Notiziario Luglio 2014

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notiziario ASCENSORI

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA LUGLIO 2014

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54

SOMMARIO

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Manutenzione e territorio 6 milioni per il fiume Oglio, 50 per il bacino dell’Eridio

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Riforma della Provincia, la certezza dell’addio l’incertezza del futuro

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Amministrative 2014: la voglia di novità prevale nei ballottaggi

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Recupero archeologico, Brescia riapre al pubblico il Teatro romano

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Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2014 5 euro Quota di iscrizione al Gruppo Corrispondenti, che dà diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio escluse quelle destinate riservatamente ai soci: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi albi 60 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

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Indici Lavori pubblici

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Tecnica edilizia

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Varie Ance informa

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PIÙ RAPIDITÀ NEL FAR CONVERGERE LE RISORSE SU PROGETTI NON PIÙ DILAZIONABILI NEL TEMPO

IL PIANO “SBLOCCA ITALIA” RILANCIA BONIFICHE, PINACOTECA E CORDA MOLLE Lo “sblocca Italia” diventa “sblocca Brescia”, sospinto dai venti renziani che promettono di diradare la burocrazia dall’orizzonte delle molte opere che giacciono… su carta nel Belpaese e, ovviamente, anche nel Bresciano.

Brescia e provincia presentano alcuni punti chiave determinanti per un territorio che vuole crescere, svilupparsi, ma anche chiudere i conti con un passato che pesa. Come nel caso della bonifica dell’area Caffaro, iter che - come ha avuto modo di rimarcare recentemente lo stesso sindaco di Brescia Emilio Del Bono, è un percorso a ostacoli. La speranza è che si possa finalmente avviare una strada in discesa, dopo anni di rimpalli, richieste al Ministero e lungaggini di ogni tipo. Fugato il dubbio che sia sempre e comunque un problema di risorse (in molti casi ci sono, ma è difficile riuscire a investirle), uno degli ambiti più delicati ma, al contempo, potenzialmente appetibile è

La Pinacoteca rientra fra i progetti del piano “Sblocca Italia”

quello degli immobili che sorgono in centro storico. Edifici di pregio come, giusto per fare qualche esempio, palazzo Avogadro, palazzo Bonoris, Crociera di San Luca, l’ex Tribunale. Molto spesso avrebbero bisogno di interventi rilevanti, ma difficilmente Palazzo Loggia potrà mai disporre delle risorse necessarie per rimetterli a nuovo. Una soluzione potrebbe allora venire dalle alienazioni: vendendo alcune di queste storiche strutture si potrebbe rimettere in circolo un po’ di liquidità da girare 365

su vari fronti. Sempre in ambito culturale, l’Amministrazione comunale di Brescia vorrebbe recuperare la Pinacoteca, così come è al lavoro sul teatro romano. Ecco perché si guarda con tanta speranza alle manovre del Governo. In provincia la situazione è ancor più ingarbugliata: c’è, ad esempio, il fronte delle grandi infrastrutture, come la Corda molle, il cui completamento è finito schiacciato dalla scadenza della concessione per la gestione della A21. Terminata la fase degli espropri, si attendono buone nuove


ADESSO POTREBBE RIENTRARE IN CAMPO ANCHE L’AUTOSTRADA DELLA VALTROMPIA

proprio a livello di concessione, primo step perché la Corda molle possa mettere in calendario la “fase 2”, ovvero il completamento della riqualificazione della Sp19. Altro discorso delicato è quello dell’Autostrada della Valtrompia, che potrebbe ricevere proprio dallo “sblocca Italia” quel viatico che attende da tempo. Ma, per ora, siamo solo nel campo delle ipotesi. Sempre rimanendo in territori extracittadini, uno dei nodi più caldi riguarda l’aeroporto di Montichiari, il cui utilizzo - a livello di area - è stato frenato dai vincoli dell’Enav (Ente nazionale aviazione). Vincoli che non riguardano solo la possibilità di allargare il “patrimonio” di capannoni, ma anche l’aspetto residenziale. Alcuni sindaci lamentano di avere le mani legate senza le indicazioni dell’Enav, indicazioni che non arrivano tenendo in scacco ben quattro Comuni, anche se in misura disuguale, è bene sottolinearlo. Altri progetti da “sbloccare” sono quelli delle tre caserme di Pontevico, Flero e Sarezzo, tutte ancora da completare. Quella triumplina, addirittura, è al palo da quasi tre lustri. Oppure c’è il caso della passeggiata a lago di Desenzano, bloccata dalla mancanza del via libera del VI stormo di Ghedi. Oppure, per finire, l’ex teatro di Breno o il castello di Padenghe, entrambi in cerca di fondi. La partita è tutta da giocare: il premier Matteo Renzi ha “chiamato” i sindaci, quelli del Bresciano sono pronti a rispondere. In ballo c’è la possibilità di rimettere in circolo denari e cantieri, di questi tempi sarebbe una notizia non da poco.

Uno dei nodi più caldi riguarda l’aeroporto di Montichiari, il cui utilizzo - a livello di area - è stato frenato dai vincoli dell’Enav (Ente nazionale aviazione). Vincoli che non riguardano solo la possibilità di allargare il “patrimonio” di capannoni, ma anche l’aspetto residenziale.

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FINALMENTE ARRIVANO RISORSE PER DARE VITA A PROGETTI DI RECUPERO AMBIENTALE

MANUTENZIONE E TERRITORIO: SEI MLN PER IL FIUME OGLIO, 50 PER IL BACINO DELL’ERIDIO Fondi a catinelle per fiumi e laghi bresciani. O meglio, sarebbe più corretto parlare al singolare, visto che ci riferiamo in particolare al fiume Oglio - con un progetto di recupero nella Bassa ed uno di risistemazione idraulica in Valcamonica - ed al lago d’Idro, dove la Regione Lombardia garantirà 50 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’Eridio. Per esaminare gli stanziamenti destinati alla manutenzione del territorio partiamo dalle sponde del fiume Oglio, sulle quali - grazie ad un protocollo d’intesa siglato alla fine di maggio tra Amministrazione provinciale e i Comuni di Borgo San Giacomo, Quinzano, Verolavecchia e Pontevico - verranno investiti dal Broletto 367.000 euro. Un contributo che servirà a coprire l’80% dei costi degli interventi messi in preventivo. Analizzando il progetto nello specifico, 15mila euro prenderanno la strada per Acqualunga (Borgo San Giacomo) e serviranno

Per la manutenzione dell’Eridio sono stati stanziati 50 milioni di euro

a realizzare un punto di accesso al Pontevico, dove verrà recuperato fiume ed un’area da adibire a par- un immobile - denominato Colocheggio. In contrada Chiavicone nia di Pontevico - per ospitarvi un (territorio comunale di Quinzano) Ecomuseo della cultura fluviale serviranno 20mila euro per alle- dell’Oglio. All’interno della strutstire una pista tura troveranno spazio ciclo-pedonale sale espositive ed un Il territorio a servizio della punto ristoro, mentre il Roggia Savaro- bresciano ha urgente progetto prevede anche bisogno di opere di na. A Verolavecla costruzione di un apchia - località prodo, l’allestimento di consolidamento e Monticelli d’Oun’area per i picnic e messa in sicurezza glio - serviranla creazione di apposite no 17mila euro, aree sosta. Un progetto invece, per migliorare l’approdo ambizioso, dal costo totale di per i natanti e rimettere in sesto 393mila euro, 315mila dei quali l’area picnic. Lo sforzo economico arriveranno direttamente da Palazmaggiore sarà invece a favore di zo Broletto. 367


CON I FONDI PER L’OGLIO SI INTERVIENE TRA SONICO E MALONNO, A ESINE, PIANCOGNO E CIVIDATE

Con questo accordo si va così a completare il progetto Greenway, ovvero la “Strada verde dell’Oglio”, che consiste nella riqualificazione di una rete di percorsi voluta dal Parco dell’Oglio Nord. Si tratta di ben 24 interventi totali, per uno stanziamento di oltre 5 milioni di euro, 761mila stanziati dai Comuni interessati e circa 900mila dalla Brebemi. Che poi sono i soli fondi per ora disponibili. Stesso fiume, luogo diverso, nuovi investimenti. Parliamo di Sonico, in Valcamonica, dove, a 5 mesi dall’esondazione del fiume Oglio (che causò danni ad un tratto di circa 80 metri di Statale 42), sono arrivati nelle scorse settimane i 6 milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale per progettare e realizzare le necessarie opere di difesa del territorio. Inoltre, i fondi verranno utilizzati per intervenire in una zona al confine tra Sonico e Malonno, oltre che in aree dei Comuni di Esine, Piancogno e Cividate Camuno, nell’ottica di realizzare un argine sul fiume per proteggere centri abitati e attività produttive (costo 2,1 milioni di euro). Per quanto riguarda proprio Sonico, l’iter è stato così concepito: con un primo lotto da 600mila euro (a questo proposito, è bene ricordare come ne siano stati prima stanziati 738mila) partiranno gli interventi alla confluenza tra l’Oglio e il Val Rabbia; quindi, verrà completata l’opera, con 3,4 milioni di euro che verranno destinati al ripristino della funzionalità idraulica dell’Oglio stesso. Spostandoci, infine, sulle sponde del lago d’Idro, a gennaio l’assessore regionale al territorio

A 5 mesi dall’esondazione del fiume Oglio (che causò danni ad un tratto di circa 80 metri di Statale 42), sono arrivati nelle scorse settimane i 6 milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale per progettare e realizzare le necessarie opere di difesa del territorio.

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PER L’ERIDIO VIA LIBERA, DA PARTE DELLA REGIONE, ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO LACUSTRE

Viviana Beccalossi ha confermato il via libera, da parte della Regione, alle opere per la messa in sicurezza dell’Eridio. Una partita che vale ben 50 milioni di euro, che attende ora l’avvio delle procedure per la gara di appalto per poi realizzare le opere. L’incognita restano però gli Amici della terra Lago d’Idro e Valle Sabbia, che a forza di ricorsi e azioni di dissuasione stanno cercando di bloccare l’azione regionale. Una questione tutta da chiarire in attesa che la macchina dei lavori si cominci a muovere e

possa produrre quegli effetti desiderati sul territorio. Ovviamente gli stanziamenti di cui stiamo riferendo rappresentano solo un positivo inizio di un’operazione che avrebbe bisogno di risorse ben più ingenti. Il territorio bresciano, infatti, ha urgente bisogno di importanti interventi di risanamento e consolidamento per evitare smottamenti e piene. Il tema è noto e rappresenta un’idea importante di sviluppo e di investimento per il nostro Paese. Un’idea che è in linea con la ristrutturazione degli edifici e

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rappresenta un unicum sul quale investire per il futuro. La manutenzione dei beni esistenti e del territorio vede l’Italia in netto ritardo rispetto alla gran parte dei Paesi della Ue, dove interventi di questo tipo sono partiti ormai da almeno un decennio e stanno producendo risultati estremamente positivi. Più volte l’Ance ha sottolineato la necessità di dare avvio ad una campagna che coinvolga tutto il Paese, per fare in modo che una stagione piovosa non si trasformi in un disastro. Come è noto: prevenire è decisamente meglio che curare. ro.ramp.


IL 15 GIUGNO IL BROLETTO HA CHIUSO I BATTENTI PER RIAPRIRLI COME ENTE DI SECONDO LIVELLO

RIFORMA DELLA PROVINCIA: LA CERTEZZA DELL’ADDIO L’INCERTEZZA DEL FUTURO La certezza dell’addio, l’incertezza sul futuro. Al di là di una norma, sancita dalla “Legge Delrio” che declassa le Province senza cancellarle. Le smonta senza rottamarle davvero, in attesa che i decreti attuativi determinino le funzione delle “nuove” Province, trasformate in enti di secondo livello. Lo scorso 15 giugno Palazzo Broletto ha “chiuso i battenti”. Scaduto il mandato, la Provincia di Brescia così come l’abbiamo conosciuta in questi anni ha smesso di esistere. Addio al Consiglio provinciale ed al presidente della Provincia eletto dai cittadini, e via - ma bisognerà aspettare, formalmente, fino al prossimo ottobre - all’assemblea dei sindaci e ad un ente ridotto nelle dimensioni e nelle responsabilità. Partiamo dal principio, ovvero dal destino dell’attuale Giunta Molgora, la cui data di scadenza è stata procrastinata al 31 dicembre. A lungo si è speculato su quale sarebbe stata la decisione dell’attuale numero 1 di Palazzo Broletto.

L’eventuale rinuncia di Daniele Molgora avrebbe aperto la strada al commissariamento, passaggio obbligato fino all’elezione del nuovo presidente della Provincia. Alla fine Molgora ha scelto di restare, lui come quasi tutti i suoi assessori (si sono chiamati fuori, per ragioni diverse, solamente Aurelio Guarneri e Mario Maisetti): tutti l’hanno definita una scelta (a tempo determinato, sia chiaro, e 370

non fino alla fine del 2014) dettata dal senso di responsabilità, cercando di mettere in fila quelli che sono i principali progetti in campo. Parliamo di partite complesse e di non facile risoluzione, come il secondo stralcio della Corda molle (con tutta la questione del pagamento degli espropri) o l’avvio della tanto evocata autostrada della Valtrompia. E poi ancora la strada della Valsabbia, giusto per


IL PRESIDENTE MOLGORA GARANTIRÀ IL PASSAGGIO RESTANDO IN CARICA SINO AL 31 DICEMBRE

definire un quadro viabilistico di grande portata. Come detto, il nodo essenziale è legato al vuoto legislativo - almeno fino a quando il Governo non si esprimerà - su temi quali la scuola (vedi alla voce trasporto disabili, per cui c’è sempre il problema di integrare le poche risorse disponibili), la manutenzione delle strade. Oppure la Protezione civile. Chiaramente, fino a che non sarà stabilito cosa resterà in capo alle “nuove” Province, è difficile dare un giudizio di massima sulla riforma Delrio (definita uno schiaffo ai territori dal Governo Molgora). Ovviamente il nodo sta tutto in quegli ambiti che dovranno o tornare in capo alla Regione, o finire nelle mani dei Comuni. A meno di non credere alle teorie più pessimistiche, che prefigurano un accentramento nelle mani dello Stato di responsabilità che da anni sono delegate ai territori. Di certo l’opinione più diffusa è che le Amministrazioni comunali, da sole (non si parla quindi delle Unioni di Comuni) non avranno mai mezzi e risorse umane per far fronte a responsabilità a così tanti zeri. Aspetto, quest’ultimo, tutto ancora da rivedere. Infine, come funzionerà - tecnicamente - la Provincia? Legge alla mano, sarà gestita dal presidente, dal Consiglio provinciale e dall’assemblea dei sindaci, quest’ultima costituita dai sindaci costituita dai primi cittadini dei Comuni appartenenti alla provincia. Il presidente - che resterà in carica quattro anni - sarà eletto da sindaci e consiglieri dei Municipi del territorio (sono eleggibili solo i sindaci, tranne nel caso della prima elezione, che contempla la

possibilità a concorrere alla carica anche per i consiglieri provinciali uscenti). Quanto al Consiglio provinciale, sarà composto dal presidente e da sedici componenti, e sarà eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali. Tutto chiaro dunque, tranne che per un fatto: se le province non ci sono più, quella che rimane che tipo di ente sarà? La risposta è attesa nei prossimi mesi.

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Il presidente della Provincia, Daniele Molgora


IL BILANCIO DEL RINNOVO DI 147 GIUNTE COMUNALI CONTRASSEGNATO DALLA VOGLIA DI VOLTARE PAGINA

AMMINISTRATIVE 2014: LA VOGLIA DI NOVITÀ PREVALE NEI BALLOTTAGGI In bilico tra rinnovamento e voglia di conferme. Con almeno un paio di dati ineluttabili: l’exploit del Pd, trascinato dai venti renziani, e la tenuta della Lega Nord. Almeno sui grandi numeri. Ma oltre tutte le considerazioni, il dato vero è uno solo: anche ai ballottaggi gli elettori hanno mostrato di gradire il vento della novità. Dopo una campagna elettorale in qualche modo estenuante, la provincia di Brescia ha rinnovato 147 Giunte comunali, un lungo tour de force conclusosi con il ballottaggio dell’8 giugno, ballottaggio che ha coinvolto Montichiari, Lumezzane, Chiari e Ghedi. E proprio su questi quattro municipi era rivolta gran parte dell’attenzione, trattandosi di centri nei quali, in qualche modo, si doveva misurare se la voglia di cambiamento che si percepisce nell’aria poteva attecchire anche in zone in cui certe coalizioni, certe figure politiche erano radicate ben oltre le ideologie. Alla fine, in tre Comuni su quattro l’anelito alla

novità ha avuto ragione. In un quadro, è bene dirlo, di poderoso calo dell’affluenza, calo che ha raggiunto punte del 18%. Partiamo dall’unico caso di riconferma, quello di Ghedi, dove il sindaco uscente Lorenzo Borzi ha ottenuto il 53,21% delle preferenze. Un risultato che ha reso vano il tentativo dello sfidante, 372

Walter Migliorati, che per il secondo turno aveva riunito sotto di sé il centrosinistra, proprio quel centrosinistra che si era presentato spaccato il 25 maggio. Per il resto, come detto, è il trionfo della voglia di cambiamento. Come accaduto a Lumezzane, dove Matteo Zani si è imposto con un eloquente 63,20% di pre-


I RISULTATI SPESSO SONO ANDATI OLTRE I PRONOSTICI: L’ELETTORATO NON VOTA PIÙ LA BANDIERA

Il sindaco di Lumezzane, Matteo Zani

A Lumezzane, Matteo Zani si è imposto con un eloquente 63,20% di preferenze. Ribaltone nella Bassa dove a Chiari vince Massimo Vizzardi.

ferenze, conducendo la coalizione composta da Pd e Civica per Zani ad una vittoria schiacciante sul listone Forza Italia-Lega NordNcd-Udc, che schierava come candidato alla poltrona di sindaco Lucio Facchinetti. Ribaltone anche nella Bassa, a cominciare da Chiari, dove il 35enne Massimo Vizzardi ha sbaragliato la coalizione che sosteneva Giuseppe Gozzini, mettendo fine dopo dieci anni all’era Mazzatorta e, contestualmente, della Lega Nord. Una battaglia, quella clarense, decisa anche dagli accordi stretti nelle settimane cuscinetto tra primo turno e ballottaggio, alleanze che hanno permesso a Vizzardi di colmare lo svantaggio accusato a fine maggio. Poi, infine, c’è Montichiari, questa cittadina da 25mila abitanti circa che veniva da quindici anni di governo affidato alla Lega Nord (nell’ultimo quinquennio non proprio la Lega ufficiale, almeno per il primo periodo, ma sempre con in mente la filosofia del Carroccio), prima con Gianantonio Rosa, quindi con Elena Zanola. La quale ha visto fallire il tentativo di riconfermarsi inquilino del Municipio, sconfitta da Mario Fraccaro. Il preside dell’istituto superiore “Don Milani” ha ottenuto, alla guida di una coalizione assai eterogenea - che ha raccolto anche l’appoggio esterno di Forza Italia per il ballottaggio - il 52,69% dei voti. Dalla Bassa alla Valgobbia trionfa il desiderio di novità, una brezza che avrà cinque anni per provare a lasciare il segno.

Il sindaco di Montichiari, Mario Fraccaro

A Montichiari Mario Fraccaro si è imposto su Elena Zanola col il 52,69 % delle preferenze. A Ghedi riconferma del sindaco uscente, Lorenzo Borzi.

Il sindaco di Ghedi, Lorenzo Borzi

Il sindaco di Chiari, Massimo Vizzardi.

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È IL PRIMO STEP DI UN PROGETTO ARTICOLATO CHE RIGUARDA TUTTA L’AREA DI ROMA ANTICA

RECUPERO ARCHEOLOGICO: BRESCIA RIAPRE AL PUBBLICO IL TEATRO ROMANO Al pubblico non è mai stato aperto, se non in qualche occasione speciale. Ma dopo Ferragosto i bresciani e i turisti potranno finalmente visitare una parte del teatro romano, uno dei gioielli architettonici affacciati su via Musei. La Loggia, con il servizio Edilizia monumentale, ha messo a punto un progetto di prima sistemazione del teatro, affinché il pubblico possa ammirare, entrandovi e non solo dall’esterno, questa preziosa testimonianza dell’antica Brixia. Il progetto si inserisce in quella che la Giunta Del Bono ha indicato tra le priorità della sua agenda amministrativa: la valorizzazione dell’area archeologica che corre lungo via Musei, anche in vista di Expo 2015, e che ha uno dei suoi pilastri nel completamento del restyling del Capitolium. Trecentomila euro l’investimento per la prima trance di cui 200 del Comune, gli altri 100 ottenuti con il bando della Fondazione Comunità Bresciana. «L’intervento di recupero sta in un contesto molto più ampio — ha spiegato l’assessore alla cultura Laura Castelletti alla Commissione Lavori pubblici —; stiamo lavorando a un progetto che corrisponde al recupero dell’area archeologica più importante del

Il complesso, posto a fianco del Capitolium, rientra nell’area archeologica Unesco e risulta essere il secondo teatro più grande del Nord dopo Verona: 86 metri di larghezza e probabilmente 34 di altezza; la scena lunga 48 metri poteva ospitare circa 15mila persone. nord Italia che ha ottenuto il riconoscimento dell’Unesco». L’apertura del Teatro romano per ora sarà necessariamente limitata: visite guidate, iniziative culturali, ma non grandi spettacoli teatrali, che potranno andare in scena in futuro se il restauro archeologico proseguirà e ci saranno le risorse per farlo. Adesso, insomma, si punta alla messa in 374

sicurezza, premessa necessaria anche per consentire l’ingresso di visitatori. Il cronogramma dei lavori prevede di procedere per step. Il primo è la revisione completa della recinzione esterna sostituita da una nuova ringhiera che consentirà ai passanti di vicolo Fontanone (da cui si accede al teatro) di ammirare l’area, oggi quasi totalmente nascosta; poi la sistemazione e messa in sicurezza del ponte di accesso all’area; la riperimetrazione degli spazi interni con l’installazione di dissuasori. La seconda tranche di interventi prevede l’illuminazione che permetterà anche le visite notturne e che sarà realizzata verso la fine dell’anno. Il progetto proseguirà a


L’OBIETTIVO È QUELLO DI RECUPERARE IL SITO ALLA FUNZIONE ORIGINARIA ED OSPITARVI SPETTACOLI

La bellezza del centro storico di Brescia è indiscussa

stralci, alcuni scavi potranno essere fatti soltanto in futuro. Il complesso, posto a fianco del Capitolium, rientra nell’area archeologica Unesco e risulta essere il secondo teatro più grande del Nord dopo Verona: 86 metri di larghezza e probabilmente 34 di altezza; la scena lunga 48 metri poteva ospitare circa 15mila persone. Qualcuno vi ricorda in scena Vittorio Gassman, prima della fine degli anni Cinquanta, periodo nel quale il teatro romano chiuse. I lavori prevedono anche il riordino del materiale architettonico da esporre all’aperto per i primi visitatori, che potranno fruire di un mini percorso nella cavea predisposto con i requisiti di sicurezza necessari. «Dopo la quarta cella, che rimane il punto forte degli inter-

venti sull’area in vista di Expo, e il Viridarium, rimaneva in sospeso il teatro, che porterà a completezza l’intervento complessivo - ha spiegato Castelletti -. Il sogno è creare un collegamento con Santa Giulia così da proporre un percorso unitario». In vista dell’apertura di agosto, è annunciata anche la sistemazione di vicolo del Fontanone, con la rimozione dei cassonetti e delle automobili in sosta. Realizzata questa prima trance di lavori, l’obiettivo diventa più ambizioso. L’idea prevede l’ampliamento del percorso interno di visita, partendo dal portone dell’adiacente palazzo Maggi Gambara, passando lungo un camminamento sino alla cavea, per poi uscire dal ponte. La terza fase, i cui costi sono interamente da coprire, prevedrà un consoli375

damento di alcuni punti dell’area per permettere di passare lungo la scalinata, la cavea, il tunnel dei pilastrini (che la collega al Capitolium) e la scena, con un camminamento che dia la possibilità di godere dall’alto della cavea stessa. Per quanto riguarda le iniziative attorno al teatro in vista di Expo, il vicesindaco Laura Castelletti ha insistito anticipando l’idea di creare percorsi tematici in collaborazione con Bresciatourism per la valorizzazione culturale della zona. «Stiamo ragionando inoltre anche sulla possibilità di realizzare una sorta di fuori Expo diffuso - ha precisato l’assessore in quest’area affacciata su via Musei. Dopo l’area archeologica la priorità passerà alla Pinacoteca». Wilda Nervi


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

LAVORO - Inps - Durc - documento interno con esito negativo - messaggio n. 5192/2014 - Inps - D.L. n. 66/2014 - bonus Irpef di 80 euro - redditi derivanti da prestazioni previdenziali - circolare n. 67/2014

TRIBUTI pag. 378

pag. 378

- Inps - legge n. 2014/2011 - riforma del sistema pensionistico - contribuzione utile per la non riduzione della pensione anticipata nel regime “misto” - messaggio n. 5280/2014 pag. 383 - Inps - assegni per il nucleo familiare livelli di reddito per il periodo 1° luglio 201430 giugno 2015

pag. 385

- Inps - Inail - tasso degli interessi di differimento e misura sanzioni civili dall’11 giugno 2014 pag. 385 - Inps - regolamenti comunitari - scambio di dati fra le competenti istituzioni - sistema informatico europeo EESSI - proroga del periodo transitorio pag. 386 - Inail - L.n. 92/2012 - riforma del mercato del lavoro agevolazioni contributive circolare n. 28/2014 pag. 386 - Testo unico sulla sicurezza - d.lgs. 81/08 pubblicato l’ottavo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature - Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di maggio 2014

pag. 387

- Conversione in legge del “Decreto sulla Spending Review” misure fiscali

pag. 399

- Ristrutturazioni edilizie - nuova guida dell’Agenzia delle Entrate - maggio 2014

pag. 402

- Irpef - Imu: chiarimenti ministeriali

pag. 403

- Cessioni gratuite di aree al Comune - confermato l’assoggettamento ad imposta fissa di registro pag. 403 - Credito d’imposta (cd.”ArtBonus”) per favorire lo sviluppo della cultura e del turismo

- Locazioni stipulate con la P.A. - dal 1° luglio riduzione automatica del 15% del canone pag. 405 - Tasi - approvazione dei bollettini per il versamento postale pag. 405 - Investimento in macchinari e impianti e A.C.E. - pubblicato il nuovo “ decreto competitività” pag. 405

INDICI - Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo - Tfr - legge 297/82

pag. 387

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pag. 404

- Indice Istat del costo della vita

pag. 407 pag. 407 pag. 407


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

LAVORI PUBBLICI

VARIE

- Legge n. xxx - centrali di committenza costi pubblicità - tracciabilità flussi finanziari

pag. 408

- Caro materiali: nessuna compensazione prevista per l’anno 2013 rispetto al 2012

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- Soppressione dei modelli G.A.P.

pag. 410

- Soppressione dell’Avcp e suo trasferimento all’Autorità anticorruzione

pag. 410

- Giustificativi dell’offerta - ammissibilità compensazioni tra sottostime e sovrastime

pag. 411

- Sistri - chiarimenti per il versamento del contributo annuale pag. 415 - Sistri: nuove semplificazioni procedurali

pag. 415

- Bonifiche: al via la procedura semplificata

pag. 415

- Bando giovani coppie per l’accesso alla prima casa

pag. 415

ANCE INFORMA

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TECNICA EDILIZIA - Semplificata l’autorizzazione paesaggistica: recepite le proposte dell’Ance pag. 412 - Le deroghe in materia di barriere architettoniche pag. 412

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LAVORO

INPS - DURC - DOCUMENTO INTERNO CON ESITO NEGATIVO MESSAGGIO N. 5192/2014 Si informa che l’Inps con messaggio n. 5192 del 6 giugno 2014, che si riproduce in calce alla presente nota, ha segnalato che, a modifica di quanto indicato nel messaggio n. 2889/2014 (cfr. Not. n. 4/2014), il “Preavviso di DURC interno negativo” viene inviato, tramite PEC, all’intermediario abilitato; qualora non sia disponibile l’indirizzo PEC dell’intermediario, il preavviso viene inviato all’indirizzo PEC dell’azienda, ovvero del suo titolare/legale rappresentante; in mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all’azienda mediante raccomandata. A tal proposito si rammenta che l’Istituto con messaggio n. 4069 del 14 aprile 2014 (cfr. Not. n. 5/2014) ha fornito chiarimenti circa il nuovo sistema di gestione del “DURC interno” per l’individuazione e la contestazione di irregolarità incompatibili con i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale. Nel menzionato messaggio l’Istituto ha, fra l’altro, reso noto che, tenuto conto delle difficoltà riscontrate in fase di avvio del predetto sistema, illustrato dal messaggio n. 2889 del 27 febbraio 2014, le prime comunicazioni di “Preavviso di DURC interno negativo”, sarebbero state inviate, tramite posta elettronica certificata (PEC), il 15 maggio 2014. Secondo quanto specificato dall’Istituto al punto 1. del messaggio n. 2889/2014, il “Preavviso di DURC interno negativo” reca l’indicazione delle irregolarità riscontrate, l’invito a regolarizzare entro quindici giorni, l’avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, verrà generato un “DURC interno negativo”. L’Inps ricorda a ta proposito che il processo di invio della PEC: a) si considera positivamente concluso soltanto all’atto della ricezione della ricevuta che attesta l’effettiva consegna al destinatario; b) può concludersi con esito negativo anche nell’ipotesi in cui, pur essendo stata recapitata la comunicazione, non sia andata a buon fine la sola restituzione della ricevuta di consegna. In questo caso dovrà essere emessa una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente. I quindici giorni utili ai fini della regolarizzazione decorreranno dalla data di notifica della nuova comunicazione, regolarmente recapitata, come attestato dalla notifica di consegna. Il messaggio in discorso precisa inoltre che la presentazione della domanda di dilazione di crediti (in fase amministrativa o presso gli Agenti della riscossione) nei quindici giorni assegnati dal “Preavviso di DURC interno negativo” impedisce, all’interno del

“Cassetto Previdenziale”, la trasformazione del “Semaforo” da “giallo” (segnalazione di “allarme temporaneo”) a “rosso” (situazione incompatibile con la fruizione dei benefici). Il “Semaforo giallo” rimane pertanto sospeso fino al termine entro il quale deve essere definita l’istanza di dilazione, ovvero (in caso di accoglimento di quest’ultima) sino al termine entro cui il datore di lavoro deve versare la prima rata. Una volta scaduti i suddetti termini, i servizi informativi centrali dell’INPS verificheranno l’esito positivo o negativo del procedimento ed elaboreranno il “DURC interno” corrispondente. Come evidenziato nel messaggio n. 2889/2014, nella fase di avvio del sistema tale “DURC interno” varrà anche per i mesi pregressi. Nelle ipotesi in cui la rateazione del debito contributivo venga avviata tardivamente per causa non imputabile al datore di lavoro, il “DURC negativo” potrà essere annullato (in proposito l’Istituto fa riserva di fornire alle proprie Strutture territoriali indicazioni più dettagliate). Inps Roma, 6 giugno 2014 messaggio n. 5192 Oggetto: DURC interno negativo” - Modifiche e integrazioni al messaggio 2889/2014 riguardanti le modalità di invio del preavviso e la gestione delle istanze di dilazione. Con il messaggio n. 2889 del 27.2.2014 è stato delineato il nuovo sistema di gestione del DURC interno, cui sono subordinati i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; con il successivo messaggio n. 4069 del 14.4.2014 è stato previsto che, a decorrere dal mese di maggio 2014 sarebbero stati inviati i primi “preavvisi di DURC interno negativo”, contenenti l’invito a regolarizzare la posizione contributiva. L’articolo 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 stabilisce che – ai fini del rilascio del DURC - l’ invito a regolarizzare la propria posizione sia inoltrato al contribuente mediante posta elettronica certificata (PEC), direttamente o per il tramite dell’intermediario, abilitato ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12. In conformità a tale disposizione di legge - a parziale modifica di quanto indicato nel messaggio 2889/2014 - si precisa che il preavviso di Durc interno negativo viene inviato tramite PEC all’intermediario; nell’ipotesi in cui non sia disponibile l’indirizzo PEC dell’intermediario, il preavviso viene inviato all’indirizzo PEC dell’azienda ovvero del suo titolare/ legale rappresentante; in mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita

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all’azienda con Raccomandata. Con l’occasione si ricorda che il processo di invio della PEC si considera positivamente concluso soltanto all’atto della ricezione della ricevuta che attesta l’effettiva consegna al destinatario. Tale processo può concludersi con esito negativo anche nel caso in cui, pur essendo stata recapitata la comunicazione, non sia andata a buon fine la sola restituzione della ricevuta di consegna. In tal caso si provvederà a emettere una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente. I 15 giorni utili alla regolarizzazione decorreranno dalla data di notifica della nuova comunicazione, regolarmente recapitata come attestato dalla notifica di consegna. Dilazioni di crediti in fase amministrativa o presso gli Agenti della riscossione. La presentazione della domanda di dilazione nei 15 giorni assegnati dal preavviso di Durc interno negativo impedisce - senza necessità che le Sedi effettuino forzature - la trasformazione del semaforo da giallo in rosso; ciò significa che il semaforo giallo rimane sospeso fino al termine entro cui deve essere definita l’istanza di dilazione ovvero – in caso di accoglimento dell’istanza – fino al termine entro cui il datore di lavoro deve versare la prima rata . Scaduti tali termini, i sistemi informativi centrali verificheranno l’esito positivo/negativo del procedimento ed elaboreranno il Durc interno corrispondente; in questa fase di avvio del sistema – conformemente a quanto illustrato con il messaggio 2889/2014 – tale DURC interno varrà anche per i mesi pregressi. In casi particolari, in cui la rateazione del debito contributivo sia avviata tardivamente per cause non imputabili al datore di lavoro, sarà possibile annullare il DURC negativo (forzando il semaforo contrassegnato con il lucchetto chiuso); al riguardo verranno fornite indicazioni più dettagliate.

INPS - D.L. N. 66/2014 BONUS IRPEF DI 80 EURO REDDITI DERIVANTI DA PRESTAZIONI PREVIDENZIALI CIRCOLARE N. 67/2014 Si informa che l’Inps ha fornito con la circolare della n. 67 del 29 maggio 2014, che si riporta in calce alla presente nota, chiarimenti in merito al credito IRPEF riconosciuto dall’art. 1 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (circolare del Collegio n. 88/2014), per il solo periodo di imposta 2014, ai titolari di


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reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda determinata su detti redditi sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Nello specifico, la circolare in commento fornisce precisazioni circa l’applicabilità di tale credito alle prestazioni a sostegno del reddito, alle prestazioni di accompagnamento alla pensione ed alle prestazioni pensionistiche complementari ed integrative. Prestazioni a sostegno del reddito In via preliminare, l’Istituto ricorda che le prestazioni a sostegno del reddito sono legate al verificarsi di eventi che possono insorgere durante il rapporto di lavoro (ad esempio, prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni, malattia e maternità), oppure alla cessazione del medesimo (quali le indennità ASpI e mini-ASpI). Nei casi in cui le suddette prestazioni siano anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all’INPS, il sostituto d’imposta è il datore di lavoro, che dovrà quindi riconoscere l’eventuale credito IRPEF spettante. Per le prestazioni il cui pagamento sia invece effettuato direttamente all’assicurato dall’Inps, è l’Istituto stesso che, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà riconoscere l’eventuale credito spettante ai potenziali beneficiari. Ciò premesso, la circolare in commento sottolinea che: - le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina del credito di cui trattasi, in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 49 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; - anche i percettori di prestazioni a sostegno del reddito hanno diritto alle detrazioni previste dall’art. 13, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, che competono nell’anno in cui i redditi vengono erogati e sono assoggettate a tassazione corrente. Sulla scorta delle indicazioni contenute nelle circolari della Agenzia delle Entrate n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014, l’Inps sottolinea, fra l’altro, che: - il credito deve essere calcolato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero dei giorni lavorati nell’anno (che hanno dato diritto alle detrazioni di lavoro); - nel caso delle prestazioni a sostegno del reddito (sia erogate in costanza di rapporto di lavoro che a seguito di cessazione dello stesso), per le indennità corrisposte dall’Istituto le detrazioni di lavoro spettano in relazione ai giorni indennizzati (ad esempio, per l’indennità ASpI e mini-ASpI, con riferimento ai giorni di erogazione della prestazione); - l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, è

tenuto a riconoscere in via automatica il credito, determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore, quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal Casellario Centrale delle Pensioni. La circolare in discorso fa inoltre presente che, ai fini della determinazione del credito, le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in due categorie: a) prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale”. Per queste fattispecie si tiene conto della durata teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31 dicembre 2014 o altra data precedente se la scadenza è anteriore. Rientrano in tale categoria (ove si accertino i requisiti previsti per il riconoscimento del credito): - le indennità ASpI e mini-ASpI; - l’indennità di mobilità ordinaria; - i trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia; - i sussidi per i lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work; - i crediti di lavoro, di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (cosiddette “ultime tre mensilità”), pagati dal Fondo di garanzia istituito dall’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297; - le indennità di maternità per congedo obbligatorio; - il congedo obbligatorio del lavoratore padre. b) Prestazioni per le quali il credito verrà determinato in base ai dati disponibili e nel momento in cui si verifichi il requisito di accesso alla soglia minima del reddito, per il quale l’imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente, come stabilito dall’art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986. In questa categoria rientrano: - le prestazioni legate alle integrazioni salariali per le quali non si conosce in via previsionale la durata della prestazione né l’effettiva fruizione da parte del singolo lavoratore (in quanto sono previsti provvedimenti di autorizzazione concessi all’azienda e non al singolo lavoratore). In tali ipotesi il credito sarà riconosciuto in base ai singoli pagamenti mensilmente effettuati; - nonché, fra le altre, l’indennità di malattia, l’indennità di congedo parentale, il congedo facoltativo del padre, le indennità antitubercolari, i permessi ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, le prestazioni di congedo straordinario ed i trattamenti di disoccupazione agricola. Restano escluse dall’ambito di applicazione della normativa in esame: - le prestazioni a sostegno del reddito sog-

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gette a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, quali, in particolare: - il trattamento di fine rapporto corrisposto, nei casi di insolvenza del datore di lavoro, dal Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della Legge n. 297/1982; - l’indennità “una tantum” riconosciuta dall’art. 2, commi 51-56, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, in presenza dei requisiti indicati dallo stessa norma; - i pagamenti arretrati delle prestazioni a sostegno del reddito elencate nelle precedenti lettere a) e b), ove rientrino nel regime fiscale dettato dall’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986; - i pagamenti anticipati, in unica soluzione, delle indennità ASpI e mini-ASpI (ai sensi dell’art. 2, comma 19, della Legge n. 92/2012), della indennità di mobilità (ai sensi dell’art. 7, comma 5, della Legge 23 luglio 1991, n. 223), del compenso/sussidio in favore dei lavoratori socialmente utili per avviare l’autoimpiego, del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to Work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalla Regione, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi; -•le indennità di maternità per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre) e le indennità di maternità e di malattia per i liberi professionisti, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, in quanto tali indennità costituiscono redditi di lavoro autonomo; - le prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali, come i trattamenti di famiglia. Prestazioni di accompagnamento alla pensione In proposito, la circolare in questione osserva che rientrano nell’ambito di applicazione del credito introdotto dall’art. 1 del DecretoLegge n. 66/2014, laddove ricorrano tutte le altre condizioni stabilite per il riconoscimento del beneficio: - la prestazione di esodo prevista dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n. 92/2012, nel testo novellato dall’art. 34, comma 54, lettere b) e c), della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, a favore dei lavoratori prossimi al trattamento di pensione, in quanto soggetta al regime della tassazione ordinaria; - gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo Ferrovie dello Stato, dal Fondo imprese di assicurazione (restano esclusi gli assegni straordinari erogati dai Fondi bancari e dal Fondo Poste Italiane, in quanto assoggettati al regime della tassazione separata).


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Prestazioni pensionistiche complementari L’Inps pone in rilievo che fra i redditi assimilati i cui percettori sono ammessi al beneficio in oggetto sono ricomprese anche le prestazioni pensionistiche complementari ed integrative qualificate come Fondi di previdenza complementare. Gli Enti, diversi dall’Inps, erogatori di prestazioni complementari o integrative provvederanno all’eventuale riconoscimento del credito sulla base dei redditi messi a loro disposizione da parte del Casellario Centrale delle Pensioni per l’anno corrente. Tali elementi consentono agli Enti sostituti di imposta di effettuare sia il calcolo relativo alla capienza sul proprio trattamento, sia il calcolo relativo al superamento del reddito complessivo, limitatamente ai redditi da pensione. Inoltre al punto 7. della circolare, l’Inps impartisce istruzioni con riferimento alle fattispecie in cui sussiste una pluralità di sostituti di imposta. Può infatti verificarsi il caso di un assicurato che abbia diritto ad una prestazione previdenziale nel corso del 2014 ed abbia intrattenuto anche un rapporto di lavoro nello stesso anno. In tali ipotesi: - se il percettore di prestazioni previdenziali presenta il CUD, l’Inps terrà conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e l’importo. Dall’importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dall’altro sostituto di imposta; - qualora invece non venga prodotto il CUD relativo all’eventuale rapporto di lavoro intrattenuto, l’Inps determinerà la spettanza del credito e l’importo in base ai soli dati reddituali a sua disposizione. Da ultimo, la circolare in parola evidenzia che: - a fronte di variazioni del reddito riferite a somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno, ed a fronte dei dati di cui l’Inps, in qualità di sostituto di imposta, entra in possesso, l’Istituto potrà effettuare il ricalcolo del credito spettante per recuperarlo nei periodi di paga successivi a quello di erogazione del credito, anche prima del conguaglio di fine anno. Se per effetto di tali variazioni il percettore di prestazioni previdenziali matura il diritto al credito in precedenza non spettante, l’Inps, in qualità di sostituto di imposta, lo riconoscerà in via automatica in occasione del primo pagamento utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno; - l’Inps, in qualità di sostituto di imposta, riconoscerà, in via automatica, il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dall’assicurato, quali i dati relativi alle prestazioni erogate

ed i dati desunti dal Casellario Centrale delle Pensioni. Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto, il quale potrà recuperare il credito, eventualmente erogato, dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; - se l’assicurato è titolare, oltre che di redditi da prestazioni previdenziali, anche di altri redditi derivanti da rapporti di lavoro contestuali, redditi che isolatamente considerati danno diritto al credito ma, complessivamente, superano la soglia massima consentita, non sussistendo il presupposto per il riconoscimento del credito, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro ed all’Inps, che, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito. Di contro, qualora l’importo del reddito complessivo non superi la soglia massima consentita sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e l’assicurato è tenuto a chiedere ad uno dei due sostituti di imposta di non riconoscere il credito, che sarà invece riconosciuto da un solo sostituto di imposta. Inps Roma, 29 maggio 2014 Circolare n. 67 Oggetto: Art. 1 decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”. Redditi derivati da prestazioni previdenziali. Premessa Sulla G.U. n.95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”. Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra l’altro, disposizioni dirette alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. 1. Quadro normativo L’articolo 1 della disposizione in oggetto, aggiungendo il comma 1 bis all’art. 13 del T.U.I.R., riconosce, per il solo periodo di imposta 2014, un credito di euro 640 complessivi, ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale credito, che non concorre alla formazione del reddito, dovrà essere ripartito tra le retribuzioni erogate successivamente alla

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data di entrata in vigore del decreto stesso fino al 31.12.2014. Il decreto prevede che il credito sia riconosciuto, in via automatica, da parte dei sostituti di imposta, senza attendere la richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari per l’anno 2014. 2. Condizioni necessarie per la concessione del credito a. Requisiti soggettivi La norma è volta a concedere un credito a coloro che percepiscono: - Redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett. b); - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’art. 50, del T.U.I.R appartenenti alle seguenti categorie: - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a); - indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); - somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c); - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); - remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); - prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis); - compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l). b. Limiti di reddito Il contribuente, il cui requisito reddituale rientra nelle tipologie sopra esposte, per avere diritto al credito, deve essere titolare, per l’anno d’imposta 2014, di un reddito complessivo, assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non superiore a 26.000 euro. Se il reddito complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Per espressa previsione del comma 2 dell’art. 1 del decreto legge n. 66/2014, il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno. c. Regola per la concessione del credito Per aver diritto al credito i titolari dei redditi di lavoro dipendente devono avere una imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R. Non rileva la circostanza che l’imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente o assimilato sia ridotta o azzerata per effetto


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di detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente previste dall’art. 13 comma 1 del T.U.I.R., come per es. le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 T.U.I.R.). d. Soggetti esclusi Per espressa previsione del decreto sono esclusi i titolari di redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett.a) del T.U.I.R. ed i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli richiamati al paragrafo 2 a) della presente circolare. Inoltre sono esclusi i titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o d’impresa. Sono, infine, esclusi i cosiddetti “incapienti” ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito. 3. Adempimenti del sostituto d’imposta La circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate del 28.4.2014, al punto 3 precisa che “i sostituti di imposta, devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro diposizione effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo, in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui entri in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014”. La successiva circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 14/05/2014 chiarisce, al paragrafo 2, le modalità di calcolo che il sostituto deve adottare per la concessione del credito, anche in relazione a particolari situazioni temporali del rapporto di lavoro. Tale circolare inoltre precisa che, una volta determinato il credito spettante “non è consentito… dividere l’importo del credito di 640 euro su base annua per le 12 mensilità, ed erogare euro 53,33 per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014 (totale euro 426,67), erogando solo a conguaglio la differenza (euro 213, 33)”. 4. Prestazioni a sostegno del reddito Le prestazioni di sostegno al reddito, come è noto, sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso. Eventi del primo tipo possono dar diritto, per esempio, a prestazioni di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità. Rientrano, senz’altro nella seconda casistica le prestazioni di mobilità, disoccupazione ASpI e MiniASpI legate alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro e quindi alla perdita del posto di lavoro.

Si precisa che le prestazioni di malattia e maternità possono, ai sensi della normativa vigente, essere erogate direttamente dall’Istituto, sia in costanza del rapporto di lavoro, sia nel caso di cessazione dello stesso. In merito alle modalità di pagamento di tali prestazioni, in molti casi le stesse sono anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all’Istituto. In tale ipotesi il sostituto di imposta è il datore di lavoro che dovrà riconoscere l’eventuale credito spettante. Per le prestazioni il cui pagamento e’, invece, effettuato direttamente all’assicurato sarà l’Istituto che, in qualità di sostituto di imposta ed in applicazione della normativa in oggetto, riconoscerà l’eventuale credito spettante ai potenziali beneficiari. Quindi, solo tali prestazioni, per le quali l’Istituto effettua il pagamento diretto all’assicurato e svolge le funzioni di sostituto di imposta (es. indennità di disoccupazione), saranno prese a base per il calcolo del reddito complessivo per l’eventuale riconoscimento del credito in argomento. Le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli artt. 49 e 6 del T.U.I.R. cosi’ come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 326/1997. Anche la circolare n. 9/E sopracitata ed allegata alla presente circolare, ha evidenziato che le somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi da lavoro dipendente, che, in virtù del comma 2 dell’art. 6 del T.U.I.R., sono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. Peraltro anche i percettori di prestazioni a sostegno del reddito hanno diritto alle detrazioni di cui al comma 1 dell’art. 13 del T.U.I.R., le quali competono nell’anno in cui i redditi vengono erogati e sono assoggettate a tassazione corrente. Per la determinazione del credito il decreto legge prevede che lo stesso sia rapportato “al periodo di lavoro nell’anno” (art. 1 comma 2 del decreto legge n. 66/2014) e che le disposizioni si applicano per il solo periodo di imposta 2014 (comma 3). La circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che il credito va calcolato “in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro considerando il numero di giorni lavorati nell’anno”. Nel caso delle prestazioni a sostegno del reddito, sia quelle erogate in costanza di rapporto di lavoro che quelle erogate a seguito di cessazione dello stesso, la precitata circolare n. 9/E precisa che per le indennità erogate dall’Istituto le detrazioni spettano in relazione ai giorni indennizzati, ad esempio, per l’ indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di erogazione

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della prestazione. In ossequio alla normativa vigente l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, e’ tenuto a riconoscere in via automatica il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore, quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni. Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS, sostituto di imposta, il quale potra’ recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. 4.1 Tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e modalità di calcolo del credito Come già evidenziato le prestazioni a sostegno del reddito sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso. Tale peculiarità ha effetti sul calcolo del reddito previsionale. Ai fini della determinazione del credito, pertanto, le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in due categorie: a) le prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale” . Per tali fattispecie si terrà conto della durata teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31.12.2014 o altra data precedente se la scadenza è anteriore. Rientrano in tale categoria, ove si accertino i requisiti previsti per il riconoscimento del credito indicati al paragrafo 2 della presente circolare : - indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI di cui all’art. 2 della legge n. 92/2012; - indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991; - trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia di cui all’art. 11 della legge 223/1991,di cui all’ art. 3 comma 3 del decreto legge n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994; - sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work; - crediti da lavoro di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992 (cd. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di garanzia; - indennità di maternità per congedo obbligatorio di cui agli artt. 16, 17 e 26 del d.lgs. n. 151/2001; - congedo obbligatorio del padre ai sensi dell’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 28 giugno 2012, n. 92. b) le prestazioni per le quali il credito verrà determinato in base ai dati disponibili e


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nel momento in cui si verifichi il requisito di accesso alla soglia minima del reddito complessivo per il quale l’imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente come previsto dall’art. 13 del T.U.I.R. Rientrano in tale categoria le prestazioni legate alle integrazioni salariali per le quali non si conosce in via previsionale la durata della prestazione ne’ l’effettiva fruizione da parte del singolo lavoratore. Infatti per tali prestazioni sono previsti provvedimenti di autorizzazione concessi all’Azienda e non al singolo lavoratore. Preventivamente, non sarà possibile determinare, per il singolo lavoratore, i periodi di sospensione dell’attività lavorativa e quindi il relativo reddito previsionale. In tali ipotesi il riconoscimento del credito sarà effettuato in base ai singoli pagamenti mensilmente effettuati. Rientrano in tale modalità di calcolo tutte le tipologie di integrazione salariale (CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga), naturalmente solo quelle a pagamento diretto. Sono ricomprese in questa categoria, tra le altre, l’indennità di malattia, l’ indennità di congedo parentale, il congedo facoltativo del padre, le indennità antitubercolari TBC, i permessi ex lege 104/1992, le prestazioni di congedo straordinario ed i trattamenti di disoccupazione agricola. 4.2 Prestazioni a sostegno del reddito escluse Restano escluse dall’ambito di applicazione della normativa alcune tipologie di prestazioni a sostegno del reddito di seguito indicate. a) Le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata di cui all’art. 17 del T.U.I.R.: - TFR Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982; - TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958; - Una Tantum co.co.pro di cui all’art. 2 commi 51 e ss. della legge n. 92/2012; - Pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 4.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all’art. 17 del T.U.I.R. a.1) Pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione Vi sono alcune ipotesi in cui in base alla normativa vigente e’ previsto il pagamento anticipato dell’indennità al fine di incentivare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo dell’assicurato. Rientrano in tali ipotesi: a.1.1) l’anticipazione dell’ indennità ASpI e Mini ASpI (art. 2, comma 19 della legge n. 92/2012); a.1.2) l’anticipazione dell’indennità di mobilità (art. 7, comma 5 della legge n. 223/1991); a.1.3) l’anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U. per avviare l’autoimpie-

go (D.I. 28 maggio 1998); a.1.4)l’ anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi. Anche tale tipologia di indennità non rientra nel campo di applicazione della normativa del credito di cui all’art. 1 del decreto legge n. 66/2014, in quanto e’ previsto il regime fiscale della tassazione separata. Per quanto concerne, in particolare l’anticipazione di cui al punto a.1.1) sopra elencato, si segnala che l’art. 2, comma 19, della legge n. 92/2012 prevede – in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – che il lavoratore avente diritto alla corresponsione delle indennità di disoccupazione in ambito ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa.Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Tale anticipazione, come tutte le altre forme di indennità anticipata previste nelle lettere sopra elencate a.1.1) – a.1.4), non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità. Proprio tale orientamento e’ stato sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, seppur con riferimento all’anticipazione della indennità di mobilità ma analogamente esteso a tutte le altre tipologie di anticipazione, laddove e’ stato deciso che “l’erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata dell’indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e tale resta la sua funzione sia che venga svolta un’attività di artigiano, ovvero di commerciante o ancora attività imprenditoriale (ex pluribus Corte di Cassazione n.9007 del 2002)”. Sempre con riferimento all’anticipazione dell’indennità ASpI e MiniASpI, si segnala che la peculiare natura dell’erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata è, altresi’, rafforzata dal particolare regime finanziario e contributivo previsto. Ai sensi dell’art. 2, comma 19, della legge n. 92/2012, infatti, il beneficio dell’anticipazione di cui trattasi attinge ad apposite risorse finanziare nel limite

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massimo complessivo di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; inoltre per il periodo di trattamento anticipato non spettano né le prestazioni accessorie come gli Assegni al Nucleo Familiare, né la contribuzione figurativa. b) Sono ancora da escludere dall’ambito di applicazione della normativa del credito in argomento, in quanto costituiscono redditi da lavoro autonomo e non sono redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 comma 1 e comma 2 lett.b) e 50 comma 1 del T.U.I.R.: - Indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre); - Indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA. Nelle suddette ipotesi tali indennità seguono le caratteristiche del reddito principale ai fini fiscali. c) Vi sono, infine, prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali che, in quanto tali, non sono soggette alla normativa del credito di cui al decreto legge n. 66/2014. Tali : - i trattamenti di famiglia, in quanto redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’ art.12 del T.U.I.R; - l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni (art. 19 del d.p.c.m. n. 452/2000); - l’assegno di maternità dello Stato concesso dall’INPS (art. 2 comma 6 d.p.c.m. n. 452/2000). 5. Prestazioni di accompagnamento alla pensione 5.1 Assegni straordinari di sostegno al reddito Gli assegni straordinari sono misure di sostegno del reddito di accompagnamento alla pensione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi occupazionale. Sono erogati dai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, come modificato dall’art. 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012. La corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, a soggetti individuati sulla base di requisiti di anzianità, rappresenta una misura atta a sostenere il lavoratore al fine di risarcirlo, almeno parzialmente, della perdita delle retribuzioni subite per effetto della cessazione in via anticipata del rapporto di lavoro. Le somme in argomento, pertanto, sono inquadrate sotto il profilo fiscale tra le somme


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che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente che, in base al principio contenuto nell’articolo 6, comma 2, del T.U.I.R. sono assoggettate al medesimo trattamento tributario applicabile ai redditi sostituiti, ovvero a tassazione ordinaria. In particolare, si tratta degli assegni straordinari erogati in forma rateale dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo Ferrovie dello Stato, dal Fondo imprese di assicurazione, come da pareri resi dall’Agenzia delle entrate (v. da ultimo nota Agenzia delle entrate n. 954-163765/2011). Rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione del credito di cui all’art. 1 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, laddove ricorrano tutte le altre condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio. Restano esclusi gli assegni straordinari erogati dai Fondi bancari e dal Fondo Poste italiane in quanto assoggettati al regime della tassazione separata. 5.2 Prestazione di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 per i lavoratori prossimi a pensione Anche a tale prestazione di esodo, che ha lo scopo di attuare nei casi di eccedenza di personale interventi in favore dei dipendenti più prossimi alla pensione, si applica il regime della tassazione ordinaria con riconoscimento delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente (v. paragrafo 12 della circolare n. 119/2013). Pertanto, trova applicazione il credito in argomento, laddove ricorrano tutte le altre condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio. 6. Prestazioni pensionistiche Fra i redditi assimilati i cui percettori sono ammessi al beneficio in argomento sono ricomprese le prestazioni pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n.124 e le pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare a seguito della sentenza della Cassazione, sezione tributaria n. 13095/2006 recepita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25 del 26 giugno 2006. Tali ultime prestazioni a carattere integrativo sono corrisposte dall’INPS in favore degli ex dipendenti. L’Istituto provvederà, pertanto, a corrispondere il beneficio al verificarsi delle condizioni richieste, ai titolari delle pensioni integrative di categoria 094-PI. Gli Enti, diversi dall’Inps, erogatori di prestazioni complementari o integrative provvederanno all’eventuale riconoscimento del credito sulla base dei redditi messi a loro disposizione da parte del Casellario Centrale Pensioni per l’anno corrente. Tali elementi consentono agli Enti sostituti di imposta di effettuare sia il calcolo relativo alla capienza sul proprio trattamento, sia il calcolo relativo al superamento del reddito comples-

sivo, limitatamente ai redditi da pensione. 7. Pluralità di sostituti di imposta Può verificarsi il caso di un assicurato che abbia diritto ad una prestazione previdenziale nel corso del 2014 ed abbia intrattenuto anche un rapporto di lavoro nell’anno 2014. In tali ipotesi, in virtù di quanto sancito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.9/E, se il percettore di prestazioni previdenziali presenta il CUD, all’uopo rilasciatogli dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 322/1998, l’Istituto terrà conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e l’importo. Dall’importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dall’altro sostituto di imposta. Nel caso in cui non venga prodotto il CUD relativo all’eventuale rapporto di lavoro intrattenuto, l’INPS determinerà la spettanza del credito e l’importo in base ai soli dati reddituali a propria disposizione. Il soggetto sostituito è tenuto a comunicare al nuovo sostituto di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito per il superamento della soglia di reddito (sommando i redditi derivanti dal rapporto di lavoro e dalla prestazione previdenziale percepita). Inoltre, come previsto dalla circolare dell’Agenzia succitata, nel caso in cui il soggetto sia titolare contestualmente di redditi derivanti da rapporti di lavoro e prestazioni previdenziali - queste ultime limitatamente a quelle che danno diritto al credito (di cui ai paragrafi 4.1, 5 e 6 della presente circolare) - che, isolatamente considerati danno diritto al credito, ma complessivamente superano la soglia massima consentita, non sussistendo il presupposto per il riconoscimento del credito, il soggetto sostituito e’ tenuto a dare comunicazione della circostanza ai sostituti di imposta che, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito. Laddove, invece, l’importo del reddito complessivo non superi la soglia massima consentita sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito ed il soggetto sostituito e’ tenuto a chiedere ad uno dei due sostituti di imposta di non riconoscere il credito che sarà, invece, riconosciuto da un solo sostituto di imposta. 8. Ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito Così come previsto dalla circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate, a fronte di variazioni del reddito riferite a somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno, ed a fronte dei dati di cui l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, entra in possesso, potrà effettuare il ricalcolo del credito spettante per recuperarlo nei periodi di paga successivi a quello di erogazione del credito anche prima del conguaglio di fine anno. Se per effetto di tali variazioni il percettore di prestazioni previdenziali matura il diritto

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al credito in precedenza non spettante, l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, lo riconoscerà in via automatica in occasione del primo pagamento utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno. 9. Comunicazioni del soggetto 9.1) L’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, in ossequio alla normativa vigente, riconoscerà, in via automatica, il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dall’assicurato , quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni. Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto, il quale potrà recuperare il credito, eventualmente erogato, dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. 9.2) Se l’assicurato e’ titolare oltre che di redditi da prestazioni previdenziali anche di altri redditi derivanti da rapporti di lavoro contestuali, redditi che isolatamente considerati danno diritto al credito ma complessivamente superano la soglia massima consentita, non sussistendo il presupposto per il riconoscimento del credito, lo stesso, come previsto dalla circolare n.9/E sopracitata, e’ tenuto a dare comunicazione della circostanza al datore di lavoro e all’Inps, che, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito. Laddove, invece, l’importo del reddito complessivo non superi la soglia massima consentita sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e l’assicurato e’ tenuto a chiedere ad uno dei due sostituti di imposta di non riconoscere il credito che sarà, invece, riconosciuto da un solo sostituto di imposta.

INPS - LEGGE N. 2014/2011 RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA NEL REGIME “MISTO” MESSAGGIO N. 5280/2014 Si informa che l’Inps con messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014, ha fornito precisazioni ai fini dei requisiti contributivi utili alla non riduzione della quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, per coloro


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che accedono alla pensione anticipata nel sistema “misto” in presenza di una età anagrafica inferiore a 62 anni A tal proposito si rammenta che i requisiti all’accesso al trattamento pensionistico anticipato nel regime “misto” è stato introdotto dall’art. 24, comma 10, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cfr. Not. n. 2/2012 e n. 2/2013). Con il messaggio in commento l’Istituto ricorda che: - secondo il comma 10 del citato art. 24, ai soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che accedono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, alla pensione anticipata nel sistema “misto” in presenza di una età anagrafica inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. Tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni. Al punto 2.1 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012, l’Inps ha posto in rilevo che la riduzione percentuale si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema “retributivo”. Di conseguenza: - per i soggetti in possesso di una anzianità contributiva pari a diciotto anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; - per i soggetti che hanno una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema “misto”, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995; - ai sensi dell’art. 6, comma 2-quater, del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, le disposizioni concernenti la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, laddove quest’ultima derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria. Sull’argomento sono poi intervenuti: - l’art. 4-bis, comma 1, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha novellato il predetto art. 6, comma 2-quater, del Decreto-Legge n. 216/2011, aggiungendo alle fattispecie utili ai fini della maturazione, entro il 31 dicembre 2017, del requisito di anzianità contributiva necessario per

l’accesso alla pensione anticipata senza l’applicazione delle penalizzazioni, la donazione di sangue e di emocomponenti ed i congedi parentali di maternità e paternità, disciplinati dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151; - l’art. 1, comma 493, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha ricompreso, fra i periodi utili per non applicare le penalizzazioni in discorso, anche i congedi ed i permessi fruiti per l’assistenza a persona handicappata in situazione di gravità, a norma dell’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ciò premesso, l’Istituto fornisce le precisazioni di seguito sintetizzate. a) I periodi ai quali fa riferimento l’art. 4-bis, comma 1, del Decreto-Legge n. 101/2013, sono: a.1) le giornate di riposo fruite dai lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 21 ottobre 2005, n. 219. Per quanto riguarda i benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l’anno 2013, di 2 milioni di euro per l’anno 2014, di 3 milioni di euro per l’anno 2015, di 4 milioni per l’anno 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017; a.2) i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal Decreto Legislativo n. 151/2001 (limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternità di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l’anno 2013, di 3 milioni di euro per l’anno 2014, di 5 milioni di euro per l’anno 2015, di 8,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 11,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017), intendendosi per: - “congedo di maternità”, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice della gestione privata percepisce una indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori (articoli 16, 20 e 26 del Decreto Legislativo n. 151/2001); - “congedo di paternità”, il periodo di astensione dal lavoro del lavoratore in presenza di determinate condizioni, che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, o, nel caso di adozione e affidamento, in alternativa alla madre, lavoratrice dipendente, che vi rinuncia in favore del padre (articoli 28 e 31 del Decreto Legislativo n.151/2001); - “congedo parentale”, l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore (articoli 32 e 36 del Decreto Legislativo n 151/2001). Le disposizioni di cui trattasi, in vigore dal 31 ottobre 2013, esplicano i loro effetti sulle

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pensioni anticipate nel regime “misto”, a partire dal 1° novembre 2013, a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti. Anche per le pensioni anticipate nel regime “misto”, a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista per il trattamento pensionistico la decorrenza inframensile, la decorrenza è il 1° novembre 2013. b) I periodi cui fa riferimento l’art. 1, comma 493, della Legge n. 147/2013, sono: b.1) i tre giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore) fruiti dal lavoratore disabile grave, dai genitori (anche adottivi o affidatari), dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in situazione di gravità, come previsto dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992; b.2) i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l’ottavo anno di vita del bambino, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Decreto Legislativo n. 151/2001. In proposito, l’INPS rimarca che devono intendersi per: - “permessi mensili” (art. 33 della Legge n. 104/1992), le giornate di assenza fruite dal disabile grave o da un suo familiare aventi come scopo la cura e l’assistenza della persona con disabilità grave; - “prolungamento del congedo parentale”, la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni, da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso. Le disposizioni suindicate, in vigore dal 1° gennaio 2014, hanno effetto sulle pensioni anticipate nel regime “misto”, a decorrere dal 1° febbraio 2014, a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dei relativi requisiti. Per quanto concerne invece le pensioni anticipate nel regime “misto” a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista la decorrenza inframensile, la decorrenza è il 2 gennaio 2014. Al punto 3., la circolare pone in rilievo che: - ai fini dell’individuazione dei periodi interessati dall’applicazione delle disposizioni in oggetto, le Strutture territoriali dell’INPS dovranno attenersi all’elencazione tassativa contenuta nel testo riformulato dell’art. 6, comma 2-quater, del Decreto-Legge n. 101/2013; - secondo quanto precisato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota in data 25 novembre 2013, la “prestazione effettiva di lavoro” richiamata dal citato art. 6, comma 2-quater, deve intendersi l’insieme di tutti i


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periodi effettivamente lavorati, includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente menzionati dalla norma. A questi devono peraltro essere aggiunte le ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore (la fruizione delle ferie rappresenta, quindi, una eccezione rispetto al principio enunciato). Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri: - rimangono esclusi dal concetto giuridico di “prestazione effettiva”, utilizzato dalla norma in parola, i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro (in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi di astensione, la quale presuppone l’esistenza del rapporto lavorativo), nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici; - sembrano in ogni caso esclusi dal concetto giuridico di “prestazione effettiva di lavoro” tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente non espressamente menzionati (come il congedo per matrimonio, il congedo per cure termali, l’astensione dal lavoro per giorni di sciopero, ecc.), che comunque risultano utili per il calcolo dell’anzianità contributiva ai fini del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione. Considerato che la suddetta Presidenza ha escluso la rilevanza dei periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici, l’INPS ritiene che le maggiorazioni dell’anzianità contributiva previste a favore delle vittime del terrorismo e loro familiari, anche superstiti, ai lavoratori non vedenti, ai lavoratori riconosciuti invalidi in misura superiore al 74%, ai lavoratori esposti all’amianto ecc., comportano l’applicazione della decurtazione sulla pensione anticipata. Da ultimo, l’Istituto sottolinea che i soggetti interessati dalle norme in esame, titolari di pensione anticipata nel regime “misto” liquidata con la riduzione dell’importo del trattamento pensionistico, possono presentare istanza per la rideterminazione del medesimo. L’INPS specifica che per “domande pendenti” devono intendersi anche quelle per le quali i Comitati Amministratori hanno disposto l’annullamento delle decisioni dei Comitati Provinciali, con invito alla competente Sede dell’Istituto di provvedere al riesame in caso di modifica dei criteri da parte del legislatore. I relativi arretrati maturati a decorrere dalle date sopra evidenziate, per le pensioni in essere, devono essere posti in pagamento nei limiti della prescrizione ordinaria, sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato (in questa ipotesi, i ratei di pensione sono dovuti a partire dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato di detta sentenza). Le domande eventualmente pendenti

devono essere definite sulla base dei criteri in precedenza esposti. La circolare in commento precisa che l’istanza di riesame può essere presentata anche dai titolari di pensioni ai superstiti liquidate con penalizzazione.

INPS - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE LIVELLI DI REDDITO PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2014 30 GIUGNO 2015 L’Inps, con circolare n. 76 dell’11 giugno 2014, ha comunicato i limiti di reddito familiare ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare valevoli per il periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015. La circolare fornisce sia le fasce di reddito da applicare ai nuclei familiari con figli sia quelle relative a nuclei senza figli. I lavoratori dipendenti che hanno diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, al fine della percezione dello stesso per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014, sono tenuti a presentare, al proprio datore di lavoro, l’apposita modulistica (mod. ANF/DIP cod. SR16) attestante la composizione del nucleo familiare e del relativo reddito. Il reddito familiare da dichiarare è quello dell’anno 2013. Sul sito del Collegio in calce alla presente nota sono riportati i prospetti, correlati alle nuove fasce di reddito con gli importi dell’assegno per il nucleo familiare espressi in euro, relativi ai nuclei familiari con figli (tab. 11) e senza figli (tab. 21 A) in cui non sono presenti componenti inabili, valevoli per il periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015. I prospetti sono a disposizione delle imprese associate anche presso gli Uffici del Collegio.

INPS - INAIL -TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DALL’ 11 GIUGNO 2014 La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura dell’0,15% a decorrere dallo scorso 11 giugno 2014, il Tasso Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e

385

assistenza obbligatoria. In relazione al citato provvedimento l’Inps e L’Inail,rispettivamente con circolare n. 75 dell’11 giugno 2014 e con circolare n. 31 del 6 giugno scorso, hanno reso noto che, con decorrenza 11 giugno 2014, la misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultano essere: Interessi di differimento Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di differimento è fissato nella nuova misura del 6,15% (Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2014. Interessi di dilazione L’interesse di dilazione è fissato nella misura del 6,15% a decorrere dalle rateazioni concesse dall’11 giugno 2014 sia dall’Inps che dall’Inail. Sanzioni civili La misura delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della Legge n. 388/2000 a decorrere dall’11 giugno 2014 è così determinata: - nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 5,65 % in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto); - nel caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dovuto; - nel caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota è pari al 5,65 % in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto). Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali In caso di procedure concorsuali, tenuto conto che il tasso ufficiale di riferimento è pari alla misura dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2014, la misura della sanzione ridotta: - nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) dell’art. 116 della L. n. 388/00 , è pari all’1%;


LAVORO

- nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. b) dell’art. 116 della L. n. 388/00, è pari allo 0,15% maggiorato di due punti percentuali, ossia pari al 2,15%.

INPS - REGOLAMENTI COMUNITARI SCAMBIO DI DATI FRA LE COMPETENTI ISTITUZIONI SISTEMA INFORMATICO EUROPEO EESSI PROROGA DEL PERIODO TRANSITORIO Si informa che l’inps ha segnalato che la Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale ha disposto una ulteriore proroga del periodo transitorio per il passaggio graduale allo scambio di dati fra le competenti istituzioni comunitarie per via telematica, attraverso l’utilizzo del sistema europeo EESSI a tal proposito si rammenta che l’Istituto ha fornito i principali contenuti del sistema di scambio con la circolare n. 167 del 29 dicembre 2011, con la quale ha evidenziato, fra l’altro, che: - gli scambi di dati fra le competenti istituzioni comunitarie non avverranno in futuro attraverso l’invio di formulari cartacei, ma per via telematica, con il sistema europeo “EESSI” (Electronic Exchange Social Security Information), attraverso la compilazione automatizzata di specifici documenti elettronici strutturati (“SEDs”), trasmessi utilizzando la rete europea protetta denominata “sTESTA”; - al fine di consentire un passaggio graduale dallo scambio di informazioni per via cartacea allo scambio di informazioni per via telematica che possa soddisfare le esigenze organizzative delle istituzioni degli Stati membri, è stato previsto un periodo transitorio di due anni (1° maggio 2010 – 30 aprile 2012), poi prorogato al 30 aprile 2014 con decisione della Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale n. E3 del 19 ottobre 2011, nel corso del quale i formulari cartacei di collegamento della serie “E” sono stati sostituiti dai cosiddetti “Paper SEDs”, formulari destinati ad un utilizzo temporaneo, che costituiscono la versione cartacea dei futuri “SED”. La stessa Direzione Generale, con circolare n. 71 del 5 giugno 2014, riprodotta in allegato, ha reso noto che il periodo transitorio di cui trattasi è stato ulteriormente prorogato dalla Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di

Sicurezza Sociale con decisione n. E4 del 13 marzo 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C152/21 del 20 maggio 2014). Quest’ultima decisione stabilisce che la proroga è di “due anni dalla data in cui il sistema centrale EESSI sarà stato messo a punto, sperimentato, messo in esercizio, nonché reso disponibile agli Stati membri affinché procedano all’integrazione con il sistema centrale”. Al riguardo, l’Istituto fornisce le seguenti precisazioni: - atteso che nel corso del periodo transitorio le competenti istituzioni comunitarie possono ancora utilizzare le procedure automatizzate nazionali, compilando e trasmettendo gli attuali formulari, l’INPS, con riferimento alle pensioni, continuerà ad emettere i formulari della serie “E200”, attraverso la stazione di lavoro C.I. (“Convenzioni Internazionali”), ricevendo, altresì, dalle istituzioni degli altri Stati membri i formulari “E200” emessi dalle procedure automatizzate nazionali o i “Paper SED P” sostitutivi; - anche per le prestazioni a sostegno del reddito, durante il periodo transitorio le istituzioni comunitarie potranno continuare ad utilizzare le procedure automatizzate nazionali, compilando e trasmettendo gli attuali formulari. Le Sedi INPS potranno ricevere dalle istituzioni degli altri Stati membri i formulari della serie “E100”, “E300” ed “E400”, emessi dalle relative procedure automatizzate nazionali, se esistenti, o i “Paper SED” della serie “S”, “U” e “F” sostitutivi; - per quanto concerne le disposizioni in materia di legislazione applicabile e di distacchi, nel corso del periodo transitorio continueranno ad essere utilizzati i “Paper SED” della serie “A”, “H” e “R” pubblicati con la menzionata circolare n. 167/2011. Inoltre, in tale periodo le Sedi INPS potranno comunicare le informazioni relative alla legislazione applicabile all’istituzione competente dello Stato di destinazione del lavoratore, oltre che utilizzando i formulari sopracitati, anche mediante l’invio all’istituzione estera di una copia del documento portatile “A1”. Da ultimo, la Direzione Generale dell’INPS rimarca che (come specificato nella decisione della Commissione Amministrativa n. E1 del 12 giugno 2009) durante il periodo transitorio può comunque essere accettato qualsiasi documento, anche se di formato, contenuto o struttura obsoleti; in caso di dubbi, le istituzioni sono tenute a relazionarsi nel rispetto del principio della reciproca collaborazione e della buona amministrazione.

386

INAIL - L. N. 92/2012 RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE CIRCOLARE N. 28/2014 Si informa che l’Inail, con circolare n. 28 del 23 maggio 2014, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, ha fornito indicazioni in merito all’applicazione, anche al premio assicurativo, delle agevolazioni contributive introdotte dalla L. n. 92/2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (art. 4, commi 12, 13, 14 e 15) per l’assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi e donne di qualunque età prive di un impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in particolari aree. Sul punto, è stato precisato che l’applicabilità dell’incentivo suddetto anche al premio Inail è stato confermato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Economia, ai quali è stato sottoposto un parere specifico sul tema, in quanto la norma non recava alcun riferimento esplicito sull’applicabilità dell’incentivo anche al premio Inail. E’ stato, dunque, comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro che assumano le categorie di lavoratori suddette potranno beneficiare di una riduzione pari al 50% dei premi Inail, nei seguenti casi e per le seguenti durate: - assunzioni a tempo indeterminato (anche a part-time): per un periodo massimo di 18 mesi; - assunzioni a tempo determinato (anche a part-time): per un periodo massimo di 12 mesi; - proroga del rapporto a tempo determinato: fino al limite massimo di 12 mesi; - trasformazioni, avvenute entro la scadenza del beneficio, a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (anche a part-time): fino al limite complessivo di 18 mesi; - rapporti di somministrazione: l’incentivo spetta all’agenzia di somministrazione, per un periodo massimo di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e per un periodo massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. L’incentivo non spetterà, invece, per i contratti di lavoro intermittente, i contratti di lavoro accessorio, i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro ripartito nonché in tutti i casi di pagamento di premio speciale unitario. Sono state, inoltre, indicate le caratteristiche che i soggetti interessati devono possedere affinché i datori di lavoro che li assumono


LAVORO

possano beneficiare dell’incentivo in questione, con riferimento alle seguenti tipologie di lavoratori: - lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi; - donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate; - donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da una disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; - donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Con riferimento, invece, alle condizioni oggettive di spettanza dell’incentivo, è stato precisato che la fruizione del beneficio dovrà risultare compatibile con il mercato comune e, pertanto, ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 gli aiuti non dovranno superare il 50% dei costi ammissibili (costi salariali durante un periodo di 12 mesi successivi all’assunzione). L’assunzione, la proroga e la trasformazione (anche in somministrazione) dovrà, inoltre, costituire un aumento netto del numero dei dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, considerando l’intera organizzazione del lavoro e non in relazione alla singola unità produttiva presso cui si svolge il lavoro. Qualora tale ipotesi non si realizzi per dimissioni volontarie del lavoratore, invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l’incentivo sarà comunque applicabile. Inoltre, è stato precisato che, in sede di proroga e/o trasformazione a tempo indeterminato, l’incentivo dovrà essere soggetto ad una nuova valutazione dell’effettivo incremento e il lavoratore non verrà computato dalla forza media occupata nei dodici mesi precedenti la proroga o la trasformazione, fatto salvo il caso in cui il la stessa proroga o trasformazione riguardi un rapporto non agevolato (instaurato prima del 2013 o quando non aveva ancora 50 anni). La valutazione dell’incremento occupazionale sarà effettuato in Ula (unità di lavoro annuo) secondo il criterio convenzionale riportato nella circolare in oggetto. Gli incentivi non saranno riconosciuti, inoltre, alle imprese in difficoltà, secondo quanto previsto all’art. 1, punto 7 del Regolamento CE n. 800/2008 e saranno condizionati al rispetto delle seguenti condizioni: - regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi che, nel caso della somministrazione, dovrà riguardare l’agenzia di somministrazione; - rispetto delle norme poste a tutela delle

condizioni di lavoro che, nel caso di somministrazione, dovrà riguardare sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore; - rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, anche in caso di utilizzazione dei lavoratori in somministrazione; - la non sussistenza di provvedimenti indicati nell’Allegato A al d.m. 24 ottobre 2007 ovvero dovrà essere decorso il periodo indicato dalla norma in materia. E’, inoltre, indispensabile, ai fini della fruizione dei benefici in questione, il rispetto dei principi generali stabiliti dalla Legge Fornero (L. n. 92/2012) e, pertanto, l’incentivo non spetterà nelle seguenti ipotesi: - assunzioni costituenti un obbligo preesistente; - assunzioni in violazione del diritto di precedenza; - assunzioni presso datori di lavoro che hanno in atto sospensioni lavorative per crisi o riorganizzazione; - assunzioni di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti presso altre aziende con assetto proprietario sostanzialmente coincidente o controllate o collegate. Con riferimento, poi, alle condizioni necessarie per fruire dell’incentivo in caso di assunzione per somministrazione, sono stati forniti specifici chiarimenti in merito all’ipotesi in cui il datore di lavoro utilizzatore effettui una somministrazione agevolata con un lavoratore e successivamente lo assuma alle proprie dipendenze nonché nel caso in cui il datore di lavoro ponga in essere con lo stesso lavoratore un rapporto di lavoro agevolato o non agevolato e poi lo utilizzi mediante contratto di somministrazione. Nell’ipotesi di invio tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie relative all’instaurazione e alla modifica di rapporti di lavoro e di somministrazione, è stato precisato che viene meno la parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data tardiva della comunicazione. Nel caso in cui ricorrano i presupposti sia per l’ottenimento dell’incentivo per l’assunzione di lavoratori svantaggiati che per l’applicazione dell’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di disoccupati di qualunque età disoccupati da almeno 24 mesi, si applicherà quest’ultimo, mentre nel caso di assunzione con contratto a termine sarà possibile godere: - inizialmente dell’incentivo di cui alla L. n. 92/2012 per un rapporto a termine per un periodo massimo di 12 mesi complessivi; - successivamente dell’incentivo di cui alla L. n. 407/1990 per la trasformazione a tempo indeterminato per 36 mesi dalla decorrenza della trasformazione; - esclusivamente dell’incentivo di cui alla L. n. 92/2012 se, al momento della trasformazione, il lavoratore abbia un’anzianità di

387

disoccupazione superiore a 12 mesi come se il rapporto fosse cessato.

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - D.LGS. 81/08 PUBBLICATO L’ OTTAVO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE Si rende noto che è stato pubblicato l’ottavo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. Tale elenco, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente e riportato nel Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2014, sostituisce integralmente quello precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 22 gennaio 2014.

TFR LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2014 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di maggio 2014 è risultato pari a 107,3. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2013 e quello di maggio 2014 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di maggio 2014 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2013 è pari a: 1,007651


IMPIEGATI

in vigore dal 1° LUGLIO 2012

1-1-2012

Indennità di contingenza 1-11-1991

Premio di produzione 1-1-2011

Elemento distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

1.600,71 1.440,63 1.200,52 1.120,51 1.040,46 936,42 800,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

Stipendio minimo

QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

TOTALE

2.542,08 2.343,80 2.035,99 1.926,76 1.822,37 1.690,00 1.518,48

Premio di Cantiere (1) 1-7-2012

14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

in vigore dal 1° LUGLIO 2012

Paga base oraria dal 1-1-2012

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,48 6,01 5,41 4,63

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

TOTALE

11,21 10,62 9,85 8,84

Premio di Cantiere (1) 1-7-2012

0,08 0,08 0,08 0,08

in vigore dal 1° LUGLIO 2012

Paga base oraria dal 1-1-2012

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,16

2,47

1,07

0,05

TOTALE

7,75

Premio di Cantiere (1) 1-7-2012

0,07

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,70 2,47 0,95 0,04 7,16 0,07 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. (1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.

388


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° GENNAIO 2012 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche OPERAIO IV LIVELLO

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

77,93

28,18

11,62

40,81

40,81

16,16

3,65

OPERAIO SPECIALIZZATO

73,81

26,69

11,01

38,65

38,65

15,30

3,46

OPERAIO QUALIFICATO

68,43

24,74

10,20

35,83

35,83

14,19

3,21

OPERAIO COMUNE

61,37

22,19

9,15

32,13

32,13

12,72

2,88

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

41,06

14,85

6,12

21,50

8,51

1,93

2° semestre

44,48

16,08

6,63

23,29

9,22

2,09

3° semestre

47,90

17,32

7,14

25,08

9,93

2,25

4° semestre

51,32

18,56

7,65

26,87

10,64

2,41

5° semestre

54,74

19,80

8,16

28,66

11,35

2,57

6° semestre

58,16

21,03

8,67

30,45

12,06

2,73

7° semestre

58,16

21,03

8,67

30,45

12,06

2,73

8° semestre

58,16

21,03

8,67

30,45

12,06

2,73

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

73,81

26,69

11,01

38,65

38,65

15,30

3,46

68,43

24,74

10,20

35,83

35,83

14,19

3,21

61,37

22,19

9,15

32,13

12,72

2,88

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

389


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° GENNAIO 2012 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche OPERAIO IV LIVELLO

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

74,26

24,51

7,95

37,13

37,13

14,90

2,86 2,71

OPERAIO SPECIALIZZATO

70,33

23,21

7,53

35,16

35,16

14,11

OPERAIO QUALIFICATO

65,20

21,52

6,98

32,60

32,60

13,08

2,52

OPERAIO COMUNE

58,47

19,30

6,26

29,24

29,24

11,73

2,26

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

39,12

12,91

4,19

19,56

7,85

1,51

2° semestre

42,38

13,99

4,53

21,19

8,50

1,64

3° semestre

45,64

15,06

4,88

22,82

9,16

1,76

4° semestre

48,90

16,14

5,23

24,45

9,81

1,89

5° semestre

52,16

17,21

5,58

26,08

10,46

2,01

6° semestre

55,42

18,29

5,93

27,71

11,12

2,14

7° semestre

55,42

18,29

5,93

27,71

11,12

2,14

8° semestre

55,42

18,29

5,93

27,71

11,12

2,14

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

70,33

23,21

7,53

35,16

35,16

14,11

2,71

65,20

21,52

6,98

32,60

32,60

13,08

2,52

58,47

19,30

6,26

29,24

11,73

2,26

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

390


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%

9,49%

45,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

391


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%

9,49%

41,27%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

392


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,65% 5,00% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,442%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° giugno 2012 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 26,088% (di cui 1,466% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

393


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2013 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

oltre euro 28.000,01

1,73

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

394


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

395


Dirigenti (dal 1° gennaio 2013) TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente fino a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 63.000 euro annui; - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente superiore a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 80.000 euro annui; Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2014 Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 (pari ad euro 3.836,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.123,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

396


Dirigenti dal 1° gennaio 2013 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2012 il livello minimo era 4.500 euro; mentre per l'anno 2013 è fissato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996, con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996 di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per 435,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 294,00 euro al trimestre

220,00 euro al trimestre

397


398

DI BRESCIA E PROVINCIA

EDILI

DEI COSTRUTTORI

COLLEGIO

1,45

0,07 0,13 1,62 0,24 0,71 30,05 6,01 3,61

1,53

0,08 0,13 1,71 0,25 0,76 31,63 6,33 3,80 41,76

TOTALE

39,67

4,21 1,51 7,98

4,45 1,59 8,41

10,62

37,00

0,66 28,03 5,61 3,36

0,12 1,51 0,22

0,07

1,34

3,91 1,40 7,44

0,08 1,07 0,36

9,85

5,41 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,442%).

(1): Si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese. Inoltre detto importo non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.

H) I) L)

G)

F1)

D) E1) F)

11,21

0,08 1,07 0,36

A2) B) B1) C)

6,01 3,00 1,55 0,06

0,08 1,07 0,36

Retribuzione diretta

A)

6,48 3,01 1,66 0,06

OPERAIO specializzato

Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (13,64% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) IRAP (3,90% da A ad I deducendo il 16% di INAIL su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa - i contributi assistenziali e previdenziali e l'importo di 4.600 euro su base annua) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° gennaio 2013 quale risulta a seguito: - dell'aumento degli importi di indennità di mensa e trasporto come previsto dall'accordo sottoscritto in data 27 giugno 2012 per il rinnovo del c.c.p.l. 31 luglio 2006; - della proroga in via sperimentale del Premio Cantiere a valere per l'anno 2013.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013

33,52

0,59 25,39 5,08 3,05

0,11 1,38 0,20

0,06

1,21

3,51 1,26 6,72

0,08 1,07 0,36

8,84

4,63 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune


TRIBUTI

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO SULLA SPENDING REVIEW” MISURE FISCALI

(Legge 23 giugno 2014, n.89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66) Il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (cd. “Decreto Spending review”), è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 23 giugno 2014, n.89. Si segnala che in fase di conversione in legge del D.L. 66/2014 sono state inserite le disposizioni relative alle tempistiche di versamento della TASI, a seconda della data di adozione della relativa delibera da parte dei Comuni. Sullo stesso tema, si ricorda che, al fine di dare certezza sui termini di pagamento della TASI, è stato emanato, prima della scadenza “ordinaria” della prima rata dell’imposta (fissata al 16 giugno 2014) un Decreto Legge specifico (D.L. 9 giugno 2014 n.88), che presumibilmente non verrà convertito in legge. Tenuto conto delle criticità nella tempistica di pagamento derivante dai citati interventi normativi, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze ha emanato la Risoluzione n.1/DF del 23 giugno 2014, con la quale viene riconosciuta ai Comuni la possibilità di non applicare sanzioni ed interessi nell’ipotesi di tardivo versamento della prima rata della TASI e dell’IMU, rispetto alla scadenza “ordinaria” del 16 giugno, a condizione che questo avvenga entro un mese (16 luglio 2014). Si illustrano di seguito le principali misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni. Rivalutazione dei beni d’impresa L’art.4, co.11, del DL 66/2014, modificato in fase di conversione in legge, interviene sui termini di versamento delle imposte sostitutive relative alla rivalutazione dei beni d’impresa (esclusi gli immobili “merce”) e delle partecipazioni, introdotta dalla legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014)[1]. Come noto, infatti, l’art.1, co.145, della medesima legge di Stabilità 2014 prevedeva la possibilità di pagamento dell’imposta sostitutiva in 3 rate annuali di pari importo, l’ultima con scadenza il 16 giugno 2016. Il testo originario del DL 66/2014 aveva, poi, anticipato a giugno 2014 il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva. A seguito della conversione in legge del Provvedimento, viene, invece, definitivamente previsto che il versamento avvenga «nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013» (ossia, per le imprese con periodo d’imposta coincidente

con l’anno solare, nel 2014) in 3 rate di pari importo (senza interessi) da versare: ■ la prima entro il 16 giugno 2014; ■ la seconda entro il 16 settembre 2014; ■ la terza entro il 16 dicembre 2014. Viene confermata, invece, la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva con altre imposte, ai sensi del D.Lgs. 241/1997. Come noto, la rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’IRAP con l’aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili e deve essere eseguita nel bilancio 2013 (da approvare nel 2014) con riferimento ai beni iscritti nel bilancio relativo al 2012[2]. In base alla relazione tecnica, la nuova disposizione sulla rivalutazione dei beni d’impresa produce, per il 2014, effetti finanziari positivi per l’Erario, in misura pari a 607,6 milioni di euro. Fatturazione elettronica - novità (art.25) Sotto tale profilo, l’art.25 del DL 66/2014, anche a seguito della conversione in legge, conferma: ■ l’obbligo di indicare, nelle fatture elettroniche emesse verso le P.A. in relazione ad appalti pubblici, pena il mancato pagamento del corrispettivo da parte delle medesime P.A. 15: - il Codice identificativo di gara (CIG). In deroga alla regola generale, il codice CIG non deve essere inserito in fattura nei casi di esclusione così come individuati dalla Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n.4 del 7 luglio 201116, nonché qualora l’indicazione di tale codice sia già esclusa nell’ambito delle transazioni finanziarie individuate ai fini della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in funzione antimafia (legge 13 agosto 2010, n.136). In particolare, i predetti casi di esclusione sono indicati nella tabella 1, allegata al DL 66/2014, che si riporta: Casi di esclusione da obbligo di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 - Tab. 1 (art. 25, co.2, DL 66/2014) TIPOLOGIA DI CONTRATTO

RIFERIMENTO NORMATIVO

acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni

art. 19, co. 1, lett. a), D.Lgs. 163/2006, 1° per.

servizi d’arbitrato e di conciliazione

art. 19, co. 1, lett. c), D.Lgs. 163/2006

servizi finanziari forniti dalla Banca d’Italia

art. 19, co. 1, lett. d), D.Lgs. 163/2006

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contratti di lavoro

art. 19, co. 1, lett. e), D.Lgs. 163/2006

appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad un’associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato

art. 19, co. 2, D.Lgs. 163/2006

Appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

art. 25 D.Lgs. 163/2006

Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto del soggetto erogante

//

Prestazioni sociosanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara

//

Scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento

//

La tabella verrà aggiornata periodicamente con Decreto del Ministro dell’economia e finanze, sentita l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ciò premesso, ne discende che, con riferimento al settore delle costruzioni, i contratti d’appalto di lavori stipulati con le P.A. non


TRIBUTI

sembrano rientrare nelle citate ipotesi di esclusione dall’obbligo di indicazione del codice CIG nelle fatture elettroniche; - il Codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, o interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 11 della legge 3/2003[4]. Inoltre, in fase di conversione in legge del DL 66/2014 è stato previsto che i predetti codici CIG e CUP debbano essere inseriti, a cura della P.A., nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell’ambito della clausola di cui all’art.3, co.8, della legge 136/2010[5], la quale deve riportare espressamente che le parti sono obbligate ad apporre tali codici sulle relative fatture elettroniche, ai sensi dell’art.25 del DL 66/2014; ■ l’anticipazione al 31 marzo 2015 (anziché 6 giugno 2015), del termine di invio obbligatorio delle fatture in forma elettronica[6] in caso di prestazioni eseguite nei confronti di: - P.A. diverse dalle Amministrazioni centrali (ossia dai Ministeri, dalle Agenzie fiscali, dagli Enti nazionali di previdenza ecc.); - Amministrazioni locali (ad es., Regioni, Province e Comuni). In sostanza, anche per le P.A. locali, il temine di operatività della fatturazione elettronica viene fissato al 31 marzo 2015, senza attendere lo specifico Decreto attuativo da emanare in attuazione dell’art.1, co.214, della legge 244/2007 (legge di Stabilità 2008). In estrema sintesi, quindi, l’obbligo di fatturazione elettronica decorre: - dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; - dal 31 marzo 2015, per le fatture emesse nei confronti delle altre P.A.(ad es. la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ivi comprese le Amministrazioni locali (ad es. i Comuni). In base alla relazione tecnica del DL 66/2014 l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. TASI - Termini di versamento per il 2014 (art.4) Solo per il 2014, l’art.4, co.12-quater, del DL 66/2014, introdotto in fase di conversione in legge, interviene sui termini di versamento della TASI, modificando la disciplina introdotta dall’art.1, co.688, della legge 147/2013 (cd. legge di Stabilità 2014)[7]. Al riguardo, viene previsto che il versamento della prima rata[8] TASI venga effettuato entro il: ■ 16 giugno 2014, nei Comuni che hanno già adottato le relative delibere entro lo

scorso 23 maggio; ■ 16 ottobre 2014, nei Comuni che approvano le delibere TASI entro il 10 settembre 2014; ■ 16 dicembre 2014 (in un’unica soluzione), nell’ipotesi in cui i Comuni non abbiano assunto nessuna delibera entro il 10 settembre 2014. In tal caso, l’imposta sarà dovuta applicando l’aliquota di base, pari all’1 per mille, nel rispetto del limite massimo del 10,6 per mille (aliquota massima IMU+ aliquota massima TASI). Con riferimento al settore delle costruzioni, la TASI deve essere versata, in base alle suddette scadenze, e salvo espressa esclusione in base alle delibere comunali, per i seguenti immobili posseduti dalle imprese: - fabbricati strumentali; - immobili patrimonializzati (aree e fabbricati), diversi da quelli strumentali; - immobili merce (fabbricati costruiti e destinati alla vendita ed aree edificabili - cd. “magazzino”). L’ANCE ha evidenziato nelle competenti Sedi come l’introduzione della TASI comporti effetti deleteri su tutti i “beni merce” delle imprese edili, sui quali, dopo l’esclusione dalla tassazione IMU (art.2, del D.L. 102/2013), viene sostanzialmente reintrodotta un’imposta patrimoniale, camuffata da imposta sui servizi, tra l’altro non fruiti da tali fabbricati, con aliquote che possono variare tra l’1 per mille e l’2,5 per mille per il 2014, sino ad arrivare al 10,6 per mille dal 2015 (solo per il 2014, tale aliquota può essere aumentata dai Comuni fino allo 0,8 per mille). Per quanto attiene alle aree, poi, la TASI si aggiunge all’IMU con aliquota almeno pari all’1 per mille, con un’evidente duplicazione d’imposta. Sono soggetti passivi TASI, tenuti al pagamento dell’imposta, anche coloro che utilizzano l’immobile in forza di un contratto di locazione o di comodato. In tale ipotesi, l’imposta deve essere versata, pro quota, sia dal proprietario che dall’occupante dell’immobile (per una % variabile dal 10 al 30%, a seconda di quanto stabilito dal Comune con proprio regolamento - cfr. art.1, co.681, della legge di Stabilità 2014). A tal riguardo, il DL 66/2014 introduce una novità, prevedendo che, per gli immobili concessi in uso a terzi, in mancanza di una deliberazione da parte del Comune, l’occupante deve versare la TASI in misura pari al 10% «dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale». In sostanza, viene stabilito un “ammontare standard” della TASI dovuta dall’occupante, pari al 10%, nell’ipotesi in cui il Comune non abbia disposto diversamente. Ulteriore novità contenuta nel Provvedimento attiene alle modalità di pagamento della

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TASI, tramite bollettino di c/c postale. In particolare, viene previsto che, a decorrere dal 2015, i contribuenti che volessero pagare la TASI utilizzando i bollettini precompilati, devono farne espressa richiesta al Comune. In ogni caso, resta ferma la facoltà, per i Comuni, di procedere autonomamente all’invio dei modelli di pagamento precompilati. A tal riguardo, si ricorda che il Decreto interministeriale 23 maggio 2014 ha approvato i “Bollettini postali TASI”, sia in formato compilabile (in caso di autoliquidazione), sia in formato prestampato (quest’ultimo inviato, su opzione, direttamente dai Comuni, ai sensi dell’art.1, co. 689 della Legge 147/2013 - Legge di Stabilità 2014)”. Rimane comunque ammesso il pagamento del tributo anche tramite il Modello di versamento F24[9]. Sempre sul versamento della TASI per il 2014, si ricorda che, al fine di dare certezza sui termini di pagamento, è stato emanato, prima della scadenza “ordinaria” della prima rata (fissata al 16 giugno 2014) un Decreto Legge specifico (D.L. 9 giugno 2014 n.88)24 che, presumibilmente, non verrà convertito in legge. Nel medesimo ambito, con la Risoluzione n.1/DF del 23 giugno 2014, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze, ha ritenuto che, nell’ipotesi di mancato o insufficiente versamento della prima rata della TASI entro la scadenza “ordinaria” del 16 giugno 2014, i Comuni possano decidere di non applicare sanzioni ed interessi sui versamenti tardivi, effettuati entro un mese dalla predetta scadenza (ossia entro il 16 luglio 2014). Tali precisazioni si sono rese necessarie proprio in considerazione delle criticità relative alla tempistica ed alla determinazione della TASI, derivanti dalle recenti novità intervenute in materia. Inoltre, in considerazione dell’interdipendenza fra la TASI e l’IMU (che hanno la stessa base imponibile), la medesima R.M. 1/DF/2014 estende tale regime di favore anche all’IMU. Pertanto, in assenza di versamento della prima rata dell’IMU entro il 16 giugno 2014, viene precisato che i Comuni possono consentire il pagamento tardivo dell’imposta entro la medesima data del 16 luglio 2014, senza sanzioni ed interessi. Sul punto, con riferimento agli enti non commerciali, che beneficiano della “parziale esenzione dall’IMU e dalla TASI” per gli immobili ad utilizzazione mista[10], e per i quali non è stato ancora emanato lo specifico Modello di dichiarazione, viene ulteriormente chiarito che il versamento dell’IMU e della TASI (saldo IMU 2013 e prima rata d’acconto IMU e TASI 2014) potrà essere effettuato, senza sanzioni ed interessi, entro un mese dalla pubblicazione


TRIBUTI

in Gazzetta Ufficiale del predetto Modello di dichiarazione. Compensazione fra i crediti e i debiti fiscali (artt.39-40) Nel corso della discussione parlamentare per la conversione in legge del DL 66/2014, sono state apportate modifiche alla disciplina della compensazione fra i crediti commerciali verso la P.A. e i debiti fiscali (derivanti dalla chiusura anticipata delle liti[11], ovvero da iscrizione a ruolo[12]). In particolare, viene ampliata la platea delle Amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali possono maturare i crediti che consentono di fruire di entrambe le citate tipologie di compensazione. Infatti, l’art.39-bis del “Decreto Spending review” prevede che possono essere compensati i crediti commerciali sorti «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni» (si tratta, in estrema sostanza, della quasi totalità delle P.A.). In merito, si ricorda, infatti, che la precedente formulazione degli artt. 28-quater e 28- quinquies, del D.P.R. 602/1973 si riferiva ai crediti maturati «nei confronti dello Stato,

degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale», con esclusione, quindi, delle altre P.A.. Per il resto, anche a seguito della conversione in legge del “Decreto Spending review” vengono confermate: ■ la messa a regime del meccanismo di compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali derivanti dalla chiusura anticipata delle liti (art.39 DL 66/2014) [13]. Come noto, tale modalità di compensazione avviene mediante l’utilizzo del Modello F24 telematico (“F24 Crediti PP.AA.”), che deve indicare gli importi del credito certificato e del debito fiscale; ■ l’estensione al 30 settembre 2013 del termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini della compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali iscritti a ruolo (il termine per la notifica era precedentemente fissato al 31 dicembre 2012 - art.40 DL 66/2014). In tal caso, la compensazione viene effettuata mediante presentazione ad Equitalia della certificazione del credito verso la P.A., che provvederà ad estinguere il debito fiscale. In base alla relazione tecnica del DL

66/2014 le disposizioni relative all’utilizzo in compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. non determinano effetti finanziari. Cessione dei crediti - detassazione (artt.37 e 38bis) In fase di conversione in legge del DL 66/2014 è stata riscritta la disposizione relativa al regime fiscale applicabile in fase di cessione dei crediti commerciali vantati verso la P.A.., con un ampliamento del suo ambito applicativo[14]. In particolare, l’art.38-bis, del DL 66/2014 prevede l’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo (ad eccezione dell’IVA), sugli atti di cessione dei crediti[15] certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, ovvero prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 nei confronti delle P.A.[16]. Rientrano nel regime di detassazione anche le operazioni relative alla ridefinizione dei medesimi debiti richieste dalla stessa P.A. debitrice, ivi comprese le garanzie connesse a tali operazioni. Contestualmente, l’art.37, co.7-quater, del DL 66/2014 abroga la previgente disposizione, che limitava la detassazione alla cessione dei crediti commerciali verso la P.A., maturati solo fino al 31 dicembre 2012 (ossia l’art.8 del DL 35/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013). In sostanza, l’esenzione in fase di cessione dei crediti maturati al 31 dicembre 2013 riguarda le imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 200 euro) e di bollo (pari a 16 euro) relative a tali operazioni. Note: [1] Cfr. art.1, co.140 e seguenti, della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014). [2] La rivalutazione riguarda tutti i beni patrimonializzati dell’impresa, ivi compresi i fabbricati e le aree edificabili, e assume efficacia dall’esercizio 2016. I beni rivalutati non possono essere ceduti o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima dell’inizio del periodo d’imposta 2017. Al riguardo, si ricorda che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. 10/ E2014 non è consentito effettuare tale rivalutazione solo ai fini civilistici, ossia senza il pagamento dell’imposta sostitutiva. In sostanza, l’operazione fatta a livello contabile assume obbligatoriamente anche una valenza fiscale e, dunque, si perfeziona solo con il versamento dell’imposta sostitutiva che serve per il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio (cfr. C.M. 10/E/2014 e C.M. 13/E/2014). [3] La predetta Determinazione indica i casi di esclusione dall’indicazione del codice CIG per le transazioni finanziarie che, pur se inerenti al pagamento di spese relative

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TRIBUTI

a contratti d’appalto pubblico, sono escluse dalla normativa relativa alla tracciabilità. [4] L’art.11 della legge 3/2003 disciplina il “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”. La disposizione stabilisce che il CUP viene richiesto, in via telematica dalle P.A. competenti, ovvero dai soggetti aggiudicatori, per ogni nuovo progetto di investimento pubblico, secondo una specifica procedura definita dal CIPE. La predetta procedura è volta ad assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio, degli investimenti pubblici (cfr. la determinazione dell’AVCP n.4 del 7 luglio 2011). [5] Legge 13-8-2010 n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. (omissis) Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) (omissis) [6] Come noto, si ricorda infatti, che, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), l’art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) prevede l’introduzione graduale: ■ dell’obbligo di fatturazione, in forma elettronica, delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni. ■ del duplice divieto, da parte della P.A., di accettazione di fatture emesse in forma cartacea e di pagamento delle stesse. [7] L’art.1, co.688, della legge di Stabilità 2014 è stato modificato, da ultimo, dall’art.1 co.1, del D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 68/2014. [8] In merito, si ricorda che l’art.1, co. 688, della legge di Stabilità 2014 prevede che il versamento della seconda rata debba essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno (come previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 23/2011 ai fini IMU). [9] Art.17, co.2, del D.Lgs.241/1997. [10] Si tratta dell’ipotesi relativa al possesso di immobili destinati in parte ad attività commerciali, per i quali l’esenzione dall’IMU e dalla TASI opera in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, come risultante da apposita dichiarazione (cfr. art.91-bis del D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2012 ed art.1 del D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 68/2014). [11] Art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973. [12] Art.28-quater del D.P.R. 602/1973 e art.9, co.2, del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013. [13] Al riguardo, si ricorda che, fino all’entrata in vigore del “Decreto Spending review” (28 aprile 2014), il meccanismo operava per i soli crediti maturati nei confronti della P.A. entro il 31 dicembre 2012. [14] Art.8 del DL 35/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013. [15] Contestualmente, l’art.37, co.7-quater, del DL 66/2014 ha abrogato la disposizione precedentemente in vigore, relativa alla de-

tassazione della cessione dei crediti verso la P.A. maturati al 31 dicembre 2012. [16] Si tratta delle P.A. di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs. 165/2001.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - MAGGIO 2014 L’Agenzia delle Entrate aggiorna la propria Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» con la proroga a tutto il 2014 della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, del “bonus mobili” e della detrazione IRPEF/IRES pari al 65% per gli interventi antisismici. La Guida, disponibile anche sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), riepiloga le disposizioni contenute nella legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) ed i recenti chiarimenti della C.M. 11/E/2014[1]. In particolare, nella Guida vengono illustrati: A) la proroga della detrazione IRPEF[2] per il recupero edilizio delle abitazioni, nella misura potenziata pari al: ■ 50%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014; ■ 40%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Per il biennio 2014-2015 l’agevolazione spetta sempre nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. L’Agenzia delle Entrate conferma, inoltre, che la proroga della detrazione IRPEF “potenziata” si applica anche alle spese sostenute per l’acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione che provvedono alla successiva alienazione, a condizione che il rogito sia stipulato entro 6 mesi dalla fine dei lavori (cfr. anche C.M. 29/E/2013). Dal 1° gennaio 2016, viene confermato il ritorno alla percentuale a regime del 36%, nel limite di spesa pari a 48.000 euro. In tal ambito, l’Agenzia delle Entrate richiama i chiarimenti della C.M. 11/E/2014 con riferimento agli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali ed al sostenimento delle spese attraverso una società finanziaria. Per quel che riguarda gli interventi condominiali, viene confermato l’obbligo, per tutti i condomini[3] di richiedere il codice fiscale a nome del condominio, e di eseguire tutti gli adempimenti a nome di questo. In particolare, nei bonifici di pagamento, oltre a quello del condominio, deve essere indicato il codice fiscale del condomino che effettua il pagamento. Per quel che riguarda le spese di recupe-

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ro edilizio sostenute per il tramite di una società finanziaria, vengono riepilogati gli adempimenti che questa deve eseguire per consentire al contribuente di beneficiare della detrazione. In tale ipotesi, conferma la Guida, la detrazione è riconosciuta a condizione che: ■ la finanziaria paghi l’impresa che ha effettuato i lavori mediante bonifico bancario o postale contenente tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente[4], ivi compreso il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento; ■ il contribuente conservi la ricevuta del bonifico. In merito, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’anno di sostenimento della spesa coincide con quello in cui è stato effettuato il bonifico da parte della società finanziaria; la proroga del “bonus mobili”, ossia della detrazione per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, relative all’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici[5] finalizzati all’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione[6], nella misura del 50% fino ad un importo massimo di spesa di 10.000 euro[7], da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. In tal ambito, viene confermato che l’agevolazione spetta «a prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione»[8]. Per completezza, si evidenzia che sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www. agenziaentrate.gov.it) è disponibile una Mini-Guida esplicativa relativa alla detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili, aggiornata al mese di maggio 2014; B) la proroga della detrazione IRPEF/IRES per interventi di messa in sicurezza statica in zone sismiche ad alta pericolosità[9], riguardanti le parti strutturali di edifici destinati ad abitazione principale o ad attività produttiva e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica. Il beneficio spetta nella misura pari al: ■ 65% delle spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014; ■ 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Per entrambe le annualità 2014-2015 il beneficio è riconosciuto sempre nel limite massimo di 96.000 per unità immobiliare. Note: [1] Cfr. C.M. 11/E/2014. [2] Anche a seguito della proroga relativa al potenziamento dell’agevolazione, vengono confermate tutte le disposizioni operative già applicabili “a regime” (ivi comprese le recenti semplificazioni in ordine al venir meno dell’obbligo di preventiva comunicazione al Centro di Pescara e dell’indicazione in fattura del costo della manodopera), nonché l’ambito soggettivo e gli interventi


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di recupero per i quali viene riconosciuta la detrazione. [3] Come precisato dalla C.M. 11/E/2014, sono tenuti a richiedere il codice fiscale anche i condomini facenti parte del “condominio minimo” (ossia di numero pari od inferiore ad 8 condomini), che non hanno l’obbligo di nominare l’amministratore. [4] A tal riguardo, come previsto dal D.M. 41/1998, a pena di decadenza, il bonifico bancario o postale, deve contenere: - la causale del versamento con gli estremi della norma agevolativa, - il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, - il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. [5] Gli elettrodomestici devono essere di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Inoltre, i mobili e gli elettrodomestici devono essere nuovi (non usati - C.M. 29/E/2013). [6] il beneficio relativo all’arredo è riconosciuto in caso di esecuzione degli interventi di: - manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni; - manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; - ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, in presenza dello stato di emergenza; - restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riferiti ad interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione, ovvero da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla successiva vendita. [7] Fra le spese agevolabili sono incluse anche quelle di trasposto e montaggio. [8] Infatti, l’art.7, co.2-bis e 2-ter del D.L. 47/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014, ha eliminato la disposizione contenuta nella legge di Stabilità 2014, in base alla quale le spese per l’acquisto dei mobili non potevano essere superiori all’importo delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di recupero sull’abitazione. [9] Si tratta delle zone sismiche 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 2003.

IRPEF - IMU: CHIARIMENTI MINISTERIALI (C.M. 11/E/2014)

Con la Circolare 11/E del 21 maggio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di detrazioni IRPEF ed applicabilità dell’IMU. Si segnala che l’ANCE ha predisposto

un dossier riepilogativo che illustra i temi affrontati dall’Agenzia delle Entrate nella predetta Circolare, d’interesse per il settore delle costruzioni, quali: - detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie delle abitazioni; - “bonus mobili”; - detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici; - IMU ed imposte sui redditi; - detrazione IRPEF sugli interessi passivi relativa ai mutui per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale; - compatibilità fra la deduzione per l’abitazione principale a favore dei proprietari e la detrazione sui canoni di locazione riservata agli inquilini.

CESSIONI GRATUITE DI AREE AL COMUNE - CONFERMATO L’ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA FISSA DI REGISTRO L’imposta di registro continua ad applicarsi in misura agevolata per i trasferimenti gratuiti di immobili effettuati a favore dei Comuni. Così risponde il Sottosegretario all’Economia e Finanze, Pier Paolo Baretta, all’Interrogazione n.3-00710 nella seduta della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato dello scorso 11 giugno 2014, affrontando gli effetti che la riforma dell’imposta di registro ha prodotto sulle cessioni di aree effettuate a favore dei Comuni in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. Come noto, l’art.10 del D.Lgs. 23/2011[1] ha completamente riformulato l’art.1 della Tariffa del D.P.R. 131/1986, prevedendo, dal 1° gennaio 2014, l’applicazione agli atti di trasferimento di immobili, di 3 sole aliquote dell’imposta di registro (2% per la “prima casa”, 12% per i terreni agricoli e 9% per tutti gli altri immobili), disponendo, altresì, l’abrogazione di tutti i regimi agevolativi, anche se previsti da leggi speciali. Sul punto è, poi, intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la CM 2/E del 21 febbraio 2014[2], precisando l’abrogazione di tutti i regimi agevolativi relativi a trasferimenti immobiliari, compresa l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, previste dall’art.32 del D.P.R. 601/1973, tra le altre, alle cessioni dirette all’attuazione dei piani di lottizzazione. Al riguardo, il Sottosegretario precisa che la disposizione di abrogazione interessa gli “atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili, a titolo oneroso in genere, ri-

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conducibili nell’ambito applicativo dell’art.1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR […]. Restano, invece, applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell’ambito dell’art.1 della Tariffa […], ovvero che non sono posti in essere a titolo oneroso”. Pertanto, le cessioni di immobili effettuate a titolo gratuito possono continuare a fruire dei regimi fiscali ridotti, non essendo interessate dalla riforma dell’imposta di registro. Tra queste, rientrano i trasferimenti di aree a favore dei Comuni in esecuzione di piani lottizzazione, qualificati espressamente quali atti a titolo gratuito dall’art.28 della legge 1150/1942[3]. A tali trasferimenti gratuiti, pertanto, si applicano: ■ l’art.51, della legge 342/2000, che prevede l’irrilevanza ai fini dell’IVA, tra le altre, delle cessioni al Comune di aree in esecuzione di convenzioni di lottizzazione[4], ■ l’art.32 del D.P.R. 601/1973 che stabilisce l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, tra gli altri, per le cessioni dirette all’attuazione dei piani di lottizzazione. Per i trasferimenti non qualificati espressamente dalla legge come atti a titolo gratuito, il Sottosegretario precisa la necessità di valutare, caso per caso, la natura onerosa o gratuita degli stessi, al fine di poter verificare l’applicabilità delle agevolazioni. Resta fermo, infatti, che le cessioni a titolo oneroso, anche se poste in essere nei confronti dei Comuni e in attuazione di convenzioni urbanistiche, non possono fruire di alcuna agevolazione, a seguito della riforma dell’imposta di registro. Sul punto, l’ANCE prosegue nelle proprie iniziative presso le sedi amministrative e parlamentari, affinché tale possibilità sia confermata anche per la cessione di aree e opere di urbanizzazione effettuate al Comune a scomputo degli oneri concessori. Allo stesso modo, l’azione dell’ANCE è diretta anche alla reintroduzione del regime fiscale ridotto (imposta di registro all’1%) per i trasferimenti di immobili attuativi di piani di edilizia residenziale, venuto meno dal 1° gennaio 2014. Note: [1] Cfr. anche dall’art.26 del D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 128/2013 (cd. “decreto Istruzione”). [2] Cfr. C.M. 2/E/2014. [3] L. 17 agosto 1942 n. 1150 “Legge urbanistica” Art.28: Lottizzazione di aree (omissis) 5. L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1) la cessione gratuita entro termini presta-


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biliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2; (omissis) [4] Il disposto di cui al citato art.51 della legge 342/2000 trova applicazione con riferimento alle cessioni effettuate a favore del Comune da parte di soggetti passivi IVA.

CREDITO D’IMPOSTA (CD. “ARTBONUS”) PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO (DL 83/2014)

Credito d’imposta per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche, effettuate nelle strutture turistico-ricettive. Ulteriore credito d’imposta (cd. “ArtBonus”) per le erogazioni liberali, effettuate da cittadini ed imprese, volte al recupero di beni culturali pubblici, alla realizzazione di nuove strutture, al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura. Queste le principali misure fiscali, di interesse per il settore, contenute nel Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», pubblicato sulla G.U. n. 125 del 31 maggio 2014. Credito d’imposta per la ristrutturazione di strutture turistico-ricettive (art. 10) Per i periodi d’imposta 2014-2016, a favore degli esercizi turistico-ricettivi, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro nel triennio, per gli interventi di ristrutturazione edilizia[1] ed eliminazione delle barriere architettoniche[2], eseguite sulle medesime strutture turistico-alberghiere. Non sono agevolati, invece, le spese per gli interventi qualificabili urbanisticamente come manutenzione, restauro e risanamento conservativo. Il contributo è riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo DL 83/2014, ossia 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019. L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto del Regolamento UE in materia di aiuti di Stato “de minimis” (n.1407/2013) e non richiede la preventiva autorizzazione co-

munitaria[3]. Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, l’art. 10, del DL 83/2014 prevede che il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Tuttavia, solo per le spese relative agli interventi sostenuti nel 2014, viene previsto che la prima quota del credito potrà essere compensata a partire dal 1° gennaio 2015. Viene, altresì, previsto che il credito d’imposta: - non rileva ai fini del rapporto relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette[4]; - è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997). Per l’effettiva applicazione del credito d’imposta, il comma 4, dell’art. 10 del DL 83/2014 prevede che, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, deve essere emanato il Decreto attuativo[5], contenente: - i tipi di strutture turistico-alberghiere che possono essere ammesse al beneficio; - l’indicazione puntuale dei tipi interventi agevolabili, sempre nell’ambito delle ristrutturazioni disciplinate dall’art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001[6]; - le modalità operative e le procedure da seguire per poter fruire del credito d’imposta, sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande. Come è evidente, il Governo ha usato la “leva fiscale” per favorire gli investimenti nel settore alberghiero, ciò sicuramente produrrà effetti positivi anche per il settore delle costruzioni, sulla falsa riga delle agevolazioni fiscali già vigenti che favoriscono la ristrutturazione residenziale (cd. “50%) e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. 65%). Credito d’imposta per le erogazioni liberali per il recupero dei beni culturali (art. 1) A favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali volte ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali, per il triennio 2014-2016, è riconosciuto un credito d’imposta, nella misura del: - 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2014 e 2015; - 50% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016. Tale beneficio è attribuito nel limite massimo del: - 15% del reddito imponibile, per le erogazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali; - 5 per mille dei ricavi, qualora la donazione sia fatta da soggetti titolari di reddito d’impresa. Anche in questo caso, il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e, solo per i soggetti titolari di reddito d’impresa, tale beneficio: - può essere utilizzato solo in compensazio-

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ne (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997); - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. Sotto il profilo degli adempimenti, viene previsto che i soggetti beneficiari del credito d’imposta devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da presentare preventivamente alla fruizione del beneficio), relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono, al Ministero per i beni e le attività culturali. Note: [1] Ai sensi dell’art. 3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001 - cd. “Testo unico dell’edilizia”. [2] In conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. [3] L’art.3, co.2, del predetto Regolamento prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” da uno Stato membro a un’impresa non può superare 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari. [4] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 - TUIR). [5] Tale Decreto deve essere emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano. [6] Ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001, rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia: “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costi-


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tuiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente”.

LOCAZIONI STIPULATE CON LA P.A - DAL 1° LUGLIO RIDUZIONE AUTOMATICA DEL 15% DEL CANONE È stata pubblicata (G.U. n. 143 del 23 giugno 2014) la Legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 66/2014 cd. “spending review” che, nell’ambito delle misure per contenere la spesa pubblica, ha modificato ed integrato precedenti disposizioni volte a garantire un efficiente utilizzo degli immobili pubblici in un’ottica di ottimizzazione degli spazi occupati. In particolare (art. 24 comma 4 DL 66/2014) è confermato l’anticipo dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2014 del termine a decorrere dal quale opererà la riduzione automatica dei canoni di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale, stipulati non solo dalle amministrazioni centrali, ma da tutte le pubbliche amministrazioni (secondo la definizione allar-gata di cui al richiamato articolo 1, comma 2, D.lgs. 165/2001). Si prevede tuttavia che le regioni e le province autonome possano adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente. Ciò significa che per i canoni di affitto degli immobili utilizzati per fini istituzionali da Stato, Regioni, Province, Comuni, scuole, università, Camere di commercio, ASL ecc., già dal prossimo 1° luglio scatterà la riduzione nella misura del 15%, rispetto a quanto annualmente corrisposto. La riduzione del canone opererà automaticamente, anche in deroga alle even-tuali clausole difformi apposte dalle parti. Resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del proprietario. Inoltre, si prevede che (art. 24, comma 2 bis DL 66/2014) le amministrazioni e gli organi costituzionali possano recedere dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione comunicando il rela-tivo preavviso entro il prossimo 31 luglio. Il recesso si perfezionerà decorsi 180 gg. dalla data del preavviso, anche in de-roga ad eventuali clausole contrattuali che lo limitino o lo escludano. Il decreto legge sotto tale aspetto è da valutarsi negativamente in quanto: ■ pur essendo l’Ance favorevole ad una politica di riduzione delle spesa pubblica, appare illegittima l’introduzione di una decurtazione automatica del canone di locazione già a decorrere dal mese di luglio,

anticipandone di ben sei mesi l’entrata in operatività; ■ la previsione relativa alla rinegoziazione dei canoni delle locazioni passive non è una novità ma aveva già trovato spazio nell’ambito di alcune precedenti leggi finanziarie (vedi: Legge 266/2005, art. 1, co. 478 e Legge 296/2006, art. 1, co. 204) seppur sotto una formulazione parzialmente diversa che nella prassi aveva avuto una applicazione minima, senza considerare che tali contratti scontano anche il blocco dell’aggiornamento ISTAT per gli anni 2012, 2013 e 2014 (DL 95/2012, art. 3, comma 1); ■ l’art. 24 amplia notevolmente anche la tipologia dei “conduttori” pubblici, con la conseguen-za che il numero degli immobili interessati dalla “decurtazione” è molto più elevato rispetto al passato, così come il numero dei proprietari interessati.

TASI - APPROVAZIONE DEI BOLLETTINI PER IL VERSAMENTO POSTALE (D.M. 23 maggio 2014)

Approvati i “Bollettini postali TASI”, idonei al versamento del Tributo per i Servizi Indivisibili, in scadenza il prossimo 16 giugno. Sulla Gazzetta Ufficiale, n.122 del 28 maggio 2014, è stato, infatti pubblicato il Decreto interministeriale 23 maggio 2014, recante i modelli di bollettino di conto corrente postale, utilizzabile per il versamento della TASI dai contribuenti, sia in formato compilabile (in caso di autoliquidazione), sia in formato prestampato (quest’ultimo inviato, su opzione, direttamente dai Comuni, ai sensi dell’art.1, co. 689 della Legge 147/2013 Legge di stabilità 2014) Il versamento della TASI potrà essere effettuato alternativamente: ■ presso gli Uffici Postali, ■ tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A., con notifica di “conferma di avvenuta operazione” ed “immagine virtuale del bollettino” (ovvero comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione) che costituisce prova del pagamento e del giorno di esecuzione dello stesso. Il bollettino di conto corrente dovrà obbligatoriamente: ■ riportare il numero di conto corrente 1017381649, valido per tutti i Comuni italiani, ■ essere intestato a “PAGAMENTO TASI” Si ricorda, in ogni caso, che rimane comunque ammesso il pagamento del tributo anche tramite il modello di versamento F24[1], ai sensi dell’art.1, co. 688 della Legge 147/2013, come sostituito dall’art.1,

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co.1, lett.b, del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni in Legge 68/2014. Note: [1] Art.17, co.2 del D.Lgs.241/1997.

INVESTIMENTO IN MACCHINARI E IMPIANTI E A.C.E. - PUBBLICATO IL NUOVO “DECRETO COMPETITIVITÀ” (D.L. 91/2014)

Riconosciuto alle imprese un credito d’imposta nella misura del 15% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali nuovi (macchinari e impianti). Novità in materia di ACE (aiuto crescita economica), dove viene prevista la facoltà, per soggetti IRPEF e IRES, di fruire di un credito d’imposta commisurato all’eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nell’anno per “incapienza del reddito complessivo netto”. Queste le principali misure fiscali, di interesse per il settore, contenute nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (cd. “Decreto competitività”), recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2014, ed in vigore dal giorno successivo. Credito d’imposta per investimenti in macchinari ed impianti (art. 18) A partire dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015, viene riconosciuto un credito d’imposta IRPEF/IRES, pari al 15% delle spese sostenute per investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, superiori ad un importo unitario di 10.000 euro, indicati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Il beneficio spetta a condizione che i nuovi investimenti siano incrementativi rispetto alla media delle spese, per macchinari ed attrezzature, sostenute nel quinquennio precedente, ossia che tali spese siano «in eccedenza rispetto alla media degli investimenti (….) realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti». A tal riguardo, infatti, per determinare la “base di calcolo” su cui applicare il beneficio del credito d’imposta del 15%, si deve assumere come valore la differenza tra l’importo degli investimenti sostenuti nell’anno di vigenza dell’agevolazione (2014-2015) e l’ammontare della media degli investimen-


TRIBUTI

ti, relativi alla medesima categoria di beni strumentali, sostenuti negli ultimi 5 periodi d’imposta. In merito, viene, altresì, attribuita la facoltà di escludere dalla suddetta “base di calcolo” il periodo d’imposta in cui l’impresa ha sostenuto maggiori investimenti per tale tipologia di beni, rispetto agli altri periodi d’imposta. Invece, per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni l’agevolazione opera comunque, ma la media aritmetica che rileva ai fini dell’applicazione del credito d’imposta è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi d’imposta precedenti al 2014 e 2015, con la possibilità, anche in questo caso, di escludere l’anno con il valore più alto. Possono, altresì, fruire dell’agevolazione anche i soggetti che iniziano l’attività d’impresa nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. In tal caso, l’agevolazione è riconosciuta, anche in assenza di un periodo d’imposta su cui fare il confronto, per il valore complessivo degli investimenti sostenuti nel medesimo anno. Tuttavia, tale agevolazione non si applica agli investimenti: - in beni mobili, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, d’importo unitario inferiore a 10.000 euro; - in beni mobili non compresi nella divisione 28 della tabella ATECO e beni immobili. Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, il co. 4 dell’art. 18 del DL 91/2014 stabilisce che il credito d’imposta: ■ è ripartito in tre quote annuali di pari importo. In merito, viene chiarito che tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta nel quale viene attribuito e, conseguentemente, nelle due dichiarazioni successive. Viene, altresì, previsto che la prima quota annuale del beneficio è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. In pratica, in caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota potrebbe essere utilizzata dal 1° gennaio 2016. ■ può essere utilizzato solo in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997); ■ non concorre alla formazione del reddito dell’impresa, né alla base imponibile ai fini IRAP. Inoltre, il credito d’imposta può essere revocato, con l’obbligo di “restituzione”[1], se: - l’imprenditore cede a terzi o destina i beni, oggetto dell’agevolazione, a finalità diverse dall’esercizio dell’attività d’impresa prima del secondo anno successivo all’acquisto; - utilizza o trasferisce i beni agevolati in strutture produttive, anche della stessa impresa, ubicate al di fuori dello Stato[2]. Infine, allo scopo di facilitare le imprese nell’individuazione dei beni soggetti a tale agevolazione, l’ANCE ha predisposto un

elenco alfabetico indicativo dei macchinari e delle apparecchiature utilizzate nei cantieri che, rientrando nella citata divisione 28, danno diritto a fruire del credito d’imposta, se acquistati entro il 30 giugno 2015. Si tratta di un elenco che elabora ed integra le definizioni contenute nelle Note esplicative della divisione 28 e nell’elenco alfabetico predisposto dall’Istat. Pertanto, si richiama l’attenzione sul fatto che trattasi di un elenco elaborato dall’ANCE che non ha ancora trovato riconoscimento ufficiale. ACE – Modifiche alla disciplina (art. 19) Il “Decreto competitività” contiene, altresì, delle modifiche alla disciplina dell’ACE (aiuto crescita economica), prevedendo da un lato la facoltà di convertire le “eccedenze ACE” in credito d’imposta per il pagamento dell’IRAP e, dall’altro, il “potenziamento” per le sole società quotate in borsa. Come noto, per favorire la capitalizzazione delle imprese, il DL 201/2011 convertito, con modificazioni dalla legge 214/2011, ha introdotto l’ACE - Aiuto alla crescita economica, che prevede la deduzione dalle imposte sul reddito di un importo percentuale (cd. rendimento nozionale) correlato all’accantonamento di utili a riserva o all’aumento di capitale (con apporti in denaro da parte dei soci). Tale deduzione è stata “potenziata” dalla legge di Stabilità 2014 al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016. A tal riguardo, l’art. 19, co. 1, lett. b), del DL 91/2014 ha introdotto, a regime, la facoltà, sia per i soggetti IRPEF che IRES, di beneficiare, nelle ipotesi di incapienza del reddito complessivo netto, di un credito d’imposta pari all’eccedenza del rendimento nozionale, da utilizzare per il pagamento dell’IRAP[3]. In particolare, per determinare la misura del credito d’imposta, su tale “eccedenza”: ■ i soggetti IRES, applicano l’aliquota del 27,5% (art. 77 del D.P.R. 917/1986- TUIR); ■ i soggetti IRPEF, applicano le aliquote corrispondenti ai relativi scaglioni di reddito (art. 11 del D.P.R. 917/1986- TUIR). In ogni caso, si ricorda che resta ferma la regola generale secondo cui, ove la deduzione spettante sia maggiore del reddito imponibile, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi[4]. In sostanza, per le imprese che hanno chiuso gli esercizi in perdita o con redditi incapienti, viene attribuita la facoltà di scelta tra: ■ “riportare a nuovo”, ossia nei periodi d’imposta successivi, tale eccedenza; ■ convertire tale eccedenza in credito d’imposta, da utilizzare per il pagamento dell’IRAP. Sempre in ambito ACE viene, altresì, previsto un “potenziamento” dell’agevolazione

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per le società che si quotano nei mercati regolamentati italiani ed europei. In particolare, per tali società è riconosciuto un incremento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente. In ogni caso, anche a seguito del suddetto incremento l’importo massimo agevolabile non può eccedere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio per il quale viene determinata l’imposta. Tale potenziamento dell’agevolazione vale per il periodo di imposta in cui avviene l’ammissione ai mercati regolamentati e per i due successivi. Dal terzo esercizio successivo a quello di quotazione, la variazione in aumento del capitale proprio torna ad essere determinata nei modi ordinari, senza tenere conto dell’incremento del 40%. Tuttavia, tale misura è riservata esclusivamente alle società che: • sono state ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati entro il 25 giugno 2014; ■ ricevono l’autorizzazione da parte della Commissione europea[5]. Note: [1] In tale ipotesi, il credito indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’anno in cui si sono verificate le ipotesi di revoca. [2] A tal riguardo, viene previsto che i beni non possono essere trasferiti fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi contenente, per la prima volta, l’indicazione del suddetto credito d’imposta. [3] Tale facoltà può essere esercitata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, ossia con la presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2015). [4] Cfr. art.1, comma 4, D.L. 201/2011 e art.3, comma 3, del D.M. 14 marzo 2012. [5] Tale autorizzazione deve attestare la compatibilità dell’impresa con il mercato regolamentato.


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/13 e relativi ai mesi dell’anno 2014 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......13-14: ......0,60% Variazione febbraio.......13-14: ......0,50% Variazione marzo..........13-14: ......0,30% Variazione aprile...........13-14: ......0,50% Variazione maggio........13-14: ......0,40%

gennaio............................................................................ 1,002651 febbraio........................................................................... 1,003200 marzo.............................................................................. 1,004450 aprile................................................................................ 1,007101 maggio............................................................................. 1,007651

ANNI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GEN 158,0 162,3 165,5 168,1 171,8 174,3 179,3 182,1 184,5 188,5 194,5 198,7 199,9

(75% pari al 0,450%) (75% pari al 0,375%) (75% pari al 0,225%) (75% pari al 0,375%) (75% pari al 0,300%)

ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 1989 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 158,6 159,0 159,4 159,7 159,9 160,1 160,4 160,6 161,0 161,4 162,5 163,1 163,3 163,5 163,6 164,0 164,3 164,7 164,8 165,2 166,1 166,2 166,6 166,9 167,3 167,4 167,7 167,7 167,7 168,1 168,6 168,9 169,4 169,7 170,0 170,4 170,7 170,8 171,1 171,1 172,2 172,4 172,8 173,4 173,5 173,9 174,2 174,2 173,9 174,1 174,7 175,0 175,3 175,8 176,2 176,6 176,9 176,9 177,4 178,1 179,8 180,7 181,1 182,1 182,9 183,7 183,8 183,4 182,7 182,7 182,5 182,5 182,9 183,3 183,6 183,6 184,2 183,7 183,8 184,0 184,8 185,2 185,9 186,0 186,0 186,7 187,1 186,5 186,9 187,1 189,1 189,8 190,7 190,9 191,1 191,7 192,2 192,2 193,0 193,2 195,2 196,0 196,9 196,9 197,1 197,3 198,2 198,2 198,2 198,4 198,7 199,1 199,1 199,1 199,5 199,7 200,4 199,5 199,5 198,9 199,7 199,7 200,1 200,5

DIC 161,6 165,2 168,1 171,3 174,2 178,8 182,5 184,2 187,8 193,9 198,4 199,5

MEDIA 159,9 163,9 167,1 170,0 173,4 176,4 182,1 183,4 186,2 191,4 197,1 199,3

INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DI MAGGIO 2014 CHE E’ PARI AL 200,5 ANNI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GEN 26,9 23,6 21,1 19,3 16,7 15,0 11,8 10,1 8,7 6,4 3,1 0,9 0,3

FEB 26,4 23,4 20,7 18,9 16,5 14,7 11,5 9,9 8,5 6,0 2,7 0,9 0,4

MAR 26,1 23,0 20,6 18,7 16,3 14,6 11,0 9,9 8,3 5,6 2,3 0,7 0,4

APR 25,8 22,7 20,4 18,3 16,0 14,4 10,7 9,6 7,9 5,1 1,8 0,7 0,2

MAG 25,6 22,6 20,2 18,1 15,6 14,0 10,1 9,4 7,8 5,0 1,8 0,7

GIU 25,4 22,5 19,9 17,9 15,6 13,8 9,6 9,2 7,8 4,9 1,7 0,5

LUG 25,2 22,2 19,8 17,7 15,3 13,5 9,2 9,2 7,4 4,6 1,6 0,4

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AGO 25,0 22,0 19,6 17,5 15,1 13,3 9,1 8,8 7,2 4,3 1,2 0,0

SET 24,8 21,7 19,6 17,4 15,1 13,3 9,3 9,2 7,5 4,3 1,2 0,5

OTT 24,5 21,6 19,6 17,2 15,3 13,0 9,7 9,1 7,3 3,9 1,2 0,5

NOV 24,2 21,3 19,3 17,2 15,2 12,6 9,7 9,0 7,2 3,8 1,1 0,8

DIC 24,1 21,3 19,3 17,0 15,1 12,1 9,9 8,8 6,8 3,4 1,1 0,5

MEDIA 25,4 22,3 20,0 17,9 15,6 13,7 10,1 9,4 7,7 4,8 1,7 0,6


LAVORI PUBBLICI

LEGGE N. 89/2014 CENTRALI DI COMMITTENZA - COSTI PUBBLICITA’ TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI È stato definitivamente convertito in legge 23 giugno 2014 n. 89 (pubblicata sulla G.U. 143 del 23/6/2014), il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, conosciuto volgarmente come “spending review”. Tra le modifiche introdotte dalla legge vi sono alcune interessanti disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori. Centrali di committenza Il testo complessivo del decreto Spending review, come convertito in legge, incide profondamente sull’aggregazione della domanda da parte dei soggetti pubblici per l’acquisizione di lavori, beni e servizi. Gli articoli 8, 9 e 10, infatti, delineano un quadro complesso in cui, con particolare

riguardo all’acquisto di beni e servizi, i soggetti pubblici sono obbligati ad aggregare la domanda mediante l’istituzione di pochi e definiti soggetti aggregatori, iscritti peraltro in un apposito elenco presso l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Per ciò che nello specifico concerne gli affidamenti di lavori, nella legge di conversione viene confermata la modifica al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti, relativo alle centrali di committenza dei piccoli Comuni (di cui comma 4 dell’art. 9 del decreto legge in commento). La nuova formulazione del comma 3-bis prevede che i Comuni non capoluogo di provincia debbano procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni di Comuni esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, LAVORI oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In PUBBLICI alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Viene disposto, altresì, che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione dei predetti adempimenti. La previsione normativa appena illustrata introduce una modifica di rilievo, per due ordini di ragioni. 1) In primo luogo, viene decisamente ampliato il novero dei soggetti che devono ricorrere alle centrali di committenza; scompare, infatti, il riferimento ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000, che viene sostituito da quello generale a tutti i Comuni che non siano anche capoluogo. Il sistema individuato dal legislatore prevede una certa autonomia dei Comuni che, sebbene obbligati all’aggregazione della domanda, godono

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di autonomia nella scelta delle possibili forme con cui attuare l’obbligo normativo (unioni esistenti, consorzi, soggetti aggregatori o province), anche se il testo della legge non ha individuato specifici criteri per la scelta della formula più idonea (quale ad esempio avrebbe potuto essere la contiguità territoriale). 2) In secondo luogo, scompare la previsione, introdotta recentemente nell’ultimo periodo del comma 3-bis dalla legge di Stabilità 2014, che esonerava i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dall’obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per l’acquisizione di lavori in economia mediante amministrazione diretta, ossia per importi fino a 50.000 euro, e mediante affidamenti diretti, dunque per importi fino a 40.000 euro. Pertanto, sebbene sotto il profilo organizzativo, l’aggregazione della domanda pubblica appare senza dubbio opportuna, poiché consente di ridurre l’eccessivo numero di stazioni appaltanti presenti sul territorio, tuttavia con la riforma in commento scompare qualsiasi autonomia dei Comuni nell’affidamento di procedure di importo contenuto o che abbiano caratteristiche tali da richiederne una gestione diretta da parte dell’ente locale. Il mantenimento di una fascia di procedure di importo contenuto o di una specifica tipologia in capo al Comuni, invece, avrebbe consentito a questi ultimi di gestire situazioni di locale emergenza o necessità che per oro natura richiedono una gestione diretta ed immediata da parte dell’ente appaltante. È, poi, senza dubbio auspicabile che all’obbligatorietà delle centrali, come delineate al nuovo D.L., si accompagni la loro specializzazione, affinché esse divengano soggetti altamente qualificati alla gestione delle gare in maniera efficiente e produttiva per la pubblica amministrazione. Pubblicazione dei bandi ed oneri a carico dell’aggiudicatario La legge di conversione del decreto “Spending review” contiene, poi, importanti previsioni in materia di oneri di pubblicazione dei bandi ed avvisi sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo, come modificato in sede di conversione, prevede, al comma 1 bis dell’art. 26, la proroga al primo gennaio 2016 dell’entrata in vigore delle nuove norme in materia di pubblicazione dei bandi di gara, di cui al comma 1 del medesimo articolo. Al riguardo si deve, infatti, ricordare che (cfr. news Ance n. 16017 del 30 aprile 2014), il testo dell’articolo 26 del decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha eliminato l’obbligo di pubblicazione per estratto dei bandi ed avvisi di gara su almeno due dei principali quotidiani a


LAVORI PUBBLICI

diffusione nazionale e su almeno due a diffusione locale del luogo dove si eseguono i contratti. Mediante una modifica all’art. 66, comma 7, del Codice dei contratti, infatti, è stato previsto che la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara debba avvenire on-line, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l’Osservatorio. Inoltre, con una modifica analoga, all’art. 122, comma 5, del medesimo Codice, è stato previsto che per gli avvisi ed i bandi relativi ad affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, la pubblicazione avvenga on-line, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l’Osservatorio; ed, in ultimo, per i bandi relativi a contratti di importo inferiore a 500.000 euro, è stata mantenuta la pubblicazione presso l’albo pretorio del Comune, cui si aggiunge quella sul profilo di committente della stazione appaltante. La forma di pubblicazione on-line, sebbene già prevista nel Codice dei contratti, è apparsa in linea con le nuove direttive comunitarie, oltre ad essere coerente con i contenuti del decreto legislativo n. 33/2013, attuativo di una delega contenuta nella legge anticorruzione n. 190/2012, che ha imposto alle amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali, in un’apposita sezione denominata “amministrazione trasparente”, le informazioni relative al procedimento di realizzazione dell’opera pubblica, in tutte le sue fasi, a partire dalla deliberazione di avvio fino al collaudo. L’art. 26, sempre nel testo iniziale, ha inserito, altresì, negli articoli 66 e 122 del Codice, la previsione secondo cui l’aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione dei bandi, degli avvisi nonché delle informazioni di cui all’allegato IX A in Gazzetta Ufficiale. Tale previsione ha introdotto a carico dei soggetti aggiudicatari un nuovo onere economico, particolarmente rilevante. Al riguardo, va infatti ricordato che il comma 35 dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, stabilisce che, a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, gli aggiudicatari devono rimborsare alla stazione appaltante i costi di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani nazionali e locali. Ora, è evidente che l’eliminazione delle forme di pubblicazione degli estratti dei bandi e degli avvisi sui quotidiani ha reso, di fatto,

inapplicabile la disposizione del comma 35 alle procedure bandite dopo l‘entrata in vigore del D.L. “Spending Review”, consentendo di non ribaltare sugli aggiudicatari i relativi costi che, spesso, si sono rivelati notevolmente onerosi. Tuttavia, l’introduzione della nuova disposizione in materia di rimborso dei costi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di fatto ha reintrodotto un nuovo aggravio per le imprese, ingiustificato in quanto inerente lo svolgimento di funzioni squisitamente pubblicistiche (quali quelle inerenti la pubblicità delle gare), ridimensionando l’effetto positivo dovuto all’eliminazione dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani e dei conseguenti oneri economici a carico dell’aggiudicatario. Ciò premesso, tali innovazioni troveranno comunque applicazione a far data dal primo gennaio 2016. Fino a tale data, le disposizioni degli articoli 66 e 122 del codice dei contratti saranno applicate nella formulazione antecedente l’entrata in vigore del D.L. n. 66/2014, con la conseguenza che i costi di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani continueranno ad essere posti a carico dell’aggiudicatario. Infine, il nuovo comma 1 ter fa esplicitamente salvi gli effetti derivanti dall’applicazione delle disposizioni in commento nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del D.L. n. 66/2014 e la data di entrata in vigore della legge di conversione. Tracciabilità dei flussi finanziari L’art. 25 del nuovo D.L. contiene una previsione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Dal comma 2 viene, infatti, previsto che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso queste ultime debbano riportare il CUP ed il CIG; si prevede altresì (comma 2 bis) che la stazione appaltante debba riportare tali codici nei relativi contratti. In particolare si prevede che il codice CIG debba essere indicato salvo i casi di esclusione casi previsti dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4, nonché nei casi previsti dalla legge n. 136/2010 (sulla tracciabilità dei flussi finanziari), e riportati nella tabella allegata al decreto, il cui aggiornamento è demandato ad un decreto del Ministero dell’economia su parere dell’Avcp. Il CUP, invece, dovrà essere indicato nel caso di fatture relative ad opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari ed ove previsto all’art. 11 della legge n. 3/2003 (in materia di CUP). Si prevede, altresì, che le pubbliche am-

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ministrazioni non possano procedere al pagamento delle fatture che non riportino i suddetti codici. Criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa Il comma 4 bis, dell’art. 9 (introdotto con una modifica al decreto legge approvata alla Camera, e confluita poi nel testo sottoposto alla fiducia dal Governo con un maxiemendamento, per poi essere ratificata in seconda lettura alla Camera), introduce una modifica all’art. 83 del D.lgs. 163/2006 (Codice appalti), sui criteri per l’aggiudicazione dei contratti pubblici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, si prevede che, tra i criteri di valutazione dell’offerta, la stazione appaltante possa considerare, oltre alla sicurezza di approvvigionamento dei beni utilizzati, anche la loro origine produttiva. Al riguardo, si potrebbe ritenere che la nuova previsione troverà principale applicazione alle procedure che concernono l’affidamento di forniture, dal momento che l’innovazione risulta inserita nel quadro di un criterio che riguarda sostanzialmente l’approvvigionamento di beni (di cui alla lett. n).

CARO MATERIALI: NESSUNA COMPENSAZIONE PREVISTA PER L’ANNO 2013 RISPETTO AL 2012 In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.124 del 30 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 maggio 2014, c.d. Decreto “Caro materiali”. Con tale decreto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha rilevato variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione, relative all’anno 2013 rispetto al 2012 rilevanti ai fini della compensazione. Nel merito, si ricorda infatti che, ai sensi dell’art.133, comma 6 del Codice dei Pubblici Contratti (di cui al d.lgs. n. 163/2006), il Ministero è tenuto ad individuare, con decreto, le eventuali le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, ai fini della determinazione delle relative compensazioni. Le variazioni annuali di prezzo, superiori al 10%, se originate da circostanze eccezionali, danno luogo ad una compensazione determinata applicando la metà della percentuale che eccede il 10% al prezzo dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno precedente al decreto. Non essendo state rilevate variazioni superiori al 10% per alcun materiale tra quelli


LAVORI PUBBLICI

considerati più significativi, per le lavorazioni contabilizzate nel 2013, la cui offerta sia stata presentata nell’anno 2012, non si farà luogo a compensazioni. Per quanto concerne, invece, i lavori contabilizzati nel 2013, ma la cui offerta sia stata presentata anteriormente al 2012, si applicano, ai fini del calcolo della compensazione, le variazioni rilevate nei precedenti decreti ministeriali, in relazione all’anno di presentazione dell’offerta. Infatti il D.M. 21 maggio 2014 prevede: a) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2011, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto delle variazioni riportate nella tabella allegata al D.M. 3 luglio 2013; b) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2010, sempre in relazione alle lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto delle variazioni riportate nella tabella allegata al D.M. 3 luglio 2013 nonché alla tabella allegata al D.M. 3 maggio 2012; c) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2009, in relazione alle lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto delle variazioni riportate nella tabella allegata al D.M. 3 luglio 2013 nonché alla tabella allegata al D.M. 3 maggio 2012 (Ciò in quanto il D.M. 31 marzo 2011 non ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10% nell’anno 2010 rispetto all’anno 2009); d) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2008, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate nella tabella allegata al D.M. 3 luglio 2013, anche delle variazioni indicate nell’Allegato al D.M. 3 maggio 2012 e nell’allegato n. 1 al D.M. 9 aprile 2010; e) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2007, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate nella tabella allegata al D.M. 3 luglio 2013 anche delle variazioni indicate nell’allegato al D.M. 3 maggio 2012 e di quelle indicate nell’allegato n 2 del D.M. 9 aprile 2010; f) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2006, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto, oltre che di tutte le variazioni indicate sub. e), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 24 luglio 2008; g) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2005, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto, oltre che di tutte le variazioni indicate sub. f), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 2 gennaio 2008; h) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2004, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indi-

cate sub. g), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 11 ottobre 2006; i) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente, per la compensazione delle lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate sub. h), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 30 giugno 2005. Si ricorda che l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal 30 maggio 2014 (data di pubblicazione del decreto).

SOPPRESSIONE DEI MODELLI GAP Il Ministero dell’Interno, con la nota n. 11001/119/20(8) del 16.05.2014, ha ritenuto che sia stato implicitamente abrogato l’obbligo di compilazione dei moduli “Gare di appalto”, cosiddetti “Modelli G.A.P”. In particolare, secondo il Ministero l’obbligo di compilazione dei “Modelli G.A.P.” è stato superato dalla evoluzione normativa nonché dai Protocolli d’Intesa stipulati tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (A.V.C.P). Ne consegue che, secondo l’interpretazione dello stesso Ministro, gli Enti Pubblici che bandiscono appalti per l’esecuzione di opere pubbliche o per forniture nonché le imprese, individuali o costituite in forma societaria, aggiudicatarie degli appalti medesimi o di eventuali subappalti non sono più tenuti a compilare il modello GAP, che doveva essere trasmesso a cura degli Enti Pubblici al Commissario del Governo.

SOPPRESSIONE DELL’AVCP E SUO TRASFERIMENTO ALL’AUTORITA’ ANTICORRUZIONE Il 24 giugno 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 contenente “Interventi urgenti per la semplificazione e trasparenza amministrativa e l’efficienza degli uffici giudiziari”, entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione (25 giugno 2014). Il decreto legge contiene alcune disposizioni di particolare rilievo in materia di lavori pubblici, tra i quali si evidenzia la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e trasferisce i relativi compiti e funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione

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(ANAC), il cui Presidente dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2014, al Presidente del Consiglio dei Ministri un piano per il riordino dell’Autorità stessa ( Art. 19). In previsione di una più generale riorganizzazione interna, l’A.N.AC., l’Autorità nazionale Anticorruzione, ha deciso di adottare, in via transitoria, un atto contenente disposizioni essenziali per il funzionamento e la gestione della soppressa dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 163/2006. In particolare, nella delibera n. 102/2014, pubblicata sul sito dell’A.N.AC. e sul sito della soppressa AVCP, è disciplinata l’attività dell’Anticorruzione in relazione ai nuovi compiti e alle funzioni assegnati dal decreto legge 24 giugno 2014 n. 90. Partendo dalla necessità di garantire immediata operatività al nuovo ruolo dell’Anticorruzione, nella delibera è chiarito che i compiti e i funzioni trasferiti a seguito della soppressione dell’AVCP, sono svolte in modo separato rispetto alle attività in materia di anticorruzione e trasparenza, così come integrate dal citato D.L. n. 90/2014. A compiti e funzioni separate corrisponderanno gestioni contabili indipendenti, da attuarsi mediante l’utilizzo dei due distinti documenti di bilancio. Nessuna novità coinvolge neppure i relativi gli uffici che rimangono nelle attuali rispettive sedi. Pertanto, anche le comunicazioni relative alle materie trattate dalla soppressa AVCP continuano ad essere inviate agli uffici e ai recapiti indicati sul sito della soppressa AVCP, che manterrà un proprio protocollo separato. Per quanto attiene la comunicazione via web, rimane on-line anche il sito www.avcp. it, ciò almeno fino alla progettazione del nuovo sito dell’Anticorruzione. Infine, nel comunicato è stabilito che le funzioni di Segretario generale della soppressa Autorità sono svolte dalla dott.ssa Antonella Bianconi, attuale Segretario generale dell’A.N.AC. Questo il testo della delibera dell’ANAC. Autorità Nazionale Anticorruzione Il Presidente Delibera n. 102/2014: Attività dell’A.N.AC. a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 - Disposizioni urgenti per il funzionamento L’AUTORITA’ nella persona del Presidente, - Premesso che l’art. 19, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 ha previsto la soppressione dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), di cui all’art. 6


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del d.lgs. n. 163/2006 e la decadenza dei relativi organi, che i compiti e le funzioni svolti dalla soppressa Autorità sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.); - Considerata la necessità di garantire l’immediata operatività dell’A.N.AC. ai fini dello svolgimento dei compiti e delle funzioni così come ridefiniti dall’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90; - Rilevata, pertanto, l’esigenza, in attesa della conclusione del procedimento per la nomina degli altri componenti, nonché del riordino dell’A.N.AC., di adottare, in via transitoria, un atto contenente disposizioni essenziali per il funzionamento e la gestione delle attività dell’Autorità; - Vista la delibera n. 75 del 13 maggio 2014, relativa alle modalità operative dell’A.N.AC. nelle more del perfezionamento dell’iter per la nomina dei restanti componenti il Collegio, alla quale si fa rinvio anche per l’adozione degli atti già di competenza della soppressa AVCP, DISPONE -che, fino all’adozione di specifici atti di organizzazione da parte dell’Autorità nella sua composizione collegiale, le attività dell’A.N.A.C. connesse ai compiti e alle funzioni trasferiti a seguito della soppressione dell’AVCP, sono svolte in modo separato rispetto alle attività dell’A.N.AC. in materia di anticorruzione e trasparenza così come integrate dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. In particolare: - la gestione contabile, con riferimento alle attività connesse alle funzioni trasferite a seguito della soppressione dell’AVCP avviene separatamente rispetto alle attività connesse alle funzioni attribuite in materia di anticorruzione e trasparenza, mediante l’utilizzo dei due distinti documenti di bilancio approvati per l’anno 2014. Conseguentemente saranno mantenuti due diversi conti correnti bancari, entrambi intestati all’A.N.AC.; - gli uffici dell’A.N.AC., preposti allo svolgimento delle attività in materia di anticorruzione e trasparenza e quelli preposti allo svolgimento delle attività connesse alle funzioni trasferite a seguito della soppressione dell’AVCP, rimangono nelle attuali rispettive sedi; - la comunicazione via web avviene, fino alla progettazione del nuovo sito dell’Autorità, mediante il sito dell’A.NA.C. e il sito della soppressa AVCP; le comunicazioni relative alle materie trattate dalla soppressa AVCP continuano ad essere inviate agli uffici e ai recapiti indicati sul sito della soppressa AVCP. Le stesse verranno assunte al relativo protocollo che rimarrà operativo e separato rispetto al protocollo utilizzato per le comunicazioni in materia di anticorruzione e trasparenza,

che le funzioni di Segretario generale sono svolte dalla dott.ssa Antonella Bianconi, attuale Segretario generale dell’A.N.AC.; che la presente delibera sia pubblicata sul sito dell’A.N.AC. e sul sito della soppressa AVCP. Roma, 26 giugno 2014 Raffaele Cantone (Firmato digitalmente)

GIURISPRUDENZA

GIUSTIFICATIVI DELL’OFFERTA AMMISSIBILITÀ COMPENSAZIONI TRA SOTTOSTIME E SOVRASTIME

(Consiglio di Stato sez. V 11/6/2014 n. 2982) Il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l’amministrazione appaltante e l’offerente, quale mezzo indispensabile per l’effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell’adeguatezza dell’offerta. Invero il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio (al fine di eliminare l’offerta sospettata di

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anomalia) e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto: esso è pertanto finalizzato a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto (ex multis, C.d.S., sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6442; sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2956; sez. V, 18 febbraio 2013, n. 973, 15 aprile 2013, n. 2063), ponendosi l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta soltanto come effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere. In tal senso la giurisprudenza ha ripetutamente sottolineato come il corretto svolgimento del procedimento di verifica presupponga l’effettività del contraddittorio (tra amministrazione appaltante ed offerente), di cui costituiscono necessari corollari l’assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte; la immodificabilità dell’offerta, ma la sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché l’ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (ex pluribus, C.d.S., sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; 23 luglio 2012, n. 4206; sez. V, 20 febbraio 2012, n. 875; sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801; 21 maggio 2009, n. 3146).


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SEMPLIFICATA L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: RECEPITE LE PROPOSTE DALL’ANCE Con l’art. 12 commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 83/2014 vengono introdotte alcune modifiche, in materia di procedimento e validità dell’autorizzazione paesaggistica e di conferenza di servizi. che vanno nella direzione della semplificazione procedurale e della velocizzazione dei procedimenti. Tali introduzioni sono state fortemente auspicate e proposte dall’ANCE sulla base delle esperienze maturate nell’attività quotidiana degli operatori. In particolare riguardano la semplificazione del procedimento di rilascio e dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, ad oggi disciplinata dall’art. 146 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”, di seguito si riportano le modifiche in parola: - L’autorizzazione paesaggistica vale dal giorno in cui acquista efficacia il titolo abilitativo edilizio eventualmente necessario per eseguire l’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato (art. 12, comma 1, DL 83/14 che integra l’art. 146, comma 4 del Codice). L’autorizzazione avrà efficacia per 5 anni dalla data di rilascio del permesso di costruire/di presentazione SCIA/CIL (o dopo 30 gg dalla presentazione della super DIA).Si potrà quindi realizzare l’intervento edilizio senza necessità del rinnovo dell’autorizzazione per un periodo comunque quinquennale (vedi prima modifica L. 98/13 e poi L. 112/13) a decorrere dal rilascio/ presentazione del titolo abilitativo edilizio. - In caso di mancato rilascio del parere da parte del soprintendente entro 60 giorni (viene modificato l’art. 146, comma 9 del Codice) dal ricevimento della documentazione, l’amministrazione provvederà sulla domanda di autorizzazione. In tal modo si ripristina la formula originale e condivisa dall’ANCE a suo tempo proposta dal Decreto Legge 69/13. Si eviterà inoltre l’indizione della conferenza dei servizi qualora il sovrintendente non si sia espresso. - Delega al Governo per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in presenza di interventi di lieve entità (Dpr 139/10). La delega è relativa alla definizione entro il 30 novembre 2014 di un provvedimento con cui disciplinare il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità. Tale norma, che integrerà il Dpr 139/10, dovrà intervenire sia semplificando le procedure autorizzative, sia ampliando le tipologie di intervento soggette già ora a regime semplificato.

LE DEROGHE IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

(commento del geom. Antonio Gnecchi) 1. Inquadramento generale. La legge “quadro” n. 13 del 1989, aveva l’obiettivo di favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche (BB AA) negli edifici privati, con particolare riguardo agli interventi citati all’articolo 1, ovvero le nuove edificazioni (compreso gli ampliamenti), le ristrutturazioni edilizie di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. La norma, oltre a prevedere gli obblighi di progettazione, rimanda al Regolamento di Attuazione emanato con dPR n. 236 del 1989. Le deroghe alle prescrizioni tecniche, ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5, delLAVORI dPR 236/89, riguardano solo gli edifici oPUBBLICI loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza BB AA, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati. Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando un’attenta progettazione (accorgimenti tecnici idonei all’installazione di meccanismi per accesso ai piani superiori, idonei accessi in piano agli alloggi e immobili per più di tre livelli fuori terra), sono ammesse deroghe alle norme del decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le deroghe sono concesse dal responsabile dello Sportello unico dell’edilizia (SUE)in sede di provvedimento abilitativo. La legge n. 13 del 1989, ovviamente, detta le norme a cui è necessario attenersi nei casi di interventi di nuova edificazione, ristrutturazione edilizia di interi edifici, ivi compresi quelli di ERP, ma non esclude altre tipologie di intervento o la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione di BB AA in edifici già esistenti. 2. Legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 La legge regionale n. 6/89 detta norme e dispone interventi graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell’ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, compresi quelli diversamente abili, sia in condizioni permanenti che temporanee successivamente intervenute, in funzione delle esigenze individuali Nello stesso anno 1989 è stata promulgata la legge regionale n. 6 il cui articolo 20.1 disponeva che “le concessioni edilizie” per interventi di restauro, risanamento conservativo e “le autorizzazioni” per interventi di manutenzione straordinaria potevano essere rilasciate in deroga a quanto previsto dall’Allegato, nel caso di: a) esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della

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normativa vigente a tutela di beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentono interventi edilizi coerenti con la finalità della legge, b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell’intervento. Lo stesso articolo 20.3, nel precisare che l’estensore del progetto è tenuto a motivare, documentare e sottoscrivere sotto la propria responsabilità quanto ivi previsto, dispone che il rilascio del titolo abilitativo può essere comunque subordinato all’adozione di soluzioni tecniche alternative alle prescrizioni dell’Allegato, idonee a garantire l’uso dell’immobile secondo le finalità della legge regionale. Si tralasciano dal presente commento le deroghe previste per gli edifici, spazi e servizi pubblici. 3. Deroghe alle norme sulle BB AA previste dal DM 236/89 e dalla legge regionale n. 6 del 1989 La stessa legge regionale n. 6 del 1989 prevede che le prescrizioni dell’Allegato si applicano anche per gli interventi di restauro, risanamento conservativo (art. 13.1) e di manutenzione straordinaria (art. 13.2), limitatamente alle parti di costruzione interessate dagli interventi stessi, fermo restando l’applicazione delle eventuali deroghe. Le deroghe previste dalle norme nazionali e regionali che riguardano le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle BB AA sono sostanzialmente cinque, diversamente articolate, e più precisamente: 1) la deroga alle norme sulle distanze previste dai Regolamenti Edilizi (e dai PGT) per le innovazioni da attuare negli edifici privati, nonché per la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione a favore dei ciechi (art. 3, legge n. 13/89), fermo restando l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile, 2) come già detto, la deroga alle prescrizioni del DM 236/89 solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza BB AA ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati (art. 7, co. 4). Analoga deroga è prevista dall’art. 20.2 della LR 6/89 per gli ambienti di lavoro destinati alla produzione, escluse le mense e i servizi, con “concessione” o “autorizzazione”, motivatamente rilasciate (permesso di costruire) o assentite (Dia o Scia), in deroga alle prescrizioni dell’Allegato (art. 20.2), nel caso di: a) impossibilità di inserimento nella specifica lavorazione di portatori di handicap che possono pregiudicare la sicurezza propria e di colleghi o degli impianti, b) presenza di sistemi produttivi con utilizzo


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di macchinari non adattabili alle esigenze di personale portatore di handicap. 3) la deroga alle prescrizioni del DM n. 236/89 negli interventi di ristrutturazione edilizia, fermo restando il rispetto delle previsioni degli accorgimenti tecnici idonei all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, gli accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari e l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore, in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici (art. 7, co. 5). Analoga deroga è prevista dall’articolo 20 della legge regionale 6/89 per le “concessioni” riguardanti gli interventi di restauro, risanamento conservativo e per le “autorizzazioni” riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria alle prescrizioni tecniche dell’Allegato, nel caso di: a) esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentono interventi edilizi coerenti con le finalità della legge, b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell’intervento. 4) Altra deroga è quella prevista dall’articolo 19 della legge regionale n. 6 del 1989 che riguarda le “concessioni” e le “autorizzazioni” in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Secondo tale norma i titoli abilitativi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, possono essere rilasciati o assentiti purché motivati e documentati adeguatamente, in deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. In questi casi la deroga è concessa, su richiesta motivata e documentata a firma del progettista, esclusivamente per garantire la fruibilità e l’accessibilità delle strutture o degli spazi previsti dall’intervento per i quali non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della legge regionale a causa di vincoli o delle limitazioni imposte dallo strumento urbanistico vigente, che sono specificate nel successivo articolo 20. 5) l’ultima particolare deroga riguarda le norme antisismiche prevista dall’art. 6.1 della legge n. 13/89 secondo la quale l’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 2 stessa legge, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche ….. non è soggetta “all’autorizzazione “ di cui all’articolo 18 della legge n. 64 del 1974. 4. Diversa applicazione delle norme tra legge nazionale (Regolamento di attuazione) e legge regionale n. 6 del 1989 Deroghe ed interpretazioni sull’applicazione delle leggi. La concomitanza temporale del varo dei provvedimenti statale e regionale han-

no creato, non essendo i due interventi correlati, né uno integrativo o sostitutivo dell’altro, molte difficoltà applicative, specialmente dove esistono sovrapposizioni previsionali che non contemplino gli stessi minimi prestazionali o gli stressi campi di applicazione. La differenza più vistosa e rilevante dal punto di vista pratico consiste nel fatto che la normativa nazionale è applicabile soltanto alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni di interi edifici, mentre quella regionale si applica anche ai casi di ristrutturazione di singole unità immobiliari, di restauro e risanamento conservativo e perfino di manutenzione straordinaria, sia pure solo se riguardano specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse. La regione Lombardia, constatate le difficoltà operative, ha deliberato una Circolare esplicativa di raccordo tra le due norme, con la quale stabilisce dignità di “principio” alla legge n. 13 e di prescrizioni tecniche del DM 236/89, specificando che la LR 6/89 nell’applicare le norme di principio della legge nazionale, emana sue prescrizioni tecniche che prevalgono su quelle statali ove vi sia concomitanza di intervento o vuoto da parte della normativa statale. Si ribadisce però che l’Allegato alla LR 6/89 prevede dei minimi prestazionali e che perciò nulla impedisce l’utilizzo di soluzioni equipollenti o migliorative dettate dalla norma nazionale. Al contrario, sostiene la regione, non si possono applicare le prescrizioni del decreto ministeriale, ove le prescrizioni non raggiungono i minimi voluti dall’Allegato alla legge regionale. Tra i casi controversi ci sono anche le deroghe e l’obbligo dell’installazione dell’ascensore. stessa LR 6/89 prevede che le prescrizioni dell’Allegato si applicano anche per gli interventi di restauro, risanamento conservativo (art. 13.1) e di manutenzione straordinaria (art. 13.2), limitatamente alle parti di costruzione interessate dagli interventi stessi, fermo restando l’applicazione delle eventuali deroghe. A conclusione di quanto sopra esposto, si può affermare che le deroghe previste dalla legge regionale n. 6 del 1989, applicabili in Lombardia, riguardano: - le deroghe per l’applicazione della normativa sull’eliminazione delle BB AA, - le deroghe dall’applicazione della normativa sul superamento delle BB AA. 5. Volumi tecnici, ascensore e piattaforme elevatrici A contribuire all’applicazione delle deroghe vi sono i tre seguenti elementi: Il volume tecnico definito dall’articolo 13, co. 7, del dPR 24 luglio 1996, n. 503, se-

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condo il quale negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile. A chiarimento del concetto di “volume tecnico” deve intendersi, al fine dell’esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti della norme urbanistiche (parere Consiglio superiore dei LL PP, contenuto nella Circolare 31 gennaio 1993, n. 2474. La piattaforma elevatrice è prevista dall’art. 8.1.13 del DM n. 236/89 – Regolamento di Attuazione della legge n. 13/89, la cui installazione è ammessa per superare dislivelli, di norma, non superiori a 4 metri, con limitata velocità, che devono rispettare, per quanto compatibile, le prescrizioni tecniche per i servoscala. Qualora le piattaforme sono installate all’esterno, gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici. Ascensori. Pur se la legge 13/89 impone l’obbligo di prevedere un ascensore nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra pèr ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini, sono il DM 236/89 e la legge regionale 6/89 che ne determinano: a) il campo di applicazione: art. 1, dPR 236 e artt. 5, 12 e 13 LR 6/89 b) i criteri generali di progettazione: art. 3 dPR 236 e art. 5.3.3. Allegato LR 6/89 c) le caratteristiche: art. 4.1.12 dPR 236 e art. 5.3.3. Allegato LR 6/89. Secondo l’articolo 5.3.3. della LR 6/89, in tutti gli edifici e locali pubblici e di uso pubblico, quelli destinati alle attività produttive e commerciali e quelli connessi ai trasporti e agli impianti di servizio di uso pubblico, deve essere previsto almeno un ascensore, ad esclusione degli edifici di uso residenziale abitativo . Per questi ultimi lo stesso art. 5.3.3, ultimo periodo, prescrive l’installazione di almeno un ascensore per gli edifici con più di tre piani (e non livelli) fuori terra, per garantire l’accesso agli alloggi. 6. Interventi ordinari in materia di barriere architettoniche Indipendentemente dall’obbligo legislativo di rispettare le norme antibarriere per tutti gli interventi edilizi relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici (compresa l’ERP), nonché quelli minori di recupero edilizio previsti dalla LR n. 6/89, chiunque intenda proporre un intervento finalizzato al superamento e all’abbattimento delle BB AA può farlo,


TECNICA EDILIZIA

proponendo allo SUE, una richiesta di permesso di costruire, una Dia o una SCIA, ad esclusione degli interventi che non comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo. Di seguito si riportano i principali interventi che possono interessare e favorire il superamento e l’abbattimento delle BB AA negli edifici esistenti privati, quali: a) rampe o ascensori esterni che alterano la sagoma dell’edificio, conformi alla disciplina urbanistica locale, ammessi con Dia o Scia (art. 41, comma 1, L.R. 12/2005), b) rampe o ascensori esterni che alterano la sagoma dell’edificio, non conformi, subordinati al permesso di costruire, c) installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servo scala, idonei accessi alle parti comuni dell’edificio e alle singole unità immobiliari, d) opere interne di singole unità immobiliari, quali spostamento di tramezze per adattamento degli spazi interni dei vani abitabili e di servizio, quali cucina, camere, bagni, corridoi, che non modificano la sagoma, i prospetti, non pregiudicano la statica dell’immobile, e) opere interne ad un edificio che non modificano la sagoma, non aumentano il numero delle unità immobiliari e non pregiudicano la statica dell’immobile, per adeguamento alle norme antibarriere, f) installazione di ascensore o di piattaforma elevatrice per esigenze intervenute a favore di persone disabili, interne o esterna agli edifici esistenti, anche in deroga alle norme antibarriere. 7. Altri aspetti volti al superamento ed eliminazione delle BB AA La legge 13/1989, al fine di provvedere ad incentivare l’abbattimento delle BB AA, dispone l’erogazione di contributi finanziari pubblici. Gli interventi ammessi al beneficio, con riferimento alle loro caratteristiche oggettive, non devono soddisfare altri e particolari requisiti che non siano quelli di essere finalizzati all’abbattimento delle BB AA. Gli interventi che possono accedere ai contributi pubblici previsti dall’articolo 9 della legge n. 13/89, sono quelli da eseguire in edifici già esistenti. Possono riguardare una sola opera o un insieme sistematico di opere funzionalmente connesse intendendosi con queste ultime, una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere, che creano ostacolo alla stessa funzionalità. Le barriere architettoniche sono quelle elencate agli articoli 4 e 8 del DM 236/89 che indicano i criteri da utilizzare per progettare edifici, spazi e servizi accessibili a tutti a partire dal 1989 che principalmente sono: a) porte,

b) pavimenti, c) infissi esterni, d) arredi fissi, e) terminali degli impianti, f) servizi igienici, g) cucina, h) balconi, terrazze, i) percorsi orizzontali, l) scale, rampe, m) ascensore, n) servo scala e piattaforme elevatrici, o) autorimesse, percorsi, pavimentazioni, p) parcheggi. Si considerano interventi per l’eliminazione delle BB AA e/o opere funzionalmente connesse quelle volte alla rimozione delle barriere che ostacolano la stessa funzione (ad es. accesso all’immobile, visitabilità dell’alloggio). Può verificarsi di non poter rispettare completamente le prescrizioni tecniche di attuazione delle leggi in questa materia a causa dell’esistenza di limiti o vincoli presenti nell’edificio o nell’alloggio in cui si intende intervenire. In questi casi è necessario motivare adeguatamente la deroga alle norme e ottenere la preventiva “autorizzazione comunale”. Esempio: l’installazione di un ascensore all’interno di un edificio esistente per impossibilità tecnica motivata e documentata. Le opere funzionalmente connesse alla rimozione delle BB AA possono essere verticali (interne o esterne all’alloggio o all’edificio), ovvero orizzontali. Le prime sono quelle di cui al punto 4.10 della Circolare ministeriale esplicativa 21 giugno 1989, n. 1669 UL, mentre le seconde sono quelle elencate al punto 8 del DM n. 236/89, con eccezione per gli ascensori, i servo scala e le piattaforme elevatrici. A fronte di quanto sopra esposto, con particolare riguardo all’installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice, è ragionevole sostenere quanto segue: - l’installazione di un ascensore, anche fuori dalle ipotesi di interventi manutentivi-integrativi o trasformativi (obbligatorio o meno), da realizzare necessariamente all’esterno di un edifico, può essere ammesso, qualora: a) assolva alla funzione di rimozione di BB AA a vantaggio di persone diversamente abili qualora non sia possibile la sua installazione all’interno dell’edificio per impedimenti strutturali o impiantistici, anche in presenza di vincoli purché si acquisisca la preventiva autorizzazione del competente ente preposto alla sua tutela, b) si possa comunque qualificare come volume tecnico, ovvero volume aggiuntivo relativo a impianto tecnico di sollevamento non computabile ai fini della volumetria utile, c)rispetti le distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra l’opera da realizzare e fabbricati alieni non sia interposto alcun spazio o alcuna zona

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di proprietà o di uso comune. - L’installazione di una piattaforma elevatrice può essere installata anche all’esterno di un edificio, qualora: a) assolva alle funzioni di rimozione delle BB AA, b) la sua installazione non sia possibile all’interno dell’edifico per impedimenti strutturali o impiantistici (con previa acquisizione di eventuali autorizzazioni per la presenza di vincoli), c) si qualifichi come volume tecnico non computabile nella volumetria o slp utile, d) risultare protetta dagli agenti atmosferici, e) rispettare gli articolo 873 e 907 del codice civile. Fuori, quindi, dalle ipotesi di conformità alla disciplina urbanistica locale, ovvero, alla normativa sull’eliminazione delle BB AA, è consigliabile, nel caso di interventi o opere che si pongono in deroga alle norme nazionali o regionali in materia di eliminazione e abbattimento di BB AA, richiedere il permesso di costruire . Ciò consente al progettista di richiedere l’applicazione della deroga motivandone adeguatamente le ragioni e consentire, di conseguenza allo SUE, di verificare tali condizioni e rilasciare il titolo abilitativo, nonché di acquisire, nel caso di immobili vincolati, anche l’autorizzazione da parte dell’ufficio competente alla tutela del vincolo. E’ evidente, quindi, che le opere finalizzate ad eliminare le BB AA di un edificio o di un condominio, sono tutte quelle previste dal nostro ordinamento edilizio nazionale e regionale,qualificabili come: a) Attività edilizia libera (art. 6, comma 1, lettera b), dPR n. 380/2001), da eseguire senza alcun titolo abilitativo, b) Opere soggette a CIL (o CIA – art. 6, comma 2, lettera a, dPR n. 380/2001), quali sono quelle di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), stesso decreto, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino l’incremento dei parametri urbanistici, c) Opere soggette a Dia o Scia (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché ristrutturazione edilizia, d) Opere soggette a permesso di costruire, come le nuove costruzioni, ampliamenti e sopralzi. Nel caso l’immobile sia sottoposto a vincolo, è necessario chiedere l’autorizzazione all’ente preposto alla sua tutela. E’ oltretutto ovvio che a tutti gli interventi subordinati a titolo abilitativo (precedenti lettere b), c) e d)), sono applicabili le deroghe sopra illustrate, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle norme nazionali e regionali vigenti.


VARIE

SISTRI - CHIARIMENTI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE Le aziende iscritte al SISTRI che, in virtù delle novità normative introdotte dal dm 24 aprile 2014, non sono tenute ad aderire al Sistema e non hanno intenzione di aderirvi volontariamente, non devono versare il contributo annuale di iscrizione, la cui scadenza è fissata per il 30 giugno prossimo: è quanto si apprende da un Comunicato della Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente. Viene, inoltre demandata ad una successiva comunicazione la definizione, sentite le associazioni di categoria, delle procedure e delle modalità semplificate per la cancellazione delle aziende non più soggette al Sistri e la restituzione dei relativi dispositivi di tracciabilità.

SISTRI: NUOVE SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI Con un comunicato apparso sul sito web del Sistri, il ministero dell’Ambiente ha illustrato alcune modalità semplificate relative a diverse procedure amministrative, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2014, n. 126. In particolare, si segnalano le due nuove sezioni del Portale Sistri - Iscriviti Ora e Richiesta di Assistenza - che consentono

rispettivamente di inserire i dati per effettuare l’iscrizione al Sistri e di segnalare le problematiche riscontrate nell’utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti. Novità sono previste anche per quanto riguarda le procedure relative alle modifiche dei dati anagrafici, operazioni che adesso gli operatori potranno facilmente effettuare online, attraverso l’applicazione “gestione azienda” cui si può accedere direttamente della area personale sistri. Fino al 31 maggio 2014 rimangono comunque operativi i canali di contatto finora utilizzati, ciò al fine di favorire una graduale familiarizzazione degli utenti con le nuove modalità di comunicazione.

BONIFICHE: AL VIA LA PROCEDURA SEMPLIFICATA È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014, n. 144 il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 con il quale sono state introdotte alcune semplificazioni in materia ambientale. L’art. 13 del decreto, in particolare, modifica il D.Lgs. 152/06 (Codice dell’Ambiente) inserendovi l’art. 242 bis con il quale viene delineata una procedura semplificata ed accelerata per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza di siti contaminati, da parte dei privati a proprie spese. L’obiettivo, come evidenziato nella relazione illustrativa, è quello di superare le difficoltà e

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le incertezze procedimentali della disciplina vigente, consentendo l’avvio, in tempi brevi (entro 150 giorni), delle opere di bonifica e rinviando l’approvazione del piano di caratterizzazione e la verifica del raggiungimento delle soglie di concentrazione ad una seconda fase, in ordine alla quale sono comunque fissate tempistiche ridotte (90 giorni). Al riguardo, viene previsto, anche, un regime transitorio per i progetti avviati entro il 31 dicembre 2017, per i quali il piano di caratterizzazione si intende approvato, se l’amministrazione competente non provvede entro il termine di 45 giorni dalla presentazione da parte del privato. Il provvedimento, in vigore dal 25 giugno 2014, deve ora essere trasmesso al Parlamento per la conversione in legge.

BANDO GIOVANI COPPIE PER L’ACCESSO ALLA PRIMA CASA E’ stato rinnovato nei contenuti e nella dotazione il bando per l’accesso alla prima casa per le giovani coppie, di cui al protocollo sottoscritto nell’aprile del 2012. E’ stato infatti siglato un nuovo protocollo di intesa tra Regione Lombardia e ABI per l’erogazione di contributi per l’acquisto dell’abitazione principale. La D.G.R. n. 1771/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 51, Serie Ordinaria, del 19 maggio 2014 riporta il testo del protocollo, a cui farà seguito la comunicazione dell’elenco delle banche e degli intermediari finanziari che si convenzioneranno con Finlombarda. Tra le novità introdotte si segnala l’ampliamento delle tipologie di nuclei familiari che possono beneficiare di tale misura: oltre alle giovani coppie, infatti, può accedere a contributo la gestante sola, il genitore solo con uno o più figli minori a carico e i nuclei familiari con almeno tre figli. Si evidenzia, inoltre, che per beneficiare dell’agevolazione i nuclei familiari devono aver acquisito con atto notarile l’alloggio da terzi a titolo oneroso tra il 1 giugno 2012 e il 30 giugno 2015 e aver stipulato con la banca convenzionata entro il 30 giugno 2015 un contratto di mutuo o di finanziamento di durata non inferiore a venti anni. La dotazione finanziaria della misura ammonta a complessivi € 7.361.286,37 di cui € 3.611.286,37, quali risorse residue, riservati alle giovani coppie. La richiesta di contributo può essere presentata dal 16 giugno 2014 a 4 settembre 2015, presso gli sportelli di una delle banche o degli intermediari finanziari convenzionati.


ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter del 27/06/2014 DissestoItalia: al via la petizione per la messa in sicurezza del Paese Decreto Semplificazioni, i contenuti di interesse per le opere pubbliche

Contratto di inserimento: dall’Inail le istruzioni operative Disoccupazione speciale edile: dal Ministero i criteri applicativi Assunzione disoccupati: incentivi anche sul premio Inail Dalla riforma del catasto l’occasione per ridurre le tasse sugli immobili Presidenza Ue: Renzi illustra gli obiettivi del semestre italiano Pagamenti Pa, Ance: soluzione solo con allentamento Patto

Autorità anticorruzione: prime misure per il riordino dell’Avcp Qualificazione Soa, per i requisiti economici ok alla scelta nel decennio Soa: operativa la nuova procedura web di qualificazione Spending Review, le novità per i lavori pubblici Spending Review, il punto sulle disposizioni fiscali Decreto competitività, le novità fiscali per l’edilizia Cessioni gratuite di aree al Comune, confermata l’imposta fissa di registro Semplificazioni: al via modulistica standard a processo telematico Sistri: niente contributo per chi non è tenuto ad aderire Bonifiche siti, in vigore la procedura semplificata Affitti pa, dal 1° luglio canoni ridotti del 15%

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Nuove costruzioni, nulle le clausole di rinuncia al diritto di tutela Edilizia, oneri concessori dovuti solo se si avvia la costruzione Autotrasporto: dalla Ue nuove regole per l’utilizzo del tachigrafo Ristrutturazioni edilizie, aggiornata la guida delle Entrate Approvata definitivamente la Spending Review


notiziario ASCENSORI

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MONTACARICHI

ELEVATORI

RIVISTA MENSILE GENNAIO 2014

SCALE MOBILI

MONTA AUTO

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

ELMA ASCENSORI s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica lll-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n째 46) art. 1, comma 1, LO Brescia


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