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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA OTTOBRE 2014
Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia
SOMMARIO
Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia
“Accomodation for Expo” per rilanciare l’edilizia e il Collegio punta al Bim
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Depurazione del Garda: c’è il progetto con Visano da finanziare con 220 mln
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Bonifica del sito Caffaro: una storia “infinita” fra poche risorse e salute
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Il Castello di Padernello: un’operazione culturale che prosegue con successo
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Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2014 5 euro Quota di iscrizione al Gruppo Corrispondenti, che dà diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio escluse quelle destinate riservatamente ai soci: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi albi 60 euro
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PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi
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Indici Lavori pubblici
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Tecnica edilizia
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Urbanistica Varie
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Ance informa
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CQOP-SOA
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IDEE E PROGETTI PER DARE UNA SVOLTA IN POSITIVO AD UN COMPARTO CHE NON VUOLE CEDERE ALLA CRISI
“ACCOMODATION FOR EXPO” PER RILANCIARE L’EDILIZIA E IL COLLEGIO PUNTA AL BIM Tra Expo ed innovazione il comparto dell’edilizia trova i motivi di un rilancio, di un’inversione di tendenza che vede gli imprenditori nel ruolo di attori protagonisti. Come emerso anche nel recente direttivo di Ance Lombardia, le attese per Expo sono altissime. E’ infatti probabile che arrivino oltre 20 milioni di visitatori. Un’opportunità da prendere a volo, con modalità che chiariremo in questo servizio. Ma non è tutto. A fianco di Expo un’altra partita riguarda il Bim (Building Information Modeling), iniziativa che nasce su spinta dei livelli territoriali del sistema associativo, Brescia in particolare, per preparare il tessuto produttivo regionale alla nuova sfida di una modalità operativa obbligatoria a partire dai lavori pubblici.
I relatori dei progetti Accomodation for Expo e Bim. (da sx. a dx): Carlo Gaeta, il presidente del Collegio, Tiziano Pavoni e il direttore, Francesco Zanframundo
La virtù del cambiamento non è solo dare nuovi impulsi. Può essere anche quella di invertire una tendenza. O, quantomeno, provarci. Perché nell’ennesima attestazione di come la congiuntura economica negativa resti una realtà, l’Ance ha deciso di non restare con le mani in mano, promuovendo tra i suoi associati un percorso di formazione finalizzato all’utilizzo del metodo Bim, alla diffusione del progetto RB (Responsible Building) e ad una forma di sostegno alle imprese nell’ottica di essere parte integrante del progetto denominato “Accomodation for Expo 2015”. Nel rispetto della mission associativa dell’Ance, in equilibrio tra sostegno al settore e 489
supporto agli imprenditori. Partiamo con la “missione Esposizione”. Come emerso anche nel direttivo di Ance Lombardia dello scorso settembre, le attese per Expo sono altissime. E’ infatti probabile che arrivino oltre i 20 milioni di visitatori preventivati, considerando anche le delegazioni di circa 130 paesi, oltre a 60 delegazioni corporate e 10 organizzazioni internazionali. La non ancora adeguata struttura alberghiera a Milano, i costi previsti dei soggiorni, la non sempre vicinanza ai padiglioni della Fiera, impongono un importante sforzo nello sviluppo di attività coerenti con «l’hospitality management»,
IL PROGETTO DI VENDITA O LOCAZIONE VERRÀ REALIZZATO ATTRAVERSO UNA SOCIETÀ DI SERVIZI
per una adeguata accoglienza non solo del flusso turistico quanto soprattutto di quello delle delegazioni. Le quali di norma (per la verità accade piuttosto spesso) necessitano di «location» tali da creare «gruppo» restando vicine per lavoro e socializzazione, in ambienti gradevoli, economici e con una serie di servizi adeguati alle lunghe permanenze (trasporti, centri commerciali, supermarket, ristoranti, leisure, ecc). Ed è proprio qui che si inserisce “Accomodation for Expo 2015”, che mira alla promozione del territorio lombardo attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle imprese edili associate Ance, offrendo una valida risposta al problema connesso alla soddisfazione del “fabbisogno abitativo» legato all’Esposizione. In qualità di soggetto istituzionale, Ance Lombardia si farà promotrice dell’iniziativa presso Expo, Regione Lombardia e Camera di Commercio. Lo scopo? Aggiungere all’attuale offerta di «accomodation», un numero di immobili utili
ad elevare la quantità e qualità delle strutture ricettive della Regione durante il periodo dell’esposizione universale. Questa iniziativa è, di fatto, impostata per rispondere alla necessità di «reperire alloggi», per il solo periodo EXPO 2015, in modo adeguato ed all’interno di un quadro istituzionale che assicuri il rispetto delle esigenze e delle regole, ipotizzando anche soluzioni per il dopo Expo. In quest’ottica si potrebbero pensare, per il dopo fiera, strategie quali: l’offerta ad investitori stranieri utilizzando Expo come vetrina; la vendita al mercato privato a scopo di investimento; iniziative collaterali da definire proprio con la Regione. Il target primario sarà quello delle delegazioni di buona parte dei Paesi espositori, oltre all’ONU, il CERN e la Commissione Europea, in veste di partecipanti non-ufficiali, cui potranno aggiungersi anche «gruppi di turisti» che ne facessero richiesta anche attraverso agenzie specializzate. Ci si concentrerà comunque sulle delegazioni con
l’ipotesi di una ricerca di disponibilità di circa 1.500 appartamenti per sei mesi. Ovviamente servirà un piano industriale per concretizzare un simile progetto, con l’offerta che dovrà essere definita in tempi brevissimi, considerando anche gli investimenti per dotare di tutte le facilities necessarie le strutture e gli immobili. Il progetto verrà realizzato attraverso una Società di servizi che si occuperà della commercializzazione e della locazione degli immobili alle delegazioni straniere, in via prioritaria. L’impresa interessata stipulerà infatti con la Società di servizi un contratto di locazione a tempo determinato, e sarà la società stessa a occuparsi della gestione amministrativa. Le cose da fare sono ancora molte, ma potrebbe essere la strada per un strategia davvero proficua. L’altra partita riguarda invece il BIM (Building Information Modeling), iniziativa che nasce su spinta dei livelli territoriali del sistema associativo (nello specifico
La relazione di Carlo Gaeta ai numerosi imprenditori intervenuti durante la presentazione
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MODERNIZZARE IL CANTIERE SI PUÒ: L’IDEA DI BRESCIA RIPARTE DAL MODELLO INFORMATICO DEL BIM
Brescia e Milano) per preparare il tessuto produttivo regionale alla nuova sfida che, in altri paesi, sta per diventare una modalità operativa obbligatoria a partire dai lavori pubblici. Provando a fare sintesi, il BIM può esser definito come un processo di industrializzazione del cantiere ottenuto anche attraverso l’utilizzo di mezzi informatici innovativi. Il metodo BIM permette di effettuare preventivamente un’analisi delle interferenze tra le opere eseguite dai diversi soggetti che parteciperanno al cantiere, quali per esempio l’idraulico, l’elettricista, l’impiantista, progettista architettonico, il progettista strutturista. Tale fase di analisi riduce la maggior parte delle problematiche di esecuzione, comuni a tutti i cantieri. Detto modo di operare porterà quindi ad un maggiore impegno nella fase progettuale a fronte di una riduzione drastica delle tempistiche e delle problematiche di esecuzione dell’opera. Questo approccio consentirà inoltre una gestione ottimale delle manutenzioni dell’opera. Infine c’è il progetto che mira alle competenze certificate delle imprese attraverso la creazione di un marchio di garanzia collettiva, il Responsible Building (RB). I vantaggi sarebbero, per le imprese, il godere di punteggi premiali per lavori pubblici o privati o per l’accesso al credito e per l’Associazione nell’aver anticipato il mercato e le Istituzioni nella definizione dal basso del concetto di Responsabilità Sociale dell’Impresa per l’edilizia. Tre strade che vogliono portare ad una sola meta: all’uscita dalle secche della crisi.
Il presidente della Scuola Edile Bresciana, Massimo Deldossi, durante la relazione dedicata al Bim
EXPO 2015: I CANTIERI RIPRENDONO RITMO E IL MONDO CI GIUDICA Tra fretta, incognite e imprevisti il cantiere Expo 2015 avanza. Avanza con la certezza che, comunque vada, solo poche settimane prima dell’evento sarà tutto finito. Una corsa a ostacoli col fiato sul collo del mondo intero, ma soprattutto dell’Italia, che si aspetta moltissimo - in termini di indotto - all’Esposizione internazionale che si terrà dall’1° maggio al 31 ottobre del 2015.
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Expo 2015. Che si tratti di un cantiere del tutto particolare, lo si capisce dai numeri: parliamo di circa 1 milione di metri quadrati, “ridisegnati” da un progetto che si sviluppa su due assi ortogonali, chiaro riferimento a Cardo e Decumano, capisaldi urbanistici - se così possiamo dire - della città romana. In questo ambito crescerà quella che sembrerà un’isola con numerosi spazi verdi e circondata dall’acqua. Qui verrà sviluppato il tema dell’Expo, “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Come facile intuire, l’avventura edilizia di Expo 2015 è una partita che non riguarda solamente il sito dove l’esposizione si terrà, ma coinvolge anche la viabilità di raccordo (già svilup-
LA “VETRINA” DI BRESCIA NELL’EX TRIBUNALE CON LAVORI AL VIA ENTRO I PROSSIMI GIORNI
pata in buona parte), i sottoservizi, oltre ai vari padiglioni (la prima a mettervi mano, lo scorso mese di aprile, è stata la Germania). Dati ufficiali alla mano, alle fine di agosto il cantiere - avviato in ogni sua componente - vedeva il completamento della piastra al 73%, mentre la risoluzione delle interferenze era già al 93%. Come detto il limite è il prossimo mese di aprile, giusto il tempo per risolvere eventuali imprevisti ed essere pronti al taglio del nastro. Accanto all’aspetto strutturale, c’è quello politico. Con lo scontro aperto tra il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e il premier Matteo Renzi dopo l’inchiesta che ha paralizzato i cantieri di Expo. Una situazione di stallo che aveva allarmato Maroni, che temeva la possibilità che i lavori non finissero entro i termini stabiliti. L’allarme, nello specifico, riguardava i ritardi - lamentati dal governatore lombardo - nel pubblicare il decreto che affidava a Raffaele Cantone poteri di controllo proprio su Expo. La speranza, ovviamente, è che adesso non ci si trovi più in situazioni come quelle emerse dalle indagini dei mesi scorsi. Intanto anche Brescia e il suo territorio si stanno preparando all’appuntamento, finalizzando interventi di riqualificazione su ampia scala (vedi Palazzo Loggia che punta molto, oltre che sui progetti connessi all’alimentazione, sul Capitolium e sul suo patrimonio artistico-archeologico). Per quando siano - forse - gli imprenditori legati al comparto agroalimentare quelli più interessati a sfruttare l’onda lunga dell’Esposizione,
L’Albero della Vita rappresenta l’impegno bresciano per Expo 2015
consapevoli di come l’appuntamento milanese possa essere una vetrina assolutamente unica per loro. Tornando alla città, uno dei risultati più importanti riguarda l’intesa per il Fuori Expo, che troverà spazio all’interno dell’ex 492
tribunale. Il tutto sulla base di un accordo tra Comune e Aib. Anche qui si è dovuto fare i conti con qualche intoppo, ma entro ottobre i lavori per risistemare Palazzo Martinengo Colleoni dovrebbero partire, mettendo a frutto un’occasione preziosa per riqualificare
IL NOSTRO BIGLIETTO DA VISITA SARÀ L’ALBERO DELLA VITA MADE IN BRESCIA
un immobile di grande pregio che sorge proprio nel cuore della città e restituirlo ad una piena fruizione, probabilmente in ambito espositivo e culturale. Ovviamente la brescianità è rappresentata a vari livelli (ad esempio la Moretti Interholz si è aggiudicata l’appalto per la costruzione del cluster riso e cacao), specie per la realizzazione bresciana dell’Albero della Vita, struttura che verrà collocata proprio davanti al padiglione Italia. La questione è stata sbloccata definitivamente (o quasi, con Expo non si sa mai) alla fine di settembre, quindi nel
prossimo mese di aprile dovrebbe concretizzarsi la realizzazione dell’opera. Maggio non sembra così lontano, e la complessa macchina organizzativa di Expo 2015 avanza. L’enigma del tempo è quello che preoccupa tutti, ma pare che nessuno dubiti più si tratti di un’occasione d’oro. Cui nemmeno Brescia vuol farsi trovare impreparata. Il mondo ci guarda e ci giudica. Arrivare impreparati ad Expo 2015 significherebbe un danno incalcolabile per l’immagine del Paese nel suo complesso ed anche per il sistema produttivo.
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Un esempio? Nessun fornitore può dire ad un’impresa tedesca “ti fornirò questi pezzi tra una quindicina di giorni, ma deve dare una scadenza precisa “la mia fornitura sarà in consegna il giorno 15 del mese prossimo”. Non occorre aggiungere molto altro. Expo 2015 significa aver accettato una scommessa difficile che non può assolutamente essere persa, altrimenti il conto lo pagheremmo salato, e tutti quanti. La partita è aperta, vediamo di vincerla senza se e senza ma.
I PIANI BRESCIANO E VERONESE VIAGGIANO INSIEME PER OTTENERE I FONDI DELLA UE
DEPURAZIONE DEL GARDA: C’È IL PROGETTO CON VISANO DA FINANZIARE CON 220 MLN Sulla sponda ovest del lago deve essere rifatto integralmente il collettore attualmente in uso, creando dei sottosistemi nell’alto, medio e basso Garda e poi “allungando” le tubazioni fino all’entroterra di Lonato. Da qui il tutto verrà destinato al Digestore di Visano, per una rete di oltre 100 chilometri di condotte e 130 milioni di euro di investimento, che arrivano a 220 milioni con il progetto veronese. Un futuro da 220 milioni di euro. Un… lago (nella fattispecie il Garda) di denaro, denaro adagiato su entrambe le sponde del Benaco, quella veronese e quella bresciana. Un progetto di ampio respiro, che ha bisogno di liquidità per passare dalla carta alla fase realizzativa. E senza troppi indugi. Sono sogni depurativi di “gloria” quelli che si vivono nell’area gardesana, dove il progetto per riqualificare il collettamento ha intrapreso una strada a molti zeri, che promette però di portare ad un livello superiore il
Il sistema di depurazione del Garda è ormai datato: servono interventi urgenti
trattamento dei reflui, garantendo sulla sponda ovest del lago verrà un servizio più efficiente a turisti rifatto integralmente il collettore e residenti. attualmente in uso, creando dei Anche se, nell’ottica di avere sottosistemi nell’alto, medio e un maggior peso per poi ottenere i basso Garda e poi “allungando” finanziamenti (penle tubazioni fino sando soprattutto all’entroterra di LoL’impianto all’Unione euro- visanese, nato 10 anni nato. pea) i due progetti fa per i reflui zootecnici, Da qui il tutto verranno presentati verrà destinato al non è mai stato in contemporanea, Digestore di Visautilizzato. l’iter della depuno, per una rete di razione bresciana oltre 100 chilometri e veronese non è per nulla in di condotte e 130 milioni di euro simbiosi. di investimento (restano fuori da Partendo da “casa nostra”, questo schema Desenzano del Gar494
LA CONDOTTA SUBLACUALE CHE UNISCE TORRI DEL BENACO A TOSCOLANO È ALLE CORDE E DEVE ESSERE CHIUSA
da e Sirmione, che continueranno a fare riferimento al depuratore di Peschiera). In tutto questo, lo scoglio più grande - oltre alle risorse da reperire - è rappresentato proprio dall’impianto visanese, nato oltre dieci anni fa per i reflui zootecnici e, di fatto, mai utilizzato. Un esempio di maladepurazione che ha fatto più volte gridare allo scandalo per una struttura che ha dovuto attendere molto tempo prima di ritrovare una funzione. Funzione che, come detto, dovrebbe essere quella di accogliere i reflui fognari della sponda bresciana del Benaco, oltre a quelli di alcuni Comuni limitrofi come Acquafredda, Remedello, Isorella e Visano. Garda Uno, la multiutility cui è stato affidato il digestore, ha già iniziato i primi lavori di adeguamento, ma per conferirvi gli scarichi dell’area lacustre servirà un intervento massiccio, anche perché l’impianto è stato a lungo abbandonato a sé stesso, con un deterioramento inevitabile delle strutture. Senza contare i “prelievi” da parte di ladri di rame e materiale vario. L’altra ricaduta bresciana della “riforma depurativa gardesana” riguarda la condotta sublacuale che unisce sotto la superficie dell’acqua Torri del Benaco a Toscolano e quella, più corta, tra Sirmione e Peschiera. Dal momento che il futuro sistema di depurazione verrà diviso in due reti separate, al servizio del Bresciano e del Veronese, verranno quindi dismesse le condotte, per ragioni di sicurezza e tutela ambientale. E’ stato detto chiaramente che una scossa di terremoto di una certa entità potrebbe far cedere le
Il depuratore di Peschiera non può far fronte da solo allo smaltimento dei reflui
tubazioni, provocando un disastro senza proporzioni. Nello specifico, in area veronese verrà costruito un nuovo impianto, mantenendo al contempo quello di Peschiera e dando nuova linfa a tutto il sistema di trattamento reflui. Anche qui parliamo di quasi un centinaio di milioni di euro da mettere in gioco. Ora si tratta di bussare alle porte del Governo e dell’Unione europea, per originare quel fiume di contanti necessari a rendere il lago di Garda più tutelato ed in salute. Risultato che solo un’onda da 200 e passa milioni di euro potrà consentire di ottenere. Un’ultima postilla riguarda poi la questione della gestione del 495
Servizi idrico integrato. Proprio nel pieno dell’estate, lo scorso mese di agosto, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono aveva lanciato la proposta di un “Governissimo” delle acque bresciane, parlando di prove tecniche di intesa tra A2A e Acque Ovest Bresciano 2 (Aob2). Intesa dalla quale proprio Garda Uno si è chiamata fuori, preferendo proseguire nel proprio percorso (che sarà anche di espansione, nell’ottica del ripristino del digestore di Visano), a patto di poter contare su pari dignità rispetto all’affidamento dei servizi. Rosario Rampulla
IL PUNTO SU UNA PARTITA APERTA PER UN PROBLEMA CHE COINVOLGE E “BLOCCA” LA CITTÀ
BONIFICA DEL SITO CAFFARO: UNA STORIA ”INFINITA” FRA POCHE RISORSE E SALUTE
Una partita aperta. Aperta e delicata. Dove ai milioni (parecchi) di euro si accompagnano le preoccupazioni per questioni di salute pubblica. Legame indissolubile quando si parla del Sito Caffaro, una delle piaghe più dolorose per il territorio di Brescia città.
Per quanto complesso, proviamo a definire lo stato dell’arte della bonifica, intervento che si muove sugli assi finanziari di Governo e Palazzo Loggia. Cominciando dai palazzi romani, nel corso del tempo dal Governo sono arrivati 9,7 milioni di euro per il Sito di interesse nazionale Caffaro (Sin). Inizialmente ne erano previsti 6,7, cifra cui si è aggiunto - nel 2013 - un altro milioncino. Poi, giusto nel settembre di quest’anno, ecco materializzarsi altri due milioni (da ripartire con i Comuni di Castegnato e Passirano). Si tratta di fondi che arriveranno entro la fine dell’anno
(verranno trasferiti alle casse di procedere alla tombatura per poi Regione Lombardia, che opera puntare ala restituzione del parco come garante dei fondi per il caso alla cittadinanza. Caffaro) che la Giunta guidata dal Più articolato il piano di insindaco di Brescia Emilio del Bono tervento relativo al Parco Calvesi: vorrebbe dirottare sull’intervento il mese di ottobre dovrebbe portare relativo al campo Calvesi, area all’avvio delle indagini dell’Arpa, attualmente sotto sequestro. iter che viaggerà in parallelo alla Poco prima di questa inspera- redazione del progetto di risanata nuova iniezione di denaro liqui- mento (con tanto di analisi del do, Palazzo Loggia aveva chiarito rischio). Una volta ottenuto il sì dal la strategia d’autunno per quanto Ministero, gennaio potrebbe vederiguarda la bonifiche delle aree re l’avvio dei lavori in primavepubbliche aggredite ra. Le prospettive? dal Pcb. Ottobre è Che pista d’atletica stato individuato e area verde interI casi urgenti come il mese delle na siano fruibili da scuole Deledda e riguardano tre scuole, il giugno. campo del Calvesi Calvino (nell’area Va detto che di Chiesanuova), e il parco di via Nullo. proprio su questo con la prospettiva ambito il Comune Il futuro degli di rendere gli spazi di Brescia aveva già interventi non è del verdi fruibili entro stanziato due miliotutto definito, ma dicembre, col parni di euro, avviando almeno qualcosa co adiacente aperto le caratterizzazioni si muove. entro aprile. Anche - col placet del Mila scuola Divisionistero - all’inizio ne Acqui sarà della del 2014. Certo, il partita bonifiche, sempre con futuro del Sin è tutt’altro che l’obiettivo di riaprire le aree verdi delineato, ma tra risorse in arrivo ai bambini entro la prossima pri- da Roma e intraprendenza del mavera. Comune pare che qualcosa si stia Spostandoci invece in via muovendo. Per mettere fine ad Nullo, ci sono da verificare l’anali- una storia troppo brutta per farla si del rischio (seguita dall’Istituto continuare ancora a lungo. Superiore di Sanità) e il via libera del Ministero, quindi si potrà 496
IL MANIERO DOPO UN LUNGO PERCORSO DI RECUPERO È STATO RIAPERTO AL PUBBLICO NEL 2006
IL CASTELLO DI PADERNELLO: UN’OPERAZIONE CULTURALE CHE PROSEGUE CON SUCCESSO Una rinascita strutturale, certo, ma anche e soprattutto spirituale. Un investimento nel nome della cultura per risollevare dall’oblio un antico maniero che illumina di storia e bellezza un angolo di Bassa Bresciana, Borgo San Giacomo per la precisione. E che, proprio di recente, ha celebrato un nuovo spazio da assaporare, la Sala d’Oro, un tempo teatro di balli e banchetti. Sembra ieri, ma sono ben otto anni e spiccioli che si è conclusa “l’operazione salvataggio” del Castello fatto costruire nel 1485 da Bernardino Martinengo e “promosso” il 16 febbraio 1912 a monumento nazionale. Da allora sono state alterne le vicende del maniero che - dopo un lungo percorso di recupero - è stato riaperto il 19 marzo 2006. Con una proprietà divisa tra pubblico e privato: il 51% è del Comune di Borgo S. Giacomo, il 16% della Fondazione Castello di
Padernello, il 22% della società vatoio si è finalmente abbassato Castelli e Casali, il 10% della Bcc per accogliere nuovi “ospiti”, il di Pompiano e della Franciacorta lavoro di chi si occupa del Castello e, infine, l’1% è nelle pertinenze non si è mai fermato Risalgono della alla Fondazioal 2012, infatti, gli ne Cogeme. interventi di risaIl merito del Un ruolo fonnamento della Sala recupero è da damentale in queste Rossa - posizionata riconoscere alla stagioni contrasseal primo piano della fondazione Nymphe gnate da un sempre struttura -, lavori maggiore successo frutto della sinerlo ha svolto la Fongia tra Fondazione dazione Nymphe, che gestisce il Cariplo, Fondazione Comunità Castello. Se, come detto, il 2006 Bresciana, Fondazione Asm e Caè stato l’anno in cui il ponte le- mera di Commercio. Ma già allora 497
UN TASSELLO FRA I TANTI È IL RECUPERO DELLA SALA D’ORO, UN TEMPO TEATRO DI BALLI E BANCHETTI
si guardava oltre, per la precisione al recupero della Sala d’Oro, coi suoi affreschi che avevano bisogno di un notevole lavoro di restyling. Il via libera per l’avvio dell’intervento è arrivato nel maggio 2013 da parte della Soprintendenza ai Beni architettonici e Culturali di Brescia, Mantova e Cremona, dando così alla fondazione Nymphe la giusta benzina per mettersi in azione. I costi di realizzazione, che ammontavano a 70.000 euro, sono stati reperiti grazie a Fondazione Comunità Bresciana, che ha stanziato 15.000 euro attraverso un bando presentato da Nymphe stessa, Fondazione Asm (7.000 euro), Bcc di Borgo San Giacomo (4.250 euro), Cassa Rurale di Pompiano (5.000 euro) e le ditte Sabaf di Ospitaletto e Micron di Soncino (4.000 euro). Sarà la Fondazione poi a cercare di reperire le risorse mancanti. Molto è stato fatto, e chissà quanto ci sarà da fare in futuro, ma quello che è certo è che il Castello di Padernello rappresenta una scommessa culturale vinta, risultato ottenuto con la programmazione di numerosi eventi, dalle mostre temporanee alla ricerca, dall’aspetto turistico al teatro, per non dire del cinema o del cibo genuino con gli appuntamenti del Mercato della terra. Anche il jazz (e di primissima qualità) ha varcato recentemente la soglia del Castello, con una piccolagrande rassegna dedicata alle note blu. Un contenitore sempre pronto ad accogliere nuove idee, per traghettare nel futuro chi ha già fatto un bel po’ di cammino. Ma sa bene che non vuole fermarsi a lucidare gli allori, ma guarda ancora avanti.
I costi di realizzazione, che ammontavano a 70.000 euro, sono stati reperiti grazie a Fondazione Comunità Bresciana, che ha stanziato 15.000 euro attraverso un bando presentato da Nymphe stessa, Fondazione Asm (7.000 euro), Bcc di Borgo San Giacomo (4.250 euro), Cassa Rurale di Pompiano (5.000 euro) e le ditte Sabaf di Ospitaletto e Micron di Soncino (4.000 euro).
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GLI UFFICI DEL COLLEGIO DIREZIONE
Direttore
- GEOM. FRANCESCO ZANFRAMUNDO Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari Rapporti con l’ANCE, con l'ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio
SERVIZIO SINDACALE
Funzionario Funzionario
- DOTT. ALESSANDRO SCALVI - DOTT. MARCO TENCA Contrattazione territoriale Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE Sicurezza sul lavoro: adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori
SERVIZIO Dirigente - ARCH. GIUSEPPE ANGUISSOLA TECNICO Dirigente - FERDINANDO CAPRA Funzionari - DOTT.SSA SARA MESCHINI - ING. ANGELO GRAZIOLI Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici Attestazioni SOA Legislazione urbanistica nazionale e regionale Problemi tecnologici. Elaborazione costi e indici Certificazione di qualità Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. Precontenzioso Assistenza per l'affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione SERVIZIO Funzionario AMBIENTALE E TRIBUTARIO
- RAG. ENRICO MASSARDI Consulenza ed assistenza sulla normativa ambientale, la gestione, il trsporto e lo smaltimento dei rifiuti Consulenza ed assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta Problemi dell’autotrasporto merci Affitti e locazioni
SERVIZIO Funzionario - ROSANNA CHIODAROLI AMMINISTRAZIONE Contabilità amministrativa e del personale Adempimenti fiscali. Contributi associativi Fondo assistenza imprenditori. Fondo carenza infortuni UFFICI AUSILIARI
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PREZZIARIO OPERE EDILI
- DANIELA ALLEGRI Segreteria del Prezziario
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- RAG. ROBERTO DE LUCCHI Servizi commerciali del Collegio Segreteria Notiziario Vendite ed abbonamenti pubblicazioni Contabilità amministrativa, del personale ed adempimenti fiscalii
Funzionario
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
LAVORO - Inps - Durc - rilascio del documento preavviso di accertamento negativo messaggio n. 6756/2014 Ministero del Lavoro - Jobs act - decreto legge n. 34/2014 - nuove disposizioni in materia di contratti a tempo determinato - limitazioni numeriche - nota n. 37/2014
- Inps - flusso Uniemens - utilizzo dei codici qualifica riferiti ai dirigenti messaggio n. 6508/2014
- Inps - Inail - tasso degli interessi di differimento e misura sanzioni civili dal 10 settembre 2014 pag. 508
pag. 502
- Inail - rivalutazione del minimale e massimale di rendita - decorrenza dal 1° luglio 2014 decreto ministeriale 10 giugno 2014
pag. 503
- Testo unico sulla sicurezza - d.lgs 81/08 redazione di Psc, Pos, Pss e fascicolo dell’opera modelli semplificati - decreto ministeriale 9 settembre 2014 pag. 509
- Ministero del Lavoro - congedo straordinario ex art. 42, co 5 d.lgs. 151/2001 - convivente della persona in situazione di disabilità grave genitore non convivente - soggetti aventi diritto interpello n. 23/2014 pag. 504
- Inail - sicurezza sui luoghi di lavoro - schede di controllo per gli apparecchi si sollevamento
pag. 505
- Inps - riforma del Mercato del Lavoro legge n. 92/2012 - fondo di solidarietà residuale ambito di applicazione - circolare n. 100/2014 e messaggio n. 6897/2014 pag. 505 - Inps - Fondo di Tesoreria - quote di tfr di competenza - messaggio n. 6509/2014 - Inps - nuova regolamentazione comunitaria sul regime “de minimis” in vigore dal 1° gennaio 2014 - circolare n. 102/2014
pag. 509
- Inail - oscillazione del tasso per prevenzione - nuova modulistica - mod. OT 24 - nota n. 5354/2014 pag. 509
- Ministero del Lavoro - ammortizzatori sociali in deroga - Cigd - criteri soggettivi di concessione circolare n. 19/2014 pag. 504
- Ministero del Lavoro - regolamento di riorganizzazione del Dicastero - Dpcm n. 121/2014
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pag. 510
- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di luglio 2014
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- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di agosto 2014
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TRIBUTI
pag. 506
pag. 506
- Inps - Gestione separata - gestione telematica dei rapporti con l’istituto - introduzione della figura di “Altro Responsabile” messaggio n. 6950/2014 pag. 507
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- “Decreto sblocca Italia” - DL 133/2014 : incentivi all’investimento in abitazioni ed altri contenuti fiscali
pag. 522
- Agevolazioni fiscali per la realizzazione di opere pubbliche - guida operativa dell’Ance
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- Opere di urbanizzazione realizzate in project financing - chiarimenti ai fini Iva
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PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
INDICI
- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo - Tfr - legge 297/82
URBANISTICA
- “Decreto sblocca Italia” - DL 133/2014: Disposizioni in tema di edilizia e beni culturali pag. 530
pag. 524 pag. 524
VARIE
- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale pag. 524
- Benefici sul gasolio per autotrazione - richiesta di rimborso per i consumi del terzo trimestre 2014 pag. 532
LAVORI PUBBLICI
- “Sblocca Italia”: concessioni autostradali e opere strategiche pag. 525 - Contenzioso appalti: nuovo regolamento Anac pag. 526 - L’Autorità sollecita una armonizzazione delle norme antimafia pag. 526 - Le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali, giustificandone l’eventuale mancato utilizzo pag. 527 - Nel cottimo fiduciario la discrezionalità nella scelta del contraente è temperata dai principi di trasparenza e rotazione pag. 527
- Divieto di trasporto di macchine operatrici su autocarri classificati mezzi d’opera chiarimenti ministeriali
pag. 532
- Trasporti eccezionali - nuova direttiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
pag. 532
- Trasporti - Rinnovo delle carte di qualificazione del conducente (CQC) rilasciate per documentazione
pag. 533
- Albo Gestori Ambientali - indicazioni operative del nuovo regolamento
pag. 533
ANCE INFORMA
pag. 534
- Nella verifica dell’offerta le compensazioni tra sottostime e sovrastime dei singoli prezzi non inficiano la validità complessiva della stessa - il giudizio di anomalia è sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità pag. 527
TECNICA EDILIZIA
- La nuova classificazione sismica della Lombardia entrerà in vigore dal 15 ottobre 2014 pag. 529
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LAVORO
INPS - DURC - RILASCIO DEL DOCUMENTO - PREAVVISO DI ACCERTAMENTO NEGATIVO MESSAGGIO N. 6756/2014 Si informa che l’Inps con messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014, che si allega in calce alla presente, ha fornito indicazioni in merito alle modalità operative per il rilascio del Durc, a seguito della sentenza n. 486/2014 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto dell’8 aprile scorso. Più precisamente, con la sentenza in parola, il TAR si è espresso ritenendo generalizzato l’obbligo, per gli Enti preposti al rilascio del Durc, di attivazione del procedimento di regolarizzazione prima dell’emissione di ogni tipo di Durc, tramite il preavviso di accertamento negativo. Pertanto, anche per la verifica dell’autodichiarazione, la condizione di regolarità dovrà sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione. A tal proposito si informa che l’Istituto, con il messaggio in commento e in linea con quanto già pronunciato dal Ministero del Lavoro con la nota n. 34 del 19 agosto 2014, ha comunicato che il Durc per la verifica di autodichiarazione continuerà ad essere definito sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione è stata resa, pur restando ferma la valutazione relativa allo scostamento non grave tra le somme dovute e le somme versate, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007. Il Dicastero sul tema e con la già citata nota n. 34/2014 ha affermato che “in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione” Dunque, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo per l’emissione di altre tipologie di Durc, non potrà valere ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica dell’autodichiarazione, fatta salva la disciplina per il rilascio del Durc in presenza di una certificazione dei crediti, di cui all’art. 13 bis, co.5 del D.L. n. 52/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 94/2012. A tal riguardo, è stato, inoltre, chiarito che, per l’attestazione della regolarità contributiva in caso di verifica di autodichiarazione, la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. n. 94/2012” dovrà essere antecedente o almeno contestuale alla data in cui verrà resa la dichiarazione di cui all’art. 38, co. 1, lett. i), del D.Lgs n. 163/2006.
Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 13, co. 5 del D.L. n. 52/2012, l’Istituto ha rimandato alle indicazioni già fornite con la Circolare n. 16 del 30 gennaio scorso, (Cfr.Not. n. 3/2014), ribadendo che le certificazioni dovranno essere rilasciate attraverso la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” e il campo note dovrà riportare sempre le indicazioni elencate nella circolare in oggetto. Anche il Durc emesso ai sensi della norma suddetta e richiesto per il pagamento dei Sal o delle prestazioni relative a servizi e forniture, dovrà essere rilasciato con le medesime modalità. Inoltre, anche se rilasciato con l’attestazione di regolarità, il Durc emesso ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, comporterà l’obbligo per la stazione appaltante di attivazione dell’intervento sostitutivo ex art. 3, comma 2, del D.M. 13 marzo 2013. Tale potere sostitutivo delle Pubbliche Amministrazioni è stato ampliato anche alle ipotesi delle erogazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti, comportando, dunque, l’obbligo per la P.A. di garantire la copertura del debito prima di effettuare un pagamento in favore di un terzo. Resta ferma, in ogni caso, la necessità di riportare sempre nel Durc la quantificazione del debito e la data di accertamento dello stesso, al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di intervento sostitutivo. Inps Roma, 02 settembre 2014 Messaggio n. 6756 Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva. Verifica autodichiarazione e invito a regolarizzare. Durc rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52. Precisazioni. 1. Durc per “Verifica autodichiarazione” e invito a regolarizzare. Con recente sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (1) in tema di Durc rilasciato per la verifica di autodichiarazione in cui il soggetto interessato sia risultato non regolare alla data indicata dall’Amministrazione nella richiesta, si è espressa in ordine al momento in cui può ritenersi definitivo l’accertamento delle violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, senza che, da parte degli Enti tenuti al rilascio del Documento, si sia proceduto all’invito a regolarizzare l’inadempienza contributiva. Si ricorda che il comma 2 del medesimo art. 38, stabilisce che “si intendono gravi le viola-
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zioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266”. Il preavviso di accertamento negativo disciplinato dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007, che, ai sensi del precedente art. 6, comma 3, comporta la sospensione del termine di trenta giorni previsto per il rilascio del DURC (art. 6, comma 1), è rimasto ad oggi escluso dal procedimento di definizione dei Durc per verifica di autodichiarazione. Ciò sul presupposto fissato dalla normativa di cui all’art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che in tema di dichiarazioni sostitutive prevede che quanto dichiarato corrisponda al vero e dispone espressamente l’applicazione di sanzioni penali (art. 76) “per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”. Avuto riguardo al profilo in trattazione, pertanto, il requisito di cui al citato art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006, deve ritenersi sussistente al momento in cui la dichiarazione è resa, non potendo consentirsi che lo stesso possa perfezionarsi in un momento successivo attraverso l’invito a regolarizzare previsto, diversamente, per tutte le altre ipotesi di Durc. A seguito della citata sentenza, sono pervenute richieste di adeguamento all’indirizzo espresso dal TAR Veneto. In particolare, il TAR Veneto ha ritenuto che l’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel disciplinare il preavviso di accertamento negativo, già previsto, come ricordato, dal D.M. 24 ottobre 2007, abbia inteso generalizzare l’obbligo per gli Enti preposti al rilascio del Durc di attivazione del procedimento di regolarizzazione – tramite il preavviso di accertamento negativo – prima dell’emissione di tutte le tipologie di Durc. Il predetto Tribunale ha concluso definendo che la condizione di regolarità, anche per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione. Sui profili fin qui delineati, si è pronunciato il Ministero del Lavoro che, appositamente interessato al riguardo, con nota del 19/08/2014 prot. 37/0014591/MA007. A001 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha tuttavia chiarito che, in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione. Il predetto Dicastero ha concluso precisando che “nuove modalità procedurali potranno essere adottate a seguito dell’emanazione del decreto previsto dall’art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014 convertito dalla legge
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16 maggio 2014, n. 78, in fase di definizione. In relazione a tali precisazioni, i Durc per verifica di autodichiarazione continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell’interessato, è stata resa, ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall’art. 8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007. Pertanto, ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l’emissione di un Durc di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione. Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del Durc, in presenza di certificazione dei crediti, ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94. Al riguardo, si rammenta (cfr. punto 4 della circ. n. 16 del 30 gennaio 2014) che il DURC emesso “ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52”, come disposto dall’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 13 marzo 2013, può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. Pertanto, ai fini dell’attestazione della regolarità nel caso di verifica di autodichiarazione, la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” effettuata dal contribuente sulla “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” deve essere sempre antecedente o almeno contestuale alla data in cui l’interessato renderà la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.
2. DURC rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52. Precisazioni. L’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, ha disposto che in presenza di una certificazione di uno o più crediti resa dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva. Con la circolare n. 16 del 30 gennaio 2014 sono state fornite le indicazioni cui attenersi nella definizione dei Durc richiesti in applicazione della citata norma. Nel rinviare ai contenuti della predetta circolare, si ribadisce che le certificazioni dei crediti devono essere rilasciate attraverso la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” appositamente istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Peraltro, in ragione della particolare efficacia che assume il Durc rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, il campo note dovrà sempre riportare: - l’indicazione che il rilascio avviene in attuazione della predetta norma; - i dati identificativi della ”Richiesta Durc” prodotta tramite la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti; - l’importo disponibile evidenziato nel certificato dopo l’attivazione della funzione “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”; - l’importo del debito contributivo accertato nei confronti del contribuente. Si ricorda che qualora il Durc emesso ai sensi della normativa in esame sia stato richiesto per pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, il Documento dovrà essere rilasciato con le medesime modalità. Tuttavia, seppur emesso con l’attestazione di regolarità, la circostanza della precisazione che l’emissione sia avvenuta ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5 comporta in capo alla stazione appaltante l’obbligo di attivazione dell’intervento sostitutivo come disposto dall’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 13 marzo 2013. Il medesimo art. 3, al successivo comma 3, ha ampliato il potere sostitutivo delle Pubbliche Amministrazioni anche alle ipotesi delle erogazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati prevedendo pertanto che la pubblica amministrazione, prima di effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata a garantire la copertura del debito evidenziato nel Durc. Pertanto, anche le richieste di Durc per tali tipologie dovranno essere definite secondo le predette indicazioni, ove il Documento sia emesso ai sensi dell’art. dell’art. 13 bis,
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comma 5. Da tali previsioni discende tuttavia la necessità, come sopra ricordato, che il Durc riporti sempre la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato per consentire all’Amministrazione Pubblica di ottemperare all’obbligo di attivazione dell’intervento sostitutivo. Note: (1) TAR Vento sentenza n. 486/2014
MINISTERO DEL LAVORO JOBS ACT - DECRETO LEGGE N. 34/2014 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO LIMITAZIONI NUMERICHE NOTA N. 37/2014 Si informa che il Ministero del Lavoro con nota n. 37 del 1° settembre 2014 ha risposto alla richiesta di parere avanzata dall’Ance in merito all’interpretazione fornita dallo stesso Dicastero sulla “diversa modalità di computo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l’anno”, di cui alla circolare n. 18 del 30 luglio 2014 (cfr. Not. n. 8-9/2014), di commento delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 34/2014 convertito con Legge n. 78/2014 e detto anche “Jobs act” (cfr. Not. n. 6/2014). In particolare, il Dicastero aveva specificato, con la circolare suddetta, che “il datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata, è dunque tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto o, per le attività iniziate durante l’anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine (…)”, consentendo, pertanto, alle imprese di nuova costituzione, individuate come “start up”, di potersi riferire ad un momento diverso rispetto a quello previsto per legge per l’assunzione di lavoratori a termine. In virtù di tale precisazione e in assenza di una specifica previsione contrattuale sul punto, l’Ance ha chiesto conferma al Ministero sulla possibilità di applicare tale criterio anche nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro abbiano previsto criteri e modalità di conteggio diversi da quelli stabiliti dalla legge. Sul punto, il Dicastero ha confermato che “in assenza di una disciplina contrattuale che regolamenti la fattispecie e salvo successivi interventi delle parti sociali, le imprese in
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questione potranno applicare tale criterio, pur in osservanza dei diversi limiti numerici individuati dal CCNL”. Pertanto, alla luce di tale chiarimento ministeriale, anche per le imprese di nuova costituzione che applicano il contratto collettivo nazionale dell’edilizia sarà possibile, ai fini dell’individuazione del numero dei contratti a tempo determinato stipulabili, considerare i lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione del primo lavoratore a termine. Resta fermo che il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell’anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato il 25% e resta valida l’integrale applicazione della disciplina contrattuale già a partire dall’anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale.
MINISTERO DEL LAVORO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - CIGD CRITERI SOGGETTIVI DI CONCESSIONE CIRCOLARE N. 19/2014 Si informa che con circolare n. 19 dell’11 settembre 2014, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’art. 2, commi 64, 65, 66 e 67 della L. n. 92/2012 ed al relativo Decreto attuativo per la proroga n. 83473/2014, pubblicato il 4 agosto 2014. Il Dicastero dispone che, fermo restando che le nuove disposizioni in materia sono applicabili agli accordi sottoscritti, in sede Regionale e/o in sede Governativa, dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto (4 agosto 2014), le priorità d’intervento dovranno essere individuate in sede territoriale dagli accordi quadro e dalle intese stipulate tra Regioni, Province autonome e parti sociali, sempre nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa di riferimento. Per ciò che concerne la Cassa integrazione guadagni in deroga - CIGD, con riferimento al possesso del requisito soggettivo relativo all’anzianità di servizio del lavoratore (apprendista e lavoratore somministrato compreso), ovvero 8 mesi per il 2014 e 12 per il 2015 (previgentemente 3 mesi), il Ministero chiarisce che tale previsione è applicabile alle prestazioni concesse in base ad accordi sottoscritti successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 83473/2014. La richiesta d’intervento della Cassa in de-
roga potrà interessare solo le imprese di cui all’articolo 2082 del codice civile; rientrano in tale ambito, chiarisce il dicastero, anche i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del medesimo codice. Il trattamento in deroga potrà essere concesso ai lavoratori che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per cause imputabili a: - situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; - situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; - crisi aziendali; - ristrutturazione o riorganizzazione. È confermata, pertanto, l’esclusione dell’intervento della Cassa integrazione in deroga nei casi di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte di essa. In relazione alle modalità di presentazione delle domande, le istanze devono essere presentate, corredate dal testo dell’accordo sindacale, in via telematica all’INPS e alla Regione entro 20 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni di orario; in caso contrario, il trattamento sarà concesso dall’inizio della settimana anteriore alla presentazione della domanda. Nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell’Inps, fermo restando ii termine di presentazione dell’istanza, si considerano validamente presentate le istanze trasmesse dalle aziende secondo le procedure e le modalità disciplinate da ciascuna Regione e Pubblica Amministrazione con riferimento agli accordi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto e nelle more dell’emanazione del medesimo. In fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si considerano valide se presentate tramite il portale informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro venti giorni dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto. Nel caso gli Accordi siano sottoscritti in sede governativa, nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell’INPS, si considerano validamente presentate le istanze trasmesse entro il termine di venti giorni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all’occupazione, utilizzando la modulistica ancora disponibile sul sito web www.lavoro.gov.it - Area lavoro - ammortizzatori sociali - concessioni in deroga e/o normative speciali. Anche nel caso di Accordi sottoscritti in sede governativa, in fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si conside-
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rano valide se presentate tramite il portale informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro venti giorni dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto. Dopo aver rappresentato con uno specchietto riepilogativo la durata massima del trattamento in deroga relativo agli anni 2014 e 2015 (per le imprese soggette alla disciplina in materia di Cig e Fondi di solidarietà 11 mesi nell’arco di un anno con riferimento all’annualità 1° gennaio 31 dicembre 2014 e 5 mesi con riferimento all’annualità 1° gennaio 31 dicembre 2015), il Ministero ha confermato che, per le aziende a cui è stato autorizzato un periodo di Cig in deroga, sussiste l’obbligo di trasmettere mensilmente all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento medesimo. Infine, sempre con riferimento agli interventi di Cassa in deroga, la nota ministeriale conferma chiaramente che i lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e Fondi di solidarietà devono essere ammessi “in via prioritaria” ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, “ove ne sussistano le condizioni di accesso”.
MINISTERO DEL LAVORO CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, CO 5 D.LGS. 151/2001 - CONVIVENTE DELLA PERSONA IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE - GENITORE NON CONVIVENTE - SOGGETTI AVENTI DIRITTO INTERPELLO N. 23/2014 Il Ministero del Lavoro ha precisato con interpello n. 23 del 15 settembre 2014 che, nel caso in cui il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità non sia coniugato o non conviva con il coniuge, il genitore non convivente può fruire del congedo straordinario anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte del convivente non coniugato con il disabile Il dicastero ha dunque chiarito che l’art. 42, co. 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, consente al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo straordinario, previsto da tale norma, nel caso in cui il soggetto portatore di handicap in
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situazione di gravità non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero quest’ultimo abbia effettuato espressa rinuncia a godere del congedo nei medesimi periodi, anche laddove al disabile possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente “more uxorio”. A tal proposito si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 42, co. 5, del D.Lgs. n. 151/2001, il genitore, anche adottivo o affidatario, ha diritto a fruire del congedo straordinario in mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente. Tale norma non prevede quindi che il genitore possa beneficiare del congedo anche nell’ipotesi in cui il coniuge rinunci in modo espresso a godere del diritto per lo stesso soggetto e nello stesso periodo come riportato dalla circolare Inps n. 159 del 15 novembre 2013 (cfr. Not. n. 13/2013). Ciò in quanto la persona convivente non coniugata con il disabile non rientra nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo disciplinato dalla disposizione sopra richiamata.
MINISTERO DEL LAVORO REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL DICASTERO - DPCM N.121/2014 Si informa che il 9 settembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, previsto dal DPCM 14 febbraio 2014 n. 121, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2014. In particolare, il nuovo assetto ministeriale sarà articolato in Amministrazione centrale e Amministrazione territoriale. La prima sarà costituita da un Segretario Generale, una Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari, una Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione, una Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, una Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, una Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, una Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, una Direzione generale per l’attività ispettiva, una Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, una Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, una Direzione generale del terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese. Per quanto di più interesse per le imprese l’amministrazione territoriale sarà organizzata in quattro Direzioni interregionali del lavoro (DIL di Milano con funzioni di coordinamento delle DTL delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta; DIL di Venezia con funzioni di coordinamento delle DTL delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto; DIL di Roma con funzioni di coordinamento delle DTL delle Regioni Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana ed Umbria e DIL di Napoli con funzioni di coordinamento delle DTL delle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia). In virtù del riordino di cui sopra, pertanto, vengono soppresse le Direzioni Regionali del Lavoro e, in loro sostituzione, costituite le DIL; mentre le Direzioni Territoriali del Lavoro, che non cambiano denominazione né tantomeno competenze, vengono ridotte numericamente ad 81 unità, attraverso un accorpamento delle sedi periferiche più piccole.
INPS - RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO LEGGE N. 92/2012 FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE AMBITO DI APPLICAZIONE CIRCOLARE N. 100/2014 E MESSAGGIO N. 6897/2014 Si informa che l’Inps con circolare n. 100 del 2 settembre 2014, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio in calce alla presente, ha fornito le indicazioni operative relative all’istituzione del Fondo di solidarietà residuale di cui all’articolo 3, comma 19, della Legge n. 92/2012. A tal proposito si rammenta che Tale Fondo, nasce dalla volontà del legislatore di assicurare ai dipendenti delle imprese non coperte dalle norme in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto nei casi di riduzione o sospensione dell’attività per cause previste dalla normativa in materia di Cigo o Cigs. Ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari di tale previsione, in particolare, la circolare n. 100/2014, al punto 3 ha specificato che: “in linea con la giurisprudenza comunitaria, si intende per imprenditore qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato”. L’Istituto su tale aspetto è intervenuto
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successivamente con il messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014, che si riproduce in calce e la relativa tabella, disponibile in calce sul sito del Collegio, in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo. In particolare, si rileva che sono escluse le aziende aventi codice Ateco 2007, n. 94.11.00, riconducibile alle attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro. Inps Roma, 8 settembre 2014 Messaggio n. 6897 Oggetto: chiarimenti circolare n. 100 del 2 settembre 2014. Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondo di solidarietà residuale. Con riferimento alla circolare n. 100 del 2 settembre 2014, avente ad oggetto le disposizioni del decreto ministeriale n. 79141 del 2014, istitutivo del Fondo di solidarietà residuale di cui all’articolo 3, comma 19, della Legge n. 92/2012, tenuto conto delle difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Istituto, si comunica che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Ai fini della compilazione del flusso Uniemens relativo al versamento del contributo ordinario dovuto per le predette mensilità rimangono valide le istruzioni fornite al punto 6.2 della circolare n. 100/2014. Al presente messaggio è allegata una tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo. Si evidenzia che il possesso delle citate caratteristiche non determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa. L’Istituto procederà alla modifica della predetta tabella al variare del quadro normativo di riferimento. Si fa riserva di fornire successive istruzioni in merito alle aziende operanti nel settore 6 “credito, assicurazione e tributi”, successivamente alla emanazione dei decreti ministeriali di adeguamento dei Fondi di solidarietà istituiti in tale settore ai sensi della legge n. 662/1996.
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INPS - FONDO DI TESORERIA - QUOTE DI TFR DI COMPETENZA MESSAGGIO N. 6509/2014 Si informa che l’Inps con messaggio n. 6509 dell’8 agosto 2014, che si riproduce in calce alla presente nota, ha comunicato di aver riscontrato che, non di rado, le aziende erogano direttamente ai lavoratori anticipazioni o liquidazioni delle prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, istituito dall’art. 1, commi 755, e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. Not. n. 4/2007), e le pongono a conguaglio per un importo superiore a quello del singolo mese cui si riferisce la denuncia contributiva. Pertanto: - ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2007, le prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria devono essere liquidate integralmente dal datore di lavoro, salvo conguaglio delle quote a carico del Fondo medesimo, a valere, in via prioritaria, sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, nell’ipotesi di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli Enti previdenziali nello stesso mese; come già precisato con circolare n. 70 del 3 aprile 2007 (cfr. Not. n. 4/2007), le prestazioni e/o le anticipazioni poste a conguaglio dai datori di lavoro non possono essere superiori alle somme dagli stessi versate al Fondo di Tesoreria ed ai contributi dovuti nel mese cui si riferisce l’erogazione della prestazione. Ciò premesso, l’Istituto ribadisce che, in presenza di operazioni di conguaglio di prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria, l’ipotesi di denuncia a credito dell’azienda è limitata ai soli casi di conguaglio di prestazioni ordinarie anticipate dai datori di lavoro in nome e per conto dell’Inps, come indennità economiche di malattia e di maternità, Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria, ecc., e/o di misure compensative. Nell’ipotesi di incapienza mensile, resta fermo l’obbligo di richiedere l’intervento diretto del Fondo di Tesoreria, che provvederà ad erogare l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza. Peraltro, considerato che le disposizioni sopra richiamate traggono origine da indicazioni comunitarie, l’Istituto ritiene assolutamente inibita la trasmissione di flussi Uniemens contenenti recuperi (sia a titolo di liquidazioni che di anticipazioni) di trattamenti di fine rapporto per importi maggiori rispetto alla capienza mensile. L’Inps fa inoltre presente che non possono essere accolte eventuali istanze di rimborso/compensazione nei casi di liquidazioni
ai lavoratori di trattamenti di fine rapporto, comprensivi della quota di competenza del Fondo di Tesoreria, coincidenti con la cessazione dell’attività e della posizione contributiva. Da ultimo, il messaggio in discorso rimarca che, al fine di ottimizzare la gestione della riscossione mensile delle quote di trattamento di fine rapporto che le aziende sono tenute a versare al Fondo di cui trattasi, il codice di autorizzazione “1R” assume il nuovo e più ampio significato di “azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”. Inps Roma, 8 agosto2014 Messaggio n. 6509 Oggetto: Trattamento di fine rapporto Quote di competenza del Fondo di Tesoreria. Gestione delle denunce contributive in caso di incapienza derivante da recuperi di prestazioni conguagliate in eccedenza da parte delle aziende. Ottimizzazione degli aspetti gestionali connessi alla riscossione delle quote di Tfr. Come noto, il c. 2 dell’art. 2 del Decreto 30 gennaio 2007 – recante le modalità di attuazione delle disposizioni relative al Fondo di Tesoreria[1]), prevede che le prestazioni a carico del Fondo debbano essere liquidate integralmente dal datore di lavoro, salvo conguaglio delle quote a carico del Fondo stesso, “a valere prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese”. Con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 - nel disciplinare criteri e modalità di liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria - è stato altresì precisato che le prestazioni e/o anticipazioni poste a conguaglio dai datori di lavoro non possono essere superiori alle somme dagli stessi versate al Fondo Tesoreria ed ai contributi dovuti nel mese cui si riferisce l’erogazione della prestazione. Malgrado l’arco temporale trascorso, frequentemente le aziende – in difformità aldettato legislativo e alla disciplina di prassi– erogano direttamente ai lavoratori anticipazioni o liquidazioni di competenza del Fondo di Tesoreria e le pongono a conguaglio, per un ammontare superiore a quello del singolo mese cui si riferisce la denuncia contributiva Al riguardo, si ribadisce che, in presenza di operazioni di conguaglio di prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, l’ipotesi di denuncia a credito azienda è limitata ai soli
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casi di conguaglio di prestazioni ordinarie anticipate dai datori di lavoro in nome e per conto dell’Istituto (es. indennità economiche di malattia/maternità, CIG, CIGS, ecc.) e/o di misure compensative. Nelle ipotesi di incapienza mensile, resta fermo l’obbligo di richiedere l’intervento diretto del Fondo di Tesoreria, che provvederà ad erogare l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza. Considerato, peraltro, che le disposizioni legislative di cui sopra è cenno traggono origine da precise indicazioni comunitarie, è assolutamente inibita la trasmissione di flussi UniEmens contenenti recuperi (sia a titolo di liquidazioni che di anticipazioni) di trattamenti di fine rapporto per importi maggiori rispetto alla capienza mensile. Inoltre, si fa presente che, nelle ipotesi di liquidazioni ai lavoratori di trattamenti di fine rapporto, comprensivi della quota di competenza del Fondo di Tesoreria, coincidenti con la cessazione dell’attività e della posizione contributiva, non potranno trovare accoglimento eventuali istanze di rimborso/ compensazione proposte. Ottimizzazione degli aspetti gestionali connessi alla riscossione mensile delle quote di Tfr. Nuovo significato del ca “1R”. Al fine di ottimizzare la gestione della riscossione delle quote di TFR che le aziende sono tenute a versare al Fondo istituito ai sensi della previsione di cui all’articolo 1, commi 755 e successivi della legge n. 296/2006, il codice di autorizzazione “1R” assume il nuovo e più ampio significato di “azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.
INPS - NUOVA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA SUL REGIME “DE MINIMIS” IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2014 CIRCOLARE N. 102/2014 Si informa che l’Inps con circolare n. 102 del 3 settembre 2014 ha illustrato i principali elementi di novità introdotti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato di importanza minore (“de minimis”) in vigore dal 1° gennaio 2014, con specifico riferimento alle agevolazioni riconosciute dallo stesso Istituto. Tali Regolamenti, in vigore dal 1° gennaio 2014, sostituiscono, rispettivamente, il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 ed il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007.
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In via preliminare, l’Istituto sottolinea che i nuovi Regolamenti hanno introdotto il criterio di “impresa unica”, con la conseguenza che il massimale di aiuto concedibile viene a determinarsi con riferimento all’insieme delle imprese fra le quali sussista una relazione nei termini dagli stessi indicati all’art. 2, paragrafo 2. Di fatto per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esista almeno una delle seguenti relazioni: - un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; - un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; - un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; - un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono considerate anche esse una “impresa unica”. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime generale), restano invariati il massimale di € 200.000 per gli aiuti “de minimis” che una impresa può ricevere nell’arco di tre esercizi finanziari e quello di € 100.000 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi (per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli il Regolamento (UE) n. 1408/2013 prevede, invece, l’elevazione del massimale ad € 15.000 nel corso di tre esercizi finanziari, rispetto al precedente limite di € 7.500). Per esercizio finanziario si intende il periodo utilizzato dall’impresa per scopi fiscali; pertanto, qualsiasi sia il mese dell’anno in cui viene erogato l’aiuto, l’arco di tempo rilevante comprende l’annualità finanziaria in corso e le due precedenti. Atteso che la nuova regolamentazione è in vigore dal 1° gennaio 2014, l’Inps comunica di aver predisposto una nuova modulistica relativa alle dichiarazioni “de minimis”, resa disponibile nell’allegato 1 alla circolare in commento e da utilizzare per la fruizione delle agevolazioni contributive erogate dall’Istituto in conformità al predetto regime comunitario. Tutto ciò premesso, la circolare in parola sottolinea che le agevolazioni erogate dall’Inps per le quali si applicano i nuovi Regolamenti sul regime “de minimis” sono:
Agevolazioni per l’assunzione di apprendisti Lo sgravio contributivo previsto dall’art. 22, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (cfr. Not. N. 12/2011), per gli apprendisti assunti nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, da parte di aziende che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove. a tal proposito l’Istituto fa rimando anche alle istruzioni diramate con circolare n. 128 del 2 novembre 2012 e messaggio n. 20123 del 6 dicembre 2012. Per la fruizione di tale beneficio, precisa l’Istituto, deve essere utilizzato il nuovo modello di dichiarazione “de minimis” allegato alla circolare in commento. Agevolazione per l’assunzione di lavoratori percettotori dell’ASpI l’incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’ASpI, previsto dall’art. 2, comma 10-bis, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Il comma 10-bis è stato inserito nell’art. 2 della Legge n. 92/2012 dall’art. 7, comma 5, lettera b) del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. In merito all’incentivo previsto da tale norma l’INPS ha diramato istruzioni con circolare n. 175 del 18 dicembre 2013. Anche per questo incentivo i datori di lavoro interessati devono avvalersi del nuovo modello di dichiarazione “de minimis”. Agevolazioni per l’assunzione di lavoratori inclusi nella Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori l’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, previsto dal Decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010. A tal proposito si fa rimando alle istruzioni impartite dall’Inps con circolare n. 115 del 5 settembre 2011. In proposito, l’Istituto segnala che, nelle more dell’aggiornamento del modulo telematico “GIOV-GE”, i datori di lavoro interessati devono inviare la richiesta di ammissione al beneficio tramite il modulo telematico attualmente disponibile nel “Cassetto previdenziale” e, contestualmente, inoltrare la dichiarazione “de minimis” secondo il fac-simile allegato alla circolare in discorso, avvalendosi della funzionalità “Contatti” del citato “Cassetto”. Da ultimo, tenuto conto del disposto dell’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e dell’art. 6, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1535/2007(L’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e l’art. 6, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 stabiliscono che, alla fine del periodo di validità di tali Regolamenti è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti “de minimis” che soddisfano le
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condizioni dei Regolamenti stessi), l’INPS pone in rilievo che continuano ad applicarsi i Regolamenti previgenti agli incentivi per i quali, alla data del 30 giugno 2014, sia stato adottato dalla competente Sede o dai sistemi informativi centrali dell’Istituto, il relativo provvedimento di concessione. Devono invece essere applicati i nuovi Regolamenti nelle ipotesi in cui le istanze relative agli incentivi sopra richiamati (comprese le istanze anteriori al 30 giugno 2014) non siano ancora state definite o siano state accolte con provvedimento adottato dalla competente Sede o dai sistemi informativi centrali dell’Inps in data successiva al 30 giugno 2014. In tali ipotesi la competente Sede Inps invita l’impresa interessata a rilasciare, entro il termine di quindici giorni, la dichiarazione “de minimis” secondo il fac-simile allegato alla circolare in commento, in sostituzione della dichiarazione, eventualmente già rilasciata dall’impresa, in cui venga fatto riferimento ai previgenti Regolamenti comunitari. In caso di mancato rilascio della dichiarazione, l’Inps procede alla revoca del provvedimento di concessione già adottato.
INPS - GESTIONE SEPARATA GESTIONE TELEMATICA DEI RAPPORTI CON L’ISTITUTO - INTRODUZIONE DELLA FIGURA DI “ALTRO RESPONSABILE” MESSAGGIO N. 6950/2014 Si informa che l’Inps con messaggio n. 6950 dell’11 settembre 2014, che si riproduce in calce alla presente nota, ha comunicato l’avvenuto rilascio dell’applicazione che consente la registrazione negli archivi dell’Istituto della figura, denominata “Altro Responsabile”, autorizzata a gestire gli adempimenti relativi ai collaboratori ed assimilati. Tale messaggio precisa, fra l’altro, che: - “Altro Responsabile” è colui, che, per incarico diretto da parte del legale rappresentante o per incarico correlato al proprio rapporto di lavoro (ad esempio, direttore del personale), può gestire tutti gli adempimenti relativi alla Gestione separata, alla stregua del legale rappresentante; - la medesima applicazione consente, inoltre, di inserire i dati relativi ai nuovi legali rappresentanti delle aziende iscritte alla predetta Gestione; - per raccogliere i dati e la documentazione necessaria a comprovare la qualifica
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dichiarata è stato predisposto il nuovo modulo contraddistinto dal codice “SC82”, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente oltreché come allegato al messaggio in parola e disponibile sul sito www.inps. it, nella sezione “Modulistica”.
contribuente>Servizi per i liberi professionisti ed i parasubordinati>Anagrafica>Inse rimento Altro Responsabile o nuovo Legale Rappresentante.
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INPS - FLUSSO UNIEMENS UTILIZZO DEI CODICI QUALIFICA RIFERITI AI DIRIGENTI - MESSAGGIO N. 6508/2014
Roma, 11 settembre 2014 Messaggio n. 6950 Oggetto: Gestione Separata - Applicazione per la registrazione in archivio della figura di Altro Responsabile, incaricato di intrattenere i rapporti con l’Istituto per le aziende committenti Si avvisano le strutture periferiche che è stata rilasciata l’applicazione che consente agli operatori di sede la registrazione negli archivi dell’Istituto della figura, denominata Altro Responsabile, autorizzata a gestire gli adempimenti relativi ai collaboratori e assimilati. L’Altro Responsabile è colui che per incarico diretto da parte del legale rappresentante o per incarico correlato al proprio rapporto di lavoro (es. direttore del personale) può gestire tutti gli adempimenti relativi alla Gestione separata alla stregua del legale rappresentante. La medesima applicazione consente anche d’inserire i dati relativi ai nuovi legali rappresentanti delle aziende della Gestione separata. Tale funzionalità è stata prevista in special modo per aggiornare i dati di quei committenti, ad esempio gli enti pubblici, non tenuti all’iscrizione al registro delle imprese. Per raccogliere i dati e la documentazione necessaria a comprovare la qualifica dichiarata è stato prodotto un modulo, identificato dal codice SC82 e già disponibile nella modulistica dell’Istituto (all. 1). Gli operatori, prima di procedere alla registrazione dei dati, dovranno verificare che la documentazione inviata sia idonea e valida. Qualora la documentazione sia reperibile anche da parte dell’operatore (es. visure camerali, bollettini regionali, decreti) il soggetto, invece di allegare la documentazione in formato elettronico, potrà semplicemente indicare nelle note gli estremi dei documenti che comprovano il suo incarico. Avvenuta la registrazione, l’Altro Responsabile potrà accedere al Cassetto Committenti della Gestione separata per consultare le denunce inviate ed i versamenti effettuati, per entrare nella funzione Verifiche PP.AA. nel caso il committente sia una pubblica amministrazione, per dare la delega totale o parziale. L’applicazione risiede nel portale della Gestione separata ed è raggiungibile seguendo il percorso: intranet>Processi>Soggetto
Si informa che con messaggio n. 6508 dell’8 agosto 2014l’Inps ha ritenuto opportuno confermare quanto già comunicato in merito al corretto utilizzo, nei flussi Uniemens, dei codici qualifica “3” e “9”, riferiti ai dirigenti. Nello specifico, l’Istituto ricorda che: - il codice “3” deve essere mantenuto soltanto se si tratta del medesimo rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2002; - in tutti gli altri casi (prima nomina a dirigente intervenuta dal 1° gennaio 2003 in poi, o altro rapporto di lavoro rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2002), deve essere utilizzato il codice qualifica “9” . Il messaggio in commento precisa inoltre che l’individuazione del corretto codice “3” e “9” si pone per le sole aziende industriali, compresa l’edilizia; per i dirigenti di aziende con inquadramento diverso dal “settore industria” il codice qualifica è unicamente “3”. Da ultimo, l’Inps rammenta che, per i dirigenti industriali, la giusta qualifica è essenziale per l’individuazione della esatta provenienza di tali soggetti, al fine di poter contraddistinguere le particolari posizioni contributive. Infatti, osserva l’Istituto, le eventuali anomalie, laddove non vengano sanate, determinano errori, quali improprie attribuzioni di contributi alla contabilità ex INPDAI in luogo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, riflessi nella gestione del conto assicurativo finalizzato al trattamento pensionistico, nonché nella assoggettabilità dei dirigenti ex INPDAI al contributo di solidarietà.
INPS - INAIL -TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 10 SETTEMBRE 2014 La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura dell’0,05% a decorrere dallo scorso 10 settembre 2014, il Tasso Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti
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contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. In relazione al citato provvedimento l’Inps e L’Inail,rispettivamente con circolare n. 103 dell’8 settembre 2014 e con circolare n. 38 del 9 settembre scorso, hanno reso noto che, con decorrenza 10 settembre 2014, la misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultano essere: Interessi di differimento Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di differimento è fissato nella nuova misura del 6,05% (Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2014. Interessi di dilazione L’interesse di dilazione è fissato nella misura del 6,05% a decorrere dalle rateazioni concesse dall’10 settembre 2014 sia dall’Inps che dall’Inail. Sanzioni civili La misura delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della Legge n. 388/2000 a decorrere dal 10 settembre 2014 è così determinata: - nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 5,55 % in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto); - nel caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dovuto; - nel caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota è pari al 5,55 % in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto). Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali In caso di procedure concorsuali, tenuto conto che il tasso ufficiale di riferimento è pari alla misura dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2014, la misura della sanzione ridotta: - nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) dell’art. 116 della L. n. 388/00 , è pari all’1%;
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- nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. b) dell’art. 116 della L. n. 388/00, è pari allo 0,05% maggiorato di due punti percentuali, ossia pari al 2,05%.
INAIL - RIVALUTAZIONE DEL MINIMALE E MASSIMALE DI RENDITA - DECORRENZA DAL 1° LUGLIO 2014 - DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2014 Con Decreto 10 giugno 2014, il Ministro del Lavoro ha rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2014, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale. Facendo riferimento al menzionato decreto, l’Inail ha provveduto, con circolare n. 37 del 1° settembre 2014, ad aggiornare i limiti di retribuzione imponibile e le retribuzioni convenzionali indicati dalla precedente circolare n. 41 del 17 settembre 2013, limitatamente ai valori correlati al minimale ed al massimale di rendita. Quindi la nuova retribuzione media giornaliera di riferimento per la liquidazione delle rendite è, quindi, pari a euro 76,97. Ne consegue che, a far data dal 1° luglio 2014, i nuovi importi del minimale e del massimale della retribuzione annua per la liquidazione delle rendite sono pari, rispettivamente, a euro 16.163.70 e di 30.018,30 euro. I limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita si ottengono, ai sensi dell’art. 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, moltiplicando per 300 la retribuzione media giornaliera diminuita del 30% per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale. In particolare, l’aggiornamento ha interessato le retribuzioni convenzionali giornaliere e mensili applicabili, dal 1° luglio 2014, agli allievi dei corsi di formazione professionale ed ai soggetti in tirocini formativi (53,88 e 1.346,98 euro), nonché ai lavoratori d’area dirigenziale (100,06 ed 2.501,53 euro). Si ricorda che per i soggetti di cui trattasi la retribuzione convenzionale annua (pari al minimale di rendita per gli allievi dei corsi formativi e i tirocinanti ed al massimale di rendita per i dirigenti) deve considerarsi frazionabile in 300 giorni lavorativi e l’importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro nell’arco del periodo assicurativo, fino al limite mensile di 25 ed annuale di 300 giorni.
Relativamente ai lavoratori “parasubordinati”, nei cui confronti il versamento del premio assicurativo va effettuato sulla base dei compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo per la liquidazione delle rendite, la circolare in esame indica in euro 1.346,98 ed euro 2.501,53 euro, rispettivamente, il minimale ed il massimale mensile di retribuzione imponibile da considerare a far data dal 1° luglio 2014. Si applica, in questo caso, il criterio della retribuzione convenzionale annua frazionabile in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi, o le frazioni di mese, di durata del rapporto di collaborazione.
INAIL OSCILLAZIONE DEL TASSO PER PREVENZIONE NUOVA MODULISTICA MOD. OT 24 NOTA N. 5354/2014 Si informa che l’Inail con nota n. 5354 dell’8 agosto 2014, ha pubblicato la versione definitiva del nuovo modello OT 24 (oscillazione del tasso per prevenzione), disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota, di cui all’art. 24 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi (D.M. 12.12.2000), predisposta per le istanze da presentare nel 2015 e relative ad interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, effettuati durante il 2014. A questo indirizzo è disponibile la documentazione messa a disposizione dall’Istituto: http://www.inail.it/internet/default/ Modulistica/Gestionerapportoassicurativo/ Datoredilavoro/index.html. In particolare, si rileva che il modulo 2015, considerevolmente semplificato rispetto alla versione precedente, introduce, per il settore delle costruzioni, nell’ambito della sezione A (interventi di carattere generale), un’importante novità tra gli interventi utili ad ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa. Le aziende edili, infatti, che hanno adottato nel corso del 2014 ed efficacemente attuato un modello di gestione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/08 asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/Pdr 2:2013, potranno accedere alla riduzione in parola.
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TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.LGS 81/08 REDAZIONE DI PSC, POS, PSS E FASCICOLO DELL’OPERA - MODELLI SEMPLIFICATI DECRETO MINISTERIALE 9 SETTEMBRE 2014 Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014. è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 9 settembre 2014 che individua i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento PSC) e del fascicolo dell’opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ai sensi dell’art. 104-bis del D.Lgs. 81/08 ed ex art. n. 131, comma 2-bis del D.Lgs 163/06. Il Decreto stabilisce che, ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08, è facoltà dei datori di lavoro, dei coordinatori, dell’appaltatore o concessionario predisporre, rispettivamente, il POS, il PSC e il Fascicolo dell’opera, il PSS utilizzando i modelli semplificati allegati al Decreto stesso. A tal proposito si informa che sul sito del Collegio in calce alla presente nota sono pubblicati gli allegati al Decreto in commento. Pos - Allegato I L’allegato I contiene il modello semplificato per la redazione del POS, che consiste in una traccia che il datore di lavoro può seguire, nella predisposizione del POS, per ottemperare a quanto previsto al punto 3.2 dell’allegato XV del D.Lgs 81/08 che definisce, appunto, i contenuti minimi del Piano operativo di sicurezza, richiamati nel modello in oggetto. PSC - Allegato II e PSS - Allegato III l’allegato II che riporta il modello semplificato per la redazione del PSC; anch’esso, come il precedente, fornisce una traccia che il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l’esecuzione (CSE) possono seguire per la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento. Analoghe considerazioni valgono per l’allegato III, che riporta il modello semplificato per la redazione del PSS. Fascicolo dell’opera - Allegato IV L’allegato IV, che riporta il modello semplificato per la redazione del fascicolo dell’opera, non differisce sostanzialmente da quanto riportato all’allegato XVI del DLgs 81/08 in merito ai contenuti del suddetto fascicolo. Il Decreto in oggetto stabilisce, infine, che
LAVORO
il Ministero del Lavoro, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero della Salute, provvederà al monitoraggio della applicazione dei modelli, rielaborandone eventualmente i contenuti.
INAIL - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SCHEDE DI CONTROLLO PER GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Si informa che l’Inail ha reso disponibili alcune schede di controllo, a carattere volontario, per gli apparecchi di sollevamento materiali privi di manuale del fabbricante. Tale documentazione è disponibile, oltre che sul sito dell’Inail (www.inail.it), anche sul sito del Collegio in calce alla presente nota. A tal proposito si rammenta che alcune delle schede sono utili per la definizione dei piani di controllo degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, mobile e trasferibile con i relativi accessori, ai sensi dell’articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. Lo scopo dei documenti è quello di fornire indicazioni, a carattere volontario, al datore di lavoro per la gestione degli interventi di controllo, non straordinari, da condurre secondo frequenze prestabilite sugli apparecchi di sollevamento fissi, mobili e trasferibili, per garantire l’uso in sicurezza dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo della macchina risulti non disponibile:
- poiché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della “Direttiva Macchine”, - ovvero poiché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell’attrezzatura non è in grado di fornirne copia. Laddove, infatti, il manuale del fabbricante risulti disponibile o comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro. I documenti possono pertanto considerarsi una guida volontaria all’applicazione delle indicazioni fornite da norme tecniche o buone prassi, che ai sensi dell’articolo 71, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, costituiscono riferimento per l’esecuzione dei controlli delle attrezzature di lavoro, in assenza di indicazioni fornite dai fabbricanti. Il lavoro si compone, per ciascuna tipologia di apparecchio (fisso, mobile e trasferibile), di schede in forma tabellare contenenti le indicazioni su chi debba svolgere ogni determinato controllo (il conduttore, l’imbracatore, il manutentore o il tecnico esperto), sulla frequenza del controllo (giornaliera, frequente o periodica), sull’oggetto del controllo (ovvero il componente dell’attrezzatura), nonché sul metodo e le finalità del controllo medesimo. I documenti comprendono, altresì, una parte in cui sono trattate, più in dettaglio, procedure e modalità di esecuzione dei controlli. Le appendici del documento contengono infine le liste di controllo, o check-list, che permettono all’operatore incaricato di annotare l’esito delle verifiche per ogni singolo controllo riportato ed effettuato, nonché un fac-simile del registro di controllo.
510
TFR LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2014 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di luglio 2014 è risultato pari a 107,3. Dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2013 e quello di luglio 2014 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di luglio 2014 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2013 è pari a: 1,010151
TFR LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI AGOSTO 2014 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di agosto 2014 è risultato pari a 107,5. Dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2013 e quello di agosto 2014 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di agosto 2014 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2013 è pari a: 1,012801
IMPIEGATI
in vigore dal 1° LUGLIO 2014 Indennità
Premio
Elemento
di produzione 1-1-2011
distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
TOTALE
1-7-2014
di contingenza 1-11-1991
di Cantiere (1) 1-7-2012
1.630,71 1.467,63 1.223,02 1.141,51 1.059,96 953,97 815,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
2.572,08 2.370,80 2.058,49 1.947,76 1.841,87 1.707,55 1.533,48
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
Stipendio minimo
QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
Premio
Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
in vigore dal 1° LUGLIO 2014
Paga base oraria dal 1-7-2014
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,60 6,13 5,51 4,71
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
TOTALE
11,33 10,74 9,95 8,92
Premio di Cantiere (1) 1-7-2012
0,08 0,08 0,08 0,08
in vigore dal 1° LUGLIO 2014
Paga base oraria dal 1-7-2014
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,24
2,47
1,07
0,05
TOTALE
7,83
Premio di Cantiere (1) 1-7-2012
0,07
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,77 2,47 0,95 0,04 7,23 0,07 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. (1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.
511
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
78,77
28,48
11,75
41,24
41,24
16,33
3,69
OPERAIO SPECIALIZZATO
74,65
26,99
11,13
39,09
39,09
15,48
3,50
OPERAIO QUALIFICATO
69,13
25,00
10,31
36,19
36,19
14,33
3,24
OPERAIO COMUNE
61,93
22,39
9,23
32,42
32,42
12,84
2,90
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
41,48
15,00
6,18
21,72
8,60
1,94
2° semestre
44,93
16,25
6,70
23,53
9,32
2,11
3° semestre
48,39
17,50
7,22
25,34
10,03
2,27
4° semestre
51,85
18,75
7,73
27,15
10,75
2,43
5° semestre
55,30
20,00
8,25
28,96
11,47
2,59
6° semestre
58,76
21,25
8,76
30,77
12,18
2,76
7° semestre
58,76
21,25
8,76
30,77
12,18
2,76
8° semestre
58,76
21,25
8,76
30,77
12,18
2,76
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
74,65
26,99
11,13
39,09
39,09
15,48
3,50
69,13
25,00
10,31
36,19
36,19
14,33
3,24
61,93
22,39
9,23
32,42
12,84
2,90
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
512
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
75,06
24,77
8,03
37,53
37,53
15,06
2,90
OPERAIO SPECIALIZZATO
71,13
23,47
7,61
35,56
35,56
14,27
2,74
OPERAIO QUALIFICATO
65,87
21,74
7,05
32,93
32,93
13,21
2,54
OPERAIO COMUNE
59,01
19,47
6,31
29,50
29,50
11,84
2,28
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
39,52
13,04
4,23
19,76
7,93
1,52
2° semestre
42,81
14,13
4,58
21,41
8,59
1,65
3° semestre
46,11
15,22
4,93
23,05
9,25
1,78
4° semestre
49,40
16,30
5,29
24,70
9,91
1,91
5° semestre
52,69
17,39
5,64
26,35
10,57
2,03
6° semestre
55,99
18,48
5,99
27,99
11,23
2,16
7° semestre
55,99
18,48
5,99
27,99
11,23
2,16
8° semestre
55,99
18,48
5,99
27,99
11,23
2,16
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
71,13
23,47
7,61
35,56
35,56
14,27
2,74
65,87
21,74
7,05
32,93
32,93
13,21
2,54
59,01
19,47
6,31
29,50
11,84
2,28
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
513
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%
9,49%
45,07%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
514
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%
9,49%
41,27%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
515
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,65% 5,00% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,442%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° giugno 2012 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 26,088% (di cui 1,466% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
516
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2013 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
oltre euro 28.000,01
1,73
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff
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DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro
La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
518
Dirigenti (dal 1° gennaio 2013) TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente fino a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 63.000 euro annui; - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente superiore a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 80.000 euro annui; Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2014 Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%
a carico dirigente 9,19% (1) — — — —
26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 (pari ad euro 3.836,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
26,96% (3)
9,19% (1) — — — — 9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.123,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.
519
Dirigenti dal 1° gennaio 2013 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2012 il livello minimo era 4.500 euro; mentre per l'anno 2013 è fissato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico
azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
a carico dirigente 4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996, con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996 di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda
a carico dirigente
Assistenza sanitaria integrativa per 435,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 294,00 euro al trimestre
220,00 euro al trimestre
520
—
COLLEGIO
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2014
DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2014 quale risulta a seguito dalla sottoscrizione, in data 1° luglio 2014, del verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2010.
521
OPERAIO quarto livello
OPERAIO specializzato
OPERAIO qualificato
OPERAIO comune
6,60 3,01 1,66 0,06
6,13 3,00 1,55 0,06
5,51 2,99 1,39 0,06
4,71 2,96 1,19 0,06
11,33
10,74
9,95
8,92
0,08 1,07 0,36
0,08 1,07 0,36
0,08 1,07 0,36
0,08 1,07 0,36
4,49 1,61 8,49
4,26 1,53 8,07
3,95 1,41 7,51
3,54 1,27 6,78
1,55
1,46
1,36
1,22
0,08
0,07
0,07
0,06
1) 2) 3) 4)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
A)
Retribuzione diretta
A2) B) B1) C)
Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale - primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (13,64% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) IRAP (3,90% da A ad I deducendo il 16% di INAIL su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa - i contributi assistenziali e previdenziali e l'importo di 4.600 euro su base annua) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
0,14 1,72 0,25
0,13 1,63 0,24
0,12 1,53 0,22
0,11 1,39 0,20
0,77 31,94 6,39 3,83
0,72 30,36 6,07 3,64
0,67 28,30 5,66 3,40
0,59 25,59 5,12 3,07
TOTALE
42,16
40,07
37,36
33,78
D) E1) F) F1)
G) H) I) L)
(1): Si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese. Inoltre detto importo non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile. A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,442%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
TRIBUTI
“DECRETO SBLOCCA ITALIA” - DL N. 133/2014: INCENTIVI ALL’INVESTIMENTO IN ABITAZIONI ED ALTRI CONTENUTI FISCALI E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 cosiddetto “Decreto Sblocca-Italia”, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”. Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni fiscali contenute nel D.L. 133/2014. Incentivi all’investimento in abitazioni da locare Il “decreto Sblocca-Italia” introduce un’agevolazione fiscale a favore di contribuenti, persone fisiche, che acquistano case in classe energetica A o B per destinarle alla locazione a canoni inferiori a quelli di mercato. L’agevolazione è riconosciuta alle persone fisiche non esercenti attività d’impresa, che, nel quadriennio 2014-2017, acquistano immobili residenziali, di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (di cui all’art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001), da destinare, entro i 6 mesi successivi alla compravendita, alla locazione a canoni ridotti per almeno 8 anni. Nello specifico, spetta una deduzione dall’Irpef pari al 20% del prezzo dell’immobile, nel limite massimo di 300.000 euro. La deduzione massima sarà, quindi, pari a 60.000 euro e dovrà essere ripartita in 8 quote annuali di pari importo (7.500 euro l’anno) dal periodo d’imposta in cui è concluso il contratto di locazione. Il beneficio si applica per le abitazioni in classe energetica A o B, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, da cooperative edilizie o da qualsiasi altra impresa che effettua la costruzione o la ristrutturazione dell’immobile. La medesima agevolazione spetta anche al contribuente, persona fisica non esercente attività commerciale, che affida in appalto la costruzione dell’abitazione su un’area già posseduta, o sulla quale siano già riconosciuti diritti edificatori prima dell’avvio dei lavori. In questo caso, fermo restando il rispetto della classe energetica A o B che dovrà possedere l’unità residenziale realizzata e la destinazione della stessa alla locazione a canoni ridotti per almeno 8 anni, la deduzione Irpef è pari al
20% delle spese sostenute per la costruzione, così come attestate dall’impresa che esegue i lavori. Riepilogando, l’incentivo spetta a condizione che l’unità immobiliare (di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia) acquistata, o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori, sia: ■ a destinazione residenziale, catastalmente classificata (o classificabile) nelle categorie abitative del Gruppo A, ad eccezione delle categorie A/1-abitazioni di tipo signorile, A/8-abitazioni in ville e A/9 -castelli, palazzi di pregio artistico e storico (cd. “abitazioni di lusso”), ■ non sia ubicata nelle zone omogenee E – “parti del territorio destinate ad usi agricoli”, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ■ consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente; ■ la medesima abitazione sia destinata, entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni. Nell’arco di tale periodo, la locazione deve avere carattere pressoché continuativo, fermo restando che il diritto alla deduzione non viene meno, qualora il contratto di locazione si dovesse risolvere prima del decorso degli 8 anni per cause non imputabili al locatore ed a condizione che venga stipulato un altro contratto entro 1 anno dalla risoluzione della precedente locazione; ■ il canone di locazione non sia superiore a quello: – definito ai sensi dell’art. 2, co.3, della legge 431/1998 (cd. “canone concordato”), – indicato nella convenzione di cui all’art.18 del D.P.R. 380/2001 (cd. “canone convenzionato”), – stabilito ai sensi dell’art.3, co.114, della legge 350/2003 (cd. “canone speciale”). In merito, si ritiene che i suddetti riferimenti riguardino soltanto l’ammontare massimo del canone da applicare, e non già la tipologia di contratto di locazione stipulabile, che può quindi essere rimesso alla libera determinazione delle parti; ■ non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario (rapporto genitori/figli). In presenza delle suddette condizioni, l’agevolazione può essere fruita anche per l’acquisto, o costruzione, di più unità abitative da destinare alla locazione, fermo restando l’importo massimo di spesa complessiva pari a 300.000 euro (deduzione massima consentita pari a 60.000 euro,
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da ripartire sempre in 8 anni). La deduzione, inoltre, non può essere cumulata con ulteriori agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese (ad esempio, non è cumulabile con la detrazione Irpef del 36%-50%, riconosciuta per l’acquisto di unità residenziali facenti parte di fabbricati integralmente ristrutturati dalle imprese cedenti). Le modalità attuative della disposizione saranno definite da uno specifico Decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze di cui si darà notizia non appena verrà emanato. Defiscalizzazione per la costruzione di opere pubbliche Il “decreto Sblocca-Italia” riduce, da 200 milioni a 50 milioni di euro, l’importo minimo delle infrastrutture realizzabili in “project financing”, con il meccanismo della “defiscalizzazione” (credito d’imposta ai fini IRES ed IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera), disciplinato dall’art.33 del D.L. 179/2012. Il credito d’imposta si applicherà non solo per le infrastrutture “di rilevanza strategica nazionale” ma per tutte quelle “previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche”. Il valore complessivo delle opere per il quale può essere applicato il credito d’imposta viene fissato in 2 miliardi di euro. Sempre in tema di defiscalizzazione delle opere pubbliche realizzate con il concorso di capitali privati, l’art.6 del D.L. 133/2014 attribuisce, in via sperimentale sino al 31 dicembre 2015, un credito d’imposta ai fini IRES e IRAP alle imprese che realizzano interventi infrastrutturali, relativi alla rete fissa e mobile e su impianti wireless e via satellite, attraverso i quali viene fornito il servizio di comunicazione elettronica a banda ultralarga. Il medesimo credito d’imposta spetta entro il limite massimo del 50% del costo dell’investimento. Esenzione da imposta per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione Il decreto in esame prevede che, nei casi in cui nei contratti di locazione, venga pattuita tra le parti una riduzione del canone dovuto, la registrazione dell’atto sia esente da imposta di registro (generalmente dovuta, in questi casi, nella misura fissa di 67 euro) e da imposta di bollo (pari, ordinariamente, a 16 euro per ogni foglio, che si compone di 4 facciate). Incentivi per la tutela e valorizzazione del territorio Al fine di incentivare interventi di riqualificazione urbana, l’art.24 del decreto concede
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ai Comuni la possibilità di prevedere, per un periodo di tempo determinato, specifiche riduzioni od esenzioni dai tributi locali di propria competenza (ad esempio, TARI, TASI), a favore di cittadini singoli e associati che presentino progetti riguardanti la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ed in genere la valorizzazione di una determinata zona del territorio urbano o extra urbano. Liberalizzazioni del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo L’art. 18 del decreto integra la Legge 392/1978 (Equo canone) nella parte relativa alla disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall’abitazione, prevedendo la possibilità per le parti che sottoscrivono contratti con canone annuo superiore a € 150.000 di concordare termini e condizioni in deroga alle disposizioni della stessa legge.
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - GUIDA OPERATIVA DELL’ANCE Alla luce delle ultime novità sulla disciplina delle agevolazioni fiscali riconosciute per la realizzazione, in “project financing”, di opere pubbliche, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare la relativa Guida operativa, che riepiloga le misure di “defiscalizzazione” per le diverse tipologie di infrastrutture previste dalla normativa. Come noto, i benefici fiscali consistono in: ■ un credito d’imposta ai fini IRES ed IRAP per la realizzazione di infrastrutture in condizioni di squilibrio economico/finanziario, per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto[1]. Sul tema, è, da ultimo, intervenuto l’art.11 del D.L. 133/2014 (cd. “Decreto Sblocca Italia”)[2] che, modificando l’art.33 del D.L. 179/2012, ha stabilito: - la riduzione da 200 milioni a 50 milioni di euro, dell’importo minimo delle opere realizzabili in “project financing” con il meccanismo della “defiscalizzazione”; - l’estensione del meccanismo a tutte le nuove opere “previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche”, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016. Pertanto, con tale modifica viene riconosciuta l’applicabilità dei benefici fiscali ad un maggior numero di infrastrutture[3]. Lo stesso “Decreto Sblocca Italia” fissa a 2 miliardi di euro il valore complessivo delle opere non “di rilevanza strategica naziona-
le” che fruiranno dei citati benefici fiscali. Tale limite non si applica, invece, alle “infrastrutture di rilevanza strategica nazionale”. Le citate novità potrebbero subire modifiche in fase di conversione in legge del Provvedimento; ■ un finanziamento mediante “defiscalizzazione” ai fini IRES, IRAP ed IVA, per le nuove infrastrutture per le quali sono previsti contributi pubblici a fondo perduto[4]. Si tratta, in pratica, dell’esenzione dal pagamento di tali imposte (generate durante il periodo di concessione), in sostituzione, totale o parziale, del contributo pubblico stanziato per l’opera. Al riguardo, si ricorda che il CIPE, con la Delibera 18 febbraio 2013, n.1[5], ha emanato le “Linee guida” sulle modalità applicative generali delle agevolazioni. Stante la carenza di risorse per il finanziamento di opere pubbliche, il riconoscimento dei citati benefici fiscali conferma la volontà del Governo di puntare sulla leva fiscale in sostituzione dell’erogazione di specifici contributi finanziari. Le disposizioni normative di riferimento sono contenute nell’appendice alla Guida, che tiene conto delle modifiche intervenute, da ultimo, con il D.L. 133/2014. Note [1] Ai sensi dell’art.33 del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 221/2012 (cd. “Decreto Sviluppo 2”). [2] Cfr. Decreto Sblocca Italia – DL 133/2014. [3] Infatti, in base alla precedente formulazione della disposizione, in vigore fino al 12 settembre 2014, erano ammesse al beneficio le sole “opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale” di importo minimo superiore a 200 milioni di euro, con esclusione, quindi delle opere di valore inferiore. [4] Ai sensi dell’art.18 della legge 183/2011 (legge di Stabilità 2012). [5] La Delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3 settembre 2013, n.206.
OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE IN PROJECT FINANCING - CHIARIMENTI AI FINI IVA In presenza di opere di urbanizzazione realizzate in project financing, sulle somme erogate dalla stazione appaltante al concessionario, a copertura del relativo costo di costruzione, l’IVA si applica con l’aliquota del 10% a prescindere dal momento dell’effettivo pagamento (in fase di costruzione o di collaudo).
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Così si è espresso il Viceministro dell’Economia e Finanze Luigi Casero nella risposta all’interrogazione parlamentare n.5-03674 dello scorso 1° ottobre, presso la Commissione VI (Finanze) della Camera. Nel caso di specie, con riferimento ad un contratto pubblico avente ad oggetto la costruzione e gestione, in project financing[1], di un’opera di urbanizzazione, veniva chiesto di conoscere il regime IVA applicabile agli importi corrisposti dalla stazione appaltante al concessionario, a seconda del momento di erogazione degli stessi (ossia nella fase di costruzione, ovvero dopo il collaudo). Come noto, si ricorda che per le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, relative alla costruzione di opere di urbanizzazione[2], è riconosciuta l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta del 10%, ai sensi del n.127-septies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972. Al riguardo, il Ministero chiarisce in linea generale che, per la costruzione, in project financing, di infrastrutture rientranti tra le “opere di urbanizzazione”, tassativamente individuate dalla normativa, la predetta aliquota IVA del 10% si applica: ■ sulle somme pagate dalla stazione appaltante al concessionario a titolo di partecipazione al costo di costruzione delle opere, quali, ad esempio: - il contributo sul costo di costruzione; - il “canone di disponibilità residuale”. Diversamente, per gli importi corrisposti ad altro titolo dal committente e non correlati alla realizzazione dell’opera (ad esempio, il “canone di gestione del servizio”), si rende applicabile l’aliquota IVA stabilita per la specifica prestazione eseguita (in genere, quella ordinaria del 22%); ■ a prescindere dal momento di effettiva erogazione delle medesime somme, ossia in fase di costruzione o successivamente, dopo il collaudo delle opere (cfr. anche la R.M. 395/E/2002[3]). Note: [1] Ai sensi dell’art.153 (Finanza di progetto) del D.Lgs. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”). Si ricorda che la realizzazione di opere pubbliche mediante lo strumento del project financing attribuisce al concessionario (società di progetto), il diritto di gestione e sfruttamento economico dell’opera per tutta la durata della concessione. [2] L’elenco tassativo di tali opere è contenuto nell’art.4 della legge 847/1964, come integrato dall’art.44 della legge 865/1971. [3] Tale Risoluzione si riferiva all’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata in caso di erogazione, come “corrispettivo” di somme con la finalità di riequilibrare il piano economico-finanziario.
INDICI
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/13 e relativi ai mesi dell’anno 2014 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)
Variazione gennaio.......13-14: ......0,60% Variazione febbraio.......13-14: ......0,50% Variazione marzo..........13-14: ......0,30% Variazione aprile...........13-14: ......0,50% Variazione maggio........13-14: ......0,40% Variazione giugno.........13-14: ......0,30% Variazione luglio...........13-14: ......0,10% Variazione agosto.........13-14: ... - 0,10%
gennaio............................................................................ 1,002651 febbraio........................................................................... 1,003200 marzo.............................................................................. 1,004450 aprile................................................................................ 1,007101 maggio............................................................................. 1,007651 giugno.............................................................................. 1,009601 luglio................................................................................ 1,010151 agosto.............................................................................. 1,012801
(75% pari al 0,450%) (75% pari al 0,375%) (75% pari al 0,225%) (75% pari al 0,375%) (75% pari al 0,300%) (75% pari al 0,225%) (75% pari al 0,075%) ( -- )
INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG.
BASE =1995 2001 2002 109,6 114,1 109,5 114,2 109,8 114,3 109,8 114,5 110 114,6 110,1 114,8 110,4
115
BASE=2000 2003 2004 108,8 111 109,1 111,9 109,2 112,2 109,4 112,7 109,4 114,1 109,4 114,2 109,8
114,9
2005 98,4 98,7 100,1 100,0 99,8 99,9
2006 100,8 101,1 102,7 102,8 102,9 102,9
100,3
103,1
BASE=2005 2007 2008 105,4 107,7 105,9 108,1 106,1 108,2 106,6 108,8 106,8 109,4 106,7 112,8 106,7
AGO. 110,6 115,1 109,6 115 100,5 103,3 106,8 SET. 110,8 115,3 109,6 115,3 100,6 103,3 106,9 OTT. 110,8 115,3 109,7 115,5 100,5 103,3 106,7 NOV. 111 115,4 109,8 115,8 100,6 103,5 106,8 DIC. 111 115,5 109,8 115,9 100,4 103,6 107,0 MEDIA 110,3 114,8 109,5 114,0 100,0 102,8 106,5 Coefficiente di raccordo tra indici : tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133
BASE=2010 2012 2013 104,8 105,9 105,1 106,2 105,2 106,0 105,5 105,9 105,6 106,3 105,5 106,1
2009 112,2 111,9 111,7 111,6 111,7 111,6
2010 111,7 111,7 111,9 113,8 113,8 113,6
2011 102,2 102,1 102,6 102,7 102,9 103,3
112,7
111,4
113,6
103,3
105,4
106,1
112,6 112,5 111,8 111,1 111,2 110,6
111,5 111,6 111,5 111,5 111,5 111,6
113,8 113,9 113,9 113,9 114,0 113,3
103,4 103,5 103,5 103,5 103,5 103,0
105,3 105,6 105,7 105,6 105,6 105,4
106,2 106,3 106,0 106,0 105,9 106,1
INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI LUGLIO 2014 CHE E’ PARI A 106,1 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GEN. 40,08% 34,55% 31,06% 28,47% 22,17% 19,26% 14,05% 11,62% 7,14% 7,62% 3,82% 1,24% 0,19% FEB. 40,21% 34,44% 30,70% 27,43% 21,79% 18,90% 13,51% 11,20% 7,43% 7,62% 3,92% 0,95% -0,09% MAR. 39,82% 34,32% 30,58% 27,09% 20,09% 17,05% 13,30% 11,10% 7,62% 7,43% 3,41% 0,86% 0,09% APR. 39,82% 34,08% 30,35% 26,53% 20,21% 16,94% 12,77% 10,49% 7,72% 5,63% 3,31% 0,57% 0,19% MAG. 39,57% 33,97% 30,35% 24,98% 20,45% 16,82% 12,56% 9,88% 7,62% 5,63% 3,11% 0,47% -0,19% GIU. 39,44% 33,73% 30,35% 24,87% 20,33% 16,82% 12,66% 6,57% 7,72% 5,82% 2,71% 0,57% 0 LUG. 39,06% 33,50% 29,87% 24,11% 19,85% 16,60% 12,66% 6,66% 7,91% 5,82% 2,71% 0,66% 0 AGO. 38,81% 33,39% 30,11% 24,00% 19,61% 16,37% 12,56% 6,76% 7,81% 5,63% 2,61% 0,76% -0,09% SET. 38,56% 33,15% 30,11% 23,68% 19,49% 16,37% 12,45% 6,85% 7,72% 5,54% 2,51% 0,47% -0,19% OTT. 38,56% 33,15% 29,99% 23,46% 19,61% 16,37% 12,66% 7,52% 7,81% 5,54% 2,51% 0,38% 0,09% NOV. 38,31% 33,04% 29,87% 23,14% 19,49% 16,15% 12,56% 8,20% 7,81% 5,54% 2,51% 0,47% 0,09% DIC. 38,31% 32,92% 29,87% 23,04% 19,73% 16,03% 12,35% 8,10% 7,81% 5,45% 2,51% 0,47% 0,19% MEDIA 39,21% 33,69% 30,27% 25,04% 20,23% 16,97% 12,84% 8,71% 7,68% 6,10% 2,97% 0,66% 0,02%
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2014 105,7 105,9 105,5 105,7 105,6 105,7 106,1
2014 0,38% 0,19% 0,57% 0,38% 0,47% 0,38% 0
LAVORI PUBBLICI
“SBLOCCA-ITALIA”: CONCESSIONI AUTOSTRADALI E OPERE STRATEGICHE Sulla Gazzetta ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 133 ‘’Sblocca Italia’’ recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività’ produttive”. Per il comparto delle opere pubbliche gli unici interventi riguardano le concessioni autostradali e le opere infrastrutturali strategiche, di cui si riepilogano in breve i contenuti e la valutazione effettuata dagli uffici dell’Ance. Art. 5 - Norme in materia di concessioni autostradali La disposizione in commento introduce importanti novità in materia di concessioni autostradali. Si prevede, fra l’altro, che: a) nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, nonché un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 31 dicembre 2014, possono proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante l’unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro il 31 dicembre 2015 il concessionario è tenuto a predisporre un nuovo piano economico finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un’apposita convenzione unitaria; b) il piano deve assicurare l’equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l’utenza; c) l’affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, deve avvenire nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006. Ai relativi affidamenti si applica l’art. 11, comma 5, lett. f), della legge 23
dicembre 1992, n. 498. Si ricorda che tale ultima disposizione stabilisce che, nei casi in cui le concessionarie autostradali siano soggette agli obblighi di provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori (nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al d.l.gs. n. 163/2006) o di sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all’approvazione di ANAS Spa, le commissioni di gara per l’aggiudicazione dei contratti devono essere nominate dal Ministro delle Infrastrutture, fermi restando i poteri di vigilanza dell’Autorità. Valutazione: positiva / negativa La formulazione della norma in commento si riferisce a tutte le concessioni autostradali nazionali, prevedendo la possibilità di unificare quelle interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari. Tale operazione, tuttavia, sottrae, di fatto, il nuovo rapporto concessorio all’obbligo di affidamento con gara, con pregiudizio dei principi comunitari e nazionali in materia di procedure ad evidenza pubblica. Ciò appare tanto più grave in considerazione del fatto che il sistema delle concessioni nel comparto autostradale risulta già contraddistinto dall’assenza del confronto concorrenziale in sede di affidamento, in quanto per lo più le concessioni sono state affidate e /o prorogate senza gara, nonché, a valle, dalla mancanza di un obbligo di gara pieno in sede di affidamento dei lavori da parte dei concessionari stessi. Ciò premesso, quanto ai lavori di competenza dei predetti concessionari, la disposizione prevede che l’affidamento dei lavori (nonché delle forniture e dei servizi) a terzi di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, debba avvenire nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui al Codice dei contratti pubblici. Inoltre, è previsto che le commissioni di gara debbano essere nominate dal Ministro delle Infrastrutture. Ora, se questi aspetti possono essere valutati positivamente, in quanto affermano la necessità, più volte rilevata da Ance, di una riapertura “a valle” della concorrenza con commissioni di gara pubbliche, stante l’assenza della gara “a monte” dovuto alla nuova possibile proroga “ex lege” delle concessioni in essere, va, tuttavia rilevato, che l’ambito dei lavori sottoposti a tale obbligo appare decisamente insufficiente, essendo limitato esclusivamente ai lavori “ulteriori” rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni nonché “di importo superiore alla soglia comunitaria”. Pertanto, sembrerebbe delinearsi il seguente scenario:
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• per i lavori previsti nelle vigenti convenzioni, sia sopra che sotto soglia comunitaria, dovrebbe continuare ad applicarsi l’art. 253, comma 25, secondo cui solo il 40% dei lavori è realizzabile “in house” dai concessionari; • per i nuovi lavori, ulteriori rispetto a quelli previsti nelle vigenti convenzioni, laddove d’importo inferiore alla soglia comunitaria, non dovrebbe trovare più applicazione la cennata norma transitoria di cui al comma 25 dell’articolo 253 del Codice dei Contratti Pubblici, aprendosi la possibilità di realizzazione “in house” fino al 100%; • per i nuovi lavori, ulteriori rispetto a quelli previsti nelle vigenti convenzioni, se di importo superiore alla soglia comunitaria, verrà introdotto l’obbligo di affidamento a terzi; con commissione di gara nominata dal Ministero; Per questi ultimi, va valutato l’aspetto relativo al fatto che la fase di gestione (rectius esecuzione) del contratto viene sottratta alla sfera di applicazione del codice dei contratti. Art. 2 - Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione La disposizione in commento prevede alcune novità in materia di concessioni, relative alle infrastrutture strategiche ed in particolare: a) l’introduzione, nell’articolo 174 del Codice dei contratti, di un nuovo comma, secondo cui il bando di gara può anche prevedere, nell’ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l’integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità, in capo al concedente, di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera; ciò potrà avvenire nel caso in cui, entro un termine da indicare nel bando di gara stesso, e comunque non superiore a tre anni, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari; b) la precisazione che la previsione sopra illustrata non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto in commento; c) l’inserimento, all’articolo 175 comma 5 bis del Codice, nella parte in cui si richiamano le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Codice (in materia di pubblicazione e contenuto dei bandi nelle concessioni), del richiamo all’articolo 174 al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario; d) l’eliminazione, mediante una modifica al comma 2 dell’articolo 19 del dl n. 69/2013,
LAVORI PUBBLICI
convertito nella legge n. 98/2013, contenente misure in materia di concessioni e defiscalizzazione, della previsione che sottrae gli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte siano state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del decreto 69/2013 all’applicazione degli articoli 144, comma 3-bis, 3-ter e 3-quater (in materia di pubblicazione e contenuto dei bandi nelle concessioni), 153, comma 21 (presentazione di proposte nella finanza di progetto da parte di soggetti qualificati), 174, comma 4-bis (garanzia della bancabilità dell’operazione) e 175, comma 5-bis (garanzia della bancabilità dell’operazione), del codice dei contratti. Valutazione: positiva Le nuove previsioni introdotte dall’articolo 2 sono funzionali alla garanzia dell’effettiva sostenibilità economico-finanziaria del progetto e dell’intera opera, nei casi di interventi particolarmente complessi. In buona sostanza, si prevede un congruo lasso di tempo entro il quale gli istituti finanziari devono attestare la sostenibilità economica e finanziaria di ciascuno stralcio dell’opera, a pena del rifacimento dell’intera procedura di affidamento della concessione.
CONTENZIOSO APPALTI: NUOVO REGOLAMENTO ANAC L’ANAC conferma che sono legittimati a richiedere un parere di precontenzioso, oltre la stazione appaltante e le parti interessate, anche i portatori di interessi diffusi come le associazioni di categoria ed i comitati (art. 2, comma 2). E’ questo uno dei punti fermi della revisione al Regolamento sul Precontenzioso che la cessata Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture aveva approvato neppure 7 mesi fa (cfr. NEWS Ance del 28 febbraio 2014). La scorsa settimana il Consiglio dell’ANAC, l’Autorità nazionale anticorruzione che ha assorbito dal 24 giugno scorso le competenze dell’AVCP, ha, infatti, approvato il nuovo “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 12 settembre 2014, s.g. n. 212). Nell’articolo 3 del nuovo Regolamento viene, poi, precisato che le istanze, redatte secondo il modulo allegato al regolamento,
sono inammissibili: • in assenza di una controversia insorta tra le parti interessate; • incomplete delle informazioni indicate come obbligatorie e della documentazione di cui al modulo allegato al Regolamento stesso; • non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente. Tuttavia, l’Autorità non chiarisce i termini per individuare una “controversia” utile per l’avvio della procedura, per la quale potrebbe essere ipotizzabile l’astratta idoneità di un semplice carteggio, tra concorrente e stazione appaltante, da cui emerga una disparità di posizioni (cfr. modulo per la presentazione di istanza, punto n. 6). In ogni caso, se la controversia riguarda questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell’adozione di una pronuncia dell’Autorità anche a carattere generale. Rispetto a quanto previsto dall’art. 2, al comma 5 dell’art. 3, è fatta una distinzione sulla qualità dei soggetti che propongono l’stanza di parere. In quest’ultimo comma è, infatti che sono trattate in via prioritaria le istanze di parere presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara. Nel successivo comma 6 viene, inoltre, stabilito che qualora le istanze siano presentate singolarmente l’ANAC dà precedenza a quelle: • presentate dalla stazione appaltante, • concernenti appalti di importo superiore a 1 milione di euro per i lavori e alla soglia comunitaria per servizi e forniture, • che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici. Le istanze di parere sono assegnate dal Presidente ai singoli Consiglieri relatori con cadenza quindicinale, previa esclusione di quelle ritenute manifestamente inammissibili e improcedibili. Individuato il Consigliere relatore, l’istanza è trasmessa all’Ufficio per la relativa attività istruttoria (art. 5). Il parere è deliberato dal Consiglio dell’Autorità dell’ANAC entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, fatto salvo il periodo necessario per l’acquisizione della documentazione istruttoria (art. 7). E’ ammissibile l’istanza avente ad oggetto il riesame di una questione controversa già definita qualora vengano dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto e/o di diritto (art. 9). Su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell’esecutore, l’Autorità esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte dopo la stipulazione del contratto, secondo il procedimento di cui al regolamento oggetto della presente notizia.
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L’AUTORITA’ SOLLECITA UNA ARMONIZZAZIONE DELLE NORME ANTIMAFIA E’ necessario un intervento di modifica delle disposizioni normative del Codice antimafia e del Codice dei contratti, che armonizzi le disciplina in materia di verifiche antimafia, al fine di consentire agli operatori del settore di agire nell’ambito di un sistema normativo chiaro ed univoco nonché di consentire alle SOA l’acquisizione della comunicazione antimafia, in sede di rilascio dell’attestazione, anche mediante accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. A questa conclusione è giunta l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nell’Atto di segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014 inviato al Governo, con cui sono state approfondite alcune importanti problematiche sulla già presenti ai tempi della soppressa Autorità di vilanza sui contratti pubblici. 1. Requisito “antimafia” Come evidenziato dalla stessa Autorità, sussiste un mancato raccordo tra i requisiti di qualificazione previsti nel codice dei contratti, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e la documentazione reperibile al fine del loro riscontro, così come individuati dal codice antimafia, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’attuale quadro normativo deve essere, infatti, valutato tenendo conto delle abrogazioni conseguenti all’entrata in vigore del citato D.lgs. n. 159/2011 e, pertanto, i richiami normativi contenuti all’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice sui contratti pubblici, devono ritenersi sostituiti con le nuove disposizioni in materia previsti dal citato Codice antimafia. In particolare, l’art. 3 della Legge. n. 1423/1956 deve intendersi sostituito dall’art. 6 (tipologia delle misure e loro presupposti) del Codice antimafia, mentre l’art. 10 della Legge n. 575/1965 deve intendersi sostituito dall’art. 67 (effetti delle misure di prevenzione) dello stesso decreto legislativo. L’Autorità ritiene, infatti, che il Codice antimafia, pur non prevedendo l’abrogazione espressa del citato art. 38, comma 1 lett. b), abbia senz’altro innovato la disciplina dettata da tale disposizione, facendo peraltro riferimento all’attestazione SOA nell’art. 67. Ne consegue, secondo l’Autorità, la necessità di un intervento normativo che, armonizzando le due discipline, chiarisca definitivamente la questione. 2. Verifica SOA Riguardo le verifiche antimafia ai fini del rilascio dell’attestazione SOA, l’Autorità sottolinea due criticità che sono emerse in ordine all’applicazione delle disposizioni antimafia nell’ambito del sistema di qualificazione di
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cui all’art. 40 del Codice dei contratti. In particolare, l’ANAC osserva che è necessario un intervento del legislatore in merito: • alla tipologia di documentazione richiesta ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione, considerato che dovrebbe essere meglio esplicitata la necessità di acquisire la sola comunicazione antimafia e non l’informazione antimafia (cfr. artt. 67, 83 e 84 del codice antimafia), • alla necessità di consentire alla SOA l’acquisizione della comunicazione antimafia anche attraverso l’accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, considerato che tale accesso è limitato ai soggetti elencati in modo tassativo dal Codice antimafia (ossia amministrazioni, enti, società o soggetti pubblici o riconducibili a partizioni pubbliche, inclusi concessionari e contraenti generali nonché camere di commercio, ordini professionali e l’ex AVCP, ora ANAC) tra cui non sono espressamente indicate le SOA che, dunque, non sarebbero abilitate a consultare il sistema informativo, peraltro, al momento non ancora attivo (cfr. art. 96 e 97 del codice antimafia).
LE STAZIONI APPALTANTI DEVONO, OVE POSSIBILE ED ECONOMICAMENTE CONVENIENTE, SUDDIVIDERE GLI APPALTI IN LOTTI FUNZIONALI, GIUSTIFICANDONE L’EVENTUALE MANCATO UTILIZZO
(Consiglio di Stato sez. VI 12/9/2014 n. 4669) 1. Il d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo applicabile ratione temporis, si limitava ad affermare che: a) quando un’opera prevista «può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti»; b) «quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore» alle soglie europee, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto (art. 29). Il legislatore non aveva stabilito, però, come dovesse essere ricostruito il rapporto tra unitarietà e frammentazione dell’oggetto dell’appalto, con la conseguenza che la relativa scelta rientrava nell’ambito della discrezionalità della stazione appaltante. Nell’esercizio di tale discrezionalità l’amministrazione doveva valutare, in particolare, l’autonomia funzionale dei singoli lotti, la
possibile interconnessione tra gli stessi, la convenienza economica, le questioni afferenti alle modalità di gestione di più appalti, nonché le esigenze di tutela della concorrenza. In questo contesto, caratterizzato dall’assenza di una espressa presa di posizione legislativa, non è individuabile una regola ed una eccezione idonee ad indirizzare la scelta amministrativa. La stazione appaltante, pertanto, doveva effettuare tale scelta avendo necessariamente riguardo alla specificità della vicenda concreta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3188 e Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101). (..) L’art. 44, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha inserito, nel codice dei contratti pubblici, l’art. 2, comma 1-bis, il quale prevede che: «Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali», specificando, da un lato, che «nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti», dall’altro, che «i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese». La vigente legislazione, prevedendo un obbligo di motivazione, contempla quale regola generale la suddivisione in lotti a tutela della concorrenza. 2. Nel caso in cui l’oggetto dell’appalto sia suddiviso in lotti l’Allegato XII al d.lgs. n. 163 del 2006 dispone che occorre indicare «l’ordine di grandezza dei lotti». Tale ultima espressione non può essere intesa nel senso che sia necessario, ai fini della validità della procedura, che venga indicato con precisione il valore economico del singolo lotto, essendo sufficiente la sua descrizione quantitativa e qualitativa.
economici». Nel pensiero del legislatore, dunque, il cottimo fiduciario non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata (si veda anche l’art. 3, comma 40, dello stesso codice, che contiene la definizione del termine “procedura negoziata”), quindi una scelta ampiamente discrezionale. Tale discrezionalità si esercita in (almeno) due momenti: primo, l’individuazione delle cinque ditte da “consultare”; secondo, la scelta del contraente fra le ditte consultate. La discrezionalità è temperata, ma non eliminata, da alcuni princìpi, quali la “trasparenza” (che implica il dovere di una previa formulazione e comunicazione dei criteri della scelta, etc.) e la “rotazione” (per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo). 2. Nel caso di invito di un numero molto elevato di ditte, il principio della “rotazione” – inteso come esclusione dall’invito di un operatore già interessato ad un rapporto contrattuale con la stessa Azienda – appare non pertinente e privo di ogni ragion d’essere. Ed invero, in una gara siffatta – caratterizzata da un’amplissima apertura e dall’assenza di ogni discrezionalità ovvero fiduciarietà – non vi sono margini per supposti favoritismi.
NELLA VERIFICA DELL’OFFERTA LE COMPENSAZIONI TRA SOTTOSTIME E SOVRASTIME DEI SINGOLI PREZZI NON INFICIANO LA VALIDITA’ COMPLESSIVA DELLA STESSA - IL GIUDIZIO DI ANOMALIA E’ SINDACABILE SOLO IN CASO DI MACROSCOPICA ILLOGICITÀ
(Consiglio di Stato sez. V 5/9/2014 n. 4516)
NEL COTTIMO FIDUCIARIO LA DISCREZIONALITA’ NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE E’ TEMPERATA DAI PRINCIPI DI TRASPARENZA E ROTAZIONE
(Consiglio di Stato sez. III 12/9/2014 n. 4661) 1.Il “cottimo fiduciario” è definito dall’ art. 125 come «una procedura negoziata… previa consultazione di almeno cinque operatori
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In tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta e del relativo procedimento di verifica (che costituisce l’oggetto della controversia in esame) sono da considerare acquisiti i seguenti principi: a) il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto: esso mira piuttosto a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministra-
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zione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto (ex multis, C.d.S., sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6442; sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2956; sez. V, 18 febbraio 2013, n. 973, 15 aprile 2013, n. 2063), così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere; b) il corretto svolgimento del procedimento di verifica presuppone l’effettività del contraddittorio (tra amministrazione appaltante ed offerente), di cui costituiscono necessari corollari: l’assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte; la immodificabilità dell’offerta ed al contempo la sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché l’ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (ex pluribus, C.d.S., sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; 23 luglio 2012, n. 4206; sez. V, 20 febbraio 2012, n. 875; sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801; 21 maggio 2009, n. 3146); c) il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2012, n. 3737; 22 febbraio 2011, n. 1090; 8 luglio 2008, n. 3406; 29 gennaio 2009, n. 497); d) il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2013, n. 974; 19 novembre 2012, n. 5846; 23 luglio 2012, n. 4206; 11 maggio 2012, n. 2732); e) anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2012, n. 3340; 29 febbraio 2012, n. 1183);
f) sebbene, poi, la valutazione di congruità debba essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che lo compongono (Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2012, n. 4600; sez, V, 16 agosto 2011, n. 4785; sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2070; sez. VI, 2 aprile 2010, n. 1893; sez. V, 18 marzo 2010, n. 1589; 12 giugno 2009, n. 3762), non può considerarsi viziato il procedimento di verifica per il fatto che l’amministrazione appaltante e per essa la commissione di gara si sia limitata a chiedere le giustificazioni per le sole voci sospette
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di anomalia e non per le altre, giacché il concorrente, per illustrare la propria offerta e dimostrane la congruità, può fornire, ex art. 87, comma 1, D. Lgs, n. 163 del 2006, spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento dell’offerta e quindi anche su voci non direttamente indicate dall’amministrazione come incongrue, così che se un concorrente non è in grado di dimostrare l’equilibrio complessivo della propria offerta attraverso il richiamo di voci ed elementi diversi da quelli individuati nella richiesta di giustificazioni, in via di principio ciò non può essere ascritto a responsabilità della stazione appaltante per erronea o inadeguata formulazione della richiesta di giustificazioni (Cons. Stato, A.P., 29 novembre 2012, n. 36).
TECNICA EDILIZIA
LA NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA LOMBARDIA ENTRERÀ IN VIGORE DAL 15 OTTOBRE 2014 Il 16 luglio scorso è stata pubblicata sul BURL la deliberazione della Giunta regionale n.2129 dell’11/07/2014 con la quale si è provveduto ad aggiornare la zonizzazione sismica del territorio lombardo. La Giunta regionale lombarda ha approvato infatti la nuova classificazione sismica del territorio lombardo che, per consentire alle amministrazioni comunali di renderla nota agli operatori del settore, entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURL, e quindi il 14 ottobre 2014. Secondo l’obiettivo della Regione, la nuova classificazione deve essere intesa come una svolta verso un sistema di prevenzione dei rischi e dei danni conseguenti ai fenomeni sismici e porterà a procedure più cautelative rispetto alla pianificazione territoriale e alle edificazioni. L’aggiornamento della zonizzazione sismica determina, di fatto, un livello di classificazione volto a garantire la sicurezza pubblica: la nuova zonizzazione sismica consisterà di quattro zone, ove la zona 1 è quella a più elevato livello di sismicità.
La Giunta regionale lombarda ha quindi inserito tale tema nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, giungendo alla riclassificazione sismica del territorio lombardo che presenta, illustrate in una apposita mappa, allegata alla Deliberazione regionale, le seguenti risultanze: - Nessun comune in zona 1 - 57 comuni in zona 2, nelle sole province di Brescia e di Mantova - 1028 comuni in zona 3, soprattutto nelle province di Bergamo, Pavia, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Monza-Brianza, Milano, Mantova e Sondrio - 446 comuni in zona 4. Gli elementi maggiormente indicativi sono l’ingresso del comune di Brescia in zona 2, analogamente ad alcuni comuni del territorio mantovano, e quello di Milano in zona 3. Per quanto riguarda il confronto tra la classificazione precedente e quella appena approvata dei Comuni Capoluogo, si veda la tabella che segue. Non vi sono rilevanti ricadute sulla progettazione degli edifici, che resta comunque soggetta alle NTC del DM 14 gennaio 2008 e alle norme sismiche specifiche contenute nel D.P.R. 6/6/2001 n.380. Con l’entrata in vigore della nuova zonazione sismica andranno invece rispettati gli adempimenti tecnico-amministrativi per gli edifici in corso di realizzazione, previsti
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dall’art.104 del DPR 380/2001 e per i quali sono in corso di valutazione alcune ipotesi, semplificate, di allineamento ai contenuti della norma nazionale. C o m u n e Classificazione Classificazione Capoluogo sismica 2003 sismica 2014 Bergamo
3
3
Brescia
3
2
Como
4
4
Cremona
4
3
Lecco
4
3
Lodi
4
3
Monza
4
3
Mantova
4
3
Milano
4
3
Pavia
4
3
Sondrio
4
3
Varese
4
4
I Restanti comuni saranno pubblicati sul sito del Collegio Costruttori edili di brescia - ANCE Brescia all’indirizzo www. ancebrescia.it.
URBANISTICA
“DECRETO SBLOCCA ITALIA” - DL 133/2014: DISPOSIZIONI IN TEMA DI EDILIZIA E BENI CULTURALI È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n. 212 il decreto legge 133/2014, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, cd. “Sblocca Italia”. Il testo del decreto legge ha subito diverse modifiche durante il periodo intercorso fra l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri lo scorso 29 agosto e la pubblicazione e in particolare si evidenzia che rispetto al testo originario sono state eliminate le norme in tema di: - regolamento edilizio tipo comunale; - attestazione da parte dello Sportello unico edilizia dell’avvenuta formazione del silenzio assenso nell’ambito del procedimento
per il rilascio del permesso di costruire; - esenzione del contributo di costruzione per gli interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari; - valutazione preventiva del progetto edilizio. Di seguito si riportano le principali disposizioni di interesse del settore privato contenute nel provvedimento. Misure di semplificazione edilizia ed urbanistica Nell’art. 17 sono state inserite importanti misure di semplificazione in campo edilizio/ urbanistico che accolgono in parte alcune proposte dell’Ance e cioè: - classificazione degli interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliarinella categoria edilizia della manutenzione straordinaria. LAVORI Tali interventi sono ricompresi nella manutenzione straorPUBBLICI dinaria anche se comportino la variazione delle superfici nonché del carico urbanistico a condizione che non venga modificata la destinazione d’uso e non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici.
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Potranno, inoltre, essere eseguiti previa presentazione di una CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) purché le opere da realizzare non interessino le parti strutturali dell’edificio. - agevolazione contributiva per interventi di densificazione edilizia, ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione: il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I Comuni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, dovranno definire i criteri e le modalità per l’applicazione della relativa riduzione; - termini del procedimento per il rilascio del permesso di costruire: è stata soppressa la norma che prevede il raddoppio di alcuni termini del procedimento se l’immobile oggetto dell’intervento è ubicato in un comune con più di 100.000 abitanti. Il raddoppio dei termini è previsto unicamente per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento; - maggiore flessibilità nell’attuazione dei piani attuativi: gli interventi previsti nelle convenzioni o negli accordi similari comunque denominati a livello regionale potranno essere attuati anche per singoli stralci funzionali purché ciò sia coerente con l’intera area oggetto dell’intervento. Per ogni stralcio funzionale saranno, inoltre, quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione e le relative garanzie. L’art. 17 contiene, inoltre, ulteriori disposizioni di semplificazione modificative del TU edilizia ossia : - modifiche alla categoria della manutenzione straordinaria e alla CILA in coerenza con le modifiche previste per la ricomprensione all’interno di tale definizione degli interventi di frazionamento e accorpamento. Si potranno modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari purchè non si alteri la volumetria complessiva degli edifici e non si modifichi la destinazioni d’uso. L’intervento di manutenzione straordinaria sarà assoggettato a CILA anche se vi è aumento delle unità immobiliari e comporti incremento dei parametri urbanistici. E’ stata, poi, eliminata la necessità che la comunicazione di inizio lavori sia accompagnata da una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali. Basterà solo una comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico il quale, tra l’altro, attesti che l’intervento non riguarda parti strutturali dell’edificio. La comunicazione, inoltre, è valida anche per gli aggiornamenti catastali ed è tempestivamente inoltrata dall’amministrazione comunale ai competenti uffici
URBANISTICA
dell’Agenzia delle entrate; - introduzione di una procedura finalizzata alla riqualificazione degli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione: il comune, in alternativa all’espropriazione, può favorire la riqualificazione delle aree mediante forme di compensazione. Nelle more di attuazione del piano al proprietario è consentito eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e ricostruzione che non sia giustificata da motivi di ordine statico o igienico sanitario ; - estensione del permesso di costruire in deroga anche alle modifiche di destinazione d’uso per interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica (anche in aree industriali dismesse) dichiarati di interesse pubblico con delibera del Consiglio Comunale; - obbligo per il comune di prorogare i termini di inizio e fine lavori in presenza di opere che non possono essere iniziate o terminate per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate; - introduzione di una modalità alternativa di urbanizzazione per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall’allegato IV alla Parte seconda del Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006): aggiungendo un periodo al comma 2 bis dell’art. 16 del Dpr 380/2001, si prevede che il contributo è dovuto solo per la parte rela-
tiva al costo di costruzione, mentre le opere di urbanizzazione sarebbero qualificate anche come opere funzionali all’intervento edilizio e sono “messe in carico” all’operatore privato che ne resterà proprietario, assicurando le finalità e gli usi di interesse collettivo delle opere realizzate; - possibilità di realizzare varianti a permessi di costruire Scia da presentarsi a fine lavori, a condizione che non configurino variazioni essenziali, siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano stati acquisiti i necessari atti di assenso previsti dalle normative di settore (paesaggistici, idrogeologici, ambientali, storico-artistici, ecc.); - introduzione di macro categorie di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti: il mutamento di destinazione d’uso si ha con il passaggio ad una diversa categoria funzionale e cioè: residenziale e turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale. Il mutamento all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito; - introduzione del permesso di costruire convenzionato: in presenza di esigenze di urbanizzazione che possono essere soddisfatte con modalità semplificata; - potere sostitutivo delle Regioni allo scadere dei termini assegnati ai Comuni per l’adozione da parte degli stessi dei piani attuativi. - Coordinamento della disciplina SCIA con la DIA: dopo quattro anni dalla sua entrata
in vigore la SCIA viene ricondotta nel TU edilizia. Come già previsto nelle precedenti discipline la SCIA sostituisce la DIA ad eccezione solo della DIA in alternativa al permesso di costruire. Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale L’art. 25 contiene diverse disposizioni di semplificazione volte a modificare sia la Legge 241/1990 nella parte relativa alla conferenza di servizi, sia del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali” nella parte relativa al procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. In particolare, in tema di autorizzazione paesaggistica: - viene riproposta la norma auspicata dall’Ance (già contenuta nel decreto legge 69/2013 cd. “decreto fare” e successivamente nel recente decreto legge 83/2014 cd. “decreto cultura”, ma sempre soppressa durante l’iter di conversione in legge) che permette al comune, decorsi 60 gg dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questo abbia emesso il proprio parere sull’intervento, di provvedere direttamente e autonomamente sulla domanda di autorizzazione senza poter più indire una conferenza di servizi; - viene prevista la possibilità per il Governo di individuare con regolamento ulteriori tipologie di interventi per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del Codice. Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati L’art. 26 è finalizzato a mettere sul mercato il più rapidamente possibile il patrimonio immobiliare statale inutilizzato, prevedendo un meccanismo volto in particolare a superare il frequente problema del mutamento della destinazione d’uso. A tal fine si prevede che il comune nel cui territorio si trova il bene possa avanzare una propria proposta di recupero dell’immobile anche con mutamento di destinazione d’uso che sarà alla base di un accordo di programma con il Ministero proprietario del bene avente valore di variante urbanistica e di titolo per l’Agenzia del Demanio per l’alienazione, la concessione o la costituzione del diritto di superficie sullo stesso a favore di privati. Si segnala inoltre la previsione in base alla quale i comuni possono partecipare ai proventi derivanti dalla valorizzazione dell’immobile qualora abbiano contribuito alla conclusione positiva dell’operazione anche mediante il mutamento della destinazione d’uso.
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VARIE
BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL TERZO TRIMESTRE 2014 Con nota del 30 settembre 2014, l’Agenzia delle Dogane ha ricordato che è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del terzo trimestre 2014. La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 216,58609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2014. Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti sopra individuati devono presentare l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del 31 ottobre 2014. I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre 2014, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015 (art. 61, comma 1, lett. b), del D.L., n. 1/2012). Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2016 (art. 4, comma tre, secondo inciso, del D.P.R., n. 277/2000).
DIVIETO DI TRASPORTO DI MACCHINE OPERATRICI SU AUTOCARRI CLASSIFICATI MEZZI D’OPERA CHIARIMENTI MINISTERIALI Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Direzione generale per la sicurezza stradale, con la Direttiva n. 4214 del 10/9/2014, ha fornito nuove indicazioni per la corretta applicazione della normativa sui veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Per quanto riguarda il settore delle costruzioni si richiama in particolare l’attenzione sui chiarimenti forniti per la circolazione dei mezzi d’opera. Nello specifico viene precisato che le motrici degli autotreni “mezzi d’opera” non possono trasportare macchine operatrici, in quanto le stesse non risultano ricomprese tra i mate-
riali elencati dall’art. 54, comma 1, lettera n, del Codice della Strada [1], e all’art. 11, c. 2, della Legge n. 454/1997 [2]. Al contrario, precisa il ministero, le macchine operatrici possono essere trasportate, oltre che sui rimorchi, anche sulle motrici degli autotreni che non costituiscono complessi “mezzi d’opera”, purché anch’esse siano dotate di carrozzerie idonee allo scopo. In tal caso, però, sia sulle motrici che sui rimorchi non potranno essere trasportate altre fattispecie diverse da eventuali accessori delle macchine operatrici da cantiere trasportate. Note [1] Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada Articolo N.54 - Autoveicoli. (omissis) n) mezzi d’opera: veicoli o LAVORI complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per PUBBLICI il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art.62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art.61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. (omissis) [2] Lelle 23 dicembre 1997, n. 454 - Interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità Articolo N.11 - Modifiche al codice della strada. (omissis) 2. Tra i materiali assimilati indicati all’articolo 54, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono compresi: a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese
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forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d’opera; b) quelli dell’industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d’opera. (omissis)
TRASPORTI ECCEZIONALI - NUOVA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è intervenuto con la Direttiva del 10/9/2014, n. 4214/RU, a integrare e modificare la Direttiva dell’1/7/2013 su alcuni aspetti, di cui le Associazioni di categoria avevano sollecitato dei chiarimenti e, di conseguenza, ad interpretare il DPR 31/2013. Il provvedimento, come esplicita il Ministero, è diretto a ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi a carico delle imprese e, di conseguenza a semplificare le procedure, compresa la tempistica, di rilascio delle autorizzazioni. Autorizzazioni periodiche Nello specifico, le autorizzazioni periodiche vengono rilasciate per veicoli e trasporti eccezionali per sole dimensioni e non per
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masse; per tali veicoli non è richiesto indicare i carichi massimi mentre l’abbinabilità è richiesta soltanto nel caso di veicoli con dimensioni eccedenti i limiti previsti dall’art. 61 del Codice della Strada ovvero nel caso di trattore eccezionale per massa. E’ consentito il rilascio di tali autorizzazioni anche a complessi formati da motrice eccezionale per massa e semirimorchio a massa legale, con abbinamento annotato sulla carta di circolazione. Autorizzazioni multiple e singole Per le autorizzazioni multiple e singole, essendo ammesse riserve per i veicoli trainanti e trainati, deve essere rilasciata un’unica autorizzazione sul complesso base che costituisce la combinazione più gravosa in termini di massa tecnicamente ammissibile, numero di assi e tipologia assali/pneumatici, e che comporta la massima entità dell’indennizzo d’usura. Tenuto conto che l’autorizzazione è unica, le combinazioni di veicoli in essa indicati non autorizzano la circolazione contemporanea di più complessi veicolari. Spese di istruttoria Riguardo alle spese d’istruttoria, per tutti i tipi di autorizzazione, essendoci molteplici combinazioni possibili tra i veicoli base e quelli di riserva, potranno essere commisurate al numero complessivo di veicoli e non a quello delle loro combinazioni. Il regime d’urgenza per il rilascio dell’autorizzazioni nel termine massimo di 3 giorni deve essere opportunamente motivato, come la richiesta di oneri aggiuntivi da parte dell’Ente rilasciante. Indennizzo d’usura Relativamente all’indennizzo d’usura, si distingue tra il rilascio delle autorizzazioni periodiche e il rilascio delle autorizzazioni singole e multiple. Il rilascio delle prime è subordinato alla verifica del versamento dell’indennizzo convenzionale (anche per i tratti autostradali) e della sua ripartizione secondo l’art. 18, comma 7, del Regolamento attuativo del Codice della Strada (in alcuni casi è anche concesso il pagamento dell’indennizzo forfettario) mentre per le altre, l’indennizzo si deve corrispondere una sola volta (art. 18, comma 1, del Regolamento), con riferimento alla massa massima autorizzata e al numero di viaggi richiesti. Targhe prova La Direttiva considera anche il rilascio di autorizzazione nel caso di circolazione con targa prova o con targa provvisoria dei veicoli eccezionali: se la circolazione deve avvenire con targa prova è rilasciata un’autorizzazione multipla relativa ad una determinata tipologia di veicoli non identificati all’origine da numero di telaio o di targa, mentre se i veicoli sono identificati all’origine possono
essere rilasciate sia autorizzazioni singole che multiple; per la circolazione con targa provvisoria può essere rilasciata l’autorizzazione singola con validità pari a quella della targa provvisoria stessa. Comodato d’uso e la locazione senza conducente La Direttiva dispone anche per il comodato d’uso e la locazione senza conducente, precisando che tali tipologie contrattuali devono essere necessariamente registrate e che la durata dell’autorizzazione non può superare quella del contratto nonché il trasporto deve avere origine o destinazione nello stato comunitario di residenza dell’impresa locatrice.
TRASPORTI - RINNOVO DELLE CARTE DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) RILASCIATE PER DOCUMENTAZIONE Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha emanato dapprima il DM 10/6/2014 (pubblicato sulla GU n. 171 del 25/7/2014) e successivamente una Nota esplicativa (n.18061 del 14/8/2014) relativamente al rinnovo della CQC a seguito di alcuni rilievi della Commissione UE che ha contestato il rilascio di CQC con validità superiore ai 5 anni in quanto in contrasto con la direttiva 2003/59/CE. Il testo del DM (che modifica il D.D. del 6/8/2013) prevede che per i conducenti cui è stata rilasciata la CQC per documentazione, che ancora non hanno svolto il primo corso di formazione periodica, trova applicazione il disposto di cui all’art. 8 paragrafo 2 della direttiva 2003/59/CE, che qui si riporta: “Un primo corso di formazione periodica deve essere frequentato: a) dal titolare del CAP di cui all’articolo 6 nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP; b) dai conducenti di cui all’articolo 4, nei cinque anni successivi rispettivamente alle date di cui all’articolo 14, paragrafo 2, sulla base di un calendario stabilito dagli Stati membri. Gli Stati membri possono ridurre o prorogare i termini di cui alle lettere a) e b), in particolare allo scopo di farli coincidere con la data di scadenza della validità della patente di guida o di consentire un’introduzione graduale della formazione periodica. Tuttavia, tale termine non può essere né inferiore a tre anni né superiore a sette anni. Di conseguenza, si legge nella Nota esplicativa: a) le CQC per il trasporto persone ottenute
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per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata “9 settembre 2013” sono valide fino al 9 settembre 2015; b) le CQC per il trasporto di cose ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata “9 settembre 2014” sono valide fino al 9 settembre 2016. Al conducente titolare di CQC avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2013, che proceda al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chieda un duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata una patente CQC in cui, accanto al codice unionale “95”, sarà indicata la data di scadenza di validità “9 settembre 2015”. Parimenti, al conducente titolare di CQC per il trasporto di cose avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2014, che proceda al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chieda un duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata una patente CQC in cui, accanto al codice unionale “95”, sarà indicata la data di scadenza di validità “9 settembre 2016”.
ALBO GESTORI AMBIENTALI - INDICAZIONI OPERATIVE DEL NUOVO REGOLAMENTO Con un comunicato (G.U. 217/2014) il Ministero dell’Ambiente dà notizia dell’approvazione di sei nuove delibere dell’Albo Gestori Ambientali, in attuazione del nuovo Regolamento entrato in vigore lo scorso 7 settembre (Decreto 3 giugno 2014, n. 120). Le delibere approvate dall’Albo riguardano in particolare: - le modalità per la fruizione telematica dei contenuti informativi dell’Albo (delibera 1/2014); - la modulistica per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 8 del decreto 120/2014 (delibera 2/2014); - la modulistica per l’iscrizione all’Albo ed il rinnovo della stessa in procedura semplificata ai sensi dell’art. 16 del decreto 120/2014 (delibera 3/2014); - il modello di autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 8 del decreto 120/2014 (delibera 4/2014); - i moduli per le variazioni dell’iscrizione all’Albo della dotazione dei veicoli (delibera 5/2014); - la modulistica per l’attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare ai sensi dell’art. 15 del decreto 120/2014 (delibera 6/2014). Si ricorda, che ai sensi dell’art. 26, comma 4, del decreto 120/2014 fino all’approvazione da parte del Comitato Nazionale dell’Albo di nuovi modelli ovvero di modifiche agli stessi, rimangono in vigore le disposizioni emanate in virtù del precedente regolamento.
ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
Newsletter del 26/09/2014 Ance, Sblocca Italia: non fa ripartire l’economia. Filiera dell’edilizia allo stremo Debiti pa, Ance: bloccati i pagamenti per le infrastrutture Soa, l’Anac chiede la revisione delle norme antimafia Trasparenza e regolarità negli appalti: intesa Anac-Guardia di Finanza-Sogei
Green economy: ok della Camera all’indagine conoscitiva Trattamento di fine rapporto, l’indice Istat di agosto Newsletter del 03/10/2014 Ance incontra l’Autorità anticorruzione Appalti, siglata intesa tra Anac e dipartimento Politiche europee Opere pubbliche in project financing, l’Iva è al 10% Opere pubbliche: tutte le novità sulle agevolazioni fiscali Contratti di solidarietà, chirimenti sugli sgravi contributivi Uniemens agosto 2014, posticipati
Gare d’appalto, nuova determinazione Anac su verifica requisiti antimafia Varianti in corso d’opera: nuovo Comunicato dell’Anac Pagamenti pa: un piano per l’arretrato e misure strutturali per evitare nuovi debiti Sblocca Italia: il quadro delle norme economico-finanziarie Permesso di costruire in deroga: ok all’ampliamento degli alberghi Albo gestori ambientali: definita la modulistica Abitazioni di lusso, il Governo non sospende la nuova definizione Sblocca Italia: le proposte dell’Ance alla Camera dei Deputati
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i termini per l’invio Denunce contributive: posticipato l’invio delle rettifiche Trasporti: al via l’obbligo di “tracciabilità” degli utilizzatori Edilizia e piano casa, il punto sulle leggi regionali Nota di aggiornamento al Def 2014: inizia l’esame in Parlamento Dlgs su documentazione antimafia: concluso l’iter in Parlamento Formedil: alle Giornate nazionali la presentazione del rapporto 2014 Anac: inviate alla Camera le osservazioni al codice antimafia Assunzioni disabili, obbligo sospeso in caso di accordi di incentivo all’esodo
notiziario ASCENSORI
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
MONTACARICHI
ELEVATORI
RIVISTA MENSILE GENNAIO 2014
SCALE MOBILI
MONTA AUTO
IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
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