4 minute read
Concorso di idee “La montagna diventa casa”
from Apinforma 7/2023
by Confapi FVG
Le tematiche del concorso sono:
ProMoSSo dAl CoMune dI reSIA, In CollAborAzIone Con lA SoCIetà eurollS SPA e l’AgenzIA
Advertisement
StAMPA tIlAnCIo dI reSIA
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 154/ SF del 20 aprile 2023 per comunicare che abbiamo ricevuto dal Comune di Resia la notizia dell’apertura del bando/concorso “La montagna diventa casa”, un’iniziativa lodevole che i collaboratori delle Imprese nostre Associate sono invitati a veicolare ai conoscenti in cerca di occupazione. Il bando, che oltre al Comune di Resia annovera tra i promotori anche la nostra Impresa Associata Società Eurolls spa e l’Agenzia Stampa TiLancio, mira a sostenere le idee che nascono dal territorio per valorizzare in modo innovativo le ricchezze della montagna, attraverso reti e cooperazioni tra territori e soggetti pubblici e privati in un’ottica di apertura tra locale e globale.
“La montagna diventa casa” si rivolge ai singoli o a gruppi di lavoro composti da non meno di tre soggetti che dovranno formulare una proposta progettuale mirata alla nascita di un’impresa che favorisca l’insediamento di nuovi nuclei familiari nel territorio della Comunità di Montagna del Canal del Ferro - Valcanale (Moggio Udinese, Resia, Resiutta, Chiusaforte, Dogna, Pontebba, Malborghetto Valbruna, Tarvisio).
- Economia circolare, innovazione e turismo per una montagna sostenibile
- Andar su e giù per le montagne - mobilità sostenibile
- Valorizzazione del territorio e prodotti locali
- La montagna digitale
I progetti sulle tematiche proposte devono essere presentati entro il 30 giugno 2023 sotto forma di video (o presentazione multimediale) con la più ampia libertà di realizzazione.
I contributi multimediali pervenuti saranno valutati secondo i seguenti criteri su un massimo di 100 punti:
- coinvolgimento e inclusione delle realtà associative e di categoria locali (max 20 punti);
- attinenza del tema che si intende affrontare rispetto alle tematiche del concorso (20 punti);
- originalità della proposta (30 punti) e ove applicabile la fattibilità;
- promozione del territorio e valorizzazione in chiave positiva della montagna (30 punti).
Una commissione di valutazione, formata dai soggetti promotori e da un rappresentante dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Padova, premierà la migliore idea con 5.000 euro.
Testo integrale del bando disponibile a questo link.
Per informazioni e per inoltrare la domanda: info@comune.resia.ud.it
Telefono: 043353001 interno 2022. (SF)
Autotrasporto.
Autoarticolati di 18,75 m
InAPPlICAbIlItà del nuovo Art. 61, Co. 2 del CodICe dellA StrAdA.
InterPretAzIonI MInISterIAlI
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 149/ AdT del 17 aprile 2023 per rammentare che il comma 2 dell’art. 61 del codice della strada, così come modificato dall’art. 1 della legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 (c.d. Decreto infrastrutture e trasporti), ha elevato da 16,50 m a 18,75 m la lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati “ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e stradamare e sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento.” (sulla legge 156/2021 v., da ultimo, Apinforma n. 2/2022, pp. 64-65).
Sul punto si è ora pronunciata la Direzione generale per la Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) con nota prot. 300/STRAD/00000038692. E2023 del 10 marzo 2023, dopo che ad averlo fatto era stato il Ministero dell’interno (v. il citato Apinforma).
Lo spunto è stato dato da una richiesta di chiarimenti formulata da Associazioni nazionali di categoria in merito all’applicabilità del limite di lunghezza massima per gli autoarticolati di 18,75 m, come prevede la nuova formulazione dell’art. 61, co. 2 del c.d.s., introdotto dall’art. 1 del d.l. 121/2021. La Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero, dopo aver sentito anche il Ministero dell’interno, ha concluso che detto limite di lunghezza “[…] non risulta coerente con la normativa di riferimento comunitaria, di cui alla Direttiva 96/53/CE e s.m.i., che stabilisce una lunghezza massima autorizzata per gli autoarticolati di 16,50 m.”
Non solo: la lunghezza di 18,75 m è incoerente anche con l’art. 216 del regolamento di esecuzione del codice della strada, il quale prevede tutt’ora la lunghezza massima di 16,50 mt per i soli autoarticolati “in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m.”
In altre parole, per gli autoarticolati la lunghezza massima di 18,75 m risulta di fatto ancora inapplicabile per cui, nonostante che l’art. 61, co. 2 del c.d.s. abbia eliminato il riferimento alla lunghezza massima di 16,50 m, quest’ultimo valore deve ritenersi ancora in vigore essendo stabilito dalla direttiva del Consiglio (CE) 96/5 3/CE del 25 luglio 1996.
L’unica possibilità di applicazione della lunghezza di 18,75 m è quella della sporgenza del carico indivisibile, conformemente con quanto prevede la circolare del Ministero dell’interno del 28 dicembre 2021 (v. sempre Apinforma n. 2/2022, pp. 64-65). In questo caso, il Ministero evidenzia che nel rispetto delle disposizioni sulla corretta sistemazione del carico di cui all’art. 164 c.d.s. “[...] un treno costituito da veicoli che, con la sporgenza posteriore del carico entro i 3/10 della lunghezza del veicolo rimorchiato, raggiunge una lunghezza massima di 18,75 m, può essere considerato regolare e non eccezionale nel solo caso di indivisibilità del carico sporgente, purché siano rispettate le masse massime sugli assali posteriori in relazione al peso di tale carico.”
Di seguito, si riporta uno stralcio ancora del testo della nota ministeriale.
“[...] La modifica dell’art. 61, comma 2, del Codice, introdotta dal decreto-legge n. 121/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021, non risulta coerente con la normativa di riferimento comunitaria, di cui alla Direttiva 96/53/ CE e s.m.i., che stabilisce una lunghezza massima autorizzata per gli autoarticolati di 16,50 m.”
“Inoltre, alla modifica del citato art. 61, ad oggi, non è seguito l’aggiornamento del correlato art. 216 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (D.P.R. n. 495/1992) che tuttora, peraltro, consente la lunghezza massima di 16,50 m ai soli autoarticolati “in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente,