2 minute read

Energy Manager

tita IVA) e l’e-mail del referente del soggetto nominante.

noMInA on lIne entro Il 30 APrIle 2023

Advertisement

L’Energy Manager è una figura con funzioni di supporto dell’impresa o di altro soggetto in merito al migliore utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza. L’Energy Manager o responsabile può essere anche un professionista esterno, qualora all’interno dell’impresa o di altro soggetto non sia possibile individuare una figura interna dotata di adeguate competenze e disponibilità di tempo per svolgere al meglio tale funzione. Le imprese del “comparto industriale” che nel 2022 hanno registrato un consumo di energia superiore a 10.000 t.e.p. (tonnellate equivalenti di petrolio) e le imprese degli altri settori (civile, terziario e dei trasporti) che sempre nel 2022 hanno registrato un consumo di energia superiore a 1.000 t.e.p. devono procedere alla nomina dell’Energy manager ai sensi dell’art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, pertanto, per i consumi di gasolio l’obbligo scatta per quantitativi superiori a 1.162.000 litri di carburante, mentre per quelli di GNL l’obbligo scatta per consumi superiori alle 925 tonnellate; ovviamente, in caso di consumi misti si fa riferimento al totale che, se superiore ai 1000 tep, fa scattare l’obbligo di nomina.

Per “comparto industriale” si intendono le imprese appartenenti alle sezioni B, C, D, E ed F del Codice Ateco 2007. I restanti settori sono invece quelli civile, terziario e dei trasporti.

La piattaforma NEMO, dedicata all’invio della nomina dell’Energy Manager, è stata aggiornata e migliorata.

I soggetti accreditati negli anni precedenti, già in possesso di credenziali, devono:

1. resettare la password seguendo questo collegamento: https://nemo.fire-italia.org/site/ forgot-password;

2. inserire in modo accurato il nome utente (Par-

Tutte le informazioni sulla procedura di nomina sono disponibili nelle apposite Linee guida pubblicate dalla FIRE al seguente link: http://em.fireitalia.org/?p=1242.

Sempre allo stesso link è possibile scaricare un’applicazione in formato excel a supporto del calcolo dei t.e.p. da utilizzare per verificare se si è o meno soggetti all’obbligo in esame.

Restano confermati i contenuti della circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2014, fra i quali ricordiamo i seguenti:

- la valutazione dei consumi (punto 9 della circolare) “va riferita all’energia consumata … per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni o servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti e ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso…”;

- per quanto riguarda le imprese che trasportano carburanti (punto 11 della circolare ministeriale) “i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi”; quindi, nel caso di trasporto di gasolio mediante autocisterna, rileva il combustibile consumato dal veicolo e non quello trasportato in cisterna per essere venduto;

- non sono richiesti requisiti particolari per la designazione ad Energy Manager; tuttavia, la circolare sottolinea (punto 18) che questa figura offre un supporto sulle tematiche energetiche, per cui, soprattutto nelle grandi organizzazioni, è preferibile che venga indicato un profilo dirigenziale.

Eventuali errori commessi nella compilazione del modello non saranno sanzionati, fatti salvi i casi di dichiarazioni false o mendaci, a condizione che la nomina venga inviata alla FIRE con la procedura prima descritta entro il 30 aprile 2023, come comunicato con la nostra circolare prot. n. 148 del 17 aprile 2023.

Qualora il nominante si accorga di un errore può accedere al portale con le proprie credenziali e rettificare il dato; in tal caso la nomina verrà sottoposta ad una riapprovazione da parte di FIRE e, ai fini del rispetto della tempistica del 30 aprile, farà comunque fede l’invio della prima nomina (non dell’eventuale rettifica).

Si ricorda, infine, che la violazione dell’obbligo di comunicazione può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,56 a 51.645,58 euro (art. 34, della legge 10/1991); l’invio tardivo non sana l’irregolarità, ma potrà essere tenuto in conto per limitare l’importo della sanzione.

This article is from: