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ECONOMIA

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Oneri detraibili: altolà ai contanti Scatta l’obbligo di pagamenti tracciabili per lo «sconto» irpef Stop ai contanti dal dentista o dal veterinario, per ottenere le detrazioni serve il pagamento tracciabile. Ben inteso, si potrà ancora pagare con banconote, ma non varrà per lo «sconto» per la dichiarazione dei redditi. La Legge di Bilancio cambia la modalità per beneficiare degli sconti, non basterà più soltanto la fattura della prestazione, ma da quest’anno serve che il compenso venga saldato con carte di credito, bancomat oppure bonifico bancario, postale o assegno. La detrazione del 19% per le spese mediche e per gli altri oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR, scatterà solo con pagamenti tracciabili. Ecco l’elenco delle spese a cui, per ottenere la detrazione, si applica l’obbligo di pagamento tracciabile: interessi passivi mutui prima casa, intermediazioni immobiliari per abitazione principale, spese mediche, veterinarie, funebri, frequenza scuole e università, assicurazioni rischio morte, erogazioni liberali, iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi, affitti studenti universitari, addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Fra le eccezioni previste ci sono l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. In altre parole la detrazione si applicherà anche con pagamento in contanti per l’acquisto di farmaci, per il pagamento di ticket alla Asl o per le prestazioni di specialisti in strutture private convenzionate. La legge di bilancio 2020 è intervenuta anche per limitare la detrazione (pur se le spese sono state sostenute con pagamenti tracciabili) ai soggetti percettori di redditi elevati: se il reddito del contribuente supera l’importo di 120 mila euro le detrazioni spettano «per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro…». La disposizione è stata introdotta dal comma 629 dell’art.1.

Stefano Capaccioli

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