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5.6. Il lavoro subordinato
5.5.4. Le trasformazioni del mondo del lavoro Negli ultimi tempi vi sono state diverse trasformazioni: da una parte i rapporti di lavoro dipendente (lavori tipici) si sono evoluti in nuove forme, dall’altro si sono affermati i cosiddetti lavori atipici.
Il lavoro atipico può ricomprendere una gamma molto vasta di rapporti, che va dal lavoro parasubordinato, al lavoro temporaneo (interinale), ai contratti a tempo determinato, ai contratti di formazione e lavoro, a istituti specifici come i piani di inserimento professionale, le borse lavoro, i tirocini formativi (stage).
5.5.5. Cosa cambia nel mondo del lavoro con l’introduzione della Legge Biagi? La Legge n. 30/2003 (Legge Biagi), dal nome del giurista Marco Biagi che ha contribuito alla stesura, ha cambiato il mercato del lavoro: nuovi attori pubblici e privati per l’incontro domanda/offerta di lavoro, nuovi contratti e novità per quelli già esistenti regolando l’applicazione con decreti, circolari e contratti collettivi.
La Legge n. 30/2003 ha introdotto: –l’istituzione delle agenzie per il lavoro private che hanno sostituito il collocamento quale istituzione pubblica; –la creazione della Borsa continua nazionale del lavoro, un sistema aperto di incontro domanda/offerta (www.borsalavoro.it); –la modifica di alcune tipologie contrattuali tradizionali: apprendistato, part-time, tirocini estivi di orientamento, lavoro occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa (sostituiti dal lavoro a progetto) e contratti di inserimento destinati a sostituire il contratto di formazione lavoro; –nuove tipologie contrattuali come il lavoro a chiamata (job on call), il lavoro ripartito (job sharing) e la somministrazione di lavoro (staff leasing).
Per chi fosse interessato agli ultimi aggiornamenti in materia di lavoro, è possibile consultare il sito internet del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispettivamente www.lavoro.gov.it e www.inps.it; si consigliano anche i seguenti siti: www.dplmodena.it e www.consulentidellavoro.it
5.6. Il lavoro subordinato
Il lavoratore subordinato presta il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro in cambio di una re-
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tribuzione. Il rapporto di lavoro subordinato si contraddistingue da altri rapporti lavorativi per la presenza di alcuni elementi: –il lavoratore è inserito nell’organizzazione aziendale; –il rispetto di un orario prefissato; –la prestazione lavorativa che rientra nella normale attività dell’impresa; –l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico disciplinare del datore di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro.
Tutti i rapporti di lavoro subordinato sono disciplinati dalla legislazione sul lavoro, dai contratti collettivi nazionali e dai contratti integrativi aziendali.
5.6.1. Contratto a tempo indeterminato Il contratto di lavoro a tempo indeterminato non prevede la scadenza del rapporto di lavoro e può interrompersi quindi solo per dimissioni o licenziamento.
Il trattamento economico è stabilito dai contratti collettivi nazionali. L’azienda è obbligata ad assicurare il dipendente tramite l’INAIL così da tutelarlo dai possibili danni derivanti da infortunio o malattia causati dall’attività lavorativa.
Inoltre, il datore di lavoro versa le imposte sul reddito al posto del dipendente (la Legge prevede infatti che l’azienda sia sostituto d’imposta del lavoratore) e paga i contributi per la pensione all’INPS.
Al dipendente spettano un certo numero di ferie pagate dall’azienda, la tredicesima mensilità (ovvero uno stipendio in più oltre a quello dei dodici mesi) e, per le donne, i permessi per la maternità corrispondenti a un minimo di cinque mesi con la garanzia di non perdere l’impiego.
La normativa di riferimento per questo tipo di contratto è quella dei contratti collettivi nazionali.
5.6.2. Contratto a tempo determinato Il contratto di lavoro a tempo determinato si caratterizza per l’inserimento del termine finale di durata del rapporto di lavoro. A partire dal 2001 il ricorso al contratto a termine può avvenire per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. Può essere utilizzato, per esempio, per sostituire lavoratrici o lavoratori assenti per malattia, maternità, infortunio.
Il contratto a termine può prevedere: – la prosecuzione: alla scadenza del contratto, il datore di lavoro può
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concordare con il lavoratore la prosecuzione del contratto, per una durata massima di 20 o 30 giorni (a seconda se la durata del contratto iniziale è inferiore o superiore ai 6 mesi). Durante questo periodo di prolungamento, il datore di lavoro tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto continua oltre il ventesimo giorno o il trentesimo giorno, il contratto si considera a tempo indeterminato. – la proroga:il contratto può essere prorogato per una sola volta se il contratto iniziale ha una durata inferiore a tre anni e con il consenso del lavoratore. In questo caso, la durata del contratto, compresa la proroga non può essere superiore ai tre anni. – la riassunzione: alla scadenza del contratto, il datore di lavoro può stipularne un altro, rispettando l’intervallo di tempo previsto dalla Legge, pari a 10 o 20 giorni (a seconda se la durata del contratto iniziale è inferiore o superiore ai 6 mesi). Nel caso in cui non vengano rispettati tali intervalli di tempo, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Illavoratore a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento economico dei lavoratori a tempo indeterminato, alle ferie, alla tredicesima, all’indennità di rapporto, ecc.
5.6.3. Contratto di lavoro part-time Il part-time si caratterizza per un orario inferiore all’orario di lavoro normale (il full-time è di 40 ore) e stabilito dal contratto individuale di lavoro. Il rapporto a tempo parziale può essere: – orizzontale, quando la riduzione d’orario avviene su tutti i giorni della settimana; – verticale,quando la prestazione è svolta a orario pieno solo alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno (es. 8 ore al giorno per tre giorni alla settimana, oppure 8 ore al giorno le prime due settimane del mese); – misto,quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità orizzontale e verticale.
Il lavoratore part-time può contrarre più rapporti di lavoro purché non superi le 48 ore settimanali (60 in casi particolari).
Il part-time può essere stipulato a tempo determinato e indeterminato.
Il contratto part-time deve contenere, oltre alle normali clausole, anche l’indicazione:
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–distribuzione dell’orario di lavoro; –consenso per il lavoratore supplementare (per il part-time orizzonta-
le);
–consenso per il lavoro straordinario (part-time verticale o misto); –preavviso di almeno due giorni lavorativi per la variazione in aumento dell’orario di lavoro.
Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno, anche se la stessa viene calcolata in maniera proporzionale alle ore lavorate e così vale per la malattia e l’infortunio. Ha inoltre diritto allo stesso trattamento normativo dei lavoratori assunti a tempo pieno (ferie annuali, la durata del congedo per maternità e del congedo parentale, il trattamento della malattia e dell’infortunio).
Il lavoratore part-time che volesse trasformare il suo rapporto in full-time, ha diritto di precedenza nel caso il datore di lavoro intendesse procedere a nuove assunzioni a tempo pieno.
5.6.4. Contratto di inserimento Sostituisce il contratto di formazione lavoro nel settore privato ed è diretto a realizzare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di persone mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze a un determinato contesto lavorativo.
Il progetto deve essere definito nel contratto e deve prevedere una formazione teorica adattata alle esigenze di settore e comunque non inferiore a 16 ore, accompagnata da un addestramento specifico e ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale.
La durata del contratto va dai 9 ai 18 mesi e non può essere rinnovato tra le parti.
Possono essere assunti con contratto di inserimento: –i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; –i disoccupati di lunga durata (chi ha perso il posto di lavoro ed è alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi); –i lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro; –i lavoratori che desiderano riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni; –le donne residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile è inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, o in cui il
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tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile (in base ad una circolare ministeriale valida per anno); –persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
5.6.5. Contratto di lavoro ripartito È il contratto mediante il quale due lavoratori assumono insieme l’adempimento di un’unica e identica prestazione lavorativa: ciascuno di essi svolge una determinata parte di lavoro ma resta direttamente e personalmente responsabile dell’adempimento dell’intera prestazione. Spetta ai due lavoratori gestirsi l’orario e la ripartizione del lavoro, dividersi le mansioni o sostituirsi tra di loro.
Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato.
5.6.6. Contratto di lavoro intermittente/a chiamata È un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere determinate prestazioni di carattere discontinuo e intermittente (individuate dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale) o per svolgere prestazioni in determinati periodi dell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Esistono due tipologie di lavoro intermittente: –con obbligo di indennità di disponibilità, nel caso in cui il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata e resta in attesa di utilizzazione; –senza indennità nel caso in cui il lavoratore scelga di non garantire la sua reperibilità il datore può “chiamare” il lavoratore rispettando però un periodo minimo di preavviso.
5.6.7. Contratto di apprendistato Il contratto si definisce a “causa mista” perché in aggiunta all’attività di lavoro vera e propria, l’imprenditore deve fornire al lavoratore la formazione necessaria per ottenere la qualifica per la quale è stato assunto.
Con l’attuazione della Legge 30/2003 sono state individuate tre tipologie di contratti di apprendistato: – apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: destinato ai giovani tra i 15 e 18 anni, applicabile a tutti i settori di attività, è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale e la sua durata non può essere superiore ai tre anni. La durata del contratto è determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai
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crediti professionali e formativi acquisiti, nonché al bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti privati accreditati; – apprendistato professionalizzante: destinato ai giovani tra i 18 e 29 anni, applicabile a tutti i settori di attività, è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro alla fine del personale percorso scolastico. La durata va dai 2 ai 6 anni nei quali sono compresi, se ci sono, i periodi di apprendistato svolti nell’ambito della prima tipologia, ed è definita dai contratti collettivi, in funzione al tipo di qualificazione da conseguire; – apprendistato per l’acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione: destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni, applicabile a tutti i settori di attività, è finalizzato al conseguimento di titoli di livello secondario (universitario, alta formazione, specializzazione tecnica superiore).
La durata è rimessa alle regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative. È opportuno verificare la normativa regionale sull’apprendistato e contattare un Ente di formazione per l’attivazione per progetto formativo indispensabile per l’avvio del contratto.
5.6.8. Contratto di somministrazione di lavoro Si tratta di un contratto di lavoro caratterizzato da una relazione tra tre soggetti: lavoratore, somministratore e utilizzatore. Il lavoratore viene assunto da una agenzia per il lavoro (somministratore), ma presta la propria attività presso un’impresa (utilizzatore).
La somministrazione di lavoro prevede la stipulazione di due contratti, distinti ma tra di loro collegati: il contratto di somministrazione del lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore.
5.6.9. Contratto di lavoro a domicilio È un contratto attraverso il quale il lavoratore esegue nel proprio domicilio, o in un locale in cui abbia la disponibilità, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore. I lavoratori a domicilio possono avvalersi dell’aiuto dei membri della famiglia ma non di manodopera salariata e di apprendisti.
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