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8. Adempimenti obbligatori del datore di lavoro

tali che nello statuto, nell’atto costitutivo o negli accordi tra gli aderenti non possono mancare. Non si tratta di requisiti meramente formali, ma di caratteristiche che, oltre a comparire nello statuto, mostrano quale debba essere la vera natura di un’organizzazione di volontariato.

Li elenchiamo di seguito: a) l’assenza di fini di lucro; b) la democraticità della struttura dell’organizzazione, che deve essere composta da cariche elettive e gratuite; c) la gratuità delle prestazioni dei volontari; d) i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti; e) i loro diritti e i loro obblighi; f) l’obbligo di formazione del bilancio e le sue modalità di approvazione da parte dell’assemblea; g) la previsione di assicurazione degli aderenti contro infortuni e malat-

tie;

h) obbligo devolutivo del patrimonio, in caso di scioglimento, in favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Con la L.R. 16 marzo 1994 n. 11, la Regione Puglia ha dettato le norme di attuazione della Legge-quadro sul volontariato.

Recependo i principi della Legge-quadro la Regione Puglia riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale (art. 1, comma 1).

Inoltre, la Legge regionale istituisce il Registro generale delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale o articolazione autonoma nella Regione Puglia (art. 2, comma 1).

Possono iscriversi al registro le organizzazioni di volontariato e loro aggregazioni costituite da almeno un anno e che siano già operative (art. 2, comma 2).

Ai fini dell’iscrizione, è necessario che nell’atto costitutivo o nello statuto della ODV richiedente siano espressamente evincibili i su elencati requisiti fondamentali (come indicati all’art. 3 della L. 266/91 e richiamati all’art. 2, comma 8, della L.R. n. 11/94).

Non sono invece iscrivibili le istituzioni pubbliche, le cooperative, le organizzazioni che svolgono le loro attività prevalentemente a favore dei propri aderenti, le associazioni sportive, le associazioni Pro Loco, le organizzazioni che svolgono attività produttive di rilevanza non marginale, i partiti

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