GESTIONE DECRETO FISCALE
Appalti e decreto fiscale: le nuove disposizioni di Carlo Ortega
24 GENNAIO 2020
Torniamo ad occuparci di un tema che, nelle more delle indicazioni applicative (speriamo) definitive e degli strumenti idonei per ottemperare alle nuove disposizioni di legge, sta facendo venire non pochi mal di pancia alle imprese che lavorano in regime di appalto e subappalto, come è il caso di quelle del settore pulizia/ multiservizi/ servizi integrati. Parliamo della “stretta” – con conseguenti complicazioni burocratiche – prevista dal cd. Decreto Fiscale sugli appalti e sui subappalti. In particolare, con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (il cosiddetto Decreto Fiscale, per l’appunto) si prevedono numerose novità fiscali che riguardano il contrasto all’evasione e alle frodi. Ebbene, particolarmente critica e discussa è apparsa fin da subito la questione delle ritenute e compensazioni sugli appalti (come vedremo, non su tutti), entrate in vigore dal 1° gennaio 2020 (art. 4). Entrando più nel dettaglio, tale articolo introduce, a partire dal 1° gennaio 2020, una norma in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti che riscrive integralmente l’art.17-bis del dlgs 241/1997, recante semplificazioni contributive. In particolare il committente che affida il compimento di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati
o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da: • prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, • con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili in qualunque forma, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi. A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici effettueranno distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali. Facendo due conti, a questo punto la prima scadenza vera e propria è quella del 16 febbraio prossimo. Ma qui ci sarebbe subito da aprire una parentesi: pensando al nostro settore
(pulizie/ servizi integrati/ multiservizi), quale tipo di appalto genuino può prevedere l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente? Come si deve intendere il perimetro di attività e validità delle nuove disposizioni?
Le nuove disposizioni
In attesa di ulteriori chiarimenti, procediamo con la disamina delle nuove disposizioni – un aggravio burocratico per le imprese-, che prevedono anche che le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie trasmettano al committente entro i 5 giorni lavorati successivi al versamento delle ritenute l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, con: • il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazio-