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Ripensare i modelli aziendali

Tempo di cambiamenti.

L’era del coronavirus non ha soltanto stravolto la nostra vita privata, ma ha anche modificato completamente le nostre modalità di lavoro, mettendo a soqquadro intere aziende. Pra ticamente da un giorno all’altro imprenditori e dipendenti si sono visti costretti ad adeguarsi a una nuova realtà, interrompendo di colpo una routine consolidata. Le aziende in cui prevalevano processi lenti e gerarchie rigide – e magari non c’era alcuna volontà di modificare questo stato di cose – hanno dovuto confrontarsi con una realtà del tut to diversa e si sono rese conto di quanto sia importante adattarsi ai mutamenti sociali e alle esigenze del mercato. Sistemi rigidi, in funzione da tempi immemorabili, sono stati messi sottosopra, con i collaboratori costretti ad assumersi nuove responsabilità, lavorando a casa propria. Da un momento all’altro è stato necessario lavorare in modo autonomo, spesso in assenza di un processo formale di autorizzazione, con le vecchie re gole che non valevano più, sostituite da un approccio imprenditoriale e responsabile. La crisi ha mostrato con quale rapidità le cose possono cambiare quando ciò si rende necessario. Questa nuova situazione, che ha radicalmente modificato il nostro modo di

vivere, ha anche evidenziato quanto veloce mente cambiano i mercati. In molti settori il comportamento dei consumatori è total mente cambiato, costringendo gli operatori a prendere le necessarie contromisure. In certi casi c’è stata una spinta decisa all’inno vazione: messe con le spalle al muro, certe aziende hanno adottato modelli di lavoro

del tutto nuovi: si pensi per esempio al ser vizio di consegna e ai negozi online, nati dappertutto come funghi; le aziende che non hanno reagito alla nuova situazione e che non hanno tentato vie nuove si sono

viste costrette a chiudere, con i fatturati ridotti a zero. E spesso con conseguenze disastrose.

Essere aperti alle novità

Non tutti i nuovi modelli aziendali si sono mostrati sin da subito redditizi, e sono state ripescate alcune modalità che si erano dimostrate valide nel tempo. È rimasta la consapevolezza della rapidità con cui le cose possono cambiare e del vantaggio di coloro che riescono ad adeguarsi meglio degli altri. Si è visto quanto sia pericoloso chiudere gli occhi davanti allo sviluppo e pensare che nella propria azienda tutto venga fatto nel modo giusto, e tutto debba quindi restare immutato. Tanto più chiaro è diventato quindi che ogni azienda, non importa se piccola o grande, deve chiedersi seriamente a che punto si trovi, come e in che direzione si stia sviluppando e dove si prospettino nuovi orizzonti.

I consigli degli esperti per la vostra azienda

C’è un’altra cosa che questa crisi ha portato con sé: gli imprenditori hanno avuto il tem po di pensare al proprio sviluppo, e hanno escogitato nuove idee. A questo punto ci si chiede quali sono i presupposti necessari per metterle in pratica. Per capire se un prodotto o un servizio possano avere un futuro occorre analizzare e valutare gli aspetti eco nomico-aziendali e le cifre. Per questo sono necessarie competenze specifiche. L’Unio ne dispone di un bagaglio conoscitivo solido nel settore del commercio e dei servizi, ed è ben lieta di trasmettere queste conoscenze nell’ambito di un sistema di consulenza mi rata. La consulenza aziendale dell’Unione

è pronta ad analizzare in dettaglio le vostre idee e a chiarire le condizioni di contorno

per un nuovo approccio. Vengono fornite le informazioni necessarie, assieme a pro poste utili a produrre le decisioni imprenditoriali che vi consentiranno di realizzare

le vostre idee.

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Franz Josef Dorfmann, consulenza aziendale, T 0471 310 424, fdorfmann@unione-bz.it

La detrazione spese del 110%

Le novità. Con la conversione in legge del decreto n. 34/2020 (Decreto Rilancio), sono state apportate diverse modifi che alla nuova detrazione del 110 per cento, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, e per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente elencati dalla norma. È confermato che la detrazione è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e va riparti ta in 5 quote annuali. Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati dagli IACP/soggetti assimilati, il nuovo comma 3-bis del citato art. 119 prevede che la detrazione è applicabile anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Resta fermo che le detrazioni ordinariamente previste per gli interventi richiamati dall’art. 119 in esame rimangono applicabili nel rispetto delle condizioni/limiti e con le percentuali di detrazione stabiliti dalle norme di riferimento “ante” decreto legge n. 34/2020.

Soggetti che possono beneficiare della detrazione B Condomini, B persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa: possono beneficiare della detrazione per gli interventi al mas simo su due unità immobiliari; la novità è che non rileva più la destinazione d’uso dell’immobile oggetto dei lavori (abitazione principale o altro), ma è stabilito che restano esclusi gli immo bili di categoria catastale A1, A8 e A9.

Interventi agevolabili B Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali/ orizzontali/inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con

un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperden te lorda dell’edificio medesimo, utilizzando materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017. B Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione in vernale esistenti con: impianti centralizzati per il riscaldamento/ raffrescamento/fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazio ne, con efficienza almeno pari alla classe A o a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installa zione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. B Impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Detrazione 110 per cento - art. 119, DL n. 34/2020

Tipologia intervento Isolamento termico superfici opache verticali/orizzontali/oblique che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda

Interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con: B impianti centralizzati per il riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al regolamento UE n. 811/2013 ovvero a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici B impianti di microcogenerazione o a collettori solari B allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione degli obblighi di cui alla direttiva n. 2008/50/CE Interventi su: B edifici unifamiliari B unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: - impianti per il riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al regolamento UE n. 811/2013 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici - impianti di microcogenerazione o a collettori solari - caldaie a biomassa con prestazioni almeno pari a quelle per la classe 5 stelle di cui al DM n. 186/2017 esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure di infrazione degli obblighi di cui alla direttiva n. 2008/50/CE - allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione degli obblighi di cui alla direttiva n. 2008/50/CE Spese dall’01.07.2020 al 31.12.2021 B spesa max. 50.000 euro se singola unità immobiliare o unità di edificio plurifamiliare indipendente e accesso autonomo

B spesa max. 40.000 euro per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente fino a otto unità

B spesa max. 30.000 euro per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente più di otto unità B spesa max. 20.000 euro per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente fino a otto unità

B spesa max. 15.000 euro per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente più di otto unità

B 110 per cento spesa max. 30.000 euro

È confermato che gli interventi sopra elencati: B devono rispettare i requisiti minimi fissati dai decreti previsti ma ad oggi non ancora emanati, B nel loro complesso devono assicurare: il miglioramento di al meno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Trasformazione della detrazione in credito d’imposta/sconto in fattura Al posto dell’utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare, alternativamente, per la cessione del credito d’imposta, o per lo “sconto in fattura” per le spese di: B recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione/ restauro e risanamento conservativo/ristrutturazione), B efficienza energetica, comprese quelle del 110 per cento, B adozione misure antisismiche, comprese quelle del 110 per

cento, B recupero o restauro della facciata (Bonus facciate), B installazione impianti solari fotovoltaici, B installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. In sede di conversione, è stato previsto che l’opzione può essere eser citata per ciascuno stato di avanzamento lavori. L’opzione va comunicata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica.

Olivia Holzner, consulenza fiscale, T 0471 310 413, oholzner@unione-bz.it

INFO

B Indice Istat dei prezzi al consumo necessario per l’aggiornamento del canone di locazione della legge 392/78. - La variazione nazionale maggio 2019 – 2020 è pari a meno 0,4% (75% = -0,3) e giugno 2019 – 2020 è pari a meno 0,3% (75% = -0,225). - La variazione a Bolzano maggio 2019 – 2020 è pari a più 0,1% (75% = +0,075) e giugno 2019 – 2020 è pari a più 0,6% (75% = +0,45).

B L’indice di rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato in maggio è 0,625000 e in giugno 0,750000.

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