idea forte dell´archivio e del centro di formazione A2A. Sul piano della gestione, poi, il passo decisivo si è fatto accostando alle funzioni classiche del museo destinazioni che non comportino spese per il Comune, semmai garantiscano canoni in entrata. È tra queste posizioni che si gioca il possibile avvio dei lavori alla ex Tempini, nel cuore del Comparto Milano, un avvio atteso da oltre dodici anni. Wilda Nervi

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LE COMPETENZE RESTANO, MA IL NODO DA SCIOGLIERE È LEGATO ALLE RISORSE NECESSARIE AL COMPITO

LA NUOVA PROVINCIA HA APERTO I BATTENTI CON I CONTI... DECIMATI Alla fine è arrivata. La nuova Provincia di Brescia è nata: decimata, impoverita, snellita, migliorata. Ognuno la vede un po’ a modo suo, ognuno ha vissuto questi mesi di attesa in modo differente. Fatto sta che, con la nomina a presidente di Pier Luigi Mottinelli (succeduto a Daniele Molgora), per l’Amministrazione provinciale di Brescia è iniziata davvero una nuova era. La “nuova Provincia”, ora ente di secondo livello (i membri non sono scelti direttamente dagli elettori) dal punto di vista politico ha subito palesato scontri tra le differenti forze in campo (con la “crisi” del Pd, che si aspettava bel altri numeri alle votazioni dello scorso 12 ottobre e la spaccatura interna a Forza Italia), a livello formale ha invece messo in evidenza alcuni passaggi delicati, primo tra tutti il nodo delle competenze del nuovo Ente, per capire cioè cosa Regione Lombardia avrebbe “lasciato” in mani bresciane e cosa no. Ma

La “nuova” Provincia è già alle prese con seri problemi finanziari. Sotto: il neopresidente Pier Luigi Mottinelli

andiamo con ordine, iniziando con gli eletti in Consiglio provinciale, ovvero l’unica incertezza preurne visto che Mottinelli era il candidato unico alla presidenza: in rappresentanza di “Comuni bresciani per Mottinelli presidente” sono stati scelti Alessandro Mattinzoli (in assoluto il più votato), Antonio Bazzani, Andrea Ratti, Michele Gussago, Gianluigi Raineri, Mariangela Ferrari, Maria Teresa Vivaldini, Laura Parenza, Diego Peli e Gianbattista Groli. Per “Lega Nord per l’Indipendenza della Padania” sono stati eletti 540


IL NEO PRESIDENTE MOTTINELLI HA ASSEGNATO LE DELEGHE DI INDIRIZZO E HA INCONTRATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Mattia Zanardini e Franco Claretti, per “Area Civica Democratica” Giampiero Bressanelli e Giuseppe Lama. Infine, per “Lista Civica Comuni in Provincia”, Nicoletta Benedetti e Gianpiero Maffoni. Nella prima seduta consiliare – mandata in archivio lo scorso 3 novembre non senza polemiche – Mottinelli ha assegnato le deleghe ai consiglieri. Ad Alessandro Mattinzoli (vicepresidente vicario) è andata quella al Territorio. Questi gli altri incarichi: Antonio Bazzani: Costruzione e gestione strade e Protezione civile; Nini Ferrari: Bilancio e Patrimonio (oltre alla presidenza della Commissione Statuto, la cui stesura è in fase di definizione); Gianbattista Groli: Ambiente; Michele Gussago: Azienda speciale Ufficio d’ambito; Laura Parenza: Discriminazioni sul lavoro, Pari opportunità e Expo 2015; Diego Peli: Trasporti e Polizia provinciale; Gianluigi Raineri: Attività produttive, Formazione e Turismo; Andrea Ratti: Agricoltura e alimentazione; Maria Teresa Vivaldini: Rete ed Edilizia scolastica; Giampiero Bressanelli: Rapporto comunità montane. Va ricordato che non si tratta di assessorati, ma di deleghe di indirizzo, come Mottinelli ha precisato più volte. Oltre la bagarre politica, uno dei momenti chiave del post voto è stato l’incontro col premier lombardo Roberto Maroni. Meeting durante il quale si è parlato di quali deleghe sarebbero rimaste in carico al Broletto. Secondo quanto dichiarato da Maroni all’Osservatorio regionale sulle autonomie, tutto quanto

fino ad oggi gestito dalla Provincia non traslocherà a Milano. Resta da capire però con quali risorse economiche questo pacchetto di oneri verrà gestito. Se infatti le cinque funzioni delegate per legge al nuovo ente di area vasta (Ambiente, Territorio, Viabilità, Trasporti ed Edilizia scolastica) verranno foraggiate dallo Stato, cosa sarà delle altre? L’ipotesi più accreditata è che anche per queste si dovrà bussare direttamente alle porte del Governo, nella consapevolezza che la strada da Roma a Brescia è piena di incognite, che si manifestano sotto forma di tagli ai trasferimenti. Quindi il presidente dovrà pensare a come ovviare a questi “pericoli finanziari”. Non a caso Mottinelli ha già parlato di mosse quali l’abbandono delle sedi in affitto per quello che riguarda gli uffici provinciali e di possibili alienazioni del patrimonio, per quanto il mercato attuale in questo senso non sia particolarmente favorevole. Di certo, con le casse vuote, sarà difficile fare qualcosa di concreto. Trovare liquidità sarà dunque il vero scoglio. Certamente quella che ha riguardato le Province è una riforma “strana” che non convince. Il taglio dei costi è discutibile, mentre le incombenze restano e non sono facili da affrontare, soprattutto se si pensa all’impegno che l’ente locale ha in materia di scuole e di manutenzione della rete viaria. Come sarà possibile conciliare gli investimenti pur necessari con il taglio alle risorse? La domanda, per ora, resta in sospeso.

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L’AGGANCIO CON L’EST DELLA TAV È UN’OPERA INDISPENSABILE MA DEVE ESSERE ANCORA “MEDIATA”

POLEMICA AD ALTA VELOCITÀ PER IL TRACCIATO DELLA TAV LA BS-VR AL VIA IN PRIMAVERA

Il progetto definitivo della Tav Brescia-Verona prevede una strada ferrata lunga 72 chilometri, a cui si aggiungono le interconnessioni Brescia Est e Verona Merci, che portano il totale dei chilometri a 79,8. Sono previsti viadotti per 6,7 km, gallerie naturali per 6,6, tunnel artificiali per 10,6 e rilevati e trincee per 5,8. La linea della Tav affiancherà la Sp 19 dal km 73 al 93 e la Serenissima dal km 99 al 131.

Una polemica che corre ad Alta Velocità. Anzi, altissima. Tra procedure avviate ma monche, progetti che somigliano ad incognite e sindaci sul piede di guerra. Mentre i cantieri della Tav hanno già cominciato a occupare i propri spazi all’interno di Brescia città, il nodo del prolungamento verso il Garda resta piuttosto ingarbugliato. Una situazione che ha visto anche il coinvolgimento del ministro Lupi, apparso per nulla incline ad assecondare le proteste dei Municipi gardesani. Eppure parliamo di un progetto indispensabile per l’interconnessione Est-Ovest della linea Tav e, quindi, attorno al quale deve essere trovata un’intesa. Se di incognite si deve parlare, impossibile non partire da quelle progettuali. Uno dei punti dolenti, secondo i sindaci, è la Valutazione di impatto ambien542

tale (Via), considerata superata in quanto vecchia di undici anni (risale infatti al 2003 l’adeguamento del progetto secondo le disposizioni del Cipe). Considerazione accolta solo parzialmente dal Consorzio Cepav Due che ha richiesto la revisione per solo undici punti, undici modifiche che avranno un certo impatto. Vediamo quali sono. C’è la Variante di Montichiari, finalizzata a ottimizzare il collegamento con l’aeroporto, mentre la riqualificazione della strada Ghedi-Borgosatollo prevede un nuovo tratto che collegherà la Sp 23 alla Sp 77 senza attraversare l’abitato. E poi ancora: si interverrà sulla linea elettrica a Calcinato costruendo un nuovo elettrodotto da Lonato lungo 8 chilometri mentre si è proceduto a rivedere le cantierizzazioni. C’è poi il capitolo


IL COSTO PREVENTIVATO DEL NUOVO TRATTO FERROVIARIO È STIMABILE IN CIRCA DUE MILIARDI

che riguarda le cave, che saranno la BS2 di Lograto (1,1 milioni di metri cubi), le BS3A e BS3B di Montichiari (totale 4,68 milioni), le BS4 e Bs 10 di Castenedolo (2.450.000), la BS8 di Calcinato (2,2 milioni) e la Vr1 di Castelnuovo del Garda (provincia di Verona), con 750mila metri cubi. Questa la situazione, per così dire, istituzionale. Nel frattempo si è infatti schierato contro la Tav un fronte composto da sindaci, associazioni ambientaliste, Coldiretti, Consorzio del Lugana, Federalberghi e altri ancora. L’obiettivo è rendere meno pesante l’impatto dell’opera sul territorio gardesano, rivendicandone la delicatezza ambientale e il pregio – tra gli altri - a livello turistico e vitivinicolo. In particolare lo scopo dei “dissidenti dell’alta velocità” è quello di convincere ad operare un globale rifacimento della Via, in modo da potersi sedere al tavolo per dire la propria su impatti ambientali e possibili mitigazioni. Diventa quindi indispensabile addivenire ad una rapida mediazione per evitare il blocco totale dell’opera. Recentemente, il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi ha gelato i sindaci che gli chiedevano un passo indietro sulla nuova linea ferroviaria. Lupi è stato infatti lapidario: l’opera è stata finanziata e si farà. Con la possibilità, eventualmente, di apportare delle migliorie. In attesa di ulteriori sviluppi (gli incontri e le assemblee sono tutt’altro che terminati…) il progetto definitivo della Tav Brescia-Verona prevede una strada ferrata lunga 72 chilometri, a cui si aggiungono le interconnessioni

Brescia Est e Verona Merci, che portano il totale dei chilometri d 79.8. Sono previsti viadotti per 6,7 km, gallerie naturali per 6,6, tunnel artificiali per 10,6 e rilevati e trincee per 5,8. La linea della Tav affiancherà la Sp 19 dal km 73 al 93 e la Serenissima dal km 99 al 131. Si prevede una gestione dei lavori mastodontica, con l’apertura di numerosi cantieri. Il costo preventivato è di oltre due miliardi di euro. Tra critiche, spese a molti zeri e sviluppi normativi la Tav 543

guarda al Garda senza ammettere indecisioni: se tutto andrà secondo i piani di Italfer, entro la prossima primavera dovrebbero aprire i cantieri. A questo punto vista l’importanza dell’opera e la ricaduta occupazionale che la medesima potrebbe avere sul territorio, diviene urgente trovare una mediazione, sapendo che le risorse non sono infinite e, quindi, un compromesso ragionevole dovrà essere pur trovato. Rosario Rampulla


I SOCI POSSONO SCEGLIERE SE INCASSARE IL RIMBORSO DECISO DAL TRIBUNALE O INVESTIRE

ENIGMA CENTROPADANE: SENZA LA CONCESSIONE CORDA MOLLE IN STALLO I lavori sono iniziati all’alba del 2011, ma dopo dodici mesi circa si sono bloccati. Il progetto prevede che la Corda Molle trovi conclusione a Ospitaletto, proprio all’altezza del casello dell’autostrada A4, mentre la Provinciale 19 prosegue il suo corso naturale verso Rodengo Saiano, Gussago e Concesio. E a far da sfondo al fermo c’è l’enigma Centropadane, al mancato rinnovo della concessione, ad una sentenza che ha dato ragione alla società… L’enigma di Centropadane è lontano da una soluzione. Dopo il maxirimborso di 300 milioni di euro deciso dal Tribunale e dovuto al mancato rinnovo della concessione, la società autostradale è a un bivio. Cosa faranno infatti i soci? Vorranno passare all’incasso (sempre che non ci siano ricorsi)o, al contrario, scegliere di investire? Opzioni che sono , di fatto, gli scenari prefigurati nei mesi scorsi dal

La Corda Molle è un progetto legato alla concessione di Centropadane

presidente della Società, Daniele Molgora, che in questo modo ha sollevato il velo sulla situazione di stallo che coinvolge Centropadane. E, di conseguenza, la Corda Molle. Senza infatti il rinnovo della concessione e il conseguen544

te sblocco dei fondi, il secondo stralcio dell’opera, quello che dovrebbe condurre da Azzano Mella a Ospitaletto, non potrà diventare realtà. Giusto per fare un riassunto delle puntate precedenti, parliamo di una striscia d’asfalto lunga 13


SENZA IL RINNOVO (PROMESSO) DELLA CONCESSIONE RESTA FERMO IL LOTTO DA AZZANO MELLA A OSPITALETTO

chilometri, che sarebbe poi il frutto di un interventi di riqualificazione della Sp 19, ovvero di una strada già “in servizio”. I lavori sono iniziati all’alba del 2011, ma dopo dodici mesi circa si sono bloccati. Il progetto prevede che la Corda Molle trovi conclusione a Ospitaletto, proprio all’altezza del casello dell’autostrada A4, mentre la Provinciale 19 prosegue il suo corso naturale verso Rodengo Saiano, Gussago e Concesio. Ma torniamo ai 300 milioni di euro e alle prospettive per la società che gestisce la A21: come

detto, si tratta di una somma che – secondo quanto deciso dal Tribunale di Roma a settembre 2014 – il ministero delle Infrastrutture dovrà corrispondere a Centropadane proprio per non aver rinnovato la concessione alla quale era legato anche il progetto Corda Molle, situazione che fino ad oggi ha di fatto impedito la programmazione di interventi di una certa portata. Una progettualità in stallo che ha evidentemente nuociuto al territorio bresciano. Una speranza, però, a voler essere ottimisti ad ogni costo ci sarebbe, ed è legata alla conferma

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– avvenuta sempre a settembre – che entro l’anno in corso arriveranno i 30 milioni necessari per gli indennizzi agli espropriati per la realizzazione della Corda Molle, indennizzi che sarà possibile pagare grazie alla disponibilità di Anas di anticipare la somma necessaria. Chissà che non sia il preludio ad un epilogo positivo per il resto del raccordo Montichiari-Ospitaletto. La situazione quindi resta in stallo, eppure gli accordi presi un tempo sembravano una garanzia, anche per Centropadane. Così non è stato.


L’ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DEL PROF. RENATO CAMODECA FA IL PUNTO SULLA SITUAZIONE DELL’EDILIZIA

I CONTI DEL COMPARTO: IMPRESE PIÙ VIRTUOSE PER ARGINARE LA CRISI Analizzare i punti di forza (e di debolezza) delle imprese edili bresciane. E’ quanto spetta al rapporto economico-finanziario redatto dal professor Renato Camodeca, dottore commercialista e professore associato di Economia aziendale della Facoltà di Economia e Commercio di Brescia. Un rapporto, che prende in considerazione il periodo 2009-2013, analizzando le condizioni di equilibrio reddituale, finanziario e patrimoniale delle imprese associate al Collegio dei Costruttori Edili. La metodologia adottata per l’analisi economico-finanziaria si fonda sulla riclassificazione dei dati aggregati risultante dai bilanci depositati di 1.272 imprese per il periodo preso in considerazione, dai quali ricavare indicatori, quozienti e dati segnaletici che possano rappresentare le condizioni di equilibrio economico delle imprese esaminate, così da fornire un quadro sufficientemente esaustivo

ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA DELLE IMPRESE EDILI BRESCIANE

2009 - 2013

dell’andamento del settore. Un vademecum di particolare utilità per gli operatori. Già da una prima analisi di stati patrimoniali e flussi di cassa emergono dati interessanti su impieghi (attività) e fonti (passività e patrimonio netto). Nel quinquennio osservato, parlando di impieghi, il capitale investito si riduce del 24%, passando dai 2.882 milioni di euro del 2009 546

ai 2.181 milioni di euro del 2013. In particolare, dopo una significativa riduzione tra il 2009 e il 2010 (-20%) e il leggero rialzo segnato nel 2011 (+1,2% rispetto all’anno precedente), nel 2012 c’è stata una nuova riduzione, pari al 10,7%, prima di un nuovo trend positivo nel 2013, quantificabile nel 4,7%. Una dinamica spiegabile, in parte, dalla riduzione del capitale circolante, attuata attraverso una


NEL QUINQUENNIO IL CAPITALE INVESTITO SI RIDUCE DEL 24 PER CENTO, PASSANDO DA 2,8 A 2,1 MILIARDI

persistente politica di recupero di risorse finanziarie (specie attraverso lo smobilizzo dei crediti e del magazzino). in parte, dalla diminuzione del capitale fisso dovuta ad un calo degli investimenti. L’aumento registrato dall’aggregato “capitale investito” nell’ultimo anno osservato è invece completamente da ascrivere alla crescita del capitale circolante, visto che l’ammontare del capitale fisso è rimasto pressoché immutato nel 2013 rispetto al 2012. Facendo riferimento alle fonti, nel tessuto delle imprese prevalgono i mezzi di terzi, il cui valore rappresenta mediamente nell’intero quinquennio il 76% del totale delle fonti, evidenziando così una situazione di stabile e strutturale sottocapitalizzazione. Nell’ultimo anno l’incidenza dei mezzi di terzi si è ridotta fino al 73,6%, in particolare grazie alla dinamica delle passività consolidate, il cui peso percentuale sul totale delle fonti nel 2013 è stato pari al 21,2% rispetto al 24,3% dell’anno precedente. In valori assoluti, l’importo aggregato delle passività consolidate a fine 2013 è pari a 463 milioni di euro, il dato più basso del quinquennio indagato, segno di una politica di continua riduzione dell’indebitamento. Nel periodo 2009-2013 l’aggregato è passato dai 2.277 milioni di euro del 2009 ai 1.605 milioni di euro del 2013, con un calo in termini assoluti di 666 milioni (-29,3%). Nell’ultimo anno è poi emersa una significativa ricapitalizzazione che ha dato alle imprese edili bresciane un più alto livello di patrimonializzazione in un esercizio in cui il fatturato ha toccato purtroppo il livello più

Il prof. Renato Camodeca curatore dell’analisi

basso dell’ultimo quinquennio, attestandosi a 1.291 milioni di euro, contro i 2.203 milioni di euro del 2008 (-41%). Passiamo ora all’indebitamento, che si è ridotto in modo significativo per due ragioni essenziali: la stretta creditizia (aspetto che mette a repentaglio la continuità aziendale di molte aziende del settore) e il minor ricorso al finanziamento, in seguito alla riduzione progressiva dei volumi di attività. In questo scenario, il flusso di cassa operativo, per la prima volta nel quinquennio osservato, è risultato negativo per 2,4 milioni, soprattutto a causa delle risorse drenate dagli investimenti in immobilizzazioni finanziarie. In sostanza, il flusso di cassa netto risulta positivo per 85 milioni grazie esclusivamente alle risorse generate dalla variazione del patrimonio netto. E la redditività? I dati, con riferimento all’anno 2013, evidenziano, rispetto al 2012, una ulteriore riduzione dei ricavi di vendita: il fatturato presenta per 547

il 2013 un decremento del 5% rispetto all’esercizio precedente attestandosi a 1.291 milioni di euro. Sul dato incide principalmente la valorizzazione dei lavori in corso su ordinazione, le cui rimanenze finali nel 2013 si sono attestate a 782 milioni di euro, contro i 500 dell’anno precedente. Il progressivo ridimensionamento dei mercati, e più in generale lo stato di crisi che il settore dell’edilizia attraversa in modo ormai evidente da almeno un quinquennio risultano dunque confermati. Di dimensioni ridotte rispetto al 2012 è stata la variazione delle rimanenze finali di materie prime (8,5 milioni contro i 15,8 milioni di euro) mentre le movimentazioni delle classi di valore che compongono il Valore della Produzione e i Costi della produzione hanno generato un aumento in termini sia assoluti sia percentuali del Valore Aggiunto, che nel 2013 si è attestato a 333 milioni di euro contro i 310 del 2012. Analizzando l’intero quinquennio emerge come il Valore


NEL PERIODO 2009-2013 L’AGGREGATO È SCESO DA 2.277 MILIONI A 1,6 MILIARDI DEL 2013 (- 29,3%)

Aggiunto del 2013 in percentuale (23,6%) sia il secondo più alto del periodo, superato solo dal dato nel 2011 (24,83%), mentre in valore assoluto il dato del 2013 (333 milioni di euro) è superiore soltanto a quello del 2012 (310 milioni). Al netto quindi del calo del fatturato, le imprese edili bresciane sono riuscite a contenere l’impatto dei costi di acquisto sul Valore della Produzione, riducendo lo stesso in maniera maggiore rispetto alla contrazione delle vendite e di conseguenza producendo un impatto positivo sulla marginalità. In aumento è risultato poi il costo del lavoro, pari a 265 milioni di euro nel 2013 contro i 247 milioni dell’anno precedente. Il quadro che risulta dai dati in questione è fortemente preoccupante, nel segno di valori che rispecchiano fedelmente lo stato di crisi economica generalizzata che ha investito il settore ormai dal 2009 e che nel 2013 è alla base di un situazione generalizzata di incertezza, scarsa prevedibilità degli scenari dei prossimi anni e una generale stretta creditizia. A livello generale, la flessione dei livelli produttivi è risultata particolarmente sostenuta per la costruzione di nuove abitazioni, per l’edilizia non residenziale e per i lavori pubblici. L’unico comparto che ha mostrato qualche segno di leggera crescita è stato la riqualificazione degli immobili residenziali. I risultati economici a livello aggregato risentono degli effetti negativi determinati sia dal ridimensionamento dei volumi di vendita, sia dalla rigidità della struttura dei costi. In particolare, il Margine Operativo Lordo ha fatto segnare

Andamento fatturato e Valore della Produzione 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 2009

2010

2011

Fatturato

nel 2013 una nuova ripresa, attestandosi a 67,4 milioni. La speranza è che, quando verrà riguadagnata una marginalità coerente con il profilo di rischio del settore e la posizione debitoria verso il sistema creditizio rimarrà sotto controllo, le cose possano migliorare. Di certo, in un contesto an-

2012

2013

Valore della produzione

cora fortemente recessivo i dati reddituali, patrimoniali e finanziari dell’esercizio 2013 confermano la situazione negativa generale, evidenziando qualche miglioramento sul fronte della marginalità operativa, della solidità e della liquidità.

ROE (RN/MP) 0,00% ‐1,00%

2009

2010

2011

2012

2013

‐2,00% ‐3,00% ‐4,00% ‐5,00%

ROE (RN/MP)

‐6,00% ‐7,00% ‐8,00% ‐9,00% ‐10,00%

548


CARICHE SOCIALI CONSIGLIO DIRETTIVO Presidente: rag. TIZIANO PAVONI Vicepresidenti: sig. ERNESTO BRUNI ZANI dott. ARTURO DOTTI geom. MARIO PAROLINI Cassiere: sig. GIORGIO ARCHETTI Cassiere supplente geom. STEFANO VEZZOLA Consiglieri: geom. PAOLO BETTONI geom. PRIMO IDER geom. GIULIANO CAMPANA geom. RENATO PE ing. ANGELO DELDOSSI ing. FABIO RIZZINELLI geom. ALESSANDRO FACCHETTI geom. ANGELO ZILIANI rag. FAUSTO GASPARINI REVISORI DEI CONTI Presidente dott. GIAMPAOLO PREMOLI Effettivi: rag. MARIA MORASCHI geom. ALBERTO SILVIOLI GIUNTA Coordinatore

rag. GIUSEPPINA LANZETTI geom. ROBERTO AIMI rag. ABELE ALMICI geom. ADRIANO ANTONUTTI sig.ra EMILIA ARDESI geom. LEONE BAFFELLI geom. FERRUCCIO BENETELLI sig. LUCIANO BERTOLASIO ing. FABRIZIO BERTOLI sig. MASSIMO BETTONI geom. MAURO BIONDO geom. GIORGIO CADEO arch. DAVIDE CAMPANA geom. RAFFAELE COLLICELLI geom. MARCO CORNALI geom. EMANUELE CORSINI sig. ANGELO DEL BONO arch. GIACOMO GAIDONI geom. BERNARDINO GALUPPINI geom. RUDY GATTA

rag. CORRADO GATTI sig. PAOLO GIACOMELLI geom. SERGIO GIRELLI sig. FULVIO GOFFI geom. LORENZO GUERINI arch. AMEDEO MASCOTTO geom. ALFREDO MORANDA geom. IVAN ONESTI geom. ABBONDIO PELLEGRINI ing. ALBERTO POLA geom. NUNZIO PONZONI geom. MARIO RODA geom. GIANFRANCO RONCHI geom. ALESSIO ROSSINI geom. GUIDO ROSSINI geom. ARMANDO SINA geom. CLAUDIO TONELLI geom. GIANNINO ZANARDELLI

COMITATO DI AMMISSIONE A SOCIO E VIGILANZA Presidente: geom. STEFANO ASSINI Componenti:

geom. PAOLO BETTONI dott. ARTURO DOTTI

sig. CESARE FACCHETTI rag. FAUSTO GASPARINI

GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI Presidente: sig.ra EMILIA ARDESI Vicepresidenti Consiglieri:

arch.GIACOMO GAIDONI

ing. ALBERTO MAZZOLA

arch. SEVERINO ARICI sig. LUCA PAVONI arch. ALESSANDRA SILVIOLI

geom. ALBERTO DI LERNIA sig. SANTO PRANDELLI geom. ANDREA STEFANINI

COMITATO DI GESTIONE FONDO ASSISTENZA IMPRENDITORI SOCI Presidente: geom. ALBERTO SILVIOLI Componenti:

geom. GIORGIO CADEO arch. DAVIDE CAMPANA dott. ARTURO DOTTI

rag. FAUSTO GASPARINI geom. PRIMO IDER


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

LAVORO - Ministero del Lavoro - riforma del Mercato del Lavoro - L. 78/2014 c.d. Jobs Act contratto a tempo determinato - applicazione della disciplina di merito

- Ministero del Lavoro - attività a contatto con minori - certificato penale - esclusioni interpello n. 25/2014

- Ministero del Lavoro - sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 - qualificazione del formatore interpello n. 21/2014 pag. 563

pag. 554

Ministero del Lavoro - decreto n. 83312/2014 contratti di solidarietà ex L.n. 863/1984 - sgravi contributivi - concessione - circolare n. 23/2014 pag. 554 - Ministero del Lavoro - L. 69/99 - collocamento obbligatorio - accordi di incentivo all’esodo sospenzione degli obblighi di assunzione circolare n. 22/2014 - Ministero del Lavoro - malattie con obbligo di denuncia - nuovo elenco - decreto ministeriale 10 giugno 2014

pag. 562

pag. 555

- Ministero del Lavoro - sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 ex art. rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Rls - istituzione e funzionamento - interpelli nn. 16,17,20 chiarimenti sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

pag. 563

- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di settembre 2014

pag. 563

TRIBUTI

pag. 555

- Ministero del Lavoro - Inps - decreto direttoriale n. 1079/2014 - incentivi all’assunzione - programma garanzia giovani - circolare n. 118/2014 pag. 556 - Inps - assenza per malattia e rientro anticipato in servizio - messaggio n. 6973/2014 pag. 560

- Agevolazioni per acquisto di case da locare

pag. 575

- Fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione servizio gratuito di Unioncamere a favore delle piccole e medie imprese

pag. 575

- Inps - calendario di spedizione delle note di rettifica - messaggio n. 7119/2014

pag. 561

- Tasi - scadeza dei versamenti per il 2014

pag. 575

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 interpelli nn. 18,19,22 e 23 2014

pag. 561

- Compensazione crediti P.A. e cartelle di pagamento

pag. 575

- Testo unico sulla sicurezza - d.lgs. 81/08 pubblicato il nono elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature

pag. 562

550


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

INDICI

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo - Tfr - legge 297/82

VARIE

- Trasporti - comodato veicoli - chiarimenti sull’obbligo di annotazione in vigore dal 3 novembre pag. 587

pag. 577

- Fresato d’asfalto - qualifica di sottoprodotto sentenza del Consiglio di Stato

pag. 588

- Regione Lombardia - limitazione al traffico dal 15 ottobre 2014 al 15 aprile 2015 - piano d’azione 2014/2015 per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico

pag. 588

- Le novità del nuovo decreto correttivo per le certificazioni antimafia pag. 579

- Fondi per adeguamento sismico delle scuole

pag. 588

- Le verifiche antimafia secondo l’Anac pag. 580

- Nuova norma Uni sulle prestazioni energetiche degli edifici

pag. 589

- Appalto nullo senza titolo edilizio

pag. 589

- Il contratto di avvalimento deve indicare esplicitamente i mezzi e le risorse correlate all’attestato Soa pag. 583

- La responsabilità decennale grava anche sul venditore che abbia diretto la costruzione

pag. 589

- In gara una sola fotocopia del documento di identità del legale rappresentante è valida ancorchè relativa a più dichiarazioni pag. 584

ANCE INFORMA

pag. 590

- Indice Istat del costo della vita

pag. 577 pag. 577

LAVORI PUBBLICI

- Manuale SOA - modalità di documentazione dei lavori privati e cessioni pag. 578

- Scomputo Slp delle murature - aggiornamenti pag. 589

- Per le offerte telematiche non si paga l’imposta di bollo pag. 582

- Le cause di esclusione dell’art. 38 possono essere dichiarate per tutti da un solo legale rappresentante pag. 584 - Il certificato Iso 9000 non può essere oggetto di avvalimento

pag. 586

551


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

DI BRESCIA E PROVINCIA

Carta dei servizi

Via Ugo Foscolo, 6 – 25128 – Brescia tel. 030 399133 fax 030 381798 info@ancebrescia.it www.ancebrescia.it

ll Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia. CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000. CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni. MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: - lavoro - qualificazione (soa e iso 9000) - sicurezza - tecnologia e normativa tecnica - urbanistica ed edilizia - fisco e tributi - gestione dell’appalto - ambiente - lavori pubblici - trasporti 552


Sicurezza Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. Urbanistica ed edilizia Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale. Gestione dell’appalto Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve, convocazione delle parti e gestione del contenzioso con proposte transattive, pareri legali, azioni di recupero crediti, conteggio interessi. Acquisizione finanziamenti di settore. Lavori pubblici Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) Qualificazione (soa e iso 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. Tecnologia e normativa tecnica Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. Fisco e tributi Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni 36% e 55%. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. Ambiente Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Trasporti Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada. 553

collegio costruttori edili

Lavoro Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE.


LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO L. 78/2014 C.D. JOBS ACT CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI MERITO Si informa che l’Ance ha ottenuto, per le vie brevi, alcuni importanti chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, in merito alla corretta applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato, di cui al D.Lgs n. 368/01, alla luce delle recenti novità introdotte dal D.L. n. 34/2014,convertito con modifiche nella L. n. 78/2014 e chiamata anche “Jobs Act”. Lavoratori in mobilità Con riferimento alla disciplina inerente i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 8, co.2 della L. n. 223/91 con i lavoratori in mobilità, è stato precisato che agli stessi non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 368/01, in quanto già oggetto di una specifica disciplina e, pertanto, non dovranno essere computati ai fini del raggiungimento dei 36 mesi complessivi previsti dalla normativa sul contratto a termine e non potranno avere durata massima superiore a 12 mesi. Proroghe del contratto a termine Con riferimento, poi, alla disciplina delle proroghe, ammesse fino ad un massimo di 5, è stato precisato che non essendo riferite al singolo contratto di lavoro, ma alla totalità di rapporti intercorsi tra stesso lavoratore e datore di lavoro, andranno conteggiate tutte le proroghe, anche se effettuate precedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 34/2014, fino al raggiungimento del nuovo numero massimo. Computo dei 36 mesi In merito, invece, al computo dei 36 mesi complessivi è stato precisato che andranno considerati tutti i rapporti di lavoro intercorsi tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro ai fini del raggiungimento del suddetto limite massimo. Superamento della durata massima del contratto a termine (36 mesi) Sulla possibilità di superare la durata massima complessiva dei 36 mesi, con una “prosecuzione di fatto”, è stato chiarito che tale facoltà è consentita ai sensi dell’art. 5 co. 1 e 2, previo riconoscimento della maggiorazione prevista. Sul punto, si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’Avviso Comune del 10 aprile 2008 è consentita, in deroga

al limite dei 36 mesi complessivi, la sottoscrizione di un ulteriore contratto di durata massima pari a 8 mesi. Contratti di somministrazione a termine In merito al computo, ai fini del raggiungimento dei 36 mesi complessivi, dei contratti di somministrazione a tempo determinato, è stato nuovamente precisato che tale limitazione è riferita ai contratti a termine e, pertanto, raggiunto tale limite massimo (considerando anche i rapporti in somministrazione), non sarà più possibile stipulare contratti a tempo determinato, mentre sarà ancora possibile stipulare contratti di somministrazione a termine. Contratti di lavoro intermittente E’ stato comunicato, inoltre, che i contratti di lavoro intermittente stipulati a tempo determinato non rientrano nella disciplina di cui al D. Lgs. n. 368/01. Congedo di maternità Per ciò che concerne la recente disposizione inserita nell’ambito della L. n. 78/2014 che consente di considerare il congedo di maternità di cui all’art. 16, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001, quale periodo utile ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza, è stato chiarito che tale periodo verrà considerato, con riferimento al contratto dell’edilizia, nell’ambito dei 36 mesi previsti.

MINISTERO DEL LAVORO DECRETO N.83312/2014 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ EX L. N. 863/1984 - SGRAVI CONTRIBUTIVI CONCESSIONE CIRCOLARE N. 23/2014 Si informa che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 23 del 26 settembre 2014, disponibile anche sul sito del Collegio in calce alla presente, ha fornito le istruzioni attuative del Decreto Interministeriale n. 83312/14, anch’esso allegato, per la concessione delle riduzioni contributive riconosciute in favore dei datori di lavoro che hanno stipulato, a decorrere dal 21 marzo scorso, o hanno in corso, alla medesima data, contratti di solidarietà ex artt. 1 e 2 del D.L n. 726/84, così come modificato dalla L. n. 863/84. Per beneficiare di tali riduzioni contributive, le aziende, in particolare, devono aver “individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante

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sulla base dell’Accordo o di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo”. Lo sgravio verrà riconosciuto: - per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/12, convertito con modifiche dalla L. n. 78/14 e per l’intera durata del contratto di solidarietà, nel limite massimo di 24 mesi; - nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati da una riduzione di orario di lavoro in misura superiore al 20%; - nei limiti di spesa, per il 2014, pari ad euro 15 milioni. Proprio in riferimento alla disponibilità delle risorse economiche destinate a finanziare la riduzione, il dicastero chiarisce che, all’approssimarsi del raggiungimento del limite di spesa annuo, le domande di accesso al beneficio saranno accolte con riserva. Ad ogni modo, il raggiungimento del tetto massimo di spesa sarà comunicato sul portale informatico del Ministero www.lavoro.gov.it, alla pagina dedicata ai contratti di solidarietà. Per ciò che concerne le modalità operative, il Ministero ricorda che le istanze di sgravio dovranno far riferimento al periodo previsto dall’Accordo, che comunque non dovrà essere superiore a 12 mesi e dovranno essere inviate, tramite posta certificata, contestualmente alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli incentivi all’occupazione ed all’Inps rispettivamente agli indirizzi: dgammortizzatorisociali@mailcert.lavoro. gov.it; SgraviContrattiSolidarieta@postacert.inps. gov.it . La e-mail dovrà indicare come oggetto: “Domanda di sgravio contributivo CDS per l’azienda XXX” e dovrà contenere i seguenti file, debitamente compilati, tutti firmati con firma digitale, disponibili all’indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/ContrattiSolidarieta/ Pages/20140926_contrattisolidarieta_modulistica.aspx,: - “Modello-Domanda-DecontribuzioneCDS”; - copia del contratto di solidarietà; - “Modello-elenco-lavoratori-decontribuzione-CDS”; - una relazione illustrativa relativa agli “strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo”; - eventuali ulteriori allegati. Le istanze di ammissione, istruite secondo l’ordine cronologico di inoltro, dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà o, per quelli già in corso, entra 30 giorni dalla pubblicazione


LAVORO

della circolare in oggetto, ossia entro il 26 ottobre 2014. La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, nei limiti delle disponibilità finanziarie, emetterà un provvedimento di concessione dell’agevolazione comunicandolo all’Inps. Tale provvedimento sarà comunque soggetto a revoca nel caso in cui, a seguito degli accertamenti ispettivi, dovessero essere disattesi i presupposti di cui all’art. 1 del Decreto Interministeriale n. 83312/14. A tal riguardo, il Ministero chiarisce che le verifiche da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro saranno effettuate in un periodo successivo ai primi nove mesi dalla decorrenza della domanda per contratto di solidarietà.

Il Ministero chiarisce, infine, che la sospensione dall’obbligo di assunzione del personale disabile è limitata in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto di lavoro all’esito della procedura, per la durata della procedura e per il singolo ambito provinciale di attività.

MINISTERO DEL LAVORO L. 69/99 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - ACCORDI DI INCENTIVO ALL’ESODO SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE CIRCOLARE N. 22/2014

Si informa che il Ministero del Lavoro ha aggiornato, attraverso l’introduzione di nuove patologie e la modifica di alcune denominazioni, l’elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia all’ASL e alla Direzione Territoriale del Lavoro, ad opera del medico competente e in generale di ogni medico che ne riconosca l’esistenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. L’elenco si suddivide in tre liste: - malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (lista I); - malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità (lista II); - malattie la cui origine lavorativa è possibile (lista III). In ciascuna di queste tre liste le malattie sono suddivise per gruppi a seconda della tipologia (ad esempio, malattie da agenti fisici, da agenti chimici, da agenti biologici, tumori, ecc.). L’aggiornamento, riportato nel decreto del Ministero del Lavoro 10 giugno 2014 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, riguarda, in tutte le tre liste, esclusivamente il gruppo 6 “tumori professionali” e il gruppo 2 “malattie da agenti fisici” con riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche. Con particolare riguardo al settore delle costruzioni e alle malattie professionali più comunemente ad esso riferibili, le modifiche hanno compreso l’introduzione, tra le altre, delle seguenti patologie.

Si informa che il Ministero del Lavoro, con circolare n.22 del 24 settembre 2014, ha espresso parere favorevole alla sospensione degli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili per quei datori di lavoro che abbiano avviato procedure di incentivo all’esodo, quali quelle previste dalla Legge Fornero (art. 4, L. n. 92/2014). Tale orientamento è il risultato di un’interpretazione analogica ed estensiva del principio secondo il quale tale sospensione opera con riferimento ad imprese che versino in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, tali da poter accedere alla Cigs, ai contratti di solidarietà e alle procedure di mobilità (art. 3, co. 5 della L. n. 68/1999). Come noto, infatti, nel tempo è stata riconosciuta la possibilità di operare la sospensione dall’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili anche ad altre fattispecie considerate assimilabili con quelle sopra menzionate (ad es. ricorso a Fondi di solidarietà, cassa integrazione guadagni in deroga etc.). Da ultimo, pertanto, il Ministero del Lavoro ha esteso la possibilità di operare la sospensione anche alle ipotesi di procedure di incentivo all’esodo di cui alla Legge Fornero, assimilabili alla mobilità e alle procedure di esubero previste dai Fondi di settore. Si tratta, infatti, di procedure volte a tutelare il lavoratore a fronte di esigenze del datore di lavoro di gestire le eccedenze di personale, determinate comunque da una crisi aziendale.

MINISTERO DEL LAVORO MALATTIE CON OBBLIGO DI DENUNCIA - NUOVO ELENCO - DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2014

555

Lista I, gruppo 2 (malattie da agenti fisici) Agente

Malattia

Vibrazioni trasmes- Ernia discale lomse al corpo intero bare per le attività guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici Lista I, gruppo 6 (tumori) Agente

Malattia

Asbesto e altri mi- Vari tipi di mesionerali contenenti telioma (vedi allefibre di asbesto gato) Tumore della laringe Tumore dell’ovaio Fibre asbestiformi

Mesiotelioma pleurico e mesotelioma peritoneale

Silice libera cristalli- Tumore del polmona in forma di quar- ne zo e cristobalite Polveri di legno

Tumore del nasofaringe

Attività di saldatura Melanoma oculare Lista II, gruppo 6 (tumori) Agente

Malattia

Asbesto

Tumore della faringe Tumore dello stomaco Tumore del colon retto

Attività di saldatura Tumore del polmone Si sottolinea che la denuncia di cui trattasi, ad opera del medico competente ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., non va confusa con la denuncia assicurativa di una malattia professionale all’Inail. La denuncia ex articolo 139, infatti, ha valore conoscitivo-epidemiologico con finalità preventive ovvero permettere la programmazione dell’attività dell’Organo di vigilanza. Si ricorda comunque che, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del D. Lgs. n. 38/2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali […]”, il medico è anche tenuto a trasmettere copia della denuncia


LAVORO

ex articolo 139 alla sede Inail competente per territorio.

MINISTERO DEL LAVORO INPS - DECRETO DIRETTORIALE N. 1079/2014 - INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - CIRCOLARE N.118/2014 Si informa che il 2 ottobre 2014, nell’area pubblicità legale del Ministero del Lavoro, è stato pubblicato il Decreto Direttoriale 1079/Segr/2014 dell’8 agosto 2014, con il quale il Dicastero ha fornito indicazioni per la fruizione del bonus occupazionale da parte delle imprese che assumono giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”, c.d. “Programma Garanzia Giovani”. L’incentivo in commento, riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati (a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori) che assumono giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, c.d. “NEET”, ossia non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione e registrati al programma Garanzia Giovani, sarà fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti e spetterà per le assunzioni effettuate a decorrere dal 3 ottobre 2014 e fino al 30 giugno 2017. Nel Decreto in commento è stato specificato che il beneficio sarà riconosciuto ai datori di lavoro che assumono giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in somministrazione, o a termine, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi, anche in somministrazione. E’, inoltre, concesso in caso di lavoro a tempo parziale, con orario pari o superiore al 60% dell’orario normale di lavoro, mentre è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. E’ stato specificato che per i rapporti che si svolgono in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetterà solo per le assunzioni a tempo indeterminato. L’importo dell’incentivo sarà determinato, in base allo schema allegato alla Circolare, dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane assunto. In caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato, per il quale già si fruisce dell’incentivo, in un rapporto a tempo indeterminato, sarà possibile richiedere quello

relativo ai contratti a tempo indeterminato ridotto dell’importo già percepito, mentre in caso di proroga o rinnovo di un contratto a tempo determinato non ne sarà riconosciuto alcun altro ulteriore. L’incentivo, fruibile a condizione che il rapporto si svolga in una delle regioni o provincia autonoma elencate nell’allegato del decreto, non dovrà superare i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato c.d. “de minimis” e non sarà cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. tutto ciò premesso si segnala che anche l’Inps, d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha fornito chiarimenti applicativi con la circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, che si riproduce in calce alla presente nota, con la quale ha fornito le indicazioni operative per i datori di lavoro interessati, mettendo contestualmente a disposizione la procedura telematica per la fruizione dell’incentivo stesso. Nello specificare le casistiche per le quali è possibile fruirne, l’Istituto ha, inoltre, indicato le condizioni per aver diritto al beneficio, ricordando che lo stesso è subordinato alla regolarità di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176 della L. n. 296/06, all’applicazione dei principi di cui all’art. 4, commi 12, 13 e 15 della L. n. 92/2012, oltre che al rispetto dei limiti per gli aiuti di stato c.d. “de minimis”. L’Istituto ha, inoltre, con successivo messaggio n. 7598 del 9 ottobre 2014, comunicato che, a decorrere dal 10 ottobre scorso, è disponibile il modulo telematico “GAGI” per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione dell’importo spettante. Per le istanze relative alle assunzioni effettuate verrà effettuata una verifica della disponibilità dei fondi secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa. Inps Roma, 3 ottobre 2014 Circolare n. 118 Oggetto: Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014. Incentivo all’assunzione dei giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (in breve Programma “Garanzia Giovani”). Prime indicazioni operative. Sommario. Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottato l’8 agosto 2014 prevede un incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma garanzia Giovani”. L’incentivo è ammissibile per le assunzioni effettuate a

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partire dal 3 ottobre 2014, nei limiti di risorse specificamente stanziate. In attesa che sia completato – in collaborazione con il Ministero del lavoro - il complessivo sistema automatizzato di gestione del beneficio, si forniscono alcune precisazioni normative e le prime indicazioni operative per l’inoltro dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo. Premessa Con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, l’Unione Europea ha approvato il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile. Con il “Programma Garanzia Giovani” lo Stato italiano ha definito e sviluppato una strategia articolata su un insieme di azioni, la cui attuazione coinvolge alcune Regioni e la provincia Autonoma di Trento. Una di queste azioni è costituita dalla previsione, nel limite di risorse determinate, di un incentivo per le assunzioni di giovani con specifici requisiti. Con decreto direttoriale dell’8 agosto 2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disciplinato il suddetto incentivo, prevedendo – tra l’altro – che esso sia gestito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; il decreto è stato pubblicato il 2 ottobre 2014 nella sezione legale del sito internet del Ministero ed è allegato alla presente circolare. La presente circolare specifica la disciplina contenuta nel decreto direttoriale e fornisce le prime indicazioni operative per i datori di lavoro interessati. 1. Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo. L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. 2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo. L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito www.lavoro.gov. ite www.garanziagiovani.gov.it. Possono registrarsi al Programma “Garanzia Giovani” i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti NEET - Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati - ai sensi del d.l.vo 181/2000 - né inseriti in un percorso di formazione (in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13); i minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; il


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requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al “Programma”, il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età. Dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione; l’incentivo spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato già compiuto. (Esempi: a) Tizio si registra all’età di 15 anni appena compiuti e viene assunto a 15 anni e mezzo; non spetta l’incentivo; b) Tizio si registra all’età di 15 anni appena compiuti e viene assunto a 16 anni compiuti; spetta l’incentivo). Nota bene: Dopo che la registrazione è stata effettuata, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane si trovi nella condizione di “NEET” - sopra descritta - anche nel momento dell’assunzione. Il procedimento di registrazione del giovane al “Programma” può essere così sinteticamente descritto: - il giovane interessato si registra al Programma mediante un modulo di adesione, da redigere e inviare esclusivamente in modalità telematica; il modulo è disponibile presso il portale www.garanziagiovani.gov.it e i portali delle Regioni interessate; - un centro per l’impiego o un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro contatta il giovane per concordare, mediante colloqui individuali, le iniziative da svolgere in suo favore; - in fase di colloquio individuale il centro per l’impiego o il soggetto privato accreditato attribuiscono al giovane un indice (detto classe di profilazione), che, sulla base delle informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione; le 4 classi previste, riportate nell’allegato 2 del decreto, sono elencate di seguito, secondo una scala di valori crescenti, caratterizzati dalla stima di una difficoltà sempre più elevata: 1) classe di profilazione 1: difficoltà BASSA; 2) classe di profilazione 2: difficoltà MEDIA; 3) classe di profilazione 3: difficoltà ALTA; 4) classe di profilazione 4: difficoltà MOLTO ALTA. - al termine dei colloqui individuali, il giovane “profilato” viene “preso in carico” dal centro per l’impiego o dal soggetto privato accreditato; - la registrazione del giovane al Programma, le informazioni fornite e la classe di profilazione attribuita vengono trascritte informaticamente - a cura dei servizi informatici del Ministero del lavoro e delle Regioni interessate - in una scheda allegata alla Scheda anagrafico professionale del lavoratore prevista dal d.l.vo 181/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Per i dettagli del procedimento di registrazione si rinvia ai citati portali del Ministero del lavoro e delle Regioni. 3. Rapporti incentivati. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato - anche a scopo di somministrazione - di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a tempo indeterminato; l’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. L’agenzia che assume a scopo di somministrazione non può essere ammessa all’incentivo, qualora - per l’intermediazione e l’accompagnamento al lavoro culminanti nell’assunzione che essa stessa ha effettuato - le spetti una remunerazione nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o di altri programmi a finanziamento pubblico (cfr. art. 4, co.5, del decreto direttoriale citato). L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 - giorno successivo alla pubblicazione del decreto direttoriale nella sezione legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – al 30 giugno 2017. L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale. L’incentivo spetta a condizione che il rapporto di lavoro si svolga in una delle regioni o nella provincia autonoma elencate nell’allegato 1 del decreto direttoriale (cfr. allegato 1 della presente circolare). Per i rapporti – compresi quelli a scopo di somministrazione - che si svolgono in Emilia– Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato. Si precisa che l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane. L’incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni né per proroghe dello stesso rapporto né per nuove assunzioni, effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. In deroga al principio – appena illustrato – per cui l’incentivo è autorizzabile una sola volta per ogni lavoratore, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso

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lavoratore nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione - di un precedente rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già stato autorizzato l’incentivo previsto dal decreto citato (cfr. art. 3 del decreto). Ai fini della spettanza dell’incentivo è necessario che la sede di lavoro – se viene mutata - rimanga nell’ambito della regione (o nella provincia autonoma) in cui si è svolto il rapporto a tempo determinato. Sempre in deroga al suddetto principio, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore in favore del datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato il lavoratore precedentemente utilizzato mediante somministrazione già agevolata; la deroga opera se la somministrazione si sia svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato e a condizione che l’assunzione a tempo indeterminato sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto alla somministrazione. In tal caso infatti – sempre che ricorra continuità tra i due rapporti - si realizza sostanzialmente una fattispecie analoga alla trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a tempo determinato agevolato, per la quale l’articolo 3 del decreto espressamente ammette l’ incentivo. Ai fini della spettanza dell’incentivo è necessario che la sede di lavoro sia stabilita nell’ambito della regione (o provincia autonoma) in cui si è svolta la somministrazione. In proposito si forniscono i seguenti esempi: a) L’Agenzia di somministrazione assume Tizio a tempo determinato dal 01.12.2014 al 31.05.2015 e lo somministra per lo stesso periodo ad ALFA; per tale rapporto l’Agenzia chiede ed ottiene l’incentivo previsto dal decreto; in data 01.06.2015 ALFA assume a tempo indeterminato Tizio. È ammissibile l’incentivo in favore di ALFA. b) L’agenzia di somministrazione assume Tizio a tempo determinato dal 01.12.2014 al 31.05.2015 e lo somministra per lo stesso periodo ad ALFA; per tale rapporto l’Agenzia chiede ed ottiene l’incentivo previsto dal decreto; in data 15.06.2015 ALFA assume a tempo indeterminato Tizio. Non è ammissibile l’incentivo in favore di ALFA. Precisazioni riguardanti i rapporti di lavoro agricolo L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD) Per i rapporti a tempo determinato l’incentivo spetta a condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il periodo minimo di sei mesi stabilito dal decreto.


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4. Misura dell’incentivo. L’ammissibilità e l’importo dell’incentivo sono determinati dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso, secondo il seguente schema (cfr. art. 5 e allegato n. 2 del decreto): RAPPORTO classe di profilazione DI LAVORO 1

2

3

4

BAS-

M E -

ALTA

MOLTO

SA

DIA

rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi

-

-

rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a dodici mesi

-

rapporto a tempo indeterminato

ALTA €

€ 2.000

1.500

-

€ 4.000

3.000

1.500

3.000

4.500

€ 6.000

Come si evince dal prospetto, non spetta alcun incentivo per l’assunzione a tempo determinato – di qualunque durata – di giovani cui sono attribuite la classe di profilazione “1-BASSA” o “2-MEDIA”. In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale. Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro trasformi a tempo indeterminato un rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già autorizzato l’incentivo, spetterà al datore di lavoro un secondo incentivo, il cui importo è pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e l’importo già fruito per il tempo determinato; in tal caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo. Ai fini della spettanza del secondo incentivo, la trasformazione può avvenire durante o dopo la scadenza del periodo (semestrale o annuale) di godimento del primo incentivo, purché entro la scadenza del rapporto a tempo determinato. Es.: ALFA assume a tempo determinato per 12 mesi - dal 01.01.2015 al 31.12.2015 - Tizio, cui è attribuita la classe di profilazione “3-ALTA”; ALFA viene ammesso all’incentivo nella misura di € 3.000; in

data 01.01.2016 ALFA trasforma a tempo indeterminato il rapporto; ALFA può essere ammesso all’incentivo residuo di € 1.500 (4.500-3.000). Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro assuma a tempo indeterminato un lavoratore già utilizzato mediante somministrazione agevolata, spetta al datore di lavoro - qualora ricorrano le condizioni descritte nel paragrafo precedente - l’incentivo previsto per il rapporto a tempo indeterminato, diminuito dell’importo già autorizzato in favore dell’agenzia di somministrazione; anche in questo caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione dell’incentivo concesso all’Agenzia di somministrazione. Es.: un’Agenzia di somministrazione assume Tizio a tempo determinato dal 01.12.2014 al 31.05.2015 e lo somministra per lo stesso periodo ad ALFA; poiché a Tizio è attribuita la classe di profilazione “3-ALTA”, all’Agenzia viene concesso l’importo di €1.500; in data 01.06.2015 ALFA assume a tempo indeterminato Tizio; ad ALFA può essere riconosciuto l’importo di € 3.000 (4.500-1.500). N.b. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro che ha già utilizzato il giovane mediante somministrazione, che non sia agevolata ai sensi della presente circolare, il beneficio spetterà per intero e a prescindere dalla circostanza che l’assunzione avvenga con o senza soluzione di continuità rispetto alla somministrazione. L’incentivo spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate per le regioni e la provincia autonoma indicate nell’allegato n. 1 del decreto direttoriale; la regione ovvero la provincia autonoma di pertinenza sono individuate dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze; allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse - prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione - il decreto direttoriale prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza, di seguito illustrato (cfr. par. 6). Per i rapporti di lavoro agricolo la misura dell’incentivo è subordinata alla circostanza che la prestazione lavorativa si svolga senza soluzione di continuità per la durata indicata nello schema riportato all’inizio di questo paragrafo. 5. Condizioni di spettanza dell’incentivo. L’incentivo è subordinato: - alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente: - l’adempimento degli obblighi contributivi; - l’osservanza delle norme poste a tutela

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delle condizioni di lavoro; - il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012; - alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore (illustrati recentemente con la circolare n. 102 del 3 settembre 2014). Ai sensi dell’art. 7, co. 3, del decreto, l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva. In considerazione del carattere inderogabile della normativa previdenziale, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani” e di sgravi contributivi in senso stretto (es.: sgravi per l’assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi ex art. 8, co. 9, l. 407/1990, sgravi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex l. 223/1991, sgravi ex art. 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012), dovranno essere applicati gli sgravi in senso stretto; laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani” e di altri benefici non contributivi in senso stretto – anche se concretamente fruibili mediante conguaglio nelle denunce contributive (es.: benefici per l’assunzione di giovani genitori ex Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010, di giovani tout court ex art. 1 dl 76/2013) - il datore di lavoro potrà scegliere quale incentivo chiedere. 6. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro. Per l’ammissione all’incentivo deve essere svolto il procedimento di seguito sinteticamente descritto (cfr. art. 9, decreto direttoriale citato). Il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando: - il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine; - la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa. La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e


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professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. Il modulo sarà reso disponibile entro qualche giorno dalla pubblicazione della presente circolare; verrà dato avviso del rilascio del modulo con specifico messaggio pubblicato sul sito internet dell’INPS; a scopo informativo si riporta, in allegato alla presente circolare, un fac-simile del modulo (all. n. 2). Generalmente (fatte salve le precisazioni fornite nel paragrafo seguente, circa la fase di avvio del sistema informatico di gestione del procedimento) entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali: - consulta gli archivi elettronici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di conoscere se il giovane per cui si chiede l’incentivo sia registrato al “Programma Garanzia Giovani” e quale sia la sua classe di profilazione; N.b. la registrazione e la profilazione avvengono nell’ambito del procedimento sommariamente descritto al paragrafo 2 di questa circolare; nell’ipotesi in cui il giovane sia registrato al “Programma Garanzia Giovani”, ma non gli sia ancora stata attribuita la classe di profilazione, l’INPS sospende l’iter di definizione dell’istanza, in attesa che il Ministero del lavoro inviti la Regione o Provincia autonoma competente a provvedere alla profilazione; decorsi inutilmente 15 giorni dall’invito rivolto alla Regione o alla Provincia autonoma, il Ministero attribuisce direttamente la classe di profilazione e l’Inps prosegue l’iter (cfr. art. 2, co. 4, decreto direttoriale); - determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione attribuita; - verifica la disponibilità residua della risorsa, in relazione alla regione o provincia autonoma di pertinenza; - in caso di disponibilità delle risorse, comunica – esclusivamente in modalità telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo, calcolato per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare. La comunicazione dell’INPS è accessibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”. Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione. Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma

della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.” L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio; è possibile indicare nell’istanza di conferma una provincia di svolgimento del rapporto diversa da quella originariamente indicata nell’istanza preliminare, purché nell’ambito della stessa regione; l’eventuale variazione della provincia – nell’ambito della stessa regione – non incide sull’importo dell’incentivo determinato in precedenza. Per le istanze preliminari relative a rapporti da svolgersi nella provincia autonoma di Trento, non è possibile indicare nell’istanza di conferma una provincia diversa. L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio; l’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale. L’Inps effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne. Avvertenza per chi è sprovvisto di matricola aziendale Al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all’incentivo, è necessario essere titolari di posizione contributiva aziendale (cosiddetta matricola). Nel caso in cui ne sia ancora sprovvisto, l’interessato dovrà farne richiesta in tempo utile alla sede INPS competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso la presentazione della domanda d’iscrizione; qualora non avesse ancora alcun lavoratore alle proprie dipendenze, l’interessato, in deroga alla prassi consueta in tema d’iscrizione, indicherà come inizio attività con dipendenti una data fittizia corrispondente alla data di presentazione della domanda di iscrizione. Contestualmente alla domanda di iscrizione, l’interessato dovrà inviare una comunicazione alla Sede competente per segnalare che ha appena inoltrato una domanda di iscrizione esclusivamente ai fini dell’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani” di cui al decreto direttoriale 8 agosto 2014; per tale comunicazione l’interessato potrà avvalersi della funzionalità contatti del “Cassetto previdenziale aziende”, oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica della Sede, disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione “contatti – le sedi Inps”. L’interessato contrassegnerà l’oggetto della comunicazione con la dicitura “iscrizione

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azienda – istanza per incentivo Garanzia Giovani - D.D. 08/08/2014”. Le Sedi avranno cura di monitorare giornalmente le comunicazioni pervenute tramite il cassetto previdenziale aziende e/o tramite e-mail, procedendo immediatamente alla validazione delle domande di iscrizione corrispondenti - ove non sia intervenuto l’inquadramento automatizzato previsto dalla circolare 80/2014 – e, in ogni caso, provvederanno contestualmente a sospendere la matricola dalla data fittizia indicata. All’atto dell’avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro dovrà darne immediata comunicazione alla Sede INPS per consentire la riattivazione della posizione aziendale precedentemente sospesa e la modifica della data di inizio attività, la quale dovrà coincidere con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra. Invece, nel caso in cui l’assunzione del dipendente per il quale era stata presentata la domanda preliminare di ammissione all’incentivo non dovesse avvenire, l’interessato dovrà richiedere la cessazione della matricola aziendale; tuttavia, quest’ultima verrà mantenuta qualora l’interessato abbia nel frattempo instaurato altri rapporti di lavoro subordinato. Si invitano le Sedi a monitorare costantemente le matricole attribuite con le modalità sopra descritte. Avvertenza per chi è sprovvisto di CIDA Al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all’incentivo per un operaio agricolo è necessario essere titolari della posizione contributiva aziendale denominata “CIDA”; in mancanza, sarà cura dell’interessato farne richiesta in tempo utile alla sede INPS competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso la presentazione della Denuncia Aziendale (DA); qualora non avesse ancora alcun lavoratore alle proprie dipendenze, in deroga alla prassi consueta in tema d’iscrizione, l’interessato indicherà come inizio attività con dipendenti una data “fittizia”, corrispondente alla data di presentazione della domanda di iscrizione. Nella domanda d’iscrizione è necessario specificare che si tratta di iscrizione richiesta ai fini dell’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale 8 agosto 2014; pertanto, nel campo riservato all’indirizzo deve essere anteposta la dicitura “D.D. 08/08/2014 – Garanzia Giovani” (esempio: invece di “Via Roma 1”, occorrerà riportare “D.D. 08/08/2014 – Garanzia Giovani Via Roma 1.”); sarà cura delle Sedi individuare e monitorare giornalmente le domande pervenute e procedere alla immediata validazione delle stesse. Contestualmente, gli operatori di Sede dovranno sospendere


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dalla medesima data la D.A. in questione. All’atto dell’avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione alla Sede INPS per consentire che venga riattivata la posizione aziendale precedentemente sospesa e che venga modificata la data di inizio attività, la quale dovrà coincidere con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra. Invece, nel caso in cui non avvenga l’assunzione del dipendente per il quale era stata presentata la domanda preliminare di ammissione all’incentivo, l’interessato deve richiedere la cessazione della Denuncia aziendale; tuttavia, quest’ultima viene mantenuta nel caso in cui, sebbene l’assunzione del dipendente non sia andata a buon fine, l’interessato abbia nel frattempo instaurato altri rapporti di lavoro subordinato. Si invitano le Sedi a monitorare costantemente i CIDA attribuiti con le modalità sopra descritte. 7. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze. Come detto al paragrafo precedente, nei giorni successivi alla pubblicazione della presente circolare sarà reso disponibile sul sito internet www.inps.it il modulo per l’istanza preliminare di richiesta dell’incentivo e di prenotazione degli importi corrispondenti. Le istanze che perverranno nelle prime settimane dal rilascio del modulo non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata; tale elaborazione cumulativa verrà effettuata non appena saranno completate le procedure informatiche inerenti il complessivo sistema di gestione automatizzata, amministrato congiuntamente dall’INPS, dal Ministero del lavoro, dalle Regioni interessate e dalla Provincia autonoma di Trento. Le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 3 ottobre 2014 (giorno di decorrenza dell’incentivo) e il giorno anteriore al rilascio del modulo telematico dovranno essere inviate entro 15 giorni dal rilascio del modulo stesso; tali istanze saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa (cfr. art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale). Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata le istanze risulteranno ricevute dall’Inps - contrassegnate dallo stato di “Aperta” - e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il con-

tenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e reinviarne una nuova; in tal caso - ai fini dell’applicazione del criterio di priorità secondo l’ordine cronologico di invio – varrà la seconda istanza. Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio; l’avvenuta elaborazione cumulativa e l’avvenuto rilascio della funzionalità di conferma saranno comunicati con apposito messaggio, che sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 8. Fruizione dell’incentivo e istruzioni contabili (rinvio). Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l’indicazione – all’interno del modulo dell’istanza – della misura complessiva dell’incentivo spettante. L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/ compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli), con le modalità che verranno illustrate con separato messaggio.

INPS - ASSENZA PER MALATTIA E RIENTRO ANTICIPATO IN SERVIZIO MESSAGGIO N. 6973/2014 Si informa che con messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, che si riproduce in calce alla presente, l’Inps ha comunicato che per poter essere riammesso anticipatamente in servizio, il lavoratore in malattia è obbligato a produrre un nuovo certificato medico, rispetto a quello contenente la prognosi originaria, che ne attesti la guarigione. Tale chiarimento, informa l’Inps, trae origine dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, dall’art. 2087 del codice civile che obbliga il datore di lavoro, sia pubblico che privato, ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore e dall’art. 20 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, che obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. In virtù di quanto sopra, pertanto, si conferma che la riammissione anticipata in servizio di un lavoratore assente per malattia potrà avvenire esclusivamente:” in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi”.

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Inps Roma, 12 settembre 2014 Messaggio n. 6973 Assenze per malattia e rientro anticipato in servizio. Con riferimento ai numerosi quesiti formulati in materia di assenza per malattia e alla casistica del rientro anticipato nel luogo di lavoro, si rappresenta quanto segue. L’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, prevede che l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per il settore privato. In applicazione di detta norma, i medici effettuano le operazioni di predisposizione dei certificati entro le successive 24 ore e li inviano al datore di lavoro tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell’economia e delle finanze. La vigente normativa prevede, inoltre, che gli stessi medici possono inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti (per es. in caso di evidenti errori o refusi ivi contenuti) o li rettificano. Quest’ultima eventualità nel caso in cui abbiano modo di riscontrare nel paziente un decorso più favorevole della malattia tale da indurre una riduzione della prognosi. Tanto premesso, l’art. 2087 del codice civile, come noto, obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro; parimenti il Regolamento di disciplina dell’Istituto, adottato con determinazione commissariale n. 228/09, all’art. 1 annovera tra gli obblighi del dipendente quello di osservare le norme del contratto collettivo di comparto, anche in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro. Come è altrettanto noto, il datore di lavoro dispone solo dell’attestato di malattia non essendo legittimato a raccogliere certificati recanti anche l’indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza accordati dal medico. Pertanto, non potendo conoscere né la diagnosi né l’effettivo contenuto incapacitante della malattia, lo stesso datore di lavoro non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente - che desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato prodotto - abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia


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evento avverso connesso ad una capacità di impegno non completamente riacquisita. Ne deriverebbe, diversamente, l’impossibilità di fatto per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto, per le ragioni suesposte, si chiarisce che ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

degli addebiti contributivi è stato anch’esso posticipato alla terza decade di novembre. Tale ultimo rinvio, peraltro, è finalizzato al reperimento delle risorse da parte del Governo necessarie a finanziare la completa fruizione delle agevolazioni.

INPS - CALENDARIO DI SPEDIZIONE DELLE NOTE DI RETTIFICA - MESSAGGIO N. 7119/2014

Con messaggio n. 2889 del 27/02/2014 era stato previsto che le note di rettifica ancora da notificare sarebbero state spedite il 15 settembre 2014. Anche in considerazione del recente rilascio della nuova funzionalità “Gestione Variazioni” - all’interno della procedura “Gestione Contributiva” – che consente alle Sedi di ottimizzare la gestione di una serie di note di rettifica (cfr. messaggio Hermes intranet n. 6644 del 27/08/2014) si comunica che la data di notifica è rinviata al 15 ottobre 2014. In vista del nuovo termine, le sedi sono invitate a intensificare l’attività di gestione delle note per individuare e definire i casi in cui gli addebiti contributivi contenuti nelle rettifiche debbano essere modificati o azzerati. In data 15 ottobre verranno altresì notificate le note di rettifica recanti gli addebiti con la causale “art. 1, comma 1175, della legge 296 del 2006”; si tratta delle note di rettifica emesse per mancato riconoscimento dei benefici contributivi conseguenti alla formazione del Durc interno negativo; in considerazione della circostanza che il preavviso di Durc interno negativo (poi consolidatosi in Durc negativo) ha riguardato i benefici di competenza fino a maggio 2014, non verranno notificate – anche se presenti all’interno del Cassetto previdenziale aziende - eventuali note di rettifica “art. 1 …” relative a mesi successivi a maggio 2014. Si ricorda che le Sedi - d’ufficio o previa segnalazione del datore di lavoro – potranno annullare il Durc interno negativo (forzando il corrispondente semaforo rosso con lucchetto chiuso), qualora riscontrino che le irregolarità contestate con il preavviso siano apparenti ovvero siano state comunque sanate entro i termini illustrati con i precedenti messaggi.

Si informa che l’Inps, con il messaggio n. 7119 del 19 settembre 2014 che si riproduce in calce alla presente, ha confermato che, in merito alle note di rettifica relative alle denunce contributive per il periodo compreso tra agosto 2013 e maggio 2014 ed ai nuovi preavvisi di Durc interno, che dovevano essere inviate il 15 settembre scorso, la data per la notifica è stata posticipata allo scorso 15 ottobre 2014. In tale data, ha chiarito l’Istituto, verranno inviate le note di rettifica emesse per mancato riconoscimento dei benefici contributivi conseguenti alla formazione del Durc interno negativo, ma non verranno notificate le rettifiche relative ai mesi successivi al mese di maggio 2014. Le Sedi territoriali, d’ufficio o previa segnalazione del datore di lavoro, potranno annullare il Durc interno negativo qualora riscontrino che le irregolarità contestate con il preavviso siano apparenti o siano state comunque già sanate. Per ciò che concerne i nuovi preavvisi di Durc interno negativo, nel mese di ottobre i sistemi informativi riavvieranno le operazioni finalizzate a consolidare la spettanza dei benefici relativi al periodo da giugno a ottobre 2014, a meno che già non operi la validità quadrimestrale di un precedente Durc interno positivo. La Direzione Inps, al riguardo, ricorda che, al fine di migliorare il nuovo sistema di gestione del DURC interno, verranno realizzate, tra l’altro, iniziative esterne che verranno concordate sia con le Associazioni di categoria dei datori di lavoro che con gli Ordini Professionali. La nota in oggetto chiarisce, altresì, che relativamente alle note di rettifica relative all’applicazione dei benefici della cosiddetta piccola mobilità, il termine per la notifica

Inps Roma, 19 settembre 2014 Messaggio n. 7119 Oggetto: Nuovo calendario di spedizione delle note di rettifica. Nuovi preavvisi di DURC interno negativo

Note di rettifica recanti addebiti per mancato rinnovo dei benefici inerenti la cosiddetta piccola mobilità Con risoluzione parlamentare adottata il 31 luglio 2014 il Governo è stato impegnato a individuare le fonti di finanziamento relative agli incentivi connessi alla mancata proroga

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delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetta piccola mobilità). In attesa che si definisca l’iter avviato in attuazione del suddetto impegno, rimangono sospese le iniziative volte al recupero degli addebiti contributivi corrispondenti (cfr. circolare n. 150 del 25 ottobre 2013); pertanto - al momento - la data di spedizione delle note di rettifica recanti tali addebiti contributivi è rinviata alla terza decade di novembre 2014. Nuovi preavvisi di DURC interno negativo Nel mese di ottobre i sistemi informativi riavvieranno le operazioni di spedizione dei preavvisi di DURC interno negativo. Conformemente ai criteri illustrati con il messaggio n.2889/2014 e successive integrazioni (cui si rinvia), i preavvisi sono finalizzati a consolidare la spettanza dei benefici relativi – per lo più - al periodo da giugno a ottobre 2014, laddove per tale periodo già non operi la validità quadrimestrale di un precedente DURC interno positivo (semaforo verde con BONUS); se il datore di lavoro - entro i termini illustrati nei precedenti messaggi - provvederà a sanare le irregolarità contestate, non decadrà dai benefici che competerebbero per i mesi citati. Al fine di migliorare la comprensione degli elementi essenziali e della logica complessiva che caratterizzano il nuovo sistema di gestione del DURC interno, con il riavvio delle operazioni suddette verranno realizzati interventi formativi nei confronti delle Sedi, nonchè iniziative esterne che verranno concordate con le Associazioni di categoria dei datori di lavoro e con gli Ordini Professionali che li rappresentano nei loro rapporti con l’Istituto.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/08 INTERPELLI NN. 18,19,22 E 23 2014 Si informa che sono state pubblicate, sul sito del Ministero del lavoro, le risposte della Commissione per gli interpelli ad alcuni quesiti in materia di sicurezza sul lavoro: si segnalano, nello specifico i quesiti riguardano le attività in ambienti confinati, la dotazione economica del servizio di prevenzione e protezione, la formazione dei coordinatori della sicurezza e la sorveglianza sanitaria.


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Visite mediche periodiche - Interpello 18/2014 Il quesito posto alla Commissione interpelli riguarda le visite mediche periodiche per il rinnovo dell’idoneità psicofisica dei lavoratori disciplinata dall’art. 41 del D. Lgs. 81/08. L’instante chiede se sia possibile effettuare tali visite al di fuori dell’orario di servizio e se il tempo necessario all’effettuazione di dette visite al di fuori dell’orario di servizio debba essere retribuito come lavoro straordinario. Il Ministero afferma che non è esclusa la possibilità che le visite mediche vengano effettuate al di fuori del normale orario di lavoro, ma solo per giustificate esigenze lavorative; in tale ipotesi, il lavoratore deve considerarsi in servizio e, di conseguenza, retribuito secondo le previsioni contrattuali. Aggiornamento professionale dei coordinatori - Interpello 19/2014 La Commissione per gli interpelli ha analizzato una questione inerente l’aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall’allegato XIV del D. Lgs. 81/2008. Nello specifico l’interpellante chiede se è corretto sostenere che per il corso di aggiornamento è richiesta la presenza nella misura del 90% rispetto al monte ore previsto di 40 ore. La Commissione interpelli risponde negativamente affermando che, anche in considerazione del fatto che l’aggiornamento può essere distribuito nell’arco di un quinquennio, la frequenza deve essere necessariamente pari al 100% delle ore minime previste. Ambienti confinati - interpello 23/2014 In questo interpello la Commissione affronta il tema delle attività che si svolgono in ambienti sospetti di inquinamento o confinati disciplinate dal D.P.R. 177/2011. In particolare il Ministero ha chiarito che la valutazione delle modalità con cui il datore di lavoro committente provvede agli obblighi di informazione previsti all’art. 3, comma 1 del provvedimento, compete allo stesso datore di lavoro committente, nel senso che sarà egli stesso che dovrà valutare, caso per caso, anche e soprattutto sulla base del tempo trascorso dall’ultimo accesso e dalla possibilità che le condizioni dei siti sospetti di inquinamento o confinati si siano, modificate, se l’informazione già necessariamente erogata anche per quel singolo e specifico sito debba, o meno, essere ripetuta. Infine, in risposta all’interpellante che chiedeva se l’attività di vigilanza svolta dal rappresentante individuato dal datore di lavoro committente di cui all’art. 3, comma 2 del D.P.R. 177/2011 dovesse consistere nella sua costante presenza sul luogo di lavoro, la Commissione ha chiarito che, anche in questo caso, compete al datore di lavoro

committente valutare se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del proprio rappresentante direttamente sul luogo di lavoro. Servizio di prevenzione e prevenzione budget di spesa -interpello 22/2014 L’interpello chiarisce che la scelta di assegnare un budget al servizio di prevenzione e protezione per l’espletamento dei compiti ad esso assegnati, è rimessa alla discrezionalità dell’organizzazione aziendale non sussistendo, pertanto, alcun obbligo al riguardo.

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - D.LGS. 81/08 PUBBLICATO IL NONO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE Si rende noto che é stato pubblicato il nono elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.. Tale elenco, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente eriportato nel Decreto Direttoriale del 29 settembre 2014, sostituisce integralmente quello precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2014 (cfr. not. n. 7/2014). Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’Inail, che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche periodiche sono effettuate a titolo oneroso e le relative spese sono a carico del datore di lavoro.

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MINISTERO DEL LAVORO ATTIVITA’ A CONTATTO CON MINORI - CERTIFICATO PENALE - ESCLUSIONI INTERPELLO N. 25/2014 Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 25 del 15 settembre 2014, ha fornito alcuni chiarimenti sull’obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale nel caso di assunzione di personale a contatto con soggetti minorenni. Per quanto di interesse per le imprese edili il Dicastero ha chiarito che in presenza di tirocinanti o lavoratori minorenni in azienda, non si richiede al datore di lavoro l’assolvimento dell’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l’assenza di condanne per determinati reati di natura sessuale per il personale impiegato nella stessa unità produttiva, quand’anche addetto ad attività di tutoraggio, in quanto tale attività si svolge di norma in via complementare all’attività principale per cui il minore è presente in azienda. Inoltre l’obbligo di richiedere il certificato penale non vale nel caso in cui, nel corso di un rapporto già instaurato, il lavoratore sia spostato ad una attività rientrante nel campo di applicazione della norma in questione. Al riguardo si ricorda che l’art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 prevede che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l’assenza di condanne per determinati reati di natura sessuale riguardanti i minorenni. In particolare il Ministero del Lavoro aveva già precisato, in una nota dell’11 aprile 2014, che l’obbligo di richiedere il predetto certificato penale, oltre alle fattispecie più sopra evidenziate: - riguarda datori di lavoro che impieghino personale per lo svolgimento di attività che abbiano come destinatari diretti i minori, ovvero quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (quali, ad esempio, gli insegnanti, i conducenti di scuolabus, gli animatori turistici per bambini e ragazzi, gli istruttori sportivi per bambini e ragazzi, il personale addetto alla somministrazione diretta dei pasti all’interno di mense scolastiche, ecc.). Rimangono, invece, escluse dalla portata della norma in esame le attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove è comunque possibile la presenza di minori; - non riguarda i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che so-


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vraintendono all’attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela; - opera sia nel caso di assunzione di lavoratori subordinati, sia nel caso di instaurazione di rapporti di natura autonoma (come la collaborazione a progetto, l’associazione in partecipazione, ecc.) da cui derivi un contatto continuativo con i minori; - sorge nel momento in cui il datore di lavoro intenda impiegare il lavoratore e dunque esclusivamente prima di effettuare l’assunzione, oppure quando, scaduto il termine del contratto, sia successivamente effettuata una nuova assunzione dello stesso prestatore di lavoro. Comunque, in attesa del rilascio del certificato del casellario (che va comunque richiesto, acquisito il consenso dell’interessato, prima dell’impiego al lavoro), pare possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire eventualmente agli organi di vigilanza. Infine in ipotesi di attività alberghiere, il certificato deve essere richiesto nelle ipotesi di assunzione di addetti ai miniclub o ai servizi di babysitting, mentre non riguarda i casi di attività di ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani.

MINISTERO DEL LAVORO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS.81/08 QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE - INTERPELLO N. 21/2014 Si informa che il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 21/2014, ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare con riguardo al quarto e al quinto criterio tra quelli definiti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013 sulla materia, in vigore dal 18 marzo 2014 (cfr. Not. n. 4/2014). Il Dicastero, innanzitutto, rammenta che, oltre al prerequisito del possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado (non richiesto per il datore di lavoro che effettua formazione ai propri lavoratori), la normativa prevede: - per il quarto criterio: corso di formazione di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza + almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale, non episodica, coerente con l’area tematica di docenza più una delle quattro alternative specifiche di didattica indicate nel decreto; - per il quinto criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo

della salute e sicurezza, coerente con l’area tematica di docenza + una delle quattro alternative specifiche di didattica indicate nel decreto. Nel precisare che i requisiti richiesti al docente hanno valenza generale e sono indipendenti dall’appartenenza ad un albo o ad un ordine, il Ministero puntualizza che il possesso dei criteri di qualificazione può essere dimostrato con qualsiasi idonea documentazione (ad es. attestazione del datore di lavoro, lettere di incarico, ecc.) finalizzata ad attestare l’effettivo esercizio di attività professionale in materia di sicurezza, con esclusione quindi di una mera autodichiarazione del soggetto interessato.

MINISTERO DEL LAVORO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/08 EX ART. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS - ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO INTERPELLI NN. 16, 17, 20 - CHIARIMENTI SULLA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Si informa che il Ministero del Lavoro con gli interpelli n. 16, 17 e 20 del 6 ottobre 2014 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle norme di legge che regolano le modalità di istituzione e di funzionamento del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Si sottolinea in particolare che con l’interpello in parola n. 16/2014 il Dicastero si è espresso sulla questione concernente la durata dell’incarico dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Fermo restando che le modalità di elezione o designazione dell’RLS devono essere oggetto di regolamentazione della contrattazione collettiva di riferimento, la Commissione ministeriale ha confermato che, nel caso in cui la contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia, continuerà ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività. Tale indicazione scaturisce dalla necessità di evitare che, per ritardi nella contrattazione, i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, divenuta obbligatoria ai sensi del

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D.Lgs. n. 81/08. Per quanto concerne l’interpello n. 17/14, il Dicastero si è espresso, inoltre, in ordine alla possibilità che un Accordo sindacale di settore possa prevedere l’istituzione di un RLS di “ Gruppo”, ossia a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda. A tal proposito, la Commissione ha confermato che la scelta di individuare nel nuovo Accordo Sindacale la figura dell’RLS che assolva le proprie funzioni per tutte le aziende facenti parte del gruppo è un’ipotesi compatibile con il quadro normativo vigente di riferimento. Pertanto, i rappresentanti così designati, sono legittimati a esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81/08 riconosce agli RLS nell’ambito delle imprese del Gruppo, ivi comprese quelle che, per le dimensioni ridotte, potrebbero trovarsi prive di una propria rappresentanza. Tale nomina, ad ogni modo, deve ritenersi sempre subordinata al rispetto delle disposizioni inderogabili previste dalla normativa. Infine il Dicastero con l’interpello n. 20/2014 si è soffermato sulla questione relativa alla eleggibilità dei RLS nelle imprese sopra i 15 dipendenti ed, in particolare, se tale ruolo possa essere ricoperto da lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali. Richiamando l’art. 47, comma 4, secondo periodo, del decreto D.Lgs. n. 81/08, la Commissione ha chiarito che: “l’eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70”.

TFR LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2014 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di settembre 2014 è risultato pari a 107,1. Dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2013 e quello di settembre 2014 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di settembre 2014 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2013 è pari a: 1,011250


IMPIEGATI

in vigore dal 1° LUGLIO 2014 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2014

di contingenza 1-11-1991

di Cantiere (1) 1-7-2012

1.630,71 1.467,63 1.223,02 1.141,51 1.059,96 953,97 815,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.572,08 2.370,80 2.058,49 1.947,76 1.841,87 1.707,55 1.533,48

14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

Stipendio minimo

QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Premio

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

in vigore dal 1° LUGLIO 2014

Paga base oraria dal 1-7-2014

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,60 6,13 5,51 4,71

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

TOTALE

11,33 10,74 9,95 8,92

Premio di Cantiere (1) 1-7-2012

0,08 0,08 0,08 0,08

in vigore dal 1° LUGLIO 2014

Paga base oraria dal 1-7-2014

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,24

2,47

1,07

0,05

TOTALE

7,83

Premio di Cantiere (1) 1-7-2012

0,07

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,77 2,47 0,95 0,04 7,23 0,07 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. (1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.

564


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

78,77

28,48

11,75

41,24

41,24

16,33

3,69

OPERAIO SPECIALIZZATO

74,65

26,99

11,13

39,09

39,09

15,48

3,50

OPERAIO QUALIFICATO

69,13

25,00

10,31

36,19

36,19

14,33

3,24

OPERAIO COMUNE

61,93

22,39

9,23

32,42

32,42

12,84

2,90

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

41,48

15,00

6,18

21,72

8,60

1,94

2° semestre

44,93

16,25

6,70

23,53

9,32

2,11

3° semestre

48,39

17,50

7,22

25,34

10,03

2,27

4° semestre

51,85

18,75

7,73

27,15

10,75

2,43

5° semestre

55,30

20,00

8,25

28,96

11,47

2,59

6° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

7° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

8° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

74,65

26,99

11,13

39,09

39,09

15,48

3,50

69,13

25,00

10,31

36,19

36,19

14,33

3,24

61,93

22,39

9,23

32,42

12,84

2,90

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

565


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

75,06

24,77

8,03

37,53

37,53

15,06

2,90

OPERAIO SPECIALIZZATO

71,13

23,47

7,61

35,56

35,56

14,27

2,74

OPERAIO QUALIFICATO

65,87

21,74

7,05

32,93

32,93

13,21

2,54

OPERAIO COMUNE

59,01

19,47

6,31

29,50

29,50

11,84

2,28

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

39,52

13,04

4,23

19,76

7,93

1,52

2° semestre

42,81

14,13

4,58

21,41

8,59

1,65

3° semestre

46,11

15,22

4,93

23,05

9,25

1,78

4° semestre

49,40

16,30

5,29

24,70

9,91

1,91

5° semestre

52,69

17,39

5,64

26,35

10,57

2,03

6° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

7° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

8° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

71,13

23,47

7,61

35,56

35,56

14,27

2,74

65,87

21,74

7,05

32,93

32,93

13,21

2,54

59,01

19,47

6,31

29,50

11,84

2,28

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

566


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%

9,49%

45,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

567


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%

9,49%

41,27%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

568


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,65% 5,00% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,442%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° giugno 2012 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 26,088% (di cui 1,466% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

569


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2013 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

oltre euro 28.000,01

1,73

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

570


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

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Dirigenti (dal 1° gennaio 2013) TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente fino a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 63.000 euro annui; - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente superiore a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 80.000 euro annui; Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2014 Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 (pari ad euro 3.836,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.123,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

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Dirigenti dal 1° gennaio 2013 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2012 il livello minimo era 4.500 euro; mentre per l'anno 2013 è fissato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996, con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996 di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per 435,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 294,00 euro al trimestre

220,00 euro al trimestre

573


COLLEGIO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2014

DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2014 quale risulta a seguito dalla sottoscrizione, in data 1° luglio 2014, del verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2010.

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OPERAIO quarto livello

OPERAIO specializzato

OPERAIO qualificato

OPERAIO comune

6,60 3,01 1,66 0,06

6,13 3,00 1,55 0,06

5,51 2,99 1,39 0,06

4,71 2,96 1,19 0,06

11,33

10,74

9,95

8,92

0,08 1,07 0,36

0,08 1,07 0,36

0,08 1,07 0,36

0,08 1,07 0,36

4,49 1,61 8,49

4,26 1,53 8,07

3,95 1,41 7,51

3,54 1,27 6,78

1,55

1,46

1,36

1,22

0,08

0,07

0,07

0,06

1) 2) 3) 4)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

A)

Retribuzione diretta

A2) B) B1) C)

Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale - primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (13,64% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) IRAP (3,90% da A ad I deducendo il 16% di INAIL su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa - i contributi assistenziali e previdenziali e l'importo di 4.600 euro su base annua) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

0,14 1,72 0,25

0,13 1,63 0,24

0,12 1,53 0,22

0,11 1,39 0,20

0,77 31,94 6,39 3,83

0,72 30,36 6,07 3,64

0,67 28,30 5,66 3,40

0,59 25,59 5,12 3,07

TOTALE

42,16

40,07

37,36

33,78

D) E1) F) F1)

G) H) I) L)

(1): Si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese. Inoltre detto importo non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile. A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,442%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".


TRIBUTI

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DI CASE DA LOCARE

(“Decreto Sblocca Italia” – DL 133/2014) Il “Decreto Sblocca-Italia” (art.21, D.L. 133/2014) ha introdotto un incentivo per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica, da locare a canoni ridotti, che si basa sulla positiva esperienza della “legge Scellier” che, in Francia, ha determinato significativi effetti anticongiunturali. Si tratta di una deduzione dal reddito imponibile IRPEF, riconosciuta ai contribuenti, persone fisiche, che, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, acquistano abitazioni nuove o ristrutturate, in classe energetica A o B, da destinare, nei successivi 6 mesi, alla locazione a canoni “agevolati” per almeno 8 anni. La deduzione è commisurata al 20% del prezzo dell’immobile, da assumere entro il limite massimo di 300.000 euro e va ripartita in 8 anni. La medesima agevolazione spetta anche ai contribuenti, persone fisiche, che affidano in appalto la costruzione di un’abitazione, sempre in classe energetica A o B, su un’area già posseduta. Sul tema, l’ANCE ha predisposto un primo Dossier d’approfondimento, che, dopo aver dettagliato la disciplina dell’agevolazione, evidenzia una serie di aspetti fiscali di natura operativa, non affrontati espressamente dal testo di legge e per i quali si attende una soluzione nell’ambito dello specifico Decreto attuativo, che dovrà essere emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per taluni aspetti, in una pronuncia dell’Amministrazione Finanziaria.

mitato di fatture elettroniche emesse dai fornitori della P.A. nell’arco di un anno. Il servizio di fatturazione elettronica viene messo a disposizione dal Sistema camerale in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale e Unioncamere. L’accesso al servizio e le modalità di utilizzo sono disponibili all’indirizzo: https:// fattura-pa.infocamere.it Come precedentemente comunicato, si ricorda che l’obbligo di fatturazione elettronica è entrato in vigore dal 6 giugno 2014 verso alcune P.A. (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti di previdenza, ecc.) mentre verrà esteso alle restanti P.A. centrali e locali dal dal 31 marzo 2015. Glu uffici del Collegio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. Allegati: - Comunicato Stampa congiunto AgidUnioncamere-Infocamere - Dossier ANCE sulla fatturazione elettronica (Pubblicati sul sito internet del Collegio Costruttori all’indirizzo: www.ancebrescia.it)

TASI - SCADENZA DEI VERSAMENTI PER IL 2014

FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZIO GRATUITO DI UNIONCAMERE A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L’imposta unica comunale, (IUC), introdotta dalla legge di stabilità per il 2014, si basa su due presupposti impositivi: ■ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore. Si tratta dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e delle relative pertinenze; ■ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Tale ultima componente riferita ai servizi, a sua volta si articola: ■ in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile ■ nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. In definitiva, la IUC si compone di tre tributi: - l’IMU, imposta di natura patrimoniale; - la TASI, tributo sui servizi indivisibili che assorbirà la maggiorazione statale sulla TARES; - la TARI, tassa sui rifiuti che sostituirà i precedenti prelievi in materia.

Unioncamere ha reso disponibile un servizio gratuito di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (P.A.), attraverso il quale è possibile compilare, trasmettere e conservare un numero li-

Per quanto riguarda la TASI, si ricorda che il versamento dovrà avvenire entro il: ■ 16 ottobre 2014 nei Comuni che hanno pubblicato le delibere sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 18

Allegato: Dossier ANCE (Pubblicato sul sito internet del Collegio Costruttori all’indirizzo: www.ancebrescia.it)

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settembre; ■ 16 dicembre 2014 in caso contrario. In questa seconda ipotesi, il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione applicando l’aliquota base dell’1 per mille. Si segnala che le delibere approvate dai Comuni della Lombardia sono consultabili al seguente indirizzo: http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/lombardia.htm. Per il calcolo dell’imposta e la compilazione dei modelli F24 di versamento è possibile consultare il servizio messo a disposizione da diversi Comuni al seguente indirizzo: http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/ Gli uffici del Collegio restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

COMPENSAZIONE CREDITI P.A. E CARTELLE DI PAGAMENTO (D.M. 24 settembre 2014)

Diventa operativa la compensazione, da effettuare a partire dal 10 ottobre 2014, fra i crediti commerciali, vantati nei confronti della P.A., e le somme iscritte a ruolo e risultanti dalle cartelle di pagamento notificate entro il 31 marzo 2014. Lo prevede il D.M. 24 settembre 2014 del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 10 ottobre 2014, ed in vigore dalla medesima data, in attuazione dell’art.12, co.7-bis, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9/2014 (cd. “Decreto Destinazione Italia”). Come noto, l’art.28-quater del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A.[1], non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A.[2]. Sul tema sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi e successivi Provvedimenti, volti a definire l’ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che hanno consentito di effettuare la compensazione con i crediti verso la P.A.[3]. In tal ambito, si è poi aggiunto, da ultimo, il “Decreto Destinazione Italia”, che, per il solo 2014, ha demandato ad un Decreto attuativo l’individuazione delle modalità applicative per la «compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti,


TRIBUTI

certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione». Tale disposizione è stata resa operativa con il citato D.M. 24 settembre 2014, che, richiamando la disciplina generale del citato art.28-quater, ha, in sostanza, ulteriormente prolungato al 31 marzo 2014 il termine relativo alla notifica delle cartelle di pagamento[4], che possono essere compensate con i crediti verso la P.A.. Tale estensione opera per le compensazioni effettuate a partire dal 10 ottobre 2014, data di entrata in vigore del D.M. 24 settembre 2014. In ogni caso, restano validamente eseguite, in base alla disciplina previgente, le compensazioni già effettuate dal 1° gennaio 2014 al 9 ottobre 2014 (ossia fra le cartelle di pagamento notificate fino al 30 settembre 2013 ed i crediti verso la P.A.), ovvero in periodi anteriori (cfr. Tabella 1). In merito, viene confermato che, per poter fruire della compensazione, il credito deve essere certificato mediante la piattaforma elettronica, e il debito iscritto a ruolo deve essere pari o inferiore al credito vantato nei confronti della P.A. Restano ferme, inoltre, le modalità applicative già previste per la compensazione fra crediti P.A. e debiti fiscali, già definite con il D.M. 25 giugno 2012 ed il D.M. 19 ottobre 2012. In particolare, si ricorda che, per effettuare la compensazione, il contribuente deve: - chiedere la certificazione del credito attraverso la piattaforma elettronica; - presentare ad Equitalia la certificazione, o in forma cartacea, o comunicando il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma. Equitalia, dopo aver effettuato i controlli, registra nella piattaforma l’avvenuta compensazione, con il rilascio della relativa ricevuta. A tal riguardo, si ricorda che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli ulteriori strumenti di utilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A., quali: ■ la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti[5]; ■ la cessione del credito (per la quale è prevista la detassazione, consistente nell’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell’IVA art.38-bis del D.L. 66/2014). In particolare, gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre 2013[6] per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti dalle imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 200 euro)[7] e di bollo (pari a 16 euro)[8].

Tabella 1: compensazione dei crediti verso la P.A. con le cartelle di pagamento - evoluzione normativa NOTIFICA CAR-

PERIODO DI

RIFERIMENTO

TELLA DI PAGA-

COMPENSA-

NORMATIVO

MENTO

ZIONE

entro il 30.04.2012

D.M. 19 ottobre 2012

entro il 31.12.2012

art.9, co.02, D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013

entro il 30.09.2013

dal 06.11.2012 al 31.12.2014

entro il 31.03.2014

art.40 D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014 D.M. 24 settembre 2014

Note: [1] Si tratta delle P.A. di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs.165/2001, ossia della quasi totalità delle P.A. [2] L’individuazione delle modalità attuative generali della disposizione sono state demandate ad appositi Decreti ministeriali, emanati con i D.M. 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012. [3] L’originario termine era stato fissato al 30 aprile 2012 (D.M. 19 ottobre 2012), poi prorogato fino al 31 dicembre 2012, e

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successivamente al 30 settembre 2013 (cfr. anche art.9, co.02, del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013). [4] Il termine di notifica in precedenza era stato fissato al 30 settembre 2013 dall’art.40 del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014. [5] A tal riguardo, si ricorda che il nuovo art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973 (come modificato dall’art.39, co.1, del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014 - cd. “Decreto Spending review”) prevede, a regime, la possibilità di compensare i crediti commerciali con le somme dovute a seguito dell’adesione alle forme di deflazione del contenzioso. [6] Precedentemente, l’art.8 del D.L. 35/2013 (convertito con modificazioni nella legge 64/2013) fissava al 31 dicembre 2012 la data di maturazione dei crediti commerciali vantati nei confronti delle PA, la cui cessione fruiva della detassazione. [7] La misura dell’imposta fissa dell’imposta di registro è passata da 168 euro a 200 euro dal 1° gennaio 2014 (art.26 del D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 2013, n.128). [8] La misura dell’imposta di bollo è passata da 14,62 a 16 euro dal 26 giugno 2013 (art.7-bis, comma 3, del D.L. 43/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 71/2013).


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/13 e relativi ai mesi dell’anno 2014 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......13-14: ......0,60% Variazione febbraio.......13-14: ......0,50% Variazione marzo..........13-14: ......0,30% Variazione aprile...........13-14: ......0,50% Variazione maggio........13-14: ......0,40% Variazione giugno.........13-14: ......0,30% Variazione luglio...........13-14: ......0,10% Variazione agosto.........13-14: ... - 0,10% Variazione settembre....13-14: ... - 0,10%

gennaio............................................................................ 1,002651 febbraio........................................................................... 1,003200 marzo.............................................................................. 1,004450 aprile................................................................................ 1,007101 maggio............................................................................. 1,007651 giugno.............................................................................. 1,009601 luglio................................................................................ 1,010151 agosto.............................................................................. 1,012801 settembre........................................................................ 1,011250

ANNI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GEN 158,0 162,3 165,5 168,1 171,8 174,3 179,3 182,1 184,5 188,5 194,5 198,7 199,9

(75% pari al 0,450%) (75% pari al 0,375%) (75% pari al 0,225%) (75% pari al 0,375%) (75% pari al 0,300%) (75% pari al 0,225%) (75% pari al 0,075%) ( -- ) ( -- )

ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 1989 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 158,6 159,0 159,4 159,7 159,9 160,1 160,4 160,6 161,0 161,4 162,5 163,1 163,3 163,5 163,6 164,0 164,3 164,7 164,8 165,2 166,1 166,2 166,6 166,9 167,3 167,4 167,7 167,7 167,7 168,1 168,6 168,9 169,4 169,7 170,0 170,4 170,7 170,8 171,1 171,1 172,2 172,4 172,8 173,4 173,5 173,9 174,2 174,2 173,9 174,1 174,7 175,0 175,3 175,8 176,2 176,6 176,9 176,9 177,4 178,1 179,8 180,7 181,1 182,1 182,9 183,7 183,8 183,4 182,7 182,7 182,5 182,5 182,9 183,3 183,6 183,6 184,2 183,7 183,8 184,0 184,8 185,2 185,9 186,0 186,0 186,7 187,1 186,5 186,9 187,1 189,1 189,8 190,7 190,9 191,1 191,7 192,2 192,2 193,0 193,2 195,2 196,0 196,9 196,9 197,1 197,3 198,2 198,2 198,2 198,4 198,7 199,1 199,1 199,1 199,5 199,7 200,4 199,5 199,5 198,9 199,7 199,7 200,1 199,9 200,1 199,9 200,2 199,5

DIC 161,6 165,2 168,1 171,3 174,2 178,8 182,5 184,2 187,8 193,9 198,4 199,5

MEDIA 159,9 163,9 167,1 170,0 173,4 176,4 182,1 183,4 186,2 191,4 197,1 199,3

INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE SETTEMBRE 2014 CHE E’ PARI AL 199,5 ANNI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GEN 26,2 23,0 20,5 18,7 16,1 14,4 11,2 9,6 8,1 5,8 2,6 0,4 -0,2

FEB 25,8 22,7 20,1 18,3 15,9 14,2 11,0 9,3 8,0 5,5 2,2 0,4 -0,1

MAR 25,5 22,3 20,0 18,1 15,7 14,0 10,4 9,3 7,7 5,1 1,8 0,2 -0,1

APR 25,1 22,1 19,7 17,7 15,4 13,8 10,1 9,1 7,3 4,6 1,3 0,2 -0,3

MAG 24,9 22,0 19,6 17,5 15,1 13,5 9,6 8,8 7,3 4,5 1,3 0,2 -0,2

GIU 24,7 21,9 19,3 17,4 15,0 13,2 9,1 8,7 7,3 4,4 1,2 0,0 -0,3

LUG 24,6 21,6 19,2 17,1 14,7 12,9 8,6 8,7 6,9 4,1 1,1 -0,1 -0,2

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AGO 24,4 21,4 19,0 16,9 14,5 12,8 8,5 8,3 6,6 3,8 0,7 -0,5 -0,4

SET 24,2 21,1 19,0 16,8 14,5 12,8 8,8 8,6 6,9 3,8 0,7 0,0 0,0

OTT 23,9 21,0 19,0 16,6 14,7 12,4 9,2 8,5 6,7 3,4 0,7 0,0

NOV 23,6 20,7 18,7 16,6 14,6 12,0 9,2 8,4 6,6 3,3 0,6 0,3

DIC 23,5 20,7 18,7 16,4 14,5 11,6 9,3 8,3 6,2 2,9 0,6 0,0

MEDIA 24,7 21,7 19,4 17,3 15,1 13,1 9,6 8,8 7,1 4,3 1,2 0,1


LAVORI PUBBLICI

MANUALE SOA - MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI PRIVATI E CESSIONI Pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il manuale sulla attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, che aggiorna, integra e razionalizza i vari atti emanati dall’Autorità (Determinazioni, Comunicati e Deliberazioni) negli ultimi 15 anni, dal 1999 ad oggi, sul tema. Il manuale entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il manuale individua criteri rigorosi per l’utilizzo delle cessioni di rami di azienda ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione; fornisce elementi dettagliati e stringenti per la valutazione dei lavori privati; introduce verifiche più puntuali ai fini dell’accertamento dell’indipendenza di giudizio delle SOA e della vigilanza sulla loro attività. Si ritiene utile riepilogare in questa sede i soli aspetti di diretto interesse delle imprese che devono qualificarsi. Ai fini della qualificazione SOA, sarà necessaria la massima attenzione delle imprese sulla documentazione raccolta a comprova dei lavori eseguiti per committenti privati e sui nuovi presupposti che consentono l’ottenimento della qualificazione a seguito di cessione d’azienda. Il manuale rappresenta un’importante iniziativa a favore dell’omogeneità e trasparenza della qualificazione SOA, da sempre elementi che favoriscono una libera e sana concorrenza tra le imprese esecutrici di lavori pubblici. Sotto questo profilo non è prevista alcuna novità per quanto riguarda, tra i tanti temi trattati, le verifiche antimafia (p. 125) che la SOA deve effettuare, che comprendono tutti i soggetti previsti dalla vigente legislazione antimafia (D.lgs. n. 159/2011), e non solo quelli dell’art. 38 del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006); nessuna novità è, altresì, prevista sul concordato preventivo c.d. “in bianco” (p. 141), che porta alla decadenza dell’attestato; nessuna novità infine per i direttori tecnici della categoria OG2, ove è confermata la necessità del titolo di architetto o il laureato in conservazione dei beni (p. 151). Rimangono, infine, immutate le modalità di calcolo della qualificazione in OG11 (p. 159) e per l’incremento convenzionale premiante (p. 270), nonché per il divieto di ricorrere al comodato per l’acquisizione di requisiti di qualificazione (p. 250). Novità Il manuale non si limita a ordinare la copiosa produzione di determinazioni e comunicati che in passato si erano sommate (e in

alcuni casi sovrapposte) per dare precise indicazioni operative alle SOA, ma individua principalmente tre punti critici del sistema SOA: l’indipendenza della SOA, i lavori privati e le cessioni d’azienda. Tralasciando il primo argomento, nel complesso emerge una precisa volontà dell’Autorità che esamina ognuno dei suddetti punti, individuando per ciascuno di essi l’elemento di debolezza e le corrette modalità operative cui devono attenersi le imprese in sede di istanza di attestazione e le SOA in sede di verifica dei requisiti. Il risultato è una forte “stretta” sulle future qualificazioni. Tuttavia, rispetto alla bozza di manuale diffusa in un primo momento, l’ANAC ha recepito alcune considerazioni espresse dall’Ance, dirette ad evidenziare taluni punti critici. Nella nuova stesura del manuale hanno, LAVORI infatti, trovato risposta le osservazioni proposte dall’ANCE, mediante le seguenti PUBBLICI precisazioni: - il riscontro dei requisiti generali non può essere disgiunto da una conferma, che potrà arrivare anche attraverso il meccanismo del silenzio assenso; diversamente, potrebbe essere messa in dubbio la compatibilità tra i tempi di attestazione, previsti dal Regolamento, e i tempi medi di risposta dei soggetti cui la SOA ha inviato la richiesta di riscontro (p. 117); - il maggiore controllo della regolarità della documentazione attestante l’esecuzione di lavori per soggetti non sottoposti alla disciplina del codice deve essere accompagnato dalla previsione che, accertata l’impossibilità di procedere ai dovuti riscontri presso i soggetti privati, la SOA possa eseguire ulteriori accertamenti al fine di dare conferma anche indiretta della esecuzione dell’opera (cfr. l’approfondimento successivo); - la maggiore severità per l’utilizzo delle cessioni di rami di azienda ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione deve però fare salve le situazioni già consolidate nel tempo e valutate dalla SOA nelle precedenti attestazioni; nonché non può non prevedere la possibilità per le SOA di motivare eventuali scostamenti dagli indicatori previsti a fronte di una cedente ancora attiva (cfr. l’approfondimento successivo); - il subappalto superiore al 30% o al 40% nella categoria scorporabile deve prevedere l’eliminazione del limite percentuale del 10% per la qualificazione dell’appaltatore nella categoria scorporabile, ciò in coerenza con quanto deciso dalla precedente Autorità con il Comunicato n. 1/2014 sulla base della disciplina vigente (p. 219). E’, inoltre, confermata, come in precedenza già richiesto dall’ANCE, la possibilità dell’utilizzo, in sede di attestazione, dei certificati già rilasciati in forma cartacea prima del luglio 2006, previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della stazione appaltante.

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I lavori privati (pp. 156 - 164) Nel manuale, si ricordano le previsioni contenute nell’art. 86, comma 7, del Regolamento, in cui, com’è noto, viene stabilito che per i lavori eseguiti per committenti non tenuti all’applicazione del Codice e del Regolamento, l’impresa deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori, corredata anche dell’indicazione degli eventuali subappaltatori (con tutte le difficoltà che ciò sottintende). A ciò, l’Autorità aggiunge che tali certificati debbono contenere le stesse informazioni presenti nel suddetto allegato B del Regolamento, pur non sollevando l’impresa dalla necessità di presentare anche il certificato di regolare esecuzione; quest’ultimo, assolvendo ad una funzione diversa, non può quindi considerarsi intercambiabile con il CEL. Sono, tuttavia, esentati dall’obbligo di presentazione del suddetto certificato di regolare esecuzione i lavori di piccola entità, per i quali la SOA può acquisire documentazione complementare e comprovante il corretto andamento dell’appalto e la coerente esecuzione delle pattuizioni contrattuali. Riguardo al certificato di esecuzione dei lavori sottoscritti da soggetti privati, il chiarimento dell’Autorità sull’utilizzo del modello B rappresenta una novità rispetto al passato, considerato che lo stesso Regolamento non specifica (né la soppressa AVCP ha mai specificato) in quale forma debbano essere redatti. Nuova è, altresì, la modalità con cui è effettuato il riscontro di veridicità presso i soggetti indicati come rispettivi firmatari o depositari (committente e/o direttore dei lavori) del CEL, del contratto e delle fatture. Tali soggetti dovranno prestare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (e relative conseguenze penali in caso di falso), volta a confermare l’autenticità dei documenti e la veridicità dei dati in essi contenuti. Con riferimento ai soggetti a cui rivolgere le richieste di conferma della documentazione presentata dall’impresa, nel manuale si dà atto che il certificato relativo risulta utilizzabile anche in caso di mancata acquisizione di uno dei due riscontri di veridicità su CEL, del contratto e delle fatture; ciò, sempreché la SOA dimostri di aver acquisito tutti gli altri riscontri richiesti dal manuale sulla documentazione esibita che attesta l’esecuzione dell’opera. In tal caso, la SOA potrà utilizzare la suddetta documentazione solo dopo aver verificato anche l’esaustività e la congruenza di tali riscontri. Resta inteso che i CEL relativi a lavori affidati da committenti non soggetti alla normativa del Codice non sono utilizzabili in sede di attestazione, qualora non vi sia stato


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il riscontro di veridicità - presso l’ente che ha rilasciato il permesso o che risulta depositario della citata denuncia - del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, relativi all’opera realizzata (ove richiesti). Nonostante quanto rilevato dall’ANCE, tra le novità relative alla documentazione all’opera realizzata non compare, invece, un superamento della copia autentica del progetto approvato; tale copia dovrà, pertanto, continuare ad essere fornita alla SOA, per consentirle di prendere in esame il lavoro per la qualificazione. Se, nel complesso, il manuale sembra ricalcare a grandi linee il Regolamento, desta, tuttavia, perplessità l’indicazione secondo cui, ad avviso dell’ANAC, “le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e le prescrizioni di cui al presente paragrafo entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro emissione o rilascio”. Infatti, l’intero sistema di riscontro della documentazione sui lavori privati, incluse le novità sopra elencate, sembrerebbe essere applicabile anche alla documentazione già impiegata nelle precedenti attestazioni e in quella sede già verificata. Peraltro, se tale interpretazione fosse confermata, tutti i precedenti riscontri espressi ed eventualmente già acquisiti dalla SOA non sarebbero utili per la conferma dei documenti presentati dall’impresa, poiché mancanti della nuova presa di responsabilità di cui al D.P.R. n. 445/2000, sopra citato. Ciò posto, stante la rilevanza del tema potrebbe, rendersi necessario un ulteriore chiarimento in merito. Cessioni d’azienda (pp. 231 - 257) L’art. 76, comma 9, del Regolamento prevede la possibilità, per gli operatori economici che acquistino un’azienda o un suo ramo da altro soggetto, di utilizzare per la qualificazione i requisiti posseduti dalle imprese danti causa (cedenti). In particolare, il manuale, dopo aver chiarito i termini generali del concetto civilistico di azienda o di ramo di essa, legittima il trasferimento dei requisiti ai fini della qualificazione qualora siano verificati alcuni indicatori dai quali si possa desumere la capacità produttiva attuale dell’azienda o del ramo di essa oggetto di cessione. Come esplicato da pag. da 8 a 10 dello stesso documento, la capacità produttiva, che consente al successore di proseguire nell’attività aziendale già avviata, senza necessità di una ricostituzione, è valutata dalla SOA su quattro indicatori: - cifra d’affari conseguita in relazione al

ramo ceduto nell’anno antecedente l’atto di trasferimento azienda, di importo pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) della produttività media annuale della cedente stessa, calcolata con riferimento al quinquennio antecedente l’atto di trasferimento; - trasferimento del know how attraverso uno staff minimo di personale connesso alla specificità e alle dimensioni dell’attività ceduta, comprendente personale con funzioni amministrative e tecniche, rappresentanti un’autonoma struttura di impresa. A tale scopo, le SOA verificano anche il passaggio dell’adeguata direzione tecnica e/o di figure professionali (componenti dello staff di progettazione, direttore di cantiere, direttore tecnico, etc.) dotate di specifica competenza qualora abbiano prestato attività continuativa all’interno dell’impresa dante causa nell’arco dell’ultimo triennio; - beni strumentali atti a dimostrare l’operatività dell’azienda o del ramo al momento del trasferimento afferenti al complesso ceduto; tra le pertinenti attrezzature atte ad assicurare un livello minimo di funzionalità aziendale sono ricompresi edifici e macchinari. Per il trasferimento delle categorie specializzate OS18-A e OS18-B nonché OS 13 e OS 32 è necessario la trasmissione del relativo stabilimento di produzione ed montaggio; - sussistenza di rapporti giuridici in corso (crediti, debiti) al momento della cessione e di contratti di appalto in corso o appena ultimati aventi ad oggetto lavorazioni afferenti lo specifico “settore” (non categoria) individuato nella cessione. La valutazione positiva degli indicatori sopra individuati (il cui calcolo è richiamato nel modello di perizia individuato nel manuale) consentirà alla SOA di ritenere comprovata la perdurante produttività del complesso aziendale trasferito, con conseguente spendita dei relativi requisiti ai fini della qualificazione dell’impresa cessionaria. La comprova sulla produttività del complesso aziendale può essere, tuttavia, riscontrata dalla SOA anche in presenza di eventuali scostamenti rispetto a quanto sopra indicato, trasmettendo, per le valutazioni di competenza dell’Autorità, oltre alla documentazione di rito, apposita relazione che evidenzi le motivazioni che hanno indotto a ritenere tali scostamenti non determinanti. La verifica degli indicatori di produttività come sopra delineati è effettuata anche nel caso in cui sia richiesta l’attestazione di qualificazione da parte di un’impresa cessionaria che abbia acquisito il ramo d’azienda da un’impresa fallita. In tutti casi, nel Casellario informatico, in corrispondenza dell’attestazione dell’impresa cessionaria, sarà inserita una annotazione contenente l’informazione che l’attestazione è stata rilasciata a seguito di una operazione di cessione che ha comportato l’utilizzo dei requisiti di altra impresa (spe-

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cificando quale) in possesso di attestazione (indicando gli estremi dell’attestazione). Riguardo alla decorrenza delle nuove regole, il manuale precisa che le verifiche sopra descritte o dovranno essere adottate dalle SOA con riferimento ai contratti di attestazione stipulati successivamente alla adozione del presente Manuale, siano essi nuove attestazioni o rinnovi o variazioni comportanti l’inserimento di categorie o classifiche a seguito di utilizzo di trasferimenti aziendali. Tuttavia, per le perizie giurate redatte antecedentemente alla pubblicazione del presente atto, ma non ancora valutate ai fini dell’attestazione, sarà richiesta un’integrazione del contenuto della perizia per l’individuazione dei requisiti attinenti al complesso aziendale o al ramo trasferito. Da ciò sembrerebbe dedursi che: 1. tutte le attestazioni in corso di validità, che abbiano usufruito a suo tempo dei requisiti di altra impresa, non sono soggette a nessuna verifica da parte della SOA sulla consistenza dell’azienda ceduta; 2. la verifica sulle cessioni non è eseguita neppure in caso di verifica triennale; 3. la verifica è eseguita per i contratti sottoscritti successivamente alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del comunicato dell’Autorità con cui è adottato il manuale (al momento non ancora avvenuta), solo in caso di nuove attestazioni o rinnovi o variazioni comportanti l’inserimento di categorie o classifiche a seguito di utilizzo di trasferimenti aziendali; 4. tutte le perizie, corrispondenti a cessioni già considerate dalla SOA, non rientrano nel novero di quelle integrabili e, pertanto, queste restano confermate, poiché queste non contengono e neppure potranno essere integrate con i quattro indicatori sopraelencati, cui quali si basa la valutazione dalla SOA; 5. i trasferimenti di requisiti di qualificazione, verificati dalle SOA ai sensi del previgente D.P.R. n. 34/2000, ossia senza perizia, non devono essere riconsiderati alla luce delle disposizioni del manuale, ciò in quanto questi sono ricompresi all’interno di quelli di cui al punto precedente, per i quali non è prevista la redazione una perizia.

LE NOVITÀ DEL NUOVO DECRETO CORRETTIVO PER LE CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA Il Consiglio dei Ministri il 6 ottobre scorso ha approvato un Decreto Legislativo, concernente ulteriori disposizioni integrative al D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, recante il codice delle leggi antimafia. Entra in vigore a decorrere dal trentesimo


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giorno successivo a quello della sua pubblicazione, avvenuta sulla G.U. n. 250 del 27/10/2014 Il nuovo atto normativo, il Decreto Legislativo n. 153 del 13/10/2014 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) ha inteso introdurre nel Codice antimafia alcune semplificazioni delle procedure dirette al rilascio della documentazione antimafia ed a porre rimedio ad alcune carenze della precedente normativa manifestatesi nell’esperienza applicativa. Si indicano di seguito le principali innovazioni. Familiari conviventi La verifica sui familiari conviventi, necessaria ai fini dell’informazione antimafia, viene limitata a quelli di maggiore età e che risiedono nel territorio dello Stato. Inoltre, per acquisire i dati anagrafici dei familiari conviventi, si prevede un collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Naturalmente gli effetti di tale disposizione sono subordinati all’emanazione del regolamento che attiverà la banca dati. Utilizzabilità della documentazione antimafia Viene stabilito che, fino all’attivazione della banca dati, la documentazione antimafia è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita. Si tratta di una semplificazione di notevole rilievo, considerando anche che la comunicazione ha una validità di sei mesi dalla acquisizione e l’informazione di dodici. Competenza del prefetto La competenza alle verifiche antimafia non spetta più al prefetto della provincia in cui hanno sede le amministrazioni richiedenti, bensì al prefetto della provincia in cui hanno sede le imprese. Termini per il rilascio della documentazione antimafia Vengono ridotti i termini a disposizione del prefetto per il rilascio della documentazione e vengono indicati gli effetti del mancato rispetto del termine anche nel caso della comunicazione. Infatti, il termine per il rilascio della comuni-

cazione è ridotto da 45 a 30 giorni e viene eliminata l’ipotesi di verifiche di particolare complessità che comportava un’ulteriore dilatazione dei termini (30 giorni). Inoltre viene estesa alla comunicazione la disposizione, già prevista per l’informazione, per cui, in caso di inutile decorso del termine, le amministrazioni procedono comunque, stipulando i contratti, o autorizzando i subcontratti sotto condizione risolutiva per l’ipotesi che venga successivamente emanata una comunicazione interdittiva. Ai fini della stipula del contratto o del rilascio dell’autorizzazione al sub-contratto, è necessaria una autocertificazione sull’assenza delle cause di divieto di cui all’art. 67. Anche la procedura di rilascio dell’informazione viene semplificata e accelerata, nel senso che è previsto un termine di 30 giorni per il suo rilascio ed un successivo termine di 45 giorni quando le verifiche siano di particolare complessità (nella previgente normativa i termini erano invertiti). Tuttavia, la nuova disciplina prevede che, decorso il primo termine di 30 giorni, l’amministrazione proceda anche in assenza dell’informazione antimafia, stipulando i contratti, ovvero autorizzando i subcontratti, sotto condizione risolutiva. Nella precedente normativa l’obbligo di procedere era invece previsto allo scadere di entrambi i termini (30 più 45 giorni). Inoltre, nei casi di urgenza, l’obbligo di procedere è ora previsto “immediatamente”, laddove in vigenza della vecchia disciplina occorreva attendere quindici giorni. Comunicazioni agli interessati La comunicazione interdittiva e l’informazione interdittiva devono essere comunicate dal prefetto all’impresa interessata entro cinque giorni dalla adozione, con modalità che ne garantiscano la ricezione (lettera raccomandata con avviso di ricevimento; notificazione; posta elettronica certificata). Ciò consente l’eventuale tempestiva difesa dell’impresa stessa davanti al giudice amministrativo. Mancato funzionamento della banca dati nazionale Infine, il decreto individua le soluzioni alternative per definire i procedimenti in corso nell’ipotesi in cui la banca dati non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali. In tal caso la comunicazione è sostituita dall’autocertificazione, che consente di stipulare i contratti o autorizzare i subcontratti sotto condizione risolutiva; l’informazione è rilasciata a seguito di verifiche effettuate dal prefetto, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di procedere allo scadere del termine di trenta giorni sotto condizione risolutiva.

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LE VERIFICHE ANTIMAFIA SECONDO L’ANAC Nel caso di verifica dei requisiti di carattere generale dei concorrenti in sede di gara, continua a trovare applicazione esclusivamente l’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti, per il quale vanno esclusi dalle procedure di affidamento anche i soggetti sottoposti a procedimenti per l’irrogazione di misure di prevenzione antimafia. Diversamente, nel caso di attestazione da parte della SOA, occorre eseguire le verifiche contemplate dallo stesso art. 38, comma 1, lett. b), alla luce delle ultime innovazioni in materia e, pertanto, attraverso la richiesta della documentazione, così come prevista dal Codice antimafia. E’ quanto emerge dalla Determinazione, dell’Autorità nazionale anticorruzione, n. 2 del 2 settembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2014 n. 223, in cui è affrontata l’applicabilità, dell’art. 38 del Codice dei Contratti (comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) a seguito dell’entrata in vigore del Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159). 1. Verifiche stazione appaltante L’Autorità nella citata determinazione n. 2/2014 specifica che, ai fini della verifica dei requisiti di carattere generale dei concorrenti in sede di gara, continua a trovare applicazione esclusivamente l’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti, e, in particolare, le considerazioni riportate dalla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nelle determinazioni n. 1/2010 e n. 1/2012. In particolare, con determinazione n. 1/2012 l’AVCP (le cui funzioni sono ora assunte proprio dall’ANAC), operò un sforzo interpretativo per i identificare i soggetti che dovevano essere verificati, chiarendo che: a. l’accertamento della sussistenza della causa di esclusione è circoscrivibile al “socio persona fisica” non soltanto nel caso del socio unico, ma anche nell’ipotesi di società con meno di quattro soci; b. la locuzione “socio di maggioranza” è interpretabile nel senso di soggetto che controlla la società, anche se con maggioranza relativa; c. nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci. L’Autorità precisò, altresì, che il procedimento di prevenzione è considerato “pendente”, e quindi ostativo ai fini della partecipazione alle gare, a seguito dell’iscrizione, nell’apposito registro della cancelleria del Tribunale, della proposta di applicazione della misura,


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personale o patrimoniale, formulata da uno dei soggetti legittimati (Procuratore nazionale antimafia, Procuratore della repubblica, Direttore della direzione investigativa antimafia, Questore). Le stazioni appaltanti devono, pertanto, acquisire, presso le cancellerie dei Tribunali, i documenti comprovanti quanto attestato dal concorrente interessato con dichiarazione sostitutiva (cfr. artt. 43 D.P.R. n. 445/2000). Ai fini della stipula del contratto di appalto, l’ANAC precisa che, invece, occorre eseguire sull’aggiudicatario le verifiche contemplate dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Conseguentemente, la mera pendenza del procedimento per l’irrogazione di misure cautelari non osta alla stipula del contratto (né all’autorizzazione del subappalto). L’Autorità ricorda che in questa seconda ipotesi è ampliato l’ambito soggettivo di estensione della verifica: infatti, ai soggetti elencati anche nell’art. 38 del Codice dei contratti, si aggiungono i soggetti membri del collegio sindacale, nonché quelli che svolgono i compiti di vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (va peraltro rilevato che, ai sensi dell’art. 85 del Codice antimafia, le verifiche vanno effettuate anche sul socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci “pari a quattro”, ipotesi esclusa dall’art. 38 del Codice dei contratti, per il quale il socio unico rileva solo nel caso di società “con meno di quattro soci”). 2. Verifiche SOA L’Autorità anticorruzione, per quanto riguarda la qualificazione SOA, evidenzia nella determinazione n. 2/2014 tre passaggi essenziali: 1. la verifica circa l’assenza delle cause ostative antimafia deve essere effettuata non solo nei confronti dei soggetti indicati dal Codice dei contratti, ma anche di quelli indicati dal Codice antimafia, ciò a ulteriore garanzia dell’affidabilità morale dell’impresa che intende ottenere l’attestato di qualificazione; 2. il divieto di rilascio dell’attestato di qualificazione, in pendenza del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione, opera sulla base di un provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta in via provvisoria l’operatività del divieto; 3. l’attestato di qualificazione emesso, decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della Comunicazione antimafia, è revocato dalla SOA qualora verifichi la sussistenza delle cause di decadenza di cui al Codice antimafia. Si riporta di seguito una sintesi dell’analisi eseguita dall’ANAC sui citati passaggi. 3. Ambito soggettivo nel sistema di qualificazione L’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice

dei contratti – richiamato dall’art. 78 del Regolamento, ai fini del conseguimento dell’attestato di qualificazione – prevede che le verifiche antimafia ivi previste devono essere eseguite sui seguenti soggetti: • titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; • soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, • soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, • amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, • socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Come già ricordato, rispetto a tale previsione, l’art. 85 del Codice Antimafia, contiene un elenco più ampio di soggetti da sottoporre a verifica antimafia, sino ad includere, a titolo esemplificativo, anche: • soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, al sindaco, • soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Occorre, pertanto, secondo l’Autorità, stabilire se ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione, le SOA siano tenute ad eseguire anche i controlli sui soggetti contemplati nel Codice antimafia. Al riguardo, l’Autorità, stante l’espressa inclusione dei provvedimenti in argomento nell’art. 67 del medesimo decreto legislativo (l’art. 67 stabilisce che le persone alle quali sia stata applicata una misura di prevenzione non possono ottenere, tra l’altro, “attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici”) e l’assimilazione delle SOA alle amministrazioni pubbliche, seppur nel senso di soggetti preposti all’esercizio di pubbliche funzioni (cfr. Corte Costituzionale nella decisione n. 93 del 22 maggio 2013), ne deduce l’obbligo per le stesse di eseguire le verifiche antimafia, oltre che sui soggetti indicati nell’art. 38 del Codice dei contratti, anche sui soggetti elencati nell’art. 85 del Codice antimafia, inclusi quindi quelli di cui al comma 2-bis della stessa disposizione (membri del collegio sindacale e soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001). Da tale passaggio si desume che l’Autorità ritiene le SOA soggetti, che in quanto assimilabili alle pubbliche amministrazioni, sono abilitate alla richiesta della Comunicazione antimafia. Si ricorda in proposito, l’atto di segnalazione al Governo con cui la stessa Autorità suggerisce l’opportunità di una revisione delle disposizioni sopra richiamate, al fine di statuire in maniera “chiara ed espressa” l’obbligo per le SOA di acquisire, in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, la comunicazione.

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4. “Pendenza” del procedimento L’art. 38, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti individua tra le cause ostative alla partecipazione alle gare d’appalto ed alla successiva stipula dei contratti - cui va aggiunto il rilascio dell’attestazione di qualificazione, in forza della previsione di cui all’art. 78 del Regolamento - la pendenza del procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione. Al fine di chiarire la disciplina applicabile, l’Autorità richiama, in via preliminare, anche l’art. 67 del Codice antimafia (comma 1) ai sensi del quale “Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: (….) e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici (…)”. Occorre, tuttavia, sottolineare che l’art. 67 del Codice antimafia non attribuisce alcun effetto interdittivo automatico alla mera pendenza dei procedimenti in questione, ma prevede che il giudice disponga in via provvisoria l’operatività dei divieti di stipula dei contratti e di rilascio dell’attestazione SOA durante il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione. L’art. 67 citato stabilisce, infatti, che nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria divieti e sospensioni e, in tal caso, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. L’Autorità ribadisce che il Codice antimafia costituisce normativa sopravvenuta rispetto al disposto dell’art. 38 del Codice dei contratti e, pertanto, occorre dare prevalenza alle disposizioni del citato art. 67, commi 3 e 6. Ne consegue che il divieto di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti, in relazione al rilascio dell’attestato di qualificazione, opera sulla base di un provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta, in via provvisoria, l’operatività del divieto de quo durante il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione. In conclusione, l’Autorità ritiene che sia consentito procedere al rilascio dell’attestato di qualificazione qualora, pur in presenza di un procedimento per l’irrogazione di una misura di prevenzione, il giudice non disponga in maniera espressa l’operatività del divieto in parola. 5. Termini Fino all’attivazione della Banca Dati Na-


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zionale Unica della Documentazione Antimafia di cui all’art. 97 del predetto decreto legislativo, Amministrazioni, enti, società o soggetti pubblici o riconducibili a partizioni pubbliche, inclusi concessionari e contraenti generali, nonché camere di commercio, ordini professionali e l’ex AVCP, ora ANAC, acquisiscono la documentazione direttamente dalle Prefetture competenti (cfr. i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 del codice antimafia). Per il rilascio della “Comunicazione antimafia” e dell’“Informazione antimafia” il relativo codice prevede il termine di quarantacinque giorni, prorogabili di ulteriori trenta e riducibili a 15 giorni nei casi d’urgenza (ex artt. 88 e 92). Decorso il termine previsto per l’informazione antimafia, i soggetti richiedenti procedono anche in assenza di tale documento. Analoga disposizione non è, tuttavia, prevista in relazione al mancato rilascio, entro i termini ivi indicati, della Comunicazione antimafia da parte del Prefetto, impiegata, come sopra riportato, per la verifica dei requisiti dalla SOA. Dal quadro sopra riportato, l’Autorità ne deduce la possibile incompatibilità tra il tempo necessario ad ottenere la Certificazione antimafia e quello previsto per il rilascio dell’attestato da parte della SOA. Pertanto, secondo l’interpretazione logicosistematica espressa nella determinazione n. 2/2014, deve ritenersi ammesso procedere all’emissione degli attestati SOA anche nelle more del rilascio della Comunicazione antimafia. L’estensione della possibilità prevista per l’Informazione antimafia deriva dalla sostanziale omogeneità tra il contenuto di quest’ultima e quello della Comunicazione antimafia, da cui il primo si distingue poiché certifica in più anche la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa. Fatta sempre salva la facoltà da parte della SOA di procedere alla revoca dell’attestato illegittimamente rilasciato nella determinazione n. 2/2014 è evidenziato, infine, che il Codice antimafia, prevede un meccanismo di tutela. E’, infatti, stabilito che l’amministrazione debba comunque acquisire la documentazione antimafia, “prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici..” (artt. 83, comma 1, nonché artt. 94, comma 1, e 95, comma 3). Ne consegue che, non è possibile che un operatore economico approfitti dell’attestazione rilasciata nelle more dei controlli antimafia, poiché la stazione appaltante è tenuta ad aspettare il riscontro della documentazione antimafia «prima» di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti.

Al riguardo, preme, tuttavia, evidenziare che l’acquisizione della predetta documentazione non è sempre compatibile con i tempi di affidamento ed esecuzione dell’appalto, poiché, nelle more dell’attivazione della Banca dati nazionale antimafia, le stazioni appaltanti «acquisiscono d’ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia», ossia in modo tradizionale (art. 99, comma 2-bis, del Codice antimafia). Ne deriva la necessità di un approfondimento rispetto a quanto chiarito dall’Autorità sulla essenzialità della verifica antimafia «prima» della sottoscrizione del contratto, poiché a mente del Codice antimafia il mancato reperimento dell’Informazione antimafia (non della comunicazione), non è di ostatolo alla sottoscrizione del contratto di appalto. Nei casi in cui è richiesta l’informazione antimafia, infatti, il Codice prevede che la stazione appaltante proceda nell’appalto anche nelle more del rilascio della relativa documentazione, qualora siano scaduti quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta o, in caso d’urgenza, decorsi quindici giorni dalla ricezione della stessa da parte della Prefettura (art. 92, comma 3, del Codice antimafia). L’eventuale recesso dai contratti o revoca delle autorizzazioni è rimandata all’esito dell’informazione interdittiva, che potrà sopraggiungere anche successivamente all’avvio dell’esecuzione dell’appalto. In tal caso, il Codice antimafia chiarisce che, qualora la stessa informazione contenga una risposta positiva (ossia è presente almeno un tentativo di infiltrazione mafiosa), la stazione appaltante è tenuta al pagamento a favore dell’appaltatore di una somma pari al valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (cfr. per il subappalto l’art. 92, comma 4, Codice antimafia). Da evidenziare, infine, che la stessa disposizione dell’Informazione antimafia non è riprodotta nel caso di Comunicazione antimafia. Tale asimmetria sembrerebbe, tuttavia, trovare una soluzione nello schema di decreto legislativo concernente «ulteriori disposizioni integrative e correttive» del Codice antimafia. In particolare si sottolinea come nella bozza di decreto (all’art. 2) venga stabilito che, qualora non risulti possibile concludere le relative verifiche nel termine di trenta giorni, a causa della loro complessità, l’amministrazione debba procedere a stipulare il contratto o rilasciare il provvedimento richiesto dall’impresa, che è soggetto tuttavia a condizione risolutiva, acquisendo preliminarmente una autocertificazione attestante l’assenza delle situazioni ostative (cfr. art. 67 del Codice antimafia).

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PER LE OFFERTE TELEMATICHE NON SI PAGA L’IMPOSTA DI BOLLO Con il sempre maggior ricorso alle aste elettroniche anche per aggiudicare gli appalti di lavori pubblici, si pone il problema dell’assolvimento dell’imposta di bollo. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013 prevede che le offerte telematiche sono da considerare quali proposte contrattuali, e quindi esenti da bollo. Solo quando vi sarà l’aggiudicatario e l’amministrazione integrerà l’offerta dell’aggiudicatario con la propria dichiarazione di accettazione si formerà il contratto, e per detto contratto il “soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo.”. Perciò: niente bollo sull’offerta, ma solo sul contratto (e non si capisce chi lo deve pagare, se l’impresa o l’amministrazione). Sorge peraltro il fondato dubbio che il medesimo ragionamento valga anche per le offerte usuali, sottoscritte a mano, di proprio pugno, su un foglio di carta. Anche in tal caso il percorso logico seguito dall’Agenzia delle Entrate non dovrebbe essere diverso. Si rammenta da ultimo che l’irregolarità dell’imposto di bollo nella documentazione di gara non può portare all’esclusione dell’offerta, ma al più, ad una sua successiva regolarizzazione. Si trascrive il testo della risoluzione in parola. AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 96/E Roma, 16 dicembre 2013 OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente QUESITO La società istante, ALFA spa, chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, ai documenti di offerta e accettazione per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). La società istante precisa che i predetti documenti sono redatti in formato elettronico e vengono firmati digitalmente solo dal soggetto che emana il documento (e non anche dall’ altra parte contraente) e vengono scambiati tra fornitori ed Enti attraverso


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la piattaforma del MEPA, in conformità a quanto previsto dall’articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La società istante ritiene che i documenti in parola debbano esser ricondotti nell’ambito di applicazione della disposizione recata dall’articolo 24 della Tariffa, Parte Seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e che, di conseguenza, vadano assoggettati all’ imposta di bollo solo in caso d’ uso. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Al fine di corrispondere al quesito proposto, appare utile ricordare che l’ articolo 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce l’applicazione dell’imposta di bollo, fin dall’origine, per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”. Il successivo articolo 24 della tariffa, Parte Seconda, prevede, invece l’applicazione dell’imposta, solo in caso d’ uso, per gli “Atti e documenti di cui all’ articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’ articolo 1341 del codice civile”. A parere della scrivente, nell’ambito di tale ultima previsione non possono essere ricondotti i documenti di offerta e accettazione per l’approvvigionamento di beni e servizi oggetto della presente istanza di interpello. Occorre evidenziare, infatti, che i documenti in esame sono formati nell’ambito di una particolare procedura prevista per l’approvvigionamento dei beni da parte delle pubbliche amministrazioni e sono relativi a transazioni gestite per via elettronica e telematica nell’ambito del MEPA. A detto mercato digitale possono accedere, oltre alle pubbliche amministrazioni, esclusivamente aziende fornitrici che siano state previamente abilitate a presentare i propri beni o servizi, offerti sul sistema in forma di cataloghi. I fornitori abilitati formulano, quindi, anche a seguito di specifiche richieste da parte della pubblica amministrazione, delle offerte pubbliche di beni e servizi. A seguito della presentazione di tali offerte, la pubblica amministrazione individua quella che risulta conforme alle proprie richieste, procedendo alla conclusione del contratto, tramite apposito ‘documento di stipula’. Tale documento di stipula, benché firmato digitalmente solo dall’amministrazione, è

sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale. La controparte non è, infatti, tenuta a manifestare ulteriormente la propria volontà in tal senso, in quanto tale volontà si è già resa palese con l’inserimento dell’offerta nel sistema. In merito alle dette transazioni scambiate nel mercato elettronico si evidenzia che l’articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, prevede espressamente al quinto comma che “Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”. Il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata. Con riferimento ai documenti di accettazione, dal fac-simile inviato alla scrivente a seguito di richiesta di documentazione integrativa, si evince che detto documento contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell’oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto, tale documento di accettazione dell’offerta presentata da un fornitore abilitato, deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972. L’imposta assolta in relazione a tale documento potrà essere addebitata al soggetto che presenta l’offerta (fornitore). Come risulta dall’art. 53 delle ‘Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione’, pubblicate sul sito www. acquistinretepa.it , infatti, il contratto concluso è composto dall’offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore. Con riferimento a tali contratti il medesimo articolo 53 stabilisce che il “soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo.”. A parere della scrivente, le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE

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GIURISPRUDENZA IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO DEVE INDICARE ESPLICITAMENTE I MEZZI E LE RISORSE CORRELATE ALL’ATTESTATO SOA

(Consiglio di Stato Sez. V sentenza del 23.10.2014 - Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l contro Comune di Frosinone) La giurisprudenza del Consiglio di Stato è univocamente orientata nel ritenere indispensabile la specificazione delle risorse e dei mezzi aziendali messi a disposizione dell’impresa concorrente, al precipuo fine di rendere concreto e verificabile dalla stazione appaltante il “prestito” di un mero valore astratto (da ultimo: Sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2365; in precedenza, ex multis, Sez. III, 3 settembre 2013, n. 4386; Sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 135; Sez. V, 17 marzo 2014, n. 1322, 27 gennaio 2014, n. 412, 6 agosto 2012, n. 4510; Sez. VI, 13 giugno 2013, n. 7755, 13 giugno 2013, n. 3310). Al di fuori dei casi di avvalimento infragruppo (per i quali si vedano le sentenze di questo Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810; Sez. VI, 13 maggio 2010, n. 2596), la concretizzazione – come rilevato dalle pronunce ora richiamate – deve avvenire attraverso l’assunzione da parte dell’ausiliaria, tanto nei confronti della concorrente quanto nei confronti della stazione appaltante [ai sensi delle lett. d) ed f) del citato art. 49, comma 1], dell’obbligo di mettere a disposizione le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di capacità oggetto di avvalimento (e dunque, a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti). L’orientamento ora richiamato ha infatti specificamente posto in rilievo che questa esigenza è funzionale a consentire all’amministrazione di verificare che la sinergia aziendale realizzata con l’avvalimento sia effettiva ed idonea a consentire la regolare esecuzione del contratto d’appalto, e non già limitata ad un mero impegno cartolare, che in alcuni casi potrebbe essere preordinato ad eludere le norme generali o di lex specialis sui requisiti di partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici. Per contro, non rileva il carattere immateriale del requisito che viene ‘prestato’ in esecuzione del contratto di avvalimento (nel caso di specie l’attestazione SOA). Infatti, nel solco di quanto affermato dalla VI


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Sezione nella citata sentenza n. 8 maggio 2014, n. 2365, i requisiti di capacità, tecnicoprofessionale ed economico-finanziario, sono comunque finalizzati “a dimostrare che l’operatore economico che partecipa alla gara è in possesso di quella specifica competenza” richiesta dall’appalto, e che nel caso in cui per acquisire quest’ultima si ricorra all’istituto dell’avvalimento occorre indicare “i mezzi e le risorse correlate a tale competenza”, altrimenti vanificandosi l’obbligo solidale previsto dal citato comma 4 dell’art. 49 d.lgs. n. 163 del 2006. Su questo specifico punto, la pronuncia ora ricordata ha precisato che “il regime di responsabilità può, infatti, operare soltanto se viene specificamente indicata la prestazione cui tale responsabilità si riferisce. Non è possibile postulare un inadempimento contrattuale e la conseguente responsabilità di un soggetto il cui obbligo è stato genericamente dedotto in contratto. In altri termini, la genericità dell’impegno assunto impedisce, come affermato dalla giurisprudenza ricordata, alla stazione appaltante di far valere in via immediata la responsabilità dell’ausiliaria, la quale, per andare esente da responsabilità, potrebbe limitarsi ad indicare proprio la mancanza di una specifica violazione contrattuale”. Il Collegio reputa che a detto orientamento debba essere data continuità in questa sede, essendo condivisibili le considerazioni su cui lo stesso si fonda, in particolare quelle da ultimo citate. In primo luogo, appare decisivo il dato testuale. Le citate lett. d) ed f) dell’art. 49, comma 1, del codice dei contratti pubblici impongono all’ausiliaria di obbligarsi a mettere a disposizione “le risorse necessarie”. La lett. f) colloca questo elemento subito dopo i “requisiti”, a comprova del fatto che i due concetti sono logicamente e giuridicamente distinti e che, per confutare le argomentazioni difensive della Servizi Industriali, malgrado l’immaterialità di questi ultimi, alla base degli stessi vi è un necessario substrato materiale, consistente appunto nell’apparato produttivo messo a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in virtù del quale l’avvalimento del requisito di capacità può ritenersi effettivo e non meramente cartolare. Sotto il profilo teleologico, inoltre, solo la specificazione dei mezzi aziendali messi concretamente a disposizione per lo specifico appalto, come prescrive l’art. 88 del regolamento di cui al d.p.r. n. 207/2010, consente all’impresa aggiudicataria ed alla stazione appaltante di esigere l’adempimento degli obblighi assunti dall’ausiliaria (rispettivamente in esecuzione del contratto d’appalto ed ai sensi dell’art. 49, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006). Per contro, il “prestito” del solo requisito di capacità si risolve in un impegno contrattuale indeterminabile ex art. 1346 cod. civ., che, non traducendosi in un obbligo giuridicamente vincolante,

rimette alla libera volontà dell’ausiliaria la decisione di mettere (e anche di non mettere) a disposizione i mezzi necessari, esponendo la regolare esecuzione del servizio ai relativi rischi. Pertanto, al fine di verificare, già in sede di procedura di affidamento, se al requisito di capacità che si dichiara di prestare alla concorrente corrisponda un’effettiva – e voluta - messa a disposizione di mezzi aziendali, occorre che questi ultimi vengano specificati nel contratto di avvalimento e nelle dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 49 d.lgs. n. 163 del 2006, in modo da rendere coercibile l’impegno formalmente assunto dall’ausiliaria. Del resto, il complessivo sistema dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici si fonda sulla necessità delle stazioni appaltanti di accertare la capacità tecnica delle imprese di eseguire i contratti.

IN GARA UNA SOLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E’ VALIDA ANCORCHE’ RELATIVA A PIÙ DICHIARAZIONI

(Consiglio di Stato, sez. V, n. 05379 del 24/6/2014) Non costituisce violazione dell’articolo 38 del d. lgs. n. 165 del 2006 la mancata allegazione del documento di identità ad ogni dichiarazione sostitutiva da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa per la gara. Secondo quieto orientamento giurisprudenziale, l’inserimento anche di una sola fotocopia del documento di identità in allegato a più dichiarazioni sostitutive deve ritenersi sufficiente alla identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni, in quanto idonea ad instaurare il nesso tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore che, attraverso tale unico documento, è perfettamente identificabile (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2008, n. 5109; sez. IV, 5 marzo 2008, n. 445). Ne consegue che la mancanza del documento di identità alla dichiarazione prevista dall’Allegato 2) del bando, a fronte della allegazione del documento di identità a tutte le altre dichiarazioni inserite nella stessa busta, non poteva costituire causa di esclusione, diversamente da come affermato dal giudice di primo grado.

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LE CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’ART. 38 POSSONO ESSERE DICHIARATE PER TUTTI DA UN SOLO LEGALE RAPPRESENTANTE

(Consiglio di Stato - Sezione Sesta, sentenza n. 4666 del 12 settembre 2014) Il Consiglio di Stato, riprende la propria sentenza in Adunanza plenaria, del 30 luglio 2014, n. 16, ove ha affermato che la dichiarazione resa da uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art.38 d.lgs. n.163 del 2006 «non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici». La presenza di una dichiarazione sostitutiva così resa, ha puntualizzato l’Adunanza plenaria, «non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio». . . . omissis. . . DIRITTO 1.– La questione posta all’esame della Sezione attiene alla legittimità della procedura di gara indetta dall’Istituto nazionale di Previdenza sociale - Inps per l’affidamento del servizio di vigilanza e reception, comprensivo della gestione della centrale operativa, per la sede centrale dell’Istituto gin Roma. 2.– Con un primo motivo, l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che mancasse la dichiarazione di assenza di pregiudizi penali da parte di due amministratori della società muniti di potere di rappresentanza. In particolare, l’appellante ha rilevato che il Presidente del Consiglio di amministrazione (Gravina Domenico) ha espressamente dichiarato, nella sua qualità di legale rappresentante della società, l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). La stazione appaltante avrebbe poi in concreto verificato che gli altri due componenti del consiglio di amministrazione muniti di potere di rappresentanza (Gravina Francesco e Gravina Giulio) non avessero alcun pregiudizio penale. Il motivo è fondato. L’art. 38 prevede che, in presenza di società per azioni, la dichiarazione di assenza di pregiudizi debba essere resa dagli «amministratori muniti di potere di rappresentanza».


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L’inosservanza di questo obbligo, avente natura cogente, comporta, ai sensi dell’art. 46 dello stesso decreto, l’esclusione dalla procedura. Il Consiglio di Stato, Ad. plen., con sentenza 30 luglio 2014, n. 16, ha affermato che la dichiarazione resa da uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), di insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art.38 d.lgs. n.163 del 2006 «non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici». La presenza di una dichiarazione sostitutiva così resa, ha puntualizzato l’Adunanza plenaria, «non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio». Tale interpretazione, basata su criteri non formalistici, si pone in linea – ha sottolineato l’Adunanza plenaria – con quanto previsto dall’art. 39 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) per le gare indette successivamente alla sua entrata in vigore. La nuova disposizione prevede che persino la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, pur comportamento l’obbligo di pagare una sanzione pecuniaria, impone alla stazione appaltante l’esercizio dei poteri di soccorso istruttorio mediante l’assegnazione di un termine perentorio per la integrazione o regolarizzazione. L’esclusione è prevista soltanto nel caso in cui il concorrente non adempia nel termine assegnato. Nella fattispecie in esame il Presidente del Consiglio di amministrazione della società ha reso, in qualità di legale rappresentante, una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza dei requisiti generali previsti dall’art. 38 mediante la loro specifica elencazione. La particolarità della fattispecie in esame, rispetto a quella oggetto della decisione dell’Adunanza Plenaria, sta nel fatto che in questo caso il rappresentante legale non ha espressamente affermato che gli altri componenti del consiglio di amministrazione non abbiano pregiudizi penali. Nondimeno la dichiarazione deve ritenersi conforme alle prescrizioni legali per le seguenti ragioni. In primo luogo, perché la dichiarazione – resa dal Presidente del Consiglio di amministrazione, con funzioni di rappresentante legale – presenta un contenuto complessivo riferito all’ente: si afferma, infatti, che la so-

cietà si trova in una situazione di conformità alla legge. In secondo luogo, perché i dati identificativi degli amministratori risultano facilmente desumibili dal registro delle imprese. Infine, perché, a seguito di accertamenti disposti dalla stazione appaltante (verbale 2 luglio 2010), i due componenti del consiglio di amministrazione hanno comunque reso nel corso della procedura la dichiarazione personale di mancanza di pregiudizi penali. In definitiva, la Sezione ritiene che nel caso in cui la dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 sia stata resa dal legale rappresentate della società nella sua qualità e i singoli componenti del consiglio di amministrazione, identificabili mediante la visione del registro delle imprese, abbiano nel corso della procedura attestato individualmente l’assenza di pregiudizi penali, non è consentito alla stazione appaltante procedere alla loro esclusione. Né per pervenire ad una diversa conclusione si possono richiamare, come fatto dalla società resistente, le circostanze, da un lato, che il bando di gara prevedesse che la mancanza dei documenti comprovanti le condizioni di partecipazione fosse causa di esclusione dalla gara, dall’altro, che lo schema di dichiarazione sostitutiva, allegato

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al bando, prevedesse che le dichiarazioni ex art. 38 dovessero essere rese da tutti i soggetti indicati dall’articolo stesso. Tali prescrizioni amministrative devono, infatti, essere interpretate in modo conforme a quanto stabilito dalla legge, con la conseguenza che deve ritenersi giuridicamente equipollente, ricorrendo gli specifici presupposti sopra indicati, al requisito prescritto dalla lex specialis della dichiarazione resa “da tutti” la dichiarazione resa “per tutti” dal legale rappresentante. 3.– L’accoglimento del motivo sin qui esaminato comporta la oggettiva mancanza di interesse dell’appellante all’esame dei motivi del ricorso incidentale rigettati dal primo giudizio e riproposti in questa sede. 4.– La novità della questione esaminata giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando: a) accoglie l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza 15 maggio 2013, n. 4893, del Tribunale amministrativo regionale per il


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Lazio, rigetta il ricorso di primo grado; b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

IL CERTIFICATO ISO 9000 NON PUO’ ESSERE OGGETTO DI AVVALIMENTO

(Consiglio di Statpo, sez. III, n. 887 del 25/2/2014) . . . omissis . . 7. – L’avvalimento, quindi ed anche nel caso in esame, va letto secondo la sua funzione propria (arg. ex Cons. Stato, III, 1° ottobre 2012 n. 5161), nel senso che tal istituto risponde sì all’esigenza della massima partecipazione alle gare consentendo ai concorrenti, che siano privi dei requisiti richiesti dal bando, di concorrere ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, ma che il sotteso favore alla massima concorrenza deve assicurare la massima garanzia per la stazione appaltante e per la sicura ed efficiente esecuzione degli appalti. Appunto per questo non va sminuito il passaggio del TAR sull’evidente scissione tra titolarità del contratto aggiudicato e responsabilità della sua materiale esecuzione, quale risultante di un avvalimento sulle certificazioni de quibus. Reputa al riguardo il Collegio che la certificazione di qualità si connoti dal fine di valorizzare tutti e ciascun elemento di eccellenza nell’organizzazione complessiva dell’impresa. Certificando siffatta qualità, dunque, il competente organismo non fa che constatare come tal organizzazione sia e si mostri preordinata ed abile a raggiungere e mantenere nel tempo lo standard di qualità chiesto dalla relativa norma tecnica. Il che è come dire che il dato di qualità è un metodo ed un know how che trascende, perlomeno finché è in grado di durare, la mera efficienza nella strutturazione dei fattori della produzione e diviene l’essenza stessa dell’impresa, di per sé e coeteris paribus non riproducibile tal quale all’esterno. Già l’avvalimento d’ogni requisito tecnico implica la sostituzione del sotteso dato organizzativo e produttivo dell’impresa ausiliare a quello, inidoneo per l’interesse dedotto in appalto, dell’impresa ausiliata. Dal che l’obbiettiva e notoria “difficoltà”, al di là dell’enfasi liberale sull’uso dell’istituto, di precisarne l’oggetto tra le parti del relativo contratto, nonché i parimenti conosciuti “problemi” agitati in giurisprudenza sull’adeguatezza di siffatte precisazioni. A più forte ragione, quando si intendano comunicare

requisiti soggettivi speciali come le citate certificazioni, il contenuto del contratto d’avvalimento resta o sfuggente (e, dunque, nullo per indeterminabilità o assenza dell’oggetto) o impossibile (perché tutta l’azienda ausiliare dovrebbe esser trasferita così com’è e per tutta la durata dell’appalto). Piace allora al Collegio sul punto citare un precedente arresto della Sezione (cfr. Cons. St., III, 18 aprile 2011 n. 2344), il quale, pure, riconduce la certificazione di qualità tra i requisiti di carattere tecnico – organizzativo che possono essere oggetto di avvalimento. Ebbene, la Sezione allora affermò che «… una volta ammessa l’astratta operatività dell’avvalimento, non può essere trascurata l’evidente difficoltà “pratica” di dimostrare, in concreto, l’effettiva disponibilità di un requisito che, per le sue caratteristiche, è collegato all’intera organizzazione dell’impresa, alle sue procedure interne, al bagaglio delle conoscenze utilizzate nello svolgimento delle attività…». Proprio in ciò risiede la “soggettività” dei requisiti stessi e la conseguente impossibilità di dedurli in avvalimento, si badi, non per l’angustia della norma nazionale rispetto a quella comunitaria, né a causa di interpretazioni fallaci o grette. L’impossibilità dell’avvalimento si ha solo a causa della evidente, materiale irriproducibilità, al di là, cioè, d’ogni diritto positivo o di mentalità giuridica, della qualità fuori dal contesto in cui è generata e viene certificata. Sussiste evidente l’intima correlazione tra l’ottimale gestione dell’impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità, cosa, questa, che conferisce alla relativa certificazione un connotato, tutt’altro che implicito, d’insopprimibile soggettività. Anche ad accedere, perciò, alla tesi dell’appellante, la rigorosa applicazione dell’art. 49 del Dlg 163/2006 implicherebbe pur sempre, per communis opinio della giurisprudenza (cfr. appunto, Cons. St., III, n. 2344/2011, cit.), che l’impresa ausiliaria dovrebbe prestare non il requisito “soggettivo” di qualità quale mero valore astratto, ma tutti i fattori della produzione e tutte le risorse proprie, necessari ad assicurare gli indispensabili livelli di qualità nell’esecuzione dell’appalto. precisando poi i criteri d’ammissibilità come testé esposti nel periodo precedente. Al di là del modo di confezionarne in concreto il contratto, l’avvalimento nella specie è “difficile” non per la modalità di redazione di quest’ultimo, ma proprio perché dimostrare la concretezza dell’impegno, quando si deve prestare una qualità e non un altro requisito tecnico o finanziario, non attingerà la soglia della meritevolezza e della specificità, se non dissimulando la sostanza del subappalto. Si avrebbe così un uso incongruo dell’avvalimento, teso, nei fatti almeno, a

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dissimulare una sorta di subappalto tra impresa ausiliaria (che, per forza, deve mettere a disposizione tutto ciò che serve a produrre e generare la qualità certificata) e quella ausiliata. Da ciò discende, per un verso, che l’intima connessione tra qualità e status (non importa quanto transeunte) dell’impresa ausiliaria comporta che l’una non è cedibile ad altre organizzazioni se non congiuntamente all’altro, ossia in una con l’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità. Discende altresì, senza che ciò suoni a disparità di trattamento (se non nella natura delle cose), la non assimilabilità, per oggetto, di ciò che vale per gli appalti di lavori –per i quali l’attestazione SOA è l’inscindibile sintesi d’un insieme eterogeneo di requisiti, tra cui quelli di qualità e come tale deducibile in avvalimento nella sua totalità–, rispetto alle forniture ed ai servizi, per i cui appalti la qualificazione non è predefinita, né centralizzata. Discende infine la non necessità di rimettere la presente questione alla Corte di giustizia UE, in quanto in realtà la questione NON attiene all’interpretazione ed all’uso dell’avvalimento, ma riguarda il concetto stesso di qualità che, nell’ordinamento comunitario, ha pari dignità con il predetto istituto e va con esso temperato ed armonizzato, in relazione all’interesse creditorio della stazione appaltante che, pure, l’avvalimento deve garantire. . . . omissis . .


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TRASPORTI - COMODATO VEICOLI - CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO DI ANNOTAZIONE IN VIGORE DAL 3 NOVEMBRE Con una tempestiva nota di chiarimenti (Prot. n. 23743 del 27/10/2014) il Ministero delle infrastrutture e Trasporti (MIT) - Direzione generale per la motorizzazione - è intervenuto per definire meglio l’ambito di applicazione dell’obbligo (che decorre dal prossimo 3 novembre) di comunicare alla Motorizzazione civile il nominativo dell’effettivo utilizzatore di un veicolo (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) ai fini dell’aggiornamento della carta circolazione. Sulla base quindi del combinato disposto del Codice della Strada (art. 94 co.4-bis) del suo regolamento di attuazione (art. 247bis DPR n. 495/1992), della Circolare MIT del 10 luglio 2014 n. 15513 e della recente Nota di chiarimenti del 27 ottobre scorso si forniscono di seguito alcune indicazioni utili riferite, per quanto di maggiore interesse, agli utilizzi di veicoli effettuati più di frequente dalle imprese associate. A. PER QUALI VEICOLI VALE L’OBBLIGO DI COMUNICARE LA VARIAZIONE TEMPORANEA DELL’INTESTATARIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE? L’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del CdS fa riferimento a: • Autoveicoli ossia (v. art. 54 CdS): • autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; • autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; • autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse >6 t; • trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; • autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; • autoveicoli per uso speciale; • autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice; • autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; • mezzi d’opera; • motoveicoli • rimorchi

Sono quindi escluse le macchine agricole e le macchine operatrici. Per espressa disposizione della Circolare 15513 gli obblighi di comunicazione al momento non si applicano ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate immatricolati ad uso proprio (che necessitano di apposita licenza al trasporto). B. IN QUALI CASI SI DEVE PROCEDERE ALLA COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE TEMPORANEA DELL’INTESTATARIO DEL VEICOLO? L’obbligo di far aggiornare la carta di circolazione con il nominativo dell’effettivo utilizzatore (soggetto quindi diverso dall’intestatario) del veicolo (per la cui definizione si rimanda al punto A della presente) sussiste laddove tale veicolo sia “dato” (si vedrà di seguito a che titolo) in disponibilità ad altro soggetto (persona fisica o giuridica) per un periodo di tempo superiore a 30 giorni. Ciò detto per intestatario “originale” della carta di circolazione deve intendersi: • il proprietario del veicolo; • il locatore nel caso di locazione senza conducente; • il locatario in caso leasing L’obbligo di comunicazione deve essere assolto quando il veicolo è: • concesso temporaneamente per un utilizzo esclusivo e personale da parte dell’utilizzatore temporaneo con atto di disponibilità o scrittura privata posti in essere dal 3 novembre 2014; • concesso tramite contratto di comodato ad uso gratuito stipulato dal 3 novembre 2014 (sia a persone fisiche che a persone giuridiche) • concesso a titolo di locazione senza conducente dal 3 novembre 2014 Devono altresì essere comunicati gli atti di proroga delle situazione giuridiche sopra elencate come anche la loro cessazione anticipata. La Nota sembrerebbe fare riferimento solo alle proroghe concesse con nuovi atti distinti e separati e non alle formule di rinnovo automatico alla scadenza eventualmente previste negli atti di assegnazione o nei contratti di comodato. Pertanto alla scadenza del comodato non occorre fare alcune comunicazione. Si deve escludere che un medesimo veicolo possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori. C. CHI HA L’OBBLIGO DI EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE? Gli obblighi di comunicazione ricadono sull’effettivo utilizzatore (avente causa) e quindi, ad esempio, sul comodatario, ferma restando la possibilità che quest’ultimo deleghi i relativi adempimenti all’intestatario “originale” (dante causa).

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In caso di omissione saranno applicabili nei confronti dell’avente causa le sanzioni previste dall’art. 94 co. 4-bis del CdS (pagamento di una somma da euro 705 ad euro 3.526). La Nota ministeriale fornisce, infine, un chiarimento in merito ai veicoli intestati alla persona fisica che svolge attività imprenditoriale in forma individuale. Si precisa che le istruzioni operative contenute nella circolare si applicano anche ai veicoli intestati a nome dell’imprenditore individuale ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell’impresa e, quindi: ■ se il veicolo costituisce bene strumentale il relativo comodato dà luogo alla necessità di aggiornamento dei dati dell’archivio ma non anche della carta di circolazione ■ se il veicolo costituisce un bene personale dell’imprenditore il relativo comodato dà luogo anche alla necessità dell’aggiornamento della carta di circolazione. D. LE ESCLUSIONI • quando la disponibilità del veicolo in capo all’utilizzatore temporaneo costituisce una forma di corrispettivo (ad. es. per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera); • quando il veicolo viene concesso a titolo di fringe benefit; • quando il veicolo aziendale è utilizzato in modo promiscuo sia per attività lavorative che per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione o nel tempo libero; • quando il veicolo è utilizzato in modo alternativo da più dipendenti (compresi soci, amministratori e collaboratori). Ben poche quindi risulterebbero essere le fattispecie su cui grava l’obbligo di comunicazione. La Nota ministeriale sembrerebbe, infatti, aver svuotato di contenuto le norme del Codice della strada e le istruzioni operative fornite con la circolare n. 15513. Di fatto rientrano solo le ipotesi di comodato ad uso gratuito ed esclusivo o atti similari. La Nota precisa, infatti, che “l’annotazione della intestazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore” e che il comodato è, per sua natura, a titolo gratuito. E. TEMPI COSTI E MODALITA’ DI ADEMPIMENTO Gli obblighi di comunicazione devono essere effettuati entro 30 giorni, ma esclusivamente per i nuovi atti che prevedano una intestazione temporanea superiore a 30 giorni. Nel caso del contratto di comodato i 30 giorni (che devono computarsi in giorni naturali e consecutivi i 30 giorni decorrono dalla stipula del contratto che, teoricamente, come chiarisce anche la circolare può anche essere fatto oralmente (non essendoci giuridicamente il requisito della forma scritta) ma che in pratica è sempre preferibile che sia scritto. Resta ovviamente salva la possibilità, su


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richiesta degli interessati di provvedere all’aggiornamento della carta di circolazione con riferimento agli atti insorti prima del 3 novembre 2014 e in particolare di quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014. In tal caso tuttavia l’eventuale omissione non darà luogo all’applicazione delle predette sanzioni amministrative. La comunicazione può essere fatta direttamente presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile (oppure presso le agenzie di pratiche auto abilitate che rilasceranno un tagliando di aggiornamento da attaccare alla carta di circolazione. Per svolgere la pratica occorre versare 16 euro sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e 9 euro sul conto 9001 (diritti Motorizzazione).

FRESATO D’ASFALTO - QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO Il fresato d’asfalto può essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto speciale, purchè sussistano determinate condizioni: è quanto ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 4978/2014, ribadendo l’orientamento già espresso in occasione della sentenza 4151/2013. In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che il fresato d’asfalto rimosso dal manto stradale può essere considerato sottoprodotto a condizione che il detentore non se ne voglia disfare e se sussistono tutti i requisiti previsti dall’art. 184 bis del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) ossia: - si deve trattare di una sostanza o oggetto originato da un processo produttivo il cui scopo principale non è la produzione di questa sostanza o oggetto; - è certo il suo riutilizzo; - il suo riutilizzo è legale; - può essere riutilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. La classificazione del fresato d’asfalto come sottoprodotto è una questione da tempo dibattuta a livello sia dottrinale sia giurisprudenziale. Al riguardo, l’Ance ha più volte sottolineato come questo materiale abbia tutte le caratteristiche per essere considerato un sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis del Codice dell’ambiente, in quanto: - si inserisce nell’ambito di un processo produttivo (attività di manutenzione e/o costruzione di manti stradali) di cui non costituisce però il fine principale,

- viene rimosso con la certezza di essere riutilizzato, - non viene sottoposto ad alcun processo di trattamento preliminare (fatta eccezione per la normale pratica industriale), - viene riutilizzato in tempi ravvicinati (quotidianamente) rispetto al prelievo e senza particolari operazioni di stoccaggio, - non pone il problema di doversene disfare essendo esso sempre riutilizzabile e riutilizzato. Allegato: sentenza del Consiglio di Stato n. 4978 del 6 ottobre 2014 (Pubblicata sul sito internet del Collegio Costruttori all’indirizzo: www.ancebrescia.it)

REGIONE LOMBARDIA LIMITAZIONE AL TRAFFICO DAL 15 OTTOBRE 2014 AL 15 APRILE 2015 - PIANO D’AZIONE 2014/2015 PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DEGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO Anche quest’anno, a partire dal 15 ottobre 2014, torneranno in vigore le misure che limitano la circolazione e l’utilizzo dei veicoli volute dalla Regione Lombardia per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente. In particolare, i provvedimenti riguardano il fermo della circolazione per i veicoli più inquinanti (euro 0 a benzina o diesel, euro 1 diesel ed euro 2 diesel) nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 15 ottobre 2014 al 15 aprile 2015. Il blocco della circolazione riguarda anche i veicoli euro 0, euro 1 e euro 2 diesel per trasporti specifici e per uso speciale (betoniere, autogru, autopompe per calcestruzzo…) di cui all’articolo 54, comma 1, lettere f) e g) del Codice della Strada. Sono esclusi dal fermo della circolazione i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (sistemi in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato per la categoria euro 3), per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Le limitazioni del traffico si applicano alla Zona A1 (area a maggiore densità abitativa

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e con maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato) del territorio regionale (si veda l’allegato). Per la provincia di Brescia la limitazione alla circolazione riguarda i seguenti comuni: Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Brescia, Castelmella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gardone Valtrompia, Gussago, Lumezzane, Marcheno, Nave, Rezzato, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Villa Carcina. Il fermo si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all’interno delle Zone indicate, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione delle: - autostrade; - strade di interesse regionale R1; - tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie. Sanzioni L’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 450,00 prevista dalla Legge Regionale, n. 24, dell’11/12/06, art. 27, comma 11. Nel caso in cui i Comuni emettano specifiche ordinanze per la limitazione della circolazione nei centri abitati, può trovare applicazione la sanzione di cui al comma 13-bis dell’art. 7 del Codice della Strada che prevede una sanzione amministrativa da 159,00 a 639,00 euro e sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni in caso di reiterazione della violazione nel biennio. Su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 15 ottobre 2014 al 15 aprile 2015, vige, inoltre, l’obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli merci, durante le fasi di carico/ scarico. Si informa, infine, che la Regione Lombardia ha attivato una pagina del portale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti dedicata alla materia. L’indirizzo internet di riferimento è: http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite? c=Redazionale_P&childpagename=Ambien te%2FDetail&cid=1213374630533&pagena me=MBNTWrapper Allegato: Tabella Classi Euro (Pubblicata sul sito internet del Collegio Costruttori all’indirizzo www.ancebrescia.it).

FONDI PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE Il fondo per interventi straordinari della presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 32-bis del D.L. 269/2003 ha previsto nuovi


SCOMPUTO SLP DELLE MURATURE AGGIORNAMENTI l D.Lgs. 102/2014, entrato in vigore il 19 luglio 2014, modifica il precendete D.Lgs. 115/2008 il quale introduceva, anche a livello nazionale, un premio volumetrico, legato allo scomputo di parte delle murature esterne ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento. Già nel 2007, con legge regionale, la Lombardia aveva già definito degli indici di prestazione energetica, pari a quelli della successiva normativa nazionale, e della premialità, in quantità superiore a quanto definito a livello nazionale. Sono infatti scomputate le intere murature. Ad oggi la situazione è riassumibile come di seguito.

IPE

Premialità

Nuovi

- 10%

Scomputo extra-spessori dai 30 cm fino a un massimo di 30 cm + Deroga distanze

Esist.

- 10%

Deroga distanze minime

Nuovi

- 20%

Scomputo extra-spessori dai 30 cm fino a un massimo di 30 cm + Deroga distanze

Esist.

- 10%

Deroga alle distanze minime

Nuovi

- 10%

Scomputo intere murature + Deroga distanze

Esist.

D.Lgs 102/’14 L.R. 33/’07

fondi per un importo di 40 milioni da dividere tra il 2012 ed il 2013. Tali fondi sono riservati ad interventi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico ed in particolare: - interventi di adeguamento strutturale ed antisismico di edifici scolastici pubblici, la cui necessità risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con le norme tecniche riportate ndella Ord. P.C.M. 3274/2003, nel D.M. 14/09/2005 o nel D.M. 14/01/2008; - interventi di adeguamento strutturale ed antisismico di edifici scolastici pubblici, che si riferiscano ad opere per le quali, da studi e documenti già disponibili risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale; - nuovi edifici scolastici pubblici, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti ad elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell’adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive e riconosciute situazioni di rischio. Non sono consentiti gli interventi su edifici scolastici già precedentemente finanziati dal fondo o che siano strutture a destinazione mista a condizione che, per questi ultimi, non sia preventivamente garantita, con fondi non pubblici, la copertura della spesa della parte di intervento relativa alle altre destinazioni.Per poter accedere al fondo le Regioni devono predispone un piano degli interventi. Il finanziamento quindi avviene se a seguito della comunicazione dell’affidamento dell’incarico di progettazione (per il quale erogato il relativo importo), della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo necessario per la relativa realizzazione, (per il quale è erogato l’80% della quota corrispondente), dell’avvenuta approvazione da parte del soggetto attuatore degli atti di contabilità finale (per la quale è erogato il saldo).

D.Lgs 115/’08

VARIE

- 10%

Deroga distanze minime

NUOVA NORMA UNI SULLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI Le nuova norma UNI/TS 11300:2014, “Prestazioni energetiche degli edifici” è entrate in vigore il 02 ottobre 2014. Tale norma è stata aggiornata per quanto riguarda due parti: Parte prima La norma fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. Definisce inoltre le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per umidificazione e per deumidificazione. È rivolta a tutte le possibili applicazioni previste dalla UNI EN ISO 13790:2008: calcolo di progetto, valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo in condizioni standard o in particolari condizioni climatiche e d’esercizio. Parte seconda La norma fornisce dati e metodi di calcolo per la determinazione dei fabbisogni di energia termica utile per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, nonché di energia fornita e di energia primaria per i servizi di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria. Fornisce inoltre il metodo di calcolo per la determinazione del fabbisogno di energia primaria per il servizio di ventilazione e le indicazioni e i dati nazionali per la determinazione dei fabbisogni di energia primaria per il servizio di illuminazione in accordo con la UNI EN 15193, e i dati e metodi per il calcolo dei rendimenti e delle perdite dei sottosistemi di generazione alimentati con combustibili fossili liquidi o gassosi.

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GIURISPRUDENZA APPALTO NULLO SENZA TITOLO EDILIZIO (Cass. Civ., sentenza 21350/2014)

Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza titolo abilitativo edilizio è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 del codice civile, avendo un oggetto illecito, per violazione delle norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall’origine al contratto di produrre i suoi effetti. Il principio, peraltro sufficientemente pacifico in giurisprudenza è stato recentemente ribadito dalla sentenza n.21350 della II sez. Civ. della Corte di Cassazione. Nel caso di specie erano stati appaltati dei lavori di ristrutturazione ma la data di ultimazione delle opere era antecedente a quella di rilascio del titolo abilitativo edilizio, con conseguente invalidità del contratto che era stato eseguito prima dell’ottenimento del titolo abilitativo necessario per quel tipo di intervento. La Cassazione ha, comunque, chiarito che la nullità del contratto non sussiste quando il prescritto titolo edilizio assente nel momento della sottoscrizione del contratto, sopravviene in momento successivo. Il titolo abilitativo edilizio può non esistere all’avvio dei lavori, ma deve sopraggiungere prima della ultimazione degli stessi: il tale ipotesi, il contratto d’appalto può intendersi condizionato sospensivamente al rilascio del suddetto atto. Sulla base di quanto ribadito dalla Cassazione è quindi sempre consigliabile inserire nel contratto di appalto gli estremi del titolo edilizio rilasciato ovvero indicare la data in cui ne è stato chiesto il rilascio o presentata la domanda. In mancanza dovrà, in ogni caso, essere precisato che il contratto resta condizionato all’impegno del committente di chiedere/ottenere il titolo edilizio.

LA RESPONSABILITA’ DECENNALE GRAVA ANCHE SUL VENDITORE CHE ABBIA DIRETTO LA COSTRUZIONE L’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall’art. 1669 c.c., può essere esercitata non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell’opera, e sempre che si tratti di gravi difetti, i quali, al di fuori dell’ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell’edificio, pregiudichino o menomino in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l’abitabilità del medesimo.


ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter del 24/10/2014

Debiti pa: al via i pagamenti per 176 mln con l’allentamento del Patto Decreto Casa, il punto sull’attuazione Rappresentanza lavoratori per la sicurezza, i chiarimenti del Ministero Newsletter del 31/10/2014

Sblocca Italia, Ance: certi della soppressione aumento Iva su nuove case

Ance: operativo il nuovo Codice Etico

Job Act: il 27 ottobre audizione dell’Ance alla Camera

Buzzetti: “Più trasparenza negli appalti

Commissioni censuarie: concluso l’esame in Parlamento

Anac, in vigore le disposizioni del manuale Soa

Legge Europea bis: dalla Camera l’ok definitivo

Documentazione antimafia: in Gazzetta il decreto correttivo

Dissesto idrogeologico: Galletti illustra i piani del Governo Manuale Soa: stretta sui lavori privati e cessioni d’azienda Avvalimento, obbligatoria nell’Ati l’indicazione dell’impresa ausiliata Gare d’appalto, chiarimenti sulla decorrenza dell’Avcpass Legge di stabilità 2015, prime anticipazioni sui contenuti fiscali Crediti con le pa e cartelle di pagamento, al via la compensazione L’ Ance al Saie 2014: puntare su manutenzione e riqualificazione Niente vincoli europei sulla manutenzione del territorio

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Inail: in significatico calo gli infortuni nelle costruzioni Nota del Def 2014: il Parlamento approva la variazione Sblocca Italia, primo sì dalla Camera L’Ance al Parlamento, bene il Jobs Act ma è necessario un Testo Unico per l’edilizia Sicurezza del territorio: il Senato chiede interventi fuori dal Patto Agenda urbana Ue: il Senato individua le priorità Riqualificazione urbana: il punto sulla giurisprudenza Veicoli aziendali, chiarimenti sull’obbligo di annotazione


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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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