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Dal “caro energia” al “caro materiali” Lorenzo Bolognini

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HA Innovation

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Lorenzo Bolognini

lorenzo.bolognini@studiobolognini.com MANAGEMENT

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DAL “CARO ENERGIA” AL “CARO MATERIALI”

Ulteriori riflessioni sul grave problema che sta condizionando tutto il comparto e che riguarda sia i gestori che l’ente proprietario, in genere, pubblico

La complessità della situazione attuale, compromessa dai fenomeni cosiddetti del “Caro Energia” e del “Caro Materiali”, impone di fare ulteriori approfondimenti con l’auspicio che ciò possa fornire strumenti utili ad affrontare in modo corretto la gestione delle problematiche che ne derivano nell’ambito dei rapporti di concessione. Appare, quindi, necessario mettere da parte altri temi che seppur interessanti, oggi devono lasciare spazio alle prioritarie questioni emergenziali. Ciò premesso, si intende commentare la norma di cui all’art. 27 del D.L. 17.5.2022, n. 50 (“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”), convertito con modificazioni dalla L. 15.7.2022, n. 91. Al fine di inquadrare subito la tematica, si evidenzia come tale art. 27 è rubricato “Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori”. Il suo primo comma fornisce uno spunto riscontrabile “a prima vista”, che può dare luogo ad una utilità concreta nella gestione dei rapporti tra concedenti e conces-

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sionari della gestione di impianti sportivi: l’art. 27, infatti, introduce misure utili “Per fronteggiare, nell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina…”. Quindi, la recente norma fornisce una ulteriore conferma (se mai ce ne fosse bisogno) che sia il problema del “Caro Materiali” sia il problema del “Caro Energia” sono riconducibili a fattori eccezionali, non rientranti nella sfera del c.d. rischio operativo spettante al concessionario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 165, c 1, del Codice dei Contratti Pubblici, “riferito alla possibilità che… le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario” ma ciò solo ed esclusivamente “in condizioni operative normali”. L’art. 27 oggetto di commento conferma (è opportuno sottolineare che si tratta di una conferma fondata sul dato normativo e non su mere notizie di cronaca riportate dalla stampa che, per quanto vere e concrete, potrebbero essere messe in discussione nell’ambito del confronto condotto su basi giuridiche) il fatto che gli effetti di tali problematiche non sono riferi-

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Il riequilibrio economico-finanziario appare come un passaggio imprescindibile alla luce dei costi energetici incontrollabili

SECONDO L’ART 27 SIA IL PROBLEMA DEL “CARO MATERIALI” SIA IL PROBLEMA DEL “CARO ENERGIA” SONO RICONDUCIBILI A FATTORI ECCEZIONALI

bili a condizioni operative normali ma a condizioni operative “eccezionali” (è il termine utilizzato dalla norma che parla di “aumenti eccezionali”) cosicché il concessionario non è obbligato a subire gli stessi effetti che si trovano al di fuori del rischio operativo su di esso trasferito.

A queste stesse conclusioni, quantomeno per il “Caro Energia”, si era giunti già in precedenza commentando altre norme emergenziali e la sentenza del TAR Molise n. 41 del 14.2.2022 ma, in tale contesto, ne abbiamo la conferma.

Pertanto, visto che talvolta capita di vedere ancora posto il quesito, l’art. 27 in commento offre un ulteriore spunto per potervi dare risposta nella gestione del rapporto tra concedente e concessionario sostenendo che il “Caro Materiali” ed il “Caro Energia” consentono di mettere in moto il procedimento del riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, ai sensi dell’art. 165, c. 6, del Codice dei Contratti Pubblici. Ciò detto, lo stesso art. 27 introduce una disciplina operativa che, tuttavia, riguarda soltanto la tematica del “Caro Materiali” cosicché si spera che siano presto introdotte disposizioni normative finalizzate a regolamentare in modo puntuale anche la gestione del “Caro Energia” nell’ambito delle concessioni inerenti alla gestione degli impianti sportivi, un po’ come era avvenuto sulla base dell’art. 216, c. 2, del Decreto Rilancio per la crisi pandemica.

ph Markus Winkler ph Pexels Rimanendo, per ora, sull’art. 27 del D.L. 50/2022, esso aiuta a comprendere come muoversi sotto un profilo operativo nel caso in cui (caso per niente raro) un concessionario che non sia amministrazione aggiudicatrice (cioè, in estrema sintesi, che sia un soggetto privato, come potrebbe essere una SSD o una ASD, gestore di impianti sportivi) abbia ottenuto l’aggiudicazione della concessione prima del momento in cui si è verificato il “Caro Materiali” e, in fase di avvio dei lavori, si trova invece a dover subire l’incremento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Visto che la norma presuppone che il fenomeno, in quanto eccezionale, sia circoscritto nel tempo,

IL “CARO MATERIALI” ED IL “CARO ENERGIA” CONSENTONO DI METTERE IN MOTO IL PROCEDIMENTO DEL RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLE CONCESSIONI

la stessa si propone di disciplinare la specifica ipotesi nella quale il progetto esecutivo dei lavori da eseguire sia “in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l’avvio entro il 31 dicembre 2023”. Come dire che, nei casi in cui la progettazione si trova in una fase più arretrata tanto da considerare che l’esecuzione dei lavori sia programmata oltre il 31.12.2023, la norma non si applica perché si considera che, a quell’epoca, l’emergenza sarà rientrata. Se ricorre la suddetta ipotesi, ai sensi dell’art. 27, c. 1, D.L. 50/2022, è possibile “procedere all’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo… utilizzando il prezza-

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rio di riferimento più aggiornato” . Il successivo comma 2, poi, precisa che “Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all’approvazione del concedente ed è considerato nell’ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall’autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili”. Cosa può voler dire, in concreto, che il quadro economico o il computo metrico aggiornato “è considerato nell’ambito del rapporto concessorio”? A parere di chi scrive, significa che il nuovo quadro economico o il nuovo computo metrico, previa la relativa approvazione da parte del concedente, entra formalmente nel rapporto concessorio e, quindi, contribuisce a regolamentarlo. Conseguentemente, anche se ciò non è esplicitato dalla norma, il nuovo quadro economico ed il nuovo computo metrico devono consentire l’aggiornamento del piano economico-finanziario su cui la concessione si basa poiché è evidente che, a fronte di un importo dei lavori incrementato a causa del “Caro Materiali”, vi sarà un incrementoanche del quadro economico (nel quale, come noto, confluiscono voci di spesa che vanno oltre quelle riferite a soli lavori, quali per esempio le spese tecniche, cosicché si dovrebbe poter considerare che anche tali ulteriori voci di spesa possono essere adeguate) e, di riflesso, un incremento del valore dell’investimento complessivo. La conseguenza dell’aggiornamento del piano economico-finanziario della concessione per effetto dell’adeguamento del quadro economico la si ritiene automatica poiché non si vede come possa sussistere un piano economico-finanziario della concessione disallineato rispetto al quadro economico e, in ogni caso, come detto, la norma precisa che il quadro economico adeguato entra a far parte del rapporto concessorio. Ebbene, il piano economico-finanziario subirà necessariamente un disequilibrio a fronte dell’incremento del valore dell’investimento e ciò deve comportare, quale ulteriore effetto, l’applicazione della procedura di riequilibrio economico-finanziario ai sensi del già citato art. 165, c. 6, del Codice dei Contratti Pubblici. C’è da interpretare, infine, l’ultimo paragrafo dell’art. 27 ove si prevede che “i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione”. La sua formulazione, purtroppo, non risulta chiara. Parrebbe disporre che il maggior investimento riconducibile agli effetti del “Caro Materiali” non possa essere riequilibrato con un prolungamento della concessione: questo sarebbe certamente un limite ma non pregiudicherebbe la possibilità di procedere al riequilibrio economico-finanziario con altri strumenti. Concludendo, purtroppo non si può ancora contare su un quadro normativo chiaro ed esaustivo che consenta di affrontare le gravi emergenze attuali. Tuttavia, si possono già riscontrare spunti utili riconducibili alla normativa speciale via via intervenuta che, associati a quella generale, permettono un inquadramento giuridico funzionale ad affrontare il problema. 

LA NORMA INTENDE DISCIPLINARE LA SPECIFICA IPOTESI NELLA QUALE IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DA ESEGUIRE SIA “IN CORSO DI APPROVAZIONE O APPROVATO"

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