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La rubrica di Dino Nardi Autodenuncia fiscale
from L'ECO
by Laltraitalia
Autodenuncia fiscale
Ancora esente da pena? Si, ma anche no !
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a cura di
Dino Nardi
rubrica di politica e informazione sociale mail: nardi.dino@bluewin.ch
Salvatore Cantone ci scrive Turgovia dal per domandarci se è vero, come ha sentito dire in un circolo italiano, che si possono ancora fare le autodenunce fiscali alle autorità elvetiche senza incorrere in multe o altri problemi. Salvatore ci pone questa domanda perché in famiglia non hanno mai dichiarato al fisco locale un conto presso le poste italiane ed ora dopo che un conoscente nella loro stessa identica situazione è stato scoperto – vorrebbero mettersi in regola.
PREMESSA – Dal 2010 nella Con
federazione è entrata in vigore una legge che consente di ricorrere all’autodenuncia di red
diti, di patrimoni mobili (in pratica denaro depositato o investito) e immobili (case e terreni) nascosti al fisco elvetico ovvero mai dichiarati. Tale legge è tuttora in vigore, quindi è vero quanto è venuto a conoscenza da Salvatore.
LA LEGGE In base a questa legge se il contribuente denuncia spontaneamente queste sue sostanze, la
prima volta che lo fa è esente da
pena ma dovrà versare le imposte evase per una retroattività massima di dieci anni con i relativi interessi di mora maturati, Le condizioni per accedere a questa autodenuncia esente da pena sono che: le autorità fiscali, alla data dell’autodenuncia, non siano ancora al corrente dell’esistenza della sostanza tenuta nascosta; che il contribuente collabori senza riserve con l’autorità fiscale e dimostri la sua buona volontà di pagare il recupero d’imposta calcolato dall’autorità fiscale. Nel caso che, poi, si tratti di un bene ereditato da un defunto che non lo aveva mai dichiarato al fisco, il calcolo delle imposte non versate non verrà più calcolato retroattivamente sul decennio precedente l’anno del suo decesso bensì solo sugli ultimi tre anni. La condizione affinché gli eredi possano beneficiare di questo recupero d’imposta semplificato è l’obbligo di denuncia immediata di quanto nascosto al fisco da parte del defunto e collaborino con le autorità nell’allestimento dell’inventario completo della successione e, ovviamente, anche in questo caso, che le autorità non siano ancora a conoscenza della sottrazione della sostanza da parte del defunto.
LO SCAMBIO AUTOMATICO INFOR
MAZIONI FISCALI – Premesso quanto sopra e ricordato, sia pure sommariamente, cosa prevede la legge del 2010 sull’autodenuncia fiscale esente da pena, veniamo alla domanda di Salvatore, un quesito che potrebbe interessare anche tanti altri nostri lettori. Ovvero se è ancora possibile accedere all’autodenun
cia fiscale esente da pena qualora si denuncino beni mobili e/o immobili posseduti in Italia e
mai dichiarati al fisco svizzero. Come noto questo tipo di autodenuncia è stato praticato da moltissimi immigrati italiani in Svizzera nella seconda metà dello scorso decennio a ridosso dell’entrata in vigore dell’accordo sulla scambio automatico di informazioni fiscali stipulato dalla Confederazione con diversi Paesi esteri tra cui l’Italia. Ebbene, a questo proposito va ricordato che, ad avviso dell’Ammini
strazione federale delle contribuzioni (AFC), dal 30 settembre 2018 gli elementi di reddito, sostanza mobile ed immobile che sottostanno allo scambio automatico di informazioni devono essere considerati come noti
all’autorità fiscali elvetiche (attenzione, anche qualora in effetti non lo siano!) e quindi non possono
essere più ritenuti oggetto di una
autodenuncia esente da pena in base alla legge del 2010 sopraricordata. Naturalmente è comunque consigliabile che, indipendentemente dall’impossibilità di avvalersi dell’autodenuncia fiscale esente da pena, ci si autodenunci ugualmente prima di essere individuati e denunciati per frode fiscale dalle autorità elvetiche.