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1.2. L’attività di volontariato: requisiti ex L. 266/91 e L.R. 11/94

del tempo, nel senso che appare una Legge ormai non più al passo con l’evoluzione che il mondo del volontariato ha subito e subisce continuamente. In particolar modo la Legge non ha potuto tener conto della riforma costituzionale degli artt. 117 e 118 attuata da alcuni anni e che ha rafforzato il principio di sussidiarietà, per sua natura intimamente legato all’attività del volontariato.

Si rimane pertanto in attesa che il Legislatore attui una rilettura della Legge 266/91 alla luce del mutamento costituzionale avvenuto.

1.2. L’attività di volontariato: requisiti ex L. 266/1991 e L.R. 11/94

Secondo quanto riporta l’art. 2 della Legge 266/91, attività di volontariato è quella prestata in modo «personale, spontaneo e gratuito». Tali caratteristiche sono intimamente legate tra loro e sono nella loro unità indispensabili per capire il senso di tale attività.

«Personale» indica che il volontariato ha come esclusivo protagonista la persona: una società o un ente pubblico non possono essere soggetti dell’attività di volontariato.

«Spontaneo» significa che la decisione di intraprendere tale attività può partire solo da un moto libero della volontà e tradursi in un gesto libero della persona: non si può considerare volontaria un’attività obbligata o indotta in qualche modo.

«Gratuito» inerisce, infine, al fatto che il servizio volontario non può essere prestato per fini di lucro, anche se indiretto, ma soltanto «per fini di solidarietà». Questa caratteristica infatti – ma in essa si riaffermano anche le due precedenti – ci permette di sottolineare che scopo del volontariato è quello dell’offerta gratuita (della propria iniziativa e attività, del proprio tempo ecc.), nell’interesse dell’altro e senza la pretesa o anche l’aspettativa di ricevere in cambio una retribuzione, anche se a elargirla fosse il beneficiario stesso.

Il volontario, come vedremo, ha diritto a un rimborso delle spese che ha effettivamente sostenuto durante lo svolgimento della sua attività, entro però dei limiti quantitativi e di tipologiaprestabiliti dalla stessa organizzazione di volontariato a cui egli appartiene.

È possibile andare più a fondo nella comprensione di queste caratteristiche del lavoro volontario e delle loro implicazioni, continuando a seguire il testo della Legge: esse sono riprese, infatti, proprio a partire dalla definizione di «organizzazione di volontariato» espressa nell’art. 3 e costituiscono le fondamenta su cui gli statuti delle organizzazioni di volontariato devono edificarsi. L’art. 3 della 266/1991 fissa alcuni requisiti fondamen-

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