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Crediti d’imposta per i rincari dell’energia
from Apinforma 7/2023
by Confapi FVG
- il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie (cd cedenti) ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
Con Provvedimento del 3 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la cessione dei crediti d’imposta previsti per i rincari dei prodotti energetici per il primo trimestre 2023, può effettuarsi con le modalità previste nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022. Ovviamente, tra i crediti in esame rientra anche quello per gli acquisti di gas naturale utilizzato come carburante per i mezzi di autotrasporto dalle imprese cd non gasivore (tra cui rientrano anche quelle di autotrasporto), per i quali la legge di bilancio 2023 (cfr. art. 1, commi da 5 a 9 della legge 197 del 29 dicembre 2022) ha fissato la misura nel 45% della spesa sostenuta nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022 (si veda l’articolo pubblicato su questo stesso notiziario a pag. ***).
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Ricordiamo inoltre che questa misura è stata confermata dal recentissimo decreto legge 34 del 30 marzo 2023, per gli acquisti di gas naturale effettuati nel secondo trimestre 2023, con una percentuale tuttavia più bassa pari al 20% degli acquisti effettuati nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2023.
Tornando alla possibilità di cessione del credito d’imposta relativo al primo trimestre di quest’anno, le condizioni da seguire sono le seguenti:
- in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
- il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.
Dal 5 aprile al 18 dicembre 2023, il soggetto che appone il visto di conformità deve comunicare l’avvenuta cessione del credito d’imposta all’Agenzia delle Entrate, utilizzando la nuova versione del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta” che, insieme alle istruzioni di compilazione e alle relative specifiche tecniche, sono state allegate al Provvedimento dell’Agenzia. Va detto che per le cessioni dei crediti d’imposta per gli acquisti di gas naturale effettuati dalle imprese non gasivore a partire dal 3° trimestre 2022 e fino al dicembre 2022 (codici tributo 6971, 6986 e 6996), la comunicazione all’Agenzia delle Entrate va fatta entro il 20 settembre 2023.