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COSTUME E SOCIETÀ

LA LEGGE CONSENTE DI TENERE I CANI IN APPARTAMENTO, MA NON BISOGNA TURBARE LA QUIETE PUBBLICA. IL SINDACO DI RECOARO TERME DI RECENTE HA EMESSO UN’ORDINANZA IN PROPOSITO. ED È SUBITO POLEMICA. VEDIAMO QUALI LIMITI È BENE OSSERVARE

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SE IL CANE ABBAIA TROPPO

Lorena Bassis Se da un lato con la pandemia è cresciuto il numero delle famiglie che hanno accolto un animale tra le mura domestiche, dall’altro però c’è stato anche un incremento rilevante di segnalazioni alle Forze dell’ordine da parte di chi invece mal tollera la loro presenza. A dare fastidio è soprattutto il cane con il suo abbaiare, specie se disturba il riposo notturno del vicino di casa. E per quanto sia un diritto del cane esprimersi secondo la propria natura, non può però arrivare a disturbare la quiete pubblica. Una questione spinosa e non certo di facile soluzione ma che possiamo cercare di capire meglio districandoci tra leggi e regolamenti.

Guerra dichiarata alla movida dei quattro zampe

Partiamo da un recente fatto di cronaca. Il primo cittadino del comune

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di Recoaro Terme - Armando Cunegato - ha emesso un’ordinanza sanzionatoria nei confronti dei proprietari di cani che abbaiano in modo prolungato e costante soprattutto di notte. Una multa fino a 500 euro destinata a far discutere. Se da un lato ordina a tutti i proprietari di cani di adottare le misure e i sistemi educativi ritenuti idonei per una pacifica convivenza evitando che il cane manifesti un prolungato e costante abbaiare, dall’altro raccomanda di adottare l’uso di dispositivi antiabbaio assolutamente in-

LIBERTÀ SÌ, MA CON GIUDIZIO

Vivere in condominio con più di un animale da compagnia? Perché no. D’altra parte, la presenza e la detenzione di cani o gatti (ma anche di altre specie) all’interno delle aree condominiali è disciplinata dalla legge n. 220/2012 in base alla quale “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Tuttavia, come si sa e com’è giusto che sia, la libertà di un individuo finisce quando inizia quella di un altro. Quindi, nell’ipotesi specifica, se i condomini che non amano gli animali sono tenuti a sopportare la presenza dei pet del vicino di casa, è altrettanto vero che quest’ultimo è tenuto a detenere i propri beniamini in condizioni tali da rispettare limiti di natura civile, penale e amministrativa. Per quanto non esistano leggi né regolamenti che stabiliscano in quali orari un cane può abbaiare è altrettanto vero che chi vive con un pet deve tenere conto delle esigenze delle altre persone.

nocui che non producono stress e non comportano nessun rischio di scottatura o dolore per gli animali.

«Giungono sempre più numerose da parte dei cittadini rimostranze e reclami per gli inconvenienti causati dal continuo abbaiare dei cani nel perimetro urbano, nelle ore notturne che di continuo disturbano il riposo delle persone. In particolare nella buona stagione, nelle ore notturne si riposa spesso tenendo le finestre socchiuse e nel silenzio notturno l’abbaiare dei cani si percepisce fastidiosamente impedendo il normale riposo di grandi e piccoli soprattutto persone sofferenti di varie patologie e che di fatto turba la quiete pubblica», si legge in una nota emessa dal Comune di Recoaro Terme.Per quanto a oggi l’ordinanza firmata a marzo non abbia prodotto alcuna sanzione, gli animalisti si dicono preoccupati perché il provvedimento, non aggiungendo nessuna tutela rispetto alla legge vigente, potrebbe spingere alcuni proprietari a usare collari elettrici per ridurre i latrati.

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È una questione di decibel

E importante fare una premessa. A un cane non può essere negata la possibilità di farsi sentire. Diverse le sentenze che hanno già riconosciuto un vero e proprio diritto di abbaiare del cane in quanto comportamento insito nella sua natura che non può essere completamente inibito (Cass.7856/2008). Il problema sorge quando uggiolii e latrati diventano eccessivi, per durata e intensità, tanto da superare i limiti di normale tollerabilità e disturbare un numero significativo di persone, per esempio tutto il vicinato. In questo caso, secondo quanto stabilito dall’articolo 659 del Codice Penale, il proprietario di un animale può essere punito per il reato di “Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone” con l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a 309 euro (il colpevole però può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento). Si tratta di un reato procedibile d’ufficio per cui non è necessaria una querela ma basta una semplice segnalazione o la denuncia da parte anche di uno solo degli abitanti della zona. Un discorso a parte va invece fatto per quel che riguarda il “rumore”. Secondo la legge - l’articolo 844 del Codice Civile - il rumore fin quando rimane nella cosiddetta soglia di “normale tollerabilità” non può essere vietato. Se invece, diventa “intollerabile” allora è da considerarsi fuorilegge. Verrebbe da sé pensare che un rumore inteso come chiasso e baccano sia fastidioso - e quindi intollerabile - di default. Ma volendo uscire da questo gioco di parole, l’intenzione del legislatore è chiara. Cioè di lasciare ai giudici sbrogliare l’ingarbugliata matassa. Ed è così che l’intollerabilità dei rumori viene verificata tenendo conto di una serie di parametri che possono variare a seconda della situazione. Per esempio, ciò che è intollerabile alle 2 di notte non è detto che lo sia a mezzogiorno. Ma non dipende solamente dall’orario bensì anche da luogo. Dal rumore di fondo della strada intorno, dall’insistenza dei rumori, dalla loro imprevedibilità. Si tratta quindi di un parametro che varia da una zona all’altra, che sia residenziale e silenziosa oppure un centro cittadino caratterizzato dal traffico. I giudici hanno adottato come sistema quello di considerare ogni interferenza acustica quando supera i 3 decibel il rumore di fondo dell’ambiente circostante. Serve quindi una perizia dalla quale risulti in che misura sono state quantitativamente violate le norme sull’inquinamento acustico. Vien da sé che se il cane del vicino abbaia di tanto in tanto, questo non può considerarsi così assordante da superare i limiti della normale tollerabilità di cui parla la legge. Per essere così insopportabile deve trattarsi di un abbaiare insistente, continuo e violento oltre che supportato da testimoni.

Le ordinanzE comunali

Ma ritorniamo al punto da dove siamo partiti, cioè l’ordinanza del primo cittadino di Recoaro Terme. Nulla impedisce che anche un regolamento comunale possa stabilire ulteriori limiti e divieti per determinate zone cittadine come possono essere, per esempio, un centro storico oppure residenziale. Nella maggior parte dei casi questi regolamenti prevedano, per esempio, il divieto di tenere nelle abitazioni animali da cortile, numerosi cani e gatti (stesso divieto nei giardini se non subordinato ad un nullaosta rilasciato dall’ufficio comunale competente), oppure nei centri abitati è proibita la detenzione nelle case, negli stabilimenti e negli uffici di cani o altri animali che arrecano disturbo alla quiete pubblica con insistenti latrati e guaiti specialmente durante la notte. Ragion per cui, considerato anche questo aspetto, arriviamo a comprendere il contesto in cui si colloca l’ordinanza del sindaco del comune nel vicentino. ●

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