I nostri risultati sulla giustizia - Lobbying&Conflitti di interesse

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I NOSTRI RISULTATI SULLA GIUSTIZIA LOBBYING & CONFLITTI DI INTERESSE


GIUSTIZIA: BATTAGLIE E RISULTATI

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LE NOSTRE BATTAGLIE SULLA GIUSTIZIA 1. PAGAMENTO SPESE ASSOLTI 2. OBLIO ASSOLTI 3. PRESUNZIONE INNOCENZA 4. PRESCRIZIONE

5. PUBBLICAZIONE ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE 6. ABUSO D’UFFICIO

7. MISURE CAUTELARI PERSONALI 8. INTERCETTAZIONI 9. SEPARAZIONE DELLE CARRIERE 10.PUBBLICITÀ SENTENZA ASSOLUZIONE 11.RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE


PAGAMENTO SPESE ASSOLTI

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178.

Rimborso spese legali agli assolti fino a 10.500 euro

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OBLIO

LEGGE 27 settembre 2021, n. 134.

Diritto all’oblio per gli assolti tramite la deindicizzazione dei contenuti relativi al procedimento penale da parte dei motori di ricerca

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PRESUNZIONE INNOCENZA

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 188

Recepimento della Direttiva UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza

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PRESCRIZIONE

Modifica all’articolo 159 e abrogazione dell’articolo 161-bis del codice penale in materia di prescrizione

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PUBBLICAZIONE ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE

Attuazione della Direttiva UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza nella Legge di delegazione europea 2022-2023 Divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare

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ABUSO D’UFFICIO

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MISURE CAUTELARI PERSONALI

È previsto: Interrogatorio dell’indagato o imputato prima dell’esecuzione della custodia cautelare. Custodia cautelare disposta dal giudice in composizione collegiale.

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INTERCETTAZIONI

La mozione impegna il governo ad adottare iniziative normative in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali, con particolare riferimento alla loro diffusione, soprattutto se riguardano terzi non indagati e vengono estrapolate dal contesto generale.

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SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

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PUBBLICITÀ SENTENZA ASSOLUZIONE

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento

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RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE

Trasmettere la sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione agli organi titolari dell’azione disciplinare nei riguardi dei magistrati

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PROPOSTA DI LEGGE

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SULLE ATTIVITÀ DI LOBBYING


UNA PROPOSTA PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI DI LOBBYING In Italia manca ancora una legge che regolamenti i rapporti tra decisori pubblici e portatori di interesse per garantire trasparenza nei confronti dei cittadini, nonostante nelle ultime legislature siano state depositate decine di proposte di legge in tal senso. Portatori e rappresentanti di interesse I portatori di interessi sono le persone fisiche o giuridiche che conferiscono a soggetti terzi l’incarico di promuovere e sostenere i loro interessi nei confronti dei decisori pubblici. Questi soggetti sono i rappresentanti di interesse. La loro attività è non solo legittima, ma utile per acquisite informazioni rilevanti se svolta in condizioni di trasparenza Decisori pubblici

I decisori pubblici sono soggetti che determinano decisioni pubbliche, in ragione del proprio ufficio. Sono decisori pubblici: •

• •

il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato, i componenti degli uffici di diretta • collaborazione dei ministri, dei vice ministri e dei • sottosegretari di Stato; • i membri del Parlamento; i presidenti di Regione, i componenti delle giunte regionali e •

dei consigli regionali; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli altri enti pubblici; i titolari degli incarichi di funzione dirigenziale generale 16


COME DEVE ESSERE REGOLATO IL RAPPORTO Per favorire un confronto trasparente tra decisori pubblici e portatori di interesse, proponiamo di: ❑ Introdurre consultazioni pubbliche obbligatorie nell’iter di approvazione degli atti normativi (disegni di legge e schemi di decreti legislativi) a cui possono partecipare i rappresentanti di interesse ❑ Istituire presso l’AGCM un registro a cui sono tenuti a registrarsi tutti i rappresentanti di interesse per poter svolgere la loro attività, come partecipare alle consultazioni pubbliche e incontrare i decisori pubblici ❑ Limitare gli incontri e i confronti tra i decisori pubblici e i rappresentanti di interesse nelle sole sedi o attraverso i soli canali di comunicazione istituzionali ❑ Vietare in ogni caso rapporti diretti o indiretti tra decisori pubblici e rappresentanti di interessi legati da motivi familiari o affettivi e da interessi economici e non economici di natura privata ❑ Rendere obbligatoria sia per i rappresentanti di interesse che per i decisori pubblici la redazione di una relazione annuale, contenente l’elenco degli incontri effettuati, un resoconto sommario dei contenuti degli incontri e le risorse economiche impiegate ❑ Vietare la possibilità di offrire o elargire ai decisori pubblici compensi o altre utilità, in qualsiasi modalità 17


CHI VIGILA SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA All’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sono affidati i poteri di vigilanza, attraverso le seguenti competenze: la garanzia e la tutela della partecipazione dei rappresentanti di interessi ai processi decisionali

la comunicazione ai soggetti iscritti nel registro dell’apertura delle consultazioni pubbliche

la tenuta e il controllo periodico del registro dei rappresentanti di interessi

la trasmissione ai decisori pubblici dell’elenco dei soggetti iscritti nel registro

la pubblicazione dei dati e delle relazioni annuali ricevute dai rappresentanti di interessi

la trasmissione al Parlamento di un rapporto annuale sulla verifica dell’attività degli iscritti nel registro

In caso di violazione delle norme, l’AGCM può irrogare sanzioni sia nei confronti dei rappresentanti di interesse, sia nei confronti dei decisori pubblici. A seconda della gravità della violazione di obblighi e divieti, può essere comminata:

➢ Una sanzione amministrativa tra € 10.000 e € 60.000 ➢ La sospensione fino a due anni dal registro dei rappresentanti di interesse ➢ La cancellazione dal registro dei rappresentanti di interesse 18


CONFLITTO DI INTERESSE DEGLI ELETTI: Riduzione costo bolletteILluce e gas DI CONDOTTA INTRODURRE CODICE

DEL PARLAMENTO EUROPEO IN ITALIA


I PRINCIPI I deputati europei non possono:

concludere alcun tipo di accordo in base al quale essi siano determinati ad agire nell’interesse di una entità o persona, fisica o giuridica terza in ambito istituzionale;

sollecitare né accettare alcun vantaggio diretto e indiretto in cambio di uno specifico comportamento nelle attività parlamentari

svolgere attività di lobbying remunerate direttamente connesse al processo decisionale dell’Unione

ricevere doni o benefici di qualunque natura di un valore superiore a 150 euro. 20


QUANDO SI CONFIGURA UN CONFLITTO DI INTERESSE Si configura un conflitto d'interessi qualora un deputato al Parlamento europeo abbia un interesse personale, non solo economico, che potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni in qualità di deputato.

Può configurarsi un conflitto di interesse anche rispetto a situazioni che non derivino dalla violazione dei principi del codice di condotta, ma da specifici interessi e attività del deputato.

Il conflitto di interesse comporta un obbligo di comunicazione e di astensione da una attività legata alla situazione di conflitto. Ad esempio, è necessario astenersi dall’essere: ❑ relatore di un provvedimento ❑ partecipante di una delegazione ❑ incaricato di un negoziato interistituzionale.

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GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA Sono prescritti specifici obblighi di trasparenza su tutte le situazioni da cui potrebbero derivare conflitti di interesse nell’espletamento del mandato istituzionale. È necessario comunicare al Parlamento e rendere pubblici dettagliatamente: 1

le attività professionali svolte nel triennio precedente all’inizio del mandato parlamentare

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tutte le attività retribuite nel corso di un mandato da cui derivi un reddito annuo superiore ai 5.000 euro

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la partecipazione a board di imprese, organizzazioni non governative o associazioni in genere

4

la partecipazione a comitati e a partenariati con implicazioni di politica pubblica

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il sostegno finanziario diretto o indiretto ricevuto da terzi per lo svolgimento della propria attività politica

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la situazione patrimoniale, con l’indicazione delle relative attività e passività all’inizio e alla fine di ogni mandato le riunioni e gli incontri con rappresentanti di interessi o con rappresentanti di autorità pubbliche di paesi terzi (realizzati anche per il tramite degli assistenti parlamentari) i doni ricevuti per un valore superiore ai 150 euro nel corso di missioni istituzionali, che devono essere consegnati al Parlamento 22


LE SANZIONI PREVISTE Un comitato consultivo composto da 8 europarlamentari si occupa delle violazioni della normativa. Le sanzioni irrogate dal comitato consultivo sono previste dal Regolamento del Parlamento europeo Il Regolamento prevede le seguenti sanzioni: a) ammonizione; b) perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo da due a trenta giorni; c) fatto salvo l'esercizio del diritto di voto in plenaria e con riserva in tal caso del rigoroso rispetto delle norme di comportamento, sospensione temporanea, per un periodo da due a trenta giorni di riunione del Parlamento o di uno qualsiasi dei suoi organi, commissioni o delegazioni, dalla partecipazione a tutte o a una parte delle attività del Parlamento; d) divieto per il deputato di rappresentare il Parlamento in una delegazione interparlamentare, una conferenza interparlamentare o qualsiasi sede interistituzionale per un periodo fino a un anno;

e) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza, limitazione dei diritti di accesso alle informazioni riservate o classificate per un periodo fino a un anno.

Il Presidente può inoltre presentare alla Conferenza dei presidenti una proposta volta a sospendere o far decadere dalle cariche interne al Parlamento l’eurodeputato sanzionato, se questi fosse ad esempio questore o presidente di commissione. 23


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