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Sulla revoca dell’aggiudicazione

Monica Piovi e Piero Fidanza

Un nostro lettore chiede si sapere se, in caso di ritardo da parte dell’aggiudicatario nel produrre la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto, la stazione appaltante possa legittimamente disporre la revoca del provvedimento di aggiudicazione

I rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini sono improntati anche al rispetto dei principi della collaborazione e della buona fede, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2 bis, della l. n. 241/1990, recentemente introdotto dalla legge 11 settembre 2020, n.120. Ad oggi, infatti, l’attività amministrativa è retta non solo dai criteri di economicità, di efficacia, imparzialità, pubblicità e dai principi dell’ordinamento comunitario, espressamente richiamati dall’art.1, comma 1 della l.241/1990, ma altresì dai principi di derivazione civilistica. Questi principi impegnano anche il cittadino, che è tenuto, ogni qualvolta si trovi ad interagire con l’Amministrazione Pubblica, a collaborarvi lealmente, instaurando un dialogo positivo che consenta al Soggetto Pubblico di giungere alla miglior soluzione per la cura dell’interesse pubblico primario. Nel caso di specie, è possibile affermare che nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica l’aggiudicatario ha il dovere di agire fedelmente con l’Ente Appaltante, mettendo a disposizione di quest’ultimo, tempestivamente, tutta la documentazione necessaria per arrivare alla pronta stipula del contratto di appalto (quale fine ultimo della procedura di gara). Infatti, una rapida conclusione del contratto garantisce all’utenza di poter disporre, nel più breve tempo possibile, della prestazione oggetto della commessa pubblica. Il dovere di cooperare e collaborare con la stazione appaltante, che accomuna tutti i concorrenti, grava in maniera ancor più pregnante sull’aggiudicatario, la cui condotta incide direttamente ed inevitabilmente sui tempi di conclusione del contratto di appalto. Ebbene, un contegno ostruzionistico, reticente o semplicemente lascivo nel rilasciare la documentazione prodromica alla stipula dell’accordo viola i sopra richiamati doveri comportamentali e, conseguentemente, assume rilevanza anche ai fini della valutazione complessiva di affidabilità del contraente, giudizio prognostico che l’Amministrazione è tenuta senz’altro a compiere. Se, dunque, nelle more della conclusione del contratto, l’aggiudicatario assume simili comportamenti, l’Amministrazione è legittimata a rivedere il proprio responso di affidabilità del soggetto privato, potendo addirittura optare per l’adozione di un provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies della l. 241/1990. Infatti, come recentemente ricordato dal Consiglio di Stato, sez. V, 3.6.2021 n. 4248: “anche i lamentati ritardi nelle attività preliminari alla stipula del contratto di appalto su cui attualmente si verte potevano in linea di principio giustificare, da sé soli, la revoca dell’aggiudicazione (ex multis, Cons. Stato, V, 29 luglio 2019, n. 5354): “è legittimo il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione per notevoli ritardi nella produzione della documentazione di rito strumentale alla stipulazione del contratto”, così come “Il reiterato atteggiamento non cooperativo dell’aggiudicatario, obiettivamente idoneo a ritardare la stipula del contratto anche a fronte di servizi dichiaratamente connotati di urgenza”, in presenza di motivate ragioni di pubblico interesse.”. A tal riguardo si ricorda che è stato affermato il principio secondo cui “la revoca fondata su comportamenti scorretti dell’Impresa che si sono manifestati successivamente all’aggiudicazione si connota per il fatto che l’Amministrazione non è tenuta in tali casi a soppesare l’affidamento maturato dal privato sul provvedimento a sé favorevole, proprio perché tale revoca trae origine dalla stessa condotta dell’aggiudicatario” (ex multis, Cons. Stato, V, 15.5.2019, n.3152). La considerazione muove dalla necessità di accordare prevalenza all’interesse pubblicistico che si realizza compiutamente nell’assegnazione della commessa ad un soggetto che offra massima garanzia di serietà, rettitudine e correttezza, e ciò a prescindere dall’affidamento che si possa essere generato sulla stabilità dell’aggiudicazione. In definitiva, la mancata risposta tempestiva alle richieste documentali della P.A., da considerare anche eventualmente alla luce di ulteriori pregressi eventi che hanno coinvolto l’aggiudicatario, ben può integrare un’ipotesi di sopravvenuto motivo di interesse pubblico e/o di rivalutazione interesse pubblico primario tale da giustificare un provvedimento di revoca in autotutela dell’aggiudicazione.

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