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1.9. Scioglimento dell’associazione

l’Agenzia delle Entrate, per la prescritta registrazione, il vecchio statuto, la delibera dell’Assemblea straordinaria di approvazione delle modifiche e il nuovo statuto come modificato.

Inoltre, si ricorda che, nel caso in cui l’associazione sia già iscritta al Registro regionale delle ODV, la stessa dovrà comunicare al Comune di competenza, in sede di revisione annuale ai fini del mantenimento dell’iscrizione, l’avvenuta modifica statutaria, allegando il nuovo statuto modificato (dovendosi verificare la permanenza dei requisiti di Legge nel nuovo testo statutario).

1.9. Scioglimento dell’associazione

Anche per lo scioglimento dell’associazione le procedure da seguire (comprese le maggioranze costitutive e deliberative richiamate dall’art. 21 c.c.) devono essere previste dallo stesso statuto.

Per lo scioglimento dell’associazione, sempre all’art. 21 c.c. (e ove non sia altrimenti disposto dallo stesso statuto o da leggi particolari in deroga), è prevista la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Anche in tal caso, come nell’ipotesi di modifiche statutarie, è necessaria una maggioranza particolarmente qualificata al fine di assicurare che una decisione tanto importante sia assunta da una larga rappresentanza degli associati.

Quanto alle procedure, vale a dire le regole concrete da seguire nel caso di scioglimento dell’associazione, è sempre lo statuto a dettare le modalità che gli aderenti devono adottare.

In particolare, la procedura da seguire inizia con la convocazione dell’assemblea straordinaria, che delibererà lo scioglimento secondo la maggioranza di cui sopra, provvedendo altresì alla nomina del liquidatore che ben potrà essere l’organo direttivo, senza necessità di ricorrere a nomine esterne.

La relativa delibera deve essere comunicata agli uffici pubblici competenti (ad es. al Registro regionale del volontariato se la ODV vi è iscritta, all’Agenzia delle Entrate per la chiusura del codice fiscale).

Dalla data di delibera dello scioglimento – che deve essere registrata, con la stessa modalità seguita per l’atto costitutivo e lo statuto, ai fini della certezza della data – prende avvio la fase di liquidazione, che consiste nella determinazione dell’eventuale patrimonio dell’ODV e nel pagamento dei debiti residui.

Non si applica la procedura prevista dagli artt. 30, 31 e 32 del c.c. (riservata alle associazioni aventi personalità giuridica).

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