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A me i polsi! (seconda parte) C

ome abbiamo scritto nel precedente articolo, non esistono leggi di carattere generale che trattino l’argomento manette e per questo vi è molta confusione causata dalla mancata conoscenza delle norme giuridiche. Cercheremo, pertanto, di fare chiarezza sulle cose certe, in modo da rendere facile e comprensibile l’utilizzo di questo strumento. Innanzitutto, l’uso dei mezzi di coercizione è demandato esclusivamente ai pubblici ufficiali, così come chiaramente specificato dall’art. 53 del Codice penale: “Uso legittimo delle armi - Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando Sulla vettura della Povi è costretto lizia locale di Pioltello

Le manette di sicurezza sono mezzi di coercizione fisica, così come gli spray al capsicum e i bastoni difensivi estensibili; servono per immobilizzare le mani (in alcuni casi anche i piedi) di tutti i soggetti potenzialmente o effettivamente aggressivi e pericolosi testo e foto di Gianfranco Peletti

dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica”. Un altro chiaro riferimento della giuri-

sprudenza è dato dal “Trattato di diritto processuale penale italiano”, scritto da Vincenzo Manzini (tra il 1928 e il 1930) che, su incarico del guardasigilli Alfredo Rocco, si occupò della redazione del Codice penale (tuttora in gran parte vigente), e, soprattutto, del Codice di procedura penale (quest'ultimo riformato nel 1955, poi integralmente sostituito dalla riforma del 1988), dove è scritto: “Poiché la legge attribuisce a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria l'obbligo e la facoltà di procedere all'arresto in flagranza, consente loro necessariamente l'uso di

(Mi) si notano i lampeggiatori di ultima generazione e la targa con la scritta Polizia locale

Le manette

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