9 newsletter novembre 2014

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NOVEMBRE 2014

NEWSLETTER

NUMERO NOVE

Dispositivi in quota a carattere permanente “Le così dette LINEE VITA” La Legge Regionale Veneto 25-9-2014, n. 28 modifica l’art. 79 bis della L.R. 27-6-1985 n. 61 escludendo l’obbligo di mantenere stabilmente tali dispositivi quando non ci sono lavori in corso. LA REGIONE VENETO con la L.R. 25-9-2014 n. 28 elimina l’obbligo di mantenere stabilmente gli apparati di sicurezza (linee vita) quando non ci sono lavori in corso.

L’articolo 79 bis della legge regionale 27 giungo 1985, n. 61, imponeva che i progetti degli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni o ad edifici esistenti dovevano comprendere tra la documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, “idonee misure preventive e protettive che dovevano consentire, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”. La succitata norma laddove, al comma 1, specificava “ anche nella successiva fase di manutenzione”, imponeva di fatto al progettista e al costruttore di installare nell’edificio dei dispositivi in quota a carattere permanente che, oltre a non essere necessari ai fini della sicurezza, comportavano inutili costi aggiuntivi nonché, spesso, anche una vera propria deturpazione estetica dell’edificio. Poiché la “ratio” delle norme in materia di sicurezza è, all’evidenza, quella di garantire la sicurezza dei lavoratori, la Regione ha ritenuto di modificare la norma eliminando l’obbligo di mantenere stabilmente tali apparati di sicurezza quando non ve ne sia bisogno, ovvero quando non ci siano lavori in corso.

La nuova disposizione e al fine di render inequivocabile l’applicazione della norma anche alle situazioni in itinere, il comma 3 dell’articolo 79 bis prevede esplicitamente che la nuova disposizione si applichi anche ai procedimenti e ai lavori in corso.

Legge Regionale 25 settembre 2014, n. 28

Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

Art. 1
 Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e norme attuative e transitorie

1. Al comma 1 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, le parole: ", anche nella successiva fase di manutenzione," sono soppresse.

2. La Giunta regionale adegua le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive degli interventi edilizi, di cui al comma 2 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, alle disposizioni recate dal comma 1.

3. L'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti e ai lavori in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 2 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regio-

ne veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 settembre 2014


PER QUALE MOTIVO LA REGIONE VENETO HA RITENUTO DI ELIMINARE L’OBBLIGO DI MANTENERE STABILMENTE GLI APPARATI DI SICUREZZA ?

Dalla relazione allegata alla L.R. si ricavano questi quattro motivi:

1)- La Regione ritiene che installare dei dispositivi a carattere permanente, ad esempio sulle coperture, non siano necessari ai fini della sicurezza.

2)- Che comportano inutili costi aggiuntivi.

3)- Spesso diventano una vera e propria deturpazione estetica dell’edificio.

4)- La sicurezza dei lavoratori.

Punto 1)-

La Regione ritiene che mettere in opera dispositivi a carattere permanete, non siano necessari ai fini della sicurezza. Chiaro che se questi dispositivi, messi in opera e poi mai più controllati, se qualcuno si fida ad usarli, possono diventare delle “Linee Morte”. Meglio quindi non metterli in opera e dopo lunghi periodi, per eseguire i lavori in copertura, spendere un po' di più con l’uso di ponteggi perimetrali o con l’uso di parapetti e reti di sicurezza da agganciare alle murature.

Punto 2)-

Che comportano inutili costi aggiuntivi. Occorre una progettazione, le soluzioni tecniche da adottare devono essere riportate nella relazione di progetto e sugli elaborati grafici.

Posa in opera e dichiarazione del posatore sulla corretta posa dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore.

Certificazioni del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali e componenti utilizzati.

Dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale.

Il collaudo del sistema (verifica funzionale) di fissaggio e della resistenza della struttura di supporto, viene effettuato con l’utilizzo di attrezzature atte a trasferire la forza di 5 kN (carico di esercizio) sui supporti e registrarne la resistenza per 15 secondi. La prova di collaudo per la linea di ancoraggio di classe C viene eseguita con tensionatore meccanico e dinamometro.

Cartelli informativi su:

- Obbligo uso imbracature e funi di trattenuta

- Numero max dei lavoratori collegabili ai dispositivi di sicurezza;

- Necessità o divieto di utilizzare assorbitori di energia;

- Dispositivi di protezione individuali;

- Raccomandazioni del costruttore del sistema anticaduta.

Le misure preventive e protettive per la sicurezza devono essere integrate nel Fascicolo dell’opera, da consegnare al committente che lo conserva a disposizione per le future manutenzioni. Questo Fascicolo dovrà essere aggiornato in occasione di ogni successivo intervento.

Verifiche periodiche (una volta all’anno) da parte di personale specializzato, manutenzioni e loro periodicità.

Dopo le verifiche periodiche e manutenzioni, occorre eseguire ancora il collaudo ?.

Tutto questo ha un costo e non è detto che l’impresa che eseguirà futuri lavori non debba allestire ulteriori idonee misure preventive e protettive laddove si configurino rischi residui di caduta dall’alto.

Punto 3)-

Spesso diventano una vera e propria deturpazione estetica dell’edificio. Certo che vedere sopra le nostre case, edifici storici o villette, questi paletti collegati da una fune, non è certo un abbellimento estetico. Alcuni produttori hanno cercato, consapevoli della deturpazione estetica, di trovare delle soluzioni meno visibili, soprattutto per gli edifici storici, ma con limiti funzionali, sulla falda dove è tesa al fune un operatore può muoversi liberamente, mentre nella falda opposta le difficoltà sono parecchie dovendo la corda di collegamento fune-operatore strisciare sul colmo del tetto, con possibilità di dissestarlo o addirittura di rompere le tegole colmi.

Punto 4)-

La sicurezza dei lavoratori. Cosa può succedere se dopo 8-10 anni ci si trova a dover eseguire lavori di manutenzione della copertura, se non sono mai stati eseguiti controlli e verifiche periodiche ?(e può capitare).

Tutto quei dispositivi messi in opera non si potranno usare e si dovrà ricorrere ad eseguire i lavori allestendo altre misure preventive e protettive con ulteriore spesa.

Interpretazioni personali Arch. Claudio Campion.


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