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IMPIANTI VITICOLI Le autorizzazioni 2020

Definite le modalità operative L zz z 2020 m c

on la Circolare n.11517 del 13 febbraio 2020 AGEA, (agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha definito le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti, per i reimpianti viticoli e per la costituzione e l’aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli, conformemente al Regolamento UE n.1308/2013. Come è noto, ormai dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa l’autorizzazione ai sensi dei D.M. n.1213/2015, 12272/2015,527/2017 e 935/2018. Dette autorizzazioni che hanno sostituito i “diritti di impianto” della vecchia normativa, sono gratuiC

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di Avv. Angela Quatela

te, non trasferibili tra produttori e concesse ai richiedenti che presentino apposita domanda all’Autorità Competente. L’istanza e la successiva concessione dell’autorizzazione potranno essere inoltrate tramite apposite funzioni e procedure automatiche, disponibili in ambito SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) o OP/Regioni. La concessione e la registrazione dell’autorizzazione potrà avvenire nell’ambito di 4 procedimenti amministrativi: 1) Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale): il Mipaaf con decreto n.6049 del 14/11/2019 ha stabilito che la superficie nazionale autorizzabile per l’anno 2020 è di 6722 ettari, determinata dal 1% della superficie vitata nazionale riscontrata alla data del 31 luglio

2019 e dalle eventuali superfici assegnate nella campagna precedente ma rese disponibili a seguito di comunicazioni di rinuncia. Il rilascio delle ridette autorizzazioni è soggetto al rispetto di una serie di criteri di ammissibilità e di priorità dettagliatamente indicate nella Circolare n.11517/2020. Specificatamente in ordine ai criteri di ammissibilità giova evidenziare che al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale, dal 2017 nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovranno essere specificate la dimensione richiesta e la Regione nella quale si intende localizzare la superficie oggetto della richiesta e quindi le autorizzazioni concesse dalla campagna anni 2017 e 2018 non sono più trasferibili da una

regione ad altra, poichè in contrasto con il criterio di ammissibilità. In ogni caso il vigneto impiantato a seguito di autorizzazione dovrà essere mantenuto per un numero minimo di 5 anni, salvo i casi di forza maggiore e/o per motivi fitosanitari che in caso di estirpo anticipato non daranno origine ad autorizzazione di reimpianto. Si confermano i criteri di priorità già riconosciuti nelle campagne precedenti e quindi a) a favore delle organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità purchè siano soddisfatte determinate indicate condizioni; b) per le particelle agricole caratterizzate da superfici soggette a siccità,con scarsa profondità radicale, con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, in forte pendenza, in zone di montagna o ubicate in piccole isole; c) per le superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente (es.produzione biologica). Il periodo di riferimento per la presentazione delle domande (DM n.12272/2015) va dal 15 febbraio al 31 marzo e devono contenere l’indicazione della o delle regioni alle quali si intende richiedere le autorizzazioni, le superfici richieste e la scelta dei criteri di priorità di cui si chiede il riconoscimento. La Regione Puglia per questa campagna ha applicato quale limite massimo per domanda 20 ettari. Predisposta la graduatoria di assegnazione, il Ministero comunicherà telematicamente l’elenco del

le aziende, alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto, alle Regioni competenti che entro il successivo 1 giugno rilasceranno le autorizzazioni; di tanto verrà data idonea pubblicità con la pubblicazione dell’elenco ministeriale sul Bollettino Ufficiale Regionale così da consentire eventualmente ai beneficiari, entro i successivi 30 gg. di rinunciarvi. Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dal rilascio. 2) Conversione dei diritti di reimpianto in autorizzazioni Il titolare del diritto di reimpianto deve presentare telematicamente alla Regione che ha in carico il diritto la richiesta di conversione in autorizzazione, non oltre la data di scadenza del diritto e non oltre il 31/12/2020. 3) Rilascio autorizzazioni per reimpianto Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata e che presentano una richiesta alla Regione competente che sarà quella che effettuerà il controllo dell’avvenuto estirpo. I produttori potranno presentare la domanda entro la fine della seconda campagna successiva all’estirpazione e le Regioni rilasceranno le autorizzazioni entro tre mesi dalla richiesta e avranno validità di 3 anni dal rilascio. 4) Reimpianti anticipati La procedura di reimpianto anticipato consente di effettuare un nuovo impianto con l’impegno di estirpare, nella medesima Regione, un’equivalente superficie vitata

entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate. Non è consentita la richiesta di modifica della regione di riferimento per le autorizzazioni al reimpianto anticipato. Elencati molto sinteticamente i processi amministrativi autorizzatori, la Circolare non manca di illustrare tutto il sistema sanzionatorio così come previsto nella L.238/2016 (c.d.T.U.del Vino). Purtroppo,annualmente la superficie nazionale autorizzabile risulta sempre essere inferiore rispetto alla domanda delle singole aziende, per cui non ci resta che auspicare che i beneficiari ne sappiano sfruttare al meglio la preziosa risorsa, puntando sempre più sull’eco-sostenibilità della produzione di qualità.

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