7 minute read
FISCO&SLOT
CASINÒFRANCESI CASINÒFRANCESI CASINÒFRANCESI CASINÒFRANCESI TORNEAND O TORNEAND O TORNEAND O
Altro bilancio in rosso per i gestori
GLI OPERATORI DEL GAMING CHIUDONO UN ALTRO ANNO FORTEMENTE NEGATIVO A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PER METÀ DELL’ESERCIZIO. PUR IN MANCANZA DI NORME SPECIFICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE, SUSSISTONO ALCUNI CRITERI CONTABILI CONSIGLIABILI PER FORNIRE UNA RAPPRESENTAZIONE CORRETTA DELL’ANDAMENTO ECONOMICO DELLE IMPRESE IN TEMPI DI PANDEMIA.
A cura di Francesco Scardovi
Il2021, al pari dell’esercizio 2020, ha scontato almeno sei mesi di sospensione delle attività di gioco a causa dell’emergenza pandemica, aggravando ulteriormente gli equilibri economici e finanziari delle aziende di raccolta di giochi pubblici. Inoltre, dalla ripresa dello scorso mese di giugno, i proventi di raccolta sono risultati inferiori a quelli mediamente conseguiti in periodi ante-pandemia, sia per la ridotta capacità di spesa di parte dei consumatori, che per le restrizioni imposte dal Governo ai fini della limitazione del contagio (tra green pass e super green pass) e ancor di più dalle regolamentazioni emanate da Regioni e Comuni per il contrasto al gioco d’azzardo patologico (espulsione di sale ed apparecchi in prossimità dei luoghi sensibili, limitazione di orari, e così via). Le imprese si trovano quindi a fare i conti con risultati economici fortemente negativi, che in molti casi rischiano di compromettere i presupposti di continuità aziendale, tenuto conto dei principi contabili e civilistici vigenti, in caso di riduzione o azzeramento del patrimonio netto contabile. Si ricorda che, per l’esercizio 2020, il legislatore era intervenuto con previsione di deroghe e opportunità volte a ridurre i drammatici effetti del Covid-19 sui bilanci (in particolare con il decreto legge del 14 agosto 2020, n.104, cosiddetto “decreto Agosto”, convertito nella legge del 13 ottobre 2020, n.126), in tema di rivalutazione di beni d’impresa ed ammortamenti mentre per il 2021 non risultano, indicazioni della stessa portata riferibili all’esercizio appena chiuso. Si ritiene in ogni caso che gli operatori possano avvalersi di norme e criteri di portata generale per fornire una rappresentazione della realtà economica che tenga conto dei drammatici effetti della pandemia ed attenui, almeno parzialmente, le pesanti perdite subite.
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA In sede di conversione del cosiddetto “decreto Sostegni” è stata concessa anche per il 2021 la possibilità di rivalutare i beni d’impresa ma solo ai fini civilistici e non fiscali. Le imprese, in chiusura di esercizio 2021, potranno pertanto aggiornare il valore iscritto nel registro dei beni ammortizzabili purché non già rivalutati nell’esercizio precedente, ai soli fini dell’esposizione in bilancio. Per avere benefici anche dal punto di vista fiscale, si potrà utilizzare il regime di rivalutazione ordinario previsto dall’articolo 1, commi 696-704 della legge 160/2019 che consente, in base a quanto previsto all’articolo 12-ter del decreto legge 23/2020, di aggiornare i valori dei beni per gli esercizi 2020, 2021 e 2022. Ma le imposte sostitutive per tale rivalutazione sono ben più gravose rispetto alle agevolazioni concessa per il 2020; l’imposta sostitutiva infatti è pari al 12 percento per beni mobili e immobili e al 10 percento per i beni non ammortizzabili e il riconoscimento fiscale del maggior valore andrà a valere dal terzo esercizio successivo a quello in cui è stata operata la rivalutazione.
La rivalutazione dei beni d’impresa
Decreto Sostegni estende al 2021 la rivalutazione beni d’impresa (solo ai fini civilistici, non fiscali)
fiscalmente vale il regime di rivalutazione ordinario (articolo 1, commi 696-704 della L. 160/2019)
su esercizio 2021 da aggiornare il valore iscritto nel registro dei beni ammortizzabili se non già rivalutati nel precedente aggiornare i valori dei beni per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 Ma le imposte sostitutive molto più alte del 2020: • 12% per beni mobili e immobili • 10% per i beni non ammortizzabili
• riconoscimento fiscale del maggior valore a valere dal terzo esercizio successivo a rivalutazione
RIDUZIONE DEGLI AMMORTAMENTI CIVILISTICI E FISCALI L’articolo 60, comma 7-quater del decreto Agosto 2020 aveva previsto, per i bilanci redatti in base ai principi contabili nazionali. la possibilità di sospendere in tutto o in parte, le quote di ammortamento annuale delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, derogandosi così da quanto previsto dall’art 2426 del Codice Civile. Il 2021 dunque rischia di essere in parte gravato anche della maggior quota di ammortamento non effettuata nell’esercizio precedente. Si ritiene in ogni caso applicabile il principio civilistico previsto dall’articolo 2426 secondo il quale il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Tenuto conto pertanto dello svolgimento dell’attività per metà dell’anno, l’ammortamento civilistico dei beni materiali degli operatori potrà essere effettuato al 50 percento rispetto all’aliquota normalmente applicata, tenuto conto del prevedibile allungamento della vita residua degli stessi. Lo stesso dicasi ai fini fiscali. Non sussistendo più limitazioni all’utilizzo delle aliquote fiscali, purché non superiori a quelle previste dalla tabella ministeriale e non inferiori a quelle applicate ai fini civilistici, si reputa corretto procedere, anche ai fini fiscali, con la medesima riduzione del 50 percento delle aliquote normalmente applicate (a differenza dell’esercizio precedente nel quale, la deroga normativa, consentiva di dedurre fiscalmente l’aliquota intera pur in presenza di riduzione o sospensione degli ammortamenti civilistici). Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali la riduzione degli ammortamenti è consigliabile sono nei casi in cui il bene possa beneficiare, per effetto della sospesa attività, di un allungamento della sua vita residua; in caso invece di termine perentorio di vita del bene (come potrebbe essere per un “brevetto”), non si consiglia una riduzione dell’ammortamento.
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE COLPITE DALLA PANDEMIA Anche le ultime forme di contributi alle imprese colpite dai provvedimenti del Governo per il contenimento della pandemia meritano un approfondimento. Per quanto riguarda il contributo a fondo perduto perequativo del “decreto Sostegni bis” (articolo 1, commi 16-27, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021) si ricorda che ne possono beneficiare i soggetti attivi alla data del 26.05.21, con ricavi 2020 inferiori di almeno il 30 percento rispetto a quelli del 2019, con esclusione delle imprese con ricavi 2019 superiori ai 10 milioni di euro. L’istanza doveva però essere presentata tra il 29 novembre e il 28 dicembre 2021 tramite il servizio disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Possono accedere al contributo i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 entro il 30 settembre 2021. L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente indicato nell’istanza, o, in alternativa, previa scelta irrevocabile del richiedente, può essere richiesto come credito di imposta. Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a seguito dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell’area riservata di consultazione del portale. Più semplici i criteri di attribuzione del credito riconosciuto per le imprese chiuse per oltre 100 giorni, tra cui quelle della raccolta di gioco terrestre (di cui all’articolo 2 del Decreto legge 25 maggio 2021, n.73 e art. 11 del decreto legge del 23 luglio 2021, n.105). L’istanza per la richiesta del contributo andava presentata sempre attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate tra il 02 e il 21 Dicembre 2021 e prevede l’erogazione di un contributo fisso di euro 3mila per gli operatori con ricavi 2019 inferiori a 400mila euro, di 7.500 euro per quelli con ricavi inferiori a 1 milione di euro e di 12mila euro per le imprese con ricavi superiori. Tali importi, così come i precedenti, hanno natura di contributi in conto esercizio e devono essere contabilizzati come proventi assimilati ai ricavi. In base ai principi contabili nazionali, secondo il principio di competenza (non per cassa) e non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Dunque le imprese che avranno presentato l’istanza e ricevuto il riconoscimento da parte dell’Agenzia, potranno rilevarli per competenza, nel bilancio 2021, attenuando, se pur di poco, il risultato negativo dell’esercizio.
L’AUTORE Francesco Scardovi Dottore Commercialista Revisore legale, Partner Studio Scardovi & Giordani
Contributi alle imprese colpite dalla pandemia
contributo a fondo perduto perequativo
solo per soggetti attivi al 26.05.21, con ricavi 2020 inferiori del 30% sul 2019
-30%
ricavi 2020 sul 2019
“Decreto Sostegni bis” (art. 1, commi 16-27, Dl n. 73 del 25 maggio 2021)
credito per imprese chiuse oltre 100 giorni
Contributo fisso pari a:
€ 3.000 per operatori con ricavi 2019 < €400.000 € 7.500 per operatori con ricavi < 1 milione € 12.000 per operatori con ricavi superiori
Dl 25 maggio 2021 e D.L. 23 luglio 2021