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1.8. Modifiche dello statuto
ria, ovvero con la previsione quorum costitutivi e/o deliberativi più qualificati.
1.8. Modifica dello statuto
L’associazione di volontariato già costituita, qualora intenda successivamente apportare modifiche e/o integrazioni al proprio statuto, potrà farlo attraverso l’approvazione delle modifiche da parte dell’assemblea straordinaria.
In tal caso le procedure da seguire (comprese le maggioranze costitutive e deliberative richiamate dall’art. 21 c.c.) devono essere previste dallo stesso statuto.
Orbene, per la delibera delle modifiche statutarie, ove non sia altrimenti disposto dallo stesso statuto o da leggi particolari in deroga, l’art. 21 c.c. prevede la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tali maggioranze qualificate sono dettate a garanzia della maggior rappresentatività possibile dei soci nei casi in cui si debbano adottare decisioni di particolare gravità e delicatezza come quella appena descritta.
Nulla vieta peraltro che in sede statutaria vengano previste maggioranze ancor più qualificate.
Ciò premesso, è utile descrivere brevemente quali sono le procedure, vale a dire le regole concrete, da seguire nei casi in cui sia necessario modificare lo statuto.
Ancora una volta, è lo statuto che detta le modalità che gli aderenti devono adottare.
Con riguardo alle modifiche delle clausole statutarie – che, è bene ribadire, non possono essere tese alla eliminazione o indebolimento dei requisiti fondamentali e necessari fin qui esaminati – esse possono consistere in eliminazioni, aggiunte e modifiche.
Normalmente vengono elaborate e proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate e approvate definitivamente dall’Assemblea.
Una volta approvate, le stesse possono essere inserite direttamente nello statuto precedente (che rimane comunque sempre in vigore) o può a questo essere allegato il verbale di assemblea nel corso della quale le modifiche sono state deliberate.
In entrambi i casi le modifiche seguono il percorso pubblicitario (diretto cioè allo scopo di rendere conoscibili le mutazioni statutarie, con certezza di data) seguito per atto costitutivo e statuto: vale a dire che se questi sono stati registrati all’ufficio atti privati dell’Agenzia delle Entrate, è necessario che anche le modifiche seguano il medesimo iter.
A tal fine, il Presidente dell’associazione, o un suo delegato, porterà al-
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