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Attualità Pet food e brexit: non farsi trovare impreparati

Pet food e brexit: non farsi trovare impreparati

di Paola Cane Dal 1° gennaio 2021 produttori e fornitori che intendono mantenere una continuità di rapporti commerciali di import-export con il Regno Unito dovranno essere pronti ad affrontare radicali cambiamenti in merito a legislazione generale, etichettatura, tracciabilità, importazione dei mangimi ad alto rischio (micotossine, aflatossine, pesticidi, salmonella), dazi e procedure di sdoganamento.

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Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha abbandonato l’Unione Europea ed è entrato in un periodo di transizione che terminerà alla mezzanotte del 31 dicembre. Fino ad allora, pur non essendo più rappresentato nelle istituzioni, agenzie, organi e uffici della UE, il Regno Unito continuerà ad applicare la normativa comunitaria, pertanto, la condizione di cittadini, imprese e merci rimarrà invariata. A partire dal primo gennaio 2021, in assenza di uno specifico deal - sempre più improbabile visti i tempi stretti e le imminenti scadenze - saranno numerosi i cambiamenti che coinvolgeranno tutti settori produttivi e commerciali, tra i quali il settore del pet food che rischia fortemente di farsi trovare impreparato. Gli operatori che intendono avere continuità di rapporti commerciali di import-export con il Regno Unito dovranno essere pronti ad affrontare radicali cambiamenti in merito a legislazione generale, etichettatura, tracciabilità, importazione dei mangimi ad alto rischio (micotossine, aflatossine, pesticidi, salmonella), dazi e procedure di sdoganamento, apportando alla propria organizzazione i necessari adattamenti in tempo utile per limitare o escludere ricadute sfavorevoli nell’approvvigionamento delle merci e sui prezzi, in un anno già difficile, sotto il profilo economico e della continuità. Infatti, il mancato raggiungimento di un accordo rischia di innescare interruzioni nella supply chian e costi aggiuntivi per milioni di imprese e consumatori già sconvolti dalla pandemia di coronavirus.

I RISCHI / Il 2020 avrebbe dovuto essere l’anno dei negoziati, tuttavia, nel momento in cui questo articolo viene scritto, a pochi giorni dal termine ultimo per l’abbandono dei negoziati, nessuna delle parti in gioco ha dimostrato di credere pienamente in una conclusione positiva. Non solo a causa del rebound della pandemia, che sta dettando nuove priorità a tutte le parti in gioco, ma soprattutto per il fatto che il governo britannico non vuole accettare la posizione dell’UE sulla pesca, né dimostra aperture su quelli che Bruxelles considera elementi chiave del possibile accordo, come i sussidi alle imprese. Così lo spettro di un’uscita alla cieca incombe sempre di più anche sul settore pet. Un’uscita dalla UE senza accordo significherebbe l’entrata in vigore delle regole del WTO: dazi e dogane per crocchette, snack, biscotti e alimenti umidi che, in base alla composizione e al codice doganale, si potrebbero tradurre in aumenti di costi fino a 1.000 euro a tonnellata o al 9,6% della base imponibile, senza contare spese di svuotamento, ispezioni e soste nei terminal e rischio di rotture di stock.

INTESA DA RAGGIUNGERE / E se un accordo dovesse essere raggiunto all’ultimo, quali siano le sue condizioni, non è dato sapere. È probabile che al Regno Unito, in virtù dei precedenti rapporti con l’Unione, venga riconosciuto uno status privilegiato, o che finisca con il rientrare nello Spazio Economico Europeo, con uno status fiscale e doganale analogo a quello attualmente in vigore per i Paesi EFTA. Dal canto suo, il governo Britannico ha espresso l’intenzione, una volta perfezionate le procedure di uscita dall’UE, di aderire alla convenzione per il transito comune, che regola i rapporti con alcuni dei Paesi vicini, come la Svizzera. Tuttavia, non si sa ancora se e quando le disposizioni di tale accordo saranno applicabili: la Commissione Europea sta operando per definire un’intesa il più presto possibile, senza la quale, a partire dal prossimo 1° gennaio saranno applicate le norme e le procedure previste per i Paesi terzi non aderenti alla Convenzione, equiparando - in buona sostanza - un container proveniente da Londra aa uno proveniente da Shanghai.

GESTIONE DEI CAMBIAMENTI / Nel frattempo, con una nota del 29 Settembre, il Ministero della Salute ha invitato gli operatori a non farsi trovare impreparati al cambiamento che ci aspetta a partire dal 1° Gennaio 2021, che metterà fine alla libertà di circolazione di persone, beni e servizi, e comporterà l’applicazione delle formalità doganali richieste ai sensi del diritto dell’Unione sulle spedizioni di animali, alimenti, mangimi e altri prodotti che entrano nel territorio doganale dell’Unione dal Regno Unito o in uscita dal territorio doganale dell’Unione verso il Regno Unito. Pertanto è fortemente raccomandabile che gli operatori che effettuano cessioni da e verso il Regno Unito e che non si siano mai confrontati con le formalità doganali, si attivino presso gli uffici delle dogane competenti per territorio e cerchino assistenza e supporto per gestire i cambiamenti operativi collegati alla Brexit, verificare documenti, tracciabilità ed etichette, al fine di snellire le pratiche di sdoganamento, evitare vincoli, lunghe soste al terminal e con quesi, ulteriori costi.

ACCORDO DI RECESSO / Un altro punto critico è la sorte delle merci legalmente introdotte nel mercato dell’UE prima della Brexit, affinché possano continuare a circolare liberamente fino a raggiungere i loro utenti finali, senza la necessità di modificare o rietichettare i prodotti. In tal senso, l’accordo

Un’uscita dalla UE senza accordo significherebbe l’entrata in vigore delle regole del WTO: dazi e dogane per crocchette, snack, biscotti e alimenti umidi che, in base alla composizione e al codice doganale, si potrebbero tradurre in aumenti di costi fino a 1.000 euro a tonnellata o al 9,6% della base imponibile

In base alla composizione del pet food, i prodotti immessi sul mercato prima del 31 dicembre e dotati di una shelf life residua dopo il primo gennaio, qualora non fossero pienamente conformi (anche sotto il profilo dell’etichettatura) alle norme comunitarie, dovranno essere resi conformi alle normative UE

di recesso garantisce in linea generale la continuità della circolazione delle merci immesse sul mercato dell’Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, riconoscendo che esse potranno continuare ad essere messe a disposizione sul mercato dell’Unione o del Regno Unito. L’accordo di recesso garantisce, infatti, che le merci che sono già state immesse sul mercato possano continuare a essere commercializzate nel mercato del Regno Unito e nel mercato unico dell’UE dopo la fine del periodo transitorio, tuttavia, tale continuità, si applica a tutti i beni esistenti e singolarmente identificabili ai sensi del TFUE, parte terza, titolo II, a eccezione di animali vivi, materiale germinale e prodotti animali. Pertanto, in funzione della composizione del pet food, i prodotti immessi sul mercato prima del 31 dicembre e dotati di una shelf life residua dopo il primo gennaio qualora non fossero pienamente conformi (anche sotto il profilo dell’etichettatura) alle norme comunitarie, dovranno essere resi conformi alle normative UE.

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