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Il decreto su energia fisco e salute
from Apinforma 7/2023
by Confapi FVG
CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA (ART. 4)
ConferMAtI I bonuS energetICI Per Il SeCondo trIMeStre Con
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PerCentuAlI rIbASSAte
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023 con misure urgenti a sostegno di famiglie e imprese per l’acquisto di energia elettrica gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Il provvedimento conferma i bonus energetici legati al caro bollette anche per il secondo trimestre 2023 con una riduzione però delle percentuali di contributo. Di seguito gli interventi più significativi contenuti nel decreto.
bONUS SOCIALE
ELETTRICO E GAS (ART. 1)
Confermato per il 2° trimestre 2023 il rafforzamento delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas a favore di clienti domestici economicamente svantaggiati ed in gravi condizioni di salute. Le agevolazioni sono riconosciute sulla base del valore ISEE. Il comma 2 prevede che per il periodo che va da aprile a dicembre 2023 le agevolazioni tariffarie sono riconosciute ai nuclei familiari con almeno 4 figli e con l’ISEE inferiore a 30.000 euro.
RIDUzIONE ALIQUOTA IVA E ONERI GENERALI PER GAS (ART. 2)
Confermato anche per il 2° trimestre 2023 la riduzione dell’aliquota Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri generali nel settore gas. Oltre all’azzeramento degli oneri generali di sistema viene confermata l’applicazione della componente negativa UG a vantaggio dei consumi di gas fino a 5.000 mc/anno limitatamente però al solo mese di aprile 2023 e in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente da ARERA.
Confermati per il 2° trimestre 2023 i crediti d’imposta relativi ai consumi di energia con percentuali ridotte del 25% come di seguito indicato.
Imprese gasivore
Per le imprese gasivore, caratterizzate da un forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, il bonus, sottoforma di credito d’imposta calcolato sulle spese sostenute è pari al 20% per il 2° trimestre 2023.
Possono accedere a questo credito le imprese che:
- operano nei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MITE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento, fabbricazione di calzature);
- hanno consumato, nel trimestre di riferimento un quantitativo di gas non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1 del MITE 21.12.2021 (1 gW/hanno) al netto dei consumi per usi termoelettrici (per ottenere 1 gW/h è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc).
Il credito d’imposta è calcolato sulle spese sostenute per la componente energia ed è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Imprese non gasivore
Le imprese non gasivore, sono quelle che non soddisfano i consumi indicati al punto precedente, anche per queste il credito d’imposta è pari al 20% per il 2° trimestre 2023. L’accesso ai benefit richiede che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del 1° trimestre 2023 di riferimento del mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del 1° trimestre 2019.
Imprese energivore
Le imprese “energivore” sono quelle definite dall’art. 3 del D.M. 21.12.2017 che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari almeno a 1 GWh/anno e che rispettano i seguenti requisiti:
- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico) delle Linee guida CE; - non rientrano tra quelle al punto precedente, ma sono ricomprese nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
È richiesto che abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 1° trimestre 2023 e al netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al 1° trimestre 2019.
Il credito d’imposta è pari al 20% per il 2° trimestre 2023.
Imprese non energivore
Per tutte le imprese manifatturiere, dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, è confermato il credito d’imposta del 10% per il 2° trimestre 2023, delle spese sostenute per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento. È richiesto che queste imprese abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 1° trimestre 2023 e al netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al 1° trimestre 2019.
Di seguito una tabella riepilogativa dei crediti di cui sopra considerando anche periodi precedenti.
I crediti di cui sopra potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023 con possibilità di cessione degli stessi con un numero massimo di 3 compravendite, di cui una libera e due verso soggetti qualificati come banche ed intermediari.
DISPOSIzIONI IN MATERIA DI CONTRIbUTO DI SOLIDARIETà
PRODUTTORI DI ENERGIA (ART.
5)
Per i produttori di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas e relativi distributori sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alla corretta determinazione del reddito complessivo da prendere a riferimento per il calcolo del contributo di solidarietà. Per il 2023 inoltre viene stabilito che non concorrono alla determinazione della base imponibile gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109, comma 4 lettera b) del TUIR nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve.
DEFINIzIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO (ART. 17)
La legge di bilancio 2023 ai commi da 179 a 185 ha previsto la definizione agevolata degli accertamenti con adesione, dell’acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e degli atti di recupero.
Per tali definizioni gli importi dovuti devono essere versati entro 20 giorni dalla sottoscrizione in caso di accertamento con adesione ed entro 60 giorni dalla notifica negli altri casi. In ogni caso è possibile rateizzare in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Il decreto in argomento modificando la precedente calendarizzazione apportando le modifiche indicate di seguito.
1. Estesa la definizione agevolata in acquiescenza con il versamento della sanzione ridotta a 1/18 dell’irrogato e degli interessi, agli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo 2 gennaio - 15 febbraio 2023. La definizione va eseguita entro il 30 aprile 2023.
2. Per gli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione definiti nel periodo 2 gennaio - 15 febbraio 2023, in acquiescenza ordinaria ex art. 15 del D. Lgs. 218/97, per i quali al 31 marzo 2023 è in corso il pagamento rateale, la possibilità di richiedere con un’apposita doman- da, entro la prima scadenza successiva, la rideterminazione degli importi ancora dovuti a titolo di sanzione, applicando la riduzione a 1/18 dell’irrogato. Si precisa che le rate ancora dovute vanno versate secondo le scadenze del piano rateale originario e le maggiori sanzioni versate non sono rimborsabili.
3. Con una norma di interpretazione autentica viene chiarito che la definizione di cui al comma 179, con riferimento ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, è consentita anche all’accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati dal 1° aprile 2023 sulla base delle risultanze di tali PVC.
REGOLARIzzAzIONE OMESSI VERSAMENTI (ART. 18)
La regolarizzazione tramite versamento integrale della sola imposta degli omessi o insufficienti versamenti prevista dal comma 218 della legge di bilancio 2023 è consentita a condizione che, per gli importi scaduti al 1° gennaio 2023, non sia già intervenuta alla stessa data, la notifica della cartella di pagamento o l’atto di intimidazione. Questa modifica non pregiudica la possibilità di avvalersi di questa sanatoria per le notifiche di cartelle di pagamento successive al 1° gennaio 2023.
REGOLARIzzAzIONE ERRORI FORMALI
(ART. 19)
Con riferimento alla regolarizzazione delle irregolarità, delle infrazioni e dell’inosservanza di obblighi e adempimenti di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022 il termine cui fare il pagamento viene prorogato dal 31 marzo al 31 ottobre 2023. L’importo dovuto è pari a 200 euro per ogni periodo d’imposta cui si riferisce la violazione. Per quanto riguarda il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie riguardanti dichiarazioni validamente presentate e riferite al periodo d’imposta 2021 e precedenti, il pagamento delle somme dovute (imposta, sanzione pari a 1/18 del minimo e interessi) può essere effettuato in 8 rate di pari importo.
Il termine del pagamento della prima rata viene spostato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 modificando conseguentemente la scadenza delle rate successive. La rateizzazione per il 2023 è prevista con cadenza mensile mentre quella per il 2024 è trimestrale, conseguentemente il piano di rateizzazione sarà: 31 ottobre 2023; 30 novembre 2023; 20 dicembre 2023; 31 marzo 2024; 30 giugno 2024; 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.
Viene inoltre precisato che la regolarizzazione con il ravvedimento speciale è riservata a quelle che possono essere sanate con il ravvedimento ordinario commesse con riferimento al periodo d’imposta 2021 e precedenti, a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata.
Risultano conseguentemente escluse le violazioni rilevabili ex artt. 36-bis DPR 600/73, 54-bis DPR 633/72 e gli omessi versamenti di imposte.
DEFINIzIONE AGEVOLATA
LITI PENDENTI
(ART. 20)
Con riferimento al perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti all’1° gennaio 2023, in ogni stato e grado di giudizio, prevista dai commi da 186 a 205 della legge di bilancio 2023, è prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per presentare all’Agenzia delle entrate la relativa domanda e versare quanto dovuto in unica soluzione o la prima rata di massimo 20 se di importo superiore a 1.000 euro.
Il versamento delle prime tre rate deve essere effettuato entro il 30 settembre, 31 ottobre e 20 dicembre per il 2023; 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, e 20 dicembre per gli anni successivi. La presentazione della domanda di definizione non sospende i giudizi a meno che non sia presentata apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in argomento. Il decreto in argomento proroga dal 10 luglio al 30 settembre 2023 il termine:
1. di sospensione del processo;
2. entro il quale il soggetto interessato deve depositare presso l’ufficio in cui pende il giudizio la domanda di definizione e copia dell’avvenuto versamento del dovuto.
Disposta la proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine entro il quale, in alternativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, è possibile definire con l’accordo conciliativo ex art. 48 del D. Lgs. n. 546/92 la controversia pendente al 1° gennaio 2023 dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle entrate con il pagamento di sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.
Questa possibilità viene ora riconosciuta anche alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023. Lo stesso articolo prevede inoltre la proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine entro il quale, in alternativa alla definizione agevolata o alla conciliazione, è possibile rinunciare al ricorso pendente al 1° gennaio 2023 dinanzi alla Corte di
Cassazione avente ad oggetti atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
CAUSA SPECIALE DI NON PUNIbILITà DEL REATO TRIbUTARIO (ART. 23)
Introdotte cause speciali di non punibilità per i seguenti reati tributari:
1. omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro;
2. omesso versamento di Iva per importo superiore a 250.000 euro per annualità;
3. indebita compensazione di crediti non spettanti di importo superiore a 50.000 euro.
I reati sopra indicati non saranno puniti quando le relative violazioni siano correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste dalle disposizioni previste dalla legge di bilancio 2023 e a condizione che le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello. A tal fine il contribuente deve dare immediata comunicazione all’autorità giudiziaria competente dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informare l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.
Il processo di merito è sospeso dal momento dalla ricezione delle suddette comunicazioni e fino al momento in cui il Giudice è informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero, della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione.