www.lefonti.it
LEGAL IL MENSILE DEL MERCATO LEGALE
Anno II / N°11 / Aprile 2017 / € 20
SPECIALIZZARSI PER COMPETERE
OPERE D’INGEGNO
837009 9
Così il Jobs act ha inciso sul lavoro
772499
DOSSIER
70011
Dibattito sulla normativa
ISSN 2499-8370
Anno 2017 - Prima immissione 14/03/2017
Federico Sutti
Secondo Federico Sutti di Dentons, gli avvocati sono troppi, ma per chi è in grado di assicurare un valore aggiunto alla clientela, le opportunità di crescita non mancano
GLI STUDI LEGALI PIÙ ATTIVI NEL BANKING & FINANCE
Reflusso Difficoltà di digestione Acidità
Scegli un nuovo modo di curarli Protegge la mucosa spegnendo rapidamente il bruciore
senza glutine gluten free CON INGREDIENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
COMPRESSE
• Indicato per il trattamento delle problematiche connesse all’acidità quali reflusso gastro-esofageo, gastrite e difficoltà di digestione • Contrasta rapidamente bruciore, dolore e senso di pesantezza con un’azione protettiva su stomaco ed esofago che non altera le fisiologiche funzioni digestive IN FARMACIA, PARAFARMACIA ED ERBORISTERIA SONO DISPOSITIVI MEDICI
0373
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso Aut. Min. del 07/10/2016
Aboca S.p.A. Società Agricola Sansepolcro (AR) - www.aboca.com
BUSTINE GRANULARI
ANCHE IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
EDITORIALE
L’Internet of Things solleva innumerevoli e inediti scenari ANGELA MARIA SCULLICA
@AngelaScullica
L’
Internet delle cose cambierà radicalmente i comportamenti degli individui, del mercato e delle imprese e spalancherà le porte a un mondo nuovo, decisamente più tecnologico di quello di oggi. Una nuova imminente realtà, molto diversa dall’attuale che, per essere adeguatamente affrontata e vissuta, richiederà regole e leggi per la protezione della sicurezza, della privacy, dei dati e della proprietà intellettuale. Tutti nuovi spazi che si apriranno nei prossimi anni per la professione legale. Pensiamo soltanto al fatto che i sensori che metteranno in relazione tutti i vari oggetti tra loro facendoli parlare e comunicare, potranno attingere a un quantitativo enorme di informazioni riservate relative non solo ai dati personali ma anche a brevetti, segreti industriali, know how e via dicendo, rendendole così trasferibili. È facile quindi intuire come tutto ciò possa sollevare innumerevoli e inedite problematiche relative alla protezione della vita, privata e lavorativa, delle persone, dell’attività imprenditoriale e industriale delle imprese. Con l’Internet delle cose cambieranno profondamente i modelli culturali e di business delle imprese che si sposteranno sull’offerta di servizi e su approcci basati sulla revenue share, cioè sulla ripartizione dei ricavi on line, aprendo a loro volta nuove questioni da affrontare a livello legale. Il collegamento tra le diverse tecnologie, che renderà interconnessi tra loro gli oggetti, evolverà verso partnership tra i fornitori che dovranno essere gestite tramite adeguate misure sia tecniche che legali. A questo proposito il Regolamento comunitario sulla protezione dei dati (Gdpr) ha già messo in evidenza i nuovi rischi cui possono incorrere le società che forniscono o adottano le tecnologie dell’Internet of Things, nel clima di incertezza relativo all’identificazione delle responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti e agli obblighi normativi applicabili. Aspetti da non sottovalutare date le potenziali sanzioni previste dal Gdpr. Così nel mondo di oggi in profonda trasformazione, mantenersi ancorati ai vecchi e tradizionali schemi operativi e mentali, senza da un lato accrescere conoscenza e innovazione e, dall’altro, proteggersi, diventa una scelta non solo miope e perdente ma anche, per molti versi, suicida. Questo vale per individui e imprese. Queste ultime, soprattutto se piccole, come rilevato dai partecipanti alla tavola rotonda sulla proprietà intellettuale promossa da Legal, arrivano, a fatica, a depositare marchi, design e brevetti ma difficilmente procedono al loro enforcement soprattutto a causa dei costi legali ritenuti dai più eccessivi. Le nuove generazioni, nate con il web e più aperte a ragionare e a muoversi in ottica internazionale, iniziano però a dimostrarsi più sensibili all’argomento. Ne comprendono infatti l’importanza e si orientano verso la valorizzazione economica di brevetti, marchi e design, necessaria al fine di sostenere la concorrenza sul mercato internazionale. Ma la sfida odierna va ormai oltre la difesa della proprietà intellettuale, allargandosi alla gestione dei processi produttivi digitali che andranno a comporre il mosaico dell’industria 4.0. Questo vale anche per gli studi legali per i quali l’impatto dell’Internet of Things se da un lato aprirà, come si è detto, nuovi, ampi e articolati spazi di mercato, dall’altro costringerà a investire in infrastrutture digitali adeguate da mantenere al passo con le crescenti aspettative della loro clientela. L’interazione con il mondo digitale richiederà di conseguenza una formazione culturale molto più tecnico scientifica ed un linguaggio più globalizzato.
APRILE 2017
3
LEGAL
IL MENSILE DEL MERCATO LEGALE
Sommario BANKING & FINANCE
PROTAGONISTI
10
In un mercato saturo paga specializzarsi
Chi è arrivato ai piani alti della finanza
DI LUIGI DELL’OLIO
DI GABRIELE VENTURA
MERCATI E BUSINESS
14
Educare le Pmi a difendere le idee
Derivati alla ricerca dell’equilibrio
SCENARI
I doveri di vigilanza del collegio sindacale DI DANILO GIORGIO GRATTONI
PENALE E FISCO
30
Una replica dal dubbio esito
6 Parte dagli ordini
la protesta contro il Cnf DI FILIPPO FATTORE
I rischi 231 per le società straniere DI FRANCESCO ISOLABELLA
36
24 69
In corsa
Quali prospettive dopo lo “Spalmaincentivi”
Italian Desk
73
Mondo Legale
82
Carriere
DI MASSIMO COLICCHIA
LEGAL n. 11 - Aprile 2017
26
General Counsel
RESPONSABILE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE Claudia Chiari
EDITORE
COORDINAMENTO INTERNAZIONALE (New York, Dubai, Hong Kong, Londra, Singapore) Alessia Liparoti (alessia.liparoti@lefonti.it) PROGETTI SPECIALI Alessia Rosa (alessia.rosa@lefonti.it)
Le Fonti S.r.l. Via Dante, 4, 20121 Milano DIRETTORE RESPONSABILE Angela Maria Scullica (angela.scullica@lefonti.it) REDAZIONE Federica Chiezzi (federica.chiezzi@lefonti.it) SEGRETERIA EDITORIALE segreteria@lefonti.it COLLABORATORI Flavia Giuliani, Gloria Valdonio, Andrea Salvadori, Guido Sirtoli Filippo Cucuccio, Luigi Dell’ Olio, Filippo Fattore, Paolo Tomasini Alessandro Amantonico, Gabriele Ventura
LEGAL
4
APRILE 2017
INNOVAZIONE E DIGITAL MARKETING Simona Vantaggiato (simona.vantaggiato@lefonti.it) UFFICIO GRAFICO Valentina Russotti REDAZIONE E STUDI TELEVISIVI Via Dante 4, 20121 Milano tel. 02 8738.6306 Per comunicati stampa press@lefonti.it EDITORIAL OFFICES Londra, Milano, New York, Singapore, Dubai, Hong Kong CONCESSIONARIA PUBBLICITÀ Opq s.r.l. Via G.B. Pirelli, 30- 20141 Milano tel. 02 6699.2511, info@opq.it, www.opq.it
IMPRESE E LAVORO Così il Jobs act ha inciso sul lavoro
56
DI FEDERICA CHIEZZI
PROFESSIONE AVVOCATO Quando lo studio può fallire
RUBRICHE
DI LUIGI DELL’OLIO
34
50
DI FILIPPO CUCUCCIO
DI LAURA FRANCO
22
42
70
DI LUIGI DELL’OLIO
Chi non si digitalizza è perduto
76
DI LUIGI DELL’OLIO
La riscoperta della boutique
79
DI GABRIELE VENTURA
STAMPA Arti Grafiche Fiorin S.p.A DISTRIBUZIONE PER L’ITALIA MePe - Distribuzione Editoriale Via Ettore Bugatti, 15 - 20142 Milano UFFICIO ABBONAMENTI Telefono 02 8738 6306 o inviare una mail a: abbonamenti@lefonti.it www.worldexcellence.it/abbonamenti/ CAMBIO INDIRIZZO Si prega di comunicarci entro il 20 del mese precedente il nuovo indirizzo via mail a: abbonamenti@lefonti.it GARANZIA DI RISERVATEZZA PER GLI ABBONAMENTI Le Fonti garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del D. leg. 196/2003 scrivendo a abbonamenti@lefonti.it. Pubblicazione mensile registrata presso il Tribunale di Milano il 10 Marzo 2016, numero 83. La testata Legal è di proprietà di Le Fonti. Direttore responsabile Angela Maria Scullica Prezzo di copertina € 20,00
SCENARI
CONSIGLI NEL CAOS
Parte dagli ordini la protesta contro il Cnf Dopo la bocciatura del regolamento per la nomina dei rappresentanti locali dell’avvocatura, governo e Parlamento sono al lavoro per evitare il commissariamento di tutti i Coa. Ma le associazioni dei legali chiedono di aprire un confronto più ampio sui rapporti interni della categoria DI FILIPPO FATTORE
P
. er qualcuno dovrebbero immediatamente fare un passo indietro tutti i 101 consigli territoriali dell’ordine degli avvocati. Altri pensano che basterebbe la decadenza dei 33 su cui già pende un ricorso. A saltare, per ora, sono stati i quelli di Latina e di Bari. Ma le due sentenze gemelle (2481 e 2614) della Corte di Cassazione del 31 gennaio e del 1° febbraio hanno aperto una crepa che non sarà facile ricomporre. L’annullamento delle elezioni tenute negli anni scorsi, con l’avallo del Consiglio nazionale forense e, in qualche modo, del governo, sulla base di regole scricchiolanti e già più volte messe in discussione dal Tar del Lazio, ha riacceso un scontro interno alla categoria che va avanti sotto traccia da tempo
LEGAL
6
APRILE 2017
e che ora rischia di portare alla paralisi di tutto il sistema di autogoverno degli avvocati. Le bordate del Tar La storia inizia nel febbraio del 2015, quando si svolgono le prime elezioni basate sull’ormai famigerato decreto ministeriale 170 del 10 ottobre 2014 relativo al «regolamento sulle modalità di elezioni dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi» (ex articolo 28 della legge 247 del 31 dicembre 2012 sugli ordini professionali). La prima avvisaglia arriva in tempo reale. Con due ordinanze del 18 febbraio (735 e 736) il Consiglio di Stato, riformando alcune pronunce del Tar, giudica il regolamento in contrasto con la legge 247
in riferimento alla tutela delle minoranze. Nel mirino, le norme che permettono alle liste più forti di catalizzare l’intero consenso elettorale, monopolizzando le poltrone dei consigli. La mossa dei giudici amministrativi provoca un’immediata pioggia di ricorsi al Cnf, che è l’organismo preposto ai reclami da parte degli iscritti entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti in seno al Coa, e al Tar. Quest’ultimo, avendo già deliberato il Consiglio di Stato, non ci pensa due volte. E, il 13 giugno 2015, giudicando nel merito, con le sentenze 8332, 8333 e 8334 annulla gli articoli 7 e 9 del regolamento ministeriale. Nel dettagli, vengono cassate le parti in cui: «a) consentivano a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere; b) consentivano la presentazione di liste che contenessero un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere; c) prevedevano che le schede elettorali contenessero un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere». I due articoli sono infatti in contrasto con il quadro normativo emergente dai commi 2 («il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti») e 3 («ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto») dell’articolo 28 della legge 247 sugli ordini professionali. Le contromosse del Cnf La guerra a colpi di carte bollate prosegue nei mesi successivi, ma le sentenze 8332 e 8334, a differenza della 8333 non vengono impugnate. Di conseguenza, dopo sei mesi passano in giudicato. Si arriva così all’estate del 2016, quando anche il Cnf guidato da Andrea Mascherin decide di esprimersi. Piuttosto che prendere atto delle sentenze del Tar, però, l’organismo di rappresentanza dell’avvocatura in una serie di sentenze di fine giugno in risposta ai diversi ricorsi fa notare innanzitutto che «in materia elettorale devono essere tutelate due esigenze fondamentali per l’ordinamento e cioè la conservazione, ove possibile, degli atti e la massimizzazione del procedimento elettorale». In altre parole, non essendoci regole chiare in merito alle procedure elettorali, meglio tenersi
nel frattempo i vecchi consigli. Il riferimento è alla sentenza 1/2014 con cui la Corte Costituzionale ha riformato il Porcellum. La quale, secondo il Cnf, ha «stabilito di non toccare in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenze di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto». In secondo luogo, il reclamo è «palesemente infondato anche alla luce del principio affermatosi in giurisprudenza in base al quale, secondo la regola del tempus regit actum, la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di eventuali sopravvenienze normative che determinano una modifica della disciplina che aveva legittimato l’adozione del provvedimento stesso, fatte salve le ipotesi di eccezionali invalidità successive introdotte da una norma sopravvenuta espressamente retroattiva». In sostanza, gli annullamenti del Tar non sono retroattivi. Ed essendo le delibere dei Coa di apertura dei procedimenti elettorali del gennaio 2015 e lo svolgimento delle elezioni del febbraio 2015, i risultati della consultazione sono pienamente legittimi e non impugnabili. Salta il Coa di Latina Partita chiusa? Non proprio. Le motivazione del Cnf non convincono più di tanto i ricorrenti, che decidono di proseguire per la loro strada, portando la questione di fronte alla Corte di Cassazione. Anche perché il 28 luglio, con sentenza n. 3414, il Consiglio di Stato conferma anche la sentenza 8333 del Tar, l’unica non passata automaticamente in giudicato. Alla fine di gennaio le Sezioni unite dell’alta magistratura sferrano il colpo decisivo. Con la prima delle sue sentenze, la 2481 del 31 gennaio relativa al Coa di Latina, i giudici stabiliscono in primo luogo che la sentenza della Consulta sulla legge elettorale di Camera e Senato, che ha dichiarato l’illegittima del cosiddetto Porcellum, non è applicabile in questo caso. «La tempestiva impugnazione dei risultati delle elezioni da parte dei ricorrenti», si legge infatti nel verdetto, «esclude che nei loro riguardi si pos-
APRILE 2017
7
LEGAL
sa discorrere di fatto concluso o di rapporti esauriti». Quanto al merito della contestazione, le sentenze del Tar passate in giudicato hanno chiarito che «il numero di preferenze individuato dal comma 3 articolo 28 della legge 247 si pone come limite massimo dei voti esprimibili dai singoli elettori, e che all’interno di detto limite deve muoversi la disposizione del comma 2, posta a tutela del genere meno rappresentato». Le elezioni del Coa di Latina si sono dunque svolte «in applicazione di norme regolamentari illegittime», nella misura in cui non era stato seguito il sistema del voto limitato ed era stata consentita la presentazione di liste con un numero di candidati uguale a quello da eleggere. Di qui l’annullamento di «tutti gli atti relativi al procedimento elettorale per l’elezione dei componenti del consiglio dell’ordine per il quadriennio 2015-2018». Azzeramento pure a Bari Speculare fin nei minimi dettagli la sentenza 2614 pubblicata il primo febbraio 2017 relativa al ricorso contro il Coa di Bari. Con l’aggiunta di una serie di bacchettate al Cnf, che aveva respinto i ricorsi contro l’esito elettorale sostenendo che «non avrebbe potuto mai trovare ingresso la domanda di disapplicazione dell’atto amministrativo, non rientrando nelle potestà dell’organismo l’esercizio del potere in questione, attribuito agli organi giudiziari» e che «gli stessi reclamanti avevano partecipato alla competizione elettorale con una lista, così manifestando piena acquiescenza al regolamento elettorale». In realtà, spiegano i giudici, «non vi poteva essere acquiescenza perché il regolamento è stato impugnato dinanzi al Tar e, con motivi aggiunti, erano stati impugnati gli atti del procedimento elettorale». Quanto alle competenze del consiglio, si legge nella sentenza, «se il Cnf può sollevare questioni di legittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza 189/2001; sentenza n. 284 del 1986) a maggior ragione può disapplicare atti amministrativi nell’esercizio della propria funzione giurisdizionale». Osservazioni che non modificano il verdetto finale: il regolamento è illegittimo e le elezioni vanno annullate. Le proteste degli avvocati L’unodue della Cassazione ha portato immedia-
LEGAL
8
APRILE 2017
RIFORMA NECESSARIA Secondo Luigi Pansini segretario generale dell’Associazione nazionale forense, «è arrivato al capolinea un regolamento concepito male e gestito peggio. La questione elettorale mette in evidenza l’assoluta necessità di riformare il Cnf»
tamente alla luce le tensioni che da tempo covano sotto la cenere. «Alla luce della posizione della Corte Suprema», ha commentato Donatello Genovese, membro del direttivo di Nuova avvocatura democratica, «torna attuale la riflessione circa la convenienza del sistema dell’autodichia in tema di elezioni forensi, essendo palese il difetto d’indipendenza del Cnf quando giudica in materia elettorale, atteso che lo stesso è eletto dagli stessi organi sulle cui elezioni è chiamato a decidere. Come può pensarsi che il Cnf, legato al cordone ombelicale dei Coa circondariali, di cui tutti i suoi membri sono emanazione, possa assolvere a una funzione di giustizia in danno degli stessi soggetti che lo hanno espresso?». Il movimento forense auspica, invece, «che il Cnf prenda atto del grave errore commesso in sede di licenziamento del regolamento annullato e reimposti i rapporti con la categoria e le sue associazioni in modo più costruttivo». Quanto ai consigli, dice il presidente della sezione Caltanissetta del movimento, «sarebbe opportuno che valutino attentamente la situazione emersa dalle sentenze emesse dai giudici e magari dichiarino la loro decadenza, aprendo la strada a nuove elezioni». Durissimo il commento di Luigi Pansini, secondo il quale, con le decisioni della Cassazione, «arriva al capolinea un regolamento del ministero della Giustizia concepito male e gestito peggio dal Cnf, che è riuscito nell’impresa unica nella storia dell’avvocatura italiana di creare una situazione caotica fatta di consigli in regime di prorogatio e in attesa di votazione e di altri ancora che dovranno persino ripetere le votazioni». Per il segretario generale dell’Associazione nazionale forense, «la questione elettorale mette in evidenza l’assoluta necessità di riformare il Cnf, che in questa vicenda ha giudicato sui ricorsi elettorali in prima istanza e si appresta a esprimere per la seconda volta il suo parere sulle nuove regole creando una situazione di palese conflitto di interessi tra la sua funzione amministrativa e quella giurisdizionale». Il ddl Falanga Nel frattempo, a giudizio di Pansini, l’unica strada è quella di approvare in fretta il ddl Falanga all’esame del Parlamento. Opinione condivisa da Remo Da-
novi, presidente del Coa di Milano, secondo cui l’intervento legislativo è opportuno «non solo per definire il vaso contenzioso ed eventualmente rinnovare i consigli illegittimi, ma soprattutto per interrompere le mole di situazioni di prorogatio di dubbia legittimità e ormai imbarazzanti». In assenza di regole certe, insomma, si va verso il caos amministrativo. I Coa azzerati non possono procedere a nuove elezioni e vanno verso il commissariamento, quelli ancora in carica, destinatari di ricorsi, rischiano di essere decapitati da un momento all’altro e quelli dove non si è mai votato hanno ormai oltrepassato i limiti di tolleranza temporali previsti dalla normativa. Uno sprint legislativo sul provvedimento di riforma non è una soluzione così agevole, considerate le fibrillazioni politiche nella maggioranza e la precarietà del governo guidato da Paolo Gentiloni. Anche se qualche segnale positivo è arrivato. Il 1° febbraio scorso, infatti, proprio in coincidenza con il verdetto della Cassazione, la commissione Giustizia di Palazzo Madama ha trovato l’accordo su un testo condiviso e l’8 febbraio, proprio per l’urgenza di arrivare a una conclusione, è stata chiesta la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante. In modo da saltare l’Aula e consegnare al più presto il testo approvato alla Camera. Il ddl 2473 è stato presentato dal senatore di Ala, Ciro Falanga, a luglio del 2016 per il duplice obiettivo, si legge nella relazione, «di regolare immediatamente l’intera materia al fine di far fronte alle criticità aperte dall’impugnazione del regolamento anche in chiave di riavvio del processo elettorale interrotto» e «di di rendere stabile la normativa elettorale altrimenti soggetta comunque a possibili impugnazioni». All’articolo 4 il testo sgombra innanzitutto il campo dalle confusioni generate dalla tutela del genere, prevedendo che ciascun elettore possa «esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012». Per garantire comunque le quote rosa l’articolo 10 stabilisce poi che l’elettore puo esprimere il numero massimo di voti determinato dall’articolo 4 solo «se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti
esprimibili». In ogni caso, non si potranno votare candidati di un solo genere in numero superiore ai due terzi del tetto massimo. Tra le altre novità previste dal ddl, il divieto di ricandidarsi per più di due mandati, a meno che non sia passato un numero di anni uguale a quello del mandato precedente.
SITUAZIONI IMBARAZZANTI Per Remo Danovi, presidente del Coa di Milano, un intervento legislativo è opportuno «non solo per definire il contenzioso ed eventualmente rinnovare i consigli illegittimi, ma soprattutto per interrompere le situazioni di prorogatio ormai imbarazzanti»
Governo in campo Anche se la norma primaria non riuscirà ad andare in porto, comunque, i consigli “illegittimi” non dovrebbero avere vita lunga. Parallelamente, infatti, si sta muovendo anche il ministero della Giustizia, che ha già inviato al Cnf lo schema di un nuovo decreto ministeriale. Leggermente diversa l’ipotesi di adeguamento alle indicazioni arrivate dai giudici. Il provvedimento introduce un limite massimo di voti esprimibili non superiore a due terzi per le elezioni dei consigli degli ordini fino a 200 iscritti e un limite di tre quinti per tutti gli altri. Posto che, si legge nel testo, «per gli ordini di maggiori dimensioni, è prevedibilmente elevata la probabilità che si pervenga alla formazione di un’ampia pluralità di liste, mentre solo per i pochi ordini di dimensioni esigue è, seppure solo in astratto, ipotizzabile una qualche difficoltà di formazione delle liste e di composizione dell’organo consiliare». Per quanto riguarda la tutela del genere, il testo prevede che le liste possano recare l’indicazione dei nominativi fino al numero massimo determinato dal presidente del Coa solo quando i candidati appartengano ai due generi e quello meno rappresentati abbia almeno un terzo dei posti. In caso contrario l’indicazione dei nominativi non potrà superare i due terzi. Stesso discorso per i voti, che potranno essere espressi nel limite massimo consentito dei due terzi solo se i candidati appartengono ai due generi. In presenza, invece, di una lista di nomi appartenente allo stesso genere le preferenze non potranno superare i due terzi del tetto. In entrambi i provvedimenti si prevede che i consigli che abbiano eletto i propri rappresentanti con il vecchio decreto ministeriale 170, quelli che sono stati annullati e quelli che hanno deciso di prorogare i vertici in attesa di regole definitive, debbano indire nuove elezioni entro 45 giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme.
APRILE 2017
9
LEGAL
OGNI MESE IN EDICOLA N°12 | Marzo 2017 |
WORLD EXCELLENCE FINANZA, ASSICURAZIONI E IMPRESE NELLA SFIDA GLOBALE
www.lefonti.it
12 MARZO 2017
7 € | UK 6.00£ Mensile
www.lefonti.it
ASSET MANAGEMENT WORLD EXCELLENCE
www.lefonti.it
12 MARZO 2017
IL VALORE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA dei Pir si aprono nuovi scenari. E per società di gestione e consulenti sarà decisiva la diffusione di una cultura di investimento di lungo periodo Davide Gatti
PORTAFOGLI
L’ottimismo
www.worldexcellence.it
Paul Niven
CAPITAL MARKET UNION
INVESTIMENTI
A che punto è l’integrazione
Nuove strategie del risparmio
Sandra Crowl
Viktor Nossek
Yves Ceelen
BANCHE
AGROALIMENTARE
GRANDI MANOVRE Intesa Sanpaolo cerca l’aggregazione con Generali mentre Unicredit lancia un maxi aumento di capitale. Ecco come si stanno muovendo i due maggiori istituti di credito italiani per competere sul mercato allargato
Un’industria troppo artigianale e individualista
Anno II / N°10 / Mensile / Mar. 2017 / € 20
COSÌ CI SIAMO CONQUISTATI IL NOSTRO SPAZIO
OBIETTIVO UNA CRESCITA SOSTENIBILE
Elena Miroglio
IL MENSILE DEL MERCATO LEGALE
DIRITTO DEL LAVORO
A dieci anni dalla fondazione dell’insegna Francesco Rotondi illustra le strategie che hanno permesso a Lablaw di affermarsi nel suo settore di specializzazione
Anno 2017 - Prima immissione 13/03/2017
WORLD EXCELLENCE
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO/MI - Prima immissione 08/03/2017
Internazionalizzazione, capacità di presidiare nuovi mercati e investimenti nell’innovazione. Elena Miroglio illustra le strategie seguite dal gruppo di famiglia per battere la concorrenza
LEGAL Francesco Rotondi
DOSSIER PENALE FINANZIARIO
ISSN 2499-8370
9
772499
70010
Aggiotaggio e manipolazione del mercato
837009
I MIGLIORI STUDI LEGALI NELL’ M&A
I mensili dedicati all’economia, alla finanza e al mercato legale
Nei prossimi numeri Classifiche e Ranking: Migliori studi legali e avvocati Migliori fondi e asset manager Migliori banche e operatori della finanza più tecnologici Migliori imprese italiane Migliori assicurazioni Migliori scuole di formazione
…
Per abbonarti visita il sito
worldexcellence.it/abbonamenti