Guida legale Energy sector_Bulgaria

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Guida legale/Energy/Bulgaria/2011

GUIDA LEGALE SETTORE ENERGETICO IN BULGARIA Realizzata da

INDICE 1. INTRODUZIONE 2. IL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ NEL SETTORE DELL'ENERGIA 3. LICENZE 4. SETTORE DELL’ENERGIA ELETTRICA 5. FORNITURA DI CALORE 6. FORNITURA DI GAS 7. QUADRO NORMATIVO PER LE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI E DEI BIOCARBURANTI

1. INTRODUZIONE Il settore energia è regolata dalla legge per il settore dell'energia (in seguito denominato ESA). La presente legge regola le pubbliche relazioni in merito: l'attuazione delle attività di produzione, importazione‐esportazione, il trasferimento, il trasferimento di transito e distribuzione di energia elettrica, calore e gas naturale; il trasferimento di petrolio e prodotti petroliferi attraverso oleodotti; il commercio con elettricità, energia termica e del gas naturale, così come il potere giuridico di strutture statali nel determinare la politica statale, regolazione e controllo.

2. IL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ NEL SETTORE DELL'ENERGIA 2.1. Commissione statale per Regolamento dell’Energia e l'Acqua La regolamentazione delle attività nel settore energetico e nel rifornimento idrico e fognario viene effettuato dalla per il regolamento energetico ed idrico (in seguito Commissione). La Commissione è un'organizzazione struttura statale indipendente, specializzata ‐ una persona legale aziendale con sede a Sofia. Si tratta di un organo collegiale composto da 13 membri, tra cui un presidente e due vicepresidenti. Presidente, vice presidenti ed i membri della Commissione sono eletti sulla base di una decisione del Consiglio dei Ministri e sono nominati dal Primo Ministro.

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3. LICENZE 3.1. Rilascio di licenze Le attività soggette a licenza del ESA sono: • produzione di energia elettrica e / o termica; • trasferimento di energia elettrica, termica o gas naturale; • distribuzione di energia elettrica o gas naturale; • stoccaggio di gas naturale; • il commercio di energia elettrica; • l'organizzazione del mercato dell'energia elettrica; • appalti pubblici di forniture di energia elettrica o gas naturale; • trasferimento di transito del gas naturale; • fornitura di energia elettrica o di gas naturale da parte dei fornitori finali • gestione del sistema di energia elettrica; • Distribuzione di energia elettrica alle reti di distribuzione del trasporto ferroviario. La licenza permette l'implementazione di alcune delle suddette attività a determinate condizioni indicate ed è parte integrante della decisione per il suo rilascio. Se una licenza è rilasciata prima della costruzione del sito di energia per svolgere le attività in questione, la licenza deve includere le condizioni per la costruzione di questo sito ed un termine di inizio delle attività di licenza. Rilascio di licenza non è necessaria per: • produzione di energia elettrica da una persona‐proprietario della centrale elettrica avente capacità installata complessiva fino a 5 MW; • produzione di energia termica da una persona‐proprietario di una stazione di energia termica avente capacità installata complessiva fino a 5 MW; • trasferimento di energia termica da una persona‐proprietario della rete di trasferimento di calore, a cui sono connessi centrali con una capacità installata complessiva fino a 5 MW; • produzione di energia termica per consumo personale. Licenza è rilasciata ad una persona giuridica registrata aziendale ai sensi della Legge commerciale che: • abbia le necessarie risorse tecniche, finanziarie, materiali ed umane oltre ad una struttura organizzativa per soddisfare i requisiti di legge per svolgere l'attività di licenza; • abbia diritti reali sui siti di energia tramite cui si svolgeranno le attività, se sono costruiti; • dia prova che i siti di energia tramite cui si eseguiranno le attività di licenza, corrispondono ai requisiti di legge per la sicurezza e per la tutela ambientale. Licenza non deve essere rilasciata se vi sia un pericolo di danneggiare: la vita e la salute dei cittadini; la proprietà di terze persone e gli interessi dei consumatori; la mancanza di approvvigionamento affidabile di energia elettrica o di calore o di gas naturale. Nel caso in cui la stessa persona compisse più di una delle attività di licenza, le licenze devono essere emesse per ogni attività. La licenza può anche essere somministrato ad una persona giuridica costituita ed esistenti in base alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro paese – facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in conformità delle condizioni di cui sopra. La licenza è rilasciata per un periodo non superiore a 35 anni in rispettivi alle norme giuridiche corrispondenti. La durata della concessione può essere prorogata per un periodo non superiore al periodo sopra indicato se il titolare della licenza soddisfa i requisiti di legge ed esegue tutti gli obblighi e requisiti della licenza, ed abbia presentato una richiesta in forma scritta per l'estensione almeno un anno prima della scadenza della durata della concessione iniziale. Camera di Commercio Italiana in Bulgaria

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Può essere rilasciata una sola licenza sul territorio del paese per: • il trasferimento di energia elettrica o gas naturale; • l'organizzazione del mercato dell'energia elettrica; • appalti pubblici di forniture di energia elettrica o gas naturale; • gestione del sistema di energia elettrica. Una sola licenza può essere rilasciata per un determinato territorio per: • distribuzione di energia elettrica o gas naturale; • fornitura di energia elettrica o di gas naturale da parte dei fornitori fine; • trasferimento di energia termica. Un territorio delineato di distribuzione di energia elettrica deve comprendere non meno di 150 mila consumatori collegati alla rete di distribuzione. Questo territorio deve includere almeno una regione in base alla struttura amministrativa e territoriale dello Stato. Per un territorio delineato viene rilasciata una sola licenza per la fornitura di energia elettrica da parte di fornitori finali. Un territorio delineato di distribuzione di gas naturale deve includere non meno di 50 mila consumatori che potrebbero essere connessi alla rete di distribuzione. Per un territorio delineato viene rilasciata una sola licenza per la fornitura di gas naturale da parte dei fornitori finali. Non può essere concessa un'altra licenza per altre attività sotto licenza ESA, per i titolari della licenza per la gestione del sistema di energia elettrica, ad eccezione di una licenza per l'organizzazione di un mercato di energia elettrica. Non può essere concessa una licenza per un'altra attività sotto licenza ESA, per i titolare della licenza per il trasferimento di gas naturale, ad eccezione di una licenza per lo stoccaggio di gas naturale ed una licenza per il trasferimento di transito di gas naturale. Il titolare di una licenza per il trasferimento di gas naturale non possono commercializzare il gas naturale. Alle persone la cui licenza è stata rilasciata per la distribuzione di energia elettrica non possono essere concesso licenze per altre attività sotto licenza ESA. Alle persone la cui licenza è stata rilasciata per la distribuzione del gas naturale, non potranno essere concesse autorizzazioni per le altre attività soggette a licenza sotto l'ESA, ad eccezione di una licenza per forniture pubbliche di gas naturale o per la fornitura di gas naturale da parte di un fornitore finale, se i consumatori, collegati alla rete del gas trasferimento su questo territorio sono meno di 100.000. La licenza deve definire: • il titolo della licenza; • le attività di licenza; • i siti tramite cui vengono svolte le attività di licenza; • la gamma territoriale della licenza; • il periodo della licenza. 3.2. concorrenza Solo se c'è una necessità di una nuova capacità di produzione di energia elettrica, stabilita ed annunciata pubblicamente, il titolare della licenza e l'obbligo per la sua costruzione deve essere determinato da una gara d’appalto. I titolari delle licenze per la distribuzione di gas naturale per i territori descritti devono essere determinati da gare d’appalto. Se la gara è vinta da uno straniero che non registrato in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro paese ‐ parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo‐ la licenza deve essere rilasciata a una società registrata ai sensi della legge commerciale, di cui lo straniero possieda almeno il 67% del capitale. Il fornitore pubblico deve stipulare un contratto per l'acquisto di energia elettrica con la persona che ha vinto la gara. Camera di Commercio Italiana in Bulgaria

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3.3. Emendamenti, integrazione, rescissione e ritiro delle licenze La licenza può essere modificata e/o integrata dalla Commissione su richiesta del licenziatario o su iniziativa della Commissione. La Commissione ha il diritto di un’iniziativa di modifica e / o integrazione di una licenza rilasciata nei seguenti casi: • garantire l'affidabilità o la fornitura ininterrotta e di qualità per i consumatori di energia elettrica, termica e di gas naturale; • cambiamenti nella legislazione; • garantire la sicurezza nazionale e l'ordine sociale, in collaborazione con le rispettive autorità statali competenti; • pericolo di danneggiare la vita e la salute dei cittadini, l'ambiente o la proprietà di terzi, se non richiede il ritiro delle concessioni e / o su proposta di strutture statali specializzate; • permettere la trasformazione di un licenziatario o una transazione amministrare se questo non sia legato alla rescissione della licenza. La Commissione deve comunicare al titolare della licenza l'avvio del procedimento di modifica e / o integrazione della licenza. La Commissione consente la riorganizzazione di un licenziatario mediante fusione, consolidamento, divisione, separazione se la persona che eseguirà l'attività sotto licenza dopo la riorganizzazione, soddisfa i requisiti per il rilascio della licenza per l'attività specifica. Le operazioni per il trasferimento dei siti in costruzione o la proprietà tramite cui si svolge le attività di licenza, possono essere concluse interamente solo su approvazione della Commissione. La Commissione emette anche un permesso nei casi di impegno o ipoteca di un immobile attraverso il quale viene svolta l'attività di licenza. Il permesso non è necessaria in caso di sostituzione o ammodernamento. Le transazioni che violano le regole precedenti possono essere dichiarato nulle dalla Corte, su richiesta della Commissione o di ogni persona interessata. Sulla privatizzazione di una parte separata di un'impresa energetica, un permesso può non essere richiesto. La Commissione rilascia una licenza al nuovo proprietario se egli ne ha fatto richiesta e se soddisfi i requisiti per il suo rilascio. La licenza è revocata/rescissa dalla Commissione: • su richiesta del titolare della licenza, tra cui per esempio il trasferimento della proprietà tramite cui viene svolta l'attività di licenza; • in caso di perdita del sito di energia per mezzo del quale il concessionario svolge la propria attività; • in caso di riorganizzazione del titolare della licenza, se la riorganizzazione porta alla cessazione della persona legale ‐ titolare della licenza; • l’entrata in vigore di una decisione del tribunale per dichiarare fallimento di un licenziatario o la cessazione dell'attività a causa di liquidazione del licenziatario. La Commissione può anche terminare la licenza se l'utente non esegue l'attività di licenza per un periodo superiore ad un anno. Il concessionario è tenuto, almeno un anno prima della scadenza del termine della licenza di presentare una domanda di proroga del termine, o di informare la Commissione che il licenziatario non eseguirà l'attività di licenza alla scadenza del termine. La Commissione, su notifica entro il termine prefissato, potrebbe ritirare la licenza se l'utente non rispetti gli obblighi o violi le istruzioni delle strutture di controllo della Commissione. La Commissione può revocare la licenza per la distribuzione di gas naturale, rilasciata dopo una gara d’appalto se il licenziatario non costruisce, entro il termine indicato nella licenza, le rispettive reti di distribuzione del gas indicato nella sua offerta per la partecipazione alla gara d’appalto.

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4. SETTORE DELL’ENERGIA ELETTRICA 4.1. Revisione Generale. Sistema dell’energia elettrica Tutti i siti di energia elettrica sul territorio del paese sono collegati e funzionanti in un sistema unificato ed integrato di energia elettrica con un sistema operativo congiunto e un ininterrotto processo di produzione, trasformazione, trasferimento, distribuzione e consumo di energia elettrica. Il sistema di alimentazione elettrica comprende: centrali elettriche, una rete di trasferimento, reti di distribuzione e le utenze elettriche dei consumatori. "Rete di trasferimento elettrico" è un'unità di linee ed apparecchiature elettriche che servono per il trasferimento; trasformazione di energia elettrica da alta tensione a media tensione, redistribuzione dei flussi elettrici o di transito di energia elettrica verso terzi. "Linee di energia elettrica" sono impianti per il collegamento di attrezzature elettriche per il trasferimento, trasporto o distribuzione di energia elettrica. "Rete di distribuzione elettrica" è un’unità di linee elettriche ed impianti elettrici di alta tensione, media e bassa, utili per la distribuzione dell’energia elettrica. 4.2. Produzione di energia elettrica La produzione di energia elettrica può essere svolta da imprese energetiche con la licenza per la produzione sotto l’ESA. I produttori di energia elettrica hanno l'obbligo di mantenere riserve di carburante, compresi i combustibili solidi locali nelle quantità necessarie a garantire una produzione continua e affidabile. 4.3. Trasferimento di energia elettrica e di gestione del Sistema Elettrico Il trasferimento di energia elettrica viene effettuata da un’impresa trasferimento ‐ titolare della rete di trasferimento e della licenza per il trasferimento di energia elettrica. Il titolare della licenza può assegnare, per mezzo di un contratto, lo sfruttamento e la manutenzione della rete di trasferimento solo per l'operatore del sistema di energia elettrica, che ha ricevuto una licenza per la gestione del sistema di energia elettrica. Il trasferimento e la trasformazione di energia elettrica è un servizio universalmente offerto. L'impresa di trasferimento deve provvedere all’espansione, la ricostruzione e l'ammodernamento della rete di trasferimento secondo le previsioni a lungo termine ed i piani di sviluppo del settore dell'energia elettrica. L’operatore del sistema energia elettrica prevede: • la gestione unitaria del sistema di energia elettrica ed il funzionamento affidabile della rete di trasferimento; • il transito di energia elettrica attraverso la rete di trasferimento; • il manutenzione dei siti e delle attrezzature della rete di trasferimento in conformità con i requisiti tecnici e con i requisiti di sicurezza. Al fine di redigere il bilancio energetico del paese, l’operatore del sistema elettrico deve: • preparare previsioni per il cambiamento del consumo di energia elettrica nel paese; • organizzare la ricerca delle possibilità di espansione e ammodernamento della rete di trasferimento e l'introduzione di nuove tecnologie. 4.4. Distribuzione dell'energia elettrica La distribuzione di energia elettrica ed il funzionamento delle reti di distribuzione vengono effettuate dalle aziende di distribuzione ‐ proprietari delle reti di distribuzione su un territorio separato, con la licenza per eseguire la distribuzione di energia elettrica per il rispettivo territorio del paese. La distribuzione di energia elettrica è il servizio universalmente offerto. L'impresa di distribuzione deve offrire e garantire: • la distribuzione dell’energia elettrica incamerata nella rete di distribuzione;

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• la continuità della fornitura e la qualità dell’energia elettrica; • gestione della rete di distribuzione elettrica; • manutenzione della rete di distribuzione, dei siti e delle attrezzature in conformità con i requisiti tecnici; • l'espansione, la ricostruzione e l’ammodernamento della rete distributiva e delle reti accessorie. 4.5. Relazioni commerciali per l’energia elettrica Le transazioni con l’energia elettrica possono essere concluse: a prezzi regolamentati dalla Commissione, a prezzi liberamente negoziati tra le parti e sul mercato organizzato dell'energia elettrica. Le parti coinvolte nelle transazioni con l’energia elettrica sono le seguenti persone: • il fornitore pubblico di energia elettrica; • i produttori; • i consumatori, compresi quelli privilegiati; • l'impresa di trasferimento; • le imprese di distribuzione; • i distributori di energia elettrica; • gli operatori del sistema elettrico; • il fornitore finale. 4.6. Collegamento dei produttori e consumatori alle reti rilevanti. Accesso alle reti L'impresa di trasferimento, rispettivamente, l'impresa di distribuzione, ha l'obbligo di collegare ogni produttore di energia elettrica situato nel rispettivo territorio che: • abbia concluso un contratto scritto con l'impresa di trasferimento o di distribuzione ad un prezzo per la connessione predeterminato secondo l'ordinanza applicata; • abbia soddisfatto i requisiti per la connessione alla rete di trasferimento o di distribuzione; • abbia costruito apparecchiature elettriche all'interno della sua proprietà o sulla proprietà su cui ha diritto di costruzione. L'impresa di trasferimento o di distribuzione ha l'obbligo, rispettivamente, di ampliare e ricostruire le reti di trasferimento o di distribuzione relativi alla connessione delle centrali elettriche al posto di collegamento. I proprietari di impianti elettrici sono obbligati a dare accesso ai propri impianti all'impresa di trasferimento o di distribuzione, rispettivamente, ai fini della trasformazione e trasferimento di energia elettrica ad altri consumatori.

5. FORNITURA DI CALORE 5.1. recensioni generali La fornitura di calore è un processo di produzione, trasferimento, fornitura, distribuzione e consumo di energia termica per mezzo di un vettore di calore da vapore acqueo e acqua calda per usi domestici e commerciali. La fornitura di calore avviene attraverso i siti e gli impianti per la produzione, il trasferimento, approvvigionamento e distribuzione collegata ad un sistema di fornitura di calore. 5.2. Produzione di energia di riscaldamento La produzione di potenza di riscaldamento è effettuata da un'impresa di energia che hanno ricevuto una licenza per la produzione. La produzione di potenza di riscaldamento viene effettuato in:

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• centrali elettriche per la produzione combinata di riscaldamento e energia elettrica; • centrali di riscaldamento; • impianti per l'utilizzo di riscaldamento da rifiuti e di fonti di energia rinnovabili. 5.3. Collegamento alla rete di trasferimento di calore L'impresa di trasferimento di calore è obbligata a connettere alla rete di trasferimento del calore i produttori e consumatori situati nei rispettivi territori definito dalla licenza di trasferimento. Il collegamento dei consumatori in un edificio/condominio, per mezzo di una fusione o di filiali individuali, deve essere effettuato sulla base di una decisione dell'assemblea generale di condominio, con la maggioranza dei due terzi di tutti i proprietari e possessori del reale diritto di utilizzo di edificio/condominio. 5.4. Relazioni commerciali La vendita di potenza di riscaldamento viene effettuato sulla base di contratti scritti, e secondo condizioni generali, concluso tra: • un produttore e l'impresa trasferimento di calore; • un produttore e consumatori dell’energia termica direttamente collegati a fini economici; • un’impresa di trasferimento di calore ed i consumatori per fini economici; • un’impresa di trasferimento di calore e le associazioni dei consumatori di un condominio; • un’impresa di trasferimento di calore ed un fornitore di energia termica; • un fornitore di energia termica ed i consumatori di un edificio/condominio. I consumatori di potenza di riscaldamento in un edificio/condominio, possono acquistare il riscaldamento da un provider, selezionato dall'assemblea generale di condominio.

6. FORNITURA DI GAS 6.1. recensioni generali L'erogazione del gas è un’unità delle attività di trasferimento, il trasferimento di transito, stoccaggio, distribuzione e fornitura di gas naturale per soddisfare le esigenze dei consumatori. I siti e gli impianti per lo svolgimento delle attività di trasferimento, stoccaggio e distribuzione di gas naturale sul territorio del paese, collegati tra di loro, lavorano in un sistema integrato di trasporto del gas del regime generale di funzionamento. "Rete di trasferimento del gas" è un sistema di gasdotti e le attrezzature ad alta pressione, con un regime tecnologico unificato di funzionamento, per il trasferimento di gas naturale per lo scarico della stazione di misurazione o regolamento del gas, avendo collegati consumatori e/o imprese di distribuzione. "Rete di distribuzione del gas" è un sistema locale o regionale di gasdotti ad alta media o bassa pressione, e gli impianti ad essi collegati per la distribuzione di gas naturale ai rispettivi consumatori su un territorio determinato da una licenza. "Sistema di trasporto del gas" è un sistema di reti di connessione adibite al trasporto, trasferimento di transito e distribuzione di gas naturale, nonché gli impianti e da e per stoccaggi del gas e le imprese di produzione sul territorio del paese. 6.2. Operazioni con il gas naturale Le transazioni con il gas naturale sono svolte sulla base di contratti scritti ed osservando le disposizioni della legge e delle regole per il commercio di gas naturale adottata dalla Commissione. La transazione con il gas naturale è fornita, trasferita lungo reti di trasferimento, distribuzione e stoccaggio di gas naturale.

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Parti coinvolte nelle operazioni relative al gas naturale sono: • un fornitore pubblico di gas naturale; • imprese produttrici; • Gli operatori di stoccaggi di gas; • imprese di trasferimento; • operatore combinato; • imprese di distribuzione; • distributori di gas naturale; • consumatori privilegiati; • i consumatori non privilegiati. • fornitore finale di gas naturale; • i consumatori/clienti del fornitore finale. Le imprese produttrici possono concludere transazioni per la fornitura di gas naturale con il fornitore pubblico del gas naturale, con il fornitore pubblico del gas naturale, con gli operatori di stoccaggi di gas, con i venditori di gas naturale e privilegiato con i consumatori. Le imprese produttrici possono anche concludere transazioni per il trasferimento del gas naturale con l'impresa di trasferimento e di distribuzione. Essi possono infine concludere transazioni per l'immagazzinamento di gas naturale con gli operatori di stoccaggio del gas. Le imprese produttrici, i fornitori pubblici di gas naturale, i fornitori finali, gli operatori di stoccaggio del gas, i distributori di gas naturale ed i consumatori privilegiati possono concludere transazioni per l’approvvigionamento di gas naturale con cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, o immatricolati in un paese con cui la Bulgaria ha raggiunto un accordo in virtù dello strumento internazionale per l'applicazione reciproca della legge europea, nei seguenti casi: • nel caso in cui la legislazione del paese riconosca il diritto del libero scambio di gas naturale alle imprese produttrici, i concessionari di gas naturale, ai fornitori pubblici di gas naturale, ai fornitori finali e ai consumatori privilegiati; • nelle condizioni di reciprocità, nel caso in cui la legislazione del paese offra una possibilità di libero scambio di gas naturale per i suoi consumatori privilegiati. Il fornitore pubblico del gas naturale è una persona giuridica, registrata ai sensi della Legge commerciale o in base alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ‐ o di un altro paese contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo ‐ che può concludere le transazioni per la fornitura di gas naturale con le imprese produttrici, con i fornitori pubblici di gas naturale, con i consumatori privilegiati e con i consumatori collegati direttamente alla rete di trasferimento. Il fornitore pubblico del gas naturale può concludere transazioni per il trasferimento del gas naturale con imprese sia di trasferimento che di distribuzione, e transazioni per lo stoccaggio del gas naturale con i rispettivi operatori di stoccaggio. Il fornitore pubblico del gas naturale può concludere transazioni per la fornitura di gas naturale con i consumatori finali collegati alla rete di distribuzione del gas, sul territorio per i quali hanno la licenza. Il fornitore finale è una persona con la relativa licenza per svolgere la propria attività, che prevede la fornitura di gas naturale ai clienti domestici e le imprese, con meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo pari a 19, 5 milioni BGN. Il rivenditore di gas naturale può essere una qualsiasi persona giuridica aziendale, bulgara o straniera, registrata come imprenditore ai sensi della Legge commerciale o sotto la propria legislazione nazionale. I commercianti di gas naturale possono concludere transazioni con le imprese produttrici (all'interno o all'esterno del paese), con i consumatori privilegiati, con altri concessionari di gas naturale, con il fornitore pubblico del gas naturale e con gli operatori di stoccaggi di gas. I consumatori privilegiati sono quei consumatori di gas naturale che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legge, ed hanno il diritto di scegliere le persone da cui intendano acquistare il gas naturale all’interno e/o all'esterno del paese. I consumatori privilegiati sono tenuti ad informare in anticipo le imprese di trasferimento e/o di distribuzione con cui abbiano stipulato un contratto per il gas naturale. Camera di Commercio Italiana in Bulgaria

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I contratti per il gas naturale sono conclusi: 1. a prezzi regolamentati dalla Commissione per i servizi offerti universalmente, legati alla distribuzione, trasferimento e fornitura di gas naturale o a prezzi negoziati liberamente tra le parti su un mercato organizzato, amministrato e gestito da parte del gestore del sistema di trasferimento. Le imprese produttrici, i concessionari di gas naturale ed i consumatori privilegiati concludono le operazioni per il gas naturale a prezzi negoziati liberamente tra di loro. Il fornitore finale di gas naturale vende gas naturale sotto a determinate condizioni annunciate pubblicamente. Dette condizioni devono contenere: • i termini di qualità della fornitura; • informazioni fornite dal fornitore; • durata del contratto; • la responsabilità dell'impresa energia per inadempimento delle condizioni generali. Le condizioni generali pubblicate entrano in vigore per i consumatori che acquistano gas naturale da un fornitore finale senza esplicito consenso scritto. Le condizioni generali devono contenere: • i termini di qualità della fornitura; • i termini di cessazione o interruzione della fornitura; • la responsabilità dell'impresa energia in caso di interruzione non regolamentati e di scarsa qualità dell'offerta. 6.3. Allacciamento al gas Rete di gasdotti L’allacciamento alle reti di trasferimento e distribuzione del gas è effettuata secondo le condizioni e l’ordine definiti da un ordinamento speciale per l’allacciamento che sarà rilasciata dal Ministero dell'Economia e dell'Energia. Il collegamento con le reti di trasferimento e / o di distribuzione del gas per imprese che producono gas, imprese di stoccaggio di gas naturale, imprese di distribuzione e consumatori finali deve essere effettuato a prezzi determinati dall’ordinamento e sulla base di un contratto scritto stipulato tra il transfer, rispettivamente le imprese di distribuzione e le persone collegate. L'impresa di trasferimento ha l'obbligo di connettere alla propria rete, in un punto da essa stabilito, le imprese di distribuzione, le imprese produttrici e le imprese di stoccaggio di gas naturale. Anche consumatori privilegiati di gas naturale possono essere collegati alla rete di trasferimento mediante gasdotti di collegamento diretto. L'impresa trasferimento può rifiutare la connessione alla rete di trasferimento quando: • la capacità della rete è carente, o • non vi è alcuna connessione alla rete, e • il miglioramento della rete non è economicamente fattibile. Il proprietario del gasdotto di collegamento è tenuto a fornire assistenza, manutenzione e riparazione. L'impresa di trasferimento può, su richiesta del proprietario, a pagamento, assistere, mantenere e riparare i gasdotti di collegamento. I consumatori direttamente collegati alla rete di trasferimento di gas sono tenuti a fornire l'accesso alle rispettive aziende di distribuzione del gas, che hanno ottenuto la licenza, alle loro installazioni per necessità di trasferimento di gas naturale ad altri consumatori sul territorio determinato dalla licenza. Le imprese di distribuzione hanno l'obbligo di costruire per proprio conto la loro rete di distribuzione fino al punto di connessione determinato dall’impresa di trasferimento. Le imprese di distribuzione hanno l'obbligo di connettere e fornire ai consumatori gas naturale sulla base di condizioni di uguaglianza e osservando i requisiti tecnici di affidabilità e sicurezza. I rami e le installazioni per il collegamento dei consumatori alla rispettiva rete di distribuzione devono essere costruiti dall'impresa di distribuzione.

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7. QUADRO NORMATIVO PER LE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI E DEI BIOCARBURANTI 7.1. Quadro normativo Il quadro giuridico delle relazioni pubbliche in materia di energia da fonti rinnovabili è fornito dalla Legge sulle Energie da Fonti Rinnovabili (AERS), in vigore dal 03/05/2011. Essa governa le relazioni pubbliche, connesse alla produzione e al consumo di energia elettrica, di energia termica e di energia per il raffreddamento da fonti rinnovabili; gas prodotto da fonti rinnovabili, biocarburanti e di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Gli scopi principali di questa legge sono: la promozione della produzione e del consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, la promozione della produzione e del consumo di biocarburanti e di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, la creazione di condizioni per l'inserimento di gas da fonti rinnovabili nelle reti per il trasferimento e distribuzione di gas naturale, creando le condizioni per l’inclusione di energia termica e di energia per il raffreddamento da fonti rinnovabili in reti di scambio termico; assicurare l’approvvigionamento energetico, la consegna e la sicurezza tecnica. 7.2. Governance dello Stato in materia di energia da fonti rinnovabili Il Consiglio dei Ministri: determina la politica dello Stato per l'incoraggiamento della produzione e del consumo di energia elettrica, energia termica e per il raffreddamento da fonti rinnovabili, la produzione e il consumo di gas da fonti rinnovabili, nonché la produzione e il consumo di biocarburanti e di energia da fonti rinnovabili per i trasporti; adotta un piano d'azione nazionale per l'energia da fonti rinnovabili (NAPERS); adotta sistemi nazionali di supporto per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, e adotta strumenti normativi nei casi previsti dalla legge. La politica dello Stato in questo settore è condotta dal Ministro dell'Economia, Energia e Turismo. La commissione di Stato per la regolamentazione dell’energia e delle Acque (SCEWR): determina prezzi preferenziali per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili; sviluppa metodi per la distribuzione equa della differenza tra il mercato ei prezzi preferenziali dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, tra tutti i consumatori, inclusi i trader di energia elettrica per quantitativi nel caso di esportazione; approva e pubblica sul suo sito Internet la capacità elettrica prevista, che può essere fornita per l'adesione a reti elettrica di trasferimento e distribuzione di siti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; esegue controlli durante l'esecuzione di procedure per unire siti di energia per la produzione di energia elettrica per reti di trasferimento e di distribuzione di energia elettrica; esegue il controllo dello svolgimento dei doveri degli operatori delle reti di trasferimento e di distribuzione di energia elettrica per riferire sui casi di significativa riduzione delle quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili trasferita e / o distribuita e sulle misure correttive messe in atto. La politica dello Stato in materia di energie rinnovabili è effettuata dal direttore esecutivo dell'Agenzia per lo Sviluppo dell'Energia Sostenibile (ASED) che: dirige, gestisce e rappresenta ASED; partecipa allo sviluppo e aggiornamento di NAPERS in collaborazione con gli organi esecutivi, tra cui i sindaci dei comuni; organizza l’effettuazione delle attività e delle misure, incluse nel NAPERS in collaborazione con i soggetti interessati, fornisce assistenza allo sviluppo e alla realizzazione dei programmi comunali per la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti; organizza la valutazione del potenziale disponibile e previsto per i tipi di risorse per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio dello Stato, organizza la formazione e la manutenzione del sistema di rilascio di garanzie per l'origine dell’energia. Il Governatore regionale svolge la politica di Stato per l'incoraggiamento della produzione e del consumo di energia elettrica, energia termica ed il raffreddamento da fonti rinnovabili, la produzione e il consumo di gas da fonti rinnovabili, così come la produzione e il consumo di biocarburanti e di energia da fonti rinnovabili fonti nel settore dei trasporti sul territorio della rispettiva regione, effettua il coordinamento delle iniziative rilevanti tra i comuni della regione. I consigli comunali adottano programmi a lungo termine e a breve termine per incoraggiare l'uso di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti. I sindaci dei Comuni elaborano e presentano ai consigli comunali, perché vengano adottati, programmi a lungo termine e a breve termine per incoraggiare l'uso di energia da fonti rinnovabili e di biocarburanti secondo il NAPERS.

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7.3. Piano Nazionale d'Azione per l'Energia da Fonti Rinnovabili (NAPERS) Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale della Repubblica di Bulgaria del 16% di quota generale di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, di cui 10% di quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, il Ministro dell'Economia, Energia e Turismo sviluppa il NAPERS. Il NAPERS copre il periodo 2010 ‐ 2020, e deve essere redatto da un modello, adottato con delibera della Commissione europea. Il Ministro dell'Economia, Energia e Turismo sviluppa e sottopone alla Commissione europea ogni due anni fino al 31 dicembre 2021 una relazione sulle performance del NAPERS. 7.4. Produzione di energia da fonti rinnovabili 7.4.1. Panoramica generale La promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili è realizzata attraverso: sviluppo di sistemi di supporto e di consumo di energia da fonti rinnovabili, lo sviluppo di programmi comuni di supporto con altri Stati membri dell'UE; finanziamento di attività e di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, così come per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili al consumo finale di energia dal fondo "efficienza energetica e le fonti rinnovabili" e da altre istituzioni finanziarie; contratti con risultato garantito nel rispetto della legge nazionale sull’efficienza energetica, che riguarda l'uso di energia da fonti rinnovabili. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, compresa l'energia elettrica da produzione combinata di energia termica e / o di raffreddamento e di energia elettrica da fonti rinnovabili, è promossa e incoraggiata attraverso: l'accesso garantito di energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili, alle reti elettrica di trasferimento e di distribuzione nel rispetto dei criteri di sicurezza; garanzia di trasferimento e distribuzione di energia elettrica; provvedere alla costruzione delle necessarie infrastrutture e delle potenze energetiche elettriche; acquistare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo, determinato dalla legge; definire prezzi preferenziali per l'acquisto di energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da biomasse, con tecnologie per l’incenerimento diretto, fatta eccezione per l'energia prodotta dalle centrali idroelettriche con potenza totale installata superiore a 10 MW. 7.4.2. Collegamento di siti di energia per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Gli operatori delle reti di distribuzione elettrica devono ogni anno entro la fine del mese di febbraio presentare al gestore della rete elettrica di trasferimento le potenze elettriche previste per un periodo di un anno, che possono essere prodotti per la connessione alle reti di distribuzione sulle regioni di collegamento e le specifiche di tensione. L'operatore della rete elettrica di trasferimento sulla base dei 10 anni di piano per lo sviluppo della rete di trasferimento e i suggerimenti devono ogni anno entro la fine di aprile presentare allo SCEWR e al Ministro dell'Economia, Energia e Turismo le potenze elettriche previste per 1 anno, che possono essere prodotti per la connessione alle reti di trasferimento e distribuzione dei siti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle regioni di collegamento e le specifiche di tensione. Il Ministro entro un periodo di un mese dalla ricezione dei suggerimenti dovrebbe sottoporre allo SCEWR un parere sulla loro conformità al NAPERS. Lo SCEWR approva annualmente entro la fine di giugno e pubblica sul suo sito internet le potenze elettriche previste per il periodo di 1 anno, dal 1 ° luglio, che possono essere forniti per la connessione al trasferimento e reti di distribuzione elettrica di siti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle regioni di collegamento e le specifiche di tensione. Le persone che vogliono costruire impianti energetici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o ingrandire esistenti impianti o aumentare la capacità elettrica installata di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono presentare all'operatore della relativa rete elettrica le domande di collegamento in fatto da loro regioni, approvato dallo SCEWR. L'operatore della rete elettrica dovrebbe controllare le domande in ordine di ricezione e dare un parere motivato in merito all'ammissibilità di ogni domanda. Presentando le domande, deve essere depositato una garanzia a favore del gestore della rete elettrica interessata per la partecipazione alla procedura per l'importo di BGN 5000 per MW di capacità di collegamento dichiarata. La garanzia di partecipazione nei casi di cui sopra è parte del denaro anticipato secondo la legge e da versare al gestore della rete elettrica. Le spese per la costruzione dell’infrastruttura per il collegamento di un sito di un produttore di energia alla rete in questione fino al confine di proprietà della società elettrica sono in capo al produttore. Le spese per la costruzione di utilità per il Camera di Commercio Italiana in Bulgaria

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collegamento di un sito di un produttore di energia alla rete in questione dal confine di proprietà della società elettrica al luogo di connessione, nonché per lo sviluppo, compresi la ricostruzione e l'ammodernamento delle reti elettriche relative alla connessione sono in capo del proprietario della rete in questione. Al momento della firma del contratto preliminare per la connessione, il produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili deve conferire all'impresa di distribuzione o di trasferimento che lo collega un anticipo per un importo di BGN 50 000 per ogni MW di capacità installata del sito energetico del futuro dove la capacità installata è superiore a 5 MW oppure BGN 25 000 per ogni MW di capacità installata del sito energetico del futuro dove la capacità installata è fino a 5 MW. L'anticipo è una parte del prezzo per la connessione e rimane a beneficio dell'impresa energetica ‐ proprietario della rete di trasferimento o di distribuzione elettrica, nei casi in cui il sito energetico del produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili non è costruito nei tempi definiti nel contratto per la connessione, quando l'inadempimento è dovuto a un motivo per il quale il produttore è responsabile. Il contratto per il collegamento regola il pagamento della parte restante del prezzo definito in esso per la connessione, nei casi in cui il prezzo è superiore al valore del pagamento anticipato. Queste risorse hanno la funzione di coprire le spese per la costruzione degli strumenti per il collegamento e per lo sviluppo pianificato, tra cui la ricostruzione, ammodernamento e gestione delle reti elettriche, relativi al collegamento del rispettivo sito energetico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il contratto preliminare per il collegamento ha un limite temporale, non superiore ad un anno, in cui prima della scadenza di tale termine, il produttore deve presentare una domanda scritta per richiedere un contratto per la connessione. Il contratto per la connessione ha un limite di tempo non superiore al tempo necessario per la messa in funzione del sito energetico del produttore e degli strumenti per il collegamento, ma comunque non più di 2 anni (tempo previsto per la fase di messa in funzione). Nel caso in cui si metta in funzione in più, il termine massimo della prima fase di messa in funzione non può essere superiore di 2 anni dalla firma del contratto. 7.4.3. L'acquisto, trasferimento e distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, i cui siti hanno una capacità installata superiore a 30 kW, devono concludere un contratto per l'accesso alla rete di distribuzione o di trasferimento secondo delle condizioni generali, approvati dal SCEWR e pubblicato sul sito internet dell'operatore della rete di distribuzione rilevante prima di concludere il contratto per l'acquisto dell'energia elettrica. Parte integrante del contratto di accesso dovrebbe essere la valutazione della potenza, specificata obbligatoriamente, sulla base dei quali si sviluppano le schede di previsione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'energia elettrica da fonti rinnovabili è acquistata dal fornitore pubblico, rispettivamente, i fornitori di fine sotto il prezzo definito da SCEWR preferenziale, agendo alla data di redazione dell'atto scritto per finalizzare la costruzione del sito di energia, secondo legge pianificazione del territorio. L'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe essere acquistata sulla base di contratti d'acquisto a lungo termine firmato per: ‐ 20 anni ‐ per l'energia geotermica, solare e dalle biomasse; ‐ 12 anni ‐ per l'energia eolica; ‐ 15 anni ‐ per l'energia idrica con una capacità installata fino a 10 MW e per l’energia prodotta da altri tipi di fonti rinnovabili. I periodi di tempo inizio a partire dalla data della messa in funzione del sito di energia, e per i siti energetici, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2015, i periodi di tempo deve essere diminuita con il tempo da questa data fino alla data di entrata in esercizio dell’energia del sito. Il prezzo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili non deve cambiare durante il periodo di durata del contratto d'acquisto. Il fornitore pubblico ed i fornitori finali, rispettivamente, dovrebbero comprare tutte le quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui è garantita l'origine, secondo l'ordinanza applicabile, ad eccezione di: le quantità che il produttore usa per esigenze proprie o presso le proprie filiali; le quantità che vende a prezzi concordati liberamente.

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Le tariffe preferenziali sono definite come previsto dall’ordinanza applicabile, considerando: il tipo di fonte rinnovabile, i tipi di tecnologie, la capacità del sito, il luogo e il modo di montaggio delle apparecchiature, così come : le spese di investimento, la norma di recuperare, la struttura del capitale degli investimenti, la produttività degli impianti in base al tipo di tecnologia e le risorse utilizzate; le spese in base ad un livello superiore di protezione ambientale; le spese delle materie prime per la produzione di energia; le spese per i carburanti per i trasporti; le spese il costo del lavoro e gli stipendi dei lavoratori; le spese relative ad altre operazione. 7.4.4. Garanzie per l'origine dell'energia da fonti rinnovabili Le attività per il rilascio, trasferimento e cancellazione delle garanzie di origine dell'energia da fonti rinnovabili è fatto da ASED. a garanzia per l’origine viene rilasciata ad un produttore di energia di quantità standard di 1MWh, è valida per 12 mesi dalla produzione della relativa unità di energia e deve contenere necessariamente le seguenti informazioni: la fonte rinnovabile utilizzata per la produzione l'energia; i termini di inizio e fine della produzione; il tipo di produzione energetica; il nome, la posizione, il tipo e la capacità totale installata del sito di produzione dell’energia; i sistemi di supporto utilizzati; la data della messa in funzione del sito di energia; la data ed il luogo di emissione; il numero di identificazione. Può essere rilasciata solo una garanzia d’origine per ogni unità di energia prodotta. 7.5. Produzione e consumo di biocarburanti e di energia da fonti rinnovabili nei trasporti e dei combustibili liquidi e biomasse 7.5.1. Panoramica generale La produzione ed il consumo di biocarburanti e di energia da fonti rinnovabili utilizzato per i trasporti dovrebbe essere promosso da: accessibilità dei carburanti per trasporti; funzionamento efficace dei motori in conformità alle norme tecniche e di qualità per la produzione di biocarburanti; offrire miscele di biocarburanti come parte del composto di combustibili liquidi di origine benzina per motori a combustione interna; lo sviluppo sostenibile del settore agricolo e forestale; lo sviluppo e l'introduzione di nuove tecnologie per l'utilizzo di materiali quali: rifiuti, residui, cellulosa non alimentare e materiali ligneo ‐ cellulosici per la produzione di biocarburanti; sviluppo e l'introduzione di auto elettriche per il trasporto pubblico e personale; la costruzione di stazioni per la ricarica delle auto elettriche, durante la costruzione o ricostruzione di nuovi parcheggi esistenti nei territori urbani; costruzione di infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche al di fuori dei territori urbani; sostegno finanziario per il consumo di biocarburanti. In caso di sostegno finanziario fornito per la produzione di biocarburanti, la priorità deve essere data alla produzione di biocarburanti da rifiuti, residui, cellulosa non alimentare e materiali ligneo ‐ cellulosici. 7.5.2. Il consumo di biocarburanti e di energia da fonti rinnovabili nei trasporti e di combustibili liquidi derivanti da biomasse I biocarburanti e loro derivati nel settore dei trasporti deve essere usati allo stato puro o in miscela, come parte di un composto di combustibili liquidi derivanti dal petrolio. I combustibili liquidi e le biomasse sono usate per la produzione di energia elettrica, energia termica ed energia di raffreddamento nel caso in cui essi soddisfano i criteri di sostenibilità. Le persone che immettono sul mercato combustibili liquidi derivanti dal petrolio nei trasporti, sono obbligati alla liberazione al consumo, secondo la legge sui depositi fiscali e accise, per offrire il combustibile per motori diesel e benzina mescolata con biocarburanti secondo una certa percentuale, specificata nella legge. 7.5.3. Requisiti per la qualità, il controllo e l'immissione sul mercato di biocarburanti e le loro miscele con i combustibili liquidi derivanti dalle biomasse Le persone, che immette sul mercato dei biocarburanti e le loro miscele con combustibili liquidi derivanti dal petrolio nei trasporti deve elaborare per ogni lotto una dichiarazione di conformità con i requisiti di qualità secondo la “legge sull’aria pulita” (Clean Atmosfera Air Act). I distributori devono essere obbligati a fornire per ogni successivo posizionamento sul mercato una copia della dichiarazione di conformità per il posizionamento sul mercato dei biocarburanti e delle loro miscele con combustibili Camera di Commercio Italiana in Bulgaria

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liquidi derivanti dal petrolio, dove dovrebbero punto la quantità di combustibili liquidi, la persona a cui viene data ed il numero del documento di spedizione e deve inserire il numero e la data della dichiarazione di conformità del lotto di combustibili liquidi in tutti gli altri documenti di accompagnamento. La miscela di biocarburanti con combustibili liquidi derivanti dal petrolio dovrebbe essere fatto solo in depositi fiscali, concessi in licenza così come richiesto dalla legge sui depositi fiscali e accise. Questa guida è stata realizzata da:

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LINK UTILI www.mee.government.bg/eng/index.html www.mee.government.bg/eng/geoterm.html www.seea.government.bg/ www.moew.government.bg/index_e.html http://www.nsi.bg/otrasalen.php?otr=38 http://www.nsi.bg/otrasalen.php?otr=37 www.investbg.government.bg/index.php www.eufunds.bg/ www.dker.bg/index_en.htm www.beerecl.com/ http://managenergy.net/index.html www.energieambiente.org/ www.camcomit.bg/projects.htm

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