Ddl Scudo democratico_TESTO PDL

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DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LOMBARDO e CALENDA

Istituzione di uno scudo democratico a difesa del libero esercizio del diritto di voto

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina le modalità dei controlli necessari ad assicurare la libertà nell’esercizio del diritto di voto, di cui all’articolo 48 della Costituzione, quale condizione imprescindibile per garantire l’integrità del processo democratico dalle ingerenze di Paesi terzi, volte alla manipolazione del consenso, attraverso artifici e raggiri realizzati con la produzione, promozione e diffusione di informazioni false o distorte.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) «scudo democratico»: insieme di disposizioni, procedimenti e atti volti a tutelare la libertà del voto e della partecipazione alle competizioni elettorali dai condizionamenti informativi e cognitivi prodotti dall’ingerenza di Paesi terzi nel processo democratico, attraverso la produzione, promozione e diffusione di informazioni false o distorte, atte a influire sul risultato elettorale;

b) «disinformazione»: attività volta a compromettere il processo decisionale dell’elettore, attraverso tecniche di manipolazione basate sul ricorso a informazioni false, fuorvianti o inesatte progettate, prodotte e diffuse allo scopo di ingannare intenzionalmente il pubblico e distorcere la realtà, ivi inclusi video e immagini artefatti con finalità ingannevoli, idonee ad associare persone, tempi, luoghi, concetti e idee tra cui non intercorre alcun nesso o rapporto, nonché mediante la divulgazione di informazioni parziali che, per le modalità con cui sono comunicate, rappresentano in maniera ingannevole fatti, eventi, situazioni e relazioni;

c) «ingerenza esterna»: le attività di cui al comma 1, lettera b), nonché i finanziamenti erogati, a qualunque titolo, per il medesimo fine da parte di istituzioni o organizzazioni governative di Paesi terzi, nonché da persone fisiche e giuridiche operanti sotto il loro controllo o coordinamento;

d) «algoritmo»: sequenza di istruzioni che determinano in modo automatizzato il funzionamento dei servizi delle società dell’informazione, in relazione alla profilazione, alla diffusione e alla promozione di utenti e contenuti in ambito digitale;

e) «servizi delle società dell’informazione»: servizi prestati, a qualsiasi titolo, a distanza, anche mediante sistemi di trattamento e di memorizzazione dei dati e di profilazione degli utenti, per la diffusione e la promozione di informazioni;

f) «punto di contatto»: ente autorizzato ad accedere a un sistema integrato e interoperabile di monitoraggio, comprendente un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, nonché di accesso ai dati pertinenti e di analisi predisposto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 4.

Art. 3.

(Istituzione dello «scudo democratico»)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito uno strumento denominato «scudo democratico». Le società dell’informazione, individuate a norma del comma 2, che prestano i propri servizi all’interno del territorio nazionale provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a costituire nell’ambito della propria organizzazione un comitato di analisi composto da dieci soggetti estratti a sorte dall’elenco di cui all’articolo 6, che è punto di contatto con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Le società dell’informazione soggette agli obblighi di cui al comma 1 sono individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centoventi giorni dall’approvazione della presente legge, sulla base di criteri quantitativi, relativi al numero degli utenti coinvolti e delle informazioni intermediate, e qualitativi, relativi alla tipologia dei contenuti e al loro impatto sulla formazione del consenso politico e sull’andamento del processo democratico.

3. Al comitato di analisi è assicurata piena autonomia operativa e indipendenza nello svolgimento delle proprie attività, che comprendono:

a) contrastare la disinformazione, anche su istanza dei cittadini, attraverso la verifica dei contenuti che abbiano una diffusione e un'interazione superiore ai mille utenti e abbiano natura politica, adottando le seguenti misure:

1) applicazione, durante la fase di verifica, di una banda orizzontale in evidenza recante la dicitura “contenuto in fase di verifica”, di colore diverso dal contenuto o dal formato di pubblicazione e, in ogni caso, che non comprometta l’accesso al medesimo contenuto;

2) rimozione della banda orizzontale, nel caso di esito positivo della verifica, ovvero, in caso negativo, sostituzione del contenuto con la seguente dicitura “contenuto rimosso: tentativo di disinformazione”. Nel caso in cui il contenuto rifletta meramente un’opinione personale e faccia solo incidentalmente riferimento a informazioni, eventi o fatti politici non verificabili, controversi e dibattuti, al contenuto viene applicato un bollino con la dicitura “OP”, a indicare la natura di “opinione personale” ivi contenuta;

3) monitoraggio rafforzato dell’utente che ha diffuso il contenuto rimosso, prevedendo che, dopo il quarto contenuto rimosso, tutti i contenuti, prima della pubblicazione, siano preventivamente verificati dal comitato, il quale da conto all’utente dell’attività svolta nei suoi confronti;

b) garantire l’applicazione a tutti i contenuti recanti immagini, audio e video oggetto di interpolazione, ovvero interamente prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, relativi a soggetti o eventi politici, di un bollino recante le diciture “CMAI”, “contenuto migliorato mediante AI”, o CPAI “contenuto prodotto mediante AI”;

c) monitorare la pubblicazione e diffusione dei contenuti al fine di individuare ingerenze esterne, anomalie o schemi volti a sfruttare l’algoritmo con l’obiettivo di:

1) manipolare le informazioni e influenzare l’opinione pubblica;

2) utilizzare illecitamente strumenti di intelligenza artificiale o di profilazione a fini elettorali;

3) acclamare, isolare, aggredire o deridere determinati utenti e contenuti al fine di polarizzare l’opinione pubblica e alterare la percezione del contesto elettorale;

4) minare la fiducia nelle istituzioni e nei processi democratici attraverso la disinformazione o la diffusione di informazioni non verificate, ovvero mediante l’alterazione e la manipolazione delle informazioni;

d) promuovere campagne di informazione volte a:

1) sollecitare l’adozione, da parte dell’utente, di buone pratiche nell’utilizzo dei servizi, in particolare con riguardo al reperimento delle informazioni e dei contenuti, all’utilizzo degli stessi e alle modalità di segnalazione di eventuali tentativi di disinformazione e ingerenza esterna;

2) evidenziare la falsità, la manipolazione e l’interpolazione o la produzione mediante sistemi di intelligenza artificiale dei contenuti non verificati di cui alla lettera a), nel caso di ingerenza esterna evidenziando anche l’origine delle relative attività di divulgazione, al fine di pubblicizzare il carattere mendace o artefatto dei relativi contenuti e renderli disponibili in una sezione dedicata;

3) garantire la rettifica dei contenuti di disinformazione promossi o divulgati da soggetti politici, partiti o movimenti politici, attraverso l’obbligo di pubblicazione e mantenimento del contenuto rettificato in evidenza, recante una banda orizzontale in evidenza con la dicitura “Rettificato”, sul canale, profilo o pagina dell’interessato per un periodo corrispondente al doppio del tempo per cui il contenuto di disinformazione è stato promosso o divulgato dal medesimo.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera c), il comitato provvede senza indugio a inibire l’utilizzo dei servizi da parte dei soggetti che siano coinvolti nelle relative attività, trasmettendo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro quarantotto ore, apposita relazione, nonché agli utenti interessati una comunicazione recante le ragioni del provvedimento, oltre a un termine di ventiquattro ore per la presentazione di eventuali osservazioni. Se il comitato non accoglie le osservazioni, l’utente può fare ricorso all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al periodo precedente.

5. Il comitato di analisi riferisce periodicamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulle attività svolte ai sensi del comma 3 e trasmette alla medesima Autorità una relazione sulle stesse entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno.

6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni trasmette alle Camere, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione di sintesi sulle attività svolte dai comitati di analisi, evidenziando gli eventuali profili di rischio rilevati dai medesimi e ogni eventuale rilievo di interesse, ai fini di cui al presente articolo.

4.

(Funzioni operative)

1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni della presente legge. A tal fine realizza un sistema integrato e interoperabile di informazione e monitoraggio, comprendente un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, nonché di accesso ai dati pertinenti e di analisi, con cui cura l’interlocuzione e le attività di vigilanza nei confronti delle società dell’informazione sottoposte agli obblighi della presente legge, per il tramite dei comitati di analisi.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comitati di analisi trasmettono all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una relazione recante l’indicazione delle misure adottate al fine di garantire l’implementazione dello «scudo democratico» di cui all’articolo 3, nonché i modelli, le modalità e i criteri di verifica approntati.

3. L’Autorità, entro 120 giorni dal ricevimento della relazione, valuta la pertinenza e l’adeguatezza delle misure adottate dalle società dell’informazione sottoposte agli obblighi di cui all’articolo 3, indicando le iniziative correttive da adottare e il relativo termine.

4. In casi straordinari, qualora l’Autorità nei tre mesi antecedenti o successivi a una competizione elettorale ravvisi, per il tramite di almeno un quinto dei comitati di analisi, la sussistenza di una campagna organizzata di disinformazione, attraverso attività di ingerenza esterna, ovvero il finanziamento o il coordinamento di detta campagna da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), provvede senza indugio a trasmettere apposita relazione informativa alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza trasmette al Presidente del Consiglio e per il suo tramite alle Camere una relazione trimestrale sulle attività di disinformazione e di ingerenza esterna, come qualificate dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), rilevate nell’ambito della propria attività.

6. La mancata implementazione delle misure di cui al comma 2 è punita con una sanzione amministrativa da 10.000 a 10.000.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui l’Autorità, nell’ambito delle attività di vigilanza, rilevi la mancata operatività del comitato di analisi o attività poste in essere dalla società dell’informazione che pregiudichino detta operatività.

7. La stessa sanzione di cui al comma 6, primo periodo, si applica ai componenti dei comitati di analisi responsabili di omissioni, inottemperanze e fatti palesemente in contrasto con i doveri derivanti dall’incarico assunto.

Art. 5.

(Procedura di sospensione e di annullamento di una consultazione elettorale)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ricevuta le relazioni di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, sentiti il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, riferisce alle Camere entro tre giorni circa la sussistenza, la natura, l’origine e l’entità delle attività di ingerenza esterna individuate, fornendo i relativi documenti ed elementi di prova acquisiti.

2. I documenti e gli elementi di prova di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale del Governo almeno un giorno prima della deliberazione di cui al comma 3 e sono in ogni caso

trasmessi all’Autorità giudiziaria al fine di valutare eventuali responsabilità penali da parte dei soggetti coinvolti.

3. Qualora ricevano una relazione che attesti l’oggettiva e grave sussistenza di attività che abbiano pregiudicato irreversibilmente l’integrità del processo democratico, il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, d’intesa tra loro, decidono di convocare entro tre giorni le Camere in seduta comune. La convocazione è effettuata dal Presidente della Camera. Le Camere, acquisiti i documenti e gli elementi di prova ai sensi del comma 1, possono deliberare con mozione motivata, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, la sospensione e l’aggiornamento del procedimento elettorale, almeno sette giorni prima del voto. La deliberazione di cui al presente comma non può avvenire prima del decorso di tre giorni dall’acquisizione dei documenti e degli elementi di prova di cui al comma 1.

4. Contro la deliberazione delle Camere di cui al comma 3 è ammesso ricorso da parte delle forze politiche ammesse alla competizione elettorale, che deve essere presentato entro le successive ventiquattro ore presso la Corte Costituzionale ed è assegnato al giudizio del collegio di cui all’articolo 135, settimo comma, della Costituzione, che, valutate tutte le circostanze, può annullare la deliberazione delle Camere, entro tre giorni prima del voto.

5. Il presente articolo si applica alle consultazioni politiche nazionali per l’elezione dei deputati, dei senatori e dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

6. Qualora la procedura di cui ai commi precedenti, nel rispetto dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 non possa terminare prima della data fissata per la consultazione, le Camere, dove ritengano sussistenti le condizioni di cui al comma 3 in ordine all’irreparabile pregiudizio dell’integrità del processo democratico, possono deliberare l’annullamento delle elezioni anche dopo il loro svolgimento.

7. Contro la deliberazione di cui al comma 6, approvata secondo la procedura e con la maggioranza di cui al comma 3, è ammesso ricorso secondo le modalità di cui al comma 4.

Art. 6.

(Comitato di analisi)

1. Presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è istituito un elenco di esperti nell’analisi dei processi di disinformazione, di formazione tecnica e giuridica.

2. I requisiti professionali per l’inserimento dei candidati nell’elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di formazione e di remunerazione dei comitati di analisi, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti, altresì, i casi di incompatibilità, le condizioni volte a prevenire conflitti di interesse, nonché gli specifici obblighi di rendicontazione delle attività svolte da ciascun componente nell’ambito dei rispettivi comitati di analisi.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Chiunque ponga in essere le attività di disinformazione o di ingerenza esterna volte ad alterare la competizione politica e a pregiudicare l’integrità del processo democratico, ovvero contribuisca ad esse è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 20.000.000 euro, nonché con la reclusione da uno a sei anni. È sempre fatta salva l’azione civile per il risarcimento del danno dei soggetti che abbiano subito un pregiudizio indiretto dalle relative condotte.

2. Le medesime sanzioni si applicano alle società dell’informazione che, avendo rilevato le attività di cui al comma 1, non abbiano impedito la prosecuzione del reato, ovvero non abbiano ottemperato ai rilievi dei comitati di analisi.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano, nella misura del doppio, nei confronti dei soggetti che abbiano finanziato le attività di disinformazione o di ingerenza esterna di cui al comma 1, ovvero a quanti le abbiano poste in essere o abbiano contribuito ad esse ricevendone compensi di natura economica. Si provvede al congelamento dei fondi e delle risorse economiche dei soggetti responsabili dei reati di cui al comma 1, per una durata di 6 mesi.

4. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente articolo sono versati in un apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze e impiegati per il finanziamento delle funzioni e dei compensi di cui al comma 5.

5. Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, di cui:

a) 20 milioni di euro per garantire l’assolvimento delle funzioni attribuite dalla presente legge all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) 20 milioni di euro per fare fronte agli oneri derivanti dal pagamento dei compensi di cui all’articolo 6, comma 2.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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