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5.4. Le tipologie di lavoro diverse da quello subordinato
ficiente, ai sensi dell’articolo 36 della Co stituzione, è costituito dal contratto collettivo relativo al settore economico corrispon dente all’attività effettivamente svolta dal datore di lavoro, è consigliabile utilizzare questo criterio almeno per definire la retribuzione spettante al lavoratore.
Ovviamente per i lavoratori non subordinati la fonte esclusiva per la disciplina del rapporto sarà, oltre alla Legge, il contratto individuale stipulato tra le parti.
È evidente che l’utilizzo di tipologie di lavoro diverse da quello subordinato può esporre al rischio di contestazioni o da parte degli enti ispettivi ovvero del lavoratore stesso.
Al fine di limitare questo rischio è opportuno predisporre dei contratti nei quali, dopo avere espressamente escluso che la volontà delle parti sia quella di dare vita ad un rapporto di tipo subordinato, siano dettagliatamente descritte le modalità con cui i lavoratori devono svolgere le mansioni che compongono la prestazione lavorativa cui ciascuno è tenuto.
E queste devono essere, oltre che compatibili con i tradizionali indici che contraddistinguono la prestazione di lavoro resa in regime di lavoro autonomo o parasubordi nato, effettivamente rispettate nella fase di esecuzione dell’attività lavorativa, si richiama l’attenzione sul fatto che le leggi specia li che disciplinano le organizzazioni di volontariato pongono un preciso limite all’utilizzo di prestatori d’opera remunerati.
In questa sede si fa presente che tali limiti non incidono ovviamente in alcun modo sulla validità dei contratti di lavoro, ma esclusivamente sul mantenimento della quali fica di organizzazione di volontariato piuttosto che di associazione di promozione so ciale nonché, nei casi più estremi, di ente non commerciale.
Si ribadisce che tale limite riguarda solo le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale e non altre tipologie di imprese sociali (ad esempio, le fondazioni) le quali, spesso, operano soprattutto per il tramite di lavoratori retribuiti.
I rapporti di lavoro configurabili diversi dai rapporti di lavoro subordinato, sono il lavoro autonomo e la parasubordinazione, nella forma della collaborazione a progetto.
Nel caso del lavoro autonomo, il riferimento sarà il titolo III del libro IV del codice civile (artt. 2222 e seguenti) sotto il profilo civilistico, il D.P.R. 917/86 sotto il profilo fiscale, e infine la normativa previdenziale che sarà o quella propria delle varie casse professionali ove istituite (es. cassa infermieri, cassa avvocati) o in difetto quella di lavoratori autonomi senza cassa ge-
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stita presso l’INPS di cui all’articolo I, commi da 26 a 32, della Legge 335/95 e art. 1, comma 212, della Legge 662/96.
Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa, in assenza di una disciplina civilistica, si dovrà fare riferimento alla sola disciplina previdenziale e fiscale: in particolare, ai fini fiscali come previsto dal D.P.R. 917/86 a fini previden ziali e assistenziali l’articolo 2, comma 26 della Legge 335/1995 e successive modifiche, ai fini dell’assicurazione INAIL l’articolo 5 del D.Lgs. 38/2000 se l’attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali.
Si deve sottolineare che al di là delle scarne disposizioni contenute nelle norme sopra citate la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro sia in forma parasubordi nata che autonoma trova la sua fonte principale nel contratto stipulato tra le parti oltre che nel regolamento aziendale.
È nel contratto individuale che si devono descrivere i diritti e gli obblighi delle parti e le modalità esecutive della prestazione, nel rispetto delle caratteristiche proprie della tipologia scelta.
La simulazione del rapporto di lavoro non subordinato, di cui l’erogazione di compensi inferiori a quelli che il lavoratore percepirebbe se svolgesse la medesima prestazione in regime di subordinazione è sicuramente un significativo indizio, può essere contestato solo dall’Ispettorato del lavoro o dagli ispettori degli enti previden ziali oltre che dai singoli lavoratori in sede giudiziale.
L’utilizzo del lavoro autonomo in modo «improprio» rispetto alle effettive moda lità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci comporta, in ossequio a un principio fondamentale del diritto del lavoro, che la realtà prevalga sul dato con trattuale; pertanto, ipso iure, i rapporti di lavoro si dovranno considerare di natura su bordinata con le ovvie pesantissime conseguenze sul piano sanzionatorio.
Si tratta, pur sempre, di conseguenze che investono esclusivamente il rapporto di lavoro e quello previdenziale.
Le associazioni di volontariato sono da anni attori protagonisti di questo fenomeno che le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, anche e soprattutto per questioni di bilancio, hanno posto in essere nei più svariati settori (socio-assistenziale, sanitario, ambiente e tutela del territorio, ecc.).
Il massiccio impiego di questa modalità organizzativa e operativa dà luogo, in particolare nel settore dei servizi, a problematiche giuridiche di notevole rilievo.
Si è giustamente osservato che la risposta a questo interrogativo dipende, in larga misura, dalla prospettiva generale di inquadramento della Legge sul divieto di interpo sizione e intermediazione di manodopera: se essa si
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