Associazione Nazionale Operatori Sociali e Sociosanitari ANOSS – Sezione regionale della PUGLIA Regolamento di gestione ARTICOLO 1 Costituzione e sede E’ costituita la sezione della Regione PUGLIA dell’associazione denominata “Associazione nazionale degli operatori sociali e socio-sanitari”. La costituzione è avvenuta in data 6 settembre 2011 a seguito di regolare deliberazione dell’assemblea degli iscritti nella regione Puglia. La sezione regionale dell’associazione ANOSS è retta dallo statuto vigente dell’associazione nazionale e dal presente regolamento. Il Consiglio Direttivo ha sede in Altamura , c/o la RSSA “c.d.c. Madonna del Buoncammino s.r.l.”, contrada Torre La Macchia sn. Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento si deve far riferimento al vigente statuto dell’associazione nazionale. ARTICOLO 2 Scopi associativi La sezione della Regione PUGLIA dell’ANOSS mantiene caratteri e scopi dell’associazione nazionale e, oltre all’assenza di fini di lucro, conferma in particolare, quale associazione di promozione sociale, i seguenti scopi: • promuovere la conoscenza ed il dibattito attorno alle tematiche della programmazione e della organizzazione dell’assistenza sociale e socio-sanitaria nonché degli aspetti della amministrazione e della assistenza ad essi associati; • promuovere e diffondere una cultura assistenziale e socio-sanitaria basata sulla centralità della persona, sull’attenzione ai suoi bisogni e sulla prevenzione e promozione sociale con una logica progettuale che veda l’operatore partecipe e protagonista in un rapporto attivo di ascolto, conoscenza e servizio, valorizzando i principi della domiciliarità, della sussidiarietà e della rete familiare; • promuovere, al fine di una più ampia tutela del diritto dei cittadini alla salute, l’integrazione e la collaborazione fra tutte le professionalità che operano nel settore sociale e socio-sanitario; • promuovere ed organizzare la preparazione culturale degli associati e delle persone interessate attraverso convegni e altri interventi formativi su specifici argomenti; • collaborare con le istituzioni al fine di promuovere la realizzazione di un Welfare moderno, efficiente ed inclusivo. L'associazione potrà prestare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini, mantenendo sempre, tuttavia, la propria completa indipendenza dagli organi di governo, degli enti locali, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono volte dall'Associazione nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, prevalentemente tramite le prestazioni volontarie, libere e gratuite dei propri aderenti. Nel caso di grandi manifestazioni afferenti le iniziative inerenti gli scopi istituzionali, l’associazione potrà avvalersi di prestazioni volontarie libere e gratuite di non associati.
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L’associazione, peraltro, nei casi di particolare necessità stabiliti dalla Legge 383/2000 e dalla Legge regionale 39/2007, potrà avvalersi di prestazioni lavorative, anche ricorrendo ai propri associati. ARTICOLO 3 Soci, ammissione e decadenza Nella sezione pugliese dell’ANOSS si prevedono due tipologie di soci: i soci ordinari e i soci onorari. Il socio ordinario è tenuto a pagare la quota associativa stabilita dalla Direzione nazionale, mentre i soci onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota e vengono nominati a norma del vigente Statuto. I soci sono residenti o svolgono la propria attività lavorativa in un comune della regione Puglia; associati appartenenti ad altre regioni possono partecipare alle attività della sezione senza diritto di voto in assemblea. L’ammissione dei soci avviene a seguito di apposita domanda contenente l’impegno a rispettare lo Statuto dell’associazione, le disposizioni della Direzione Nazionale e il presente regolamento. L’ammissione viene formalmente effettuata con atto del Direttivo e ha efficacia immediata. Decade da membro dell'associazione il socio che: a) presenti domanda di dimissioni. La domanda di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo regionale ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso se presentata almeno tre mesi prima; b) non presenti più i requisiti richiesti per appartenervi ovvero quando ricorrano gravi motivi. Il provvedimento di esclusione viene assunto dal Consiglio Direttivo regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio. ARTICOLO 4 Organi della sezione PUGLIA Organi regionali dell'associazione sono: a) Assemblea regionale dei soci b) Consiglio Direttivo della Regione Puglia c) Presidente d) Vicepresidente e) Segretario f) Tesoriere L'assemblea generale è composta dai soci ordinari e onorari: ogni socio ha diritto ad un voto. Essa è convocata in seduta ordinaria almeno una volta ogni anno. Può venire altresì convocata in seduta straordinaria allorché la direzione nazionale lo reputi necessario, oppure a seguito di esplicita richiesta scritta di almeno un quarto dei soci. L'invito per la convocazione viene spedito al domicilio di ciascun membro dell'associazione, oppure inviato via fax o per posta elettronica, almeno venti giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora di convocazione. Nel medesimo avviso può essere fissata la seconda convocazione che deve aver luogo almeno 2 ore dopo la prima. Le assemblee generali, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione se presenti la metà dei soci più uno ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Sono ammesse le deleghe in un massimo di tre deleghe per ogni socio. In occasione del Congresso Regionale, l'assemblea dei soci provvederà ad eleggere un Consiglio Direttivo regionale composto da un numero di consiglieri, da 5 a 9, deciso dall’Assemblea con deliberazione motivata in rapporto al numero dei soci della sezione. Quest'ultimo organo provvederà, a sua volta, ad eleggere al suo interno un Presidente, un Vice presidente, un
Segretario ed un Tesoriere. Le modalità elettive, le funzioni e la durata di tali cariche devono rispettare quelle previste dallo statuto per l’equivalente organismo nazionale. ARTICOLO 5 Compiti dell’Assemblea regionale Compiti dell'assemblea congressuale regionale sono: a) fissare le direttive regionali per l'attività dell'associazione sulla base degli scopi previsti dallo statuto e dall’art 2 del presente regolamento; b) approvare i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Direttivo; c) eleggere i membri del Consiglio direttivo regionale; d) eleggere i delegati al Congresso nazionale; e) discutere e deliberare relativamente ad ogni argomento ad essa demandato per statuto. ARTICOLO 5 Compiti del Consiglio Direttivo regionale Compiti del Consiglio Direttivo regionale sono: a) predisporre i bilanci della sezione regionale e vigilare sulla loro gestione; b) elaborare, approvare e vigilare sull’esecuzione dei programmi locali di attività dell'associazione; c) fissare l’importo di eventuali contributi dei soci oltre alla quota associativa iniziale destinandoli ad azioni regionali coerenti con le direttive approvate in assemblea; d) può attribuire specifici incarichi operativi al Presidente o ai singoli soci; e) eleggere ogni due anni al suo interno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'associazione; f) approvare i regolamenti regionali inviandoli, per un visto di conformità a statuto e obiettivi generali, in visione alla Direzione Nazionale nel rispetto della sua responsabilità di vigilanza sulle sezioni regionali; g) gestire i rapporti con la Direzione Nazionale per quanto riguarda le relazioni economiche, gli obiettivi di sviluppo di immagine e comunicazione dell’associazione; h) definire, in accordo con la Direzione Nazionale, il numero di delegati da eleggere a livello regione Puglia in occasione del congresso nazionale. ARTICOLO 7 Convocazione del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo ANOSS della Puglia viene convocato dal Presidente ogni volta che si renda necessario e almeno entro il 31 dicembre ci ciascun anno per predisporre il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile per il rendiconto dell’esercizio precedente. Possono presentare iniziativa scritta di convocazione del Consiglio almeno cinque consiglieri con apposito ordine del giorno. Il Presidente, in questo caso, convocherà il Consiglio entro il termine di 15 giorni. In ogni caso deve essere redatto avviso contenente l'ordine del giorno ed il luogo dell'adunanza, che viene spedito, anche via fax o per posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le decisioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la decisione si ha per non assunta.
ARTICOLO 8 Presidente e vicepresidente Il Presidente rappresenta la sezione ANOSS della Puglia di fronte alle autorità ed ai terzi. Convoca e presiede l'Assemblea Regionale e il Direttivo Regionale. Dirige e coordina tutte le attività dell’associazione, vigila sull'esecuzione delle delibere del Direttivo regionale e della Direzione nazionale, relaziona alla Direzione nazionale sull'attività svolta. In caso di impedimento o assenza è sostituito dal vice presidente delegato. La durata delle cariche di presidente e di vice presidente è prevista in due anni. ARTICOLO 9 Segretario e Tesoriere Il Segretario ha il compito della verbalizzazione, della tenuta dei registri, dei collegamenti fra i vari organi regionali e nazionali dell'associazione, delle comunicazioni, delle pubblicazioni e della esecuzione delle disposizioni della direzione nazionale. Viene proposto dal Presidente ed eletto dal Direttivo regionale tra i soci anche esterni al Direttivo, partecipa alle riunioni del Direttivo, senza diritto di voto, qualora non ne faccia parte. Il Tesoriere ha l'obbligo della tenuta dei conti e della presentazione dei bilanci al Direttivo e provvede alle riscossioni ed ai pagamenti su delega del Presidente. Viene proposto dal Presidente ed eletto tra i soci anche esterni al Direttivo, e partecipa alle riunioni del consiglio senza diritto di voto, qualora non ne faccia parte. ARTICOLO 10 Contabilità e bilanci L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Direttivo Regionale avrà cura di predisporre un bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Analogamente Il Direttivo predispone un bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano. La contabilità e la gestione dei bilanci regionali sono di esclusiva responsabilità del Consiglio direttivo regionale e del Presidente regionale competenti per territorio. ARTICOLO 11 Entrate della sezione regionale Puglia Le entrate della sezione dell'associazione sono costituite da: a) quote associative dei soci residenti nella Regione Puglia. Per il primo anno le quote associative vengono versate al Direttivo Nazionale che le destina a parziale copertura dei costi di attivazione della sezione; b) ricavo di manifestazioni e attività realizzate a livello regionale nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale;
c) d) e) f) g)
ricavo di manifestazioni o attività realizzate a livello extraregionale in quota parte determinata di volta in volta con la Direzione Nazionale; contributi una tantum da parte di soci; proventi per servizi ad associati e a terzi; contributi, sovvenzioni o donazioni da parte di enti pubblici e privati e di persone fisiche; rimborsi derivanti da convenzioni.
ARTICOLO 12 Destinazione degli avanzi di gestione All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. ARTICOLO 13 Scioglimento della sezione dell’associazione In caso di scioglimento della sezione il Direttivo regionale provvede ad effettuare la liquidazione, soddisfacendo le passività esistenti. In caso di attività, la Direzione nazionale incamera il patrimonio esistente. ARTICOLO 14 Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme dello statuto ANOSS e le disposizioni vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.