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NSURANCE 9 € | Luglio/Agosto 2018
LA RIVISTA DEL SETTORE ASSICURATIVO LUGLIO - AGOSTO 2018 | N°5 |
ISSN 2532-9332
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AGENTI PROFESSIONALITÀ DA DIFENDERE Il presidente di Sna non risparmia critiche a come l’Italia ha recepito la direttiva europea Idd, «stravolgendone il contenuto». E chiede all’Ivass di intervenire per evitare un salto nel passato. E su esclusiva, digitalizzazione, disclosure dice che...
Prima immissione 02 / 08 / 2018
Claudio Demozzi
UNIPOL
Le nuove polizze per l’auto a guida autonoma
Flavio Menichetti
I PREMIATI DELL’EDIZIONE DI GIUGNO
EDITORIALE
La Idd stringe il legame tra compagnie e agenti Angela Maria Scullica @AngelaScullica
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lcuni cambiamenti introdotti dalla Idd stanno già per essere messi in atto dalle compagnie, in particolare quelli relativi alla Pog (product oversight governance). Normativa che andrà a incidere sul rapporto impresa-intermediario-cliente nel collocamento dei prodotti assicurativi. La Pog si divide in quattro fasi: le prime tre che fanno capo alle compagnie, riguardano la creazione del prodotto, la valutazione della sua efficacia (che andrebbe affidata a una squadra di specialisti) e la scelta del canale più adatto a distribuirlo. La creazione del prodotto è strategica, da essa infatti dipende tutto il processo messo in atto dalla Pog che ne segue. Nel momento stesso in cui le compagnie iniziano a disegnare il prodotto, devono infatti individuare il target di riferimento e i bisogni da coprire in termini assicurativi. Poi, una volta testato il prodotto, il canale va scelto in base alle competenze, esperienze, e conoscenze su quel determinato tipo di prodotto che si intende collocare sul mercato. Ed è qui che inizia una stretta collaborazione tra imprese e intermediari nell’interesse del cliente. Le compagnie saranno tenute da un lato a informare la rete sulle caratteristiche del prodotto, su come hanno determinato il target market e qual è il cliente che intendono soddisfare, dall’altro a chiedere alla rete tutte quelle informazioni necessarie per controllare se la distribuzione del prodotto in questione avviene correttamente e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicativi. In altre parole nei casi di prodotti semplici dovranno accertarsi se l’intermediario li collochi applicando correttamente i criteri di appropriatezza. Nei casi di prodotti complessi, tipicamente vita a contenuto
finanziario, o anche danni con caratteristiche di rischiosità, se l’attività di consulenza prestata, in questo caso obbligatoria, sia effettuata rispettando i principi di adeguatezza. Quest’ultimo è un tema spinoso per le numerose ricadute sull’impostazione dei sistemi di costruzione dei prodotti, di targetizzazione delle imprese, di remunerazione. Si tratta quindi di una verifica sull’attività distributiva più approfondita rispetto a quella normalmente fatta sull’operato degli intermediari. Inoltre la compagnia dovrà verificare con il supporto delle reti, la tenuta del prodotto e cioè se effettivamente quest’ultimo risponde alle esigenze. Se non mantiene nel tempo le sue caratteristiche, la compagnia deve intervenire applicando eventuali azioni correttive a tutela del cliente. È facile quindi intuire come l’applicazione della direttiva europea Idd, che di fatto rappresenta per il settore assicurativo ciò che la Mifid è per quello finanziario, avrà delle evidenti conseguenze sul rapporto tra agenti e mandanti in termini di integrazione non solo per garantire quel flusso di informazioni continuo e costante richiesto dalla Pog, ma anche per far si che l’intero processo messo in atto dalla Pog a partire dalla creazione del prodotto avvenga nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla direttiva. In altre parole se la Mifid per le banche e la distribuzione finanziaria è stata dirompente, la Idd lo sarà altrettanto per il settore assicurativo. Mentre per le banche c’è stata all’inizio, si parla di dieci anni fa, una eccessiva produzione cartacea di documenti e di procedure con un conseguente notevole aggravio di lavoro, per la Idd, ci si auspica, almeno in questo senso, un minore aggravio grazie al progresso tecnologico che nel frattempo è avvenuto.
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EDITORE
SOMMARIO
Le Fonti S.r.l. Via Dante, 4, 20121, Milano DIRETTORE RESPONSABILE Angela Maria Scullica angela.scullica@lefonti.it REDAZIONE Federica Chiezzi federica.chiezzi@lefonti.it REDAZIONE GRAFICA Valentina Russotti
SCENARI & BUSINESS
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...E su broker e agenti
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Giudici e regolatori zavorrano le polizze
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L’evoluzione della digital transformation
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I fronti aperti del settore assicurativo
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La nuova frontiera del welfare
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Carriere
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Cyber risk: nessuno è al sicuro
SEGRETERIA DI REDAZIONE segreteria@lefonti.it COLLABORATORI Filippo Cucuccio, Vanessa D’Agostino, Luigi Dell’Olio, Filippo Fattore, Gianenrico Levaggi, Maurizio Giuseppe Montagna, Fabio Sgroi, Guido Sirtoli, Nino Sunseri, Paolo Tomasini, Gabriele Ventura COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE Claudia Chiari COORDINAMENTO INTERNAZIONALE ( New York, Dubai, Hong Kong, Londra, Singapore) Alessia Liparoti alessia.liparoti@lefonti.it
PROTAGONISTI
PROGETTI SPECIALI Alessia Rosa alessia.rosa@lefonti.it
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INNOVAZIONE E DIGITAL MARKETING Simona Vantaggiato simona.vantaggiato@lefonti.it
In difesa della professionalità degli intermediari
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REDAZIONE E STUDI TELEVISIVI Via Dante 4, 20121 Milano - tel. 02 87386306 Per comunicati stampa inviare a: press@lefonti.it
L’assicurazione come compagna di vita
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Rami danni, la nuova frontiera
EDITORIAL OFFICES Londra - Milano - New York - Singapore Dubai - Hong Kong TIPOGRAFIA Arti Grafiche Fiorin AGF S.p.A. Unipersonale Via del Tecchione, 36-36A 20098 - Sesto Ulteriano San Giuliano Milanese (Mi) UFFICIO ADV press@lefonti.it DISTRIBUZIONE PER L’ITALIA MePe - Distribuzione Editoriale Via Ettore Bugatti, 15 - 20142 Milano SERVIZIO ABBONAMENTI Telefono 02 8738 6306 o inviare una mail a: abbonamenti@lefonti.it CAMBIO INDIRIZZO Si prega di comunicarci entro il 20 del mese precedente il nuovo indirizzo via mail a: abbonamenti@lefonti.it GARANZIA DI RISERVATEZZA PER GLI ABBONAMENTI Le Fonti garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del D. leg. 196/2003 scrivendo a abbonamenti@lefonti.it Pubblicazione bimestrale registrata presso il Tribunale di Milano il 09 Giugno 2017, numero 183. La testata New Insurance è di proprietà di Le Fonti. Direttore responsabile Angela Maria Scullica Prezzo di copertina € 9,00
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SPECIALE
MERCATO & PRODOTTI 44
Anche la Rca diventa smart
INSURANCE TECH 48
L’entrata nel digitale tra timori e opportunità
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Strette tra colossi del web e startup sempre più agili
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L’impatto della Idd sui modelli di business
I PREMIATI DELL’EDIZIONE DI GIUGNO
comitato scientifico le fonti (in ordine alfabetico)
SCENARI
SENTENZA Lo scorso 30 aprile, la Corte di Cassazione aveva stabilito che le polizze vita sono da considerarsi tali solo se garantiscono la restituzione del capitale investito, altrimenti sono contratti di investimento ordinari, mettendo in subbuglio il mondo assicurativo
NUOVE REGOLE
Giudici e regolatori zavorrano le polizze La Corte europea ha ribaltato la sentenza della Cassazione, sostenendo che index e unit linked restano contratti assicurativi anche se scaricano il rischio sui clienti. Ma l’intreccio di norme e direttive rende sempre più complicato per le compagnie operare sui prodotti diversi da quelli tradizionali senza incorrere nei ricorsi dei consumatori quando l’investimento va male. E in arrivo ci sono anche i player del fintech… Filippo Fattore
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nvestimento rischioso o polizza garantita? Qualunque sia la risposta, le index e le unit linked continuano a riscuotere grande successo. Con la crescita a due cifre registrata negli anni scorsi, i prodotti assicurativi legati al rendimento di un fondo o di un indice hanno raggiunto una quota del 33% del totale della raccolta. Nel 2016 l’asticella era ferma al 28%. Nel solo mese di aprile, seppure con ritmi inferiori rispetto al passato, il ramo III ha totalizzato oltre 2 miliardi, con una crescita del 4,6%, dopo la variazione negativa dei 30 giorni precedenti. Ma da gennaio l’asticella è a 9,6 miliardi, in progressione del 6,1% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Un corsa doppia a quella totalizzata dalle polizze vita di ramo I (+3,1%), che da gennaio ad aprile sono arrivate a quota 18 miliardi. Per avere un quadro completo bisogna, però, guardare alla raccolta complessiva del 2017, dove si è verificata una contrazione del ramo I del 14,7% e una crescita del ramo III del 25,7%. L’intero mercato delle index e unit linked
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ti di investimento potrebbero non rientrare nella categoria generale delle polizze. In altre parole, sarebbero illegittimi. Investimento finanziario. La sentenza è del 30 aprile e si riferisce alla vicenda di una coppia di coniugi che ha sottoscritto nel 2006 un’assicurazione sulla vita per tramite di una società fiduciaria, intestando il contratto al figlio. L’investimento, però, è andato male. E di fronte al default dei titoli obbligazionari legati alla polizza, in questo caso index linked, la famiglia ha denunciato la compagnia assicurativa chiedendo la nullità del contratto e anche la restituzione del corrispettivo versato, comprese le commissioni. In primo grado la domanda è stata rigettata. Ma in sede di appello, la Corte di Milano ha stabilito la risoluzione del contratto, condannando la società al rimborso di oltre 2 milioni di euro. La causa è così arrivata in Cassazione, dove gli ermellini hanno di nuovo deciso a favore degli investitori. Secondo la suprema magistratura, infatti, in tale polizze viene meno la natura assicurativa,
L’intero mercato delle polizze index e unit linked vale circa 24 miliardi di euro
vale qualcosa come 24 miliardi di euro. Ed è più che comprensibile che l’Ania, l’associazione che rappresenta le compagnie assicurative, abbia fatto un balzo sulla sedia quando la Corte di Cassazione ha deciso che questi prodot-
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in quanto «manca la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza». Pertanto, la di là del nome che viene scelto per classificare tali prodotti, si tratta di un investimento finanziario a tutti gli effetti. Il fatto che gli assicu-
rati abbiano operato tramite una società finanziaria non cambia la situazione né esclude la necessaria applicazione della normativa del Testo unico sulla finanza. Il problema riguarda chiaramente il profilo di rischio, che nel caso degli assicurati era basso. Qualsiasi investimento in titoli obbligazionari avrebbe dunque dovuto essere autorizzato dagli stessi per iscritto. Non solo. Considerato che tutto il capitale era stato collegato all’andamento delle azioni, in capo all’intermediario gravava l’obbligo di provvedere con un chiaro avvertimento sulla concentrazione del rischio. Bufera per il settore. La decisione della Corte di Cassazione somiglia molto a una vera e propria bufera per il settore. Se le polizze index e unit linked non sono polizze, che ne sarà dei 24 miliardi di prodotti che i clienti hanno sottoscritto? Chi impedirà a un investitore che perde il suo denaro di invocare l’applicazione delle norme a tutela del risparmio? Non solo. Che fine fanno tutte le agevolazioni fiscali e i benefici (impignorabilità, esclusione dall’asse ereditario) di cui i contratti di assicurazione attualmente godono in base alla normativa italiana? Le risposte, in realtà, sono meno scontate di quello che sembrano. Le polizze linked trovano il proprio referente normativo nell’art. 2 del codice delle assicurazioni private (d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209), in cui vengono definite come assicurazioni sulla vita «di cui al ramo I e ramo II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri
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valori di riferimento». A tal proposito si parla di ramo III, mentre il ramo I riguarda le assicurazioni tradizionali sulla durata della vita e il ramo II quelle sulla nuzialità e natalità. Ma in commercio ci sono diversi tipi di polizze linked. Ci sono quelle garantite, che assicurano la restituzione del capitale al concludersi del periodo contrattuale, ci sono quelle pure, che al contrario prevedono la possibilità che il capitale possa ridursi fi no ad azzerarsi. Insomma, al di là della distinzione di massima tra prodotti che addossano il rischio di performance interamente sulle tasche dell’assicurato e quelli che, invece, ancorano il loro andamento a un fatto attinente alla vita umana, che può essere la malattia o la morte, ogni polizza deve essere valutata caso per caso. Ad esempio, in base alla giurisprudenza, si presume di natura non previdenziale il contratto che consente di ottenere il riscatto in qualsiasi momento, di versare il premio in un’unica soluzione o che prevede una durata fissa. Un punto su cui la stessa Ania è prontamente intervenuta, spiegando che la sentenza si riferisce «a un caso specifico». Le norme comunitarie. A confermare la portata singola e non generale del verdetto dei giudici ci ha pensato, a breve distanza di tempo, la Corte di giustizia europea. Con una sentenza del 31 maggio l’organismo giurisdizionale di Strasburgo, occupandosi di una causa simile a quella italiana, ha spiegato che «per rientrare nella nozione di contratto di assicurazione di cui all’articolo 2 punto 3 della direttiva 2002/92, un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione, come quello
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di cui ai procedimenti principali, deve prevedere il pagamento di un premio da parte dell’assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell’assicuratore in caso di
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ai prodotti di investimento assicurativi». La norma ha modificato il punto 13 della precedente direttiva 2002/92, defi nendo prodotti assicurativi quelli che presentano una scadenza o un valora di ri-
Manca una definizione espressa e particolareggiata dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa
decesso dell’assicurato o del verificarsi di un altro evento». Non sembrerebbero, dunque, esserci altri requisiti. Tanto che i giudici, riferendosi alla polizza oggetto della controversia, stabiliscono senza pensarci troppo che di contratto assicurativo si tratta. In altre parole, la questione del rischio fi nanziario e la possibilità di perdere soldi possono cambiare di molto la vita del contraente, ma nulla hanno a che fare con la natura della polizza. Essa deve essere valutata solo in base al binomio premio/prestazione. E null’altro. Lo stesso concetto, d’altra parte, era stato già espresso nella sentenza del primo marzo 2012, in cui si stabiliva che i «contratti detti unit linked, oppure collegati a fondi di investimento sono normali in diritto delle assicurazioni. Difatti il legislatore dell’Unione ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri in un ramo dell’assicurazione sulla vita». Orientamento molto simile, infi ne, è quello sottolineato nella recente direttiva 2016/97, recepita nell’ordinamento italiano nelle scorse settimane, che richiama i «requisiti supplementari per la tutela dei consumatori in relazione
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scatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni di mercato.
Le nuove direttive. Resta il fatto che molti risparmiatori non hanno la consapevolezza di sottoscrivere un investimento fi nanziario nel momento in cui decidono di stipulare una polizza assicurativa. E che, proprio per la loro particolare natura, le compagnie negli ultimi anni hanno sponsorizzato molto questo tipo di prodotti. La possibilità di scaricare il rischio interamente sull’assicurato, infatti, rappresenta un alleggerimento notevole anche per la società, che non deve aumentare proporzionalmente il peso delle riserve tecniche necessarie a coprire i contratti. Con un notevole beneficio sul rispetto dei severi parametri di Solvency II. Assodato, come sembra dalla giurisprudenza italiana ed europea, che tali polizze non possono essere automaticamente considerate fuorilegge, chi vigilerà sul rispetto degli obblighi in capo alle compagnie circa le informazioni e gli avvertimenti da fornire ai clienti per verificare la consapevolezza
del rischio al momento della sottoscrizione del contratto? La questione è tutt’altro che pacifica. La direttiva Idd in materia di distribuzione assicurativa, una sorta di Mifid 2 delle polizze, appena recepita ripropone infatti una sovrapposizione tra autorità che già in passato aveva creato non pochi problemi. Con le nuove norme, Ivass e Consob dovranno avviare un coordinamento ancora più stretto, perché aumenteranno gli ambiti di vigilanza. L’authority che controlla i mercati azionari, guidata da Mario Nava, è chiamata ad effettuare la sua supervisione non solo sulle polizze di
Il vuoto legislativo. I rif lettori, inutile dirlo, sono puntati proprio sugli investimenti assicurativi a contenuto finanziario, che essendo distribuiti per il 90% da istituti di credito e reti di consulenti finanziari sembrerebbero ricadere sotto la vigilanza quasi esclusiva della Consob. Ma il diavolo è nei dettagli. E di dettagli ce ne sono molti da chiarire. Intanto, manca una definizione espressa e particolareggiata dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa. Poi, ci sarebbe da normare tutto il settore dell’insurtech. Le nuove tecnologie consentono una disintermedia-
COORDINAMENTO STRETTO Con le nuove norme, la Consob (a sinistra, la sede a Milano) e l’Ivass, (a destra la sede a Roma), dovranno avviare un coordinamento ancora più stretto, perché aumenteranno gli ambiti di vigilanza
tipo fi nanziario come unit e index linked, ma su tutto quanto viene venduto attraverso i canali distributivi bancari o della consulenza fi nanziaria. L’Ivass, guidata da Salvatore Rossi, dal canto suo, estenderà il controllo, oltre alle polizze tradizionali, anche a tutti i prodotti che escono dai canali assicurativi, ovvero compagnie, agenti e broker.
zione quasi totale dei prodotti, come, ad esempio le polizze istantanee che si possono stipulare semplicemente cliccando su un’app. Su questo terreno le autorità di vigilanza dovranno anche attrezzarsi a effettuare i controlli sui nuovi player non assicurativi, come Amazon o Google, che si preparano a sbarcare sul mercato. Variabili impazzite in confron-
to alle quali la discussione sulla natura di polizza delle linked fa quasi sorridere. Senza contare che contestualmente all’entrata in vigore della direttiva Idd e della Mifid 2, è entrata in vigore anche il regolamento Priips, che si occupa dei Packaged retail investment and insurance based products, ovvero dei prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, al cui interno rientrano anche le polizze di ramo III. Le norme stabiliscono una serie di standard di protezione per gli investitori. Attraverso un documento informativo dovrebbero essere descritti in maniera sintetica le principali caratteristiche del prodotto, i profili di rischio, costi e oneri accessori e differenti performance di investimento. Il regolamento definisce puntualmente i requisiti che deve avere il Kid (key information document) per ciascun prodotto. Ma non sempre tale documento si sovrappone in maniera esatta con le schede sintetiche previste dalla normativa Consob in merito al prospetto da pubblicare per l’offerta al pubblico degli strumenti finanziari. E la crescente complessità di tali prodotti rende il tutto molto più insidioso. Circostanza di cui le autorità europee sono pienamente a conoscenza. Al punto che è stato già previsto un tagliando alla nuova normativa. Entro il 31 dicembre 2018, infatti, la Commissione europea procederà a un riesame del regolamento Priips a seguito di una indagine relativa all’applicazione pratica delle norme in esso contenute. Cosa accadrà nel frattempo è impossibile da prevedere. Di sicuro i tribunali continueranno ad avere parecchio da fare.
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ere il Prospetto sso i collocatori
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LA RIVISTA DEL SETTORE ASSICURATIVO MAGGIO - GIUGNO 2018 | N°4 |
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Strategie di sviluppo sui rami danni La compagnia guidata da Francesco La Gioia, dopo il riposizionamento seguito all’incorporazione di National Suisse, torna a crescere. E punta sulla tecnologia digitale
n Inghilterra e Galles
Prima immissione 07 / 06 / 2018
Francesco La Gioia ASSISTENZA E SANITÀ
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COMPAGNIE ALL’ASSALTO DEL WELFARE AZIENDALE
Competere in un mercato sempre più affollato
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Da un lato, la concorrenza al ribasso delle assicurazioni dirette e dei giganti del web. Dall’altro, l’innovazione tecnologica e la legge 214. Ecco come le maggiori imprese del settore si stanno attrezzando
20/03/2018 10:00:19
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