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IL LAVORO DELLA COMMISSIONE LEGALE

La Commissione Legale dell’ASI ha svolto un lavoro indispensabile per arrivare a questo risultato, al pari di ciò che è stato fatto all’inizio dell’anno per presentare un altro ricorso, questa volta al TAR della Lombardia, dove il 1° gennaio è entrata in vigore la Legge di Stabilità 2022-2024, nella quale è stato inserito un emendamento che prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica “per i veicoli che, trascorsi 20 anni dalla costruzione, risultino iscritti nel Registro ACI Storico”. Come è noto, in regime di deregulation fiscale, le Regioni hanno una certa autonomia in ambito tributario, che in Lombardia viene applicata anche per le imposte sui veicoli, pur non potendone variare gli elementi essenziali. La Legge di Bilancio 2019 (quella nazionale) definisce la riduzione pressoché totale del bollo per tutti i veicoli ultratrentennali (la tassa di possesso diventa tassa di circolazione forfettaria di poche decine di euro) e la riduzione del 50% della tassa di possesso per quei veicoli tra i 20 e i 29 anni di età in possesso di Certificato di Rilevanza Storica (rilasciato dagli Enti di cui all’art. 60 del Codice della Strada) e registrato alla Motorizzazione. Per questi ultimi, la Lombardia (così come l’Emilia-Romagna) aveva già in essere un diverso regime con la riduzione del 100% e con la sua nuova Legge di Stabilità regionale questa riduzione è stata addirittura allargata ai veicoli iscritti al Registro ACI Storico, che non è un Ente certificatore riconosciuto dall’art. 60 del Codice della Strada. La scelta legislativa regionale della Lombardia non risponde ad una precisa logica adeguata o congruente rispetto al fine perseguito dal legislatore nazionale, tantomeno può collegarsi all’esigenza di tutelare o salvaguardare precisi interessi pubblici (la tutela del patrimonio culturale motoristico) che solo la scelta nazionale contenuta nell’art. 63 della legge 342/2000 è in grado di garantire ed esprimere attraverso il processo di certificazione di “interesse storico e collezionistico” rimesso alla cura degli Enti di cui all’art. 60 CdS e sotto la vigilanza del Ministero dei Trasporti. Un modo uniforme di individuare i veicoli storici applicato a livello nazionale è l’unico che ne può salvaguardare la tutela. Se è lecito che ogni regione decida di tutelare come storici veicoli che vengono individuati con razionali e modalità diverse non sarà a breve più possibile tutelare in modo congruo un bene nazionale importantissimo che rappresenta la nostra identità.

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LA LISTA DI SALVAGUARDIA ANOMALIA ITALIANA

Oltre a ciò in questa legge della Regione Lombardia c’è un riconoscimento indiretto della lista chiusa di ACI Storico che è stata poi ridefinita, per addolcire il concetto, lista di salvaguardia dei veicoli storici che possono essere tutelati. Trattasi di una lista di veicoli che vengono decisi a tavolino: quali possono essere tutelati come storici e quali no. A parità di anzianità, originalità, stato di conservazione e tipologia di utilizzo chi ha un veicolo inserito nella lista può ottenerne la tutela, gli altri no. Una discriminazione che per l’ASI e la FIVA non è accettabile. Può essere anche uno stesso tipo di veicolo: se il papà aveva comprato la versione A di un certo veicolo può ottenerne la tutela, se aveva comprato la versione B no… ogni veicolo è degno di poter essere tutelato come veicolo di interesse storico e collezionistico, se ne ha le caratteristiche. Non è una lista fatta a priori che deve far accedere a questo diritto. Avete paura che i veicoli ventennali tutelati siano troppi? Non è vero punto la risposta chiara nei numeri. Non quelli che diamo noi ma quelli della Motorizzazione. A tre anni dall’entrata in vigore della tutela fiscale con riduzione del bollo del 50% i veicoli storici ventennali (auto più moto) che godono di questa tutela sono 80.629 e cioè lo 0,14% del parco veicolare totale circolante e l’1,1% dei 7.288.000 veicoli ventennali circolanti. Sono questi i numeri così alti da dover imporre una ghigliottina ai collezionisti che vogliono conservare veicoli non facenti parte di una lista? Ovviamente no. Il razionale di questa proposta e ben diverso da quello di impedire l’invasione dei centri storici da parte dei veicoli storici che non è mai si è mai concretizzato e mai si concretizzerà. La “Lista di salvaguardia” sarebbe inoltre un’anomalia italiana, visto che nessun Paese al mondo basa i propri criteri di certificazione su una tale principio, come ci conferma il presidente della FIVA, Tiddo Bresters: “L’unico metodo con cui la FIVA e i suoi membri lavorano, - dice Bresters - è quello di valutare ogni singolo veicolo in base ai suoi meriti. La ragione per non escludere alcun modello di veicolo storico è che qualsiasi veicolo, a condizione che soddisfi i requisiti di conservazione e autenticità e gli altri criteri pertinenti, può essere una testimonianza della storia dell’automobilismo. È impensabile trattare alcune auto popolari e molto conosciute dal pubblico in modo meno vantaggioso rispetto a modelli più esclusivi e spesso meno accessibili. Basti pensare a come, secondo il concetto di lista di salvaguardia, modelli importanti come le versioni più comuni della Fiat 500 o del Maggiolino Volkswagen avrebbero meno protezione nella legislazione rispetto ai derivati più particolari ed esclusivi di questi modelli dello stesso periodo”. Il presidente della FIVA aggiunge: “Utilizzare un concetto come quello di “lista di salvaguardia” discrimina i collezionisti che hanno a cuore le versioni più umili di un modello, e lo fanno con la stessa passione con cui altri presentano le loro auto più eccezionali. Questo è inaccettabile non solo da un punto di vista legale, ma anche sotto l’aspetto che le versioni più popolari di un modello possono persino avere un significato storico maggiore di quelle che apparirebbero in una lista così selettiva”.

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