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Organo di controllo srl e cooperative
from Apinforma 7/2023
by Confapi FVG
milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
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L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
L’Ufficio Registro delle Imprese della CCIAA PNUD richiama l’attenzione sull’obbligo a carico delle società a responsabilità e delle cooperative già costituite alla data del 16 marzo 2019, di nominare l’organo di controllo o il revisore ai sensi e per gli effetti dell’art. 2477 c.c. e dell’art. 379 del D.Lgs. 14/2019 - Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Come è noto la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4
In base all’ultima proroga (art. 1-bis inserito con legge 147/2021 di conversione del D.L. 118/2021) le srl e le cooperative costituite al 16 marzo 2019 devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni dell’art. 2477 c.c. entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile.
Si ricorda che se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese, analogamente ai casi in cui anche una srl o una cooperativa costituita dopo il 16 marzo 2019 si venga a trovare nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportate.