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in caso di assunzione e/o co.co.pro
5.8. Adempimenti obbligatori del datore di lavoro in caso di assunzione e/o co.co.pro.
5.8.1. Assicurazione INAIL (Infortuni sul lavoro)
Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL l’attività soggetta all’obbligo assicurativo contestualmente all’inizio dell’attività. Va osservato che tale denuncia può essere validamente presentata anche prima. Nel caso in cui fosse impossibilitato alla denuncia contestualmente potrà effettuarla entro i cinque giorni successivi.
Il datore di lavoro è tenuto, inoltre, al pagamento dei premi. Difatti, esso deve versare anticipatamente, entro la data di inizio dei lavori, il premio relativo al primo anno solare (o per la minor durata dei lavori) calcolato sulle retribuzioni che si presume verranno corrisposte durante l’anno o per il minor periodo di lavoro previsto.
Per gli anni successivi il datore di lavoro provvederà direttamente all’autoliquidazione del premio dovuto, determinando, entro il 16 febbraio o entro il 16 marzo se la denuncia è resa su supporto magnetico o in via telematica di ogni anno, anzitutto l’esatto ammontare del premio relativo all’anno solare scaduto ed effettuando il conguaglio con quanto già anticipato e calcolando inoltre la quota di premio di pertinenza dell’anno in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente, che si considerano come presunte (salvo che lo stesso datore di lavoro abbia a suo tempo comunicato all’INAIL il minor importo delle retribuzioni che si presume di dover erogare) ed in base agli altri elementi necessari per il computo, che gli sono stati comunicati dall’istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Appare opportuno ricordare che, per il secondo anno di applicazione del premio, le retribuzioni presunte ai fini del calcolo dell’anno di acconto saranno costituite da quelle dichiarate nella denuncia d’esercizio e non da quelle erogate nel primo anno di attività.
Il versamento di quanto dovuto verrà effettuato attraverso il modello di versamento unificato F24.
Ricordiamo che il D.Lgs. 38/2000 prevede (art. 1) a partire dall’anno 2000 quattro gestioni separate, ognuna delle quali avrà una propria distinta tariffaria dei premi, così suddivise: –settore industrie; –settore artigianato; –settore terziario; –settore altre attività.
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5.8.2. Assicurazione INPS (Contributi previdenziali) Tutte le aziende che hanno lavoratori alle proprie dipendenze devono iscriversi all’INPS. Esse hanno l’obbligo di versare all’Istituto i contributi per almeno una delle gestioni di sua competenza. Il loro versamento deve avvenire il giorno 16 del mese successivo a quello d’inizio dell’attività.
Il pagamento dei contributi verrà effettuato con il modello D.M./10 e si procederà, inoltre, mensilmente tramite elaborazione telematica del prospetto paga all’invio degli E-Mens. I contributi previdenziali sono dovuti anche in mancanza del pagamento delle retribuzioni. Il datore di lavoro che non versa almeno la quota dei contributi trattenuta ai lavoratori incorre nella denuncia penale di appropriazione indebita.
5.8.3. Comunicazioni al Centro per l’Impiego (C.P.I.) Tutti i datori di lavoro privati e pubblici, dopo aver richiesto ed essere venuti in possesso delle credenziali, tramite il Centro per l’Impiego competente, sono tenuti a comunicare ai servizi per l’impiego l’instaurazione, la variazione e la cessazione dei rapporti di lavoro, inviando il modello UNILAV.
La comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro deve essere effettuata entro la mezzanotte del giorno antecedente all’inizio della prestazione lavorativa, in tutti gli altri casi entro cinque giorni dalla data di modifica.
5.8.4. Sicurezza sul lavoro Prima di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto, il datore di lavoro deve adempiere ad alcuni obblighi di sicurezza.
Innanzitutto, egli deve informare adeguatamente il lavoratore sui rischi derivanti dall’attività dell’impresa e dalla specifica mansione alla quale il lavoratore verrà adibito. In secondo luogo, il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore una formazione adeguata a fronteggiare i rischi ai quali è esposto nello svolgimento delle proprie mansioni e gli deve fornire i dispositivi di protezione individuale necessari a proteggerlo dai rischi.
Qualora si tratti di un’attività soggetta a sorveglianza sanitaria, infine, il datore di lavoro deve sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva, effettuata da parte del medico competente.
Naturalmente tutti gli adempimenti in materia di sicurezza presuppongono la preventiva valutazione dei rischi in un apposito documento.
Per quanto riguarda le sanzioni, il testo Unico approvato dal Governo Prodi sul finire della sua legislatura ha previsto aumenti delle sanzioni pe-
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cuniarie superiori all’80% rispetto alla Legge 626. Nel decreto correttivo in via di definizione, gli incrementi di valore delle ammende potrebbero essere più contenuti (intorno al 50%).
Inoltre, per le nuove attività la valutazione dei rischi deve essere fatta preventivamente, già a partire dalla fase di progettazione del luogo di lavoro e degli impianti al fine di eliminare i rischi.
Il D.Lgs. 207/2008 conferma tutti gli adempimenti compresi nel D.Lgs. n. 81/2008 e proroga al 16 maggio 2009 altri obblighi molto importanti quali: –Valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza, nonché quelle differenze di genere tipo età, provenienza da altri paesi, le mansioni, le capacità professionali; –l’obbligo di munirsi di modello di organizzazione e di gestione; –informazione al servizio di protezione e prevenzione e medico competente; –elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) in caso di contratto di appalto, subappalto e somministrazione;
–comunicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza mediante un’apposita procedura on-line istituita dall’INAIL.
Il datore di lavoro deve vidimare il libro infortuni presso la sede dello Spesal, per la registrazione degli infortuni sul lavoro. Gli infortuni di durata superiore a tre giorni devono obbligatoriamente essere denunciati alla sede INAIL e al commissariato di P.S. entro due giorni dalla data dell’infortunio o dalla data nella quale il datore di lavoro è venuto a conoscenza. Le sanzioni sono a carico del datore di lavoro che omette la denuncia.
5.8.5. Dichiarazione destinazione TFR All’atto dell’assunzione, il datore di lavoro deve anche consegnare al lavoratore la modulistica per la scelta del conferimento del trattamento di fine rapporto. Trenta giorni prima del termine dei sei mesi utili per esprimere la scelta sul conferimento del TFR, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni in merito alla forma pensionistica complementare verso la quale potrà essere destinato il TFR.
5.8.6. Tenuta del L.U.L. (Libro Unico del Lavoro) L’art. 39 del D.Lgs. 112/2008 ha stabilito l’istituzione da parte dei datori di lavoro di un Libro Unico del Lavoro, nel quale iscrivere tutti i lavoratori su-
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