LA PAROLA ALL’ AVVOCATO STUDIO LEGALE GIOLA MILANO (I) - LUGANO (CH)
BONUS 110% E GENERAL CONTRACTOR
I
Con il bonus del 110% è stata introdotta nella relativa contrattualistica una figura in sostanza pressoché sconosciuta al diritto civile e invece ben conosciuta nel diritto amministrativo e specificamente regolata dalla normativa dei pubblici appalti, ovvero la figura di General Contractor.
ecc.), per poi richiedere tutti questi costi nella fattura finale al suo committente, Il nodo “civilistico” è rappresentato dalla qualificazione giuridica del contratto che viene concluso tra committente (amministratore condominiale, proprietario della villetta, ecc.) e il General Contractor.
Il General Contractor è il soggetto che - pur non assumendo per contratto con il committente il ruolo di appaltatore generale, come in genere avviene negli altri casi - riceve dagli interessati al bonus 110% sia l’incarico di contrattualizzare le imprese operative (cioè le imprese appaltatrici) e di fungere da gestore generale di tutti i lavori, sia l’incarico di organizzare le operazioni accessorie e necessarie per ottenere l’agevolazione fiscale.
La qualifica che comunemente ricorre nella contrattualistica e che ha riscosso il favore dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’ottenimento del bonus è quella di mandato senza rappresentanza. Non è però escluso che il General Contractor si assuma anche l’esecuzione di una parte dei lavori e in questo caso con il mandato senza rappresentanza coesiste anche un contratto di appalto.
Il General Contractor si assume inoltre l’onere di anticipare il pagamento delle prestazioni svolte dai vari soggetti che intervengono (imprese appaltatrici, progettisti, termotecnici, strutturisti, professionisti, PROFESSIONE IMMOBILIARE
Gli obblighi derivanti dai contratti di appalto e di opera stipulati dal General Contractor con le imprese operative e con i professionisti impegnano unicamente quest’ultimo; perciò se il General Contractor non paga le imprese operative e i professionisti, costoro non
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possono rivolgere al Condominio le loro pretese. Una questione molto interessante si pone nel caso che nel corso dei lavori vangano causati danni all’immobile; la questione riguarda la legittimazione attiva a pretendere il risarcimento del danno dall’impresa che ha male operato. Se il contratto d’appalto con quest’ultima fosse stato concluso direttamente dal beneficiario del bonus 110%, oppure dal General Contractor in nome e per conto di costui quale mandante con rappresentanza, non vi sarebbe alcun problema: il beneficiario dell’agevolazione fiscale sarebbe, in quanto parte contraente, legittimato a pretendere il risarcimento dall’impresa danneggiante. Ma poiché il General Contractor opera come mandatario senza rappresentanza, l’impresa danneggiante potrebbe opporre di non avere alcun rapporto contrattuale con il mandante beneficiario del bonus (condominio, ecc.). 2022/ n.37