consulenza fiscale
ia nom l l ’e co o s t e g n o a i t u s i a Gli a i s u r e v o ra t o r i u le m la e t e t bili s e u T sulta pres di im sono con cale. s i .it/fi nom auto ione -bz un
unione-bz.it/fiscale
Riduzione del canone di locazione
24
Gli adempimenti necessari ad accordarsi. Proprietari e inquilini possono accordarsi per la riduzione del canone di locazione, registrando presso l’Agenzia delle entrate la scrittura privata tramite il modello 69. In questo modo il proprietario eviterà di pagare le imposte sui canoni non riscossi. Per la registrazione non sono dovute imposte, ma è necessario allegare il testo dell’accordo.
L’esenzione da ogni imposta per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione è stata prevista dal decreto legge 133/2014. Il testo dell’art. 19 stabilisce infatti che “La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo”. Per gli accordi di questo tipo, anche se non rientrano nella lista degli atti soggetti ad obbligo di registrazione, la registrazione è necessaria per la riduzione del canone fiscale. Con la registrazione dell’atto, infatti, il proprietario potrà comunicare all’Agenzia delle entrate il nuovo ammontare annuo del canone sul quale saranno dovute le imposte, evitando, quindi, esborsi non dovuti. La registrazione di questi atti non può essere fatta tramite i canali online delle Entrate ma solo allo sportello presso il quale era stato registrato l’atto originario. In ogni caso (si veda “Accordo di riduzione del canone non registrato opponibile alle Entrate”) va ribadito che la scrittura privata non autenticata con cui le parti abbiano disposto la riduzione del canone di locazione, anche se non registrata, è efficace ai fini fiscali, potendo essere utilizzata per provare all’Agenzia delle entrate la diminuzione dei redditi da locazione percepiti dal locatore (C.T. Reg. Lombardia n. 5566/16/2019). La registrazione dell’accordo di riduzione è solo uno, ma non l’unico, degli strumenti di prova che il contribuente potrebbe fornire al fisco.
Olivia Holzner, consulenza fiscale, T 0471 310 413, oholzner@unione-bz.it
unionemagazine #5-6/20
Credito d’imposta acquisto dispositivi di protezione Il decreto Cura Italia riconosce, per il 2020, uno specifico credito d’imposta a favore delle imprese/lavoratori autonomi, pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di 20.000 euro) per la sanificazione degli ambienti/ strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da Covid 19. È ammessa l’agevolazione alle seguenti tipologie di spese: B acquisto di dispositivi di protezione individuale, tra i quali, come confermato dall’Agenzia nella circolare n. 9/E in esame rientrano, a titolo esemplificativo: - mascherine chirurgiche/Ffp2/Ffp3, - guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, - tute di protezione e calzari, - detergenti mani ed i disinfettanti, B a cquisto/installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi.
oholzner@unione-bz.it