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Legislazione Allergie e spreco alimentare, nuove disposizioni Sebastiano Corona

Allergie e spreco alimentare, nuove disposizioni

Da tempo si aspettava una modifi ca sui criteri del Regolamento di igiene dei prodotti alimentari, ma si è dovuto attendere il 3 marzo, con la pubblicazione in GU del Regolamento UE 2021/382, per poterla vedere nero su bianco

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di Sebastiano Corona

Ogni attore della fi liera deve comprendere l’importanza del proprio ruolo nel garantire alimenti salubri, sicuri e idonei: ecco perché le nuove disposizioni normative mirano al coinvolgimento e alla presa di responsabilità di tutti gli operatori della catena produttiva (photo © Marcos Paulo Prado x unsplash). Le novità introdotte riguardano gli allegati del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari e si riferiscono principalmente alla gestione de-

gli allergeni, alla ridistribuzione degli alimenti e alla cultura della

sicurezza alimentare, in generale. Uno studio dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare già nel 2014 aveva evidenziato che una fascia importante della popolazione comunitaria, compresa tra il 3% e il 4%, soffrisse di allergie alimentari. Un’incidenza signifi cativa, che in più nasconde un problema importante dovuto alle conseguenze nefaste di un trattamento inadeguato degli allergeni o di una errata comunicazione al consumatore che può portare a reazioni di forte impatto e, nei casi peggiori, al decesso. La corretta gestione e la corretta comunicazione degli allergeni divengono pertanto temi fondamentali al fi ne di garantire ai consumatori prodotti alimentari sicuri e idonei. Aspetti, questi ultimi, che non devono essere affrontati solo durante le diverse fasi del processo produttivo, ma anche a monte e a valle.

La prima modifica apportata dal Regolamento UE 2021/382 è legata a questa questione anche in un’ottica di armonizzazione legislativa, partendo dal Regolamento UE 1169/2011. Nello specifi co, la nuova norma introduce modifi che agli Allegati I e II del Regolamento

CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, dettando indicazioni sulla gestione degli allergeni nelle fasi di raccolta, trasporto e magazzinaggio durante la produzione primaria. Pertanto “le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’Allegato II del Regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti, a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verifi care l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti”.

L’altro aspetto importante del Regolamento è relativo agli obblighi in materia di cultura della qualità e sicurezza alimentare in un’ottica di recepimento dei principi del CXC 802020, che a sua volta sposa le fi nalità promosse dal GSFI, organismo che approva gli schemi BRCGS, IFS e FSSC 22000. Lo scopo è quello di introdurre, anche in aziende non certifi cate, una visione nuova, che sviluppi un approccio propositivo verso la qualità e la sicurezza dei prodotti. Si tratta di una disposizione

fi nalizzata a modifi care l’approccio dell’operatore, elevando la consapevolezza dell’importanza di adottare determinati comportamenti a

tutela dell’igiene e della sicurezza. L’Allegato II punta proprio a questo, illustrando il concetto applicabile a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

Oltre ad un formale impegno da parte della direzione, così defi nita nel linguaggio delle certifi cazioni, deve esserci una reale assunzione di responsabilità e un trasferimento concreto delle comunicazioni al personale, che a sua volta ne deve prendere atto e deve tradurre le regole in nuove azioni.

Ogni attore della fi liera deve comprendere l’importanza del proprio ruolo nel garantire alimenti salubri, sicuri e idonei. Proprio per queste ragioni, il capitolo XI bis

La corretta gestione e la corretta comunicazione degli allergeni sono elementi fondamentali al fi ne di garantire ai consumatori prodotti alimentari sicuri e idonei in tutte durante le diverse fasi del processo produttivo, anche a monte e a valle dello stesso (photo © New Africa – stock.adobe.com).

riporta diversi importanti passaggi che in sintesi riguardano: l’impegno da parte della dirigenza e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti; il coinvolgimento di tutti i dipendenti in una prassi di sicurezza alimentare e la consapevolezza dei pericoli che la possono compromettere. E ancora: la disponibilità di risorse suffi cienti per garantire la manipolazione sicura e igienica dei cibi.

Ne consegue che ruoli e responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa; che venga mantenuta l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianifi cate e attuate modifi che; che sia verifi cato che i controlli vengano eseguiti con puntualità e che la documentazione sia aggiornata; che il personale sia formato e sottoposto a supervisione adeguata e infi ne incoraggiato il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza, tenendo altresì conto della natura e delle dimensioni dell’impresa.

Ultimo, ma non ultimo, il tema interessato dal Regolamento è quello relativo alla riduzione degli sprechi

alimentari in un’ottica di tutela

complessiva dell’ecosistema. Dalla progettazione del prodotto, fi no alla comunicazione al consumatore, ogni

fase deve essere fi nalizzata ad evitare o limitare il depauperamento

di cibo.

In fatto di elementi di valutazione sulla salubrità del prodotto, è fondamentale la lettura della “data di scadenza” o “best before”, richiamata anche da un documento dell’EFSA dedicato al tema. Un termine temporale, questo, che viene spesso mal interpretato e porta il consumatore a buttare via anche del cibo ancora idoneo al consumo. Lo stesso Green Deal europeo, nel From Farm to Fork, sottolinea il fatto che la riduzione degli sprechi alimentari è un punto cruciale della strategia di sostenibilità e ha come cardine il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari.

Una possibile strada è quella delle donazioni che, tuttavia, devono essere gestite anche per quanto concerne l’igiene e la sicurezza. A tal proposito, all’interno dell’Allegato II, è stato inserito il capitolo V bis, che stabilisce che gli operatori del settore possono ridistribuire alimenti a patto che si verifi chino determinate condizioni. La prima è che deve aver luogo la verifi ca sistematica che gli alimenti in questione non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano, conformemente all’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 178/2002. Solo se l’esito di questa verifi ca è soddisfacente, si può procedere alla ridistribuzione. I cibi oggetto di donazione, qualora abbiano una data di scadenza, possono essere ceduti solo prima di quella data, mentre per quelli che abbiano un termine minimo di conservazione conformemente all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, fi no a tale data e successivamente. Per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione la donazione può avvenire in qualsiasi momento.

Gli operatori devono sempre valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti

al consumo umano, assicurandosi che il termine minimo di conservazione o la data di scadenza residua sia suffi ciente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore fi nale; che l’imballaggio sia integro; che le condizioni di magazzinaggio e trasporto siano adeguate e corrette; che la data di congelamento sia rispettata; che le condizioni organolettiche siano ottimali. In ogni caso, deve permanere una garanzia di rintracciabilità dell’alimento e la gestione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze essere soddisfacente.

Sebastiano Corona

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