PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI FERMO. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.

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PROVINCIA DI FERMO

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO Elaborato C: NORME TECNICHE di ATTUAZIONE Allegato alla D.C.P. n째10 del 19/04/2013 f.to IL DIRIGENTE (Ing. Ivano Pignoloni)



PROVINCIA DI FERMO ASSESSORATO ALL’URBANISTICA

RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO: Dirigente Settore “URBANISTICA - VIABILITA’ - INFRASTRUTTURE” Ing. Ivano Pignoloni RESPONSABILE EQUIPE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO: Responsabile Servizio “URBANISTICA - PROTEZIONE BB.NN. - VIA - VAS” Arch. Marina Rita Marcantoni UFFICIO DI PIANO: D.G.P. n°. 290 del 19/11/2010 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (S.I.T.) Dott. Ivan Ciarma COLLABORAZIONE ESTERNA: Arch. Pianificatore - Andrea Carosi Dott. Matteo Roffilli (software applicativo analisi flussi traffico) REDAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE (V.A.S.): Coordinamento e redazione: Arch. Marina Rita Marcantoni Co-redazione: Ing. Michele Loizzo Collaboratori: Agr. Fabio Sansonetti, Geom. Stefano Mircoli CONSULENZA AMBIENTALE: Studio Entropia - Dott. Leonardo Marotta REDAZIONE STUDIO PER LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA: Studio Entropia - Dott. Leonardo Marotta SERVIZIO “URBANISTICA-PROTEZIONE BB.NN.-V.I.A.-V.A.S.” Contributi di: Geol. Francesca Acciaccaferri Arch. Sauro Censi Arch. Morena Corradetti Ing. Michele Loizzo Ing. Cristina Travaglini Arch. Silvia Vespasiani


SERVIZIO VIABILITA’: Ing. Filippo Lanzi Ing. Giuseppe Laureti Ing. Stefano Massetani SERVIZIO TRASPORTI: Arch. Giulia Grossi Elaborazioni grafiche: Arch. Silvia Vespasiani Ringraziamenti per la collaborazione nel reperimento e nella disponibilità dei dati e degli studi: Dirigenti della Provincia di Fermo: Dott.ssa Flaminia Annibali Ing. Stefano Babini Dott. Loredana Borraccini Dott. Gianni Della Casa Dott. Roberto Fausti Dott. Lucia Marinangeli Ringraziamenti per il significativo contributo nella fase di costruzione del Quadro Conoscitivo: • Regione Marche, Servizio Territorio e Ambiente; • Regione Marche, Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia - Valutazioni ed autorizzazioni ambientali; • Province di Macerata e di Ascoli Piceno; • Cosif - Consorzio di Sviluppo Industriale del Fermano; • Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Fermo; • Coordinatore Progetto Zenone Arch. Antonella Nonnis; • Arch. Stefania Bellabarba, Arch. Danilo Colletti (centuriazioni: integrazioni al PPAR- tratte da ‘Tesi di Laurea’); • Gaia Capponi (cenni storici tratti da: “Il Puzzle della Provincia di Fermo”); • C.A.I. – Sezione di Fermo.




NORME TECNICHE di ATTUAZIONE INDICE TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Finalità, obiettivi, elaborati costitutivi ed efficacia del piano pag. 09 10 13 14 14 16 18 20 21 23 24 25 26

Art. 1 – Finalità e contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Art. 2- Obiettivi strategici. Art. 3- Efficacia del Piano Art. 4- Rapporti del PTC con i piani regionali (PPAR, PIT, PAI ), con il piano per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e con i Piani di settore Art. 5- Ufficio di Piano Art. 6- Sistema informativo territoriale (SIT) Art. 7- Elaborati costitutivi del Piano Art. 8- Modalità di Attuazione Art. 9- Ambiti di Gestione Intercomunale. Art.10- Perequazione territoriale. Art.11- Disciplina della perequazione territoriale Art.12- Conferenza di Pianificazione e Tavoli interistituzionali Art.13- Mitigazioni e Compensazioni

TITOLO II - NORME PER L’USO DEL TERRITORIO 27 29 31 33

Art.14- Tutela del suolo e delle categorie della struttura geomorfologica dei versanti Art.15-Indirizzo di tutela delle emergenze geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche Art.16-Contenuti generali dei PRGC e loro varianti relativamente al rischio idrogeologico-geomorfologico, sismico, idraulico e alla vulnerabilità degli acquiferi Art.17-Norme per le attività estrattive

TITOLO III - SISTEMA INSEDIATIVO 33 36 36 37

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CAPO I - REGOLE GENERALI PER CONTENERE IL CONSUMO DI SUOLO Art.18- Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo. Obiettivi generali e disposizioni per lo sviluppo del sistema insediativo Art.19- Definizione delle aree Art.20- Azioni di tutela delle aree Art.21-Modelli di orientamento e di valutazione della congruenza di strumenti urbanistici e di progetti CAPO II - SISTEMA RESIDENZIALE Art.22-Offerte residenziali in ambiti sovracomunali. Edilizia sociale Art.23-Fabbisogno di edilizia sociale


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Art.24-Fabbisogno residenziale Art.25-Rivitalizzazione dei centri storici CAPO III - SISTEMA ECONOMICO Art.26-Settore produttivo artigianale e industriale Art.27-Nuove aree produttive Art.28-Settore turistico Art.29-Settore del commercio CAPO IV - SISTEMA AGRICOLO e NATURALE Art.30-Direttive per la salvaguardia ed il potenziamento della biodiversità e per la conservazione delle risorse ambientali nelle aree agricole e montane Art.31-Aree agricole e valori naturalistico - vegetazionali Art.32-Censimento dei fabbricati in zona agricola Art.33-Interventi sui fabbricati esistenti TITOLO IV - SISTEMA INTEGRATO DELLE RETI: Naturali e Infrastrutturali. Art. 34- Attuazione della Rete Ecologica Marchigiana (R.E.M.) Art. 35- La rete ecologica provinciale Art. 36- Disposizioni generali per la rete della mobilità Art. 37- Classificazione funzionale della rete stradale Art. 38- Disposizione sulla progettazione e costruzione delle infrastrutture lineari Art. 39- Rete ferroviaria Art. 40- Nodi intermodali Art. 41- Eliporti e aviosuperfici Art. 42- Mobilità ciclistica e pedonale Art. 43- Sviluppo delle reti e dei servizi telematici Art. 44- Disciplina della rete energetica: indirizzi e coordinamento TITOLO V -NORME TRANSITORIE E FINALI Art.45- Disciplina dell’attività di pianificazione nelle more dell’approvazione e misure di salvaguardia del PTC Art.46- Disciplina dell’aggiornamento e adeguamento del PTC e correzione di errori materiali


TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Finalità, obiettivi, elaborati costitutivi ed efficacia del piano Art. 1. Finalità e contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento 1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (di seguito P.T.C./Piano) determina l’orientamento generale per l’assetto del territorio nell’ottica dello sviluppo sostenibile, stabilendo le linee generali per il recupero, la tutela, la valorizzazione ed il potenziamento delle risorse. Definisce gli strumenti di conoscenza, di analisi e di valutazione dell’assetto del territorio della Provincia e delle risorse in esso presenti, in attuazione del vigente ordinamento regionale e nazionale e nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale (P.P.A.R), del piano di inquadramento territoriale (P.I.T.), del piano per l’assetto idrogeologico (P.A.I.), nonché del principio di sussidiarietà. La relativa disciplina è espressa per mezzo delle definizioni e delle classificazioni nonché delle previsioni progettuali contenute negli elaborati cartografici e per mezzo delle concorrenti statuizioni delle presenti norme tecniche di attuazione (N.T.A.). 2. In particolare, il P.T.C, tra l’altro: a. indica le diverse destinazioni del territorio provinciale, in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b. localizza, in via di massima, le opere pubbliche che comportano rilevanti trasformazioni territoriali, le maggiori infrastrutture pubbliche e private e le principali linee di comunicazione; c. definisce le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; d. conferma i parchi e le riserve naturali istituiti per legge; e. definisce le operazioni (ivi inclusi i piani, i programmi od i progetti di scala intercomunale) ed i procedimenti per l’attuazione del P.T.C. medesimo; f. indica i criteri cui i piani regolatori comunali generali debbono attenersi per la valutazione del fabbisogno edilizio e per la determinazione della quantità e della qualità delle aree necessarie per assicurare un ordinato sviluppo insediativo, in un quadro di sostenibilità ambientale. 3. La disciplina del P.T.C. é ordinata ed articolata nei sistemi ambientale, insediativo ed integrato delle reti, individuati con riguardo ai connotati più significativi ed alle prevalenti vocazioni delle diverse parti del territorio provinciale ed alle rispettive azioni da intraprendere. Le azioni sono espresse, a seconda della loro natura e portata, a mezzo di direttive, indirizzi (linee-guida) e prescrizioni. 4. Al fine di assicurare il permanente aggiornamento del P.T.C. rispetto alle situazioni ed alle esigenze che vengono rilevate ed all’entrata in vigore di atti (legislativi od amministrativi) aventi efficacia prevalente e volti a disciplinare le medesime materie trattate dal P.T.C., la Provincia provvede ad adottare le necessarie varianti, la cui approvazione è soggetta al medesimo procedimento seguito per l’approvazione del P.T.C., salvo che si tratti di mero recepimento di previsioni o prescrizioni di piani sovraordinati o di leggi, per i quali l’aggiornamento è da intendersi automatico; il P.T.C. mantiene comunque la propria validità ed efficacia sino all’entrata in vigore del nuovo strumento. 9


5. La procedura di validazione dei dati e degli elaborati cartografici che compongono la mosaicatura degli strumenti di pianificazione generale comunale costituisce elemento di aggiornamento del P.T.C.; i tempi e le modalità di svolgimento della procedura sono oggetto di specifici atti convenzionali con i Comuni e con gli Enti interessati. Art. 2 Obiettivi strategici 1. Al fine della corretta interpretazione ed attuazione del PTC, la Provincia assume, come criterio primario della propria azione, l’impegno di riconoscere e di valorizzare la diversità dei suoi componenti ecologici, genetici, sociali, economici, insediativi, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici, con i seguenti obiettivi strategici: a) garantire la sicurezza e la conservazione attiva delle risorse ambientali; b) tutelare e valorizzare i paesaggi, la storia e l’identità delle comunità locali; c) sviluppare e razionalizzare il sistema insediativo, della residenza e della produzione, secondo un modello maggiormente sostenibile, che freni la dispersione insediativa, gerarchizzato ed equo; d) organizzare e sviluppare le funzioni di eccellenza, secondo i profili di accessibilità e vocazione territoriale; e) connettere il territorio, rafforzando il sistema delle relazioni dalla scala regionale a quella nazionale, l’accessibilità interna ed esterna del territorio provinciale, favorendo il trasporto collettivo e il sistema della mobilità dolce, promuovendo la creazione e la realizzazione di reti intelligenti. 2. Il PTC assicura, anche mediante le sue disposizioni normative, che gli atti e le azioni della Provincia o di altri enti incidenti sull’assetto del territorio provinciale garantiscano il conseguimento dello sviluppo sostenibile, del consumo razionale delle risorse e della riduzione dell’immissione delle sostanze inquinanti, attraverso i seguenti macro-obiettivi: a) obiettivo 01 - Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni. Verifica le scelte localizzative del sistema insediativo assicurando la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali, la difesa del suolo nonché la tutela dell’agricoltura e delle sue potenzialità, cogliendo le opportunità di inversione dei processi di degrado in corso e incentivando percorsi di trasformazione per migliorare e/o mitigare gli impatti ambientali legati ai processi della produzione. b) obiettivo 02 - Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e della sua integrazione con il sistema insediativo. Verifica la coerenza tra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate rispetto ai diversi livelli di accessibilità, valutati in relazione alla presenza e alla capacità del trasporto pubblico e privato di persone, merci e informazioni, e verifica la sostenibilità ambientale ed economica delle specifiche eventuali maggiori esigenze indotte dalle previsioni insediative. c) obiettivo 03 – Potenziamento e attuazione della rete ecologica regionale. Favorisce la realizzazione di un sistema di interventi di conservazione e di potenziamento della biodiversità e di salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per la rete e per i corridoi ecologici. d) obiettivo 04 – Policentrismo, riduzione, quantificazione e qualificazione del consumo di suolo. Favorisce la densificazione della forma urbana, il recupero e la riqualificazione delle aree dismesse 10


o degradate, il completamento prioritario delle aree libere intercluse e in genere di quelle comprese nel tessuto urbano consolidato. Compatta la forma urbana con la ridefinizione dei margini urbani e con la localizzazione dell’eventuale espansione in adiacenza al tessuto urbano consolidato esistente e su aree di minor valore agricolo e ambientale. Esclude i processi di dispersione insediativa, limita al massimo i processi di saldatura tra diversi centri edificati e gli insediamenti lineari lungo le infrastrutture. Incentiva la riqualificazione ecologica delle aree industriali attraverso concentrazioni delle stesse e dotazioni tecnologiche specializzate. e) obiettivo 05 - Innalzamento della qualità dell’ambiente e dell’abitare. Favorisce un corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico anche attraverso l’incremento delle aree per servizi pubblici, in particolare a verde. Tutela i valori identitari e culturali dei luoghi. Favorisce la riqualificazione ambientale delle aree degradate e il sostegno alla progettazione urbana e architettonica di qualità e alla progettazione edilizia ecosostenibile e bioclimatica. Favorisce l’impiego di tecniche urbanistiche compensative e perequative di livello comunale e sovracomunale per il perseguimento degli obiettivi strategici. f) obiettivo 06 – Incremento housing sociale in risposta all’effettivo fabbisogno abitativo. Favorisce la diversificazione dell’offerta insediativa al fine di rispondere alla domanda di housing sociale per i nuclei familiari che non possono accedere al libero mercato immobiliare. Favorisce interventi di housing sociale di elevata qualità urbana e architettonica, integrati con il tessuto urbano esistente e innesca motori virtuosi per il recupero delle periferie, delle aree degradate e/o dismesse. Prevede le modalità per il reperimento di aree da destinare ad interventi di housing sociale e introduce negli strumenti di pianificazione meccanismi urbanistici che favoriscono la realizzazione degli interventi stessi. g) obiettivo 07 – Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri storici. Favorisce interventi per innescare un processo di riqualificazione e valorizzazione economica dell’intero sistema insediativo attraverso l’incremento delle attività (residenza, scambio, socializzazione/ricreazione, turismo) che vi si svolgono allo scopo di produrre un incremento nell’uso del capitale (oggi in parte significativa male utilizzato o non utilizzato). Promuove una strategia di rivitalizzazione dei centri storici attraverso l’incremento della funzione commerciale e la riduzione della mobilità, a favore della pedonalizzazione, al fine di ricostituire nei centri storici i caratteri tipicamente urbani basati sulla qualità, vivacità e sicurezza degli spazi pubblici: caratteri che incentivano lo sviluppo di relazioni e attività fra le case e lungo le vie cittadine, trasformandosi in fattori di attrazione per altre attività di socializzazione/scambio/fruizione. 3. Al fine di perseguire tali obiettivi strategici il Piano definisce l’assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio provinciale le linee di azione della pianificazione e programmazione regionale, nazionale e di bacino; costituisce sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di coordinamento per la pianificazione territoriale comunale. Per l‘esercizio di tale funzione il Piano articola i propri contenuti in tre parti: a) il Progetto di territorio che: 1. Individua e promuove il concetto di sviluppo sostenibile del territorio attraverso l’ innovazione territoriale integrata quale progetto trasversale che interessa tutti i settori di possibile intervento di 11


cui alla TAV.PS, da attuarsi tramite i progetti denominati “SMART CITIES AND COMMUNITIES” 2. riconosce ed integra gli ambiti di paesaggio ed i contesti paesaggistici derivanti dal PPAR e suoi successivi adeguamenti e/o aggiornamenti; 3. definisce uno scenario di riequilibrio del territorio provinciale rappresentato dall’attuazione del progetto regionale di rete ecologica; 4. definisce un quadro di riferimento per i Comuni ai fini della disciplina degli interventi in territorio rurale; 5. individua ipotesi di sviluppo del sistema insediativo e le conseguenti linee di assetto del territorio promuovendo il progetto di intercomunalità per la gestione sostenibile ed ottimale dei servizi e delle risorse ambientali,culturali, socio-economiche; 6. definisce bilanci delle risorse territoriali ed ambientali, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti sul territorio; 7. articola e localizza gli interventi relativi al sistema infrastrutturale primario e alle relative opere di rilevanza nazionale e regionale; b) il sistema dei vincoli e delle tutele, in relazione alle caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio, con riguardo alle aree di notevole interesse pubblico e alle aree tutelate per legge di cui alla Parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs.42/2004 e s.m.), ai sistemi di zone e di elementi strutturanti la forma del territorio o di specifico interesse naturalistico, alle risorse storiche ed archeologiche, al dissesto idrogeologico, al rischio idraulico e sismico, alla risorsa idrica, al sistema delle aree naturali protette e dei siti di Rete natura 2000, nonché altri limiti e condizionamenti derivanti dalle zone soggette a rischio da incidente rilevante, dalle fonti di inquinamento elettromagnetico, luminoso, ecc. c) il Progetto di Monitoraggio: 1. La Provincia, attraverso l’attività degli Osservatori sulle tematiche di cui all’art.6, e in collaborazione con il sistema degli Enti e delle agenzie ambientali, effettua il monitoraggio ambientale e verifica l’efficacia delle attuazioni del PTC utilizzando gli indicatori riportati nella sezione E del Rapporto Ambientale definitivo “ Progetto di Monitoraggio”. 2. I risultati del monitoraggio sono finalizzati ad aggiornare gli elaborati e gli allegati del PTC e ad implementare il sistema delle conoscenze territoriali e sono resi pubblici in apposito rapporto elaborato su base almeno biennale. 3. Future revisioni e aggiornamenti del PTC tengono conto degli esiti del monitoraggio e ne danno compiutamente conto in sede di relazione illustrativa. 4. Al fine di consentire le attività di monitoraggio e mosaicatura dei PRGC, nello spirito di leale collaborazione tra Enti, i Comuni trasmettono alla Provincia le varianti dei propri strumenti urbanistici in formato digitale, nel rispetto delle modalità convenzionali stabilite dalla Provincia. 5. I Comuni inoltre forniscono alla Provincia i dati e gli indicatori ai fini del monitoraggio dell’attuazione del PTC e del raggiungimento degli obiettivi definiti nel Rapporto Ambientale. 6. La Provincia fornisce assistenza tecnica ai Comuni in un’ottica di collaborazione e di condivisione delle conoscenze a scale diverse del territorio. 12


Art. 3. Efficacia del Piano 1. II presente Piano ha efficacia nei confronti di ogni decisione di programmazione, trasformazione e gestione del territorio di soggetti pubblici o privati che investa il campo degli interessi provinciali di cui all’art. 1, commi 1 e 2. Costituisce il riferimento generale per l`esercizio ed il coordinamento delle funzioni programmatiche ed amministrative della Provincia, nonché per I’elaborazione e aggiornamento dei piani provinciali di settore. L’entità del contributo al perseguimento degli obiettivi generali e specifici espressi dal presente Piano costituisce elemento di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale di ciascun piano, sia esso comunale o di settore; assume valore ed effetti per gli insediamenti Commerciali di interesse provinciale e sovracomunale ai sensi della normativa vigente in materia. Costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per Ia pianificazione territoriale comunale ed intercomunale. Costituisce altresì il riferimento, insieme agli altri strumenti di pianificazione provinciali e regionali, per la verifica di conformità dei piani urbanistici comunali, accordi di programma, accordi territoriali, intese ed in genere tutti gli atti che si riferiscono all’utilizzo del territorio. 2. Le disposizioni delle presenti Norme e dei relativi allegati sono espresse in forma di Indirizzi (linee-guida), Direttive e Prescrizioni: a) per Indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani sottordinati e dei piani settoriali del livello di pianificazione provinciale, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle previsioni e nell’applicazione dei contenuti alle specifiche realtà locali; b) per Direttive si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sottordinati e dei piani settoriali del livello di pianificazione provinciale; c) per Prescrizioni si intendono le disposizioni, predisposte nell‘osservanza degli ambiti delle materie di pertinenza del Piano, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite, ferme restando le disposizioni transitorie. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano, e prevalgono sulle disposizioni non conformi contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. 3. Gli Allegati alle presenti Norme sono parte integrante del presente Piano. 4. Gli strumenti urbanistici comunali provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano nei termini, anche temporali, stabiliti dalle presenti Norme. Gli strumenti urbanistici comunali possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone, degli ambiti e degli elementi, operate dalle tavole del presente Piano, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala di maggiore dettaglio. Le predette rettifiche, derivanti esclusivamente dal maggior dettaglio, non devono rappresentare difformità tra il Piano ed altri strumenti di pianificazione e/o di settore e non costituiscono variante allo stesso. 5. Nel caso di contraddizioni di previsioni tra il testo delle Norme di attuazione e gli elaborati grafici 13


prevale il contenuto delle presenti Norme di attuazione. Nel caso di contrasto tra norme generali e le norme specifiche prevalgono queste ultime. Nel caso di ambiti, zone, aree, oggetti puntuali, interessati da più disposizioni normative, fermo restando il diverso contenuto di efficacia di Indirizzi, Direttive e Prescrizioni, queste si applicano in combinato disposto e prevalgono quelle maggiormente restrittive e cautelative. Art.4 - Rapporti del PTC con i piani regionali (PPAR, PIT, PAI ), con il piano per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e con i Piani di settore. 1. La Provincia assicura il conseguimento degli obiettivi e degli indirizzi del PTC attraverso il costante coordinamento dei piani, dei programmi e dei progetti settoriali e in genere di tutti gli atti di sua competenza aventi rilevanza sull’assetto territoriale. 2. Le prescrizioni di base dettate dal PPAR, se più restrittive, prevalgono sulle disposizioni -eventualmente contrastanti- del PTC. La Provincia si attiene a tali prescrizioni anche nell’esercizio delle funzioni amministrative alla stessa delegate, in materia di protezione delle bellezze naturali, dagli artt. 5, primo e secondo comma, e 7, terzo comma, della legge regionale n.34/1992 e successive modificazioni. 3. Il PTC assume come proprie le strategie intersettoriali, i principi guida e gli indirizzi di pianificazione del PIT e del PAI, che costituiscono quadro di riferimento nell’interpretazione e nell’attuazione del PTC medesimo. A tal fine, i programmi pluriennali, generali e di settore della Provincia provvedono, in via preliminare, alla verifica della coerenza tra le iniziative e le attività previste dai programmi medesimi, dal PTC, dal PAI ed dal PIT. 4. Le disposizioni del Piano del Parco nazionale dei Monti Sibillini, se più restrittive, prevalgono sulle disposizioni -eventualmente contrastanti- del PTC. 5. Le previsioni dei piani di bacino di rilievo regionale, alla cui elaborazione ed alla cui attuazione la Provincia partecipa nel rispetto di quanto previsto dal PTC, costituiscono -se più restrittive o di maggior dettaglio- integrazione del PTC e prevalgono sullo stesso. 6. I piani di settore debbono conformarsi al PTC, integrandone e specificandone le previsioni. Nel caso in cui le indicazioni dei piani di settore divergono con le previsioni del PTC, tra le due, assumono definitiva rilevanza quelle derivanti da studi effettuati a scala di maggior dettaglio. Art.5 - Ufficio di Piano 1. Ai fini della formazione, gestione, attuazione e revisione periodica del P.T.C., con particolare riferimento al coordinamento delle attività di programmazione e pianificazione della Provincia con quelle della Regione, dei Comuni e degli altri soggetti pubblici e privati che hanno incidenza sul 14


territorio provinciale, sull’ambiente, sul paesaggio e sui lavori pubblici, è istituito l’Ufficio provinciale di piano. 2. L’Amministrazione provinciale definisce le modalità organizzative dell’Ufficio di piano e del S.I.T., di cui all’art.6, le risorse di personale, di mezzi e finanziarie ai medesimi assegnate. 3. L’Ufficio di piano: a) cura le attività di rilevazione, elaborazione delle conoscenze, osservazione delle dinamiche delle trasformazioni territoriali, dell’ambiente e del paesaggio di competenza provinciale nonché delle attività di programmazione e attuazione di opere pubbliche nel territorio provinciale. A tal fine l’Ufficio acquisisce dati, documenti e informazioni presso gli altri uffici e servizi della Provincia, nonché tiene conto dei dati, documenti e informazioni forniti dalla Regione, dai Comuni e dalle Comunità Montane, dagli altri enti pubblici e dai soggetti privati i cui interventi abbiano incidenza sul territorio provinciale; b) cura l’efficace comunicazione delle conoscenze acquisite ai Comuni, alle Comunità Montane, alla Regione, agli altri soggetti pubblici e privati interessati, in modo da assicurare un’adeguata informazione e partecipazione alla gestione ed attuazione del P.T.C.; c) promuove il coordinamento metodologico concernente la formazione degli strumenti urbanistici al fine di definire una impostazione ed un linguaggio unitari, attraverso i quali attuare le scelte aventi incidenza nella tutela e nell’uso del territorio; d) predispone direttive da sottoporre all’approvazione degli organi provinciali, finalizzate alla raccolta catalogata e tematica dei contenuti degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi, dei programmi di opere pubbliche e di pubblica utilità. I dati sono elaborati attraverso l’apposito sistema informativo territorializzato (S.I.T.); e) esprime parere obbligatorio agli uffici della Provincia su tutti gli interventi ed i programmi che hanno incidenza sulle previsioni e sulle indicazioni del P.T.C. A tal fine, gli uffici e servizi della Provincia, prima di esprimere le proprie determinazioni, provvedono a richiedere il parere dell’Ufficio di piano, fornendo copia degli atti e della documentazione in relazione ai quali il parere deve essere espresso. Esprime altresì pareri a richiesta o d’ufficio sulla interpretazione e applicazione degli obiettivi, delle azioni, dei progetti, della cartografia e delle norme tecniche di attuazione del P.T.C. 4. In caso di interventi che incidano sulle previsioni ed indicazioni del P.T.C., l’Ufficio di piano, a mezzo del responsabile del procedimento può convocare e presiedere conferenze dei servizi. I periodi di svolgimento della conferenza sono concordati con i responsabili dei procedimenti degli enti interessati. 5. La conferenza può essere preceduta da una riunione di un gruppo di lavoro, da tenere presso l’Ufficio di piano della Provincia, al quale partecipano funzionari ed esperti delle Amministrazioni chiamate ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. Il gruppo di lavoro esamina, presso la sede dell’Ufficio di piano, la documentazione che sarà sottoposta alla conferenza dei servizi e verifica preventivamente l’idoneità e la completezza della 15


suddetta documentazione, l’ammissibilità dell’intervento proposto in relazione alle norme vigenti ed alle indicazioni e previsioni del P.P.A.R., del P.I.T., del P.A.I. e del P.T.C. 6. Dell’attività e delle conclusioni del gruppo di lavoro viene redatta, a cura dell’Ufficio di piano, una relazione indirizzata alla conferenza dei servizi da effettuarsi ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. Art.6- Sistema informativo territoriale (S.I.T.) 1. L’Ufficio di piano si avvale del sistema informativo territoriale, istituito dalla Provincia, presso il “Servizio Urbanistica - Protezione BB.NN.-VIA-VAS”, d’ora in poi definito S.I.T., attraverso il quale realizza un sistema cartografico informatizzato, per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati territoriali necessari per l’attuazione del P.P.A.R., dei progetti del P.T.C. e quale supporto per ulteriori strumenti di pianificazione e progettazione del territorio di interesse provinciale. 2. L’Ufficio di piano, attraverso il S.I.T., collabora al sistema informativo regionale per la pianificazione territoriale al fine di garantire i presupposti tecnici per la corretta esplicazione delle funzioni dei diversi livelli istituzionali in materia di pianificazione territoriale, l’attuazione degli strumenti di pianificazione ai vari livelli, l’omogeneità dei dati, l’efficace, efficiente, economica utilizzazione delle risorse esistenti evitando sovrapposizioni e duplicazioni rispetto agli altri progetti che pongono l’obiettivo della gestione di informazioni territoriali. 3. L’Ufficio di piano, mediante il S.I.T., provvede a svolgere le funzioni di coordinamento e le attività di assistenza tecnico-funzionale per la realizzazione di analoghi sistemi informativi da parte dei Comuni, in particolare di quelli sprovvisti di adeguata struttura tecnico operativa. 4. In particolare, il S.I.T. provvede ai seguenti compiti: a) acquisizione della cartografia di base e tematica prodotta dalla Regione aggiornandola costantemente; b) gestione della cartografia acquisita a servizio delle funzioni di pianificazione territoriale della Provincia; c) produzione di tematismi specifici del proprio livello territoriale secondo i programmi e gli obiettivi formulati dalla Provincia; d) coordinamento tecnico ed assistenza tecnica per i Comuni, con priorità per quelli di piccole dimensioni; e) predisposizione per l’archivio regionale di copia degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunali e provinciali; f) sviluppo dell’integrazione con le banche dati territoriali previste per il sistema informativo ambientale; g) collaborazione con la Regione, attraverso l’apposito gruppo di lavoro Regione-Province, nelle varie fasi di realizzazione del progetto per la realizzazione del sistema informativo territoriale; h) collaborazione con i Comuni al fine di attuare e sviluppare P.P.A.R., P.A.I. e P.T.C. e costituire 16


l’archivio territoriale provinciale degli strumenti urbanistici comunali quale supporto per il controllo e la conoscenza delle attività urbanistiche, acquisendo le informazioni di base dal livello comunale e fungendo da nodo di scambio tra Regione e Comuni e altri enti territoriali interessati; i) supporto alle attività ordinarie degli uffici e servizi dell’amministrazione provinciale, attraverso lo sviluppo di procedure di automazione delle verifiche da effettuare nell’ambito delle istruttorie degli strumenti urbanistici comunali, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei pareri sui condoni edilizi, per il controllo dell’attività edilizia, ecc., costituendo anche un archivio georeferenziato relativo alla gestione delle attività di competenza; j) gestione delle cartografie di base e tematiche acquisiste rendendo le stesse disponibili nei vari supporti per l’attività degli uffici e servizi della Provincia e di altri enti o di professionisti che operino sul territorio; k) introduzione nel sistema informativo dei dati raccolti nell’ambito del P.T.C. e dei suoi contenuti normativi, creando i presupposti per l’attività di gestione del Piano stesso e dei relativi osservatori tematici. 5. Alle attività del S.I.T. collaborano i Comuni, gli Enti territoriali, le Agenzie e le Associazioni di Categoria attraverso la fornitura di dati, aggiornamenti e informazioni in loro possesso relativi a tutti gli aspetti del territorio. 6. La raccolta, l’elaborazione, l’organizzazione e la gestione delle informazioni sul territorio provinciale, sul suo assetto, sulla vocazione delle sue diverse parti e sulle sue risorse, sulla comunità provinciale, sulle sue esigenze e sulle sue attività, sul sistema delle infrastrutture e degli insediamenti, costituiscono strumento primario per la formazione degli atti di programmazione e di pianificazione e -in generale- per definire le linee dell’azione amministrativa della Provincia, nonchè strumento di orientamento e di indirizzo per la costituzione e lo sviluppo delle relazioni della Provincia con i Comuni, con le altre pubbliche amministrazioni e con i soggetti e le comunità insediati o comunque operanti sul territorio provinciale e regionale. Tali informazioni costituiscono altresì strumento per le eventuali variazioni del PTC. 7. Al fine di assicurare la raccolta ed il permanente aggiornamento delle informazioni nonchè la loro ordinata organizzazione e la loro elaborazione e gestione, la Provincia con specifici rapporti convenzionali, disciplina il funzionamento del SIT, provvedendo -tra l’altro- a definire procedure ed agevolazioni per l’afflusso delle nuove informazioni, per l’accesso e la consultazione -da parte di soggetti terzi- dei dati posseduti, per l’integrazione con gli omologhi sistemi della rete delle autonomie locali e della Regione, degli altri enti funzionali, delle università, delle biblioteche e dei centri di studio e di elaborazione, nonché di soggetti privati. 8. Le informazioni acquisite vengono organizzate secondo il quadro definito dalle “Tabelle SIT”. 9. Gli elaborati del Quadro conoscitivo, suddiviso nei tre sistemi individuati (AmbientaleInsediativo-Integrato delle reti) sono posti alla base del SIT; essi sono soggetti a permanente aggiornamento, al pari di tutti gli elementi costituenti il SIT. 17


10. La Provincia, nella gestione del PTC vigente e nella fase di formazione del PTC, ha promosso studi e ricerche mediante la costituzione e le attività di Osservatori sui seguenti temi: a) Consumo di suolo; b) Sistema agricolo e aree boscate; c) Beni culturali e ambientali; d) Fabbisogno abitativo; e) Attività produttive e commerciali; f) Sistema del verde; g) Mosaicatura dei PRG comunali, h) Progetti di infrastrutture; i) Progetti di trasformazione territoriale. 11. La Provincia, avvalendosi del SIT organizza e cura il costante monitoraggio degli effetti del PTC e del conseguimento dei suoi obiettivi adottando, in caso di necessità provvedimenti atti ad adeguare il Piano a nuove situazioni e/o esigenze, nonché ad apportare le necessarie azioni correttive, come da Piano di Monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale di cui all’art.13 del D.Lgs.vo n.152/2006 e s.m., parte integrante del P.T.C. Art. 7. Elaborati costitutivi del Piano Elab. A. Relazione generale Elab. B. Atlante del Consumo di suolo Elab. C. Norme Tecniche d’Attuazione Elab. D. Rapporto Ambientale e Monitoraggio Elab. E. Studio d’Incidenza sui siti di Rete Natura 2000 Elab. F. Sintesi non Tecnica del rapporto ambientale Elab. G. Linee-guida Contratti di Fiume Elab. H. Scheda censimento fabbricati in zona agricola Elaborati grafici: QUADRO CONOSCITIVO SISTEMA AMBIENTALE _CA TAV. CA.1 Inquadramento territoriale TAV. CA.2/a Carta geologica TAV. CA.2/b Carta idrografica TAV. CA.2/c Aree instabili e in dissesto (PAI) TAV. CA.2/d Rischio sismico TAV.CA.2/e.1 Ambiti di tutela del PPAR – categorie della struttura geologica-geomorfologica TAV.CA.2/e.2 Ambiti di tutela del PPAR-categorie della struttura geologica-geomorfologica: versanti TAV.CA.2/f Ambiti di tutela del PPAR-categorie della struttura geomorfologica: individuazione e integrazioni TAV. CA.3/a Carta Forestale Regionale 18

.........................1:100.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000


TAV. CA.3/b Sistema biologico: naturalità TAV. CA 3/b.1 Carta degli Habitat (habitat principali) TAV. CA 3/b.2 Carta degli Habitat della fauna (habitat principali) TAV. CA.3/c Unità Ecologico Funzionali (REM) TAV. CA.3/d Sistema delle aree protette e dei parchi TAV. CA.3/d.1 Rete Natura 2000 TAV.CA.3/e Ambiti di tutela del PPAR – categorie del patrimonio botanico-vegetazionale TAV. CA.4/a.1 Ambiti di tutela del PPAR – categorie del patrimonio storico-culturale TAV. CA.4/a.2 Ambiti di tutela del PPAR – categorie del patrimonio storico-culturale: integrazione centuriazioni TAV. CA.4/c Carta unica dei beni paesaggistici TAV. CA.5/a Aree vulnerabili -Aree percorse da incendi e aree a rischio di incidente rilevante -Mappatura dei siti inquinati e da bonificare TAV. CA.5/b Vulnerabilità degli acquiferi TAV. CA.5/c Attività estrattive TAV. CA.5/d Carta dei Servizi per la gestione rifiuti QUADRO CONOSCITIVO SISTEMA INSEDIATIVO _ CI TAV. CI.1 Uso del suolo e sistema dell’edificato TAV. CI.2/a Incremento storico del sistema urbanizzato TAV. CI.2/b Tessuti urbani TAV. CI.3/a Mosaico dei P.R.G. - Zonizzazione TAV. CI.3/a.1 Insediamenti produttivi e commerciali TAV. CI.3/a.2 Attrezzature ricettive e servizi TAV. CI.3/a.3 Itinerari Turistici TAV. CI.4 Carta tematica dei settori occupazionali TAV. CI 5 Mappe demografiche - Trend della popolazione – Mappe socioeconomiche TAV. CI.6 Squilibri insediativi: abbandono delle aree montane e congestione delle basse valli fluviali e delle aree costiere QUADRO CONOSCITIVO SISTEMA DELLE RETI _ CR TAV. CR.1/a Carta della viabilità principale (autostradale, regionale, provinciale), del sistema portuale e ferroviario TAV. CR.1/b Analisi dei flussi di traffico veicolare e delle criticità TAV. CR.1/c Logistica: rete dei trasporti e servizi TAV. CR.2 Sistema della rete ecologica: mobilità dolce, reti escursionistiche TAV. CR 3/a Carta delle reti di approvvigionamento idrico

...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 .........................1:100.000 .........................1:100.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000

...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000

...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000

...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 19


TAV. CR 3/b Carta delle reti di depurazione e smaltimento delle acque reflue TAV. CR 3/c Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili QUADRO PROGETTUALE SISTEMA AMBIENTALE _ PA TAV. PA.1 Indice di Conservazione del Paesaggio - REM (ILC) TAV. PA.1/a Indice di Biopotenzialità Territoriale (BTC) TAV. PA.1/b Indice di Sviluppo Territoriale (LDI) TAV. PA.1/c Indice di Percolazione (IP) TAV. PA.1d Indice di Valore Economico degli Ecosistemi (VEE) TAV. PA.1/e Indice di Emergia Non Rinnovabile (N) TAV. PA.1/f Indice di Emergia Rinnovabile (R) TAV. PA.1/g Indice di Assorbimento dell’Anidride Carbonica (A/ CO2) TAV. PA.1/h Indice Faunistico Cenotico Medio (IFm) QUADRO PROGETTUALE SISTEMA INSEDIATIVO_ PI TAV. PI.1/a Ambiti Territoriali Omogenei TAV. PI.1/b Ambiti di Gestione Intercomunale (AGI) TAV. PI.2 Ambiti Produttivi di Rilievo Intercomunale QUADRO PROGETTUALE SISTEMA INTEGRATO DELLE RETI_ PR TAV. PR.1/a Adeguamento sistema infrastrutturale per la mobilità : Miglioramento nodi e criticità TAV.PR.1/b Analisi dei flussi di traffico sull’adeguamento del sistema infrastrutturale TAV. PR.2 Mobilità dolce di valenza territoriale : Riqualificazione tratto ex-ferrovia “Porto San Giorgio – Amandola”- Metropolitana Leggera di Superficie TAV. PS Smart Cities, Communities and Landscape

...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000 ...........................1:75.000

...........................1:75.000 ...........................1:75.000

...........................1:75.000 ...........................1:75.000

Art.8 – Modalità di Attuazione 1. La Provincia assicura l’integrale attuazione del PTC con ogni propria azione ed iniziativa ivi comprese le valutazioni di congruenza sugli atti propri, sui PRG e P.A. comunali e sugli altri strumenti aventi rilevanza sull’assetto del territorio provinciale. 2. Il PTC attua gli obiettivi strategici di cui all’art.3 attraverso le seguenti AZIONI e i seguenti PROGETTI: 1. Intercomunalità; 2. Accordi di Pianificazione; 3. Perequazione territoriale; 20


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Marketing territoriale; “Smart cities and communities”; Innovazione e Riqualificazione territoriale; S.I.T.- GIS; Contratti di fiume; Piano Valdaso; Rivitalizzazione dei centri storici; Progetto di monitoraggio all’interno del R.A.

3. I progetti definiscono interventi rispetto ai quali la Provincia assume una funzione di promozione e di coordinamento anche per i relativi atti di pianificazione e di programmazione dei Comuni e perseguono le seguenti finalità: -individuano le soluzioni tecniche opportune per il riassetto del territorio, per la minimizzazione dei rischi, per la riduzione di squilibri e delle carenze; -delineano la possibile soddisfazione delle attese di diversi soggetti sociali (variamente coinvolti nei diversi tipi di spazi), relativamente alle aree degradate, ai luoghi dello scambio e dell’incontro; -forniscono l’entità delle azioni necessarie a garantire il funzionamento delle reti territoriali, e, ai Comuni e ai soggetti operanti nel territorio, una banca dati e una banca progetti, per interventi già verificati quanto a coerenza e compatibilità territoriale, ambientale e fattibilità, con buone probabilità di accesso ai finanziamenti. 4. I progetti e le azioni di cui al comma 2 sono declinati in parte nelle presenti N.T.A, in parte in linee-guida ed infine in strategie di valorizzazione che saranno oggetto di successivo sviluppo di dettaglio con progetti specifici dei quali è comunque delineata e verificata l’impostazione. 5. Per conseguire l’integrale attuazione del PTC, la Provincia promuove accordi e forme di cooperazione tra i Comuni per la pianificazione condivisa di ambiti e sistemi sovracomunali, assumendo come modalità ottimale l’attivazione di Tavoli interistituzionali di cui all’art.12 delle presenti norme, per gli ambiti prioritari di intervento e per altri ambiti territoriali interessati da progetti strategici di rilevanza sovralocale, o da progetti di interesse provinciale o sovraprovinciale anche di carattere infrastrutturale. La Provincia promuove, altresì, Programmi strategici di azione paesistica, eventuali strumenti di programmazione negoziata ed eventuali accordi e intese con altri enti. Art. 9 - Ambiti di Gestione Intercomunale. 1. Al fine di evitare che le politiche urbanistiche dei singoli Comuni generino incoerenze a causa della loro separatezza, il PTC afferma la necessità di coordinare le pianificazioni territoriali comunali all’interno di Ambiti di gestione intercomunale, individuati nella tavola PI.1/b, sulla base di caratteristiche, di crescita e di sviluppo, omogenee; tali Ambiti costituiscono una prima articolazione del territorio provinciale, non vincolante, per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovracomunale. 21


2. La tavola PI.1/b ha il valore di proposta sulla base di caratteristiche di omogeneità e le modalità aggregative potranno essere riviste sulla base delle indicazioni dei diversi Comuni e dei diversi enti pubblici e privati di volta in volta interessati. 3. Il PTC individua gli Ambiti di cui al primo comma per i quali si rendono necessari approfondimenti alla scala urbanistica locale da assumere in forma integrata e sui quali la Provincia svolge funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno progettuale. Tali Ambiti sono individuati in relazione alla rilevanza delle iniziative in corso, al loro interesse pubblico e strategico, che richiedono di essere esaminate in un contesto anche settoriale di coordinamento sovracomunale e gestione intercomunale, in cui le tematiche urbane, economico-funzionali e ambientali siano necessariamente correlate. 4. I Comuni ricadenti all’interno dell’Ambito individuato, in collaborazione con gli altri enti territoriali interessati, divengono gli attori del nuovo disegno urbano, che a partire dal recupero delle aree abbandonate o sottoutilizzate, tenga conto della forma della città, della mobilità, del ruolo degli edifici pubblici più importanti, del valore ambientale degli spazi liberi, per far sì che i “sistemi lineari” di espansione, individuati nell’atlante di cui all’art.7, diventino vere e proprie parti di “sistemi urbani” e non aggregazioni casuali risultanti dalle combinazioni tra struttura della proprietà e congiunture economiche. 5. Le azioni connesse al coordinamento delle politiche territoriali per gli Ambiti di gestione intercomunale di cui al primo comma sono definite mediante appositi Protocolli d’Intesa, Accordi territoriali, Accordi di Pianificazione, Accordi di Programma, ecc, sottoscritti tra gli Enti territoriali interessati e la Provincia. Le azioni di coordinamento sono attivate fin dalle fasi di avvio della pianificazione e/o progettazione degli interventi con le modalità di cui all’art.12 e vengono determinati: a) gli obiettivi da perseguire e le strategie necessarie; b) l’individuazione degli strumenti necessari alla governance territoriale; c) il programma degli interventi e la loro articolazione attuativa. 6. La definizione degli aspetti connessi alla progettazione e attuazione degli interventi e all’individuazione delle idonee misure di finanziamento sono demandate a specifici Accordi di copianificazione, Accordi di programma, stipulati dagli Enti territoriali interessati e dalla Provincia. 7. Le Conferenze di Pianificazione costituiscono la sede idonea e competente a sviluppare e definire i contenuti delle varianti urbanistiche connesse all’attuazione degli interventi pubblici e privati previsti negli Ambiti di gestione intercomunale. 8. I contenuti delle varianti urbanistiche di cui al comma 6 e la loro ricaduta a scala vasta, sono sinteticamente riconducibili ai seguenti aspetti: a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti - Processi di sviluppo dei poli industriali – commerciali; c)Sistemi di diffusione urbana, con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti escludendone altri; 22


d) Interventi relativi ai servizi centrali di livello superiore a quello comunale; e) Pianificazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico; g) Attuazione della REM a scala provinciale e di ogni altro elemento progettuale di interesse sovracomunale. 9. Gli atti comunali e/o intercomunali di pianificazione territoriale ( piani, varianti generali e parziali, interventi), qualora dimostrino la conformità al PTC e la piena attuazione degli obiettivi strategici dello stesso si ritengono esclusi dalla procedura di V.A.S, in quanto già assolta con il presente Piano e la verifica può essere espletata dalla Provincia all’interno dei tavoli di concertazione di cui all’art.12. Art. 10 - Perequazione territoriale. 1. Il PTC utilizza la modalità attuativa della perequazione territoriale e la assume quale strumento, anche negoziale, attraverso il quale i Comuni e gli altri enti locali interessati definiscono e regolano un’equilibrata distribuzione dei vantaggi e dei sacrifici connessi ai fenomeni urbanizzativi, infrastrutturali e insediativi, anche attraverso la promozione di accordi fra le Provincia stessa, i Comuni e altri soggetti interessati. La perequazione territoriale persegue l’equa ripartizione, fra i Comuni, dei benefici e degli oneri derivanti dalla concentrazione degli insediamenti e dalla realizzazione di infrastrutture e di interventi necessari per fornire allo sviluppo condizioni di sostenibilità, in modo da evitare che, per conseguire risorse economiche, si diffondano operazioni comportanti consumo del suolo. 2. La Provincia, in relazione a quanto previsto al comma che precede, favorisce e coordina la costituzione di fondi di compensazione, eventualmente finanziati anche dalla Provincia stessa e dagli enti locali con risorse e/o azioni proprie, con entrate conseguenti alla realizzazione degli interventi o con oneri di urbanizzazione, la cui percentuale di ripartizione viene stabilita di volta in volta in sede di Accordo di Pianificazione. 3. La Provincia, in sede di valutazione di conformità col PTC degli strumenti di pianificazione, degli interventi e dei programmi demandati al suo esame considera e giudica espressamente l’idoneità e la congruità delle previsioni di perequazione rispetto al perseguimento degli obiettivi di PTC. 4. Le previsioni di perequazione urbanistica dei PRG comunali operano nel rispetto dei limiti di consumo di suolo definiti dalla L.R.n.22/2011 e relativo regolamento attuativo, restando assoggettate alle procedure di legge in tal caso prescritte. 5. La perequazione territoriale è attuata attraverso gli accordi di cui all’art.9 fra enti locali; essa è applicabile alla realizzazione di aree ed interventi intercomunali, ai sensi dell’art. 8, nonché alle situazioni nelle quali insediamenti e/o infrastrutturazioni generano l’opportunità di una compensazione ed in particolare per: 23


a) gli insediamenti produttivi (comprese le funzioni logistiche), in quanto caratterizzati da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni; b) gli interventi necessari per l’adeguamento del sistema delle urbanizzazioni primarie (reti tecnologiche, impianti di erogazione e produzione di energia, di approvvigionamento idrico, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ecc.); c) gli insediamenti terziari o commerciali con particolare riferimento alle strutture di vendita generatrici di rilevanti impatti di natura sovracomunale; d) gli insediamenti turistici in quanto esercitano una pressione che supera i confini del Comune ospitante. e) gli insediamenti residenziali, nei comuni dotati di PRG la cui capacità insediativa attuale risulti in eccedenza rispetto alla popolazione residente. f) gli interventi di difesa del suolo di interesse sovracomunale (ad es. casse di laminazione, arginature, contrasto all’erosione, ecc.). 6. Il PTC promuove la copianificazione, quale strumento idoneo all’attuazione dei princìpi costituzionali di sussidiarietà, concertazione e leale collaborazione tra gli Enti coinvolti. 7. La copianificazione persegue una leale e fattiva collaborazione tra gli enti territoriali presenti all’interno delle conferenze di pianificazione. La Provincia apporta il proprio livello di conoscenza e le proprie politiche di sviluppo del territorio in attuazione degli obiettivi strategici di cui all’art.2. Art. 11 - Disciplina della perequazione territoriale 1. La Provincia, nella partecipazione alla pianificazione e gestione territoriale ed urbanistica, persegue e promuove l’obiettivo della perequazione territoriale in particolare per gli interventi di trasformazione del territorio di rilievo strategico o comunque involgenti problematiche con significativi effetti sovracomunali dal punto di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico, della viabilità o delle infrastrutture nonché per gli interventi di potenziamento, riconversione, concentrazione e riqualificazione con specializzazione dei poli produttivi. 2. La perequazione territoriale mira al riequilibrio ed alla redistribuzione dei benefici e costi tra i territori e le comunità interessate derivanti dalle scelte pianificatorie e dagli specifici interventi di cui sopra ed è costituita da accordi atti a definire tra le Amministrazioni, Enti e soggetti coinvolti, le strategie comuni, gli impegni reciproci, i tempi e le modalità d’attuazione delle previsioni urbanistiche e delle altre azioni di valenza ambientale, economica e sociale in ambito sovracomunale. 3. La perequazione territoriale si attua con la costituzione di un “fondo di compensazione” e attraverso fasi procedimentali costituite di regola dai seguenti momenti: a) individuazione di una problematica di livello sovra-comunale involgente esternalità (positive e negative) con implicazioni economico finanziarie dirette, indirette e indotte ricadenti sui bilanci delle Amministrazioni locali interessate; b) individuazione delle Amministrazioni, Enti e soggetti chiamati a partecipare all’attuazione 24


del progetto di trasformazione territoriale e al finanziamento del connesso fondo di compensazione con distinzione dei livelli corrispondenti alle misure di effettiva partecipazione dei vari soggetti alla realizzazione del progetto stesso; c) costituzione di un fondo di compensazione, finanziato con le maggiori risorse derivanti ai Comuni direttamente interessati dall’intervento per effetto di contributi concessori e oneri di urbanizzazione, gettiti tributari indotti dalla trasformazione territoriale e dalle relative attività, con ulteriori contributi e apporti finanziari stabiliti dai Comuni o negoziati con i soggetti privati promotori degli interventi nonché con eventuali ulteriori risorse integrative derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e servizi utili alle aree interessate dagli interventi, anche in ambiti comunali diversi; d) attuazione del progetto, articolata per fasi temporali, con monitoraggio degli effettivi movimenti finanziari, loro corrispondenza alle previsioni ed eventuali aggiustamenti delle stesse. 4. Quanto precede sarà disciplinato, volta a volta, da un apposito accordo (Accordo di Programma, Accordo di Copianificazione, ecc.) tra le Amministrazioni interessate che stabilirà tra l’altro: a) le modalità di utilizzo delle risorse fatte confluire nel fondo e la gestione del fondo stesso; b) l’individuazione degli insediamenti e degli interventi che generano le risorse da conferire; c) la specificazione della tipologia ed entità delle risorse conferende; d) le forme e le attività di monitoraggio sugli introiti e sul loro trasferimento al fondo di compensazione. 5. L’accordo stabilirà altresì la destinazione e l’utilizzazione delle risorse del fondo che dovranno comunque essere prioritariamente devolute: a) alla costruzione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per la sostenibilità ambientale dell’intervento; b) alla costruzione delle opere di livello sovra-comunale; c) alla costruzione delle opere di valenza meramente comunale aventi pertanto carattere compensativo; d) alla distribuzione fra i Comuni aderenti all’accordo delle risorse finanziarie residue agli interventi che precedono o comunque secondo i tempi previsti dall’accordo stesso, da ripartire sulla base di parametri oggettivi quali popolazione residente, superficie territoriale e altri ritenuti significativi. 6. La Provincia, infine, favorisce il ricorso alla perequazione territoriale per la realizzazione di progetti o interventi riguardanti sia le attività produttive sia le infrastrutture aventi dimensioni sovra-provinciali che producono effetti al di fuori dei limiti amministrativi, andando ad interessare comunità ubicate in territori contermini. In tal caso le forme e le concrete modalità con cui applicare la perequazione territoriale verranno definite d’intesa con le Amministrazioni delle Province interessate. Art.12 – Conferenza di Pianificazione e Tavoli interistituzionali 1. La Conferenza dei Comuni e degli Enti svolge le funzioni consultive e propositive attribuite per legge. I lavori della Conferenza sono disciplinati dalla L.241/90 e s.m., prevedendo anche la possibilità di organizzare i lavori per ambiti territoriali e tematici. 25


2. I Tavoli interistituzionali - costituiti da raggruppamenti di Comuni appartenenti agli ambiti di gestione intercomunale di cui all’art.9 e/o ad ambiti territoriali con carattere di omogeneità rispetto a specifiche problematiche e alla eventuale presenza di forme di associazione consolidate - collaborano con la Provincia alla definizione del quadro conoscitivo del territorio provinciale, all’individuazione delle condizioni per il suo sviluppo sostenibile e alla valutazione preliminare degli obiettivi e delle scelte in fase di formazione, attuazione, modifica e aggiornamento del PTC. 3. I tavoli interistituzionali, le conferenze di pianificazione e gli accordi territoriali sono coordinati dalla Provincia, a garanzia della piena attuazione degli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni del presente Piano. Art.13 - Mitigazioni e Compensazioni 1. Per quanto non specificamente indicato come misure di mitigazione nelle presenti norme, gli impatti conseguenti alla realizzazione di insediamenti, opere, manufatti, infrastrutture, dovranno essere prioritariamente mitigati secondo i criteri definiti dai Rapporti Ambientali e dai piani e programmi che sono quadro di riferimento per la loro approvazione, autorizzazione e la realizzazione, ovvero, dove previsto dalla legislazione vigente, in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, o di pianificazione/progettazione degli interventi. 2. Gli impatti residuali, che non è possibile evitare e mitigare, dovranno in ogni caso essere oggetto di opportune compensazioni ambientali, economiche, culturali e sociali, secondo le indicazioni del Rapporto Ambientale del presente Piano. 3. Le azioni di compensazione devono essere “univoche” cioè ogni misura deve essere valorizzata come compensazione di un unico intervento, devono essere temporalmente legate alla persistenza degli impatti sull’ambiente e prioritariamente “omologhe”, cioè devono essere interventi che agiscono prevalentemente sulle componenti ambientali maggiormente impattate. Nel piano di monitoraggio ambientale è prevista una specifica sezione dedicata al controllo (tipologia, localizzazione e stato di attuazione) delle azioni di compensazione attivate sul territorio provinciale. 4. Gli impatti conseguenti la realizzazione di infrastrutture stradali e lineari o di interventi all’interno di fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica devono essere mitigati e compensati con azioni specifiche previste ispirati al principio della riqualificazione del territorio in termini di deframmentazione. 5. Nel caso di realizzazione di opere e/o interventi che interrompano la continuità o interferiscano con la funzionalità della rete ecologica, si dovranno prevedere passaggi faunistici con relativo impianto vegetazionale di invito e copertura, nonché specifici interventi di miglioramento della permeabilità del territorio, con misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali atti a garantire la continuità della rete ecologica. 26


6.Tali interventi sono necessari e prioritari sia nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, sia negli interventi di adeguamento funzionale delle stesse. 7. Le aree oggetto di compensazione e/o mitigazione sono automaticamente recepite e cartografate all’interno dei Piani Regolatori Comunali e sottoposte a forme di tutela tali da rendere durevoli nel tempo gli effetti compensativi/mitigativi per le quali sono state individuate. Su di esse non sono consentite variazioni di destinazione d’uso che possano alterarne le funzioni e le finalità ambientali.

TITOLO II – NORME PER L’USO DEL TERRITORIO Art. 14 Tutela del suolo e delle categorie della struttura geomorfologica dei versanti. 1. Tutti gli interventi di regimazione idraulica dei corsi d’acqua, di sistemazione dei versanti e, più in generale, di trasformazione del suolo, debbono essere volti al miglioramento, al mantenimento e al recupero della stabilità idrogeologica del territorio. A tal fine sono privilegiati e favoriti gli interventi che prevedono l’impiego delle tecniche dell’ingegneria naturalistica. 2. In particolare, per tutti gli interventi che investono ampie superfici di territorio, debbono essere adottati criteri di realizzazione volti a ridurre al minimo indispensabile le superfici impermeabili, favorendo l’infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno. 3. Tutti gli interventi di impianto vegetazionale debbono essere strutturati (tipologia delle specie e caratteristiche d’impianto) in modo da consentire una corretta regimazione delle acque superficiali, favorendo l’infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque meteoriche utilizzando specie arboree tipiche (autoctone) dell’area d’ intervento. 4. Tutti gli interventi di impianto artificiale devono essere progettati in modo da minimizzare l’effetto dell’impermeabilizzazione mediante l’impiego di materiali che permettano la percolazione delle acque o, quantomeno, la ritenzione temporanea delle stesse. 5. Per i grandi insediamenti industriali, allo scopo di limitare il carico idraulico in fognatura, debbono essere previsti, tra le opere di urbanizzazione primaria, sistemi di raccolta e di convogliamento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture degli edifici -e almeno per le acque di seconda pioggiadalle superfici impermeabilizzate, costituiti da appositi bacini di accumulo temporaneo. 6. E’ vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque intercettate. Qualora l’intervento previsto comporti l’interruzione e/o l’intercettazione della rete di deflusso delle acque superficiali si debbono prevedere ed attuare soluzioni ed opere atte a garantire il mantenimento dell’efficienza della rete stessa. 27


7. Al fine di evitare gli effetti dannosi dello scorrimento delle acque superficiali non regimentate sui versanti la cui pendenza supera il 15%, nei terreni coltivati si dovranno predisporre sistemi di regimazione delle acque meteoriche costituiti da canalette e fossi di scolo che recapitino le acque intercettate nella rete di deflusso naturale evitandone lo spargimento casuale. 8. Al fine di evitare gli effetti dannosi dello scorrimento delle acque superficiali non regimentate sui versanti la cui pendenza supera il 15%, nei terreni coltivati prospicienti le strade dovranno essere mantenute e/o create fasce di vegetazione arborea e/o arbustiva. Per le stesse finalità le strade pavimentate dovranno prevedere sistemi di captazione delle acque meteoriche intercettate dalle superfici impermeabili con recapito nella rete di scolo esistente. 9. Nei versanti con situazioni di dissesto attivo o quiescente e con pendenze superiori al 30%, all’interno delle aree instabili individuate dal PAI e dagli strumenti urbanistici com.li: 9.1. sono vietate le sistemazioni agrarie a rittochino; 9.2. sono vietati i sistemi d’irrigazione di tipo dispersivo sia sotterranei sia superficiali (irrigazione a pioggia); 9.3. è vietato il rimodellamento del profilo dei versanti mediante terrazzamenti, ciglionamenti o gradonature ad esclusione delle opere necessarie per il miglioramento e la sistemazione delle frane attive; 9.4. è vietata l’aratura a profondità superiore ai 50 centimetri dalla superficie di coltivazione, ad esclusione delle lavorazioni necessarie alla messa a dimora di specie d’alto fusto impiegate per i rimboschimenti e per gli interventi di recupero ambientale nonché quelle necessarie per la messa a dimora di colture arboree autorizzate, adottando comunque sistemi che in alcun modo inneschino processi erosivi o movimenti franosi; 10. Nei versanti con situazioni di dissesto attivo o quiescente e con pendenze inferiori al 30%: 10.1. è vietata l’aratura a profondità superiore ai 50 centimetri dalla superficie di coltivazione, ad esclusione delle lavorazioni necessarie alla messa a dimora di specie d’alto fusto impiegate per i rimboschimenti e per gli interventi di recupero ambientale nonché quelle necessarie per la messa a dimora di colture arboree autorizzate, adottando comunque sistemi che in alcun modo inneschino processi erosivi o movimenti franosi; 10.2. è consentita l’aratura a rittochino solo con la adozione di specifiche sistemazioni idrauliche complementari per la riduzione dell’erosione del soprassuolo coltivato, consistenti in una adeguata rete di regimazione idraulica superficiale da realizzare immediatamente dopo le lavorazioni agrarie ed assicurandone una efficiente manutenzione ordinaria e straordinaria; 10.3. è obbligatoria la manutenzione delle strutture di regimazione idraulica e di sistemazione del suolo, quali i terrazzamenti ed i ciglionamenti esistenti attraverso: - il mantenimento della pendenza costante del ripiano verso valle e delle linee (canalette, impluvi) di deflusso delle acque meteoriche; - il ripristino delle scarpate con copertura erbacea od arbustiva tra i diversi ripiani; 28


- laddove si manifestino fenomeni di erosione o di instabilità, debbono essere attuati interventi di consolidamento sui fronti della scarpata anche attraverso impianti di specie pioniere tappezzanti;la tutela degli esemplari arborei d’alto fusto eventualmente presenti; l’eventuale abbattimento, se consentito dalle norme vigenti in materia, per comprovate esigenze di miglioramento agrario dovrà essere compensato attraverso la messa a dimora e mantenimento di specie arboree autoctone nella misura almeno doppia rispetto agli esemplari abbattuti; 10.4. per i terrazzamenti è obbligatorio: - l’ordinaria manutenzione e, ove necessario, il consolidamento dei muri di sostegno nonché l’ ordinaria manutenzione dei sistemi di drenaggio ad essi connessi; - il ripristino del terrazzamento mediante l’utilizzazione del materiale già esistente e, se necessario, la sua integrazione con elementi omogenei; - il mantenimento di un efficiente drenaggio delle acque superficiali anche con la manutenzione delle canalette per il deflusso delle acque meteoriche; - il mantenimento ed il restauro del sistema dei collegamenti delle zone terrazzate; 11. Nei versanti stabili e con pendenza superiore al 30%: 11.1. è consentita l’aratura a rittochino solo con la adozione di specifiche sistemazioni idrauliche complementari per la riduzione dell’erosione del soprassuolo coltivato, consistenti in una adeguata rete di regimazione idraulica superficiale da realizzare immediatamente dopo le lavorazioni agrarie ed assicurandone una efficiente manutenzione ordinaria e straordinaria; 11.2. sono ammessi i sistemi di irrigazione di tipo dispersivo sia sotterranei che superficiali (irrigazione a pioggia) solo qualora sia presente una adeguata copertura vegetale del terreno che impedisca l’insorgere di processi erosivi; 11.3. è vietata l’aratura a profondità superiore ai 50 centimetri dalla superficie di coltivazione, ad esclusione delle lavorazioni necessarie alla messa a dimora di specie d’alto fusto impiegate per i rimboschimenti e per gli interventi di recupero ambientale nonché quelle necessarie per la messa a dimora di colture arboree autorizzate, adottando comunque sistemi che in alcun modo possano innescare processi erosivi o movimenti franosi; 11.4. è obbligatoria la manutenzione delle strutture di sistemazione del suolo, quali i terrazzamenti ed i ciglionamenti già esistenti; 12. Sui versanti di qualunque pendenza soggetti a fenomeni di erosione calanchiva, caratterizzati dalla progressiva perdita, per intensa erosione, della copertura vegetale, devono essere sospese tutte le attività che comportino trasformazioni del suolo e della copertura vegetale ed avviati interventi di consolidamento del suolo e di rinaturalizzazione del versante; in tali aree è vietato il pascolamento e l’utilizzo del terreno ai fini agricoli. Art. 15 Indirizzo di tutela delle emergenze geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche 1. IL PTC nel recepire gli indirizzi di orientamento per la formazione e revisione degli strumenti urbanistici di ogni specie e livello dettati dal PPAR individua le seguenti emergenze geomorfologiche, di cui alla tavola CA.2/f.: vulcanelli di fango, calanchi, terrazzi marini e glacies. 29


2. Le emergenze geomorfologiche di cui al comma 1 integrano quelle cartografate nelle tavole 3A e 13 del PPAR, per le quali si applica la tutela integrale di cui all’art.27 delle NTA del medesimo piano. 3. Vulcanelli di fango: si intende un apparato morfologico connesso all’emissione intermittente di fanghi in sospensione in un fluido vettore. La modellazione dello stesso dipende fortemente dalle condizioni idrauliche del sottosuolo, mentre l’evoluzione risulta condizionata dall’azione degli agenti esogeni. I vulcanelli di fango, sono emergenze geomorfologiche ovvero sono strutture geomorfologiche ed idrogeologiche che hanno un rilevante valore scientifico e che concorrono alla formazione di ambienti naturali. 3.1. L’ambito di tutela provvisorio dei vulcanelli è articolato in due ambiti complementari all’interno dei quali è prevista una tutela differenziata. 3.2. L’ambito di tutela con prescrizioni di base permanenti è relativo alle aree strettamente interessate dall’apparato lutivomo, (comprensivo della colata di fango fuoriuscito), All’interno delle quali: a) non è consentita alcuna modificazione dello stato dei luoghi. Nello specifico è inoltre vietato qualsiasi utilizzo del fango e dell’acqua fuoriusciti dall’apparato lutivomo; b) è vietato l’impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non. c) è vietata l’attività venatoria. 3.3. L’ambito provvisorio di tutela integrale immediatamente adiacente all’ambito di cui al comma precedente, denominato zona di protezione, ha spessore pari a 20 metri a partire dal margine dell’apparato lutivomo. 3.4. Le aree interessate dagli apparati lutivomi devono essere adeguatamente segnalati sul territorio mediante cartellonistica compatibile dal punto di vista paesistico-ambientale. 3.5. Compete agli strumenti urbanistici generali la definitiva perimetrazione dei fenomeni descritti. Le norme specifiche devono essere assunte come soglia minima ed inderogabile anche in sede di adeguamento di detti strumenti. Le norme di tutela di cui al presente articolo sono immediatamente vincolanti e prevalenti nei confronti degli strumenti urbanistici comunali fatte salve le disposizioni più restrittive, ove previste. 4. Calanchi: fenomeni geomorfologici di erosione del terreno che si producono per effetto del dilavamento delle acque su rocce argillose degradate, con scarsa copertura vegetale e quindi poco protette dal ruscellamento. 4.1 L’ambito di tutela provvisorio è articolato in due ambiti complementari all’interno dei quali è prevista una tutela differenziata. Il primo relativo alle aree calanchive propriamente dette, ed il secondo relativo alle aree esterne ed immediatamente adiacenti ad esse, che assumono la funzione di zone di protezione, rappresentate sia da singole aree che da fasce con profondità pari a 50 metri a partire dal ciglio del calanco. Entrambi gli ambiti possono essere modificati in funzione dell’evoluzione della morfologia calanchiva. 4.2 Gli interventi e le attività devono essere finalizzati al contenimento dei processi erosivi attraverso il controllo della regimazione idrica superficiale, la formazione di zone di filtro vegetale 30


con funzione antierosiva e fitodepurante, e il miglioramento delle condizioni chimico-fisiche e biologiche del suolo. Sono consentiti interventi di recupero ambientale finalizzati alla conservazione degli aspetti naturalistici e paesistico-ambientali, al miglioramento dell’ assetto idrogeologico e a difesa di insediamenti e infrastrutture esistenti. Sono inoltre consentiti tagli a carattere fitosanitario a carico delle sole piante morte e deperienti, allo scopo di ridurre il rischio di incendi;; 4.3 All’interno degli ambiti di tutela delle aree calanchive sono vietati: a) tutti gli interventi e le attività che possono alterare o compromettere lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici, biologici e naturalistici in atto e i caratteri paesaggistici; in particolare sono vietati l’edificazione, le attività estrattive, le nuove opere infrastrutturali (strade, metanodotti, elettrodotti, acquedotti ecc.), le nuove attrezzature e gli impianti di qualsiasi tipo (per la telefonia ecc.); b) l’immissione di scarichi diretti delle acque meteoriche mediante tubazioni e/o canalizzazioni; c) qualsiasi forma di utilizzazione della vegetazione forestale insediatasi naturalmente; 5. Per quanto riguarda i siti di interesse geologico e geomorfologico la Provincia attiverà studi ed approfondimenti specifici per l’integrazione del censimento e la valorizzazione di tali siti, sia in forma puntuale che sviluppando reti di connessione (percorsi, itinerari, etc.) tra di essi e con altre aree caratterizzate da valori, al fine di agevolarne la fruizione. Art. 16 Contenuti generali dei PRGC e loro varianti relativamente al rischio idrogeologico geomorfologico, sismico, idraulico e alla vulnerabilità degli acquiferi. A. Rischio idrogeologico - geomorfologico 1. Il PTC recepisce le disposizioni del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino delle Marche (deliberazione del Consiglio Regionale n.116 del 21/01/2004 e successive modificazioni e integrazioni) per le aree a rischio idrogeologico le cui disposizioni prevalgono su quelle del PTC nei casi previsti dalle rispettive normative di riferimento. 2. L’assetto idrogeologico del territorio è regolato dalla Legge Regionale n.22 del 2011 e dal relativo regolamento d’attuazione circa la compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali con le pericolosità idrauliche presenti. 3. Oltre ai contenuti documentali dei P.R.G. e delle relative varianti, previsti dalla D.G.R.n.1287 Me/URB del 19/05/1997 (Linee guida in materia urbanistica) e dalla Circolare della Regione Marche n14 del 28.08.1990 gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti, per l’analisi di prima fase relativa alla lettura analitica dell’intero territorio comunale dovrà contenere i seguenti approfondimenti rappresentati sulla nuova Carta Tecnica Regionale 1:10000 o scala 1:5000 ove disponibile: - carta geologica; - carta geomorfologica; - carta idrogeologica; - carta delle pericolosità geologiche e delle vulnerabilità ambientali; - carta delle aree a rischio idrogeologico PAI sovrapposta alla tavola di azzonamento; - carta del censimento delle indagini geologiche con le relative stratigrafie al fine di acquisire e 31


aggiornare i database necessari per l’esecuzione di studi di microzonazione sismica; - carta delle microzone omogenee in prospezione sismica (MOPS); - sezioni geolitologiche significative; - relazione esplicativa. Per l’analisi di seconda fase gli approfondimenti sono relativi alla lettura ricognitiva e valutativa a scala urbana ed in particolare nelle aree di nuova previsione urbanistica o interessate da un aumento del carico urbanistico. In questa fase gli elaborati, rappresentati in scala 1:2000, devono comprendere: - carta geolitologica; - sezioni geolitologiche significative; - carta geomorfologica con indicazione della fascia clivometrica inedificabile ai sensi dell’art. 31 del PPAR; - carta delle aree a rischio idrogeologico PAI sovrapposta alla tavola di azzonamento; - carta delle microzone omogenee in prospezione sismica sovrapposta alla tavola di azzonamento; - carta di sintesi della fattibilità geologica che, recependo le indicazioni derivanti delle analisi di pericolosità geologica e sismica, valuti la compatibilità e le condizioni di fattibilità tra la vocazione all’edificazione e la destinazione d’uso indicata dal PRG di un’area; - relazione esplicativa. B. Rischio sismico 1. Il PTC recepisce la delibera di Giunta Regionale riguardante la legge regionale 26/11/2012, n.35, concernente: “disposizioni in materia di microzonazione sismica”. 2. Studi di microzonazione sismica: al fine di prevenire e ridurre il rischio sismico, la Regione e i Comuni effettuano gli studi di microzonazione sismica secondo quanto previsto dal documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 recante “Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica”. 3. Gli studi di cui al comma 2 riguardano, in particolare, le aree urbane edificabili, le aree edificate, le aree da destinare ad attrezzature e impianti di interesse generale, le aree da destinare alle reti infrastrutturali, ai servizi pubblici o a fini di protezione civile, individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali o da loro varianti, nonché le aree comprese nei piani urbanistici attuativi. 4. I Comuni, al fine di prevenire e ridurre il rischio sismico, adeguano gli strumenti urbanistici comunali, generali e attuativi, nonché le loro varianti, agli studi di microzonazione sismica e fissano per le diverse parti del territorio, le soglie di criticità e i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia. 5. I Comuni, entro 24 mesi dall’emissione da parte della Regione del certificato di conformità previsto dall’art.6, comma7, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3907 del 13 novembre 2010 (Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico), adeguano gli strumenti urbanistici generali e attuativi agli studi di cui al comma 32


2. C. Individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee ad uso idropotabile. 1. La tavola CA.2/b del PTC individua le aree di salvaguardia delle risorse idriche superficiali identificando fasce di tutela provvisorie, concentriche rispetto al punto di captazione all’interno delle quali vengono applicate le disposizioni dell’art. 21 del D. Lgs. 152/06 e s.m., “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, necessarie per la tutela della risorsa idrica. Compete ai Comuni la perimetrazione definitiva e puntuale di dette aree, all’interno dei singoli strumenti di pianificazione e la trasmissione degli aggiornamenti alla Provincia per i necessari aggiornamenti dei dati. D. Carta della vulnerabilità’ degli acquiferi 1. La carta della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento, mostra aree del territorio con diverso grado di vulnerabilità. 2. Sono state definite le seguenti n.6 classi di vulnerabilità: Bassissima (BB), Bassa (B), Media (M), Alta (A), Elevata (E) ed Estremamente elevata (EE). Le classi di vulnerabilità fanno riferimento alla Tab. 5.2 di cui alle Linee Guida 4/2001-ANPA-Dipartimento Stato dell’ambiente, Controlli e Sistemi Informativi, che allo scopo di normare e controllare le fonti potenziali di inquinamento forniscono, relativamente alla classe di vulnerabilità dell’acquifero all’inquinamento, indirizzi e prescrizioni per la gestione del territorio. Art. 17 - Norme per le attività estrattive 1. Le attività estrattive sono disciplinate dalle leggi regionali 01.12.1997, n. 71; 17.12.1999, n° 33 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal P.R.A.E. (Piano Regionale Attività Estrattive) e dal P.P.A.E. (Programma Provinciale Attività Estrattive) il quale potrà fissare norme prevalenti e vincolanti sugli strumenti urbanistici comunali.

TITOLO III - SISTEMA INSEDIATIVO CAPO I - REGOLE GENERALI PER LIMITARE IL CONSUMO DI SUOLO Art. 18 . Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo. Obiettivi generali e disposizioni per lo sviluppo del sistema insediativo. 1. II presente Piano, con riguardo all’evoluzione sostenibile ed efficiente del sistema insediativo, si informa al principio del contenimento del consumo di suolo, contrasta la dispersione insediativa e privilegia, per rispondere ai fabbisogni insediativi, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l’obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli 33


standards urbanistici per servizi pubblici e verde. 2. Sono esclusi nuovi ambiti urbanistici dispersi sul territorio libero, non urbanizzato, o allineati lungo gli assi stradali, nonché in assenza della preventiva verifica della capacità insediativa attuale e delle verifiche di cui alla L.R. n.22/2011 e s.m. 3. Eventuali espansioni, comunque derivanti da operazioni di sostituzione e/o riordino delle previsioni vigenti, sono subordinate alle seguenti preventive verifiche e valutazioni: - ricerca di aree alternative che necessitano di interventi di riuso e riqualificazione dei tessuti urbani e degli insediamenti esistenti; - verifica delle aree di completamento e di espansione ancora disponibili all’interno dei P.R.G., provvedendo anche alla loro riduzione in caso di sovradimensionamento; 4. Lo sviluppo del sistema insediativo persegue i seguenti obiettivi specifici: a) qualificare la struttura policentrica e la gerarchia storicizzata del sistema insediativo quale principale armatura urbana ordinatrice dello sviluppo insediativo, ricentrando la domanda insediativa residenziale in coerenza con la gerarchia dei centri, con il sistema del trasporto pubblico locale e con un livello adeguato di offerta di servizi pubblici e di interesse pubblico; b) organizzare l‘assetto delle funzioni di eccellenza ed i poli funzionali del sistema insediativo a scala provinciale, polarizzando i servizi ad elevata attrattività secondo adeguati profili di accessibilità al sistema delle infrastrutture per la mobilità e vocazione territoriale; c) trasformare progressivamente il sistema degli insediamenti produttivi verso un sistema ecoefficiente, sostenendo la concentrazione e selezione delle opportunità insediative, garantendo al contempo un’offerta quantitativamente adeguata, e distribuita nel territorio in modo da garantire il rispetto circa l’arresto del consumo di suolo e gli impatti ambientali e paesaggistici; d) razionalizzare la distribuzione territoriale delle attrezzature collettive di rilievo sovracomunale in coerenza con la gerarchia dei centri e secondo criteri di efficacia, di efficienza ed economicità gestionale dell’offerta in relazione alle caratteristiche e alla dislocazione della domanda; e) assicurare in tutti gli insediamenti una adeguata dotazione dl spazi ed attrezzature collettive utilizzabili per funzioni e servizi di pubblico interesse; f) favorire il recupero delle aree dismesse o in dismissione con priorità per quei contesti ad elevata vulnerabilità ambientale e dove i processi di urbanizzazione con aumento dell’impermeabilizzazione risultano maggiormente critici; g) garantire una risposta adeguata alla crescente domanda di alloggi sociali in un’ottica di rinnovamento e rafforzamento del ruolo del PTC e della Provincia nell’ambito delle politiche per la casa, contribuendo a creare le condizioni per la formazione di un’offerta di residenza per l‘affitto e per gli strati di popolazione con minore capacità di reddito; h) valorizzare prioritariamente il ruolo dei Centri Storici quali luoghi focali dell’offerta di qualità urbana, dell‘offerta culturale, dell’offerta commerciale, per i residenti dell’intero bacino di gravitazione, per gli utenti dei centri e per il turismo; i) applicare il principio di equità in merito agli aspetti finanziari, ambientali e sociali legati alle scelte urbanistiche degli Enti locali e dei soggetti privati coinvolti, attraverso l’applicazione della 34


perequazione territoriale. 5. Prescrizioni per lo sviluppo del sistema insediativo a) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, per il contenimento del consumo di suolo, perseguono l‘obiettivo prioritario del rinnovo e della riqualificazione urbana dell’esistente. Per il soddisfacimento del restante fabbisogno abitativo, ed al fine di assicurare una stretta coerenza tra previsioni insediative, dislocazione dei servizi e sistema del trasporto pubblico, i Comuni localizzano le funzioni secondo i seguenti principi: b) la concentrazione delle quote di ambiti per eventuali e necessari nuovi insediamenti dovrà avvenire prioritariamente nelle zone urbane da recuperare e/o riqualificare, attraverso l’uso di costruzioni esistenti, non utilizzate o sottoutilizzate, prevedendo interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi; c) il riordino del tessuto urbano esistente dovrà garantire l’obiettivo di qualità architettonica e paesaggistica, assicurando una stretta coerenza tra previsioni insediative, dislocazione dei servizi, sistema portante del trasporto pubblico locale, efficienza del sistema integrato delle reti, con il raggiungimento di un livello prestazionale efficace ed efficiente quale condizione di sostenibilità territoriale ed ambientale. d) il recupero e la riqualificazione individuano – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d’uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente; e) gli interventi edilizi saranno disciplinati allo scopo di procurare un’adeguata qualità prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica, del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi e della produzione. 6. Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, perimetrano gli insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco gli ambiti costruiti differenziandoli in “aree dense”, “ aree di transizione” e “aree non urbanizzate”. 7. Ai fini della corretta definizione di consumo di suolo, ai sensi e per gli effetti dell’applicazione del presente articolo, è da intendersi anche la previsione di aree destinate a standards urbanistici, verde pubblico, verde sportivo, verde privato, attrezzature pubbliche, ecc. 8. Gli strumenti urbanistici generali comunali e le relative varianti, generali e parziali, che dimostreranno il conseguimento degli obiettivi generali e specifici del PTC e/o l’attuazione dei progetti del presente Piano, saranno oggetto di specifica esclusione dalla disciplina di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt.12 e 13 del D.Lgs.vo n.152/2006 e s.m. e L.R. n.6/2007 e s.m., in quanto già assolta dal presente Piano. 9. La valutazione delle previsioni ai sensi del 4°comma, effettuata attraverso l’istituto della copianificazione, all’interno dei tavoli interistituzionali di cui all’art.12 comporta lo snellimento dell’iter procedurale di cui all’art. 26 della L.R.n.34/92, nonché la sensibile riduzione della tempistica ivi prevista. 35


Art. 19 Definizione delle aree. 1. Ai fini dell’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 18, il PTC definisce la qualità delle aree da assoggettare a specifica disciplina: a) aree dense; b) aree di transizione; c) aree non urbanizzate . 2. Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività. 3. Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie. 4. Le aree non urbanizzate sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare. Art. 20 Azioni di tutela delle aree. 1. Fermo restando il fatto che le statuizioni del PTC in tema di aree dense, aree di transizione e aree non urbanizzate, non modificano le previsioni e le disposizioni dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali vigenti, gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano a quanto enunciato al presente articolo recependo le azioni di tutela ivi previste oltre a quanto indicato all’articolo 18. 2. Nelle aree dense, sono congruenti i processi di rigenerazione urbana, trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standards per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L’eventuale incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica, dotazione e qualificazione dei servizi. 3. Nelle aree di transizione sono congruenti processi insediativi di sviluppo nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dalla normativa regionale in materia e con le modalità di cui all’art.18, commi 1 e 2. La progettazione e ristrutturazione urbanistica è da sviluppare per settori, evitando il processo di sprawl (dispersione edilizia) mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse, perseguendo gli obiettivi strategici di cui all’art.2. Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione comprenda beni paesaggistici, gli 36


eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro totale congruità e conformità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con le N.T.A. del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR). 4. L’eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all’interno del tessuto edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un’ottica di riqualificazione e rigenerazione degli spazi esistenti. 5. E’ vietata l’edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguono l’interesse collettivo, in assenza di possibilità localizzative alternative. È volontà del PTC la conferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l’insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei “suoli agricoli periurbani”, che in caso di dimostrata impossibilità di scelte alternative, devono prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all’art. 13 e rispettare i contenuti di cui agli artt.18-19-20 e 21. 6. Qualora le aree dense e di transizione siano costituite esclusivamente di terreni di eccellente e buona produttività agricola o su aree ove si pratichino colture specializzate ed irrigue, la priorità dell’intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, qualora non esistano altre possibilità, suoli di eccellente e buona produttività ai soli fini del completamento e di razionalizzazione del disegno urbanistico. Tali interventi di completamento potranno essere preventivamente concertati in sede di Conferenza di Pianificazione sulla base di dimostrate esigenze o impossibilità di scelte alternative. 7. La definizione delle aree di nuovo insediamento garantisce in ogni caso la salvaguardia: a) delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000; b) delle aree boscate; c) delle aree con strutture colturali a forte dominanza paesistica; d) dei suoli ad eccellente o buona produttività. 8. Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico e le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) individuate dalle analisi connesse agli strumenti urbanistici regionali provinciali e comunali. Art.21 -Modelli di orientamento e di valutazione della congruenza di strumenti urbanistici e di progetti. 1. Al fine di assicurare la tutela, il potenziamento ed il riequilibrio nonchè lo sviluppo delle risorse e dei valori ambientali, quali beni specifici primari, i Comuni, nell’esercizio (anche associato) del loro potere di pianificazione territoriale, si attengono agli indirizzi dettati nel presente articolo, conformando ad essi gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, d’iniziativa pubblica o privata. Detti strumenti 37


debbono peraltro essere elaborati e definiti assicurando -in via preliminare- l’individuazione puntuale, la descrizione e l’analisi dei beni e delle risorse ambientali e del loro peculiare contesto; a tale scopo, i ricordati strumenti sono corredati da un rapporto ambientale costituito almeno dalle seguenti indagini e valutazioni: a) rilievo delle risorse ambientali e descrizione del loro stato; b) individuazione dei rischi cui sono soggette le risorse ambientali di cui alla precedente lettera a; c) definizione del grado di vulnerabilità e dei livelli di sensibilità delle risorse stesse rispetto agli impatti determinati dalla pressione antropica; d) potenzialità e possibilità di recupero. 2. I modelli sintetici di cui al presente articolo sono volti ad orientare la pianificazione territorialeurbanistica e la formazione di progetti di rilevanza territoriale; gli stessi modelli sintetici sono utilizzati dalla Provincia anche per valutare strumenti e progetti sotto il profilo del merito e, quindi, per l’eventuale incentivazione della loro attuazione. I suddetti modelli sintetici sono di seguito riuniti secondo i diversi profili considerati. 3. Criteri di congruenza ai fini della tutela ambientale: - la realizzazione, l’adeguamento e il completamento delle infrastrutture tecnologiche per lo smaltimento e la depurazione dei liquami provenienti da impianti produttivi esistenti oltreché da quelli da realizzare; - la realizzazione, l’adeguamento e il completamento delle infrastrutture tecnologiche per lo smaltimento e la depurazione dei liquami delle aree residenziali esistenti (con problemi di carenza); - la realizzazione di impianti di protezione e di compensazione delle emissioni insalubri (atmosferiche, acustiche) provenienti da insediamenti industriali esistenti oltreché da quelli da realizzare; - la realizzazione di impianti di protezione e di compensazione delle emissioni insalubri (atmosferiche, acustiche) provenienti dalla viabilità ad intenso traffico esistente oltreché da quella da realizzare; - la bonifica ed il recupero dei suoli nei siti industriali dismessi; - la bonifica ed il recupero delle aree di discarica (abusive od esaurite), l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili agli urbani (imballaggi e simili) provenienti da aree industriali e artigianali esistenti oltreché da quelle da realizzare; - la realizzazione di impianti industriali o di insediamenti residenziali o commerciali che si avvalgono, per coprire il fabbisogno energetico di fonti alternative (eolico, fotovoltaico, cogenerazione, solare, idroelettrico, ecc.); - la messa in sicurezza delle aree perifluviali attraverso interventi di ripristino delle strutture di regimazione (argini, briglie, ecc.) degradate esistenti negli alvei fluviali principali; - la rinaturalizzazione di tratti di alvei fluviali con le tecniche della bioingegneria; - il mantenimento ed il potenziamento delle fasce di vegetazione ripariale. - il mantenimento e potenziamento delle microconnessioni ambientali (siepi, boschetti, filari, ecc.); -la realizzazione, lungo i corridoi faunistici, di passaggi per la fauna locale lungo la viabilità esistente o di progetto; -la realizzazione, lungo la viabilità di progetto o esistente, di piste ciclabili; -interventi di difesa del suolo; 38


-la realizzazione, all’interno delle aree residenziali industriali, commerciali, artigianali, di aree permeabili destinate a verde in misura superiore a quella di standard minimo e, al fine di evitare gli effetti negativi sul coefficiente di deflusso delle superfici impermeabilizzate, ogni trasformazione del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale dovrà prevedere misure compensative rivolte al perseguimento del principio dell’invarianza idraulica della medesima trasformazione, ai sensi dell’art.10 della L.R.22/2011 e relativo regolamento attuativo. 4. Profilo della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale locale e multietnico: - il recupero di edifici di particolare pregio e il loro riuso; - la valorizzazione delle risorse umane e materiali locali. 5. Profilo del riequilibrio dei territori montani e della valorizzazione dei territori con criticità: - localizzazione di servizi; - appropriata collocazione di attività di servizio a supporto della ricettività e del turismo; - realizzazione di attività e di attrezzature per l’ agriturismo; - collocazione di attività produttive e commerciali agroalimentari . 6. Profilo della riorganizzazione insediativa e infrastrutturale: riorganizzazione dei nodi della mobilità e dell’intermodalità. Per l‘approfondimento di tali aspetti la Provincia utilizza il modello Trafix Planner relativamente alla simulazione dei flussi di traffico: l’applicazione e la successiva divulgazione è demandata a successivi atti da parte del Settore competente; 7. Profilo della fattibilità del progetto/intervento (risorse finanziarie, modalità e tempi attuativi) e profilo socio economico (analisi dei costi futuri di gestione ricadenti sulla collettività). CAPO II - SISTEMA RESIDENZIALE Art. 22 Offerte residenziali in ambiti sovracomunali. Edilizia sociale. 1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo. 2. L’edilizia abitativa sociale è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di integrazione e coesione sociale e di qualità funzionale dei tessuti urbani ed alla riduzione degli svantaggi di individui o gruppi nell’accesso ad un’abitazione funzionale, salubre, dignitosa e dai ridotti consumi energetici e di risorse. Essa comprende alloggi in locazione di proprietà pubblica o privata a canone sociale o convenzionato. 3. La Provincia promuove accordi con i Comuni per definire, applicando la modalità della perequazione territoriale, offerte residenziali sociali riferite ad ambiti sovracomunali, dotati di adeguata accessibilità. La perequazione territoriale deve essere gestita a livello intercomunale al fine conseguire una politica urbanistica volta alla razionalità, al minor consumo di suolo, alla mobilità 39


sostenibile e al risparmio energetico. Inoltre promuove accordi tra soggetti pubblici e privati per incentivare interventi coordinati, al fine di evitare la realizzazione di tipologie edilizie episodiche o isolate. 4. Con adeguati percorsi partecipativi e sulla base di dati certi (dati Provincia, Erap, Osservatorio Regionale Sistema Insediativo Residenziale e Fabbisogno Abitativo Sociale, dati comunali), Il PTC individua i Comuni con consistente fabbisogno abitativo e, con apposito atto, la Provincia individua i Comuni nei quali gli strumenti urbanistici devono prevedere quote di edilizia residenziale sociale; l’atto indica altresì le dimensioni delle quote predette. Art. 23 Fabbisogno di edilizia sociale. 1. Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, considerano e tengono conto delle esigenze locali in tema di fabbisogno di edilizia abitativa sociale e le politiche conseguenti; i PRGC e le relative varianti formulano e motivano le scelte insediative in termini qualitativi e quantitativi, riservando significative quote del dimensionamento globale all’edilizia residenziale sociale come specificato all’articolo 24, da verificare in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti. Art. 24 Fabbisogno residenziale. 1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul consumo di suolo. 2. Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti configurano le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, come il luogo nel quale di norma si localizza la nuova edificazione mediante i vari tipi di intervento edilizio a tal fine utilizzabili; gli strumenti e le varianti predetti individuano, nell’ambito di tali aree, quelle che risultano degradate, nonché quelle che richiedono comunque la riqualificazione dell’assetto urbanistico, funzionale o architettonico, o misure di contenimento o riduzione di pressioni sull’ambiente al fine della loro rigenerazione; contengono le prescrizioni idonee, in ciascuna area, a perseguire la riqualificazione urbanistica, funzionale, architettonica o ambientale anzidetta. 3. L’eventuale richiesta di nuova edificazione dovrà rapportarsi con lo stock abitativo inutilizzato, che viene riconosciuto come soluzione primaria alla richiesta di domanda abitativa all’interno dei Comuni. L’utilizzo, anche con forme di contrattazioni agevolate dei vani attualmente non utilizzati, risponde agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo, di riduzione dei terreni impermeabilizzati e di riduzione della quota di richiesta abitativa sociale. 4. I Comuni che intendono variare il piano regolatore generale prevedendo un incremento insediativo residenziale nei modi e nei limiti di cui alla normativa regionale in materia, devono operare una preventiva valutazione in ordine ai seguenti elementi: a) appartenenza o meno ad ambiti di diffusione urbana; 40


b) effettiva presenza di domanda abitativa ed individuazione della tipologia di domanda abitativa (edilizia sociale o altro); c) entità e caratteri dello stock abitativo inutilizzato; d) capacità insediativa residua dello strumento urbanistico vigente non realizzata; e) rispondenza alle prescrizioni di cui all’art.18 5. L’esito della valutazione di cui al precedente comma condiziona e motiva l’ipotesi di incremento insediativo residenziale. 6. Gli ambiti di trasformazione destinati a interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di modernizzazione del sistema delle infrastrutture, redatti nell’ottica della rigenerazione urbana, come previsti dal PTC, possono incrementare le soglie massime derivanti dalle verifiche di cui ai commi precedenti fino ad un max del 10%, calcolato sulle potenzialità risultanti dall’area d’intervento e derivante da aree non attuate. 7. A fronte della realizzazione di interventi di rilievo sovracomunale, in attuazione del progetto di intercomunalità, in presenza di mutate condizioni della domanda insediativa, oggettivamente accertate negli ambiti di approfondimento di cui all’art.9, sono consentiti scostamenti dai limiti dimensionali insediativi previsti dal PTC per il Comune che si renda disponibile a localizzare l’intervento nel proprio territorio. L’incremento in tal caso verrà stabilito in sede di conferenza di copianificazione del conseguente procedimento, coordinato dalla Provincia, dove sono chiamati a partecipare tutti i Comuni e gli enti dell’ambito territoriale di approfondimento interessato, applicando la perequazione territoriale di cui agli artt.10 e 11. 8. Il PTC promuove la qualità urbanistica ed edilizia secondo i principali indicatori ambientali, economici, sociali e territoriali. In relazione alla qualità urbanistica, i nuovi insediamenti residenziali e gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno prevedere aree a verde, aree a servizi, la presenza di impianti tecnologici che perseguano l’obiettivo di alta qualità urbana e di efficienza energetica e di contenuto consumo delle risorse. Gli spazi verdi dovranno essere realizzati secondo il principio del sistema a rete, evitando situazioni isolate o episodiche e valorizzando i criteri di accessibilità e fruibilità in funzione del grado di naturalità previsto dal progetto. 9. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 8 si dovrà, altresì, considerato l’incremento del coefficiente udometrico che le nuove impermeabilizzazioni comporterebbero sulle aree trasformate, verificare la possibilità di porre in atto misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente suddetto secondo il principio dell’invarianza idraulica, o a migliorarne i valori. 10. Il PTC intende regolare ed impedire la nuova formazione di ambiti posti ai margini del paesaggio urbano, caratterizzati da frammistione funzionale e tipologica, con un’organizzazione territoriale casuale, altamente urbanizzati, privi di identità strutturali e/o di paesaggio. 11. Qualora le aree dense e di transizione contengano al loro interno terreni di eccellente e buona 41


produttività agricola, la priorità dell’intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non vi siano possibilità alternative, suoli agricoli, al fine del completamento e della razionalizzazione del disegno urbanistico. Tale possibilità è da valutare all’interno delle conferenze di pianificazione sulla base di indagini dettagliate e delle verifiche di cui al presente articolo e potrà essere accolta solo nel rispetto delle prescrizioni dell’art.18. 12. Il PTC promuove il miglioramento della qualità paesistica e della valorizzazione identitaria dei territori periurbani anche attraverso interventi di compensazione sociale, culturale e ambientale. Art. 25 Rivitalizzazione dei centri storici 1. I Comuni, in sede di pianificazione territoriale e urbanistica, perseguono l’obiettivo della rivitalizzazione dei centri storici, privilegiando la riorganizzazione del sistema commerciale ed il recupero edilizio al loro interno, perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi: a) aumentare la scala delle attività (residenza, scambio, socializzazione/ricreazione, turismo) allo scopo di produrre un incremento nell’uso dello stock edilizio male utilizzato o non utilizzato; b) privilegiare la funzione commerciale attraverso la redistribuzione spaziale degli esercizi commerciali (di ogni tipo) in modo da far corrispondere un mercato secondario a ciascun centro storico, garantendo un’adeguata percentuale della consistenza globale della rete distributiva commerciale; c) ricostituire nei centri storici i caratteri tipicamente urbani basati sulla qualità, vivacità e sicurezza degli spazi pubblici, incentivando lo sviluppo di relazioni e attività fra le residenze e lungo le vie cittadine, quali fattori di attrazione per altre attività di socializzazione/scambio/fruizione; d) promuovere un nuovo carattere urbano e la rigenerazione dei luoghi costituendo un equilibrio tra uso pedonale e presenza di auto (in sosta e in movimento): la notevole espansione dell’uso pedonale degli spazi collettivi rende possibile lo sviluppo di attività economiche e sociali. e) riqualificazione degli edifici privati e degli spazi pubblici (“recupero edilizio”). Attraverso un incremento dell’attività residenziale, dell’attività commerciale e dell’attività di socializzazione. 2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, al fine di innescare un processo di riqualificazione e valorizzazione economica dell’intero sistema insediativo è necessario produrre esternalità attraverso: a) un cambiamento delle regole d’uso degli spazi pubblici e b) un investimento diretto nel miglioramento della qualità architettonica e funzionale degli spazi pubblici stessi. 3. La previsione di eventuali progetti smart city per la innovazione territoriale, potrà essere oggetto di coordinamento ai sensi dell’art. 9 (Disciplina del coordinamento tra Comuni e Provincia per interventi all’interno degli ambiti di gestione intercomunale), nel rispetto della normativa vigente. CAPO III - SISTEMA ECONOMICO Art. 26 Settore produttivo artigianale e industriale. 1. Gli Obiettivi generali perseguiti dal PTC in materia di sistema economico sono: 42


a) favorire lo sviluppo socio-economico del territorio; b) contenere la crescita di consumo di suolo e di risorse naturali; c) ridurre le pressioni ambientali e raggiungere una buona qualità edilizia ed urbanistica; 2. Obiettivi specifici del PTC sono: a) rafforzare il posizionamento competitivo dei territori, riequilibrando il rapporto Capoluogoterritori esterni, limitando i fenomeni di desertificazione economica dei territori montani e marginali, riducendo la frammentazione territoriale, e valorizzando le identità locali; b) creare un contesto favorevole e coerente allo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la capitalizzazione del sapere; c) supportare la transizione ad un sistema multipolare, diversificato, specializzato, all’interno degli Ambiti di Gestione Intercomunale (A.G.I.); d) garantire la realizzazione di aree produttive ecoefficienti, di elevato livello qualitativo sia per quanto attiene alla localizzazione e alla dimensione, sia per l’infrastrutturazione, sia per il contenimento delle pressioni sull’ambiente; e) ridurre le conflittualità sul territorio. 3. La Provincia promuove: a) il recupero e il riuso delle aree e delle strutture produttive esistenti, inutilizzate o sottoutilizzate, con interventi e modalità anche di esercizio dell’attività, idonee a perseguire anche in tal caso l’elevato livello qualitativo dell’offerta di cui alla successiva lettera b); b) la formazione e attuazione di aree produttive, realizzate secondo i criteri delle Aree produttive ecologicamente attrezzate, di cui alle linee-guida regionali (D.G.R. n.157/2005 -Linee-guida aree APEA), esclusivamente di livello intercomunale; c) l’interconnessione dei sistemi produttivi, attraverso l’infrastrutturazione materiale ed immateriale; d)politiche di concentrazione dell’offerta industriale atte a promuovere l’avvio verso l’alta specializzazione dei poli produttivi; e) la riorganizzazione degli spazi industriali spesso inadeguati alle mutate condizioni produttive; f) il sostegno della presenza produttiva utilmente localizzata in aree disagiate; g) il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi e per le attività economiche in generale; h) il principio della perequazione territoriale. A tal fine la Provincia promuove processi di concertazione e copianificazione, e la formulazione di accordi intercomunali ed interprovinciali, da attuare in via preferenziale all’interno degli Ambiti di approfondimento sovracomunali. 4. Le prescrizioni, direttive ed indirizzi del PTC, costituiscono riferimento anche per l’individuazione delle aree produttive in variante agli strumenti urbanistici vigenti approvate ai sensi del DPR 160//2010 (c.d. “S.U.A.P.”). 5. Per il raggiungimento dei propri obiettivi il PTC nella tavola n. PI.2 individua: a) Ambiti produttivi di I livello. Ambiti strategici caratterizzati da una elevata vocazione manifatturiera, che rappresentano i poli su cui investire per riqualificare e consolidare il sistema manifatturiero provinciale. 43


b) Ambiti produttivi di II livello. Ambiti caratterizzati da presenze produttive significative o che rappresentano forme di presidio, in aree a vocazione ancora manifatturiera e industriale, ma su cui è complesso, per ragioni territoriali, economiche, ambientali e sociali, favorire ulteriori processi di crescita e concentrazione. 6. Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del PTC sono quelle di riqualificazione, potenziamento, infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive. Gli interventi ammessi negli AP-I sono: nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e riorganizzazione territoriale e urbanistica a carattere produttivo, con progetti che garantiscano percorsi di innovazione territoriale, ambientale e produttiva. Gli AP-I sono, inoltre, gli ambiti preferenziali per la rilocalizzazione delle attività produttive site in zone improprie. Gli eventuali ampliamenti sono consentiti attraverso aree la cui consistenza derivi dalla riduzione di altre previsioni al di fuori degli ambiti individuati dalla tavola PI.2 e sulla base di dimostrate necessità ai sensi degli artt.18-19-20-21. 7. Negli Ambiti produttivi di II livello si confermano e tutelano le destinazioni produttive, anche con la riorganizzazione funzionale degli spazi. In tali ambiti sono ammessi limitati ampliamenti connessi a dimostrate esigenze produttive legate alle attività esistenti. 8. I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC di cui a i commi precedenti ed in particolare devono porsi l’obiettivo prioritario di contenere il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell’offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati. 9. Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti. 10. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale: a) Sono da escludere distretti industriali o bacini produttivi che contrastino con il mantenimento delle reti ecologiche esistenti e che formino barriere difficilmente permeabili dal punto di vista ecologico ed ambientale. b) non sono ammissibili localizzazioni isolate se non giustificate da necessità derivanti dall’applicazione di norme che impongono particolari distanze da altri insediamenti produttivi, legate a motivi di sicurezza e/o tutela della salute umana. 11. La Provincia, nell’ambito delle conferenze di pianificazione, assicura la realizzazione degli interventi secondo gli obiettivi del Piano nella valutazione preliminare della localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e per definire le modalità di recupero, riuso e riqualificazione di insediamenti esistenti. In particolare si dovranno valutare: a) le necessità/priorità di intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/criticità ambientali riscontrate), al fine dell’ottimizzazione 44


dell’inserimento delle strutture produttive nel territorio. b) i limiti e le condizioni di sostenibilità socio-economica, ambientale e territoriale degli insediamenti commerciali, con specifico riferimento alle relative opere di mitigazione e compensazione di cui all’art.13. 12. I Comuni sono tenuti in sede di VAS e/o VIA e, con livelli di affinamento progettuale successivi, in sede di variante e progettazione attuativa, a verificare che sussistano le condizioni di sostenibilità socio-economica, ambientale e territoriale degli interventi. Qualora gli interventi risultino attuabili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, si dovranno individuare, in proporzione all’impatto, misure di mitigazione e compensazione degli interventi stessi. 13. I Comuni sono tenuti a definire e motivare le scelte relative alle tipologie di cui al comma 1 in sede di verifica di assoggettabilità a V.A.S. o, in caso di esclusione dalla procedura, in sede di redazione progettuale e comunque prima dell’avvio delle procedure di adozione in caso di variante, prima dell’avvio delle procedure di approvazione in caso di intervento diretto Art. 27 Aree produttive. 1. Restano ferme le prescrizioni sul contenimento del consumo di suolo. 2. I PRG e le relative varianti escludono la realizzazione di nuove aree produttive su suoli agricoli ad elevata produttività o destinate a colture specializzate. 3. La realizzazione di nuovi insediamenti avviene attraverso il riuso dello stock edilizio inutilizzato o sottoutilizzato. 4. Il PTC promuove e sostiene l’obiettivo di aggregazione e di razionale distribuzione sul territorio di insediamenti produttivi di rilevanza provinciale, in grado di disporre di aree dotate delle necessarie opere di urbanizzazione, servizi ed infrastrutture che siano compatibili con il contesto ambientale ed insediativo. Gli insediamenti produttivi di rilevanza provinciale (intercomunale) di concentrazione, sono stati individuati nella tavola n.PI.1/b e n.PI.2 e gli interventi si attuano attraverso progetti intercomunali ai quali applicare l’istituto della perequazione di cui agli artt.10 e 11. 5. In tali poli la Provincia promuoverà la stipula di accordi di programma od altre procedure concertative equivalenti allo scopo di individuare eventuali aree da destinare ad insediamenti produttivi, migliorare e qualificare la dotazione di infrastrutture, servizi ed opere di urbanizzazione, ripartire tra i Comuni e gli altri soggetti interessati le spese e le risorse connesse alla realizzazione e gestione degli insediamenti produttivi, applicare le corrette perequazioni territoriali. 6. In ogni caso eventuali nuovi insediamenti produttivi di livello provinciale (intercomunale) potranno essere localizzati esclusivamente nell’ambito dei poli individuati di I livello, ai sensi dell’art.26, comma 6 ed a condizione che venga verificata preventivamente la sostenibilità delle 45


infrastrutture - sia esistenti che di progetto - in termini di impatti ambientali sul territorio circostante, di traffico generato e circa la fattibilità economica e sociale degli stessi. Nel procedimento di individuazione delle aree dovrà essere applicato quanto previsto con D.G.R. n.157/2005 in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate (Linee-guida aree APEA). 7. La previsione di eventuali nuove aree ad usi produttivi potrà avvenire solo nei poli di I livello e sulla base di dimostrate necessità. In tal caso i PRG dovranno: a) verificare il fabbisogno esistente, motivando e quantificando la necessità di nuova dotazione. La verifica è da realizzarsi a livello di Ambito di approfondimento intercomunale, tenuto conto della presenza e potenzialità dei comparti edilizi produttivi esistenti inutilizzati o sottoutilizzati; b) ubicare le nuove aree in contiguità fisica e funzionale con gli insediamenti in atto, sfruttando gli interventi anche per obiettivi di riordino e sistemazione delle aree produttive esistenti. È comunque sempre da preferirsi l’aggregazione a poli di sviluppo economico già in atto, dotati di infrastrutturazione primaria e meglio connessi con la rete di distribuzione. c) tutelare gli assi stradali di livello sovracomunale, evitando la realizzazione di aree in filiera sugli assi di transito; d) attuare gli interventi tramite ricorso, in via prioritaria, a strumenti urbanistici attuativi; e) verificare la compatibilità con le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti tecnologici di rete esistenti; f) definire il mix di funzioni, attività e servizi ammissibili nell’area; g) verificare la congruenza ambientale rispetto alle preesistenze storico-culturali, paesaggistiche, naturalistiche del contesto circostante; h) prevedere norme, ed eventuali forme di incentivazione, per la rilocalizzazione delle aziende ubicate in aree non idonee, in particolare in presenza di problematicità rilevanti di carattere idrogeologico, o connesse alla tutela ambientale e paesaggistica. 8. Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti impongono adeguate misure di compensazione ambientale nel caso di nuove edificazioni produttive e di mantenimento degli equilibri idrologici e vegetazionali secondo il principio dell’invarianza idraulica e delle superfici verdi e permeabili in base alle prescrizioni di cui agli artt.13 e 21. Art. 28 Settore turistico. 1. In coerenza agli indirizzi ed alle Strategie Regionali per il Turismo, le scelte e le disposizioni della pianificazione in tema di turismo, nel valorizzare le identità e le risorse locali, il PTC attraverso i progetti specifici persegue: a) il miglioramento, con modalità ecosostenibili, degli accessi ai luoghi del turismo; b) il miglioramento dei collegamenti fra le diverse polarità turistiche del territorio: il sistema del turismo della cultura e dell’arte, dell’accoglienza, dell’ intrattenimento e dell’enogastronomia; c) la promozione di itinerari tematici; d) la valorizzazione anche a fini turistici, dei centri storici e delle risorse naturali, culturali e produttive presenti nelle varie località; 46


e) l’utilizzo e la riqualificazione degli edifici e delle opere esistenti, nonché di sistemi di mobilità e collegamento ambientalmente sostenibili. f) il raggiungimento di obiettivi di qualità dell’offerta. 2. In attuazione delle linee strategiche per il turismo il PTC riconosce le prevalenti tipologie di utilizzazione ai fini turistici del territorio provinciale e implementa le relazioni interprovinciali, favorendo i collegamenti oltre i confini ed attivando politiche di reciproco scambio condivisibili attraverso progetti di trasformazione e/o innovazione: a) storico-culturale (ville storiche, chiese, monumenti, servizi, centri storici, aree archeologiche, valenze paesaggistiche, avvenimenti culturali, ecc.); b) naturalistico-ambientale (parchi, riserve, biotopi, geositi, elementi naturalistici puntuali di pregio, parchi cittadini, giardini, sentieri, piste ciclabili, sentieri, vie ferrate, rifugi, bivacchi, campeggi, ecc.); c) antropico-rurale (prodotti agricoli di pregio, viticoltura, uliveti, formaggi, allevamenti, aziende agrituristiche, ippica, ecc.): d) sportivo-salutare (impianti sportivi, centri benessere, terme, maneggi, ecc.); e) congressuale; f) alternativo (parapendio, aliante, deltaplano, trekking a cavallo, windsurf, canoa, ecc.). 3. Il sistema infrastrutturale esistente e di progetto costituito dalla rete dei percorsi alternativi (ciclabili, escursionistici, ippici, sentieristici, ecc.), ma anche della viabilità principale (mobilità su strada e su ferro), rappresenta l’elemento essenziale di relazione tra i diversi ambiti di tipologia di offerta turistica (a titolo esemplificativo si vedano i percorsi tematici ad oggi sviluppati e promossi “Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico-culturale”). Si dovranno favorire quei percorsi che, collegando i principali centri storici e di pregio e connettendosi contestualmente agli elementi di pregio e alle aree di interesse turistico, consentono di creare nuove opportunità di sviluppo. Particolare attenzione andrà rivolta alla progettazione dei nodi intermodali a supporto di tale rete, così come definiti dall’art. 40 (Nodi intermodali) delle presenti norme. 4. La Provincia sviluppa e coordina il progetto di Marketing territoriale, in attuazione degli artt.2 e 3, anche attraverso attività di comunicazione trasversale, incremento delle reti immateriali, in relazione strategica tra enti pubblici, associazioni di categoria, attori economici, cittadini e turisti. Art. 29 Settore del commercio. 1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo. 2. I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali alle disposizioni statali e regionali in materia di commercio e di urbanistica commerciale e i regolamenti di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 27/99 e s.m.i., e ai connessi regolamenti attuativi regionali. 3. Il PTC favorisce e privilegia: 47


a) la creazione di “centri commerciali naturali” nei centri storici e nel tessuto edilizio-urbanistico esistente; b) l’insediamento, nei centri storici e nel tessuto edilizio-urbanistico esistente, di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita; 4. Il PTC valuta, nel rispetto delle competenze attribuite alle Province dalla disciplina vigente, la localizzazione di grandi strutture di vendita sulla base degli indirizzi e criteri di sostenibilità sotto il profilo ambientale, infrastrutturale, economico e sociale, di cui agli articoli del Titolo I, con particolare riguardo ai seguenti contenuti: a) contenimento del consumo di suolo ai sensi dell’art.18; b) qualità edilizia e corretto inserimento paesaggistico-ambientale ai sensi dell’art.20; c) potenziali e reali impatti, anche cumulati tra loro, relativi all’accessibilità veicolare, flussi di traffico, sostenibilità e qualità ambientale ai sensi dell’art.21; d) realtà socio economica territoriale. 5. La localizzazione di insediamenti della grande distribuzione commerciale di cui alla L.R. 27/2009 e s.m., potrà essere proposta esclusivamente all’interno dei poli produttivi di I e II livello di cui alla Tav.PI.2 e attraverso il metodo della concertazione intercomunale mediante i tavoli interistituzionali di cui all’art.12, con procedure che coinvolgano tutti i Comuni contermini a quello in cui avverrà l’insediamento e quelli ricadenti nell’area di influenza dello stesso (tempi di percorrenza automobilistica pari a 20 min.= isocrona di riferimento) allo scopo di valutare l’idoneità della localizzazione in ordine ai criteri di cui al comma precedente, nonché di applicare i criteri di perequazione territoriale. 6. La localizzazione di cui al comma 5 dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni: a. programmazione della rete distributiva delle grandi strutture di vendita coerente rispetto alle caratteristiche territoriali e socioeconomiche dei diversi contesti locali, previa garanzia del soddisfacimento dei requisiti di cui all’art.25, comma 1, lett.b); b. considerare i diversi impatti dovuti alle varie tipologie di GSV in relazione al settore merceologico, privilegiando gli obiettivi di presenza per quelle operanti in settori meno impattanti e legati alle filiere produttive locali. c. minimizzare gli impatti ambientali, con particolare riferimento agli effetti indotti di incremento del traffico e alla modifica delle condizioni di utilizzo del sistema della viabilità primaria e secondaria; d. gli obiettivi di crescita della rete della grande distribuzione devono risultare coerenti ed integrati con quelli generali della rete distributiva (msv e ev), in un’ottica di miglioramento del servizio reso al consumatore-cittadino, attraverso una corretta valutazione dei possibili impatti delle nuove aperture sul sistema distributivo di servizio nei contesti territoriali svantaggiati, nei centri, e nei comuni con forte incidenza di popolazione residente oltre i 65 anni (si potrebbe eventualmente indicare la percentuale). e. indirizzare la crescita della rete distributiva verso forme che diminuiscano l’entità e la dimensione degli spostamenti giornalieri nei contesti già congestionati, anche attraverso una diffusione più capillare della media distribuzione e degli esercizi di vicinato, con particolare riferimento al 48


settore alimentare. f. stimare gli impatti sulla rete commerciale esistente con particolare riguardo a quella con funzione di servizio; g. prevedere sostanziali interventi di miglioramento infrastrutturale, paesaggistico e ambientale. 7. I Comuni interessati alla partecipazione agli accordi intercomunali propongono le ipotesi localizzative di GSV nel rispetto di quanto indicato ai commi precedenti e dovranno inoltre: • privilegiare le aree dismesse o le aree di recupero o di completamento minimizzando gli impatti ambientali, con particolare riferimento al consumo di suolo e alla riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente; • verificare la possibilità di avere spazio sufficiente per adeguare il sistema degli accessi e del raccordo con la viabilità pubblica valutando l’incidenza e l’incremento del traffico dovuti alle nuove aperture in relazione alle condizioni della viabilità urbana primaria e secondaria e in relazione alla presenza di eventuali altri attrattori di traffico in aree interferenti (ospedali, multisala, sistema complessivo delle grandi e delle medie strutture esistenti). È comunque interdetto l’insediamento di attività commerciali con “accessi diretti” lungo la viabilità di interesse provinciale e lungo la viabilità di interesse comunale ad alta frequentazione. • garantire il principio dell’invarianza idraulica nelle aree di intervento, comprensive delle superfici dei parcheggi in superficie; • minimizzare l’impatto paesaggistico, con particolare riferimento al ruolo che gli insediamenti commerciali possono assumere nella formazione dei paesaggi urbani e agli effetti che possono determinare nella percezione di quelli naturali; • garantire interventi di attuazione della R.E.M. a scala provinciale per la creazione, il ripristino o mantenimento di corridoi ecologici e naturali all’interno delle aree di intervento. 8. La conclusione positiva di Accordi di Programma o Accordi di pianificazione con la Provincia è condizione necessaria per la convocazione della Conferenza dei Servizi prevista dall’art. 15 della L.R. 26/99 e s.m.i. per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio. 9. I Comuni sono tenuti in sede di VAS e/o VIA e, con livelli di affinamento progettuale, a verificare che sussistano le condizioni di sostenibilità socio-economica, ambientale e territoriale degli interventi, dimostrando la esistenza di adeguati bacini d‘utenza, in aree dotate dei necessari requisiti di accessibilità riscontrabili da approfonditi studi sui flussi di traffico attuali ed indotti a seguito della trasformazione. Qualora gli interventi risultino attuabili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, si dovranno individuare, in proporzione all’impatto, misure di mitigazione e compensazione degli interventi stessi. CAPO IV – SISTEMA AGRICOLO e NATURALE Art. 30 - Direttive per la salvaguardia ed il potenziamento della biodiversità e per la conservazione delle risorse ambientali nelle aree agricole e montane. 49


1. Le direttive individuano le azioni minime necessarie per assicurare e promuovere la tutela, il potenziamento ed il riequilibrio nonchè lo sviluppo delle risorse e dei valori ambientali secondo i caratteri e le specificità delle strutture ambientali complesse. Le direttive costituiscono anche parametro di valutazione della sostenibilità delle iniziative e delle azioni dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio provinciale. A tal fine la Provincia promuove un programma di monitoraggio dei componenti della diversità biologica e degli ecosistemi, sulla base degli indicatori contenuti nel Rapporto Ambientale per la V.A.S. del Piano. 2. La corretta e permanente manutenzione del territorio, al fine della prevenzione del rischio idrogeologico, costituisce uno degli obbiettivi primari delle direttive. A tal fine la Provincia promuove e gestisce -nell’ambito del SIT- un programma di monitoraggio sullo stato di conservazione e di manutenzione del proprio territorio. 3. I settori rilevanti al fine di dare attuazione alle direttive sono quelli: del ciclo integrato dell’acqua e della difesa del suolo, della protezione civile, dell’agricoltura, dei rifiuti, dell’inquinamento, della rete ecologica regionale e provinciale. 4. Al fine di limitare le esternalità negative e produrre esternalità positive per l’ambiente, il P.T.C. riconosce ed incentiva per gli aspetti di competenza, l’applicazione del Campo di “Condizionalità” per garantire il rispetto e la salvaguardia ambientale, nonché prerequisito di accesso ai finanziamenti agricoli anche in previsione della nuova Politica Agricola Comune (P.A.C. 2014-2020). 5. Gli impegni applicabili a livello di singola azienda agricola sono quelli descritti e contenuti nella D.G.R. n.232 del 27/02/2012, e relativi allegati. Essi rappresentano le misure minime di conservazione e protezione del suolo dall’erosione, di mantenimento della sostanza organica, di mantenimento della struttura del suolo, dei livelli di mantenimento, ed infine della protezione e gestione delle risorse idriche. 6. In fase attuativa gli interventi in tali zone danno concreta attuazione agli obiettivi da perseguire con le seguenti azioni da intraprendere: a) incentivazione della riqualificazione delle aree agricole di montagna attraverso lo sviluppo dell’agriturismo (interconnessione produzione agricola di qualità e turismo), la valorizzazione, l’accrescimento e la diversificazione dell’offerta ricettiva; b) sviluppo del sistema dei servizi strettamente necessari a supporto dell’attività turistica; c) recupero del patrimonio abitativo e rurale; d) controllo e - contenimento della pressione ambientale dovuta al carico turistico. e) programma delle incentivazioni dell’agricoltura biologica nelle aree coltivate. f) attuazione ed incentivazione degli interventi di manutenzione e di recupero degli insediamenti e della viabilità minore di montagna. g) incentivazione degli interventi di manutenzione e di recupero di impluvi , di torrenti e sorgenti. h) promozione, attuazione ed incentivazione degli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua e di rinaturalizzazione del relativo contesto. 50


i) incentivazioni volte a garantire la presenza e la permanenza degli insediamenti e delle attività nelle aree montane. Art. 31 Aree agricole e valori naturalistico - vegetazionali 1. Nelle aree agricole sono promosse ed incentivate attività connesse alla buona conduzione agronomica dei suoli, anche mediante concertazioni, convenzioni ed accordi con le autorità competenti, al fine di garantire la più ampia attuazione dei criteri di cui alla D.G.R.n.232/2012, concernente “ Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune nella Regione Marche.” 2. Al fine di garantire adeguato sostegno agli operatori agricoli ed alle imprese agricole sul territorio, per l’accesso ai contributi di cui al comma 1, la Provincia, per quanto di competenza: a) garantisce il necessario coordinamento nelle azioni volte al raggiungimento dei requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali (Criteri di Gestione Obbligatori). b) promuove l’uso sostenibile dei terreni agricoli evitando il degrado ambientale, promuove azioni di contrasto all’abbandono della produzione e delle terre agricole, anche attraverso forme di riduzione delle tariffe di utenza e dei contributi di bonifica e con azioni di sensibilizzazione nei confronti delle BCAA (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali). 3. In particolare valgono le seguenti prescrizioni: a) riqualificazione ecologico-produttiva del paesaggio rurale con la salvaguardia ed il potenziamento degli elementi diffusi del paesaggio agrario; b) riduzione dell’input chimico e mantenimento e/o incremento della sostanza organica nei terreni e, nel rispetto del ‘Codice di Buona Pratica Agricola”, mirate al contenimento dell’inquinamento da nitrati che l’uso non oculato dei concimi minerali a base di azoto può produrre; c) conservazione del suolo con particolare riferimento a scelte di successioni colturali e di tecniche di lavorazione e coltivazione collegate ad un’appropriata gestione dei residui colturali, curando le sistemazioni idraulico-agrarie che risultano fondamentali nella regimazione delle acque sia superficiali che profonde; d) nelle terre della media e alta collina ancora coltivate e a rischio di erosione, le tecniche di sistemazione e lavorazione dovranno contemperare l’interesse della produzione con la necessità della difesa del suolo e della protezione del territorio a valle, attraverso il mantenimento in efficienza delle reti di colatura e di drenaggio, salvaguardando e potenziando la naturalità del paesaggio agrario e gli elementi diffusi quali siepi filari, macchie fra i campi, vegetazione igrofila e ripariale; e) E’ vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque intercettate. Qualora l’intervento previsto comporti l’interruzione e/o l’intercettazione della rete di deflusso delle acque superficiali si debbono prevedere ed attuare soluzioni ed opere atte a garantire il mantenimento dell’efficienza della rete stessa. f) Al fine di evitare gli effetti dannosi dello scorrimento delle acque superficiali non regimentate sui versanti la cui pendenza supera il 15%, nei terreni coltivati si dovranno predisporre sistemi di 51


regimazione delle acque meteoriche costituiti da canalette e fossi di scolo che recapitino le acque intercettate nella rete di deflusso naturale evitandone lo spargimento casuale. g)Al fine di evitare gli effetti dannosi dello scorrimento delle acque superficiali non regimentate sui versanti la cui pendenza supera il 15%, nei terreni coltivati prospicienti le strade dovranno essere mantenute e/o create fasce di vegetazione arborea e/o arbustiva. Per le stesse finalità le strade pavimentate dovranno prevedere sistemi di captazione delle acque meteoriche intercettate dalle superfici impermeabili con recapito nella rete di scolo esistente. h) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti i) introduzione di “fasce tampone” lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi, corsi d’acqua (standard 5.2 All.B DGR n.232/2012); l) riduzione e minimizzazione degli impatti e di ogni fonte di inquinamento (acustico, visuale, atmosferico) per le attività zootecniche producenti impatti negativi. Art. 32 Censimento dei fabbricati in zona agricola 1. I Comuni che non siano già dotati di censimento dei fabbricati nelle zone agricole ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della L.R. 13/1990, nonché dell’art.15 delle N.T.A. del P.P.A.R.., effettuano tale adempimento nell’ambito del Piano Regolatore Generale sulla base della scheda allegata al P.T.C. 2. Le operazioni di censimento dovranno classificare gli edifici sulla base delle caratteristiche tipologico architettoniche secondo le seguenti categorie: A1) fabbricati di assoluto valore architettonico che conservano sostanzialmente integri i caratteri tipologici e formali dell’impianto edilizio originario, nonché i caratteri della cultura materiale che ha espresso i manufatti; A2) fabbricati rurali tipici, rappresentativi delle tipologie classiche dell’agricoltura marchigiana; B) fabbricati originariamente significativi, in quanto prodotti dalla stessa cultura che connota i fabbricati della categoria A), ma che hanno subito interventi modificativi di alcuni caratteri tipologici ed architettonici originari, ovvero manufatti più recenti che, per il loro inserimento nel contesto paesaggistico - ambientale, ne diventano un elemento caratterizzante indispensabile; C) fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1945 e privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti, nonché eventuali altri fabbricati comunque privi di caratteristiche meritevoli di tutela di cui alle categorie precedenti. 3. Per i fabbricati della categoria C è prevista una scheda di censimento semplificata. 4. Sulla base delle operazioni di censimento gli strumenti urbanistici generali comunali dettano le norme di tutela individuando, ove necessario, norme specifiche per la conservazione e valorizzazione dei particolari architettonici e tipologici presenti nei singoli edifici. 5. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere effettuati, per i comuni che non abbiano ancora adottato il P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R., in tale sede. In tutti gli altri casi non saranno ammesse varianti di alcun tipo agli strumenti urbanistici generali comunali che interessino 52


zone agricole, se non accompagnate dall’assolvimento di tali adempimenti. Art. 33 -Interventi sui fabbricati esistenti 1. Per i fabbricati di categoria A) di cui all’art. 17 sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, finalizzati a renderli più funzionali ed a migliorarne le caratteristiche igieniche, nonché gli interventi che, pur rientrando nell’ambito della ristrutturazione edilizia, non alterino le caratteristiche sia interne che esterne meritevoli di tutela individuate nelle relative schede di censimento. 2. Per i fabbricati di categoria B) sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati ad eliminare od armonizzare le caratteristiche tipologiche ed architettoniche incongrue individuate nelle relative schede di censimento. 3. In nessun caso è ammessa la demolizione e ricostruzione di tali edifici. 4. L’eventuale ampliamento dei fabbricati delle categorie A) e B) è concesso nei limiti di cui all’art. 15 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13, soltanto se espressamente previsto dalla specifica normativa di Piano ed a condizione che nelle relative schede di censimento siano individuate precise indicazioni di carattere localizzativo, tipologico e formale. 5. In relazione alle categorie A) e B) è vietata, ad eccezione degli ampliamenti di cui al comma 4, qualsiasi nuova costruzione all’interno del perimetro di rispetto paesaggistico individuato con la scheda di censimento. 6. Per i fabbricati di categoria C) sono consentiti tutti gli interventi edilizi. 7. Nei Comuni che ai sensi del comma 6 dell’articolo precedente decidano di non adeguare il censimento, per i fabbricati di categoria A) e B) sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, finalizzati a renderli più funzionali e a migliorarne le caratteristiche igieniche, nonché gli interventi edilizi minori per i quali la legge prevede la denuncia di inizio attività. 8. Fino alla approvazione del censimento Comunale, per tutte le categorie dei fabbricati esistenti in zona agricola è ammesso soltanto l’intervento di cui al comma precedente.

TITOLO IV - SISTEMA INTEGRATO DELLE RETI: Naturali e Infrastrutturali Art. 34 Attuazione della Rete Ecologica Marchigiana (R.E.M.). 1. La Provincia persegue il contenimento del consumo e del depauperamento dei suoli agricoli e 53


delle aree arborate e naturali; promuove iniziative concertate con gli altri enti locali interessati e con la Regione, al fine di conseguire i seguenti obiettivi: a) lo sviluppo delle capacità e delle funzioni ecologiche e naturalistiche delle attività agricole e della silvicoltura; b) la riduzione delle pressioni sull’ambiente naturale, con specifico riguardo alle componenti ambientali costituite dall’aria, dall’acqua e dalla vegetazione; c) l’incremento della capacità di stoccaggio del carbonio mediante la promozione di iniziative volte alla compensazione delle emissioni di CO2, di eventi ed attività proprie dell’ente o degli enti locali e la promozione delle attività di gestione ottimale delle aree forestali d) l’attuazione della R.E.M. a scala provinciale 2. Nei territori boscati rispondenti ai requisiti della legge forestale regionale n 6/2005 è esclusa la nuova edificazione, nonché l’impermeabilizzazione dei suoli, eccezion fatta per la realizzazione di opere funzionali alla sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi, e le attrezzature a servizio degli impianti esistenti o previsti dalla pianificazione/programmazione di settore: eventuali trasformazioni possono essere consentite unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative e devono comunque prevedere forme di compensazione ed invarianza idraulica secondo quanto previsto dagli articoli precedenti. In particolare, oltre a quanto indicato dal PPAR e dalla legge forestale regionale, sono da tutelare e incrementare: b) le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco presenti in contesti territoriali a basso indice di boscosità (aree planiziali e periurbane); c) le formazioni boscate plurispecifiche per la loro funzione di “pozzi” di carbonio e per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da bassi coefficienti di boscosità; d) le formazioni boscate plurispecifiche per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da basso indice di boscosità; e) i boschi costituenti habitat d’interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, 3. Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano in territori montani caratterizzati da un’estesa copertura forestale, ovunque localizzati, la compensazione di cui potrà consistere in un rimboschimento con specie autoctone di provenienza locale da effettuarsi in aree della rete ecologica situate nella pianura del medesimo bacino idrografico interessato dal progetto con una priorità per le fasce perifluviali e per i corridoi ecologici di pianura. Qualora il bacino idrografico interessato dall’opera sia oggetto di un Contratto di Fiume gli interventi di compensazione devono ricadere prioritariamente nelle zone ivi individuate. 4. Gli interventi di compensazione sono effettuati mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, e si applicano anche nei seguenti casi: a) per superfici d’intervento inferiori a 500 metri quadrati; b) per interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio, all’impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all’imboschimento dell’area considerata. 54


5. Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti sottopongono ad idonea tutela ed alla salvaguardia della biodiversità e realizzazione della rete ecologica locale le formazioni arboree a basso indice di boscosità affinchè le formazioni medesime contribuiscano con la loro presenza all’identità del territorio interessato. 6. Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le relative varianti disciplinano con idonea normativa gli interventi edilizi nel territorio agricolo al fine di promuovere e garantire una qualità del prodotto edilizio coerente con i caratteri dell’ambiente in cui è localizzato l’intervento ed atta a contribuire all’identità del territorio medesimo. Art. 35 La rete ecologica provinciale 1. Le reti ecologiche sono un importante strumento per la conservazione della biodiversità e per lo sviluppo sostenibile del territorio. 2. La rete ecologica provinciale comprende l’insieme delle unità ambientali o paranaturali e le aree con diverso tipo di protezione stabilita da normative europee, nazionali e regionali (Parchi, Riserve, SIC, ZPS, Rete Natura 2000, P.P.A.R., ecc.) tra loro connesse in modo da creare sinergie positive per garantire la continuità degli habitat e favorire un riequilibrio degli ambienti provinciali e quindi il loro funzionamento. 3. La rete ecologica si articola in nodi, costituiti da aree naturali o semi-naturali con il ruolo di “serbatoi di biodiversità”, e da elementi lineari naturali o semi naturali che ne permettono il collegamento fisico come le zone umide, i parchi di ville, le aree boscate, i corsi d’acqua naturali e artificiali, i prati, pascoli e incolti, le siepi, i filari e viali alberati, gli agroecosistemi con valenza ecologica, le greenways (strade, piste ciclabili e percorsi da cui godere l’ambiente circostante). 4. Il P.T.C., al fine di fornire uno scenario per il riequilibrio dell’ecosistema ed un modello di sviluppo sostenibile e di gestione integrato dell’ambiente e del territorio, persegue i seguenti obiettivi generali (della programmazione e della pianificazione provinciale e comunale dei Piani Regolatori): a. promuovere un miglioramento della qualità ambientale nel suo complesso; b. favorire l’equilibrio tra sviluppo economico e conservazione dell’ambiente attraverso l’integrità dell’ecosistema, il perseguimento dell’efficienza economica, il raggiungimento di una maggiore equità sociale, sia intragenerazionale, sia intergenerazionale; c. garantire l’interazione dinamica e positiva delle componenti dei diversi ecosistemi; questa comprende sia relazioni tra specie diverse (predazione, pascolo, …..) sia all’interno della stessa specie (riproduzione, cooperazione), che favoriscono l’interscambio delle informazioni genetiche; d. favorire l’interscambio tra le aree naturali relitte (cioè dei residui antichi ecosistemi naturali prima dell’antropizzazione) consentito dalla struttura ramificata in nodi e corridoi; e. promuovere il ripristino di siepi e filari alberati tra le colture e l’uso di pratiche colturali adeguate al fine di mitigare la semplificazione ecologica che è seguita all’avvento dell’agricoltura industriale; 55


f. incentivare le attività agricole “compatibili” cioè condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale, nonché le opere di “conservazione e di restauro ambientale del territorio”. Obiettivi specifici di programmazione provinciale: a) messa a punto di un quadro organico, in evoluzione e facilmente aggiornabile, dell’attuale sistema di competenze gestionali operanti sul territorio provinciale; b) individuazione delle strategie e delle azioni in corso da parte dei diversi Assessorati della Provincia e degli altri Enti territoriali, relativamente ai temi della riqualificazione ambientale, della protezione e miglioramento naturalistico; c) costruzione di una carta di sintesi (tramite GIS) in grado di rendere conto in maniera dettagliata, a livello provinciale, sia della struttura della rete che di tutte le analisi, le azioni e i progetti intrapresi e in corso di definizione e/o gestione; d) individuazione di modalità e obiettivi a breve-medio termine per avviare azioni di coordinamento delle competenze tra i diversi Servizi dell’Amministrazione Provinciale e tra la Provincia e altri Enti (Regione, Autorità di Bacino, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, Comuni, ecc.) per lo scambio di informazioni, l’individuazione di strategie e progetti comuni o coordinati sui temi e le questioni in oggetto; e) messa a punto di una guida per la manutenzione, la riqualificazione o la costruzione di zone ad elevata valenza naturalistico-ambientale : “Linee-guida per l’attuazione dei Contratti di Fiume”. f) riconoscimento del progetto provinciale denominato “Linee guida strategiche per lo sviluppo integrato della Valdaso Distretto Rurale”, i cui principi verranno estesi gradualmente all’intero territorio provinciale. Art. 36 Disposizioni generali per la rete della mobilità 1. Il PTC indica nella Tav.PR.1 (Sistema integrato delle reti) le previsioni dei nuovi tracciati, degli ampliamenti, dei potenziamenti e degli interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie di interesse sovra-comunale e della rete ferroviaria. I Comuni, nell’adeguamento al PTC dei propri strumenti urbanistici e/o nelle relative varianti, dovranno recepire e tenere conto delle previsioni del sistema delle infrastrutture. 2. Nuove previsioni o nuove attuazioni di viabilità comunale destinate a collegarsi o comunque ad interessare la rete prevista alla Tav. PR.1 (Sistema integrato delle reti ) del PTC dovranno essere verificate quanto alla loro coerenza e funzionalità con il sistema del PTC attraverso appositi atti di co-pianificazione (accordo di programma, ecc.). 3. Dalla data di adozione del PTC i Comuni non possono adottare varianti ai propri strumenti di pianificazione che contengano previsioni in contrasto e/o non compatibili con le indicazioni del presente Piano. 4. Le previsioni di sviluppo urbanistico contenute negli strumenti urbanistici generali comunali debbono essere accompagnate dalla definizione del sistema della viabilità, comprendente sia gli assi 56


di collegamento portanti interni, sia il loro sviluppo ed allaccio con gli assi esistenti e di progetto, tanto a livello urbano quanto a livello extra urbano. 5. La definizione del sistema della viabilità di cui al comma precedente è preceduta da verifiche di sostenibilità ambientale e di inserimento paesistico-ambientale. 6. I Comuni, in sede di pianificazione, devono individuare gli insediamenti ad alto potenziale di attrazione di domanda di trasporto, e le aree residenziali ad alto potenziale di generazione di domanda di trasporto. Per tali aree gli strumenti di pianificazione dovranno favorire sistemi di trasporto collettivo e pubblico, ove possibile su rotaia, anche attraverso l’individuazione di interventi specifici e comunque assicurando che le previsioni insediative siano assistite da adeguate infrastrutture. 7. Il PTC si adegua ai programmi regionali in materia di viabilità con particolare riferimento al prolungamento della 3^ corsia dell’autostrada A14 e agli interventi previsti nei Piani triennali della viabilità di interesse regionale. Art. 37 Classificazione funzionale della rete stradale 1. Il PTC nel progetto delle reti individua anche i livelli funzionali della viabilità sovra-comunale, ai sensi e per gli effetti del DM 5.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 2. La classificazione dovrà essere rispettata in sede sia di formazione degli strumenti urbanistici comunali e di pianificazione in genere, sia di attuazione e di gestione della viabilità. 3. I Comuni potranno proporre la ridefinizione dei livelli funzionali, nel rispetto degli obiettivi generali del presente Piano e di quelli specifici del sistema. 4. Il PTC prevede la riclassificazione della rete viaria provinciale, sulla base delle indagini sui flussi attuali di traffico e delle indagini origine-destinazione, il tutto in coerenza con gli obiettivi di riequilibrio e sviluppo fissati dal PTC. Quanto alla viabilità di interesse nazionale, interregionale e regionale, il PTC assume le ipotesi del PIT. Relativamente alla viabilità di interesse interprovinciale, provinciale (principale e secondaria) e comunale, il PTC, secondo il livello di interesse e la funzione della strada, propone la seguente classificazione: 1.Viabilità di interesse nazionale (autostrada A14, , s.s.Adriatica n°16). 2. Viabilità di interesse regionale (Mezzina, Mare-Monti) 3. Viabilità di interesse interprovinciale (Strade prov.li Vallive) 4. Viabilità di interesse provinciale (Il resto della viabilità prov.le) Art. 38 Disposizione sulla progettazione e costruzione delle infrastrutture lineari 1. In sede di progettazione di nuove infrastrutture lineari o intersezioni stradali ed in sede di 57


adeguamento di infrastrutture o intersezioni esistenti dovranno essere garantiti: a) gli opportuni percorsi ciclabili protetti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e dalla vigente normativa regionale; b) l’adeguamento delle infrastrutture di supporto al trasporto pubblico locale (fermate, aree logistiche, nodi intermodali di scambio) che dovessero eventualmente interferire con il progetto. c) l’attuazione della R.E.M. a scala provinciale e comunale ai sensi dell’art. 35 a garanzia della sostenibilità ambientale degli interventi. d) il recepimento dei contenuti di cui al manuale ISPRA-ATAP n. 65.5/2010 “L’inserimento paesaggistico delle infrastrutture stradali: strumenti metodologici e buone pratiche di progetto”, in fase di progettazione ed attuazione. Art. 39 Rete ferroviaria 1. I Comuni interessati da tracciati ferroviari e dalla previsione del servizio “Metropolitana leggera di Superficie” individuata nella Tav.PR.1) dovranno coordinarsi, in occasione della pianificazione, o comunque su iniziativa dell’Amministrazione regionale e provinciale, attraverso i tavoli interistituzionali di cui all’art.9, per l’individuazione di aree strategiche destinate alle strutture di supporto al sistema ferroviario, quali spazi per la logistica, aree di parcheggio scambiatore, relativi accessi e quant’altro necessario. 2. La rappresentazione cartografica di tali infrastrutture costituisce esclusivamente un’indicazione rispetto all’ubicazione effettiva delle infrastrutture e dei servizi necessari, i quali andranno definiti e valutati, d’intesa con la Regione e i Comuni, nella fase di studio di fattibilità nonché di progettazione preliminare e definitiva. 3. Il PTC individua e riconosce il tratto della ex Ferrovia “Amandola-P.S.Giorgio, per il quale la Provincia promuove e sostiene azioni e progetti di riqualificazione, anche funzionale, nonché interventi di valorizzazione. Art. 40 Nodi intermodali 1. Il PTCP individua nella Tav. CR.1/c i nodi intermodali nei quali realizzare l’inter-scambio fra sistemi di trasporto pubblici e privati, ivi comprese la mobilità ciclabile e pedonale. I Comuni interessati da tale previsione dovranno recepire nei propri strumenti di pianificazione le aree da destinare a questa funzione. 2. Il piano individua tre tipologie di nodo intermodale: a) Nodi di interscambio ferro-gomma: rappresentano le aree logistiche con la funzione prevalente di effettuare lo scambio di merci e persone tra ferrovia, trasporto pubblico locale e trasporto privato; b) Nodi di interscambio gomma-gomma (autoporti, ecc.): di estensione minore rispetto ai primi, hanno la funzione prevalente di scambio fra trasporto privato su gomma e trasporto pubblico su gomma, sia per la movimentazione delle merci sia per la mobilità di passeggeri; la funzione di 58


autoporto è demandata ai nodi di interscambio ferro-gomma citati alla lettera precedente; c) Parcheggi scambiatori: di estensione minore rispetto ai nodi descritti alle lettere precedenti, essi hanno la principale funzione di realizzare l’interscambio fra trasporto su gomma, sia pubblico sia privato, con particolare attenzione alla mobilità turistica (mobilità ciclopedonale, sentieristica). 3. La rete dei nodi intermodali dovrà integrarsi anche con le previsioni dei centri logistici individuati sul territorio provinciale e negli Ambiti (poli) produttivi intercomunali. Art. 41 Eliporti e aviosuperfici 1. Il PTC individua nella Tav CR .1/c le aviosuperfici e gli eliporti in essere sul territorio provinciale, da potenziare e qualificare conformemente anche a quanto stabilito dalla normativa regionale di settore. 2. I Comuni interessati da tali previsioni, congiuntamente alla Provincia attraverso gli accordi di pianificazione di cui all’art.7, disciplinano le modalità di gestione e, dove necessario, di riorganizzazione di tali aree e degli spazi circostanti, con particolare attenzione alla loro connessione alla rete dei trasporti di interesse sovracomunale. Art. 42 Mobilità ciclistica e pedonale 1. Il PTC individua nella Tav.PR.2 i tracciati degli itinerari ciclabili di interesse sovra-comunale, differenziando quelli esistenti da quelli di progetto. I Comuni nell’adeguamento al PTC dei propri strumenti urbanistici, generali ed attuativi, o nelle varianti, dovranno recepire ed attuare in via prioritaria le previsioni di tali itinerari. È possibile proporre modifiche ai tracciati previsti a condizione che siano assicurate le funzioni di collegamento indicate nel PTC e che sia dimostrato che tali modifiche costituiscono un miglioramento dell’opera sotto i profili funzionali ed ambientali. 2. I Comuni nei propri strumenti urbanistici attuativi dovranno definire la rete dei percorsi ciclabili e pedonali di livello comunale con lo scopo di correlare prioritariamente la rete ciclabile sovracomunale (provinciale, regionale, nazionale): a) alle stazioni ferroviarie e fermate principali del trasporto collettivo extraurbano; b) ai servizi urbani di base, con particolare riferimento a scuole, centri civici e sociali, complessi commerciali; c) ai parchi urbani, parchi fluviali e complessi sportivi; d) ai centri direzionali e aree produttive. 3. I Comuni, in fase di progettazione di nuovi interventi viabilistici per i quali sia prevista per legge la realizzazione di marciapiedi e piste ciclabili (possibilmente in sede propria), dovranno considerare la possibilità del loro collegamento funzionale alla rete ciclabile esistente anche prevedendo, ove necessario, piste parallelle, sottopassi o sovrapassi, ecc. 59


Art. 43 Sviluppo delle reti e dei servizi telematici 1. Il PTCP riconosce come strategico l’obiettivo di una accelerazione dello sviluppo dei servizi telematici e delle reti immateriali nel territorio provinciale, intendendo favorire il più vasto e libero accesso alle moderne tecnologie e infrastrutture di comunicazione e di conoscenza. 2. A tale fine la Provincia promuove iniziative finalizzate a conoscere: a) la situazione dettagliata della distribuzione della rete dei servizi telematici sul territorio individuando le aree di forte criticità scoperte (aree urbane, aree industriali/artigianali, aree a valenza turistica); b) le esigenze espresse dai soggetti pubblici e dalla domanda privata (comunità locali, famiglie, imprese). 3. La Provincia promuove un coordinamento con i Comuni ed i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione e gestione delle reti che avrà lo scopo di: a) individuare le priorità di azione, i tempi e i soggetti coinvolti per l’implementazione delle reti telematiche sul territorio provinciale; b) favorire la realizzazione di una infrastruttura a banda larga a livello di comunità locali, applicando il principio del partenariato pubblico-privato e tendo conto della parità di accesso al servizio; c) evitare la frammentazione degli interventi e la duplicazione delle infrastrutture esistenti, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e delle esigenze degli utenti. Art. 44 Disciplina della rete energetica: indirizzi e coordinamento. 1. In sede di revisione del proprio regolamento edilizio i Comuni recepiscono le indicazioni contenute nel P.E.A.R. finalizzate al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale: esse possono essere specificate in indirizzi più dettagliati in base al tipo di intervento ed alla specificità locale. 2. Negli interventi finalizzati alla produzione di energia, laddove l’utilizzo delle fonti energetiche dovesse interessare più Comuni, si dovrà ricorrere allo strumento della concertazione e copianificazione ai sensi degli artt.8 e 12. 3. La Provincia promuove il coinvolgimento di una pluralità di soggetti quali gestori di servizi pubblici e privati, Enti locali e di bacino per il coordinamento di politiche comuni per una gestione delle fonti energetiche, anche rinnovabili, a livello provinciale. 4. La concertazione dovrà trovare concreta attuazione nella redazione del Piano Energetico Provinciale (PEP) che, in accordo con la pianificazione energetica statale e regionale, provvederà a promuovere: a) la divulgazione di una cultura sul risparmio energetico attraverso molteplici interventi che spazieranno da un uso più razionale degli impianti tecnologici alla diffusione della cogenerazione e del teleriscaldamento, alla ottimizzazione energetica, alla certificazione energetica in campo edilizio, 60


ecc.; b) la realizzazione di impianti per l’utilizzo delle diverse energie rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, biomasse, idroelettrico, geotermico, eolico), facendo proprio l’obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale così che l’energia prodotta sia disponibile prioritariamente per gli utenti prossimi al luogo di installazione dei nuovi impianti, mentre la biomassa dovrà provenire preferibilmente dalla filiera locale; c) criteri di dimensionamento e localizzazione dei nuovi impianti che soddisfino il miglioramento complessivo dell’ecosistema provinciale, l’inserimento paesaggistico e la produzione energetica, anziché l’ottimizzazione della sola produzione; d) la verifica, anche attraverso l’uso di idonei indicatori ambientali di cui al Rapporto Ambientale del PTC (Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica), affinchè contribuiscano a diminuire le pressioni esercitate sulle diverse risorse non rinnovabili e a migliorare lo stato delle risorse ambientali, sia all’interno che all’esterno del territorio provinciale; e) lo sviluppo di risorse energetiche locali, quali quelle rinnovabili e quelle derivanti dai rifiuti anche a valle della raccolta differenziata nei cicli urbani; f) lo sviluppo, l’innovazione tecnologica e gestionale per la produzione, distribuzione e consumo dell’energia; g) la minimizzazione dell’impatto ambientale dell’attività di produzione,trasporto, distribuzione e consumo di energia nonché la sostenibilità ambientale e l’armonizzazione di ogni infrastruttura energetica con il paesaggio e il territorio circostante.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 45 Disciplina dell’attività di pianificazione nelle more dell’approvazione e salvaguardia del PTC 1. Al fine della salvaguardia del PTC, a decorrere dalla data della sua adozione e fino alla sua entrata in vigore e, comunque, non oltre cinque anni dall’adozione stessa, opera il regime di salvaguardia degli strumenti di pianificazione di cui alla L. 3 novembre 1952, n. 1902 e L.R.n.34/92 e s.m., art.38. 2. Le disposizioni del presente piano non si applicano nel caso di PRG e loro varianti già adottati ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della l.r. 34/1992, ovvero che riguardino programmi o progetti già oggetto di finanziamenti pubblici, o per i quali è stato emesso il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 3. Eccettuati i casi di cui al comma 2 i Comuni sospendono ogni determinazione in ordine alle domande volte a conseguire l’autorizzazione all’esecuzione di interventi o l’approvazione di piani attuativi che risultino in contrasto con le presenti norme. 4. Ad avvenuta approvazione del PTC, la competente autorità comunale respinge le domande 61


relative ad interventi in contrasto con le prescrizioni e con le norme suddette. 5. La salvaguardia non può essere protratta per un periodo eccedente i cinque anni dalla data di adozione definitiva del PTC. Art. 46 Disciplina dell’aggiornamento e adeguamento del PTC e correzione di errori materiali 1. Il PTC ha valore a tempo indeterminato. 2. Non costituiscono varianti al PTC e quindi non sono soggette alle relative procedure: a) le modifiche alle previsioni infrastrutturali di cui al Quadro Progettuale delle reti ed ai relativi tracciati, derivanti dall’approfondimento progettuale delle medesime previsioni, purché siano approvate dagli organi di competenza d’intesa con la Provincia; b) le scelte pianificatorie all’interno di strumenti urbanistici comunali (generali e attuativi) concertati ai sensi degli art.8-9-12 che costituiscano approfondimento sul territorio delle scelte progettuali del PTC e che comportino variazioni non in contrasto con gli obiettivi e le politiche della pianificazione provinciale; c) le variazioni di adeguamento a sopravvenute disposizioni normative (regionali e nazionali) o ad atti amministrativi di maggior specificazione e/o interpretazione; d) Piani di settore di competenza della Provincia non in contrasto con gli obiettivi e le politiche della pianificazione provinciale; e) l’aggiornamento dei dati e delle informazioni di analisi dello stato di fatto del territorio e dell’ambiente provinciale, contenuti nel Quadro Conoscitivo del PTC; f) le interpretazioni autentiche alle presenti norme e agli altri elaborati date dal Consiglio Provinciale (Gestione del PTC e strumenti informativi e procedurali), su conforme parere dell’Ufficio di Piano. 3. Eventuali correzioni al presente PTC conseguenti ad errori materiali sono apportate con specifico Decreto del Presidente della Provincia, previo parere tecnico dell’Ufficio di Piano.

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