Notiziario agosto settembre 2015

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ANCE

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BRESCIA

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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RIVISTA MENSILE AGOSTO-SETTEMBRE 2015

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA AGOSTO SETTEMBRE 2015

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 -PANTONE Brescia281

CMYK 100 - 72 - 0 - 32 Direttore Responsabile: Zanframundo RGB 0 - 40 -Francesco 104

SOMMARIO Vicepresidenza dell’Ance: la riconferma

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ziamento” nel pubblico e nel privato

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Per le detrazioni fiscali il limite dei controlli è entro l’anno successivo

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Edilizia e hi-tech: le nuove costruzioni a misura di banda larga

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Innovazione: ricerca Mapei per le nuove soluzioni utili alle ristrutturazioni

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di Campana premia l’impegno bresciano PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135 tagliare i consumi in “autofinanCome

Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2015: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

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Indici Lavori pubblici

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Tecnica edilizia

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Urbanistica Varie

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Ance informa

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Un grande impegno merita una Qualificazione adeguata

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CON LA DELEGA ALLE QUESTIONI ECONOMICO FISCALI: IL PROGRAMMA IN VISTA DELLA LOCAL TAX

VICEPRESIDENZA DELL’ANCE: LA RICONFERMA DI CAMPANA PREMIA L’IMPEGNO BRESCIANO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Giuliano Campana è stato riconfermato vicepresidente dell’Ance nazionale. La riconferma non è solo frutto di un successo personale, da tutti riconosciuto, ma anche dell’impegno costante del Collegio Costruttori di Brescia affinché la “voce” degli iscritti bresciani sia adeguatamente rappresentata anche al massimo livello associativo. Campana è stato riconfermato anche alla guida della Commissione Referente Economico-Fiscale Tributario dell’Ance.

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Il geom. Giuliano Campana rappresenta i costruttori bresciani in seno all’Ance

L’impegno del Geom. Giuliano Campana non è circoscritto alla sua azienda, fondata dal padre Arturo nel 1945. Da anni, infatti, è componente del Consiglio direttivo del Collegio dei Costruttori edili di cui è stato presidente per nove anni dopo aver ricoperto l’incarico di presidente del Comitato Paritetico per la sicurezza, poi la carica di presidente della Cassa Edile di Brescia. La riconferma di Campana è avvenuta in concomitanza con l’elezione alla presidenza del milanese Claudio De Albertis. In sede di riconferma a Giuliano Campana è stata conferita la delega 415

alle questioni economico-fiscali e tributarie. Compito senza dubbio complesso. “L’impegno primario - dice Campana - è quello di riaffermare il ruolo trainante dell’edilizia per l’intero sistema economico. Un dato di fatto di cui il Governo si sta rendendo conto. Poi - prosegue - vi sono temi da affrontare nel breve periodo. Mi riferisco alla questione della local tax e, ancora, alla riforma del Catasto. Due novità che non devono penalizzare il nostro comparto che, al contrario, ha bisogno di soluzioni eque per rimettere in campo il mattone come investimento destinato a premiare


“IL RECUPERO DELL’ESISTENTE NON PUÒ ESSERE PENALIZZATO DA UNA BUROCRAZIA ORMAI ANACRONISTICA”

nel tempo. La riforma del Catasto no introdurre meccanismi fiscali dovrà essere valutata con grande premianti”. Sostanzialmente i Coattenzione per evitare sperequa- struttori italiani chiedono quello zioni e tassazione eccessiva”. “Ci che ormai è un dato assodato anche si deve rendere conto - prosegue il per tante altre categorie: l’Italia è vicepresidente nazionale - che dal un Paese che ha urgente bisogno di 2011 al 2014 la tassazione sulla modernizzarsi, scremando la burocasa è mediamente aumentata del crazia autoreferenziale e tornando 143,5%, un record di cui faremmo ad intendere l’apparato pubblico volentieri a meno. Ci si deve ren- come servizio utile alla crescita e dere conto che il valore aggiunto allo sviluppo. dell’investimento nel mattone Infine, Giuliano Campana deve essere assecondato con una commenta la riconferma. “Il voto tassazione più equa. compatto attorno a De Solo così l’edilizia può Albertis è un grande riconquistare il ruolo risultato di unità della primario di locomotiva categoria e riporta la dell’economia”. Lombardia ai vertici Ma la questione dell’Associazione nache l’Ance pone sul zionale”. Un successo, tappeto è anche un’alnon c’è dubbio, anche tra e riguarda il reper il sistema Brescia cupero dell’esistente. che, con l’elezione di “Ci si renda “In tempi non sospetti, Campana, ha l’opporalmeno dal 2008, ho conto che che dal tunità di portare la prosuscitato anche delle 2011 al 2014 la pria voce direttamente reazioni negative sottotassazione sulla alle istituzioni che, lineando come era fini- casa è aumentata oggi più di ieri, hanno to il tempo delle nuove il dovere di ascoltare e del 143,5%” costruzioni, quantomettere in atto gli strumeno era destinato ad menti legislativi utili al essere limitato a favore rilancio dell’edilizia. del recupero dell’esistente. E’ ovNella squadra di De Albertis vio però che la programmazione (succede a Paolo Buzzetti ed è già in tal senso deve essere agevolata. stato presidente Ance dal 2000 Dapprima è necessario fare al 2006), entrano anche Gabrieun serio distinguo fra beni storico- le Buia (Relazioni Industriali e monumentali e immobili di 60 Affari Sociali); Edoardo Bianchi anni fa. (Opere pubbliche); Alessandro In questo le Soprintendenze Cherio (Rapporti Interni); Filippo devono comprendere che esistono Delle Piane (Edilizia e Territorio); oggettive differenze: non è pos- Rodolfo Girardi (Centro Studi); sibile attendere anche sei o sette Gianluigi Coghi (Tecnologia, Inanni prima di avere tutte le auto- novazione e Ambiente) e Vincenzo rizzazioni necessarie, vanificando Di Nardo (Partenariato Pubblico così l’impegno e le prospettive di Privato). un’attività utile al tessuto urbano. Poi, anche in questo caso, si devoClaudio Venturelli 416


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E’ SEMPRE PIÙ ATTUALE L’IDEA DI FINANZIARE I LAVORI CON I TAGLI DELLA BOLLETTA ENERGETICA

COME TAGLIARE I CONSUMI IN “AUTOFINANZIAMENTO” NEL PUBBLICO E NEL PRIVATO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

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Tagliare i consumi ottenendo nel contempo due risultati: risparmiare risorse e creare posti di lavoro. Non è una formula magica, e neppure una prospettiva utopistica. Ma, semmai, è un’indicazione che viene da uno studio dell’Enea sui consumi degli edifici pubblici esistenti in Italia. Un patrimonio che costa, per spesa di riscaldamento, almeno due miliardi di euro. La ristrutturazione di edifici pubblici e privati si presta a nuove forme di autofinanziamento

E’ possibile autofinanziare il riparmio energetico? La risposta è in gran parte positiva. Andiamo quindi con ordine, partendo dai dati. I NUMERI

Sono 13mila gli edifici che appartengono, in Italia, alla Pubblica amministrazione. A questi vanno aggiunti 43mila istituti scolastici e i circa 3mila immobili della Pubblica amministrazione

centrale, ovvero caserme, uffici, case circondariali e altri ancora. Una riqualificazione energetica di tutti questi stabili avrebbe effetti strabilianti non solo a livello di risparmio economico, ma anche sul fronte dell’indotto per il settore costruzioni, visto che per ridurre i consumi è necessario rimettere a norma gli stabili, un poderoso intervento di riqualificazione per adeguare strutture, magari obsolete, ai nuovi dettami dell’edilizia 417

sostenibile. Iniziando dagli edifici “pubblici”, che in Italia sono, come detto, 13mila, riqualificarli a livello energetico consentirebbe un taglio alle bollette del 40% circa, che ammonta a 73 milioni di euro all’anno. A SCUOLA

Se, invece, consideriamo gli edifici scolastici (che sono 43mila nel Bel Paese) il risparmio sale a


UNO STUDIO DELL’ENEA PARLA CHIARO: RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI FARÀ RISPARMIARE 169 MLN L’ANNO

169 milioni annui, ovvero il 45% sui costi attuali. E a livello di posti di lavoro? Sempre secondo i dati di Enea, sarebbero oltre 50mila. Un numero tutt’altro che trascurabile.

già citati 13mila edifici della PA ogni anno necessitano di 4,3 TWh di energia, per ben 644 milioni di euro. Tra questi immobili, c’è un 20% particolarmente “affamato” di energia, che necessita di 1,2 L’AMMORTAMENTO TWh e costa 177 mi“Un sistema lioni di euro. InterveTorna quindi più virtuoso potrebbe nendo sulla struttura e creare (solo per sugli impianti di questi che mai attuale l’idea di finanziare i lavori di il pubblico) circa edifici le bollette caleristrutturazione con la rebbero del 40%. 50mila posti di quota parte di risparPer fare ciò, semlavoro mio realizzato sulla pre secondo Enea, serbolletta energetica, sovirebbero circa 158 luzione che vale per il milioni di euro da spalpubblico, ma anche per il privato. mare nei prossimi sette anni, ben In sostanza impresa appaltante e poca cosa rispetto al risparmio committente possono studiare un ottenuto. piano di ammortamento che poggi A livello normativo, l’1 gengran parte dell’esborso sulla quota naio del 2019 segnerà l’entrata in risparmiata. vigore dell’obbligo, per gli edifici Per dirla in modo semplice: della Pubblica amministrazione di il sistema prevede di pagare una rispettare nuovi standard energetibolletta virtuale piena per un ci, ovvero consumi bassi e ricorso certo numero di anni fino al saldo a fonti rinnovabili. completo dei costi sostenuti per i lavori di abbattimento IL FABBISOGNO del fabbisogno energetico. Linfa vitale per Se invece parlial’edilizia, ma anche per mo di edifici scolastii committenti. Certo, di ci, i 43mila immobili questa partita deve far sparsi in Italia hanno parte anche il sistema bisogno ogni anno di bancario. 9,6 TWh, che si traA Brescia sono ducono in un esborso già stati fatti sensibili di 1,3 milioni di euro, A Brescia il passi avanti, ma ancora con - come nel caso Collegio ha il concetto (favorito sopracitato - un 20% impostato una anche dalle detrazioni particolarmente bisofiscali previste) deve politica pronta a gnoso di energia, che ancora diventare siste- diventare metodo costa oltre 350 milioni ma diffuso. Se ci condi euro. Per intervediffuso centriamo sull’aspetto nire sulle scuole serlegato al consumo, i virebbero 3,6 miliardi 418


RISCALDARE LE SCUOLE COSTA AL SISTEMA PUBBLICO PIÙ DI UN MILIARDO L’ANNO

di euro, che consentirebbero di risparmiare il 45% sui consumi annuali. Infine, ci sono strutture quali caserme, carceri, presidi di Pubblica sicurezza, che ammontano a circa 3.000 immobili. Oltre metà dei consumi riguarda il gas naturale, poco più di un terzo all’energia elettrica. Investendo 300 milioni di euro ogni anno, secondo Enea si potrebbero riqualificare 450mila metri quadrati (in tutto la superficie totale è di 14 milioni di mq). Nell’ambito dell’Accordo di Programma Ministero dello

Sviluppo Economico - Enea, l’Agenzia sta portando avanti due linee di ricerca - modelli e strumenti per la valutazione delle prestazioni energetiche e prodotti e componenti ad alto contenuto tecnologico - per contribuire alla diffusione dell’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione e offrire agli operatori pubblici e privati gli strumenti necessari per la realizzazione degli interventi. COSÌ SI RISPARMIA

Nel complesso, il risparmio per ogni anno ammonterebbe a

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circa 300 milioni di euro, cifra cui vanno aggiunti la minore quantità di Co2 liberata nell’aria (la riduzione sarebbe di oltre 400mila tonnellate) e l’indotto a livello occupazionale. La corsa è già iniziata, le imprese edilizie sono chiamate a farsi trovare pronte, mentre chi amministra gli Enti pubblici deve ragionare sulle possibilità legate alle ristrutturazioni energetiche. Questa è una sfida che non si può perdere e che, oltretutto, rappresenta un formidabile strumento di rilancio economico.


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RISTRUTTURAZIONI PRECISAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE VERIFICHE AL MECCANISMO DEGLI “SCONTI” SUI LAVORI

PER LE DETRAZIONI FISCALI IL LIMITE DEI CONTROLLI È ENTRO L’ANNO SUCCESSIVO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Detrazioni, controlli e documentazione. Una selva oscura che avviluppa il campo delle ristrutturazioni fiscali, selva nella quale una recente sentenza della Commissione Tributaria Lombardia ha portato un po’ di luce. L’oggetto principale del contendere riguardava il limite temporale entro il quale l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli sulle detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione degli immobili (detrazioni che ammontano al 50% della spesa), al risparmio energetico (65%) ed al bonus mobili. La decisione della Commissione è la seguente: non è possibile che l’Agenzia effettui delle verifiche oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Qualora, in seguito alle suddette verifiche, emergessero delle incongruenze tra gli importi dichiarati rispetto alla detrazione e la documentazione fornita, allora potrebbero essere richieste delle apposite integrazioni documentarie. Se ciò non avvenisse (o se

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nemmeno la documentazione aggiuntiva bastasse a fare chiarezza), allora l’Agenzia invierà al contribuente una “comunicazione di irregolarità”, con l’ammontare della cifra da corrispondere. Una somma determinata da una serie di parametri quali le detrazioni indebitamente effettuate, gli interessi e, ovviamente, la sanzione. Saldando quanto dovuto entro 30 giorni, sarà possibile per il contribuente beneficiare di una riduzione del 20% della sanzione comminata dall’Agenzia. Può, infine, essere utile riassumere quali siano i documenti necessari in caso di controlli. Se parliamo della detrazione del 50%, è necessario produrre copia della domanda di accatastamento (qualora l’immobile non risulti censito in catasto); le ricevute di pagamento, qualora sia dovuta, di Ici o Imu; la pratica edilizia o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con l’indicazione della data nella quale i lavori sono iniziati; la copia della comunicazione ASL (sempre se richiesta); le fatture o le ricevute fiscali che attestino l’effettiva esecuzione dei lavori; le ricevute di pagamento (tramite bonifico) per le detrazioni fiscali. Nel caso in cui, infine, le detrazioni riguardino lavori eseguiti su parti comuni di edifici condo420

miniali, servirà anche copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se, invece, parliamo dei controlli sulle detrazioni del 65%, questa è la documentazione necessaria: fatture o ricevute che provino le spese sostenute per i lavori; le ricevute di pagamento (sempre attraverso bonifico) per le detrazioni, il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato (se si parla di sostituzione di infissi o di una caldaia a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, basta la certificazione del produttore); la ricevuta attestante l’invio della comunicazione ad Enea; se gli interventi riguardano parti comuni di uno stabile, vale la stessa regola già esaminata per le detrazioni del 50 per cento.


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DA LUGLIO GLI EDIFICI NUOVI DEVONO ESSERE EQUIPAGGIATI CON SISTEMI ATTI AD OSPITARE LE CONNESSIONI

EDILIZIA E HIGH - TECH: LE NUOVE COSTRUZIONI A MISURA DI BANDA LARGA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Il progresso corre veloce, e l’edilizia è chiamata a tenere il passo per rispondere in modo adeguato alle sfide del domani, in particolare alla diffusione della banda larga su tutto il territorio nazionale. Le nuove norme tecniche, agevolando l’innovazione, potrebbero favorire la ripresa al settore edilizio, anche passando dalle ristrutturazioni,

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Le nuove costruzioni devono essere dotate della rete utile ad ospitare la banda larga

E’ entrato in vigore lo scorso 1 luglio l’obbligo per gli edifici di nuova costruzione di essere predisposti per la banda larga, ovvero per usare il burocratese - l’obbligo “a essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete”. Un dovere che riguarda an421

che quegli edifici che, pur preesistenti, saranno oggetto di riqualificazioni “pesanti”, con domanda per svolgere i lavori in questione presentata dopo l’1 luglio di quest’anno. Normativamente, parliamo di una novità introdotta dallo Sblocca Italia (dl n.133/2014) e poi inserita nel Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) dell’articolo 135-bis. Il testo in questione definisce “infrastruttura fisica multiservizio


PREDISPORRE GLI IMMOBILI ALLA FIBRA OTTICA CONSENTE L’ESPANSIONE VERSO NUOVI SERVIZI

interna all’edificio” le installazioni che contemplano reti di accesso cablate in fibra ottica che consentono di acceder a servizi a banda ultralarga. Ma questo non basta: gli edifici di nuova costruzione o da ristrutturare dovranno avere anche un punto che consenta - alle imprese che hanno il permesso di fornire reti pubbliche di comunicazione di connettersi con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. La legge quindi apre un’autostrada per l’innovazione, che

offre nuove possibilità di ripresa al settore edilizio (ma non è una novità) anche passando dalle ristrutturazioni, interventi che - anche in chiave di sostenibilità energetica e ambientale - sembrano diventati la nuova panacea per le difficoltà del settore. Ma cosa si ottiene una volta che la norma sulla banda larga viene rispettata? Semplificando, si potrebbe dire che gli stabili ottengono una sorta di patente. Più nello specifico, come spiega il dl in questione, gli edifici equipaggiati in conformità a quanto stabilito

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dalla normativa in vigore dall’1 luglio, “possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti”. Tornando, infine, allo Sblocca Italia, il decreto inserisce nelle cosiddette opere di urbanizzazione primaria anche quelle relative alla realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica.


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IL GRUPPO INDUSTRIALE INVESTE IL 5 PER CENTO DEL FATTURATO PER LO SVILUPPO DEI PRODOTTI DI OGGI E DOMANI

INNOVAZIONE: RICERCA MAPEI PER LE NUOVE SOLUZIONI UTILI ALLE RISTRUTTURAZIONI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Riqualificare, in edilizia, vuol anche dire innovare. Cercare nuove soluzioni per risultati migliori sia a livello di materiali e tecnologie sia per quanto concerne la tipologia di lavorazione. In questo senso il Gruppo Mapei (in modo particolare attraverso la divisione R&S) ricerca costantemente di perfezionare e lanciare sul mercato prodotti che siano realmente all’avanguardia, che rappresentino una risposta efficace a quanto richiesto dagli operatori di settore impegnati in interventi di riqualificazione.

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La Mapei investe il 5% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo

Uno dei risultati più importanti del Gruppo - che ogni anno investe nella ricerca il 5% del fatturato, impiegandovi il 12% dei propri dipendenti - è rappresentato dalla linea di rasature Planitop a base cementizia e a base di calce cemento, con la caratteristica principale di avere un elevato potere adesivo con qualsiasi tipo di sottofondo, il tutto unito ad un’ottima scorrevolezza. In questo 423

modo sono adatti ad ogni tipologia di esigenza all’interno dei cantieri. Più nello specifico, alla gamma di prodotti Planitop appartengono Rasa & Ripara e Rasa e Ripara R4. Come spiegato in una nota del Gruppo Mapei, Rasa & Ripara è una malta cementizia tissotropica di classe R2, fibrorinforzata e a presa rapida per il ripristino non strutturale e la rasatura di super-


L’OBIETTIVO: AUMENTO DEI TEMPI DELLA LAVORABILITÀ E TENUTA COSTANTE NEL TEMPO

fici in calcestruzzo, orizzontali e verticali, interne ed esterne esposte all’aria e/o in contatto permanente con acqua. Il prodotto - particolarmente indicato per il ripristino rapido di parti degradate in calcestruzzo, cornicioni e frontalini di balconi - è caratterizzato da una bassa permeabilità all’acqua e una bassa emissione di sostanze organiche volatili (VOC). Grazie all’elevata stabilità dimensionale, Planitop Rasa & Ripara riduce i rischi di fessurazioni e cavillature sia in fase plastica sia in fase indurita. Rasa & Ripara R4 è invece una malta cementizia tissotropica strutturale di classe R4, fibrorinforzata e a presa rapida indicata per il ripristino strutturale e la rasatura di superfici in calcestruzzo, orizzontali e verticali, interne ed esterne e per il ripristino di strutture esposte all’aria e/o in contatto permanente con acqua. Altre caratteristiche essenziali sono una bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), un’ottima scorrevolezza nella stesura e facilità di finitura di tipo civile con frattazzino di spugna. E’ inoltre adatto per il ripristino rapido del calcestruzzo degradato di travi, pilastri ed elementi strutturali per i quali è richiesta una malta ad elevate prestazioni meccaniche (R4). Ma non è tutto: con l’aggiunta di Mapetard ES i prodotti della serie Planitop diventano ancora più versatili, con l’aumento fino a 1520 minuti della lavorabilità della malta, con un’adesione ottimale sia al calcestruzzo sia ai ferri di armatura.

La torre Arcobaleno è stata ristrutturata in occasione di Expo con la partecipazione di Mapei

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CARICHE SOCIALI CONSIGLIO DIRETTIVO Presidente: rag. TIZIANO PAVONI Vicepresidenti: sig. ERNESTO BRUNI ZANI dott. ARTURO DOTTI geom. MARIO PAROLINI Cassiere: sig. GIORGIO ARCHETTI Cassiere supplente geom. STEFANO VEZZOLA Consiglieri: geom. STEFANO ASSINI geom. PRIMO IDER geom. PAOLO BETTONI geom. RENATO PE geom. GIULIANO CAMPANA ing. FABIO RIZZINELLI ing. ANGELO DELDOSSI geom. ANGELO ZILIANI rag. FAUSTO GASPARINI REVISORI DEI CONTI Presidente dott. GIAMPAOLO PREMOLI Effettivi: rag. MARIA MORASCHI geom. ALBERTO SILVIOLI GIUNTA Coordinatore

rag. GIUSEPPINA LANZETTI geom. ROBERTO AIMI rag. ABELE ALMICI geom. ADRIANO ANTONUTTI sig.ra EMILIA ARDESI geom. LEONE BAFFELLI geom. FERRUCCIO BENETELLI sig. LUCIANO BERTOLASIO ing. FABRIZIO BERTOLI sig. MASSIMO BETTONI geom. MAURO BIONDO geom. GIORGIO CADEO arch. DAVIDE CAMPANA sig. RAFFAELE COLLICELLI geom. EMANUELE CORSINI sig. ANGELO DEL BONO arch. GIACOMO GAIDONI sig. RUDY GATTA sig. CORRADO GATTI

sig. PAOLO GIACOMELLI geom. SERGIO GIRELLI sig. FULVIO GOFFI geom. LORENZO GUERINI arch. AMEDEO MASCOTTO geom. ALFREDO MORANDA geom. IVAN ONESTI geom. ABBONDIO PELLEGRINI ing. ALBERTO POLA geom. NUNZIO PONZONI geom. MARIO RODA geom. GIANFRANCO RONCHI geom. ALESSIO ROSSINI geom. GUIDO ROSSINI geom. ARMANDO SINA geom. CLAUDIO TONELLI sig. GIANNINO ZANARDELLI

COMITATO DI AMMISSIONE A SOCIO E VIGILANZA Presidente: geom. STEFANO ASSINI Componenti:

geom. PAOLO BETTONI dott. ARTURO DOTTI

sig. CESARE FACCHETTI rag. FAUSTO GASPARINI

GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI Presidente: sig.ra EMILIA ARDESI Vicepresidenti

arch.GIACOMO GAIDONI

ing. ALBERTO MAZZOLA

Consiglieri: arch. SEVERINO ARICI sig. SANTO PRANDELLI geom. ALBERTO DI LERNIA arch. ALESSANDRA SILVIOLI sig. LUCA PAVONI geom. ANDREA STEFANINI COMITATO DI GESTIONE FONDO ASSISTENZA IMPRENDITORI SOCI Presidente: geom. ALBERTO SILVIOLI Componenti:

geom. GIORGIO CADEO arch. DAVIDE CAMPANA dott. ARTURO DOTTI

rag. FAUSTO GASPARINI geom. PRIMO IDER


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LAVORO - Ministero del Lavoro - applicazione contratto collettivo per le attività qualificabili come edili circolare n. 10565/2015 - parere Anac

- Testo Unico sulla sicurezza - d.lgs. n. 81/2008 pareri della commissione interpelli pag. 445 pag. 430

- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di giugno 2015

pag. 446

- Durc - Cnce - emissione di Durc online anomali per le imprese edili - circolare n. 30/2015 pag. 432

- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di luglio 2015

pag. 446

- Durc - Cnce - chiarimenti in merito all’utilizzo del “Durc online” circolare nn. 31, 32, 34 e 35/2015

TRIBUTI

- Jobs Act - decreto sulle tipologie contrattuali e revisione delle mansioni - d.lgs. 81/2015 pubblicazione G.U. n. 144/2015

pag. 432

pag. 433

- Jobs Act - conciliazione tempi di vita e di lavoro modifica al d.lgs. 151/2001 - decreto legislativo n. 80/2015 - G.U. n. 144/2015 pag. 437 - Inps - sgravio contributivo per l’anno 2014 istruzioni operative - circolare n. 128/2015 e messaggi n. 4974/2015 e n. 5302/2015

pag. 437

- Inps - art. 29 legge 341/95 - riduzione contributiva 11,50% per l’anno 2015

pag. 439

- Inps - nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego - casi particolari circolare n. 142 del 2015

pag. 458

- Compensazione dei crediti vantati verso la P.A. con le cartelle di pagamento

pag. 458

- Determinazione dell’importo della fideiussione per la rata di saldo negli appalti pubblici esclusione dell’Iva - orientamento Ance

pag. 459

- Inapplicabilità della detrazione del 36%-50% per le abitazioni locate da società immobiliari pag. 460

INDICI

- Inps - tutela della maternità - d.lgs. 151/2001 fruizione del congedo parentale - d.lgs. n. 80/2015 messaggi nn. 4576 e 4805/2015 pag. 441 - Inps - Durc online - concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale - messaggio n. 5223/2015

- Agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere - dossier Ance

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 461

- Tfr - legge 297/82

pag. 461

- Indice Istat del costo della vita

pag. 461

LAVORI PUBBLICI

pag. 441

- Obbligo di inserire nell’offerta l’importo degli oneri di sicurezza aziendali determinati dall’impresa pag. 465

pag. 442

- Inps - nuova assicurazione sociale per l’impiego - Naspi - contribuzione di finanziamento messaggio n. 4441/2015 pag. 443

- Anche per il Ministero del Lavoro l’impresa che assume lavorazioni edili deve essere iscritta alla Cassa Edile

pag. 465

- Prevedi - Cnce - computo dei giorni utili alla maturazione del contributo - circolare n. 33/2015 pag. 444

- Contributo in sede di gara per presentare l’offerta - l’Anac conferma per il 2015 le tariffe sinora in vigore

pag. 466

- Inail - oscillazione del tasso per prevenzione mod. OT24 per le denunce da inoltrare nel 2016 nota n. 5363/2015 pag. 445

- Centrali di committenza dei Comuni non capoluogo obbligo per gli appalti differito al 1/11/2015 pag. 467

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PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

- La P.A. potrà effettuare le verifiche delle “comunicazioni antimafia” tramite il nuovo servizio “Si.Ce.Ant.”

pag. 467

- La scelta della P.A.di attivare il procedimento di verifica dell’anomalia è ampiamente discrezionale la valutazione deve essere globale e sintetica pag. 468 - L’impossibilità di ottenere il Passoe configura una carenza documentale non “essenziale” (quindi non soggetta a sanzione)

pag. 468

- La qualificazione Soa deve permanere anche durante l’esecuzione

pag. 468

- Nell’appalto a corpo il prezzo è invariabile e non ha relazione con il computo metrico - Facoltà di non aggiudicare in presenza di offerte non convenienti o idonee

- Spettano alla P.A. i lavori di bonifica di un sito non inquinato dall’attuale proprietario

pag. 475

- La proroga triennale dei permessi convenzionati è automatica anche dopo la loro scadenza

pag. 475

VARIE

- Imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto in conto proprio - recupero del contributo versato al SSN sui premi di assicurazione agevolazioni confermate per il 2015 pag. 476 - Trasporti - divieti di circolazione

pag. 476

pag. 469

- Trasporti eccezionali - chiarimenti ministeriali

pag. 476

pag. 470

- Revisione obbligatoria macchine operatrci immatricolate

pag. 478

- L’avvalimento non può essere solo formale ma deve consistere in un impegno chiaro e concreto a prestare risorse e apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di cui ci si avvale pag. 470

- Ambiente - nuove definizioni di produttore e di raccolta e deposito temporaneo di rifiuti

pag. 478

TECNICA EDILIZIA

civile e processuale civile

pag. 479

ANCE INFORMA

pag. 480

- Legge di delegazione europea - recepimento della nuova direttiva in materia di valutazione di impatto ambientale (Via) - Legge 132/2015 in materia fallimentare, - Nuove disposizioni regionali in materia di efficienza energetica degli edifici - Prevenzione incendi: pubblicate le nuove norme tecniche

pag. 471 pag. 471

- Nuove istruzioni per la certificazione del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato pag. 472

URBANISTICA

- La demolizione di un intero fabbricato è ammessa solo quando gli interventi abusivi sono tali da non rendere più identificabile e ripristinabile quanto regolarmente costruito pag. 473 - Permesso di costruire: alcuni interventi che determinano l’inizio dei lavori

pag. 474

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pag. 478


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

DI BRESCIA E PROVINCIA

Carta dei servizi

Via Ugo Foscolo, 6 – 25128 – Brescia tel. 030 399133 fax 030 381798 info@ancebrescia.it www.ancebrescia.it

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

ll Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia. PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, Project...) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000. CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni. MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: - lavoro - qualificazione (soa e iso 9000) - sicurezza - tecnologia e normativa tecnica - urbanistica ed edilizia - fisco e tributi - gestione dell’appalto - ambiente - lavori pubblici - trasporti

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Sicurezza Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. Urbanistica ed edilizia Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale. Gestione dell’appalto Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve, convocazione delle parti e gestione del contenzioso con proposte transattive, pareri legali, azioni di recupero crediti, conteggio interessi. Acquisizione finanziamenti di settore. Lavori pubblici Disponibilità banca dati di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) Qualificazione (soa e iso 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. Tecnologia e normativa tecnica Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. Fisco e tributi Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni 36% e 55%. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. Ambiente Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Trasporti Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo \\easystore\guest\Notiziario\Stampa\2015\05-2015 Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada. 429

Collegio Costruttori Edili

Lavoro Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE.


LAVORO COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MINISTERO DEL LAVORO APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO PER LE ATTIVITA’ QUALIFICABILI COME EDILI - CIRCOLARE N. 10565/2015 - PARERE ANAC Si informa che il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 10565 del 1° luglio 2015 e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno fornito rispettivi pareri di competenza in merito all’applicabilità del contratto collettivo nazionale dell’edilizia per le imprese partecipanti all’appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara. Per completezza d’informazione si allegano la circolare ministeriale ed il Parere ANAC in commento. Ministero del Lavoro Roma, 1 luglio 2015 circolare n. 10565 Oggetto: applicazione dei contratti collettivi di categoria nel settore edile. Richiesta parere. Con la richiesta di parere dì cui all’oggetto, si è inteso sottoporre alla Scrivente la problematica relativa all’applicazione, da parte di un’impresa che partecipa ad appalti concernenti lavori edili o prevalentemente edili del relativo contratto collettivo nazionale di settore. Ciò in quanto, la possibilità per l’impresa partecipante ad una gara di aderire ad un contratto collettivo dì un settore di attività diverso da quello pertinente ai lavori oggetto della gara stessa, determinerebbe un’illegittima alterazione dei principi di concorrenza e di parità di trattamento che devono invece caratterizzare le singole fasi di ,affidamenti ed esecuzione dei lavori, sia in ambito pubblico che privato. In merito, si specifica quanto segue. Nel contesto normativo vigente nel settore dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture, di cui al DLgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), il richiamo operato dall’art. 118, comma 61 agli obblighi contrattuali e documentali stabiliti a carico dell’impresa affidataria è dettato a salvaguardia di tutti i settori di attività oggetto di contratti pubblici ed afferma il principio per cui l’affidatario del contratto é tenuto al rispetto integrale “del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la :zona nella quale si eseguono le prestazioni”.

Ai fini dell’individuazione del contratto collettivo applicabile nelle ipotesi in cui una impresa svolga attività plurime, occorre stabilire se le stesse siano collegate da un vincolo di accessorietà oppure presentino carattere di autonomia. PANTONE 281 Ove infatti l’imprenditore attività CMYK 100 - 72 - eserciti 0 - 32 diverse ma connesse RGB 0 - 40 -egli 104 potrà fare applicazione del CCNL relativo all’attività principale o prevalente, mentre laddove le attività siano considerate tra loro autonome, si applicherà, nel confronti dei lavoratori addetti alle stesse, la regolamentazione contrattuale prevista per ciascuna di esse (cfr., Cass. Sez Lav., sent. n. 4324 dei 9/04/1992; Autorità Nazionale Anticorruzione, Parere AG10-08 del 17/04/2008). Tale indirizzo interpretativo va opportunamente declinato nell’ambito della disposizione di cui al comma 1 dell’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006, per cui è fatto dovere alla stazione appaltante di indicare ‘’nel progetto e nel bando di gara... per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo”. La lettura della norma in combinato disposto con il comma 2, relativo alla necessaria applicazione, da parte dell’affidatario, dei ‘’contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni”, consente di ritenere corretta l’interpretazione secondo cui le imprese partecipanti all’appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara, devono applicare il CCNL edilizia. Peraltro, va ricordato che il Codice dei Contratti prevede in proposito un articolato sistema dì qualificazione dei soggetti esecutori, in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori oggetto del contratto, a relazione al quale l’impresa è qualificata ad eseguire appalti per categorie dì opere e classifiche di Lmporh1 anche in relazione alla propria capacità economica e tecnica. La previsione di criteri di classificazione, nello specifico settore dei lavori pubblici, dei soggetti partecipanti alle procedure di affidamento risponde all’evidente esigenza di garantire la qualità delle prestazioni richieste ed il rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento. In ordine alle problematiche rappresentate nel quesito in esame, pertanto, può ragionevolmente affermarsi che un’impresa affidataria di lavori edili o prevalentemente edili, è tenuta ad osservare, secondo il richiamo operato dall’art. 118, comma 6, D,Lgs. n. 163/2006, il contratto collettivo nazionale e territoriale di zona in vigore per lo specifico settore edile, osservando integralmente le disposizioni relative al trattamento economico e normativa in essa contenute.

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Una diversa argomentazione, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa - secondo cui “l’applicazione di un contratto collettivo diverso da parte delle imprese partecipanti ad una gara di appalto comporta una differenza di PANTONE COOL GRAY 9 condizioni CMYK 0 - 0 iniziali, - 0 - 60 in particolare nel costo delRGB lavoro[...] 135 - 135 -(Tar 135 Lombardia sent n. 5265/ 2007) - potrebbe compromettere quei principi di concorrenza e dì parità di trattamento tra le imprese partecipanti che, in accordo alla disciplina comunitaria, sono codificati all’art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e ne rappresentano Ia fonte ispiratrice. Del resto le finalità già evidenziate dalla giurisprudenza amministrativa sono poste a fondamento dei criteri di valutazione dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 86, comma 3-bis del Codice dei contratti, nel cui contesto gli enti aggiudicatori valutano che “il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro” determinato attraverso apposite tabelle sulla base anche “di valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”. Il criterio della prevalenza dell’attività oggetto di appalto sin qui illustrato comporta, al contrario, che non sorge alcun obbligo di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia in capo ad un’impresa inquadrata o inquadrabile in un settore diverso da quello edile, comunque operante in una realtà di cantiere Iaddove l’attività affidata non sia prevalentemente edile. Per l’impresa che opera anche nel settore edile, privato, appare dirimente il richiamo contenuto all’art 90, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008, nella parte dedicata alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in relazione alle imprese affidatarie dei lavori specificati all’allegato X. Tra i requisiti richiesti, volti in primo luogo ad una verifica di idoneità tecnico professionale, si fa esplicito riferimento alla necessità per l’impresa esecutrice di fornire “una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti...” oltre “all’organico medio annuo, dislinto per qualifica, corredato dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e Casse edili”. La verifica di idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, quindi, a mente del Legislatore, si determina in rapporto all’esatta applicazione del contratto nazionale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e per il regolare assolvimento di ogni onere previdenziale ed assicurativo, ivi compreso la regolare denuncia alle casse edili, anche


LAVORO

ai fini del rilascio del DURC. In particolare, in conformità alle indicazioni già fornite da questa Direzione generale, si rileva come l’iscrizione alle Casse Edili, nonché i relativi versamenti, costituiscano un vero e proprio onere per le, aziende inquadrate nell’ambito del settore edile e che pertanto l’iscrizione sussiste ipso facto per tutte le imprese che esercitano attività edile i n via prevalente. Peraltro, alla luce dell’analisi sin qui condotta in ordine al criterio della prevalenza delle attività espletate, le imprese sono obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla cassa edile territorialmente competente, quando l’oggetto dell’affidamento attiene in misura prevalente alla categoria delle opere rientranti fra le attività previste dal CCNL del settore edile, indipendentemente dal comparto di riferimento. E’ evidente quindi, la volontà del legislatore di escludere, in tale ambito, ogni diversa interpretazione e di non consentire forme di elusione inerenti l’applicazione dì un contratto collettivo non sottoscritto, da organizzazioni “comparativamente più rappresentative” che priverebbe, oltremodo, il datore di. lavoro della possibilità di fruire dei ‘’benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale “, ai sensi d ell’art 1, comma 1175, della L. n. 296/2006. Va infine ricordato che gli enti e gli organismi bilaterali sono abilitati alla formazione in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto costituiti “ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, e risultano per tanto legittimati a collaborare con i datori di lavoro per la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza (cfr. circolare Ministero Lavoro n. 13 del 5/6/2012). Anche su questo aspetto il Ministero ha tenuto a precisare in maniera più dettagliata quanto già esplicitato con la circolare n. 20/2011, ove si legge espressamente che laddove “si ponga in concreto (ad esempio a seguito di una attività specifica) il problema della legittimazione di un organismo che si qualifica come paritetico a svolgere le funzioni che il D.Lgs. 81/2008 riserva a tali enti, esso va innanzitutto risolto verificando la sussistenza ed effettività del requisito appena riportato”. Ed invero, si ribadisce che la verifica in questione; va effettuata secondo consolidati indici giurisprudenziali in materia - indici in virtù dei quali si é giunti alla elencazione dei CCNL riferiti ad ogni settore - nonché attraverso la comparizione dei dati in possesso di questa Amministrazione. Ne deriva che solo gli organismi bilaterali costituiti ad iniziativa di una più associazioni sindacali e datoriali firmatarie dì contratti

che garantiscano soglie retributive nel rispetto dei principi costituzionali vigenti, possono definirsi “organismi paritetici”. ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 81/2008 e quindi legittimati a svolgere formazione in collaborazione con i datori di lavoro come disposto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. ANAC Roma, 18 febbraio 2015 parere n. 12 - PREC 286/14/L Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dalla Bredil srl – “Riqualificazione funzionale e adeguamento della sede stradale a servizio della zona commerciale ” - Importo a base di gara euro 551.806,55 - S.A.:Comune di Castelvetrano. Mancata iscrizione alla Cassa Edile – presentazione della cauzione provvisoria – offerta economica recante data anteriore a quella di effettuazione del sopralluogo L’impresa che applichi il CCNL metalmeccanico e che all’interno di un’ATI dichiari di svolgere le lavorazioni relative alla categoria OS10 non deve ottemperare all’obbligo di iscrizione dei propri lavoratori alla Cassa Edile. Art.118, comma 6 e art.40, comma 6 lett.d) d.lgs.163/2006 Il Consiglio VISTA l’istanza di parere del 2 settembre 2014 presentata dalla Bredil srl con la quale si richiedeva un parere in merito alla legittimità dell’ammissione in gara dell’ATI D’Alberti Giuseppe – Segnaletica Italiana srl (risultata poi aggiudicataria dell’appalto in esame)che, secondo quanto sostenuto dall’istante, avrebbe dovuto essere esclusa per le seguenti ragioni: a)mancata iscrizione della mandante Segnaletica Italiana srl alla Cassa Edile; b)irregolarità della cauzione provvisoria prodotta in quanto priva dell’impegno del garante a rilasciare la cauzione definitiva valida fino al collaudo dei lavori in caso di aggiudicazione dell’appalto; c)offerta economica recante data antecedente a quella di effettuazione del sopralluogo; VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 5 dicembre 2014; VISTA la memoria di controdeduzioni della stazione appaltante dell’ 11 dicembre 2014 con cui, nel ribadire la legittimità del provvedimento di aggiudicazione disposto, si faceva rilevare che: a) l’impresa mandante Segnaletica Italiana srl, che possiede l’attestazione SOA nella categoria OS10, eseguirà esclusivamente le lavorazioni rientrati in detta categoria, non risultando, perciò, necessaria l’iscrizione alla Cassa

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Edile; b) a differenza di quanto affermato dall’istante, l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’appalto è contenuto nella polizza fideiussoria prodotta a titolo di cauzione provvisoria dall’ATI aggiudicataria; c) la capogruppo dell’ATI aggiudicataria ha correttamente effettuato il sopralluogo previsto a pena di esclusione nel bando di gara a nulla rilevando che l’offerta tecnica rechi una data antecedente a quella del sopralluogo; VISTA la memoria di controdeduzioni dell’ATI aggiudicataria che ha risposto alle contestazioni sollevate dall’istante precisando che: a) l’impresa mandante Segnaletica Italiana srl con attestazione SOA OS10 eseguirà esclusivamente le lavorazioni rientranti in detta categoria con la conseguenza che è del tutto legittima l’applicazione ai propri lavoratori del CCNL metalmeccanici e non necessaria l’iscrizione alla Cassa Edile in quanto tutte le opere edili saranno eseguite dalla mandataria dell’ATI in possesso della necessaria categoria e regolarmente iscritta alla Cassa Edile; b) la polizza prodotta a titolo di cauzione provvisoria reca chiaramente la dichiarazione del fideiussore prevista dall’art.75, comma 8 del d.lgs.163/2006 “si impegna fin d’ora nei confronti del contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall’art.113 del D.lgs.163/2006” ed è pertanto da considerarsi regolare; c)l’obbligo di effettuare il sopralluogo è stato correttamente assolto in data 4 giugno 2014 con conseguente dichiarazione di consapevolezza fatta dall’ATI aggiudicataria e il plico contenente tutta la documentazione di gara, ivi compresa l’offerta economica, è stato presentato in data 10 giugno 2014 entro il termine previsto, a nulla rilevando il fatto che il modulo dell’offerta economica rechi in calce la data 30 maggio 2014, non potendosi da ciò dedurre che l’offerta formulata non abbia tenuto conto dell’effettuato sopralluogo; RILEVATO che, sull’istanza di parere, può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; CONSIDERATO che con riferimento all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, premesso che lo stesso è previsto dal Codice dei Contratti sia nell’art.118, comma 6, sia nell’art.40, comma 6 lett. d), questa Autorità, attraverso precedenti pronunce, ha chiarito che “indipendentemente dal comparto di riferimento, le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici sono anch’esse obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente”, non venendo in rilievo il CCNL in concreto applicato dall’impresa


LAVORO

ma quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara (Cfr.Deliberazione Avcp n.91 del 29.3.2007 e Parere Avcp n.83 del 30.5.2012); deve, tuttavia, ritenersi insussistente l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per l’impresa che, possedendo l’attestazione SOA OS10, dichiari di svolgere all’interno dell’ATI esclusivamente le lavorazioni di cui alla suddetta categoria e che applichi ai propri dipendenti il CCNL metalmeccanico, potendo ritenersi meramente accessorie le lavorazioni di natura edile eventualmente connesse alla attività di principale di fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica stradale come specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’interpello n.18/2012 avente ad oggetto “obbligo di iscrizione alla Cassa Edile da parte di società che applicano il CCNL del settore metalmeccanico” , secondo cui “nel caso specifico di azienda che applica il CCNL metalmeccanico e che effettua lavorazioni tipiche di tale settore non sembrano sussistere obblighi di versamento alla Cassa Edile pur se contemporaneamente vengono svolti lavori edili che, presumibilmente, risultano connessi all’attività prevalente ma che risultano meramente accessori.”; CONSIDERATO che relativamente alla cauzione provvisoria l’obbligo sancito dall’art.75, comma 8 secondo cui “l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario” risulta rispettato come si evince dalla documentazione versata in atti; CONSIDERATO che l’obbligo di effettuazione del sopralluogo previsto al punto 4.1 del Disciplinare di gara è stato adempiuto avendo la mandataria dell’ATI aggiudicataria effettuato il previsto sopralluogo in data 4 giugno 2014 e che è stata resa la conseguente dichiarazione prevista dall’art.106 del DPR 207/2010, non si evidenzia alcuna violazione né della disciplina di gara né della normativa richiamata, a nulla rilevando il fatto che in calce al modulo dell’offerta sia indicata una data antecedente a quella di effettuazione del sopralluogo dal momento che il plico dell’offerta è stato regolarmente consegnato in data successiva corredato da tutta la documentazione richiesta; Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, legittimo l’operato della stazione appaltante che ha ammesso l’ATI D’Alberti Giuseppe – Segnaletica Italiana srl risultata poi aggiudicataria dell’appalto in esame.

DURC - CNCE - EMISSIONE DI DURC ONLINE ANOMALI PER LE IMPRESE EDILI CIRCOLARE N. 30/2015 Si informa che la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili - CNCE lo scorso 14 luglio 2015 ha pubblicato la circolare n. 30 riepilogando i contenuti della riunione tenutasi con Inps e Inail per la risoluzione dei problemi connessi alla nuova procedura telematica “Durc on Line”. A tal proposito si ricorda che dallo scorso 1° luglio 2015 per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 (cfr. circolare del Collegio n. 32 del 24 giugno 2015) la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche. L’esito positivo della verifica di regolarità genera un documento denominato “Durc On Line”. La verifica riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata. Il Durc On Line potrà essere utilizzato, ai sensi della vigente normativa e di quanto stabilito dal Decreto in parola, entro il periodo di 120 giorni della sua validità. In altri termini il Durc On Line ha una validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica. (cfr. Circolare del Collegio n. 38 del 15 luglio 2015). Come già anticipato, è stato ribadito dall’Inps che gli uffici stanno procedendo all’annullamento di tutti i Durc anomali per le imprese edili (emessi senza la verifica del sistema Casse Edili) in base all’elenco dei numeri di protocollo prontamente forniti dalla Cnce medesima. L’Inps ha comunicato che, comunque, seguirà a breve l’annullamento di tutti i Durc emessi sino al 2 luglio scorso alle h. 18 (termine in cui è stato effettuata la correzione del sistema) per imprese con Csc edile ma privi della risultanza delle Casse Edili. Sono stati chiariti, inoltre, da parte dell’istituto, i casi in cui sono state veicolate alle Casse Edili richieste di Durc afferenti soggetti con Csc edile ma comunque estranei allo svolgimento dell’attività edile medesima (sono stati segnalati casi di Farmacie, Istituti religiosi). Per tali casi è necessario che il sistema Casse Edili faccia gli approfondimenti del caso e, laddove si accerti l’estraneità all’attività edilizia, il sistema informatico sarà implementato con la possibilità di indicare la “non competenza” delle Casse Edili. Alcune indicazioni sono state date anche in merito ai lavoratori autonomi che, attualmente, con il nuovo sistema, laddove siano in possesso di Csc edile, possono essere monitorati anche dal sistema Casse Edili,

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circostanza questa che renderà possibile evitare eventuali evasioni in presenza di lavoratori dipendenti. Su espressa sollecitazione anche a seguito delle segnalazioni pervenute dal territorio, l’Inail ha assicurato che nella serata di oggi sarà riattivato lo Sportello Unico previdenziale per le richieste specifiche previste dal Decreto sul Durc (compensazione debiti e crediti p.a. – ricostruzione sisma Abruzzo – regolarizzazione lavoratori extracomunitari – pagamenti debiti scaduti), che permetterà pertanto di inoltrare ancora con il vecchio sistema (non oltre il 1° gennaio 2017) le suddette richieste.

DURC - CNCE - CHIARIMENTI IN MERITO ALL’UTILIZZO DEL “DURC ONLINE” CIRCOLARE NN. 31, 32, 34 E 35 /2015 Annullamento DURC on line anomali La Cnce, con circolare n. 31, del 23 luglio 2015 ha comunicato l’avvenuto annullamento dei Durc anomali (emessi senza l’indicazione della Cassa Edile), assicurato dall’Inps dopo una riunione tenutasi specificatamente sul problema. Rimane fermo sia l’invito alle Casse Edili, sia alle imprese, di segnalare ulteriori eventuali anomalie, in maniera tale che possano essere riportate con sollecitudine all’Istituto. Con l’annullamento dei Durc anomali, i soggetti interessati potranno procedere immediatamente alla richiesta di un nuovo Durc, contenente tutti i requisiti previsti. La Commissione é nuovamente intervenuta su un altro aspetto e oggetto di confronto con gli Istituti e in merito al quale erano già state date indicazioni con la circolare CNCE n. 30 del 14 luglio scorso attinente quelle imprese che, pur avendo il Csc edile, non risultano iscritte al sistema Casse Edili. In tali casi le Casse Edili, dopo gli opportuni accertamenti (anche con visura camerale), laddove rilevino l’appartenenza dell’impresa al sistema, inviteranno la stessa ad effettuare l’iscrizione al fine di poterne emettere la regolarità. In caso contrario, la Cassa Edile, solo in via provvisoria e nelle more delle modifiche in atto nei sistemi informatici Inps e Inail, dopo aver svolto l’istruttoria senza poter accertare l’effettiva attività dell’impresa e in mancanza di dipendenti edili, invierà l’anagrafica di tale impresa (comunque con Csc edile) alla BNI e la segnalerà alla CNCE come impresa con CF non edile, concludendo l’iter con esito di regolarità. A breve, poste in essere le suddette modifiche, verrà avviata una procedura, già


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concordata con l’Inps, in virtù della quale le Casse Edili potranno, in questi casi di manifesta incompetenza delle Casse Edili, chiudere l’istruttoria dichiarando il non obbligo di iscrizione del soggetto, comunicandone agli Istituti la non competenza, ragione per cui sarà elaborato un documento pdf esclusivamente Inps e Inail. Chiarimenti DURC on line - imprese non iscritte La CNCE anche a seguito del non rispetto da parte di alcune Casse Edili delle indicazioni fornite con la lettera circolare n. 32/2015 del 4 agosto 2015, ha precisato alcuni aspetti riguardo le casistiche di imprese non iscritte alla Cassa edile di competenza. Nei casi di verifica relativa ad impresa non iscritta per la quale, dopo approfondito esame, non risulti obbligo di iscrizione (poiché non svolge attività edile e/o non ha dipendenti edili), la Cassa Edile deve chiudere l’istruttoria utilizzando la nuova funzionalità di “non competenza”. Tale procedura consente agli Istituti pubblici, allo stato attuale, di emettere un Durc riguardante anche il sistema delle Casse Edili e, a breve, di omettere dal Durc stesso l’esito relativo alle Casse Edili poiché l’impresa, pur avendo un CSC dell’edilizia, non è tenuta all’iscrizione e alla contribuzione verso gli enti paritetici del settore. La CNCE ricorda alle casse edili interessate che, in relazione all’introduzione della richiamata nuova funzionalità di “non competenza”, non devono più inviare i dati anagrafici dell’impresa alla BNI né segnalarli agli uffici della CNCE. Con tale innovazione, infatti, la stessa BNI registrerà in uno specifico elenco i codici fiscali delle imprese per le quali la Cassa Edile ha dichiarato la “non competenza” e questo permetterà una gestione automatizzata delle successive richieste senza alcuna necessità di ulteriori coinvolgimenti della Cassa Edile o della stessa impresa. La nota in commento precisa infine che prossimamente si confronterà con INPS e con lo stesso Ministero del Lavoro sulla problematica relativa alle imprese inquadrate previdenzialmente, da molti anni, nel settore industria che applicano un CCNL dell’edilizia e, quindi, tenute all’iscrizione alla Cassa Edile, quali, ad esempio, quelle per la produzione del calcestruzzo, dell’armamento ferroviario e del settore marittimo. Per tali imprese, com’è noto, la mancanza di un CSC edile non consente alla procedura del Durc on line di inoltrare la richiesta anche al sistema delle Casse Edili e, di conseguenza, il documento riporta l’esito della verifica effettuata soltanto da INPS e INAIL, causando notevoli problemi alle imprese interessate che, a fronte di tale Durc incompleto, si sono viste bloccare i pagamenti dei lavori effettuati o la possibilità di

partecipare a gare. Istruttoria imprese non iscritte. infine con la circolare n. 35 del 28 agosto 2015 la CNCE ha fornito taluni chiarimenti sulla gestione delle istruttorie relative ad imprese non iscritte in Cassa Edile. Si ricorda, innanzitutto, che tali istruttorie sono attivate a seguito dell’inoltro della richiesta, da parte di INPS e INAIL, al sistema delle Casse Edili sulla base dell’esistenza di un CSC edile, attribuito dall’INPS a seguito dell’attivazione di un rapporto di lavoro dipendente relativo ai settori dell’industria e dell’artigianato edile. La Commissione ha ribadito che le pratiche in istruttoria possono riguardare sia imprese edili che imprese o enti manifestamente non edili ed, anche, imprese con rapporti di lavoro edile in corso o imprese che tali rapporti li hanno conclusi da tempo. In considerazione di quanto sopra, le Casse Edili potranno concludere l’istruttoria con un esito di regolarità contributiva con le seguenti modalità: 1. Per le imprese con attività edile (compresi lavoratori autonomi, consorzi, ecc.) a) con dipendenti operai in forza, a condizione che sia presentata la denuncia ed effettuato il relativo versamento; b) senza dipendenti o con soli impiegati, a condizione che l’impresa si iscriva alla Cassa Edile impegnandosi a comunicare l’eventuale assunzione di lavoratori operai. 2.Per le imprese con attività prevalente non edile a) con dipendenti operai edili in forza, a condizione che sia presentata la denuncia ed effettuato il relativo versamento; b) senza dipendenti operai edili in forza, senza alcuna condizione, chiudendo l’istruttoria per “non competenza” della Cassa Edile. La CNCE ha sottolineato infine che, come riportato nella precedente circolare n. 34/2015 in commento più sopra, l’utilizzo della funzionalità relativa alla “non competenza” riguarda soltanto i casi di imprese svolgenti attività non edile e che non abbiano, al momento della verifica, dipendenti operai. Si rileva quindi che nei casi in cui l’invito alla regolarizzazione della Cassa Edile non ottenga risposta da parte dell’impresa o la stessa sia irrintracciabile o, comunque, non fornisca gli elementi conoscitivi richiesti, la Cassa Edile sarà impossibilitata a concludere la fase istruttoria entro i termini previsti: ciò comporterà, come noto, una definizione automatica di esito negativo della richiesta.

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JOBS ACT - DECRETO SULLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E REVISIONE DELLE MANSIONI - D.LGS. 81/2015 PUBBLICAZIONE G.U. N. 144/2015 Si informa che é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 il Decreto legislativo n. 81/2015 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”, con il quale è stata data attuazione alle disposizioni contenute all’art.1, comma 7, della L. n. 183/2014 recante “Deleghe al Governo di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, c.d. “Jobs Act” (cfr. Not. n. 1/2015). In particolare, con tale Decreto, in vigore dal 25 giugno 2015, è stato avviato un processo di razionalizzazione del mercato del lavoro, attraverso un ridimensionamento delle tipologie contrattuali utilizzabili dalle aziende, come riportate di seguito alla presente nota e predisposte dall’ANCE, disponibili, come schema riepilogativo, anche in calce alla presente sul sito del Collegio. Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti a seguito dell’emanazione delle apposite circolari ministeriali e degli Istituti competenti. Forma contrattuale comune (art. 1) Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Collaborazioni organizzate dal committente (art. 2) A partire dal 1° gennaio 2016, alle collaborazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato salvo per: - collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedano specifiche discipline per esigenze produttive ed organizzative; - collaborazioni nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione in appositi albi; - attività prestate da organi di controllo e amministrazione di società; - collaborazioni in favore di società sportive e dilettantistiche. Le parti possono richiedere alle commissioni di certificazione, di cui all’art. 76 del D.Lgs n. 276/03, di certificare l’assenza dei requisiti suddetti.


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Le mansioni (art.3) Prevista la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientrante nella medesima categoria legale, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali, con onere per il datore di lavoro di assolvere all’obbligo formativo per il cambiamento della mansione; - consentita alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere ulteriori ipotesi; - con il mutamento della mansione, da comunicare per iscritto pena la nullità, il lavoratore ha il diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del livello retributivo in godimento; - possibile stipulare, presso le commissioni di certificazione, accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e relativa retribuzione; - in caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, dopo il periodo fissato nei contratti collettivi o, in mancanza, dopo 6 mesi continuativi. Lavoro a tempo parziale (artt. 4 a 12) - Nel contratto di lavoro, stipulato in forma scritta, è inserita l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno; - nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi e nei limiti dell’orario normale di lavoro (40 ore settimanali) è possibile richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni supplementari; - nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Il lavoratore può rifiutarsi per motivi lavorativi, di salute o familiari; - è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario; - nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo è possibile pattuire, per iscritto, clausole elastiche per la variazione temporale della prestazione o della variazione in aumento della durata; - prevista la possibilità, qualora il contratto collettivo applicato non lo disciplini, di pattuire per iscritto, davanti alle commissioni di certificazione (art. 76 D.Lgs n.276/2003) e con preavviso di 2 giorni, clausole elastiche (variazione temporale della prestazione e variazione in aumento della durata) nel limite della misura massima di aumento del 25% della normale prestazione annua di lavoro a tempo parziale e con una maggiorazione del 15 % della retribuzione;

- i contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del preavviso, del periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia e infortunio; - introdotto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto a tempo parziale, per i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche nonché cronico-degenerative ingravescenti che comportino una riduzione della capacità lavorativa; - riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto a tempo parziale, in caso di gravi patologie oncologiche nonché cronicodegenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore oppure in caso di assistenza di una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, con necessità di assistenza continua, nonché in caso i figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap; - prevista la possibilità di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale con riduzione non superiore al 50%. Lavoro intermittente (artt. 13 a 18) - Fermo restando che il ricorso al lavoro intermittente viene effettuato secondo le esigenze dei contratti collettivi, è previsto che in carenza dell’accordo collettivo, i casi di utilizzo di tale contratto saranno individuati con apposito decreto ministeriale. Fino all’emanazione di tale decreto, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del provvedimento, continuano ad applicarsi le regolamentazioni vigenti; - riguardo alla casistica in cui è vietato il ricorso al lavoro intermittente, il divieto è reso tassativo nelle ipotesi in cui si sia proceduto a licenziamenti collettivi o sussistano trattamenti di integrazione salariale che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente. Nel testo previgente erano invece fatte salve le diverse disposizioni degli accordi sindacali. Il divieto, inoltre, viene esteso a tutti i datori di lavoro - e non solo alle imprese come nella disposizione previgente - che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; - facendo sempre salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le RSA oppure le RSU sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente;

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- nelle ipotesi di contratto in cui è prevista l’indennità di disponibilità, il rifiuto ingiustificato del lavoratore di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto, ma viene eliminato il riferimento al congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto individuale; - trova conferma il criterio di computo dei lavoratori intermittenti nell’organico dell’impresa - in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre - ma ai fini dell’applicazione non solo di normative di legge ma anche di discipline di fonte contrattuale; - resta fermo che il contratto può essere stipulato, anche a tempo determinato, con soggetti con meno di 24 anni di età - purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno - e con più di 55 anni.Tranne specifiche eccezioni, il contratto è ammesso, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo massimo di 400 giornate di effettivo lavoro in tre anni solari. Il superamento di tale limite comporta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Lavoro a tempo determinato (artt. 19 a 29) Chiarito che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, la durata del rapporto tra stesso lavoratore e stesso datore di lavoro, non può superare i 36 mesi, anche in presenza di successione di contratti, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro. In caso di superamento del periodo massimo previsto, il contratto si considererà a tempo indeterminato dalla data di tale superamento; - introdotta la possibilità di stipulare presso la Dtl un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi; - fatta eccezione per i contratti a termine di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto; - eliminata la possibilità per la contrattazione, di prevedere apposite disposizioni che possano consentire l’apposizione del termine alla durata del contratto a termine, nelle imprese che abbiano proceduto ad effettuare licenziamenti collettivi; - eliminato il riferimento alla “stessa attività” per poter effettuare la proroga di un contratto, che potranno essere al massimo 5 nell’arco di 36 mesi a prescindere dal


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numero di contratti; - stabilito che, se il numero delle proroghe è superiore a 5, il contratto si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla sesta proroga; - vengono mantenuti gli intervalli di 10 e 20 giorni tra un contratto a termine e un altro, salvo eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi; - restano ferme le previsioni di legge, nonché contrattuali, inerenti il numero complessivo di contratti a tempo determinato; - in caso di superamento del limite percentuale di ricorso a tale contratto è prevista solo l’applicazione della sanzione amministrativa e non anche la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Somministrazione di lavoro (artt. 30 a 40) - Salva diversa disposizione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, i lavoratori somministrati a tempo indeterminato non possono eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto; - la somministrazione a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore; - eliminata la previsione che fa salvi eventuali accordi sindacali per superare il divieto di stipula del contratto di somministrazione nelle unità produttive dove si è proceduto a licenziamenti collettivi; - rimane ferma la responsabilità in solido dell’utilizzatore con il somministratore circa i trattamenti retributivi e previdenziali da corrispondere ai lavoratori; - rimangono ferme le altre previsioni circa la tutela del lavoratore, l’esercizio del potere disciplinare, le norme previdenziali e i diritti sindacali; - in caso di somministrazione senza forma scritta il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore; - nei casi in cui la somministrazione avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni stabilite dalla legge il lavoratore può richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro anche solo nei confronti dell’utilizzatore con effetto dall’inizio della somministrazione; - è prevista un’indennità nel caso in cui il giudice accolga la richiesta di costituzione

del rapporto di lavoro, quale risarcimento del danno in favore del lavoratore (da 2,5 a 12 mensilità); - previsione di sanzioni amministrative pecuniarie (da € 250 a € 1250) sia per l’utilizzatore che per il somministratore, specificatamente nei casi di: violazione delle forme del contratto (utilizzatore e somministratore) violazione dei limiti percentuali (utilizzatore) e dei divieti (utilizzatore), violazione degli obblighi di forme e di comunicazione e informazione (somministratore). Apprendistato (artt. 41 a 47) - Il decreto determina l’abrogazione delle disposizioni del Dlgs n. 167/2011 (Testo Unico dell’Apprendistato) facendo salvo il regime transitorio per regioni e settori in cui la disciplina prevista dal decreto non sia immediatamente operativa (art. 47, comma 5); - resta ferma la definizione dell’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione all’occupazione dei giovani, specificando che la forma scritta vale ai fini della prova, ma viene modificata la denominazione delle tre tipologie contrattuali: 1 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; 2 Apprendistato professionalizzante (con eliminazione della dicitura “o contratto di mestiere”); 3 Apprendistato di alta formazione e ricerca. - l’apprendistato di primo e terzo livello integrano, in un “sistema duale”, formazione e lavoro in cui il conseguimento dei titoli di istruzione e formazione potrà avvenire anche attraverso l’apprendimento presso l’impresa. Seppur con una nuova formulazione di talune disposizioni, la disciplina generale contemplata dal previgente d.lgs. n. 167/11 viene sostanzialmente confermata, con le seguenti novità: - viene precisato che durante l’apprendistato si applicano le sanzioni previste dalla normativa per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi attestato dall’istituzione formativa; - salva la possibilità per i Ccnl di individuare limiti diversi, per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, la stabilizzazione di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dello stesso datore di lavoro è prevista solo

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per il contratto di apprendistato professionalizzante (nella disciplina previgente la conferma in servizio per le nuove assunzioni era prevista in via generale per tutte e tre le tipologie di apprendistato). Qualora tale percentuale non venga rispettata, è in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante. Con riferimento alle specifiche tipologie di apprendistato si evidenzia, in sintesi, quanto segue: Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Il piano formativo individuale è predisposto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa; - la regolamentazione dei profili formativi rimane in capo alle Regioni, ma non è più prevista la consultazione delle parti sociali. In carenza della regolamentazione regionale, la disciplina è rimessa ad appositi decreti del Ministero del lavoro; - facoltà del datore di lavoro di prorogare fino ad un anno il contratto per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, anche nel caso in cui, al termine del percorso formativo, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione o il diploma di maturità; - possibile stipula del contratto, di durata non superiore a quattro anni, con giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del relativo diploma, di ulteriori competenze tecnicoprofessionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore. Sono fatti salvi fino alla loro conclusione i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati sulla base del comma 2 dell’art. 8-bis del d.l. n. 104/13, ormai abrogato. Possibile stipula del contratto, di durata non superiore a due anni, con giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato ai sensi dell’art. 6, comma 5, del dpr n. 87/10, - necessaria la sottoscrizione di un protocollo tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa a cui è iscritto lo studente - secondo uno schema definito con il decreto interministeriale sugli standard formativi - che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro;


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- con il medesimo decreto interministeriale sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato e, in particolare: a) i requisiti delle imprese nelle quali si svolge; b) il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato; c) il numero di ore da effettuare in azienda. - formazione esterna all’azienda svolta nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente, non superiore al 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e del 50% per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica; - ore di formazione svolte nell’istituzione formativa: nessun obbligo retributivo. Ore di formazione a carico del datore di lavoro: al lavoratore è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Salve le diverse previsioni dei contratti collettivi; - possibile trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dai contratti collettivi; - la registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata è di competenza dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente; - le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dall’istituzione formativa di provenienza dello studente; - definiti con apposito decreto gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con tale tipologia contrattuale. Ulteriori previsioni relative a tale tipologia contrattuale sono contemplate nello schema di decreto legislativo in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ancora all’esame del Parlamento. Apprendistato professionalizzante - la qualificazione professionale cui è finalizzato il contratto è determinata dalle parti in base ai profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale del ccnl; - gli accordi interconfederali, i contratti collettivi e le Regioni non dovranno più

disciplinare la durata e le modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell’età dell’apprendista;

- definiti con apposito decreto gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con tale tipologia contrattuale.

- come predetto, salva la possibilità per i Ccnl di individuare limiti diversi, per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dello stesso datore di lavoro. Qualora tale percentuale non venga rispettata, è in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista;

Lavoro accessorio (artt. 48 a 50) Vietato il ricorso a tale tipologia contrattuale nell’ambito della esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve specifiche ipotesi individuate dal Ministero del lavoro con apposito decreto, da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto in parola.

- possibile stipula del contratto con i lavoratori beneficiari non più solo di indennità di mobilità ma anche di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età; - la registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata rimane di competenza del datore di lavoro; Apprendistato di alta formazione e ricerca - Il piano formativo individuale è predisposto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa; - necessaria la sottoscrizione di un protocollo tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa a cui è iscritto lo studente, o con l’ente di ricerca - secondo uno schema definito con il decreto interministeriale sugli standard formativi - che stabilisce: a) durata e modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro; b) il numero dei crediti formativi riconoscibili allo studente per la formazione a carico del datore di lavoro; - la formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e, di norma, nei percorsi di istruzione tecnica superiore non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale; - ore di formazione svolte nell’istituzione formativa: nessun obbligo retributivo, ore di formazione a carico del datore di lavoro: al lavoratore è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Salve le diverse previsioni dei contratti collettivi; - la registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata è di competenza dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente; - le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dall’istituzione formativa di provenienza dello studente;

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Norme di rinvio ai contratti collettivi (art. 51) Per contratti collettivi si intendono: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanza sindacali aziendali ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie. Superamento del contratto a progetto e dell’associazione in partecipazione (artt. 52 e 53) Abrogate le disposizione relative al contratto a progetto contenute nel D.Lgs. n. 276/2003, che rimangono in piedi solo per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore della norma. Stabilizzazione co.co.co e di partite Iva (art. 54) A decorrere dal 1° gennaio 2016 i datori di lavoro che provvedano all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di soggetti già impiegati con collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto o titolari di partita Iva con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo sono esonerati dagli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, a condizione che: - i lavoratori interessati sottoscrivano atti di conciliazione davanti alle sedi di cui all’art. 2113 o davanti alle commissioni di certificazione; - nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui sopra i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro. Clausola di salvaguardia (art. 56) Eliminato il contributo aggiuntivo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali e a carico dei datori di lavoro del settore privato e dei lavoratori autonomi, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi e scostamenti rispetto alla valutazioni effettuate.


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JOBS ACT - CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO - MODIFICA AL D.LGS. 151/2001 - DECRETO LEGISLATIVO N. 80/2015 G.U. N. 144/2015 Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 2015, S. O. n. 34, è stato pubblicato il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Il provvedimento, in vigore dal 25 giugno 2015, ha la finalità di ampliare la tutela della maternità, favorendo la conciliazione tra vita e lavoro. Qui di seguito si riportano le novità più di interesse che, in prevalenza, apportano modifiche al d.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico della maternità). Maternità obbligatoria (Artt. 2 e 4) In ordine al divieto di adibire al lavoro le donne è previsto che: - i giorni non goduti prima del parto si aggiungano al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora il totale complessivo superi i cinque mesi; - in caso di ricovero del neonato, la madre può richiedere la sospensione del congedo, compatibilmente con le proprie condizioni di salute, e goderne, in tutto o in parte, dopo la data di dimissione del bambino. Tale previsione è estesa anche ai casi di adozione e affidamento. Trattamento economico (Art. 3) L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità a seguito di: - colpa grave da parte della lavoratrice; - cessazione dell’attività di azienda; - ultimazione della prestazione o scadenza del termine. Congedo di paternità (Artt. 5 e 6) Il congedo di paternità viene riconosciuto anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma. L’indennità economica spetta anche al padre lavoratore autonomo. In caso di adozione internazionale, viene riconosciuto al lavoratore un congedo non retribuito per il periodo di permanenza all’estero, anche qualora la madre non sia lavoratrice. Congedo parentale (Artt. 7, 8, 9 e 10) Ampliato l’arco temporale, da 8 a 12 anni di età del bambino, per l’esercizio del diritto di astensione dal lavoro da parte dei genitori.

In carenza di disposizioni specifiche dettate dalla contrattazione collettiva, la fruizione del congedo parentale può essere esercitata, a scelta del genitore, su base giornaliera o su base oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero e non è cumulabile con altri permessi o riposi previsti per i neogenitori. Il genitore è tenuto a dare un preavviso al datore di lavoro pari ad almeno 5 giorni, in caso di fruizione giornaliera, ridotti a 2 in caso di opzione per la fruizione oraria. L’indennità prevista in caso di fruizione del congedo parentale (30% della retribuzione) viene erogata: - fino al sesto anno di vita del bambino (non più fino al terzo anno); - fino all’ottavo anno di vita del bambino, in caso di reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. L’estensione ai 12 anni di età del bambino attiene anche il prolungamento del congedo parentale in caso di handicap grave del minore. In caso di adozione e affidamento, il congedo può essere fruito entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia (non più entro otto anni), e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, e l’indennità è dovuta entro i sei anni (anziché tre) dall’ingresso del minore in famiglia. Lavoro notturno (Artt. 11 - 22) Viene esteso ai genitori adottivi o affidatari di un minore il divieto di obbligare gli stessi a prestare lavoro notturno (dalle 24 alle 6) nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il dodicesimo anno di età. Le relative sanzioni previste dall’art. 18-bis, comma1, del d.lgs. n. 66/2003 con riguardo ai genitori biologici sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari. Dimissioni (Art. 12) In caso di dimissioni rassegnate entro il primo anno di vita del bambino: - la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento; - entrambi i genitori non sono tenuti al preavviso. Gestione separata (Art. 13) Nell’ipotesi di iscrizione esclusiva alla gestione separata: - in caso di adozione, alle lavoratrici spetta una indennità per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia; - ai lavoratori e alle lavoratrici aventi diritto, spetta l’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del committente. Telelavoro (Art. 23) Per i datori di lavoro che utilizzano il telela-

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voro in forza di accordi collettivi nazionali, è prevista l’esclusione dei lavoratori interessati dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Si evidenzia, infine, che ai sensi dell’art. 26 del decreto in esame, le disposizioni contemplate dagli articoli 2, 3, 5, da 7 a 10, da 13 a 16, si applicano in via sperimentale solo per l’anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nello stesso anno. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è invece condizionato all’entrata in vigore di appositi decreti legislativi, che individuino adeguata copertura finanziaria. Nel caso in cui tali provvedimenti non entrino in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dalla stessa data, le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, da 7 a 10, da 13 a 16, si applicheranno nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto in questione.

INPS - SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ANNO 2014 - ISTRUZIONI OPERATIVE - CIRCOLARE N. 128/2015 E MESSAGGI N. 4974/2015 E N. 5302/2015 A partire dalle ore 15.00 di mercoledì 26 agosto 2015 e fino alle ore 23.00 di giovedì 24 settembre 2015, potranno essere trasmesse via internet le domande utili a richiedere lo sgravio per l’anno 2014 delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello. L’applicazione per l’invio delle domande è disponibile tra i “Servizi per aziende e consulenti” all’interno della sezione “Servizi online” del portale Inps. Con circolare n. 128/2015 e messaggi n. 4974/2015 e n. 5302/2015 l’Inps ha comunicato le modalità operative con cui le imprese possono inoltrare all’Istituto le domande per poter accedere allo sgravio contributivo in parola. Le imprese edili bresciane possono godere dello sgravio sulle somme erogate a titolo di Premio Cantiere (cessato nel corrente anno 2015), disciplinato dal Contratto Collettivo provinciale di lavoro, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014. Per quanto attiene l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), come noto, nel 2014 – e nel corrente anno 2015 – il Contratto Collettivo provinciale di Brescia a valere per le imprese edili non ne prevedeva l’erogazione. Peraltro, le imprese che operano fuori pro-


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vincia – e hanno erogato anche tale voce retributiva – potranno usufruire dello sgravio anche sulle somme erogate a titolo di E.V.R. sommandole a quanto erogato a titolo di Premio di Cantiere. Lo sgravio contributivo in commento, dapprima introdotto dalla Finanziaria 2008 (Legge n. 247/2007), è stato oggetto di numerosi interventi che ne hanno modificato la disciplina e l’ambito di applicazione. Da ultimo è intervenuto il Decreto Interministeriale dell’8 aprile 2015 che ha fissato, per l’anno 2014, lo sgravio nella misura del 1,60% della retribuzione contrattuale percepita nel medesimo anno 2014. Rinviando al prosieguo della circolare per gli ulteriori approfondimenti, si segnala che l’iter previsto dall’Istituto per poter usufruire dello sgravio si articola nei seguenti tre passaggi: 1) invio, da parte dell’impresa, della domanda di ammissione allo sgravio entro il 24 settembre 2015; 2) comunicazione dell’Inps circa l’ammissione allo sgravio con l’indicazione dell’importo ammesso allo sgravio stesso. Tale comunicazione sarà inviata dall’Inps alle imprese entro i sessanta giorni successivi; 3) recupero dello sgravio, da parte delle imprese ammesse a beneficiarne, in sede di invio delle denunce mensili mediante conguaglio con i contributi dovuti. Misura dello sgravio contributivo Per l’anno 2014, il citato Decreto 8 aprile 2015 prevede la concessione di uno sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello (come specificato) entro il limite del 1,60% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori. L’Inps ha chiarito che per “retribuzione contrattuale annua” si deve intendere quella imponibile annua ai fini previdenziali. L’Istituto ha precisato che il contributo addizionale ASpI dell’1,40% dovuto per i rapporti di lavoro a tempo determinato potrà essere eventualmente ricompreso nel coacervo delle voci su cui opera il beneficio (nei limiti normativamente previsti) solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di recupero. Per determinare il limite dello sgravio spettante, si dovrà pertanto applicare la percentuale indicata dal Decreto (1,60%) alla retribuzione imponibile annua ai fini previdenziali a valere per l’anno 2014. Successivamente si dovrà procedere al confronto tra il tetto stesso e gli importi erogati sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva territoriale nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014 e dovrà essere utilizzato il minore tra i due importi. Entro il tetto, come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato: – per l’impresa: sgravio entro il limite mas-

simo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate. E’ escluso dallo sgravio il contributo dello 0,30%, versato ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria; – per il lavoratore: sgravio totale sulla quota contributiva a carico del lavoratore (che è pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti soggetti alla contribuzione per la cassa integrazione guadagni straordinaria; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%). Non costituisce oggetto di sgravio il contributo dell’1%, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2014 era euro 46.031,00). Per una più agevole interpretazione si rinvia all’esempio riportato nella circolare Inps n. 51 del 30 marzo 2012, per l’anno 2010, che ha fornito i primi chiarimenti in materia (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 4/2012). Requisiti delle imprese per beneficiare dello sgravio Per la fruizione dell’agevolazione le imprese devono essere in regola con le condizioni previste in materia di regolarità contributiva (cfr. Not. n. 5/2008). Pertanto le imprese: – devono applicare integralmente la parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi; – devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili; – non devono essere state oggetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazioni delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro ovvero deve essere decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc. La concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata al possesso da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità contributiva - DURC - che verrà accertato dall’Istituto. A tal fine il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha previsto l’obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito. Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l’invio della autocertificazione alla DTL deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, l’autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile

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2009 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato. La disciplina sopra riassunta, e dunque l’obbligo di invio dell’autocertificazione alla DTL, è stata confermata dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 che, abrogando il precedente D.M. 24 ottobre 2007, ha introdotto il Durc on line dal 1° luglio 2015. Peraltro il Ministero del Lavoro con circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 ha chiarito che sono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007 precisando che per ragioni di “continuità” rispetto alla previgente disciplina, “le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del DM 24 ottobre 2007″. Presentazione della domanda di sgravio Le aziende dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’Inps, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali. L’applicazione per l’invio delle domande è disponibile tra i “Servizi per aziende e consulenti” all’interno della sezione “Servizi online” del portale Inps. La domanda dovrà essere trasmessa dalle ore 15.00 di mercoledì 26 agosto 2015 alle ore 23.00 di giovedì 24 settembre 2015. Al fine di consentire la verifica e l’eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande – già trasmesse – fino alle ore 23,00 di venerdì 25 settembre 2015. Contenuto della domanda La domanda dovrà riportare i dati identificativi dell’impresa ed alcune informazioni relative al contratto di secondo livello che prevede le erogazioni soggette allo sgravio oltre all’indicazione della misura dello sgravio. Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia poiché lo sgravio riguarda il Premio di Cantiere disciplinato dal contratto collettivo provinciale di lavoro le informazioni da indicare sono le seguenti: a) Data stipula del contratto: 7 febbraio 2014; b) Tipo di contratto: territoriale; c) Data validità del contratto dal: 1° gennaio 2014; d) Data validità del contratto al: 31 dicembre 2014; e) Ultra attività del contratto: no; f) Depositario del contratto: Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia; g) Direzione Territoriale del lavoro di deposito del contratto: Brescia; h) Data di deposito del contratto: 13 febbraio 2014.


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Circa l’ammontare dello sgravio si rammenta che è necessario indicare: – l’importo annuo complessivo che può essere ammesso allo sgravio: ossia il minore importo tra l’ammontare che si è erogato nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014 e il tetto massimo dello sgravio, pari per l’anno 2014 all’1,60% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori; – l’importo dello sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro (abbattimento entro il limite massimo del 25% dell’aliquota datoriale) relativo al periodo per il quale si richiede il beneficio, ossia 1° gennaio – 31 dicembre 2014; – l’importo dello sgravio sull’intera quota di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore con riferimento al medesimo periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014. Ammissione allo sgravio Entro sessanta giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, l’Istituto provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati. Il Decreto in parola stabilisce che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto. In altri termini tutte le domande correttamente inoltrate entro i termini previsti saranno accolte. Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate dalle singole aziende, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito. Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo. Gli uffici del Collegio sono a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento necessari per l’espletamento della procedura di richiesta dello sgravio in parola.

INPS ART. 29 LEGGE 341/95 RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2015 A decorrere dal 1° settembre 2015 è possibile presentare all’Inps la domanda per poter usufruire, per l’anno 2015, della riduzione contributiva dell’11,50% prevista nel settore edile dall’art. 29 della Legge n.341/95. Con messaggio n. 5336/2015, che qui di seguito si riepiloga, l’Inps ha impartito le prime istruzioni operative al fine di consentire ai datori di lavoro il godimento della riduzione

contributiva in parola. La riduzione spetta esclusivamente per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Si segnala, come più sotto meglio precisato, che la misura della riduzione potrebbe variare a seguito dell’adozione di un apposito Decreto Ministeriale ad oggi non ancora pubblicato. 1) Disciplina della riduzione contributiva 11,50% La disciplina della riduzione in parola è stata modificata dalla Legge n. 247/2007 che ha reintrodotto in maniera stabile la riduzione dell’11,50% per le imprese edili regolari, iscritte alle Casse Edili e che versano i contributi sull’orario contrattuale di settore. Il provvedimento dispone, inoltre, che la riduzione sarà confermata o nuovamente determinata anno per anno da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno (cfr. Not. nn. 1 e 2/2008). Decorsi trenta giorni dalla predetta data, e sino all’adozione del decreto, si applica la riduzione nella misura determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento. Con il messaggio in commento l’Inps, vista la scadenza del 31 luglio 2015 senza l’emanazione del previsto decreto, ha chiarito che le imprese edili possono comunque applicare lo sgravio nella misura prevista per l’anno precedente, pari all’11,50%, salvo conguaglio, come già chiarito in precedenti istruzioni dell’Inps e in particolare con la circolare n. 28/2013 (cfr. Not. n. 3/2013). 2) Istruzioni Inps L’Istituto, con il messaggio in commento, ha dettato le istruzioni per l’applicazione della riduzione in parola e per le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione rinviando a quanto già precisato nelle istruzioni fornite per il godimento della riduzione per l’anno 2014 ed in particolare alla circolare n. 75/2015. Ambito e misura della riduzione La riduzione in commento, che compete per i soli periodi di paga da gennaio a dicembre 2015, interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile. In considerazione dell’operatività dei codici Ateco 2007, illustrata con la circolare Inps n. 80 del 25 giugno 2014, si specifica che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici

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Ateco 2007 da 41.20.00 a 43.99.09. L’Inps ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto – e pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 43.21.01 a 43.29.09 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P. Si ricorda che la base di calcolo sulla quale applicare la riduzione dell’11,50% è determinata sulla sola parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro escludendo: a) la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; b) il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali che è compreso – senza evidenza specifica – nella contribuzione versata dai datori di lavoro per la disoccupazione involontaria; c) le eventuali misure compensative spettanti, tra cui rientrano: – l’esonero dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia TFR (0,20%), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps (cfr. Not. n. 4/2007); – l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria. Tale esonero, aggiuntivo rispetto all’esonero dal versamento del contributo dello 0,20% sopra visto, nell’anno 2015 è fissato nella misura dello 0,28% sempre con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps (cfr. circolare del Collegio n. 12 del 6 febbraio 2015). Pertanto le imprese che trattengono il TFR in azienda, non beneficiando delle misure compensative e versando l’intera contribuzione all’Inps, potranno applicare la riduzione dell’11,50% anche sullo 0,20% e sullo 0,28% in parola. La riduzione opera anche con riferimento al contributo dell’1,40% dovuto sui rapporti a tempo determinato. La riduzione opera con riferimento ai soli operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa a tempo parziale. Il beneficio non compete inoltre per quei lavoratori per i quali spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione contributiva ad altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).


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Requisiti per accedere alla riduzione Per poter godere della riduzione dell’11,50% è necessario che i datori di lavoro dichiarino nella modulistica online già predisposta dall’Istituto (modulo Rid-Edil): 1) l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione; 2) il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc, anche da parte delle Casse Edili. Come detto, ai sensi della Legge n. 296/2006, il godimento di benefici contributivi è subordinato al possesso del Durc. A tal fine il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha previsto l’obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito. Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l’invio della autocertificazione alla DTL deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, l’autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato. La disciplina sopra riassunta, e dunque l’obbligo di invio dell’autocertificazione alla DTL, è stata confermata dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 che, abrogando il precedente D.M. 24 ottobre 2007, ha introdotto il Durc on line dal 1° luglio 2015. Peraltro il ministero del Lavoro con circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 ha chiarito che sono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007″ precisando che per ragioni di “continuità” rispetto alla previgente disciplina, “le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del DM 24 ottobre 2007”. In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni: – è stata inviata la autocertificazione alla DTL e non sono intervenute modifiche: l’impresa non deve inviare nulla alla DTL; – non è stata inviata la autocertificazione alla DTL: l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24

ottobre 2007 e ora dal Decreto 30 gennaio 2015 prima della richiesta dello sgravio dell’11,50% in parola. – è stata inviata la autocertificazione alla DTL ma nel frattempo sono intervenute modifiche: l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 e ora dal Decreto 30 gennaio 2015 prima della richiesta dello sgravio dell’11,50% in parola. Modalità operative Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione. Le posizioni contributive ammesse allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N”; a prescindere dalla data di inoltro dell’istanza, il codice di autorizzazione “7N” avrà validità per il solo anno 2015 (e precisamente da agosto a dicembre 2015). Le istruzioni prevedono che per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro autorizzati dovranno determinare l’ammontare complessivo della riduzione contributiva: – per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2015”, esponendo le somme con il codice causale “L207″, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>; – per il mese di competenza si dovrà indicare l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia esponendo la somma con il codice causale “L206″ nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>. Nei casi di matricole sospese o cessate, l’azienda che deve recuperare lo sgravio, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al messaggio in commento cui si rinvia; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva; i datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio

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valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice di nuova istituzione “NFOR”, che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l’azienda. Si evidenzia infine che, in assenza del Decreto Ministeriale, il diritto e la misura dello sgravio si consolideranno definitivamente entro il 15 dicembre 2015, data entro la quale dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale previsto dalla normativa vigente. Si fa riserva di fornire le ulteriori istruzioni operative che l’Istituto eventualmente emanerà. Si riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore per l’anno 2015. Aliquota periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015 Imprese edili industriali con più di 15 dipendenti 35,28%* – 23,81% (Fondo pensioni) = 11,47% base su cui opera la riduzione contributiva Imprese edili industriali fino a 15 dipendenti 34,68%* – 23,81% (Fondo pensioni) = 10,87% base su cui opera la riduzione contributiva Imprese edili artigiane 32,63%* – 23,81% (Fondo pensioni) = 8,82% base su cui opera la riduzione contributiva * tale valore è ottenuto deducendo lo 0,30% per le tutte le imprese. Con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o al fondo di tesoreria dell’Inps tale valore dovrà essere ulteriormente ridotto nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ad ogni singolo lavoratore per il quale l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps della quota parte di esenzione spettante del contributo dello 0,20% al fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto nonché della quota parte di esenzione spettante del contributo dovuto alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (per l’anno 2015 fissato nella misura dello 0,28%).


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INPS - TUTELA DELLA MATERNITÀ - D. LGS. 151/2001 - FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE D.LGS. N. 80/2015 MESSAGGI NN. 4576 E 4805/2015 Si informa che a fronte dell’introduzione delle modifiche apportate alla normativa sul congedo parentale ex D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal d.lgs. n. 80/2015, in vigore dal 25 giugno scorso, l’Inps ha diramato istruzioni operative sulle relative domande di fruizione. Infatti l’Istituto con messaggio 4576 del 6 luglio 2015 e 4805 del 16 luglio 2015, nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, l’istanza per la fruizione del congedo parentale e per il prolungamento dello stesso per figli con disabilità in situazione di gravità, inerente i periodi dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 (periodo transitorio di vigenza delle relative disposizioni), per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia, doveva essere presentata in modalità cartacea. Con il messaggio n. 4899 del 21 luglio scorso, l’Istituto ha quindi comunicato che l’applicazione per l’invio telematico delle domande di maternità è stata modificata in modo tale da recepire l’elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale in base al citato decreto legislativo n. 80/15 e che è, altresì, disponibile l’applicazione per l’invio telematico delle domande di congedo parentale su base oraria. Il congedo parentale può essere richiesto dai lavoratori dipendenti, per ogni bambino, fino ai dodici anni di vita, mentre in caso di adozione o affidamento, qualunque sia l’età del bambino, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’invio delle domande di congedo parentale su base oraria è possibile tramite Web, Contact center (numero verde 803164 da rete fissa, o 06/164164 da cellulare) o Patronati. Con la circolare n. 139/2015, l’Istituto ha inoltre precisato, in particolare, che: - i periodi di congedo fruiti fino a 6 anni di età del figlio, oppure fino a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, sono indennizzati al 30% della retribuzione media giornaliera, nel limite massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente; - gli ulteriori periodi di congedo rispetto al

predetto limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 e gli 8 anni del bambino (o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Ago (pari, per il 2015, ad euro 6.531,07); - la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno del bambino, ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

INPS DURC ON LINE CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO CON PREVISIONE DI SODDISFAZIONE PARZIALE MESSAGGIO N. 5223/2015 Si ricorda che la nuova procedura di rilascio del Durc On Line attesta la regolarità contributiva anche in caso di impresa in concordato preventivo in continuità, comunque omologato con previsione di soddisfazione parziale dei crediti o con retrocessione a chirografario dei crediti privilegiati di Inps e Inail. L’Inps a tal proposito con messaggio n 5223 del 6 agosto 2015, ha fornito per la sua competenza le istruzioni operative che di seguito si riepilogano anche a seguito di un chiarimento pervenuto agli Istituti da parte del Ministero del Lavoro. A tal proposito, l’art. 5 del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 ha previsto che, in caso di concordato preventivo in continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 “l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 del medesimo R.D. sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge”. L’integrale soddisfazione di tali crediti, pertanto, risulta essere un requisito imprescindibile ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva, ribadito anche dal Ministero del Lavoro nella circolare esplicativa n. 19 dell’8 giugno 2015, nella quale è stato precisato che in caso di soddisfazione parziale dei crediti previdenziali muniti di privilegio e dei relativi accessori di legge ovvero in caso di retrocessione degli stessi anche al rango di crediti chirografari, gli Istituti devono

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attestare l’irregolarità contributiva. L’Inps, poi, con circolare n° 126 de 26 giugno 2015, ha precisato che in presenza di un concordato omologato con previsione di integrale soddisfazione dei crediti, laddove il pagamento degli stessi non avvenga nel rispetto dei termini previsti, il sistema di verifica automatizzata fornirà un esito di irregolarità. Rimaneva, pertanto, da sciogliere il caso in cui in presenza di un piano che non preveda l’integrale soddisfazione dei crediti, intervenga comunque un decreto di omologazione ex art. 180 L.F. In merito, il Ministero del Lavoro ha chiarito agli Istituti che in tale circostanza sussiste comunque l’obbligo di rilascio di un Durc regolare. Questo in quanto il concordato è approvato dai creditori che rappresentano comunque la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, pur potendosi verificare che il decreto non preveda l’integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, il concordato omologato è pur sempre obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso, di cui all’art. 161 L.F., nel registro delle imprese. Infatti, con l’omologazione, si attua la condizione della “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative” (prevista dall’art. 3, co. 2, lett. b del DM 30 gennaio 2015 e già prevista dall’art. 5, co. 2, lett. b del DM 24 ottobre 2007) alla quale corrisponde, come noto, la regolarità contributiva. Anche in tale ipotesi (in presenza di un piano che prevede il parziale soddisfacimento), infatti, né il creditore né il debitore potrebbero attivarsi spontaneamente per la soddisfazione dei crediti fino a quando il concordato non viene adempiuto, al fine di non alterare la par condicio creditorum. Inoltre, ha precisato il Ministero, l’eventuale reclamo proposto avverso il decreto di omologazione non avrebbe comunque rilievi ai fini della regolarità contributiva, comunque, esistente secondo le condizioni sopra riportate. È stato, inoltre, specificato che, in presenza di un piano concordatario che preveda la non integrale soddisfazione dei crediti previdenziali dell’Istituto, il voto contrario al piano stesso deve essere sempre espresso e, nel caso in cui il concordato venga comunque omologato in presenza di un voto sfavorevole, dovrà essere avviato il procedimento per ottenere la piena soddisfazione dei crediti con la proposizione del reclamo contro il decreto di omologazione. Come sopra specificato, la regolarità contributiva viene attestata anche nelle more della definizione del reclamo. Da ultimo, in caso di mancato adempimento dei termini previsti nel piano per il soddisfacimento dei debiti previdenziali, gli Istituti possono dichiarare l’irregolarità contributiva con risoluzione del concordato per inadempimento ai sensi dell’art. 186, co. 3 della Legge Fallimentare.


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INPS - NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO CASI PARTICOLARI CIRCOLARE N. 142 DEL 2015 Si informa che l’Inps, facendo seguito alla circolare n. 94 del 12 maggio 2015 con circolare n. 142 del 29 luglio 2015, ha diramato ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti della disciplina della indennità NASpI e in vigore dallo scorso 1° maggio 2015 secondo le disposizioni del dell’art. 1 del D. Lgs. n. 22/2015. Di seguito si riepilogano i principali casi particolari trattati dalla circolare in commento. Rifiuto, da parte del lavoratore, di trasferimento ad altra sede aziendale o di una proposta di lavoro congrua – effetti sulla indennità Naspi Nell’attesa del decreto ministeriale che darà attuazione alle disposizioni dettate dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 22/2015, in tema di condizionalità alla erogazione della indennità NASpI e tenuto altresì conto del disposto dell’art. 14 del medesimo decreto (ai sensi del quale alla NASpI si applicano le norme già operanti in materia di indennità ASpI, in quanto compatibili), l’INPS segnala che: - la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale – in seguito al rifiuto, da parte del lavoratore, al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in ottanta minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – non è ostativa al riconoscimento della indennità; - il rifiuto, da parte del lavoratore, di partecipare ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di una offerta di lavoro congrua non comporta la decadenza dalla prestazione laddove le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che dista più di cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore o che sia raggiungibile mediamente in più di ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro nella risposta all’Interpello n. 13/2015 del 24 aprile 2015, l’Inps fa presente che l’indennità NASpI può essere riconosciuta anche in favore: - dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina del contratto a tutele crescenti, che, successivamente al licenziamento, accettano l’offerta economica proposta dal datore di lavoro nell’ambito della procedu-

ra di conciliazione introdotta dall’art. 6 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (v. la sopracitata Circolare n. 123 del 9/3/15). L’accettazione della predetta offerta economica non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro, che resta il licenziamento, e, quindi, tale fattispecie deve intendersi quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro; - dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari. In proposito, il Ministero del Lavoro ha espresso l’avviso che il licenziamento disciplinare non può essere inteso come evento da cui derivi disoccupazione volontaria, in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare, ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale. Requisiti Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 22/2015, l’indennità NASpI viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione involontaria (intendendosi per tale la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti); b) possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Con riferimento alla individuazione del quadriennio per la ricerca del requisito contributivo richiesto, di cui alla lettera b), l’Istituto precisa che: - in presenza di una pluralità di periodi neutri (cioè, periodi non utili ai fini della ricerca del requisito contributivo e lavorativo) che si susseguono, almeno il primo evento neutro deve iniziare o essere in corso nel quadriennio. In questa ipotesi, il quadriennio viene ampliato in misura pari alla durata dell’evento neutro. Se nel quadriennio così ampliato “si rinviene” un ulteriore evento neutro, il quadriennio deve essere ulteriormente ampliato in misura pari alla durata dell’evento rinvenuto. Il procedimento di ampliamento si protrae fino alla ricostruzione del periodo di osservazione di quarantotto mesi (quadriennio), al netto degli eventi neutri. In ogni caso, i periodi di inoccupazione o disoccupazione non danno luogo a neutralizzazioni (ed ai conseguenti ulteriori ampliamenti del quadriennio), ma non determina-

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no, di per sé, interruzione della ricostruzione del quadriennio di osservazione. - Sono da considerarsi “neutri”, con corrispondente ampliamento sia del periodo di osservazione (quadriennio) per la ricerca della contribuzione utile alla prestazione NASpI, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro: - i periodi di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione dell’attività a zero ore; - i periodi di lavoro all’estero, in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali in materia di assicurazione contro la disoccupazione; - i periodi durante i quali i lavoratori sono collocati in aspettativa non retribuita in quanto chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali. In merito al requisito lavorativo di cui alla lettera c) (trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione), l’INPS rimarca che sono da considerare neutri, con conseguente ampliamento del periodo di osservazione: - (come accennato) i periodi di Cassa Integrazione Guadagni in deroga e di aspettativa sindacale; - i periodi di malattia, non solo nel caso (già previsto al punto 2.2, lettera b), della circolare n. 94/2015) in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo), ma anche laddove vi sia integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro, se tali periodi si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Durata Al punto 6., la circolare di cui trattasi descrive nel dettaglio i singoli passaggi relativi al calcolo della durata della indennità NASpI, sottolineando che gli stessi saranno pubblicati in una apposita sezione del sito www. inps.it. Domanda di indennità di mobilità o di indennità Naspi La circolare in esame, al punto 7: - evidenzia le differenze tra l’indennità di mobilità e l’indennità NASpI con riferimento alla contribuzione versata dal datore di lavoro, ai requisiti di accesso, alla durata, alla misura ed alle tipologie di agevolazioni previste dalla vigente normativa nei casi di assunzione di lavoratori destinatari di tali prestazioni; - ricorda che, nelle ipotesi di licenziamento collettivo a seguito della procedura di cui agli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, il lavoratore che abbia presentato domanda di indennità di mobilità accede


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esclusivamente a tale indennità, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti; pertanto, sussistendo i requisiti di accesso alla suddetta prestazione, il lavoratore non ha facoltà di optare tra l’indennità di mobilità e l’indennità NASpI. Tuttavia, nel caso di reiezione delle domande di indennità di mobilità, le Sedi INPS devono inserire, in calce alla comunicazione di reiezione e della relativa motivazione, una nota con la quale viene richiesto al lavoratore di manifestare espressamente la volontà di trasformare l’iniziale domanda di indennità di mobilità in domanda di indennità di disoccupazione. A questo fine – precisa l’Istituto – il lavoratore deve manifestare la scelta entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione in argomento. In tale ipotesi, ai fini della decorrenza della prestazione di disoccupazione, viene considerata l’originaria domanda di indennità di mobilità, successivamente “trasformata” in domanda di disoccupazione. Effetti del lavoro all’estero sulla indennità Naspi L’Inps evidenzia che, nei casi di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato all’estero del soggetto percettore di NASpI, occorre distinguere a seconda che il nuovo lavoro sia intrapreso in uno Stato che applica la normativa comunitaria o in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione della esportabilità della prestazione ovvero in uno Stato non comunitario non convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione. Nello specifico: - se il percettore di indennità NASpI chiede di esportare tale prestazione perché si reca in cerca di lavoro in uno Stato che applica la normativa comunitaria o in uno Stato non comunitario convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione, lo stesso è tenuto ad iscriversi come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si è recato e, quindi, non è più a disposizione del Centro per l’impiego in Italia. Qualora trovi lavoro in detto Stato si produrrà la decadenza dall’indennità NASpI; • se il percettore di indennità NASpI lascia l’Italia, avendo già un contratto di lavoro in un Paese estero che applica la normativa comunitaria ovvero in un Paese non comunitario convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione, con previsione della esportabilità della prestazione, l’indennità viene sospesa fino ad un massimo di sei mesi. In tale caso, infatti, nel momento in cui è stipulato il contratto di lavoro la persona disoccupata è iscritta al Centro per l’impiego. Al termine del contratto di lavoro all’estero, prima di ripristinare l’indennità sospesa, occorre verificare che l’interessato non si sia iscritto all’ufficio del lavoro dello Stato estero di ultima occupazione e abbia richiesto

una prestazione a carico di detto Stato. In questa ipotesi, l’indennità NASpI non potrà più essere ripristinata; - se il percettore di indennità NASpI si reca in uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione e ha già un contratto di lavoro nel Paese in cui si reca, l’indennità viene sospesa fino ad un massimo di sei mesi, dopodiché si produce la decadenza; - se il percettore di indennità NASpI stipula in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un Paese che applica la normativa comunitaria, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo n. 22/2015 ed i conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione, come nel caso di percettore di NASpI che si rioccupa in Italia. Precisazioni in merito alla circolare Inps n. 180/2014 Al punto 1.4 della menzionata circolare, l’Inps ha, fra l’altro, precisato che ai soggetti nei cui confronti si applicano le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici previgenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la decadenza dalla indennità ASpI e mini-ASpI deve essere riferita alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità. Pertanto, i suindicati soggetti, una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento, decadono dalla fruizione delle suddette indennità a decorrere dalla data di apertura della cosiddetta “finestra di accesso”. In conformità a quanto sopra specificato, l’Istituto ha quindi reso noto che devono essere respinte le domande di indennità ASpI e mini-ASpI nei casi in cui la fruizione delle stesse dovrebbe decorrere successivamente alla data di apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia o anzianità. Ciò premesso, al punto 11. della circolare in argomento, l’INPS chiarisce che laddove l’esercizio di una facoltà di legge (ad esempio, l’opzione per il regime sperimentale donna, la totalizzazione, la ricongiunzione o la totalizzazione di periodi contributivi esteri) comporti il perfezionamento del diritto a pensione in un momento antecedente all’esercizio della facoltà, ma consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva all’esercizio di tale facoltà, è possibile fruire delle indennità ASpI e mini-ASpI e NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva all’esercizio delle predette facoltà.

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INPS - NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO - NASPI CONTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTO MESSAGGIO N. 4441/2015 Si informa che l’Inps con messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015 ha fornito precisazioni in merito alla contribuzione di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015, le indennità ASpi e mini-ASpI. Nel richiamare, per gli aspetti di carattere normativo, la circolare n. 94 del 12 maggio 2015, la predetta Direzione Generale segnala che il Decreto Legislativo n. 22/2015 non reca elementi di novità riguardo alla contribuzione a supporto della NASpI, limitandosi ad affermare che alla nuova indennità si applicano le disposizioni in materia di ASpI, in quanto compatibili. Di conseguenza, per il finanziamento della NASpI è dovuta la seguente contribuzione, già prevista dall’art. 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 92: a) contributo ordinario; b) contributo addizionale; c) contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per causa diversa dalle dimissioni. Ciò premesso, il messaggio in esame delinea un quadro riepilogativo delle istruzioni impartite in merito a tali contributi, in particolare, con circolari n. 140 del 14 dicembre 2012, n. 44 del 22 marzo 2013 e messaggio n. 10358 del 27 giugno 2013. a) Contributo ordinario. Tale contributo è fissato nella misura complessiva dell’1,61% (1,31% + 0,30%, di cui all’art. 25 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845) della retribuzione imponibile. In relazione al contributo base dell’1,31% continuano a trovare applicazione: le eventuali riduzioni del costo del lavoro, di cui all’art. 120 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all’art. 1, comma 361, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; nonché le misure compensative previste dall’art. 8 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 766, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle aziende per i maggiori oneri finanziari derivanti dal conferimento delle quote di trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, ovvero nelle ipotesi di liquidazione mensile della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) in busta paga, di cui all’art. 1, commi 26-34, della Legge di


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stabilità 2015 ed al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29 (v. Circolari n. 35 del 16/1/15 e n. 160 del 1/4/15), senza accesso al finanziamento assistito da garanzia. Permane, inoltre, in favore di alcune categorie di lavoratori (ad esempio, i soci lavoratori delle cooperative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 ed il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato) ed a determinate condizioni, l’allineamento graduale all’aliquota contributiva (ex ASpI), previsto dall’art. 2, comma 27 della Legge n. 92/2012. In proposito, l’INPS rammenta che: l’adeguamento (che si realizza nel periodo 2013-2017) riguarda sia il contributo base (1,31%) che quello integrativo (0,30%). Per il corrente anno tali contribuzioni sono rispettivamente pari allo 0,78% ed allo 0,18%, per una misura complessiva quindi dello 0,96%; con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015, l’indennità NASpI, da corrispondersi ai soggetti interessati dal meccanismo di graduale adeguamento della contribuzione di finanziamento, è allineata a quella della generalità dei lavoratori.

92/2012, il contributo dell’1,40% può essere recuperato, dopo il decorso del periodo di prova, nei limiti delle ultime sei mensilità, dai datori di lavoro che, alla scadenza, trasformano il rapporto in un contratto a tempo indeterminato. In queste ipotesi, a seguito delle modifiche apportate alla predetta norma dall’art. 2, comma 30, della Legge 92/2012 dall’art. 1, comma 135, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 la restituzione può avvenire in misura integrale; la restituzione del contributo addizionale è prevista anche nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché l’assunzione con contratto a tempo indeterminato intervenga entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine. In quest’ultimo caso, tuttavia, dalle mensilità spettanti devono essere detratti i mesi che intercorrono tra la scadenza del precedente rapporto di lavoro a termine e la stabilizzazione. Con riferimento alle trasformazioni e stabilizzazioni intervenute nel corso dell’anno 2015, l’Istituto precisa che la restituzione del contributo addizionale è compatibile con la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 118-124, della Legge di stabilità 2015, ove spettante.

b) Contributo addizionale. Il contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, è dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Ai sensi dell’art. 2, comma 29, della Legge n. 92/2012, il contributo non è dovuto per le seguenti categorie di lavoratori: lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché – ma solo per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; apprendisti; lavoratori dipendenti, a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Inoltre, per effetto di quanto disposto dall’art. 2, comma 37, della Legge n. 92/2012, il contributo in argomento non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223. L’INPS rimarca altresì che: ai sensi dell’art. 2, comma 30, della Legge n.

c) Contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per causa diversa dalle dimissioni. Ai sensi dell’art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, nel testo novellato dall’art. 1, comma 250, lettera f), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per causa diversa dalle dimissioni, è pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Al punto 2. della circolare n. 44/2013, l’INPS ha chiarito che tale riferimento legislativo va inteso come un richiamo al massimale previsto quale soglia per determinare l’importo della prestazione mensile. Il messaggio in commento, al punto 2.3 fa presente che la somma limite prevista per la NASpI dall’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 22/2015, è stabilita in € 1.195,00. Di conseguenza, per le interruzioni verificatesi da “maggio 2015”, la soglia annuale del contributo di cui all’art. 2, comma 31, della Legge 92/2012, corrisponde a € 489,95 e l’importo massimo – riferito ai rapporti di lavoro di durata pari o superiore a trentasei mesi – è di € 1.469,85. Il contributo non è dovuto per il periodo, 2013-2015, nei casi di: licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

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interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Restano escluse dal contributo anche le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Quest’ultima esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel contesto dei provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani”, di cui all’art. 4 della Legge n. 92/2012. Al punto 3., il messaggio in discorso sottolinea che continua a trovare applicazione il beneficio contributivo introdotto dall’art. 7, comma 5, lettera b), del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 in favore dei datori di lavoro che assumono o trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità NASpI (ex ASpI). In proposito, l’INPS ricorda che l’incentivo è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” e che lo stesso: trova applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine; riguarda anche lavoratori della prestazione (cioè, i soggetti che – avendo inoltrato istanza di concessione – abbiano titolo all’indennità ma non l’abbiano ancora percepita); non spetta qualora l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo legale o contrattuale; ricorrendone i presupposti, è cumulabile con il regime di esonero contributivo, di cui all’art. 1, commi 118-124, della Legge di stabilità 2015. Da ultimo, l’INPS segnala che ai fini della compilazione del flusso Uniemens, non sono previste modifiche in merito all’esposizione della contribuzione, né con riferimento al contributo ordinario, né a quello addizionale, né per il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

PREVEDI - CNCE - COMPUTO DEI GIORNI UTILI ALLA MATURAZIONE DEL CONTRIBUTO - CIRCOLARE N. 33/2015 Si informa che con circolare n. 33/2015 del la Cnce ha fornito le risposte delle Parti Sociali in merito ai quesiti avanzati dal Prevedi


LAVORO

sull’applicazione del contributo contrattuale. In particolare, le parti hanno chiarito che per gli impiegati, ai fini del requisito dei 15 giorni di calendario per il riconoscimento del contributo Prevedi, non sono da considerarsi utili le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita. Rientrano, invece, nel computo suddetto, i periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità. Con riferimento agli operai, è stato confermato che il contributo contrattuale dovrà essere calcolato prendendo a riferimento le ore ordinarie effettivamente lavorate, tra le quali rientrano anche le ore di assenza relative ai periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità. E’ stato inoltre chiarito, in materia di lavoro temporaneo che, in attuazione di quanto previsto dall’accordo “industria” del 29/01/02 e dall’accordo “artigianato” del 24/04/02, alla categoria degli operai si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di settore, ivi compresa la previdenza complementare e, pertanto, a tali lavoratori andrà applicato “il contributo contrattuale Prevedi”. Diversamente, per gli impiegati in somministrazione, non ricompresi nell’accordo, si applicano le disposizioni legislative in materia di trattamento economico e normativo vigenti.

INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO PER PREVENZIONE MOD. OT24 PER LE DENUNCE DA INOLTRARE NEL 2016 - NOTA N. 5363/2015 Si informa che con nota n. 5363 del 31 luglio 2015, che si riproduce in calce alla presente, l’Inail ha definito, anche accogliendo alcune delle osservazioni formulate dalle Associazioni di categoria e dalle Organizzazioni sindacali, il nuovo modello OT24, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota, per le istanze che verranno inoltrate nel 2016 e relative agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2015. Inail Roma, 31 luglio 2015 Nota n. 5363 Oggetto: Domanda OT24 - Anno 2016 - Versione finale del modello - L’Istituto assistenziale anticipa che nel corso dei

prossimi mesi verranno avviati i lavori per la definizione del modello OT 24 per l’anno 2017, che avrà validità per almeno il biennio successivo. Con riferimento alla proposta di revisione del modello 0124- anno 2016, illustrata nell’incontro del 23 giugno us, di cui si trasmette l’allegato verbale, sono stati effettuati approfondimenti, sotto il profilo tecnico - amministrativo, per valutare le osservazioni formulate da codeste associazioni e dalle organizzazioni sindacali. Al riguardo, preso atto delle suddette osservazioni e tenendo conto delle esigenze organizzative e di programmazione delle attività per la realizzazione degli interventi nel corso del 2015, si è ritenuto di poter accogliere per l’anno 2016 alcune delle proposte di modifica, come di seguito dettagliate. Riproposizione degli interventi già presenti nel modello 0124-2015: • C1 ‘’Per le aziende fino a 15 lavoratori è stata effettuata almeno una volta l’anno la riunione periodica di cui all’art.35 del D.Lgs.81/08 e s.m. i. senza necessità di specifica richiesta da parte del RLS/ RLST”, già previsto nel modello 0124 dell’anno 2015 nel campo C1. Punteggio assegnato 20; • C10 “L’azienda ha effettuato una specifica formazione e informazione dei lavoratori oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, che tiene conto degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi”, già previsto nel modello 0124 dell’anno 2015 nel campo C10. Punteggio assegnato 30; • C11 ‘’L’azienda attua un piano di monitoraggio strumentale dei livelli di esposizione dei lavoratori a uno o più agenti chimici, fisico - biologici, oltre a quanto previsto dalla legislazione”, già previsto nel modello 0124 dell’anno 2015 nel campo C16. Punteggio assegnato 60. Con riferimento all’intervento A9 “L’azienda ha realizzato interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dell’Accordo sottoscritto tra Inail e Federchimica “Programma Responsible Care”, il punteggio assegnato è stato incrementato da 35 a 40. In merito all’intervento 02 “interventi per la prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici”, il punteggio viene incrementato di dieci punti per ciascun settore produttivo. Con riferimento alle nuove proposte di intervento, è stata ritenuta suscettibile di accoglimento la proposta riformulata nel nuovo intervento A4, con punteggio 100. L’azienda, nell’anno d i riferimento, ha partecipato al premio “Imprese per la sicurezza”- promosso e organizzato da Confindustria e Inail, con la collaborazione

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tecnica di Associazione Premio Qualità Italia e Accredia - risultando finalista e ha ricevuto la prevista visita in loco da parte del team d i valutatori esperti. Tanto premesso, si allega il modello definitivo che sarà adottato per la presentazione delle istanze OT24 per l’anno 2016. Con l’occasione, si anticipa che in autunno verranno avviati i lavori preparatori per il modello OT24-20 17 che avrà come prospettiva di validità almeno un biennio.

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - D. LGS. N. 81/2008 - PARERI DELLA COMMISSIONE INTERPELLI La Commissione Interpelli ha risposto ad alcuni quesiti di interesse per le imprese edili Segnaliamo alle Imprese interessate che sono state pubblicate, sul sito web del Ministero del Lavoro, le risposte della Commissione per gli Interpelli ad alcuni quesiti in materia di sicurezza sul lavoro: si segnalano, nello specifico, i quesiti di maggiore interesse per il settore edile. Interpello n. 1/2015 Il quesito posto alla Commissione concerne il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. L’istante chiede in che modo la figura del Coordinatore per la sicurezza, cui spetta la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), rientri nell’ambito del Decreto, dal momento che il Decreto medesimo non cita tale figura in nessuna parte se non indirettamente con un rimando all’articolo 100 del D.Lgs. 81/08, relativo appunto al PSC. La Commissione chiarisce che l’Allegato XV, punto 2.2.1, lettera b), del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il PSC deve contenere l’analisi degli elementi essenziali di cui all’Allegato XV.2, in relazione, tra gli altri, “all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”. In virtù di tale disposizione – conclude la Commissione - il riferimento del Decreto 4 marzo 2013 all’articolo 100 del D.Lgs. 81/08 non appare inappropriato.


LAVORO

Interpello n. 2/2015 Secondo la Commissione per gli Interpelli, il Decreto 6 marzo 2013 impone ai docenti dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti o per datori di lavoro che intendano svolgere direttamente il ruolo di RSPP, di essere in grado di documentare – per ciascuna delle tre aree tematiche identificate dal provvedimento (area normativa/giuridico/organizzativa, area rischi tecnici/igienico sanitari, area relazioni/comunicazione) – il possesso di uno dei sei criteri di qualificazione espressamente previsti. Ne consegue che per erogare docenze in tutte e tre le aree suddette, è necessario documentare il possesso di almeno uno dei sei criteri in parola in ogni singola area tematica. Interpello n. 3/2015 In questo interpello la Commissione chiarisce che anche le imprese familiari di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/08, che operino in un cantiere temporaneo o mobile, devono redigere il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), dello stesso Decreto. Tale piano deve riportare tutti i punti dell’Allegato XV, ad eccezione di quelli i cui obblighi non si applicano alla fattispecie delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis del Codice Civile. A titolo esemplificativo, nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del RSPP, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc..

Interpello n. 5/2015 La Commissione risponde a un quesito riguardante l’articolo 65 del D.Lgs. 81/08 sui locali sotterranei o semisotterranei, e in particolare la possibilità che, alle condizioni specificate dallo stesso articolo, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l’intera giornata lavorativa contrattuale. La Commissione evidenzia che il potere attribuito all’organo di vigilanza di consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrano particolari esigenze tecniche, ai sensi dell’articolo 65, comma 3, del D.Lgs. 81/08, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo che si attua con un determinato provvedimento. Tale provvedimento deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto dallo stesso comma 3 dell’articolo 65, ovvero che le lavorazioni non diano luogo a emissioni di agenti nocivi, che sia rispettato il D.Lgs. 81/08 e che siano comunque assicurate idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. Ne consegue che nell’ambito dell’atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull’orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima.

LEGGE N. 297/82 -TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI GIUGNO 2015 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di giugno 2015 è risultato pari a 107,3. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2014 e quello di giugno 2015 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di giugno 2015 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2014 è pari a: 1,009603

LEGGE N. 297/82 -TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2015 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di luglio 2015 è risultato pari a 107,2. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2014 e quello di luglio 2015 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di luglio 2015 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2014 è pari a: 1,010152

446


IMPIEGATI

in vigore dal 1° LUGLIO 2015 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

Stipendio minimo

QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere

per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. 447

TOTALE

7,96 7,35


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

qualifiche

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

80,17

28,99

11,96

41,98

41,98

16,62

3,76

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

OPERAIO COMUNE

62,98

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

448


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

449


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%

9,49%

45,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

450


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%

9,49%

41,27%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

451


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

452


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2014 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

oltre euro 28.000,01

1,73

PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

453


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

454


Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

455


Dirigenti dal 1° gennaio 2015 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2015 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

240,00 euro al trimestre

456


457

1,39

0,07 0,13 1,64 0,24 29,94 5,99 3,59 39,52

1,47

0,07 0,14 1,74 0,25 31,51 6,30 3,78 41,59

TOTALE

36,83

0,12 1,54 0,23 27,90 5,58 3,35

0,06

1,29

0,07 7,59

4,01 1,44

1,07

PANTONE 281 CMYK 1000,36 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

10,12

5,68 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

33,32

0,11 1,41 0,20 25,24 5,05 3,03

0,06

1,16

0,06 6,85

3,60 1,29

1,07 0,36

9,07

4,86 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

DI BRESCIA E PROVINCIA

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%).

H) I)

G)

F1)

4,33 1,55

4,57 1,64

0,08 8,16

E) E1) F)

1,07 0,36

1,07 0,36

10,92

6,31 3,00 1,55 0,06

0,08 8,59

Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

B) B1) C)

11,53

6,80 3,01 1,66 0,06

OPERAIO specializzato

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

Retribuzione diretta

A)

D)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2015 quale risulta a seguito della erogazione della seconda parte degli aumenti stabilito dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 1° luglio 2014.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2015

PANTONE CMYK 0 - 0 RGB 135 -


TRIBUTI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE TURISTICOALBERGHIERE - DOSSIER ANCE Diventa operativo il credito d’imposta riconosciuto alle imprese alberghiere, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, che effettuano interventi di ristrutturazione nei propri edifici[1]. L’art. 10 del DL 83/2014 (cd. “Decreto cultura”), convertito con modificazioni nella legge 106/2014, ha riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro[2] nel triennio 2014-2016, alle imprese alberghiere che effettuano nelle loro strutture interventi di: ► manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 cd. “Testo unico dell’edilizia”); ► incremento dell’efficienza energetica; ► eliminazione delle barriere architettoniche. Si ricorda che il medesimo art. 10 ha previsto, altresì, che il credito d’imposta può essere riconosciuto anche alle imprese alberghiere che acquistano mobili e componenti di arredo da destinare, in via esclusiva, alle proprie strutture, a condizione che tali mobili non vengano “dismessi” dall’attività d’impresa prima del periodo d’imposta successivo all’acquisto. A tal riguardo, è stato emanato il Decreto attuativo 7 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2015, che contiene le modalità operative e le procedure da seguire per poter fruire del credito d’imposta di cui all’art. 10 del DL 83/2014[3], sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande. Inoltre, il citato decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti, ai fini della fruibilità dell’agevolazione, stabilisce: ► i tipi di strutture turistico-alberghiere che possono essere ammesse al beneficio; ► l’indicazione puntuale dei tipi interventi agevolabili, sempre nell’ambito delle ristrutturazioni disciplinate dall’art.3, co.1, lett. b, c, d del D.P.R. 380/2001; ► le soglie massime di spesa ammissibile per ogni tipologia di intervento agevolato. Sul punto l’ANCE ha predisposto un dossier riepilogativo sulla disciplina fiscale e le modalità operative per accedere al beneficio. Note: [1] Cfr. “Conversione in legge del DL 83/2014 (cd. “Decreto Cultura”).

[2] L’importo totale delle spese agevolabili è pari a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale potrà beneficiare di un credito d’imposta complessivo pari a 200.000 euro (30% di 666.667 euro). Tale precisazione non può 281 che essere accolta PANTONE con favore dall’ANCE che, da una CMYK 100 - visto 72 - 0 - 32 prima lettura della RGB 0 norma, - 40 - 104 l’agevolazione sembrava fosse attribuita nel limite massimo di 200.000 euro. [3] Si ricorda, che l’emanazione del decreto attutivo è prevista dall’art. 10, co. 4, del DL 83/2014.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI VERSO LA P.A. CON LE CARTELLE DI PAGAMENTO (D.M. 13 luglio 2015)

Dal 31 luglio 2015 è possibile effettuare la compensazione fra i crediti commerciali, vantati nei confronti della P.A., e le somme iscritte a ruolo e risultanti dalle cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2014. Tale modalità di utilizzo del credito diventa, così, operativa anche per il 2015, con un allungamento del termine di notifica delle cartelle esattoriali che possono essere compensate, in precedenza fissato al 31 marzo 2014[1]. Lo prevede il D.M. 13 luglio 2015 del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 31 luglio 2015, ed in vigore dalla medesima data, in attuazione dell’art.1, co.19, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015)[2]. Come noto, l’art.28-quater del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A.[3], non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A.[4]. Sul tema sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi e successivi Provvedimenti, volti a definire l’ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che hanno consentito di effettuare la compensazione con i crediti verso la P.A.[5]. In tal ambito, si è poi aggiunta, da ultimo, la legge di Stabilità 2015 la quale, anche per il 2015, ha demandato ad un Decreto attuativo l’efficacia della compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei

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confronti della pubblica amministrazione. Tale disposizione è stata resa operativa con il citato D.M. 13 luglio 2015 che, richiamando la disciplina generale dell’art.28-quater, ha, in sostanza, ulteriormente prolungato al 31 dicembre termine relativo alla notifica PANTONE2014 COOL ilGRAY 9 delle cartelle CMYK 0 - 0 - 0 - di 60 pagamento che possono essere compensate RGB 135 - 135 - 135 con i crediti verso la P.A.. Tale estensione opera per le compensazioni effettuate a partire dal 31 luglio 2015, data di entrata in vigore del D.M. 13 luglio 2015. In ogni caso, restano validamente eseguite, in base alla disciplina previgente, le compensazioni già effettuate nel corso del 2014, ovvero in periodi anteriori (cfr. Tabella 1). In merito, viene confermato che, per poter fruire della compensazione, il credito deve essere certificato mediante la piattaforma elettronica, e il debito iscritto a ruolo deve essere pari o inferiore al credito vantato nei confronti della P.A.. Restano ferme, inoltre, le modalità applicative già previste per la compensazione fra crediti P.A. e debiti fiscali, già definite con il D.M. 25 giugno 2012 ed il D.M. 19 ottobre 2012. In particolare, si ricorda che, per effettuare la compensazione, il contribuente deve: ■ chiedere la certificazione del credito attraverso la piattaforma elettronica; ■ presentare ad Equitalia la certificazione, o in forma cartacea, o comunicando il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma. Equitalia, dopo aver effettuato i controlli, registra nella piattaforma l’avvenuta compensazione, con il rilascio della relativa ricevuta. A tal riguardo, si ricorda che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli ulteriori strumenti di utilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A., quali: ► la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti[6]; ► la cessione del credito[7]. Tabella 1: Compensazione dei crediti verso la P.A. con le cartelle di pagamento - evoluzione normativa Notifica

Periodo di

Riferimento

cartella di

compensa-

normativo

pagamento

zione

entro il

D.M. 19 ottobre 2012

30.04.2012 entro il

art.9, co.02, D.L.

31.12.2012

35/2013 convertito in

entro il 30.09.2013

dal 06.11.2012 al 31.12.2015

legge 64/2013 art.40 D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014

entro il

D.M. 24 settembre 2014

31.03.2014 entro il 31.12.2014

D.M. 13 luglio 2015


TRIBUTI

Note: [1] Cfr. art.12, co.7-bis, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9/2014 (cd. “Decreto Destinazione Italia”). [2] Cfr. “Legge di Stabilità 2015”. [3] Si tratta delle P.A. di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs.165/2001, ossia della quasi totalità delle P.A. [4] L’individuazione delle modalità attuative generali della disposizione sono state demandate ad appositi Decreti ministeriali, emanati con i D.M. 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012. [5] L’originario termine era stato fissato al 30 aprile 2012 (D.M. 19 ottobre 2012), poi prorogato diverse volte negli anni, fino al 31 marzo 2014 (D.M. 24 settembre 2014, in attuazione dell’art.12, co-7-bis del citato Decreto “Destinazione Italia”). [6] A tal riguardo, si ricorda che l’art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973 (come modificato dall’art.39, co.1, del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014 - cd. “Decreto Spending review”) prevede, a regime, la possibilità di compensare i crediti commerciali con le somme dovute a seguito dell’adesione alle forme di deflazione del contenzioso. [7] Si ricorda che la cessione del credito è agevolata con la detassazione, consistente nell’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell’IVA (art.38bis del D.L. 66/2014). In particolare, gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre 2013 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti dalle imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 200 euro) e di bollo (pari a 16 euro). Precedentemente, l’art.8 del D.L. 35/2013 (convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013) fissava al 31 dicembre 2012 la data di maturazione dei crediti commerciali vantati nei confronti delle PA, la cui cessione fruiva della detassazione.

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DELLA FIDEIUSSIONE PER LA RATA DI SALDO NEGLI APPALTI PUBBLICI - ESCLUSIONE DELL’IVA - ORIENTAMENTO ANCE L’importo della fideiussione relativa alla rata di saldo, richiesta negli appalti pubblici, deve essere commisurato al solo corrispettivo, con esclusione dell’IVA. Il medesimo principio vale anche nell’ipotesi di fideiussione in presenza di fatture emesse

dal 1° gennaio 2015 in regime di scissione dei pagamenti (cd. “split payment” - art.17ter, del D.P.R. 633/1972). Questo l’orientamento dell’ANCE in risposta ad istanze specifiche, pervenute dalle rete associativa, sulle modalità di determinazione dell’importo relativo alla fideiussione dovuta dall’appaltatore per la corretta esecuzione dei lavori, a garanzia della rata di saldo che questi deve ricevere dal committente in fase di collaudo provvisorio dell’opera. L’ANCE giunge a tali conclusioni alla luce della normativa in tema di appalti pubblici, riferita alle garanzie correlate all’esatto adempimento contrattuale, cui è tenuto l’appaltatore ai fini dell’ottenimento del corrispettivo da parte della Stazione appaltante. In tal senso, l’art.124, co.3, del D.P.R. 207/2010[1] stabilisce che, ai fini del pagamento a saldo per i lavori eseguiti in fase di collaudo provvisorio, l’appaltatore deve prestare un’idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa. L’ammontare della predetta garanzia si assume pari alla rata di saldo, aumentata degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e la data nella quale il collaudo diviene definitivo, secondo le disposizioni previste nel “codice dei contratti pubblici” (art.141, co.3, del D.Lgs. 163/2006). Tenuto conto che il saldo viene anticipato già al collaudo provvisorio dell’opera, la garanzia tutela la Stazione appaltante per gli eventuali vizi della stessa che dovessero presentarsi fino al collaudo definitivo (ossia, in linea generale, decorsi due anni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, come previsto dal citato art.141 co.3). Sotto il profilo fiscale, la norma sopracitata non specifica se nella garanzia debba essere incluso anche l’importo dell’IVA. In assenza di chiarimenti specifici sul punto, si ritiene mutuabile quanto stabilito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ex AVCP, ora Autorità nazionale anticorruzione - ANAC), con riferimento all’art.113 del “codice dei contratti pubblici”, che disciplina la cd. “cauzione definitiva”, ossia la garanzia fideiussoria che l’esecutore del contratto deve prestare, al momento dell’aggiudicazione, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. Sul tema, con la Determinazione 11 settembre 2007, n.7, il predetto organismo ha chiarito che l’IVA deve essere esclusa dal computo dell’importo relativo alla fideiussione, sul presupposto che l’imposta non è parte dell’importo contrattuale, avendo questa un carattere accessorio e variabile rispetto al corrispettivo. Il suddetto orientamento appare condivisibile, in considerazione del fatto che, da un punto di vista esclusivamente contrattuale,

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è il solo corrispettivo, e non anche l’IVA, che remunera l’esecutore dei lavori per la prestazione eseguita, tenuto conto che l’imposta sul valore aggiunto indicata in fattura costituisce, per l’appaltatore, una mera movimentazione finanziaria (cd. “principio di neutralità dell’IVA”). Infatti, l’ammontare dell’imposta versata dal committente insieme al corrispettivo perviene solo temporaneamente nella disponibilità dell’appaltatore, dovendo da questi essere versata all’Erario. Al riguardo, si ritiene che quanto espresso dall’ex AVCP relativamente alla cauzione definitiva possa assurgere a principio di carattere generale, applicabile, quindi, anche alla fideiussione commisurata alla rata di saldo, sul presupposto che entrambe le citate garanzie sottendono alla medesima finalità di tutelare la Stazione appaltante da eventuali difformità e vizi delle opere rispetto a quanto stabilito nel contratto. Tale circostanza risulta ancor più evidente per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 in regime di scissione dei pagamenti (cd. “split payment”). Come noto, il predetto regime della scissione dei pagamenti (nuovo art.17-ter del D.P.R. 633/1972), introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), comporta l’obbligo, a carico delle Pubbliche Amministrazioni, del versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse[2]. E’, quindi, palese che l’importo della fideiussione non possa comprendere un ammontare che, di fatto, non viene più corrisposto all’esecutore dei lavori, ma versato direttamente dalla Stazione appaltante all’Erario. Peraltro, tale principio può essere desunto anche dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.15/E del 13 aprile 2015, nella quale sono state prese in considerazione alcune delle fattispecie relative alla disciplina dei pagamenti delle P.A. sulle quali il nuovo meccanismo dello “split payment” produce effetti[3]. A titolo esemplificativo, si fa riferimento a quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate sia nell’ambito della disciplina dei pagamenti superiori a 10.000 euro (art.48-bis del D.P.R. 602/1973)[4], sia per quel che riguarda il DURC negativo[5]. In entrambi i casi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’importo su cui devono essere effettuate le verifiche (sia ai fini dell’art.48bis, che del DURC negativo) coincide con il corrispettivo risultante in fattura, al netto dell’IVA, proprio in virtù del fatto che l’imposta non viene più corrisposta all’appaltatore. Pertanto, in base alle considerazioni che precedono, si è dell’avviso che, in assenza di chiarimenti specifici, le citate precisazioni possano essere mutuate anche per gli importi da determinare ai fini della fideiussione sulla rata di saldo, con la conseguenza che


TRIBUTI

questi debbano essere commisurati al solo corrispettivo, con esclusione dell’IVA. nOTE: [1] Si tratta del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 - cd. “codice dei contratti pubblici”. [2]Per completezza, si precisa che il meccanismo dello “split payment” si applica sia sulle variazioni in aumento operate dal 1° gennaio 2015 relative a fatture originarie emesse sia prima che dopo il 1° gennaio 2015, sia sulle variazioni in diminuzione, relative a fatture originariamente emesse prima del 1° gennaio 2015, qualora l’impresa abbia già adattato il proprio sistema di contabilità IVA. [3] Cfr. Split Payment - CM 15/E/2015. [4] In base a tale disposizione, le Pubbliche Amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possono sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. [5] Come noto, gli artt. 4 e 6 del D.P.R. 207/2010, prevedono che prima di effettuare pagamenti a favore dei propri fornitori le PA provvedano a richiedere il DURC e, in presenza di irregolarità, attivino il c.d. “ intervento sostitutivo” che consiste nel pagare l’importo dovuto direttamente all’istituto previdenziale o assicurativo creditore.

INAPPLICABILITÀ DELLA DETRAZIONE DEL 36%-50% PER LE ABITAZIONI LOCATE DA SOCIETÀ IMMOBILIARI

(Cassazione, Ordinanza. n.12466 del 17 giugno 2015) Negata l’applicabilità della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero, eseguiti su abitazioni possedute da società immobiliari e concesse in locazione a terzi. Così si è espressa la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12466/2015 del 17 giugno 2015, in merito alla spettanza della detrazione IRPEF in favore del socio di una società immobiliare, calcolata in base alla sua quota di partecipazione[1], relativamente alle spese da questa sostenute per la ristrutturazione di abitazioni destinate alla locazione. In particolare, la Suprema Corte ha negato ad un socio di una società di persone (nel caso di specie una s.a.s.) la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero, ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 - TUIR, con riferimento

a immobili che, nello specifico, i giudici di legittimità hanno considerato come “strumentali” all’esercizio dell’attività d’impresa. La pronuncia, confermando un orientamento ormai consolidato[2], prende le mosse da un ragionamento dei giudici basato sulla corretta qualificazione giuridica dei beni “relativi all’impresa” che, sulla base del combinato disposto degli artt. 40 e 77 del TUIR[3], attribuisce alle unità abitative, possedute dalla società immobiliare e date in locazione a terzi una presunzione assoluta di strumentalità all’esercizio dell’attività d’impresa. Ne consegue che tale qualificazione dell’immobile escluderebbe l’applicabilità della detrazione IRPEF del 50%, che, come noto, con riferimento alle società di persone, viene riconosciuta unicamente per i fabbricati produttivi di reddito fondiario, tra i quali rientrano i beni patrimonio (ai sensi dell’art. 90 del TUIR), estranei all’esercizio dell’attività d’impresa. Al riguardo, occorre, infatti, ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 57/E/1998 ha chiarito che la detrazione IRPEF è attribuita anche a favore dei soci di società di persone (società semplice, snc o sas) a condizione che “l’immobile, relativo all’impresa, sul quale vengono realizzati gli interventi di recupero non costituisce bene strumentale per l’esercizio dell’impresa, né bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima”[4]. La Circolare, quindi, esclude dal beneficio gli immobili abitativi relativi all’esercizio dell’attività dell’impresa, qualificabili come: ■ per destinazione, ovvero quelli che, a prescindere dalla classificazione catastale come abitazioni, sono stati destinati ad uno specifico utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa (ad esempio, abitazioni destinate ad ufficio); ■ merce,per tali intendendosi i “beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa” (ad esempio, le abitazioni costruite e destinate alla vendita per le imprese edili). In sostanza, la Circolare 57/E/1998 riconosce l’applicabilità dell’agevolazione IRPEF del 50% per gli immobili residenziali diversi da quelli strumentali e merce, ossia unicamente per quelli non utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale (immobili patrimonio). Nel caso esaminato dall’ordinanza, la Suprema Corte ha considerato gli immobili abitativi delle società immobiliari concessi in locazione, in ogni caso, come beni strumentali relativi all’esercizio dell’attività d’impresa e come tali esclusi dall’applicabilità della detrazione IRPEF del 50%. In senso analogo, si era già espressa anche l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. n. 340/E/2008, in materia di detrazione IRPEF/ IRES del 65% per la riqualificazione ener-

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getica degli edifici, affermando che, per le società immobiliari, le unità abitative concesse in locazione si considerano oggetto dell’attività imprenditoriale e, come tali, sono escluse anche dalla detrazione per il risparmio energetico. Pertanto, per le società immobiliari prassi e giurisprudenza sarebbero orientate ad escludere le agevolazioni collegate ad interventi edilizi (recupero edilizio o riqualificazione energetica) realizzati su abitazioni concesse in locazione in quanto considerate in ogni caso relative all’esercizio dell’attività imprenditoriale. Di conseguenza, con riferimento al beneficio spettante ai soci di società di persone per gli interventi di recupero effettuati sui suddetti beni “patrimonio”[5], la portata applicativa della C.M. 57/E/1998 risulterebbe, alla luce della citata ordinanza, fortemente limitata, escludendo l’agevolazione per gli immobili posseduti dalle imprese di gestione immobiliare e locati a terzi, in quanto idonei a produrre reddito d’impresa ancorché determinato sulla base dei redditi fondiari. Note: [1] Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 917/1986 TUIR. [2] Cfr. Cass. Sentenze n. 12393 del 9 dicembre 1998 e n. 12386 del 6 luglio 2004. [3] L’art. 40, comma 1, stabilisce che “non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali”, mentre l’art. 77 prevede che “per le società in nome collettivo e in accomandita semplice (…) si considerano relativi all’impresa tutti i beni ad essa appartenenti”. [4] In pratica, si deve trattare di fabbricati produttivi di reddito fondiario, tra i quali rientrano i beni patrimonio (ai sensi dell’art. 90 del TUIR). [5] Ossia quelli posseduti dall’impresa e locati a terzi.


INDICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/14 e relativi ai mesi dell’anno 2015 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......13-14: ....- 0,70% Variazione febbraio.......13-14: ....- 0,40% Variazione marzo .........13-14: ....- 0,20% Variazione aprile...........13-14: ....- 0,30% Variazione maggio........13-14: ....- 0,10% Variazione giugno.........13-14: ....- 0,10% Variazione luglio...........13-14: ....- 0,10%

febbraio........................................................................... 1,002500 marzo.............................................................................. 1,003750 aprile................................................................................ 1,005701 maggio............................................................................. 1,007652 giugno.............................................................................. 1,009603 luglio................................................................................ 1,010152

ANNI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GEN 162,4 165,7 168,2 171,9 174,5 179,5 182,2 184,7 188,7 194,6 198,9 200,1 198,6

PANTONE 281 PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 --RGB ) 0 - 40gennaio. ........................................................................... 1,001250 - 104 RGB 135 - 135 - 135

( ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- )

ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 1989 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 162,7 163,2 163,5 163,6 163,8 164,2 164,4 164,8 165,0 165,4 166,2 166,3 166,8 167,0 167,4 167,6 167,8 167,8 167,8 168,2 168,8 169,1 169,6 169,9 170,1 170,6 170,8 171,0 171,2 171,2 172,3 172,6 173,0 173,5 173,7 174,1 174,4 174,4 174,1 174,2 174,9 175,2 175,4 176,0 176,4 176,8 177,1 177,1 177,6 178,3 179,9 180,9 181,3 182,2 183,1 183,9 184,0 183,6 183,6 182,9 182,6 182,6 183,0 183,5 183,7 183,7 184,4 183,9 184,0 184,1 185,0 185,4 186,0 186,2 186,2 186,9 187,3 186,7 187,1 187,3 189,2 190,0 190,9 191,1 191,3 191,9 192,4 192,4 193,2 193,3 195,4 196,1 197,1 196,9 197,3 197,4 198,4 198,4 198,4 198,0 198,9 199,3 199,3 199,3 199,7 199,9 200,6 199,9 199,7 199,1 199,9 199,9 200,2 200,1 200,2 200,1 200,4 199,7 199,9 199,5 199,1 199,3 199,5 199,7 199,9 199,7

DIC 165,4 168,2 171,5 174,3 179,0 182,6 184,4 187,9 193,9 198,6 199,7 199,5

MEDIA 164,0 167,3 170,1 173,5 176,5 182,2 183,6 186,4 191,5 197,3 199,5 199,9

INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE LUGLIO 2015 CHE E’ PARI AL 199,7 ANNI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GEN 22,9 20,5 18,7 16,2 14,4 11,2 9,6 8,1 5,8 2,6 0,4 -0,2 0,5

FEB 22,7 20,1 18,3 15,9 14,2 11,0 9,3 8,0 5,5 2,2 0,4 -0,1 0,3

MAR 22,3 20,1 18,1 15,7 14,0 10,4 9,3 7,7 5,1 1,8 0,2 -0,1 0,2

APR 22,1 19,7 17,7 15,4 13,8 10,1 9,1 7,3 4,6 1,3 0,2 -0,3 0,1

MAG 22,0 19,6 17,5 15,1 13,5 9,6 8,8 7,3 4,5 1,4 0,2 -0,2

GIU 21,9 19,3 17,4 15,0 13,2 9,1 8,7 7,3 4,4 1,2 0,0 -0,3

LUG 21,6 19,2 17,1 14,7 12,9 8,6 8,7 6,9 4,1 1,1 -0,1 -0,2

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AGO 21,4 19,0 16,9 14,5 12,8 8,5 8,3 6,6 3,8 0,7 -0,5 -0,4

SET 21,1 19,0 16,8 14,5 12,8 8,8 8,6 6,9 3,8 0,7 -0,1 0,0

OTT 21,0 19,0 16,6 14,7 12,4 8,8 8,5 6,7 3,4 0,7 0,0 -0,1

NOV 20,7 18,7 16,6 14,6 12,0 9,2 8,4 6,6 3,3 0,8 0,3 0,1

DIC 20,7 18,7 16,4 14,5 11,6 9,3 8,3 6,3 3,0 0,6 0,0 0,1

MEDIA 21,7 19,4 17,4 15,1 13,1 9,6 8,8 7,1 4,3 1,2 0,1 -0,1


LAVORI PUBBLICI

CHI DEVE FIRMARE I DOCUMENTI PER LA GESTIONE DI UN LAVORO PUBBLICO (Legenda: R= Regolamento appalti DPR 207/2010) Firma VERBALI (1)

RUP

Verbale di consegna

Verbale di sospensione

Verbale di ripresa

X (152/3 R)

Ordine di servizio

Verbale determinazione prezzi

di nuovi

X (163/3 R)

Giornale dei lavori

Liste settimanali

Note

X (154/4 R)

Un esemplare del verbale di consegna è inviato Il processo verbale è redatto in al responsabile del procedimento, che ne rilascia X doppio esemplare firmato dal copia conforme all’ esecutore, ove questi lo richieda (154/4 R) direttore dei lavori e dall’ esecutore.

X (158/3 R)

Il direttore dei lavori, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione

X Trasmesso al RUP (158/3 R) entro 5 gg (158/3 R)

X (158/6 R)

X Trasmesso al RUP (158/6 R) entro 5 gg (158/6 R)

X (152/3 R)

L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per X avvenuta conoscenza. Qualora (152/3 R) l’ordine di servizio sia impartito dal D.L. deve essere vistato dal responsabile del procedimento

X (163/3 R)

I nuovi prezzi sono determinati in X contraddittorio tra il direttore dei (163/3 R) lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto

Firma RUP

XF (211/2 R) XP (214/3 R)

X (211/2 R) XP (214/3 R) F

Libretto delle misure

Altro

Appalta tore

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è X Il certificato è redatto in doppio comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore X (199 R) (160/12R) esemplare firmato dal direttore dei dei lavori, il quale procede subito alle necessarie (199 R) lavori e dall’ esecutore. constatazioni in contraddittorio

Certificato di ultimazione

DOCUMENTI CONTABILI (2)

DL

XF (211/2 R)

DL

X (182/4 R)

X (185/1 R)

X (187/1)

Altro

Appalta tore

è tenuto da un assistente del DL (182/1 R);va datato e firmato dal DL almeno ogni 10 gg (182/4 R); i fogli X vanno numerati progressivamente (185/2 R) dal RUP (211/2 R); per l’impresa può firmare il suo tecnico di cantiere (185/1 R)

Note annotare in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori.

Le misurazioni sono fatte dalla D.L. in contradditorio con l’appaltatore. Ove questo non si presenti, saranno effettuate alla presenza di due testimoni. I disegni di grandi dimensioni sono allegati a parte e riportano data e numero della pagina del libretto.

X (185/1 R)

L’esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera forniti

X (187/1)

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LAVORI PUBBLICI

DOCUMENTI CONTABILI (2)

Firma RUP

DL

XF (211/2 R) Registro di contabilità

XP (188/1 R) (214/3 R)

Sommario del registro di contabilità

SAL (Stato Lavori)

della legge 18.10.01 n. 383 – 211/4 R)

Il registro è tenuto dal direttore dei lavori (188/2 R)

Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità.

X (194/1 R)

XF (195/1 R) (214/3 R)

va annotato sul contabilità (195 R)

Conto finale

X (200/1 R)

Relazione del Direttore dei lavori sul Conto finale

X (200/2 R)

Relazione del R.U.P. sul Conto finale

deve avere fogli numerati e vidimati dal Registro delle imprese, presso la Camera di Commercio (art. 8

Il registro di contabilità è firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni

X

Avanzamento

Certificato di pagamento

X (188/2 R)

XP (188/1 R) X (190/1 R)

Note

Altro

Appalta tore

registro

Quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d’avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.

Quando per l’ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal di contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d’avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l’emissione del mandato di pagamento. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l’esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni

X (201/1 R)

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione. Firmato dall’esecutore il conto finale il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.

X (202 R)

463


LAVORI PUBBLICI

COLLAUDO o CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Firma RUP

Certificato di regolare esecuzione

X (237/2 R)

Certificato di collaudo

Processo visita

verbale

di

X (223/3 R)

X (237/2 R)

Altro

Appalta tore

X (233/1 R)

Note

Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo Il certificato di regolare esecuzione superiore, ma non eccedente il milione di euro, è emesso dal direttore dei lavori è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire ed è confermato dal responsabile il certificato di collaudo con quello di regolare del procedimento esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. (141/3 D.Lgs. 163/2006)

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo Organo di va firmato oltre che dall’organo di nel termine di venti giorni. All’atto della firma egli X può aggiungere le richieste che ritiene opportune, collaudo collaudo (233/1 R) rispetto alle operazioni di collaudo. L’organo di (229/1 R) dall’esecutore collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall’esecutore .Della visita di collaudo è redatto processo verbale va firmato dal collaudatore, che, oltre ad una sintetica descrizione dell’opera X X dall’esecutore e dai presenti a e della sua ubicazione ed ai principali estremi (223/3 R) (223/3 R) vario titolo alla visita dell’appalto. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva

Organo di collaudo (225/3 R)

Relazione riservato del collaudatore

Rata di saldo

DL

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera

X (225/2)

Note

(1) Legenda delle sigle utilizzate F: firma sul frontespizio P: firma preventiva su ogni pagina R: riferimento all’articolo di Regolamento (DPR 207/2010) (2) L’art. 211 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che: “I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell’articolo 2219 codice civile”. Art. 2219 c.c.: “Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili”.

(3) TENUTA ELETTRONICA DEI DOCUMENTI (Regolamento DPR 207/2010): a) libretto delle misure (183/3): Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. b) giornale dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del

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registro di contabilità (211/3): . E’ consentito l’utilizzo di programmi informatizzati tali da garantire l’autenticità e l’integrità delle scritture contabili; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 183 c) Registro di contabilità (188/4 R): Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilità, i fogli stampati e numerati devono essere firmati dal responsabile del procedimento e dall’esecutore e devono essere raccolti in un unico registro. (180/7 R): La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP.


LAVORI PUBBLICI

OBBLIGO DI INSERIRE NELL’OFFERTA L’IMPORTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI DETERMINATI DALL’IMPRESA I bandi di gara per appalti pubblici hanno sino ad ora previsto, quanto all’importo dell’appalto, l’individuazione dell’“importo complessivo a base di gara”, poi distinto in due parti: - “Importo delle opere” (da assoggettare a ribasso), - “Importo degli oneri di sicurezza” (da non assoggettare a ribasso), in relazione ai quali la qualificazione SOA richiesta per l’ammissione alla gara deve coprire l’importo complessivo a base di gara. Da tempo è in atto una discussione interpretativa della norma per stabilire se, all’interno dell’ “importo delle opere”, vi sia o meno la necessità che l’offerente indichi distintamente il valore dell’importo addebitabile agli “oneri di sicurezza aziendali (o “interni”)”.Tra detti oneri rientrano ad esempio: le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi; formazione, informazione e addestramento; sorveglianza sanitaria; gestione delle emergenze; DVR; attrezzature di lavoro. Sul tema, l’ultimo pronunciamento è quello dell’Autorità Anticorruzione, espresso nel Comunicato del Presidente del 27 maggio 2015, pubblicato sul sito istituzionale dell’A.N.AC., Autorità Nazionale Anticorruzione, che rivede parzialmente la disciplina contenuta dal bando-tipo n. 2, concernente l’”Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso”. In particolare, il Comunicato fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni al fine di evitare l’errato comportamento dei concorrenti causato dall’assenza dello specifico obbligo di indicare espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali. Pertanto, l’Autorità, rivedendo la posizione precedentemente espressa, si è dichiarata a favore dell’orientamento più recente, palesato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 3 del 20 marzo 2015), e ha inserito nel bando-tipo la seguente frase: «La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice» (punto 1 del paragrafo 17.1 n. 2). La stessa Autorità ha precisato quindi che le stazioni appaltanti devono prevedere espressamente nel bando l’indicazione dei costi aziendali relativi alla sicurezza, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice degli appalti pubblici, nel modello di dichiarazione

di offerta economica allegato al bando. I recenti pronunciamenti dei giudici propendono peraltro nel ritenere che tale obbligo sussista anche laddove il bando non ne faccia menzione. Si invitano quindi le imprese, nel formulare le prossime offerte per lavori pubblici, a trascrivere nell’offerta il suddetto costo degli “oneri di sicurezza aziendali” (termine a volte sostituito con “oneri della sicurezza interni”), anche se non previsto dal bando di gara. L’entità di tali oneri è liberamente determinata, non può essere censurata dalla stazione appaltante e non influisce perciò sull’aggiudicazione. Nella prassi l’entità di tali oneri varia dal 3% al 5% delle spese generali conteggiate (nei lavori pubblici indicate nella misura del 15%) e perciò in misura compresa tra 0,45% e 0,75% dell’importo complessivo offerto. Dette percentuali sono desumibili dal documento predisposto da ANCE unitamente ad ITACA (Istituto di studio delle Regioni), consultabile sul sito dell’Ance www.ance.it, “Oneri aziendali della sicurezza: le indicazioni di ITACA” del 5 marzo 2015. Si consiglia a tal fine di attenersi alle indicazioni del bando e dei sui allegati. Qualora il bando non fornisca alcuna prescrizione in merito, si consiglia di formulare l’offerta nel seguente modo: 1) Offerta con percentuale di sconto con aggiudicazione al miglior offerente: “…. si dichiara disposto ad offrire il …….% di sconto sull’importo delle opere, comprensivo dell’importo di € ……… (euro…………) per gli oneri di sicurezza interni aziendali (assoggettati al medesimo sconto di ribasso).” 2) Offerta a prezzi unitari, con la lista delle categorie: Sette colonne con le seguenti intestazioni: (1)Pro gr. (2) descrizione (3) unità di misura (4) quantità (5) prezzo unitario in cifre (6) prezzo unitario in lettere (7) prodotto di (5) x (4) “Prezzo offerto per le opere a corpo Euro (in cifre)…………………………………… (in lettere) ………………………………... Prezzo offerto per le opere a misura Euro (in cifre)…………………………………… (in lettere) ………………………………... Prezzo complessivo per le opere a corpo e a misura Euro(in cifre).............................. (in lettere) ………………………………..... di cui per oneri di sicurezza aziendali assoggettati a sconto di ribasso: (in cifre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (in lettere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ribasso percentuale rispetto al prezzo

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posto a base di gara per le opere a corpo e a misura (in cifre)…………………………………… (in lettere) ………………………………... Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) indicati dal bando Euro . . ...................................“

ANCHE PER IL MINISTERO DEL LAVORO L’IMPRESA CHE ASSUME LAVORAZIONI EDILI DEVE ESSERE ISCRITTA ALLA CASSA EDILE Si fa seguito a quanto già pubblicato sul precedente Notiziario per ritornare sul tema dell’applicazione del contratto edile per gli appalti di lavori edili e perciò dell’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per l’impresa appaltatrice e per i lavoratori addetti al cantiere. Il Ministero del Lavoro infatti, con la nota inviata del 1 luglio 2015, in risposta alla lettera congiunta delle parti sociali dell’edilizia, conferma l’orientamento da lungo sostenuto dalle medesime parti, secondo il quale le imprese partecipanti all’appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, qualificata come categoria prevalente nel disciplinare di gara, devono applicare il Ccnl edilizia (riportando a tal proposito anche il recente parere Anac n. 6 del 4 febbraio 2015). Il Ministero prosegue nella nota asserendo che può ragionevolmente affermarsi che un’impresa affidataria di lavori edili o prevalentemente edili è tenuta ad osservare, secondo il richiamo operato dall’art. 118, co. 6, del D.Lgs. n. 163/2006, il contratto collettivo nazionale e territoriale di zona in vigore per lo specifico settore edile, osservando integralmente le disposizioni relative al trattamento economico e normativo in esso contenute. Si conferma così anche l’orientamento già anticipato all’Ance in occasione della pubblicazione dei bandi tipo nel 2013. Rinviando ad eventuali ulteriori approfondimenti del caso, si evidenza l’importanza di tale chiarimento soprattutto alla luce delle fondamentali esigenze più volte ribadite dall’Ance di garantire la leale concorrenza tra le imprese, la parità di trattamento delle stesse e una elevata qualità nelle prestazioni richieste negli appalti. Ovviamente, prosegue il Ministero a corollario di quanto detto, l’obbligatorietà nell’applicazione del contratto dell’edilizia deve negarsi in capo ad un’impresa inquadrata o


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inquadrabile in un settore diverso da quello edile, comunque operante in una realtà di cantiere laddove l’attività affidata non sia prevalentemente edile. Per quanto concerne, poi, gli appalti privati il dicastero, sulla base della normativa contenuta nel Testo unico sulla Sicurezza (art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008) in merito alla valutazione dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa, svolge analogo ragionamento anche in considerazione della necessaria tutela in ambito previdenziale e assicurativo dei lavoratori medesimi. Pertanto, conferma che le imprese sono obbligate ad iscrivere i lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente ogni qualvolta l’oggetto dei lavori riguardi in misura prevalente la categoria di opere che rientrano tra le attività previste dal contratto del settore edile, indipendentemente dal comparto di riferimento. La nota, infine, rammenta i requisiti necessari per gli organismi bilaterali legittimati a svolgere le funzioni proprie individuate dal Testo Unico sulla Sicurezza.

CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA PER PRESENTARE L’OFFERTA L’ANAC CONFERMA PER IL 2015 LE TARIFFE SINORA IN VIGORE Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2015 è stato pubblicata la delibera dell’ANAC 9 dicembre 2014 relativa a “Autofinanziamento per l’anno 2015”, in cui, per il 5° anno consecutivo, non è stato previsto alcun aumento, rispetto agli importi dovuti all’Autorità per l’espletamento della sua attività di vigilanza. La delibera, concernente le modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è entrata in vigore a partire dallo scorso 1° gennaio (art. 6). Come è noto, la legge n. 266/2005 pone le spese di funzionamento dell’allora Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – per la parte non finanziata dallo Stato – a carico dei relativi operatori e dispone che sia la stessa Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, a determinare annualmente l’ammontare dei contributi a lei dovuti dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione. Si sottolinea che il contributo da corrispondere nel 2015 ad Anac è rimasto invariato, tuttavia, si ritiene opportuno richiamare ogni attenzione sui seguenti punti della deliberazione in parola.

Soggetti tenuti alla contribuzione Sono obbligati alla contribuzione a favore di Anac, nell’entità e con le modalità previste dalla delibera stessa, i seguenti soggetti pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero; b) gli operatori economici (imprese), nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a) ; c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella delibera viene riportata, in apposita tabella, l’entità della contribuzione, nonché stabiliti modalità e termini di versamento della stessa.

• uguale o maggiore a € 20.000.000, contributo pari a € 500,00.

Modalità e termini di versamento della contribuzione Le imprese che intendano partecipare a procedure di gara attivate da Stazioni appaltanti ed Enti aggiudicatori sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità a dette procedure e a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma (tramite inserimento della copia della ricevuta del pagamento all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa) è causa di esclusione dalla procedura di gara. Per le procedure di gara suddivise in più lotti gli operatori economici che partecipino ad uno o più lotti devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto, in ragione del rispettivo importo. Ai fini del versamento della contribuzione, le imprese devono attenersi alle istruzioni operative fornite da Anac e da questa pubblicate sul proprio sito all’indirizzo: http:// www.anticorruzione.it/portal/public/classic/ home/_riscossioni, attraverso cui è possibile anche accedere alle risposte date sulle domande più frequenti sull’argomento, ossia alle FAQ. Il pagamento è possibile anche tramite accesso all’AVCpass, raggiungibile all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/ classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass, in caso contrario per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi” http://www.anticorruzione.it/ portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ ServizioRiscossioneContributi. Nelle istruzioni operative è evidenziato che l’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Al riguardo, si evidenzia che all’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”.

Con l’occasione, si ricorda che sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, anche le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori e le SOA. Per quanto concerne queste ultime, le SOA continuano ad avere l’obbligo di versare un contributo pari al 2% dei ricavi (non degli utili) risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

Si ricorda, infine, che il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti sopra individuati, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva e che in caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Entità del contributo Le imprese che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate anche all’estero dalle Stazioni appaltanti e dagli Enti aggiudicatori (di cui agli articoli 32 e 207 del d. lgs. n. 163/2006) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità (art. 2, comma 1), i seguenti contributi, calcolati sull’Importo posto a base di gara: • inferiore a € 40.000, esente da contributo, • uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000, esente da contributo, • uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000, contributo pari a € 20,00, • uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000, contributo pari a € 35,00, • uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000, contributo pari a € 70,00, • uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000, contributo pari a € 80,00, • uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000, contributo pari a € 140,00, • uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000, contributo pari a€ 200,00,

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CENTRALI DI COMMITTENZA DEI COMUNI NON CAPOLUOGO - OBBLIGO PER GLI APPALTI DIFFERITO AL 1/11/2015 La Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15/7/2015 pubblica la legge 13/7/2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il comma 169 dell’articolo 1 interviene sulla disciplina delle centrali di committenza dei Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’articolo 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, mediante la proroga dei termini di entrata in vigore inizialmente stabiliti dall’articolo 23-ter del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. L’articolo 23-ter, infatti, aveva già differito i termini per la centralizzazione delle procedure di acquisizione dei Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’art. 33, comma 3-bis, al 1° gennaio 2015 per beni e servizi ed al 1° luglio 2015 per i lavori. Detti termini sono poi stati lteriormente prorogati al 1/9/2015 con legge 27/2/2015 n. 11 di conversione del decreto legge 192/2014. Ora il termine unico per le acquisizioni di beni, servizi e forniture, e viene differito al 1° novembre 2015

LA P.A. POTRA’ EFFETTUARE LE VERIFICHE DELLE “COMUNICAZIONI ANTIMAFIA” TRAMITE IL NUOVO SERVIZIO “SI.CE.ANT.” La vigente normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011) prevede che le pubbliche amministrazioni, gli enti e le aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti o e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84 (comunicazioni e informazioni). n particolare, la comunicazione antimafia attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011. Al fine di rendere maggiormente efficiente l’azione dello Stato contro la criminalità

organizzata, è stato elaborato il progetto Si.Ce.Ant (Sistema Certificazione Antimafia), volto a semplificare il procedimento di rilascio delle COMUNICAZIONI ANTIMAFIA. La procedura di accreditamento manuale alla piattaforma Si.Ce.Ant E’ DISPONIBILE per tutti gli Enti Pubblici della Provincia di Brescia che producono richieste di Comunicazioni Antimafia ex. art. 87. Le Stazioni Appaltanti della Provincia di Brescia possono richiedere all’Ufficio Antimafia gli accrediti per l’accesso alla piattaforma Si.Ce.Ant. L’utilizzo di quest’ultima procedura automatizza l’inserimento delle richieste di Comunicazione Antimafia, mettendo in grado direttamente l’Ente richiedente, attraverso una semplice modalità di inserimento, di ridurre enormemente i tempi di rilascio delle liberatorie. Attraverso la modulistica apposita è possibile richiedere alla Prefettura all’indirizzo protocollo.prefbs@pec.interno.it le utenze per gli operatori da abilitare e procedere con la successiva configurazione delle postazioni informatiche associate. Dette operazioni possono essere effettuate collegandosi al sito della Prefettura di Brescia, attivando nella parte in basso della prima colonna a sinistra della prima pagina del sito, la sezione “Banca Dati Nazionale Antimafia - Accesso tramite Si.CE.Ant.”. Secondo quanto comunicato dalla Prefettura, la banca dati nazionale unica dei dati antimafia, da ora BDNA, istituita dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”) all’articolo 96 e regolamentata con D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 (G.U. 30 ottobre 2014, n. 193) è lo strumento attraverso il quale ruota l’intero sistema informativo dell’Antimafia e il Si.Ce. Ant. (Sistema Certificazione Antimafia) Pertanto è istituita presso il Ministero dell’Interno la BDNA e definita la sua gestione attraverso una Sezione Centrale, che si avvale delle Sezioni Provinciali previste allo scopo presso le Prefetture-U.T.G., per lo svolgimento di alcuni ben definiti compiti che sono: • le attività tecniche e di formazione richieste dalla sezione centrale; • il rilascio, su delega della sezione centrale, delle credenziali di autenticazione nei casi previsti dagli articoli 19 e 20; • l’attività di verifica sul corretto utilizzo delle credenziali di autenticazione da parte degli operatori alle dipendenze dei concessionari di opere pubbliche, nonché dei contraenti generali; • la disattivazione delle credenziali di autenticazione da esse rilasciate nei casi previsti dagli articoli 20, comma 7, e 22. E’ quindi necessario che l’acquisizione della

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documentazione antimafia, nelle previste forme della “comunicazione antimafia” e “informazione antimafia”, avvenga tramite la consultazione della BDNA tramite l’applicativo Si.Ce.Ant. , con tempi e termini di cui all’art. 88 del. D. L.vo 159/2011. L’art.97 del citato D.L. vo 159/2011 prevede che : Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati può essere consultata, secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall’articolo 99, da: a) i soggetti indicati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto; b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) gli ordini professionali. Premesso che, nella fase iniziale è prevista l’acquisizione della sola Comunicazione Antimafia, la procedura di accreditamento alla piattaforma Si.Ce.Ant dovrà essere attivata da tutte le Stazioni Appaltanti che ne richiedono il rilascio, naturalmente compresi gli Enti Pubblici. Attraverso la modulistica apposita (Modelli 1 e 2) è possibile richiedere all’indirizzo protocollo.prefbs@pec.interno.it le utenze per gli operatori da abilitare ed una volta attivate queste ultime procedere con la successiva configurazione delle postazioni informatiche associate. Tutte le richieste e le comunicazioni relative agli accrediti e/o al funzionamento del collegamento, andranno indirizzate alla Sezione Provinciale di Brescia della BDNA e dovranno avere nell’oggetto la sigla iniziale BDNA-1612, necessaria ad identificarle automaticamente dal sistema di protocollo . L’utilizzo della procedura SI.CE.ANT. prevede l’inserimento diretto delle richieste di Comunicazione Antimafia, mettendo in grado l’Ente richiedente, attraverso una semplice modalità, di ridurre enormemente i tempi di rilascio delle liberatorie. A tal proposito si fa presente che ogni utente dovrà indicare un numero di cellulare in sede di richiesta di accreditamento. Al momento dell’accesso alla Banca Dati Si.Ce. Ant. l’operatore abilitato dovrà chiamare un numero verde gratuito dal suddetto cellulare, non necessariamente di servizio. La chiamata -sistema di autenticazione basato su SIM telefonica che non comporta alcun onere economico né per il dipendente né per l’amministrazione - è necessaria ad attivare la sessione di collegamento, attraverso l’identificazione puntuale della persona fisica autorizzata dall’amministrazione ad accedere alla banca dati. Sul sito della Prefettura saranno resi noti i numeri telefonici cui fare riferimento per le eventuali richieste di chiarimento tecnico relative all’installazione del software ed utilizzo del sistema.


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GIURISPRUDENZA LA SCELTA DELLA P.A. DI ATTIVARE IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA E‘ AMPIAMENTE DISCREZIONALE LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE GLOBALE E SINTETICA La scelta dell’amministrazione di attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è ampiamente discrezionale e può essere sindacata, in conseguenza, davanti al giudice amministrativo solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. La giurisprudenza ha anche chiarito che le valutazioni sul punto devono essere compiute dall’Amministrazione in modo globale e sintetico, con riguardo alla serietà dell’offerta nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci dell’offerta (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2662 del 26 maggio 2015, Sezione V n. 2274 del 6 maggio 2015).

L’IMPOSSIBILITÀ DI OTTENERE IL PASSOE CONFIGURA UNA CARENZA DOCUMENTALE NON “ESSENZIALE” (QUINDI NON SOGGETTA A SANZIONE)

(TAR Lazio Roma sez. II bis 7/8/2015 n. 10753) L’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dispone che, dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito “BDNCP”), istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Lo stesso articolo, al comma 3, primo periodo del Codice prevede che la verifica sia effettuata esclusivamente tramite la BDNCP.

Allo stesso comma, secondo periodo, del Codice si stabilisce che - ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l’inclusione nella BDNCP - il possesso di tali requisiti è verificato mediante l’applicazione delle disposizioni previste dal Codice e dal DPR n. 207/2010. (… ) In linea generale, si rammenta che il PASSOE si sostanzia in una liberatoria ai fini della privacy, che permette alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori di utilizzare il sistema per accedere, attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli enti certificanti, ai documenti posti a comprova delle dichiarazioni del concorrente. Tuttavia, nella gara sottoposta all’attenzione del Collegio, sono emersi dei malfunzionamenti del sistema e la conseguente impossibilità di ottenere il PASSOE. Al riguardo, si può ragionevolmente ritenere che si tratta di una carenza documentale “indispensabile” ai fini della verifica del requisito, ma non “essenziale” (quindi non soggetta ad alcuna sanzione).

LA QUALIFICAZIONE SOA DEVE PERMANERE ANCHE DURANTE L’ESECUZIONE

(Consiglio di Stato con Sentenza del 20/7/2015, n. 8) Nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dall’impresa non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione, senza soluzione di continuità. E’ quanto chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con Sentenza del 20 luglio 2015, n. 8, in cui è stata presa posizione sull’annosa questione della necessaria permanenza dei requisiti di qualificazione in gara ed in corso di esecuzione. Per quanto riguarda gli appalti di lavori, sarà pertanto necessario prestare la massima attenzione a non restare anche un solo giorno senza qualificazione SOA (o senza un requisito generale), perché laddove ciò si verificasse sarebbe messa a rischio la partecipazione alle gare di appalto e la prosecuzione dei contratti in corso di esecuzione. 1. Categorie “variate” Nella prima parte della sentenza dell’Adunanza Plenaria, la stessa enuncia i seguenti principi di diritto, concernenti l’ormai superato regime transitorio del d.P.R. n.

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207 del 2010: a) per le categorie non modificate dal nuovo regolamento è(ra) applicabile l’onere di verifica triennale (art. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e artt. 77 e 375, comma 12 del d.P.R. n. 207 del 2010); b) per le categorie “variate” non sussiste(va), durante il regime di proroga, l’obbligo di verifica triennale (artt. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e artt. 77 e 375, commi 13, 16 e 17, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm. ii). Si noti che il Presidente della soppressa Autorità per la vigilanza sui contatti pubblici si era espresso sul tema stabilendo la necessità dalla revisione triennale sugli attestati contenenti categorie “variate”, ai fini del mantenimento del vecchio attestato SOA rilasciato ex D.P.R. 34 del 2000 in regime di prorogatio (cfr. comunicati del 10 giugno e del 22 luglio 2011). 2. Motivazioni Per quanto riguarda la verifica delle categorie c.d. “variate”, tra l’ultimo regolamento n. 207 e il precedente n. 34, la sentenza si occupa di questioni ormai ratione temporis superate. La parte più interessante è quella riservata alla continuità della qualificazione. Nella sentenza l’Adunanza Plenaria chiarisce, infatti, che la continuità nel mantenimento dei requisiti, con cui l’impresa si qualifica, garantisce la serietà e della volontà di presentare un’offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell’instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti necessari. Infatti, secondo il Supremo Collegio, per “esigenze di trasparenza e di certezza del diritto, che non collidono col pur rilevante principio del favor partecipationis, la verifica del possesso, da parte del soggetto concorrente (ancor prima che aggiudicatario), dei requisiti di partecipazione alla gara deve ritenersi immanente all’intero procedimento di evidenza pubblica, a prescindere dalla indicazione, da parte del legislatore, di specifiche fasi espressamente dedicate alla verifica stessa, quali quelle di cui all’art. 11, comma 8 ed all’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006”. Se già questa posizione costituisce una novità rispetto ad un orientamento prevalente che preferiva individuare la necessità di dimostrare i requisiti in momenti specifici della gara, colpisce ancor più che, secondo l’Adunanza Plenaria, la continuità nel possesso dei requisiti generali e speciali dell’impresa debba proseguire per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto. Infatti, conclude l’Adunanza Plenaria, se ai sensi del Regolamento “la qualificazione in


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una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori della propria classifica” (art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010), la permanenza, nel caso di lavori, della SOA è necessaria sia per partecipare che per eseguire gli appalti. 3. Ultrattività dell’attestazione SOA Il tema della continuità nella qualificazione dell’esecutore comporta un richiamo indiretto alla disciplina regolamentare del D.P.R. 207/2010, che pone a carico dell’impresa l’onere di attivarsi, ai fini del rilascio di una nuova attestazione SOA o per la sola verifica triennale, rispettivamente almeno 90 giorni prima e non prima di 90 giorni prima la scadenza. Sulla base di tale onere è stato elaborato il principio, secondo cui l’impresa che abbia rispettato i termini per la verifica triennale, gli effetti decorrono dalla data di scadenza del triennio e, quindi, l’impresa rimane in possesso della qualificazione senza soluzione di continuità, poiché l’attestazione scaduta continua a ricoprire anche il periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente certificato e quella di rilascio del successivo (artt. 76 e 77 nonché Adunanza Plenaria n. 27 del 18 luglio 2012 e Circolare Min. Infrastrutture prot.n.4536 del 30 ottobre 2012 in merito all’interpretazione della tempestività nella revisione triennale di cui commi 1 e 7, art. 76 del Regolamento n. 207/2010). Il principio di ultrattività dell’attestazione di qualificazione è stato solo recentemente esteso anche al caso in cui l’impresa abbia avanzato tempestivamente istanza di rinnovo dell’attestazione SOA, invece che di verifica triennale (Parere A.N.AC. n. 8 del 4 febbraio 2015, Parere AVCP n. 30 gennaio 2014 n. 99 del 8 ottobre 2009, TAR Sicilia – Catania, Sez. I, sent. 4 marzo 2013, n. TAR Marche, Sez. I, sent. 13 settembre 2012, n. 579; TAR Basilicata, sent. 29 aprile 2013, n. 214). Questa evoluzione interpretativa, che conferma l’idea di una “saldatura” del periodo decorrente dalla scadenza triennale fino all’esito positivo della domanda di rinnovo, non è tuttavia ancora consolidata e, soprattutto, non sembrerebbe applicabile nel caso di scadenza quinquennale dell’attestato (cfr. anche Sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza 16 gennaio 2015, n. 70, di cui alla News Ance 29 maggio 2015). Ne consegue che le imprese, all’approssimarsi dei due termini triennale e quinquennale, dovranno prestare la massima attenzione e attivarsi, sottoscrivendo un nuovo contatto con la SOA, avendo prudenzialmente come riferimento il tempo massimo di attestazione e non quello minimo (180 giorni per il rinnovo e 90 giorni per la verifica). Tutto ciò, non dando per scontato che la nuova attestazione – facendo riferimento ad un periodo di riferimento diverso

da quella precedente – possa essere esattamente identica per categorie e classifiche a quella scadute. 4. Casi di perdita o ridimensionamento della SOA Un altro elemento di possibile criticità è rappresentato dalla perdita dell’attestazione, al di fuori delle naturali scadenze, nel caso in cui sia venuto meno uno dei requisirti sottostanti alla qualificazione SOA. A tutela della continuità nella qualificazione si elencano di seguito i casi, su cui le imprese dovranno fare “ricorso all’ordinaria diligenza”, in quanto forieri di un’interruzione della qualificazione dell’impresa: a. perdita della certificazione qualità, da cui è conseguite la decurtazione dell’attestato alla II classifica per tutte le categorie possedute; b. rideterminazione dell’attestato in revisione triennale, a causa dell’insufficienza dei requisiti economici dimostrati alla SOA (ad es. per la riduzione dei costi riservati ad attrezzature e personale); c. mancata sostituzione del direttore tecnico successivamente a dimissioni o allontanamento, nei casi cui vi è una connessione tra questo e l’attestazione SOA, perché in sede di attestazione vi è stato l’utilizzo dell’esperienza professionale maturata dallo stesso, o del titolo di questi, nei casi di categorie riguardanti interventi su beni tutelati; d. cessione di ramo di azienda qualificato (anche già considerato in precedenti attestazioni, poiché soggetto alla rivalutazione prevista dal nuovo “Manuale SOA”); e. scadenza o anticipata risoluzione del contratto di affitto, rispetto al quinquennio di attestazione, sulla base del quale l’impresa si è qualificata; f. perdita di un qualsiasi requisito di carattere generale, sui quali la SOA è tenuta alla verifica continua per tutta la durata dell’attestazione, ai sensi dell’art. 70, comma 1 lett. f) del Regolamento. 5. Conclusioni La posizione assunta dall’Adunanza Plenaria propone diversi argomenti di riflessione. Anzitutto, l’idea che una semplice interruzione della continuità nella qualificazione dell’impresa possa incidere sull’affidamento dell’appalto e, successivamente, sull’esecuzione dell’opera, non sembrerebbe trovare riscontro nei principi costituzionali di buon andamento ed economicità, soprattutto nel caso in cui l’opera sia quasi conclusa o sia urgente e la stazione appaltante, ciò nonostante, si veda costretta a indire una nuova gara. In secondo luogo, la posizione assunta semberebbe non in linea con il Codice dei contratti, sia per quanto riguarda la permanenza dei requisiti di qualificazione al di fuori

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dei momenti in cui questi debbono essere verificati in gara sia per quanto riguarda la fase di esecuzione. In particolare, riguardo a questo secondo aspetto, l’art. 135 elenca in casi in cui è possibile, per la stazione appaltante, risolvere i contratti in corso, chiarendo che solo la perdita di alcuni dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del Codice “possono” comportare la risoluzione del contratto (comma 1) e che la decadenza della SOA “obbliga” la revoca dell’appalto, unicamente qualora in sia stata rilascia sulla base di una falsa dichiarazione. Inoltre, non sembrerebbe tenersi conto che, sotto un profilo di capacità tecnica, nel corso dell’esecuzione la stazione appaltante essendo presente in cantiere può ben effettuare una valutazione “qualitativa” dell’operato dell’esecutrice, in ragioni di cui trova idonea tutela nell’eventuale applicazione il potere “civilistico” del recesso anticipato (art. 134) e della risoluzione in danno del contratto di appalto (art. 136) previsti dal Codice dei contratti. Infine, si evidenzia che potrebbe verificarsi una disparità di trattamento tra le imprese qualificate SOA e quelle qualificate in gara (perché estere o partecipanti ad appalti sotto i 150.000 euro), poiché per queste ultime non è prevista una scadenza dei requisiti speciali od una verifica continua di quelli generali.

NELL’APPALTO A CORPO IL PREZZO E’ INVARIABILE E NON HA RELAZIONE CON IL COMPUTO METRICO

(Cassazione civile sez. I,17/03/2015, N. 5262) In tema di appalto di opere pubbliche a corpo o “a forfait”, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, ex art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, sicché, ove risulti rispettato dalle parti di quel rapporto l’obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l’art. 1175 cod. civ. e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dall’appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell’appaltatore, grava su quest’ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell’opera rientri nell’alea normale del contratto, con conseguente deroga all’art. 1664 cod. civ.. Ciò, peraltro, non comporta un’alterazione della struttura o della funzione dell’appalto, che non si trasforma in un contratto aleatorio, benché l’allargamento del rischio accollato all’appaltatore releghi a situazioni affatto marginali la rilevanza della imprevedibilità delle condizioni di maggior difficoltà nell’esecuzione delle opere,


LAVORI PUBBLICI

potendo venire qui in considerazione solo situazioni che finiscano per incidere sulla natura stessa della prestazione. Deve pertanto ritenersi che nel contratto a corpo o a fofait “l’allargamento del rischio” accollato all’appaltatore releghi a situazioni del tutto marginali la rilevanza della imprevedibilità delle condizioni di maggior difficoltà nell’esecuzione delle opere, potendo venire qui in considerazione solo situazioni che finiscano per incidere sulla natura stessa della prestazione. Nel caso in esame la prestazione in discussione era uno scavo su una via pubblica. E il ricorrente non ha dedotto alcuna ragione plausibile per poter affermare che la presenza nel sottosuolo di una soletta di cemento doppia anzichè semplice abbia comportato un tale aggravio della prestazione da snaturarla rispetto all’originaria previsione contrattuale. Quando si tratti di appalto a corpo o a forfait, il prezzo finale è vincolante per l’appaltatore indipendentemente dal computo metrico, che risulta meramente indicativo delle modalità di formazione del prezzo globale (Cass., sez. 1, 7 giugno 2012, n. 9246).

FACOLTÀ DI NON AGGIUDICARE IN PRESENZA DI OFFERTE NON CONVENIENTI O IDONEE

(Consiglio di Stato sez. V 28/7/2015 n. 3721) Come più volte rilevato dalla giurisprudenza, in aggiunta agli ordinari poteri di autotutela il terzo comma dell’articolo 81 del d. lgs. n. 163 del 2006 consente alla stazione appaltante di non aggiudicare l’appalto qualora ritenga che le offerte presentate non siano convenienti o idonee. In tale ipotesi la mancata aggiudicazione del contratto non deriva dai vizi che inficiano gli atti di gara predisposti dalla stazione appaltante né da una rivalutazione dell’interesse pubblico che con essi si voleva perseguire, ma dipende da una negativa valutazione delle offerte presentate che, pur rispondendo formalmente ai requisiti previsti dalla lex specialis di gara, non sono ritenute dall’organo decidente idonee a soddisfare gli obiettivi perseguiti con la gara (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2848; sez. III, 16 ottobre 2012, n. 5282; sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1766). (..) Il RUP nel non aggiudicare la gara ha esercitato il potere espressamente riconosciuto dall’articolo 81, comma 3 del d. lgs. n.163 del 2006, circa la valutazione di convenienza dell’offerta. E’ di conseguenza destituito di fondamento il richiamo alla disposizione

di cui all’articolo 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, non essendo applicabile tale disposizione ove, come nel caso in esame, la scelta di non aggiudicare la gara consegua alla valutazione della non convenienza dell’offerta (cfr. sul punto, Cons. Stato, sez. III, 16 ottobre 2012, n. 5282).

L’AVVALIMENTO NON PUO’ ESSERE SOLO FORMALE MA DEVE CONSISTERE IN UN IMPEGNO CHIARO E CONCRETO A PRESTARE RISORSE E APPARATO ORGANIZZATIVO IN TUTTE LE PARTI CHE GIUSTIFICANO L’ATTRIBUZIONE DEL REQUISITO DI CUI CI SI AVVALE

(Consiglio di Stato sez. III 7/7/2015 n. 3390) L’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 contempla, in materia di avvalimento nelle gare di appalto, un procedimento negoziale complesso composto da atti unilaterali del concorrente (lettera a) e dell’impresa ausiliaria (lettera d), indirizzati alla stazione appaltante, nonché da un contratto tipico di avvalimento (lettera f) stipulato tra il concorrente e l’impresa ausiliaria. (..) Per giurisprudenza costante, l’impresa ausiliaria deve, peraltro, impegnarsi a mettere a disposizione dell’impresa ausiliata il requisito soggettivo del quale quest’ultima è priva non «quale mero valore astratto» ma indicando chiaramente con quali proprie risorse può far fronte alle esigenze per le quali si è impegnata a sopperire ai requisiti dei quali l’impresa ausiliata è carente, a seconda dei casi, con mezzi, personale o risorse economiche. Si è, in proposito, affermato, che l’esigenza di una puntuale individuazione dell’oggetto del contratto di avvalimento, «oltre ad avere un sicuro ancoraggio sul terreno civilistico, nella generale previsione codicistica che configura quale causa di nullità di ogni contratto l’indeterminatezza (ed indeterminabilità) del relativo oggetto, trova la propria essenziale giustificazione funzionale, inscindibilmente connessa alle procedure contrattuali del settore pubblico, nella necessità di non permettere - fin troppo - agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche» (Consiglio di Stato, Sez.V, n. 412 del 27 gennaio 2014, Sez. VI, n. 3310 del 13 giugno 2013). (..) In conseguenza, la pratica della mera riproduzione, nel testo dei contratti di

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avvalimento, della formula legislativa della messa a disposizione delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente (o di simili espressioni) è stata ritenuta tautologica e, come tale, indeterminata e quindi inidonea a permettere un sindacato, da parte della Stazione appaltante, sull’effettiva messa a disposizione dei requisiti (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 412 del 27 gennaio 2014 cit.). (..) L’art. 88, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) ha recepito, a livello normativo, tali principi stabilendo che il contratto di avvalimento deve riportare «in modo compiuto, esplicito ed esauriente …le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico». (..) In concreto, come questa Sezione ha già di recente ricordato (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2539 del 19 maggio 2015), il rispetto di tale principio è certamente più agevole nel cd. avvalimento operativo, nel quale l’impresa ausiliaria mette a disposizione dell’impresa ausiliata determinati requisiti di capacità tecnica o professionale. Mentre più complessa è l’applicazione concreta del principio quando l’avvalimento è prestato al (solo) fine di garantire la solidità patrimoniale dell’impresa partecipante alla gara (cd. avvalimento di garanzia). (..) Con riferimento, in particolare, all’avvalimento di garanzia, questa Sezione, ha ricordato che i requisiti di fatturato sono preordinati a garantire l’affidabilità del concorrente a sostenere finanziariamente sia l’attuazione dell’appalto, sia il risarcimento della stazione appaltante nel caso d’inadempimento. Ciò posto, benché il c.d. avvalimento “di garanzia” debba essere distinto da quello “operativo”, anche per l’avvalimento “di garanzia i relativi atti non possono risolversi in formule generiche e svincolate da qualsiasi collegamento con le risorse materiali o immateriali rese disponibili (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3057 del 17 giugno 2014). L’avvalimento di garanzia può spiegare, infatti, la sua funzione di assicurare alla stazione appaltante un partner commerciale con solidità patrimoniale proporzionata ai rischi di inadempimento contrattuale solo se rende palese la concreta disponibilità di risorse e dotazioni aziendali da fornire all’ausiliata. Il limite di operatività dell’istituto è dato, quindi, dal fatto che la messa a disposizione del requisito mancante non deve risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, ma è invece necessario che dal contratto risulti un impegno chiaro e concreto dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di garanzia (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2539 del 19 maggio 2015; n. 3057 del 17 giugno 2014).


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NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI È stato pubblicato sul BURL n. 34, Serie Ordinaria, del 19 agosto 2015 il Decreto del dirigente di unità operativa del 30 luglio 2015, n. 6480 recante: “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della d.g.r. 3868 del 17 luglio 2015”. Tale testo, redatto dalla Direzione regionale competente, raccoglie tutte le disposizioni regionali in materia di efficienza energetica degli edifici e recepisce le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici e per la certificazione energetica degli stessi contenute nei Decreti del 26 giugno 2015 e nell’Allegato Tecnico alla Delibera regionale 3868/2015. di seguito si riportano i principali contenuti del provvedimento. La revisione della procedura di calcolo e del relativo software CENED+ La Delibera stabilisce che il sistema relativo alla nuova procedura di calcolo entrerà in vigore: - a partire dal 1° ottobre 2015 per il calcolo della prestazione energetica ed il relativo Attestato degli edifici esistenti nello stato di fatto in cui si trovano; - dal 1° gennaio 2016 per la verifica del rispetto dei requisiti progettuali di prestazione energetica degli interventi. A tal proposito il passaggio che dovrebbe chiarire le modalità per la determinazione degli interventi che continueranno a rispettare le vecchie regole e di quelli che dovranno essere progettati e realizzati rispettando i nuovi limiti, non è di immediata comprensione. Per tale ragione, siamo in attesa di un chiarimento ufficiale da parte della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile. Con riferimento al software per la certificazione, su sollecitazione dell’Associazione, è stata messa a disposizione sul sito www. cened.it dal 31 luglio 2015 una prima versione del software di calcolo, in modo da avviare un rapido periodo di diffusione dello strumento tra i professionisti e gli operatori del settore. I requisiti di prestazione energetica per gli “Edifici a energia quasi zero” Come anticipato, il provvedimento conferma che i nuovi requisiti di prestazione energetica in Lombardia entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 per tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso. L’“Edificio a energia quasi zero”, così come definito dal Decreto nazionale sui requisiti minimi, è “l’edificio che rispetta tutti i requisiti

previsti al 2019/21 (dal Decreto sui requisiti minimi) e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili (così come definiti dal D.Lgs. 28/2011, allegato 3)”. Attestati di Prestazione Energetica per singola unità immobiliare A decorrere dal 1° ottobre 2015 gli Attestati di Prestazione Energetica dovranno essere riferiti ad una sola unità immobiliare. Soggetti certificatori – adeguamento ai requisiti previsti dal DPR 75/2013 Pur adeguando i requisiti previsti dalla normativa nazionale in merito ai titoli di studio e ai corsi di formazione,l’accreditamento del certificatore, resta circoscritto alle sole persone fisiche. sul sito www.ancebrescia.it sarannò disponibili le due presentazioni, predisposte dagli Uffici regionali, che evidenziano le novità introdotte dai Decreti nazionali e recepite nella disciplina regionale.

PREVENZIONE INCENDI: PUBBLICATE LE NUOVE NORME TECNICHE Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, relative a 34 delle 80 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011. Le norme, riportate nel decreto 3 agosto 2015 ed in vigore a partire dal 18 novembre 2015, si riferiscono ad attività industriali e produttive quali, tra le altre: - officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio (attività 9); - depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m (attività 36); - stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti (attività 56); - cementifici con oltre 25 addetti (attività 57). Si evidenzia che rimangono esclusi dal campo di applicazione delle nuove norme gli edifici destinati ad uso civile; gli ospedali/case di riposo; le strutture alberghiere/ricettive; le scuole, nonché i contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi (cosiddetti “diesel tank”) e i gruppi elettrogeni. Alle suddette attività, pertanto, continuano ad applicarsi le relative norme tecniche in vigore. In particolare, per i contenitoridistributori mobili di carburanti finalizzati

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al rifornimento di macchine in uso presso i cantieri si fa riferimento al D.M. 19 marzo 1990; per i gruppi elettrogeni, il riferimento normativo è costituito dal D.M. 13 luglio 2011. Le nuove norme tecniche PANTONE 281 comunque non sostituiscono leCMYK norme 100 -tecniche 72 - 0 - 32 di prevenzione incendi vigenti RGB 0 -per 40 - le 104singole attività: il progettista ha infatti facoltà di scegliere tra le due tipologie di riferimenti normativi. Le nuove norme si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività specificate all’articolo 2, comma 1, del decreto in esame, siano esse di nuova realizzazione ovvero esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento di attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, le nuove norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare. Nei casi in cui tali misure non siano compatibili, le nuove norme si applicano all’intera attività. Le norme tecniche possono altresì essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività specificate all’articolo 2, comma 1, del decreto in esame, che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del D.P.R. n. 151/2011. Per quanto riguarda la struttura delle norme, il decreto si compone di quattro sezioni: la sezione G, “Generalità”, contiene i principi fondamentali (tra cui le definizioni e i simboli grafici) per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività; la sezione S, “Strategia antincendio”, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili a tutte le attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio. A titolo esemplificativo, sono trattati in questa sezione la reazione e la resistenza al fuoco, la compartimentazione, l’esodo, il controllo dei fumi, la sicurezza degli impianti tecnologici, ecc.; la sezione V, “Regole tecniche verticali”, fornisce indicazioni ad hoc per le singole tipologie di attività (o ambiti di esse); la sezione M, “Metodi”, riporta metodologie di progettazione antincendio volte alla risoluzione di specifiche problematiche tecniche. In allegato il testo del decreto. Per quanto riguarda la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, fissata dal D.P.R. n. 151/2011, si veda il documento Ance “Pubblicato in G.U. il regolamento per la semplificazione in materia di prevenzione incendi” del 23 settembre 2011.

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NUOVE ISTRUZIONI PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRODOTTO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha emanato il decreto n. 213 dell’8 luglio 2015 recante istruzioni operative per il rilascio dell’autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del punto 11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (di seguito NTC 2008). Le NTC 2008, al suddetto punto 11.2.8, e la successiva Circolare esplicativa, prescrivono che gli stabilimenti che producono calcestruzzo con processo industrializzato

debbano dotarsi di un sistema permanente del controllo interno della produzione (di seguito FPC – Factory Production Control) e che detto sistema di controllo debba essere certificato da Organismi terzi indipendenti che operino in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021, a loro volta autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Le disposizioni contenute nelle istruzioni in esame stabiliscono i requisiti degli Organismi di certificazione del FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, le modalità di rilascio della loro autorizzazione da parte del Servizio Tecnico Centrale, nonché le caratteristiche delle attività di certificazione in riferimento all’accertamento della conformità del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato ai requisiti espressi nelle norme tecniche vigenti e nelle “Linee Guida per la produzione, il trasporto e il controllo del calcestruzzo preconfezionato” del Consiglio Superiore

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dei Lavori Pubblici. Come specificato al capitolo 6 delle Istruzioni, gli Organismi di certificazione già titolari di autorizzazione devono adeguarsi a quanto riportato nelle stesse istruzioni entro sei mesi dall’emanazione delle istruzioni stesse (quindi entro l’8 gennaio 2016), comunicando al Servizio Tecnico Centrale l’ottemperanza a quanto prescritto e trasmettendo le relative evidenze documentali che saranno oggetto di verifica. L’adeguamento deve essere comunque verificato in sede di rinnovo dell’autorizzazione. Qualora i certificati già emessi non riportino i contenuti previsti al punto 3.3.1. ed all’Allegato B delle istruzioni (contenente il nuovo modello di certificato), l’adeguamento dei certificati a tale nuovo modello dovrà avvenire mediante nuova emissione del certificato, senza ulteriori spese per il fabbricante, entro e non oltre un anno dalla data di emanazione delle istruzioni.


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LA DEMOLIZIONE DI UN INTERO FABBRICATO È AMMESSA SOLO QUANDO GLI INTERVENTI ABUSIVI SONO TALI DA NON RENDERE PIÙ IDENTIFICABILE E RIPRISTINABILE QUANTO REGOLARMENTE COSTRUITO

(CdS nella sentenza 23-06-2015 n. 3179) Il Consiglio di stato, annullando la sentenza del Tar Salerno n. 330/2015, chiarisce i motivi per cui ha ritenuto illegittimo l’ordine di demolizione di un intero fabbricato realizzato in base a regolare permesso di costruire tranne che per alcune opere eseguite in difformità (nella specie le difformità riscontrate consistevano nel fatto che era stato realizzato un “piano terra non previsto in progetto”, di superficie pari a mq. 77,73 ed altezza interna pari a m. 3,00, mentre l’originario piano terra approvato costituiva il primo piano, di altezza pari a m. 2,70 ed accresciuto in superficie a seguito della tamponatura del porticato; l’intero immobile era stato, inoltre, adibito ad uso residenziale). Si legge nella sentenza che “deve infatti ritenersi che la demolizione di un intero fabbricato, realizzato in parte con regolare titolo abilitativo, sia ammessa solo quando gli interventi abusivi risultino tali, da rendere non più identificabile e ripristinabile quanto regolarmente costruito”. E’ stato altresì evidenziato che le norme del TU Edilizia (artt. 31 e 34) laddove prevedano la rimozione delle difformità rilevate debbano essere applicate anche conformemente ai principi “di rilevanza anche comunitaria” di proporzionalità e ragionevolezza. Questo significa che se le difformità riscontrate non siano di entità tale da rendere non più identificabile e ripristinabile quanto regolarmente edificato l’ordinanza di demolizione dell’intera opera è illegittima. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 3238 del 2015, proposto dal signor Do.. Pa.., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Lo., An. Brambilla e Gi. Co., con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Via (omissis...); CONTRO Comune di Rofrano, rappresentato e difeso

dagli avvocati En. De Vi. e Ma. Ca., con domicilio eletto presso l’avv. Ca. De Vi. in Roma, Via (omissis...); nei confronti di Ri. Sc., rappresentata e difesa dall’avv. An. Ri., con domicilio eletto presso lo Studio Al. e Gi. Pl. in Roma, Via (omissis...); per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO, sez. I, n. 00330/2015, resa tra le parti, concernente demolizione di opere abusive; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ro. e di Ri. Sc.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 il Cons. Ga. De. Mi. e uditi per le parti gli avvocati Corbyons, De Vi. e Rizzo; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Salerno, sez. I, n. 330/15 del 9 febbraio 2015, notificata il 20 marzo 2015, è stato respinto il ricorso proposto dal signor Do.. Pa.. (attuale appellante) avverso una serie di atti, con cui il Comune di Rofrano accertava violazioni urbanistico-edilizie e - previa comunicazione di avvio del procedimento - ordinava la demolizione del fabbricato interessato dalle opere abusive, con erronea individuazione, però, delle opere stesse. Nella citata sentenza si dava atto - previa acquisizione di consulenza tecnica d’ufficio dell’avvenuta realizzazione non di un piano, sovrastante quello in precedenza assentito con concessione edilizia n. (omissis...) del 4 febbraio 1995 (come si affermava nel provvedimento impugnato), ma di un “piano terra non previsto in progetto… ricavato attraverso lo sbancamento di terreno, fino a raggiungere la quota di circa tre metri al di sotto dell’originaria quota di ingresso del fabbricato previsto sul lato est “; quello che si presentava come primo piano, quindi, era corrispondente “ all’originario piano terra approvato “. Tenuto conto di anche ulteriori difformità riscontrate (inerenti alla superficie, all’altezza ed alla destinazione d’so, da considerare unitariamente) lo stesso CTU individuava comunque una fattispecie di difformità totale, sanzionabile a norma dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, “stante il notevole aumento di volume del fabbricato ed il cambio di destinazione d’uso degli ambienti da agricolo a residenziale, il tutto in considerazione del regime vincolistico esistente”. Nella medesima sentenza si esprimeva quindi l’avviso che - nonostante l’erronea identificazione dell’abuso (“nel verbale di accertamento prima e nel provvedimento

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comunale poi “) - le difformità rispetto al progetto assentito fossero di entità tale, da costituire “realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plani-volumetriche e di utilizzazione “ rispetto a quello approvato, PANTONE 281 con conseguente corretta emanazione di CMYK 100 - 72 - 0 - 32 sanzione demolitoria dell’intero edificio, RGB 0 - 40 - 104 considerato anche l’esistente vincolo paesaggistico. Avverso la predetta sentenza è stato proposto l’atto di appello in esame (n. 3238/15, notificato il 9 aprile 2015), nel quale si sottolineava, in punto di fatto, come il fabbricato fosse stato in un primo tempo realizzato in conformità al titolo abilitativo, con fondamenta poggiate “ su pilastri di cemento armato posti a mt. 3,00 di profondità “. Attraverso interventi successivi (posti in essere, in ogni caso, prima che l’attuale appellante entrasse in possesso dell’immobile), era stato rimosso il terreno intorno ai pilastri e tamponato con laterizi quello che avrebbe dovuto essere un vuoto tecnico, con realizzazione di un ulteriore livello abitativo al di sotto di quello assentito. Tale situazione - erroneamente accertata e descritta nell’atto impugnato - risultava posta poi a fondamento della disposta demolizione anche della parte conforme dell’edificio. In tale contesto, la sentenza di prima grado era contestata per carenza e contraddittorietà della motivazione, nonché per falsa applicazione degli articoli 31, 32 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, difetto di istruttoria ed illogicità manifesta, essendo stata confermata la legittimità di un provvedimento, che la stessa sentenza riconosceva fondato su errati presupposti. Venivano quindi ribadite le censure, già prospettate in primo grado avverso il provvedimento in questione, con riferimento a violazione o falsa applicazione degli articoli 31, 32 e 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché 1 e 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto vari profili, potendo trovare applicazione, nel caso di specie, l’art. 34 del Testo unico, con salvaguardia della porzione di edificio, eseguita in conformità alla concessione. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ro. e la signora Ri. Sc., già intervenuta ad opponendum in primo grado, entrambi sottolineando la totale difformità dell’edificio rispetto all’originario titolo abilitativo, in quanto gli interventi effettuati dovrebbero essere valutati nella loro globalità e non come prospettato da controparte - in modo parcellizzato. Secondo l’Amministrazione comunale, in particolare “ il primo piano del fabbricato “ sarebbe “ totalmente abusivo… e comunque, se anche per tesi così non fosse, “ la sanzione comminata risulterebbe corretta, in presenza di “ una serie notevole di abusi….che considerati unitariamente vengono

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URBANISTICA

a stravolgere l’originaria progettazione “. Premesso quanto sopra - e ravvisata la sussistenza dei presupposti per emettere sentenza in forma semplificata, a norma dell’art. 60 cod. proc. amm., con rituale avviso alle parti - il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, risultando fondata ed assorbente la censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti, con riferimento all’identificazione del principale intervento abusivo, con conseguenze non irrilevanti, circa la natura della sanzione applicabile. Deve infatti essere sottolineato come l’originaria concessione edilizia del 4 febbraio 1995 consentisse l’installazione sull’area di cui trattasi di un edificio posto su un unico livello, ad uso in parte residenziale e in parte destinato a residenza agricola, per superfici pari - rispettivamente - a mq. 15,32 e 36,16, con un portico di mq. 23,52. Al momento del sopralluogo - secondo quanto attestato dal consulente tecnico d’ufficio - risultava realizzato un “piano terra non previsto in progetto “, di superficie pari a mq. 77,73 ed altezza interna pari a m. 3,00, mentre l’originario piano terra approvato costituiva il primo piano, di altezza pari a m. 2,70 ed accresciuto in superficie a seguito della tamponatura del porticato. L’intero immobile era stato, inoltre, adibito ad uso residenziale. Nell’ordinanza di demolizione impugnata si segnalava - fra le opere eseguite in difformità, rispetto al titolo edilizio originario - “ la realizzazione dell’intero primo piano “, con evidente travisamento della realtà dei fatti, che trova riscontro non solo nella ricordata CTU, ma anche nella documentazione progettuale e fotografica, depositata in atti, da cui emergono le caratteristiche orografiche del terreno e l’evidenza di uno scavo, attraverso il quale quelle che erano previste come fondazioni dell’edificio - portate interamente fuori terra e tamponate - erano state trasformate in un nuovo piano, sottostante a quello assentito. Tale intervento - di cui non è contestato il carattere abusivo - veniva a costituire un nuovo volume, autonomamente utilizzabile, mentre la superficie del piano superiore (divenuto tale a seguito dello scavo) era accresciuta per la tamponatura (altrettanto abusiva) del portico di 23 mq., originariamente autorizzato. Altre difformità minori riguardavano un modesto incremento (poco più di 2 mq.) del piano assentito e dell’altezza al colmo del tetto (circa 80 cm.). Alcune misurazioni sono contestate dall’interessato, che rivendica la conformità al progetto di quello che viene definito primo piano e sottolinea la possibilità di riportare lo stato dei luoghi come previsto dal progetto stesso, tramite reinterro dell’attuale piano terra, eliminazione delle tamponature del portico e ripristino della destinazione d’uso assentita.

In tale contesto, il Collegio rileva l’illegittimità dell’ordine di demolizione, impugnato in primo grado, sotto il duplice profilo del già accennato travisamento, circa la natura degli interventi effettuati, nonché della falsa applicazione degli articoli 31e 34 del citato d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Dette norme infatti, nella parte in cui prevedono la “ rimozione “ delle difformità rilevate, rispetto al progetto assentito, debbono trovare lettura conforme ai principi - di rilevanza anche comunitaria - di proporzionalità e ragionevolezza. In base a tali principi, ove sussista un manufatto regolarmente assentito ed autonomamente utilizzabile, l’esecuzione di altre opere, che comportino la realizzazione di un “ quid novi “, ugualmente suscettibile di utilizzazione autonoma, comporta applicazione del citato art. 31 solo per quanto abusivamente realizzato, quando lo “scorporo “ della parte assentita sia materialmente possibile (come nel caso in esame, potendosi riportare il terreno al livello originario, con ripristino del carattere di fondazione della parte interrata). Per le difformità parziali della parte regolarmente edificata, invece, la sanzione deve essere pure di tipo demolitorio, ma ai sensi dell’art. 34 del medesimo d.P.R. n. 380, per quanto riguarda il volume aggiuntivo, ricavato con mere tamponature del porticato autorizzato ed eventuale sanzione pecuniaria per altre difformità minori, ove non eliminabili “ senza pregiudizio della parte eseguita in conformità “ (come sembra ipotizzabile per il modesto eccesso di altezza e di superficie, fatto salvo in ogni caso anche il ripristino della destinazione d’uso, a suo tempo assentita). Deve infatti ritenersi che la demolizione di un intero fabbricato, realizzato in parte con regolare titolo abilitativo, sia ammessa solo quando gli interventi abusivi risultino tali, da rendere non più identificabile e ripristinabile quanto regolarmente edificato: situazione che non si ravvisa nel caso di specie e che, soprattutto, non appare adeguatamente valutata da parte del Comune, con immotivata e, a tal punto, sproporzionata compromissione degli interessi del proprietario dell’immobile, che potrebbe salvare il valore della proprietà, nella esatta misura corrispondente all’edificazione già assentita, senza alcuna lesione dell’’interesse pubblico al rispetto delle regole per la trasformazione del territorio, tenuto conto anche dei vincoli gravanti sullo stesso. Le ragioni esposte appaiono sufficienti per giustificare l’accoglimento dell’appello, con gli effetti precisati in motivazione e con assorbimento di ogni ulteriore ragione difensiva. Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa la compensazio-

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ne, previa valutazione delle contrapposte ragioni delle parti. DIRITTO P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla l’ordinanza n. 2446 del 30 aprile 2013, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Compensa le spese giudiziali. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati: Filippo Patroni Griffi, Presidente Claudio Contessa, Consigliere Gabriella De Mi., Consigliere, Estensore Giulio Castriota Sc., Consigliere Roberta Vigotti, Consigliere Depositata in segreteria il 23/06/2015

PERMESSO DI COSTRUIRE: ALCUNI INTERVENTI CHE DETERMINANO L’INIZIO DEI LAVORI

(TAR Campania – Napoli sez. II sentenza 9 luglio 2015 n. 3654) Il TAR Campania – Napoli sez. II con sentenza 9 luglio 2015 n. 3654 ha rigettato il ricorso contro il provvedimento del Comune che dichiarava la decadenza di un permesso di costruire per la realizzazione di un edificio, per mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio, come previsto dall’art.15 del DPR 6 giugno 2001 n.380 (Testo Unico dell’edilizia). Per principio consolidato, affermano i giudici, i lavori di edificazione possono ritenersi avviati nel termine prescritto “solo quando le opere eseguite siano di consistenza tale da comprovare l’effettiva volontà del titolare del titolo edilizio di realizzare quanto progettato”. Non rilevano ai fini della valutazione in concreto dell’effettiva volontà di avviare i lavori, le attività da ritenersi meramente simboliche o fittizie o comunque preparatorie a quelle necessarie a fini edificatori. Nella fattispecie il TAR, tenuto conto dell’intervento assentito, ha ritenuto inidonei ai fini del positivo riscontro della volontà di avviare i lavori di edificazione, interventi quali “lo sbancamento per realizzare una rampa di accesso al terreno, l’installazione di un cancello, l’edificazione di un muro di cinta e di una baracca per il deposito di attrezzi e materiali edili, l’installazione di tubature ed elementi per allacci ad impianti idrici ed elettrici, l’espianto delle alberature”.


URBANISTICA

SPETTANO ALLA P.A. I LAVORI DI BONIFICA DI UN SITO NON INQUINATO DALL’ATTUALE PROPRIETARIO

(Consiglio di Stato, sentenza 3544 del 1607-2015) Il Consiglio di Stato ha affermato che il proprietario di un sito inquinato, che non risulti essere autore dell’inquinamento, non deve provvedere alle operazioni di bonifica. Secondo i giudici, dalle disposizioni contenute nel d.lgs n. 152/2006 (codice dell’ambiente), si può sostenere che, se il responsabile dell’inquinamento non è individuabile, gli interventi necessari sono adottati dalla P.A. competente. Tali spese però potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento, chiedendo al proprietario il rimborso, il quale risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi (art. 253, comma 4). Il caso: La sentenza tratta di un area inquinata all’interno di un sito di interesse nazionale, nella quale operano una serie di aziende esercenti commercio all’ingrosso. Il complesso immobiliare consta di una superficie di circa 48.400 mq di suolo che, in passato, ospitava gli stabilimenti industriali di una società attiva nella produzione di fibre sintetiche. È inoltre presente anche una raffineria nelle vicinanze del complesso. La società proprietaria dell’area aveva prodotto, di sua iniziativa, un piano di caratterizzazione del sito presumendo che l’area potesse presentare concentrazioni di inquinanti superiori a quelle previste dalla normativa di settore. Successivamente, il Ministero dell’ambiente aveva indetto una conferenza di servizi con la quale chiedeva al proprietario un nuovo piano di caratterizzazione secondo dettagliate indicazioni prescritte nel verbale. La decisione: Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il verbale della conferenza di servizi con il quale alla società, nella veste di mera proprietaria dell’aria inquinata, pur non essendo l’autrice dell’inquinamento (risalente a molti decenni addietro ed imputabile ad altri soggetti giuridici), era stato intimato di eseguire la caratterizzazione del sito secondo le prescrizioni indicate nel verbale stesso. Il proprietario incolpevole quindi, secondo i giudici, non deve provvedere alla caratterizzazione del sito ma, sarà nel caso responsabile sul piano patrimoniale ed a tal titolo sarà tenuto, al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.

La giurisprudenza: Tale decisione è stata presa anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. (sentenza 4 marzo 2015) la quale, commentando la direttiva 20014/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, riporta: “il diritto dell’Unione non è di ostacolo ad una normativa nazionale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi”.

LA PROROGA TRIENNALE DEI PERMESSI CONVENZIONATI È AUTOMATICA ANCHE DOPO LA LORO SCADENZA

(TAR Piemonte sent. 31-7-2015, n. 1304) L’art. 30, comma 3 del Decreto Legge 69/2013 cd. “decreto del fare”, tenendo conto delle difficoltà in cui versano le imprese del settore edilizio nell’attuale congiuntura economica, ha previsto che “Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (…) come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della

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comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati (…)”. Successivamente l’art. 30, comma 3 bis dello stesso DL 69/2013 ha stabilito che “Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni”. Il TAR Piemonte con la sentenza della sezione II, 31 luglio 2015, n. 1304, ha stabilito importanti principi nell’applicazione di quest’ultima norma, aderendo all’interpretazione da sempre data dall’Ance e cioè che: - la proroga triennale dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati nell’ambito di convenzioni di lottizzazione prevista dall’art. 30 comma 3 bis opera automaticamente ed è dovuta anche qualora il termine originario sia già scaduto; - tale proroga di legge ha quindi una ampiezza maggiore rispetto a quella prevista dall’art. 30 comma 3 poiché non è soggetta a previa comunicazione al comune da parte del soggetto interessato e opera anche se i termini iniziali e finali sono già decorsi; - le ragioni alla base di questo trattamento più favorevole sono da individuare, da un lato, nella maggiore importanza e complessità degli interventi costruttivi che rientrano nei piani attuativi e dall’altro, nell’interesse pubblico a portare ad ultimazione il complesso di opere (specialmente le urbanizzazioni primarie e secondarie) in uno spazio temporale più lungo, considerata la difficile congiuntura economica e le conseguenti difficoltà in cui versano le imprese. Applicando questi principi il TAR Piemonte ha ritenuto illegittimo e annullato il provvedimento con cui un comune aveva dichiarato la decadenza di un permesso di costruire convenzionato, senza tener conto della proroga automatica del termine per l’ultimazione dei lavori.


VARIE COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

IMPRESE EDILI CHE POSSIEDONO AUTOCARRI ADIBITI AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO - RECUPERO DEL CONTRIBUTO VERSATO AL SSN SUI PREMI DI ASSICURAZIONE - AGEVOLAZIONI CONFERMATE PER IL 2015 (Comunicato Stampa del 2 luglio 2015)

Si segnala che tutte le imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto delle merci - sia per conto proprio che per conto terzi - possono recuperare nel 2015, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2014 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto merci. L’ammontare massimo dell’importo compensabile nel 2015 è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 2 luglio 2015. Le condizioni per poter compensare il contributo versato al SSN sono: ► che il veicolo abbia una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate; ► che il veicolo sia omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, ovvero che sia di categoria Euro 2 o superiore. La compensazione potrà essere effettuata

col modello F24 utilizzando il codice tributo “6793”. Gli uffici del Collegio costruttori sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

22:00. Tale orario, nel mese di ottobre, sarà accorciato di un’ora (dalle 8:00 alle 22:00).

Allegato: Comunicato del 2 luglio PANTONE Stampa 281 2015 (pubblicato sul100 sito internet CMYK - 72 - 0 - 32 di ANCE Brescia - Collegio RGB Costruttori) 0 - 40 - 104

PANTONE COOL GRAY 9 TRASPORTI ECCEZIONALI CMYK 0 - 0 - 0 - 60 CHIARIMENTI MINISTERIALI RGB 135 - 135 - 135

TRASPORTI - DIVIETI DI CIRCOLAZIONE Si riepilogano di seguito i divieti di circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate relativi ai prossimi mesi di agosto, settembre e ottobre. Calendario dei divieti di circolazione agosto 2015: ► sabato 1 agosto dalle 8:00 alle 22:00 ► domenica 2 agosto dalle 7:00 alle 22:00 ► venerdì 7 agosto dalle 14:00 alle 22:00 ► sabato 8 dalle 8:00 alle 22:00 ► domenica 9 agosto dalle 7:00 alle 22:00 ► sabato 15 agosto dalle 8:00 alle 22:00 ► domenica 16 agosto dalle 7:00 alle 22:00 ► sabato 22 agosto dalle 8:00 alle 16:00 ► domenica 23 agosto dalle 7:00 alle 22:00. ► sabato 29 agosto dalle 8:00 alle 16:00 ► domenica 30 agosto dalle 7:00 alle 22:00 Nel mese di settembre i divieti riguarderanno solo la domenica, dalle 7:00 alle

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Con la Nota n. 3756 del 27/7/2015 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha fornito nuovi chiarimenti per quanto riguarda i veicoli eccezionali e i trasporti effettuati in condizioni di eccezionalità. Al punto 2.3 per le machine operatrici si precisa che, come previsto dal Regolamento di attuazione del Codice della strada (art. 298 comma 3), occorre indicare sulla carta di circolazione i dati completi dell’impresa alla quale è affidata l’utilizzazione della macchina operatrice; in assenza di diverse disposizioni, la locazione senza conducente e il comodato d’uso soggiacciono a tale obbligo, sostitutivo della registrazione, e la carta di circolazione deve riportare i dati completi dell’impresa locataria o comodataria. Registrazione e targatura delle macchine operatrici (Art. 298 Art. 114 Cod. Strada) 1. Le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada ai sensi dell’art. 114 del codice, devono essere immatricolate presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo. 2. Il proprietario della macchina operatrice è tenuto ad indicare nella domanda di immatricolazione del veicolo i propri dati anagrafici e di residenza. 3. Nella stessa domanda, qualora ricorra, devono essere indicati anche i dati completi dell’impresa alla quale è affidata l’utilizzazione della macchina operatrice. Tale obbligo non ricorre per le macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kw. Tale obbligo non ricorre, altresì, per le macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle destinate alla finitura e trattamento dei manti stradali nonché per le macchine operatrici trainate. 4. All’atto della cessazione della circolazione di una macchina operatrice, il proprietario deve darne comunicazione ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. restituendo, altresì, la targa di immatricolazione e la relativa carta di circolazione. L’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia apposita ricevuta e provvede alla distruzione della targa, all’annullamento della carta di circolazione ed al conseguente aggiornamento


VARIE

dell’archivio del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C. 5. Il proprietario della macchina operatrice data in permuta deve comunicare ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. la temporanea cessazione dalla circolazione della macchina operatrice stessa indicando il depositario del mezzo e la sua sede. Autorizzazioni singole o multiple e descrizione del carico Al punto 3 la nota fornisce chiarimenti operativi sulla presentazione della richiesta di autorizzazioni singole o multiple e su come, ad esempio, deve essere “descritto” il carico. Circolazione dei mezzi d’opera Il punto 4 riguarda la circolazione dei mezzi d’opera. A tal fine la Nota precisa che: ► il veicolo avente le caratteristiche del mezzo d’opera, immatricolato a nome o in disponibilità di impresa che effettua il trasporto dei materiali indicati dall’art. 54, c. 1, lettera n), del Codice della Strada, nonché di quelli assimilati indicati dall’art. 11, c. 2, della legge n.454/1997, deve essere obbligatoriamente classificato come tale, con esplicita annotazione sulla carta di circolazione, come disposto dalla circolare della Direzione generale per la Motorizzazione prot. n. 2117 del 09/1/2008. La Nota ricorda, infine, che i mezzi d’opera possono essere autoveicoli isolati o complessi veicolari; questi ultimi sono omologati nel rispetto del rapporto di traino pari a 1,45, ai sensi del punto 2) dell’Appendice III - Art. 10 del Regolamento. Non necessitano di autorizzazione al transito: ► i mezzi d’opera costituiti da autocarro isolato, dal complesso formato da autocarro e rimorchio (o macchina operatrice trainata) con attrezzature spandisabbia, spandisale e simili, ovvero dal complesso formato da trattore e semirimorchio attrezzato per il trasporto esclusivo dei materiali indicati dall’art. 54, c. 1, lettera n), del Codice, nonché di quelli assimilati indicati dall’art. 11, c. 2, della legge n. 454/1997, o anche da trattore e semirimorchio (o macchina operatrice trainata) con attrezzature spandisabbia, spandisale e simili. In ogni caso, per poter circolare sulla viabilità ordinaria, indifferentemente se a vuoto o a carico, essi sono assoggettati al pagamento dell’indennizzo d’usura, alla tassa di possesso per il veicolo isolato, ovvero alla tassa di possesso integrata con la rimorchiabilità per il complesso. Sulla viabilità autostradale è inoltre dovuta una ulteriore somma, pari alla normale tariffa maggiorata del 50%, da versare insieme alla tariffa normale alle porte controllate manualmente, come previsto dall’art. 34,

comma 2, del Codice. E’ sempre necessaria l’autorizzazione per i complessi mezzi d’opera adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici (autotreni e autoarticolati); in tal caso l’indennizzo di usura è sempre dovuto: ■ per il veicolo trainante, mentre per il veicolo trainato sulla viabilità ordinaria è dovuto l’indennizzo ai sensi dell’ art. 18, comma 5, lett. b), del Regolamento, come già indicato nel paragrafo 1.2.2) della Direttiva ministeriale n. 4214/2014; ■ sulla viabilità autostradale si applica l’indennizzo di cui all’art. 18, comma 1, ovvero comma 3, del Regolamento, avendo a riferimento, secondo i casi, le masse complessive di cui all’art. 10, comma 8, lett. b), del Codice. La Nota ricorda, infine, che il pagamento dell’indennizzo di usura ai sensi dell’art. 34, comma 1, del Codice costituisce l’imprescindibile presupposto per la circolazione dei mezzi d’opera; in difetto di tale presupposto i suddetti veicoli o complessi di veicoli non hanno titolo alla circolazione, e dunque non possono essere rilasciate autorizzazioni. Indennizzo d’usura (Art. 18 e Art. 10 Cod. Strada) 1. La misura dell’indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l’autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall’articolo 62 del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell’anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti. 2. Dell’effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l’ente stesso non acquisisca altrimenti l’informazione dell’avvenuto pagamento. Nei casi in cui l’ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull’autorizzazione. Secondo le facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, l’annotazione può essere effettuata in forma digitale. (85)

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3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingressouscita, l’indennizzo è calcolato assumendo come valore “L” (elle) che figura nel calcolo di “I” - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile. 4. E’ consentita la valutazione convenzionale dell’indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all’articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all’atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l’effettivo carico del singolo trasporto. 5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue: a) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d’opera, e), f) e g): 1) sino a 20 t euro 510,26; 2) da oltre 20 t a 33 t euro 850,09 3) da oltre 33 t a 56 t euro 1.445,05 Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più; b) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d’opera: 1) sino a 20 t euro 169,91 2) da oltre 20 t a 33 t euro 297,48 3) da oltre 33 t a 56 t euro 510,26 4) da oltre 56 t a 70 t euro 850,09 Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più; c) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, comma 2, punto B), lettera c): 1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all’atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dal gestore del trasporto ferroviario. 6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l’autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal


VARIE

caso, l’autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all’entità della soluzione versata. Nel caso di complessi mezzi d’opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l’indennizzo d’usura di cui all’articolo 34, comma 1, del codice, la durata dell’autorizzazione è commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui all’articolo 10, comma 2-bis, del codice, l’indennizzo per la maggiore usura è corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell’autorizzazione non può essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l’indennizzo è corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5. 7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni. 8. Il pagamento dell’indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato nella misura di “X”/12 rispetto a quanto dovuto per l’intero anno, in conformità dei mesi “X” di validità dell’autorizzazione. 9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1° gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade. Allegato: Nota n. 3756 del 27 luglio 2015 (pubblicata sul sito internet di ANCE Brescia - Collegio Costruttori).

REVISIONE OBBLIGATORIA MACCHINE OPERATRICI IMMATRICOLATE Si segnala che è stato pubblicato il DM 20 maggio 2015 (GU n. 149 del 30/6/2015) sulla Revisione periodica delle macchine agricole ed operatrici (ai sensi degli artt. 111 e 114 del Codice della Strada) che sarà obbligatoria con gradualità a partire

dal prossimo 31 dicembre 2015. Per entrambe le tipologie di veicoli il decreto prevede che la revisione periodica sia effettuata ogni 5 anni in base al calendario riportato in Allegato al provvedimento. L’articolo 6 del decreto stabilisce tempi differenti per le diverse tipologie di macchine agricole e operatrici in circolazione. Le macchine operatici, soggette ad immatricolazione, per le quali sarà obbligatoria la revisione sono, ai sensi dell’art. 2 del DM: a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili; c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose. Nei prossimi mesi è prevista l’emanazione di un altro decreto attuativo che definirà in modo specifico le modalità di esecuzione della revisione, poiché le attuali indicazioni si riferiscono in generale ai veicoli. Le macchine operatrici sono sottoposte a revisione generale a far data dal 31 dicembre 2018. Si ricorda che ai sensi dell’art. 114 del Codice della Strada solo le macchine operatrici dotate di targa e quindi immatricolate possono circolare sulle strade aperte al pubblico.

AMBIENTE - NUOVE DEFINIZIONE DI PRODUTTORE E DI RACCOLTA E DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

(DL 19/6/2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6/8/2015, n. 125) Il Decreto Legge 19/6/2015, n. 78 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 6/8/2015, n. 125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”. Nella legge in questione sono confluiti gli artt. 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2015, n. 92. Le principali novità in materia ambientale sono contenute nei commi 16-bis e 16-ter dell’articolo 11 della legge e riguardano le definizioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” nonché dei chiarimenti per le imprese in attesa di rilascio dell’AIA. In particolare, viene modificata la definizione di “produttore dei rifiuti”, contenuta nell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente)”, estendendola non solo al produttore iniziale ma anche a: qualsiasi soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti. Da ciò deriva che, anche in presenza di eventuali clausole contrattuali, potrebbe esservi una responsabilità per gli adempi-

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menti amministrativi anche del committente che sino ad ora poteva considerarsi invece esonerato. Nella definizione di “raccolta” dei rifiuti, la nuova legge introduce una modifica, allineandosi alla direttiva europea sui rifiuti 2008/98/CE dove si chiarisce che: ► il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento. Per quanto riguarda invece il “deposito temporaneo”, vengono introdotte le seguenti modifiche: ► si include nella definizione di deposito temporaneo anche quello preliminare alla raccolta dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; ► si precisa che per luogo ove i rifiuti sono prodotti si deve intendere l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. L’art. 2 del D.L. 92/2015, confluito nella legge in esame, consente alle imprese in attesa di rilascio dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) di poter proseguire la propria attività nelle more dell’istruttoria per il rilascio, modificando la disciplina previgente che ne prevedeva l’interruzione entro il 7 luglio 2015, in caso di assenza di rilascio. In conclusione, si ricorda che, con l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2015, cessano gli effetti del decreto legge n. 92/2015.

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA - RECEPIMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) (Legge n.114 del 9 luglio 2015, art. 14)

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2015 la “Legge di delegazione europea” (Legge n.114 del 9/07/2015) che recepisce, nel nostro Paese, alcune importanti direttive europee. Tra le novità si segnala l’articolo 14 che fornice i criteri per il recepimento della nuova direttiva in materia di impatto ambientale (2014/52/Ue). Detti principi e criteri direttivi si aggiungono a quelli generali previsti dall’articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame (in quanto la direttiva è inclusa nell’allegato B del disegno di legge), e sono finalizzati a recepire gli obiettivi perseguiti dalla nuova direttiva, enunciati nei considerando della stessa. Il recepimento della


VARIE

direttiva da parte degli Stati membri dovrà avvenire entro il 16 maggio 2017. Nell’esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi: ■ semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche in relazione al coordinamento e all’integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni in campo ambientale; ■ rafforzamento della qualità della procedura di valutazione d’impatto ambientale; ■ razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni. I proventi delle sanzioni dovranno essere utilizzati per finalità connesse al potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale e di verifica del rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti di valutazione ambientale.

LEGGE 132/2015 IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E PROCESSUALE CIVILE Dal 20 agosto, è in Gazzetta Ufficiale la l. n. 132/2015 di conversione del decreto del DL 83/2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”. Tra le disposizioni confermate, si evidenziano, in particolare, le seguenti: Procedure concorsuali Vengono modificate numerose disposizioni del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) su: -finanziamento e continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti; -misure sulla competitività nel concordato preventivo con la possibilità di apertura ad offerte concorrenti per l’acquisto dell’azienda o di un suo ramo o di specifici beni e la possibilità per i creditori di presentare proposte di concordato alternative a quella presentata dall’imprenditore all’assemblea dei creditori; -requisiti della proposta di concordato, obblighi del commissario giudiziale e modalità di adesione alla proposta; -termine per l’omologazione del concordato preventivo; -terzietà ed indipendenza del curatore; -effetti sui contratti in corso di esecuzione in cui è parte il debitore che ha richiesto il concordato; - accordo di ristrutturazione dei debiti.

-Viene introdotta nel Codice Civile una forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso e vengono, altresì, apportate numerose modifiche alla disciplina dell’esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile. Materia fiscale Viene modificato il regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP). Organizzazione della Giustizia -Vengono dettate disposizioni di completamento del c.d. processo civile telematico, prevedendo, a modifica del DL 179/2012 convertito dalla L. 221/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), tra l’altro, che nei giudizi civili di ogni natura e grado gli atti introduttivi possano essere depositati telematicamente nonché nuovi stanziamenti per gli interventi di completamento del processo civile telematico; -vengono introdotti, in via sperimentale, incentivi fiscali alle parti che si sono avvalse nel 2015 delle procedure di negoziazione assistita e di arbitrato delineate dal capo II del DL 132/2014 convertito dalla L. 162/2014. Composizioni crisi da sovraindebitamento Viene modificato l’art. 8 della L. 3/2012, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, prevedendo la possibilità anche per i Consorzi Fidi, autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del Dlgs 385/1993, e gli intermediari finanziari, assoggettati al controllo della Banca d’Italia, di prestare le garanzie richieste in sede di presentazione

Procedure esecutive

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della proposta di accordo o di piano del consumatore. Le associazioni antiracket e antiusura, purché iscritte nell’albo tenuto dal Ministero dell’Interno, possono destinare contributi per agevolare il recupero dal sovraindebitamento, il cui rimborso potrà essere regolato nella proposta di accordo o di piano. Attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale oggetti di sequestro giudiziario E’ stato inserito nel testo del provvedimento il contenuto dell’art. 3 del DL 92/2015 (all’attenzione della Camera dei Deputati dove è destinato a decadere), recante misure per garantire l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale oggetti di sequestro giudiziario (ILVA). Conseguentemente, all’articolo 1 del disegno di legge di conversione in oggetto, vengono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto art. 3 del DL 92/2015. Pubblicità degli atti a legge intende velocizzare quanto più possibile le esecuzioni. Importante, a questo fine, la pubblicità degli atti sul sito del Ministero; su di esso saranno pubblicati gli avvisi delle espropriazioni forzate: la resa pubblica di tali avvisi avverrà in un’apposita area del sito, denominata «portale delle vendite pubbliche». Il tutto, però, a spese del creditore procedente. Stabilisce infatti il decreto: «Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell’importo di euro 100 a carico del creditore procedente»


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ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter del 07/08/2015 Padiglioni di Expo Milano 2015, al via il premio Internazionale di Architettura Appalti pubblici, l’Iva va esclusa dall’importo della fidejussione Crediti con le Pa, esteso a tutto il 2014 il termine delle cartelle ammesse a compensazione Rifiuti: cambiano le definizioni di produttore, raccolta e deposito temporaneo

Newsletter del 28/08/2015

Fatturazione elettronica tra privati: in Gazzetta il decreto attuativo

L’Ance a Delrio, più risorse alle infrastrutture e incentivi fiscali per la casa per far ripartire l’economia

Immobili pubblici da valorizzare, pubblicato il nuovo elenco

Formazione in edilizia, il Tar conferma l’esclusione dell’Unci

Permessi convenzionati, la proroga dei termini è automatica

Rilascio del Durc, respinto il ricorso del Cae Sardegna

Riforma pa, in vigore le nuove norme su silenzio assenso e autotutela

Premio Inail 2016: on line il nuovo modello OT 24 Sgravio dell’ 11,50%: confermata l’applicazione per il 2015 Prima casa: acquisto in leasing agevolato per gli under 35 Split payment: pubblicata la decisione dell’Ecofin

Legge Europea 2014: le novità per le costruzioni Trasporti eccezionali: dal ministero nuovi chiarimenti Gara d’appalto, la Soa deve essere valida fino alla conclusione dei lavori Edifici privati, se di pubblico interesse ok al permesso di costruire in deroga Jobs Act: i pareri delle commissioni sui decreti attuativi Fallimenti, dal Senato l’ok finale al decreto legge

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Prevenzione incendi: in vigore da novembre le nuove norme Rapporto Ispra 2015, in calo la produzione di rifiuti Rischio sismico in edifici storici: nuova scheda per la manutenzione


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