L'ECO

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RUBRICHE

Autodenuncia fiscale

a cura di

Dino Nardi

rubrica di politica e informazione sociale

mail: nardi.dino@bluewin.ch

Ancora esente da pena? Si, ma anche no !

S

alvatore ci scrive dal Cantone Turgovia per domandarci se è vero, co­ me ha sentito dire in un circolo italiano, che si possono ancora fare le autodenunce fiscali alle autorità elvetiche senza incorrere in multe o altri problemi. Salvatore ci pone questa domanda perché in famiglia non hanno mai dichiarato al fisco locale un conto presso le poste italiane ed ora ­ dopo che un cono­ scente nella loro stessa identica situazione è stato scoperto – vorreb­ bero mettersi in regola. PREMESSA – Dal 2010 nella Con­ federazione è entrata in vigore una legge che consente di ri­ correre all’autodenuncia di red­ diti, di patrimoni mobili (in pratica denaro depositato o investito) e immobili (case e terreni) nascosti al fisco elvetico ovvero mai dichiarati. Tale legge è tuttora in vigore, quindi è vero quanto è venuto a cono­ scenza da Salvatore. LA LEGGE ­ In base a questa legge se il contribuente denuncia spon­ taneamente queste sue sostanze, la prima volta che lo fa è esente da pena ma dovrà versare le imposte evase per una retroattività massi­ ma di dieci anni con i relativi inte­ ressi di mora maturati, Le condizioni per accedere a questa autodenuncia esente da pena sono che: le autorità fiscali, alla data dell’autodenuncia, non siano ancora al corrente dell’esistenza della so­

stanza tenuta nascosta; che il con­ tribuente collabori senza riserve con l’autorità fiscale e dimostri la sua buona volontà di pagare il recupero d’imposta calcolato dall’autorità fisca­ le. Nel caso che, poi, si tratti di un bene ereditato da un defunto che non lo aveva mai dichiarato al fisco, il calcolo delle imposte non versate non verrà più calcolato retroattiva­ mente sul decennio precedente l’anno del suo decesso bensì solo sugli ultimi tre anni. La condizione affinché gli eredi possano beneficiare di questo recupero d’imposta sempli­ ficato è l’obbligo di denuncia imme­ diata di quanto nascosto al fisco da parte del defunto e collaborino con le autorità nell’allestimento dell’inven­ tario completo della successione e, ovviamente, anche in questo caso, che le autorità non siano ancora a conoscenza della sottrazione della sostanza da parte del defunto. LO SCAMBIO AUTOMATICO INFOR­ MAZIONI FISCALI – Premesso quanto sopra e ricordato, sia pure sommariamente, cosa prevede la legge del 2010 sull’autodenuncia fiscale esente da pena, veniamo alla domanda di Salvatore, un quesito che potrebbe interessare anche tanti altri nostri lettori. Ovvero se è ancora possibile accedere all’autodenun­

cia fiscale esente da pena qualora si denuncino beni mobili e/o immobili posseduti in Italia e mai dichiarati al fisco svizzero. Come noto questo tipo di autode­ nuncia è stato praticato da moltissimi immigrati italiani in Svizzera nella seconda metà dello scorso decennio a ridosso dell’entrata in vigore dell’ac­ cordo sulla scambio automatico di informazioni fiscali stipulato dalla Confederazione con diversi Paesi esteri tra cui l’Italia. Ebbene, a questo proposito va ricor­ dato che, ad avviso dell’Ammini­ strazione federale delle con­ tribuzioni (AFC), dal 30 settembre 2018 gli elementi di reddito, sostanza mobile ed immobile che sottostanno allo scambio auto­ matico di informazioni devono essere considerati come noti all’autorità fiscali elvetiche (at­ tenzione, anche qualora in effetti non lo siano!) e quindi non possono essere più ritenuti oggetto di una autodenuncia esente da pena in base alla legge del 2010 sopraricor­ data. Naturalmente è comunque consiglia­ bile che, indipendentemente dall’im­ possibilità di avvalersi dell’autode­ nuncia fiscale esente da pena, ci si autodenunci ugualmente prima di essere individuati e denunciati per frode fiscale dalle autorità elvetiche. mercoledì 3 marzo 2021/

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