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La nuova rateizzazione delle imposte

2023, il termine per il versamento delle imposte è il 31 luglio 2023. Termine che può essere ulteriormente differito di 30 giorni applicando una maggiorazione dello 0,40%.

Per entrambe queste scadenze è inoltre possibile utilizzare la rateizzazione.

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I termini di cui sopra oltre a riguardare l’Irpef, l’Ires e l’Irap interessano anche altri tributi legati al modello Redditi come la cedolare secca, l’Ivie, l’Ivafe e saldo maggiorazione Ires società di comodo.

La Proroga

Con il breve slittamento dei termini di versamento delle imposte anticipato dal Vice ministro dell’Economia nel comunicato del 15 giugno 2023 e inserito nel decreto Omnibus (D.L. 51/2023) (si veda nostra circolare del 16 giugno 2023 Prot. n. 200/ PZ), si rende necessario rivedere i termini per le eventuali rateizzazioni.

La proroga ha spostato il termine ordinario di versamento dal 30 giugno al 20 luglio, oppure fino al 31 luglio versando una maggiorazione dello 0,40%.

Il differimento riguarda solo i contribuenti interessati all’applicazione degli ISA (Indicatori sintetici di affidabilità fiscale) a causa del ritardo con cui sono stati rilasciati i relativi software. Interessa le somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi, l’Irap e l’Iva, comprendendo anche i soggetti forfettari.

Oltre agli imprenditori individuali e lavoratori autonomi, il differimento riguarda i soci di società di persone, quelli di Srl trasparenti e i collaboratori di imprese familiari.

La proroga deve poi essere combinata con il D.L. 241/1997 che prevede la possibilità di rateizzare i versamenti del saldo e della prima rata delle imposte versando una maggiorazione, a titolo di interessi pari allo 0,33% sulle rate successive alla prima. Come ricordato il nuovo termine per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi riferita al 2022 è il 20 luglio o il 31 luglio versando la maggiorazione dello 0,4%. Siccome il 30 luglio cade di domenica il termine slitta a lunedì 31 luglio.

Per le società di capitali qualora si sia deciso di convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, vale a dire entro il 29 giugno

LA RATEIzzAzIONE

La scelta di rateizzare i versamenti legati al modello Redditi non deve riguardare tutte le imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto. Il contribuente può quindi scegliere senza vincoli l’imposta che intende rateizzare e quella che desidera pagare in un’unica soluzione.

Le rate devono essere tutte di importo uguale e il loro pagamento deve essere in ogni caso completato entro il mese di novembre.

Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura annua del 4%.

La prima rata deve essere versata entro i termini sopra citati, mentre le rate successive vanno pagate entro il giorno 16 di ciascun mese per le società di capitali, per le società di persone e per le persone fisiche titolari di partita IVA ed entro l’ultimo giorno di ogni mese per le persone fisiche non titolari di partita IVA.

In caso di compensazione di debiti con crediti del modello Redditi, se i crediti sono maggiori dei debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta. Se invece i debiti sono superiori ai crediti, la maggiorazione si applica sulla sola differenza.

L’importo degli interessi si calcola in maniera forfetaria a partire dalla seconda rata, applicando il tasso risultante dalla formula i x t /360

4% x 30 = 0,33% 360 dove: i = tasso di interesse annuo (4%); t = numero dei giorni calcolato secondo il metodo

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