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ACCORDI PRE MATRIMONIALI

Egregio avvocato, mi chiamo Luigi e scrivo da Afragola. Due futuri sposi hanno stipulato, tramite scrittura privata, un accordo prematrimoniale con il quale hanno convenuto che in caso di separazione il futuro sposo, piu’ ricco di lei, le avrebbe intestato la casa coniugale in cambio della rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa economica, compreso l’assegno di mantenimento. In seguito il marito decide di abbandonare il tetto coniugale avendo intrapreso una nuova storia sentimentale con un’altra donna e la moglie decide, allora, di chiedere la separazione con addebito chiedendo non soltanto la corresponsione di un assegno di mantenimento parametrato al reddito del coniuge ed il risarcimento del danno per l’adulterio subìto, ma anche la liquidazione pro quota di strumenti finanziari giacenti su un apposito conto deposito titoli cointestato ad entrambi. Il marito puo’ opporre l’infondatezza delle pretese della moglie facendo valere l’efficacia e la validità dell’accordo prematrimoniale?

In materia di validità ed efficacia degli accordi prematrimoniali in Italia, dobbiamo necessariamente fare riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. I, del 23/12/2012 n° 23713. Nella generalità dei casi, poiché il nostro ordinamento giuridico non disciplina questo genere di convenzioni, gli accordi prematrimoniale in vista dell’eventuale separazione e del divorzio, sono nulli per illiceità della causa. Sono privi di effetti pertanto, gli accordi con cui gli interessati (coniugi) stabiliscono anticipatamente il regime giuridico da adottarsi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (separazione, divorzio). Diverso il caso in cui si configuri un contratto atipico con condizione sospensiva lecita(dove la condizione sospensiva è la separazione dei coniugi) e non un accordo prematrimoniale in vista della separazione e del divorzio. Ipotizziamo il caso in cui un coniuge si impegna per iscritto, in caso di separazione o divorzio, a cedere al marito un immobile di sua proprietà, a titolo di indennizzo delle spese sostenute dallo stesso per la ristrutturazione. In questo caso, la cau- sa dell’accordo è quella di un contratto atipico con condizione sospensiva lecita, cioè la separazione dei coniugi. In questo caso, la Cassazione, nella sua recente sentenza, scrive quanto segue: “… valido l’impegno assunto dai nubendi in caso di fallimento del matrimonio, qualificandolo non come accordo prematrimoniale in vista del divorzio, ma come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, del codice civile” . questa norma infatti recita testualmente:”Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare , purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”. Nel tuo caso tuttavia, si tratta di un accordo prematrimoniale giuridicamente nullo ed inefficace e non di un contratto lecito sotto la condizione sospensiva della separazione. Nel tuo caso infatti,

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Email: avvocato.mariosetola@libero.it non c’è un sinallagma contrattuale lecito (ad esempio, poiché il coniuge ha ristrutturato l’immobile, l’altro coniuge si impegna a trasferirlo, in caso di avveramento della condizione “separazione”), ma uno scambio illecito, in quanto l’impegno a trasferire l’immobile vede come contropartita, la rinunzia al mantenimento da parte del coniuge economicamente debole, in violazione dell’articolo 156 del codice civile, il quale prevede che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”. Il tuo caso inoltre, riguarda una separazione giudiziale con addebito della colpa al coniuge fedifrago; l’accordo prematrimoniale, quand’anche fosse valido, nulla dice a proposito dell’eventuale addebito della separazione ad un coniuge.

Cordiali saluti

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA PROF. AVV. FRANCESCO POLIZIO

Il Comune di Casoria è stato convenuto in giudizio dalla chiesa S. Mauro perchè non ha provveduto a rispettare gli accordi a suo tempo sottoscritti dai legali rappresentanti degli enti. Gli attuali amministratori, improvvisati e pasticcioni, che non conoscono la storia dei rapporti tra la chiesa ed il Comune e conseguentemente non sanno di diritto e di relazioni sociali. La prepositura della Chiesa S. Mauro, nel lungo percorso storico, è stata sempre disponibile nei confronti del Comune di Casoria. Tale continua e permanente disponibilità non può essere offesa da una distorsiva ricostruzione dei rapporti nella vicenda del contenzioso instaurato. Come si è avuto modo di scrivere sulla vicenda sul numero di Casoriadue del 15 maggio 2022, per offrire un contributo per risolvere un problema che riguarda la collettività, il Comune poteva tranquillamente continuare il pagamento della rendita riconosciuta alla chiesa S. Mauro, molto contenuta rispetto ai valori degli immobili, realizzati con le risorse dello stato e non comunali, in base alla convenzione sottoscritta ed al suo contenuto sostanziale.

Il canone annuo riconosciuto alla chiesa S. Mauro è sostanzialmente una rendita assicurata per il mantenimento del clero e per lo svolgimento dell’attività religiosa. Nel momento in cui il Comune rivendica il patronato sui beni custoditi dalla chiesa S. Mauro, alla fine non può esimersi dal corrispondere al preposito curato le rendite per l’assolvimento degli oneri di culto.

Sui fondi concessi dalla Chiesa al Comune per realizzare Tribunale, Caserma dei Carabinieri, villa comunale e palazzetto dello sport con le risorse dello Stato il beneficio economico del Comune è consistente rispetto all’esiguo riconoscimento alla prepositura della modica cifra di circa 40mila euro all’anno. Confondere il diritto della prepositura a ricevere in maniera permanente una rendita annua, per la cessione al Comune dei suoi diritti sui beni in uso, con l’usufrutto è solo un distorto esercizio accademico per sollevare un conflitto inesistente e per negare alla prepositura i diritti vantati.

Deformare in maniera macroscopica i rapporti consolidati in convenzione, intercorsi tra Comune e prepositura della chiesa S. Mauro è un’offesa all’intera comunità ed alla storia della città di Casoria. L’amministrazione in carica rinnega quanto storicamente avvenuto. Grazie alla lungimiranza ed alla capacità degli amministratori degli anni ottanta ed alla sensibilità dell’amministratore dei beni ecclesiastici ed alla prepositura della chiesa S. Mauro è stato possibile dotare la città di Casoria di alcune opere pubbliche d’interesse collettivo.

Con le opere pubbliche realizzate abbiamo allocato il comando dei Carabinieri, il tribunale, una villa attrezzata per famiglie ed eventi, il palazzetto dello sport che ha visto la presenza della Rai, delle gare di pugilato e di pallanuoto, senza contare le risorse assicurate attraverso la locazione che sono consistenti. Naturalmente va sottolineata la gestione scellerata del patrimonio comunale nell’ultimo ventennio con la produzione di consistenti danni all’erario pubblico. A conclusione l’amara realtà al Comune di Casoria è la seguente: la città è governata malissimo; le minoranze sono inconsistenti; all’orizzonte non si intravedono alternative.

Siamo al degrado politico-amministrativo.

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