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LEGAL IL MENSILE DEL MERCATO LEGALE
Anno II / N°12 / Maggio 2017 / € 20 ISSN 2499-8370
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Anno 2017 - Prima immissione 14/05/2017
Secondo Claudia Parzani di Linklaters è un momento storico di grandi opportunità per chi si prepara ed è in grado di proporre soluzioni innovative, non solo legali ma anche di mercato
SPAZIO ALL’ INNOVAZIONE E AL TALENTO CORRUZIONE PRIVATA DIBATTITO SULLA NORMATIVA
BANKING & FINANCE IL BUSINESS DEI CREDITI DETERIORATI
DOSSIER
VOLUNTARY DISCLOSURE 2 TRA LIMITI E OPPORTUNITÀ
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BUSTINE GRANULARI
ANCHE IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
EDITORIALE
Corruzione privata e concorrenza, un binomio mal digerito ANGELA MARIA SCULLICA
L’
Italia è un Paese che per la sua impostazione storico culturale, ha costruito il sistema legislativo su una serie di rapporti di forza, ideologie ed equilibri nati e proliferati in un ambiente chiuso, autoprotettivo e poco concorrenziale. Un contesto che, per sua stessa natura, ha favorito la formazione di potenti lobby e corporazioni che non hanno dato spazio alla ricerca, all’iniziativa individuale e imprenditoriale, ai talenti, alla meritocrazia. Alla luce di questa affermazione, è facile intuire come i cambiamenti richiesti da un contesto europeo allargato e concorrenziale siano stati per molti versi sostanzialmente sofferti dal nostro legislatore e ritardati, in modo da proteggere e prolungare nel tempo il più possibile lo status quo. Emblematico in tal senso è il travagliato iter della legge sulla corruzione privata. Da quasi vent’anni l’Europa chiede che la fattispecie del reato in questione sia formulata secondo un modello “pubblicistico”, finalizzato alla tutela della concorrenza in un mercato impermeabile ad ogni forma di contaminazione corruttiva. Questa impostazione presuppone che il patto corruttivo rappresenti per autonomasia l’elemento patologico che altera gli equilibri di mercato, minaccia lo stato di diritto, genera gravi distorsioni di concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi commerciali e impedisce un corretto sviluppo economico. In Italia invece il problema della concorrenza non è mai stato realmente sentito. Di conseguenza il patto corruttivo tra privati non ha mai assunto importanza nella sua veste di limitazione della concorrenza. É solo negli anni 2000-2002 che in Italia si arriva a formulare l’idea della corruzione privata come “infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” di cui all’art. 2635 c.c. Quest’ultimo però incriminava non tanto la corruzione privata, quanto le conseguenze di questa, nel caso in cui fossero state nocive per il patrimonio della società cui fa capo il corrotto. Esso inoltre puniva con la reclusione sino a tre anni, e a querela della persona offesa (ossia, della società danneggiata), “gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società”. Ma il regime di procedibilità a querela rimetteva nelle mani della società-vittima la decisione circa la concreta perseguibilità delle infedeltà da corruzione. E ciò rendeva di fatto il sistema inefficace. Le società infatti non avevano (e non hanno) alcun interesse a perseguire penalmente le infedeltà dei propri‘agenti’ per il clamore mediatico e la ‘cattiva pubblicità’ che possono comportare, preferendo percorrere la via civilistica che porta a
@AngelaScullica
risultati più immediati e discreti, come il licenziamento per giusta causa e il risarcimento del danno. Così il Gruppo di stati contro la corruzione (GRECO), ribadì che l’esistenza dell’art. 2635 c.c. non adempiva all’obbligo imposto di introdurre norme penali direttamente incriminatrici dei fatti di corruzione privata. L’insistenza e l’autorevolezza di queste osservazioni portarono all’ emanazione della legge Severino, la 6 novembre 2012, n. 190, ufficialmente intitolata alla “prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione” (e quindi della corruzione pubblica, non di quella privata). La legge Severino di fatto si limitò a cambiare la rubrica della norma da “infedeltà” a “corruzione privata” senza però apportare quelle modifiche strutturali che avrebbero posto quale bene giuridico tutelato la concorrenza leale piuttosto che la tutela degli interessi privatistici del datore di lavoro da individuarsi nel compimento di atti in violazione dei doveri. Il fatto di limitare il perseguimento della corruzione privata al settore pubblico portò a una serie di richiami da parte dell’Unione europea che spinsero il legislatore italiano a definire il decreto legislativo, approvato il 14 dicembre 2016 dal Consiglio dei ministri, che interviene sull’articolo 2635 c.c. con l’obiettivo di allineare la corruzione nel settore privato al modello “pubblicistico”. In esso non è più l’elemento patrimoniale a fare da perno alla struttura del reato ma la violazione dei doveri di fedeltà unita all’alterazione della concorrenza nel mercato. Lo schema legislativo continua però a dimostrare la sua permanente incertezza. Se da un lato sembra voler potenziare la repressione del fenomeno corruttivo tra privati, in quanto introduce il reato di istigazione alla corruzione, allarga la platea dei soggetti attivi responsabili ed elimina il requisito del nocumento; dall’altro non modifica il regime di procedibilità del reato, caratteristica che fino ad oggi ha contribuito a rendere inapplicata la norma. Ed ancora, pur nell’introduzione della sanzione interdittiva nei confronti dell’ente, lo stesso rimane chiamato a rispondere solamente della corruzione attiva. Inoltre il limite di 3 anni posto alla pena potrebbe portare molti potenziali rei a confidare nella prescrizione; scelta legislativa opposta a quella compiuta riguardo alla corruzione in ambito pubblico dove la sanzione amministrativa a carico dell’ente di fatto non si prescrive. In sostanza quindi sembra proprio che il nostro legislatore continui a non apprezzzare la realtà economicaaziendale. MAGGIO 2017
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IL MENSILE DEL MERCATO LEGALE
Sommario PROTAGONISTI
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PENALE E FISCO
Largo ai talenti e all’innovazione
«Serve una rivoluzione culturale»
DI LUIGI DELL’OLIO
DI FILIPPO CUCUCCIO
MERCATI E BUSINESS
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Corruzione privata Sarà vera lotta?
BANKING & FINANCE SCENARI
Il business dei crediti deteriorati
DI MILENIA TRECCARICHI
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In difesa del corpo digitale DI GLORIA VALDONIO
PENALE E FISCO
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La Voluntary disclosure 2 tra limiti e opportunità DOSSIER
DI FEDERICA CHIEZZI
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Flat tax: il nuovo regime per attrarre i ricchi
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6 Riforma al giro di boa
Avvocati e toghe in rivolta DI FILIPPO FATTORE
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Carriere
DI SALVATORE MATTIA
DI GABRIELE VENTURA
IMPRESE E LAVORO Imprese e lavoro con l’industria 4.0
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DI LUIGI DELL’OLIO
PROFESSIONE AVVOCATO
RUBRICHE
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General Counsel
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Italian Desk
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Mondo Legale
68
Il ritorno degli investimenti infrastrutturali
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DI LUIGI DELL’OLIO
SPECIALE
In corsa
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RESPONSABILE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE Claudia Chiari
EDITORE
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SCENARI
DDL PROCESSO PENALE
Riforma al giro di boa Avvocati e toghe in rivolta Con un contestato voto di fiducia, il ministro Orlando è riuscito a sbloccare la riforma che stazionava al Senato da circa 18 mesi. Il provvedimento, che modifica la disciplina delle intercettazioni, allunga la prescrizione e snellisce i ricorsi, concede ampie deleghe al governo per ridisegnare tutte le fasi delle indagini e del processo. Critiche le opposizioni e le categorie. Penalisti e magistrati si preparano a dare battaglia DI FILIPPO FATTORE
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ualcuno, considerati i cataclismi politici di fine anno, le incertezze sulla tenuta del governo e le spaccature nella maggioranza, ci aveva già messo una pietra sopra. Invece, a sette mesi dall’approvazione del testo da parte della commissione Giustizia e a un anno e mezzo dal primo via libera di Montecitorio, il ministro Andrea Orlando è riuscito a tirare fuori dalle secche la riforma del processo penale, con un burrascoso sprint finale che lascia presagire non poche turbolenze per il successivo passaggio alla Camera. Alla fine il voto di fiducia è andato liscio: il ddl penale ha incassato 156 sì, 121 no e un astenuto. Con tutti i gruppi compatti, anche quelli più insoddisfatti dell’Ncd e dei fuo-
riusciti del Pd confluiti nell’Mpd. alla norma sulle intercettazioni doSolo qualche ora prima, però, l’evranno essere adottati entro tre mesi sito della partita era tutt’altro che dall’entrata in vigore della riforma. scontato. Il ministro per gli affari Ad avanzare il sospetto che le novità regionali Enrico Costa (Ncd) ha possano produrre costi differenti da continuato fino all’ultimo a griquelli stimati è anche l’Iliia, l’assodare la sua contrarietà alla norme ciazione che riunisce le imprese che che allungano la prescrizione, l’ex effettuano materialmente le intercetmagistrato Felice Casson, ora tazioni, secondo cui la proposta di scissionista piddino nonché uno ridurre i costi era stata già avanzata dei relatori della riforma, ha defidue anni fa al ministero della Giustinito il testo «mediocre», spiegando BATTAGLIA DURA zia, chiedendo l’apertura di un tavoche «non risolve i problemi» e ha La riforma penale del ministro della Giustizia, Antonio lo. Secondo l’Iliia, che rappresenta un a sinistra, è passata con 156 sì e 121 no. «solo la funzione di essere la ban- Orlando, comparto formato da 148 imprese, Il ministro per gli affari regionali Enrico Costa, a dierina per il ministro della Giusti- destra, ha continuato fino all’ultimo a gridare la sua 1.910 dipendenti e un fatturato anzia». Ma lo scontro più duro, tutto contrarietà alla norme che allungano la prescrizione nuo di 285 milioni di euro, il costo interno al Pd, è stato quello che si è verso i gestori telefonici che il goverconsumato tra renziani e orlandiani in comno punta a tagliare del 50% è di circa 50 mimissione Bilancio, sull’emendamento del golioni. La proposta delle imprese era, invece, verno volto a ridurre e uniformare la spesa di azzerare, come avviene all’estero, la spesa, delle intercettazioni. visto che «va a vantaggio di soggetti titolari di una concessione, che hanno già incamerato Intercettazioni meno costose Un i costi delle chiamate e devono solo travasaduello a colpi di regolamento sull’opporture il contenuto alle procure». Altri risparmi, nità di riportare i futuri decreti attuativi al secondo il presidente di Iliia, Tommaso vaglio del Parlamento per monitorare i coPalumbo, sarebbero ottenibili «utilizzando sti della riforma. Le modifiche inserite dalla i server del ministero, anziché noleggiarli» ministra dei rapporti col Parlamento, Anna e «ampliando la rete di trasmissione interFinocchiaro, «introducono norme per la ripolizie per il trasferimento alle procure». Si duzione delle spese sostenute in materia di dovrebbe, infine, stabilire «un prezziario uniprestazioni obbligatorie per le intercettazioco nazionale voce per voce per i servizi e gli ni, ovviamente svolte su disposizione dell’austrumenti forniti dalle aziende di intercettatorità giudiziaria, con l’obiettivo di risparmio zioni». Con questa riforma, dicono da Iliia, si pari almeno al 50% rispetto alle tariffe del continueranno, invece, «a pagare a pacchetto vigente listino». Secondo l’esecutivo la riforanche servizi o macchinari non utilizzati nella ma consentirà di ottenere «risparmi di spepratica». sa quantificabili in 10 milioni per il 2017, 20 milioni per il 2018 e 50 milioni per il 2019». Più tutela per la privacy Al di là delCifre che si raggiungeranno anche attraverso le spese, il ddl penale prevede anche principi la «tipizzazione delle prestazioni funzionali a tutela della riservatezza delle comunicazioalle operazioni di intercettazioni per ridefini, introducendo una nuova fattispecie penanire correttamente le corrispondenti tariffe». le (punita con la reclusione non superiore a Un apposito decreto interministeriale «dovrà 4 anni) a carico di quanti diffondano il conrideterminarle per ogni tipo di prestazione in tenuto di conversazioni fraudolentemente misura non superiore al costo medio di ciacaptate, al solo fine di arrecare danno alla rescuna come rilevato per il biennio precedenputazione. Il governo nella delega dovrà prete all’esito del monitoraggio effettuato dal disporre norme per evitare la pubblicazione ministero della Giustizia». di conversazioni irrilevanti ai fini dell’indagiIl maxiemendamento su cui è stata posta la ne e comunque riguardanti persone complefiducia ha poi stabilito che tutti i provveditamente estranee attraverso una selezione del menti che daranno contenuto nel dettaglio materiale relativo alle intercettazioni. Gli atti
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non allegati alla richiesta di misura cautelare dovranno essere custoditi in un archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto (ma non di copia) per i difensori e il giudice. Nessuna restrizione quanto ai reati intercettabili, ma si semplifica il ricorso alle intercettazioni per i reati contro la Pa. La punibilità è esclusa quando le registrazioni sono utilizzabili in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Inoltre, il ddl disciplina le intercettazioni ottenute attraverso virus informatici (trojan) stabilendo che l’attivazione del microfono avvenga solo su comando inviato da remoto (non quindi in automatico) e che il trasferimento della registrazione sia fatto solo verso il server della procura. L’attivazione del dispositivo è ammessa in qualsiasi luogo (compreso il domicilio privato) solo per indagini relative a mafia e terrorismo. Si allunga la prescrizione Altro punto caldo della riforma è quello sui tempi del processo. La riforma prevede che la prescrizione resti sospesa per 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per altri 18 mesi dopo la condanna in appello. Il blocco non vale, però, in caso di assoluzione e ha effetto solo per gli imputati contro cui si procede. Anche in caso di rogatorie all’estero si procederà a uno stop di sei mesi. Per i reati di corruzione e induzione indebita, invece, il periodo di prescrizione potrà aumentare della metà, invece che di un quarto come ora. Per i reati contro i minori, come la violenza sessuale, lo stalking, la pedopornografia, la prescrizione, in linea con le convenzioni internazionali e gli ordinamenti europei, inizierà a decorrere dal compimento del 18° anno.
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DECONGESTIONE Il Ddl semplifica il regime delle impugnazioni, con l’obiettivo principale di decongestionare gli uffici giudiziari. Il ricorso potrà essere proposto personalmente dall’imputato tranne che in Cassazione
Oltre alle critiche delle opposizioni e di alcuni settori della maggioranza, come l’Ncd, le modifiche sui tempi hanno suscitato la protesta dei penalisti, che hanno subito puntato i piedi, con una serie di scioperi, sull’eventualità che il governo blindi il testo con la fiducia anche alla Camera. «Porre la fiducia su temi così rilevanti come i diritti e le garanzie dei cittadini», ha detto il presidente dell’Unione camere penali (Ucpi), Beniamino Migliucci, «è sbagliato e non si è mai verificato». Gli interventi su cui il governo rifiuta il confronto, ha proseguito l’avvocato, «anziché aumentare le garanzie processuali e abbreviare la durata dei processi, comprimono i diritti degli accusati e rendono i processi interminabili». Pene più severe La delega concede poi la facoltà al governo di riformare il regime di procedibilità per alcuni reati e la disciplina delle misure di sicurezza. Sul primo fronte, tra le novità c’è la querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio che arrechino offese di non grave entità. Sul secondo, l’obiettivo è quello di rivedere il principio del cosiddetto doppio binario, che prevede l’applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza. Quanto alle persone riconosciute inferme al momento della commissione del reato, si supera l’istituto degli ospedali psichiatrici giudiziari prevedendo la destinazione degli imputati alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza. Ci sarà, inoltre, una stretta sui presupposti di accesso alle misure alternative al carcere e sull’accesso ai benefici penitenziari. Allo stesso tempo il ddl prevede più spazio per le attività di giustizia riparativa, per la valorizzazione del lavoro, per il riconoscimento del diritto all’affettività e per interventi specifici destinati ai detenuti stranieri. Particolare attenzione sarà prestata al reinserimento sociale dei detenuti minorenni. Per alcuni illeciti viene introdotto un robusto giro di vite. La pena per il reato di scambio elettorale politico mafioso passa dagli attuali 4-10 anni alla reclusione da 6 a 12 anni. La pena minima per i reati di furto in abitazione e di scippo, viene elevata da1 a 3 anni (la massima resta a 6 anni). E si interviene anche sulle circostanze aggravanti per il reato di furto
inasprendo il quadro sanzionatorio con una pena da 2 a 6 anni (oggi è da 1 a 6). Analogo intervento sul reato di rapina, di cui sono elevati i limiti edittali sia della pena detentiva (dagli attuali 3 a 4 anni nel minimo) sia di quella pecuniaria. Con riguardo ai reati perseguibili a querela, si prevede infine la possibilità per il giudice (nuovo articolo del codice 162-ter) di dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato abbia riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento. Meno ricorsi in Cassazione Il ddl semplifica il regime delle impugnazioni e recepisce alcuni principi comunitari, con l’obiettivo principale di decongestionare gli uffici giudiziari. Il ricorso potrà essere proposto personalmente dall’imputato tranne che per i ricorsi in Cassazione. Per l’atto di appello è previsto l’onere della specificità dei motivi, a pena di inammissibilità, oltre che quello di indicazione delle prove di cui si deduce l’inesistenza o l’omessa o erronea valutazione. Viene reintrodotto il concordato sui motivi in appello (abrogato nel 2008), ossia un accordo sulla rideterminazione della pena con rinuncia agli altri motivi di impugnazione, non possibile però per reati di mafia e terrorismo e per quelli sessuali e in danno di minori. Per il giudizio in Cassazione, vengono invece aumentate le sanzioni pecuniarie da versare alla cassa delle ammende nel caso di ricorso inammissibile e si rafforzano le garanzie per la difesa di partecipare nei giudizio contro provvedimenti di sequestro. Iter più semplice per le pronunce di inammissibilità e limiti al ricorso per Cassazione nel caso di doppia decisione di proscioglimento ai soli vizi di violazione di legge. Vengono inoltre aumentati i casi in cui la Suprema corte può procedere all’annullamento senza rinvio di una decisione e si attribuisce la competenza sui casi di rescissione del giudicato alle Corti d’appello, sgravando così i giudici di legittimità. In caso di patteggiamento, il ricorso per Cassazione da parte del pm e dell’imputato potrà essere presentato soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione
del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate. A rimediare a errori nell’indicazione della specie o della quantità della pena sarà lo stesso giudice che ha emesso la sentenza. In caso di impugnazione del provvedimento, alla rettifica provvederà la Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza.
LOTTA ALLA CORRUZIONE L’Ocse, guidato da Angel Gurria, sostiene che la riforma, «estenderebbe in maniera significativa i termini di prescrizione per disporre di più tempo per perseguire e sanzionare i casi di corruzione transnazionale»
Più potere ai procuratori generali Tra le norme in materia di procedura penale c’è anche quella che concede la possibilità ai procuratori generali di avocare a sé i procedimenti se entro tre mesi (prorogabili di altri tre fino a un massimo di 15 nel caso di reati come mafia o terrorismo) dalla chiusura delle indagini non viene fatta richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio. Novità che ha fatto andare su tutte le furie il sindacato delle toghe. Si tratta, ha tuonato l’Associazione nazionale dei magistrati guidata dal neosegretario Eugenio Albamonte, di norme «irrazionali, che non daranno alcun beneficio al sistema, ma che al contrario rallenteranno il lavoro delle procure, fino a bloccarlo completamente e a portarlo al collasso». Secondo l’Anm «queste modifiche avranno come unico effetto quello di vanificare migliaia di indagini, soprattutto quelle più impegnative e delicate». A partire da quelle «a danno dei soggetti deboli, da quelle di corruzione e a rischio di prescrizione». Far passare enfaticamente come risolutiva dei problemi della giustizia penale una riforma «non organica che rallenta i processi», è l’accusa dei magistrati, «si tradurrà ancora una volta in un danno per i cittadini, che avranno minore tutela». Malgrado le critiche di toghe e avvocati, la riforma ha ricevuto il plauso dell’Ocse, secondo cui l’adozione del ddl anche da parte della Camera, tra le altre cose «estenderebbe in maniera significativa i termini di prescrizione per disporre di più tempo per perseguire e sanzionare i casi di corruzione transnazionale». L’Organismo per la cooperazione e lo sviluppo guidato da Angel Gurria ha da tempo sollecitato l’Italia a intervenire per evitare che la corruzione transnazionale «sia di fatto immune da sanzioni», dal momento che la maggior parte dei casi vengono archiviati per avvenuta prescrizione.
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Secondo Federico Sutti di Dentons, gli avvocati sono troppi, ma per chi è in grado di assicurare un valore aggiunto alla clientela, le opportunità di crescita non mancano
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