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Questioni legali
FACCIAMO CHIAREZZA SUGLI AIUTI DEL GOVERNO E DEGLI ENTI LOCALI VARATI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI COLPITI DALL’EMERGENZA COVID-19
LE MISURE A FAVORE DI LAVORATORI E IMPRESE
Non è affatto semplice districarsi tra i numerosi e non sempre chiari provvedimenti messi in campo alla spicciolata nei giorni convulsi seguitì allo scoppio della pandemia. E altre disposizioni probabilmente seguiranno, accompagnando evoluzioni e ricadute della crisi sanitaria. I piani di intervento rispondono per ora - in linea di massima - a due finalità essenziali. La prima è quella di assicurare in tempi rapidi un’iniziale boccata di ossigeno fiANDREA FERRARIO Avvocato civilista del foro di Milano, esperto in materia di diritto del lavoro e di responsabilità professionale
nanziaria alle tante attività economiche, grandi e piccole, penalizzate dalla pandemia. A queste misure di cassa, si affiancano poi ulteriori previsioni, in tema di fisco, titoli di credito e fallimento, intese a scongiurare - almeno per un limitato periodo di tempo - crisi aziendali acute. La seconda finalità di questi pacchetti è invece quella di garantire alle diverse categorie di addetti, a prescindere dalle dimensioni della realtà produttiva, continuità di
reddito e un primo paracadute assistenziale. Partiamo da qui.
Il bonus per il lavoratori autonomi
Con il decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), varato nel pieno dilagare dell’allarme Coronavirus, l’Esecutivo ha promesso alle partite Iva (purché attive dal 23 febbraio 2020), lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alle Gestioni Speciali dell’Inps, commercianti, artigiani e professionisti in genere con redditi (registrati nel 2018) fino a 50.000 euro, una misura tampone di 600 euro per il mese di marzo. Il bonus, che non sarà soggetto a imposta, è naturalmente subordinato alla prova di una effettiva limitazione dell’attività o di una riduzione o cessazione degli introiti e non può essere cumulato con trattamenti pensionistici o con il reddito di cittadinanza. Secondo le informazioni oggi disponibili la stessa erogazione, incrementata a 800 euro, ma con una platea di beneficiari forse più ridotta, dovrebbe essere prevista anche per il mese di aprile. Le immancabili difficoltà operative che hanno segnato i primi giorni dell’intervento rendono tuttavia auspicabile per le settimane a venire un dispositivo più strutturato ed efficiente, senza il quale l’in
dennità rischia di rimanere per molti solo sulla carta.
La cassa integrazione in deroga
Una seconda importante misura, prevista dallo stesso “Cura Italia”, dovrebbe invece assicurare a una vastissima platea di lavoratori (purché già in forza alla data del 17 marzo 2020) le provvidenze della cassa integrazione in deroga per un periodo massimo di nove settimane. Si tratta di un’inedita misura universale, destinata a centinaia di migliaia di piccole e grandi realtà produttive di norma escluse dagli ammortizzatori ordinari. L’integrazione salariale viene infatti concessa anche alle imprese con meno di cinque dipendenti e prescinde in questo caso dal previo accordo sindacale, necessario invece per imprese di più ampie dimensioni. La domanda va inoltrata alla Regione o Provincia autonoma dove si trova ubicata l’unità produttiva e, grazie a un accordo stipulato con ABI, il pagamento dell’indennità potrà essere anticipato dalla banca del singolo lavoratore direttamente sul conto del beneficiario. Il trattamento è evidentemente riservato solo ai lavoratori che non possano prestare la propria attività a causa delle limitazioni produttive e sociali anti-pandemia; il suo riconoscimento prescinde però dalla circostanza che il beneficiario sia titolare di ferie pregresse, la cui fruizione è stata peraltro prioritariamente incoraggiata dal Governo.
Il secondo e più articolato livello di aiuti è inteso, come detto, a reimmettere immediata disponibilità finanziaria nel meccanismo economico, ormai gravemente inceppato, del Belpaese. Burocrazia e coperture permettendo. Se ne occupano i 44 articoli del decreto legge n. 23 “liquidità”, pubblicato e in vigore dal 9 aprile 2020. Il dispositivo, che non riconosce finanze a fondo perduto, ma opera tramite un complesso meccanismo di garanzie pubbliche, dovrebbe generare ulteriore liquidità nel sistema per complessivi 400 miliardi di euro (200 miliardi di garanzie sui prestiti e altrettanti per l’export) che si vanno ad aggiungere ai 350 attesi dall’analogo decreto di marzo. Il provvedimento si articola in vari capitoli: il primo e più semplificato livello di intervento riguarda professionisti, commercianti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori. A beneficio di queste categorie gli istituti bancari potranno erogare, pressoché in automatico e senza l’esperimento di alcuna istruttoria sul merito del credito, prestiti fino a 25.000 euro e comunque entro il 25% del fatturato risultante dal bilancio o anche da autocertificazione. Questa forma di credito agevolato sarà coperta al 100% dalla garanzia pubblica del Fondo PMI, opportunamente rafforzato, e potrà essere restituita in un termine fino a sei anni, con un preammortamento di 24 mesi dalla sua erogazione e con l’applicazione di saggi di interesse moderati, tendenzialmente non superiori al 2%. Per fabbisogni più elevati delle piccole e medie imprese, con meno di 499 dipendenti, si affianca anche un ulteriore strumento, soggetto però a maggiori condizioni e limiti.
Concessione di credito per le imprese
Per le aziende con un fatturato inferiore ai 3,2 milioni di euro, la garanzia pubblica affiancata da quella privata Confidi (rispettivamente in ragione del 90% e del 10%) continuerà a coprire
l’intero ammontare del prestito fino al minor importo del 25% del fatturato e una somma massima di 800.000 euro. A differenza del mini-finanziamento da 25.000 euro, in quest’ipotesi la concessione del credito sarà invece subordinata ad un’istruttoria - gratuita - sulle condizioni di salute dell’impresa. Gli accertamenti non dovrebbero però tenere conto dell’andamento dell’ultimo semestre, evidentemente condizionato dagli effetti della crisi sanitaria. Un’istruttoria alleggerita sarà attuata anche per richieste di maggiore liquidità e fino a 5 milioni. In quest’ultimo caso la garanzia sarà però limitata al 90%. Per le imprese di maggiori dimensioni e per più ingenti operazioni di finanziamento saranno invece attivate garanzie di Sace in percentuali decrescenti tra il 90 ed il 70%, in funzione del peso specifico aziendale e dell’entità della facilitazione creditizia. Quest’ultima, a sua volta, non potrà comunque eccedere la somma più alta tra il 25% del fatturato dell’impresa richiedente e il doppio dei costi del personale 2019.
In parallelo con le agevolazioni creditizie, il Governo ha voluto andare incontro agli operatori economici con ulteriori misure di alleggerimento di natura eterogenea. Si parte intanto con un breve periodo di respiro fiscale e previdenziale con stop, variamente articolati per IVA, ritenute e contributi, di circa due mesi. Sono poi stati temporaneamente sospesi i termini di scadenza dei titoli di credito e, fino al 30 settembre 2020, le revoche degli affidamenti creditizi già in essere. Fino allo stesso termine del 30 settembre è altresì possibile sospendere il pagamento di prestiti non rateali o di rate di finanziamenti e leasing. Alla stessa logica di allentamento e di garanzia della continuità aziendale rispondono anche, da ultimo, le importanti previsioni emergenziali in tema societario e concorsuale. Sotto il primo profilo sono state disinnescate fino alla fine del 2020 le norme civilistiche in materia di riduzione del capitale per perdite al di sotto del limite legale, inibendo anche la relativa causa di scioglimento delle società. Grandi novità anche per le procedure concorsuali. È stata intanto opportunamente rinviata al settembre del 2021 l’entrata in vigore della Riforma della crisi e dell’insolvenza e dunque per oltre un anno ancora si va avanti con le vecchie regole. Ma anche queste hanno subito un temporaneo alt. Il decreto liquidità ha infatti congelato fino al 30 giugno 2020 le dichiarazioni di fallimento e sono stati allungati i termini per gli adempimenti dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione. Fin qui le regole e i provvedimenti. Da molte parti si sono però, come di consueto, levate perplessità e censure sull’impianto complessivo degli interventi e sulla loro reale efficacia e tempestività. Si teme, in particolare, che anche le migliori intenzioni del legislatore possano infrangersi contro un muro di ritardi e resistenze burocratiche, vanificando la lotta contro i tempi - velocissimi - della crisi. Non si può che auspicare che le settimane e i mesi a venire allontanino questi timori. ●