Azimut n.3/2020

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NORMATIVA

Mercato immobiliare al tempo del Covid, tante le tematiche sviluppate oltre l’importante approvazione nella DGR n.947/2020 inerente le distanze tra i fabbricati

EDILIZIA

Software GIS e servizi OGC come elemento d’unione per garantire la circolarità dei dati tra Pubblica Amministrazione Locale e Professionisti

NORMATIVA

Le novità in materia edilizia del Decreto Semplificazione: semplificazione o rivoluzione? Decreto Legge 16/07/2020 n.76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/09/2020 n.120


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SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO CERTIFICAZIONE OHSAS 18001

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Le strutture e gli edifici in legno Subissati si distinguono per i numerosi fattori d’eccellenza che caratterizzano l’azienda e la sua organizzazione: abilità artigianale, alta tecnologia, squadra qualificata di tecnici e professionisti, controllo costante di tutte le fasi lavorative, presenza e affiancamento sul territorio prima, durante e dopo la costruzione. I risultati di anni di esperienza, ricerca e innovazione sono sintetizzati all’interno di un importante spazio espositivo adiacente allo stabilimento produttivo. Uno showroom ideato per consentire a tecnici e clienti di vedere, toccare e capire i numerosi vantaggi di un’abitazione che rispetta i canoni della bioedilizia e scegliere in modo consapevole le soluzioni tecniche e architettoniche più adeguate alle proprie esigenze.


Periodico regionale a cura del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona Corso Garibaldi 91/a - 60123 Ancona (AN) info@geometrian.it - www.geometrian.it Anno XLIV - N. 3/2020

Azimut

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE Reg. Trib. Ancona 8 Luglio 1975 Comitato di Redazione Presscom Piazza Ciabotti, 8 - 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 info@presscom.it DIRETTORE RESPONSABILE Diego Sbaffi COORDINAMENTO EDITORIALE Davide Amicucci d.amicucci@presscom.it REDAZIONE Diego Sbaffi Giampiero Fabbri Vinicio Montanari Luca Orletti HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Leo Crocetti, Tiziano Sandroni, Tonino Conti, Landino Ciccarelli, Gabriele Lucchini CONSULENTI PER LA COMUNICAZIONE Gianni Moreschi g.moreschi@presscom.it IMPAGINAZIONE Studio FLORIO - Via Aldo Moro, 38 62010 Sambucheto di Montecassiano (MC) CREDITI FOTOGRAFICI Archivio AZIMUT PUBBLICITÁ CONCESSIONARIA AZIMUT Presscom - Piazza Ciabotti, 8 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 Gianni Moreschi g.moreschi@presscom.it

Azimut viene inviato gratuitamente agli iscritti agli Albi Professionali del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona, agli uffici decentrati del Genio Civile, agli uffici tecnici dei Comuni e delle Province, a tutti gli enti pubblici e a tutti coloro che hanno rapporti con la categoria. La collaborazione è aperta a tutti i singoli professionisti e agli organi rappresentativi di categoria. Manoscritti, dattiloscritti, elaborati, disegni, fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. Ogni autore risponde direttamente delle proprie affermazioni che non impegnano nè la redazione nè il Collegio. Gli scritti possono essere pubblicati anche siglati o anonimi, per desiderio degli autori i cui nomi restano comunque reperibili presso la redazione.

Inserzionisti: a Subissati................................ 2 di Cop. Geomax.................................. pag.10

Sommario

2 Editoriale 3 Normativa Mercato immobiliare

al tempo del Covid, tante le tematiche sviluppate oltre l'impor tante approvazione nella DGR n.947/2020 inerente le distanze tra i fabbricati

11 Normativa

Sarà vera gloria o assalto alla diligenza?

15 Edilizia Software

GIS libero e servizi OGC come elemento d'unione per garantire la circo larità dei dati tra Pubblica Amministrazio ne Locale e Professionisti

22 Edilizia Sei eventi online. Edifici e strutture di legno

25 Normativa Le novità in materia edilizia del Decreto Semplificazione: semplificazione o rivolu zione?

28 Normativa Edilizia e

lavori pubblici: le novità dopo la conversione del Decreto "Semplificazioni" (Legge n.120/2020) SETTEMBRE 2020

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Azimut Editoriale Cari Colleghi In questo terzo numero del 2020 di Azimut iniziamo con l’ospitare l’intervento di Leo Crocetti, Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Ascoli Piceno e, da ben undici anni, Presidente del Comitato di Coordinamento Regionale dei Collegi dei Geometri e G.L. delle Marche, in merito alla DGR n. 947/2020 riguardante la definizione delle Distanze e Altezza dell’edificio; nel merito il lavoro svolto dalla Commissione Urbanistica Regionale ed in particolare da tre colleghi, i geometri Urani Lorenzo del Collegio di Pesaro- Urbino, Perazzoli Rossano e Lucidi Pierluigi del Collegio di Ascoli Piceno, ha portato all’approvazione di un documento di rilevanza regionale in merito alla problematica delle distanze tra gli edifici che si trascinava dall'epoca dell'approvazione della legge dello Stato 1444/1968. Sono trascorsi 52 anni... e nel frattempo ci sono state sentenze di Cassazione, pareri, interpretazioni diverse, ecc. ecc., che andavano contro una logica ben precisa ed inoppugnabile che era la misurazione delle distanze tra i fabbricati. I nostri rappresentanti Geometri non hanno mai mollato e da quasi tre anni si sono confrontati nei tavoli tecnici con i funzionari delle Regione Marche affinchè venisse approvato un modello di semplificazione su questo tema scottante. La norma sulla interpretazione delle norme sulle distanze consegue a tanti obiettivi centrati; a partire dalle competenze nella ricostruzione e alla accelerazione, per quanto è stato possibile, delle relative procedure, ecc. La democrazia è fatta di opinioni a confronto, l’importante è che le nostre si fondino su basi solide e corrette. Basta perseverare ed i risultati arrivano, anche nell’interesse di chi non la pensava allo stesso modo. Quindi, congratulazioni alla Commissione per l’importante e vantaggioso risultato e soddisfazione per i ringraziamenti giunti anche da parte delle istituzioni regionali degli Ingegneri e degli Architetti, che hanno sottoscritto, senza variare una virgola, il documento di proposta dei Geometri. Senza dimenticare il decisivo supporto da parte di illustri rappresentanti regionali, la vice Presidente Anna Casini, l’Assessore Regionale Andrea Biancani (Presidente III^ Commissione) e il Consigliere Regionale Enzo Giancarli (componente della III^ Commissione). Il presente numero di Azimut continua poi con il testo di Tiziano Sandroni sulle novità legislative del decreto Rilancio. A seguire la terza parte dell’articolo sul GIS di Tonino Conti. Parliamo poi del ciclo di incontri che ha sviluppato l’azienda Subissati sulle costruzioni in legno. Landino Ciccarelli ci relaziona sulle novità in materia di edilizia del Decreto Semplifi cazioni, mentre terminiamo con l’intervento di Gabriele Lucchini sugli aspetti legali del Decreto Semplifi cazioni. Buona lettura! Il Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona Geom. Diego Sbaffi

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INTERVENTI

Azimut

LEO CROCETTI Iscritto al Collegio dei Geometri dal 1978, Consigliere del Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno dal 1999. Dal 2005 riveste la carica di Presidente Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno. Dal 2011 è Presidente del Comitato di Coordinamento Regionale dei Collegi dei Geometri e G.L. delle Marche.

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Normativa

Mercato immobiliare al tempo del Covid, tante le tematiche sviluppate oltre l'importante approvazione nella DGR n. 947/2020 inerente le distanze tra i fabbricati

Numerosi tecnici e artigiani hanno preso parte, nei giorni scorsi, al convegno dal titolo “Situazione immobiliare della provincia di Ascoli Piceno nel periodo di Covid-19”. Il tema è stato ampiamente illustrato dal geometra Angelo Crescenzi, del Collegio geometri e geometri laureati provinciale presso l'hotel Casale di Colli del Tronto. «Nel complesso – fanno sapere dal Collegio - è stata una manifestazione interessante nella quale si sono discussi altri temi di attualità oltre all'aspetto immobiliare, con l'introduzione del Super Bonus del 110%; con la relazione della Cna di Bologna. Momenti di studio ed informazione per chiarire alcuni aspetti generali del Super Bonus 110% che vedrà una sicura ripetizione prima dell'entrata in vigore dello stesso nel prossimo 15 ottobre. I dubbi infatti sono molteplici, quindi occorre entrare nel vivo delle norme e valutare bene a chi concedere il credito di imposta oppure usufruirne personalmente e quali saranno i costi. Importante è stata anche la spiegazione dei Geomm. Pierluigi Lucidi di Ascoli P. e Lorenzo Urani di Pesaro sul provvedimento approvato dalla Giunta Regionale inerente le distanze tra i fabbricati e sulla bozza del nuovo Schema di Regolamento Edilizio della Regione Marche, mettendo così fine ad interpretazioni diverse prese nel corso degli ultimi anni dai dirigenti degli uffici tecnici comunali dell'intera Regione Marche. Un particolare ringraziamento va oltre che al collega Geom. Rossano Perazzoli alla vice Pres. della Regione Marche Arch. Anna Casini che si è tanto prodigata per portare a termine e far approvare questo importante documento. Questi sono i precedenti legislativi inerenti la distanza tra i fabbricati:

Decreto interministeriale 2 aprile 1968f n, 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967. Art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b-bis), della legge n. 55 del 2019, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del presente decreto, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9) Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra s volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; 3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma ss applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. SETTEMBRE 2020

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Normativa

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) – debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: - ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; - ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra mi. 7 e ml. 15; - ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superio re a ml. 15. Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle Indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cassazione civile sez. Il, 16/04/2019, (ud. 18/09/2018, dep. 16/04/2019), n.10580 • Omissis l'iter argomentativo del giudice si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "le distanze tra edifici non si misurano in modo radiale come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare; anzitutto lo scopo del limite imposto dall'art. 873 c.c., è quello di impedire la formazione di intercapedini nocive, sicché la norma cennata non trova giustificazione se non nel caso che i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farle avanzare verso il confine in linea retta, si incontrino

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almeno in un punto" (così Cass. 2548/1972, più di recente cfr. Cass. 9649/2016). Ai Comuni, pertanto, è sì consentito, ai sensi dell'art. 873 c.p.c., stabilire negli strumenti urbanistici distanze maggiori, ma non alterare il metodo di calcolo lineare. Cassazione civile sez. Il - 10/02/2020, n. 3043 Nozione di frontistanza La nozione di frontistanza ricorre nella situazione di edifici che, da bande opposte rispetto alla linea di confine, presentino le rispettive facciate che si fronteggino almeno per un segmento, di guisa che, supponendo di farle avanzare, in modo lineare e non radiale (o a raggio) come invece previsto in materia di vedute (art. 907 c.c.), e precisamente in linea ortogonale tra i diversi fronti, si incontrino almeno in quel segmento. Se tale possibilità di fronteggiamento non esiste, non si lede alcuna norma sulle distanze fra costruzioni. Consiglio di Stato sez. VI - 05/12/2019, n. 8319 Per il computo della distanza tra fabbricati vale il principio generale secondo il quale tali distanze non sì misurano in modo radiale Per il computo della distanza tra fabbricati vale i[ principio generale secondo il quale tali distanze non si misurano in modo Bdiale, come invece avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare. La misurazione lineare comporta la verifica della assenza di edifici antistanti a distanza inferiore rispetto a quella consentita, tracciando ideali linee perpendicolari dal fronte di un fabbricato rispetto alla parete dell'altro fabbricato interessato. T.A.R. Liguria sez. S - Genova, 03/12/2015, n. 1002 DISTANZE LEGALI Distanze nelle costruzioni -calcolo della distanza Ai fini del computo della distanza ex d.m. n. 1444 del 1968 tra una parete finestrata ed un nuovo ma-


Azimut nufatto, nella specie costituito dalla cabina di un ascensore esterno, è illegittima DEFINIZIONE UNIFORME Legge Regionale 3 Maggio 2018 n.8 (Recepimento Schema RET in attuazione Intesa Stato Regioni DPCM del 20 ottobre 2016 art. 4, comma 1 sexies D.P.R 380/2001) 30 - Distanze - Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 947 del 20 luglio 2020 Oggetto: Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 8 “Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo -RET- in attuazione dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia’, 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22” - Allegato A - Indicazione tecnico-interpretativa sulla voce N. 30. LA GIUNTA REGIONALE VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Urbanistica, Paesaggio, Edilizia, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito; VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Urbanistica, Paesaggio, Edilizia e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio; VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione; Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta” DELIBERA - Di approvare l’indicazione tecnico-interpretativa relativa alla voce n.30 dell’Allegato A denominato “Definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici e relative indicazioni tecniche di dettaglio” della L.R.8/2018 (“Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia’. Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 ‘Riordino e semplificazione della normativa re-

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Normativa gionale in materia di edilizia’, 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22’” come di seguito riportato: - “La norma inderogabile sulle distanze sui fabbricati, di cui all’art.9 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n.1444 opera esclusivamente nel caso in cui pareti degli edifici siano fronteggianti e/o antistanti quando cioè, supponendo di far avanzare le predette pareti sorgenti da bande opposte in linea retta, queste si incontrino almeno in un punto, per cui nella misurazione tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e non, il segmento minimo così come definito nell’Allegato A dell’Intesa Stato Regioni del 20 ottobre 2016 è la misurazione del distacco lineare e non radiale, cioè la misura è eseguita perpendicolarmente tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Ai comuni è consentito stabilire negli strumenti urbanistici distanze maggiori ma non è consentito modificare il metodo di misurazione”. - Di approvare inoltre gli schemi esemplificativi di cui all’ Allegato 1, parte integrante del presente atto. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Deborah Giraldi) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA (Luca Ceriscioli) DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento Decreto Interministeriale n. 1444/1968 L.R. 20/’01 - Norme in materia di organizzazione e personale della Regione - art.4 “Funzioni di indirizzo politico-amministrativo”. Intesa 20 ottobre 2016 - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L.R. 8/’18 - Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”, 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22. Corte di Cassazione Civile Sez.II n.3043 del 10 febbraio 2020 Corte di Cassazione Civile Sez.II n.10580 del 16 aprile 2019 Consiglio di Stato sez. VI - 05/12/2019, n. 8319 Motivazione La Regione Marche con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n.8 ha dato attuazione a quanto stabilito dagli accordi assunti in sede di Conferenza Unificata del 16 ottobre 2016 con la quale è stata approvata l’Intesa (pubblicata in G.U. serie generale n.268 del 16.11.2016) concernente l’adozione dello schema di Regolamento Edilizio Tipo. L’art.3 dell’intesa, recepito all’art.3, comma 4, della SETTEMBRE 2020

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Normativa L.R. n.8/2018, prevedeva un’attività di monitoraggio sull’attuazione del regolamento edilizio tipo. Tale attività è stata svolta dalla Regione, ai sensi delle norme citate, mediante i lavori di un tavolo tecnico a cui sono stati invitati a partecipare i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell’Unione Regionale delle Province Marchigiane (UPI), e degli Ordini professionali regionali (Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri, Dottori Agronomi e Forestali). Nell’ambito dell’attività di monitoraggio svolta dal tavolo tecnico, durante il primo anno di attuazione della L.R. n.8/2018, si sono evidenziate alcune criticità emerse in fase di applicazione della legge stessa, legate alle modifiche introdotte rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, elaborati in conformità al R.E.T. regionale (Regolamento Regionale 14.9.1989, n.23), attualmente abrogato, ma le cui indicazioni recepite nei regolamenti edilizi comunali sono tuttora in vigore. Una delle maggiori criticità emerse, evidenziata da tecnici e amministratori locali, ha come oggetto l’interpretazione della misura della distanza relativa alla voce n.30 – Distanze – definita nell’Allegato A dell’Intesa 20 ottobre 2016 come recepita dalla Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 8: “Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta”. Tale definizione, relativamente alla distanza tra edifici fronteggianti, ha comportato la proposta di differenti interpretazioni applicative trattate e discusse anche in sede di tavolo tecnico e di III° Commissione, per cui si rende necessaria un’indicazione tecnico-interpretativa relativa alla misurazione della suddetta distanza. Con il presente atto di indirizzo interpretativo e applicativo, la Regione Marche, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 20/’01, intende fornire uno strumento operativo a chiarimento delle differenti interpretazioni emerse in sede applicativa. A supporto di tale indirizzo ci si avvale della giurisprudenza esistente che si esprime in merito ai concetti coinvolti nella definizione di distanza come di seguito riportato. 1) Distanza minima tra edifici: L'articolo 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 stabilisce le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee, in particolare il comma 2 prescrive che, per i nuovi edifici ricadenti in zone diverse da quelle indicate dai commi 1 e 3, la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è di dieci metri. 2) Edifici antistanti: La “massima” della sentenza della Corte di Cassa-

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Azimut zione civile sez. II - 10/02/2020, n. 3043, cita: “La nozione di frontistanza ricorre nella situazione di edifici che, da bande opposte rispetto alla linea di confine, presentino le rispettive facciate che si fronteggino almeno per un segmento, di guisa che supponendo di farle avanzare, in modo lineare e non radiale (o a raggio) come invece previsto in materia di vedute (art. 907 c.c.), e precisamente in linea ortogonale tra i diversi fronti, si incontrino almeno in quel segmento. Se tale possibilità di fronteggiamento non esiste, non si lede alcuna norma sulle distanze fra costruzioni.” La Corte di Cassazione civile sez. II - 16/04/2019, n.10580, all’interno delle ragioni della decisione, nella parte conclusiva della sentenza, specifica: “… anzitutto lo scopo del limite imposto dall’art. 873 c.c. è quello di impedire la formazione di intercapedini nocive, sicché la norma cennata non trova giustificazione se non nel caso che i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farli avanzare verso il confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto.” 3) Misura della distanza tra edifici antistanti: La “massima” della sentenza del Consiglio di Stato sez. VI - 05/12/2019, n. 8319 cita: “Per il computo della distanza tra fabbricati, vale il principio generale secondo il quale tali distanze non si misurano in modo radiale, come invece avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare. La misurazione lineare comporta la verifica della assenza di edifici antistanti a distanza inferiore rispetto a quella consentita, tracciando ideali linee perpendicolari dal fronte di un fabbricato rispetto alla parete dell'altro fabbricato interessato.” La sentenza della Corte di Cassazione civile sez. II - 16/04/2019, n.10580, all’interno delle ragioni della decisione nella parte conclusiva specifica: “…il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui le distanze tra edifici non si misurano in modo radiale come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare…” e di seguito “…Ai Comuni, pertanto, è sì consentito ai sensi dell’art. 873 c.p.c., stabilire negli strumenti urbanistici distanze maggiori ma non alterare il metodo di calcolo lineare.”


Azimut

Normativa ne, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014 Il dirigente Nardo Goffi

Schemi esemplificativi EDIFICI FRONTEGGIANTI Esempio 1

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ZONA DI FRONTEGGIAMENTO

Con fine

Esito dell’istruttoria Alla luce di quanto sopra esposto, si propone la seguente indicazione tecnico-interpretativa a chiarimento della misura relativa alla voce n.30 – Distanze, di cui all’Allegato A dell’Intesa 20 ottobre 2016 come recepita dalla Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 8: “La norma inderogabile sulle distanze sui fabbricati, di cui all’art.9 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n.1444 opera esclusivamente nel caso in cui le pareti degli edifici siano fronteggianti e/o antistanti quando cioè, supponendo di far avanzare le predette pareti sorgenti da bande opposte in linea retta, queste si incontrino almeno in un punto, per cui nella misurazione tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e non, il segmento minimo così come definito nell’Allegato A dell’Intesa Stato Regioni del 20 ottobre 2016 è la misurazione del distacco lineare e non radiale, cioè la misura è eseguita perpendicolarmente tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Ai comuni è consentito stabilire negli strumenti urbanistici distanze maggiori ma non è consentito modificare il metodo di misurazione”. Si allegano alla presente deliberazione alcuni schemi grafici esemplificativi di cui all'Allegato 1, per mera finalità esplicativa e non esaustiva delle casistiche possibili, al fine di fornire una rappresentazione grafica della definizione legata alle possibili situazioni riscontrabili nel caso di edifici fronteggianti e di nuove costruzioni e ampliamenti. La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. Il responsabile del procedimento (Maria Cristina Borocci) PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF URBANISTICA, PAESAGGIO, EDILIZIA Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche. Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. Il dirigente Maria Cristina Borocci PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazio-

3 2020

ALLEGATO 1

SETTEMBRE 2020

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Azimut

Normativa Esempio 6

90°

Parete antistante o fronteggiante

AMPLIAMENTO

90°

90°

Prolungamento linea retta parete

ml 10.00

90°

90° Distanza inferiore ml 10.00

90°

Prolungamento linea retta parete

90°

Parete non antistante o fronteggiante

Distanza minima

Distanza minima

Esempio 4

ml 10.00

Prolungamento linea retta parete

Parete finestrata

Prolungamento linea retta parete

NUOVE COSTRUZIONI ED AMPLIAMENTI

A

Parete finestrata

Prolungamento linea retta parete

DISTANZE LINEARI

Prolungamento linea retta parete

A

90°

AMPLIAMENTO

EDIFICIO ESISTENTE

B

NUOVO EDIFICIO

ete

ar line a ett

rete

ml

90°

line

.00

to

10

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fin

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line

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Pro

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Pa

90°

90°

Pa

ap

ett

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B

Parete antistante o fronteggiante

pa

a

am

Parete non antistante o fronteggiante

EDIFICIO ESISTENTE

inim

g lun Pro

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nz

strata

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ta Dis

rete

90°

Parete fine

Parete antistante o fronteggiante

A

ml 10.00

ml 10.00

> 5.00

imo

90°

NUOVO EDIFICIO

Confine

Distanza minima

a tta p

a re

line

lineare min

nto

90°

segmento

ame

lung

> 5.00

Esempio 8

nto me ga lun Pro

Prolungam ento linea retta par

Pro

90°

teggiante

Prolungam ento linea retta par

ete

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ml 10.00

Parete ant

Distanza minima

A

90°

B

AMPLIAMENTO

ta

tra

es

fin

EDIFICIO ESISTENTE

B

Esempio 5

Esempio 9 STRADA Confine

EDIFICIO ESISTENTE

EDIFICIO ESISTENTE

E

D

4.00

NUOVO EDIFICIO

Confine

AMPLIAMENTO

Portico

Confine

> 5.00

Esempio 10

EDIFICIO ESISTENTE

EDIFICIO ESISTENTE

B

1.50 1.50

C

Confine

EDIFICIO ESISTENTE

B

EDIFICIO ESISTENTE

A

EDIFICIO ESISTENTE

Parete antistante e fronteggiante

ml 10.00

B

90°

Strada comunale

> 5.00

> 5.00

AMPLIAMENTO

Confine

SETTEMBRE 2020

Prolungamento linea retta parete

segmento lineare minimo ml 10.00 Prolungamento linea retta parete

90°

> 5.00

Prolungamento linea retta parete

90°

> 10.00

90° Prolungamento linea retta parete

EDIFICIO ESISTENTE

Parete finestrata

Confine

Confine

In allineamento se previsto nel P.R.G.

Distanza minima

Confine

Marciapiede

Parete antistante e fronteggiante

AMPLIAMENTO

Parete non antistante nè fronteggiante

Confine

Parete finestrata

> 5.00

EDIFICIO ESISTENTE

C

Parete finestrata

> 10.00

4.00

8

VIABILITA' INTERNA

6.00

Parete finestrata

A

4.00

90°

EDIFICIO ESISTENTE

ml 10.00

Parete antistante o fronteggiante

EDIFICIO ESISTENTE

ml 10.00

Prolungamento linea retta parete

Parete antistante o fronteggiante

Prolungamento linea retta parete Distanza minima

Parete non antistante nè fronteggiante

> 5.00

> 5.00

Confine

6.00

ml 10.00

90°

Prolungamento linea retta parete

Parete finestrata

Distanza minima

> 5.00 Parete non antistante o fronteggiante

Prolungamento linea retta parete

Parete non antistante o prospicente

Parete antistante o fronteggiante

Prolungamento linea retta parete

> 5.00

ml 10.00 Distanza minima

Confine

5.00

Distanza minima Parete antistante o fronteggiante

> 5.00

90°

Parete non antistante nè fronteggiante

Parete finestrata

90°

EDIFICIO ESISTENTE

Confine

Confine

Piscina

STRADA

Parete finestrata

Esempio 5 Confine

C

90°

Parete non antistante o fronteggiante

Parete antistante o fronteggiante

EDIFICIO ESISTENTE

Prolungamento linea retta parete

EDIFICIO ESISTENTE

EDIFICIO ESISTENTE

Prolungamento linea retta parete

Schemi esemplificativi

Esempio 7

Prolungamento linea retta parete

3 2020


Azimut

3 2020

Normativa

IL CONVEGNO CON UNA NUTRITA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 200 TRA TECNICI ED ARTIGIANI HA DISCUSSO ANCHE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO REGIONALE DOPO IL SISMA 2016 IN BASE ALL'ATTUALE SITUAZIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE. Il Presidente Leo Crocetti del Collegio Geometri e G. L. di Ascoli P. ha sottolineato: «Solo quattro anni fa il sisma del centro Italia ha raso al suolo interi paesi ed ora una Pandemia sta mettendo a durissima prova l’economia e tutte le nostre certezze acquisite nel tempo e quindi tutte le nostre abitudini. Quello che si sta chiedendo oggi ai tecnici è di abituarsi a cambiamenti repentini ed adattarsi a un nuovo stile professionale in sintonia con la teoria Darwiniana. Dobbiamo quindi lavorare con largo anticipo per fronteggiare le gravi conseguenze che i cambiamenti climatici stanno iniziando a proporci con tanti preavvisi. Il Covid-19 ha comunque segnato e modificato le aspettative degli Italiani e i cosiddetti driver del mercato ovvero le caratteristiche che costituiscono elementi preponderanti nella scelta di un investimento. Ecco quindi che attualmente si dedica un’importanza maggiore ai giardini e alle terrazze insieme alla voglia di decentrarsi verso le periferie ma a patto che infrastrutture e trasporti siano all’avanguardia». Smart working e Commercio online, modificheranno le dinamiche tra segmenti Residenziale e Terziario come tra Logistica e Commerciale è quanto sottolinea Crocetti che aggiunge: «È cosa nota che in tema di fiscalità immobiliare, la cedolare secca sulle attività commerciali darebbe ossigeno a proprietari e conduttori mentre molte aspettative sono riposte nei bonus fiscali come l’ultimo arrivato (110% con possibilità di cessione del credito) ma la maggiore aspettativa di tutti il mondo tecnico e produttivo è arrivare in poco tempo ad avere una decisa sburocratizzazione». Il Consigliere Collegio di Ascoli P. Geom. Angelo Crescenzi ha altresì precisato: «L’Immobiliare risente molto di questi cambiamenti e incide a sua volta in modo determinante in molti settori economici strategici. Si tratta di un 20% del PIL, 6.000 miliardi di Euro è il patrimonio immobiliare Italiano, coinvolge circa 500.000 tecnici professionisti e oltre 3 milioni di addetti. A livello locale, la Banca dei Dati Immobiliari ci ha permesso di monitorare gli investimenti dal febbraio 2015 fino a oggi e se il primo dato che emerge è che il segmento residenziale incide per il 70%, un’analisi dei numeri, mostra la brusca frenata della crescita in corso nel secondo semestre 2016 a causa del sisma. Non si è vista però una temuta recessione locale anzi, nel residenziale il 2016 ha registrato un + 1,98% rispetto al 2015 con 151,8 milioni, il 2017 ha aumentato dell’1,58% gli investimenti rispetto all’anno del sisma con 154,2 milioni e il 2018 ha consolidato l’aspettativa di crescita con un +7,66% di crescita con 166 milioni. La crescita si è però bruscamente fermata nel 2019 che ha visto una perdita del 2,57% con 161,8 milioni. Il primo trimestre 2020 considerato il lock down che ha chiuso ogni attività, è da ritenere positivo con 34,5 milioni di investimenti. La tendenza del primo trimestre 2020 è negativa rispetto al quarto trimestre 2019 ma fa comunque registrare la percentuale minima dall’inizio dei rilevamenti, infatti il primo trimestre 2016 ha un - 16,71%, il 2017 un -16,64%, il 2018 un -19,88%, il 2019 un -14,12% e il 2020, nonostante il mese di marzo in lock down, solo un -10,61%. Stiamo elaborando i dati di maggio, giugno e luglio e apparentemente, registriamo un calo fisiologico ma non strutturale. Nel contesto generale, l’immobiliare Piceno galleggia e naviga a vista. Il sisma del 2016 e una scarsa attenzione agli sviluppi economici del settore, stentano a far ripartire un motore sociale che garantirebbe miglioramento del tessuto territoriale e urbanistico con una particolare attenzione all’ambiente che assicurerebbe posti di lavoro».

SETTEMBRE 2020

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Normativa

INTERVENTI

Azimut

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TIZIANO SANDRONI Laurea in Economia e Management - indirizzo Diritto d’Impresa nel 2018 e dallo stesso anno è iscritto all’Ordine dei Commercialisti di Ancona. E’ Consulente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona.

Sarà vera gloria o assalto alla diligenza? Il mese di luglio ha rappresentato un passo fondamentale per ciò che riguarda il superbonus al 110% e, il 17 dello stesso mese è stato convertito in Legge il cosiddetto “Decreto Rilancio”. Il nuovo testo presenta diverse modifiche rispetto alla versione resa pubblica nel mese di maggio, a partire dai 3 interventi cardine che rendono possibile usufruire della detrazione (cessione del credito/sconto in fattura). Il nuovo testo di legge, all’art. 119, rubricato “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, al comma 1°, prevede in definitiva quali interventi cardine i seguenti: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari, se indipendenti con uno o più accessi autonomi (cosiddetto cappotto termico). La detrazione per questa prima tipologia è calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo pari a: i. euro 50.000, per unità immobiliare singola o autonoma se all’interno di fabbricati plurifamiliari; ii. euro 40.000, moltiplicato per il numero del le unità immobiliari che compongono l’edificio (se composto da 2 a 8 unità); iii. euro 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (se composto da oltre 8 unità). Tale valore è considerato a scaglioni e si ripartisce sui millesimi di proprietà. In buona sostanza, nell’ipotesi di un condominio

composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 380.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 2 (60.000 euro). L’importo complessivo viene poi ripartito sulla base delle tabelle millesimali. b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. Per questa seconda tipologia, la detrazione spettante sì calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: i. euro 20.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, costituito da un numero non superiore a 8 unità immobiliari; ii. euro 15.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, costituito da un numero superiore a 8 unità immobiliari. Anche in questo caso vige il principio del calcolo per scaglioni e ripartizione sulla base delle tabelle millesimali. c) interventi sugli edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici. La detrazione SETTEMBRE 2020

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3 2020

Normativa spettante si calcola di su un ammontare comples sivo di euro 30.000 (incluse le spese collegate allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito). Vengono definiti interventi cardine (o trainanti), in quanto consentono di estendere l’agevolazione della detrazione del 110% anche ad un'altra serie di interventi di efficientamento energetico, quali ad esempio: schermature solari, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, fotovoltaici, sostituzione di infissi e facciate. Il testo precedente poneva poi il limite del super bonus sulle seconde case, quindi era limitato alla sola abitazione principale. Con la conversione del testo in legge, tale limite è stato eliminato, includendo anche tutte le seconde abitazioni quali immobili agevolabili dalla normativa del 110% (con il limite due unità per quanto concerne l’ecobonus) Condizione per l’accesso al bonus, è il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile, o il conseguimento della classe energetica più elevata, se non possibile ottenerne due, per quanto concerno l’eco-bonus. Al quarto comma è sempre previsto come nel testo del Decreto Rilancio, il bonus al 110% (per una spesa non superiore ad euro 96.000), per la riqualificazione sismica (sisma bonus) che in passato fruiva di una percentuale di detrazione massima dell’85% (tutt’ora valida). Gli interventi oggetto del super bonus devono essere effettuati su fabbricati esistenti, ma è ora possibile anche la fruizione del beneficio nel caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile, con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, che siano adeguate alla normativa antisismica. Tutte le spese come già riportato nel precedente periodico devono essere effettuate, allo stato, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e sono utilizzabili in un periodo di 5 anni (a importi costanti) e senza la possibilità di rimborso delle eccedenze o di riportare in avanti le detrazioni non utilizzate nell’anno di competenza. In buona sostanza ciò che non si utilizza, si perde. Collegati a questi interventi, esiste poi tutto il settore degli impianti fotovoltaici. La normativa prevede l’agevolazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su di una spesa massima di euro 48.000 per condominio o euro 2.400 per KW. Chi può usufruire delle detrazioni? Le persone fisiche, al di fuori dell’attività d’impresa, condomini e in questo caso potranno beneficiare del bonus anche le imprese. Si ripropone quindi il medesimo esempio del precedente intervento: in ipotesi un condominio dove è presente un negozio o un ufficio, di proprietà o in locazione o comodato in capo ad un’impresa, potrà usufruire del super incentivo del 110%. Il bonus può spettare anche alle IACP (Istituti autonomi case popolari), alle cooperative

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SETTEMBRE 2020

Azimut di abitazione a proprietà indivisa, per gli interventi realizzati su immobili da assegnare in godimento ai propri soci e alle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti immobili adibiti a spogliatoio. Sui condomini è bene evidenziare come la circolare 24/E dell’8 agosto 2020, ha completamente “modificato” il significato di condominio. Infatti secondo l’Agenzia, quando un edificio è composto da più unità immobiliari, tutte di proprietà di un unico soggetto, gli interventi non saranno agevolabili. Occorre quindi che vi siano infatti almeno due proprietari distinti. Con la conversione del testo in Legge, permangono naturalmente le due modalità di fruizione del bonus, ovvero, lo sconto in fattura o la cessione del credito (art. 121 Decreto Rilancio). 1. Nel primo caso il committente beneficerà del cosiddetto sconto in fattura, fino ad un im porto massimo pari al corrispettivo dovuto, che poi colui che ha eseguito le opere recupe rerà sotto forma di credito d’imposta e con possibilità di successiva cessione o utilizzo; quindi in questo caso il committente perde rebbe il 10% di plus sopra indicato. 2. Nel secondo caso il committente procederà con la trasformazione del corrispondente im porto in credito d’imposta, con possibilità di cessione a soggetti terzi, inclusi Istituti di Credito ed altri intermediari finanziari ai quali cederà un valore di 110, ragionevolmente a 100 o cifre più o meno tali, in quanto opera zione appetibile per intermediari finanziari che si trovano cessionari di credito verso lo Stato. Allo Stato diversi intermediari finanziari, come Unicredit e Intesa San Paolo, ma anche Assicurazioni quali Le Generali, si sono messe in moto per offrire, una sorta di “Pacchetti all inclusive”, per la fruizione del superbonus, mediante cessione dei crediti alle stesse a prezzi apparentemente vantaggiosi (102 su 110), ma che prevedono però ulteriori costi (interessi anticipati, spese apertura conti corrente, spese per diritti per la documentazione consegnata, spese istruttorie, spese rilascio SAL, ecc). Le pratiche verranno poi verificate da società di servizi private con cui le banche si accorderanno i cui oneri saranno a carico del Committente. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE: Uno dei quesiti che molti contribuenti si porranno sarà sicuramente la gestione della detrazione connessa all’intervento edilizio. In tale sede occorrerà comprendere bene non solo le procedure e i meccanismi da applicare ma anche le tempistiche delle diverse opzioni. La detrazione rappresenta sicuramente la scelta più economicamente e finanziariamente conve-


Azimut niente (in sostanza il contribuente guadagna un altro 4% lordo annuo considerando lo sconto anticipato del 110% in 5 tranche del 22%), ma richiede un’attenta analisi della propria situazione finanziaria attuale e fiscale futura, tenendo conto del rischio che il credito in eccesso, non potrà essere recuperato in nessun altro modo, ma può essere poi ceduto (anche in parte). Lo sconto in fattura è il più comodo e semplice (ma comporta il coinvolgimento di un fornitore con le capacità finanziarie e fiscali) e permette di vedersi decurtare l’importo della fattura da pagare al fornitore, fino al 100% dell’ammontare da corrispondere. Il fornitore recupererà il contributo mediante credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione a terzi. La cessione del credito rappresenta la scelta più vantaggiosa per chi non avendo un fornitore disponibile a concedere lo sconto in fattura, non ha a disposizione le risorse finanziarie, per eseguire le opere e nemmeno una prospettica capienza fiscale; come già detto comporta una trasformazione della detrazione e il suo trasferimento ad altri soggetti. L’opzione per la cessione o lo sconto può essere esercitata in relazione a ciascun SAL (stato di avanzamento lavori) che non possono essere più di 2 per ciascun intervento e deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento. Nel marasma delle opere è fondamentale per la fruizione del beneficio, il rilascio di asseverazioni da parte di tecnici abilitati che attestino il rispetto di tutti quegli elementi necessari, in materia di congruità delle spese, passaggio di classe energetica, oltre che ai visti di conformità necessari per la fruizione della detrazione. L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o anche per ogni stato delle opere. Lo stato di avanzamento dei lavori, cosiddetto SAL, consente al contribuente la fruizione anticipata del credito per le opere svolte e pagate. In buona sostanza l’accesso al superbonus è consentito a patto che sia stata rilasciata l’asseverazione da parte del tecnico abilitato (timbro). I tecnici abilitati, appartenenti agli ordini di riferimento (es. geometri) dovranno attestare il rispetto delle regole di cui al decreto del MISE, che riporta anche i format per l’asseverazione sia per lavori conclusi che per il SAL. Ai fini delle asseverazioni sulla congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati nel decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 convertito in Legge 90 il 3 agosto 2013. Il superbonus mette quindi al centro delle operazioni i professionisti, i quali dovranno trasmettere le asseverazioni in via telematica, mediante l’invio all’ENEA. Come riportato all’articolo 3 del decreto del MISE, l’asseverazione è compilabile on-line, nel portale informatico dell’ENEA. Il modello dovrà essere poi firmato e timbrato e trasmesso all’ENEA attraverso

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Normativa il sito, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori di riferimento. Le istanze che saranno oggetto di controlli automatizzati da parte dell’ENEA, dovranno essere complete delle ulteriori informazioni, raccolte all’art. 4 del decreto MISE, dalla lettera a) all’ h). Una volta eseguito il controllo e verificata la completezza dell’istanza, l’ENEA rilascerà la ricevuta informatica dell’esito positivo, completa del codice identificativo della domanda. Per quanto concerne le sanzioni, il MISE può irrogarle nella misura da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione risultante infedele (art. 119 comma 14). I soggetti che rilasciano tali attestazioni dovranno inoltre stipulare delle assicurazioni per responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni e agli importi degli interventi e comunque non inferiori ad euro 500.000. Qualora fosse accertata l’infedeltà delle attestazioni, verrebbe fatto decadere il beneficio. Altro passaggio essenziale per l’opzione dello sconto in fattura / cessione del credito, è il rilascio del visto di conformità da un soggetto abilitato (es: dottore commercialista, caf, ecc.), nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. In buona sostanza il soggetto abilitato dovrà provvedere a comunicare all’Agenzia delle Entrate mediante apposito modello, i dati necessari (dati del cedente, tipologia di intervento, dati catastali e dati dei cessionari o fornitori che applicano lo sconto) comprensivi dell’opzione dell’utilizzo del credito (sconto/cessione); su tale modello verrà inoltre apposto il visto di conformità da parte del soggetto abilitato. Al visto si affianca, sempre come snodo essenziale, il certificato che attesta la riqualificazione energetica col “salto di classi/e” o sismica da parte dei tecnici competenti (es: geometri, ingegneri, ecc.). Anche queste spese sono detraibili, come confermato al comma 15 dell’art. 119. Alcuni casi: Villette, appartamenti o condominio? Sono molti i casi che nel corso degli ultimi 2 mesi sono stati trattati in relazione al Super bonus ed in particolare all’accesso alla detrazione congiuntamente al tipo di immobile. Prima di tutto occorre partire dalle caratteristiche dell’edificio per poter capire se si ha la possibilità di ristrutturare la propria casa “a costo zero”.

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3 2020

Normativa

I casi più trattati sono naturalmente quelli relativi alle case monofamiliari, come ad esempio le villette che costituiscono un’unica unità immobiliare e i condomini medio/grandi. Nella prima tipologia, non trattandosi di condominio, il proprietario potrà in autonomia decidere i lavori da effettuare, consultandosi con tecnici e impresa. Nel secondo caso, si dovrà necessariamente passare dall’assemblea condominiale, che dovrà appunto deliberare i lavori che incideranno sulle parti comuni, a meno che nell’immobile non siano presenti appartamenti dotati di impianto termico autonomo e accesso indipendente. In questo caso il proprietario avrebbe la facoltà di svolgere i lavori senza la necessità di passare dall’assemblea. Il Decreto Agosto, in vista delle numerose assemblee che dovranno tenersi ha previsto un quorum deliberativo, facilitato, e pertanto il passaggio della proposta è possibile con la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 dei millesimi. CASO 1: ALLOGGIO IN CONDOMINIO Si parla in questo caso di un edificio composto di più appartamenti con accesso e scala in comune. Nel caso del classico condominio, l’intervento partirà dalle parti comuni e quindi il miglioramento energetico (coibentazione e/o cambio dell’impianto centralizzato) o messa in sicurezza sismica. Sarà necessario il doppio salto di classe energetica, mentre non è necessario il doppio salto di classe sismica. I condomini potranno eseguire dei lavori trainati nelle loro singole unità come ad esempio il cambio di finestre. CASO 2: IMMOBILE NON ABITATIVO È il caso di un negozio, ufficio o locale, inserito in un condominio. In tale caso, se la superficie delle unità residenziali è superiore al 50%, per i lavori su parti comuni hanno il superbonus anche i possessori delle unità non abitative. In tale caso i lavori eseguiti nelle singole unità non residenziali del condominio non hanno mai il 110%. I lavori su immobili non abitativi

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Azimut

indipendenti, non hanno mail il bonus al 110% (ad esempio un capannone). CASO 3: IMMOBILE VINCOLATO È il caso di un edificio collocato in un borgo storico e sottoposto a vincoli. Qualora il Codice dei beni culturali non consenta la possibilità di eseguire dei lavori categorizzati come “trainanti”, il superbonus è previsto anche qualora vengano effettuati esclusivamente lavori, che sono categorizzati come “trainati”, ma con necessità del doppio salto di classe energetica. Il superbonus potrà essere richiesto anche per la sostituzione degli infissi, a patto che ci sia il doppio salto di classe energetica. A memoria d’uomo, non si è mai assistito ad un intervento in misura così largamente agevolativa, tale addirittura da coprire non solo l’intera spesa che sostiene il contribuente, ma addirittura regalargli il 10% in più. Nemmeno ai tempi della “mitica” Cassa del Mezzogiorno, che ricorderanno bene i Geometri di oltre 60 anni di età e che hanno operato sotto San Benedetto del Tronto, abbiamo assistito ad intervento a fondo perduto di tali dimensioni ed importanza. Pertanto ci si deve armare di buona pazienza e non cominciare con le lamentazioni, rivendicazioni e contestazioni in relazione alla gran mole di documenti richiesti per ottenere i benefici. Allo stato il rischio collegato a questo intervento normativo è quello che chiunque voglia ristrutturare qualunque immobile, dalla casa di campagna a quella di montagna e magari tenerle poi ferme in disuso, proprio come avvenne con la Cassa del Mezzogiorno, con lo Stato che erogava contributi a fondo perduto per 70/80%, e chi usufruiva della norma interveniva su immobili che poi non sono stati più utilizzati, e da qui le famosi “cattedrali nel deserto”. Ora che il decreto è stato convertito e le regole definite anche dal MiSE e dall’Agenzia delle Entrate vedremo se sarà effettivamente vera gloria o un ennesimo assalto alla diligenza?


INTERVENTI

Azimut

TONINO CONTI Laureato in Sistemi Informativi Territoriali presso Università IUAV – Venezia. Attualmente Responsabile del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Jesi (Area Tecnica- Settore Assetto e Tutela del Territorio). Referente per la toponomastica della Città di Jesi e gestione del GeoPortale.

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Software GIS libero e servizi OGC come elemento d’unione per garantire la circolarità dei dati tra Pubblica Amministrazione Locale e Professionisti

Questo è il terzo articolo introduttivo all’uso della tecnologia GIS finalizzata al miglioramento dell’interscambio di dati e informazioni tra la PAL (Pubblica Amministrazione Locale) ed il mondo delle professioni tecniche. Nel primo articolo, si è affrontato, anche tramite esempi pratici, quali sono i dati di comune interesse tra PAL e progettisti e quali le problematiche che limitano o impediscono la condivisione di tali dati da parte di entrambi, giungendo alla conclusione che il problema nasce dalle diverse tecnologie utilizzate e dalla mancanza di standard implementativi. Analogamente, nel secondo articolo, si è cercato di illustrare come sopperire ad una delle carenze accennate sopra ricorrendo all’uso di un software GIS desktop (a fruizione gratuita) e strutturando adeguatamente i dati grafici contenuti nei progetti in modo tale da conservare la posizione nello spazio di ognuno degli elementi in essi rappresentati. Il tutto, ovviamente, deve essere fatto nel rispetto dell’esigenza primaria dei progettisti stessi: quella di produrre elaborati contenenti rappresentazioni grafiche idonee a garantire la completa comprensione dell’idea progettuale. In occasione di quest’ultimo articolo vedremo che i software GIS non sono solo desktop, tuttavia questa categoria si presta a rappresentare un importante anello di una catena più complessa di componenti software che costituiscono una IDT o SDI (Infrastruttura Dati Territoriali o Spatial Data Infrastructure). Vedremo l’importanza di ognuno dei componenti di una IDT al fine di condividere informazioni. Vedremo infine come utilizzare QGIS per raggiungere il nostro scopo sfruttando le potenzialità della IDT del Comune di Jesi. I software GIS sono soltanto desktop? La risposta non può essere che negativa. I softwares GIS desktop hanno la loro importanza ma oggi ci sono diversi tipi di sistemi GIS: • i mobile (anche l’app in grado di gestire le tracce per la vostra attività di trekking o le vostre uscite in MTB è un GIS; un gis tematico di tipo mobile); • gli WEB-GIS, in grado di pubblicare e mettere insieme una grande quantità di dati rendendone possibile la fruizione da parte dell’utenza con semplici browser internet; • il sistema di gestione dei descrittori dei dati (metadati); • infine, i GIS desktop installati sui PC, che sono autonomi come funzionamento in quanto hanno una propria capacità elaborativa ma possono a loro volta collegarsi a servizi esposti da WEB-GIS ed a numerosi Databases. SETTEMBRE 2020

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La figura 1 mostra un sistema completo per il trattamento e la diffusione delle informazioni geografiche e considera le componenti di backoffice, i web-gis e la parte di fruizione utente tramite WEB. Illustriamo brevemente i GIS desktop in quan-

La figura 9 mostra un sistema completo per il trattamento la diffusione dellesicuramente informazioni to sonoequelli che vi saranno utili a garantire delle informazioni tra geografiche e considera le componenti di backoffice, gli web-gislaecircolarità la parte di fruizione utente PAL e Professionisti del territorio. tramite WEB. Fino a qualche anno fa erano diffusi prevalenIllustriamo brevemente i GIS desktop in quanto sono quelli che vi saranno sicuramente utili a temente GIS proprietari, sviluppati esclusivagarantire la circolarità delle informazioni tra PAL e Professionisti del territorio. mente da alcune grandi software-houses. I softwares free erano allora ad esclusivo uti-

Fino a qualche anno fa erano diffusi prevalentemente GISlizzo proprietari, sviluppati esclusivamente di università e di istituti di ricercadain alcune grandi software-houses. quanto il loro uso non era affatto user-friendly ma richiedeva conoscenze parI softwares free erano allora ad esclusivo utilizzo di università e di istituti di ricercaeincompetenze quanto il loro ticolari. uso non era affatto user-friendly ma richiedeva conoscenze e competenze particolari. Figura 1: Principali componenti GIS per un'Infrastruttura 2 vengono mostrati alcuni marchi di Nella Dati Territoriali (IDT) mostrati alcuni marchi relativi aNella figura 10 vengono GIS figura proprietari, sicuramente i più diffusi relativi a GIS proprietari, sicuramente i più nel nostro contesto geografico, che vi sarà sicuramente capitato di utilizzare oppure soltanto di diffusi nel nostro contesto geografico, che vi sarà sicuramente capitato di utilizzare oppure soltanto di sentirneparlare. parlare. sentirne

Figura 10: Principali sw GIS desktop proprietari più diffusi in Italia Figura 2: Principali sw GIS desktop proprietari più diffusi in Italia Questi desktop “general purpose”, e soddisfano la maggior delleparte esigenze un’utenzadidi Questisono sonoGISGIS desktop “general purpose”, e soddisfano la parte maggior dellediesigenze medio livello. Tuttavia, per ognuno di essi esistono verticalizzazioni per ogni particolare esigenza applicaun’utenza di medio livello. Tuttavia, per ognuno di essi esistono verticalizzazioni per ogni tiva. I GIS free sono generalmente open source, e quindi, insieme al software è disponibile anche il codice particolare applicativa. sorgente cheesigenza utenti esperti possono modificare ed adattare alle proprie esigenze applicative.

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I GIS free 2020 sono SETTEMBRE

generalmente open source, e quindi, insieme al software è disponibile anche il codice sorgente che utenti esperti possono modificare ed adattare alle proprie esigenze applicative.


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Figura 11: Alcuni software GIS free La Figura 11 mostra alcuni softwares free che possono essere scaricati liberamente dalla rete ed utilizzati. In questo contesto soffermereno la nostra attenzione su QGIS che rappresenta il software 3: applicativi GISfree Open source Figura 11:Alcuni Alcuni software GIS GISFigura open source, ad oggi più diffuso al mondo (https://www.qgis.org/it/site/forusers/download.html). QGIS mantenuto da una comunità di free sviluppatori che essere pubblicano una liberamente nuova versione mesi La èFigura 3 mostra alcuni softwares che possono scaricati dallaogni rete4ed utilizzati. La Figura 11 mostra alcuni softwares free che possono essere scaricati liberamente dalla ed contesto la nostra attenzione sula QGIS che rappresenta il software GIS open source, circaInequesto una Long Timesoffermeremo Release (LTR) ogni anno secondo roadmap del progetto. L'interfaccia è rete utilizzati. In questo contesto soffermereno la nostra attenzione su QGIS che rappresenta il software ad oggi più diffuso al mondo (https://www.qgis.org/it/site/forusers/download.html). tradotta in 48 lingue. GIS open source, ad più diffuso mondo (https://www.qgis.org/it/site/forusers/download.html). QGIS è mantenuto da oggi una comunità di al sviluppatori che pubblicano una nuova versione ogni 4 mesi circa e una Long Time Release (LTR) ogni anno secondo la progetto. L'interfaccia tradotta in 48 QGIS è mantenuto da unaun comunità di sviluppatori che una nuova versioneè ogni 4 mesi Questo software ha raggiunto buon livello di stabilitàroadmap e lapubblicano suadel interfaccia è abbastanza lingue. circa e una LongaTime (LTR)largamente ogni anno secondo amichevole e simile moltiRelease altri software diffusi. la roadmap del progetto. L'interfaccia è Questo software ha raggiunto un buon livello di stabilità e la sua interfaccia è abbastanza amichevole e tradotta in 48altri lingue. simile a molti largamente diffusi. QGIS, come già detto software in generale per tutti i GIS, è un ambiente d’integrazione tra differenti fonti QGIS, come già detto in generale per tutti i GIS, è un ambiente d’integrazione tra differenti fonti informaQuesto software ha raggiunto buon livello stabilità e laraster, sua è abbastanza informative, anche diversificate traun loro: vettoriali cad, vettoriali, gis, interfaccia raster, tabellari etc. tive, anche diversificate tra loro: vettoriali cad, di vettoriali, gis, tabellari etc. amichevole e simile a molti altri software largamente diffusi. QGIS, come già detto in generale per tutti i GIS, è un ambiente d’integrazione tra differenti fonti informative, anche diversificate tra loro: vettoriali cad, vettoriali, gis, raster, tabellari etc.

Figura 12: 4: Fonti Figura Fontiinformative informativedidiinput inputeeloro lororappresentazione rappresentazionenello nellostesso stessospazio spaziomappa. mappa. Come mostrato in figura 4, nella fase della scelta dei dati di input è possibile scegliere tra le molte fonti informative disponibili e tra i molti formati dei dati, per poter elaborare un progetto che tenga conto di tutte le informazioni utili a svolgere le analisi spaziali necessarie al nostro scopo.

Figura 12: Fonti informative di input e loro rappresentazione nello stesso spazio mappa.

Nella fase di caricamento di uno stesso dataset è inoltre possibile filtrare un sottoinsieme ignorando gli altri dello stesso per vedere soltanto gli oggetti aventi determinate caratteristiche, ignorando gli altri. SETTEMBRE 2020

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Non ci dilungheremo qui sulle potenzialità di QGIS, che sono molte e che non potremmo comunque trattare in questo contesto, cercheremo tuttavia di mostrare come il software può essere utilizzato per garantire la fruizione dei web-services cartografici a standard OGC che rappresenta l’aspetto sicuramente più utile ai professionisti del territorio. Per soddisfare ogni necessità di approfondimento su QGIS è disponibile un’ampia documentazione ed un manuale completo a questo url: https://docs.qgis.org/3.4/it/docs/index.html . Chi è OGC e cosa sono i servizi? Open Geospatial Consortium (OGC) è un’organizzazione internazionale no-profit, basata sul consenso volontario, si occupa di definire specifiche tecniche per i servizi geospaziali e di localizzazione (location based). È formato da oltre 280 membri (governi, industria privata, università) ed ha l’biettivo di sviluppare ed implementare standard per il contenuto, i servizi e l'interscambio di dati geografici (GIS). I servizi sono "aperti ed estensibili" e le specifiche definite da OGC sono pubbliche (PAS) e disponibili gratuitamente. Ci sono oltre 30 standard gestiti da OGC, tra i quali: • WMS - Web Map Service (restituzione in forma di immagine); • WFS - Web Feature Service (restituzione in forma vettoriale); • WCS - Web Coverage Service; • GML - Geography Markup Language; • CAT - Catalog Service; • CT - Coordinate Transformation • ... tanti altri... Per il nostro scopo prenderemo in considerazione i servizi WMS e WFS (quelli evidenziati in giallo). Cosa sono gli web services cartografici (o servizi web cartografici)? La possibilità di utilizzare servizi OGC da un browser WEB, o meglio, tramite QGIS o tramite un idoneo CAD o BIM, permette di avere nel proprio ambiente di lavoro dati che risiedono su server di soggetti terzi che sono titolari di quella specifica informazione. In particolare; i servizi WMS (servizi di mappa) restituiscono mappe in formato immagine; i servizi WFS restituiscono dati in formato vettoriali GIS (si pensi, p.e., ad una zona di piano regolatore con tutte le informazioni associate alla stessa). Vorremmo spiegare come fare per utilizzare tali servizi da QGIS ma lo spazio a disposizione non ce lo consente. La cosa è abbastanza semplice e nel manuale di QGIS potete trovare tutte le indicazioni. Inoltre, sul sito del Comune di Jesi, alla pagina https:// www.comune.jesi.an.it/articoli/Fruizione-dei-dati-territoriali-cartografia-ed-altro-utilizzando-Servizi-Webweb-services-cartografici-a-standardsOGC-Open-Geospatial-Consortium./ potete trovare gli URL tramite i quali è possibile fruire dei servizi messi a disposizione dal SIT comunale ed un videotutorial su come fare per connettersi ad altri servizi di soggetti terzi.

Figura13: 5:Esempio Esempio mappa che utilizza, varidati layers, Figura di di mappa qgis qgis che utilizza, su vari su layers, provenienti da fonti da informative diverse dati provenienti fonti informative diverse

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Vorremmo spiegare SETTEMBRE 2020 come fare per utilizzare tali servizi da QGIS ma lo spazio a disposizione non ce lo consente.


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Quali vantaggi dall’uso dei servizi OGC? I vantaggi nell’uso dei servisi OGC sono numerosi. Elenchiamo qui soltanto i principali: • Permettono di scambiare dati svincolandoci dai formati proprietari; • In abbinamento con i GeoDataBase 4D, permettono di mantenere la storicità del dato; • Permettono di gestire l’evoluzione di un fenomeno senza duplicare le informazioni non variate; • Consentono di poter fruire simultaneamente di tante fonti informative; • Permettono di risalire con certezza ad una specifica situazione valida ad una certa data. Si tratta di un altro modo di fruire dei dati che i professionisti utilizzano quotidianamente nel proprio lavoro: un modo sicuramente più efficiente, più pratico ed in grado di fornire maggiore certezza sulla correttezIn m za delle informazioni disponibili. Non si può tuttavia fare a meno di rilevare che la maggioranza degli applicativi CAD/BIM che i professionisti oppor utilizzano non sono in grado di utilizzare tali servizi. Non si tratta ovviamente di limite tecnologici dovuti applic alla mancanza di conoscenza o capacità del produttore, ma ciò è dovuto principalmente alle scelte comIn merito alle immagini mostrate a fianco è merciali delle singole software houses che normalmente rendono disponibili tali funzionalità ai prodotti di serviz opportuno precisare che sono tratte da un fascia più alta e quindi più costosi.

applicativo CAD in grado di utilizzare lai fon Un esempio: il PRG di Jesi servizi OGG. Le scritte rosse mostrano infatti  L’esempio seguente vuole mostrare come l’uso dei servizi, inlaabbinamento con l’implementazione di undel PRGdato: fonte informativa di provenienza tramite un GeoDatabase 4D permette all’utenza di avere garanzia sull’aggiornamento dei dati. l’immaginedi di sfondo (georiferita) è  Si consideri una variante al PRG di piccola entità che prevede il frazionamento un’area omogenea per tratta da un servizio WMS; l’inserimento all’interno della stessa di un’altra area con diversa destinazione d'uso. La gestione di questo evento, attraverso un GeoDatabase in grado quarta dimensione (il tem dii gestire vettorilaGIS (neri) delle aree omogenee po), permette di avere tutti i vantaggi elencati precedentemente. da un servizio WFS;

Alla l’area omogenea evidenziata inè Alla data talle 0 In merito immagini mostrate a fiancorosso rosso è ancora integra e la variante non ha opportuno precisare che sono tratte da prodo un

prodotto effetti. applicativo CAD in grado di utilizzare i servizi OGG. Le scritte rosse mostrano infatti Alla d di cui sopra genera Alla datainformativa t1 l’area omogenea la fonte di provenienza del dato: la nas la nascita di tre nuove in quanto un nuovo  l’immagine di aree sfondo (georiferita) è poligo poligonotratta va da a un dividere in tre parti quello servizio WMS; esiste esistente: due mantengono invariata propria  i vettori GIS (neri) delle aree laomogenee zona mentre nuova area si inserisce al centro. zona m da unlaservizio WFS;

In questo caso, si lavora a livello di attributiin In merito alledata immagini mostrate a fianco è opportuomogenea evidenziata Alla t0 l’area In qu associati alle geometrie in ambiente GIS, no precisare che sono tratte da un applicativo CAD rosso è ancora integra e la variante non associ ha in grado di utilizzare i servizi OGG.i Lecampi scritte rosse settando correttamente data e le prodotto effetti. mostrano infatti ladifonte informativa provenienza settan codifiche origine e didi fine dei poligoni del dato: codifi (codici relativi alle motivazioni). omogenea di cuidasopra Alla data t1 l’area • l’immagine di sfondo (georiferita) è tratta un genera (codic servizio WMS; di tre nuove aree in quanto un nuovo la nascita viene ipotizzata una nuova Alla data t • i vettori GIS (neri) aree omogenee un poligono va 2 delle a dividere in tre daparti quello servizio WFS; suddivisione, così come quella precedente, ma esistente: due mantengono invariata la propria Alla Alla che datainteressa t0 l’area omogenea evidenziata in rosso è questa volta un’area adiacente. zona mentre la nuova area si inserisce al centro. ancora integra e la variante non ha prodotto effetti. suddiv

Figura 6: dell’evoluzione dello zoning Figura 14:Gestione Gestione dell’evoluzione dello di un PRGdicon 4D zoning unGeoDatabase PRG con GeoDatabase 4D

Le cose da fare sono le stesse del caso che in si disegnano nuovi Alla precedente: dataquesto t1 l’areacaso, omogenea di cui sopra genera di lai attributi In si lavora a soltanto livello Le c nascita di tre nuove in quanto un nuovo poligo-del layer poligoni e alle si aree aggiornano gliin attributi associati geometrie ambiente GIS, no vaGIS. a dividere in tre parti quello esistente: due mansettando correttamente i campi data e prece le

tengono invariata la propria zona mentre la nuova Figura 14: Gestione dell’evoluzione dellodei poligoni poligo codifiche di origine e di fine area si inserisce al centro. In questo caso, si lavora a livello di attributi associati alle geometrie in PRG ambiente GIS, settando correttamente i (codici relativi alle motivazioni). zoning di un con GeoDatabase 4D GIS. campi data e le codifiche di origine e di fine dei poligoni (codici relativi agli atti amministrativi che legittimano tale variazione). Alla data t2 viene ipotizzata una nuova Alla data t2 viene ipotizzata una nuova suddivisione, così come quella precedente, ma che interessa questa volta suddivisione, così come quella precedente, ma un’area adiacente. che interessa questa un’area adiacente. Le cose da fare sono le stesse del caso precedente: si disegnano soltanto i nuovi poligoni e sivolta aggiornano gli attributi del layer GIS. Le cose da fare sono le stesse del caso

Figura 14: Gestione dell’evoluzione dello zoning di un PRG con GeoDatabase 4D

precedente: si disegnano soltanto i nuovi SETTEMBRE 2020 19 poligoni e si aggiornano gli attributi del layer GIS.


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La mappa che il sistema genera ed espone tramite i servizi OGC, sia agli uffici interni, che su WE

La mappa che il sistema genera automaticamente ed espone tramite i servizi OGC, sia agli uffici interni, che quella derivata da un relativi PRG: soltanto suè WEB, è quella derivata dasottoinsieme un sottoinsiemedidipoligoni poligoni relativi al al PRG: soltanto quelliquelli validi! validi!

Tali poligoni, tramite le funzionalità Tali poligoni, tramite le funzionalità di tematizzatematizzazione automatica, tipica di un G zione vengono automatica, tipica di un GIS, vengono “vesti-automati “vestiti” , in modo del tutto ti”, incon modo del tutto automatico con colori, tipo diverse colori, tipo di tratto e campiture di tratto e campiture diverse, a seconda del tipo di seconda del tipo di zona, in modo del tu zona, in modo del tutto automatico. automatico.

Uno dei vantaggi non irrilevanti nell’uso di un GeoDb dei vantaggi non irrilevanti nell’uso di 4D è Uno rappresentato dall’occupazione di memoria GeoDbper 4Dle èdue rappresentato dall’occupazione nel sistema: varianti appena viste abbiamomemoria disegnato nel 6 nuovi poligoni aggiunti ai sistema: perche le due varianti appe 4.000viste del PRG di Jesi diventano 4.006. abbiamo disegnato 6 nuovi poligoni c Se avessimo duplicato i dati per tenere delle coaggiunti ai 4.000 del PRG di Jesi diventa pie storiche del Db avremmo avuto invece 12.006 4.006 . poligoni.

Figura7:15: Fruizione da parte dell'utenza Figura Fruizione da parte dell'utenza esterna esterna dei dei dati gestiti internamente tramit GeoDb4D dati gestiti internamente tramit GeoDb4D

Se avessimo duplicato i dati per tenere de copie storiche del Db avremmo avuto inve 12.006 poligoni.

L’anello mancante della catena Spero che il lettore sia d’accordo con quanto detto sinora in merito al fatto che la condivisione delle informazioni tramite i servizi OGC rappresentino un vantaggio sia per il professionista che per la PAL.

L’anello mancante della catena

Spero che il lettore sia d’accordo con quanto detto sinora in merito al fatto che la condivisione de informazioni tramite i servizi OGC rappresenti un vantaggio sia per il professionista che per la PA In figura 16 vengono schematizzati i flussi nelle due direzioni:  Il professionista produce il proprio progetto utilizzando dati aggiornati dalla PAL; Figura Flussi informativi bidirezionali traprogetti PAL e Professionisti Figura Flussi informativi bidirezionali tradai PAL e Professionisti  8:16: La PAL aggiorna i propri dati pervenuti dai professionisti. Il sistema potrebbe avere così un elevato grado di efficienza, tuttavia si presentano due principali

In figura 16 vengono schematizzati i flussi nelle due direzioni: carenze: • Il professionista produce il proprio progetto utilizzando dati aggiornati dalla PAL;  PAL la aggiorna difficoltà da parte professionisti di leggere i dati aggiornati dalla P ALprofessionisti. (lettera A di • La i propri dati dei tramite le informazioni contenute nei progetti pervenuti dai

figura 16); Il sistema avere così undella elevato grado di efficienza, si presentano dueleprincipali carenze:  lapotrebbe difficoltà da parte PAL di importare in tuttavia modo automatico tutte informazioni che • la difficoltà da parte dei professionisti di leggere i dati aggiornati dalla PAL (lettera A di figura 8); provengono dai progetti (lettera B di figura 16). • la difficoltà da parte della PAL di importare in modo automatico tutte le informazioni che provengono dai progetti (lettera B di figura 8).

Nel caso “B”, il problema può essere a sua volta scomposto in due: che riguarda condivisione didue: modelli comuni aventi diversi gradi di • uno Nel caso “B”, il problema puòla essere a sua voltasemantica scomposto in dettaglio, in grado cioè di rispondere a diversificate • uno che riguarda la condivisione semantica di modelli comuniesigenze; aventi diversi gradi di dettaglio, in grado •cioèuno di rispondere a diversificate che riguarda invece le esigenze; motodologie utilizzate per la progettazione e la produzione degli • uno eleborati che riguarda invece le motodologie utilizzate per la progettazione e la produzione degli elaborati progettuali. progettuali.

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Pe il primo “sottoproblema” si rimanda a quanto si dirà oltre, nelle conclusioni di questo articolo. Il secondo invece, può essere risolto adottando alcuni accorgimenti e cioè utilizzando correttamente alcune tecniche SETTEMBRE 2020 di progettazione tramite idonei strumenti tecnologici. Occorre una progettazione contestualizzata, fatta con l’utilizzo di modelli, che parta da dati che la


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Per il primo “sottoproblema” si rimanda a quanto si dirà oltre, nelle conclusioni di questo articolo. Il secondo invece, può essere risolto adottando alcuni accorgimenti e cioè utilizzando correttamente alcune tecniche di progettazione tramite idonei strumenti tecnologici. Occorre una progettazione contestualizzata, fatta con l’utilizzo di modelli, che parta da dati che la PAL mette a disposizione (meglio Figura 17: Modellazione e modalità di implementazione proposta per soddisfare l'esigenza "B" Figura 9: Modellazione e modalità di implementazione proposta per se tramite servizi web). Nel caso “A” invece, il problema assume un carattere prettamente tecnologico ed è sicuramente più Il processo illustrato in figura 9 mosoddisfare l'esigenza "B" semplice da risolvere. stra come un progetto BIM, che si In attesa che i produttori di sw CAD/BIM si rendano conto dell’utilità per i professionisti di spinge anche al dettaglio degli arredi interni, inquadrato geograficamente in modo corretto nella modellazione del utilizzare fonti informative esterne, come i servizi OGC, si potrebbe ovviare a questa limitazione territorio (fornita PAL), grado dinon restituire, elementi naturali, facendo svolgere ad un dalla software comeinQGIS, che ha nessun orografia, costo per i professionisti, il ruolo reti tecnologiche, aspetti normativi di integratore tra appunto i due principali coinvolti in questo processo. etc. diventa unosoggetti strumento efficiente ed efficace, rispondente alle logiche del “geodesign”, di cui si è accennato nel primo dei tre webinars (continuum territoriale, continuum temporale, multiscala, multidisciplinarità Tuttavia, l’obiettivo da raggiungere dovrebbe essere la disponibilità di queste tecnologie all’interno etc.). del proprio strumento di lavoro. In questo, i professionisti possono far sentire il loro peso nella fase di scelta dei softwares, privilegiando cioè soluzioni commerciali che offrono in modo integrato la Nel casodi“A” invece, il problema assume un carattere possibilità utilizzare tali tecnologie (spesso tali soluzioni non sono piùprettamente costose rispetto tecnologico ad altre).

ed è sicuramente più semplice da risolvere. Conclusione In attesa che i produttori di sw CAD/BIM si rendano conto dell’utilità per i professionisti di utilizzare fonti informative esterne, come i servizi OGC, si potrebbe ovviare a questa limitazione facendo svolgere ad un software come AMFM GIS Italia ed il Comune di Jesi hanno ritenuto importante promuovere la serie di webinar di QGIS, nonpoc’anzi ha nessun per i professionisti, il ruolo integratoresono tra i due principali soggetti coinvolti in cui si è che parlato dopo costo aver constatato che i servizi OGC oggi di a disposizione ampiamente sotto utilizzati. questo processo. Considerato che i servizi OGC, sono oggi utilizzati prevalentemente in ambiente GIS e pochissimo Tuttavia, l’obiettivo da raggiungere dovrebbe essere la disponibilità di queste tecnologie all’interno del proprio nell’ambiente CAD, usato invece dai professionisti, abbiamo ritenuto necessario fornire, per chi non strumento di lavoro. In questo,dii base professionisti possono far free sentire loroche peso nella fase di scelta dei softwares, conoscesse i GIS, alcune informazioni sull’uso di uno strumento come ilQGIS potrebbe diventare per i professionisti lo strumento di consultazione dei dati della Pubblica privilegiando cioè soluzioni commerciali che offrono in modo integrato la possibilità di utilizzare tali tecnologie Amministrazione Locale. Poichè, come ribadito più volte, il GIS è per sua natura un integratore di (spesso tali soluzioni non sono più costose rispetto ad altre). informazioni, potrebbe diventare per il professionista un collettore in grado di mettere insieme, da un lato i dati che la PAL fornisce tramite servizi (web services cartografici) e dall’altro il proprio progetto in fase di sviluppo (modellato coerentemente) per poterne analizzare compatibilità e Conclusione conflitti con il contesto.

AMFM GIS Italia ed il Comune di Jesi hanno ritenuto importante promuovere la serie di webinar di cui si è parlato poc’anzi dopo aver constatato che i servizi OGC oggi a disposizione sono ampiamente sotto utilizzati. Considerato che i servizi OGC, sono oggi utilizzati prevalentemente in ambiente GIS e pochissimo nell’ambiente CAD, usato invece dai professionisti, abbiamo ritenuto necessario fornire, per chi non conoscesse i GIS, alcune informazioni di base sull’uso di uno strumento free come QGIS che potrebbe diventare per i professionisti lo strumento di consultazione dei dati della Pubblica Amministrazione Locale. Come più volte ribadito, il GIS è per sua natura un "integratore" di informazioni e potrebbe diventare per il professionista un collettore in grado di mettere insieme i dati che la PAL fornisce tramite servizi (web services cartografici) ed il proprio progetto in fase di sviluppo (modellato coerentemente) per poterne analizzare compatibilità e conflitti con il contesto.Per quando riguarda invece la carenza contrassegnata con la lettera “B” in figura 8, auspichiamo che, in attesa di un’opera di standardizzazione per i dati CAD/BIM da parte di soggetti titolati a farlo, si possa giungere, almeno a livello di comunità locale, alla condivisione di un modello sperimentale per le progettazioni. Considerato che questa esigenza potrebbe essere comune a tutte le PAL (principalmente Comuni) e che ognuna di queste potrebbe cercare di risolvere a proprio modo adottando una soluzione personalizzata, al fine di non complicare il lavoro ai professionisti, sarebbe opportuno avviare quanto prima un tavolo su questo tema. L’Associazione AMFM Gis Italia, per voce del presidente pro tempore Prof. Monica Lucia Sebillo, si è detta disponibile a promuovere con un gruppo di lavoro interno all’associazione questo argomento anche tramite il coinvolgimento del mondo delle professioni tecniche. Poiché la disponibilità di dati forniti come servizi, gioca un ruolo di facilitatore su questo specifico aspetto, il SIT del Comune di Jesi, ha già pubblicato nel proprio sito istituzionale, sezione open-geo-data, alcuni tutorial su come utilizzare i servizi OGC. Sono in fase di pubblicazione videotutorial su questo tema e verrà consentito il download di un progetto QGIS in cui sono già configurate tutte le connessioni ai principali servizi OGC disponibili sia a livello locale che nazionale. SETTEMBRE 2020

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Sei eventi online. Edifici e strutture di legno Durante l'emergenza sanitaria siamo stati costretti a rimanere a casa ed a limitare al massimo i nostri spostamenti. Di conseguenza tutte le occasioni per potersi confrontare ed incontrarsi dal vivo sono state notevolmente ridotte se non azzerate. Fortunatamente la tecnologia ci ha permesso di trovare soluzioni alternative per poterci incontrare. L'idea di realizzare questi sei eventi online è partita dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Ancona che ha pensato a noi come azienda per raccontare cosa significa costruire in legno. Dopo i primi confronti abbiamo deciso di strutturare un calendario di sei appuntamenti per i mesi di giugno/luglio e cercare di sviscerare una tematica complessa come quella delle costruzioni in legno. Il pubblico era formato principalmente da geometri, ai quali si è cercato di offrire una visione a 360 gradi sui vari aspetti. I webinar, della durata di circa due ore ciascuno, sono stati condotti dal Dott. Ing. Roberto Mosca, Tecnologo del legno dell’ufficio tecnico Subissati, che si occupa da oltre vent'anni, all’interno dell’azienda, di progettazione di strutture ed edifici di legno. Siamo partiti dalle origini e nel primo appuntamento abbiamo fatto un excursus su tutto il materiale legno mostrando come questo è stato per l’uomo uno dei primi, se non addirittura il primo, materiale da costruzione. Abbiamo approfondito quindi le varie specie legnose e le loro caratteristiche e le varie tipologie costruttive.

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Nel secondo webinar invece siamo entrati nel vivo del discorso parlando di qualcosa che a noi come azienda sta molto a cuore: la durabilità delle strutture in legno. Per durabilità si intende la capacità della costruzione di mantenere i livelli prestazionali per i quali è stata progettata, tenuto conto delle caratteristiche ambientali in cui si trova e del livello previsto di manutenzione. Purtroppo abbiamo notato che questo concetto nel tempo ha perduto di interesse da parte dei progettisti che presi dall’ entusiasmo e dalla troppa voglia di costruire (a volte anche dalla scarsa conoscenza dei materiali) si sono dimenticati che tutti i materiali richiedono attenzione e che non perdonano chi li usa in maniera impropria. Con il tempo, infatti, le strutture progettate e realizzate con superficialità mostrano le loro carenze progettuali in tema di durabilità, specie in condizioni climatiche avverse. Abbiamo cercato di far comprendere che il legno è un materiale di origine organica ed i fenomeni degradativi a suo carico possono essere molteplici. Una corretta progettazione tende a limitare al minimo l’impiego di prodotti preservanti e pertanto conoscere e prevenire il rischio di attacco biologico è più corretto ed economico che riparare i danni (spesso ignorati e sottovalutati). Nel terzo incontro abbiamo affrontato tutta la parte normativa (normative e direttive europee) che hanno l’obiettivo di assicurare all’utente finale che i prodotti immessi sul mercato siano costruiti e/o realizzati in modo che l’opera nella quale sono integrati


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rispetti alcuni requisiti ritenuti essenziali per la sicurezza, la salute e altre esigenze di ordine collettivo dell’utenza. Ma alla fine quali sono i vantaggi di possedere una casa in legno per il cliente finale? Nel quarto incontro abbiamo spiegato come e perché un'abitazione in legno è altamente sostenibile ed in linea con le disposizioni del protocollo di Kyoto ed altri protocolli di carattere internazionale. Una casa in legno è inoltre più sicura dal punto di vista sismico, soffre in misura minore rispetto ad altre

tipologie costruttive, come ad es. muratura e C.A., in quanto le masse strutturali e quindi le sollecitazioni sono notevolmente ridotte. Proprio al rischio sismico è stato dedicato interamente il quinto incontro. Abbiamo spiegato come "funziona" un terremoto e come la sua forza distruttrice agisce sulle strutture in legno. Per difendersi da questi fenomeni purtroppo non è sufficiente avere una casa in legno per sentirsi al sicuro.

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Quello che sfugge a tutti è che una struttura in legno deve essere ben calcolata, ben concepita e ben installata per garantire l’affidabilità strutturale. Nel sesto ed ultimo appuntamento abbiamo affrontato il tema dell'utilizzo del legno per gli edifici pubblici e della resistenza al fuoco da parte delle strutture in legno. Il legno, nella sua duttilità, può essere impiegato in molteplici modi e l'unico limite è la fantasia del progettista.

Soprattutto in questi ultimi tempi molte strutture pubbliche sono realizzate con questo materiale e nel futuro verrà sempre più utilizzato. Abbiamo concluso l'intervento con una serie di immagini di edifici pubblici che abbiamo realizzato nel corso degli anni (scuole, palestre, edifici di culto, ponti ecc.).

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Abbiamo utilizzato principalmente slide per spiegare i suoi contenuti, ma anche dei video realizzati ad hoc ed anche qualche materiale presente sul web. In questo tipo di situazioni è importante cercare di tenere l'attenzione alta e variare il più possibile. Ad ogni incontro hanno partecipato circa un centinaio di professionisti ed è stato per noi sorprendente vedere quanto interesse ci sia nelle costruzioni in legno. Eventi come questi sono necessari per dare un'idea, accendere un'intuizione e magari chiarire qualche aspetto di un tipo di costruzione ancora non così diffusa in Italia. Numerosi sono stati i messaggi di ringraziamento da parte dei tecnici e questo ci ha fatto molto piacere e ci ha fatto capire che stiamo facendo bene. Ringraziamo molto ancora il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Ancona per averci coinvolto nel progetto e per averci dato l'opportunità di parlare ad una platea così ampia seppur "virtuale". Se siete curiosi vi consigliamo di controllare la nostra pagina youtube perché nelle prossime settimane pubblicheremo alcuni estratti o gli interventi integrali dei vari webinar.


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Le novità in materia edilizia del Decreto Semplificazione: semplificazione o rivoluzione? Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/09/2020 n. 120 Landino Ciccarelli Anche stavolta gli incentivi economici hanno portato ad importanti modifiche del Testo Unico in materia Edilizia (TUE), ovvero il DPR n. 380 del lontano 6 giugno 2001. Nel corso di quasi un ventennio il TUE è stato oggetto di continue attenzioni da parte del legislatore, il più delle volte rintracciabili in provvedimenti di natura fiscale, a riprova dell’importanza economica dell’attività edilizia. Ora è la volta del famoso “bonus 110%” a conformare la normativa edilizia a quella fiscale, con notevoli ricadute pratiche. Questa operazione, veicolata come semplificazione, in realtà si configura più come una radicale rivisitazione della normativa dove l’innovazione di primo impatto è costituita dal passaggio da un approccio sostanzialmente “conservativo” ad uno “sostitutivo”, nella nuova situazione per usufruire di deroghe e incentivi si deve demolire e ricostruire il fabbricato. La “rigenerazione urbana” compare più volte nel decreto e in particolare nella nuova definizione di ristrutturazione edilizia, nel permesso di costruire in deroga, nella riduzione del contributo di costruzione e negli usi temporanei ammissibili in deroga allo strumento urbanistico. Come si vede, pur di attivare processi di rigenerazione urbana si agisce su più fronti: si spinge la definizione di ristrutturazione fino alla realizzazione di un nuovo edificio, si ipotizza il rilascio di un permesso in deroga allo strumento urbanistico individuando nella rigenerazione l’interesse pubblico, si riduce fortemente il contributo di costruzione e si introduce persino la possibilità di autorizzare usi temporanei non previsti dallo strumento urbanistico. Ma cos’è la rigenerazione urbana? Anche se ne possiamo ipotizzare il significato, non troviamo la corrispondente definizione nella normativa, come invece avviene per tutti gli altri interventi edilizi (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risa-

namento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica). In attesa che venga colmato questo vuoto possiamo ipotizzare che si tratti di una sorta di ristrutturazione urbanistica intesa come un insieme di azioni volte al recupero e alla riqualificazione di uno spazio urbano tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale, con miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale. È fortemente auspicabile dotare il TUE anche di questa definizione perché sappiamo bene che l’interpretabilità della norma spesso ne paralizza o limita l’applicazione, di fatto vanificando l’innovazione. In sostanza il decreto si pone l’obiettivo di spingere al massimo il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente attraverso modifiche, deroghe e incentivi. Queste tre parole danno il senso dell’operazione, nel senso che non si è operata una riscrittura organica del testo unico, ma una serie di rattoppi su un vestito vecchio già tante volte rattoppato, del quale si intravede solamente la struttura originaria. Assistiamo in questi giorni ad un cittadino che vede un forte messaggio mediatico di semplificazione e di incentivi fiscali e dall’altro gli operatori che, passata una prima fase di esclusiva attenzione fiscale, ora cominciano a fare i conti con quella tecnica, per la verità ora di non facile lettura. Detto questo, al fine di fornire risposte all’utenza alla luce del mutato quadro normativo, sia come professionisti privati che come pubblica amministrazione, passiamo ad esaminare le principali modifiche al TUE operate dal decreto semplificazione, preso atto che la demolizione e ricostruzione di un edificio è quasi sempre condizione per l’applicazione delle deroghe ed incentivi previsti. SETTEMBRE 2020

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Nell’art. 2 bis, al comma 1 ter si deroga ai limiti di distanza tra fabbricati nel caso di sopraelevazione dell’edificio ricostruito sul limite del preesistente profilo perimetrale esterno del vecchio edificio, attuando pertanto una densificazione in altezza, entro i limiti di quella massima ammessa, anche nel caso di fronteggiamento con altri fabbricati. Nell’art. 3, relativo alla definizione degli interventi edilizi, troviamo due modifiche, di cui una relativa alla Manutenzione Straordinaria (MS) con conseguenze pratiche alquanto modeste e l’altra, decisamente più rilevante, sulla Ristrutturazione Edilizia (RE). Sulla MS viene introdotta la variazione di destinazione d’uso, purché non comportante incremento del carico urbanistico, e la modifica dei prospetti solo se finalizzata all’agibilità ed accessibilità dell’edificio e senza pregiudizio per il decoro dello stesso. Per ciò che riguarda invece la ristrutturazione edilizia è stato fatto un grande salto in avanti, ricomprendendo in questo intervento anche incrementi volumetrici e modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche… quindi tutto! In sostanza qualsiasi intervento di demolizione ricostruzione di un edificio esistente viene classificato come RE, fatta eccezione per gli immobili sottoposti a tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e di quelli ubicati nelle zone A (centri storici e zone a questi assimilabili). Questa modifica sgombra il campo dalle tante problematiche sorte in passato, soprattutto a livello fiscale, dove gli incrementi volumetrici e di sagoma venivano ricondotti alla nuova costruzione. Naturalmente gli ampliamenti devono rientrare nelle previsioni dello strumento urbanistico, mentre per il rispetto delle distanze sugli ampliamenti di sagoma valgono le considerazioni sopra svolte nell’esame dell’articolo 2 bis. In sostanza la nuova definizione di RE impatta più a livello fiscale che sostanziale, considerato che sotto il profilo tecnico qualsiasi ampliamento deve rispettare le previsioni di PRG. Problemi potrebbero sorgere, a seguito della continua modifica della definizione della RE, in fase di appli-

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cazione dei vari strumenti urbanistici o di provvedimenti legislativi, specialmente quelli più datati, dove la ristrutturazione edilizia figura fra gli interventi ammessi senza una specifica definizione. Nel caso della modifica all’art. 3 risulta evidente il limite costituito dall’operare con numerose modifiche puntuali senza una riscrittura organica dell’intero testo: l’ampliamento di sagoma, oggi inserito nella RE, figura anche nella definizione della nuova costruzione, non oggetto di modifica, con la conseguenza che non risulta chiaro a quale dei due interventi ricondurre questa modifica, cosa non di poco conto! A questo proposito si potrebbe azzardare la seguente interpretazione: l’ampliamento di sagoma conseguente ad una demolizione e ricostruzione è una RE mentre nel caso di semplice aggiunta ad un edificio esistente è una nuova costruzione. È solo una ipotesi. Nelle aree sottoposte a tutela e nelle zone A la demolizione e ricostruzione rientra nella RE solo con ricostruzione totalmente fedele, problema da affrontare con singoli piani di recupero. L’art. 6, relativo all’attività edilizia libera, è stato innovato con l’introduzione delle opere stagionali e con l’aumento a 180 giorni (dai 90 precedenti) del limite delle opere temporanee. Sono novità abbastanza importanti, giova però ribadire che queste attività sono libere solo dal titolo abilitativo edilizio e sono fatte salve tutte le pertinenti norme di carattere edilizio ed urbanistico. Nell’art. 9 bis, comma 1 bis, si affronta la spinosa questione dello stato legittimo di un immobile con la possibilità di far riferimento al titolo che ha legittimato l’ultimo intervento edilizio nonché alle informazioni catastali di primo impianto e ad altri documenti probatori, estendendo tali possibilità ai casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale sussista un principio di prova… in pratica quando non si trova più la pratica edilizia! Questo dello stato legittimo di un edificio merita un approfondimento ed è all’origine della problematica questione dell’accesso agli atti. Nell’art. 10, relativo agli interventi subordinati a


Azimut permesso di costruire, si interviene ancora sulla ristrutturazione edilizia, facendo rientrare nel campo di applicazione del permesso, anziché della SCIA, la sola ristrutturazione con modifica alla volumetria complessiva dell’edificio, fatti salvi gli interventi nelle zone A e in quelle sottoposte a tutela dove la modifica di destinazione e/o di sagoma sono elementi per rientrare in tale casistica. È necessario quindi rivedere il doppio concetto di “ristrutturazione pesante” e “ristrutturazione leggera” che, ancorché non scritto, di fatto determina il doppio binario del titolo abilitativo edilizio con le relative conseguenze. Nell’art. 14 si amplia il campo di azione del permesso in deroga alla ristrutturazione edilizia per finalità di rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo e di recupero sociale e urbano individuando in tali finalità l’interesse pubblico. Anche qui la rigenerazione urbana costituisce il grimaldello per forzare gli strumenti urbanistici, previa favorevole valutazione del Consiglio Comunale. Nell’art. 17 si parla ancora di rigenerazione urbana, insieme ad altri interventi di recupero (anche la decarbonizzazione) questa volta per ridurne il contributo di costruzione. Nell’art. 22 la modifica consiste nel fatto che è richiesta la SCIA nella manutenzione straordinaria “non strutturale” nel caso di modifica dei prospetti, limitata ai casi accennati nell’esame dell’art. 3. L’art. 23 quater, di nuova formulazione, introduce una novità in campo edilizio: gli usi temporanei. Qualcosa di simile era stato introdotto dall’art. 9 della Legge Regionale n. 17/2015, del quale la Corte Costituzionale ne aveva dichiarato nel dicembre 2016 l’illegittimità costituzionale. Con questa norma si torna a spingere sulla rigenerazione urbana, con possibilità di autorizzare usi non previsti dallo strumento urbanistico purché inseriti in interventi di rilevante interesse pubblico o generale con obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali. Anche qui si rimanda al Consiglio Comunale la fissazione dei criteri da inserire in una apposita convenzione che regoli i limiti dell’uso temporaneo. L’art. 24 di fatto si sovrappone all’art. 17 della L.R. n. 17/2015 e consiste nella possibilità della segnalazione certificata di agibilità anche in assenza di intervento edilizio. Questo va incontro alle difficoltà che si incontrano nella gestione di vecchi edifici privi dell’attestazione di abitabilità ma non per questo inagibili. Nella modifica si stabilisce che entro novanta giorni verrà emanato un decreto ministeriale con i requisiti per l’agibilità in assenza di lavori; speriamo non si ripeta l’annoso ritardo nella emanazione dei decreti attuativi della norma, in quanto l’agibilità spesso costituisce un documento essenziale per la commerciabilità del bene o per accedere a finanziamenti. Fino all’emanazione del decreto ministeriale si può comunque far riferimento alla sopra citata norma regionale che

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Normativa rimanda ai due decreti ministeriali del 1985. Ultimo, ma certamente non per importanza delle ricadute concrete sull’attività edilizia, l’art. 34 bis sulle tolleranze esecutive, con abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 34 (quello relativo alla tolleranza del 2%), ripreso nel primo comma del nuovo 34 bis. Anche questo articolo si sovrappone alla pressoché analoga norma regionale dell’art. 9 bis della L.R. n. 17/2015, introdotta successivamente all’emanazione della legge per disciplinare le parziali difformità che si riscontrano su edifici che sono stati oggetto in passato di interventi edilizi regolarmente autorizzati e dichiarati agibili con sopralluogo e certificazione di abitabilità. Nella nuova disposizione del TUE, oltre alla conferma della conosciuta tolleranza del 2%, se ne introduce una ulteriore costituita da irregolarità geometriche di minima entità e opere interne eseguite nell’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non si pongano in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. Le tolleranze “regionali” e quelle “nazionali” hanno in comune l’attuazione di un titolo abilitativo, sono pertanto tollerabili le difformità (parziali o di minima entità) rispetto ad un titolo abilitativo e non le modifiche apportate ad un edificio in assenza di un titolo, per le quali si applica l’ordinario regime sanzionatorio del TUE. Le suddette tolleranze esecutive non costituiscono violazione edilizia per espressa disposizione normativa del nuovo articolo 34 bis e possono essere dichiarate sia in fase di presentazione di un nuovo titolo abilitativo che in fase di compravendita dell’immobile. Quest’ultima disposizione fa chiarezza nel caso ci si trovi nella necessità di far emergere le difformità in sede di trasferimento dell’immobile senza dover obbligatoriamente passare attraverso una nuova pratica edilizia. Purtroppo le irregolarità geometriche di minima entità della normativa nazionale e le parziali difformità di quella regionale in materia di tolleranze non trovano una corrispondente definizione nel TUE e si prestano a molteplici e diverse interpretazioni. L’applicazione di questo articolo può costituire davvero una importante semplificazione per sanare le modeste difformità rispetto a progetti regolarmente autorizzati risalenti a tempi in cui di fatto si tollerava ciò che oggi non si tollera più e dove addirittura tali difformità venivano avallate con un sopralluogo ed il rilascio di un certificato di abitabilità. Se pienamente applicata la normativa sulle tolleranze può rappresentare un utile strumento di semplificazione. Le novità in materia edilizia non finiscono qui, sono state prese in esame quelle più impattanti sull’attività degli operatori del settore; le considerazioni svolte rappresentano una prima lettura, sicuramente non esaustiva. Si auspica possa costituire la base per ulteriori approfondimenti al fine di condividere linee guida applicative. SETTEMBRE 2020

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AVV. GABRIELE LUCCHINI Responsabile dell’Ufficio legale, gare e contratti dell’Autorità Portuale del Mare Adriatico Centrale

Edilizia e lavori pubblici: le novità dopo la conversione del Decreto “Semplificazioni” (Legge n. 120/2020)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 è ufficialmente in vigore. Il tanto atteso Decreto Semplificazioni reca significative modifiche alla previgente legislazione attinente alle materie dell’edilizia e degli appalti pubblici, il tutto nell’intento di abbattere il peso burocratico a carico dei cittadini, dei professionisti e delle imprese attraverso provvedimenti di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi. Nello specifico della materia dell’edilizia, la nuova Legge mira anche al sostegno del sistema economico del nostro Paese, incentivando il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente secondo principi di risparmio energetico e sicurezza sismica. Ecco così che il Testo Unico dell’Edilizia si ritrova ancora una volta modificato, in base ai contenuti degli art. 10 e 10 bis della Legge n. 120/2020. Scendendo più in dettaglio, al comma 1, lettera a modifiche in materia di deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati e di altezza – si stabilisce che nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, fermo restando il rispetto delle distanze legittimamente preesistente, non è più necessario il rispetto dei vincoli sia della stessa sagoma che del medesimo sedime. Si prevedono poi deroghe ai limiti di distanza tra i fabbricati, con possibilità ora di demolizione e ricostruzione di edifici con ampliamenti fuori sagoma o con il superamento dell’altezza dell’edificio demolito, il tutto nel rigoroso rispetto delle distanze

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legittimamente preesistenti. Importanti novità si rilevano inoltre in merito alle definizioni di “manutenzione straordinaria” e di “ristrutturazione edilizia”. Per la prima, non si contemplano più i lavori che comportino modifiche alle destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, tuttavia al contempo, vi si ricomprendono le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, purché realizzati per acquisire l’agibilità dell’edificio e l’accesso allo stesso; per la seconda, invece, si prevede che, ferme le previsioni già vigenti, possono considerarsi ristrutturazione edilizia ogni attività di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti effettuati sugli immobili sottoposti a tutela o ubicati in zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968, a condizione che vengano conservati i prospetti esterni, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche nonché le tipologie dell’edificio preesistente e non siano previsti aumenti di volumetria. Ulteriori novità attengono agli interventi subordinati a permesso di costruire: in base alla nuova norma, in tale categoria, ricadono ora solo gli interventi di ristrutturazione che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti; modifiche sulla formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire (comma 1, lettera i), prevedendo il rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia.


Azimut Particolare importanza è stata dedicata dalla nuova norma alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche; nel nuovo testo si prevede infatti che in dette zone sismiche non si possano iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. Per quanto concerne invece il settore degli appalti pubblici, già disciplinati dal Codice di cui al D. Lgs. n. 50/2016, oltre agli obiettivi generali dell’abbattimento della burocrazia e dello snellimento delle procedure amministrative, la nuova Legge n. 120/2020 tende sostanzialmente a favorire gli investimenti da parte dello Stato (ovvero degli enti locali e delle altre amministrazioni di governo) anche per far fronte alla recente crisi economica determinata dalle misure di contenimento della pandemia da COVID-19. Nei due mesi di vigenza del D.L. 76/2020, poi convertito in Legge n. 120/2020, una parte dei commentatori ha ritenuto che l’art. 36 D.lgs. 50/2016 – riguardante i cosiddetti affidamenti sotto soglia – fosse stato implicitamente abrogato o, comunque, che l’efficacia di tale norma dovesse ritenersi sospesa fino al 31/07/2020. In realtà si tratta di una deroga all’art. 36, comma 2 D.lgs. 50/2016 e, per quanto concerne gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori (servizi di natura tecnica), all’art. 157, comma 2 D.lgs. 50/2016. Sarebbe dunque un errore grave considerare che l’art. 36 perda integralmente efficacia fino al 31/12/2021 (la legge di conversione ha infatti ampliato il termine della già citata “deroga” dal 31/07/2021 al 31/12/2021); ne consegue che, ad esempio, i principi enucleati dall’art. 36, comma 1 (che trovano il proprio fondamento negli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese) restano pienamente vigenti, così come il comma 6-bis, a norma del quale «Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici». Allo stesso modo, con riferimento all’art. 157, comma 2, è stata prevista una deroga sui limiti e sulle procedure di affidamento. L’art. 1, comma 1 del Decreto semplificazioni dispone che “si applicano” le procedure di cui ai commi seguenti: l’uso dell’indicativo presente presuppone un

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Normativa obbligo di applicazione dei seguenti commi; nel comma 2 viene utilizzato un altro verbo all’indicativo presente… “le stazioni appaltanti procedono). Durante il periodo di vigenza del Decreto legge, infatti, una domanda ricorrente è stata quella relativa alla possibilità o meno di avviare procedure aperte anche con riguardo alle fattispecie contrattuali sotto-soglia. Sempre nel settore dei contratti pubblici, molte altre sono le innovazioni, che di seguito si provano a sintetizzare. 1. Il termine della conclusione delle procedure di affidamento Il legislatore ha previsto dei termini assai stringenti per concludere le procedure di affidamento di appalti pubblici, prevedendo che quelle di affidamento diretto si concludano entro due mesi dall’atto di avvio del procedimento; tale termine raddoppia (quattro mesi) in caso si debba procedere ad affidamento tramite procedura negoziata. Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 2. Modalità di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, inclusa l’attività di progettazione Cfr. art. 1, comma 2, lettere a) e b) D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020 Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a): Lavori < € 150.000; Servizi, servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.), servizi di progettazione e forniture < € 75.000,00. Procedura negoziata senza bando (art. 1, comma 2, lettera b): Servizi, S.I.A., Servizi di progettazione di importo (denominato con lettera x) € 75.000,00 ≤ x < € 214.000,00 → consultazione di almeno n. 5 operatori. Lavori: ipotesi 1) € 150.000,00 ≤ x < € 350.000,00 → consultazione di almeno n. 5 operatori; ipotesi 2) € 350.000,00 ≤ x < € 1.000.000,00 → consultazione di almeno n. 10 operatori; ipotesi 3: € 1.000.000,00 ≤ x < 5.350.000 → consultazione di almeno n. 15 operatori. L’utilizzo del termine “almeno” indica il numero minimo ma nulla toglie che la stazione appaltante decida SETTEMBRE 2020

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di invitare un numero maggiore di operatori economici. Al fine di evitare incoerenze e distorsioni, sarebbe tuttavia opportuno che le pubbliche amministrazioni o si limitino alla consultazione del numero minimo di operatori prescritto per legge (criterio nettamente preferibile) o che prevedano il suddetto numero di inviti, a seconda delle classi di importo (soprattutto per quanto riguarda i lavori) con un regolamento interno (qualora venisse scelto tale percorso si potrebbe ipotizzare di creare delle sotto-classi, prendendo spunto, ad esempio, dalle categorie SOA). Sarebbe ben difficile spiegare il motivo per cui vengono invitati n. 10 operatori ad una procedura di importo pari ad € 150.000,00 e n. 5 operatori ad una procedura di importo pari ad € 349.999,99. Criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti che tenga conto anche di una diversa dislocazione delle imprese invitate tale specificazione significa che le consultazioni non debbono limitarsi agli operatori economici “del territorio circostante”, ma che deve essere fatta una seria indagine di mercato, dislocata su tutto il territorio nazionale. Il comma 2 dell’art. 1, si conclude con due prescrizioni, la cui portata non deve essere sottovalutata: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati».

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La finalità di tali prescrizioni sembra essere quella di consentire alle imprese operanti sul mercato di “controllare” se effettivamente le stazioni appaltanti applichino il principio di rotazione negli affidamenti e negli inviti. Il comma 3 dell’art. 1, lasciando in disparte le prescrizioni riguardanti le modalità di redazione della determina a contrarre semplificata con cui si dispone l’affidamento diretto, disciplina, da un lato i criteri di aggiudicazione delle procedure negoziate, dall’altro la c.d. “soglia di anomalia”). Per quanto concerne i criteri di affidamento, la scelta tra quello dell’OEPV e quello del prezzo più basso viene effettuata dalla stazione appaltante, fermo restando che nei casi di cui all’art. 95, comma 3 D.lgs. 50/2016 è lo stesso legislatore a prevedere l’obbligo di indire le procedure con il criterio dell’OEPV. Esclusione automatica Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, c. 2, 2-bis e 2-ter, del D.lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 3. L’art. 2 D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 – La regolamentazione delle procedure “sopra soglia” In primo luogo la disposizione in esame stabilisce che nelle procedure “sopra soglia” l’aggiudicazione deve intervenire entro 6 mesi dall’avvio del procedimento.


Azimut Anche in questo caso, come già stabilito nel precedente articolo, «Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto». Le procedure ordinariamente utilizzabili nel caso di contratti sopra soglia sono: la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del D.lgs. n. 50/2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del D.lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'art. 8, c. 1, lettera c), del presente decreto. Il comma 3 dell’art. 2 dispone che quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, può essere utilizzata la procedura negoziata anche con riguardo ai contratti sopra soglia. La medesima procedura negoziata può essere altresì utilizzata per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 27 del DL 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'art. 252-bis del D.lgs. 3.4.2006, n. 152. 4. La disciplina del comma 4 dell’art. 2 Deve porsi particolare attenzione alla previsione del quarto comma dell’art. 2 D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020: Nei casi di cui al comma 3 e nei settori

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Normativa dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANASMIT 2016-2020 e RFI-MIT 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6.9.2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/ UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. In primo luogo è necessario evidenziare che l’elenco di cui al comma 4 è tassativo e non può dunque essere esteso in modo analogico. Ad ogni buon conto, con riferimento alle ipotesi di cui al comma 4 D.L. 76/2020 si applicano soltanto: la normativa penale, quella antimafia, i principi di cui all’art. 30 D.lgs. 50/2016, l’art. 34 D.lgs. 50/2016 (Criteri Ambientali Minimi), art. 42 (conflitto di interesse), subappalto. Tali disposizioni si applicano anche agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente. Secondo una parte della dottrina, se è sufficiente rispettare i quattro principi sopra enunciati, manca tutta la parte riguardante la progettazione. Nel comma 5 dell’art. 2 si annida una previsione “bizzarra”: Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed SETTEMBRE 2020

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Normativa approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. 5. L’art. 2-bis D.L. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020: raggruppamenti temporanei di imprese Alle procedure di affidamento di cui agli artt. 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ora, se per un refuso, è stato inserito l’art. 1, il testo di tale norma è “accettabile”, in quanto, poiché ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, non si applica il Codice degli appalti, ma soltanto le Direttive Europee e i principi di cui agli artt. 30, 34 (criteri ambientali minimi), 42 (conflitto di interessi), 105 (subappalto), tra cui non sono enucleati quelli riguardanti l’art. 47 e 48 (consorzi stabili, consorzi ordinari e raggruppamenti temporanei di operatori economici), è chiaro che, qualora l’art. 2-bis, non fosse stato inserito, sarebbe stata ipotizzabile soltanto la partecipazione del singolo operatore, il quale avrebbe al più potuto far ricorso all’avvalimento ed al subappalto. Diverso discorso, se l’inclusione dell’art. 1 non fosse frutto di un refuso, poiché, con un’interpretazione assai ardita, si potrebbe arrivare ad ipotizzare che, con la novella legislativa, un’impresa possa partecipare alla gara sia come operatore economico singolo, che all’interno di un raggruppamento. 6. Le verifiche antimafia ed i protocolli di legalità (art. 3) Tralasciando la disposizione di cui al comma 1 (che riguarda l’erogazione di benefici economici, comunque denominati, è opportuno soffermarsi sul comma 2, laddove viene prevista la “informativa liberatoria provvisoria” (istituto “a termine”, visto che la norma si applica fino al 31/12/2021), immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA, anche con riguardo a soggetti non censiti. L’istituto in questione consente la stipula, l’approvazione, l’autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia, da rilasciarsi entro 60 giorni. Qualora emerga che nei confronti dei soggetti sottoposti a controllo sono state emesse misure di prevenzione dall’Autorità Giudiziaria (Cfr. artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b), c) D.lgs. 159/2011) la sta-

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Azimut zione appaltante deve recedere dal contratto, fermo restando l’obbligo di corrispondere il corrispettivo per le opere già eseguite ed il rimborso delle spese effettuate dall’impresa per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle attività conseguite. L’iscrizione da parte dell’impresa nella c.d. white list “solleva” l’Amministrazione dall’onere di procurarsi la documentazione antimafia. Per quanto concerne i protocolli di legalità, il comma 3 dell’art. 83-bis D.lgs. 159/2011 prescrive che le stazioni appaltanti (laddove abbiano sottoscritto tali protocolli con il Ministero dell’Interno) devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito che il mancato rispetto degli stessi dia luogo all’esclusione dalla procedura di gara, ovvero causa di risoluzione del contratto. 7. Le fasi di affidamento. La modifica dell’art. 32, comma 8 D.lgs. 50/2016 (in materia di stipula del contratto) La disposizione prescrive che la stipula del contratto di appalto deve avere luogo (la versione precedente della norma recitava “ha luogo”) entro 60 giorni dal momento in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace (ovverosia, quando le verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali si concludono con esito positivo). Ora, se è vero che le stazioni appaltanti hanno sovente posticipato l’aggiudicazione all’esito delle verifiche, con le modifiche apportate dalla novella legislativa, tale strada potrebbe non essere più percorribile. Se, infatti, l’aggiudicazione deve intervenire rispettivamente entro 2 mesi (affidamento diretto), 4 mesi (procedura negoziata), 6 mesi (procedura aperta), alle Amministrazioni potrebbe non “convenire” più attendere l’esito delle verifiche.


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Normativa potesi di differimento prevista nel bando di gara/invito ad offrire e/o a quella concordata con l’aggiudicatario. Probabilmente l’unica interpretazione possibile risiede nella circostanza che il secondo periodo dell’art. 32, comma 8 vada a disciplinare il caso in cui non sia stato previsto espressamente nel bando/invito ad offrire un termine differente da quello previsto per legge (60 giorni) e sia assente un accordo con l’aggiudicatario. In tale ipotesi, al fine di non incorrere in responsabilità erariale, il Dirigente preposto (e non il RUP in questo caso, in quanto si fa riferimento all’organo stipulante) deve motivare il mancato rispetto dei 60 giorni con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

Sarà, al contrario, opportuno, deliberare l’aggiudicazione a seguito della proposta di aggiudicazione fatta dal RUP, disporre le verifiche, atteso che, dal momento dell’efficacia delle stesse le stazioni appaltanti “guadagnano” altri due mesi di tempo. Peraltro la norma aggiunge un inciso molto importante nell’ultimo periodo: nella versione precedente, infatti, era previsto che il termine dei 60 giorni poteva essere suscettibile di differimento, in caso di espressa previsione nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero di accordo con l’aggiudicatario. La novella legislativa ha condizionato l’operatività di detta deroga alla circostanza che la medesima sia «giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto». Pone problemi il secondo periodo del comma 8 dell’art. 32, laddove viene disposto che «La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto» Primo punto: bisogna stabilire innanzitutto se “la mancata stipulazione nel termine previsto” equivalga all’i-

L’uso della congiunzione “e” farebbe supporre coincidenza tra l’interesse della stazione appaltante e quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto. Tuttavia il legislatore omette di spiegare cosa debba intendersi per interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e soprattutto, per quanto riguarda la responsabilità erariale, viene ad essere creata una figura di responsabilità per colpa presunta (ponendo in capo al soggetto stipulante un onere della prova assai gravoso). Peraltro, se non ci fermiamo alla lettura delle singole norme, ma operiamo una valutazione d’insieme del D.L. 76/2020 (convertito nella legge 120/2020) non possiamo fare a meno di notare alcune incongruenze di non scarsa rilevanza. Se poniamo infatti l’attenzione sull’art. 21 D.L. cit. possiamo facilmente notare come il legislatore abbia riformulato in senso assai restrittivo l’art. 1, comma 1 della Legge 84/1994, laddove prescrive che «La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso […]» (in rosso il periodo aggiunto dalla novella legislativa). Richiedere la dimostrazione della volontà del dolo significa che la procura della Corte dei Conti deve essere in grado di provare il dolo, secondo schemi penalistici, “al di là di ogni ragionevole dubbio” e non secondo la logica del “più probabile che non”. Ancora più “impattante” è il secondo comma SETTEMBRE 2020

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Normativa dell’art. 21, ai sensi del quale «Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente». Quindi, da un lato viene cancellata (anche se fino al 31/12/2021) la “colpa commissiva”, anche se grave, dall’altro vengono create la già descritta “colpa omissiva presunta” (in capo al soggetto stipulante che deve dimostrare che il mancato rispetto del termine di 60 giorni per la stipula del contratto è giustificabile con l’interesse nazionale e, nei confronti del R.U.P. un’ipotesi di vera e propria responsabilità erariale oggettiva. Tornando all’art. 32, comma 8 D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 4 D.L. 76/2020, la pendenza di un ricorso giurisdizionale amministrativo non viene annoverata come giustificazione per la mancata stipula del contratto. Quindi, l’unica ipotesi in cui la stipula del contratto può essere differita (laddove non sia possibile fornire la “probatio diabolica” cui si è poc’anzi fatto cenno, è rappresentata dall’accoglimento della domanda di sospensione cautelare (proposta dal ricorrente avverso il provvedimento di aggiudicazione) da parte del giudice amministrativo.

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Azimut Sempre secondo il comma 8, «Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione». Quindi, potenzialmente, la stazione appaltante si cautela con un contratto di assicurazione dal rischio di un esito sfavorevole del contenzioso, con condanna della medesima al risarcimento del danno. Addirittura la consegna d’urgenza dei lavori e l’avvio dell’esecuzione dei servizi e forniture è sempre ammessa ai sensi dell’art. 8 D.L. 76/2020, quindi tale ultima disposizione supera il disposto originario dell’art. 32, comma 8 D.lgs. 50/2016, laddove la consegna d’urgenza poteva ricorrere solo in taluni casi, normativamente previsti. 9. La sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica e le ipotesi di risoluzione l’art. 5 del D.L. 76/2020 costituisce non già una deroga generale all’art. 107 D.lgs. 50/2016, ma riguarda soltanto le opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. La sospensione, volontaria o coattiva (sempre disposta dal Responsabile Unico del Procedimento), può avvenire soltanto per il tempo strettamente necessario e per le seguenti ragioni: a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 6.9.2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;


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Normativa

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19; c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti; d) gravi ragioni di pubblico interesse. Nelle ipotesi di cui alla lettera a), qualora non si possa procedere con il soggetto aggiudicatario (cfr. art. 5, comma 4), ovvero, nell’ipotesi in cui l’esecutore sia plurisoggettivo, con altra impresa del Raggruppamento, dichiara senza indugio la risoluzione del contratto e procede secondo una delle seguenti alternative: • esecuzione in via diretta dei lavori, anche avva lendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera; • interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamen to del completamento dei lavori, se tecnicamen te ed economicamente possibile e alle condiz ni proposte dall'operatore economico interpel lato1; • indice una nuova procedura per il completamen to dell’opera; • propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento del le attività necessarie al completamento dell'ope ra ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Nel caso in cui si arrivi ad un nuovo soggetto, quest’ultimo, compatibilmente con la propria organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori del precedente esecutore, se privi di occupazione.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 76/2020 (e della legge di conversione n. 120/2020), il legislatore, all’art. 5, comma 5, ha disciplinato l’ipotesi della risoluzione non già per “grave ritardo”, ma di “ritardo” «non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e,

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d) su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi 10 giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata

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Qualora ricorrano le gravi ragioni di ordine tecnico, di cui alla lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro 15 giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4 (Cfr. ipotesi di cui alla lettera a), con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi 5 giorni. Il comma 4 dell’art. 5 D.L. 76/2020, oltre alle ipotesi cui sopra si è fatto cenno, trova applicazione anche nei casi di crisi o insolvenza dell'esecutore, ivi incluse le ipotesi di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa. Come anticipato, la stazione appaltante, previo parere del Collegio Tecnico Consultivo, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto […]. Vediamo in cosa consiste questa deroga dell’art. 108, commi 3 e 4 (a tenore dei quali la stazione appaltante, all’esito del procedimento minuziosamente prescritto, dichiara la risoluzione del contratto, rispettivamente nelle ipotesi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e grave ritardo nell’esecuzione).

1 Prima dell’entrata in vigore di tale norma, gli operatori economici che fossero stati interpellati dopo la risoluzione del contratto con l’aggiudicatario, avrebbero dovuto procedere all’esecuzione dei lavori alle medesime condizioni economiche del precedente esecutore.

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Normativa comunque, pari ad almeno 30 giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Particolare importanza poi riveste il comma 6 dell’art. 5, in quanto, in primo luogo indica che le parti non possono addurre l’inadempimento della controparte – o di altri soggetti al di fuori del perimetro del comma 1 (il quale prescrive le cause tassative di sospensione) – come pretesto per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. La medesima disposizione in realtà costituisce anche una sorta di vademecum che deve essere seguita dall’organo giudicante sia in fase cautelare che di merito, in quanto quest’ultimo, pur essendo tenuto a contemperare tutti gli interessi in gioco, deve ritenere preminente quello nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera. Per quanto specificamente attiene la domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

10. Il Collegio Consultivo Tecnico (art. 6 D.L. 76/2020) Deve essere costituito obbligatoriamente per appalti di opere pubbliche “sopra soglia” (comma 1) ed è facoltativo nei contratti sotto soglia (comma 4) – in questi casi può operare con compiti limitati – o, comunque, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere an-

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Azimut che nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione (comma 5). Nei casi in cui è obbligatoria la costituzione del medesimo si scioglie: a) al termine dell’opera; b) su accordo delle parti, a decorrere dal 31/12/2021. Nelle ipotesi in cui il medesimo è “facoltativo”, al termine dell’esecuzione del contratto o, su accordo delle parti, in data anteriore. Momento in cui il Collegio deve essere costituito: prima dell’avvio dei lavori o, comunque, non oltre il termine di 10 giorni. Se l’opera in questione era già iniziata al momento dell’entrata in vigore del D.L. 76/2020, il Collegio deve essere nominato entro 30 giorni. Numero dei componenti del Collegio: normalmente tre membri (sempre 3 membri nei casi di Collegio “facoltativo”); possono essere nominati cinque membri in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste. Ogni parte può nominare 1 componente (2, nel caso in cui il Collegio sia composto da 5 membri); il terzo (o quinto componente), che assumerà le vesti di Presidente del Collegio, viene nominato concordemente dai membri individuati dalle parti. Se i componenti di parte non trovano un accordo tra di loro per individuare il Presidente, questo viene nominato entro cinque giorni (comma 2): • dal MIT in caso di opere di interesse nazionale; • dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. All’atto della costituzione del Collegio, al medesimo vengono forniti tutti i documenti utili all’esercizio dei suoi compiti. Requisiti soggettivi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico (comma 2): essi sono dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e


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strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. Natura delle determinazioni del Collegio e conseguenze in caso di mancato rispetto delle stesse (comma 3): Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti (quindi è ammessa una sola proroga per esigenze istruttorie). In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale (ipotesi di responsabilità per colpa presunta, con conseguente inversione dell’onere della prova) e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Di fatto, quindi, è sempre conveniente adeguarsi alle determinazioni del Collegio, anche perché qualora il

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Normativa

RUP se ne discosti l’onere motivazionale è particolarmente gravoso. Il compenso dei componenti del Collegio: il compenso, a carico delle parti, è proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all’atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. N.B.: i compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. Numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti: ogni componente del Collegio non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e non più di dieci incarichi in due anni. A conclusione, molteplici risultano le innovazioni della norma in argomento. Certo è che la loro efficacia secondo gli obiettivi che il legislatore si pone con la nuova norma la potremo semmai appurare nei prossimi mesi, augurandoci un buon esito per il bene del nostro Paese ovvero di ogni categoria economica di cui esso si caratterizza. SETTEMBRE 2020

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