ANALISI ACQUE
Analisi delle acque. Sono obbligatorie?
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olti amministratori segnalano le difficoltà che incontrano nello spiegare ai condomini che tali analisi sono importantissime che sono proprio utili a tutelare la salute degli abitanti del fabbricato. La salubrità dell’acqua richiede molta attenzione, soprattutto da parte della figura a cui spetta le gestione dell’edificio, cioè l’amministratore. Partiamo dalla disamina della normativa vigente in Italia. Le norme fondamenti sono contenute: 1) nel D. Lgs. 31/2001 (adottato in attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano); 2) nel successivo D. Lgs. 27/2002, che parzialmente ha modificato quello del 2001; 3) nella Direttiva Unione Europea n. 2015/1787/UE in materia di controlli e analisi delle acque potabili, che è stata recepita con D.M. 14 giugno 2017. Un ulteriore supporto deriva dalle linee-guida per la prevenzione ed il controllo
PROFESSIONE IMMOBILIARE
della legionellosi del 7 maggio 2015 della Conferenza Stato Regioni, ove è prescritto che “nelle strutture abitative condominiali con impianto idro-sanitario centralizzato, l’amministratore di condominio è tenuto ad informare e sensibilizzare i singoli condomini sulla opportunità di adottare le misure di controllo”. In tale documento è inoltre contenuto il “Protocollo di controllo del rischio legionellosi”, che prevede la “valutazione del rischio” che l’amministratore è tenuto a compilare. Il protocollo deve anche essere aggiornato quando ci sono manutenzioni o interventi sull’impianto idraulico centralizzato e quando dalle verifiche microbiologiche emergano dati anomali sulla presenza di legionella. Inoltre è previsto che l’amministratore abbia uno schema dettagliato della rete idrica condominiale per intervenire tempestivamente. Tanto premesso, segnalo che l’acqua viene distribuita dal gestore del servizio idrico,
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cioè colui che fornisce acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili. Ma l’acqua arriva all’interno degli appartamenti in due modi: sulla base di fornitura diretta o sulla base di fornitura indiretta. La differenza tra i due tipi di fornitura è molto importante in tema di analisi acque. Infatti, nel caso di fornitura diretta, il fornitore del servizio idrico è proprietario delle condutture sino al punto di consegna (contatore – che tra l’altro è di proprietà della società di fornitura del servizio – e che solitamente si trova all’interno degli appartamenti). Dal contatore sino al rubinetto l’impianto è di pertinenza del proprietario dell’immobile e, quindi, è privato. Nel caso di fornitura “indiretta”, invece: • il fornitore del servizio idrico è proprietario dell’impianto sino al contatore generale; • dal contatore generale fino al punto di diramazione ai locali di proprietà privata 2022/ n.37