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LA TRASPARENZA FISCALE
L’APPROCCIO FISCALE
Comer Industries opera attraverso Società con sede in diversi Paesi del mondo, contribuendo allo sviluppo delle rispettive economie. Un contributo economico che si esplicita anche a livello fiscale e si declina in varie tipologie di imposte, che possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:
• imposte sul reddito, imposte sui profitti delle società;
• imposte sulla proprietà, riscossioni sulla proprietà, vendita o locazione di immobili;
• imposte sul lavoro, comprensive delle imposte riscosse e pagate alle autorità fiscali per conto dei dipendenti;
• imposte indirette riscosse sul fatturato e produzione e sul consumo di beni e servizi, quali IVA, dazi doganali, ecc.;
• imposte locali legate alla corporate social responsibility
Nello spirito del Codice Etico, l’Azienda si impegna ad agire in ogni sua entità con onestà e integrità in tutte le questioni fiscali e con un approccio fiscale trasparente e sostenibile nel lungo termine. Rispetta la legislazione delle giurisdizioni in cui opera e lavora a stretto contatto con le autorità fiscali, i consulenti e i revisori dei conti per assicurare il pagamento delle imposte dovute.
Si evidenzia che, a partire dal periodo di imposta 2022 e con decorrenza al 31 dicembre 2023, l’Azienda è soggetto alla disciplina del cosiddetto country-by-country reporting definito nell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alla direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, nonché alle relative disposizioni attuative. Le risultanze dell’adempimento saranno pertanto oggetto della rendicontazione del prossimo esercizio.
Pianificazione Fiscale
In linea con i valori aziendali e i principi del Codice, l’Azienda non persegue strategie di pianificazione fiscale o schemi, né attua comportamenti e operazioni, domestiche o transnazionali, che si traducano in costruzioni che non riflettano la realtà economica e da cui sia ragionevole attendersi vantaggi fiscali indebiti.
Ai fini fiscali i rapporti infragruppo sono regolati dal cosiddetto arm’s length principle, come definito in ambito OCSE (Model Tax Convention e Transfer Pricing Guidelines), e perseguono la finalità di allineare, quanto più correttamente possibile, le condizioni e i prezzi di trasferimento con i luoghi di creazione del valore nell’ambito del Gruppo.