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Le opportunità per i FIA chiusi derivanti dalle modifi che al mercato Euronext MIV Milan
LE OPPORTUNITÀ PER I FIA CHIUSI DERIVANTI DALLE MODIFICHE AL MERCATO EURONEXT MIV MILAN
Borsa Italiana è intervenuta (nuovamente) sulle regole di funzionamento del MIV. La novità principale riguarda i requisiti di ammissione: il FIA dovrà disporre di un patrimonio raccolto mediante off erta pari ad almeno 25 milioni di patrimonio valorizzato al NAV.
Per incentivare ulteriormente il contributo dei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) al fi nanziamento della crescita dell’economia reale del Paese, Borsa Italiana è tornata (nuovamente) ad intervenire sulle regole di funzionamento del MIV, il mercato regolamentato dedicato ai veicoli di investimento di tipo chiuso o a capitale permanente. Il MIV si compone di due diversi segmenti di mercato destinati agli investitori retail o agli investitori professionali. Nello specifi co, possono essere ammesse alla quotazione sul
MIV le quote o azioni di Fondi di Investimento Alternativi (FIA) chiusi, inclusi gli ELTIF, gli EuVECA e gli
EuSEF. Ad oggi sono 17 i veicoli di investimento quotati sul MIV, con una capitalizzazione aggregata di circa 1,5 miliardi di euro. Nel solco di tale processo evolutivo si inseriscono le ultime modifi che al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e alle relative istruzioni, che sono entrate in vigore il 25 ottobre 2021. Tali modifi che introducono rilevanti novità sui Fondi di Investimento Alternativi e sul mercato Euronext MIV Milan.
La prima principale modifi ca è relativa ai requisiti di ammissione; si assiste al riguardo ad una puntualizzazione sul requisito relativo all’ammontare minimo del patrimonio di cui deve disporre un FIA ai fi ni dell’ammissione. A seguito della modifi ca in narrativa, è stato chiarito che il FIA, per poter accedere al segmento, dovrà disporre di un patrimonio raccolto mediante offerta pari ad almeno 25 milioni di euro di patrimonio valorizzato al NAV.
Con riferimento al requisito relativo al fl ottante, rimane - di contro - confermata la necessità che le quote o azioni del FIA siano diffuse presso gli investitori (professionali e non) in una misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato. Al riguardo è stato però precisato che l’applicazione dello stesso requisito possa essere oggetto di deroga nel caso in cui l’ammissione abbia ad oggetto azioni o quote di FIA mono-comparto o di un comparto di un FIA multicomparto che intenda raccogliere al momento della quotazione una parte largamente preponderante del patrimonio necessario per realizzare la propria politica di investimento, in misura, comunque, non inferiore ai 50 milioni di euro di controvalore.
SI ASSISTE ALLA INDIVIDUAZIONE OGGETTIVA DEI CRITERI DIMENSIONALI RITENUTI OTTIMALI AL FINE DI GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
CRITERI DIMENSIONALI
Si assiste pertanto ad una individuazione oggettiva dei criteri dimensionali (quanto meno prospettici) ritenuti ottimali al fi ne di garantire un regolare funzionamento del mercato, confermando peraltro la necessità che il FIA oggetto di quotazione disponga comunque di un patrimonio “iniziale” di adeguato ammontare (i.e. i richiamati 25 milioni di euro). Con riferimento a tale requisito occorre peraltro evidenziare che la soglia citata consegua a sottoscrizioni (effettuate nell’ambito di un’attività di distribuzione) valorizzate al NAV, con ciò supponendo la necessità, quanto meno in termini ordinari e con riferimento ai FIA chiusi, che al momento dell’ammissione, vi sia già stata una formale chiusura (anche parziale) delle sottoscrizioni.
Ulteriore elemento di novità è stata l’estensione della modalità di negoziazione ancorata al NAV ai FIA retail. In tale ambito si è assistito ad un allargamento delle modalità di negoziazione degli strumenti ammessi presso il segmento professionale, in vigore dal giugno 2019, anche con riferimento ai FIA non riservati a investitori professionali. La fi nalità della modifi ca, ampiamente evidenziata anche nell’ambito del comunicato uffi ciale di Borsa Italiana è quella di consentire, anche con riferimento ai FIA non riservati a investitori professionali, tra cui ad esempio gli ELTIF, gli EUVECA e gli EUSEF, di ridurre l’esposizione del prezzo di negoziazione rispetto al NAV connesso all’intrinseca illiquidità di tali strumenti. Tale fenomeno, ampiamente verifi catosi soprattutto nei fondi immobiliari quotati, determina uno scostamento tra il prezzo di negoziazione e la valorizzazione uffi ciale periodicamente determinata dalla società di gestione sulla base del valore degli attivi oggetto di investimento. Al fi ne di allineare maggiormente tali valori, nel giugno 2019, è stato pertanto individuato un meccanismo di individuazione del prezzo di riferimento delle negoziazioni ancorato a tali valutazioni periodiche di NAV. La recente modifi ca in narrativa ha quindi esteso tale meccanismo anche al segmento dei FIA retail, con la dovuta precisazione che la menzionata disposizione si applica ai FIA ammessi successivamente all’entrata in vigore della modifi ca in oggetto e non si applica pertanto ai fondi chiusi che erano già quotati sul MIV prima del 25 ottobre 2021.